Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2008, n. 41131
CASS
Sentenza 18 giugno 2008

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Non integra il reato di falso ideologico per omissione, commesso dal P.U. in atto pubblico, l'attestazione - formulata dai componenti di una commissione per l'aggiudicazione di un incarico di consulenza per conto del Comune - di avere proceduto all'apertura delle buste, sebbene esse fossero state già aperte per errore dal personale dell'ufficio di protocollo e subito richiuse e sigillate, in quanto l'ipotesi del falso per omissione si configura nel caso in cui il P.U. ometta di esporre un fatto la cui menzione attribuirebbe al tenore dell'atto un significato opposto, di guisa che l'enunciato descrittivo venga ad assumere un significato nel suo complesso contrario al vero (Nella specie, invece, secondo l'accertamento insindacabile del giudice di merito, l'erronea apertura delle buste è stata seguita da un'immediata chiusura senza alcuna manipolazione e la Commissione effettivamente procedette all'apertura delle buste chiuse).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2008, n. 41131
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41131
    Data del deposito : 18 giugno 2008

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