Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 10645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10645 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
RO ZU
LF NO TA MA OS MA NA LE CA DI
ha pronunciato la seguente
- Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
10645-26
Sent. n. sez. 1438/2025 UP - 21/11/2025 R.G.N. 21499/2025
sui ricorsi proposti da:
AL ON nato a [...] il [...] CA SC nato a [...] il [...] -C EL nato a [...]( OLANDA) il 24/05/1967 - CA IO nato a [...] il [...]
CIMARO SC nato a [...] il [...]
CIMARO IO UE nato a [...] || 04/05/1991
MO AN nato a [...] il [...]
CA AN nato a [...] il [...]
CI IN nato a [...] il [...] AR EP nato a [...] il [...]
CA OR nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LF NO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso chiedendo
له
Udito il Consigliere relatore, prende la parola il Procuratore Generale che, discussi i motivi di ricorso conclude chiedendo che la Corte dichiari: L'inammissibilità dei ricorsi proposti da CA IO, CIMARO IO UE, LE AN, CA AN, AR EP;
Il rigetto dei ricorsi proposti da AR ON, OL SC, CA EL;
L'annullamento con rinvio, in riferimento all'applicazione dell'art. 131 bis c.p.p. e dichiari inammissibile nel resto, in relazione al ricorso presentato da CIMARO SC;
L'annullamento con rinvio, in riferimento alla valutazione delle aggravanti e della recidiva, in relazione al ricorso presentato da EN OR;
L'annullamento con rinvio, in riferimento al capo 2 (qualificazione) ed il rigetto nel
resto.
udito il difensore
L'avvocato URSINO MA ROSSANA si ripota ai propri scritti e chiede l'accoglimento del ricorso;
L'avvocato TUSCANO FABIO AUGUSTO si ripota ai propri scritti e chiede l'accoglimento del ricorso;
L'avvocato DI IACOVO PASQUALE si ripota ai propri scritti e chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza gravata;
L'avvocato LEONE VINCENZINA in riferimento alla posizione di AR ON si ripota ai propri scritti e chiede l'accoglimento del ricorso;
L'avvocato AR EP si ripota ai propri scritti e chiede l'accoglimento del ricorso;
L'avvocato GENOVESE UE MA si ripota ai propri scritti e chiede l'accoglimento del ricorso;
L'avvocato IARIA GIACOMO si ripota ai propri scritti, replica a quanto espresso dalla P.G. e chiede l'accoglimento del ricorso;
L'avvocato SANTORO PIERGERARDO si ripota ai propri scritti e chiede l'accoglimento del ricorso;
L'avvocato PARRELLI ATTILIO si ripota ai propri scritti e chiede l'accoglimento del ricorso;
Prende nuovamente la parola l'avvocato LEONE VINCENZINA per la posizione di CIMARO SC si ripota ai propri scritti e chiede l'accoglimento del ricorso;
2
L'avvocato CERAVOLO ROCCO DOMENICO si ripota ai propri scritti e chiede l'accoglimento del ricorso;
3
N
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di Reggio Calabria qquell's riformava solo parzialmente con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, ER, all'esito dell'udienza preliminare del 28.11.2022, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato, tra gli altri, NA IU, ER ET, AR SI, AN CE, RO AN, CI SI MA, CI CE, AR SA, AR LO, LE TO, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati loro in rubrica ascritti, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato, in favore della costituita parte civile Comune di Scilla.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione tutti i predetti imputati, con autonomi atti di impugnazione, fondati su plurimi motivi, verranno illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173, co. 1, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271. 2.1. In particolare NA, IU, condannato in ordine al reato ex art. 73, co. 1, 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1970, di cui al capo 50) dell'imputazione, nel ricorso a firma del suo difensore, avv. Mario Eugenio Loiacono, lamenta, con due motivi di ricorso, violazione di legge, con riferimento agli artt. 99 e 110, cod. pen., e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha fondato la conferma della condanna di primo grado su semplici congetture, in assenza di prove sul contributo concreto e volontario del NA, alla condotta posta in essere dal Luppolo, suo conoscente, che non può essere dedotto automaticamente da relazioni personali, dalla presenza dell'imputato sul luogo del fatto in contesti criminogeni, né da una semplice frequentazione o dalla condizione di tossicodipendente del NA.
2.2. ER ET, condannato in ordine al reato ex art. 73, co. 1, 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1970, di cui al capo 50) dell'imputazione, nel ricorso a firma del suo difensore, avv. Lorenzo Gatto, lamenta, con due motivi di ricorso, violazione di legge con riferimento agli artt. 125, 192, co. 2, 533, cod. proc. pen.; 110, cod. pen.; 73, d.P.R. n. 309 del 1970, e vizio di motivazione, contesta l'adesione "fideistica" della Corte territoriale alle dichiarazioni rese nei suoi confronti dal collaboratore di giustizia CI, a suo dire non adeguatamente riscontrate, rilevando che, sul punto, appaiono irrilevanti i filmati che riprendono l'imputato
presente nel luogo dove il CI, secondo il suo racconto, avrebbe consegnato ad altro soggetto il ricavato della vendita dello stupefacente, sicché la condotta del ER appare riconducibile alla categoria della mera connivenza non punibile, piuttosto che a quella del concorso di persone nel reato.
2.3. AR SA, condannato per i plurimi episodi di cessione a terzi di sostanza stupefacente di cui ai capi 39), 40), 42), 43) e 46) del capo d'imputazione, nel ricorso a firma del suo difensore, lamenta, con sei motivi di impugnazione, vizi di motivazione in ordine al significato attribuito dai giudici di merito alle singole conversazioni oggetto di captazione, su cui si fonda l'assunto accusatorio, denunciando la mancanza di un adeguato percorso argomentativo da parte della Corte di appello e, in particolare, l'indeterminatezza del contenuto delle conversazioni intercettate e il difetto di riscontri, nonché violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'errata applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 73, co. 6, d.P.R., n. 309 del 1990, in relazione al reato contestato nel capo 43), e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.4. AR SI, condannato per il reato ex art. 73, co. 1, 46, d.P.R. n. 309 del 1970, di cui al capo 55) dell'imputazione, nel ricorso a firma del suo difensore, avv. MA Genovese, deduce, attraverso sei motivi di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riferimento: alla mancata verifica, in relazione alle piantine cadute in sequestro, del principio attivo di THC necessario per potere affermare la sussistenza di sostanza dotata di effetto drogante;
il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990; alla mancata dimostrazione del concorso del AR nel reato ascrivibile agli altri imputati, in quanto le risultanze processuali dimostrano solo che egli era a conoscenza della coltivazione di canapa che si svolgeva nel campo individuato dalle forze dell'ordine, ma non che abbia fornito un contributo a tale attività, come si ricava anche dalla circostanza che egli non veniva indicato dal CI CE tra i destinatari del proventi derivanti dalla vendita dello stupefacente prodotto dalla coltivazione delle piante di marijuana, sicché la sua condotta può essere qualificata in termini di connivenza non punibile
ovvero, a tutto voler concedere, di favoreggiamento personale;
all'eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio;
al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. AN 2.5. AN CE, condannato in relazione al reato ex 74, d.P.R. n. 309 del 1970, di cui al capo 2) dell'imputazione, esclusa la circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis1, cod. pen., e ai fatti, riqualificati ai sensi dell'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990, di cui ai capi 12); 25), 26), 27), nonché al reato ex art. 73, co. 1, d.P.R. n. 309 del 1990, di cui al capo 49), nel ricorso a firma del suo difensore, avv. Attilio Parrelli, lamenta, attraverso sei motivi di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine: alla ritenuta partecipazione dell'imputato al sodalizio di cui al capo 2); alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, co. 4, d.P.R. n. 309/90; al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 74, co. 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al fatto di cui al capo 49); alla mancata qualificazione del fatto di cui al capo 49), in termini di tentativo;
al mancato riconoscimento dell'ipotesi di destinazione ad uso personale dei quantitativi di droga oggetto dei reati di cui ai capi 12), 25), 26) e 27).
2.6. RO AN, condannato in relazione al reato ex 74, d.P.R. n. 309 del 1970, di cui al capo 2) dell'imputazione, e ai fatti di cui al capo 55) e al capo 59), nel ricorso a firma dei suoi difensori PA Di IA e NC ON, lamenta, attraverso un unico motivo di impugnazione articolato in diversi punti, vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione a delinquere di cui al capo 2) e alla mancata considerazione dei rilievi difensivi, nonché alla mancata valutazione della credibilità personale e dell'attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia CI LO e all'assenza di riscontri estrinseci alle dichiarazioni accusatorie di quest'ultimo.
2.7. CI SI MA, condannato per i reati in materia di stupefacenti di cui ai capi 2), 3), 5), 6), 7) 8), 9), 28), 47), 50); per i reati in materia di armi di cui ai capi 60), 61), 67) e per il tentativo di estorsione di cui al capo 69), nel ricorso a firma del suo difensore, avv. Rocco CO Ceravolo, deduce, attraverso sette motivi di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione, con
riferimento: alla sussistenza dell'associazione a delinquere di cui al capo 2); alla partecipazione dell'imputato al suddetto sodalizio;
alla mancata riqualificazione della condotta del CI ai sensi dell'art. 74, co. 6, d.P.R. n. 309 del 1990; alla sussistenza delle condotte illecite ex art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 309/90 di cui ai capi: 3), 5), 6), 7), 8), 9), 28), 47), 50) e al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990; alla effettiva appartenenza al ricorrente del fucile con matricola abrasa di cui ai capi 60) e 61); alla sussistenza delle circostanze aggravanti dell'uso delle armi e dei motivi abietti o futili contestate in relazione al tentativo di estorsione di cui al capo 63); alla mancata dimostrazione dell'utilizzazione di un'arma da parte dell'imputato nella vicenda di cui al capo 67).
2.8. CI CE, condannato per i reati in materia di stupefacenti di cui al capi 2), 3) e 28), nel ricorso a firma del suo difensore, avv. NC ON, lamenta, attraverso dieci motivi di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento: alla sussistenza dell'associazione a delinquere di cui al capo 2, essendo piuttosto configurabile un concorso di persone nel reato o, a tutto voler concedere, l'ipotesi di cui all'art. 74, co. 6, d.P.R. n. 309 del 1990, e alla partecipazione del CI a tale sodalizio, erroneamente desunta solo da tre episodi emersi in due anni di indagini;
all'omessa considerazione dei rilievi difensivi;
all'adesione acritica da parte della Corte territoriale alla motivazione del giudice di primo grado, attraverso l'impiego di mere formule di stile e assertive, laddove il collaboratore di giustizia ha chiarito più volte che egli spacciava da solo, mentre, quanto al ricorrente, si trattava di un tossicodipendente, interessato solo all'acquisito di droga per consumo personale;
al travisamento della prova riguardante il reato di cui al capo 3); alla mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis, in relazione al reato di cui al capo 3; all'estraneità dell'imputato alla consegna di sostanza stupefacente di cui al capo 28), effettuata dal solo CI LO e non anche dai suoi fratelli;
in relazione alla quale va comunque riconosciuta l'ipotesi di cui al comma quinto dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.9. LE TO, condannato in relazione ai reati di cui ai capi 2), 44), 45), 47), 48), nel ricorso a firma dei suoi difensori, avv.
BI UG US e AR SA RS, lamenta, attraverso sette motivi di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione, con rifermento: 1) alla natura meramente apparente della motivazione del giudice di appello;
alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione a delinquere di cui al capo 2); alla ritenuta sussistenza del reato ex art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 e della relativa responsabilità del LE, in ordine alla contestazione di cui al capo 44); alla ritenuta sussistenza del reato ex art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 e della relativa responsabilità del LE, in ordine alla contestazione di cui al capo 45) e alla mancata qualificazione della condotta contestata ai sensi dell'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990; alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, co. 4, d.P.R. n. 309 del 1990; alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica;
al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.10. RA CE, condannato in relazione ai reati di cui ai capi 2), 50), 51), 52), 53) e 54), nel ricorso a firma del suo difensore, avv. Giacomo Taria, lamenta, attraverso sette motivi di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento: all'omessa motivazione in ordine all'eccezione di inutilizzabilità della produzione documentale effettuata dal pubblico ministero all'udienza del 13.9.2023 sollevata dalla difesa all'udienza del 27.9.2023 e alla contestuale richiesta di controprova avente ad oggetto l'accertamento delle condizioni di salute mentale del CI;
alla mancata motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta a ottenere l'espletamento di una perizia per accertare le condizioni mentali del CI e l'audizione della dott.ssa Larosa, psicologa redattrice della relazione su tali condizioni presente in atti;
alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; alla ritenuta partecipazione del RA alla suddetta associazione;
al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 74, co. 6, d.P.R. n. 309 del 1990; alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti dell'essere l'associazione armata e del numero degli associati superiore a dieci. Con motivi nuovi del 2.11.2025 il difensore reitera le sue doglianze.
2.11. AR LO, condannato per i reati ex art. 416 bis, cod. pen., di cui al capo 1), come riqualificato dalla corte territoriale, ed ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, di cui al capo 2), nel ricorso a firma del suo difensore, avv. Alessandro Diddi, lamenta, attraverso diciassette motivi di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riferimento: all'integrazione probatoria disposta d'ufficio dal giudice per le indagini preliminari in relazione agli atti del procedimento "Nuova Linea" e ai verbali dell'interrogatorio reso da CI LO;
alla mancata rinnovazione istruttoria avente a oggetto lo svolgimento di una perizia psichiatrica sull'imputato; all'insussistenza della cosca SO- GA e alla mancata dimostrazione della partecipazione alla stessa del AR;
alla motivazione carente, illogica e contraddittoria resa dalla Corte di appello in ordine alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CI riguardanti il reato di cui al capo 1) e ai rilievi difensivi articolati sul punto;
al difetto degli elementi costitutivi dell'associazione a delinquere di cui al capo 2) e alla partecipazione a essa del ricorrente in posizione apicale;
alla motivazione carente, illogica e contraddittoria resa dal giudice di appello in ordine alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CI LO riguardanti il reato di cui al capo 1) e ai rilievi difensivi articolati sul punto;
alla duplicazione di responsabilità per un unico sodalizio;
alla sussistenza delle circostanze aggravanti;
al trattamento sanzionatorio.
2.12. Con memoria e conclusioni scritte del 3.11.2025, l'avv. CO Cozzupoli, difensore e procuratore speciale della parte civile Comune di Scilla, chiede la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli imputati al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, come da allegata nota spese.
3. Tanto premesso si procederà a esaminare l'ammissibilità e la fondatezza dei singoli motivi di ricorso articolati dagli imputati, che, ove necessario, verranno ulteriormente specificati affrontando le singole posizioni dei ricorrenti.
4. Prima di procedere nel senso ora indicato appare opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale relativamente a una serie di principi che il Collegio intende seguire nel proprio percorso argomentativo, trattandosi di principi destinati ad avere efficacia
generale sulle posizioni di tutti i ricorrenti, anche in relazione a questioni di diritto ad essi comuni. Tale tecnica espositiva consente di evitare inutili ripetizioni e di avere immediata contezza dei criteri interpretativi utilizzati dal Collegio nella valutazione dei ricorsi sottoposti alla sua attenzione.
5. Il primo tema che si pone è quello della inammissibilità dei motivi di
ricorso.
Al riguardo occorre ribadire il consolidato principio, secondo cui nel giudizio presso la Corte di Cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali;
l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato. argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod.
per espressa
proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione;
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti
conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). In quest'ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).
5.1. In secondo luogo, va ribadito anche il principio alla luce del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma anche allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Una declinazione di questo principio è quella secondo la quale il ricorso per cassazione è inammissibile laddove fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
5.2. Non va taciuto, inoltre, che diversi ricorsi denunziano, contestualmente e genericamente, mancanza o apparenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e tentano di indurre ad una rivalutazione in fatto dietro le mentite spoglie di una denunzia di violazione di legge. Avuto riguardo alla prima delle anomalie lamentate, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione
impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio;
i motivi aventi a oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei e incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Venendo al secondo aspetto, il Collegio ricorda che la medesima pronunzia delle Sezioni Unite (sul punto massimata, Rv. 280027) ha altresì sancito che non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. In questa prospettiva vanno considerati inammissibili anche quei motivi con cui si denuncia la violazione di altre norme processuali come quelle di cui agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen.
5.3. Quanto al vaglio dei contenuti delle disposte intercettazioni, alcuni dei ricorrenti ne rappresentano una loro reinterpretazione, entrando in contrasto con gli insegnamenti di questa Corte che il Collegio intende in questa sede ribadire -secondo cui, «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione de/linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 01; in termini, ex multis, Sez. 3, n.
44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389-01).
5.4. Ulteriore premessa di metodo attiene al rilievo che l'eventuale inammissibilità dei motivi di appello può avere su quelli di ricorso per cassazione a essi collegati. In questo senso, nell'esame dei ricorsi oggi al vaglio del Collegio si è talvolta rilevato che le relative doglianze si innestano su motivi di appello che erano aspecifici, disattendendo il principio pure sancito dalla richiamata sentenza Galtelli delle Sezioni Unite secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. In questi casi, è stato conseguenziale reputare inammissibili anche i motivi di ricorso, giacché l'inammissibilità dell'impugnazione di merito va rilevata ora per allora, a prescindere dalle determinazioni del Giudice a quo, in virtù del principio generale secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte di Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. U, Galtelli, Rv. 268823, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 -04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912).
5.5. Sempre ragioni di economia espositiva impongono altresì di premettere, in via generale, alcune considerazioni sui principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, condivisi dal Collegio, in ordine al reati in materia di sostanze stupefacenti, a partire dalla fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto, come si vedrà in
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prosieguo, numerosi sono gli imputati che hanno proposto ricorso contro la sentenza della Corte territoriale, che ha confermato la decisione del giudice di primo grado in punto di affermazione di responsabilità per la partecipazione a un'associazione a delinquere finalizzata all'illecito commercio di sostanze stupefacenti (quella di cui al capo 2) e per la consumazione di singoli reati fine. L'attività interpretativa di questa Corte, infatti, ha fissato una serie di principi, costituenti approdi ermeneutici da tempo consolidati in subiecta materia, che appare opportuno riepilogare, sia pure sinteticamente. In particolare, si è affermato, con riferimento all'attività di procacciamento e di spaccio di sostanze stupefacenti, che il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 non richiede una struttura articolata e complessa o una esplicita manifestazione di intenti, essendo sufficiente una struttura anche esile ovvero rudimentale, su cui i compartecipi possono fare affidamento (cfr. Sez. 6,1 12.3.2007, n. 22698; Sez. 1, n. 1008 del 12/11/1992, Rv. 195102). Come è stato ripetutamente evidenziato nel corso degli anni la fattispecie di cui si discute non si sottrae a quanto già affermato in generale in tema di reato associativo, per la cui configurabilità l'elemento dell'organizzazione assume un rilievo secondario, nel senso che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serva per dimostrare che l'accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati (costituente l'essenza della fattispecie associativa e l'elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato). Ciò significa, sotto il profilo ontologico, che è sufficiente, perché il reato si perfezioni, anche un'organizzazione minima, dotata di strutture rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati e, sotto il profilo probatorio, che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sé concreta il reato associativo (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 22824 del 21/04/2006, Rv. 234576; Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Rv. 255491; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013,
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Rv. 258165; Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Rv. 275583; Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, Rv. 282677). Struttura organizzativa, che, per quanto, rudimentale, non può mai mancare, posto che, come ribadito anche di recente, l'elemento differenziale tra la fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e quella del concorso di persone nel reato prevista dagli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede nell'elemento organizzativo, consistendo la condotta associativa finalizzata al traffico di stupefacenti in un "quid pluris" rispetto al mero accordo di volontà, sostanziantesi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile, che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (cfr. Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Rv. 286738, nonché, nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, Rv. 275550, Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Rv. 273008; Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Rv. 270396). Il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale esplicitamente manifestato, ma può essere anche non espresso e costituirsi "di fatto" fra soggetti consapevoli che le attività proprie e altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune, con la conseguenza che, ferma restando l'autonomia rispetto ai reati (eventualmente) posti in essere in attuazione del programma, la prova in ordine al delitto associativo può desumersi anche dalle modalità esecutive dei reati scopo, specie se protratti per un tempo apprezzabile, ovvero da comportamenti significativi, che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione (cfr. Sez. 6, 12/3/2007, n. 22698, L. e altro;
Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, Rv. 279589). Particolare attenzione, in siffatto contesto, merita l'elemento temporale, posto che, come evidenziato in un condivisibile arresto, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (cfr. Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440: fattispecie in cui la
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Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che, attraverso l'analisi del contenuto dei dialoghi intercettati, aveva ritenuto non significativa la circostanza che l'attività criminosa avesse formato oggetto di un'osservazione non dilatata nel tempo, dando invece rilievo a numerosi elementi di conferma delle origini risalenti dello schema operativo, quali la dimestichezza dei conversanti, l'uso di riferimenti di non immediata intelligibilità, e l'esistenza di debiti già accumulati). Ciò posto, premesso che i reati in materia di sostanze stupefacenti non sono necessariamente condizionati, sotto il profilo probatorio, al sequestro o al rinvenimento di sostanze stupefacenti, poiché la consumazione di tali reati può essere dimostrata attraverso le risultanze di altre fonti probatorie, quali le ammissioni dello stesso imputato, le deposizioni dei testimoni o il contenuto di intercettazioni (cfr. Sez. 6, 13/10/2010, n. 40163, C.A. e altro), si osserva che la prova del vincolo permanente tra i consociati, nascente dall'accordo associativo, può anche essere data per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso, la loro ripetitività e le loro specifiche modalità esecutive (cfr., ex plurimis, Sez. 4, 7/2/2007, n. 25471; Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, Rv. 255312; Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Rv. 282610). La prova dello svolgimento di un'attività continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta, pertanto, anche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da sequestri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (cfr., in questo senso, Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, Rv. 281138). In questa prospettiva, si è ulteriormente chiarito che, qualora gli elementi raccolti a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni
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captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (cfr. Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Rv. 270299; Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, Rv. 279251), potendosi ritenere raggiunta la prova dell'attività di cessione e acquisto di sostanze droganti quando gli esiti del disposti servizi di intercettazione delle conversazioni abbiano messo in luce, rapporti che coinvolgono le medesime persone, omogenei nei loro scopi e modalità di svolgimento, nonché avvinti tra loro da continuità cronologica. Ciò non esclude, tuttavia, che, la prova in ordine all'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, possa essere desunta anche da un singolo episodio criminoso, che attesti l'intervento di un gruppo che partecipa nel suo insieme ad un evento importante per l'associazione, pur dovendosi sempre richiedere un'adeguata motivazione in ordine alla partecipazione del singolo indagato al reato associativo ed al ruolo da lui stabilmente svolto, non esclusivamente nel singolo episodio, ma anche all'interno dell'organizzazione (cfr. Sez. 6, 14.1.2008, n. 6867, P.). E invero la partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va pur sempre desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino. l'organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo;
l'accertamento deve essere particolarmente puntuale e rigoroso quando la prova dell'accordo sia desunta da condotte svolte nell'ambito di un solo episodio criminoso o da comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico, con particolare riferimento alla prova della volontà del singolo di partecipare alla associazione (cfr. Cass., sez. 5, 24/09/1997, n. 9457, C. e altro;
Cass., sez. 6, 23/01/1997, n. 5970,
R.).
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In conclusione può dunque, affermarsi, che nel caso di associazione a delinquere finalizzata al commercio illecito di sostanze stupefacenti trova applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di reati associativi, secondo cui l'appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione a un solo reato fine, purché sia dimostrato che il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano stati tali da evidenziare la sussistenza del vincolo (cfr. Sez. 1, 20.1.2010, n. 6308, Rv. 246115 Sez. 3, 16.10.2008, n. 43822, Rv. 241628; Sez. 5, n. 6446 del 22/12/2014, Rv. 262662; Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Rv. 283311). Il vincolo associativo, naturalmente, può unire tutti coloro che, a vari livelli e con modalità diverse, contribuiscono alla realizzazione del programma criminoso, che, in ultima analisi, si riduce alla realizzazione, da parte di tre o più persone, in forma organizzata, di una delle condotte criminose previste dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Ne consegue che l'associazione in parola è configurabile sia nel caso di unione parallela di più persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto societario tramite il commercio della droga, sia nell'ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga alla rete di acquirenti che, in via continuativa, la ricevono per immetterla sul mercato, anche se a tal fine non si può comunque prescindere dal provare l'effettivo contributo offerto dal singolo alla realizzazione degli scopi propri dell'associazione (cfr. Sez. 6, 31.10.2007, n. 10790, A.). Il vincolo associativo, in particolare, può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione) ed anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione. che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo (cfr., per tutte, Sez. 6, 11.2.2008, n. 20069, 0. ed altro).
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Integra, pertanto, la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, sia la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione, rivelando in tal modo la presenza della affectio societatis tra l'acquirente ed i fornitori (cfr. Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Rv. 267991) ovvero la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto tra fornitore e spacciatori al minuto (cfr. Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, Rv. 265764, nonché, nello stesso senso, Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Rv. 280450, secondo cui la condotta di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti è integrata dal costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso). Va, infine, chiarito che, la commissione di più reati fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapportil con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (cfr. Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Rv. 282838).
5.6. Sempre in via generale occorre soffermarsi brevemente su due questioni poste in diversi dei ricorsi esaminati: i presupposti per il riconoscimento dell'ipotesi meno grave di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, nonché della meno grave fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Con particolare riferimento al primo profilo, come è noto, la giurisprudenza di questa Corte in passato ebbe modo di affermare che la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73,
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co. 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri. Tale principio, pur nella mutata natura giuridica della citata previsione normativa, è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, essendosi affermato, in continuità con il precedente arresto, che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (cfr. Sez. U n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076). In questa prospettiva è stato opportunamente chiarito che in tema di stupefacenti, il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 richiede una adeguata valutazione complessiva della offensività della condotta, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, Rv. 271959; Sez. 4, n. 50305 del 20/07/2018, Rv. 274001). Ne consegue che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto rilevante che, secondo la giurisprudenza del distretto in cui era stata emessa la sentenza di condanna, l'ipotesi del fatto di lieve entità fosse stata generalmente riconosciuta nel caso di detenzione di quantitativi non superiori a 150 dosi medie di cocaina: cfr. Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, Rv. 278615). Decisiva, ai fini della valutazione che sul punto deve compiere il giudice di merito, è l'esatta comprensione del contesto in cui viene svolta l'attività di illecito commercio della sostanza stupefacente, dovendosi escludere il riconoscimento del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
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9 ottobre 1990, n. 309: 1) nel caso in cui l'attività di spaccio è svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze, pur se in quantitativi non rilevanti, sono sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico lo stupefacente (cfr. Sez. 2, n. 5869 del 28/11/2023 Rv. 285997); 2) allorquando, anche in mancanza del sequestro della sostanza stupefacente, si pervenga per via indiretta, sulla base di elementi di prova certi (quali l'accertata fornitura di sostanze stupefacenti in modo continuativo, professionale ed economicamente consistente), alla individuazione di un significativo dato ponderale (cfr. Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, Rv. 282391); 3) ogniqualvolta si esuli dall'ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (cfr. Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149). Con riferimento, invece, all'altro tema in precedenza indicato, appare sufficiente ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, Rv. 278098).
5.7. Con riferimento, infine, al versante sanzionatorio, il Collegio ha ritenuto di attestarsi, rispetto alle doglianze circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sull'esegesi secondo cui il giudice, quando nega il riconoscimento del benefico in parola, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli
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elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 -02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, altri, Rv. 248244), giustificandosi, in particolare, il diniego delle circostanze attenuanti generiche anche solo sulla base dell'esistenza di precedenti penali o della gravità della condotta (cfr., ex plurimis, Sez. 4, 28/05/2013, n. 24172; Sez. 3, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).
6. Venendo, ora, all'esame dei singoli ricorsi si osserva quanto segue.
7. Inammissibile va dichiarato il ricorso proposto nell'interesse di NA IU, trattandosi di ricorso sorretto da motivi del tutto generici, con i quali si propone una lettura alternativa delle risultanze processuali, non consentita in questa sede di legittimità, per le ragioni già esposte nelle pagine precedenti. Senza tacere che il ricorrente denuncia contestualmente e, per l'appunto, genericamente, la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione (cfr. p. 1 del ricorso), integrando tale modus procedendi una specifica causa di inammissibilità, per le ragioni già esposte. La Corte di appello, del resto, con motivazione più che esauriente e del tutto immune dai denunciati vizi, ha fondato la sua decisione su di una coerente valutazione delle risultanze processuali dall'oggettivo valore rappresentativo (gli esiti delle disposte intercettazioni, rese possibili dall'installazione di una microspia all'interno dell'autovettura in uso a CI LO;
le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza attivato da personale della Sezione Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Villa San VA;
le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CI LO), dalle quali emerge con assoluta chiarezza come il NA, unitamente a LU VA abbia ricevuto dietro il pagamento di una somma di denaro, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, destinato alla cessione a terzi nel territorio del Messinese, che venne loro consegnato nel comune di Villa San VA da CI LO. La presenza del NA in compagnia del LU all'atto di ricevere dal CI le buste contenenti la droga non era certo occasionale e
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inconsapevole, ma, piuttosto, conseguente alla condivisione di un comune proposito criminoso. Il NA, infatti, ricevute le buste, aveva provveduto a visionarne il contenuto, manifestando delle riserve, in quanto le modalità di confezionamento non gli consentivano di visionare lo stupefacente, né di percepirne l'odore. Avendo ricevuto rassicurazioni dal LU sulla serietà del venditore e dal CI sulla qualità della marijuana, il ricorrente non aveva ritenuto necessario procedere a un ulteriore controllo, concludendo senza ulteriori rimostranze l'acquisto dello stupefacente. A ulteriore conferma del quadro accusatorio rilevano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia CI LO, che non hanno formato oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente. Il CI con dichiarazioni precise e coerenti, dotate di adeguati riscontri esterni, rappresentati dagli esiti delle attività di indagine in precedenza richiamati, ha rivelato di "avere acquistato la sostanza (due buste da mezzo chilogrammo) a Fiumara di Muro direttamente dalle mani di RA CE, TO CE e ER ET per 1800,00 euro e di averla rivenduta, con la mediazione del fratello SI MA, a LU e NA, che intendevano immetterla nel mercato messinese per 2.200,00 euro, trattenendo per sé un margine di guadagno pari a 400,00 euro" (cfr. pp. 287 e ss. della sentenza di appello). Risulta, pertanto, integrata la condotta illecita in contestazione, posto che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, il delitto di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti si consuma nel momento in cui è raggiunto il consenso tra venditore e acquirente, indipendentemente dall'effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo, che, peraltro, nel caso in esame si sono puntualmente verificate (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 30374 del 16/05/2019, Rv. 276981) Appare al tempo stesso evidente come la Corte territoriale abbia fatto buon governo dei principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di concorso di persone nel reato, secondo cui ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti, ma è necessario dimostrare che
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ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177).
8. Inammissibile va dichiarato anche il ricorso proposto nell'interesse di ER ET, trattandosi di ricorso sorretto da motivi del tutto generici, con i quali si propone una lettura alternativa delle risultanze processuali, non consentita in questa sede di legittimità, per le ragioni già esposte nelle pagine precedenti. La Corte di appello, del resto, con motivazione più che esauriente e del tutto immune dai denunciati vizi, ha fondato la sua decisione su di una coerente valutazione delle risultanze processuali dotate di oggettivo valore rappresentativo (gli esiti delle disposte intercettazioni, rese possibili dall'installazione di una microspia all'interno dell'autovettura in uso a CI LO;
le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza attivato da personale della Sezione Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Villa San VA;
le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CI LO), dalle quali emerge con assoluta chiarezza come il ER abbia partecipato in prima persona all'operazione conclusasi con l'acquisto da parte del NA e del LU della sostanza stupefacente, che il CI LO aveva acquistato, tra gli altri, proprio dal ER per cederla a questi ultimi, dietro pagamento di una somma di denaro, come si è già detto esaminando la posizione del NA, alla cui lettura si rimanda. Il ER, in particolare, aveva partecipato alla conversazione dal vivo svoltasi a Fiumara di Muro con CI LO, RA CE e TO CE, avente a oggetto le precauzioni da adottare per il trasporto da parte del CI della sostanza stupefacente destinata agli acquirenti NA e LU. Ed è proprio il ER, in tale contesto, a suggerire al CI di lanciare dal finestrino dell'autovettura la droga nel caso in cui dovesse essere fermato dalle forze dell'ordine per un controllo. Inoltre, come emerge dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato dalle forze dell'ordine, il CI, immediatamente dopo avere concluso la transazione con il NA e il LU, aveva raggiunto il ER presso il bar "Sesia" di Villa San VA, dove il
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ricorrente lo stava attendendo in compagnia dello TO e del RA, appartandosi con essi per qualche momento all'interno di un gazebo posto al di fuori dell'esercizio commerciale. A ulteriore conferma del quadro accusatorio rilevano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia CI LO, che non hanno formato oggetto di censure da parte del ricorrente, se non in termini assolutamente generici (cfr. p. 2 del ricorso). Il CI, con dichiarazioni precise e coerenti, dotate di adeguati riscontri esterni, rappresentati dagli esiti delle attività di indagine in precedenza richiamati, ha rivelato di avere ottenuto la droga venduta agli acquirenti messinesi da ER, TO e RA, vale a dire dagli stessi soggetti con cui si era incontrato presso il bar "Sesia", immediatamente dopo avere concluso l'illecita transazione (cfr. pp. 287 e ss. della sentenza di appello). Risulta, pertanto, integrata la condotta illecita in contestazione, posto che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, il delitto di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti si consuma nel momento in cui è raggiunto il consenso tra venditore e acquirente, indipendentemente dall'effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo, che, peraltro, nel caso in esame si sono puntualmente verificate (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 30374 del 16/05/2019, Rv. 276981) Appare allo stesso tempo evidente come nel caso in esame la Corte territoriale abbia fatto buon governo dei principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di concorso di persone nel reato, secondo cui ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti, ma è necessario dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177). Ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, infatti, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un
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consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (cfr. Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177; Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, Rv. 271755). Né va taciuto, che, come sottolineato dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro. (cfr. Sez. U., 22.11.2000, n. 31, rv. 218525). La Corte territoriale ha reso una motivazione del tutto conforme a tali principi, evidenziando come il ER abbia fornito un consapevole e volontario contributo materiale e morale alla realizzazione del reato di cui si discute, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, a partire dal CI LO. L'imputato, infatti, ha consapevolmente e attivamente preso parte a tutte le fasi che condussero all'illecita transazione di cui si discute: dal procacciamento dello stupefacente consegnato al CI per la vendita a terzi, al trasporto della droga, sino al conseguimento di una parte del prezzo pagato dal NA e dal LU, non essendovi altra spiegazione plausibile, a tale ultimo proposito, per la condotta del CI, il quale, come si è detto, subito dopo avere ricevuto dagli acquirenti messinesi il pagamento del prezzo della droga venduta, si era incontrato in un luogo appartato proprio con i tre soggetti che gli avevano procurato lo stupefacente, all'evidente scopo di corrispondergli quanto loro dovuto.
9. Del pari va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di AR SA trattandosi di ricorso sorretto da motivi del tutto generici, con i quali si propone una lettura alternativa delle risultanze processuali, non consentita in questa sede di legittimità, per le ragioni già esposte nelle pagine precedenti.
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Senza tacere che il ricorrente denuncia contestualmente e, per l'appunto, genericamente, dal primo al quinto motivo di impugnazione la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, integrando siffatto modus procedendi una specifica causa di inammissibilità, per le ragioni già esposte. I rilievi articolati dal ricorrente risultano tutti caratterizzati dalla finalità di contestare nel merito l'interpretazione data dalla corte di appello al contenuto delle intercettazioni costituenti la base probatoria dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, apparendo, inoltre, manifestamente infondata l'eccezione con cui si denuncia l'assenza di riscontri esterni a quanto emerge dalle conversazioni oggetto di captazione. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, che il Collegio intende ribadire, le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714-01). Come è stato opportunamente precisato le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., giacché l'ammissione di circostanze indizianti, fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata, non è assimilabile alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze "de relato" su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse, delle quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto (cfr. Sez. 2, n. 37794 del 12/06/2019, Rv. 277707). La motivazione resa dal giudice di appello risulta assolutamente immune dai denunciati vizi. La Corte territoriale, infatti, ha operato un'articolata e approfondita ricostruzione del contenuto delle conversazioni intercettate,
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ricavandone, con argomentazione dotata di intrinseca coerenza logica, il ruolo del AR quale soggetto stabilmente dedito alla compravendita di sostanze stupefacenti, "che in alcune occasioni aveva cooperato con il gruppo di CI nell'acquisto e nella successiva commercializzazione di sostanza stupefacente, oltre che con il gruppo rivale facente capo a Nino SO, detto la Iena". Dalle conversazioni intercettate, come evidenziato dai giudici di merito, emerge la diffusa rete di rapporti illeciti nel settore del commercio di sostanze stupefacenti in cui è inserito il AR, che discorre senza esitazione alcuna della pluralità dei traffici che lo coinvolgono, sia come venditore, che come acquirente di sostanze stupefacenti;
e lo stesso fa il CI LO nel commentare con il RA CE e altri soggetti la posizione debitoria del ricorrente per forniture di droga non saldate, vicende tutta che hanno portato ad elevare nei confronti del AR le contestazioni di cui ai capi 39), 40), 42), 43) e 46), per le quali egli ha riportato condanna (cfr. pp. 215-245 della sentenza di secondo grado). La decisione assunta deve ritenersi, pertanto, conforme al già richiamato canone interpretativo, condiviso dal Collegio, alla luce del quale in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, nel caso che ci occupa non rappresentate dal ricorrente, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (cfr. Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Rv. 270299). Anche i motivi attinenti al trattamento sanzionatorio devono ritenersi inammissibili. In ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, esso trova implicita giustificazione nella natura dei fatti per cui si procede, che, nonostante l'avvenuta assoluzione del AR dal
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reato associativo di cui al capo 2), restano inalterati nella loro gravità dimostrando lo stabile inserimento del ricorrente nei circuiti del commercio di sostanze stupefacenti, e nel giudizio di congruità della pena finale individuata dalla corte di appello (cfr., in questo senso, ex plurimis, Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201). Pertanto i rilievi del ricorrente, volti a valorizzare il ruolo marginale dell'imputato e l'assenza di ulteriori elementi negativi, si risolvono in inammissibili censure in punto di fatto sulla determinazione dell'entità della pena. In relazione al sesto motivo di ricorso, non può non rilevarsene l'inammissibilità per violazione del principio di "autosufficienza", posto che il ricorrente avrebbe dovuto allegare la sentenza assolutoria con la formula attestante il relativo passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto pronunciata nei confronti di CI IM e di CI IU, imputati con il AR del reato di cui al capo 43), aggravato ai sensi dell'art. 73, co. 6, d.P.R. n. 309 del 1990, per essere stato commesso da tre persone in concorso tra loro. 10. Il ricorso proposto nell'interesse di RO AN va rigettato, anche se esso si colloca ai confini della inammissibilità, posto che, con particolare riferimento ad alcuni brani delle conversazioni intercettate riportati nelle pagine 5 e 6 dell'atto di impugnazione allo scopo di dimostrare l'estraneità del ricorrente alla compagine associativa di cui al capo 2), l'imputato sollecita, peraltro in modo del tutto generico, una rivalutazione delle risultanze processuali, non consentite in questa sede di legittimità per le ragioni già esposte. Giova evidenziare che l'RO non ha articolato censure riguardo all'intervenuta affermazione di responsabilità per i reati contestatigli nei capi 55) e 59) dell'imputazione. Anzi, in relazione al reato di cui al capo 55), è lo stesso ricorrente ad ammettere che si tratta dell'unico caso in cui la chiamata di correità del CI LO è dotata di "riscontri estrinseci individualizzanti, sia rispetto al fatto di reato, che in relazione alla partecipazione ad esso da parte del ricorrente" (cfr. p. 13 del ricorso). Non si tratta di un'affermazione di poco momento, perché il reato di cui al capo 55) ha ad oggetto, come si vedrà meglio nel prosieguo della presente motivazione, non certo una modesta attività di commercio di
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sostanze stupefacenti o un singolo episodio di spaccio, ma la coltivazione di una vera e propria piantagione di ben 175 piante di canapa indiana per un uso non personale, organizzata dall'RO insieme con CI LO e AR SI, dimostrando una comunanza di interessi tra il CI e l'RO nel settore del commercio illecito di sostanze stupefacenti. Condivisione di interessi che non era confinata alla suddetta coltivazione, ma si inserisce in un contesto ben più ampio e articolato, nel quale l'RO appare come stabile fornitore del sodalizio facente capo a CI LO di sostanza stupefacente destinata alla cessione verso terzi. La Corte territoriale, con motivazione articolata e dotata di intrinseca coerenza logica, ha evidenziato come le conversazioni intercettate abbiano messo in luce il ruolo svolto dall'RO. Costanti sono i contatti tra il CI e l'RO, al quale il primo si rivolge per ottenere forniture di droga anche nel periodo in cui, a causa del sequestro di un ingente quantitativo di cocaina avvenuto nel porto di Gioia Tauro, la capacità del ricorrente di fornirgli "merce" di buona qualità era stata vulnerata. Si tratta di un rapporto non occasionale, ma consolidato come sottolineato dallo stesso CI, sia nel manifestare il suo stupore per la mancanza di stupefacente, che rappresentava una novità rispetto a quanto accaduto sino a quel momento, avendo egli potuto contare "sempre" sulle forniture assicurategli dall'RO, sia nel giustificarsi con l'RO, nel corso della conversazione del 28.12.2019, per essersi rivolto ad altri fornitori, stante la momentanea crisi del suo abituale fornitore. L'RO, inoltre, non solo era a conoscenza di alcune delle dinamiche dell'associazione di cui si discute, ma dimostrava di potervi incidere concretamente, criticando aspramente con il suo interlocutore il comportamento di CI SI MA, "giudicato troppo leggero nel cedere a terzi la droga senza assicurarsi il pagamento preventivo del prezzo, a differenza del fratello CE, che veniva ritenuto da RO più scaltro", al punto che lo stesso RO aveva proposto al CI LO di intervenire in prima persona nei confronti del CI SI
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MA per richiamarlo all'ordine, preoccupato dei pericoli che la sua condotta avrebbe potuto creare al sodalizio. Né va taciuto che l'RO forniva preziosi consigli al CI LO in relazione al taglio della sostanza stupefacente e alla gestione delle vendite della droga, invitando con apprensione i fratelli CI "ad essere cauti nelle conversazioni in macchina per evitare intercettazioni che avrebbero potuto comportare" l'arresto di tutti, ivi compreso il ricorrente, da parte delle forze di polizia, ponendo in tal modo il sigillo sulla sua appartenenza al sodalizio (cfr. pp. 399-404 della sentenza di appello). Già sulla base degli elementi presi in considerazione dalla corte di appello risulta adeguatamente dimostrata l'appartenenza dell'RO al sodalizio criminale di cui al capo 2), avendo fatto la corte territoriale buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in subiecta materia, indicati nelle pagine che precedono. L'associazione in parola, infatti, è configurabile sia nel caso di unione parallela di più persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto societario tramite il commercio della droga, sia nell'ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga alla rete di acquirenti che, in via continuativa, la ricevono per immetterla sul mercato, anche se a tal fine non si può comunque prescindere dal provare l'effettivo contributo offerto dal singolo alla realizzazione degli scopi propri dell'associazione (cfr. Sez. 6, 31.10.2007, n. 10790, A.). Il vincolo associativo, in particolare, può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione) ed anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo (cfr., per tutte, Sez. 6, 11.2.2008, n. 20069, 0. ed altro). Integra, pertanto, la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, sia la costante
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disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione, rivelando in tal modo la presenza della affectio societatis tra l'acquirente ed i fornitori (cfr. Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Rv. 267991) ovvero la costante disponibilità, come quella dimostrata dall'RO, a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto tra fornitore e spacciatori al minuto (cfr. Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, Rv. 265764, nonché, nello stesso senso, Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Rv. 280450, secondo cui la condotta di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti è integrata dal costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso). E ciò al netto del contributo causale fornito volontariamente dall'RO al rafforzamento della vita del sodalizio e al raggiungimento dei suoi fini tipici attraverso le ulteriori condotte esaminate non consistenti nella fornitura di droga, ma nell'assicurare l'operatività del sodalizio. Lo stesso CI LO, nel corso dell'interrogatorio reso in data 26.7.2022, del resto, osserva la Corte di appello, aveva dichiarato di rifornirsi di stupefacente presso RO AN. La difesa dell'RO si concentra sul contenuto di tale interrogatorio, denunciandone un travisamento della prova da parte del giudice di appello, in quanto il collaboratore avrebbe dichiarato "incontrovertibilmente" di "aver acquistato dal ricorrente, fino a quattro anni prima dell'interrogatorio reso il 26.7.2022, modici quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e qualche volta di marijuana, senza tuttavia specificarne la frequenza e senza mai affermare di averne acquistati stabilmente dal ricorrente quale unico proprio fornitore" (cfr. p. 8 del ricorso). Si tratta tuttavia di un argomento in tutta evidenza fallace.
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In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758), laddove i rilievi difensivi, lungi dal disarticolare l'intero ragionamento probatorio, appaiono finalizzati a denunciare un "travisamento del fatto", vale a dire una diversa valutazione delle risultanze processuali. Generiche risultano le censure articolate sulla credibilità del collaboratore di giustizia e sull'attendibilità, intrinseca ed estrinseca delle sue dichiarazioni, censure che, in definitiva, si riducono ad una serie di richiami a condivisibili principi giurisprudenziali senza calarli nel caso specifico, al pari di quelli sulla presunta insussistenza di una struttura organizzata Sotto diverso profilo, va osservato che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico (nel caso di specie le dichiarazioni rese dal collaboratore CI LO) il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro. espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829). Siffatto onere non risulta adempiuto dal ricorrente, a fronte di un articolato percorso motivazionale, in cui valore decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato viene attribuito non tanto alle dichiarazioni del CI ma, piuttosto, agli esiti delle conversazioni intercettate, con i quali la difesa dell'imputato non si
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confronta realmente, se non proponendone una diversa e parziale lettura. Dalle risultanze processuali appare, infine, evidente che i rapporti tra l'RO e il sodalizio, a differenza di quanto sostenuto dall'imputato, non si erano certo conclusi quattro anni prima dell'interrogatorio reso dal collaboratore di giustizia, dato di per sé irrilevante a dimostrare la mancata partecipazione dell'imputato all'associazione criminosa in parola in considerazione della natura permanente del reato di cui si discute (cfr. Sez. 6, n. 52546 del 04/11/2016, Rv. 268684), tenuto conto che il ricorrente nel luglio del 2020 aveva attivato proprio con CI LO, CI CE e CI SI MA, tutti componenti del suddetto sodalizio, la piantagione di canapa indiana di cui al capo 55). 11. Il ricorso presentato nell'interesse di AR SI, va rigettato, essendo sorretto da motivi in parte infondati, in parte inammissibili. Come si è detto nella parte della presente motivazione dedicata all'illustrazione dei motivi di ricorso, il AR è stato condannato per il reato ex art. 73, co. 1, 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1970, di cui al capo 55) dell'imputazione, commesso in concorso con CI LO, RO AN, CI CE, CI SI MA avente a oggetto un'illecita piantagione di canapa indiana scoperta dalle forze dell'ordine, dato incontestabile e incontestato nella sua oggettività, allestita nei pressi di un terreno situato in località Santo Stefano di Scilla, dove, in data 8.7.2020, lo sviluppo delle indagini iniziate attraverso una serie di intercettazioni aveva consentito ai Carabinieri di arrestare in flagranza di reato CI CE e CI SI MA, sorpresi in loco. Ciò posto infondato appare il primo motivo di ricorso Da tempo la Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato il principio, che va ribadito in questa occasione, secondo cui il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente (cfr. Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, Caruso, Rv. 278624).
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Limitandosi il ricorrente a lamentare l'omesso accertamento sulla presenza nei reperti sequestrati di un principio attivo THC superiore al limite indicato dalla legge come soglia del penalmente rilevante, il motivo sub A) deve ritersi infondato. Di tali principi la corte territoriale ha fatto buon governo, evidenziando come le 175 piante di marijuana rinvenute nella piantagione "fossero tutte in ottimo stato vegetativo", dunque idonee a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente (cfr. pp. 347-349 della sentenza di appello). Del pari infondato appare il successivo motivo sub B). Va sul punto richiamato un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi anteriormente alle Sezioni Unite Caruso, secondo cui ai fini della configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309, nell'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, deve aversi riguardo sia al principio attivo ricavato nell'immediato, sia a quello ricavabile all'esito del ciclo biologico delle piante, sia ad una apparente destinazione per uso non esclusivamente personale, per tipo, qualità, quantità e livello di produzione, tenuto conto del fabbisogno medio dell'agente. In applicazione di tali principi la Corte di Cassazione ha ritenuto immune da vizi le decisioni dei giudici di merito che avevano escluso l'ipotesi del fatto di lieve entità nella condotta di coltivazione, all'interno di un gazebo provvisto di lampada alogena e di impianti di ventilazione e di irrigazione, di 19 plante di marijuana, di circa 50 centimetri di altezza, con un principio attivo di circa 17 grammi, corrispondente a quasi 700 dosi (cfr. Sez. 4, n. 35963 del 07/05/2019, Rv. 276861) ovvero nella condotta di coltivazione domestica di 19 piante di "cannabis indica", in un non definito stadio di sviluppo vegetativo, con un principio attivo drogante di oltre 460 grammi, corrispondente a più di 1800 spinelli (cfr. Sez. 4, n. 50970 del 05/07/2017, Rv. 271176). Orbene, nel rigettare il rilievo sul punto, la corte territoriale, pur adottando una motivazione estremamente sintetica, con la quale fa riferimento alle caratteristiche della piantagione in precedenza descritte (cfr. p. 349), ha reso una decisione conforme a tali principi.
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Tenuto conto del numero particolarmente elevato di piante di marijuana, che costituivano una vera e propria piantagione, appare, infatti, evidente che la sostanza stupefacente da esse ricavabile fosse destinata al mercato e non certo all'uso personale del AR o dei suoi coimputati. Ciò emerge anche dal contenuto di una serie di conversazioni oggetto di captazione, che non hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, dalle quali si evince con assoluta chiarezza gli ingenti guadagni che gli imputati progettavano di ricavare dalla vendita della droga prodotta dalla piantagione (tra i 20.000,00 ed i 30.000, euro a testa prevede CI CE conversando con il fratello LO, ipotizzando addirittura una produzione attestata sui cento chili, nel corso della conversazione riportata a p. 332 della sentenza di appallo) e il principio attivo della marijuana ricavata dalla piantagione, che con orgoglio il CI LO, interloquendo con TI AN in altra conversazione, indicava in "23.7 di THC", per evidenziarne la purezza e la qualità (cfr. p. 337 della sentenza di appello). Inammissibile appare il motivo di ricorso articolato dall'imputato sub C), trattandosi di motivo versato in fatto, oltre che manifestamente infondato La tesi difensiva della connivenza non punibile viene smentita dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia CI LO, oggetto di approfondita e coerente valutazione da parte del giudice di appello, di cui in realtà il ricorrente propone una riduttiva lettura alternativa, non consentita in questa sede per le ragioni già esplicitate. Come osservato dalla Corte territoriale, il contenuto delle conversazioni intercettate rappresenta con assoluta chiarezza come l'allestimento della piantagione sia da ricondurre a una precisa scelta di RO AN, che ne affidò la gestione non solo ai fratelli CI, ma anche a AR SI. Ciò trova importante conferma in una serie di conversazioni oggetto di captazione intercorse tra il ricorrente e CI LO, dalle quali si evince in termini inequivocabili come AR SI non solo fornisse preziosi consigli al suo interlocutore su come procedere alla vendita della droga ricavata dalla piantagione (cfr. p. 333 della sentenza di appello), ma fosse direttamente impegnato nella coltivazione delle piante di
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marijuana, tanto da discutere con il CI degli accorgimenti che lo stesso AR seguiva per recarsi nella piantagione senza destare sospetti nei Carabinieri (cfr. p. 339 della sentenza di appello). Dal canto suo il CI LO, le cui dichiarazioni non hanno formato oggetto di specifiche doglianze da parte del ricorrente in termini di credibilità personale del propalante e di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, ha affermato che il AR era direttamente coinvolto nella gestione della piantagione in parola, delle cui sorti si preoccupava, anche accompagnando CI SI MA e CI CE, quando era necessario innaffiare le piante (cfr. pp. 346 e 349 della sentenza di secondo grado). Il rilievo difensivo imperniato sulla dedotta circostanza che il AR non veniva indicato dal CI CE, nel corso della richiamata conversazione con il fratello LO, tra i destinatari dei proventi derivanti dalla vendita dello stupefacente prodotto dalla coltivazione delle piante di marijuana, oltre che versato in fatto, appare del tutto generico. Nella citata conversazione, infatti, riportata nel corpo del ricorso, CI CE nell'indicare tutti i destinatari dei proventi illeciti, fa specifico riferimento con sufficiente precisione solo a sé stesso e ai suoi fratelli, mentre gli altri destinatari vengono indicati con un generico "loro", che certo non consente di escludere il AR. In conclusione è possibile affermare che la Corte territoriale ha reso una motivazione del tutto conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sinteticamente illustrati nelle pagine precedenti in sede di esame della posizione del ER, alla cui lettura si rimanda, evidenziando come il AR abbia fornito un consapevole e volontario contributo materiale e morale alla realizzazione del reato di cui si discute, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, a partire dal CI LO, partecipando in prima persona all'illecita gestione della piantagione di canapa indiana di cui al capo 55). Tale conclusione consente di dichiarare inammissibile per manifesta infondatezza anche il motivo di ricorso sub D), con cui l'imputato sollecita una diversa qualificazione della condotta in contestazione ai
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sensi dell'art. 378, cod. pen., con conseguente applicazione in suo favore della causa di non punibilità di cui all'art. 384, cod. pen. Inammissibile deve ritenersi il motivo di ricorso sub E), perché la mancata applicazione del disposto dell'art. 114 cod. pen., da parte della Corte territoriale lamentata dal ricorrente, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dal giudice di secondo grado, si presenta come un motivo "nuovo", dunque inammissibile ai sensi dell'art. 606, co. 3, cod. proc. pen. Si tratta, inoltre, di motivo del tutto generico, a fronte di una motivazione che in ogni caso, nell'escludere in favore dell'imputato la contestata recidiva, rapporta la pena inflitta alla gravità della coltivazione di sostanze stupefacenti in ragione del numero considerevole di piante sequestrate, come espressamente evidenziato dalla Corte di appello in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio del coimputato RO AN, con ragionamento che, essendo fondato su di un dato oggettivo comune a entrambi gli imputati, appare estensibile anche al AR. Inammissibile, infine risulta anche il motivo di ricorso sub E), trattandosi di motivo reiterativo di un motivo che già in sede di appello risultava generico essendosi limitato in tale sede l'imputato a chiedere che gli venissero riconosciuti i benefici di legge (cfr. le considerazioni già svolte al riguardo in precedenza al punto 5.4.). 12. Il ricorso presentato nell'interesse di AN CE va rigettato, essendo sorretto da motivi in parte infondati, in parte inammissibili. In particolare appare infondato il primo motivo di ricorso, che, a ben vedere, si pone ai confini dell'inammissibilità, perché con esso il ricorrente sollecita prevalentemente una diversa lettura delle risultanze processuali. La Corte territoriale considera AN "uno dei pusher dell'associazione, responsabile dei delitti fine sub 12), 25), 26), 27) e 49), commessi in un arco significativo (agosto 2019 marzo 2020)" (cfr. p. 406), evidenziando come i fatti di cui ai capi 12), 25), 26) e 27) debbano qualificarsi "acquisti finalizzati alla successiva cessione a terzi" (cfr. p. 406).
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Orbene la difesa non contesta con rilievi specifici la responsabilità del ricorrente per i suddetti reati, ma denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendo che la Corte territoriale non abbia chiarito se nelle limitate occasioni in cui lo AN avrebbe ceduto a terzi sostanze stupefacenti egli abbia agito per conto del gruppo o per favorirne l'operatività, e non per perseguire vantaggi di natura esclusivamente personale, o ancora determinando una stabile collaborazione. Si tratta di un rilievo del tutto infondato. I fatti oggetto delle indicate imputazioni, come analiticamente descritti e valutati con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica dai giudici di merito, fanno emergere con assoluta evidenza la figura dello AN, quale soggetto stabilmente inserito nel mercato illecito del commercio di sostanze stupefacenti, all'interno del quale aveva creato un solido e duraturo rapporto con il CI LO e i suoi sodali. Le risultanze processuali, costituite in primis dagli esiti delle disposte intercettazioni e dalle immagini estrapolate dalle videoriprese effettuate dalle forze di polizia, hanno messo in luce come il ricorrente abbia acquistato, anche in passato, in più occasioni e in momenti diversi sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana per cederle a terzi dal CI LO, al quale egli si rivolgeva per soddisfare le richieste dei propri clienti, trovando in quest'ultimo un interlocutore sempre pronto a soddisfare le sue richieste, sintomo evidente dell'esistenza di un legame durevole nel tempo, cementato da reciproca fiducia, scolpito, ove ve ne fosse bisogno, dalle frasi pronunciate dal CI LO in una conversazione con AR ED nel descrivere il proprio rapporto con lo AN: "sempre mi ha aiutato....io gliel'ho fatta sempre... gliel'ho fatta sempre a prezzi..." (cfr. pp. 146 e ss.; 181 e ss.; 407 della sentenza di appello). In questo contesto si inserisce la vicenda di cui al capo 28). Si tratta dell'ennesima cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana effettuata da CI LO in collaborazione con i fratelli, di cui lo AN non è chiamato a rispondere, in quanto, pur emergendo dalle disposte intercettazioni che quest'ultimo stava progettando l'acquisto di centoventicinque grammi di marijuana da destinare, in parte al proprio uso personale, in parte ad essere venduti a
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tal "Alessandro", non era stato possibile accertare la conclusione tra i due imputati della trattativa finalizzata alla vendita dello stupefacente. Era stato, invece, accertato che lo AN aveva inviato un suo emissario, AR ED, a ritirare un modesto quantitativo di marijuana, pari a venti grammi, destinato all'uso personale del ricorrente, che il CI LO si era procurato attraverso i suoi fratelli CE e SI Emanule, per poi essere consegnato al suddetto AR, il quale, subito dopo avere ottenuto la droga, sottoposto a un controllo delle forze di polizia, era stato sorpreso in possesso della sostanza stupefacente appena ricevuta (cfr. pp. 187 e ss. della sentenza di appello). Tale vicenda nel percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale assume un indubitabile rilievo, fornendo ulteriore conferma di come il CI LO rappresentasse un costante punto di riferimento dello AN per l'acquisto di sostanza stupefacente destinata non solo al proprio uso personale, ma anche ad essere venduta a terzi, nella piena consapevolezza da parte del ricorrente che il CI LO fosse inserito in un più vasto sistema illegale, i cui canali gli consentivano di rifornirsi di sostanza stupefacente e del quale facevano parte anche CI SI MA e CI CE. Invero, nella complessa trattativa, poi non andata a buon fine, che avrebbe dovuto consentire allo AN di ricevere i cento grammi di marijuana destinati ad "Alessandro" (operazione che, secondo la valutazione dello stesso AN, avrebbe assicurato un guadagno di quattrocento euro per ciascuno di loro) e i venticinque grammi destinati al suo uso personale, il ricorrente si soffermava sul ruolo dei fratelli di CI LO, esortando quest'ultimo ad assicurarsi presso uno di loro che la qualità della marijuana che avrebbero dovuto procurare su incarico dello stesso CI LO fosse all'altezza degli standard di gradimento del ricorrente, ben conosciuti dai fratelli CI, in ragione dei loro pregressi e consolidati rapporti di "affari" con lui (cfr. pp. 187 e ss. della sentenza di secondo grado). A riprova, infine, dello stretto filo che lo legava ai CI, la Corte territoriale evidenzia anche il ruolo svolto dallo AN nella vicenda oggetto dell'imputazione di cui al capo 49), che vede quest'ultimo svolgere un ruolo di intermediario per consentire ai CI di
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sopperire alla momentanea crisi derivante dall'avvenuto sequestro in loro danno di un'ingente dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina, entrando in contatto con un nuovo fornitore, OL NZ, con cui CI LO e CI SI MA, in compagnia dello AN, si erano incontrati il 23.12.2019, raggiungendo un accordo per l'acquisto di una partita di stupefacente, che il OL si era impegnato a consegnare il giorno successivo nel territorio del comune di Sant'Eufemia di Aspromonte, dove il CI LO si era effettivamente recato, preferendo, tuttavia, acquistare la droga necessaria a sopperire all'ammanco di ben "cinquanta pezzi" (come riferito dal ricorrente nel coro dell'incontro con il OL), da un altro fornitore, UR CE (cfr. pp. 281 e ss. della sentenza di secondo grado). Orbene sulla base degli elementi presi in considerazione dalla corte di appello risulta adeguatamente dimostrata l'appartenenza dello AN al sodalizio criminale di cui al capo 2), avendo fatto la corte territoriale buon governo del principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, indicati nelle pagine della presente motivazione dedicate all'inquadramento generale della materia. L'associazione in parola, infatti, è configurabile sia nel caso di unione parallela di più persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto societario tramite il commercio della droga, sia nell'ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga alla rete di acquirenti che, in via continuativa, la ricevono per immetterla sul mercato, anche se a tal fine non si può comunque prescindere dal provare l'effettivo contributo offerto dal singolo alla realizzazione degli scopi propri dell'associazione (cfr. Sez. 6, 31.10.2007, n. 10790, A.). Il vincolo associativo, in particolare, può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione) ed anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del
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fenomeno associativo (cfr., per tutte, Sez. 6, 11.2.2008, n. 20069, 0. ed altro). Integra, pertanto, la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, sia la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione, rivelando in tal modo la presenza della affectio societatis tra l'acquirente ed i fornitori, come nel caso dello AN (cfr. Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Rv. 267991) ovvero la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto tra fornitore e spacciatori al minuto (cfr. Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, Rv. 265764) Si segnala, al riguardo, la già richiamata Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Rv. 280450, secondo cui la condotta di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti è integrata dal costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso. E ciò al netto del contributo causale fornito volontariamente dallo AN al rafforzamento della vita del sodalizio e al raggiungimento dei suoi fini tipici, attivandosi per consentire di sopperire al duro colpo subito dall'associazione attraverso il sequestro di un ingente quantitativo di cocaina, di cui si è già detto. I rilievi difensivi appaiono, pertanto, non cogliere nel segno, risultando privi di consistenza e versati in fatto gli argomenti volti a valorizzare alcuni commenti del CI LO sullo AN e la circostanza che il collaboratore di giustizia si sarebbe limitato a indicarlo come uno dei suoi clienti, come pure l'occasionalità dell'incontro con il OL (cfr. pp.4 e 5 del ricorso). Infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione
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armata, prevista dall'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416-bis, quinto comma, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso, non richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono. Tale circostanza può essere imputata al singolo partecipante solo se sussiste un coefficiente di colpevolezza in relazione a tale aspetto, consistente quantomeno nella prevedibilità concreta della disponibilità delle armi da parte dell'associazione. (Fattispecie in cui l'aggravante è stata ritenuta sussistente sulla base delle intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva la consapevolezza dei partecipi che l'arma detenuta da uno di essi era nella disponibilità dell'associazione) (cfr. Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Rv. 281212-02). La motivazione con cui la corte territoriale ha rigettato il motivo di appello, pur nella sua stringatezza (cfr. p. 449) deve ritenersi conforme a tali principi. Gli esiti delle attività di indagine, come puntualmente ricostruiti dai giudici di merito (cfr. pp. 350-375), hanno consentito di acclarare la disponibilità di armi da parte di singoli componenti del sodalizio, quali CI LO, RO AN, AR EL, arrestato il 25.3.2020, perché sorpreso in flagrante possesso di un'arma clandestina, una carabina con matricola punzonata, la cui proprietà era stata rivendicata da CI SI MA in una conversazione con il fratello LO, nel corso della quale egli aveva evidenziato la destinazione dell'arma al servizio del comune sodalizio di appartenenza Come esplicitato dal CI LO nel corso di una conversazione con lo zio RO AN, al quale si era rivolto per acquisire la disponibilità di un'arma, egli non ne avrebbe fatto un uso avventato, ma l'avrebbe utilizzata solo per fronteggiare eventuali situazioni di pericolo, che fossero insorte nello svolgimento della sua attività illecita (cfr., in particolare, p. 352 della sentenza di secondo grado). Una volta dimostrata la disponibilità di armi detenute da componenti del sodalizio non per esclusivo uso personale, ma per destinarle al servizio dell'associazione di cui al capo 2), non può non essere formulato un giudizio in termini di ignoranza colpevole da parte dello AN,
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essendo quest'ultimo in grado di avere contezza della detenzione delle armi da parte del CI LO e del CI SI MA, proprio in ragione dello stretto e duraturo rapporto illecito che lo legava a questi ultimi. Infondato appare il terzo motivo di ricorso. Il ricorrente, invero, non si confronta con l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la fattispecie autonoma di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non risulta configurabile nel caso in cui, pur se il sodalizio sia strumentale all'effettuazione di cessioni che, singolarmente considerate, presentino le caratteristiche descritte dall'art. 73, comma 5, d.P.R. citato, per l'attività complessivamente esercitata, per la molteplicità degli episodi, reiterati in un lungo arco di tempo e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di rilevanti quantitativi di sostanze, la condotta partecipativa sia incompatibile con il carattere della lieve entità (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 36658 del 25/09/2025, Rv. 288651 02; Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, Rv. 27080301). Nel caso in esame non è possibile affermare che l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ove si pensi alla marijuana ricavabile dalla piantagione di cui al capo 55) e al quantitativo di sostanza stupefacente, pari a "cinquanta pezzi", cioè cinquanta grammi, sottratto alla disponibilità del sodalizio a causa del sequestro operato dalle forze di polizia. Di conseguenza la circostanza che la corte territoriale abbia riconosciuto, in relazione ai fatti di cui ai capi 12), 25), 26), 27) l'ipotesi meno grave di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non comporta automaticamente anche il riconoscimento della partecipazione del ricorrente alla diversa fattispecie autonoma di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, esclusa per la ragione già indicata e per l'ulteriore circostanza che, come emerso dai plurimi episodi esaminati, il sodalizio si è caratterizzato per essere dotato di un'idonea. organizzazione di uomini e mezzi (denaro per assicurarsi i necessari approvvigionamenti;
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venduto e acquistato;
telefoni mobili per assicurare i contatti;
armi per fronteggiare eventuali pericoli) in grado di assicurare uno stabile e continuativo approvvigionamento di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti, di diversa qualità,e di reagire anche all'emergenza sorta sul fronte degli approvvigionamenti, sicché la condotta partecipativa risulta incompatibile con il carattere della lieve entità. Inammissibile appare il quarto motivo di ricorso, in quanto, in disparte il rilievo che dalla intercettata conversazione ambientale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si ricava con assoluta chiarezza che si sta discutendo di come sopperire alla perdita di cinquanta grammi di cocaina subita dal sodalizio, si osserva che, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, si tratta di un motivo "nuovo", proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione, dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 606, co. 3, cod. proc. pen. Infondato deve ritenersi il quinto motivo di ricorso. Come affermato dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole la condotta criminosa di "offerta" di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263716). Nel solco di tale insegnamento si inseriscono una serie di precedenti in cui si afferma il condivisibile principio alla luce del quale in tema di spaccio di stupefacente l'attività di intermediazione, benché espressamente non si inquadri in una delle condotte previste dall'art. 73 d.p.r. 309/90, pure è da considerare attività concorrente di una di tali condotte e, qualora la vendita non si perfezioni, poiché non si è posto in essere un tentativo ma si è consumato il reato di offerta in vendita, che è reato autonomo, a detto reato partecipa l'intermediario a titolo di concorso (cfr. Sez. 4, n. 4528 del 28/10/1998, Rv. 213137; Sez. 2, n. 32299 del 22/05/2001, Rv. 219706).
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I richiamati principi sono stati correttamente applicate dalla Corte d territoriale alla fattispecie in esame, in cui tra il OL e i CI, grazie all'intermediazione dello AN era stato raggiuto un accordo di massima sulla fornitura di un quantitativo di sostanza stupefacente destinato a porre rimedio al sequestro dei cinquanta grammi di cocaina subito dal sodalizio, che il OL si era impegnato a consegnare il giorno successivo al CI LO, dietro pagamento di una somma di denaro (sia pure non determinata nel suo ammontare), dimostrando in tal modo di avere un'immediata disponibilità della sostanza stupefacente. Inammissibile, infine, appare l'ultimo motivo di ricorso, in quanto versato in fatto e del tutto generico, a fronte di un'articolata motivazione con cui, come si è già detto, la corte territoriale ha evidenziato come i singoli acquisti di sostanza stupefacente contestati al ricorrente ai capi 12), 25), 26), 27), avessero a oggetto quantitativi di droga destinati a essere ceduti a terzi. 13. Il ricorso presentato nell'interesse di CI SI MA va rigettato, essendo sorretto da motivi in parte infondati, in parte inammissibili. Anche in questo caso la motivazione della corte territoriale risulta caratterizzata da un elevato grado di approfondimento nella valutazione delle numerose risultanze processuali acquisite a carico del ricorrente, condotta sulla base di argomentazioni dotate di intrinseca coerenza logica, risultando immune dai denunciati vizi. A proposito dei quali non può non rilevarsi, per le ragioni già indicate nella parte introduttiva della motivazione della presente sentenza, l'inammissibilità dei motivi di ricorso con cui si denuncial cumulativamente la contraddittorietà, la carenza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado in punto di prova della sussistenza del reato associativo contestato al prevenuto (cfr. p. 2 del ricorso), nonché la violazione di legge con riferimento agli artt. 192, 546, co. 1, cod. proc. pen. (cfr. pp. 7; 10; 11 e 12 del ricorso). La posizione del CI SI MA quale partecipe al sodalizio criminoso di cui si discute emerge con assoluta evidenza da una serie di elementi messi in risalto dalla Corte di appello, che appare opportuno sintetizzare.
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Come emerso esaminando la posizione dello AN, alla cui lettura si rimanda, CI LO per soddisfare l'impellente richiesta di marijuana proveniente dal suddetto AN si era rivolto ai suoi fratelli affinché provvedessero a procurarsi lo stupefacente e a consegnarlo all'emissario di quest'ultimo, senza fare alcuna distinzione tra CE e SI MA, a dimostrazione della comune "competenza" attribuita a entrambi all'interno del sodalizio in materia di approvvigionamento di marijuana, nel quadro del consolidato rapporto di commercio di sostanza stupefacente tra i due germani del collaboratore di giustizia e lo stesso AN, evidenziato da quest'ultimo nelle sue conversazioni con CI LO. Particolare rilievo, in questa prospettiva, assumono, sia la conversazione riportata a pag. 190 della sentenza di appello, in cui alla richiesta di sostanza stupefacente rivoltagli dallo AN, CI LO risponde testualmente "devo vedere se i miei fratelli me la portano"; sia una serie di conversazioni, riportate da pag. 194 a pag. 197 della sentenza di appello dalle quali emerge che CI SI MA e CI CE, dopo essersi confrontati tra di loro e con CI LO sul reperimento della sostanza stupefacente da consegnare allo AN e sulle modalità della consegna, erano riusciti a procurarsi la droga e a consegnarla all'emissario dello AN, che, nel frattempo, si era incontrato con CI LO. Si è, poi, già visto che il ricorrente ha partecipato all'incontro con il OL NZ, organizzato dallo AN, di particolare importanza per la vita del sodalizio, in quanto finalizzato a sopperire alla momentanea crisi derivante dall'avvenuto sequestro in danno del gruppo di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che il nuovo fornitore si era impegnato a colmare, proponendo di consegnare il giorno successivo nel territorio del comune di Sant'Eufemia un'autonoma fornitura di sostanza stupefacente, operazione, come si è detto, non conclusasi (cfr. capo 28). Si vedrà, in seguito, analizzando la posizione di LE TO, come CI SI MA sia direttamente coinvolto nell'acquisito di sostanza stupefacente fornita dal trafficante UR CE, preferito al OL.
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Entrambi i fratelli hanno inequivocabilmente partecipato alla illecita coltivazione della piantagione di canapa indiana, di cui al capo 55), fatto per il quale sono stati arrestati in flagranza di reato e giudicati separatamente. Significativo appare anche quanto emerso esaminando le posizioni dei ricorrenti RO AN e AR SI. Si è già detto infatti, ma giova ripeterlo in questa sede, che l'RO, nel corso di una conversazione con CI LO, aveva criticato aspramente il comportamento di CI SI MA, "giudicato troppo leggero nel cedere a terzi la droga senza assicurarsi il pagamento preventivo del prezzo, a differenza del fratello CE, che veniva ritenuto da RO più scaltro", al punto che lo stesso RO aveva proposto al CI LO di intervenire in prima persona nei confronti del CI SI MA per richiamarlo all'ordine, preoccupato dei pericoli che la sua condotta avrebbe potuto creare al sodalizio. L'RO aveva anche invitato con apprensione i fratelli CI "ad essere cauti nelle conversazioni in macchina per evitare intercettazioni che avrebbero potuto comportare" l'arresto di tutti, ivi compreso lo stesso RO (cfr. pp. 399-404 della sentenza di appello). CI CE, inoltre, nel corso di una conversazione con il fratello LO richiamata in sede di esame della posizione del ricorrente AR SI, aveva specificamente indicato i tre fratelli CI tra i destinatari dei proventi derivanti dalla vendita dello stupefacente prodotto dalla illecita coltivazione delle piante di marijuana. CI LO, dal suo canto (le cui dichiarazioni non hanno formato oggetto di specifiche contestazioni da parte del ricorrente), rileva la Corte di appello con logico argomentare, non ha potuto "fare a meno di coinvolgere i suoi fratelli nel racconto dei fatti, ancorché cercasse in alcuni passaggi di ridimensionare la posizione di costoro, soprattutto del fratello CE". Tali dichiarazioni convalidano i risultati delle disposte intercettazioni, dalle quali emerge un quadro di totale e consapevole partecipazione del ricorrente alle attività del sodalizio, ulteriormente evidenziato dall'avere
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egli concorso nell'acquisto di cento grammi di cocaina presso UR CE, fatto oggetto della contestazione di cui al capo 47). Una partecipazione che lo stesso CI LO descriveva in termini di indispensabilità nel corso di una conversazione intercettata in data 8.12.2019 con RO AN, nel corso della quale egli magnificava le doti del fratello ("Mio fratello SI......Senza mio fratello non sono neanche in grado di togliermi un sacco di patatine....più forte di mio fratello, ci può essere pure il padre eterno"). In conclusione, può dunque affermarsi che sul punto la Corte di appello abbia reso una motivazione del tutto conforme ai principi richiamati nella parte generale della motivazione della presente sentenza in termini di partecipazione associativa ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, cui si rimanda. I giudici di merito hanno correttamente evidenziato come CI SI si occupasse di snodi fondamentali per la vita dell'associazione criminosa di cui si discute. Un sodalizio, come emerso dai plurimi episodi esaminati, caratterizzato da una non rudimentale organizzazione di uomini e mezzi (denaro per assicurarsi i necessari approvvigionamenti;
autovetture per il trasporto dello stupefacente venduto e acquistato;
telefoni mobili per assicurare i contatti;
armi per fronteggiare eventuali pericoli) in grado di assicurare uno stabile e continuativo approvvigionamento di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti, di diversa qualità, e di reagire anche all'emergenza sorta sul fronte degli approvvigionamenti, al quale il ricorrente ha apportato un contributo causalmente rilevante, nella piena consapevolezza di quali fossero gli scopi del sodalizio: dall'attività di spaccio all'attività di produzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana;
dal procacciamento della droga da vendere alla suddivisione degli utili. Senza trascurare il contributo fornito dal ricorrente nel dotare di armi l'associazione, come si è visto esaminando la posizione dello AN. Invero, nel commentare con il fratello LO l'arresto di AR LO, avvenuto il 25.3.2020, perché sorpreso in flagrante possesso di un'arma clandestina, una carabina con matricola punzonata, il ricorrente ne aveva rivendicata la proprietà, evidenziando la destinazione dell'arma al servizio del comune sodalizio di appartenenza, plasticamente
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rappresentata al fratello che gli chiedeva notizia su quale fosse l'arma sequestrata con l'espressione "queste qua erano cose nostre" (cfr. p. 369 della sentenza di appello). Infondata, dunque, deve ritenersi la denunciata violazione di legge con cui si apre il primo motivo di ricorso, mentre con riferimento al dedotto vizio di travisamento della prova articolato con il terzo motivo di ricorso, in relazione ai fatti di cui ai capi 3); 5); 6); 7); 8) e 9); 28); 47) e 50), non può non rilevarsi come si tratti di rilievi del tutto generici, con cui il ricorrente sollecita una diversa lettura delle risultanze processuali, non consentita, per le ragioni già esposte nella parte introduttiva della motivazione della presente sentenza, in questa sede di legittimità a fronte di una motivazione della Corte territoriale al riguardo, che non può considerarsi mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso. Nel caso in esame, come si è già detto a proposito dello AN, non è possibile affermare che l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ove si pensi alla marijuana ricavabile dalla piantagione di cui al capo 55) e al quantitativo di sostanza stupefacente, pari a "cinquanta pezzi", cioè cinquanta grammi, sottratto alla disponibilità del sodalizio a causa del sequestro operato dalle forze di polizia. Di conseguenza la circostanza che la corte territoriale abbia riconosciuto, in relazione ad alcuni fatti, l'ipotesi meno grave di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non comporta automaticamente anche il riconoscimento della partecipazione del ricorrente alla diversa fattispecie autonoma di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, esclusa per la ragione già indicata e per le caratteristiche organizzative dell'associazione in precedenza sottolineate, sicché la condotta partecipativa risulta incompatibile con il carattere della lieve entità. Dell'inammissibilità del quarto motivo di impugnazione riguardante i fatti in materia di armi di cui ai capi 60) e 61), relativi al fucile semiautomatico marca "Luigi Franchi", costituente arma clandestina avendo la matricola abrasa, sequestrato al AR LO, si è già detto quando si è sottolineato che non è consentito denunciare, come fatto dal ricorrente, la violazione degli artt. 192 e 546, cod. proc. pen. (cfr. p. 10 del ricorso).
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Si tratta, per altro verso, di un motivo inammissibile anche perché, sotto lo schermo della dedotta violazione di legge, viene prospettata una diversa lettura delle risultanze processuali, non consentita, per le note ragioni già esposte in precedenza, in questa sede di legittimità. La rivendicazione della proprietà (o del possesso) del fucile (che recava la matricola abrasa, segno inequivocabile della sua provenienza illecita) è stata esplicita da parte del ricorrente nella conversazione avuta con il fratello LO, che, nel commentare l'arresto del AR, gli aveva chiesto questo quale fucile fosse stato sequestrato, ricevendo. l'inequivocabile reiterata risposta: "Quello mio...Il mio" (cfr. p. 369 della sentenza di appello). Inammissibile appare il quinto motivo di ricorso, relativo all'uso di un'arma nel fatto estorsivo di cui al capo 63), commesso in danno di CA LO BI, nella parte in cui il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione del giudice di appello, ferma restando l'inammissibilità, per le ragioni già esposte, del motivo con cui si eccepisce la violazione degli artt. 192 e 546, cod. proc. pen. (cfr. p. 11 del ricorso). Dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla Corte territoriale si evince, infatti, che la questione non risulta devoluta al giudice di secondo grado, con la conseguenza che, trattandosi di motivo nuovo, proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione, esso è inammissibile, giusta la previsione dell'art. 606, co. 3, cod. proc. pen. Identiche considerazioni vanno svolte in ordine al sesto motivo di ricorso, che del pari si presenta come motivo nuovo. Inammissibile appare il settimo motivo di ricorso, relativo all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 67), nella parte in cui il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione del giudice di appello, ferma restando l'inammissibilità, per le ragioni già esposte, del motivo con cui si eccepisce la violazione degli artt. 192 e 546, cod. proc. pen. (cfr. p. 12 del ricorso). L'affermazione di responsabilità si fonda sul contenuto di una conversazione tra AF CE e CI LO nel corso della quale quest'ultimo aveva riferito che il fratello SI MA aveva utilizzato una pistola nel corso di una lite (cfr. p. 371).
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Orbene stante il pieno valore di prova che, come si è detto, va riconosciuto al contenuto delle conversazioni intercettate anche quando le dichiarazioni captate riguardano un soggetto che non partecipa alla conversazione (cfr. la già richiamata Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714 01), non vi sono ragioni per mettere in dubbio l'affermazione del CI LO. Il ricorrente intraprende la strada della supposizione, manifestando il dubbio che il collaboratore di giustizia abbia semplicemente millantato con il suo interlocutore l'uso di un'arma da parte del ricorrente, come sarebbe già accaduto, a suo dire, nell'episodio oggetto del quinto motivo di ricorso, su cui il Collegio non può pronunciarsi, trattandosi, come si è detto, di motivo inedito. Sicché non può che concludersi per l'inammissibilità del motivo di ricorso di cui si discute, perché versato del tutto genericamente in fatto. 14. Il ricorso presentato nell'interesse di CI CE va rigettato, essendo sorretto da motivi in parte infondati, in parte inammissibili. Anche in questo caso la motivazione della corte territoriale risulta caratterizzata da un elevato grado di approfondimento nella valutazione delle numerose risultanze processuali acquisite a carico del ricorrente, condotta sulla base di argomentazioni dotate di intrinseca coerenza logica, risultando immune dai denunciati vizi. Stante la coincidenza dei reati contestati al ricorrente con alcuni dei quali addebitati al fratello SI MA, di cui si è parlato al punto 13 della presente motivazione, vanno inevitabilmente ripetute le considerazioni già svolte. La posizione del CI CE quale partecipe al sodalizio criminoso di cui si discute emerge con assoluta evidenza da una serie di elementi messi in risalto dalla Corte di appello, che appare opportuno sintetizzare. Come emerso esaminando la posizione dello AN, alla cui lettura si rimanda, CI LO per soddisfare l'impellente richiesta di marijuana proveniente dal suddetto AN si era rivolto ai suoi fratelli affinché provvedessero a procurarsi lo stupefacente e a consegnarlo all'emissario di quest'ultimo, senza fare alcuna distinzione. tra CE e SI MA, a dimostrazione della comune
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"competenza" attribuita a entrambi all'interno del sodalizio in materia dil approvvigionamento di marijuana, nel quadro del consolidato rapporto di commercio di sostanza stupefacente tra i due germani del collaboratore di giustizia e lo stesso AN, evidenziato da quest'ultimo nelle sue conversazioni con CI LO. Particolare rilievo, in questa prospettiva, assumono, sia la conversazione riportata a pag. 190 della sentenza di appello, in cui alla richiesta di sostanza stupefacente rivoltagli dallo AN, CI LO risponde testualmente "devo vedere se i miei fratelli me la portano"; sia una serie di conversazioni, riportate da pag. 194 a pag. 197 della sentenza di appello dalle quali emerge che CI SI MA e CI CE, dopo essersi confrontati tra di loro e con CI LO sul reperimento della sostanza stupefacente da consegnare allo AN e sulle modalità della consegna, erano riustiti a procurarsi la droga e a consegnarla all'emissario dello AN, che, nel frattempo, si era incontrato con CI LO. Entrambi i fratelli hanno inequivocabilmente partecipato alla illecita coltivazione della piantagione di canapa indiana, di cui al capo 55), fatto per il quale sono stati arrestati in flagranza di reato e giudicati separatamente. Significativo appare anche quanto emerso esaminando le posizioni dei ricorrenti RO AN e AR SI. Si è già detto infatti, ma giova ripeterlo in questa sede, che l'RO, nel corso di una conversazione con CI LO, aveva criticato aspramente il comportamento di CI SI MA, "giudicato troppo leggero nel cedere a terzi la droga senza assicurarsi il pagamento preventivo del prezzo, a differenza del fratello CE, che veniva ritenuto da RO più scaltro", al punto che lo stesso RO aveva proposto al CI LO di intervenire in prima persona nei confronti del CI SI MA per richiamarlo all'ordine, preoccupato dei pericoli che la sua condotta avrebbe potuto creare al sodalizio. L'RO aveva anche invitato con apprensione i fratelli CI "ad essere cauti nelle conversazioni in macchina per evitare intercettazioni che avrebbero potuto comportare" l'arresto di tutti, ivi compreso lo stesso RO (cfr. pp. 399-404 della sentenza di appello).
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Lo stesso CI CE, inoltre, nel corso di una conversazione con il fratello LO richiamata in sede di esame della posizione del ricorrente AR SI, aveva specificamente indicato i tre fratelli CI tra i destinatari dei proventi derivanti dalla vendita dello stupefacente prodotto dalla illecita coltivazione delle piante di marijuana. CI LO, dal suo canto (le cui dichiarazioni non hanno formato oggetto di specifiche contestazioni da parte del ricorrente), rileva la Corte di appello con logico argomentare, non ha potuto "fare a meno di coinvolgere i suoi fratelli nel racconto dei fatti, ancorché cercasse in alcuni passaggi di ridimensionare la posizione di costoro, soprattutto del fratello CE". Tali dichiarazioni convalidano i risultati delle disposte intercettazioni, dalle quali emerge un quadro di totale e consapevole partecipazione del ricorrente alle attività del sodalizio. In conclusione, può dunque affermarsi che sul punto la Corte di appello abbia reso una motivazione del tutto conforme ai principi richiamati nella parte generale della motivazione della presente sentenza in termini di partecipazione associativa ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, cui si rimanda. I giudici di merito hanno correttamente evidenziato come CI CE si occupasse di snodi fondamentali per la vita dell'associazione criminosa di cui si discute. Un sodalizio, come emerso dai plurimi episodi esaminati, caratterizzato da una non rudimentale organizzazione di uomini e mezzi (denaro per assicurarsi i necessari approvvigionamenti;
autovetture per il trasporto dello stupefacente venduto e acquistato;
telefoni mobili per assicurare i contatti;
armi per fronteggiare eventuali pericoli) in grado di assicurare uno stabile e continuativo approvvigionamento di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti, di diversa qualità, e di reagire anche all'emergenza sorta sul fronte degli approvvigionamenti, al quale il ricorrente ha apportato un contributo causalmente rilevante, nella piena consapevolezza di quali fossero gli scopi del sodalizio: dall'attività di spaccio all'attività di produzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana;
dal procacciamento della droga da vendere alla suddivisione degli utili.
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A fronte di tale articolato percorso argomentativo i rilievi difensivi non colgono nel segno. Con particolare riferimento ai primi tre motivi di ricorso non può non rilevarsi che con essi il ricorrente articola censure in larga parte versate in fatto con le quali propone una generica lettura alternativa delle risultanze processuali, non consentita in questa sede di legittimità per le ragioni già illustrate nella parte introduttiva della presente motivazione. Omette il ricorrente di prendere in considerazione quanto evidenziato dalla corte territoriale a proposito della vicenda di cui al capo 28), ampiamente descritta nelle pagine che precedono e non considera quanto emerso nei confronti dei germani del collaboratore di giustizia in relazione ai fatti di cui al capo 55) del pari già esaminati. Va, inoltre, ribadito quanto già affermato nella parte generale della presente motivazione, vale a dire che la prova in ordine all'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, possa essere desunta anche da un singolo episodio criminoso, che attesti l'intervento di un gruppo che partecipa nel suo insieme ad un evento importante per l'associazione, pur dovendosi sempre richiedere un'adeguata motivazione in ordine alla partecipazione del singolo indagato al reato associativo ed al ruolo da lui stabilmente svolto, non esclusivamente nel singolo episodio, ma anche all'interno dell'organizzazione (cfr. Sez. 6, 14.1.2008, n. 6867, P.). La partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va pur sempre desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo;
l'accertamento deve essere particolarmente puntuale e rigoroso quando la prova dell'accordo sia desunta da condotte svolte nell'ambito di un solo episodio criminoso o da comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico, con particolare riferimento alla prova della volontà del singolo di partecipare alla associazione (cfr. Cass., sez. 5, 24/09/1997, n. 9457, C. e altro;
Cass., sez. 6, 23/01/1997, n. 5970, R.). Di tali principi, come si è visto, la Corte territoriale ha fatto buon governo, evidenziando, a tacere degli altri elementi, come la cessione di 20 grammi di marijuana in favore dell'emissario dello AN (su cui
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si concentra l'attenzione del ricorrente) abbia rivelato l'esistenza di un consolidato contesto associativo in cui tale episodio si in inserisce. Con riferimento al secondo motivo di ricorso va solo ulteriormente evidenziato che l'assunto difensivo secondo il quale il CI CE è stato assolto dall'imputazione di cui al capo 4), trattandosi di un acquisto di sostanza stupefacente destinata a un semplice uso personale non sembra trovare riscontro nella motivazione della corte territoriale, che ha fondato la sua decisione sulla non univocità del quadro probatorio, tale, a suo giudizio, a non consentire di affermare se effettivamente l'imputato avesse acquistato il quantitativo di marijuana oggetto della contestazione, senza fare riferimento alla destinazione della droga ad uso personale da parte del ricorrente (cfr. p. 131 della sentenza di appello). Infondati appaiono i rilievi sulla mancata dimostrazione dell'esistenza dell'associazione di cui al capo 2), la cui operatività è emersa con assoluta chiarezza, come si è visto, dalla pluralità di episodi oggetto di valutazione critica condotta dalla corte territoriale in adesione ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in sede di interpretazione dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, illustrati nella parte introduttiva della presente motivazione. Infondato deve ritenersi il quarto motivo di ricorso. Nel caso in esame, come si è già detto a proposito dello IA e di CI SI MA, non è possibile affermare che l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ove si pensi alla marijuana ricavabile dalla piantagione di cui al capo 55) e al quantitativo di sostanza stupefacente, pari a "cinquanta pezzi", cioè cinquanta grammi, sottratto alla disponibilità del sodalizio a causa del sequestro operato dalle forze di polizia. Di conseguenza la circostanza che la corte territoriale abbia riconosciuto, in relazione ad alcuni fatti, l'ipotesi meno grave di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non comporta automaticamente anche il riconoscimento della partecipazione del ricorrente alla diversa fattispecie autonoma di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, esclusal per la ragione già indicata e per le caratteristiche organizzative
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dell'associazione
in precedenza sottolineate, sicché la condotta partecipativa risulta incompatibile con il carattere della lieve entità. Infondati appaiono il quinto e il sesto motivo di ricorso. Il ricorrente denuncia un vero e proprio traviamento della prova, in quanto, ascoltando la conversazione di cui al Rit 722 progr 2031 (la cui trascrizione è stata allegata al ricorso) si evince che CI CE, nella cui autovettura era presente il fratello SI MA, al quale aveva dato un passaggio, voleva andare via per recarsi al lavoro e si era irritato per il tempo che gli stava facendo fatto perdere il fratello impegnato in una cessione di sostanza stupefacente, sicché nessun atteggiamento di rafforzamento del proposito criminoso o di collaborazione è possibile configurare a suo carico.
Il motivo non coglie nel segno.
L'irritazione manifestata dal ricorrente non equivale a una presa di distanza dalla condotta del CI SI MA, che non venne ostacolato dal fratello nella cessione dello stupefacente oggetto dell'imputazione di cui al capo 3). La stessa difesa dell'imputato, infatti, sottolinea come, nonostante fosse irritato con il fratello, il CI CE non andò via, ma aspettò che il fratello concludesse la cessione di venti grammi di sostanza stupefacente, per allontanarsi con lui a bordo dell'autovettura, facendolo scendere sulla strada del ritorno (cfr. pp. 24 e 26 del ricorso). Nessun travisamento della prova è configurabile nell'errore in cui è caduta la Corte territoriale nell'affermare che CI CE si trovasse nell'autovettura di CI SI Emanule. Tale vizio, infatti, è configurabile solo nel caso in cui l'atto processuale non correttamente o adeguatamente interpretato dal giudicante (nel caso che ci occupa gli esiti delle disposte intercettazioni), infici e comprometta, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01). Evenienza non riscontrabile, in quanto, contrariamente all'assunto difensivo, sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di persone nel reato, che non presuppone un previo accordo tra i correi, può sostenersi che nel caso in esame il
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ricorrente abbia fornito un consapevole contributo causalmente rilevante alla condotta illecita del fratello, quanto meno in termini di concorso morale, aderendo alla condotta di cessione della sostanza stupefacente effettuata da quest'ultimo non impedendola, anzi attendendo che si concludesse. Ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, infatti, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (cfr. Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177; Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, Rv. 271755). Né va taciuto, che, come sottolineato dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro. (cfr. Sez. U., 22.11.2000, n. 31, rv. 218525). Inammissibile deve ritenersi il settimo motivo di ricorso, imperniato sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., per evidente genericità dei motivi su cui si fonda, dovendosi ribadire, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, come nel caso in esame, si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli
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elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Sez. 3, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879). Il motivo, inoltre, appare limitato al fatto di cui al capo 28), in relazione al quale il ricorrente esprime la sua perplessità sulle ragioni per le quali la cessione di 20 grammi di marijuana "riqualificata" ai sensi dell'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non sia stata applicata in suo favore, in ragione della irrisoria offensività della condotta, la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen. In disparte la circostanza che il fatto contestato nel capo 28) non è stato riqualificato nei sensi indicati dal ricorrente, quest'ultimo non considera che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta (cfr. Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Rv. 281572-01). Profili tutti sui quali il prevenuto non si sofferma, se non invocando genericamente la irrisorietà del quantitativo di stupefacente ceduto (e la "mancanza di partecipazione attiva alla condotta" smentita, come si è visto, dalle risultanze processuali). Inammissibile appare l'ottavo motivo di ricorso, perché incentrato su di una rilettura delle risultanze processuali, non consentita in questa sede di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza di appello, che, come si è già evidenziato nelle pagine precedenti, risulta del tutto immune dai denunciati vizi motivazionali e di violazione di legge. Infondato risulta il nono motivo di ricorso, imperniato sul mancato riconoscimento, in relazione al fatto di cui al capo 28) della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
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Al riguardo appare sufficiente fare riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, richiamati nella parte generale della presente motivazione, alla luce dei quali la condotta dell'imputato non può essere qualificata ai sensi della disposizione normativa invocata dalla difesa, non essendo sufficiente al riguardo il semplice dato della quantità, comunque non irrisoria, della sostanza stupefacente ceduta. Ciò in quanto la condotta contestata al CI CE va inserita in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali l'impiego di mezzi funzionali alla vendita di droga, l'accertata reiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze, sono sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico lo stupefacente, non ricorrendo nel caso in l'ipotesi di c.d. piccolo spaccio, essendosi in presenza di una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti. Di tali principi la corte territoriale ha fatto buon governo rigettando la richiesta di diversa qualificazione formulata dall'imputato, proprio in base alla circostanza che la vicenda in esame "vedeva il coinvolgimento di più soggetti inseriti nei traffici di droga per il buon esito di una più ampia cessione", che nei progetti originari dello AN e del CI LO doveva avere come destinatario tal "Alessandro", non andata a buon fine, come si ricorderà. 15. Il ricorso presentato nell'interesse di LE TO va parzialmente accolto, stante la fondatezza del sesto motivo di impugnazione, mentre nel resto va rigettato, essendo sorretto da motivi in parte infondati, in parte inammissibili. Anche in questo caso la motivazione della corte territoriale risulta caratterizzata da un elevato grado di approfondimento nella valutazione delle numerose risultanze processuali acquisite a carico del ricorrente, condotta sulla base di argomentazioni dotate di intrinseca coerenza logica, risultando immune dai denunciati vizi. La posizione del LE quale partecipe al sodalizio criminoso di cui al capo 2) emerge con assoluta evidenza da una serie di elementi messi in risalto dalla Corte di appello, che appare opportuno sintetizzare (cfr. pp. 247e ss. della sentenza di secondo grado). La Corte territoriale ha evidenziato come, alluce delle conversazioni intercettate, sia emerso che il LE abbia svolto un ruolo di
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fondamentale importanza nel consentire al sodalizio di individuare un fornitore di sostanza stupefacente, che consentisse al CI LO e ai suoi sodali di fare fronte all'emergenza verificatasi in conseguenza del sequestro di cinquanta grammi di cocaina operato in loro danno dalle forze dell'ordine, vicenda di cui si è già parlato in sede di esame della posizione dello AN, alla cui lettura si rimanda. Grazie all'intermediazione del LE, il CI LO effettivamente aveva ottenuto da UR CE, un trafficante operativo nel comune di Sant'Eufemia di Aspromonte, cento grammi di cocaina, che gli stessi CI e LE avevano ritirato e custodito in un luogo ritenuto sicuro. Dalle conversazioni oggetto di captazione è emersa una piena comunanza di interessi tra i due imputati, che non era stata incrinata nemmeno quando CI LO e CI SI MA, nel tagliarla, avevano scoperto la cattiva qualità della cocaina acquistata dal UR, a dimostrazione di quanto fosse collaudato il rapporto tra loro. Intervenuto un chiarimento tra il CI LO e il LE sulla qualità della droga, quest'ultimo si era proposto come fornitore del gruppo anche per il futuro, consolidando un rapporto, che non era nato in [...] momento, ma deve ritenersi risalente nel tempo, come evidenziato dalla Corte territoriale, alla luce del contenuto di una conversazione intercettata nel corso della quale, dopo avere scoperto la cattiva qualità della cocaina, CI SI MA aveva preso le difese dello LE rammentando al fratello LO che il ricorrente in passato li aveva sempre riforniti di sostanza stupefacente di buona qualità ("Noi sempre quando andavamo, sempre buona era, l'ha avuta! Così e la lavoravamo": si veda, in particolare, la conversazione riportata a p. 262 della sentenza di appello). Può dunque affermarsi che sul punto la Corte di appello abbia reso una motivazione del tutto conforme ai principi richiamati nella parte generale della motivazione della presente sentenza in termini di partecipazione associativa ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, cui si rimanda. I giudici di merito hanno correttamente evidenziato come il LE partecipasse in prima persona all'attività del sodalizio, essendogli stato affidato un compito di particolare delicatezza, come quello di fronteggiare l'improvvisa crisi di approvvigionamento di cocaina, che
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presupponeva logicamente la sussistenza di un collaudato rapporto di reciproca fiducia, emerso con chiarezza dalle parole del CI SI MA. Un sodalizio, come emerso dai plurimi episodi esaminati, caratterizzato da una non rudimentale organizzazione di uomini e mezzi (denaro per assicurarsi i necessari approvvigionamenti;
autovetture per il trasporto dello stupefacente venduto e acquistato;
telefoni mobili per assicurare i contatti;
armi per fronteggiare eventuali pericoli) in grado di assicurare uno stabile e continuativo approvvigionamento di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti, di diversa qualità, e di reagire anche all'emergenza sorta sul fronte degli approvvigionamenti, al quale il ricorrente ha apportato un contributo causalmente rilevante, nella piena consapevolezza di quali fosse lo scopo del sodalizio (il traffico di sostanze stupefacenti in territorio calabrese) e della partecipazione ad esso quanto meno di CI LO e di CI SI MA, con i quali si era più volte incontrato, anche immediatamente prima di recarsi dal UR A fronte di tale articolato percorso argomentativo i rilievi difensivi non colgono nel segno. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancanza di adeguata risposta ai rilievi difensivi articolati con i motivi di appello, con particolare riferimento: alla mancata dimostrazione di una vera e propria struttura organizzativa, idonea a integrare l'associazione di cui al capo n. 2); al ruolo svolto dal ricorrente all'interno del suddetto sodalizio, che non si connota in termini di partecipazione, anche perché i fatti costituenti reati-fine contestati al LE sono circoscritti in un ristrettissimo arco temporale dal 24 dicembre al 25 dicembre del 2019, incompatibile con l'esistenza di un vincolo associativo durevole, senza tacere che la corte territoriale ha omesso di considerare che appare in contrasto con la ritenuta sussistenza del vincolo associativo la circostanza che l'imputato ha tenuto rapporti esclusivamente con il CI LO e non con gli altri componenti del sodalizio. I vizi denunciati con i primi due motivi di ricorso sono insussistenti, perché la decisione della Corte di appello, come si è detto, deve ritenersi assolutamente conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di
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legittimità in sede di interpretazione dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, richiamati nella parte introduttiva della presente motivazione. Anche con riferimento alla posizione del LE va ribadito il principio che la prova in ordine all'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, possa essere desunta anche da un singolo episodio criminoso, che attesti l'intervento di un gruppo che partecipa nel suo insieme ad un evento importante per l'associazione, pur dovendosi sempre richiedere un'adeguata motivazione in ordine alla partecipazione del singolo indagato al reato associativo ed al ruolo da lui stabilmente svolto, non esclusivamente nel singolo episodio, ma anche all'interno dell'organizzazione (cfr. Sez. 6, 14.1.2008, n. 6867, P.). La partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va pur sempre desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo;
l'accertamento deve essere particolarmente puntuale e rigoroso quando la prova dell'accordo sia desunta da condotte svolte nell'ambito di un solo episodio criminoso o da comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico, con particolare riferimento alla prova della volontà del singolo di partecipare alla associazione (cfr. Cass., sez. 5, 24/09/1997, n. 9457, C. e altro;
Cass., sez. 6, 23/01/1997, n. 5970, R.). Di tali principi, come si è visto, la Corte territoriale ha fatto buon governo, evidenziando come l'acquisto della cocaina fornita dal UR con l'intermediazione del LE si inserisca in un consolidato. contesto associativo di cui il ricorrente è non solo consapevole, ma partecipe, in qualità di fornitore dell'associazione. Come affermato, infatti, dalla più volte richiamata Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Rv. 280450, secondo cui la condotta di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti è integrata dal costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto
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sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso. Quanto ai rilievi articolati in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 44), fondata sul contenuto di una conversazione intercettata, che, osserva il ricorrente, appare del tutto generico, in quanto in essa non si fa esplicito riferimento alla qualità e alla quantità di sostanza stupefacente in ipotesi acquistata dal ricorrente, mentre il debito di 1500,00 euro vantato nei suoi confronti da CI IU e da CI IM, potrebbe avere ben altra causale che il pagamento di una partita di droga, essi devono considerarsi inammissibili, perché si tratta di rilievi versati in fatto. Lo stesso dicasi per le censure rappresentate con riferimento all'affermazione di responsabilità del LE, in relazione al fatto di cui al capo 45), che si sarebbe svolto a parti invertite, trattandosi, questa volta, di una vendita di marijuana da parte del LE ai CI. A differenza di quanto affermato dal ricorrente la motivazione della Corte territoriale non è fondata su nessuna "doppia presunzione", ma su di una ponderata valutazione del contenuto di alcune conversazioni intercettate, dotata di intrinseca coerenza logica. Si tratta delle conversazioni riportate nelle pp. 245-246 della sentenza di secondo grado. Da quella intercettata l'11.1.2020 tra CI LO e AR LO, il cui contenuto non ha formato oggetto contestazioni da parte del ricorrente, si evince che CI IU, soprannominato "Pino", padre di CI IM, è attivo nel settore del traffico illecito di sostanze stupefacenti. Pertanto quando nella conversazione intercettata il 24.12.2019, il LE TO si era lamentato con CI LO del comportamento del CI IM e di suo padre che pretendevano con insistenza il pagamento da parte sua di un debito di 1500,00 euro, mentre gli stessi non avevano dimostrato la stessa solerzia nell'adempiere nei suoi confronti il pagamento del prezzo integrale di una fornitura di "erba" (termine notoriamente utilizzato per indicare le droghe leggere), appare non fondata su congetture, ma dotata di intrinseca coerenza logica l'argomentazione del giudice di appello,
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secondo il quale il LE stava parlando di singole operazioni di cessione di droga, alle quali aveva preso parte come acquirente dai CI e venditore nei loro confronti. Inammissibili perché generici sono i motivi con cui il ricorrente il mancato riconoscimento della fattispecie meno grave di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990, posto che, con riferimento al reato di cui al capo 44) non vengono esplicitate le ragioni poste a base di tale richiesta, mentre, in relazione al reato di cui al capo 45), la sussistenza di tali ipotesi viene invocata con affermazione meramente tautologica. Infondato appare il rilievo articolato sull'essere il sodalizio armato con il quinto motivo di ricorso, nel corpo del quale si contesta anche la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'essere l'associazione di cui al capo 2) formata da un numero di associati superiore a dieci, senza, tuttavia, che sul punto il ricorrente abbia illustrato le ragioni della sua censura, da ritenere, pertanto, per questa parte inammissibile per genericità. Orbene, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, comma 4, d.P.R.
9. ottobre 1990 n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416-bis, quinto comma, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso, non richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono. Tale circostanza può essere imputata al singolo partecipante solo se sussiste un coefficiente di colpevolezza in relazione a tale aspetto, consistente quantomeno nella prevedibilità concreta della disponibilità delle armi da parte dell'associazione. (Fattispecie in cui l'aggravante è stata ritenuta sussistente sulla base delle intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva la consapevolezza dei partecipi che l'arma detenuta da uno di essi era nella disponibilità dell'associazione) (cfr. Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Rv. 28121202). La motivazione con cui la corte territoriale ha rigettato il motivo di appello, pur nella sua stringatezza (cfr. p. 449) deve ritenersi conforme a tali principi.
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Gli esiti delle attività di indagine, come puntualmente ricostruiti dai giudici di merito (cfr. pp. 350-375), hanno consentito di acclarare la disponibilità di armi da parte di singoli componenti del sodalizio, quali CI LO, RO AN, AR EL, arrestato il 25.3.2020, perché sorpreso in flagrante possesso di un'arma clandestina, una carabina con matricola punzonata, la cui proprietà era stata rivendicata da CI SI MA in una conversazione con il fratello LO, nel corso della quale egli aveva evidenziato la destinazione dell'arma al servizio del comune sodalizio di appartenenza Come esplicitato dal CI LO nel corso di una conversazione con lo zio RO AN, al quale si era rivolto per acquisire la disponibilità di un'arma, egli non ne avrebbe fatto un uso avventato, ma l'avrebbe utilizzata solo per fronteggiare eventuali situazioni di pericolo, che fossero insorte nello svolgimento della sua attività illecita (cfr., in particolare, p. 352 della sentenza di secondo grado). Una volta dimostrata la disponibilità di armi detenute da componenti del sodalizio non per esclusivo uso personale, ma per destinarle al servizio dell'associazione di cui al capo 2), non può non essere formulato un giudizio in termini di ignoranza colpevole da parte del LE, essendo quest'ultimo in grado di avere contezza della detenzione delle armi da parte del CI LO e del CI SI MA, proprio in ragione dello stretto e duraturo rapporto illecito che lo legava a questi ultimi. Del resto è lo stesso ricorrente a evidenziare nei motivi di appello che i due fratelli CI parlarono in sua presenza del sequestro del fucile appartenente a CI SI MA, mettendolo dunque in condizione di conoscere la disponibilità di armi da parte del sodalizio. Fondato, invece, appare il sesto motivo di ricorso, in esso assorbito, attenendo al trattamento sanzionatorio, anche quello in tema di mancato riconoscimento delle circostanze generiche, di cui al settimo motivo. Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi
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esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (cfr., tra le molte, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419-01) A tali principi non si è attenuta la corte territoriale, che, a fronte di uno specifico ed articolato motivo di appello, ha confermato la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, facendo solo riferimento ai precedenti penali dell'imputato (cfr. p. 450). Al riguardo, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, che provvederà ad una nuova valutazione sul punto uniformandosi al principi di diritto ora affermati. Il parziale accoglimento del ricorso comporta che il LE non sia condannato al pagamento delle spese del procedimento. 16. Il ricorso presentato nell'interesse di RA CE va rigettato, essendo sorretto da motivi in parte infondati, in parte inammissibili, come articolati sia nel ricorso principale, che nei motivi aggiunti. Ragioni di sintesi espositiva consigliano di sgombrare subito il campo da una serie di motivi infondati, perché sorretti da ragioni già esaminate e disattese nelle pagine che precedono, in sede di esame delle posizioni di altri ricorrenti, e in parte inammissibili, perché versati in fatto. Si tratta, in particolare, dei rilievi articolati in ordine alla ritenuta sussistenza, con riferimento al reato di cui al capo 2), degli elementi costitutivi dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (terzo motivo di ricorso), al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 74, co. 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (quinto motivo di ricorso); alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti dell'essere l'associazione armata (sesto motivo di ricorso). Orbene, sull'esistenza di un'associazione criminale le cui caratteristiche sono quelle delineate dalla giurisprudenza di legittimità in sede di interpretazione dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 attraverso i
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precedenti richiamati nella parte introduttiva della presente motivazione, non è revocabile in dubbio. Come si è già rilevato affrontando nelle pagine precedenti le posizioni dei ricorrenti RO, AN, CI SI MA, CI CE e LE, i plurimi episodi di cessione e acquisto di sostanze stupefacenti esaminati hanno fatto emergere con assoluta chiarezza l'esistenza dell'associazione criminale di cui si discute. Un sodalizio, caratterizzato da una non rudimentale organizzazione di uomini e mezzi (denaro per assicurarsi i necessari approvvigionamenti di droga;
autovetture per il trasporto dello stupefacente venduto e acquistato;
telefoni mobili per assicurare i contatti tra i diversi partecipi;
armi per fronteggiare eventuali pericoli) in grado di assicurare uno stabile e continuativo approvvigionamento di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti, di diversa qualità e quantità, e di reagire anche all'emergenza sorta sul fronte degli approvvigionamenti, alla quale gli esponenti di spicco del gruppo criminale (i fratelli CI LO e CI SI MA) posero rimedio, entrando in contatto, grazie all'aiuto dello AN e del LE, con nuovi fornitori, a dimostrazione di quanto solida e fosse la presenza sul territorio calabrese del sodalizio. Del pari il tema posto con il quinto motivo di ricorso ha formato oggetto di compiuta disamina nelle pagine precedenti. Di conseguenza va ribadito anche nei confronti del RA come non sia possibile affermare che nel caso in esame l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ove si pensi alla marijuana ricavabile dalla piantagione di cui al capo 55) e al quantitativo di sostanza stupefacente, pari a "cinquanta pezzi", cioè cinquanta grammi, sottratto alla disponibilità del sodalizio a causa del sequestro operato dalle forze di polizia. Di conseguenza la circostanza che la corte territoriale abbia riconosciuto, in relazione ad alcuni fatti, l'ipotesi meno grave di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non comporta automaticamente anche il riconoscimento della partecipazione del ricorrente alla diversa fattispecie autonoma di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, esclusa per la ragione già indicata e per le caratteristiche organizzative
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dell'associazione in precedenza sottolineate, sicché la condotta partecipativa risulta incompatibile con il carattere della lieve entità. Identiche considerazioni valgono in ordine al sesto motivo di ricorso di ricorso. Come si è detto a proposito di AN, di CI SI MA, di CI CE e LE, da tempo la giurisprudenza di legittimità è attestata sul condivisibile principio secondo il quale, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, comma 4, d.P.R.
9. ottobre 1990 n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416-bis, quinto comma, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso, non richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono. (cfr. Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Rv. 281212-02). Gli esiti delle attività di indagine, come puntualmente ricostruiti dai giudici di merito (cfr. pp. 350-375), hanno consentito di acclarare la disponibilità di armi da parte di singoli componenti del sodalizio, quali CI LO, RO AN, AR LO, arrestato il 25.3.2020, perché sorpreso in flagrante possesso di un'arma clandestina, una carabina con matricola punzonata, la cui proprietà era stata rivendicata da CI SI MA in una conversazione con il fratello LO, nel corso della quale egli aveva evidenziato la destinazione dell'arma al servizio del comune sodalizio di appartenenza, quello stesso CI SI MA, che, come si evince dai fatti contestatigli nei capi 63) e 67), non aveva esitato a utilizzare una pistola per dirimere questioni relative al traffico di sostanze stupefacenti. Come esplicitato dal CI LO nel corso di una conversazione con lo zio RO AN, al quale si era rivolto per acquisire la disponibilità di un'arma, egli non ne avrebbe fatto un uso avventato, ma l'avrebbe utilizzata solo per fronteggiare eventuali situazioni di pericolo, che fossero insorte nello svolgimento della sua attività illecita (cfr., in particolare, p. 352 della sentenza di secondo grado). Risulta, dunque, ampiamente dimostrata da parte della corte territoriale la disponibilità di armi detenute da componenti del sodalizio non per
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esclusivo uso personale, ma per destinarle al servizio dell'associazione di cui al capo 2). Una volta dimostrata la disponibilità di armi detenute da componenti del sodalizio non per esclusivo uso personale, ma per destinarle al servizio dell'associazione di cui al capo 2), non può non essere formulato un giudizio in termini di ignoranza colpevole da parte del RA, essendo quest'ultimo in grado di avere contezza della detenzione delle armi da parte del CI LO e del CI SI MA, proprio in ragione dello stretto e duraturo rapporto illecito che lo legava a CI LO. Infondate e versate in fatto appaiono anche le censure con cui si contesta la ritenuta partecipazione del RA all'associazione a delinquere di cui si discute, in quanto la corte territoriale ha fatto buon governo dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità richiamati nella parte introduttiva della presente motivazione. Come si è detto il vincolo può unire tutti coloro che, a vari livelli e con modalità diverse, contribuiscono alla realizzazione del programma criminoso, che, in ultima analisi, si riduce alla realizzazione, da parte di tre o più persone, in forma organizzata, di una delle condotte criminose previste dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Ne consegue che l'associazione in parola è configurabile sia nel caso di unione parallela di più persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto societario tramite il commercio della droga, sia nell'ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga alla rete di acquirenti che, in via continuativa, la ricevono per immetterla sul mercato, anche se a tal fine non si può comunque prescindere dal provare l'effettivo contributo offerto dal singolo alla realizzazione degli scopi propri dell'associazione (cfr. Sez. 6, 31.10.2007, n. 10790, A.). Il vincolo associativo, in particolare, può essere ravvisato anche trai soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione) ed anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante e che gli
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interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo (cfr., per tutte, Sez. 6, 11.2.2008, n. 20069, 0. ed altro). Integra, pertanto, la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, sia la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione, rivelando in tal modo la presenza della affectio societatis tra l'acquirente ed i fornitori (cfr. Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Rv. 267991) ovvero la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto tra fornitore e spacciatori al minuto (cfr. Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, Rv. 265764, nonché, nello stesso senso, Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Rv. 280450, secondo cui la condotta di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti è integrata dal costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso). Anche con riferimento alla posizione del RA va ribadito il principio che la prova in ordine all'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, possa essere desunta anche da un singolo episodio criminoso, che attesti l'intervento di un gruppo che partecipa nel suo insieme ad un evento importante per l'associazione, pur dovendosi sempre richiedere un'adeguata motivazione in ordine alla partecipazione del singolo indagato al reato associativo ed al ruolo da lui stabilmente svolto, non esclusivamente nel singolo episodio, ma anche all'interno dell'organizzazione (cfr. Sez. 6, 14.1.2008, n. 6867, P.). La partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va pur sempre desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo;
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l'accertamento deve essere particolarmente puntuale e rigoroso quando la prova dell'accordo sia desunta da condotte svolte nell'ambito di un solo episodio criminoso o da comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico, con particolare riferimento alla prova della volontà del singolo di partecipare alla associazione (cfr. Cass., sez. 5, 24/09/1997, n. 9457, C. e altro;
Cass., sez. 6, 23/01/1997, n. 5970,
R.).
La Corte territoriale ha reso una motivazione del tutto conforme a tali principi, evidenziando come le risultanze processuali (gli esiti delle disposte intercettazioni e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia CI LO, in relazione alle quali nessun rilievo specifico viene articolato dal ricorrente, come si vedrà meglio in seguito) abbiano evidenziato il ruolo del ricorrente quale stabile fornitore del sodalizio di cui si discute, messo in luce dagli episodi oggetto di contestazione nei capi 50), già affrontato nelle pagine precedenti dedicate ai ricorsi di ER e di NA, alla cui lettura si rimanda, e 51), che non hanno formato oggetto di specifiche censure da parte del RA, il quale con la sua condotta ha apportato un contributo causalmente rilevante, nella piena consapevolezza di quale fosse lo scopo del sodalizio (il traffico di sostanze stupefacenti in territorio calabrese) e della partecipazione ad esso quanto meno di CI LO e del fratello CI SI MA coinvolto nel fatto di cui al capo 50) (cfr. pp. 303 e ss.; 404 e ss. della motivazione della sentenza di appello). Infondato appare anche il settimo motivo di impugnazione, peraltro articolato in termini generici. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della ravvisabilità della circostanza aggravante di dieci o più partecipanti all'associazione, prevista dall'art. 74, comma terzo, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel numero degli associati possono essere inclusi anche i soggetti non ancora giudicati ma coimputati in procedimenti separati, ben potendosi anticipatamente ed autonomamente deliberare per la decisione del giudizio in corso, la posizione di altri presenti associati, ovviamente senza influenza nei confronti di costoro e salvo il rimedio della revisione in caso di successiva contraddittorietà di giudicati (cfr. Sez. 1, n. 9370 del 08/06/1994, Rv. 199915).
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Nel caso in esame gli associati sono in numero superiore a dieci, dovendosi aggiungere a AR LO, CI CE, CI SI MA, AN CE, RA CE, LE TO, RO AN, CI IO AN e FE AT, tutti condannati per il reato di cui al capo 2), anche CI LO e ZZ IM per i quali si è proceduto separatamente. Restano da affrontare i primi due motivi di ricorso. Con il primo, al netto del titolo attribuitogli, il ricorrente deduce la mancata considerazione di una memoria difensiva, il cui contenuto, che secondo l'impostazione difensiva la Corte di appello avrebbe colpevolmente trascurato, viene, tuttavia, del tutto genericamente indicato, facendo riferimento alla mancata "motivazione in ordine alla richiesta di controprova, formulata dalla difesa in data 27.9.2023, che eccepiva l'inutilizzabilità della produzione documentale effettuata dal PM all'udienza del 13.9.2023 e della contestuale subordinata richiesta difensiva di controprova avente ad oggetto l'accertamento delle condizioni di salute mentale del CI" LO, la cui attendibilità andava valutata alla luce del suo stato di salute mentale. Il tema ritorna nel secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 603, c.p.p., laddove la corte territoriale ha omesso di procedere all'accertamento delle condizioni di salute mentale del CI "attraverso l'espletamento di perizia sullo stesso e l'audizione della dott.ssa Larosa, psicologa redattrice della relazione sullo stesso in atti". Si tratta di due motivi inammissibili per diverse ragioni. Come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, le quali devono essere attentamente considerate dal giudice cui sono rivolte (cfr. Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Rv. 276199 - 03). In questa prospettiva va ribadito il principio già espresso dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una
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memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766-01). A tale onere di specificità nell'illustrazione del motivo il ricorrente non ha adempiuto, limitandosi ad affermare apoditticamente la necessità di procedere ad accertamenti sullo stato di salute mentale del collaboratore di giustizia, senza individuare gli specifici elementi che imporrebbero un accertamento di tale natura. Del resto la capacità dell'imputato e del testimone di rendere dichiarazioni non può essere esclusa per la sola presenza nel dichiarante di patologie di carattere psichiatrico (cfr. Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013, Rv. 257426 01), sicché sarebbe stato onere del ricorrente indicare in che termini le evocate condizioni di salute mentale del CI abbiano inciso sulla sua capacità di rendere dichiarazioni. Non da ultimo, va osservato che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico (nel caso di specie questo appare l'obiettivo avuto di mira dal RA: far valere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore CI LO) il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829). Siffatto onere non risulta adempiuto dal ricorrente, a fronte di un articolato percorso motivazionale, in cui valore decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato viene attribuito agli esiti
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delle conversazioni intercettate, con i quali la difesa dell'imputato non si confronta. 17. Il ricorso presentato nell'interesse di AR LO.va rigettato, essendo sorretto da motivi in parte infondati, in parte inammissibili. Inoltre, le sentenze di primo e di secondo grado vanno lette congiuntamente, costituendo esse un unico complessivo corpo decisionale, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado: cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12.6.2019), 17.1. Con il primo motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'acquisizione degli atti del diverso procedimento penale cd. "Nuova Linea" e dei verbali degli interrogatori resi dal collaboratore di giustizia CI LO disposta d'ufficio, ai sensi dell'art. 441, co. 5, cod. proc. pen. dal giudice dell'udienza preliminare (che, come si ricorderà, ha definito il procedimento a carico dei ricorrenti attraverso il rito alternativo del giudizio abbreviato). Premesso che la menzionata disposizione normativa consente al giudice, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, di acquisire d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione senza alcuna preclusione, osserva il ricorrente che nel caso in esame, tuttavia, è stata violata la previsione dell'art. 441, co. 6, del codice di rito, secondo cui "All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'art. 422, co. 2, 3 e 4", Non essendo avvenuta nel contraddittorio tra le parti ed in assenza del consenso dell'imputato alla relativa acquisizione, gli atti in precedenza indicati vanno considerati inutilizzabili ai fini dell'affermazione di responsabilità del AR, conformemente a quanto affermato da Sez. 3, n. 16793 del 25/03/2015, Rv. 263357 01, secondo cui in tema di giudizio abbreviato, il giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di integrazione probatoria, non può acquisire d'ufficio i verbali di interrogatorio resi in altro procedimento, salvo che l'imputato non abbia espresso il proprio consenso anche attraverso il difensore, in quanto l'art. 441, comma sesto, cod. proc. pen., prevede che l'assunzione delle prove deve avvenire in udienza e nel contraddittorio delle parti.
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La tesi difensiva non appare condivisibile. Va innanzitutto osservato che la regola di cui all'art. 441 co. 6, cod. proc. pen., si riferisce alle sole prove dichiarative, come si evince dal richiamo in essa operato all'art. 422, co. 2, 3, 4, del codice di rito, che disciplina l'attività di integrazione probatorio del giudice esclusivamente con riferimento alle prove dichiarative, senza che il ricorrente, nell'eccepire l'indicata violazione, abbia operato una distinzione tra prove documentali e prove dichiarative.
Ma vi è di più.
Dalla stessa scansione descritta dal AR nel ricorso risulta che tutti gli atti sono stati messi a disposizione dei difensori degli imputati e che il giudice dell'udienza preliminare, a fronte della richiesta di integrazione probatoria del pubblico ministero, "concedeva alle difese un termine per eventuali controdeduzioni e per valutare la necessità ai fini del decidere dell'oggetto dell'integrazione probatoria" (cfr. p. 9 del ricorso). La circostanza che le parti si siano ripetutamente opposte all'acquisizione, non significa che il contraddittorio non sia stato rispettato;
anzi dimostra l'esatto contrario, non potendo certo l'esercizio del potere-dovere di integrazione probatoria del giudice essere paralizzato da un'opposizione, le cui ragioni, peraltro, il ricorrente nemmeno esplicita. Quanto alla prova rappresentata dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da CI LO, va rilevato che il motivo di ricorso di cui si discute è "viziato" da un profilo di genericità che si coglie nell'affermazione tautologica, secondo cui le prove acquisite costituiscono "il cuore pulsante" dell'incolpazione (cfr. p. 11 del ricorso). Si è già evidenziato in sede di esame delle posizioni di altri ricorrenti che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv.
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269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829; Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Rv. 287024-02). Siffatto onere non è stato sufficientemente adempiuto dal ricorrente, a fronte di un articolato percorso motivazionale, in cui valore pregnante ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato viene attribuito agli esiti delle conversazioni intercettate, nell'ambito del presente procedimento con i quali la difesa dell'imputato, nell'articolazione del primo motivo di impugnazione, non si confronta. 17.2. Infondato appare il secondo motivo di ricorso, in quanto l'affermazione della Corte territoriale, contestata dalla difesa, di volere utilizzare gli atti del procedimento penale cd. "Nuova Linea", peraltro nei limiti che verranno evidenziati in seguito, relativi a fatti estorsivi contestati al AR nel suddetto procedimento, da essa definiti "reati- fine dell'associazione di cui al capo 1), non può ritenersi contraddittoria o manifestamente illogica, avendo il giudice di appello spiegato con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica che tali fatti, pur non formando oggetto di contestazione nel presente procedimento, verranno valutati, del tutto legittimamente, "nei profili storico-fattuali, rispetto alla contestazione associativa. 17.3. Inammissibile deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, con cui si eccepisce vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'attività istruttoria, ex art. 603, cod. proc. pen. attraverso l'espletamento di una perizia psichiatrica sullo stato di salute mentale dell'imputato, in precedenza negata dal giudice dell'udienza preliminare, necessaria anche alla luce di elementi sopravvenuti al giudizio di primo grado. Lungi dal rendere una motivazione apparente o apodittica, la corte territoriale sul punto ha reso una motivazione approfondita e dotata di intrinseca coerenza logica, evidenziando come, sulla base della documentazione sanitaria e giudiziaria, invero particolarmente copiosa, in suo possesso, è possibile affermare, da un lato, "l'assenza di patologie tali da inficiare la capacità di intendere e di volere" del AR;
dall'altro che egli è "un soggetto nel pieno possesso delle sue facoltà mentali", essendo stata, inoltre, "accertata la natura dimostrativa, strumentale e simulata dei gesti anticonservativi dallo stesso manifestati, frutto di
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intenti manipolativi e dimostrativi (cfr. pp. 119-120 della sentenza di appello). Come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la richiesta di perizia psichiatrica per l'accertamento di eventuali vizi di mente, totali o parziali, non è in astratto inconciliabile con il rito abbreviato, la cui ammissione presuppone che l'imputato abbia la piena capacità di intendere e di volere;
spetta tuttavia al giudice la valutazione delle risultanze processuali, ivi compresa la richiesta di giudizio abbreviato quale atto personale incompatibile con l'esistenza di vizi di mente, per apprezzare, con giudizio insindacabile in sede di legittimità, la meritevolezza della richiesta di perizia psichiatrica (cfr. Sez. 3, n. 55301 del 22/09/2016, Rv. 268532-01). Una volta risolto positivamente dal giudice dell'udienza preliminare il tema dello stato di salute mentale, l'articolata decisione del giudice di appello, che tale giudizio ha confermato, sulla base della documentazione sanitaria e giudiziaria in suo possesso, è insindacabile in questa sede, posto che, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, spetta al giudice di merito la valutazione delle risultanze processuali per apprezzare, con giudizio insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, la meritevolezza di una richiesta di perizia psichiatrica (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 456 del 21/09/2012, Rv. 254226-01). Del resto il ricorrente nemmeno ha indicato specificamente in che termini la decisione della Corte di appello sul punto confligga con la documentazione che l'imputato afferma di avere allegato all'atto di appello (cfr. p. 13 del ricorso). 17.4. Ragioni di chiarezza espositiva impongono di trattare congiuntamente i motivi di impugnazione articolati dal ricorrente con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato associativo ex art. 416 bis, cod. pen., contestatogli nel capo 1). 17.4.1. Il giudice di appello, premesso che l'esistenza della cosca AS appare accertata da una serie di sentenze divenute irrevocabili (specificamente indicate dal giudice di primo grado), ha utilizzato, come si vedrà meglio in seguito, alcuni elementi di fatto tratti dalla sentenza passata in giudicato resa nell'ambito del procedimento
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"Alba di Scilla 2", che ha assolto il AR dal reato di cui all'art. 416 bis, cod. pen. La corte territoriale ha valorizzato, altresi, gli elementi di fatto tratti dall'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito del procedimento "Nuova Linea", con particolare riferimento a episodi estorsivi aggravati dalla matrice mafiosa nella sua duplice forma (capi 3, 19 e 20), in quanto, stante la coincidenza tra l'associazione contestata nel capo 1) e quella contestata nel procedimento "Nuova Linea" tali episodi sarebbero da considerarsi reati-fine dell'associazione mafiosa di cui al capo n. 1) del presente procedimento, contribuendo a dimostrare l'appartenenza del AR alla suddetta associazione, sia pure con il semplice ruolo di partecipe. Infine la Corte territoriale ha utilizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia CI LO rese negli interrogatori del 29.6.2022; del 7.7.2022 e del 12.9.2022. 17.4.2. Il ricorrente contesta radicalmente la decisione della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sotto molteplici profili, con cui denuncia: 1) che le sentenze relative all'esistenza della cosca SO GA acquisite ai sensi dell'art. 238 bis, cod. proc. pen., non sono state valutate ai sensi dell'art. 192, co. 3, c.p.p., che impone di procedere alla individuazione di riscontri eterni (viene rappresentata sul punto anche una questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 111, co. 4, Cost); 2) che non risulta dimostrata la sussistenza del requisito di almeno tre persone associate, indispensabile per la sussistenza del reato associativo in contestazione;
3) l'assoluta mancanza di motivazione in punto di individuazione dell'assetto organizzativo dell'associazione di cui si discute, in quanto la corte si è limitata a ritenere giudizialmente accertata l'esistenza della cosca AS solo sulla base delle sentenze passate in giudicato rese in procedimenti ai quali il AR non ha partecipato, ad eccezione di quello denominato "Alba di Scilla 2", in cui egli, tuttavia, è stato assolto dall'imputazione associativa, circostanza che si pone in netto contrasto con l'affermazione di responsabilità pronunciata in questo procedimento, non adeguatamente valutata dalla corte territoriale;
4) l'esistenza di un'evidente contraddizione in cui è incorsa la Corte di appello nel valorizzare il ruolo
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del AR come soggetto in grado di dirimere controversie criminali e relegarlo, poi, al rango di semplice partecipe, privo di poteri direttivi, nonché una violazione del disposto dell'art. 546, co. 1, lett. e), in quanto la corte territoriale non ha indicato su quali basi probatorie effettive abbia fondato la duplice affermazione che il AR abbia allontanato il CA dal santuario della Madonna di Polsi e che il c.d. "San VA" abbia un significato di vincolo mafioso,che era in potere del AR revocare al CA;
5) la mancata indicazione delle fonti di prova da cui la Corte territoriale ha ricavato che il AR sia intervenuto nell'episodio di SO CO;
6) che l'associazione mafiosa contestata nel procedimento "Nuova Linea" non è la stessa oggetto del presente procedimento, come si evince dalla circostanza che nelle relativa imputazione non vi compaiono né il AR, né il CI LO, apparendo manifestamente illogico utilizzare il coinvolgimento del AR in una serie di episodi estorsivi, accertato peraltro in un provvedimento cautelare non equiparabile a una sentenza passata in giudicato, reso nell'ambito di un procedimento non ancora approdato al giudizio di primo grado, in cui al ricorrente non è contestato il reato associativo, per fondare la sua responsabilità per il reato associativo contestato nel presente procedimento, in cui al AR non viene ascritto alcun reato-fine; 7) la violazione dei principi in tema di chiamata di correo, in quanto, con riferimento alle dichiarazioni del CI i giudici di merito non hanno proceduto alla verifica dei necessari profili di credibilità intrinseca ed estrinseca. Con il dodicesimo motivo di ricorso il ricorrente in definitiva riassume quanto già esposto, insistendo per la mancata dimostrazione. dell'esistenza dell'associazione di cui al capo n. 1) e del ruolo in esso svolto dal AR. 17.4.3. I rilievi difensivi non sono condivisibili. Con riferimento ai criteri di valutazione delle sentenze passate in giudicato acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., si osserva che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando
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l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi. Il principio di prova, contenuto nel giudicato penale acquisito ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., invero, va considerato alla stregua del criterio valutativo fissato dall'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., ma ha come oggetto non solo il "fatto" direttamente riferibile alla statuizione fissata nel dispositivo, ma ogni acquisizione fattuale evidenziata anche nel corpo della motivazione. Ne consegue, pure al di fuori di ogni obbligo per il giudice che l'utilizza in ordine alla valutazione dei fatti contenuti nella sentenza irrevocabile che, una volta identificato il "fatto" accertato, rimane esclusa la possibilità di un controllo della sua fonte probatoria, anche sotto il profilo della rituale acquisizione in quel processo concluso con sentenza irrevocabile (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Rv. 275517; Sez. 5, n. 5618 del 14/04/2000, Rv. 216306). Senza tacere che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. sono utilizzabili anche nei confronti di soggetti rimasti estranei ai procedimenti nei quali esse, sono state pronunciate, sempre che ciò non si traduca in un espediente per aggirare un divieto probatorio ovvero un'inutilizzabilità espressa, come, ad esempio, nel caso in cui si utilizzino le dichiarazioni rese "contra alios" da chi si è sempre sottratto all'esame dell'imputato e del suo difensore contenute in una sentenza irrevocabile legittimamente acquisita ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 7993 del 13/11/2012, Rv. 255058 01; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Rv. 264862-01). Tali principi vanno coordinati con altro orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in tema di valutazione della prova, un fatto "notorio quale l'esistenza e il radicamento territoriale di un'associazione mafiosa può essere desunto, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., dalle decisioni irrevocabili dell'autorità giudiziaria, a condizione che il nuovo giudizio verta su fatti avvenuti nelle medesime realtà territoriali, non emerga una variazione delle finalità perseguite dal sodalizio, vi sia una, quanto meno parziale, identità soggettiva tra la formazione storica e la attuale e che il tempo trascorso non sia di entità
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tale da aver determinato nella memoria dei consociati l'oblio della connotazione mafiosa del gruppo storico. Nella fattispecie concreta portata alla sua attenzione relativa alla associazione di stampo mafioso denominata "ndrangheta", la Corte di Cassazione ha escluso che dalle precedenti decisioni irrevocabili potesse ricavarsi la prova dell'esistenza di un radicato potere di infiltrazione - ex art. 416 bis cod. pen. - in territori diversi rispetto a quelli oggetto del precedente accertamento (cfr. Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Rv. 269039-01). Alla luce di tali principi appare evidente che l'utilizzazione delle sentenze passate in giudicato rese nell'ambito di procedimenti ai quali non ha preso parte il AR per affermare l'esistenza di una cosca di "ndrangheta" denominata SO-GA, storicamente operante in una zona del territorio calabrese, risulta del tutto legittima, posto che il nuovo giudizio, quello che ci occupa, verte su fatti avvenuti nelle medesime realtà territoriali, né, in senso contrario, è emersa una variazione delle finalità perseguite dal sodalizio, che rimangono quelle tipiche di un'associazione di stampo mafioso (la 'ndrangheta calabrese) in presenza di una parziale, identità soggettiva tra la formazione storica e la attuale e senza che trascorso abbia determinato nella memoria dei consociati l'oblio della connotazione mafiosa del gruppo storico. Si tratta di un profilo non considerato dal ricorrente, che non consente di accogliere il quarto motivo di ricorso in quanto come evidenziato dal giudice di primo grado le sentenze passate in giudicato con cui sono stati definiti i procedimenti "Cyrano"; "Tallone di Achille"; "Alba di Scilla 2 hanno accertato l'esistenza e l'operatività nel corso degli anni dell'articolazione dell'associazione di stampo mafioso denominata "'ndrangheta", nota come cosca SO-GA, attiva nel territorio del comune di Scilla e zone limitrofe, caratterizzata da una parziale identità soggettiva dei suoi componenti. Del tutto generico appare il rilievo con cui si sollecita il Collegio a sollevare la questione di legittimità dell'art. 238-bis, cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, per pretesa contrarietà all'art. 111, co. 4, Cost. Inammissibile perché manifestamente infondato risulta il quinto motivo di impugnazione, posto che nel capo d'imputazione si fa esplicito
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riferimento ad altri componenti del sodalizio di stampo mafioso nei confronti dei quali si è proceduto separatamente e ad altri non ancora identificati. Particolare attenzione va riservata al procedimento "Alba di Scilla 2", conclusosi con sentenza passata in giudicato, che, nell'affermare la responsabilità dell'imputato per un tentativo di estorsione aggravato ex art. 416 bis 1., cod. pen., lo aveva assolto dalla contestazione avente a oggetto il reato associativo ex art. 416 bis, cod. pen., per il quale il AR era stato condannato in primo grado. Non è revocabile in dubbio che i fatti accertati nelle sentenze di merito relative al suddetto procedimento siano legittimamente utilizzabili, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in precedenza indicati, non ostandovi l'avvenuta assoluzione dell'imputato dal reato associativo. Invero, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, è legittimo assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel corso di altro procedimento penale, pur quando questo si è concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione, perché la preclusione del giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale per il fatto-reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma non riguarda la rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nel processo, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati(cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 43885 del 05/04/2019, Rv. 277590; Sez. 2, n. 45153 del 13/11/2008 Rv. 242210-01). Inoltre, come affermato in altro condivisibile arresto, in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché, in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione dell'organizzazione criminale, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'art. 444-bis cod. pen., conclusosi con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non
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attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato assolutorio (cfr. Sez. 2, n. 7870 del 28/01/2020, Rv. 277962-01). Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado nel caso che ci occupa "la contestazione associativa mossa al AR LO ha come dato temporale di partenza quello del 30.12.2015 data successiva all'emissione della sentenza di primo grado riformata dalla Corte d'Appello", che lo aveva assolto dal reato ex art. 416 bis cod. peμ. Va, inoltre, rammentato l'intervento della Seconda Sezione di questa Corte, che, nel dichiarare inammissibile il riesame proposto dal AR in sede cautelare nell'ambito del presente procedimento, aveva fatto chiarezza sul punto con una motivazione che appare opportuno riportare per intero, non sufficientemente meditata dalla difesa del ricorrente. La sentenza della Seconda Sezione si esprimeva nei seguenti termini;
"Manifestamente infondato è il secondo motivo.
4.1. L'avvenuta assoluzione dal reato associativo pronunciata in grado di appello del AR nell'ambito del procedimento cd. "Alba di Scilla 2" (sentenza del 20/12/2017, che confermava la condanna di primo grado limitatamente alla vicenda estorsiva aggravata ex art. 416 bis. 1 cod. pen.) non può consentire di trarre le valutazioni invocate dalla difesa in punto riconoscimento della permanente e totale estraneità del AR dal circuito malavitoso attenzionato e tale da escludere, anche con riferimento al presente procedimento, la sussistenza di elementi atti a suffragare la sua intraneità al sodalizio investigato. Sul punto, dopo aver evidenziato come la condotta associativa di cui al capo A) è contestata con permanenza attuale, circostanza che, di per sé, esclude la sovrapponibilità dell'odierna contestazione con altre condotte associative precedentemente ritenute, non possono che richiamarsi le pertinenti e condivisibili considerazioni operate dal Tribunale del riesame sul fatto che, quegli stessi elementi di prova, ritenuti insufficienti a dimostrare l'intraneità del AR nel primo (e diverso) procedimento, ben possono, nell'ottica di una sinergica lettura con le nuove acquisizioni, fornire un quadro complessivamente indicativo della sua radicata partecipazione alla cosca, così refluendo sulla prova del suo attuale inserimento nella compagine.
4.1.1. Con le osservazioni svolte a pagina 6 del provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà ha richiamato l'orientamento
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giurisprudenziale di questa Suprema Corte circa l'utilizzazione in distinti procedimenti di prove acquisite in un giudizio assolutorio affermandone la libertà di valutazione da parte del giudice del successivo e diverso giudizio cautelare. In particolare, con una prima pronuncia a Sezioni Unite, si è affermato che è legittimo assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel corso di altri procedimenti penali, pur quando questi si sono conclusi con sentenze irrevocabili di assoluzione, perché la preclusione del giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale per il fatto-reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma nulla ha a che vedere con la possibilità di una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nei processi ormai conclusisi, una volta stabilito che quelle risultanze probatorie possono essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati. Ed invero, l'inammissibilità di un secondo giudizio per lo stesso reato non vieta di prendere in considerazione lo stesso fatto storico, o particolari suoi aspetti, per valutarli liberamente ai fini della prova concernente un reato diverso da quello giudicato, in quanto ciò che diviene irretrattabile è la verità legale del fatto-reato, non quella reale del fatto storico (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203765). Con altre e più recenti pronunce, il principio risulta riaffermato sempre però ribadendosi che presupposto imprescindibile della rivalutazione del materiale probatorio è la diversità del fatto-reato oggetto di giudizio nel secondo procedimento;
in particolare, si è affermato come è legittima la valutazione, con autonomo giudizio, di circostanze di fatto raccolte nel corso di altro procedimento penale, in quanto la preclusione di un nuovo giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale in ordine al reato che è stato oggetto del giudicato, mentre non riguarda la rinnovata valutazione di dette circostanze, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati (cfr., Sez. 2, n. 43885 del 05/04/2019, Lo Bue, Rv. 277590; Sez. 2, n. 41003 del 20/09/2013, Bianco, Rv. 257239; Sez. 2, n. 45153 del 13/11/2008, Ucciero, Rv. 242210). Nelle succitate pronunce, si è infatti riconosciuto come, in situazioni del genere, non sussista violazione alcuna dell'art. 649 cod. proc. pen., perché, per
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consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, è legittima la valutazione, in altro autonomo giudizio, di circostanze di fatto raccolte in altro procedimento conclusosi con una sentenza irrevocabile di assoluzione, in quanto la preclusione di un nuovo giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale in ordine al reato che è stato oggetto del giudicato, ma come detto - questo non preclude una nuova e diversa valutazione di dette circostanze, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati. Del resto, con il giudicato ciò che diviene irretrattabile è la verità legale del fatto-reato, non quella reale del fatto storico (cfr., Sez. 2, n. 22440 del 28/03/2003, Monticelli, Rv. 225099; Sez. 6, n. 7030 del 10/01/2003, Laforet, Rv. 223527; Sez. 1, n. 1495 del 02/12/1998, dep. 1999, Archinà, Rv. 212271).
4.1.2. Orbene, tanto premesso e considerato, deve essere ricordato come, con particolare riferimento all'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa, si sia precisato che in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non può invocarsi il principio del "ne bis in idem" quando la partecipazione all'associazione venga desunta anche dalla commissione di altro reato per il quale sia già intervenuta condanna definitiva, in quanto l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato (Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256724).
4.2. L'applicazione dei sopra esposti principi comporta affermare che, se non sussiste un divieto di ne bis in idem in relazione alla rivalutazione di prove già acquisite nel corso di distinti procedimenti, anche conclusi con pronunce assolutorie, tuttavia la rivalutazione è subordinata alla precisa circostanza che si tratti di fatti reato diversi da quelli già giudicati;
e l'argomento della diversità dei fatti associativi contestati nell'ambito di diversi procedimenti va perciò naturalmente collegato ai diversi segmenti temporali della partecipazione mafiosa incriminata che costituiscono autonomi fatti- reato giudicabili separatamente, ciascuno dotato di propria individualità.
4.2.1. Sul punto deve, pertanto, ribadirsi che, in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o direzione di
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organizzazione mafiosa, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., concluso con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinato alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano invece al periodo coperto da giudicato assolutorio. Il rispetto del giudicato assolutorio già pronunciato in via definitiva esclude, quindi, che nel diverso giudizio possano essere valutate prove che in relazione ad un determinato arco temporale abbiano fatto concludere già per l'insussistenza del fatto e cioè abbiano determinato l'esclusione della colpevolezza per un determinato periodo (Sez. 2, n. 7870 del 28/01/2020, Caridi, Rv. 277962). Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come le condotte contestate e considerate nel presente procedimento ai fini dell'emissione della presente ordinanza custodiale riguardino condotte poste in essere a decorrere dal 30 dicembre 2015 (v. pag. 6) con permanenza attuale;
di contro, le condotte associative nel giudizio già conclusosi con sentenza assolutoria,
dove pure vi era contestazione aperta, "si fermano" alla data del 20/12/2017. 4.2.2. Dall'esame del compendio intercettivo riversato nell'ordinanza impugnata costituente profilo probatorio oggetto di valutazione, si ricava come le condotte incriminate (e valutate) di maggiore risalenza risalgano al novembre 2019 (data di effettuazione delle captazioni più antiche), risultando esclusa la valutazione di elementi di prova - peraltro nemmeno dedotti formatisi antecedentemente a tale ultima data: la circostanza della "successività temporale" degli accadimenti oggetto di indagine e considerazione, facendo altresì presumere contesti ed ambiti differenti rispetto a quelli già giudicati, di per sé esclude il pericolo di quella sovrapposizione di condotte che determinerebbe la violazione del divieto di bis in idem;
e, d'altra parte, il ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni non ha fornito alcuna allegazione atta a dimostrare l'identità dei contesti associativi, dei relativi ambiti operativi (considerati anche sotto il profilo territoriale) nonché delle finalità criminali sottese" (cfr. Sez. 2, 15/3/2022, n. 21056, n.m.).
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Orbene le decisioni dei giudici di merito si sono mosse esattamente nel solco delineato dalle richiamate pronunce della Corte di Cassazione. Partendo dai fatti accertati nell'ambito del procedimento "Alba di Scilla 2", che hanno consentito di acclarare la perdurante operatività della cosca AS, attiva nel territorio scillese, nonché il legame parentale del AR con le famiglie SO e GA e la sua stabile presenza nel territorio di riferimento del sodalizio mafioso, i giudici di primo e di secondo grado hanno affermato la partecipazione del AR a tale compagine associativa sulla base di una serie di risultanze processuali dall'indiscutibile valore dimostrativo. Si segnalano, in particolare, gli esiti delle conversazioni intercettate nell'ambito del presente procedimento richiamate dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza Sez. 2, 15/3/2022, n. 21056, nel corso delle quali: 1) CI LO rivendicava la propria appartenenza al sodalizio di stampo mafioso di cui si discute, indicandone i vertici nelle persone di AR LO, SO CE e GA MA, specificando che il AR aveva assunto una posizione di primo piano all'interno dell'organizzazione anche per la sua capacità di intrattenere rapporti con altri gruppi criminali;
2) sempre il CI faceva riferimento al AR come soggetto dotato del potere e dell'autorità di affrontare e risolvere con la necessaria determinazione questioni di particolare delicatezza per la vita del sodalizio, come la perdita di un significativo quantitativo di sostanza stupefacente, del cui ammanco il CI sospettava fosse responsabile il fratello SI MA, mentre, come si è visto in sede di esame della posizione dello AN, la droga era stata sequestrata dalle forze di polizia, o la punizione di SO CO, cugino del collaboratore di giustizia, ritenuto autore di un furto in danno del CI;
3) ancora il CI, nel contrasto che lo opponeva a CA LO BI per questioni inerenti il traffico di stupefacenti, evocava, per esercitare pressioni sul suo contraddittore, l'intervento del AR, forte del suo spessore criminale, rappresentando al CA che il AR avrebbe potuto revocargli il "San VA", termine, come spiegato nella informativa della polizia giudiziaria in atti, utilizzato per indicare l'esistenza di un "comparatico", vale a dire quel particolare rapporto di reciproca fiducia, in virtù del quale due persone diventano "compari" o comari", che assume un particolare valore
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all'interno delle organizzazioni di stampo mafioso, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i rapporti di comparaggio o comparatico fra gli adepti costituiscono uno degli indici rivelatori della formazione di un sodalizio criminoso riconducibile allo schema di cui all'art. 416-bis cod. pen. (cfr. Sez. 1, n. 39495 del 28/09/2007, Rv. 237742-01; Sez. 6, n. 1612 del 11/01/2000, Rv. 216635); 4) sempre con riferimento al CA, il CI, discutendo con RO AN, rammentava un episodio particolarmente significativo del ruolo svolto dal AR all'interno del sodalizio mafioso in parola, avendo quest'ultimo esercitato la sua autorità, in passato, per allontanare il CA dal santuario di Polsi, dove ogni anno si celebra la Madonna della Montagna, manifestazione che, come affermato in diverse sentenze passate in giudicato, vede la partecipazione dei massimi esponenti della 'ndrangheta calabrese;
5) il AR, innanzi al quale il CI aveva condotto il CA per accusarlo di fronte allo zio dell'ammanco di una partita di stupefacente, replicava al nipote, evidenziando la mancanza di prove sulla responsabilità del CA;
6) ancora CI LO, interloquendo con lo AN, gli riferiva che il AR lo aveva esortato a commettere gravi atti ritorsivi nei confronti di un gruppo rivale, mentre, rapportandosi direttamente con il AR, lo stesso CI gli chiedeva di essere autorizzato "a richiedere ad un'esponente di un'altra frangia dell'organizzazione la corresponsione di una quota dei suoi guadagni, nell'ottica di un'auspicata redistribuzione dei profitti;
7) infine sempre CI LO, rivolgendosi ad RO LO per l'acquisto di una pistola (episodio già esaminato nelle pagine precedenti della presente motivazione quando è stato affrontato il tema della sussistenza della circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata), ben disegnava il ruolo svolto dal AR nel controllo delle armi di cui disponeva l'associazione mafiosa, evidenziando al suo interlocutore come la cosca disponesse di un cospicuo arsenale custodito in un luogo che i capi del sodalizio non gli avevano rivelato, fermo restando che competeva al AR eventualmente autorizzarlo ad accedere al deposito delle armi dell'organizzazione (cfr. pp. 493-521 della sentenza di primo grado;
417 e ss. della sentenza di appello).
A
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Tanto premesso già sulla base del contenuto immediatamente percepibile delle citate conversazioni, tenuto conto del valore di piena prova riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità alle dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie legittimamente intercettate, come ricordato nelle pagine precedenti della presente motivazione, è possibile ritenere che l'affermazione di responsabilità dell'imputato sia conforme alla previsione normativa di cui all'art. 416 bis, cod. pen. Al riguardo si osserva che, come affermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo deli sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso che emergono emergere anche da significativi "facta concludentia". Non è, pertanto, necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale, precisandosi che, qualora manchi la dimostrazione dell'inserimento formale del singolo all'interno della cosca, la prova della partecipazione può essere ricavata anche dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazione criminale (cfr. Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Rv. 273571, Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Rv. 276122). Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, invero, si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. «messa a disposizione», che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del
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sodalizio nel tessuto sociale (cfr. Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Rv. 276897). Orbene, nella ricostruzione operata dai giudici di merito, non è revocabile in dubbio che le menzionate conversazioni, valutate non atomisticamente, ma unitariamente, consentono di attribuire al AR, soggetto messosi stabilmente al servizio della associazione a delinquere di cui si discute, il ruolo (quanto meno) di partecipe alla cosca SO- GA, al cui interno il ricorrente svolgeva un ruolo dinamico (punto di riferimento degli associati per la soluzione di controversie;
gestore dell'arsenale del sodalizio). Le conversazioni intercettate consentono anche di delineare, come si è visto, un organigramma della cosca SO-GA, la cui sussistenza è stata affermata dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il procedimento "Alba di Scilla 2", sicuramente utilizzabile nei confronti del ricorrente, non solo in relazione ai dati di fatto già evidenziati, ma anche con riferimento all'intervenuta condanna per un tentativo di estorsione, che, risultando aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1, cod. pen., tenuto conto della circostanza che lo spazio di azione del AR come ricostruito nel menzionato procedimento coincideva con il territorio in cui era operativa la suddetta cosca, rappresenta un ulteriore elemento di conferma dell'assunto accusatorio. Né va taciuto che in una serie di ulteriori conversazioni intercettate nel gennaio 2019, nel dicembre 2019 e nei primi mesi del 2020, CI LO si sofferma sull'operatività del sodalizio mafioso di appartenenza, soffermandosi su alcuni dei suoi componenti, tra i quali inserisce lo zio AR LO e CE SO (cfr. pp. 525-535 della sentenza di primo grado). La rilevanza di tutte le menzionate conversazioni in quanto prove autonome si apprezza anche in ordine a un profilo già affrontato, ma sul quale appare opportuno ritornare, trovando applicazione il principio secondo cui ove una sentenza irrevocabile sia acquisita agli atti del processo, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., per fornire la prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento, necessita di una conferma esterna, che non è, invece, richiesta laddove la medesima sentenza, come nel caso che ci occupa, sia utilizzata come riscontro di
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altre prove già acquisite (cfr. Sez. 3, n. 33972 del 16/06/2023, Rv. 285063). Vero è che, a differenza del giudice di primo grado, la corte territoriale non attribuisce al AR lo stesso ruolo apicale riconosciutogli dal giudice di primo grado, ma tale valutazione, effettuata alla luce degli elementi ricavati dall'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del ricorrente nell'ambito del procedimento "Nuova Linea", non incrina il quadro accusatorio emerso a carico del ricorrente nel suo nucleo essenziale: essere un uomo a disposizione del sodalizio mafioso di cui si discute. Sotto questo profilo non sono ravvisabili i denunciati vizi di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, che ricorrono, il vizio di motivazione manifestamente illogica, nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, quello di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice conducenti ad esiti diversi siano state poste a base del suo convincimento (cfr. Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv. 281105- 01). Sulla inammissibilità della dedotta violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., si rimanda a quanto già osservato nella parte introduttiva della presente motivazione. Né va taciuto che il quadro probatorio a carico del AR resta solido anche se si esclude l'utilizzazione degli elementi tratti dalla menzionata ordinanza di custodia, cautelare, che può essere acquisita e utilizzata come prova limitatamente all'esistenza della decisione e delle vicende processuali in essa rappresentate e non anche ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quel processo, posto che l'art. 238-bis cod. proc. pen. riconosce tale valore probatorio alla sola sentenza irrevocabile (cfr. Sez. 3, n. 39076 del 03/12/2021, Rv. 283765).
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Ne discende l'irrilevanza dei rilievi articolati dal ricorrente su tale specifico punto. Ad integrare il già solido quadro probatorio sul punto concorrono, invero, anche le dichiarazioni rese dal CI LO in sede di interrogatorio reso in data 7.7.2022, la cui acquisizione e utilizzazione non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, nel corso del quale il collaboratore di giustizia, nel riferire in ordine alla composizione della cosca SO-GA, "precisava che lo zio RE LO era sempre stato al fianco di GA MA e di SO RA e che all'interno della cosca vi erano spesso delle contrapposizioni che venivano poi risolte" (cfr. p. 447). Infondato e genericamente proposto appare anche il rilievo difensivo in tema di chiamata di correo, in quanto il giudice di primo grado ha operato una specifica e argomentata valutazione della credibilità personale del CI LO, nonché dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle sue dichiarazioni (cfr. pp. 42-45 della sentenza di primo grado), condivisa dalla Corte territoriale, con cui l'imputato non si confronta realmente. In conclusione può sostenersi che tutte le questioni poste dal ricorrente dal quarto al dodicesimo motivo di ricorso, abbiano trovato risposta, risultando inammissibili, anche perché versati in fatto, o infondati i relativi motivi di ricorso. 18. Identiche considerazioni valgono in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato associativo di cui al capo 2), che, come si è visto, rappresenta il "centro gravitazionale" del presente
processo.
Ragioni di chiarezza espositiva impongono anche in questo caso di trattare congiuntamente i motivi di impugnazione articolati dal ricorrente con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, contestatogli nel capo 2). Dal tredicesimo al diciassettesimo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenza della stessa associazione a delinquere e al ruolo di promotore ovvero di organizzatore contestato al ricorrente, che non risponde nemmeno di reati fine;
alla
mancata
valutazione
dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dal
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CI in altro procedimento (peraltro contraddittorie nella misura in cui attribuiscono un ruolo di primo piano al AR, affermando, al tempo stesso, che egli era contrario al traffico di sostanze stupefacenti, senza tacere che la corte territoriale ha omesso di considerare la conversazione del 22.12.2019, segnalata dalla difesa, in cui il AR affermava che avrebbe denunciato il nipote pur di farlo disintossicare dalla droga;
alla duplicazione di responsabilità, posti che la condanna per il reato associativo mafioso esclude la condanna per il delitto associativo in materia di stupefacenti, in base al principio di specialità; alla imputazione in capo al AR della circostanza aggravante di essere l'associazione armata perché egli non era il capo della cosca mafiosa, per cui quando in una conversazione il CI afferma che a lui i capi del sodalizio non avevano rivelato il nascondiglio delle armi, a loro noto, tra questi non poteva essere ricompreso il AR, che per la corte territoriale capo non era;
alla mancanza di motivazione sulla recidiva reiterata. 18.1. Va subito sgombrato il campo da una serie di questioni già affrontate in precedenza in sede di esame delle posizioni di altri ricorrenti, sulle quali appare superfluo ritornare, per evitare ulteriori appesantimenti della motivazione. Sull'esistenza dell'associazione di cui al capo n. 2) e sull'essere la stessa associazione armata, appare sufficiente richiamare le considerazioni già svolte affrontando i ricorsi dello AN, di CI CE, di CI SI MA, di CI CE, del LE e del RA alla cui lettura si rimanda. La possibilità di ricondurre la circostanza aggravante in questione al AR deriva dalla impossibilità che egli non sapesse che i componenti del sodalizio detenessero armi non destinate a mero uso personale, ove si tenga presente, che, come si è già visto, il ricorrente aveva accesso al luogo dove era stato occultato il fucile, costituente arma clandestina, appartenente al CI SI MA. La preoccupazione con cui CI LO e CI SI MA commentano l'avvenuta scoperta dell'arma da parte delle forze di polizia e il conseguente arresto del AR, sorpreso in flagrante possesso della stessa, rappresenta un elemento di particolare importanza nel percorso argomentativo logicamente coerente seguito
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dai giudici di merito nel ricondurre la detenzione dell'arma agli scopi dell'associazione a delinquere di cui si discute, come peraltro rivendicato da CI SI MA nella conversazione con il fratello LO già esaminata. Né va taciuto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la configurabilità della condotta di partecipazione richiede la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (cfr. Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Rv. 258645 01) non essendo pertanto necessario che l'agente si sia reso protagonista anche di uno o più reati di cessione di sostanza stupefacente, come del resto evidenziato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, laddove afferma, come si è detto nella parte introduttiva della presente motivazione. Orbene i giudici di merito hanno fatto buon governo di tali principi, ricavando il ruolo svolto dall'imputato all'interno dell'associazione di cui al capo 2) da una serie di elementi dotati di pregnante valore sintomatico emersi dalle conversazioni intercettate e, in particolare 1) dalla già richiamata detenzione di un'arma clandestina nella disponibilità del sodalizio;
2) dall'intervento del AR nel risolvere questioni attinenti al commercio di stupefacenti;
3) dalle indicazioni che egli forniva agli altri associati su come custodire la droga e presso quali fornitori rifornirsi a preferenza di altri;
4) dalla circostanza che egli veniva indicato dal nipote CI CE come uno dei destinatari dei proventi derivanti dal traffico illecito di stupefacenti, nel corso di una conversazione già esaminata in precedenza;
5) dai consigli che forniva al nipote CI LO per evitare di essere sorpreso in possesso delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio faceva commercio (cfr. pp. 521-524 della sentenza di primo grado). Si tratta di un ruolo qualificabile in termini di promotore, posto che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di reato associativo, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a
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sé i primi consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni ovvero, come fatto dal ricorrente, sovraintenda alla complessiva attività di gestione o assuma funzioni decisionali (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Rv. 284199-01). A fronte di un quadro probatorio così univoco lo specifico contributo fornito dal CI LO nel suo interrogatorio risulta pressoché insignificante, essendo meramente confermativo di quanto emerso dalle conversazioni intercettate, che, come è noto, non abbisognano di riscontri. La condanna per il reato ex art. 416 bis, cod. pen., non comporta, come vorrebbe il ricorrente, che il AR non possa essere condannato per il reato associativo di cui al capo 2). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, con insegnamento condivisibile, è configurabile il concorso tra un'associazione di tipo mafioso e un'associazione per delinquere dotata di un'autonoma struttura organizzativa che, avvalendosi del contributo di sodali anche diversi dai soggetti affiliati al sodalizio mafioso, persegua un proprio programma delittuoso, dalla cui attuazione discende il concomitante conseguimento dell'interesse del clan. (In motivazione, la Corte ha escluso la violazione del principio del "ne bis in idem" sul rilievo dell'insussistenza, nel rapporto tra le fattispecie associative, di piena coincidenza degli elementi costitutivi, difettando nell'associazione per delinquere generica il profilo programmatico del metodo mafioso;
cfr. Sez. 2, n. 8790 del 06/12/2023, Rv. 286005-01). Ne consegue che i reati di associazione finalizzata al narcotraffico e di associazione di tipo mafioso concorrono, qualora, come nel caso in esame, il traffico di stupefacenti rientri tra le attività dell'associazione mafiosa e sia gestito attraverso un'associazione appositamente costituita, diretta dai componenti di quella mafiosa (cfr. Sez. 6, n. 17002 del 20/03/2025, Rv. 288048-01). In conclusione può sostenersi che tutte le questioni poste dal ricorrente dal tredicesimo al sedicesimo motivo di ricorso, abbiano trovato risposta, risultando inammissibili, anche perché versati in fatto, of infondati i relativi motivi di ricorso. 19. Infondato deve ritenersi anche il diciassettesimo motivo di ricorso.
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Come riconosce lo stesso ricorrente il Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole ha affermato il principio, secondo cui in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (cfr. Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878-01). Il ricorrente eccepisce che nel caso in esame la Corte territoriale non abbia reso un'adeguata motivazione in punto di raffronto tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli oggetto delle precedenti condanne. Si tratta, tuttavia, ad avviso del Collegio di un rilievo che non coglie nel segno, in quanto la Corte territoriale, nel ritenere sussistente a carico dell'imputato la contestata recidiva reiterata nel quinquennio ha per l'appunto operato un raffronto tra i reati oggetto delle precedenti condanne (lesioni personali, rapine, estorsioni) e quelli oggetto del presente procedimento, per dedurne, con logico argomentare, che i nuovi reati di natura associativa contro l'ordine pubblico, siano "espressione di una qualificata pericolosità sociale ed allarmante tendenza a delinquere dell'imputato, meritevole di dell'aggravamento sanzionatorio a titolo di recidiva" (cfr. p. 450). 20. Sulla base delle svolte considerazioni vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di NA IU, ER ET e AR SA, con condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). Vanno, invece, rigettati i ricorsi di AR SI, RO AN, CI CE, CI SI MA, AN CE, RA CE e AR LO, con condanna del ricorrenti, al sensi dell'art. 616, cod. proc. pen., al pagamento delle spese
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processuali. Del parziale accoglimento del ricorso di LE TO si è già detto, con conseguente impossibilità di condannare quest'ultimo al pagamento delle spese processuali, in quanto non totalmente soccombente. I ricorrenti tutti vanno, altresì, condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile, Comune di Scilla, che si liquidano in complessivi euro 7000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria limitatamente alla recidiva nei confronti di LE TO. Rigetta nel resto il ricorso di LE TO. Rigetta i ricorsi di AR LO, RA CE, CI SI MA, CI CE, AR SI AN CE, RO AN e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Dichiara inammissibili i ricorsi di AR SA, ER ET, NA IU e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Scilla, che liquida in complessivi euro 7000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 21.11.2025.
Il Consigliere Estensore A
Il Presidente
Neve Semille
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CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA
19 MAR 2009
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise
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