Sentenza 17 novembre 2004
Massime • 2
Non può essere sentito quale testimone l'imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, o di reato collegato a norma dell'art. 371, comma secondo lett b), del codice di procedura penale, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza non impugnabile di non luogo a procedere, indipendentemente dalle ragioni del proscioglimento, posto che detta sentenza è sempre formalmente revocabile. (Fattispecie in cui si era invocata, a sostegno dell'obbligo di testimonianza, una pretesa irrevocabilità "sostanziale" della sentenza di non luogo a procedere pronunciata a favore degli imputati in procedimento connesso).
La falsità ideologica di un atto può derivare anche dall'omissione o dalla incompletezza dei dati in esso illustrati, quando il contesto espositivo sia tale che la parzialità dell'informazione si risolve nella mendace negazione dell'esistenza di un fatto. (Fattispecie relativa al verbale della seduta di una commissione consultiva ove non si era segnalata, sul presupposto dell'inesistenza di proposte confrontabili, l'eccessiva onerosità dell'offerta di una impresa appaltatrice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2004, n. 46966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46966 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 17/11/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 1267
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 24561/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso presentato da:
UC NO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino il 22/10/2003 con la quale, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 29/3/99 riduceva la pena inflitta per il reato di cui agli artt. 476, 479 c.p. a mesi 9 di reclusione, dichiarava non doversi procedere per prescrizione in relazione di cui all'art. 353 c.p. e confermava le statuizioni civili;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Piraccini;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Francesco Mauro Iacoviello ha chiesto il rigetto del ricorso. Rilevato che il difensore di parte civile Avv. Gastini ha chiesto il rigetto del ricorso in relazione al reato di cui all'art. 479 c.p. e l'annullamento con rinvio in relazione al reato di cui all'art. 353 c.p.; i difensori dell'imputato Avv. Saldarelli e Avv. Anedrini hanno chiesto l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Torino giudicava in sede di rinvio, dopo che la Corte di Cassazione con sentenza del 10/10/2001 n. 1515 della 5^ Sezione aveva annullato la sentenza, emessa da altra sezione della Corte territoriale in data 6/10/2000, per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 522 comma 2 c.p.p. In particolare il giudice di legittimità aveva rilevato che poiché nel corso del dibattimento di primo grado era stata modificata l'originaria contestazione con l'addebito di due fatti nuovi ai sensi dell'art. 517 c.p.p. alle parti doveva essere garantito il diritto di difesa nella sua massima ampiezza e cioè quella prevista dall'art. 190 c.p.p. Il rigetto della richiesta di ascoltare, sui reati di turbata libertà degli incanti e di falso documentale, i testimoni aveva leso il diritto di difesa e determinato la nullità della sentenza. Il giudice di rinvio in via preliminare individuava il thema decidendum, rilevando che le uniche contestazioni rimaste riguardavano i falsi ideologici relativi ai verbali di commissione dell'11 marzo e del 3 giungo 1991, mentre per tutto il resto operava il giudicato consistente nella prescrizione per il reato di cui all'art. 353 c.p. e l'assoluzione per i falsi per omissione. Valutando il merito rilevava che risultava provato in atti dalle deposizioni dei testi e dei correi, nonché dalla documentazione acquisita che UC era uomo di fiducia del titolare della ditta vincitrice dell'appalto, TI, che aveva già operato in tal senso per il contratto stipulato con la Regione Toscana e che suo compito era di ottenere analogo appalto anche con la Regione Piemonte. Pertanto era risultato provato che quanto attestato nel verbale dell'11/3/91 e cioè che la ditta concorrente CU, aveva un progetto non rispondente ai requisiti minimali, non corrispondeva al vero ed era frutto di una volontà del UC, persona competente ed autorevole sull'argomento, di far credere agli altri componenti della Commissione che i requisiti dei lettori ottici offerti dalla CU fossero diversi da quelli prescritti, circostanza peraltro smentita da pareri tecnici;
parimenti falsa era l'affermazione contenuta nel verbale del 3/6/91 della impossibilità per la commissione di effettuare una valutazione comparativa con altre offerte e l'omessa segnalazione dell'evidente onerosità dell'offerta della ditta aggiudicatrice. Contro la decisione presentava ricorso l'imputato con due distinti atti deducendo:
- violazione di norme processuali nella parte in cui si era consentito a IS e HI, persone imputate nel medesimo procedimento e poi prosciolte ai sensi dell'art. 425 c.p.p. di astenersi dal deporre, mentre invece si sarebbe dovuto applicare l'art. l'art. 197 bis comma 1 c.p.p.;
- violazione di norme processuali, in relazione all'art. 519 c.p.p., nella parte in cui non erano stati ammessi tutti i testi richiesti dalla difesa, ed in particolare quelli relativi al reato di turbata libertà degli incanti;
- violazione di norme processuali in relazione all'art. 627 c.p.p. per avere il giudice di rinvio omesso di pronunciarsi su tutti i motivi dedotti con l'appello, visto che il giudice di legittimità, aveva rigettato solo quello relativo all'immutazione del fatto;
- violazione della legge penale in relazione ai delitti di falso contestati per aver omesso di valutare le argomentazioni difensive sulla natura collegiale della commissione e sul fatto che i verbali erano materialmente redatti da una funzionaria e non dal UC;
erronea interpretazione della legge penale in relazione all'integrazione del delitto di falso ideologico nell'aver individuato la mancanza dei requisiti minimi per partecipare alla gara della ditta CU sulla base di un requisito tecnico, contenuto in una richiesta delle organizzazioni sindacali dei farmacisti, non conosciuto dalle imprese partecipanti alla gara, e nell'aver configurato un delitto di falso nell'omesso riferimento nel verbale di un giudizio sull'eccessiva onerosità del prezzo richiesto dalla ditta vincitrice. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
La facoltà di cui si sono avvalsi IS e HI di non rispondere era loro riconosciuto dalla legge visto che costoro, essendo stati prosciolti dal GUP ai sensi dell'art. 425 c.p.p. non si trovavano in alcuna delle situazione previste dall'art. 197 bis comma 1 c.p.p., in quanto nei loro confronti non era stata pronunciata una sentenza irrevocabile di assoluzione, di condanna o di patteggiamento. Priva di fondamento sul punto appare l'argomentazione della difesa che dovrebbe in tal caso ravvisarsi una irrevocabilità, non formale perché non prevista, ma sostanziale, trattandosi di istituto non previsto dall'ordinamento. Inoltre non era a loro applicabile la disciplina prevista dall'art. 64 comma 3 lett. e) c.p.p. in quanto i fatti di cui avrebbero dovuto parlare,
riguardavano altre persone, ma erano gli stessi per i quali erano stati imputati, mentre la norma consente loro di essere ascoltati come testimoni in relazione a fatti diversi.
Venendo ora ad esaminare le questioni connesse all'ambito del giudizio di rinvio, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione, Sez. 5^, ha annullato la sentenza in relazione ai due nuovi reati contestati e cioè l'art. 353 c.p. e l'art. 479 c.p. per violazione del diritto di difesa non essendo stato consentito alla difesa di ascoltare i testi richiesti. Se si dovesse interpretare in senso rigoroso il dispositivo, il giudizio di rinvio si sarebbe dovuto svolgere non solo sui reati di cui all'art. 353 c.p. ma anche su tutti i falsi contestati, anche quelli per i quali vi era stato il proscioglimento, visto che nessuna distinzione è stata operata in motivazione o nel dispositivo. Pioché non può giungersi a tale assurda conseguenza, ne discende che della sentenza di rinvio va valutata l'essenza, costituita dal principio di diritto affermato secondo cui in presenza della contestazione di un fatto nuovo, ovviamente ancora giudicabile, la difesa doveva essere messa nelle condizioni di difendersi con assoluta pienezza di mezzi. Nessuno si è doluto dell'omessa attività istruttoria sui delitti di falso per i quali vi era stata assoluzione, mentre invece tutti si sono doluti dell'omessa istruttoria sul reato di cui all'art. 353 c.p.; deve però rilevarsi che una richiesta, seppur subordinata, di dichiarare la prescrizione era contenuta anche nei motivi di appello presentati da UC contro la sentenza di primo grado e che comunque, quando era stato affrontato nel giudizio di rinvio il problema della delimitazione del thema decidendum, il UC non aveva avanzato l'esplicita richiesta di rinuncia alla prescrizione per ottenere l'assoluzione piena.
Pertanto il giudizio di rinvio si è svolto con un implicito e integrale richiamo sia alla sentenza annullata sia alla sentenza di primo grado, allo scopo di dichiarare la prescrizione, pronuncia contenuta anche nel dispositivo del giudizio di rinvio, perché in atti, indipendentemente dall'audizione dei testi indicati dalla difesa, non emergeva di certo l'esistenza di circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto ai sensi dell'art. 129 c.p.. Lo svolgimento di ogni attività istruttoria sul punto era del tutto priva di fondamento e contraria a principi di economia processuale, anche perché, si ripete, il UC non aveva rinunciato ad avvalersi della prescrizione.
Tanto premesso, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 522 c.p.p. e del principio di diritto affermata dalla Corte con la sentenza di annullamento con rinvio, in quanto con l'ordinanza dibattimentale del 4/2/2003, si è affermato con chiarezza che i giudici del rinvio hanno ritenuto di ascoltare tutti i testi indicati dalla difesa sui reati ancora oggetto di giudizio, visto che per gli altri veniva confermata la assoluzione e il non doversi procedere per intervenuta prescrizione;
deve da ultimo rilevarsi che nei motivi di ricorso non si contesta la legittimità di queste ultime decisioni. In merito ai motivi relativi alla sussistenza dei due falsi ideologici contestati deve rilevarsi che essi contengono una lettura dei fatti diversa da quella operata dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Il ruolo di UC è stato ampiamente analizzato e ricostruito sulla base di deposizioni e accertamenti che lo individuavano come la persona più qualificata nel campo dei lettori ottici e come attivo sostenitore della ditta che aveva già vinto l'appalto per la regione toscana, nonché come colui che aveva manovrato per dimostrare che la proposta della ditta concorrente non corrispondeva ai requisiti minimali. Sul punto la sentenza opera un richiamo integrale alla sentenza di primo grado citandone pagine e riportando brani di motivazione. Pertanto era risultato dimostrato che falsamente, e contro il contenuto di pareri tecnici, nel verbale dell'11/3/91 si era attestato la non rispondenza del progetto della CU ai requisiti minimali richiesti dal bando, e cioè che il sistema della CU non era implementabile, e falsamente si era affermato nel verbale del 3/6/91 che la proposta della ditta TI non era confrontabile con altre, escluse in virtù di pretesti, confronto dal quale sarebbe emersa l'eccessiva onerosità della sua proposta, giudizio non espresso nonostante che fosse stato esplicitamente formulato da componenti della commissione e che si aveva il dovere di esporre alla Regione Piemonte che aveva commissionato l'esame delle proposte. Sul punto la difesa ha contestato che una siffatta condotta potesse configurare il delitto di falso ideologico, ma tale tesi risulta smentita dalla giurisprudenza della Suprema Corte che partendo dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 1827 del 3 febbraio 1995, ric. Proietti, rv. 200117, fino alla sentenza Sez. 5^ n. 3898 del 12 dicembre 2001, ric. Foscarini, rv. 219240, ha sempre affermato che l'incompletezza di una attestazione da luogo a falsità ideologica ogni volta che il contenuto dello stessa faccia assumere all'omissione dell'informazione o alla sua incompletezza il significato della negazione dell'esistenza di un fatto. Pertanto nel caso di specie l'avere affermato che il progetto della CU non corrispondeva ai requisiti minimi, sulla base di requisiti non inseriti nel bando, avere dichiarato che non esistevano proposte confrontabili ed aver omesso di segnalare l'eccessiva onerosità della proposta della TI, costituiscono condotte idonee a trasfigurare la realtà, proprio tenuto conto del fatto che la commissione che ha elaborato l'attestazione era una commissione consultiva.
Infine privo di rilievo è l'elemento di fatto rilevato dalla difesa che il UC non era il materiale estensore dei verbali;
dall'istruttoria dibattimentale era emerso che UC era il massimo esperto in materia di lettori ottici, la sua posizione pesava all'interno della commissione più di ogni altra, tanto che lo stesso presidente si allineava sulle sue posizioni, anche contro il parere degli altri componenti (come ad esempio sul rifiuto di inserire a verbale il giudizio relativo all'eccessiva onerosità della proposta della ditta TI).
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2004