Sentenza 14 gennaio 2008
Massime • 1
In materia di applicazione di misure cautelari, la sussistenza di gravi indizi di cui all'art. 273 cod. proc. pen., in ordine all'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta anche da un singolo episodio criminoso, che attesti l'intervento di un gruppo che partecipa nel suo insieme ad un evento importante per l'associazione. Tuttavia, occorre pur sempre una adeguata motivazione in ordine alla partecipazione dell'indagato al reato associativo e al ruolo da lui stabilmente svolto, non esclusivamente nel singolo episodio, ma anche all'interno dell'organizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2008, n. 6867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6867 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 14/01/2008
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 116
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 28591/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PA NO avverso l'ordinanza in data 23-5-2007 del Tribunale di Milano;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. Giovanni Aricò, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 - Con ordinanza in data 23-5-2007 il Tribunale di Milano, sezione 11 penale, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta in data 30-4-2007 dal GIP di Milano nei confronti di PA NO per il delitto di cui al capo A) della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74: per avere partecipato ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con il ruolo di organizzatore e capo e con il compito ulteriore di reperire i mezzi di finanziamento delle operazioni illecite, gestendo i contatti necessari per determinare il costo delle operazioni ed impartendo le istruzioni necessarie agli addetti agli spostamenti all'estero), nonché per il reato di illecito trasporto di un quantitativo ingente di cocaina (kg. 206), avente principio attivo pari al 81%, sequestrato dalla Polizia Spagnola nel porto di Castellon e in parte (kg. 24,300) giunto in Italia a bordo di un camper e sequestrato in Genova capo H).
2 - Avverso la suindicata ordinanza del 23-5-2007 PA NO ha proposto, tramite i suoi difensori, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento in primo luogo per violazione dell'art.606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 190 - 292 - 309 c.p.p. per avere il Giudice del Riesame sostituito la motivazione del
GIP con una propria, basata su formule di stile che rappresenterebbero un mero convincimento senza indicare fatti ed elementi concreti.
Con un secondo e articolato motivo di ricorso si denuncia "erronea applicazione della legge penale in relazione alle paventate condotte di promozione e organizzazione del reato associativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 - art. 606 c.p.p., lett. C)." In particolare, il ricorrente denuncia:
- che gli indizi raccolti sarebbero racchiusi in un alveo temporale assolutamente circoscritto (dal 24 giugno 2006 al 20 luglio dello stesso anno) e sarebbero perciò inidonei in relazione al contestato reato associativo;
- che il Tribunale non avrebbe spiegato in base a quali elementi aveva desunto il "prestigioso livello" attribuito ad esso PA nel provvedimento censurato;
- che la ritenuta centralità degli incontri del giugno-luglio 2006 era ricollegabile unicamente alla realizzazione del fatto di cui al capo H) e non già al complessivo fatto di cui al capo A), relativo per altro ad una associazione già stabile ed operante in un periodo temporale in cui esso PA era detenuto per altra causa;
- che il vincolo associativo sarebbe stato in sostanza tratto unicamente dalla asserita sua partecipazione al reato-fine di cui al capo H) della rubrica e che in ogni caso non vi sarebbe certezza in ordine alle ragioni degli incontri incriminati e anche la asserita interscambiabilità tra esso PA e TO SA nella direzione della associazione avrebbe perso qualunque valenza, essendo stato quest'ultimo scarcerato per mancanza di indizi;
- che le conversazioni intercettate sarebbero state interpretate in modo del tutto disarticolato soprattutto nella parte relativa al ruolo di finanziatore attribuito ad esso PA in riferimento al delitto di cui alla lett. H);
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 273 c.p.p. relativamente al capo H), nonché "omessa considerazione degli elementi favorevoli all'indagato". Segnatamente il ricorrente rileva che nessuna delle conversazioni intercettate avrebbe fornito indizi atti a collegare la sua persona alle azioni illecite dei pretesi correi, e che gli incontri incriminati sarebbero stati del tutto incongruamente collegati ai fatti illeciti contestati;
3 - Il primo e il terzo motivo di ricorso sono palesemente infondati. Questa Corte ha reiteratamente puntualizzato che in tema di misure cautelari personali, il coordinamento fra il disposto dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c bis) e quello dell'art. 309 cod. proc. pen. consente di affermare che al Tribunale del Riesame deve essere riconosciuto il ruolo di giudice collegiale e di merito sulla vicenda de liberiate, onde allo stesso non è demandata tanto la valutazione della legittimità dell'atto, quanto la cognizione della vicenda sottostante e, quindi, primariamente la soluzione del contrasto sostanziale tra libertà del singolo e la necessità coercitiva, con la conseguenza che la dichiarazione di nullità dell'ordinanza impositiva deve essere relegata a ultima ratio delle determinazioni adottabili. Tale nullità può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico ovvero, qualora, pur esistendo una motivazione, essa si risolva in una clausola di stile, onde non sia possibile, interpretando e valutando l'intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue (v. per tutte: sez. 6, sentenza n. 52 del 10/01/2000, rv. 215433 e, da ultimo, sez. 4, sentenza n. 45847 del 08/07/2004, rv. 230415). In definitiva, il Tribunale del Riesame può integrare la motivazione dell'ordinanza impositiva di misura cautelare, perché, con la garanzia del contraddittorio, può rimediare ai vizi della motivazione, sino a confermare la misura per ragioni diverse. Deve per contro rilevare la nullità dell'ordinanza, quando essa sia priva del requisito della motivazione (intesa mancanza fisica o mera apparenza), in relazione alle condizioni generali o alle esigenze cautelari.(sez. 5, sentenza n. 5954 del 07/12/1999, rv. 215258). Nel caso di specie non ricorrevano certamente queste ultime condizioni, posto che il provvedimento coercitivo era ampiamente motivato, sicché il Tribunale di Milano, nella ordinanza censurata, dopo avere richiamato le argomentazioni espresse in quella sede, ha correttamente provveduto ad alcune doverose correzioni (escludendo gli elementi indiziar che si incentravano nell'avere il PA trascorso il periodo di permesso-premio con il TO invece che con la sua famiglia e nella cd. bonifica degli ambienti in suo uso, essendosi egli accorto della spia nascosta sulla sua autovettura) e ha integrato adeguatamente la misura cautelare.
In particolare, il Tribunale, dopo avere rimarcato la centralità degli incontri del 24-6-2006 e del 7-7-2006, in quanto avvenuti in concomitanza con le fasi più importanti della introduzione in Italia del camper contenente lo stupefacente di cui al capo H), ha messo tali incontri in relazione con alcune conversazioni intercorse tra PA e RI e con numerosi altri colloqui registrati, che riportavano inequivocabilmente gli incontri stessi alla attività di importazione di droga che si stava organizzando, come confermato dai frenetici spostamenti dei protagonisti su e giù per l'Italia e dal tenore degli interrogatori (resi in Svizzera) dai due corrieri, OV e OR. La figura del PA - ha sottolineato il Tribunale - emergeva proprio nei momenti essenziali per il narcotraffico di cui al capo H) e ciò "avvalora(va) certamente la ipotesi accusatoria e priva(va) di valore la tesi difensiva sviluppata dal PA".
A fronte di queste coerenti conclusioni, il ricorrente, come si è visto, si è sostanzialmente limitato ad offrire una lettura alternativa delle risultanze delle indagini, dilungandosi in affermazioni generiche ed apodittiche e in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, neppure in virtù delle recenti modifiche all'art. 606 c.p.p., lett. c) apportate dalla Legge n. 46 del 2006. Infatti neanche la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, oltre che dal testo del provvedimento impugnato anche "da altri atti del processo", può nel caso di specie "salvare" le censure proposte dal ricorrente. Il sindacato di questa Corte resta pur sempre di legittimità, con la conseguenza che non può esserle demandato un riesame critico delle risultanze istruttorie. Il riferimento agli altri atti del processo può essere utilizzato unicamente per contestare la correttezza dell'iter logico- argomentativo utilizzato dal giudice di merito, non già per confutare in punto di fatto la valutazione dal medesimo offerta del materiale istruttorio allegato a fondamento della ipotesi accusatoria. Vale a dire che la omessa motivazione può essere dedotta là dove il giudice di merito abbia ingiustificatamente negato l'ingresso nella giustificazione della sua decisione ad un elemento di prova di segno contrario pacificamente risultante dagli atti processuali e dotato di efficacia "scardinante" dell'impianto motivazionale, non già quando ne abbia dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione difforme rispetto alla prospettazione del ricorrente. Allo stesso modo la illogicità manifesta e la contraddittorietà sussistono quando "gli altri atti del processo", specificamente indicati nel gravame, inficino in modo radicale dal punto di vista logico l'intero apparato motivazionale, e non quando siano stati coerentemente ed adeguatamente valutati nel provvedimento di merito in modo diverso rispetto alla tesi propugnata in ricorso. Nel caso di specie, la adeguatezza, nel senso sopra specificato, della motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano non è stata minimamente censurata dal ricorrente, che si è, invece, limitato esclusivamente ad apportare le sue critiche sulla valutazione data dal Giudice di merito al materiale indiziario sottoposto al suo esame, proponendone una diversa lettura.
In conclusione, il tessuto motivazionale dell'ordinanza censurata, in riferimento al reato rubricato sub H), non presenta affatto quella carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono queste censure. Come si è visto, gli elementi addotti dal ricorrente sono già stati tutti valutati e correttamente "smontati" dal Tribunale del Riesame. Le argomentazioni del giudice di merito sono logiche ed adeguate e, a fronte di esse, il ricorrente si è limitato sostanzialmente a dedurre, in modo apodittico, tesi di segno contrario e ad insistere in ricostruzioni alternative dei fatti. Ma non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più adeguata) valutazione delle risultanze processuali. Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.
4 .-. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. In riferimento al quadro indiziario a carico del PA in ordine al contestato reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 il Tribunale di Milano si è limitato a rilevare che erano proprio gli elementi da cui si desumeva nei confronti del ricorrente la sussistenza dei gravi indizi del delitto sub H) che inducevano a ritenere corretta anche la contestazione del ruolo attribuitogli al capo A). Segnatamente il Tribunale, dopo avere sottolineato che la sussistenza del reato associativo rubricato sotto quest'ultima lettera non era stata "neppure oggetto di specifica contestazione della difesa (che aveva solo contestato la partecipazione del PA al sodalizio)", ha aggiunto esclusivamente che "per il prestigioso livello di PA e degli altri associati, per il momento delicatissimo in cui erano avvenuti gli incontri del giugno- luglio 2006 di cui si è detto, nonché per le ragioni per cui erano avvenuti tali incontri il coinvolgimento di PA nella importazione dei 206 chili di cocaina non poteva assolutamente ritenersi occasionale".
Si tratta di una motivazione che, oltre a dare per scontate risultanze tutte da dimostrare (ad es. "il prestigioso livello" del PA), appare del tutto carente in riferimento alla partecipazione del ricorrente al sodalizio dedito al narcotraffico, partecipazione che sembra essere, in realtà, basata unicamente sul ruolo svolto nel reato-fine a lui contestato.
È pur vero che anche da un singolo episodio criminoso può desumersi, ai fini dell'art. 273 cod. proc. pen., la consistente probabilità dell'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, laddove lo stesso episodio attesti l'intervento di un gruppo che partecipa nel suo insieme ad un evento importante per l'associazione (sez. 6, sentenza n. 10111 del 17/02/2005, rv. 230887). Tuttavia occorre pur sempre una adeguata motivazione in ordine alla partecipazione dell'indagato al delitto associativo ed al ruolo da lui stabilmente svolto non esclusivamente nel singolo reato di importazione commesso ma anche all'interno della organizzazione.
Pur sussistendo, infatti, assoluta autonomia tra il delitto di associazione per delinquere e reati fine commessi dagli associati, non può escludersi, tuttavia, sul piano probatorio che gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati, possano essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo ed all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, in specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di esecuzione, etc.. È indispensabile, però, una adeguata motivazione in ordine a questi ultimi elementi ed alla partecipazione del singolo al sodalizio criminoso, motivazione che, invece, nel caso di specie appare carente.
5 - In base alle argomentazioni sopra espresse si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza censurata limitatamente al reato associativo (con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Milano) ed il rigetto nel resto del ricorso proposto nell'interesse di PA NO.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato associativo e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Milano. Rigetta nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2008