Sentenza 1 ottobre 2009
Massime • 2
È ricorribile per cassazione l'ordinanza che decide su istanza di correzione dell'errore materiale.
Non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale la sentenza che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alle spese processuali, ritualmente formulata dalla parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2009, n. 41571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41571 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 01/10/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2502
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 2343/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
2) COMM. GARANZIA PER L'ATTUAZ. DELLA LEGGE SULLO SCIOP. SERV. PUBBLICI;
3) AR CA N. IL 22/12/1969;
1) OS SS N. 03/07/1970;
2) DE OB N. 29/11/1967;
3) CC AO N. 23/04/1968;
4) BL AZ DI N. 04/04/1969;
5) MEZZASALMA MA N. IL 17/06/1959;
avverso l'ordinanza n. 21/2006 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA, depositata il 17/12/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
lette le conclusioni del PG Dr. FRATICELLI Mario, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 17.12.08, la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha respinto l'istanza proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, rappresentati dall'Avvocatura Generale dello Stato, intesa ad ottenere l'integrazione della sentenza emessa dalla Corte anzidetta del 4.4.08, con la quale, in parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Roma in data 8.7.05, era stata dichiarata la penale responsabilità di AR FE in ordine al delitto di omicidio in danno di D'ON SI ed era stata ridotta la pena inflitta a BL AZ Diana per i reati di associazione sovversiva, detenzione di esplosivi e plurime rapine consumate e tentate.
Tale integrazione era stata chiesta ai sensi dell'art. 130 c.p.p., mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, in quanto la Corte d'Assise d'Appello di Roma, con la sentenza del 4.4.08, non si era pronunciata sulla richiesta formulata dalle odierne parti istanti, costituitesi parte civile, intesa ad ottenere la rifusione delle spese, specificate per un totale di Euro 10.00,00. La Corte ha ritenuto che le parti istanti avrebbero dovuto proporre ricorso per cassazione deducendo violazione di legge processuale e che il rimedio della correzione degli errori materiali, di cui all'art. 130 c.p.p., non era esperibile, in quanto l'art. 535 c.p.p., comma 4 consentiva l'esperimento di tale procedura solo con riferimento alla omessa condanna al pagamento delle spese processuali, sempre poste a carico del condannato ai sensi dell'art.535 c.p.p., comma 1; al contrario il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non era una conseguenza ex lege dell'accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento, potendo sempre il giudice disporre la loro compensazione totale o parziale.
Avverso detta ordinanza ricorrono per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione di Garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha eccepito falsa ed erronea applicazione degli artt. 130, 541 e 547 c.p.p., in relazione agli art. 130 c.p.p., comma 2, art. 127 c.p.p., comma 7, e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) c.p.p., in quanto questa Suprema Corte, con sentenza delle Sezioni unite n. 7945 del 31.1.08, aveva stabilito che all'omissione della condanna di un imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che ne aveva fatto richiesta, nella quale fosse incorso il giudice nell'emettere sentenza di applicazione della pena concordata fra le parti, poteva porsi rimedio con la procedura della correzione degli errori materiali, di cui all'art. 130 c.p.p., atteso che detta condanna alle spese costituiva obbligazione di carattere accessorio ed a contenuto predeterminato, in quanto non erano ravvisabili specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione totale o parziale delle spese.
Secondo le parti ricorrenti tale orientamento, sebbene riferito ad una sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., comma 2, era applicabile anche al caso in esame, nel quale la sentenza di primo grado era stata riformata con riconoscimento della penale responsabilità di un'imputata; e l'applicazione dell'art. 130 c.p.p. non poteva ritenersi esclusa per la sussistenza di circostanze, quali la soccombenza reciproca, l'accoglimento parziale della domanda, ovvero la novità e complessità delle questioni dibattute, tali da giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione delle spese totale o parziale, nessuna di tali ipotesi essendo in concreto configurabile nella specie in esame.
1. Non è condivisibile quanto ritenuto dal P.G. nel parere scritto reso in data 10.6.09, che cioè il presente ricorso, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali sia da ritenere inammissibile, siccome proposto in un'ipotesi non prevista dalle legge.
Questa Corte invero non condivide l'indirizzo interpretativo, secondo il quale sarebbe inoppugnabile l'ordinanza che decide su un'istanza di correzione di errore materiale in quanto il richiamo, contenuto nell'art. 130 c.p.p., comma 2, alla stregua del quale il giudice provvede "a norma dell'art. 127 c.p.p." sia da intendere riferito alla sola osservanza delle regole stabilite in quest'ultima disposizione per lo svolgimento dell'udienza camerale e non implicherebbe la ricezione completa del modello procedimentale previsto da tale ultima norma. Secondo tale indirizzo giurisprudenziale cioè, il richiamo all'art. 127 c.p.p. non potrebbe ritenersi esteso alla norma prevista dal cit. art., comma 7, che prevede il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che definisce la procedura in questione (cfr., in tal senso, Cass. 1A
8.5.02 n. 23176, rv. 221655; Cass. 1A 25.6.02 n. 26673, rv. 221990). Va tuttavia osservato che detto orientamento appare smentito dalle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU.
6.11.92 n. 17, rv. 191786).
È vero che tale ultima sentenza è stata richiamata anche dall'indirizzo giurisprudenziale non condiviso;
tuttavia da un attento esame della stessa può evincersi che, sebbene il richiamo all'art. 127 c.p.p., contenuto nell'art. 130 c.p.p., come pure in altre norme processuali, non contempli in modo espresso il ricorso per cassazione, l'esperibilità di quest'ultimo non può ritenersi esclusa oltre che per evidenti ragioni di garanzia, anche in considerazione dell'espressione usata ("a norma dell'art. 127 c.p.p."), la quale, sotto il profilo lessicale, è di così ampia portata da comprendere nella sua accezione anche il suddetto rimedio impugnatorio, previsto dall'art. 127 c.p.p., comma 7. 2. Il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali va tuttavia respinto siccome infondato. L'applicabilità alla specie in esame della procedura di correzione degli errori materiali, di cui all'art. 130 c.p.p., è da ritenersi esclusa in quanto l'art. 535 c.p.p., comma 4, prevede espressamente la rettificazione della sentenza ex art. 130 c.p.p. solo per l'ipotesi in cui essa abbia omesso di statuire in ordine alle spese processuali, che il condannato è tenuto a versare allo Stato. Ben diversa è l'ipotesi relativa alla omessa statuizione da parte del giudice in ordine alle spese processuali, pure espressamente chieste dalla parte civile a carico del soggetto condannato, atteso che, in tale ultimo caso, non sussiste alcun automatismo ed inderogabilità in ordine all'ammontare di tali spese, potendo il giudice far luogo ad una compensazione totale o parziale di tali spese per soccombenza reciproca, accoglimento solo parziale della domanda, ovvero per novità o complessità delle questioni da essa implicate, ovvero potendole il medesimo determinare diversamente con riferimento agli onorali, determinati com'è noto dalle tariffe professionali entro un minimo ed un massimo (cfr., in termini, Cass. 6^ 12.7.01 n. 33215, rv. 220791; Cass. 5A 10.3.04 n. 22445, rv. 228092). 3. È vero che questa Suprema Corte, con sentenza delle sezioni unite n. 7945 del 31.1.08, ha ritenuto che il procedimento della correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 c.p.p. sia esperibile anche nell'ipotesi in cui il giudice abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alle spese processuali, ritualmente formulata dalla parte civile;
trattasi tuttavia di statuizione emessa in ipotesi di pronuncia resa dal giudice ex art. 444 c.p.p., applicando cioè una pena concordata fra le parti.
Le sezioni unite hanno ritenuto che, in tal caso, la statuizione omessa aveva carattere accessorio e costituiva una conseguenza obbligatoria della pronuncia penale, trattandosi di mera operazione tecnico esecutiva da svolgersi sulla base di parametri oggettivi. Non si ritiene tuttavia che il principio di diritto, fissato in tale ultima sentenza con riferimento ad una sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., possa applicarsi anche alla specie in esame, atteso la radicale diversità procedimentale riscontrabile fra l'applicazione della pena su richiesta delle parti, disciplinata dagli artt. 444 e segg. c.p.p., ed il giudizio dibattimentale, nell'ambito del quale gli odierni ricorrenti hanno chiesto la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.
4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, con condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2009