Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/11/2011, n. 46840
CASS
Sentenza 2 novembre 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non è emendabile con il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. l'omessa statuizione, pronunciata, nella specie, dal giudice di pace, in ordine alle spese sostenute dalla parte civile e da questa richieste in sede dibattimentale, in quanto l'art. 535 cod. proc. pen. prevede il ricorso alla procedura, ex art. 130 cod. proc. pen., solo nel caso di omessa statuizione in ordine alle spese processuali che il condannato è tenuto a versare allo Stato.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/11/2011, n. 46840
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46840
    Data del deposito : 2 novembre 2011

    Testo completo