Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/1999, n. 12018
CASS
Sentenza 1 marzo 1999

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In tema di impugnazione, per il principio di immanenza della costituzione di parte civile, la stessa, una volta ammessa, ha diritto a partecipare alle fasi successive alla prima e di vedersi riconosciuto (senza che ciò rappresenti violazione del principio del divieto della "reformatio in peius") il diritto al risarcimento del danno, anche se essa non ha impugnato la sentenza di proscioglimento in primo grado, appellata dal solo PM. Invero, la autonoma facoltà di impugnazione, concessa alla parte civile dall'attuale ordinamento, è prevista in aggiunta a quella del PM ed a tutela degli interessi civili, anche quando il rapporto processuale penale si sia esaurito per la mancata impugnazione della sentenza da parte dell'organo dell'accusa o dell'imputato. (Vedasi Corte cost.le, sentenze n. 1 del 1970 e n. 29 del 1972).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/1999, n. 12018
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12018
    Data del deposito : 1 marzo 1999

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