Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2007, n. 3564
CASS
Sentenza 7 novembre 2007

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Sussiste il falso innocuo quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nel senso che l'infedele attestazione o la compiuta alterazione appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere; in tal caso, infatti, la falsità non esplica effetti sulla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto sussistente, ex art. 483 cod. pen., la responsabilità di un ex sindaco e di un segretario comunale che avevano sottoscritto una lettera con falsa data diretta al Ministero dell'industria con la quale si dichiarava che il comune esprimeva parere favorevole alla realizzazione di un impianto di cogenerazione di energia elettrica).

Commentario1

  • 1Negli appalti pubblici le mancanze delle dichiarazioni non possono essere sanate dal falso innocuo (Cons. di Stato N.01471/2012)
    Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 12 novembre 2012

    La tesi del falso innocuo non può trovare applicazione nella specifica materia degli appalti pubblici. il falso è innocuo quando non incide neppure minimamente sugli interessi tutelati Nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni, invece, è già di per sé un valore da perseguire perché consente – anche in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità – la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara. Conseguentemente una dichiarazione inaffidabile (perché falsa o incompleta) è già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma a prescindere dal fatto che l'impresa meriti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2007, n. 3564
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3564
Data del deposito : 7 novembre 2007

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