Sentenza 18 giugno 2008
Massime • 1
Non integra il reato di falso ideologico per omissione, commesso dal P.U. in atto pubblico, l'attestazione - formulata dai componenti di una commissione per l'aggiudicazione di un incarico di consulenza per conto del Comune - di avere proceduto all'apertura delle buste, sebbene esse fossero state già aperte per errore dal personale dell'ufficio di protocollo e subito richiuse e sigillate, in quanto l'ipotesi del falso per omissione si configura nel caso in cui il P.U. ometta di esporre un fatto la cui menzione attribuirebbe al tenore dell'atto un significato opposto, di guisa che l'enunciato descrittivo venga ad assumere un significato nel suo complesso contrario al vero (Nella specie, invece, secondo l'accertamento insindacabile del giudice di merito, l'erronea apertura delle buste è stata seguita da un'immediata chiusura senza alcuna manipolazione e la Commissione effettivamente procedette all'apertura delle buste chiuse).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2008, n. 41131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41131 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 18/06/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 2827
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 00448/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO di TORINO;
nei confronti di:
1) EL NR, N. IL 14/08/1947;
2) AM IS, N. IL 19/07/1954;
3) CH NN RI, N. IL 12/01/1949;
avverso la SENTENZA del 16/10/2007 CORTE DI APPELLO di TORINO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv. Pozzi Dante per EL e Avv. Giuseppe Lanzavecchia per AL e CH.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 16 ottobre 2007 la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza con la quale il giudice dell'udienza preliminare presso il locale Tribunale, in esito al giudizio con rito abbreviato, aveva assolto IC EL, LL AL e NN RI CH dall'imputazione di concorso in falsità ideologica in atto pubblico.
L'accusa era nata dal fatto che i tre imputati, componenti l'apposita commissione per l'aggiudicazione di un incarico di consulenza per conto del Comune, avevano attestato a verbale di aver proceduto all'apertura delle buste, sebbene due di queste fossero già state in precedenza aperte per errore dal personale addetto all'ufficio del protocollo e poi richiuse con nastro adesivo e graffette. Ha ritenuto quel collegio che l'attestazione di aver aperto le buste non fosse stata mendace, sebbene non si fosse dato atto a verbale delle tracce della precedente apertura;
ciò a maggior ragione in quanto le annotazioni formalmente apposte alle buste dimostravano che non vi era stata alcuna manomissione, ma soltanto una apertura per errore seguita da richiusura secondo prassi.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in base a un solo motivo. Con esso contesta che possa dirsi conforme al vero l'attestazione di aver aperto delle buste, senza dare atto che le stesse presentavano i segni di precedenti aperture.
Agli atti vi sono memorie difensive nell'interesse degli imputati EL e AL.
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
Come ha esattamente osservato la Corte territoriale, non può dirsi connotata da falsità l'attestazione di aver proceduto all'apertura delle buste, dal momento che queste all'atto dell'operazione si presentavano effettivamente chiuse, in quanto nuovamente sigillate con nastro adesivo e graffette dopo l'apertura verificatasi per errore.
Nè giova far riferimento all'ipotesi del falso per omissione, come implicitamente suggerito dal P.G. ricorrente;
siffatto illecito si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale ometta di esporre un fatto la cui menzione attribuirebbe al tenore dell'atto un significato opposto, così che l'enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero. Nella fattispecie qui rassegnata l'omessa menzione delle tracce di precedente apertura delle buste lascia bensì intendere che non vi sia stata alcuna manomissione: ma ciò non si pone in contrasto con la verità, poiché - secondo quanto insindacabilmente accertato in linea di fatto dal giudice del merito - l'erronea apertura delle buste è stata immediatamente seguita da una nuova chiusura senza che venisse effettuata alcuna manipolazione del contenuto. Non si riscontra, pertanto, nel caso di specie la lesione di quel bene giuridico (l'interesse alla veridicità degli atti pubblici) alla cui tutela è apprestata la norma incriminatrice penale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2008