Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2008, n. 42134
CASS
Sentenza 1 ottobre 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È illegittima la decisione con cui il giudice di appello - in assenza di impugnazione del pubblico ministero e della parte civile, e di richiesta di quest'ultima nel corso del giudizio - aumenti l'importo della somma a titolo di provvisionale, disposta con la condanna in primo grado, in quanto il divieto di "reformatio in peius" concerne non solo le statuizioni penali ma anche quelle civili della sentenza.

Commentario1

  • 1Provvisionale in appello anche senza impugnazione (Cass., 53153/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 settembre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2008, n. 42134
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42134
Data del deposito : 1 ottobre 2008

Testo completo