Sentenza 2 novembre 2011
Massime • 1
Non è emendabile con il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. l'omessa statuizione, pronunciata, nella specie, dal giudice di pace, in ordine alle spese sostenute dalla parte civile e da questa richieste in sede dibattimentale, in quanto l'art. 535 cod. proc. pen. prevede il ricorso alla procedura, ex art. 130 cod. proc. pen., solo nel caso di omessa statuizione in ordine alle spese processuali che il condannato è tenuto a versare allo Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/11/2011, n. 46840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46840 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Presidente del 02/11/2011
Dott. ZECCA Gaetanino Consigliere SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio rel. Consigliere N. 1711
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere N. 9895/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. OR AV n IL 6.05.1967 C/;
2. HM EM n. 4.01.1969;
3. GENERTEL SPA;
4. UBIASS.NI SPA;
Avverso la sentenza del GIUDICE DI PACE di Mestre n. 36/2009 del 14.12.2010. Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 2 novembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA;
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Luigi Riello che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente all'omessa statuizione sulle spese tra le parti e trasmissione atti. Per la parte civile ricorrente è presente l'avv. Trotta Marcello, in sostituzione dell'avv. Simonetti Ugo che si riporta alle conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
OR AV, costituita parte civile, ricorre in cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Mestre, in data 14.12.2010, con la quale HM EM è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen., commesso ai suoi danni. Denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 541 c.p.p. in quanto il Giudice di pace ha omesso di condannare l'imputato ed i responsabili civili al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per la definizione delle stesse.
Si evidenzia che è del tutto abnorme tale decisione con la rimessione al giudice civile, che dovrà procedere alla liquidazione del danno a seguito della condanna generica al risarcimento del danno statuita dal G.d.P., anche per la statuizione delle spese sostenute dalla parte civile nel processo penale.
Tale rimessione non è contemplata dal disposto dell'art. 541 c.p.p. che prevede una regola (la condanna accessoria alla refusione delle spese a carico dell'imputato e del responsabile civile) ed una sola eccezione (la compensazione delle spese).
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e la sentenza va annullata con rinvio nei limiti che si preciseranno.
È indubbio il diritto della parte civile, vittoriosa nel processo penale a seguito della condanna dell'imputato al risarcimento del danno in suo favore, a vedersi riconosciuto, come obbligatoria conseguenza di carattere accessorio, anche il diritto alla refusione delle spese da essa sostenute.
Si è discusso se tale omissione è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, di cui all'art. 130 c.p.p.. Il Collegio è dell'opinione che debba ritenersi esclusa in quanto l'art. 535 c.p.p., comma 4, prevede espressamente la rettificazione della sentenza ex art. 130 c.p.p., solo per l'ipotesi in cui essa abbia omesso di statuire in ordine alle spese processuali, che il condannato è tenuto a versare allo Stato. Ben diversa è l'ipotesi relativa alla omessa statuizione da parte del giudice in ordine alle spese processuali, pure espressamente chieste dalla parte civile a carico del soggetto condannato, atteso che, in tale ultimo caso, non sussiste alcun automatismo ed inderogabilità in ordine all'ammontare di tali spese, potendo il giudice far luogo ad una compensazione totale o parziale di tali spese per soccombenza reciproca, accoglimento solo parziale della domanda, ovvero per novità o complessità delle questioni da essa implicate, ovvero potendole il medesimo determinare diversamente con riferimento agli onorali, determinati com'è noto dalle tariffe professionali entro un minimo ed un massimo (cfr., in termini, Cass. 6^ 12.7.01 n. 33215, rv. 220791; Cass. 5^ 10.3.04 n. 22445, rv. 228092). È vero che questa Suprema Corte, con sentenza delle sezioni unite n. 7945 del 31.1.08 (richiamata dal ricorrente), ha ritenuto che il procedimento della correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 c.p.p. sia esperibile anche nell'ipotesi in cui il giudice abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alle spese processuali, ritualmente formulata dalla parte civile;
trattasi tuttavia di statuizione emessa in ipotesi di pronuncia resa dal giudice ex art. 444 c.p.p., applicando cioè una pena concordata fra le parti. Le sezioni unite hanno ritenuto che, in tal caso, la statuizione omessa aveva carattere accessorio e costituiva una conseguenza obbligatoria della pronuncia penale, trattandosi di mera operazione tecnico esecutiva da svolgersi sulla base di parametri oggettivi. Non si ritiene tuttavia che il principio di diritto, fissato in tale ultima sentenza con riferimento ad una sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., possa applicarsi anche alla specie in esame, atteso la radicale diversità procedimentale riscontrabile fra l'applicazione della pena su richiesta delle parti, disciplinata dagli artt. 444 e segg. c.p.p., ed il giudizio dibattimentale, nell'ambito del quale gli odierni ricorrenti hanno chiesto la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata limitatamente alla pronunzia sulle spese tra le parti e rinvia sul punto al Giudice di pace di Mestre. Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pronunzia sulle spese e rinvia sul punto al Giudice di pace di Mestre. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 2 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011