Articolo 365 del Codice penale
Articolo 364Articolo 322 bis
Versione
1 luglio 1931
Art. 365.

(Omissione di referto)

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorita' indicata nell'articolo 361, e' punito con la multa fino a lire cinquemila.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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