Sentenza 21 aprile 1995
Massime • 3
La violazione della prescrizione avente ad oggetto la sospensione della patente di guida - che inerisce alla libertà controllata conseguente alla conversione di pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato - dà luogo sia alla conversione della parte di libertà controllata non ancora eseguita in un eguale periodo di reclusione o arresto, secondo la specie di pena pecuniaria originariamente inflitta, sia alla consumazione del reato di guida con patente sospesa, prevista dall'art. 218 del nuovo codice della strada.
Perché si verifichi il concorso di norme (con la conseguente necessità di individuare la norma speciale che deroga a quella generale) è necessaria, in primo luogo, l'identità della natura delle norme, che devono essere, tutte, norme penali, e, successivamente, l'identità dell'oggetto di tali norme, che devono regolare, tutte la stessa materia; devono esser, perciò, caratterizzate dall'identità del bene alla cui tutela sono finalizzate. (Fattispecie relativa a inosservanza delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata con violazione di quella avente ad oggetto la sospensione della patente di guida, in ordine alla quale la S.C. ha ritenuto insussistente il concorso di norme disciplinate dall'art. 15 cod. pen., sul rilievo che, se la disposizione che prevede e punisce la guida di un veicolo con patente sospesa è di indubbia natura penale, non lo è la norma dell'art. 108 della legge n.689 del 1981, la quale ha carattere esclusivamente procedimentale, nell'ambito del procedimento che concerne l'esecuzione delle sentenze di condanna a pena pecuniaria nell'ipotesi in cui l'esecuzione ordinaria di tali sentenze abbia esito negativo per insolvibilità del condannato).
L'art. 218, comma sesto, del nuovo codice stradale che disciplina la guida di veicoli con patente sospesa è norma più favorevole al reo di quella dell'art. 80, comma tredicesimo, del codice stradale abrogato, sia perché la pena detentiva è fissata, nel minimo, in misura largamente inferiore a quella del vecchio codice, sia perché alla condanna non consegue la misura di sicurezza ablatoria della confisca del veicolo, ma solo alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente (che non impedisce un successivo, nuovo rilascio del titolo abilitante). Ne consegue che, per il principio del "favor rei", alla guida di veicolo con patente sospesa commessa prima della data di entrata in vigore del nuovo codice della strada e giudicata successivamente ad essa, si applica il regime del codice vigente.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/04/1995, n. 9568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9568 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 9
Dott.FERDINANDO ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente
1. Dott. PIERO CALLÀ Componente REG. GENERALE
2. " BRUNO SATTA FLORES Rel. " N. 28041/94
3. " UA JA "
4. " ZO EN "
5. " GI TI "
6. " GI D'RS "
7. " GI IN "
8. " OR NZ "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA PI ME, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona il 13 maggio 1994. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Bruno Satta Flores.
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Claudio Aponte che ha concluso per a.c.r. limitatamente al secondo motivo di ricorso;
rigetto nel resto.
LA CORTEOsserva:
1. La IN CA, tratto a giudizio, imputato del reato di cui all'articolo 650 c.p., - per non aver osservato il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, impostogli con ordinanza emessa, nei suoi confronti, dal magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Macerata -, e del (duplice) reato di cui all'articolo 80, 13° comma codice della strada del 1959, - per aver circolato, (il 12 e 25 agosto 1992) alla guida di autoveicoli, senza patente -, veniva prosciolto da entrambi i reati con sentenza del Pretore di Camerino del l luglio 1993.
2. Si osservava, invero, con la detta sentenza, che, sia il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, che quello di circolare alla guida di autoveicoli, disposto con la sospensione della patente, inerivano agli obblighi concernenti il regime di libertà controllata, cui il La IN era stato sottoposto;
e che, l'inosservanza di tali obblighi è espressamente sanzionata dall'articolo 108 della legge n. 689 del 1981, con la conversione in pena detentiva della parte di libertà controllata non ancora eseguita.
Per il principio di specialità (articolo 15 c.p.), andava, per ciò, esclusa la punibilità dell'imputato per i reati ascrittigli.
3. A seguito di appello del Procuratore Generale - limitato, peraltro, solo al proscioglimento dal reato di circolazione alla guida dì autoveicoli senza patente, la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il La IN colpevole del detto reato e, ritenuti i fatti uniti dal vincolo della continuazione, l'ha condannato, a norma dell'articolo 80, 13° comma, del codice della strada del 1959, in vigore al momento dei fatti, (quale norma più favorevole al reo di quella dell'articolo 116, 13 comma, del nuovo codice della strada, nel frattempo entrato in vigore), alla pena di tre mesi di arresto e lire centomila di ammenda, con confisca della vettura di proprietà dell'imputato.
4. Avverso tale sentenza ricorre il La IN con due motivi. Col primo, deduce che, con inosservanza ed erronea applicazione di legge (articolo 80, 13 comma cod. strad. cit., art. 15 c.p., art. 56 e 108 legge n. 689 del 1981), la Corte di Appello ha ritenuto infondata la tesi, posta a base della sentenza di primo grado, della inapplicabilità delle norme che puniscono la guida di veicolo a motore senza patente, allorquando, (come nella specie) il fatto è commesso in violazione delle prescrizioni imposte con la libertà controllata.
In tal caso, infatti, l'unica sanzione applicabile è quella prevista, con criterio di specialità, dall'articolo 108 della legge, cit., n. 689 del 1981.
E, proprio in applicazione di tale norma, la libertà controllata, già applicata al La IN, era stata convertita (con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona, del 17 settembre 1992) in cinquantaquattro giorni di affidamento in prova al servizio sociale. In tal modo, il La IN aveva scontato la «pena» prevista dall'art.108. E la condanna, emessa dalla Corte di Appello, per il detto reato di guida senza patente, si risolveva in una «doppia sanzione per la medesima violazione».
5. La quarta sezione pena di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato, ha ritenuto, per l'importanza della questione posta con tal motivo di ricorso, e per l'opportunità di evitare possibili contrasti giurisprudenziali, di rimettere alle Sezioni Unite la decisione del ricorso;
con cui, in via subordinata, si deduce, col secondo motivo, che, erroneamente, al La IN era stata inflitta, con la sentenza impugnata, la pena prevista dall'articolo 80, cit., invece di quella, più favorevole, prevista dal quinto comma dell'articolo 218 del nuovo codice della strada.
6. La questione, quindi, posta col primo motivo di ricorso, - che ha determinato, a seguito di decreto del Primo Presidente, l'assegnazione a questa Sezioni Unite del ricorso stesso -, si concreta nell'esigenza di stabilire se la norma (art. 108 legge n.689 del 1981), secondo cui la violazione delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata determina la sostituzione di questa con la pena detentiva, esclude, per il principio di specialità (art. 15 c.p.) la punibilità dei fatti, previsti come reato, in cui si sia concretata la violazione delle dette prescrizioni. In particolare, se la punibilità del reato di guida di autoveicoli senza patente (o, «rectius», con patente sospesa) sia esclusa, per effetto del principio di specialità, dalla detta norma dell'articolo 108, quando il fatto è commesso da soggetto la cui patente sia stata sospesa, in base alla disciplina della libertà controllata.
7. Ed al fine di risolvere la detta questione giova osservare, preliminarmente, che la libertà controllata, di cui qui si discute, è prevista, non per i fini suoi propri (art. 53 legge 689 cit.), ma nell'ambito di una disciplina del tutto particolare: quella della esecuzione delle sentenze con cui sia stata inflitta una condanna a pena pecuniaria, nel caso in cui l'esecuzione non abbia avuto luogo, per insolvibilità del condannato.
8. La norma, invero, dell'articolo 136 c.p. che. nel testo originario, disponeva che le pena della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertivano nella pena detentiva corrispondente (reclusione o arresto), ed a questa veniva, perciò, data esecuzione, è stata modificata, come è noto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 1979. E dispone, perciò, ora, l'articolo 102 della legge n. 689 cit., che le pene pecuniarie, non eseguite per la ragione indicata, si convertono (dopo l'eventuale rateizzazione della pena e dopo - art. 660 c.p.p.-, l'eventuale differimento di un anno della esecuzione) in libertà controllata, (o, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo, se la pena pecuniaria da eseguire non supera la sanzione di un milione di lire). Se, peraltro, è violata (art. 108 cit.), «anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata» (o al lavoro sostitutivo), la parte di libertà controllata (o di lavoro sostitutivo) non ancora eseguita, si converte in un egual periodo di pena detentiva (di reclusione o di arresto, a seconda che la pena pecuniaria da eseguire sia quella della multa o della ammenda); con la possibilità, peraltro, (art. 108 cit., primo comma, art. 67 legge cit.) che siano applicate misure alternative alla detenzione (art. 47 e segg. legge n. 354 del 1975) quali l'affidamento in prova al servizio sociale o la semilibertà.
9. E nella specie, infatti, con ordinanza del 3 giugno 1992, il magistrato di sorveglianza presso il Tribunale dio Macerata, accertato che la condanna alla pena di lire 1.500.000 di ammenda, inflitta al La IN (quale colpevole di varie contravvenzioni inerenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro), era rimasta ineseguita per insolvibilità del condannato, dispose la conversione della detta pena nella libertà controllata per sessanta giorni. Successivamente, il Tribunale di sorveglianza di Ancona, rilevata l'inosservanza, da parte del La IN, del divieto di allontanarsi dal Comune di residenza e del divieto di circolare alla guida di autoveicoli (fatti separatamente contestati, come s'è detto, quali integranti, rispettivamente, i reati di cui all'articolo 650 c.p. e 80, 13 comma Cod. Strad.
del 1959), dispose, prima la conversione della libertà controllata in cinquantaquattro giorni di arresto e, quindi, in luogo di tale pena detentiva, l'affidamento in prova al servizio sociale per egual periodo di tempo.
Ed è in relazione a tale provvedimento del Tribunale di sorveglianza che si deduce, col ricorso, che la sentenza impugnata, della Corte di Appello, ha dato luogo ad un duplice condanna per la medesima violazione.
10. E al fine della esatta individuazione della violazione, in questione, è necessario, quindi, rilevare, che la norma dell'art.108 si riferisce all'inosservanza, come s'è detto, delle prescrizioni «inerenti» alla libertà controllata;
e che tali sono quelle dettate, nel definire il regime dell'istituto, dall'articolo 56 della legge cit. n. 689. Secondo tale ultima norma, la libertà controllata «comporta», «in ogni caso»: 1) il divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
2) l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno presso il locale ufficio di polizia;
3) il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivo, «anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia»; 4) la sospensione della patente di guida;
5) il ritiro del passaporto nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
6) l'obbligo di conservare, e presentare ad ogni richiesta degli organi di Polizia, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con cui sono determinate, in concreto, le modalità di esecuzione della libertà controllata.
11. È evidente, dunque, che la libertà controllata «comporta» delle conseguenze ben distinte: da un lato, degli obblighi di comportamento direttamente indicati (obbligo di non allontanarsi dal comune di residenza, obbligo di presentazione giornaliera all'ufficio di polizia, obbligo di conservare ed esibire l'ordinanza del magistrato di sorveglianza); dall'altro, l'inefficacia temporanea (la sospensione) di determinati atti amministrativi, necessari per il legittimo esercizio delle attività corrispondenti (per la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, per la guida di veicoli a motore, per l'espatrio).
12. Tale distinzione è stata rilevata anche con la sentenza impugnata. Con la quale, peraltro, è stato ritenuto che la sospensione e il ritiro dei detti provvedimento amministrativi non dà luogo ad alcun, relativo, «obbligo» del condannato;
che gli «obblighi» sono, perciò, solo quelli direttamente imposti (l'obbligo di non allontanarsi, di presentarsi giornalmente, etc.); e che la violazione delle «prescrizioni», oggetto della norma dell'articolo 108, si riferisce solo all'inosservanza dei detti obblighi, «riguardo ai quali, soltanto, trova applicazione l'articolo 108». 13. La questione, quindi circa la sussistenza o meno di un rapporto di specialità, tra la norma dell'art.108 (che prevede, nel caso di inosservanza di una delle prescrizioni della libertà controllata, il passaggio all'esecuzione coattiva) e quella che prevede e punisce come reato la guida di un veicolo a motore nonostante la sospensione della patente, è stata, così, risolta in radice, con la sentenza impugnata.
Escludendo, invero, che la condotta in questione (guida di un veicolo a motore nonostante la sospensione della patente) costituisca inosservanza di una della «prescrizioni inerenti alla libertà controllata, ed escludendo, perciò, che tale condotta dia luogo all'applicabilità dell'articolo 108 (al mutamento del modo di procedere all'esecuzione della pena), è stata esclusa la sussistenza stessa di un concorso normativo (da risolversi con il criterio della specialità) tra la norma che punisce penalmente la guida con patente sospesa e la norma dell'articolo 108.
Ritenendo, invero, che la circolazione alla guida di un autoveicolo, nonostante la sospensione della patente, non dia luogo all'applicabilità della norma dell'articolo 108, è stata esclusa, anche solo la possibilità, di ritenere tale norma, in quanto speciale, prevalente su quella che prevede e punisce come reato la detta circolazione.
14. Tale opinione, - coincidente con quella del Procuratore Generale appellante che, sull'evidente presupposto della applicabilità dell'articolo 108, come norma speciale, solo alla violazione degli «obblighi» indicati (e perciò all'inosservanza del divieto di allontanarsi dal comune di residenza) e non anche alla condotta relativa alla sospensione della patente di guida, ha proposto impugnazione solo avverso il proscioglimento da tal reato e non anche da quello concernente l'inosservanza dell'altro divieto, sì che, su tale ultimo punto, nessun rilievo è consentito in questa sede -, non può, peraltro, essere condivisa.
Il ricorso va, infatti, respinto, come infondato, ma per ragioni diverse da quelle esposte con la sentenza impugnata, la cui motivazione va. perciò, rettificata, sul punto.
15. E va, perciò, osservato che la norma dell'articolo 108, nel riferire i suoi effetti (passaggio dalla libertà controllata alla esecuzione detentiva della pena pecuniaria ineseguita), alla inosservanza delle prescrizioni «inerenti alla libertà controllata», rinvia (come si è detto) inequivocabilmente all'articolo 56 (della stessa legge cit. n. 689) che indica ciò che «comporta, in ogni caso» il regime della libertà controllata:
ciò che «inerisce», quindi, a tale istituto.
E poiché il regime della libertà controllata «comporta», tra l'altro, come si è visto, la sospensione dell'efficacia ed il ritiro di alcuni provvedimenti amministrativi, è necessario accertare l'efficacia di tal previsione: se è fine a sé stessa, diretta al magistrato di sorveglianza che deve provvedere in concreto (art. 62 legge cit.) alla sospensione e al ritiro dei provvedimenti in questione o se si risolve in una «prescrizione» (ex articolo 108) a carico di chi è sottoposto a libertà controllata: se si risolve, perciò, in un obbligo di comportamento del condannato, suscettibile di essere violato;
e che, se violato, dà luogo all'applicazione della norma dell'articolo 108.
16. Va, perciò, rilevato che gli atti amministrativi in questione si riferiscono all'esercizio di tre determinate attività (la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, l'espatrio, la circolazione alla guida di autoveicoli o motoveicoli) che possono essere legittimamente poste in essere solo se l'agente è munito del relativo, necessario provvedimento amministrativo (la licenza di polizia, il passaporto o uno dei documenti equipollenti, la patente di guida). In mancanza dei detti provvedimenti, l'attività costituisce reato (come previsto dall'articolo 10 della legge n. 497 del 1975 sulla detenzione senza licenza, di armi, munizioni ed esplosivi, dell'articolo 24 della legge n. 1185 del 1967 e del D.P.R. n. 649 del 1974 sui documenti necessari e validi per l'espatrio, dall'articolo 80, 13 comma del codice della strada del 1959 e degli articoli 116, 13 comma e 218, 5 comma del codice della strada del 1992).
17. L'articolo 56 non prevede, come si è detto, che le dette attività siano vietate a chi è sottoposto al regime della libertà controllata (tranne che per la detenzione di armi, con l'affermazione, peraltro, «anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di Polizia» che implica, evidentemente, la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione stessa). Ma poiché i provvedimenti amministrativi indicati sono indispensabili per poter esercitare legittimamente, senza incorrere in reati, le attività corrispondenti, è evidente che la sospensione e il ritiro dei provvedimenti stessi, è diretta, inequivocamente, a far si che il condannato, privo dei detti documenti, non possa legittimamente esercitare le attività stesse. Ed è diretta, perciò, in tal modo, a vietare, al condannato, tali attività.
18. Rendendo, invero, giuridicamente impossibile l'esercizio legittimo delle condotte in questione, il legislatore le ha, in definitiva, vietate (non essendo ipotizzabile, ovviamente, il consenso ad un esercizio illegittimo). Ma, proprio per la rilevanza e la gravità di tali condotte, oggetto di autonome previsioni normative penali, il legislatore le ha vietate, non come mere attività materiali, fenomeniche (come quella di allontanarsi dal comune di residenza), ma le ha vietate, impedendone il legittimo esercizio. Si che, se una di tali condotte è, ciononostante, posta in essere, - senza il provvedimento amministrativo che la consente -, la violazione del divieto dà luogo alla corrispondente, prevista, ipotesi di reato.
19. La previsione, quindi, dell'articolo 56, secondo cui la libertà controllata «comporta in ogni caso» la sospensione e il ritiro dei detti provvedimenti, non è, ovviamente fine a sé stesso. È diretta a vietare, al condannato, di porre in essere le condotte corrispondenti, privandolo dei documenti che le consentono, se ne è in possesso. (Se non lo è, se, per esempio, non ha mai conseguito la patente, la circolazione alla guida di un autoveicolo è, di per sé, un reato).
Ed il divieto, proprio perché derivante dalla privazione degli atti amministrativi che consentirebbe, altrimenti, le attività in questione, è, in tal modo, non solo inequivoco, ma rafforzato dalla previsione della illiceità penale che consegue all'inosservanza del divieto stesso.
20. La distinzione, quindi, di cui innanzi si è fatto cenno, fra le previsioni dell'articolo 56, fra ciò che «comporta in ogni caso» il regime della libertà controllata, è solo formale.
Il fatto che talune condotte siano direttamente vietate (o imposte) al condannato e, di altre, sia prevista, invece, la sospensione e il ritiro del titolo che ne consentirebbe, al condannato stesso, il legittimo esercizio, non esclude - ovviamente - che anche tali condotte siano state vietate a chi è sottoposto a libertà controllata, ma, anzi, conferisce al divieto, così formulato, una particolare, ulteriore, rilevanza.
Se fosse previsto solo il mero divieto di circolare alla guida di autoveicoli (o di motoveicoli), l'inosservanza del divieto darebbe luogo solo all'ipotesi dell'articolo 108.
La sospensione (e il ritiro) della patente, fa sì, invece, che al condannato sia tolta la possibilità stessa di circolare, legittimamente, alla guida di un veicolo a motore.
È prevista, perciò, in particolare, la sospensione e il ritiro della patente, e non solo il mero divieto di circolare alla guida di autoveicoli o motoveicoli, proprio per rafforzare tale divieto con la previsione della illiceità penale che consegue alla violazione del divieto stesso.
21. Ed il fine perseguito dal legislatore, nel vietare, nel modo indicato, la condotta in questione, sarebbe ovviamente vanificato se si ritenesse (come affermato con la sentenza impugnata) che la sospensione e il ritiro dei detti documenti non sia diretta a vietare, al condannato, le attività stesse;
e che, perciò, proprio le condotte in questione proibite al condannato con l'indicata, specifica,, rafforzata formulazione del divieto, se poste in essere sono escluse dalla generale previsione dell'articolo 108 (inosservanza delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata);
e che, pertanto, se il condannato espatria, detiene armi o munizioni o circola alla guida di autoveicoli a motore, non si verifica la decadenza dalla libertà controllata (e il conseguente passaggio all'esecuzione detentiva).
Il fatto, invero, che tali attività, se poste in essere, senza i documenti necessari, integrano i reati previsti, non esclude, al fine che qui interessa, che il fine primario cui tende la norma è quello di vietare che il soggetto sottoposto a libertà controllata eserciti le attività stesse. E la sospensione (e il ritiro) dei documenti in questione è solo strumentale a tale divieto: per rafforzarlo con la previsione dell'eventuale illiceità penale. 22. Le «prescrizioni» inerenti alla libertà controllata comprendono, quindi, tutte le condotte oggetto della norma dell'art.56 e comprendono, in particolare, il divieto, per il condannato, di porre in essere le condotte cui si riferiscono la sospensione e il ritiro dei relativi provvedimenti amministrativi.
E se una di tali attività è, perciò, posta in essere, dà luogo alla violazione di una delle prescrizioni ed integra, perciò, l'ipotesi dell'articolo 108 (con la conseguenza procedimentale più volte indicata), anche se, nello stesso tempo, dà luogo al reato previsto per chi, quella condotta, senza il corrispondente provvedimento amministrativo (valido ed efficace) pone in essere. 23. Ed a tal proposito, va rilevato, in riferimento alla sentenza impugnata e, quindi, al reato di circolazione alla guida di un veicolo a motore senza la necessaria, corrispondente, patente, che la sospensione è prevista, in primo luogo, dal codice della strada (art. 91 del codice del 1959 e artt.129 e 222 del codice del 1992) ma è prevista, poi, anche da altre diverse, norme dell'ordinamento vigente, (dall'articolo 556 della legge cit. n. 689 del 1981, in tema di libertà controllata, dall'art.55 della stessa legge, in tema di semidetenzione, dall'art.301 del 1990, in tema di uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope, etc.). In tutti tali casi, le conseguenze della sospensione della patente, disposta per ragioni diverse da quelle del codice della strada, sono, peraltro, le stesse di quelle previste da tale disciplina, perché, in ogni caso in cui è prevista, la sospensione è diretta a produrre proprio tali effetti. 24. Poiché, invero, la patente di guida è oggetto di apposita disciplina del codice della strada, è evidente che la previsione, contenuta n norme diverse, della sospensione della patente, implica un tacito, ma inequivoco, rinvio alla detta disciplina, in base a cui la patente era stata, a suo tempo, conseguita.
E va, così osservato che, se dal conseguimento della patente discende l'effetto di render lecita la condotta dei veicoli a motore del tipo e della categoria cui la patente stessa si riferisce, la sospensione della patente implica, ovviamente, la sospensione (l'interruzione temporanea) di tale effetto.
Ed anche, perciò, se prevista da norme particolari e diverse da quelle della disciplina della circolazione stradale, la sospensione della patente è diretta, in ogni caso, a produrre la sospensione dell'effetto indicato: ed a far si, quindi, che la guida dei veicoli a motore, durante il periodo di tempo in cui la patente è sospesa, non è lecita. È una condotta illecita.
25. E così, come, per individuare l'effetto che deriva dal conseguimento della patente (e, quindi, dalla sospensione della patente stessa) occorre, col rinvio citato, dar riferimento alle norme che prevedono e disciplinano l'istituto della patente di guida, allo stesso modo, per individuare le conseguenze che derivano da una tal condotta illecita (dalla guida di veicoli a motore durante il tempo in cui la patente è sospesa) occorre far riferimento alle norme citate: di efficacia generale, dato che ad esse è indispensabile far riferimento in ogni caso in cui una norma, diversa da quelle del codice della strada, si limita a prevedere la sospensione della patente senza ulteriore, specifica, regolamentazione.
26. E va, perciò, rilevato, che la condotta illecita in questione è oggetto della previsione (di carattere generale, per quel che si è detto) dell'art.218, sesto comma del codice della strada vigente, secondo cui, chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. Con la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. 27. E non è dubbio, pertanto, che ogni qualvolta una norma dell'ordinamento giuridico prevale, per qualsiasi ragione, la sospensione della patente di guida, prevede, conseguentemente, l'illiceità penale - punita nel modo indicato - di chi nonostante la detta sospensione, circola alla guida di un veicolo a motore per cui sia richiesta la titolarità, (e la validità) della patente. 28. La circostanza, peraltro, che la condotta in questione, dà luogo oltre al reato indicato, anche all'applicazione dell'art.108, in quanto violazione della prescrizione posta nel modo indicato, non giova a che si verifichi il concorso normativo disciplinato dall'art.15 c.p. E non è ipotizzabile, pertanto, che la condotta citata dia luogo, invece, come sostenuto dal ricorso, solo all'applicazione del detto art. 108, quale norma speciale idonea ad escludere la punibilità del reato indicato.
29. Il concorso, invero, disciplinato dall'art.15 cit., si verifica, come è noto, quando «più leggi penali» o «più disposizioni della medesima legge penale» regolano la stessa materia.
Perché, quindi si verifichi il concorso (con la conseguente necessità di individuare la norma speciale che deroga a quella generale), è necessaria, in primo luogo, l'identità della natura delle norme, che devono esser tutte, norme penali;
e, successivamente, l'identità dell'oggetto di tali norme, che devono regolare, tutte, «la stessa materia»: devono esser, perciò, caratterizzate dall'identità del bene alla cui tutela sono finalizzate.
30. Nessuno dei detti presupposti sussiste nella specie. Non sussiste, in primo luogo (e risolutivamente) l'ipotesi del concorso di più norme penali.
Se, invero, è indubbiamente una norma penale quella che prevede e punisce la guida senza patente di un autoveicolo o di un motoveicolo (cosi come quelle che prevedono e puniscono la detenzione senza licenza di armi ed esplosivi o l'espatrio senza passaporto o documento equipollente), non è, invece, una norma penale quella dell'art.108.
31.Tale norma, invero, ha carattere solo procedimentale. È prevista nell'ambito ed al fine della disciplina del procedimento che concerne l'esecuzione delle sentenze di condanna a pena pecuniaria (art. 660 c.p.p.) nell'ipotesi in cui l'esecuzione ordinaria di tali sentenze, ex art. 181 disp. att. c.p.p., abbia esito negativo per insolvibilità del condannato (art. 182 disp. att. c.p.p. e art. 102 legge n. 689 cit.).
E gli effetti, perciò, che derivano dalla norma in questione non solo penali: attengono esclusivamente al procedimento indicato e alla regolamentazione di questo, col prevedere che l'esecuzione delle dette sentenze, mediante l'istituto della libertà controllata, è sostituito dalla esecuzione detentiva, se la disciplina della libertà controllata, non è osservata.
32. L'art.108 non prevede, quindi, che tale inosservanza abbia carattere penale, che dia luogo ad un illecito penale (ad un delitto o ad una contravvenzione); non ne prevede, conseguentemente, la punizione con una pena, con una delle pene esclusivamente previste dall'ordinamento (artt.17 19 c.p.) per la punizione dei reati. La sostituzione della esecuzione detentiva a quella della libertà controllata, è, indubbiamente, una «sanzione», in senso generico, una conseguenza sfavorevole per il condannato, che discende dalla detta inosservanza. Ma non è una «pena» (come, semplicisticamente, è dedotto col ricorso). Non è prevista come pena, dall'ordinamento penale, non è diretta a punire un reato, non è soggetta alla disciplina della pena, non è diretta a produrre (e non produce) gli effetti della pena.
33. Si tratta, invece, di una delle norme, frequenti nell'ordinamento giuridico, che, al fine di regolamentare il procedimento relativo all'esecuzione delle sentenze di condanna con particolare modalità (favorevoli al condannato), prevedono che l'inosservanza delle relative prescrizioni, dia luogo alla revoca del beneficio e ad un regime esecutivo più gravoso.
E così, ad esempio l'art.47 della legge n. 354 del 1975 prevede che l'esecuzione detentiva della pena possa essere sostituita con l'affidamento in prova del condannato al servizio sociale:
affidamento che è revocato, con il conseguente passaggio alla esecuzione detentiva, se il condannato pone in essere un comportamento, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, incompatibile con la prosecuzione della prova.
Allo stesso modo, l'art.47 ter della stessa legge, prevede che la pena della reclusione. non superiore a due anni o la pena dell'arresto. possano essere espiate con la detenzione domiciliare:
che, peraltro, è revocata, e si dà luogo alla detenzione ordinaria, se, anche in tal caso, il comportamento del condannato è incompatibile con la prosecuzione del beneficio (in particolare, se si allontana dal luogo prescritto, commettendo, cosi, il reato di evasione, ex art. 385 c.p.). Allo stesso modo, ancora, il regime di semilibertà, concesso (art. 48 legge cit.) in sostituzione della;
esecuzione detentiva, è revocato, con conseguente applicazione della esecuzione detentiva, se il condannato non si appalesa idoneo al trattamento (e se, in particolare, rimane assenta dall'istituto di pena per più di dodici ore, commettendo cosi il reato di evasione).
Ed è anche, indubbiamente, in altro campo una «sanzione» (ma non certo una pena) la revoca (art. 168 c.p.) della sospensione condizionale della pena, ed il passaggio, perciò all'esecuzione della pena stessa ove il condannato (indipendentemente dalle altre, note ipotesi) non adempia agli obblighi imposti con la concessione del beneficio (art. 165 c.p.). E giova osservare, a tal proposito, che se il condannato perviene a tale inadempienza (ad esempio, mancato pagamento della somma liquidata per risarcimento del danno o di quella assegnata a titolo di provvisionale) mediante atti previsti come reato, ad esempio mediante gli atti simulati o fraudolenti previsti dall'art.388 c.p., non è dubbia la punibilità di tale reato, indipendentemente dal fatto che l'inadempienza dia luogo alla «sanzione» della revoca del beneficio e dell'esecuzione, quindi, della pena precedentemente inflitta: proprio perché nessun concorso sussiste tra la norma dell'art.168, diretta a disciplinare la revoca della sospensione condizionale della pena (e l'esecuzione, quindi di questa) e quella dell'art.388 diretta a punire, viceversa, il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
34. Posto, quindi, che la norma dell'art. 108 non è una norma penale, non ricorre, quindi, fra esse e quella che punisce il reato di guida senza patente, il concorso fra più norme, tutte penali, cui, tassativamente, (e logicamente) è subordinata l'individuazione di quella, speciale, cui dare esclusiva applicazione. E la differente natura delle norme in esame (quella procedimentale dell'art.108 e quella, penale, del codice della strada) non può non escludere, a sua volta, anche solo l'ipotizzabilità dell'altro presupposto, della regolamentazione della stessa materia. È ovvio, invero, che una norma non penale, non destinata alla punizione «penale» di un reato, non può mai, per la propria natura essere destinata a regolare la stessa materia oggetto di una norma penale: diverso, in radice, è l'oggetto delle due norme, il fine perseguito e, in definitiva, la materia regolata. 35. Si aggiunge, infine, e solo per completezza d'esame, che come innanzi si è visto, il legislatore, proprio per rafforzare il divieto, per il condannato di detenere armi ed esplosivi, di espatriare, di circolare alla guida di autoveicoli (e motoveicoli), ha formulato il divieto stesso disponendo la sospensione e il ritiro degli atti amministrativi che ne consentono il legittimo esercizio:
sì che non potesse esser violato il divieto - dando luogo all'applicazione dell'art.108- se non commettendo un reato. E tal fine sarebbe vanificato, la sospensione dei detti atti amministrativi, prevista dall'art.56 della legge 689 cit., sarebbe inutile, se sì ritenesse, poi, che la violazione del divieto dia luogo solo alla disciplina procedimentale dell'art.108 e non anche alla punibilità dei reati che, proprio la sospensione dei detti atti amministrativi ha inteso prevedere, per rafforzare il divieto. 36. Il primo motivo di ricorso è, perciò, infondato. E come tale, va respinto.
37. Fondato, invece, è il secondo motivo.
Erroneamente, invero, i giudici dell'appello hanno posto a raffronto, per individuare la norma più favorevole al reo, (art. 2, terzo comma C.P.) quella del tredicesimo comma dell'art.80 del codice della strada del 1959 (in vigore al momento del fatto) e quella del tredicesimo comma dell'art.116 del sopraggiunto nuovo codice: ritenendo più favorevole la prima.
Il tredicesimo comma dell'art.116 concerne, invero, l'ipotesi di chi si pone alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, senza aver conseguito la patente di guida o questa sia stata revocata o non sia stata rinnovata per mancanza di requisiti.
Nella specie, ricorreva, invece, l'ipotesi della guida durante il periodo di sospensione della patente. E tale ipotesi e espressamente prevista dal sesto comma dell'art.218 del nuovo codice della strada, norma più favorevole al reo di quella dell'art.80 del codice precedente, sia perché la pena detentiva (cui occorre far precipuo riferimento per l'individuazione del precetto più favorevole) è fissata, nel minimo, in misura largamente inferiore (un mese di arresto in luogo di tre mesi), sia perché alla condanna non consegue la misura di sicurezza ablatoria della confisca del veicolo, ma solo la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente (che non impedisce un successivo, nuovo rilascio del titolo abilitante).
38. Ed in accoglimento, pertanto, di tal motivo di ricorso, la sentenza va annullata, con rinvio alla Corte di appello di IA (la Corte d'appello di Ancona comprende un'unica sezione penale).
P.Q.M.
in accoglimento del secondo motivo di ricorso, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di IA. Rigetta nel resto.
Così deciso, in Roma, il 21 aprile 1995.