Sentenza 1 ottobre 2008
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello - in assenza di impugnazione del pubblico ministero e della parte civile, e di richiesta di quest'ultima nel corso del giudizio - aumenti l'importo della somma a titolo di provvisionale, disposta con la condanna in primo grado, in quanto il divieto di "reformatio in peius" concerne non solo le statuizioni penali ma anche quelle civili della sentenza.
Commentario • 1
- 1. Provvisionale in appello anche senza impugnazione (Cass., 53153/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2008, n. 42134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42134 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2008 |
Testo completo
42 1 34 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 01/10/2008
SENTENZA N.1632 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. GALBIATI RUGGERO PRESIDENTE
1. Dott. FOTI GIACOMO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. AMENDOLA ADELAIDE It N. 034690/2007
3. Dott.BRICCHETTI RENATO "
4. Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO "1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) RI NC N. IL 04/04/1982 avverso SENTENZA del 20/04/2007
TRIBUNALE di TERAMO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
AMENDOLA ADELAIDE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza del 2 maggio 2006 il Giudice di Pace di Teramo dichiarava
ED RA colpevole del reato di cui all'art. 590 cod. pen., e, concessegli le attenuanti generiche, lo condannava a pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, con assegnazione di una provvisionale di euro 20.000.
L'imputato era stato tratto a giudizio con l'accusa che il giorno 24 settembre 2003, per imprudenza e negligenza, non essendosi avveduto che il pedone MA AU stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, l'aveva investita, causandole lesioni personali giudicate guaribili in giorni trenta.
Proposto gravame, il Tribunale di Teramo, in data 20 aprile 2007, confermava l'impugnata pronuncia, condannando l'imputato al pagamento di un'ulteriore provvisionale di euro 10.000.
In motivazione osservava il giudicante che le doglianze relative alla affermazione della responsabilità del ED non erano fondate, perché la dinamica dei fatti fornita dalla persona offesa aveva trovato pieno riscontro nei rilievi tecnici effettuati dai militari intervenuti nonché nella deposizione testimoniale del Brigadiere AS.
Considerato poi che la somma irrogata a titolo di provvisionale era inadeguata al danno morale e a quello biologico, liquidava l'ulteriore importo di euro 10.000.
2.1 Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l'imputato e ne chiede l'annullamento, con ogni conseguente pronuncia per i seguenti motivi:
1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice di merito affermato la sua responsabilità penale in ragione della velocità alla quale conduceva l'autovettura, pur dopo aver riconosciuto che il Brigadiere AS, escusso come teste, aveva escluso che egli viaggiasse ad andatura elevata. Censura anche il ricorrente l'omessa motivazione circa i criteri di determinazione della pena, malgrado l'ammissione che essi non erano stati indicati dal giudice di primo grado;
L
2) erronea applicazione della legge penale e violazione del principio "devolutivo",
per avere il decidente liquidato una ulteriore somma a titolo di provvisionale in favore della parte civile costituita, così operando una vera e propria reformatio in peius, in assenza di specifico gravame sul punto.
2.1 Le censure sviluppate nel primo motivo di ricorso sono destituite di ogni fondamento.
Alla conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato il giudice a quo è pervenuto in ragione dell'assoluta convergenza degli esiti della compiuta istruttoria nella ricostruzione dell'eziologia dell'incidente. E invero, dall'inoppugnabile rilievo che la persona offesa era stata investita nel mentre stava attraversando le strisce pedonali, nella corsia di marcia del veicolo investitore e in un tratto di strada rettilineo, il decidente ha plausibilmente desunto che l'imputato aveva dato causa al sinistro, non avendo tenuto una condotta di guida adeguata all'ora notturna, alle avverse condizioni climatiche, al traffico intenso e alla presenza di un attraversamento pedonale, a un contesto, cioè, tale da svalutare l'incidenza dell'affermazione del teste AS, secondo cui il ED non viaggiava ad andatura elevata. In proposito il giudice di merito ha correttamente ricordato che, in base al disposto dell'art. 141 del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente è tenuto a regolare la velocità in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza, sia in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza e, specialmente, di arrestare tempestivamente il mezzo, ove ve ne sia la necessità.
A fronte di tale apparato argomentativo, coerente con gli esiti delle prove acquisite, conforme alle regole cautelari in materia di circolazione stradale e a massime di comune esperienza ampiamente condivisibili, privo di lacune e di salti logici, le critiche dell'impugnante ripropongono piste ricostruttive già ampiamente scrutinate dal giudice di merito, sollecitando una rilettura del materiale istruttorio preclusa in questa sede di legittimità. Esse non valgono quindi a insidiare la tenuta dei criteri di apprezzamento seguiti dal giudice di merito, tanto più che la Cassazione non è
2 giudice delle prove, ma giudice della esatta applicazione della legge, della corretta interpretazione del materiale istruttorio e dell'esistenza di un plausibile e coerente apparato argomentativo a sostegno della scelta operata in dispositivo dal giudicante.
A ciò aggiungasi che la ricostruzione di un incidente, nella sua dinamica e nella sua eziologia, è rimessa al giudice di merito e integra un apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass. pen., sez. 4°, 29 settembre
2005, n.38878; 24 maggio 2007, n. 24898).
Nessun pregio hanno altresì le critiche in ordine alla pretesa, omessa giustificazione della entità della sanzione inflitta. In proposito il giudice di merito ha esaustivamente segnalato che la pena, tenuto conto delle concesse attenuanti generiche, era adeguata alla entità dei fatti e comunque contenuta nei limiti edittali.
In tale contesto, le critiche del ricorrente non appaiono idonee a superare il principio della sostanziale impermeabilità del convincimento maturato, in parte qua, dal giudice di merito, convincimento che, se adeguatamente motivato, integra un giudizio di fatto sottratto al sindacato di legittimità. Del resto, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di determinazione della pena, il dovere del decidente di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale non deve esplicarsi attraverso un'analitica e prolissa esposizione di tutti gli elementi previsti dagli articoli
133 e 62 bis del codice penale, essendo sufficiente che egli mostri di avere valutato le varie componenti del fatto, ai fini dell'adeguamento della sanzione alla gravità del reato e alla personalità del reo (confr. Cass. pen., sez. IV, 10 dicembre 2004, n.5821).
2.2 È invece fondato il secondo motivo di ricorso.
Dall'esame degli atti, non precluso in questa sede, in applicazione del principio per cui il giudice di legittimità è giudice anche del fatto tutte le volte in cui venga denunciata la violazione di una norma processuale, si evince che la parte civile non solo non aveva proposto gravame in ordine all'ammontare della provvisionale, ma neppure nel corso del giudizio aveva chiesto l'adeguamento della somma provvisoriamente riconosciutale.
3 A fronte di tale iter processuale, l'aumento della somma liquidata dal giudice di prime cure è stato dal ricorrente censurato come violazione del divieto della reformatio in peius.
Il collegio non ignora che la questione della legittimità della decisione con cui il giudice d'appello, in assenza di richiesta della parte civile, disponga l'assegnazione di una provvisionale problematica alla quale è giuridicamente omogenea quella
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dell'aumento d'ufficio della stessa è controversa anche nella giurisprudenza di
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questa Corte: secondo un primo orientamento, infatti, la sentenza di secondo grado che, in assenza di appello della parte civile, le riconosca una provvisionale, sarebbe pienamente legittima perché il divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., riguarderebbe esclusivamente le diposizioni di carattere penale, ma non le statuizioni civili della sentenza impugnata (Cass. 5 marzo 1997, n. 3171; 6 febbraio 1997, n.
1122). A tale rilievo viene talvolta aggiunta la considerazione del carattere meramente delibativo, discrezionale e provvisorio, e dunque non ricorribile per cassazione e insuscettibile di giudicato, del provvedimento de quo (Cass. 8 maggio
1988 n. 7967).
Secondo un altro orientamento, invece, la condanna alla provvisionale in appello, su impugnazione del solo imputato, sarebbe possibile soltanto nel caso in cui la relativa questione non sia stata prospettata in primo grado (Cass. 4 novembre 1999, n. 14583).
Infine non mancano pronunce che negano che, in sede di appello e in caso di impugnazione del solo imputato, sia possibile la condanna dello stesso al pagamento di una provvisionale in favore della costituita parte civile, quando la relativa domanda sia stata respinta dal giudice di primo grado, perché il principio devolutivo impedirebbe la reformatio in peius, in assenza di uno specifico gravame sul punto, costituendo il relativo divieto un principio di carattere generale, che riguarderebbe non solo le statuizioni di carattere penale, ma anche quelle civili (Cass. 7 maggio
2003, n. 35584; 15 febbraio 2006, n. 9779; 19 giugno 2007, n. 36062).
Orbene, ritiene il collegio che la decisione con cui il giudice d'appello disponga l'assegnazione di una provvisionale ovvero aumenti l'importo liquidato dal decidente
4 di prime cure, in assenza non solo di impugnazione, ma di qualsivoglia richiesta della parte civile, sia distonica sia con il divieto della reformatio in peius, correttamente inteso come diritto dell'imputato di proporre impugnazione, senza timore di vedere aggravata la propria posizione in secondo grado, in mancanza di attivazione delle altre parti, sia con il principio devolutivo di cui all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., in base al quale l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, sia, infine, con le regole basilari del processo civile, regole che continuano a presidiare l'azione del danneggiato volta a ottenere il risarcimento del danno, venga essa proposta tout court davanti al giudice civile naturalmente competente, ovvero venga ospitata nel processo penale. In ragione della ontologica identità del mezzo, valgono invero in ogni caso, in relazione ad esso, i principi generali che governano la giurisdizione civile, quali quelli della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio, i quali tutti sarebbero gravemente vulnerati dalla riconosciuta possibilità del giudice del gravame di attribuire la provvisionale o di aumentarne l'importo d'ufficio, in mancanza di qualsivoglia richiesta dell'interessato,
e quindi senza che neppure la relativa questione sia stata oggetto di dibattito tra le parti.
Convalida tale convincimento la considerazione della sua conformità a quel trend normativo e giurisprudenziale (confr. Cass. civ. sez. 1°, 21 novembre 2001, n. 14637;
Cass. civ., Sez. Unite, 20 maggio 2005, n.10604), che sempre più mira a porre i contendenti del processo civile al riparo dalle cosiddette sentenze «a sorpresa» o delle terza via», dalla sentenze, cioè, che risolvono la controversia su un punto, ad esempio una nullità genetica del contratto, mai oggetto di discussione nel processo. È sufficiente richiamare, al riguardo, il disposto dell'art. 12, comma 3, lett. c) del d.lgs.
17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario), in base al quale il decreto di fissazione dell'udienza, che interviene in un momento in cui thema decidendum e thema probandum della causa sono già cristallizzati, deve tuttavia contenere «l'indicazione delle questioni di rito o di merito rilevabili
5 d'ufficio», cui ha fatto seguito dopo qualche anno la riformulazione dell'art. 384 cod. proc. civ. che impone alla Corte di cassazione, ove ritenga «di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio», di riservare la pronuncia, assegnando «con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione>>.
La sentenza impugnata, la quale ha fatto malgoverno degli esposti principi, deve conseguentemente essere annullata senza rinvio limitatamente al disposto aumento della provvisionale, la quale rimane determinata nell'importo di euro 20.000,00, fissato dal giudice di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla provvisionale, che resta determinata nella somma di euro 20.000, come fissata dal primo giudice. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 1° ottobre 2008
L'Estensore Il Presidente
Dott. Adelaide Amendola
Od unendle Dott. Ruggero Galbiati
Rfallrati
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA
12 NOV. 2008
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA MADCASSA
Maria Angelilii
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