Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
>
Versione
26 novembre 1992
26 novembre 1992
>
Versione
23 aprile 1998
23 aprile 1998
>
Versione
28 giugno 2022
28 giugno 2022
>
Versione
30 giugno 2022
30 giugno 2022
>
Versione
27 novembre 2025
27 novembre 2025
Art. 83. Citazione del responsabile civile 1. Il responsabile civile per il fatto dell'imputato puo' essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato puo' essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere.
2. La richiesta deve essere proposta al piu' tardi per il dibattimento.
3. La citazione e' ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene:
a) le generalita' o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del difensore e le generalita' del responsabile civile, se e' una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e le generalita' del suo legale rappresentante;
b) l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;
c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84;
d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.
4. Copia del decreto e' notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, la copia del decreto e' notificata al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero.
L'originale dell'atto con la relazione di notificazione e' depositato nella cancelleria del giudice che procede.
5. La citazione del responsabile civile e' nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non e' stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare o nel giudizio. La nullita' della notificazione rende nulla la citazione. (42)
6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile e' revocata o se e' ordinata l'esclusione della parte civile.(91)
(288) ((333)) -------------- AGGIORNAMENTO (47)
La Corte costituzionale con sentenza 4-17 novembre 1992, n. 453 (G.U. 1 s.s. 25/11/1992, n. 49) ha dichiarato l' illegittimita costituzionale del comma 5 del presente articolo " nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice". -------------- AGGIORNAMENTO (91)
La Corte costituzionale con sentenza 9-16 aprile 1998, n. 112 (G.U. 1a ss 22/4/1998, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' del presente articolo " nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 , l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato". -------------- AGGIORNAMENTO (288)
La Corte costituzionale con sentenza 25 maggio - 24 giugno 2022, n. 159 (G.U. 1ª s.s. 29/6/2022, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 83 del codice di procedura penale , nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall' art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato". -------------- AGGIORNAMENTO (333)
La Corte costituzionale, con sentenza 20 ottobre - 25 novembre 2025, n. 170 (G.U. 1ª s.s. 26/11/2025, n. 48), ha dichiarato:
1) "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 83 del codice di procedura penale , nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall' art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato";
2) "l'illegittimita' costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del medesimo art. 83 cod. proc. pen. , nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall' art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017 , l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato".
2. La richiesta deve essere proposta al piu' tardi per il dibattimento.
3. La citazione e' ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene:
a) le generalita' o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del difensore e le generalita' del responsabile civile, se e' una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e le generalita' del suo legale rappresentante;
b) l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;
c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84;
d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.
4. Copia del decreto e' notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, la copia del decreto e' notificata al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero.
L'originale dell'atto con la relazione di notificazione e' depositato nella cancelleria del giudice che procede.
5. La citazione del responsabile civile e' nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non e' stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare o nel giudizio. La nullita' della notificazione rende nulla la citazione. (42)
6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile e' revocata o se e' ordinata l'esclusione della parte civile.(91)
(288) ((333)) -------------- AGGIORNAMENTO (47)
La Corte costituzionale con sentenza 4-17 novembre 1992, n. 453 (G.U. 1 s.s. 25/11/1992, n. 49) ha dichiarato l' illegittimita costituzionale del comma 5 del presente articolo " nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice". -------------- AGGIORNAMENTO (91)
La Corte costituzionale con sentenza 9-16 aprile 1998, n. 112 (G.U. 1a ss 22/4/1998, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' del presente articolo " nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 , l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato". -------------- AGGIORNAMENTO (288)
La Corte costituzionale con sentenza 25 maggio - 24 giugno 2022, n. 159 (G.U. 1ª s.s. 29/6/2022, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 83 del codice di procedura penale , nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall' art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato". -------------- AGGIORNAMENTO (333)
La Corte costituzionale, con sentenza 20 ottobre - 25 novembre 2025, n. 170 (G.U. 1ª s.s. 26/11/2025, n. 48), ha dichiarato:
1) "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 83 del codice di procedura penale , nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall' art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato";
2) "l'illegittimita' costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del medesimo art. 83 cod. proc. pen. , nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall' art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017 , l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato".
Commentari • 219
- 1. la Consulta apre alla chiamata dell’assicurazione nel processo penalehttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/ · 198.14285
[…] 20 ottobre 2025, n. 170 Massime: 1) È da ritenersi costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista per i medici "strutturati" (art. 10, comma 1, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 414
- 1. Corte Cost., sentenza 25/11/2025, n. 170Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Verona, sezione penale, […] 3.– Ad avviso del rimettente, la questione sarebbe rilevante in quanto l'art. 83 cod. proc. pen. «non consente all'imputato di chiedere ed ottenere la citazione di soggetti quali responsabili civili, ad eccezione [delle] ipotesi introdotte dalle sentenze della Corte costituzionale n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022», a cui non è riconducibile il caso di specie . […] Nella fattispecie al suo esame, infatti, ricorrerebbero gli stessi requisiti che hanno «condotto alle [precedenti] dichiarazioni di illegittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p.».Leggi di più...
- ingiustificata disparità di trattamento·
- art. 106 c.p.c.·
- art. 1891 cod. civ.·
- principio di eguaglianza·
- responsabile civile·
- assicurazione obbligatoria responsabilità sanitaria·
- art. 83 cod. proc. pen.·
- art. 185 cod. pen.·
- citazione responsabile civile imputato·
- omessa previsione·
- processo penale·
- art. 10 legge n. 24/2017·
- medicina difensiva·
- art. 12 legge n. 24/2017·
- responsabilità civile