Sentenza 1 marzo 1999
Massime • 1
In tema di impugnazione, per il principio di immanenza della costituzione di parte civile, la stessa, una volta ammessa, ha diritto a partecipare alle fasi successive alla prima e di vedersi riconosciuto (senza che ciò rappresenti violazione del principio del divieto della "reformatio in peius") il diritto al risarcimento del danno, anche se essa non ha impugnato la sentenza di proscioglimento in primo grado, appellata dal solo PM. Invero, la autonoma facoltà di impugnazione, concessa alla parte civile dall'attuale ordinamento, è prevista in aggiunta a quella del PM ed a tutela degli interessi civili, anche quando il rapporto processuale penale si sia esaurito per la mancata impugnazione della sentenza da parte dell'organo dell'accusa o dell'imputato. (Vedasi Corte cost.le, sentenze n. 1 del 1970 e n. 29 del 1972).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/1999, n. 12018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12018 |
| Data del deposito : | 1 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NZ G. Pandolfo Presidente del 1/3/1999
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. Dott. NC Calbi Consigliere N.435
3. Dott. Lucio Toth Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N.44143/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1 - MA NZ, nato l'[...] a [...],
2 - PR MI, nato in data [...] a [...]
3 - MA NC PA il 16.9.35 a Sambiase
4 - AC PE, n. l'11.11.36 a Nocera Terinese
5 - LO VE, nato il [...] a [...]
6 - AL UN, n. il 9.7.48 a S. Andrea A. dello Ionio 7 - ZZ AN, nato il [...] a [...]
8 - TT IC, n. il 9.11.41 a Catanzaro
9 - PL UI, nato l'[...] a [...]
avverso la sentenza 1.7.98 della Corte di Appello di Catanzaro Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dott. MA Fraticelli che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione del reato, con la conferma delle statuizioni civili;
Sentiti i difensori delle parti civili - avv.ti MA Casalinuovo e Marcello Gianfranco - che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi con condanna alle spese;
Sentiti i difensori degli imputati, avv.ti M. Albino, A. Di Amato, A. Fiorella, L. Ligotti, A. Paparo, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lametia Terme emise sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, nei confronti di MA NZ, PR MI, MA NC, AC PE, LO VE, AL UN, quali componenti del consiglio di amministrazione, e ZZ AN, TT IC e PL UI, quali componenti del collegio dei sindaci della GESAT s.p.a, imputati dei reati aggravati previsti dagli artt. 2621, 2623, in relazione all'art. 2624 c.c., commessi fino 10 settembre 199. Secondo l'accusa, avevano esposto nella relazione dell'8 febbraio 1991, successivamente concordata e accettata dal collegio sindacale il 12 febbraio 1991, e ufficialmente comunicata il 15/16 marzo 1991 all'assemblea, convocata a norma dell'art. 2447 cod. civ., fatti non rispondenti al vero, difformi dal bilancio 7 giugno 1991, omettendo di dar conto delle entra te effettivamente riscosse, occultando le reali condizioni economiche della società, gravata da ingentissimi debiti, e non informando i soci dei debiti precedentemente contratti e successivamente riversati sulla società, e non consentendo il controllo dalla documentazione contabile. Avevano impedito, inoltre (capo b), al socio SS SS MA di prendere visione della documentazione relativa all'assemblea del 4 settembre 1990. La Corte di Appello, su impugnazione parziale della Procura Generale, condanna tutti gli imputati in ordine al reato previsto dall'art.2321 cod. civ., per la falsità della relazione che aveva maggiorato le passività della società per ben due miliardi, consapevolmente, con l'indebito computo della somma di lire 244 milioni, non ascrivibile ad errore di calcolo del personale esecutivo, e della somma di lire 1.191.760.000, quale prevedibile aumento salariale dei dipendenti, e con il mancato calcolo di maggiori proventi per lire 742 milioni.
Tutti gli imputati ricorrono e deducono, alcuni anche con motivi nuovi, questioni di diritto sostanziale e processuale, comuni e personali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - È fondato il motivo con il quale viene dedotta la prescrizione del reato, con conseguente assorbimento delle censure relative al trattamento sanzionatorio, anche se dedotte - difesa dell'imputato DA - con riferimento all'art. 597 cpp e in ordine all'aggravante prevista dall'art. 2640 c.c.. Il delitto previsto dall'art. 2621 cod. civ., in quanto diretto a tutelare gli interessi economici delle società commerciali e dei soci, nonché l'interesse pubblico alla verità delle documentazioni e comunicazioni sociali, si perfeziona, per le informazioni scritte - relazioni e bilanci - con il deposito a norma degli artt. 2432 u.p. e 2435 cod. civ., che segna il momento in cui i soci, i creditori ed i terzi ne vengono a conoscenza legale e, per quelle orali, all'atto della ricezione da parte dei destinatari, in un momento che coincide, di norma, con le dichiarazioni fatte all'assemblea e con la relativa verbalizzazione.
Ciò posto, si osserva che, nella fattispecie, il reato si è perfezionato, se non al momento del deposito della relazione, ex art.2446 c.c, certamente, il 16 marzo 1991, che è il giorno della comunicazione all'assemblea della relazione stessa, con la conseguenza che, per effetto delle concesse attenuanti generiche prevalenti, il termine prolungato di prescrizione di anni sette e mesi sei è maturato nel settembre 1998.
2 - I ricorsi, esaminati a norma dell'art. 578 c.p.p., ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, non sono fondati.
3/2 - La difesa degli imputati AL, AC, ZZ e LO denunzia, ex art. 606, lett. c) 597, 596 c.p.p., "la violazione del divieto della reformatio in peius", sull'assunto che non poteva essere pronunciata condanna al risarcimento dei danni in assenza di specifica impugnazione della parte civile della sentenza di proscioglimento emessa dal Tribunale.
Il motivo non è fondato.
Per il principio dell'immanenza della costituzione di parte civile, stabilito dall'art. 76 c.p.p., fino a quando è in corso il procedimento penale, la parte civile, una volta ammessa, ha diritto di partecipare alle fasi successive alla prima e a vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni anche se non ha impugnato direttamente la sentenza di proscioglimento di primo grado, appellata soltanto dal pubblico ministero(Cass., 30/05/97, RV. 208151; conf. 202518, 200388, 206479). Non può essere condiviso il diverso orientamento - mass, 181537, 194861, 197959195945 - secondo il quale la parte civile, in quanto titolare di un autonomo potere di impugnazione, non può avvalersi del gravame proposto dal pubblico ministero, funzionalmente limitato alla pretesa punitiva dello Stato. Tale principio vanifica l'immanenza della costituzione e la stessa finalità perseguita, nonché la ratio della disposizione conseguenziale di cui al quarto comma dell'art. 601 cpp - che impone la citazione della parte civile nel giudizio d'impugnazione per il fatto stesso della prosecuzione del processo e a prescindere dal soggetto che ha impugnato la sentenza -. Il potere di autonoma impugnazione della parte civile non stravolge finalità e ratio dell'istituto, ma ha soltanto lo scopo di evitare le conseguenze dell'inerzia del pubblico ministero. Pur in un processo di parti, l'inserimento della pretesa risarcitoria nel processo penale va sempre individuata nella esigenza di economia dei giudizi, della quale è evidente espressione l'art. 578 cpp, che trova applicazione anche nel caso di mancata comparizione della parte civile nel giudizio di impugnazione. Il diritto al risarcimento dei danni nel processo penale ancora rimane automaticamente collegato a due presupposti.
Da una parte, all'azione propulsiva del pubblico ministero, intesa come esercizio sia dell'azione penale sia del potere d'impugnazione, e, quindi, all'accertamento del fatto-reato, dal quale la condanna ai danni non può prescindere. La parte pubblica assicura con la sua azione le condizioni per l'inserimento dell'azione civile nel processo penale, ma ciò non significa che essa sia intraneus al rapporto civilistico, con la conseguenza che non possono trarsi elementi a sfavore della tesi condivisa dalla mancanza d'interesse e di legittimazione del pubblico ministero ad impugnare, quale "parte parziale", con una inammissibile azione surrogatoria, nell'interesse della parte civile, il provvedimento che, pregiudizievole di privati interessi, abbia negato il diritto sostanziale al risarcimento dei danni o lo abbia riconosciuto in una misura inferiore a quella dovuta. L'azione è legittimamente equivalente e surrogatoria, invece, e rende superflua quella della parte civile, tutte le volte in cui il pubblico ministero agisce per l'accertamento del fatto- reato, come "parte imparziale", vincolato all'obbligatorietà dell'azione penale, alla quale risale il diritto d'impugnazione, e dalla istituzionale funzione di vigilanza per contrastare l'ingiustizia o l'illegalità di provvedimenti, nei limiti in cui l'interesse generale protetto, collegato alla funzione punitiva dello Stato che rappresenta, coincide con l'interesse particolare della parte offesa, costituitasi parte civile.
Dall'altra parte, alla costituzione della parte civile che, essendo immanente in ogni stato e grado, non comporta, in presenza dell'impugnazione della parte pubblica, anche l'onere di impugnare la sentenza di proscioglimento. Non bisogna confondere il potere d'impugnazione con l'onere all'impugnazione diretta, che sussiste soltanto per altri provvedimenti pregiudizievoli che, diversi da quelli concernenti l'accertamento del fatto-reato, negano il diritto sostanziale al risarcimento o limitano l'entità dei danni. La mancata impugnazione, qualunque sia la sorte dell'accertamento penale, consente, in siffatta ipotesi, il formarsi del giudicato sul rapporto civilistico, al quale il pubblico ministero rimane estraneo. L'impugnazione autonoma, in definitiva, è un ulteriore rimedio approntato dall'attuale ordinamento giuridico processuale, che si è uniformato alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 1 del 1970 e n. 29 del 1972), riconoscendo alla parte privata tale diritto, a tutela degli interessi civili, anche quando il rapporto processuale penale si è esaurito per la mancata impugnazione della sentenza, sia di proscioglimento che di condanna, da parte del pubblico ministero e dell'imputato. Rimedio che, previsto nell'interesse della parte civile, non può essere piegato per fame derivare, in contrasto con la ratio dell'istituto e con l'esigenza del contestuale giudizio penale e civile, limitazioni e preclusioni in ordine al risarcimento dei danni.
4/2 - La difesa, prevalentemente quella degli imputati DA, PR e TT, deduce, ex artt 521 e 522 c.p.p., la mancata correlazione tra fatto ritenuto in sentenza - maggiorazione delle passività - "finalizzato ad ingannare il Ministero delle Finanze", e fatto contestato, "finalizzato ad occultare le reali condizioni della società", concernente l'occultamento delle passività e altre plurime condotte, "totalmente ignorate dalla sentenza". La censura non è fondata.
La delimitazione in bonam partem della fattispecie contestata e la condanna per un fatto, specificamente individuato, non compreso nell'analitica esposizione delle ipotesi accusatone, ma addebitato attraverso una contestazione, esplicita e complessiva, della fattispecie tipica op pure, sostanziale e implicita, di condotte o effetti equivalenti, non costituisce violazione del principio della correlazione tra accusa e decisione. L'immutabilità dell'accusa, infatti, non va intesa in senso meccanicistico e formale, attraverso un confronto letterale tra imputazione e sentenza, ma in funzione della finalità cui è ispirato e della ratio dell'art. 521 c.p.p. che mira a tutelare, in concreto, il diritto della difesa e ad evitare che l'imputato sia condannato per un fatto non contestato e in ordine al quale non abbia potuto difendersi. Consegue che per aversi rilevante mutamento è necessario che vi sia tra l'accusa contestata e fatto ritenuto in sentenza un tale disarmonico rapporto di eterogeneità ed incompatibilità da stravolgere la fattispecie nei suoi elementi essenziali, tale cioè da determinare una variazione, trasformazione e sostituzione dei contenuti principali dell'addebito mosso all'imputato che, posto di fronte ad un fatto del tutto nuovo, non ha la concreta ed effettiva possibilità di difendersi.
Non può ravvisarsi, quindi, il fatto nuovo e diverso, qualora il giudice, non accogliendo, in toto, l'impostazione accusatoria, abbia circoscritto - anche sulla base delle risultanze di una perizia svolta in dibattimento, rispetto alle quali le parti, presenti o rappresentate, hanno potuto dispiegare la propria difesa - la complessiva imputazione, di maggiore estensione e gravità, precisandola e delimitandola, in guisa da residuare, in malam partem, una condotta meno estesa e meno grave, anche implicitamente contestata.
Tale ipotesi ricorre nella fattispecie perché, se è vero che l'imputazione investiva plurime ipotesi accusatorie, e, tra queste, in sostanza, quella di occultamento di passività, e che la condanna è stata pronunciata, invece, soltanto per la maggiorazione delle passività, è anche vero che tale condotta, pur se non espressamente indicata nelle analitiche enunciazioni fattuali, costituisce una delimitazione dell'imputazione e si ricava da essa, sia per la contestazione della complessiva fattispecie di "esposizione di fatti non veri, in modo peraltro difforme dall'effettivo bilancio del 27.6.91 e... per aver comunque occultato le reali condizioni della società", sia per la contestazione della specifica omissione "di non aver tenuto conto delle entrate effettivamente riscosse" che incide sul deficit ed è una delle falsità ritenute in sentenza per il mancato calcolo di maggiori introiti per lire 742 milioni. In considerazione della natura plurioffensiva del reato, il principio dell'immutabilità della contestazione non è leso, ovviamente, dalla finalizzazione della condotta ingannevole verso un determinato soggetto, nella specie il Ministero delle Finanze.
5/2 - I motivi, comuni ed esclusivi, prospettati dagli imputati ex artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p. sono infondati.
L'amministratore e il sindaco sono diretti destinatari dell'art. 2621 cod. civ. e delle norme civili, integrative di quelle penali,
relative, ai sensi degli artt. 2491 e 2423-2431, agli obblighi di chiarezza, precisione, completezza e verità che debbono essere osservati nella redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali. Trattasi di un reato a qualificazione soggettiva, plurioffensivo, di pericolo, nel quale riceve apprezzamento eccezionale la falsità ideologica in scrittura privata, caratterizzata da un dolo di frode e di profitto - animus decipiendi et lucrandi - senza che sia necessario l'animus nocendi ne' la rappresentazione del danno eventualmente derivabile, se non come correlativo al profitto perseguito, ne', infine, l'effettivo conseguimento del vantaggio e l'effettiva realizzazione del danno. È sufficiente soltanto la messa in pericolo degli interessi protetti - particolari, della società e dei soci, uti singuli, e generali, della fede pubblica, come si ricava dalla dizione della norma e dall'avverbio "fraudolentemente", nonché l'intenzione di ingannare i soci e i terzi che, indotti in errore sulla reale situazione della società potrebbero essere determinati - evento di pericolo a comportamenti non liberi, condizionati dalla prospettata falsità. L'avverbio "fraudolentemente", che ha sostituito il termine "scientemente" usato dalla precedente normativa, serve a qualificare l'elemento soggettivo, nel senso che non è sufficiente il dolo generico della coscienza e volontà dell'immutatio, ma è necessario anche il dolo specifico dell'intenzione di trarre in inganno i soci o i terzi sulla reale situazione patrimoniale della società e di trarne un ingiusto profitto per sè o altri. Serve a finalizzare ma non a qualificare il fatto oggettivo, in quanto non richiede un quid pluris di frode, nelle modalità di esecuzione, ulteriore rispetto alla esposizione di fatti non veri. Il falso è sempre strumentale e il dolo - quale atto interno - va ricercato nei comportamenti esterni e può essere desunto anche dal fatto oggettivo, ma non deve necessariamente risultare da esso, potendo essere desunto aliunde. La violazione dell'obbligo di completezza e verità realizza il delitto per il fatto stesso della divergenza tra reale e dichiarato, ma la valutazione della divergenza deve avvenire, proprio in considerazione dell'obiettività giuridica, dell'evento di pericolo e dell'eterogeneità degli interessi protetti, secondi criteri oggettivi, normativamente prefissati, e non soggettivi e discrezionali. Anche quando è consentita una limitata deroga ai criteri normativi - art.9 legge 19 marzo 1983 n. 72 - la discrezionalità è vincolata perché imposta dall'esigenza di evitare che una rigorosa applicazione della verità legale dia risultati apparenti e formali, non corrispondenti al vero, con infedele rappresentazione della situazione patrimoniale della società. Tale ratio comporta una duplice conseguenza. Una, di diritto, per cui la deroga ai criteri, anche se fosse dettata da esigenze con tingenti, discrezionalmente valutate dalla parte, non è deroga al principio di verità, chiarezza e precisione, che è invece ribadito. L'altra, di merito, prevalentemente apprezzabile con riferimento all'elemento soggettivo, per cui la discrezionalità non può mai superare limiti di ragionevolezza e concretezza perché, diversamente, sarebbe un artificioso espediente diretto a rappresentare una falsa situazione economica della società. E, invero, in tema di riduzione del capitale di una società per azioni, l'assemblea deve essere informata circa la reale situazione perché possa consapevolmente deliberare i provvedimenti previsti per fronteggiare la crisi. Per la ratio della norma e lo scopo perseguito, la relazione, che gli amministratori debbono sottoporre all'assemblea dei soci, ex artt. 2446, 2447 cod. civ., con le osservazioni del collegio sindacale, deve essere redatta secondo i criteri di verità, precisione e chiarezza previsti per il bilancio. Il rinvio, però, è sostanziale e non è un richiamo di atti formali e tecnici, con la conseguenza che non è necessaria, per l'applicazione del criterio di verità legale, la presentazione di un bilancio in senso tecnico, ne' del conto profitti e perdite, ne' che la comunicazione abbia la forma della relazione al bilancio, essendo sufficiente una esposizione esaustiva e aggiornata sulla situazione economica della società (Cass. Civ., sent. 4/05/1994, RV. 486485 e mass. 492124, 483494, 338594, 492124, 476111). È sufficiente, cioè, che l'assemblea sia convocata e la relazione presentata ai sensi dell'art. 2447 cod. civ., perché le norme non richiedono che la comunicazione abbia la forma di una relazione al bilancio, ma soltanto che sia redatta con gli stessi criteri previsti per il bilancio e per i relativi atti strumentali. È ovvio che il contenuto di una falsa relazione è diverso e lontano, anche per la forma, ma soprattutto per l'immutatio, dalla relazione al bilancio compilata con il criterio di precisione e chiarezza, ma tale differenza, che è la causa della incriminazione, non serve ne' a qualificare l'atto ne' a rilegarlo tra gli atti neutri, privi di rilevanza giuridica, civile e penale.
Una volta dimostrato, quindi, l'elemento oggettivo del reato per la divergenza tra dati esposti e quelli che l'amministratore avrebbe dovuto esporre secondo il criterio legale di verità - il giudizio relativo costituisce accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se sostenuto da motivazione corretta, completa e logica - dimostrato, inoltre, il dolo specifico, le questioni circa i dati conosciuti o conoscibili, secondo il prescritto criterio, al momento della relazione - le uniche seriamente proponibili senza incorrere nell'erronea opinione della liceità del calcolo e della valutazione, inescusabile ex art. 5 c.p. - investono l'elemento soggettivo con la conseguenza che la parte deve dimostrare, senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova, la sua buona fede e, comunque, l'esistenza di elementi incompatibili con il dolo specifico. Ciò posto, si osserva che il giudice a quo ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi e ha accertato, con il criterio della verità legale, la falsità della comunicazione 8 febbraio 1991, approvata dal collegio sindacale il 12 febbraio e portato a conoscenza dell'assemblea il 13 marzo 1991, per la maggiorazione delle passività per oltre due miliardi, passività risultanti in termini reali dal bilancio chiuso al 31 dicembre precedente, approvato il 27 giugno 1991, ma già riportati nella relazione al bilancio redatta il 29 marzo. Ha ritenuto, anche valorizzando la conoscenza, al momento della relazione incriminata, dei dati reali, poi riportati nella relazione al bilancio dopo appena tredici giorni:
Irrilevante, giuridicamente e in fatto, la trascrizioni di dati corrispondenti a quelli trasmessi al Ministero della Finanza con periodici quadri statistici, avendo gli amministratori l'obbligo di informare l'assemblea sulla situazione economica della società in termini reali e non in termini statistici. Intenzionale il preteso e apparente errore contabile, funzionale, a prescindere dalla comprensibilità algebrica della duplicazione delle voci, a un artificioso aumento del passivo per lire 244 milioni - l'errore doveva essere specificamente provato attraverso il personale esecutivo al quale veniva attribuito apoditticamente - Irragionevoli e indebite le valutazioni previsionali di aumenti salariali, nella misura del 20%, con la surrettizia prospettazione di un passivo inesistente per lire 1.191.760.000. Artificiosa e strumentale la previsione di introiti inferiori per lire 742 milioni a quelli reali, pur avendo a disposizione i dati per fondare una previsione corretta, ricavabili agevolmente attraverso i servizi contabili computerizzati, il personale tecnico e i professionisti del ramo. Ha individuato, quindi, correttamente, il dolo, nella sua elementare essenzialità, quale conoscenza della divergenza, nel prevalente e assorbente elemento di prova, non seriamente contestabile: i dati veritieri era conosciuti al momento della relazione incriminata tanto da essere riportati, dopo soltanto 13 giorni, nella relazione al bilancio Ha ritenuto inescusabile, per l'oggettività del reato plurioffensivo, diretto a tutelare anche la fede pubblica, la finalità concretamente perseguita, individuando il dolo specifico proprio nei motivi della condotta, ricollegati, in sostanza, alla esigenza di gonfiare il passivo in vista sia dei provvedimenti, ai quali determinare i soci, necessari per evitare il pericolo di scioglimento della società, sia del ripiano delle passività, previsto a carico dello Stato per tutte le società incaricate, come la Gesat, della riscossione dei tributi. Cioè nella intenzione di ingannare, onde trarne un ingiusto profitto, plurimi soggetti: I soci - non potevano non essere condizionate dalla falsità le scelte da operare in termini di riduzione del capitale sociale e contestuale reintegrazione, che postulano una perdita reale, nella misura accertata - Lo Stato, attraverso il Ministero delle Finanze, sul quale gravava l'onere di eliminare il passivo, ex D.L. 27.12.90 n. 411, che prevedeva consistenti contributi per risolvere la crisi delle società del settore. La società stessa, esposta al rischio di una revoca della concessione per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo previsto dal D.P.R. 43/88. Ciò posto e premesso, consegue, in applicazione dei suesposti principi e a fronte di questo articolato quadro probatorio:
6/2 - L'infondatezza della censure, sostanzialmente dirette al surrettizio superamento del criterio legale di valutazione, con le quali si deduce: ora, la "violazione, la erronea e falsa applicazione dell'art. 2621 cod. civ., in relazione agli artt. 2246, 2447 cod. civ. e con riferimento agli elementi costitutivi del reato, e,
quindi, alla natura e al contenuto della relazione incriminata;
ora, i vizi di motivazione, con riferimento agli stessi elementi. Si sostiene, tra l'altro, la non applicabilità di siffatta regola, in tema di riduzione del capitale sociale, qualora non vengano depositati anche il bilancio e il conto profitti e perdite e qualora nella relazione siano esposti, in modo trasparente, i diversi criteri di comprensione dei dati contabili, "una stima presuntiva e statistica", in relazione ai prospetti inviati al Ministero delle Finanze, "dati provvisori" o "enunciati previsionali", che, in quanto suscettibili di variazioni, "non sono declinabili in termini di verità e di falsità" e non sono idonei a configurare una relazione al bilancio ne' un "bilancio straordinario".
7/2 - La non fondatezza delle censure - molte delle quali ai limiti dell'inammissibilità per manifesta infondatezza e per la rielaborazione nel merito dei dati in cognizione - proposte da tutti gli imputati, ex artt. 606 lett. e) c.p.p. e, surrettiziamente, come violazione della legge penale, con prevalente riferimento all'elemento materiale, per pretese omissioni o illogicità di apprezzamento: Delle risultanze della perizia, della natura della relazione e della finalità con essa perseguita dagli amministratori che, asseritamente, non avevano voluto rappresentare "fatti" e le effettive condizioni economiche della società, ma "valutazioni" e un "quadro approssimativo e prudenziale", cioè elementi statistici e incerti, "non promuovibili a dati di bilancio". Degli errori contabili, della ragionevolezza delle previsioni dell'entità delle entrate e degli aumenti salariali. Della finalità della condotta, non diretta "verso un obiettivo criminoso".
8/2 - L'infondatezza delle censure, prospettate, ora, come "violazione e falsa applicazione dell'art. 2621 cod. proc. pen.", ora, come vizi di motivazione, con prevalente riferimento al dolo specifico che, anche quale animus nocendi, del tutto disancorato dal concetto di fraudolenza, avente pure significato oggettivo, e dalla "finalità tranquillizzante espressa nella stessa relazione", sarebbe stato individuato in modo errato, illogico e generico, senza apprezzare la buna fede delle indicazioni e la non conoscibilità dei dati reali al momento della relazione Si sostiene, inoltre, la non configurabilità del dolo con riferimento alle "proiezioni al futuro", alle "valutazioni prognostiche", a condotte "non finalizzate ad un obiettivo criminoso" e l'insussistenza della finalità di trarre in inganno l'amministrazione finanziaria, sull'assunto che le perdite erano rimborsabili sulla base, non della relazione, atto interno alla società, ma dei quadri statistici inviati al Ministero delle Finanze e "su altri elementi-numero dei ruoli e degli abitanti". Qui va soltanto aggiunto che la prima censura, in parte generica e di merito, contrasta con la struttura del reato che prescinde, per costante e prevalente elaborazione giurisprudenziale, dal dolo di danno che è suscettibile di previsione,
nell'interpretazione più favorevole al reo, soltanto come elemento correlativo al profitto. La seconda contrasta con i principi espostiLa terza prescinde dalla rilevanza pubblica della relazione - scrittura privata rappresentativa di verità erga omnes e, quindi, suscettibile di penale apprezzamento, in via eccezionale, ai fini del falso ideologico - e dalla decretazione d'urgenza dell'epoca -art.2 D.L. 27.12.90 n. 411 - che condizionava la liquidazione del contributo, non alla denunzia di passività virtuali e formali, ma al "previo accertamento da parte del Ministero delle Finanze dell'esistenza, entità e delle ragioni del disavanzo", con il limite "rappresentato per ogni singolo concessionario dall'importo della perdita subita" (decreto riportato a pag. 16 e 17 della sentenza di primo grado).
9/2 - La difesa dell'imputato ZZ denunzia, inoltre, la violazione dell'art.606, lett. b), c) ed e) cpp e il difetto di contestazione, sostenendo che "la sentenza non avrebbe potuto affermare la responsabilità del sindaco, che non aveva partecipato alla formazione della relazione contestata", "senza individuare e specificare quale obbligo giuridico d'impedimento dell'altrui reato, rilevante ex art. 40 cpv cod. pen., avesse violato, concorrendo nel fatto altrui per omissione" e che, comunque, "mancando nella contestazione ogni riferimento all'art. 40 cpv c.p., la condanna appare viziata da nullità, avendo superato i limiti dell'imputazione". Deduce, infine, il mancato apprezzamento del comportamento dello ZZ che aveva fatto corretta applicazione dei poteri di sorveglianza, nei limiti consentiti dalla Legge. Le tre articolate censure sono inammissibili.
Le prime due sono manifestamente infondate. Il delitto previsto dall'art. 2621 c. civ. è un reato proprio, a qualificazione soggettiva. Diretti destinatari della norma incriminatrice sono, però, oltre i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori della società, anche i sindaci che, in conseguenza, non sono estranei alla qualificazione soggettiva apprezzata. Il sindaco non è un extraneus, dunque, e risponde del reato, eventualmente in concorso con gli amministratori, non per fatto altrui, ex art.40 cpv c.p., ma per fatto proprio, e, non solo per fatto omissivo, sub specie di violazione dei doveri di vigilanza, ma per fatto commissivo, come contestato, per aver approvato, in sostanza, la falsa relazione, per averla condivisa, consapevole della non corrispondenza al vero.
Il terzo motivo è una censura generica e di merito della sentenza impugnata che accomuna, correttamente, in ordine ai principi applicati e alle direttrici di responsabilità, concernenti l'elemento oggettivo e soggettivo, la posizione del sindaco a quella dell'amministratore, con la precisazione - resa esplicita con riferimento allo ZZ - che senza la consapevole sottoscrizione della falsa relazione da parte del collegio sindacale - che è rappresentato dal codice unitariamente e nei suoi componenti anche in vista di una solidale responsabilità, collegiale e dei singoli, ex artt. 2403, 2404, 2406, 2407 cod. civ. - la relazione stessa non avrebbe potuto fare il suo corso, a norma dell'art. 2446 cod. civ. 10/2 - La difesa dell'imputato DA deduce anche la manifesta illogicità della motivazione circa la ritenuta irrilevanza sul dolo delle dimissioni dalla carica di sindaco.
Il motivo, nei limiti del dedotto, non è fondato.
In relazione alla fattispecie concreta e ai componenti del collegio sindacale, i quali debbono presentare osservazioni circa la relazione degli amministratori sulla situazione economica della società, ex art. 2446 cod. civ., condividendola o meno, il dolo del reato previsto dall'art. 2621 cod. civ. va individuato con riferimento al momento in cui la relazione viene approvata dai sindaci e non a quello della comunicazione all'assemblea dei soci da parte degli amministratori, ne' infine, a quello della formazione della relazione al bilancio, che è un posterius suscettibile di valutazione soltanto come parametro di riferimento per l'accertamento della falsità. Correttamente, quindi, il giudice a quo ha ritenuto irrilevante sul dolo le dimissioni del DA dalla carica di sindaco, intervenute dopo che aveva concorso ad approvare la falsa relazione, consapevole della falsità e delle conseguenze della sua sottoscrizione, senza la quale la relazione non avrebbe potuto fare il suo iter, ex art. 2446, 2447 cod. civ. In conseguenza, disattese anche le altre censure, prevalentemente generiche o di merito o manifestamente infondate, rinvenibili anche nello sviluppo delle argomentazioni difensive poste a sostegno dei motivi, i ricorsi debbono essere respinti ai fini delle statuizioni civili.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna i ricorrenti al rimborso, in solido, delle spese sostenute dalle parti civili costituite, liquidate, per quelle rappresentate dall'avv. Marcello Gianfranco, in lire 1.600.000, di cui lire 1.200.000 per onorario di avvocato, e nella stessa misura per quelle rappresentate dall'avv. MA Casalinuovo.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza, il 1 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 1999