Sentenza 6 febbraio 2004
Massime • 1
Ai fini della sussistenza della ipotesi criminosa dell'omicidio preterintenzionale, prevista dall'art. 584 cod.pen., è sufficiente che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra i predetti atti e l'evento morte. Infatti nell'art. 581 cod.pen. il termine "percuotere" non è utilizzato solo nel significato di battere, colpire o picchiare, ma anche in un significato più ampio, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica. Anche la spinta integra un'azione violenta, estrinsecandosi in un'energia fisica, più o meno rilevante, esercitata direttamente nei confronti della persona; tale condotta, ove consapevole e volontaria, rivela la sussistenza del dolo di percosse o di lesioni, per cui, quando da essa derivi la morte, dà luogo a responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale.
Commentari • 2
- 1. Violenza privata esclusa se condotta configura altro reato (Cass 10132/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 luglio 2019
Il delitto di violenza privata non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta: l'evento del reato, nell'ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all'integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all'aggressione fisica subita. Integra il reato di percosse la condotta di colui che strattona o spintona considerato che il termine percuotere non è assunto nell'art. 581 cod. pen. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in …
Leggi di più… - 2. Nozione legale di stupefacente e tassatività dell'inserimento nelle tabelleAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 30 maggio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2004, n. 15004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15004 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 06/02/2004
Dott. CALBRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 201
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 022376/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE TO N. IL 22/11/1968;
avverso SENTENZA del 20/03/2003 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Loris D'Ambrosio che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore avv. Paolo Appella;
OSSERVA
OR RO è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 584 c.p. "per avere, con atti diretti a percuotere CC OM, nella specie ponendogli le mani sul petto e dandogli una spinta, cagionato quale evento non voluto la morte del CC medesimo, sopraggiunta all'esito di insufficienza cardiaca, acuta manifestatasi in un soggetto con ipertrofia miocardica in iniziale fase dilatativa e sclerosi coronorica e miocardica a seguito di stimolo stressante esterno costituito dalle percosse ricevute. In Roma il 3 marzo 2001".
Col ricorso il difensore deduce nullità della sentenza di secondo grado per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione:
- agli artt. 41 e 584 c.p.: a) non v'era stata una spinta (la convivente della vittima, RI NA, in prima battuta aveva parlato di un semplice diverbio); b) in ogni caso la spinta non aveva rivestito il carattere di percossa, essendosi tratto solo di un gesto, non violento, che fece "appoggiare" la vittima ad un'altra persona senza provocarne la caduta;
c) non era stato dimostrato il nesso eziologico;
d) e neppure l'elemento soggettivo, che, nel reato in esame, postula necessaria mente un coefficiente di prevedibilità, concreta e non astratta, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità personale intrinseca alla consumazione del reato doloso di base;
- all'art. 586 c.p.: la corte di merito afferma che l'accertamento della condotta di percosse esclude la ravvisabilità del delitto previsto e punito dall'art. 586 c.p., ma questa una motivazione che poteva dirsi sufficiente se si fosse adeguatamente motivato sulla sussistenza delle percosse;
- agli artt. 52 e 584 c.p.: insufficienti le argomentazioni addotte a sostegno della esclusione della invocata legittima difesa, reale o putativa.
Il ricorso non merita accoglimento.
La sentenza impugnata,contrariamente all'assunto del ricorrente, ha individuato la sussistenza del presupposto dell'omicidio preterintenzionale proprio in una spinta, data dall'imputato alla vittima, che le fece perdere l'equilibrio proiettandola addosso alla RI e poi a terra. Tanto ha ricavato dalla ricostruzione dell'episodio offerta nell'immediatezza del fatto dalla RI, ritenuta persona assolutamente attendibile, correoborata, quanto all'atteggiamento aggressivo dell'imputato, dalle concordi dichiarazioni di altri testimoni. E il contrario parere espresso sul punto dal ricorrente non è consentito in questa sede, perché fatalmente invasivo del merito, e peraltro manifestamente infondato in taluni passaggi argomentativi, poiché è evidente che nessuna efficace incidenza può assumere il rilievo che in precedenza v'era stata una spinta di pari intensità, data alla RI (che non l'aveva fatta cadere), mentre non vi è contraddizione alcuna nell'avere inizialmente la donna parlato di una "lite" tra l'imputato e la vittima, perché la lite non esclude e semmai rende plausibile la circostanza relativa alla spinta.
Ciò posto, giova ricordare che, ai fini della sussistenza dell'ipotesi criminosa dell'omicidio preterintenzionale, prevista dall'art. 584 c.p., è sufficiente che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o a ledere e che esista un rapporto di causa ad effetto tra i predetti atti e l'evento letale. A tal proposito, deve essere sottolineato che il termine "percuotere" non è assunto nell'art. 581 c.p. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, bensì in quello più ampio comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica. Ora, pure la spinta integra un'azione violenta, estrinsecandosi in una energia fisica, più o meno rilevante, esercitata direttamente sulla persone. Sicché anche una simile condotta, consapevole e volontaria, rivela la sussistenza del dolo di percosse o di lesioni, onde, se ne derivi la morte, da luogo a responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale.
Resta così disatteso anche il profilo di doglianza sub b). Del tutto generica è la censura appena successiva (sub c) giacché, al di là del richiamo ad enunciati di questa Corte, non indica le ragioni di diritto e gli elementi di fatto per i quali la corte territoriale, nel far proprie le conclusioni peritali, avrebbe errato a ritenere le particolari condizioni di salute del CC una concausa e non una causa indipendente ed esclusiva del decesso. Infondata è pure la doglianza sub d) che attiene all'elemento soggettivo del reato.
Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, seguita dalla dottrina più accreditata, l'elemento psicologico dell'omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo misto a colpa,ma unicamente dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni, a condizione che la morte dell'aggredito sia causalmente conseguente alla condotta dell'agente, il quale dunque risponde per fatto proprio, sia pure in relazione ad un evento diverso da quello effettivamente voluto, che, per esplicita previsione legislativa, aggrava il trattamento sanzionatorio (cfr., da ultimo, Sez. 5^, 6 aprile 2002, Pg in proc. Izzo;
Sez. 1^, 13 dicembre 1986, Denunzo;
ed anche Corte Cost. ord. 152/84 e 364/68). Ne deriva che la questione non può che essere risolta in modo conforme alla soluzione adottata dal giudice di merito, che ha avuto riguardo esclusivamente, com'era suo onere, alla volontarietà della condotta posta in essere dall'imputato, ovviamente quella rivolta a percuotere o a ledere, prescindendo da ogni indagine di volontarietà e di prevedibilità dell'evento maggiore.
Conclusivamente, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto in ogni sua articolazione.
Le considerazioni innanzi svolte svuotano completamente di contenuto l'asserto che compendia il secondo motivo di impugnazione. La sentenza, diversamente dal dedotto, ha dato - come si è visto - ampiamente conto di una attività dell'agente diretta a realizzare il delitto di percosse. Ed allora si giustifica pienamente la ulteriore conclusione che ne ha tratto,vale a dire la esclusione, nella fattispecie, della meno grave ipotesi delittuosa disciplinata dall'art. 586 c.p., essendo indiscutibile che in questa ipotesi la morte deve essere conseguenza di delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni, nel quale diverso caso si realizza - appunto - la preterintenzionalità.
Deve essere disatteso anche il terzo ed ultimo motivo, perché implica valutazioni (peraltro prospettate anche in modo generico) alternative di fatto, rispetto a quelle operate plausibilmente e quindi insindacabilmente dal giudice del merito, per il quale "nessun elemento consente di ravvisare a favore dell'imputato una condizione di grave e attuale pericolo che potesse averlo posto nell'invocata situazione di legittima difesa, ovvero elementi di fatto che possano avere indotto il predetto all'erroneo convincimento di versare in quella grave condizione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2004