Articolo 117 del Codice della navigazione
Articolo 115Articolo 116 bis
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21 aprile 1942
Art. 117.
(Personale tecnico delle costruzioni navali).

Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende:
1) gli ingegneri navali;
2) i costruttori navali;
3) i maestri d'ascia e i calafati.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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