Sentenza 28 novembre 2023
Massime • 1
In tema di stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso in cui l'attività di spaccio è svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze, pur se in quantitativi non rilevanti, sono sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico lo stupefacente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/11/2023, n. 5869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5869 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2023 |
Testo completo
AUL 05869-26 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - sent. n. 2920 Geppino Rago UP―28/11/2023 Piero Messini D'Agostini Pierluigi Cianfrocca Relatore - Reg. Gen. n. 18061/2023 PE Coscioni PE Sgadari ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: TA CA nato a [...] il [...] SI IC nato a [...] il [...] AG DO nato a [...] il [...] AG CI nato a [...] il [...] NG TO nato a [...] A CREMANO il 29/07/1977 TT IZ nato a [...]! il 04/08/1989 OR ME nato a [...] A CREMANO il 28/04/1984 TT EN nato a [...] il [...] AN CI AR nato a [...] il [...] IA AN nato a [...] il [...] AN NN nato a [...] il [...] SO AE nato a [...] il [...] " contro la sentenza della Corte di appello di Venezia del 6.10.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha concluso per l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata quanto alla posizione di NE ST, limitatamente alla aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e per la inammissibilità nel resto;
per l'inammissibilità dei ricorsi di EL OS, TR IA, IR IA, UM ON, AU PE, ME RT, EN SC, AN AN e AE VI;
per il rigetto dei ricorsi di IR CI e AN RO;
udito l'avv. Giovanna LO, in sostituzione dell'Avv., Domenico Scarpone, che, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nel suo accoglimento;
udito l'Avv. Valeria Maffei, in difesa di EN SC, che si è riportata al ricorso insistendo nel suo accoglimento;
udito l'Avv. PE Perfetto, in difesa di UM ON e AE VI, che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo nel suo accoglimento;
udito l'Avv. ON DE Vecchio, in difesa di ME RT, che si è riportato ai motivi di ricorsi insistendo nel suo accoglimento;
udito l'Avv. VA Impradice, in difesa di UM ON e AE VI e, in sostituzione dell'Avv. EL IA DEl'Aquila, in difesa di AU PE, e che, riportandosi ai motivi dei rispettivi ricorsi, ha insistito nel loro accoglimento;
udito l'Avv. Fernando IA Pellino, in difesa di IR IA e di TR IA e, in sostituzione dell'Avv. Mario Griffo, in difesa di NE ST, che, si è riportato ai motivi dei rispettivi ricorsi insistendo nel loro accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10.2.2021 il GIP del Tribunale di Napoli, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto (per quel che interessa in questa sede in relazione ai ricorsi inoltrati): 1) NE ST responsabile dei delitti a lui ascritti ai capi 10) e 11) della rubrica e, esclusa la qualifica di organizzatore e la aggravante di cui all'art. 74, comma quarto, DPR 309 del 1990, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni 11 di reclusione;
2) EL OS responsabile dei delitti a lui ascritti ai capi 1), 3), 10) e 13) della rubrica, e, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen., contestato sub 1), ritenuta la continuazione tra i reati contestati nonché tra questi e quello giudicato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 2 10.10.2018, irrevocabile il 9.1.2019, lo ha condannato alla pena complessiva e finale di anni 18 e mesi 4 di reclusione;
3) TR IA responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 4), 5) 6) e 8) della rubrica e, ritenuta la continuazione tra di essi, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 7 e mesi 8 di reclusione ed euro 8.000 di multa;
4) IR IA responsabile del delitto contestatogli al capo 6) della rubrica e lo aveva condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa;
5) UM ON responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1), 4), 6), 7), 8), 9) e 10) della rubrica e, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen. contestato sub 1) e la circostanza aggravante di cui al comma quarto dell'art. 74 DPR 309 del 1990, contestata sul capo 10), ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 20 di reclusione;
6) AU PE responsabile dei reati ascrittigli ai capi 13) e 14) della rubrica e, ritenuta la continuazione tra di essi, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 6.000 di multa;
7) ME RT responsabile del reato ascrittogli al capo 1) della rubrica e, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen., lo aveva condannato alla pena di anni 9 di reclusione;
8) EN SC responsabile del delitto a lui ascritto al capo 1) e, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen., riconosciutegli altresì le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla aggravante contestata, lo aveva condannato alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione;
9) IR AR CI responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 1), 10) e 11) della rubrica e, escluse le circostanze aggravanti di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen. sul capo 1) e quella di cui al comma quarto dell'art. 74 DPR 309 del 1990 sul capo 10), ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena finale di anni 18 e mesi 4 di reclusione;
10) AN RO responsabile dei reati ascrittigli ai capi 10) e 12) della rubrica e, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma quarto dell'art. 74 DPR 309 del 1990, contestata sul capo 10), ritenuta la continuazione tra detti reati e quello giudicato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 9.2.2017, irrevocabile il 28.3.2017, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 18 di reclusione;
11) AN AN responsabile dei reati ascrittile ai capi 1), 10) e 18) della rubrica e, escluse le circostanze aggravanti di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen. e quella di cui al comma quarto dell'art. 74 DPR 309 del 1990, l'aveva condannata alla pena complessiva di anni 18 e mesi 4 di reclusione;
12) AE VI responsabile del delitto di cui al capo 1) della rubrica e, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen., l'aveva condannata alla pena finale di anni 8 di reclusione;
3 2. la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 10.2.2021, appellata (tra gli altri) dagli odierni ricorrenti, ha ridotto la pena inflitta a IR IA ad anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 3.600 di multa;
ha ridotto la pena inflitta a UM ON ad anni 19 e mesi 6 di reclusione;
ha ridotto la pena inflitta a AU PE ad anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 5.000 di multa;
ha riconosciuto a EN SC la circostanza attenuante di cui al comma terzo dell'art. 416-bis.1 cod. pen. ed ha di conseguenza rideterminato la pena inflittagli in anni quattro e mesi 4 di reclusione;
ha qualificato il fatto contestato al capo 10) ai sensi del comma secondo dell'art. 74 DPR 309 del 1990 ed ha rideterminato la pena per EL OS in anni 9, mesi 2 e giorni 20 di reclusione;
per AN RO in anni 9, mesi 1 e giorni 10 di reclusione;
per AN AN in anni 9 e mesi 4 di reclusione;
ha escluso la circostanza aggravante di cui al comma secondo dell'art. 629 cod. pen. contestata sul capo 5) ed ha rideterminato la pena inflitta a TR IA in anni 7 e mesi 4 di reclusione ed euro 8.000 di multa;
ha confermato, nel resto (e per quel che interessa in questa sede) la sentenza impugnata condannando NE ST, ME RT, AE VI e IR AR CI al pagamento delle spese processuali del grado;
3. ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, NE ST, EL OS, TR IA, IR IA, UM ON, AU PE, ME RT, EN SC, IR AR CI, AN RO, AN AN e AE VI deducendo, rispettivamente:
3.1 NE ST con l'Avv. Mario Griffo:
3.1.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 73 e 74 DPR 309 del 1990, 530 e 192 cod. proc. pen.: riporta passi della sentenza di appello osservando che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il ST sarebbe uno dei componenti della piazza di spaccio facente capo a OV De TE di cui sarebbe stato fornitore stabile;
riproduce, quindi, alcune conversazioni telefoniche valorizzate dai giudici di merito e, in particolare, quella progr. 25 del 9.4.2016, quelle del 15 aprile, in cui compare tale "zio OR, identificato dagli investigatori in VA D'CO, e che sarebbe stato evocato anche nelle conversazioni dei giorno 16 e successivi (riportando quelle del 23 aprile) in cui il De TE contattava il ST chiedendogli di avvisare lo "zio OR che sarebbe passato da lui mentre il ST gli intimava chiudere il conto;
segnala che i riferimenti alle magliette, al denaro ed ai conti con il De TE sono stati considerati dalla Corte di appello legati alla attività di spaccio, anche alla luce delle dichiarazioni, pure riportate nel ricorso, di OV Da TE, delle intercettazioni effettuate eseguite in carcere tra il De TE e la madre AS AN che 4 testimonierebbero il debito del primo nei confronti del ST, e stimate rilevanti anche ai fini della prova della partecipazione del ST al sodalizio capeggiato al ON ed a VA D'CO; rileva, dunque, che, secondo la prospettazione accusatoria, il ST avrebbe fatto parte di un sodalizio composto da tre componenti ed operante, per un periodo di tempo limitato e con mezzi sconosciuti, laddove il ST che avrebbe rifornito il De TE di sostanza stupefacente curandone il pagamento per conto di VA D'CO il quale avrebbe avuto il controllo dello spaccio unitamente a UM ON;
osserva, quindi, che il ST, su cui gravavano precedenti penali per furto e ricettazione (e non legati a stupefacenti), nel 2015 era detenuto nel carcere di Foggia ed è stato intercettato in un periodo ristrettissimo, ovvero dal 10 al 15 di aprile del 2016; segnala che, dal compendio intercettivo, risulta che il ST era entrato in rapporti con il De TE il 7.4.2016 quando il primo si era fermato a parlare con la moglie del ricorrente cui aveva chiesto dove poteva comperare un po' d'erba, acquistandone per 5 grammi;
rileva, quindi, l'illogicità della ricostruzione laddove il De TE, titolare di una piazza di spaccio, si sarebbe rivolto ad un piccolo spacciatore, quale il ST, per acquistare un ridottissimo quantitativo di sostanza stupefacente "leggera" per essere indirizzato da un tale "OR, di 60-65 anni, abitante alla "Case Nuove", con cui avrebbe accumulato un debito di 300 euro che non consente in alcun modo di ritenere l'esistenza di un sodalizio e di una qualche "stabilità" nella fornitura di stupefacente da parte del ST cui il De TE, nelle dichiarazioni rese all'esito del suo arresto, non aveva fatto alcun riferimento;
spiega, inoltre, le plurime ragioni per le quali il "OR richiamato nelle conversazioni intercettate, non poteva essere identificato in VA D'CO, operazione frutto di un evidente travisamento;
3.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 603 cod. proc. pen.: rileva che, a pag. 20 dei motivi di appello, la difesa aveva segnalato che la madre del De TE è affetta, sin dall'aprile del 2016, da gravi disturbi psichici, da accertarsi anche con il ricorso alla rinnovazione della istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. ma che, sul punto, la Corte di appello ha totalmente omesso di motivare;
3.1.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 73 e 74 DPR 309 del 1990 e 416-bis. 1 cod. pen.: rileva che nella sentenza di primo grado è completamente mancante la descrizione delle condotte di realizzazione della aggravante "mafiosa" nelle due ipotesi contemplate dall'art. 416-bis. 1 cod. pen.; riporta, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata che riferisce l'attività del ST e dello stesso "zio OR alla "galassia associativa" di cui erano parte il ON ed il clan da costui diretto ed evidenzia come la ricostruzione fattuale proposta dai giudici di merito non consenta in alcun modo di ritenere 5 l'esistenza dell'elemento soggettivo che caratterizza la aggravante sotto il profilo "agevolativo";
3.1.4 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 73, comma quinto e 74, comma sesto, DPR 309 del 1990: richiama la motivazione resa, sul punto, dalla sentenza impugnata e segnala che, alla stregua della ricostruzione proposta, il ST avrebbe, al più, agito quale intermediario in cessioni di sostanza stupefacente "leggera" per un importo di circa 700 euro;
evidenzia l'apoditticità della motivazione con cui la Corte ha escluso la possibilità di ricondurre i fatti nell'alveo della fattispecie di cui al comma quinto dell'art. 73 DPR 309 del 1990 e, di conseguenza, al comma sesto dell'art. 74 DPR 309 del 1990; 3.1.5 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62- bis, 132, 133 e 81 cod. pen.: richiama la motivazione della sentenza impugnata segnalandone la apoditticità quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e, a tal fine, la improprietà del richiamo al ripensamento critico ed al ravvedimento del reo;
segnala, inoltre, che la sentenza impugnata ha quantificato la pena trascurando le condizioni personali e sociali dell'imputato che non è gravato da precedenti specifici;
3.2 EL OS, con l'Avv. Domenico Scarpone:
3.2.1 illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: rileva che la Corte di appello ha motivato in termini contraddittori non tenendo conto dei segnali di resipiscenza mostrati dal ricorrente nel corso del giudizio abbreviato (con la produzione di un proprio memoriale e la rinuncia parziale ai motivi di gravame), dell'ottimo comportamento processuale del ricorrente, di non allarmante vissuto giudiziario e, infine, la condizione di soggetto tossicodipendente;
evidenzia che, con il proprio memoriale, l'OS aveva ammesso la quasi totalità degli addebiti, con la specifica attribuzione di tutte le conversazioni in atti, dando così un segnale di netta recisione con l'ambiente della criminalità organizzata e che la Corte di appello ha omesso ogni riscontro su tali considerazioni e rigettato apoditticamente le doglianze difensive ritenendo tali elementi insufficienti a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
3.3 TR IA, con l'Avv. Fernando IA Pellino:
3.3.1 violazione di legge e vizio di motivazione con espresso riferimento all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., quanto alle dichiarazioni di LI LI, alla riqualificazione dei capi 5) e 6) ai sensi dell'art. 393 cod. pen. ed agli 6 artt. 81 e 133 cod. pen.: richiama le considerazioni spese con l'atto di appello con riguardo alla condanna per il delitto di cui all'art. 644 cod. pen. fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa in merito al suo stato di bisogno che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, non trova riscontro, ed anzi sono smentite, da quelle di PE RO su elementi essenziali e non di contorno;
aggiunge che l'altra teste, moglie del LI, aveva appreso i fatti dal marito;
sottolinea come, in definitiva, non fosse stata acquisita la prova della responsabilità, "al di là di ogni ragionevole dubbio", circa la natura usuraria del prestito;
rileva che la Corte di appello, replicando al corrispondente motivo di gravame, si è limitata a far presente che l'impossibilità di riqualificare i fatti ai sensi dell'art. 393 cod. pen. consegue alla natura usuraria del debito e, pertanto, alla finalità perseguita con le minacce;
segnala che la Corte di appello, pur avendo escluso la aggravante di cui al comma secondo dell'art. 629 cod. pen., ha ridotto la pena complessiva di soli 4 mesi e, quindi, in termini sostanzialmente apparenti ed in un'ottica punitiva evidenziata anche dall'entità degli aumenti per la continuazione;
3.4 IR IA, con l'Avv. Fernando IA Pellino:
3.4.1 violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza ed illogicità con espresso riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche: rileva che la rinuncia ai motivi sulla responsabilità non poteva esimere la Corte di appello dall'onere di motivare in maniera logica e coerente sulle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche che, nel caso di specie, andavano riconosciute in considerazione della fugace partecipazione del ricorrente al fatto;
rileva che la Corte ha valorizzato i precedenti penali e, incongruamente, la mancanza di resipiscenza valorizzando in tal modo in termini negativi il fatto che il ricorrente si è difeso nel processo;
3.5.1 UM ON e AE VI, con un primo ricorso a firma dell'Avv. PE Perfetto:
3.5.1.1 violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. quanto alla insussistenza degli elementi per configurare un autonomo sodalizio denominato clan ON;
alla impossibilità di ritenerne la partecipazione da parte di AE VI, moglie del ON, in difetto di riscontri alle propalazioni dei collaboratori EN SC e UM D'CO: rileva che la stessa sentenza impugnata ha indicato il ON come soggetto collocato sul territorio dal D'CO, scarcerato insieme a lui nel maggio del 2015, quale referente del clan omonimo, "gemellato" con il clan EL e non già come apicale di un clan autonomo sia pure strettamente collegato con quello D'CO, 7 con un meccanismo simile a quello che collega il clan CI ai singoli capi-zona; sottolinea come la sentenza impugnata non abbia affrontato le questioni sollevate dalla difesa ma, nel contempo, avendo dato atto degli elementi di prova militanti per la insussistenza di un autonomo gruppo criminale;
segnala la illogicità della motivazione nel dar conto della posizione di supremazia del D'CO e della commissione di reati nell'interesse della cosca da costui capeggiata e di cui il ON sarebbe stato parte ed evidenzia come, nel caso di specie, non si fosse in presenza di un clan "periferico" ma di un gruppo che, secondo la tesi d'accusa, avrebbe operato nello stesso contesto territoriale della organizzazione "madre"; riporta, peraltro, le dichiarazioni dei collaboratori AL EL, ET NZ, IR LI, RG ER, RG NO, LE OL, CO AP e VA GG che avevano indicato il clan D'CO come egemone sul territorio e non avevano fanno alcun riferimento al ON;
riporta le dichiarazioni di GI LO, che aveva fatto riferimento al ON come componente del clan D'CO e non fosse stato in grado di riferire in merito ai componenti del gruppo che avrebbe fatto capo al ricorrente;
riporta, inoltre, le dichiarazioni di CR ZZ di cui sottolinea la sostanziale inconsistenza e quelle di UM D'CO, ultimo collaboratore in ordine di tempo, che aveva parlato del ON come referente su un territorio gestito dai D'CO; richiama, ancora, le dichiarazioni di EN SC di cui, pure, evidenzia la sostanziale irrilevanza pur avendo costui ribadito che il territorio era sotto l'egida del clan D'CO e l'inesistenza di un clan ON ed il ruolo di comando facente capo al VA D'CO che percepiva una quota per le attività criminali sul territorio;
riporta, ancora, le dichiarazioni di MM IS ed evoca i capi di imputazione di due processi relativi a fatti ascritti al ON ed aggravati dalla partecipazione al clan D'CO/EL, asseritamente commessi nello stesso periodo e nello stesso contesto territoriale in cui, secondo i giudici di merito, avrebbe dovuto operare l'autonomo clan ON;
quanto alla posizione di AE VI: richiama le considerazioni spese dalla difesa con riguardo all'odierna ricorrente a carico della quale la Corte avrebbe individuato elementi indiziari che non hanno consentito nemmeno di formulare un autonomo capo di imputazione;
segnala la natura dei rapporti con PA ma, anche, con AN e CI, da ritenersi espressione dei rapporti di parentela e di conoscenza ovvero di condivisione di esperienze legate alla detenzione dei rispettivi mariti;
rileva che soltanto i collaboratori SC e UM D'CO hanno parlato della VI riferendone in termini sostanzialmente neutri ed evidenzia una serie di elementi logicamente incompatibili con il presunto ruolo da costei disimpegnato;
8 3.5.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena dovendosi dichiarare cessata la condotta contestata alla VI nel 2017: quanto alla determinazione della pena, richiama la sentenza che aveva definito, in sede di legittimità, l'incidente cautelare e che aveva individuato la cessazione della operatività del sodalizio all'anno 2017, data confermata dall'evoluzione della vicenda processuale;
3.5.1.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della aggravante di cui all'art. 416-bis comma quarto, cod. pen.: segnala che la Corte di appello si è limitata, sul punto, a sostenere la compatibilità tra la affermazione della aggravante nel delitto di associazione di stampo mafioso e la sua esclusione per il delitto di associazione dedita al narcotraffico nonostante la sostanziale coincidenza delle due compagini;
3.5.1.4 violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. ed assenza di motivazione sulla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti qui giudicati e quelli oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 28.9.2021: segnala la erroneità quanto alla ritenuta distanza temporale tra i vari fatti e la contraddittorietà con le sentenze allegate dalla difesa;
3.5.2 UM ON, con un secondo ricorso a firma dell'Avv. VA Impradice:
3.5.2.1 violazione degli artt. 192 e 546, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma primo, lett. b), c) ed e) per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla esistenza di un autonomo sodalizio denominato "clan ON" ed al ruolo apicale rivestito dal ricorrente: segnala che i giudici di merito hanno ritenuto che, con la scarcerazione del ON, coeva a quella di VA D'CO, fosse nata una autonoma consorteria da lui capeggiata;
osserva che la Corte ha omesso di considerare che dalle dichiarazioni dei collaboratori EL, NZ, ER, OL, NO, IG, AP, GG IS, SC e ZO emergeva che, nei territori di San OV a Teduccio, San RG e IC il clan egemone era un altro e nessun riferimento vi era ad un "clan ON"; richiama le dichiarazioni rese sul punto dal D'CO, dal LO e dallo SC ed evidenzia la illogicità e la contraddittorietà della sentenza con massime di esperienza tra la affermazione della supremazia del clan D'CO (di cui il ON era componente) e l'esistenza di un autonomo sodalizio retto dal ricorrente;
evidenzia che, diversamente dal precedente evocato dai giudici di appello, nel caso di specie il sodalizio principale operava anche nei territori ritenuti, poi, di competenza del gruppo facente capo al ON;
richiama, d'altra parte, le dichiarazioni del LO sul ruolo di supremazia del D'CO anche nei confronti del 9 ON;
evoca, ancora, le dichiarazioni del ZZ e quelle dello stesso UM D'CO il quale ultimo aveva fatto riferimento ad un gruppo facente capo, contemporaneamente, a sé stesso ed al ON, indicato come mero "referente" a San RG e, successivamente, anche a IC;
segnala che lo SC, a sua volta, aveva ammesso di aver fatto parte del gruppo del ON per una settimana o due circa ribadendo, in ogni caso, la subordinazione al D'CO;
3.5.2.2 violazione dell'art. 81 cpv cod. pen. in relazione all'art. 606, lett. b), c) e e) cod. proc. pen., per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione: rileva che la Corte di appello non ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti qui giudicati e quelli oggetto della sentenza n. 7102 del 2021, emessa in data 28.9.2021 dal medesimo ufficio e relativa ad estorsioni aggravate anche ai sensi dell'art. 416-bis. 1 cod. pen. commesse a San RG a Cremano ed altrove dalla fine del mese di aprile 2018 sino alla metà del mese di luglio del 2018 e richiama le considerazioni svolte dalla Corte di appello per escludere che tali fatti fossero stati oggetto di una iniziale unica quand'anche generica ideazione criminosa e ne evidenzia la erroneità dal momento che proprio il capo di imputazione aveva indicato il locus commissi delicti dei fatti oggetto della precedente sentenza in San RG a Cremano e non già in San PE Vesuviano incorrendo, in tal modo, in un vero e proprio travisamento;
3.6 AU PE, con l'Avv. EL IA DEl'Aquila:
3.6.1 violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 12.9.2019 irrevocabile il 24.1.2020: rileva che la Corte di appello ha liquidato la richiesta difensiva motivando sul solo dato temporale ed omettendo l'analisi di ogni altro indice tra cui la evidente omogeneità delle fattispecie e le stesse modalità di consumazione del reato;
3.6.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. ed all'art. 133 cod. pen.: ritiene inspiegabile il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ad un soggetto, come il ricorrente, che aveva rinunciato ai motivi di appello diversi da quello concernente la pena che appare sproporzionata rispetto ai fatti contestati;
3.7 ME RT, con l'Avv. ON DE Vecchio:
3.7.1 erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 63 cod. proc. pen. ed inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da CI e DE TE circa l'esistenza di una autonoma compagine criminale facente capo al ON oltre che alla partecipazione del 10 RT;
mancanza di motivazione sulle deduzioni difensive circa le propalazioni di LI e GG in ordine al ruolo del ON come mero luogotenente di UM D'CO: rileva, in primo luogo, che la esistenza di un autonomo sodalizio capeggiato dal ON è stata ritenuta, dai giudici di merito, sulla scorta di elementi di prova inutilizzabili e, in primo luogo, sulle confidenze rese da IR CI al personale di polizia penitenziaria durante la sua traduzione in carcere dopo essere stato arrestato per il delitto di evasione, circa la sua vicinanza al ON e sull'aver picchiato il RT, fatti sui quali si accusava del delitto di lesioni personali e di partecipazione al sodalizio, senza essere stato fermato ed avvisato, dagli operanti, delle facoltà riconosciutegli dalla legge;
quanto alle propalazioni del DE TE, rileva come la difesa ne avesse evidenziato la mancanza di genuinità e la loro strumentalità a scagionarlo dall'accusa di far parte del clan RO, rivale nel controllo del territorio di San RG a Cremano;
evidenzia la mancata risposta alla censura difensiva e richiama, quindi, le dichiarazioni di GG VA, già componente storico del clan EL e le cui dichiarazioni circa la unitarietà del sodalizio capeggiato dal D'CO erano state confermate da quelle del LO il quale aveva fatto presente che il ON era una "cosa sola" con il capo del sodalizio;
rileva come si sia in presenza di elementi di prova che la Corte ha ritenuto di bypassare pur in presenza di importanti riscontri tra cui, in particolare, le dichiarazioni del collaboratore UM D'CO e lo stesso episodio del pestaggio di EN SC ordinato da VA D'CO allo stesso ON;
segnala la contraddittorietà della motivazione con cui la Corte di appello ha inteso confermare il ruolo del ON come partecipe del clan D'CO e, nel contempo, al vertice di un gruppo a lui facente capo e sottolinea come gli elementi valorizzati dai giudici di merito provengano da soggetti storicamente rivali del clan D'CO, come i EL;
rileva che cui la Corte territoriale ha incongruamente attribuito una valenza significativa del rapporto di deferenza con il capoclan all'episodio della contravvenzione del RT agli obblighi connessi all'affidamento in prova ai servizi sociali;
segnala che i rilievi difensivi articolati in ordine agli elementi valorizzati dai giudici di merito per ritenere l'esistenza di un autonomo sodalizio, a partire dalla sede logistica, alla esistenza di una cassa comune ed autonoma non abbiano ottenuto risposta;
3.7.2 erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e violazione di legge con riguardo all'art. 416-bis cod. pen. ed alla condotta di partecipazione: evidenzia la torsione logica della sentenza che ha utilizzato informazioni relative alla operatività del clan D'CO per indurne la prova della partecipazione del ricorrente all'asseritamente distinto clan ON;
segnala che UM D'CO aveva indicato i componenti del clan omonimo includendovi il ON ed il RT come mero frequentatore di quest'ultimo mentre lo SC aveva indicato il 11 ricorrente come uno dei componenti del sodalizio facente capo a VA D'CO precisando di non averlo visto a San RG a Cremano;
evidenzia come la Corte abbia considerato meramente apparenti le discarsie nelle due ricostruzioni finendo però per comporre il quadro probatorio in termini tautologici ed autoreferenziali;
segnala come la Corte abbia ritenuto di poter enucleare, dalle dichiarazioni dei collaboratori, un nucleo centrale sulla "partecipazione" del ricorrente eludendo, peraltro, le doglianze difensive sulla utilizzabilità delle propalazioni invocate a riscontro di cui ribadisce le criticità, oggetto di devoluzione in appello;
ribadisce, a tal proposito, quali siano i presupposti fattuali del "far parte" del sodalizio di stampo mafioso e sottolinea come proprio la proclamata autonomia dei due sodalizi avrebbe imposto di dar conto della consapevolezza, in capo al ricorrente, di operare per conto di un gruppo facente capo al ON distinto e separato rispetto a quello "madre";
3.7.3 mancanza di motivazione in ordine alla presenza di elementi positivi ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del contenimento della pena entro i minimi edittali: rileva che la difesa, nell'invocare, con l'atto di appello, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avesse evidenziato il ruolo certamente marginale del RT e la risalenza dei precedenti penali a suo carico, segnalando che la Corte di appello si è limitata a ripetere pedissequamente quanto ritenuto dal primo giudice senza evadere le doglienze difensive;
3.8 EN SC, con l'Avv. Valeria Maffei, 3.8.1 violazione e falsa applicazione dell'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., contraddittorietà ed illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento della attenuante della dissociazione attuosa nella massima estensione: evidenzia come il decisivo e rilevante contributo fornito dal ricorrente abbia portato la Corte di appello a riconoscergli la attenuante della collaborazione e sottolinea la reale utilità del suo contributo al fine di delineare l'esistenza e la operatività del gruppo criminale facente capo ad UM ON e ad individuare gli appartenenti;
segnala, invece, l'errore in cui è incorsa ia Corte di appello nel non aver modulato la riduzione di pena nel massimo consentito pur ricorrendo entrambi i requisiti della utilità e della decisività del contributo;
segnala, per contro, la contraddittorietà del ragionamento compiuto dalla Corte di appello nel commisurare lo sconto di pena al tempo di militanza del collaboratore nelle fila del clan, finendo per annullare i termini premiali della utilità e decisività della collaborazione;
3.8.2 violazione e falsa applicazione degli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di 12 prevalenza ed illogicità della motivazione sul punto: segnala il carattere meramente assertivo della motivazione con cui la Corte di appello, disattendendo la richiesta difensiva, ha confermato l'apprezzamento del primo giudice circa l'esito del giudizio di bilanciamento;
rileva, a tal proposito, come al ricorrente non fosse stata contestata la recidiva, con implicita valutazione positiva circa la assenza di una peculiare pericolosità sociale e proclività al crimine, e che la Corte ha contrapposto alle attenuanti generiche l'aggravante della natura armata del sodalizio senza tener conto del comportamento post-delictum ed infliggendo al ricorrente un trattamento sanzionatorio sostanzialmente livellato rispetto agli altri coimputati;
sottolinea che proprio le considerazioni svolte in punto di riconoscimento della attenuante della collaborazione avrebbero dovuto fornire elementi nuovi da valutare per pervenire ad una soluzione diversa da quella cui era approdato il giudice di primo grado;
3.9 IR AR CI, con l'Avv. Leopoldo Perone:
3.9.1 violazione/erronea applicazione degli artt. 192 e 125 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 350, commi quinto e sesto, cod. proc. pen. e 191 cod. proc. pen.: rileva che la Corte di appello ha giudicato utilizzabili le dichiarazioni rese dal CI in data 11.11.2017, che riporta testualmente, durante la sua traduzione in Tribunale per il giudizio direttissimo disposto a séguito della sua evasione dagli arresti domiciliari;
richiama, quindi, l'arresto delle SS.UU. Tammaro con riguardo al rapporto tra l'accesso al rito abbreviato e le nullità assolute e le inutilizzabilità, forme di invalidità entrambe sottratte alla disponibilità delle parti sottolineando, ad ogni modo, che l'utilizzazione, nel rito speciale, delle dichiarazioni spontanee, è comunque subordinata alla loro verbalizzazione, non surrogabile dalle annotazioni di polizia nelle quali si dia conto del loro contenuto;
aggiunge che le dichiarazioni del CI sono comunque intrinsecamente inaffidabili avendo egli tacciato di "infame" il De TE per poi tenere la medesima condotta;
né, rileva, il mostrare il tatuaggio poteva rappresentare una prova di effettiva "intraneità" al sodalizio;
3.9.2 violazione di legge con riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 533 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto alla sussistenza ed alla partecipazione al sodalizio di cui all'art. 416-bis cod. pen.: rileva che la sentenza di appello, piuttosto che dar conto delle ragioni a sostegno della propria decisione, si è sviluppata attraverso affermazioni apodittiche, a partire dalla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia come, anche, del compendio intercettivo;
rileva, dunque, la necessità di segnalare quelle prove che sono state travisate in quanto non valutate conducendo la Corte territoriale alla conferma della sentenza di primo grado;
evidenzia che la Corte d'appello è sembrata condividere la tesi 13 difensiva secondo cui l'apporto dei collaboratori di giustizia era stato pressoché nullo residuando, perciò, a carico del ricorrente, le sole intercettazioni sulla cui valenza, tuttavia, si è espressa in termini lapidari e sostanzialmente immotivati;
riporta, quindi, l'elenco delle conversazioni in cui il ricorrente, conversando con la moglie, le comunicava di essere in compagnia dello "zio", che gli inquirenti hanno ritenuto di identificare proprio in UM ON omettendo di considerare la inveromiglianza del fatto che costui andasse in giro muovendosi senza la minima accortezza;
sottolinea come la identificazione dello "zio" nel ON è rimasta sostanzialmente priva di motivazione non avendo mai la PG operato alcun intervento al fine di identificare il soggetto che si sarebbe trovato in compagnia del CI;
quanto ai colloqui in carcere, rileva che quella del 23.9.2016 aveva significato ed una valenza opposti a quelli ritenuti, senza motivazione, dalla Corte di appello, di rifiuto e non già rivendicazione del ruolo di "pistolero dei D'CO"; richiama, ancora, la conversazione del 30.9.2016 il cui significato risulta, a detta della difesa, del tutto chiaro ed evidente;
e, ancora, quella del 5.10.2016, in cui la Corte di appello ha arbitrariamente ritenuto che l'autovettura della OL dovesse essere utilizzata dal sodalizio;
evidenzia il chiaro tenore della conversazione del 19.10.2016 da cui, in maniera ingiustificata, si è ritenuto di poter desumere che l'elargitore del denaro fosse il ON e, ancora, la arbitrarietà della interpretazione della conversazione del 21.10.2016 mancando, peraltro, qualsiasi spunto per identificare nel ON il soggetto cui i conversanti alluderebbero;
richiama, ancora, un passaggio della conversazione del 9.11.2016 evidenziandone il significato declinatorio della appartenenza a sodalizi criminosi, nonché quella del 25.10.2016 intercorsa tra il padre del ricorrente, CA CI, e la madre, AN AN ed evidenzia come l'imputazione associativa avrebbe dovuto fondarsi su una serie di elementi di prova attestanti l'attività del ricorrente in favore del sodalizio laddove i giudici di merito hanno dato rilievo a conversazioni dal contenuto sostanzialmente irrilevante;
segnala, ancora, la neutralità della espressione ("sangue mio"), contenuta in un sms inviato dal ON al CI, ed indebitamente valorizzata dai giudici di merito come sintomo di appartenenza al gruppo;
si sofferma, quindi, sulle caratteristiche del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. sottolineando come, indipendentemente dalle opzioni interpretative seguite, la sentenza in esame difetti nella indicazione di elementi fattuali idonei a dar conto dell'assoggettamento del territorio secondo le modalità indicate nella norma incriminatrice;
conclude rilevando che la motivazione della sentenza impugnata non ha giustificato né la diagnosi relativa alla ritenuta esistenza di un sodalizio di stampo mafioso né, per altro verso, la appartenenza ad essa del ricorrente;
14 3.9.3 violazione di legge con riferimento agli artt. 74 DPR 309 del 1990, 533 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto alla sussistenza ed alla partecipazione al sodalizio di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990: riporta la motivazione della Corte di appello e segnala come le medesime criticità evidenziate nel motivo precedente risultano quanto al percorso seguito dai giudici di merito per ritenere la sussistenza di un sodalizio riconducibile al paradigma delineato dall'art. 74 DPR 309 del 1990 e, per altro verso, la partecipazione del CI;
segnala che, rispetto alla ipotesi accusatoria (consistente nel controllo delle piazze di spaccio obbligate ad acquistare lo stupefacente dal sodalizio ed a versare una quota degli incassi), il materiale probatorio aveva restituito una realtà diversa e richiama, a tal fine, le conversazioni progr. 35, 37 e 38 che danno conto di acquisti individuali operati dal De TE in un periodo di piena operatività del clan ed in un quartiere concorrente rispetto a -Ponticelli- quello di San RG a Cremano;
riporta, ancora, la conversazione tra CI e De TE dell'11.4.2016 che la Corte di appello si è limitata a riportare omettendo ogni considerazione sul suo significato e, in realtà, sul suo oggetto oltre che su coloro che ivi vengono menzionati;
rileva che le intercettazioni del 10 e dell'11.4.2016, pur riportate nella sentenza impugnata, non danno conto del ruolo che si vorrebbe disimpegnato dal CI anche per la assenza di interventi di PG, perquisizioni e sequestri in grado di riscontrare e dare un senso alle anodine e generiche conversazioni in cui, peraltro, difetta l'utilizzazione di un linguaggio "criptico"; evoca, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte in materia di "droga parlata" e sottolinea che la Corte ha apoditticamente confermato la veste di partecipe e, anzi, di organizzatore del CI, pur a fronte di conversazioni intercorse esclusivamente con OV De TE il cui criptico contenuto aveva portato la Corte a ritenere soltanto in via logica che si riferissero a sostanza stupefacente;
3.9.4 violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione con riguardo agli artt. 73 DPR 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen.: rileva che la Corte di appello ha omesso di motivare sul capo 11) evidenziando che questo sarebbe stato l'unico reato-fine in cui si sarebbe concretizzata la sua partecipazione al sodalizio;
3.9.5 violazione di legge e mancanza e/o illogicità della motivazione quanto alla mancata riqualificazione del capo 10) nella ipotesi contemplata al comma sesto dell'art. 74 DPR 309 del 1990: censura il percorso seguito dalla Corte di appello per escludere la riconducibilità della vicenda nell'alveo della ipotesi contemplata dal comma sesto dell'art. 74 DPR 309 del 1990 dal momento che la programmazione aveva avuto ad oggetto e si era manifestata in condotte tutte rientranti nella ipotesi di cui al comma quinto dell'art. 73 del DPR 309 del 1990 15 come la sentenza impugnata ha dovuto dar conto;
evidenzia la illogicità della motivazione spesa sul punto attesa la mancanza di sequestri che dessero modo di risalire ad un dato quantitativo e la inconferenza dei precedenti giurisprudenziali riportati dai giudici di appello rispetto alla realtà emergente dagli elementi acquisiti e che non vanno al di là delle conversazioni intercettate aventi ad oggetto modeste quantità di sostanza stupefacente;
3.9.6 violazione di legge con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis. 1 cod. pen., contestato in relazione al capo 10) e mancanza o illogicità della motivazione sulla esistenza della aggravante sia sotto il profilo del metodo che della agevolazione: rileva l'indubbia la inidoneità degli elementi probatori acquisiti a dar conto della sussistenza della aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. che la Corte territoriale ha ritenuto configurabile anche nei confronti di chi, come il CI, rispondeva del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; riporta la motivazione spesa sul punto dai giudici di secondo grado evidenziando come il riferimento giurisprudenziale ivi riportato debba confrontarsi con i più recenti approdi della cui è pervenuta la S.C., a partire dalle SS.UU. 8545 del 2020 sottolineando che la aggravante del "metodo" non può ritenersi applicabile a reati associativi dal momento che un sodalizio che operi con il metodo mafioso finisce con il connotarsi inevitabilmente come riconducibile al paradigma di cui all'art. 416-bis cod. pen.; evidenzia, dunque, che la aggravante, introdotta al fine di inasprire il trattamento sanzionatorio per i reati-fine, non può essere applicata a sodalizi che, dediti al narcotraffico, dovrebbero agire come un sodalizio mafioso concorrendo, per di più, con altro sodalizio avente tale natura;
rileva come l'orientamento che ritiene configurabile l'aggravante del metodo mafioso in relazione al delitto di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990, oltre ad essere superato, si pone in contrasto non soltanto con la lettera delle norme ma, anche, con il consolidato principio per cui la contemporanea partecipazione a due sodalizi è configurabile soltanto laddove non vi sia coincidenza quanto ad ambiti territoriali o settori criminali di interesse ovvero quanto ai partecipi, capi, promotori ed organizzatori;
segnala che, in tal caso, è la associazione "madre", di stampo mafioso, che, con metodo mafioso, assicura l'operatività del sodalizio dedito al narcotraffico da essa "gemmata"; tanto premesso, rileva che l'aggravante non può trovare applicazione nemmeno sotto il profilo "agevolativo", pena la violazione del divieto di bis in idem, con riguardo al partecipe del sodalizio mafioso che, al fine di agevolarlo, prenda parte anche di quello dedito al narcotraffico;
sottolinea, sotto questo profilo, la differente struttura del reato a concorso eventuale dal reato a concorso necessario dove non può valere il principio enunziato dalle SS.UU. Chioccini non potendosi derogare alla regola di cui all'art. 118 cod. pen. pena il rischio di minare il principio costituzionale della responsabilità personale;
16 conclude, dunque, alla luce delle considerazioni svolte, per la necessaria esclusione della aggravante "mafiosa" sia sotto il profilo del metodo che sotto il profilo della agevolazione;
3.9.7 mancanza e/o illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena-base non nel minimo edittale: rileva che la Corte di appello non ha motivato in ordine alle specifiche ragioni addotte con l'atto di gravame a sostegno del riconoscimento delle attenuanti generiche ed al contenimento della pena facendo ricorso ad espressioni di mero stile e reiterative delle considerazioni contenute nella sentenza di primo grado senza curarsi di valutare le doglianze difensive;
segnala come analoga mancanza di motivazione si registra con riguardo alla fissazione della pena-base al di sopra del minimo edittale che, proprio per questa ragione, avrebbe reso necessario uno sforzo giustificativo del tutto invece assente;
3.10 AN RO, con l'Avv. Domenico DElo Iacono:
3.10.1 violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma terzo, cod. proc. pen. e 74 DPR 309 del 1990; difetto di motivazione in ordine alla asserita stabilità del rapporto di fornitura intercorso tra il AP ed il sodalizio di cui al capo F); difetto di motivazione in ordine alla coscienza e volontà del ricorrente di agevolare il sodalizio facente capo al ON: richiama la decisione impugnata che ha fondato la diagnosi di partecipazione del RO al sodalizio sulla continuità delle forniture da questo assicurategli omettendo tuttavia di motivare sul fondamento probatorio che avrebbe autorizzato tale risultato conoscitivo;
sottolinea, infatti, che la decisione si è fondata sul compendio intercettivo ampiamente riportato in motivazione ma che aveva restituito l'esistenza di un debito del RO di importo inferiore ai 2.000 euro nell'ambito della conduzione di un piccolo giro di spaccio autonomo rispetto al ON;
segnala che la registrazione di rapporti di fornitura tutt'altro che assidui e continuativi non poteva fornire la prova di una consapevolezza reciproca del fatto che proprio la stabilità del rapporto instaurato era funzionale a garantire la operatività del sodalizio rivelando, in tal modo, l'affectio societatis;
evidenzia come i giudici di merito non abbiano considerato la durata dell'accordo, le modalità di azione e collaborazione, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiettiva dell'acquirente per l'organizzazione, elementi invece indispensabili per verificare l'evoluzione di un rapporto sinallagmatico in rapporto associativo;
3.10.2 in relazione al capo 10), violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 417, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., 6, comma terzo, lett. A, CEDU, e 416-bis. 1 cod. pen.; vizio di motivazione e violazione di 17 legge per avere ritenuto la aggravante della agevolazione pur in difetto di una contestazione in fatto: segnala che la Corte di appello, avendo dato atto della mancanza di una descrizione, nel capo 10). della condotta integratrice della aggravante, ha tuttavia ritenuto che essa fosse evincibile sia dal complesso delle altre imputazioni che, in particolare, da quella contenuta al capo 12); segnala che, in tal modo, la Corte ha finito per violare le disposizioni codicistiche che impongono una contestazione chiara e precisa dei fatti, ivi comprese le circostanze aggravanti;
osserva come non sia sufficiente il mero richiamo alla norma incriminatrice of relativa alla circostanza aggravante e rileva come, nel caso di specie, manchi del tutto la descrizione, nel capo 10), della condotta agevolatrice risultando illogica la affermazione secondo cui il RO avrebbe dovuto desumere la contestazione sul capo 10) dal fatto che essa era stata invece correttamente inserita nel corpo del capo 12);
3.10.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 125, comma terzo, cod. proc. pen. e 74, comma sesto, DPR 309 del 1990: segnala il vizio motivazionale in cui è incorsa la Corte di appello nel respingere la richiesta f difensiva di ricondurre il fatto nella ipotesi contemplata al comma sesto dell'art. 74 del DPR 309 del 1990 pur avendo ridimensionato la platea soggettiva dei componenti del sodalizio;
osserva come del tutto incongruo sia il riferimento al fatto che il RO avrebbe svolto l'illecito commercio mentre si trovava agli arresti domiciliari a fronte del dato intercettivo che aveva dato conto di una realtà di piccolo spaccio;
rileva che, nel caso di specie, sussistevano tutti i presupposti richiesti dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento della ipotesi delittuosa invocata, a partire dai singoli fatti di cessione contestati, sino alle caratteristiche del sodalizio che non risultano in contrasto con l'ambito operativo del richiamato comma sesto dell'art. 74 del DPR 309 del 1990; 3.11 AN AN, con l'Avv. VA Operetto:
3.11.1 motivazione meramente apparente con riferimento ai motivi di appello;
violazione di norma processuale, con riguardo all'art. 192 cod. proc. pen., quanto alla valutazione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali: rileva che la Corte di appello, adagiandosi nella acritica condivisione della sentenza di primo grado, ha omesso di fornire una qualsivoglia risposta, che non fosse meramente apparente, ai motivi di appello articolati nell'interesse dell'odierna ricorrente abdicando, così, alla funzione di controllo e verifica dell'iter logico e giuridico seguito dal giudice di prime cure;
a partire dal motivo concernente la partecipazione della AN ai sodalizi di cui ai capi 1) e 10), fondato sulla contestazione della valenza significativa del dato intercettivo che rappresenta l'unica fonte probatoria a suo carico ma che dà conto di rapporti di natura familiare 18 e non illecita;
evidenzia come, sempre con l'atto di appello, fosse stata contestata la praticabilità, nel caso in esame, della contemporanea esistenza (e partecipazione) di due distinte associazioni, l'una riconducibile al paradigma di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, l'altra, a quello di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990 sottolineando come la AN non si fosse mai resa responsabile di condotte proprie del primo sodalizio e che, in ogni caso, la coesistenza è configurabile soltanto nel caso in cui la associazione dedita al narcotraffico sia dotata di una qualche autonomia, insussistente nel caso di specie;
evidenzia quali avrebbero dovuto essere le linee guida da seguire per verificare, alla luce della giurisprudenza di legittimità, i presupposti per ritenere dimostrata la partecipazione al sodalizio, sia dal punto di vista oggettivo che dal punto di vista della affectio societatis;
ribadisce che la Corte di appello si è limitata a richiamare e condividere la sentenza di primo grado omettendo di fornire una risposta alle doglianze difensive, in tal modo viziando la decisione in termini censurabili in questa sede;
rileva che se i giudici di secondo grado si fossero confrontati con le considerazioni difensive non avrebbero potuto concludere per la partecipazione della AN ad una associazione a delinquere qualificata poiché i dialoghi intercettati avrebbero dovuto essere interpretati alla luce del legame esistente tra il di lei figlio ed il coimputato UM ON;
sottolinea come, alla luce della giurisprudenza, non sarebbe stato possibile concludere per la partecipazione della ricorrente al sodalizio stante la brevità del periodo in cui costei era comparsa sulla scena, la sua interazione con componenti del suo stretto nucleo familiare;
3.11.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 416- bis. 1 cod. pen.: rileva che la aggravante risulta correttamente contestata sul solo capo 18) e non sul capo 10), ove è contenuto il solo riferimento normativo, oltre che ritenuta senza alcuna motivazione quanto al presupposto soggettivo della agevolazione ed all'elemento oggettivo ed al profilo della utilizzazione del metodo mafioso, che non può risolversi nella valorizzazione della mera "territorialità" delle condotte;
3.11.3 motivazione illogica e contraddittoria con riguardo alla dosimetria della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche: segnala l'assoluto difetto di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che è stato collegato alla gravità dei fatti su cui, tuttavia, la difesa aveva ampiamente argomentato con l'atto di appello;
3.12. AE VI, con un secondo ricorso a firma dell'Avv. VA Impradice:
3.12.1 violazione degli artt. 192 e 546, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma primo, lett. b), c) ed e) per mancanza, illogicità e 19 contraddittorietà della motivazione in ordine alla condanna della ricorrente intervenuta sulla scorta di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ma in assenza di riscontri individualizzanti e travisando il dato probatorio: segnala che la motivazione con cui la Corte di appello, a fronte delle censure difensive, ha confermato il ruolo della VI nel sodalizio facente capo al marito UM ON si presenta come lacunosa, illogica, apparente e contraddittoria;
evidenzia che la Corte non ha valorizzato le dichiarazioni rese da GI LO, invece considerate rilevanti dal primo giudice ma oggetto di specifico rilievo difensivo;
segnala che, nell'evocare le dichiarazioni del D'CO, la Corte non ha considerato i rilievi difensivi circa la loro genericità, la loro parzialità e la natura de relato che, complessivamente, non avrebbero consentito di ricondurne la condotta nel paradigma del reato associativo;
evidenzia inoltre il travisamento in cui è incorsa la Corte di appello nell'affermare che le riunioni (cui la VI avrebbe talvolta accompagnato il marito) erano collegate alla relazione tra i due gruppi, mai avendo invece il dichiarante fatto cenno ad un autonomo gruppo facente capo al ON, avendo così i giudici di merito operato una arbitraria selezione del materiale dichiarativo e ritenuto di colmare il vuoto derivante dalla omessa indicazione della fonte primaria;
segnala la illogicità delle considerazioni svolte dalla Corte di appello con riguardo alle dichiarazioni rese da EN SC al cui contenuto viene attribuita valenza di riscontro a ciò che era invece da provare;
evidenzia che la mera presenza della VI non si era manifestata in un contributo da costei apportato alla vita ed alla operatività del sodalizio e che la stessa Corte di appello ha percepito la inadeguatezza delle dichiarazioni dello SC, che non è collaboratore di giustizia, giustificandole con la brevità della sua partecipazione;
segnala che ulteriore riscontro alla ipotesi accusatoria è stato rinvenuto, dai giudici di merito, nel dato intercettivo giudicato apoditticamente riferito a vicende illecite ad onta della assenza di reati fine ed all'assenza di condanne;
aggiunge che sin dalla fase cautelare la difesa aveva allegato e documentato l'attività di procacciamento di autovetture svolta dal ON e totalmente negletta dalla Corte di appello che, piuttosto, ha ritenuto applicabile una massima di esperienza secondo cui l'operatività di sodalizi di stampo mafioso si estende alla acquisizione ed al controllo di attività in sé lecite ma finanziate con i proventi della associazione;
richiama i riferimenti alle intercettazioni confermative, secondo la Corte, delle singole vicende esaminate omettendo tuttavia di specificare per quale ragione, pur non potendo attribuirsi alla ricorrente i reati fine, costei avrebbe tenuto condotte rilevanti ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen.; osserva che la Corte ha ritenuto di attribuire a tali elementi portata confermativa delle dichiarazioni del D'CO che nulla aveva tuttavia riferito in merito alle condotte di sostegno dei carcerati cui tali elementi farebbero riferimento;
richiama la motivazione con cui la Corte di appello 20 ha valorizzato il dato della visita della VI alla famiglia del detenuto LT omettendo di dar conto del rilievo difensivo concernente la assoluta sporadicità di condotte di questo tipo nei due anni e mezzo in cui il predetto era stato ristretto;
denunzia il travisamento della prova consistente nella conversazione del 15.12.2016 n. 9725 laddove il riferimento non era ad una lettera del LT indirizzata al ON ma ad una semplice cartolina di auguri natalizi;
segnala la apoditticità e illogicità della motivazione relativa alla conversazione relativa alla visita della moglie del CI alla VI cui è stata attribuita valenza indiziaria in forza di un duplice salto logico;
sottolinea che la Corte ha inoltre ritenuto di attribuire alla VI il ruolo di collegamento con il clan UO di Nocera IO desumendolo dalla sporadicità ed episodicità della sua presenza in territorio nocerino laddove l'unico dato concreto era la riferibilità dell'utenza telefonica chiamata dal UO e che, in realtà, come precisato dal giudice di primo grado, era intestata alla ricorrente ma anche al ON;
sottolinea che la sentenza gravata ha ingiustificatamente ed apoditticamente ritenuto la permanenza del reato sino alla sentenza di primo grado nonostante, come affermato negli incidenti cautelari, le condotte rilevanti si fossero arrestate al 2017; 3.12.2 violazione di legge con riguardo al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione sulla mancata esclusione del carattere armato della associazione: richiama la motivazione della sentenza di primo grado sul punto specifico e le considerazioni svolte dalla Corte di appello anche alla luce dei rilievi difensivi;
rileva l'apoditticità del ragionamento probatorio risultante dalla sentenza impugnata qualora si consideri che nessuno scontro a fuoco vi era stato con altri soggetti o gruppi criminali venendo invece negletto quanto affermato dallo SC di essersi inserito nel gruppo del ON in quanto non voleva essere coinvolto in azioni di fuoco;
3.12.3 violazione dell'art. 240 cod. pen. e mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione oltre che inosservanza di norme processuali quanto all'applicazione della confisca: segnala che la Corte di appello, dando séguito ai rilievi difensivi, ha sostenuto l'erroneità del riferimento all'art. 240-bis cod. pen. piuttosto che all'art. 240 cod. pen. evidenziando la pertinenzialità dei documenti attinti dalla misura ai rapporti dare-avere di natura genericamente illecita sebbene non contestati alla VI;
evidenzia che nel caso di specie non si verte in materia di confisca obbligatoria;
4. la difesa di UM ON e AE VI ha trasmesso una memoria ed allegato, a sostengo del motivo di ricorso principale, l'OCC emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli nel processo RGNR 10891\18, da cui risulta che il ON nel 2018 e nel 2019 (capi 3 e 4 dell'imputazione) si sarebbe reso 21 responsabile di fatti estorsivi aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., per aver fatto parte del clan EL-D'amico; insiste, perciò, nella rappresentata impossibilità di configurare un autonomo sodalizio denominato clan ON, in quanto questi due delitti estorsivi sarebbe compiuti nel medesimo arco temporale per cui vi è condanna nel nostro processo spiegando che, se il ON ha compiuto questi delitti perché facente parte dei D'CO, non può, nello stesso ed identico periodo e territorio, aver poi anche diretto un proprio ed autonomo clan. CONSIDERATO IN DIRITTO Considerazioni generali Molti ricorsi sono articolati insistendo, in primo luogo, sul vizio di violazione di legge con riguardo alle fattispecie incriminatrici di cui i giudici di merito hanno di volta in volta ritenuto integrati, in punto di fatto, gli elementi costitutivi;
in secondo luogo, sul vizio di motivazione in punto di responsabilità o di sussistenza delle pur contestate circostanze aggravanti. Quanto al primo profilo, della violazione di legge, è allora opportuno rilevare che i ricorrenti, lungi dal prospettare un vizio di legittimità, finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione per la maggior parte dei casi conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Vale la pena, allora, ribadire che il vizio di violazione di legge va dedotto contestando la riconducibilità del fatto come ricostruito dai giudici di merito nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale: operazione, questa, che è, invece, propria del giudizio di merito. Con riguardo, poi, al vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è inutile sottolineare che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente 22 "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo;
sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965; Sez. 2 n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). In particolare, le doglianze articolate in termini di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli;
conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass. SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo). E, d'altra parte, è pacifico che preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 23 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). Va anche considerato che l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017, M. ed altri Rv. 271227). Tanto premesso va ad ogni modo segnalato che, nel caso di specie, si è in presenza, in punto di responsabilità, di una "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, sono pervenute su questo aspetto - a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Vero, poi, che tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. vi è quello del "travisamento" che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul 2 424 significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, PG c/Borriello, Rv. 276567). In altri termini, come si è chiarito, il "travisamento" deve avere ad oggetto una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" oltre che idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata. È necessario, dunque, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini;
cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc. Borriello;
cfr., anche, Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 277758, secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che il controllo del giudice di legittimità si può estendere alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purché, però, si tratti di una prova decisiva;
si è inoltre sottolineato che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo soltanto l'errore per l'appunto "revocatorio", in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione sulle premesse, mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito;
ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono 25 interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (cfr., tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 9923 del 05/12/2011, S., Rv. 252349; Sez. 5, Sentenza n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 in cui la Corte,; in tal senso, anche Sez. 2, Sentenza n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Questioni comuni I ricorsi propongono alcune questioni che, anche per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva, meritano una trattazione generale e, al contempo, un vaglio adeguato.
1. La partecipazione al sodalizio di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Molte difese hanno variamente insistito sul fatto che gli elementi acquisiti al processo non avrebbero consentito di ritenere raggiunta la prova della "partecipazione" al sodalizio di stampo camorristico che, come è stato autorevolmente ribadito, deve manifestarsi in una condotta "dinamica e funzionale" e non può risolversi in atteggiamenti di mera "connivenza", di pura "vicinanza" e persino di intima condivisione qualora, per l'appunto, essi non si risolvano in condotte tali da arrecare un visibile e concreto contributo alla vita ed alla attività della associazione. Sotto altro profilo, poi, in più ricorsi si è evidenziato che la "prova" della partecipazione è stata desunta, dai giudici di merito, dal contenuto di conversazioni intercettate dagli investigatori che, per un verso, non hanno mai consentito di enucleare condotte materialmente rilevanti sulla attività e la vita del sodalizio ma che, per altro verso, erano spesso riferite a singoli e sporadici colloqui, non di rado anche tra terzi. Quanto al primo aspetto, rileva il collegio come sia necessario ripercorrere i principi di recente riaffermati dalla giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, dalle SS.UU. "FF". In quella occasione, infatti, i giudici della nomofilachia hanno passato in rassegna le diverse impostazioni diffuse nella dottrina e, soprattutto, nella giurisprudenza: a partire dalla teoria c.d. "organizzatoria" che, tuttavia, a loro avviso " mostra tutti i suoi limiti nel momento in cui collega la fattispecie criminosa all'acquisizione della qualifica formale di associato, ritenendo sufficiente 2 26 6 ai fini dell'integrazione del reato l'ingresso nel sodalizio e finendo per ritenere irrilevante l'attivazione o meno del partecipe a favore della consorteria" (cfr., pag. 34 della sentenza). Si è segnalato, tuttavia, che anche la teoria c.d. "causale" non può essere nella sua assolutezza condivisa: in particolare, le SS.UU. FF hanno spiegato che " la maggiore criticità involge necessariamente la riconosciuta teorica possibilità di sovrapposizione di due categorie dogmatiche (concorso esterno e partecipazione) del tutto autonome e con profonde caratterizzazioni differenziali" mentre "... la aprioristica svalutazione della condotta di messa a disposizione delle energie del singolo a favore del gruppo non tiene conto della possibile autonoma rilevanza probatoria del fatto in sé considerato alla stregua degli indicatori evidenziati dalla sentenza MA" ma, anche, "... con riferimento al rilievo operato dalla sentenza Pesce in relazione al riconosciuto effetto di attivazione in favore dell'associazione conseguente all'acquisizione della «qualità di uomo d'onore», al pari della dimostrata progressione nelle doti, introducendo una conoscenza appartenente al piano storico ed esperienziale, finisce per elevare a massima d'esperienza generalizzata una specifica realtà processuale" (cfr., ivi, pagg. 34-35). Ed è proprio con riguardo alla teoria "causale" che, alla luce dei rilievi e delle considerazioni sviluppate dalle SS.UU. "FF", occorre confrontarsi in quanto, come accennato, molti ricorsi tendono a sottolineare come le captazioni e gli elementi acquisiti al processo non siano stati in grado di dimostrare l'esistenza di condotte dei singoli imputati dotate di reale e concreta efficienza causale sulla vita e sulla attività del sodalizio. In tal modo, tuttavia, come acutamente osservato dalle SS.UU., il rischio è quello di confondere la condotta di "partecipazione" vera e propria al sodalizio di stampo mafioso rispetto a quella di concorso esterno atteso che, come è noto, solo per quest'ultima rappresenta un elemento essenziale (come ribadito nelle sentenze EM e MA) un reale ed effettivo apporto causale alla organizzazione che, peraltro, non necessariamente, come si era affermato dalle SS.UU. EM, deve intervenire in momenti di fibrillazione del sodalizio ma che, invece, come avrebbero chiarito le SS.UU., MA, ben può essere essenziale per la vita "ordinaria" della associazione. Proprio le SS.UU. MA hanno spiegato che risponde di concorso esterno "... il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la 27 conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima" (cfr., per l'appunto, Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, MA, Rv. 231671). Tenendo ferme queste coordinate, allora, se la mera "affiliazione" non è di per sé sufficiente ad integrare il paradigma della "partecipazione" alla associazione, quel che occorre verificare è che l'agente abbia tenuto comportamenti espressivi ed emblematici di militanza attiva;
non è necessario, cioè, che il partecipe si prodighi attivamente ed in termini causalmente efficienti sull'attività e lo sviluppo dell'associazione nei propri campi di operatività illecita, atteso che il proprium del reato risiede proprio e, allo stesso tempo, - essenzialmente - nella "compenetrazione" con il sodalizio che è l'oggetto delle condotte esteriori che lo manifestino. In tal senso,le SS.UU. FF hanno richiamato le conclusioni della sentenza MA secondo cui "... va considerato partecipe dell'organizzazione criminale l'affiliato che prende parte attiva al fenomeno associativo" tenendo conto che "... la partecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale né in una affermazione di status" ma che "... implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel prendere parte;
in quest'ottica, si è chiarito che "... l'opera di concretizzazione giurisprudenziale del significato della locuzione normativa fa parte di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. non può pertanto lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condotta punibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa: tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben potrà essere ricostruito anche in via indiziaria e ben potrà concretizzarsi solo in un momento successivo (allorquando l'affiliato darà concreto corso alla messa a disposizione) rispetto al formale ingresso nell'associazione" assumendo ". assoluta decisività ai fini della valutazione di "appartenenza" ad un gruppo criminale avente le caratteristiche sin qui illustrate, la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia apporto concreto, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva". In definitiva, rileva collegio che, alla luce delle coordinate offerte dalla elaborazione delle SS.UU., il contributo del singolo "partecipe" deve essere riferito 28 ad aspetti che attengano alla vita del sodalizio, ben potendo a tal fine rilevare anche condotte che si esauriscano al suo interno ovvero alle sue dinamiche organizzative non richiedendosi, al contrario, un apporto causale che riguardi la sua concreta operatività e la sua proiezione esterna, ovvero, in particolare, il compimento di reati-fine essendo sufficienti, ad integrare il delitto in esame, comportamenti emblematici del fatto che l'agente faccia "parte" del sodalizio operando al suo interno e nella piena consapevolezza della natura della associazione e del legame fideistico e di reciproco riconoscimento che rappresenta, invero, il proprium della fattispecie. Non a caso, sono state ancora una volta le SS.UU. FF a chiarire che la condotta penalmente rilevante (di "messa a disposizione") come quelle "... di conservazione e di potenziale rafforzamento dell'associazione" non necessariamente devono tradursi in un "evento" oggettivamente rilevabile alla luce della sua connotazione di immaterialità, sicché "... ai fini della sua valutazione non potrà utilizzarsi il parametro della causalità e si dovrà invece ricorrere a quello della rilevanza in concreto". "Ed in tal senso, le SS.UU. hanno osservato che potranno venire in rilievo, oltre all'accertamento della comprovata mafiosità del gruppo associante, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali anche con riferimento all'accertamento dei poteri di chi sceglie, di chi presenta e di chi officia il rito dei nuovi adepti, la tipologia del reciproco impegno preso, la misura della disponibilità pretesa e/o offerta ed ogni altro elemento di fatto che, sulla base di tutte le fonti di prova utilizzabili e di comprovate massime di esperienza, costituisca circostanza concreta, capace di rendere inequivoco e certo il contributo attuale dell'associato a favore della consorteria mafiosa" (cfr., pag. 36 della sentenza). Di assoluto interesse, inoltre, è il passaggio in cui le SS.UU., in coerenza con le premesse ricostruttive di cui hanno dato ampiamente conto, hanno chiarito che, ai fini della prova della "partecipazione", rilevano "... i comportamenti di fatto - precedenti e/o successivi al rituale di affiliazione non necessariamente attuativi delle finalità criminali dell'associazione, ma tuttavia capaci di dimostrare in concreto l'adesione ... e di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) testimoniandosi in fatto e non solo nelle intenzioni il rapporto organico tra singolo e struttura" aggiungendo che "... la messa a disposizione non solo costituisce 11 l'effetto dell'ammissione al gruppo, ma indica un comportamento oggettivo e non solo intenzionale, attuale e non meramente ipotetico, che finisce così per 29 concretizzare e rendere riconoscibile, sotto il profilo dinamico della partecipazione, non potendo questo effetto condizionarsi in negativo e legarsi esclusivamente alla -successiva e, a volte, solo eventuale - chiamata per l'esecuzione di un incarico specifico, essendo l'adepto già inglobato nel gruppo e pronto per le necessità attuali o future della consorteria" (cfr., pag. 41 della sentenza). In altri termini, le SS.UU. hanno insistito sulla necessità di appuntare la attenzione sulla esistenza di fatti e condotte che siano emblematici e rappresentativi della partecipazione al sodalizio, quand'anche non necessariamente manifestatasi nel compimento di reati-fine o di fatti funzionali alla sua attività esterna, ma che siano espressione certa della militanza nella associazione di cui il soggetto è parte manifestando tale partecipazione nel collaborare al suo funzionamento, alla sua organizzazione, alla conservazione della sua integrità. Una volta chiarita la dimensione oggettiva della fattispecie, si potrà quindi passare all'esame delle singole posizioni alla luce degli elementi di prova acquisiti al processo (anche per effetto della opzione per il rito abbreviato) per valutarne la "significatività" ai fini della dimostrazione della esistenza di un vincolo associativo tra il singolo ed il sodalizio, con caratteristiche di serietà e di reciproco riconoscimento. Molto spesso, infatti, accade che la "partecipazione" al sodalizio sia fondata su una prova che le difese ritengono "quantitativamente" inadeguata ovvero, per lo più, su conversazioni intercorse, di volta in volta, anche tra (soli) terzi e, comunque, in singole e sporadiche occasioni, talvolta di durata brevissima o con una interlocuzione dell'agente limitata a poche battute. Rileva il collegio che questo aspetto attinge, in realtà, un profilo che riguarda il contenuto della prova ovvero la idoneità dimostrativa degli elementi (anche di natura intercettiva) rispetto alla finalità di comprovare l'esistenza di un rapporto di affiliazione/partecipazione connotato dalle caratteristiche di cui si è detto in precedenza;
questa capacità dimostrativa non dipende, allora, dalla "quantità" di prova disponibile ma dalla sua "qualità" che, pur riguardando momenti "singoli" e episodi specifici, deve essere in grado di fornire la dimostrazione dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo anche alla luce delle massime di esperienza intese quali "... strumenti di interpretazione dei risultati probatori nell'interpretazione delle condotte riconducibili alle mafie storiche, con un costante invito al prudente apprezzamento e alla rigida osservanza del dovere di motivazione da parte del giudice" (cfr., ancora, pag. 38 della sentenza delle SS.UU. che, d'altra parte, non ha mancato di rilevare come "... la stessa fattispecie prevista dall'art. 416-bis cod. pen. è stata costruita dalla 30 legge n. 646 del 1982 proprio facendo ricorso all'acquisizione di dati cognitivi delle modalità di funzionamento delle mafie, prima fra tutte quella denominata Cosa Nostra" autorizzando perciò il ricorso a massime di esperienza ricavabili anche dalla prassi giudiziaria per ricostruire il funzionamento del sodalizio o la natura del vincolo intercorrente con il singolo affiliato). Occorre, dunque, evitare di incorrere in equivoci e confondere, perciò, la "prova del reato permanente" (che ben può derivare da episodi singoli e sporadici purché chiaramente emblematici e dimostrativi della esistenza e della "serietà" del vincolo) rispetto a quella che, con una battuta, si potrebbe indicare come una (nella esperienza giudiziaria, una pressoché impossibile) "prova permanente del reato". Per quanto concerne, poi, le intercettazioni di conversazioni intercorrenti inter alios e, in particolare, tra soggetti intranei all'associazione, relativi a fatti direttamente attinenti a settori vitali del gruppo criminale, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito che esse sono utilizzabili in modo diretto e non come mere dichiarazioni "de relato" soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria, perché espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune agli associati (cfr., Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Muià, Rv. 278590-02; sulla natura di fonte di prova diretta degli elementi raccolti nel corso delle intercettazioni, v. Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611-02; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314- 01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042-01; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266509- 43 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01; Sez. 4, n. 22391 del 02/04/2003, Qehalliu, Rv. 224962-01, tutte richiamate in motivazione dalle SS.UU. FF che ha ricordato che "... i contenuti etero-accusatori delle dichiarazioni registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzate hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretati e valutati, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen." dal momento che "... la spontaneità che ordinariamente connota libero scambio di informazioni tra soggetti che confidano nella segretezza della conversazione esclude, infatti, qualsiasi equiparabilità con le dichiarazioni accusatorie rilasciate in sede di interrogatorio, nella piena consapevolezza ... - in questo secondo caso - della loro utilizzabilità processuale a carico dei soggetti chiamati in correità o in reità"). 31 Un aspetto "vicino" a quello da ultimo esaminato cui, per ragioni di ordine logico, è opportuno a questo punto accennare, è quello dell'interpretazione delle frasi e del linguaggio utilizzati dai soggetti interessati e coinvolti nelle conversazioni intercettate, dovendosi ancora una volta ribadire che si tratta di una questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se come nella fattispecie è accaduto la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (cfr., tra le tante, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, R.v. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv 254439).
2. Il clan ON Diverse difese (e, in particolare, quella dello stesso UM Luogo ma, anche, quella del RT, della VI e del CI) hanno posto la questione della impossibilità di ipotizzare, nel caso di specie, l'esistenza di un gruppo criminale autonomo e di per sé riconducibile al paradigma di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con a capo, per l'appunto, UM ON;
si sostiene, al contrario, che molteplici elementi acquisiti (non da ultimo le imputazioni elevate in altri procedimenti a carico del ON per fatti commessi in periodi sovrapponibili a quello per cui è processo e contestati con la finalità di agevolazione del clan D'CO), militavano, piuttosto, per la persistente affiliazione del ON al clan egemone nella zona, ovvero quello dei D'CO, di cui egli sarebbe stato il "delegato" nei Comuni di San RG a Cremano e IC, secondo uno schema operativo non dissimile rispetto a quello praticato da altre compagini criminali operanti in Campania quali il clan CI. Osserva il collegio che la questione, già proposta dalle difese nei due gradi di merito, è stata compiutamente ed approfonditamente trattata nelle sentenze di primo e secondo grado;
in particolare, la Corte d'appello (cfr., pagg. 33-48 della sentenza impugnata) ha motivato in termini congrui ed esaustivi ma, soprattutto, saldamente ancorati alle risultanze istruttorie di cui ha dato puntualmente ed accuratamente conto. I giudici partenopei, infatti, hanno evocato, in primo luogo, le dichiarazioni di UM D'CO, già partecipe, con un ruolo di primo piano, dell'omonimo clan facente capo alla sua famiglia e divenuto collaboratore di giustizia, il quale aveva descritto il funzionamento e l'organigramma del sodalizio di cui era stato lungamente partecipe indicando il ON come "referente" sul territorio di San ल 32 RG a Cremano e che ". tutti i gruppi facevano capo a me ed a ON UM" (cfr., pag. 34 della sentenza). Hanno inoltre richiamato le parole di GI LO, il quale aveva parlato del ON come "... responsabile di San RG a Cremano e ora anche IC per VA D'CO" ma che "... ha un gruppetto autonomo scelto da lui del quale ha fatto parte anche mio suocero..." (EN SC, ndr); il collaboratore aveva segnalato che il ON gli aveva proposto di passare con lui ma che aveva preferito rimanere con VA D'CO declinando l'offerta che contemplava la disponibilità di una casa ed un "compenso" di 500 euro a settimana;
LO, peraltro, aveva anche chiarito che il gruppo del ON si occupava di estorsioni e di droga e che “era una cosa sola con il clan D'CO" (cfr., ivi), in tal modo evidenziandone la operatività in sinergia con quest'ultimo ma, tuttavia, come soggetto autonomo. In tal senso, come hanno sottolineato i giudici di secondo grado, convergevano anche le dichiarazioni di EN SC, transitato sia pure per un breve lasso di tempo - nel gruppo del ON, con il consenso di D'CO con il quale questo era "una cosa sola" (cfr., ivi, pag. 35). Alle affermazioni dei collaboratori di giustizia, ed a riscontro oggettivo del loro contenuto, la Corte d'appello ha affiancato diverse considerazioni tra cui, in particolare, il riferimento al capo 7) della rubrica (rispetto al quale, d'altro canto, il ON aveva rinunciato al motivo di appello sulla responsabilità), relativo all'episodio del 4.8.2017 concernente il pestaggio di tale NC UO il quale, riferendosi al ON, aveva affermato che "quello mi fa paura, è pericoloso, io non vi ho detto niente" e che aveva trovato conferma nella intercettazione della conversazione intercorsa quello stesso giorno tra ON VI (fratello della moglie di ON) e PE PA in cui il primo aveva raccontato al secondo dell'episodio accaduto, emblematico dell'utilizzo di un metodo mafioso di dominio e controllo del territorio da parte del ON tramite il gruppo da lui capeggiato (cfr., ivi, pagg. 36-37). La Corte d'appello (cfr., pagg. 37-38) ha, inoltre, richiamato le propalazioni di OV De TE (su cui si dovrà tornare) contenute nelle conversazioni intercorse con la madre ed intercettate in carcere e, poi, ribadite in sede di interrogatorio di convalida ex art. 294 cod. proc. pen., in cui il predetto aveva spiegato che, per spacciare stupefacente a San RG o a IC, avrebbe dovuto corrispondere al clan la somma di 200 euro settimanali come, peraltro, già faceva per il clan RO ma che, al suo iniziale rifiuto, il ON ed il RT lo avevano prima ferito per poi fargli presente che non poteva rifiutare la proposta, per cui gli avevano imposto di acquistare da loro la sostanza stupefacente e di pagare a 33 loro e non più al clan RO la quota settimanale" avendo perciò finito per transitare nel clan ON (cfr., ivi). La Corte, proprio sulla scorta del contenuto di questa e di altre conversazioni, ha potuto ricostruire ed esporre il "sistema" messo in atto dal ON nel rapporto con gli spacciatori operanti sul territorio, i quali erano posti nella alternativa non eludibile di rifornirsi da lui e dal suo gruppo ovvero - - corrispondere una somma fissa settimanale: in entrambi i casi, come evidenziato dai giudici di merito, si trattava di condotte emblematiche di un reale ed indiscusso controllo del territorio (cfr., pagg. 38-39 della sentenza laddove la Corte ha spiegato che "... si tratta di dinamiche costituenti ulteriore dimostrazione dell'autonomia delle scelte criminali operate dal ON, in quanto finalizzate ad imporre il potere criminale del gruppo da lui gestito" e "... appaiono poi in linea con le dichiarazioni rese dal LO GI e da SC EN ... " che "... riferivano che il gruppo di ON si occupava di droga e SC EN aggiungeva di aver visto a casa del ON un andirivieni di ragazzi che recapitavano al predetto - e non a D'CO VA - il denaro proveniente dalle piazze di spaccio presenti sul territorio controllato dal gruppo"). Ulteriore espressione della attività del clan era la imposizione, ai commercianti, dell'acquisto di calendari e gadget di plastica, su cui i giudici di merito hanno richiamato le conversazioni del 21.6.2017, intercettata nella vettura di EL OS, del 23.6.2017 e del 26.6.2017 e del 27.7.2017, sullo stesso tema, e che avevano consentito di concludere nel senso che tali forniture mascheravano l'attività estorsiva posta in essere dal gruppo in danno degli esercenti. Altrettanto significativamente, inoltre, la Corte d'appello ha richiamato la vicenda compendiata al capo 8) della rubrica (imputazione per la quale, peraltro, il ON aveva rinunciato al motivo di appello sulla responsabilità) e nei cui contesto era risultata particolarmente significativa la affermazione del ON, nel minacciare il EL alla presenza di VA D'CO, di essere colui che "comandava" a San RG a Cremano (cfr., ancora, pag. 41 della sentenza qui in verifica). Sono stati inoltre correttamente evidenziati, sempre in un'ottica di affermazione dell'esistenza di un gruppo riferibile a UM ON, diversi episodi emblematici della "gestione", da parte del capo, dei rapporti con gli associati, anche per il tramite della moglie AE VI, a partire dalla assunzione delle spese della loro assistenza legale (cfr., pag. 42 della sentenza, quanto a IR AR CI), avendo perciò potuto - congruamente e senza salti logici concludere nel senso che "... ON UM di interessava degli 34 accadimento della vita degli associati manteneva contatti con gli affiliati anche nel corso dei periodi di detenzione... provvedeva alle esigenze economiche degli affiliati detenuti... al Luogo facevano capo attività illecite dalle quali egli otteneva ricavi a tal punto consistenti da consentirgli di supportare economicamente gli affiliati nel corso dei periodi di detenzione... il gruppo di persone capeggiato dal Luogo era retto dalla logica solidaristica tipica delle consorterie criminali organizzate, funzione a promuovere il consenso tra i sodali ed a rafforzare i legami personali si rapportava ai detenuti appartenenti al suo gruppo criminale come un ero capo considerandogli alla stregua della sua famiglia, di persone alle quali badare e delle quali prendersi cura nei momenti di difficoltà ... dimostrava così di possedere un'autonomia gestionale nei rapporti con gli affiliati al suo gruppo criminale spiegabile soltanto con l'essere il suo gruppo distinto rispetto al clan D'CO " (cfr., ivi, pag. 44). Sotto altro profilo, la Corte ha segnalato come il gruppo si interfacciasse, come soggetto autonomo, con altri sodalizi operanti nei territori vicini e, in particolare, con quello facente capo a EL UO in Nocera IO (cfr., pag. 46). In definitiva, secondo la Corte, era emerso come "... dal clan D'CO fosse nata per gemmazione una nuova articolazione criminale, dotata di autonomo modulo organizzativo, gestionale ed operativo ... la neo formazione aveva una propria sede logistica (la casa di ON UM) ... un proprio gruppo di soggetto che detta abitazione frequentavano relazioni con altri gruppi criminali coltivate in autonomia attività illecite i cui proventi economici venivano raccolti presso la sede logistica ed utilizzati per esigenze del gruppo... un proprio carisma criminale, mutuato dalla cosca madre ed alimentato con apposite iniziative tese a manifestare il controllo del territorio un tessuto relazionale incentrato sulla fedeltà al ON un proprio indiscusso punto di riferimento, cioè ON UM, soggetto centrale in funzione dell'operatività del gruppo di uomini a lui facente capo" (cfr., ivi, pag. 47); tenuto altresì conto dello stretto rapporto con il clan D'CO (con cui, secondo i collaboratori, il gruppo del ON era "una cosa sola"), la Corte non ha ritenuto incompatibile la circostanza che il predetto si fosse nel contempo reso responsabile di reati anche nell'interesse del sodalizio "madre" (cfr., ivi). Va a tal proposito rilevato che le imputazioni evidenziate dalle difese sono state oggetto di autonomi e separati processi caratterizzati, di conseguenza, da una piattaforma istruttoria diversa da quella che, in questa occasione, ha consentito di enucleare una realtà associativa autonomamente riferibile a UM ON. 35 In definitiva, la Corte d'appello, attraverso una minuziosa e puntuale ricostruzione "in fatto", non censurabile in questa sede, ha potuto validare l'ipotesi accusatoria, già confermata dalla sentenza di primo grado, circa l'esistenza di una articolazione autonoma del sodalizio facente capo alla famiglia D'CO e che, in un ambito territoriale tradizionalmente ricompresa nell'area di "competenza" del sodalizio principale, e certamente non senza il necessario "avallo" della "casa madre", era riuscita a ricavarsi un proprio e specifico spazio di operatività, gestendo i propri affari ed il potere criminale con modalità mutuate e "replicate" secondo modelli ormai consueti. D'altra parte, le stesse difese non mettono in discussione l'esistenza di una signoria criminale esercitata dal sodalizio con modalità evocative del modello delineato all'art. 416-bis cod. pen.; non si tratta, allora, di discutere e dividersi tra chi ritiene che la nuova articolazione di un sodalizio criminale "storicamente" riconducibile al modello normativo sopra indicato richieda la prova dell'esercizio, in concreto, ed anche attraverso la commissione di reati-fine, del metodo mafioso (cfr., ad esempio, Sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014, Bertucca, Rv. 262398 - 01; conf., Sez. 6, n. 27094 del 01/03/2017, Milite, Rv. 270736 01) e chi, al - contrario, sostiene che la qualificazione in questi termini del gruppo di nuova costituzione possa intervenire anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290 01; conf., рій recentemente, Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811 - 01). Non essendo contestata, nel caso in esame, la qualificazione ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. del gruppo facente capo al ON, ma soltanto la sua reale autonomia dalla "casa madre", si deve allora prendere atto che la Corte territoriale ha correttamente e puntualmente verificato l'esistenza, in concreto, di quegli indici rivelatori della insorgenza di un nuovo gruppo dalle caratteristiche riconducibili al modello normativamente descritto: si è chiarito, d'altra parte, che la costituzione di una nuova organizzazione, alternativa ed autonoma rispetto ai gruppi storici presenti sul territorio, può essere desunta da plurimi indicatori fattuali quali le modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, la disponibilità di armi, l'esercizio di una forza intimidatoria derivante dal vincolo associativo, nonché dal riconoscimento, da parte dell'associazione storicamente egemone, di una 36 paritaria capacità criminosa al gruppo emergente (cfr., Sez. 6 , n. 42369 del 17/07/2019, Danise, Rv. 277206 - 01 3. Il sodalizio dedito agli stupefacenti È pacifica, nella giurisprudenza di questa Corte, la configurabilità del concorso tra un'associazione di stampo mafioso e un'associazione per delinquere dotata di un'autonoma struttura organizzativa che, avvalendosi del contributo di sodali anche diversi dai soggetti affiliati al sodalizio mafioso, persegua un proprio programma delittuoso (nella specie, traffico di sostanze stupefacenti), dalla cui attuazione discende il concomitante conseguimento dell'interesse del clan (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077 02; - Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015, Viscido, Rv. 265762 - 01, in cui si è precisato che l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico, in presenza del quale può configurarsi il concorso tra i due delitti, è costituito non tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416- bis cod. pen., ha una portata non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio in cui si inseriscono la commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento o l'ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali;
-Sez. 1 n. 4071 del 04/05/2018, Rumbo, Rv. 278583 - 01, secondo cui i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi). Tanto premesso, la Corte d'appello ha fatto presente che, nel caso di specie, le difese non avevano, di fatto, contestato l'esistenza di un gruppo, collegato con il sodalizio facente capo al ON, dedito allo spaccio di stupefacenti e strutturato in termini parzialmente difformi sul piano soggettivo, avendo concentrato i propri sforzi piuttosto sul profilo della partecipazione e del ruolo da ciascun imputato in esso rivestito. Ad ogni modo, i giudici di secondo grado hanno ribadito l'approdo cui erano pervenuti quelli di prime cure facendo leva sulle dichiarazioni di OV De TE, su quelle di IR AR CI anche quanto alle perdite economiche subite dal clan a séguito degli arresti di De TE, AN RO e SS De UC ('o cinese); sul compendio intercettivo concernente i rapporti debitori tra i singoli 37 "distributori" dello stupefacente ed il sodalizio facente capo al ON (cfr., pagg. 48 e ssgg. della sentenza) Si è potuto quindi ricostruire quello che era il rapporto con i singoli "distributori al dettaglio" i quali "... erano liberi di organizzare la propria attività come ritenevano ed "... erano soltanto tenuti a rifornirsi stabilmente presso il "I ON oppure, in alternativa (...) a corrispondere al ON una somma di denaro con cadenza settimanale, come condizione per poter spacciare nel territorio sottoposto al controllo del clan di stampo camorristico, somma però non parametrata ai ricavi ottenuti, ma individuata in misura fissa (cfr., ivi, ancora, pag. 52). Correttamente, peraltro, proprio alla luce del modulo organizzativo utilizzato, si è potuto evocare il consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale;
non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990, che le successive condotte delittuose dei singoli, di cui all'art. 73 del d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, Bandera, Rv. 269150 01; cfr., anche, Sez. 4 -, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249 - 01, in cui la Corte ha chiarito che, a fronte dell'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non è di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale). Per altro verso, è del pari pacifico che è elemento idoneo ad integrare la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (cfr., così, tra le tante, Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, 38 Manta, Rv. 257798 - 01; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Addio, Rv. 265945 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, Nappello, Rv. 265764 – 01). I singoli ricorsi 2.1 NE ST stato giudicatoNE ST era stato tratto a giudizio ed era responsabile, in primo grado, dei delitti a lui ascritti ai capi 10) e 11) della rubrica per cui, esclusa la qualifica di organizzatore e la aggravante di cui all'art. 74, comma quarto, DPR 309 del 1990, ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge, era stato condannato alla pena di anni 11 di reclusione;
la Corte d'appello, vagliando l'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. Il capo 10) riguarda, per l'appunto, l'associazione dedita al traffico degli stupefacenti ("parallela" rispetto a quella di stampo camorristico di cui al capo 1) e di cui avrebbero fatto parte UM ON, IR AR CI, PE PA, OV De TE, NE ST, AN RO, EL OS, SS De UC, IA OL, CA CI, AN AN, ON RH, ST LU ER. In questo contesto, al ST era stato contestato il ruolo di procacciatore di sostanza stupefacente, fornitore di OV De TE a sua volta gestore delle piazze di spaccio di Via Mazzini e via Recanati di San RG a Cremano, IC e via Benedetto OL ad Ercolano. Il capo 11), oggetto di ricorso quanto al profilo della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sia per il metodo che la finalità di agevolazione del clan facente capo a ON e, per altro verso, per la mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma quinto dell'art. 73 DPR 309 del 1990, riguarda fatti di cessione di sostanza stupefacente a terzi.
2.1.1 Il secondo motivo del ricorso, con cui la difesa denunzia violazione di legge processuale con riguardo all'art. 603 cod. proc. pen., è manifestamente infondato. E' sufficiente, infatti, rilevare che il giudizio si è svolto con le forme del rito abbreviato nel quale le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà 39 di primo grado (cfr., tra le tante, giudizio nel n. 5629 del 30/11/2021 (dep. 17/02/2022), Granato, Rv. 282585 - 01; Sez. 2 - 1 conf., Sez. 6 , n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 01; Sez. 2 , n. 30776 del 10/05/2023, Chionna, 01; Rv. 284947 Sez. 5, n. 11908 del 23/11/2015, Guardiano, 01; Rv. 266158 Sez. 2, n. 45329 del 01/10/2013, Caricola, Rv. 257498 - 01). La mancata assunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte, è perciò censurabile con ricorso per cassazione solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla (cfr.,riassunzione di determinate appello in prove Giampà, Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Rv. 271163 01; Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323 – 01).
2.1.2 E' fondato, invece, il primo motivo del ricorso, relativamente alla ritenuta partecipazione del ST alla associazione descritta al capo 10) dedita agli stupefacenti e che, come accennato, faceva capo al ON. In realtà, è la stessa ricostruzione fattuale restituita dalla lettura delle due sentenze di merito che non consente di ritenere validata, in fatto, la ipotesi accusatoria fondata sulla esistenza di un rapporto di partecipazione organica del ST al sodalizio. La Corte d'appello, a fronte delle considerazioni difensive sviluppate nell'atto di impugnazione, ha infatti ribadito che le emergenze investigative avevano fatto emergere "... uno stabile accordo tra De TE, ST e quantomeno un altro soggetto nell'ambito del quale il primo, per il tramite e con la garanzia del secondo, si era rifornito con continuità e ripetitività presso un terzo, allo scopo di approvvigionarsi di droga leggera per vendere a terzi" (cfr., pag. 99 della sentenza impugnata); a tal fine, infatti, la sentenza impugnata ha evocato il contenuto delle conversazioni intercettate dagli investigatori, a partire da quella del 9.4.2016 da cui si è desunta la "risalenza" del debito del De TE con il ST, sino a quella del 15 dello stesso mese in cui i due accennavano alla necessità di "chiudere" il conto ancora aperto con lo "zio Torore" il quale, peraltro (cfr., la conv. del 23.4.2016) aveva riferito al ST che il De TE, senza previamente avvisarlo, aveva preso 9 "magliette" invece di "5". La Corte ha richiamato, inoltre, il contenuto della conversazione captata in carcere tra il De TE, tratto in arresto il 26.4.2016, e la madre AS AN 40 la quale aveva rivelato al figlio che era andato a trovarla "Carminiello" (ST) minacciando di rivolgersi al "pirata" (ovvero, pacificamente, a VA D'CO) a causa del suo debito pregresso (pari a 700 euro) oltre che per le dichiarazioni rese dal giovane agli inquirenti;
la AN aveva replicato che il marito aveva consegnato al ST 300 euro e che, per il resto, si sarebbero rivolti a CA ed a IR AR CI. In tal modo, considerata la "certezza" della identificazione del ST in "Carminiello", la Corte d'appello (cfr., pag. 101 della sentenza) ha potuto concludere nel senso che il ricorrente aveva consentito a De TE di approvvigionarsi di sostanza stupefacente accumulando un debito che era divenuto pari di 700 euro al momento dell'arresto. Ha spiegato, quindi, che si era in presenza di un modulo organizzativo tipico dell'associazione finalizzata al commercio della droga (cfr., ivi, pag. 101) in cui "zio OR era colui che assicurava i rifornimenti, il De TE colui che si occupava dell'attività di spaccio al dettaglio ed il ST "... il soggetto la cui partecipazione ་་ all'affare consentiva a De TE di approvvigionarsi da zio RE fungendo da garante delle operazioni dal punto di vista economico" (cfr., ancora, pag. 102 della sentenza). In questa dinamica, secondo i giudici napoletani, non aveva rilievo la circostanza secondo cui non fosse stato possibile risalire all'effettiva identità di "zio OR e nemmeno che "... questo canale di rifornimento parrebbe essere alternativo rispetto a quello rappresentato dal ON" (cfr., ivi) poiché nella contestazione di cui al capo 10) il ruolo attribuito al ST era proprio quello di procacciatore e fornitore in favore del De TE anche in concorso con soggetti non identificati. Si tratta, invero, di una motivazione gravemente contraddittoria. L'imputazione elevata a carico del ST è, come accennato, quella di far parte del sodalizio dedito al traffico degli stupefacenti capeggiata da UM ON che, per l'appunto, aveva organizzato i rapporti con gli spacciatori ovvero con i titolari delle piazze di spaccio i quali erano costretti ad approvvigionarsi dal suo gruppo o, in alternativa, a corrispondere una somma settimanale per poter operare liberamente sul territorio "di competenza". E, tuttavia, gli elementi investigativi pur minuziosamente elencati dai due giudici di merito non hanno evidenziato alcun rapporto tra il ST ed il gruppo del ON e, piuttosto, sono stati gli stessi giudici di secondo grado a dar conto della possibilità che il ST si rifornisse da canali "alternativi" rispetto al gruppo del ON: in tal senso, è significativo che la madre del De TE, nel riferire al figlio 41 delle lamentale del ST per il debito accumulato, aveva rivelato che il ricorrente aveva minacciato di rivolgersi (non già al ON ma) al "pirata" (ovvero VA D'CO). La stessa Corte d'appello, nell'esaminare la posizione di IR AR CI ha sostenuto che De TE si era rifornito anche tramite o presso NE ST aggiungendo che costoro "... erano concorrenti con quelli che De TE era tenuto ad effettuare presso ON UM ..." (cfr., pag. 108 della sentenza). Certamente incongrua è la considerazione secondo cui proprio il riferimento operato al "Pirata" dimostrerebbe che l'attività di spaccio del De TE si svolgeva sotto l'ombrello" del D'CO e, pertanto, dello stesso ON, (cfr., pag. 103: "... intanto De TE aveva potuto rifornirsi da zio RE per il tramite di ST senza rischiare di suscitare nuovamente l'ira di ON e dei suoi sodali, in quanto anche detto canale di rifornimento era rapportabile alla stessa galassia associativa di cui facevano parte ON ed il clan da questi diretto"), finendo per risolversi in una mera acrobazia linguistica;
per altro verso, del tutto congetturale è quella secondo cui il riferimento del De TE al governo è agevolmente rapportabile ad altro canale di approvvigionamento del De TE e tale canale di approvvigionamento, per quanto risultante dagli elementi acquisiti, era costituito da ON UM"; poiché, secondo la Corte, il ST non aveva fatto domande sul "governo", aveva dato così per assodato che si trattasse della consorteria criminale e che il suo interlocutore, oltre a rifornirsi da "zio OR, si rifornisse anche da ON (cfr., ivi, pag. 103 dove, invero, si è in presenza di una congettura fondata su un dato a sua volta congetturale). Il carattere meramente ipotetico e congetturale delle considerazioni qui riportate è comune e, al contempo, fondante anche quello relativo all'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestata - nella sua duplice valenza sul capo 11) avendo la Corte (cfr., pagg. 102-103 della sentenza) osservato che le forniture garantite dal ST al De TE andavano ad alimentare il gruppo criminale per il tramite del versamento, da parte di quest'ultimo, della "tassa" al clan, finendo per far sé che "... in definitiva, giovando a De TE, giovassero anche al clan ON" (cfr., ancora ivi). Si tratta di una motivazione che, in primo luogo, nulla dice sul "metodo" ma che, sulla finalità agevolativa, sconta tutte le incertezze ricostruttive legate al rapporto esistente tra il ST ed il clan ON rispetto al quale, a ben guardare, le due sentenze di merito non hanno potuto addurre nulla di concreto e di oggettivamente rilevabile. 42 La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente al delitto di cui al capo 10) nonché, inoltre, sulla aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestata sul capo 11), con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su tali aspetti;
il giudice di rinvio dovrà dunque dar conto degli elementi che, laddove sussistenti, siano significativi del legame associativo tra il ST ed il sodalizio di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990 oltre che, inoltre, delle finalità agevolative di quest'ultimo che avessero animato la condotta descritta al capo 11).
2.1.3 Manifestamente infondato è il quarto motivo del ricorso con riguardo alla possibilità di ricondurre la condotta da ultimo evocata nel paradigma delineato dal comma quinto dell'art. 73 DPR 309 del 1990. Sul punto, infatti, la Corte d'appello ha motivato in termini certamente sintetici, ma non incongrui, contraddittori o manifestamente illogici, rilevando che il ST si era inserito nell'attività del De TE che non poteva essere a sua volta considerata di "piccolo spaccio", alla luce della sua sistematicità e dei quantitativi di sostanza stupefacente smerciata, come desumibili dai colloqui intercettati, espressione di un giro d'affari non modesto. In tal modo, ha operato un apprezzamento in fatto, non censurabile in questa sede e coerente con i principi costantemente ribaditi da questa Corte secondo cui è legittimo il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, DPR 9 ottobre 1990, n. 309, qualora l'attività di spaccio sia svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte di spaccio e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze stupefacenti, pur se in quantitativi non rilevanti, siano sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico sostanza stupefacente (cfr., in tal senso, Sez. 6, tra le tante, conf., n. 28251 del 09/02/2017, Mascali, Rv. 270397 01; 01).Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, Casarano, Rv. 272140 - 2.1.4 Il quinto motivo del ricorso riguarda un aspetto, quello del diniego delle circostanze attenuanti generiche, che dovrà essere necessariamente riconsiderato all'esito del giudizio di rinvio dovendosi tuttavia ribadire, in questa sede, che è certamente vero che l'imputato non può essere penalizzato, con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, a causa della legittima scelta di non ammettere l'addebito e, quindi, di difendersi anche in maniera decisa e persino puntigliosa dalle accuse che gli vengano mosse;
è anche vero che del tutto legittima è la decisione del giudice di merito che da questa condotta processuale abbia ritenuto di non poter ricavare alcun elemento favorevole per la concessione 43 delle circostanze attenuanti generiche (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 28388 del 21.4.2017, Leo).
2.2 EL OS EL OS era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, in primo grado, dei delitti a lui ascritti ai capi 1), 3), 10) e 13) della rubrica per cui, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen., contestato sub 1), ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge nonché tra i reati giudicati in questa sede e quello giudicato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 10.10.2018, irrevocabile il 9.1.2019, era stato in quella sede condannato alla pena complessiva e finale di anni 18 e mesi 4 di reclusione. La Corte d'appello ha qualificato il fatto contestato al capo 10) ai sensi del comma secondo dell'art. 74 DPR 309 del 1990 ed ha conseguentemente rideterminato la pena per l'odierno ricorrente in anni 9, mesi 2 e giorni 20 di reclusione. All'udienza del 25.3.2022, il ricorrente aveva dichiarato di rinunciare a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per la richiesta di riqualificazione del fatto di cui al capo 10) nella ipotesi contemplata al comma secondo dell'art. 74 DPR 309 del 1990 ed a quelli articolati sul trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello, come già accennato, ha accolto la prima richiesta osservando che, dal contenuto delle conversazioni intercettate, "... quel che è dimostrato è che OS fosse tenuto ad approvvigionarsi di droga dal clan di stampo camorristico diretto da ON UM o, in alternativa, a corrispondere settimanalmente una somma di denaro come condizione per poter svolgere l'attività illecita in questione" (cfr., pag. 158); ha ribadito (cfr., ivi, pag. 157) che il sodalizio non aveva come scopo quello di spacciare ma quello di rifornire gli spacciatori presenti sul territorio "... non nell'allestire apposite piazze di spaccio gestite da uomini del sodalizio con margini di operatività più o meno ampi e tenuti a riversare i guadagni nelle casse dello stesso" tanto che ai presunti collaboratori dell'OS non era stata contestata la fattispecie associativa limitandosi, il ricorrente, a spacciare in prima persona ovvero con la diretta "collaborazione" della moglie o del Nappo il quale, a sua volta, si riforniva anche da altri rispetto al canale garantito dal ON. Tanto premesso, la Corte ha quindi congruamente motivato in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo sottolineato la assiduità e continuità dell'attività di spaccio "garantita" dalla duplice partecipazione del 44 ricorrente al sodalizio di stampo camorristico come a quello dedito al traffico degli stupefacenti. Tenuto conto, inoltre, del coinvolgimento dell'OS nell'attentato dinamitardo di cui al capo 3), ha di conseguenza, e con argomentazione non manifestamente illogica, apprezzato la complessiva gravità dei fatti e l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche considerando che "neppure la confessione dell'attività di spaccio resa dall'OS con la produzione di un memoriale nel corso del giudizio di primo grado appare sintomatica di autentico ripensamento critico ... egli, infatti, si limitava ad ammettere quanto risultante in maniera cristallina dagli elementi acquisiti, senza delineare il più ampio contesto criminale nel quale suo agire si era collocato" (cfr., ivi, pag. 158). Ed è inoltre appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2-, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 Sez. 3 , n. 1913 del 20/12/2018,Marigliano, 02; Carillo, 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Rv. 275509 Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01). Siffatto atteggiamento, che la Corte d'appello ha definito un "timido segnale di resipiscenza", ha tuttavia potuto giustificare una lieve attenuazione della pena per il capo 10) contenuta nella misura del minimo edittale con aumenti per la continuazione in termini davvero minimali. A tal proposito, è appena il caso di ribadire che la graduazione della pena, in tutte le sue componenti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'ha esercitata, sia per fissare la pena base che per l'aumento operato per la continuazione, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., risultando perciò non consentita le la censura che nel giudizio di cassazione miri, di fatto, ad una nuova valutazione della sua congruità e la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr., tra le tante. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); Su un piano generale, ancora, è assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto;
invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto 45 irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). Per contro, quanto più giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (cfr., ancora, Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497). Si è, inoltre, ritenuto che l'impegno motivazionale debba tener conto, quale parametro di riferimento, la media edittale;
si è affermato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, DE Papa, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). Diversamente, l'irrogazione di una pena base pari o superiore alla media edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (cfr., Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; conf., Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932). A maggior ragione, l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni dei tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). Tali principi, inoltre, sono stati ribaditi anche con riguardo alle pene accessorie per le quali è previsto un minimo ed un massimo, ricorrendo un obbligo di motivazione specifica e dovendo essere esclusa una necessaria correlazione con quella della pena principale (cfr., Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019, Paternò, Rv. 277972, in relazione alle pene accessorie di cui all'art. 12 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). 46 Si è chiarito che se la durata della pena accessoria è determinata in misura superiore alla media edittale è necessaria, allora, una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ed ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (cfr., Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668, in tema di pene accessorie fallimentari). Come ricordato dalle SS.UU. nella sentenza "Pizzone", principi non dissimili sono stati affermati con riguardo alle pene determinate in aumento, per la continuazione, per i reati "satellite"; i giudici del supremo collegio hanno infatti richiamato e condiviso Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, in cui si era spiegato che ". se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato". In definitiva, la associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione. Qualora, per contro, la pena per il reato più grave sia stata quantificata in termini prossimi o coincidenti con il minimo edittale ma quella fissata in aumento per la continuazione sia tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati, l'obbligo motivazionale del giudice si fa più stringente, dovendo egli specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione. Con specifico riguardo agli aumenti per la continuazione, le SS.UU, hanno quindi fatto presente che "... stabilire relazioni traducibili in formule matematiche non è possibile" potendo perciò "... essere condiviso il realistico giudizio espresso da Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540: nella determinazione della pena base per il calcolo del trattamento sanzionatorio il grado di scostamento dal minimo edittale, che progressivamente accentua il dovere per il giudice di specifica motivazione, non può essere fissato in una soglia precisa, ancorché sia 47 ragionevole reputare non bisognevoli di una motivazione particolarmente specifica e dettagliata le pene all'interno dell'intervallo compreso tra il minimo e il medio edittale"; di conseguenza "... nel caso del reato continuato, individuare i valori che indiziano di sproporzione le pene inflitte non risulta possibile;
ma praticabile la via della indicazione di ciò che attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati". Si è affermato che "... di una pena non si può affermare o negare l'esattezza; ma si può riconoscere o criticare la ragionevolezza, intesa come relazione di coerenza tra la specie (si pensi alle pene alternative) e la misura della sanzione individuate e gli elementi che devono essere presi in considerazione per la determinazione della pena" (cfr., ancora, Sez. U -, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01). Consegue la sostanziale adeguatezza della pur sintetica motivazione addotta dalla Corte territoriale sul trattamento sanzionatorio.
2.3 TR IA TR IA era stato tratto a giudizio e giudicato responsabile, in primo grado, dei reati a lui ascritti ai capi 4), 5) 6) e 8) della rubrica per cui, con la ritenuta continuazione tra le diverse violazioni di legge e la finale riduzione per la scelta del rito, era stato condannato alla pena complessiva di anni 7 e mesi 8 di reclusione ed euro 8.000 di multa;
la Corte d'appello, dal canto suo, ha escluso la circostanza aggravante di cui al comma secondo dell'art. 629 cod. pen., contestata sul capo 5), ed ha rideterminato la pena in anni 7 e mesi 4 di reclusione ed euro 8.000 di multa. Il capo 4) della rubrica riguarda l'ipotesi di usura contestata al ricorrente, in concorso con UM ON ed ON VO, in danno di LI LI cui il IA avrebbe consegnato, nel febbraio del 2015, la somma di 5.000 euro pattuendo la restituzione di quella di euro 6.500 entro un mese;
nel luglio del 2015 LI avrebbe restituito la somma di 4.000 euro per i soli interessi oltre ad ulteriori 6.000 euro a settembre quando il IA gli avrebbe prestato altri 6.000 euro pattuendo un interesse di 50 euro al giorno sino alla finale restituzione;
a dicembre, inoltre, ON, IA e VO si sarebbero infine fatti promettere 6.000/7.000 euro (calcolati come residuo del debito) da restituire 2.500 entro il 15 gennaio, 1.000 euro entro il 31 gennaio e 3.500 entro il 28 febbraio. 48 Il capo 5) ed il capo 6) riguardano le condotte minatorie che sarebbero state tenute dal IA (unitamente al fratello IR, ad UM ON ed al VO) nei confronti del LI e finalizzate ad ottenere la restituzione dei prestiti. Il capo 8), infine, il porto d'arma comune da sparo. Tanto premesso, la difesa non contesta la erogazione dei prestiti e, in realtà, nemmeno le "pressioni" esercitate sul LI per la restituzione degli importi erogatigli: insiste e si sofferma, piuttosto, sulla inidoneità (e contraddittorietà) degli elementi acquisiti a ricostruirne la natura, con riguardo, in particolare, al loro carattere usurario e, di conseguenza, alla qualificazione delle condotte di cui al capo 5 ed al capo 6) in termini di estorsione piuttosto che di "ragion fattasi". Rileva il collegio che la Corte d'appello (cfr., pagg. 69 e ssgg. della sentenza), nel vagliare le analoghe doglienze articolate con l'atto di gravame contro la sentenza di primo grado, ha motivato in termini del tutto congrui ed esaustivi su tali aspetti ovvero, in primo luogo, sulla natura e caratteristiche dei prestiti erogati al LI, rivenditore di vernici per autovetture il quale, avendo un corso un mutuo per l'acquisto della casa che gli impediva di ricorrere nuovamente ad istituti di credito, si era allora rivolto al IA, a lui noto per erogare prestiti ad interesse, e dal quale, nel febbraio del 2015, aveva ottenuto la somma di 5.000 euro pattuendo la restituzione, dopo un mese, dell'importo di 6.500 euro ed il pagamento di euro 50 per ogni giorno di ritardo;
nel mese di agosto il IA aveva intimato la restituzione dell'importo complessivo di 10.000 euro di cui il LI aveva potuto corrispondere solo la somma di 6.000 euro prestatigli dal suo amico RO. A dicembre, dopo varie traversie, il IA aveva condotto il LI al cospetto di UM ON che gli aveva "rateizzato" il pagamento della (ulteriore) somma di 7.000 euro ed egli "... non aveva osato contraddire il ON anche perché c'erano 3-4 soggetti che avevano assistito alla conversazione, dopo averlo circondato" (cfr., ivi, pag. 71). La Corte d'appello, ripercorrendo la vicenda, ha fatto presente che, non essendo riuscito a rispettare le scadenze, il LI si era recato nuovamente dal ON il quale (non senza minacce da parte di un accolito presente, ON VO) gli aveva dato come termine massimo il 10 marzo avvisandolo di non andare ai CC perché "... siamo 20/30 di noi ..." (cfr., ivi). Sempre secondo la ricostruzione offerta dalle due sentenze di merito, nel merse di marzo erano stati quindi i due IA (EL e IR) a far visita al LI ed a minacciarlo facendogli presente che "... UM di ha detto di 4 49 4 portare pazienza ed a questo punto se succede qualcosa non dire che sono oi il malamente" (cfr., ivi, pag. 72). La Corte d'appello, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa nel presente ricorso, ha "risolto" le presunte criticità evidenziate dalla difesa nelle dichiarazioni del RO (cfr., ivi, pagg. 72-73) il quale, dopo aver fornito alcune somme al suo amico, appreso che IA aveva ceduto il credito a ON, aveva affermato di non voler essere più coinvolto;
ma, anche, rispetto alle dichiarazioni della moglie del LI, FA PE, ovvero, ancora (cfr., ivi, pag. 75), in termini logicamente lineari e puntualmente ancorate alle risultanze istruttorie, sulla presunta discrasia tra le parole della persona offesa e le dichiarazioni rese dal RO. Ha dunque motivato sulla complessiva attendibilità del LI e, di conseguenza, sulla natura estorsiva delle condotte minatorie mirate alla restituzione del prestito usurario segnalando (cfr., in particolare, pagg. 77-78 della sentenza impugnata) che "... quando IA non era stato più in grado di gestire da solo il rapporto con LI, perché questi persisteva nel non pagare, l'imputato aveva reso ancor più manifesta la sua pericolosità ed i contatti criminali di cui aveva fatto sfoggio in precedenza, così palesando per conto di chi egli aveva agito ed agiva". È pacifico, d'altra parte, che si configura il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa "contra ius" (cfr., Sez. 2, n. 9931 del 01/12/2014, Iovine, Rv. 262566 01; - 01 e, in generale,Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Nicosia, Rv. 269968 Sez. U , n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01). Il ricorso, peraltro, non attinge né la aggravante "mafiosa" né, tantomeno, il capo 8 della rubrica. Sul trattamento sanzionatorio, la difesa lamenta che, a fronte della esclusione dell'aggravante di cui al capoverso dell'art. 629 cod. pen., la Corte d'appello ha ridotto la pena di soli 4 mesi non considerando, tuttavia, che essa è stata rideterminata partendo dal delitto di cui al capo 4) (che presenta una pena detentiva massima più elevata rispetto a quella contemplata dal delitto di estorsione non aggravata) ed in misura che non poteva essere inferiore al minimo previsto per la estorsione consumate ed aggravata ai sensi dell'art. 416-bis. 1 cod. pen., in applicazione del principio secondo cui, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie e tra i quali sia riconosciuto vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamentoil 50 sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (cfr., Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348 - 01; conf., più recentemente, Sez. 3 -, n. 18099 del 15/11/2019, Niang, Rv. 279275 - 01); la riduzione di quattro mesi è stata operata, perciò, incidendo sull'aumento per la continuazione operato per i capi 5) e 6) dell'imputazione. In generale, la Corte ha motivato sulla pena in termini assolutamente esaustivi osservando che ". la pluralità dei reati commessi, l'entità degli interessi pretesi dal LI, la pervicacia nel richiederne il pagamento, l'intensità e ripetitività delle pressioni rivolte al LI per indurlo ad adempiere agli impegni assunti, i precedenti penali anche specifici riportati dal IA, inducono anzi a ritenere che i fatti da lui commessi siano di gravità notevole, che la sua personalità sia fortemente negativa e che, quindi, nella quantificazione della pena sia giusto discostarsi dal minimo edittale e praticare consistenti aumenti per la continuazione" (cfr., pag. 82).
2.4 IR IA IR IA era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, in primo grado, del delitto contestatogli al capo 6) della rubrica ed era stato in quella sede condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa ridotta, dalla Corte d'appello, ad anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 3.600 di multa. All'udienza del 25.3.2022, l'imputato aveva dichiarato di rinunciare ai motivi articolati in punto di responsabilità insistendo soltanto su quelli relativi al trattamento sanzionatorio. Il ricorso, con cui la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La Corte ha ridotto la pena ma ha respinto la richiesta relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sottolineando come il ricorrente avesse preso parte all'episodio dell'1.4.2016 presentandosi al LI come uomo "di mezzo alla strada" accompagnando il fratello TR al fine di intimidire la vittima prospettandole anche che avrebbero riferito al ON che "lo stavano prendendo ...". Ha valutato perciò tale comportamento come "gravissimo" e non in grado di giustificare la richiesta difensiva laddove il "timido segnale di resipiscenza" gli ha meritato la riduzione della pena nei termini finali ed in prossimità al minimo legale (su cui, difatti, il ricorso non propone alcun rilievo). 51 2.5 UM ON UM ON era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, in primo grado, dei reati ascrittigli ai capi 1), 4), 6), 7), 8), 9) e 10) della rubrica sicché, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen. contestata sub 1) e quella di cui al comma quarto dell'art. 74 DPR 309 del 1990, contestata sul capo 10), ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge, era stato condannato alla pena complessiva di anni 20 di reclusione;
la Corte di appello, preso atto che, all'udienza del 12.4.2022, il ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi di ricorso fatta eccezione per quelli relativi al capo 1) (ovvero alla esclusione della qualifica di capo-promotore e della aggravante del comma quarto dell'art. 416-bis cod. pen.) ha ridotto la pena ad anni 19 e mesi 6 di reclusione. Come appena accennato, all'udienza del 12.4.2022, il ON aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame fatta eccezione per quelli relativi al capo 1) e, in particolare, alla richiesta di esclusione della qualifica di capo o promotore del sodalizio ed a quella relativo all'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416- bis cod. pen.. 2.5.1 Il primo motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. Perfetto ed il primo motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. Impradice denunziano, entrambi, violazione di legge con riguardo all'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza, confermata dalla Corte napoletana, dei presupposti fattuali per ritenere l'operatività di un gruppo criminale, con a capo il ON, autonomo dal clan D'CO, benché a questo strettamente legato. La questione è stata trattata nella parte iniziale della sentenza dove si è avuto modo di evidenziare come i giudici di merito siano approdati alla soluzione di confermare l'impianto accusatorio sulla scorta di una analitica e puntuale rassegna degli elementi investigativi che hanno restituito la realtà di una compagine di stampo camorristico, facente capo proprio ad UM ON, operante sul territorio di San RG a Cremano su cui aveva instaurato un predominio criminale con le modalità e le caratteristiche tipizzate dalla norma incriminatrice. La Corte d'appello, infatti, ha ben evidenziato come il gruppo del ON, pur strettamente legato al clan D'CO, gestisse in piena autonomia non soltanto l'attività di spaccio degli stupefacenti ma, anche, quella estorsiva in danno dei commercianti, accuratamente "mascherata" con la distribuzione dei sacchetti di plastica e gadget di varia natura;
come il gruppo, per il tramite proprio del ON e dei suoi familiari, fosse dotato di un fondo comune con il quale, peraltro, assumeva le spese per la difesa legale degli associati, si interessasse delle loro 52 sorti e di quelle delle loro famiglie, intrattenesse, inoltre, rapporti con gruppi operanti in territori limitrofi. Per altro verso, l'esistenza di un consolidato legame del ON con gruppo D'CO non può, di per sé, escludere che il ricorrente potesse aver costituito, intorno a sé, e fosse a capo, di un gruppo autonomo sia pure strettamente legato ed operante in sinergia con la "casa madre", secondo modelli peraltro consueti nella realtà criminale campana, in qualche misura più "dinamica" e multiforme rispetto ad altre realtà di criminalità organizzata operanti nel nostro Paese. Si deve d'altra parte ribadire che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ben è possibile che un soggetto partecipi contemporaneamente a due associazioni per delinquere tra loro alleate (cfr., in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 9429 del 13/10/2016 Ud. (dep. 27/02/2017) Rv. 269362 01; Sez. 2, Sentenza n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. - 259810 0; Sez. 1, Sentenza n. 25727 del 05/06/2008 Cc. (dep. 25/06/2008, Rv. 240470 0; conf., tra le non massimate, Sez. 2, n. 32076 del 28.1.2021, Schittino, Sez. 2, n. 13604 del 28.10.2020, Torcasio, Sez. 1, n. 12004 del 18.12.2020, Anemolo). Anche per questa ragione, oltre che per quanto già esposto in precedenza, non vi è perciò alcuna contraddizione tra il ruolo rivestito dal ON quale vertice del gruppo di San RG a Cremano e le imputazioni elevate nei suoi confronti per condotte delittuose contestate come aggravate dalla finalità di agevolazione del clan D'CO.
2.5.2 Il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. Impradice ed il quarto motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. Perfetto denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti per i quali si procedeva in questa sede e quelli oggetto della sentenza emessa in data 28.9.2021 dalla Corte di appello di Napoli con cui il ricorrente era stato riconosciuto responsabile del delitto di estorsione aggravata commesso tra l'aprile ed il luglio del 2018. Rileva il collegio che la Corte d'appello ha motivato, sulla richiesta difensiva, in termini non censurabili in questa sede (cfr., pag. 161 della sentenza impugnata): ha spiegato, in punto di fatto, che era ravvisabile uno "iato" temporale notevole tra la costituzione dei due sodalizi, i reati-fine contestati in questa sede ed il reato per cui era intervenuta la sentenza passata in giudicato;
ha aggiunto che non vi erano quindi elementi per ritenere che le mire del sodalizio costituito intorno alla figura del ON giungessero sino alla imposizione del "pizzo" atteso che sino ad allora il gruppo aveva posto in atto forme diverse di 53 estorsione, quali, come si è visto, la imposizione di buste di plastica e gadget ai commercianti. La Corte d'appello ha inoltre evidenziato che i fatti di estorsione in relazione ai quali era stato chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione erano stati commessi in San PE Vesuviano, ovvero in località diversa rispetto a quella di operatività del sodalizio di cui al capo 1) del presente processo;
a tal proposito, peraltro, il ricorso a firma dell'Avv. Impradice denunzia un vero e proprio "travisamento" della prova sostenendo che il capo di imputazione del processo conclusosi con la sentenza del 2021 aveva invece indicato il locus commissi delicti proprio in quel di San RG a Cremano: se non ché, il ricorso risulta, sul punto, generico, non essendo stata allegata copia dell'atto asseritamente travisato risultando, perciò, il motivo generico per violazione del principio di autosufficienza (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 - 01, in cui la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione;
conf., Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 01; cfr., anche, Sez.
2 - n. 35164 del 08/05/2019., Talamanca, - ' Rv. 276432 01, in cui la Corte ha spiegato che, anche a seguito dell'entrata in - vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il;
conf., sul punto specifico, Sez. 5-, n. 5897 del 03/12/2020 (dep. 15/02/2021), Cossu, Rv. 280419 01). - In ogni caso, il giudizio reso dalla Corte territoriale, come si è accennato, ё frutto di un apprezzamento tipicamente "di merito", non suscettibile di censura in questa sede essendosi in ogni caso i giudici partenopei conformati al principio secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (cfr., in tal senso, per tutte, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). 54 2.5.3 Il terzo motivo del ricorso proposto con atto a firma dell'Avv. Perfetto è manifestamente infondato ovvero formulato in termini non consentiti in questa sede. La Corte territoriale ha affrontato la questione, dedotta anche con l'atto di appello, rinviando alle considerazioni svolte con riguardo alla posizione di AE VI (cfr., infra, e pag. 160 della sentenza impugnata) dove i giudici napoletani hanno richiamato, in maniera puntuale e specifica, i riscontri concreti circa la disponibilità di armi da parte del gruppo (cfr., ivi, pagg. 65-66) unitamente alla prova "logica" consistente nella necessità, per il sodalizio facente capo al ON, di contrastare i sodalizi rivali che non avevano avuto remore a porre in essere un attentato dinamitardo proprio nei pressi della abitazione del capo, ritenuta la "sede operativa" del clan. La Corte ha segnalato che lo stesso CI era stato tratto in arresto in Nocera IO, dove si era recato per dar man forte all'alleato UO, e trovato nell'occasione in possesso di una pistola;
per altro verso, ha congruamente richiamato l'attentato dinamitardo contestato al capo 3). Tanto premesso, questo Collegio reputa di dover ribadire il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., presenta natura oggettiva, ed è applicabile anche nei confronti degli associati che non abbiano personalmente custodito od utilizzato le armi stesse (cfr., tra le diverse, Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza, Rv. 258956; Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229769; conf. anche Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677, che nel confermare il principio per cui, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che per colpa lo ignorino, ha considerato la fattispecie relativa alla riconosciuta esistenza di una associazione unitaria, costituita da una federazione di "locali" di 'ndrangheta, in cui per la ravvisabilità dell'aggravante in esame si è ritenuto necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica "locale" abbia la concreta disponibilità delle armi;
conf., Sez.
2- n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, ' Rv. 278010 01; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, Iaria, Rv. 265254 01; - 01; tra le non Sez. 6 n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 massimate, Sez. 2, n. 11287 del 3.2.2023, Di Noto, Sez. 2, n. 14697 del 13.1.2022, Ierace). 55 2.6 AU PE AU PE era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, in primo grado, dei reati ascrittigli ai capi 13) e 14) della rubrica di modo che, ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge, era stato in quella sede condannato alla pena complessiva di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 6.000 di multa;
la Corte di appello ha ridotto la pena ad anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 5.000 di multa. All'udienza del 15.7.2022 i difensori del PE, muniti di procura speciale, hanno rinunciato a tutti i motivi di appello salvo quelli relativi al trattamento sanzionatorio ed al riconoscimento della continuazione tra i fatti per i quali si procede e quelli già giudicati con la sentenza del GIP di Napoli resa in data 23.1.2019, parzialmente riformata da quella della Corte di appello di Napoli del 4.7.2019. 2.6.1 Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato: la Corte d'appello, nell'escludere il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del processo e quelli per cui era intervenuta la sentenza del 2019, ha spiegato che questi ultimo risalivano al giugno del 2018 mentre quelli per cui si procede erano stati commessi tra il giugno ed il luglio del 2017. Ha dunque argomentato nel senso che il consistente lasso di tempo rende di per sé difficile configurare l'unicità del disegno criminoso, soprattutto per reati come quelli in questione, fortemente condizionati dalle contingenze (disponibilità della droga, presenza di soggetti interessati all'acquisto)" il che ".... rende impossibile immaginare che PE avesse programmato i reati commessi nel mese di giugno dell'anno 2018 già nel mese di giugno dell'anno precedente, peraltro in difetto di elementi dai quali desumere una continuità nell'esercizio dell'attività illecita nell'arco di tempo intercorso tra gli uni e gli altri" (cfr., pag. 177). Come già segnalato affrontando i motivi di ricorso articolati dalle difese del ON sul medesimo argomento, si tratta, nel caso di specie, di una considerazione tipicamente "in fatto" e "di merito", rispetto alla quale non vengono evidenziati né profili di manifesta illogicità o contraddittorietà con atti del processo né, tantomeno, di violazione di legge.
2.6.2 Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato: va in primo luogo ribadito che la rinuncia ai motivi d'appello non costituisce di per sé, anche per via della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, ragione sufficiente per il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, potendo, al più, essere valutata in rapporto alla condotta successiva al reato di cui all'art. 56 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., come espressione di una ridotta capacità a delinquere, sempreché non emergano elementi di segno contrario (cfr., in tal senso, Sez. 2 n. 35534 del 06/07/2021, Ronchi, Rv. 281943 - 01). ' Tanto premesso, la Corte d'appello ha congruamente ed esaustivamente motivato, sul punto, evidenziando che il PE aveva svolto attività di cessione di sostanze stupefacenti "... con continuità ed assiduità in un ristretto arco temporale" (cfr., pag. 178 della sentenza) trattandosi, inoltre, di uno spacciatore per nulla affatto improvvisato ma, anzi, ben inserito nel mercato, annoverante precedenti penali per false dichiarazioni a PU e porto illegale di armi;
ha spiegato, inoltre, che il pur "timido segnale di resipiscenza" aveva consentito una sia pur lieve attenuazione della pena (cfr., ivi) comunque determinata in termini assai modesti e di gran lunga inferiori alla media edittale.
2.7 ME RT ME RT era stato tratto a giudizio e giudicato responsabile, nei due gradi di merito, del reato ascrittogli al capo 1) della rubrica per cui, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen., era stato condannato alla pena di anni 9 di reclusione, con sentenza integralmente confermata in appello.
2.7.1 Il primo motivo del ricorso denunzia violazione di legge processuale ed inutilizzabilità della prova quanto alla esistenza di una autonoma compagine criminale riconducibile e capeggiata da UM ON;
aspetto, questo, su cui, invero, collegio ha già avuto modo di argomentare nella parte generale della sentenza. La difesa del RT, tuttavia, insiste su un profilo processuale che è quello della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da IR AR CI durante la sua traduzione in carcere dopo essere stato tratto in arresto per il delitto evasione, nell'occasione accusandosi egli stesso dei fatti di lesioni personali (quanto all'aggressione in danno proprio del ricorrente) e di partecipazione al sodalizio capeggiato dal ON. Il motivo è infondato. La questione relativa alla (in) utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal CI ha formato oggetto di autonoma e specifica considerazione da parte della Corte d'appello (cfr., pagg. 28-31). Il CI, infatti, nell'anno 2016, in occasione di un suo precedente arresto, aveva mostrato agli operanti di PG il tatuaggio con "C.F." (IR Formicola) gravitando all'epoca in quel clan mentre, in questa seconda occasione, aveva mostrato il tatuaggio con nome "UM", riferito per l'appunto a "UM 57 ON" nel cui gruppo era nel frattempo transitato tanto da aver avuto cura (la Corte ha anche individuato la telefonata al tatuatore) di "mascherare" il precedente tatuaggio. I giudici hanno inoltre riportato testualmente le dichiarazioni di cui si discute (cfr., pag. 29) facendo presente che esse non erano state in alcun modo sollecitate e non erano relative al reato per il quale il CI era tratto in arresto o funzionali alla prosecuzione delle indagini per quello specifico episodio delittuoso. Si trattava, pertanto, di dichiarazioni spontanee pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato. Va rilevato, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte ritiene, con orientamento che, ancorché non consolidato, è stato più volte ribadito, che sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e nei riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. - proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (cfr., in tal senso, Sez. 2 , n. 22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409 - 01; Sez. 3, n. 15798, del 30/4/2020, Rv. 279422; Sez. 1, 15197 del 08/1/2019, Rv. 279125; Sez. 4, n. 45582, del 28/10/2021, La Corte ed altro, n.nn.; Sez. 1, n. 36842, del 14/4/2021, Pizziconi, n.m.; Sez. 1, n. 28975, del 22/4/2021, n.m.; Sez. 2, n. 16382, del 18/3/2021, Canino, n.m.; Sez. 2, n. 47580 del 23/09/2016, Rv. 268509; Sez. 5, n. 13917 del 16/0 2/2017, Rv. 269598). E' invece minoritario, ancorché effettivamente presente nella giurisprudenza di questa Corte, l'orientamento che richiama la inutilizzabilità patologica, destinata ad operare in forma universale, di dichiarazioni formalizzate, in modo del tutto spontaneo, da soggetto attinto da indizi di reità (cfr., Sez. 3, n. 1914 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 274343) così come quella massimata nel senso della diversa soluzione adottata nella ipotesi in cui sia mancata la verbalizzazione spontanee dichiarazioni (cfr., delle Sez. 2 , n. 41705 del 28/06/2023, Parisi, Rv. 285110 - 01) dovendosi, tuttavia, rilevare come, nel caso in esame, l'eccezione difensiva non abbia in alcun modo evidenziato questo profilo su cui, peraltro, nulla è evincibile dalla lettura delle due sentenze di merito. Tanto premesso, la Corte ha congruamente valorizzato le dichiarazioni di IR AR CI sulla sua appartenenza al clan del ON e sul fatto di aver preso il posto di "ME 'o chiatt"" che il ON aveva deciso di cacciare 58 via in quanto si era comportato male tanto che proprio il CI lo aveva "gonfiato di botte" (cfr., ivi, pag. 134).
2.7.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello, infatti, anche in tal caso, ha affrontato in maniera autonoma e specifica le dichiarazioni di OV De TE (cfr., pagg. 31-33) avendo vagliato in termini congrui ed esaustivi la attendibilità del dichiarante sottolineando come costui ne avesse confermato il contenuto nel corso dell'interrogatorio di garanzia reso ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen. e, pertanto, in forma assolutamente garantita. Vero che il De TE aveva "ritrattato" in sede di riesame, ma la Corte, con argomentazione tipicamente "di merito", ha giudicato veridiche quelle precedenti perché coerenti e sovrapponibili con il contenuto delle intercettazioni tra presenti (cfr., pag. 32) aggiungendo che proprio dal quelle conversazioni era emerso che il predetto De TE era intenzionato a ritrattare perché aveva paura di essere ucciso, come ben sapevano CA AR CI la zia AN AN;
la madre, infatti, avrebbe dovuto comunicare questa intenzione ai parenti, come il cugino IR AR CI, per tentare di rabbonirli. La Corte d'appello, a conforto di questa ricostruzione, ha correttamente richiamato il referto medico (cfr., ivi, pag. 32) quale riscontro alla aggressione subita da IR CI e da ME RT. Il De TE, in particolare, aveva riferito di essere stato avvicinato da ON e da RT i quali gli avevano fatto presente che se avesse voluto continuare a spacciare droga avrebbe dovuto acquistare lo stupefacente da loro o dai loro referenti oppure risolversi a pagare al clan 200 euro a settimana;
il predetto aveva aggiunto di essere stato minacciato con la violenza perché si era inizialmente rifiutato essendogli stato inoltre chiarito di non pagare più al clan RO. A fianco delle dichiarazioni rese da! CI e dal De TE, la Corte ha richiamato quelle rese da UM D'CO il quale che aveva indicato il ON come "... referente del clan D'CO sul territorio del Comune di San RG a Cremano e RT ME come uno dei membri del gruppo del ON" (cfr., ivi, pag. 131). E, ancora, la Corte ha fatto riferimento all'episodio occorso nell'aprile del 2016 quando il RT aveva interpellato IR AR CI su quando gli avrebbe portato la "bambina" (ovvero, pacificamente, la pistola), commentando che si trattava di condotte certamente sintomatiche della sua partecipazione al clan camorristico facente capo a ON UM e non certo espressione di ". frequentazione amicale" (cfr., ivi, pag. 133). 59 dell'allontanamentoQuanto all'episodio del RT dal luogo dell'affidamento in prova (cfr., pag. 133 e pag. 148 della sentenza di primo grado) ed alla iniziativa della moglie del ricorrente di allertare il ON per richiamare il marito, la Corte, con argomentazione non manifestamente illogica, ha ritenuto di poter desumere, da tale iniziativa, un segnale dell'ascendente del ON quale capo del sodalizio interessato dello status libertatis dei propri accoliti laddove la diversa interpretazione suggerita dalla difesa non può trovare ingresso in questa sede finendo per risolversi in una diversa lettura del compendio investigativo, non consentita alla Corte. In definitiva, quindi, la Corte ha motivato in termini non censurabili circa la "partecipazione" del RT alla vita ed alla attività del sodalizio facente capo al ON.
2.7.3 Il terzo motivo del ricorso è, a sua volta, manifestamente infondato: la Corte d'appello ha motivato sulla assenza di elementi per rivedere il trattamento sanzionatorio dal momento che "... la partecipazione associativa dell'imputato, anzi, lungi dall'essere stata marginale e trascurabile, aveva assunto caratteristiche di notevole intensità e compenetrazione avendo egli manifestato una disponibilità ad agire per conto del clan incondizionata e duratura, avendo in più occasioni tradotto detta disponibilità in azioni concrete di un certo rilievo per la vita e gli interessi dell'organizzazione, avendo mantenuto la fedeltà al sodalizio anche nel corso della comune detenzione con CI IR AR" il che "... connota il fatto di notevole gravità e la personalità del RT in termini negativi giustifica ampiamente il lieve discostamento dal minimo edittale praticato dal giudice di primo grado" (cfr., pag. 135). In tal modo, dunque, i giudici di merito hanno dato rilievo alla oggettiva gravità dei fatti quale elemento di valutazione stimato in grado di giustificare l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche ed un ulteriore ridimensionamento della pena comunque attestata in prossimità del minimo edittale.
2.8 EN SC EN SC è stato tratto a giudizio e giudicato responsabile, in primo grado, del delitto a lui ascritto al capo 1) per cui, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen., riconosciutegli altresì le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla aggravante contestata, era stato condannato alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione;
la Corte di appello ha riconosciuto a EN SC la circostanza attenuante di cui al comma terzo dell'art. 416-bis.1 cod. pen. ed ha di conseguenza rideterminato la pena inflittagli in anni quattro e mesi 4 di reclusione. 606 0 2.8.1 Con il primo motivo, la difesa dello SC lamenta v iolazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della attenuante di cui al comma terzo dell'art. 416-bis.1 cod. pen. comunque applicatagli dalla Corte d'appello - nella sua massima estensione. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello, infatti, ha motivato congruamente in fatto e puntualmente, in diritto, sui presupposti per il riconoscimento della attenuante della dissociazione con particolare riguardo al profilo della "decisività" del contributo sostenendo, correttamente, che va inteso in senso non assoluto ma relativo. Ha ripercorso il racconto dello SC quale affiliato al clan D'CO storicamente alleato con il clan EL aggiungendo che il ricorrente aveva riferito sul conto del sodalizio facente capo ad UM ON pur precisando di averne fatto parte per un periodo limitato, dando tuttavia conto dei settori di interesse del gruppo, dei soggetti che aveva avuto modo di incontrare a casa del ON e che aveva riconosciuto, segnalando quanto a sua conoscenza per ciascuno di essi. Tanto premesso, i giudici partenopei hanno spiegato che non si trattava di informazioni decisive in quanto in gran parte già in possesso degli inquirenti e dal contenuto non del tutto "spendibile", dato il lasso di tempo limitato in cui il ricorrente era stato affiliato al gruppo. Questa Corte ha avuto modo di precisare (cfr., ad esempio, Sez. 6, n. 10740 del 16.12.2010, Rv, 249373; conf., Sez. 1, n. 9668 del 2014) che il requisito della decisività va inteso in senso non assoluto, ma relativo, con la necessaria considerazione del fatto che in ricostruzioni articolate e complesse - spesso basate sul necessario 'incrocio' tra più dati narrativi - nessun elemento di prova è di per sé "decisivo", ma tutti sono in realtà "concorrenti" nella ricostruzione del fatto dedotto in giudizio (pena la vanificazione del principio, normativamente sancito, di non autosufficienza delle dichiarazioni rese dal correo ai sensi dell'art. 192 co.3 cod. proc. pen.). Ecco, pertanto, che un contributo narrativo diretto ad evidenziare la responsabilità di altri, per dar luogo all'applicazione della norma di favore, deve "concorrere utilmente", in modo particolarmente rilevante, alla ricostruzione del fatto oggetto di narrazione non potendosi trascurare che la norma impone di valutare il presupposto della "dissociazione", che non collide con il persistere di forme di esercizio del diritto di difesa sul fatto proprio (che nel caso in esame risultano peraltro indirizzate ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto, ferma restando la sua illiceità). 61 Che le ammissioni del ricorrente si siano inserite nel contesto degli elementi probatori già emersi - sul fatto proprio - è un dato che ai fini previsti dal terzo comma dell'art. 416-bis.1 cod. pen. non rileva, essendo la norma tesa a valorizzare il fatto obiettivo della dissociazione e non le sottostanti motivazioni, dovendosi comunque rilevare come, al fine di saggiare la effettività della "dissociazione", sarebbe stato necessario valutare se, al momento in cui il LO aveva reso le proprie dichiarazioni, fosse già consapevole del quadro probatorio in cui esse erano destinate ad inserirsi. Il collegio condivide, quindi, la affermazione secondo cui il riconoscimento dell'attenuante presuppone la dissociazione e l'utilità del contributo dichiarativo prestato dall'imputato, prescindendo dalla qualità degli elementi probatori già emersi e dalla spontaneità da parte del collaborante della revisione critica del proprio operato (cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 48646 del 19/06/2015, Marti, Rv. 265851 01). Tanto premesso, va rilevato che l'apprezzamento operato dalla Corte territoriale sul carattere di "non di eccezionale consistenza" dell'apporto conoscitivo fornito dallo SC, per la limitatezza temporale della sua militanza e, perciò, sul riconoscimento della attenuante speciale non nella sua massima estensione, è il frutto di una valutazione non arbitraria o manifestamente illogica, perciò non sindacabile in questa sede. D'altro canto, si è più volte ribadito che l'ampia discrezionalità che caratterizza l'entità della riduzione per le ritenute attenuanti, permette di ritenere adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (cfr., Sez. 4, n. 54966 del 20.9.2017, Romagnoli;
tra le non massimate, Sez. 2, n. 3096 del 16.11.2022, Wu Rongli;
Sez. 2, n. 25213 del 29.5.2022, Nardi).
2.8.2 Con il secondo motivo, la difesa dello SC censura l'esito del giudizio di valenza tra circostanze di opposto segno escludendo di poter apprezzare le circostanze attenuanti (ad eccezione, naturalmente, di quella della "dissociazione attuosa", sottratta al giudizio di valenza) come prevalenti rispetto alle pur ritenute aggravanti: a tal fine, ha richiamato la personalità del ricorrente, gravato da plurime condanne per furto consumato, furto tentato, evasione, oltre ad una condanna per rapina;
ha spiegato, perciò, che lo SC aveva avuto a disposizione più occasioni di reinserimento sociale (sospensione condizionale, libertà controllata, indulto, sospensione esecuzione pena), patito periodi di detenzione e 62 di sottoposizione a misure di prevenzione, senza trarne beneficio inducendolo a mutare condotta di vita. I giudici di merito hanno dunque evidenziato la personalità fortemente trasgressiva del ricorrente, incline alla recidiva ed il "salto di qualità" che era intervenuto con i fatti oggetto del presente giudizio. Si tratta di una motivazione che, facendo leva sugli elementi di valutazione soggettiva desumibili dall'art. 133 cod. pen., è certamente congrua e non censurabile in questa sede essendo allora appena caso di ribadire che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (cfr., Sez. 5 , n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 02; conf., Sez. 1 n. 17494 del 18/12/2019, Defilippi, Rv. 279181 - -02; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 01, tutte sulla scia di Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 01, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto).
2.9 IR AR CI IR AR CI era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 1), 10) e 11) della rubrica sicché, escluse le circostanze aggravanti di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen. contestate sul capo 1) e quella di cui al comma quarto dell'art. 74 DPR 309 del 1990 sul capo 10), ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge, era stato condannato alla pena finale di anni 18 e mesi 4 di reclusione, condanna integralmente confermata dalla Corte d'appello.
2.9.1 Il primo motivo del ricorso è infondato per le considerazioni già spese trattando del primo motivo del ricorso del RT che, pure, aveva eccepito la inutilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente alla PG in senza le garanzie di cui all'art. 64 cod. proc. pen.. La Corte ha inoltre motivato in punto di sostanziale attendibilità delle propalazioni rese nell'occasione dal CI argomentando, anche, sul profilo evidenziato dalla difesa e, in particolare, con una tipica valutazione di merito, 63 "interpretando" le parole del CI non già come una "infamia" (come dallo stesso CI ritenuto per quanto concerne il De TE) quanto, piuttosto, nei termini di una orgogliosa e spavalda rivendicazione di appartenenza (cfr., pag. 31).
2.9.2 Il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono articolati, a ben guardare, in termini non consentiti in questa sede finendo per sollecitare la Corte ad operare un nuovo apprezzamento delle emergenze investigative invece puntualmente e minuziosamente passate in rassegna dai giudici di merito che ne hanno operato una valutazione immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà. La Corte d'appello, in particolare, ha confermato la diagnosi di partecipazione del CI ai sodalizi di cui al capo 1) ed al capo 10), sulle dichiarazioni "confessorie" rese dallo stesso ricorrente e, per altro verso, riscontrate da quelle rese da OV De TE (cfr., pagg. 106-107 della sentenza impugnata). Il De TE, hanno osservato i giudici di merito, era cugino di CI perché le madri (AS ed AN AN) erano sorelle, tanto che il giovane si era sentito tradito dai parenti per i quali il vincolo associativo era più forte di quello parentale (cfr., ivi, pag. 111); egli aveva indicato i due CI come sodali del ON tanto che la madre, di fronte alle insistenze del ST che aveva minacciato di rivolgersi al "pirata" (ovvero, come si è avuto modo di spiegare trattando del ricorso di NE ST, a VA D'CO), si era a sua volta rivolta a CA CI CA ed a IR AR CI per ottenere una qualche forma di protezione e tutela (cfr., ivi, pag. 110). La Corte territoriale ha richiamato il contenuto delle conversazioni intercettate in data 11.4.2016, 12.4.2016, 16.4.2016, 20.4.2016, 21.4.2016 (cfr., ivi, pag. 107) confutando le considerazioni difensive sul tenore della conversazione del 12.4.2016, intercorsa con De TE, cui, con apprezzamento tipicamente di merito, ha attribuito, piuttosto, un significato coerente con la prospettazione accusatoria ("... me la vedo io ..."). A conforto, inoltre, della partecipazione diretta del CI al sodalizio di cui al capo 10), la Corte d'appello ha richiamato le conversazioni del 27.5.2016, 20.5.2016, 21.5.2016, 30.5.2016, 3.6.2016, 1.6.2016 dal cui tenore ha tratto la conclusione secondo cui il ricorrente riforniva di stupefacente SS De UC e IA OL aggiungendo che primo, parlando con terzi, aveva riferito che acquistare da ON gli avrebbe consentito di non pagare la quota settimanale al clan (cfr., ivi, pag. 108). 64 I giudici di merito hanno correttamente valorizzato la conversazione tra presenti intercettata il 27.9.2016, già richiamata nella parte generale relativa alla sussistenza del sodalizio di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990, dal cui contenuto era risultato che il CI si era occupato della riscossione delle somme di cui era debitore AN RO (cfr., pag. 109). Ulteriore elemento fondante il giudizio di piena "organicità" del ricorrente al sodalizio è stato congruamente rinvenuto nel tenore della conversazione tra presenti del 25.10.2016 da cui era emersa la erogazione della somma di 200 euro da parte ON ed in favore del ricorrente, di cui parlava il padre CA CI (cfr., vi, pag. 109); altrettanto significativa è stata inoltre ritenuta la conversazione 16.12.2016 intercorsa tra AB OL, moglie di CI, e AE VI, moglie del ON, all'uscita della prima dal carcere dove era andata a trovare il marito per poi subito recarsi dalla stessa VI a riferire (cfr., pagg. 109-110). In definitiva, secondo la Corte d'appello, "... a CI, insomma, era riservato il trattamento tipico dell'affiliato ad un'organizzazione criminale qualificata, cioè quello di un soggetto considerato membro di una famiglia, al quale badare e del quale prendersi cura nei momento di difficoltà, per quel che aveva fatto durante il periodo di libertà nell'interesse del gruppo e perché conservasse il suo legame con il gruppo nonostante lo stato di detenzione, così da essere pronto ad operare nuovamente per la causa comune una volta scarcerato" (cfr., così, pag. 110). Ed ancora, i giudici partenopei hanno potuto correttamente valorizzare l'episodio del 19.4.2016 con la esplosione di colpi d'arma da fuoco nei pressi della abitazione del ON ed all'indirizzo proprio del CI, significativamente individuato come "bersaglio" dal clan rivale (RO) tanto da avere egli sollecitato il RT a fornirgli una pistola, evidentemente a disposizione del gruppo (cfr., ivi, pag. 111). Ulteriori e significativi riscontri sono stati inoltre individuati in altre conversazioni intercettate in cui il RA ha sempre rivendicato la propria appartenenza al gruppo del ON: in tal senso, la Corte ha stimato rilevante e significativa la conversazione del 14.10.2016 con il padre CA in cui IR AR CI aveva vantato la "protezione" di cui poteva fruire in carcere mostrando il tatuaggio in carcere per dimostrare la sua appartenenza al sodalizio del ON;
ma, anche, la conversazione del 21.6.2016 con il fratello OV, che lo era andato a trovare insieme alla madre AN AN ed alla moglie AB OL e quando gli era stato riferito della perdita di potere del clan RO e dell'aumento di potenza ed autorevolezza del clan ON;
il ricorrente, commentando tali 65 notizie, aveva infatti asserito di essere che il ON stava mettendo da parte qualcosa per lui. La Corte d'appello ha spiegato le ragioni per le quali, ad onta di quanto sostenuto dalla difesa, lo "zio" menzionato dal CI in alcune telefonate intercettate dagli investigatori come il soggetto in compagnia del ricorrente, non potesse che identificarsi nel ON che, in una occasione (cfr., la conversazione del giorno 5.8.2017) si era rivolto a lui con l'espressione "sangue mio" (cfr., ivi, ancora, pag. 115). Sulla scorta, pertanto, di una convergente mole di elementi investigativi, puntualmente richiamati, la Corte d'appello ha perciò potuto concludere nel senso che il CI " per conto di questo sodalizio, tra le altre cose, si era occupato dell'attuazione del sistema di controllo dello spaccio di stupefacenti sul territorio di San RG a Cremano ideato da ON UM, rifornendo di droga gli spacciatori operanti su detto territorio e riscotendo i corrispettivi delle forniture e/o la somma che gli stessi erano settimanalmente tenuti a corrispondere per poter svolgere la propria attività" "... aveva così partecipato all'associazione dedita al commercio di stupefacenti facente capo al ON, assumendo nell'ambito della stessa un ruolo apicale, in quanto propulsivo ed organizzativo dell'attività degli altri sodali, cioè gli spacciatori legati al ON da un rapporto di stabile fornitura di droga da vendere al dettaglio" (cfr., ivi, pag. 115); ha peraltro correttamente aggiunto che "... a queste condotte, già di per sé espressive, oltre che di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico contestata al capo 10), anche di operatività per conto del clan di stampo camorristico essendo tese all'attuazione del relativo programma criminoso, si era aggiunta una disponibilità ad attivarsi in funzione della cura di interessi degli interessi di detto sodalizio a tutto tondo e ben oltre il settore del commercio della droga ..." (cfr., ivi, ancora, pag. 115).
2.9.3 Il quarto motivo è manifestamente infondato: vero che la Corte d'appello non ha dedicato un apposito paragrafo all'esame del motivo di gravame articolato sul capo 11) della rubrica (cfr., pagg. 45-47 dell'atto di gravame di merito); è pur vero che la contestazione ivi descritta ha trovato comunque adeguata trattazione nella parte relativa alla partecipazione del CI al sodalizio dedito agli stupefacenti avendo dato conto con riferimento puntuale ma emblematico - al rapporto con OV De TE, al ruolo di referente nei rapporti con i singoli spacciatori riforniti e gestori delle piazze di spaccio ovvero per la riscossione delle somme pretese dal clan in alternativa alle forniture di stupefacente.
2.9.3 Il quinto motivo del ricorso è inammissibile perché, in primo luogo, non si confronta con la considerazione della Corte territoriale che ha tacciato di 66 genericità l'atto di appello (cfr., pag. 116 della sentenza impugnata laddove la Corte ha rilevato che "... il motivo d'appello con il quale si chiede di riqualificare il fatto contestato al capo 10 dell'imputazione ai sensi dell'art. 74 co. 6 D.P.R. 309/90 è inammissibile, in quanto l'appellante formula soltanto un'ipotesi astratta, senza confrontarsi con gli elementi probatori acquisiti, limitandosi a dire che l'esistenza di un'organizzazione e la reiterazione nel tempo delle condotte di spaccio non è ontologicamente incompatibile con la configurabilità della fattispecie attenuata"). La Corte, poi, ha motivato anche "nel merito" confermando la insussistenza, come stimato dal primo giudice, dei presupposti per ritenere la ipotesi attenuata di cui al predetto comma sesto (cfr., sul punto, pagg. 116-117). La difesa si è tuttavia limitata a contestare sotto il duplice ed indifferenziato profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione il percorso logico con il quale la sentenza impugnata avrebbe escluso la possibilità di operare una riqualificazione del fatto nel senso della sua riconduzione nella ipotesi attenuata senza, tuttavia, spendere alcuna considerazione circa la iniziale valutazione, operata dalla Corte territoriale, di inammissibilità del gravame di merito. Questa Corte ha più volte affermato che deve essere considerato inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (cfr., in tal senso, 01; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448 Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972 - 01).
2.9.5 Il sesto motivo è, complessivamente, infondato. La difesa, infatti, denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta configurabilità, sul delitto di cui al capo 10), della aggravante "mafiosa" contemplata dall'art. 416-bis. 1 cod. pen., sotto il duplice profilo della "agevolazione" e del "metodo". La Corte territoriale non si è sottratta alle argomentazioni che la difesa aveva sviluppato, su tale profilo, già con l'atto di appello: in particolare, ha motivato in punto di fatto ricordando che "... l'attività svolta dal ricorrente in seno all'associazione si inseriva in un contesto organizzato caratterizzato dal controllo, da parte del ON, dei rifornimenti di droga a tutti gli spacciatori operanti sul territorio rientrante nella sfera di influenza del sodalizio" aggiungendo ...il CI era pienamente inserito in questa contesto, essendo membro che" dello stesso clan ON" sicché "... il suo attivarsi per promuovere il sistema ideato 67 dal ON per controllare l'attività di spaccio nel territorio sottoposto all'egemonia del sodalizio a lui facente capo costituiva un consapevole contributo all'attuazione del programma criminoso del clan ed a consentire allo stesso di percepire ricavi in relazione alle attività illecite svolte sul territorio" (cfr., ancora, pag. 116). Ha ricordato, ancora, che "... gli spacciatori operanti sul territorio non potevano scegliere se rifornirsi o meno da ON, o se pagare o meno la tassa settimanale per poter spacciare sul territorio di San RG a Cremano, ma erano obbligati a farlo, altrimenti sarebbero incorsi nelle violente ritorsioni del clan" (cfr., ivi). In tal modo, dunque, ha esposto le premesse fattuali per sostenere la sussistenza, nel caso di specie, e sul delitto di cui all'art. 74 del DPR 309 del 1990, della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sia sotto il profilo della "agevolazione" che sotto quello del "metodo" escludendo, in tale ipotesi, che possa configurarsi una qualche forma di "assorbimento" nella ipotesi delittuosa di cui al capo 1). In punto di diritto, va rilevato che questa Corte ha più volte ricordato che "... l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali" (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469 che, in motivazione, ha rilevato che è configurabile il concorso tra i due delitti quando il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico, situazione questa che, in base a quanto accertato dalle sentenze di merito, è sussistente nel caso in esame). Sul punto, si è anche precisato che i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (cfr., così, Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018 - dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583). 688 0 La sentenza impugnata nel ritenere compatibile la circostanza aggravante della "mafiosità" con il delitto di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990, si è perciò uniformata al principio di legittimità secondo cui "... la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione del reato e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento al reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990" (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, Accurso, Rv. 269715 che ha ravvisato l'esercizio del metodo mafioso, da parte dei membri dell'associazione dedita alla cessione di stupefacenti, nell'acquisizione delle "piazze di spaccio", nelle modalità del controllo della gestione del traffico della droga, nella finalità di avvantaggiare l'associazione camorristica egemone nella costituzione di un monopolio dello spaccio nonché nella partecipazione ai relativi utili di detto gruppo criminale, che assicurava protezione dalle pretese di organizzazioni contrapposte;
conf., tra le non massimate, Sez. 2, n. 21082 del 23.2.2023, Di Martino;
Sez. 2, 20098 del 3.6.2020, Buono;
Sez. 2, n. 37794 del 12.6.2019, Venia;
Sez. 2, n. 22153 dell'11.12.2018, De Biase;
Sez. 6, n. 27299, 31.5.2023, Di Lauro;
Sez. 6, n. 19440 del 15.3.2023, Cortese;
cfr., anche, Sez. 6, n. 40548 del 13/06/201, UO, Rv. 271390 - 01, in cui la Corte aveva ancora una volta ribadito che la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, ai sensi dell'art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, in relazione a taluni reati-fine di un reato associativo comune, non determina, di per sé il carattere mafioso dell'associazione finalizzata alla commissione degli stessi;
contra, peraltro, Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270157 01; cfr., ancora, Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, - Vicidomini, Rv. 271103 01, in cui la Corte ha spiegato che la circostanza - aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art.416-bis, cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso;
essa è pertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, nonché nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo). Per altro verso, è pacifico chela circostanza aggravante prevista dall'art. 7, D.L. 13 GG 1991 n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, è configurabile con riferimento alla condotta del partecipe di un'associazione per delinquere "semplice" che svolga una funzione strumentale ed agevolatrice a 69 vantaggio di un'associazione per delinquere di tipo mafioso (cfr., Sez. 2, n. 11987 del 18/02/2016, Pantisano, Rv. 266681-01).
2.9.6 Il settimo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello motivato, in termini non censurabili in questa sede, diniego delle circostanze attenuanti generiche evocando la complessiva gravità della condotta del ricorrente e, in particolare, il grado di compenetrazione nel sodalizio che si era tradotto nella concreta disponibilità a porre in essere azioni condotte rilevanti per la vita e la attività del gruppo;
ciò, nonostante il periodo di detenzione sofferto e che non aveva avuto alcuna efficacia dissuasiva (cfr., pag. 117).
2.10 AN RO AN RO era stato tratto a giudizio e giudicato responsabile, in primo grado, dei reati ascrittigli ai capi 10) e 12) della rubrica per cui, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma quarto dell'art. 74 DPR 309 del 1990, contestata sul capo 10), ritenuta la continuazione tra detti reati e quello giudicato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 9.2.2017, divenuta irrevocabile il 28.3.2017, era stato condannato alla pena complessiva di anni 18 di reclusione;
la Corte di appello ha riqualificato il fatto di cui al capo 10) ai sensi del comma secondo dell'art. 74 DPR 309 del 1990 ed ha di conseguenza rideterminato la pena in anni 9, mesi 1 e giorni 10 di reclusione.
2.10.1 Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato e, in realtà, formulato in termini non consentiti in questa sede. La Corte d'appello, infatti, ha motivato in termini del tutto congrui ed esaustivi sulle censure articolate dalla difesa in punto di partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 10) della rubrica. Dopo aver ribadito quale era il modello organizzativo predisposto ed attuato dal gruppo facente capo al ON ed operante nella materia dello spaccio degli stupefacenti, i giudici partenopei hanno fatto presente che la scelta del RO era stata quella di inserirsi nel sodalizio piuttosto che quella di rifornirsi da terzi sopportando il "costo" settimanale da corrispondere al gruppo egemone (cfr., pag. 138). A tal fine, la Corte ha richiamato una serie di elementi investigativi di cui ha dato puntualmente e minuziosamente conto, a partire dalla conversazione del 27.9.2016, intercettata in carcere tra il ricorrente ed il padre, circa il debito di 1.900 accumulato con il ON al quale aveva perciò incaricato il genitore di raccomandarsi;
impegno che questi avrebbe mantenuto dandone mandato all'altro figlio, AB, il quale avrebbe fatto presente al ON che AN si era sempre comportato bene e che aveva sempre rispettato le scadenze (cfr., pag. 138 della sentenza). 70 I giudici di merito hanno evocato, inoltre, le dichiarazioni spontanee di IR AR CI sulla circostanza secondo cui l'arresto di AB RO ed altri aveva causato gravi perdite al gruppo (cfr., pag. 138) nonché le conversazioni del 17.5.2016, 18.5.2016, 20.5.2016, 27.5.2016) sul debito accumulato con il ON ed il cui pagamento era stato sollecitato da IR AR CI al quale il ricorrente aveva replicato di aver pagato nelle mani di CI OV e, nell'occasione, di salutargli lo "zio" (ovvero ON UM) (cfr., ancora, ivi, pag. 139).
2.10.2 Il secondo motivo è infondato. La difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione sull'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. ritenuta sul delitto associativo pur in difetto di contestazione che, tuttavia, la Corte d'appello ha ravvisato come desumibile in maniera "indiretta" dalla formulazione del capo 12), in tal modo, secondo la difesa, violando le disposizioni del codice di rito (artt. 417, 429 e 552 cod. proc. pen.) che impongono e richiedono che la contestazione, non soltanto dell'addebito ma anche delle circostanze aggravanti, sia "chiara e precisa". Il rilievo non è peregrino, dal momento che, pacificamente, nella descrizione del fatto contenuta nel capo 10) della rubrica non si ravvisa un effettivo riferimento alla condotta di "agevolazione" di un sodalizio dalle caratteristiche contemplate dall'art. 416-bis cod. pen.. La Corte d'appello ha ritenuto di poter superare l'eccezione difensiva concernente la mancata contestazione dell'aggravante sostenendo che "... se è vero che essa non risulta esplicitata nella descrizione del fatto contenuta nel capo 10) dell'imputazione, essendovi soltanto il richiamo alla norma di riferimento nella rubrica della contestazione, occorre calare detto capo di imputazione nel complesso delle contestazioni" alla luce della cui complessiva lettura "... è agevole rendersi conto del fatto che la circostanza è contestata non solo con il richiamo normativo contenuto nella rubrica della contestazione, ma anche sul piano descrittivo, in quanto nel capo 10) dell'imputazione, al RO è contestato di essersi occupati per conto del clan ON del traffico di droga;
in quanto nel capo 10) dell'imputazione agli imputati è contestato di aver svolto attività di spaccio nell'ambito del sistema attuato dal clan ON ed in quanto nel capo 12) dell'imputazione, relativo all'attività di spaccio svolta dall'imputato nel contesto dell'associazione contestata al capo 10) dell'imputazione, è espressamente indicato che quella attività era svolta al fine di agevolare l'associazione di stampo camorristico facente capo a ON UM" (cfr., in questi termini, pag. 143 della sentenza). Tanto premesso, è indiscutibile che la contestazione dell'aggravante non sia intervenuta sul capo 10 - in termini "chiari e precisi". - 71 -È pur vero, però, che tale vizio si risolve come stabilito espressamente, per il decreto di rinvio a giudizio e per il decreto di citazione a giudizio, ai sensi del comma 2 dell'art. 429 cod. proc. pen. ovvero dal comma 2 dell'art. 552 cod. proc. pen. nella nullità dell'atto di impulso processuale la cui deduzione è, tuttavia, - preclusa dalla opzione dell'imputato per il rito abbreviato, stante il disposto di cui all'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen. introdotto dalla novella del 2017 ma, invero, già considerato alla stregua del "diritto vivente" (cfr., peraltro, prima ancora della entrata in vigore della legge 103 del 2017 che ha in senso novellato l'art. 438 cod. proc. pen., Sez. 6, n. 23771 del 20/02/2009, Bilardi, Rv. 245252 01, in cui la Corte aveva chiarito che una volta instaurato il giudizio abbreviato incondizionato, senza che vi sia stata alcuna modificazione dell'accusa da parte del PM e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell'imputazione, non è consentito all'imputato eccepire in sede di discussione la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione). Per alcuni, infatti (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 15897 del 17/02/2022, Coscioni, Rv. 283102), si tratterebbe di una nullità generale a regime intermedio;
per altri (cfr., Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S, Rv. 2757491) di una nullità relativa e, in quanto tale, non rilevabile d'ufficio e da eccepirsi, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen.,); in ogni caso, non avrebbe potuto essere sollevata nel caso di svolgimento del processo nelle forme del rito abbreviato non condizionato. Si è affermato, in sostanza (cfr., Sez. 5, n. 16.536 del 12.12.2022, Cannariato) che la richiesta di cui all'art. 438 cod. proc. pen. non può che riguardare anche l'imputazione contenuta nell'atto attraverso il quale il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale. Una volta che sia stato introdotto il giudizio abbreviato sull'istanza dell'imputato, senza che vi sia stata alcuna modificazione dell'accusa da parte del pubblico ministero e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell'imputazione, non residua all'imputato spazio per contestare l'imputazione stessa. DE resto, si è evidenziato (cfr., in motivazione, Sez. 6, n. 32363/2009, cit.) che ". se ritiene l'accusa indeterminata e generica l'imputato non sceglierà il giudizio abbreviato, potendo in seguito eccepire la nullità dell'eventuale decreto di citazione a giudizio" (cfr., sulla impossibilità di eccepire la genericità della imputazione in caso di opzione per il giudizio abbreviato incondizionato, Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, dep. 2017, Boccuni, Rv. 269880; Sez. 6, n. 13133 del 23/02/2011, Alfiero e altri, Rv. 249897; Sez. 6, n. 23771 del 20/02/2009, Bilardi 72 e altri, Rv. 245252; cfr., per il caso di abbreviato condizionato, Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Bianco e altri, Rv. 252854).
2.10.3 Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha motivato in termini congrui ed esaustivi in fatto e corretti in diritto (cfr., pag. 142 della sentenza), sull'impossibilità di ricondurre le condotte di spaccio nella ipotesi del comma 5 dell'art. 73 DPR 309 del 1990 e quella associativa nel paradigma del comma 6 dell'art. 74 DPR cit.; ha infatti evocato il debito di 1.900 euro accumulato dal RO che, di per sé, testimoniava la sistematicità dell'attività di smercio di droga ma, anche, l'arresto dell'aprile del 2016 con 40 grammi di cocaina: tanto premesso in punto di fatto, ha pertanto potuto concludere nel senso che "... gli elementi acquisiti inducono a ritenere che al RO aveva fatto capo un'attività di spaccio di droga stabile e continuativa, capace di soddisfare le esigenze di una clientela numerosa, connotata da circolazione di merce e denaro consistente, grazie al possesso di contatti criminali qualificati per l'approvvigionamento all'ingrosso della sostanza stupefacente" (cfr., ivi, ancora, pag. 142).
2.11 AN AN AN AN era stata tratta a giudizio e riconosciuta responsabile, in primo grado, dei reati ascrittile ai capi 1), 10) e 18) della rubrica per cui, escluse le circostanze aggravanti di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen. sul capo 1) e quella di cui al comma quarto dell'art. 74 DPR 309 del 1990 sul capo 10), era stata condannata alla pena complessiva di anni 18 e mesi 4 di reclusione;
la Corte di appello ha riqualificato il delitto di cui al capo 10) ai sensi del comma secondo dell'art. 74 ed ha rideterminato la pena per l'odierna ricorrente in quella di anni 9 e mesi 4 di reclusione.
2.11.1 Il primo motivo del ricorso è formulato in termini non consentiti in questa sede finendo con il sollecitare la Corte a procedere ad una rivalutazione delle emergenze investigative alla luce di una alternativa e più favorevole opzione decisoria rispetto a quella cui, motivatamente, ed all'esito di un loro conforme apprezzamento, sono pervenuti i giudici di merito. La Corte d'appello, d'altra parte, ha congruamente ed esaustivamente dato conto degli elementi fattuali, emergenti dagli atti e puntualmente esposti, che hanno consentito di validare le ipotesi accusatorie mosse nei confronti dell'odierna ricorrente. A partire, invero, dalle dichiarazioni del collaboratore EN SC, rispetto alle quali la stessa costante frequentazione, da parte della ricorrente, della abitazione del ON che era anche il centro dell'attività dei sodalizi - non giustificata da ragioni diverse (in particolare, dall'essere la madre di IR AR 73 CI) rappresenta un idoneo elemento di riscontro (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270468 - 01, secondo cui, nel delitto di associazione mafiosa, pur essendo escluso che le "frequentazioni" possano autonomamente essere poste a fondamento di una affermazione di responsabilità, è possibile che, a fronte di una intrinsecamente valida chiamata di correità, le relazioni qualificate con altri esponenti della stessa organizzazione criminale, tra cui quelle con soggetti posti in posizione verticistica, valgono da riscontro esterno ex art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. e siano pertanto idonee ad essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di associazione mafiosa;
conf., Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Musacco, Rv. 269659-01). La Corte ha inoltre richiamato il contenuto, altamente emblematico dello stesso "sentimento di appartenenza" della ricorrente al sodalizio capeggiato dal Longo, della conversazione del 5.12.2016 tra la stessa AN AN AN ed un suo debitore con il quale minacciava di rivolgersi a capoclan per reclamare la restituzione del dovuto. "Ha dunque potuto concludere nel senso che gli elementi emersi dimostrano che CI CA e AN AN si relazionavano con VI AE e PA PE, membri del clan ON, senza che ciò fosse in alcun modo spiegabile con i rapporti che i suddetti avevano con il figlio CI IR AR" ed invece "... dimostrano anche come questa frequentazione con altri soggetti partecipi del sodalizio fosse motivata da cointeressenze, nonché da esigenze di collaborazione e coordinamento nell'agire avendo come riferimento comune ON UM ..."; si tratta di una rete relazionale "che non può essere spiegata soltanto né con la partecipazione al clan di CI IR AR né F con l'esistenza di meri rapporti amicali e personali con ON UM e VI AE" (cfr., pag. 122). Fatta questa considerazione di carattere generale, la Corte non si è tuttavia sottratta dall'onere di esporre le condotte di partecipazione "attiva" quali l'episodio dell'11.10.2016 quando il CI (CA) e AN AN si erano recati presso il deposito della GE (un consorzio operante nella raccolta differenziata dei rifiuti) in San RG a Cremano dove avevano recato un messaggio dal chiaro tenore intimidatorio evocando la famiglia EL all'interno del cui "cartello" operava il sodalizio del ON. E, ancora, la Corte ha richiamato il tenore delle intercettazioni ivi specificamente e minuziosamente indicate (cfr., pag. 123) a testimonianza dell'attività di recupero dei crediti del ON posta in essere dai due coniugi nei confronti di vari soggetti: i giudici di merito hanno congruamente spiegato come non rilevasse, in questa sede ed a questi fini, che non fosse stata raggiunta la 74 prova della natura usuraria dei crediti evidenziando che, in ogni caso, la natura illecita della vicenda si poteva trarre agevolmente dal contenuto delle conversazioni (anche di ON) e dalla cautela con cui la AN aveva esortato la US a non parlare al telefono (cfr., ivi, pag. 124). La sentenza impugnata ha ribadito che CA CI (con la moglie) era stato il tramite del ON per richiedere a AN RO la somma di 1.900 che questi gli doveva per la fornitura di sostanza stupefacente mentre le affermazioni di OV De TE nei colloqui con la madre AS AN (sorella di AN) risultavano particolarmente emblematiche avendo costui lamentato di essere stato "tradito" dai familiari (ovvero dagli zii AN AN e CA CI) che avevano dato prevalenza al rapporto "associativo" che li legava al ON (cfr., pag. 125); ciò non di meno, come si è visto trattando della posizione di NE ST, AS AN, di fronte alle minacce di costui (di rivolgersi al “Pirata"), era ricorsa proprio a CA CI per chiedere aiuto, evidentemente consapevole del collegamento di costui con ON e della possibilità di intercedere in favore del figlio. La difesa fornisce una interpretazione diversa delle conversazioni relative alle lamentele legate all'utilizzo della autovettura della Fiat Grande Punto intestata a AN AN e per i verbali elevati per contravvenzioni al codice della strada (cfr., ivi, pag. 125); si tratta di una "lettura" alternativa rispetto a quella che, in termini non censurabili in questa sede, è stata fornita dai giudici di merito che, tenuto conto dell'atteggiamento remissivo della donna, ne avevano tratto ulteriore argomento a conforto della sua "intraneità" e del suo atteggiamento di osservanza degli obblighi conseguenti. Altrettanto emblematicamente, la Corte d'appello ha richiamato la conversazione del 25.10.2016, intercorsa tra la ricorrente ed il marito CA CI sul compenso di 200 euro che veniva corrisposta dal ON al figlio CA AR, di cui i due avevano commentato l'entità, giudicata tutt'altro che elevata, non mettendo tuttavia in discussione il vincolo solidale che ne giustificava Si tratta, dunque, di un complesso di elementi da cui i giudici di merito la erogazione. hanno potuto evincere, in termini immuni da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, la "partecipazione" della AN alla vita ed alla attività del sodalizio capeggiato da UM ON, di cui era e si sentiva "parte" integrante comportandosi di conseguenza. Lo stesso dicasi quanto alla partecipazione della ricorrente al sodalizio dedito al traffico degli stupefacenti avendo la Corte territoriale dato conto della ammissione, da parte della AN, dell'attività di spaccio di cui, con puntuali e specifici riferimenti fattuali (cfr., pag. 127 della sentenza), ha sottolineato la 75 natura continuativa e seriale che, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, rappresenta il presupposto fattuale per fondarne la organicità al sodalizio.
2.11.2 Il secondo motivo è infondato per le ragioni di cui si è dato conto trattando della omologa eccezione sollevata dalla difesa di AN RO (cfr., punto 2.10.2).
2.11.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato: la Corte d'appello non ha omesso di affrontare la doglianza difensiva articolata in punto di circostanze attenuanti generiche motivando, tuttavia, in termini che non possono essere in questa sede sindacati. Ha infatti non soltanto evocato l'assenza di elementi positivamente valutabili ma, sotto altro profilo, ha sottolineato la gravità delle condotte tenute dall'imputata, partecipe di entrambi i sodalizi facenti capi al ON nei cui confronti aveva a più riprese manifestato concreta disponibilità anche all'esito della detenzione del figlio IR AR.
2.12 AE VI AE VI, moglie di UM ON, era stata a sua volta tratta a giudizio e giudicata responsabile, nei due gradi di merito ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze investigative, del delitto di cui al capo 1) della rubrica ragion per cui, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen., era stata condannata alla pena finale di anni 8 di reclusione.
2.12.1 Il primo motivo del ricorso, con cui la difesa denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, è manifestamente infondato e, prima ancora, articolato in termini non consentiti in questa sede poiché, di fatto, tendente ad ottenere una diversa lettura delle emergenze investigative di cui i giudici di merito hanno dato conto in termini puntuali. La Corte d'appello, infatti, ha evocato le dichiarazioni del collaboratore UM D'CO (cfr., pagg. 58-59 della sentenza), personaggio particolarmente "autorevole" in quanto storicamente appartenente alla omonima famiglia ed al relativo clan, il quale aveva riferito in merito alla condotta della ricorrente che era solita accompagnare il marito a San OV a Teduccio in occasione di riunioni ed incontri con gli esponenti del clan D'CO; ha sottolineato che tali circostanze risultano direttamente riscontrate, in punto di fatto, dalle intercettazioni del 20.4.2016, 19.6.2016, 21.6.2016 e dal controllo del 6.8.2015 (cfr., ivi, ancora, pag. 59). I giudici di merito, al fine di connotare le condotte della ricorrente in termini di "intraneità" al sodalizio capeggiato dal marito, di cui la donna aveva fatto le veci 76 nel periodo di detenzione di quest'ultimo, risalente al 2012, hanno richiamato anche l'episodio dell'arresto di IR AR CI in Nocera IO dove costei, unitamente agli altri, si era precipitata: in tal modo, secondo i giudici di merito, si evinceva che la ricorrente "... non fosse la moglie disinteressata, passivamente tenuta, suo malgrado, a subire le frequentazioni del marito" in quanto era "... sempre a fianco del ON, soprattutto nei momenti di difficoltà; lo accompagnava agli incontri con i D'CO (...); teneva i contatti con UO EL;
si interessava delle vicissitudini patite dai sodali" (cfr., pag. 60 della sentenza). La Corte d'appello ha richiamato anche le (parziali) dichiarazioni rese da EN SC ma, anche, il tenore della conversazione intercorsa tra costui e la VI intercettata in data 22.11.2016 da cui era emerso che "... la VI non era la moglie ingenua, ancella del marito, staticamente presente nell'abitazione coniugale eletta, suo malgrado, a base logistica del sodalizio, ma partecipava delle dinamiche della organizzazione criminale, si spendeva perché la creatura del coniuge emergesse e consolidasse il suo dominio sul territorio" (cfr., ivi, ancora, pag. 61). 8 La donna, hanno evidenziato i giudici di merito, tramite CA CI e AN AN, provvedeva a sollecitare i debitori del marito (cfr., ivi, pag. 61), individuati nominativamente, non rilevando che non fosse stata raggiunta la prova del carattere usurario di quelle transazioni emergendone la natura illecita per le ragioni pure specificamente esposte (cfr., pagg. 61-62) e tenuto conto del linguaggio "criptico" utilizzato dalla donna, a proposito del quale hanno - del tutto congruamente - osservato che "... questa prudenza nel parlare al telefono, questo dissimulare il reale oggetto della conversazione, questa premura nel costruire versioni alternative, nonché la paura del RI nel relazionarsi al ON, sarebbero inspiegabili nella prospettiva che vorrebbe i rapporti di dare-avere in esame del tutto leciti e, quindi, del tutto irrilevanti sul piano probatorio" (cfr., ancora, pag. 62). Altrettanto significativo, in quest'ottica, è stato ritenuto l'episodio dell'allontanamento del RT dal luogo di esecuzione della misura dell'affidamento in prova, che aveva indotto la moglie di costui ad allertare prontamente il ON: la chiamata, ha segnalato la Corte, era stata tuttavia presa dalla VI che, lungi dal passarla al marito, aveva direttamente interloquito con la donna (cfr., ivi, pag. 65). I giudici di merito hanno potuto concludere, perciò, nel senso che la VI non era mera spettatrice dell'agire del marito, ma curava gli interessi del "1 coniuge e, quindi, del clan a lui facente capo, anche interfacciandosi con altri 77 sodali, ove necessario o opportuno in funzione della cura dei suddetti interessi" e perciò "agiva ... proprio nei termini indicati da D'CO UM ..." (cfr., ivi); hanno sottolineato che anche nei rapporti con le famiglie di ON VO e IR AR RA, nei periodi di detenzione di costoro, la VI operava quale "appartenente” al sodalizio e non già per mero spirito amicale o di solidarietà umana indicando, in maniera analitica e specifica, le singole intercettazioni significative ed emblematiche della "veste" in cui la VI si rapportava con tali soggetti (cfr., pagg. 62-63). In questo complessivo contesto, il "travisamento" denunziato dalla difesa con riguardo all'episodio emergente dalla intercettazione n. 9725 (cfr., pag. 63 (sub lett. b), quand'anche ravvisabile sul piano oggettivo, non sarebbe di per sé rilevante non incidendo su un aspetto "decisivo".
2.12.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato. Vanno a tal fine richiamate le considerazioni svolte con riguardo all'omologo motivo di ricorso proposto nell'interesse di UM ON (cfr., punto 2.5.3) nonché i principi di diritto cui la Corte d'appello si è correttamente conformata nel replicare alle censure difensive.
2.12.3 Il terzo motivo è inammissibile per genericità. Con l'atto di appello a firma dell'Avv. Impradice (cfr., ivi, pagg. 35-36), la difesa aveva dedotto e censurato il provvedimento con cui il primo giudice aveva disposto la confisca di documenti sequestrati in occasione della perquisizione effettuata contestualmente alla esecuzione della misura personale. Va detto che il GUP aveva invero evocato, a fondamento della misura di sicurezza patrimoniale, l'art. 240-bis cod. pen. pur univocamente motivando con riguardo, piuttosto, al rapporto di "pertinenzialità" con i delitti di usura di cui, invero, aveva dato atto non fosse stata raggiunta prova certa. La difesa della ricorrente, piuttosto che contestare la sussistenza dei presupposti per la confisca che era stata indubbiamente adottata ai sensi dell'art. 240 cod. pen., aveva invece censurato il provvedimento "seguendo" la erronea indicazione del primo giudice e, quindi, sottolineando la mancanza delle condizioni per applicare la confisca "per sproporzione". La Corte d'appello ha puntualmente rilevato l'erroneo (sul piano evidentemente solo "materiale") riferimento operato dal primo giudice alla ipotesi di cui all'art. 240-bis cod. pen. e, perciò, ha confermato la misura di sicurezza sul rilievo secondo cui la documentazione acquisita sarebbe comunque "pertinente" al reato. 78 È vero che, come anche recentemente ribadito da questa Corte, in tema di confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen., il giudice non può motivare, con formula astratta, il provvedimento che ne dispone l'applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell'illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso (cfr., Sez. 3 , n. 33432 del 03/07/2023, OS, Rv. 285062 - 01). È pur vero che il ricorso si limita ad evocare il principio di diritto senza, tuttavia, avere cura di esporre il contenuto della documentazione di cui si discute onde poter verificare la congruità della pur sintetica motivazione offerta dalla sentenza impugnata.
3. Il rigetto dei ricorsi di IR AR CI, AN RO e AN AN comporta la condanna di costoro al pagamento delle spese processuali;
dall'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di EL OS, TR IA, IR IA, UM ON, AU PE, ME RT, EN SC e AE VI consegue, oltre alla condanna alle spese processuali, quella al pagamento della somma, che si stima equa, di euro 3.000, ciascuno, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di ST NE, limitatamente al delitto di cui al capo 10) dell'imputazione ed all'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestata al capo 11) dell'imputazione, con rinvio al altra Sezione della corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sui suddetti punti;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso;
rigetta i ricorsi di CI IR AR, RO AN, AN AN, che condanna al pagamento delle spese processuali;
dichiara inammissibili i ricorsi di OS EL, IA TR, IA IR, ON UM, PE AU, RT ME, SC EN e VI AE, che condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 28.11.2023 DEPOSITATO IN CANCELLARIA il Presidente SECONDA SEZIONE PENALE Il Consigliere estensore IL 9 FEB 2024 Pierluigi Cian Geppino Rago PRIO UNZIONARIONE IL FUN CORTE Claudia/Pianotti P R E A M 79 19