Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2004, n. 46966
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Sentenza 17 novembre 2004

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Mario Sossi, il 17 novembre 2004. Le parti in causa includevano l'imputato, che contestava la sentenza della Corte d'appello di Torino, e la parte civile, che chiedeva il rigetto del ricorso in relazione a specifici reati. L'imputato sosteneva violazioni di norme processuali e di legge penale, lamentando la lesione del diritto di difesa e l'erronea interpretazione dei fatti da parte dei giudici di merito. In particolare, contestava l'omissione di ascoltare testimoni e la valutazione dei reati di falso ideologico.

La Corte ha rigettato il ricorso, argomentando che le scelte processuali adottate erano conformi alla legge e che il diritto di difesa era stato rispettato. Ha chiarito che i testimoni prosciolti non erano tenuti a deporre e che l'assenza di ulteriori prove non giustificava un'ulteriore attività istruttoria. Inoltre, ha confermato la sussistenza dei reati di falso ideologico, evidenziando che le condotte dell'imputato avevano alterato la verità dei fatti, configurando così il delitto contestato. La Corte ha infine condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali, confermando la decisione di merito.

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Massime2

Non può essere sentito quale testimone l'imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, o di reato collegato a norma dell'art. 371, comma secondo lett b), del codice di procedura penale, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza non impugnabile di non luogo a procedere, indipendentemente dalle ragioni del proscioglimento, posto che detta sentenza è sempre formalmente revocabile. (Fattispecie in cui si era invocata, a sostegno dell'obbligo di testimonianza, una pretesa irrevocabilità "sostanziale" della sentenza di non luogo a procedere pronunciata a favore degli imputati in procedimento connesso).

La falsità ideologica di un atto può derivare anche dall'omissione o dalla incompletezza dei dati in esso illustrati, quando il contesto espositivo sia tale che la parzialità dell'informazione si risolve nella mendace negazione dell'esistenza di un fatto. (Fattispecie relativa al verbale della seduta di una commissione consultiva ove non si era segnalata, sul presupposto dell'inesistenza di proposte confrontabili, l'eccessiva onerosità dell'offerta di una impresa appaltatrice).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2004, n. 46966
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46966
    Data del deposito : 17 novembre 2004

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