Sentenza 16 novembre 2017
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non solo in caso di concorso morale ma anche in caso di concorso materiale, fermo restando l'obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti.
Commentario • 1
- 1. Truffa: condannato medico che non comunica l'esercizio di attività professionale extra moeniaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Si configura la truffa cd. a consumazione prolungata, e non una pluralità di reati, nella condotta del sanitario dipendente di una struttura ospedaliera pubblica che, omettendo di comunicare l'esercizio di attività professionale extra moenia, si garantisca la percezione periodica dell'indennità collegata all'esclusività del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, in quanto la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un un originario ed unico comportamento fraudolento, consistente nell'omissione della richiesta di passaggio al rapporto non esclusivo, prevista dalla normativa di settore, che determinerebbe la cessazione della situazione di illegittimità e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/2017, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2017 |
Testo completo
0 1236-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da 4/12 Sent. n. sez. Francesco Maria Ciampi - Presidente - UP 16/11/2017- Emanuele Di Salvo Pasquale Gianniti Relatore - R.G.N. 11579/2017 Ugo Bellini Alessandro Ranaldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DU RC, nato il [...] a [...], avverso la sentenza del 06/11/2015 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Di Trani, quale sostituto processuale dell'avv. Francesco Santangelo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.DU RC veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale di Foggia per rispondere del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 73 comma 1, 80 comma 1 lett. b) [in relazione all'art. 112 comma 1° n. 4) c.p.] e comma 2 del d.P.R., n. 309/1990, per avere illecitamente coltivato in concorso con la moglie SC GI, con il nipote AR TO e con il minorenne TR GI su un terreno esteso 1.000 mq. circa (riportato in catasto al foglio 34, - particella n. 24), sostanza stupefacente del tipo marijuana (PA indiana), in numero pari a 448 piante, dalle quali era possibile ricavare un principio attivo puro di delta-9-tetraidrocannabinolo in quantità pari approssimativamente a 4.866,2 grammi (pari a circa 194.647 dosi medie singole droganti). Fatto reato questo: accertato in agro di Vieste, fino al 22/08/2010, ed aggravato dall'essersi il DU avvalso o comunque di aver commesso il fatto in concorso con il minorenne TR, nonché dall'aver coltivato quantità ingenti di stupefacenti. Il tutto con contestazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale.
2.Il Tribunale di Foggia con sentenza 28/06/2011 dichiarava il DU colpevole del reato allo stesso ascritto (esclusa l'aggravante dell'ingente quantità) e concessa l'attenuante della lieve entità del fatto, nonché le - generiche, tutte prevalenti sull'aggravante del concorso con attenuanti minorenne, e non operato l'aumento per la contestata recidiva lo condannava alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e custodiali.
3. La Corte di appello di Bari, con la impugnata sentenza, emessa a seguito di appello del PM e dell'imputato, in riforma della sentenza di primo grado qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73 comma 4 del d.P.R. n. 309/1990 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 4 bis del D.L. n. 272/2005 convertito, con modificazioni, nella L. n. 49/2006), applicata la recidiva contestata, esclusa la fattispecie di lieve entità ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309/1990 ed escluse le circostanze attenuanti generiche ha rideterminato la - pena in anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
4.Avverso la sentenza della Corte territoriale, il DU, tramite difensore di fiducia, propone ricorso (al quale allega i verbali delle deposizioni 2 testimoniali rese dagli agenti CE e EO), nel quale articola 5 profili di doglianza.
4.1. Nel primo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità per il reato in contestazione. Il ricorrente fa presente che il comportamento da lui tenuto all'interno del terreno ove era stata rinvenuta la piantagione (e, in particolare l'attività di controllo delle piantine) era stato descritto "in maniera tutt'altro che approfondita e dettagliata dai militari nelle rispettive deposizioni": la sua condotta, sulla base di quanto riferito dai testi verbalizzanti (EO e CE), sarebbe consistita nell'avere, per pochi minuti di un solo giorno, "iniziato a controllare lo stato di fioritura delle singole piante e, nell'essersi intrattenuto, in quella stessa "occasione" con i coimputati (SC, AR e TR) per una breve colazione a base di cornetti, nel corso della quale l'App. EO li avrebbe sentiti conversare sull'andamento della piantagione. Aggiunge il ricorrente che in sede di esame dibattimentale: a) lui aveva riferito che, nel giorno dell'accertamento, la sua presenza nella piantagione era stata occasionale e tale affermazione non era stata smentita da alcuna risultanza processuale (nel giorno dell'accertamento, era stato visto mentre "osservava la piantagione, sfiorava, spulciava una o forse qualche foglia", cioè mentre teneva un comportamento che di per sé non faceva ragionevolmente ipotizzare una sua pregressa, costante e continuativa presenza nella piantagione); b) i coimputati AR e SC, sentiti ex art. 210 c.p.p., nell'ammettere gli addebiti, avevano escluso qualsivoglia suo coinvolgimento nell'attività illecita contestata, rendendo dichiarazioni non solo coerenti tra loro e con quanto da lui affermato (in una memoria acquisita al fascicolo processuale), ma anche riscontrate: dai testi di PG (che avevano riferito di averlo visto sopraggiungere con un sacchetto contenente cornetti, che i quattro avevano effettivamente consumato); dal fatto che lui non era stato visto predisporre o utilizzare mezzi di irrigazione o quant'altro utile a integrare la condotta di coltivazione (e, d'altra parte, tutti gli attrezzi ed i prodotti necessari per la coltivazione della piantagione non erano di sua proprietà); c) la sua presenza in quella piantagione non era mai stata registrata prima del 22 agosto 2010. In definitiva, secondo ricorrente, la Corte territoriale, facendo non buon governo delle regole che presiedono la valutazione delle prove dichiarative assunte (e in particolare differenziando il trattamento tra fonte qualificate e fonti private), avrebbe sovrastimato le testimonianze degli operatori di PG mentre 3 avrebbe sottovalutato i contributi probatori offerti, oltre che da lui, anche dai coimputati SC ed AR. Il ricorrente si lamenta ancora che: la sua responsabilità sarebbe stata affermata sulla base di argomentazioni ipotetiche (connaturali alla fase delle indagini, ma estranee alla fase della motivazione della sentenza); sarebbe stato fatto riferimento alla sua maturata "esperienza specifica" nel settore degli stupefacenti, senza considerare che l'unica sua vicenda giudiziaria in tale settore si era conclusa con una sentenza di assoluzione (allegata al ricorso); partendo dalle restrizioni derivanti dal regime di semilibertà al quale era sottoposto all'epoca dei fatti, era stato affermato il suo ruolo direttivo, che tuttavia non era affatto emerso in occasione del servizio di osservazione svoltosi il 21 agosto (cioè il giorno anteriore all'accertamento), allorquando era stato visto sopraggiungere sul terreno di proprietà della madre (LA NN), adiacente e con accesso alla piantagione in contestazione;
da nessun elemento processuale risulterebbe la distribuzione dei compiti tra lui, la moglie ed il nipote (che, previa ammissione degli addebiti, avevano definito la loro posizione mediante giudizio abbreviato) e, in particolare, da nessun elemento risulterebbe l'opera di controllo e di coordinamento che lui avrebbe svolto in modo imprenditoriale. Ed ancora: secondo il ricorrente, mancherebbe nella sentenza impugnata un'analisi valutativa circa la sussistenza dei requisiti strutturali del concorso di persone nel reato: il fatto di aver controllato in un'unica occasione, durata pochi minuti, un numero imprecisato di piantine, in difetto di ogni ulteriore elemento, avrebbe dovuto essere considerato dalla Corte di merito un "contributo non apprezzabile, insignificante"; tanto più che nella specie si trattava di PA indiana che necessita di essere continuamente fertilizzata, annaffiata e curata con una presenza costante e continua. Tutto al più avrebbe dovuto ravvisarsi nel suo comportamento (di mera presenza inattiva nel luogo di esecuzione del reato, nonché di mancato impedimento della consumazione del reato) una ipotesi di connivenza non punibile. Infine, nessun accertamento sarebbe stato fatto sullo status delle piantine (in relazione al ciclo produttivo ed alle varie e distinte fasi della coltivazione e della crescita) ed erano state compiute analisi di laboratorio soltanto su 3 delle 448 piantine sequestrate;
mentre, affinché si configuri il reato di coltivazione illecita, è necessaria la dimostrazione dell'efficacia drogante della sostanza evidentemente collegata ad una determinata fase della crescita della relativa pianta da cui la sostanza stessa è stata estratta.
4.2. Nel secondo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'ipotesi prevista dall'art. 73 comma 5 Il ricorrente dopo aver ricordato che detta ipotesi era stata ravvisata dal -giudice di primo grado si lamenta del fatto che la Corte ha invece escluso la sua applicabilità (argomentando sul dato quantitativo e sulla sua personalità), senza considerare: la natura della sostanza (di tipo marijuana); l'apporto del tutto marginale da lui fornito (ove configurabile); il fatto che la presenza nella piantagione sia stata registrata soltanto il 22 agosto 2010 e che in quella occasione il suo comportamento si era concretizzato nel controllare e toccare qualche foglia di qualche piantina;
il fatto che gli attrezzi ed i prodotti necessari per la coltivazione della piantagione non erano di sua proprietà; la spiegazione della ragione della presenza da lui offerta in sede di esame dibattimentale;
il limitato numero delle piante sottoposte ad analisi di laboratorio.
4.3. Nel terzo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di applicazione della recidiva contestata ex art. 99 comma 4 c.p. Il ricorrente dopo aver premesso che la Corte territoriale, in accoglimento dell'appello del PM, ha ritenuto che il Giudice di primo grado aveva erroneamente escluso la valutazione della recidiva (reiterata ed infraquinquennale) si lamenta che la Corte ha applicato la recidiva a lui - contestata nonostante il carattere facoltativo della stessa. Si lamenta altresì che la Corte ha aumentato la pena sul rilievo che la ritenuta recidiva era idonea a manifestare una più accentuata colpevolezza ed una maggiore capacità a delinquere: quanto precede alla luce dei suoi precedenti (peraltro non specifici e lontani nel tempo) e della condotta tenuta in prossimità del fatto contestato, senza verificare se la sua ricaduta nel reato fosse sintomatica di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità e senza considerare che lui si era volontariamente costituito.
4.4. Nel quarto si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente dopo aver ricordato che le attenuanti generiche gli erano state riconosciute dal giudice di primo grado si lamenta che le stesse gli erano state negate dalla Corte di appello per il sol fatto che lui aveva negato l'addebito, senza considerare: il suo buon comportamento processuale (caratterizzato da ampia collaborazione); la risalenza nel tempo dei suoi precedenti e l'assenza di precedenti specifici.
4.5. Nel quinto si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, alla luce delle considerazioni esposte in punto di lievità del fatto e di circostanze generiche, avrebbe dovuto contenere la pena (previo riconoscimento delle generiche prevalenti sulla contestata recidiva, ove non esclusa, e determinazione di un minimo aumento 5 per la continuazione) in considerazione non soltanto della sua personalità, ma anche al fatto che lui si era costituito spontaneamente, aveva rinunciato all'escussione di alcuni testi ed aveva prestato il proprio consenso all'acquisizione di atti, dando così un importante contributo alla celere definizione del procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Inammissibile è il primo motivo di ricorso, che sottende il problema della individuazione dell'attività di partecipazione penalmente rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110 c.p.
2.1. Può essere utile in primo luogo ripercorrere i fatti come conformemente ricostruiti dai giudici di merito. A) Il Tribunale di Foggia ha rilevato che il personale di PG operante aveva descritto "almeno due condotte penalmente rilevanti del DU" in un terreno in località Marzanielio/Salierno/Nocecchia (agro di Vieste), risultato poi occupato da quasi 500 piante di marijuana: -il primo, nella notte tra il 21 ed il 22 agosto, allorquando l'appuntato EO, che si trovava là appostato, aveva visto il DU raggiungere alla guida di un fuoristrada la parte più estrema della piantagione, dove, unitamente agli altri tre imputati (AR TO, SC AN e TR GI), aveva pulito le piantine;
-il secondo, nella mattina del 22/8/2010, allorquando il Carabiniere CE, anche lui in posizione appostata, pur avendo la vista in parte ostruita da alberi, aveva scorto il DU sopraggiungere sul posto - alla guida di un motociclo (con a bordo il coimputato AR) ed affiancato da una autovettura (con a bordo i coimputati SC e TR) e, quindi, controllare diverse piantine e mostrare una foglia all'AR. Proprio sulla base dell'avvenuta pulizia e dell'avvenuto controllo delle piantine, nonché dell'avvenuto esibizione di una foglia, il Giudice di primo grado ha affermato la penale responsabilità dell'imputato ed ha ritenuto smentito l'assunto difensivo (secondo il quale il DU figlio della proprietaria di un - fondo adiacente alla piantagione si trovava in quel terreno del tutto - perché incaricato di portare dei cornetti e si era pure molto casualmente- arrabbiato, quando i suoi amici gli avevano mostrato le piantine, rendendolo per la prima volta edotto dell'uso al quale essi avevano adibito il terreno). 6 B) E la Corte territoriale, nell'esaminare congiuntamente l'appello proposto dal PM e quello proposto dalla difesa • dopo aver premesso che era indubbia la sussistenza del fatto-reato contestato all'imputato, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, alla luce non soltanto delle risultanze del processo di primo grado ma anche delle condanne già pronunciate nei confronti dei correi - ha affermato che dagli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento (ed in particolare dal verbale di arresto in flagranza del 22/08/2010, dal verbale di atto irripetibile di constatazione e osservazione della polizia giudiziaria in data 22/08/2010, dai verbali di perquisizione e sequestro in data 22/08/2010, dalle testimonianze rese nel processo di primo grado dai carabinieri che avevano partecipato all'attività investigativa, dalle sentenze di condanna anche - irrevocabili - pronunciate nei confronti dei correi) era emerso che: -sulla base di informazioni confidenziali inerenti all'acquisto di alcuni terreni per lo svolgimento di attività illecite, i carabinieri della Tenenza di Vieste, in data 20/08/2010, avevano individuato una piantagione di PA indiana, estesa circa 1.000 metri quadrati, in agro di Vieste, località Marzaniello/Salierno/Nocecchia; tale piantagione, di forma triangolare e coperta in alcuni tratti da telo verde, era completamente recintata (con paletti in ferro, rete elettrosaldata, filo spinato, rete metallica in ferro zincato) ed ubicata in un incavo di terra, sottostante una collina, su terreno di proprietà demaniale, adiacente ad altro terreno di proprietà di AI NN, madre dell'odierno ricorrente;
-a partire dalle ore 03:00 del 21/08/2010, i CC. avevano dato inizio ad un'attività di osservazione volta ad accertare i responsabili dell'attività illecita: a tale scopo, alcuni militari si erano appostati all'ingresso del terreno di proprietà di AI NN, all'interno del quale era stata rilevata la presenza di un tratturo che conduceva dritto alla piantagione (e che rappresentava l'unica via d'accesso ad essa, data la particolare conformazione dei luoghi), mentre altri due militari si erano appostati nei pressi dell'area sulla quale detta coltivazione insisteva;
alle ore 19:20 del 21/08/2010, i CC., appostati all'ingresso del terreno di proprietà di AI NN, avevano visto arrivare il DU con TR GI, minorenne, a bordo di una Fiat Panda Van di colore blu tg. BT183YR (di proprietà di AI NN, ma in uso al di lei figlio): il DU ed il TR, una volta entrati all'interno del terreno in esame, si erano avvicinati ad alcuni manufatti ivi presenti, come per prendere qualcosa, dopo di che si erano allontanati a forte velocità; -il mattino seguente (22/08/2010), intorno alle ore 09:45, i CC. avevano nuovamente visto sopraggiungere, nei suddetti luoghi, il DU ed l'AR (nipote del DU), a bordo di uno scooter Yamaha T-Max, preceduto dalla 7 citata Panda Van guidata da SC AN (cognato del DU, per essere fratello di SC GI, moglie per l'appunto del DU) e con a bordo TR GI;
nell'occasione il DU, dopo aver cambiato mezzo di locomozione ed aver percorso lo sterrato perimetrale della piantagione a bordo di un veicolo fuoristrada (Nissan Patrol pick-up), si era portato, sempre accompagnato dall'AR, all'estremità della stessa (ove era appostato, ben nascosto, l'app. EO): indi il DU, unitamente all'AR, aveva iniziato a controllare lo stato di fioritura delle singole piantine, 'spulciando' le foglie e rimuovendo quelle più secche, a tal fine avvalendosi pure di un rialzo - e precisamente di "una sediolina o una cassettina" - per raggiungere le foglie più in alto;
SC e il TR, invece, avevano raggiunto a piedi il DU e l'AR: dapprima, unendosi a costoro nella pulizia delle piante, e, poi, occupandosi della predisposizione dei tubi per l'irrigazione; poco dopo, i quattro (DU, AR, SC e TR) si erano fermati per una breve colazione a base di cornetti, nei corso della quale l'app. EO li aveva sentito conversare tra loro sull'andamento della piantagione, in particolare udendo distintamente il DU parlare con l'AR del grado di maturazione delle piante e di come certe piante fossero quasi pronte per essere raccolte, mentre altre avessero invece bisogno di maturare ulteriormente;
-a quel punto, i militari raggiunta la certezza del coinvolgimento dei soggetti presenti nella piantagione (si ribadisce, DU, SC, AR e TR) nell'illecita attività di coltivazione di marjuana erano intervenuti, - provocando la fuga dei quattro: il SC, l'AR ed il TR, dopo avere scavalcato la recinzione, erano risaliti lungo la collina, ma erano stati bloccati ed arrestati;
il DU, invece, dopo avere scavalcato la recinzione, si era gettato "a capofitto nei rovi" ed era fuggito nella boscaglia, riuscendo in tal modo a sottrarsi all'arresto (così rendendosi latitante, in quanto avrebbe dovuto rientrare, in serata nella casa mandamentale di Rodi Garganico, ove era ristretto in regime di semilibertà); i militari avevano quindi proceduto: a) ad espianto della piantagione, costituita da n. 448 piante di PA indiana (marjuana) di altezze oscillanti tra 1 metro circa e 3 metri e /2 circa;
b) alla rimozione dell'impianto di irrigazione e delle tubazioni (di varie sezioni e lunghe complessivamente 450 metri circa); nel corso della perquisizione, i CC. avevano rinvenuto: nel cassone posteriore del veicolo fuoristrada guidato dal DU, una pompa a scoppio per l'irrigazione; all'interno dell'abitacolo del medesimo veicolo, tre contenitori in plastica, uno dei quali contenente sangue di bue usato come fertilizzante per la piantagione;
nei manufatti insistenti sul terreno di proprietà di LA NN (madre del DU, si ribadisce), due taniche da 25 litri ciascuna e quattro taniche da 5 8 litri ciascuna contenenti sangue di bue dello stesso tipo di quello rinvenuto nell'abitacolo del veicolo fuoristrada;
-le analisi di laboratorio condotte su foglie ed infiorescenze di 3 (delle 448) piante sequestrate, appositamente scelte di altezza diversa (una più piccola, alta 1,70 metri;
una media, alta 2 metri;
una più grande, alta 2,30 metri), avevano evidenziato un peso complessivo netto pari a 996,5 grammi ed un principio attivo pari a 32,586 grammi, per un titolo medio di principio attivo pari al 3,3%, sicché, tenendo conto di tutte le piante di PA indiana coltivate nella piantagione ed applicando all'intero quantitativo il medesimo titolo medio, era risultato possibile ottenere un principio attivo complessivo pari a 4.866,2 grammi, corrispondenti a 194.648 dosi medie singole droganti da 0,025 grammi ciascuna.
2.2. In punto di diritto, le Sezioni Unite di questa Corte, ormai da oltre un decennio (cfr. sent. n. 45276 del 30/10/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226101) dopo aver ricordato che, in tema di concorso di persone nel reato, il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) - hanno aggiunto che l'atipicità della condotta criminosa concorsuale non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite, è suscettibile di essere applicato a qualsiasi forma di manifestazione del concorso di persone nel reato: dunque, non soltanto al concorso morale, ma anche al concorso materiale. Ed invero è dato di comune esperienza che, nel concorso di persone nel reato, soltanto gli esecutori materiali pongono in essere una azione criminosa conforme a quella prevista dalla fattispecie incriminatrice di parte speciale, mentre gli altri correi realizzano condotte atipiche, che valutate isolatamente (e, quindi, a prescindere dal contesto nel quale si collocano) potrebbero anche risultare non illecite: ciò in quanto le norme di parte speciale del codice sono costruite con riferimento alla commissione monosoggettiva del reato. All'affermazione della penale responsabilità dei concorrenti, che non abbiano compiuto alcuna azione tipica, si può perviene, ricorrendone i presupposti applicativi, mediante le norme di parte generale sul concorso di persone, norme 9 che, fondendosi con quelle di parte speciale, comportano una estensione della tipicità, consentendo così di punire anche azioni atipiche. Il problema di stabilire quando l'attività concorsuale di partecipazione diviene penalmente rilevante è stato quindi risolto nel nostro sistema penale alla luce del generale principio della pari responsabilità dei concorrenti: qualunque condotta che abbia apportato un qualunque contributo alla realizzazione al fatto reato integra una partecipazione penalmente rilevante. Così come qualunque condizione, senza la quale un determinato evento non si sarebbe verificato, è causa dello stesso, così qualunque condotta, senza la quale quel determinato reato, con le sue concrete modalità, non sarebbe venuto in essere, è causa di esso (ed è, quindi, penalmente rilevante). La clausola di riserva contenuta alla fine dell'art. 110 c.p. ("salve le disposizioni degli articoli seguenti") e la previsione della minima partecipazione quale attenuante speciale (art. 114 comma 1 c.p.) stanno per l'appunto a significare che, fermo restando che chiunque abbia apportato un sia pure minimo contributo causale deve rispondere del reato, comunque allo stesso può essere applicata una pena inferiore rispetto agli altri correi quando il suo apporto si sia rivelato del tutto secondario. In altri termini: il ruolo effettivamente svolto da ciascun concorrente, sempre che abbia avuto un apporto causale, rileva esclusivamente ai fini della graduazione della responsabilità (e non già della sua affermazione).
2.3. Di tali principi di diritto, come di seguito indicato, hanno fatto buon uso entrambi i giudici di merito. A) Invero, secondo il Giudice di primo grado, le accertate condotte, poste in essere dal DU (pulizia, controllo, esibizione), benché circoscritte in pochi minuti di un solo giorno, integravano un contributo materiale e consapevole dello stesso alle attività di coltivazione della piantagione (non richiedendo il principio di atipicità del concorso ex art. 110 c.p., che il concorrente abbia posto in essere l'intera condotta costitutiva del reato comune, ben potendo anche aver contribuito o aver agevolato un singolo spezzone di quella condotta). D'altra parte, il contributo del DU non poteva essere "derubricato" a favoreggiamento, non essendo esaurita la coltivazione. B) E la Corte territoriale nel valutare la presenza del DU sul luogo dei fatti ed il comportamento dallo stesso tenuto unitamente all'AR, al SC ed al TR dopo aver rilevato che il DU, nel corso del giudizio - di primo grado, aveva sostenuto di essere stato coinvolto nella vicenda suo malgrado e di essere stato presente occasionalmente nella piantagione la mattina del 22/08/2010 ha ritenuto detto assunto smentito non solo dai comportamenti posti in essere dal DU il giorno 22/08/2010, ma anche dal fatto che il DU era stato avvistato dai CC. anche in precedenza, durante il 10 primo giorno di appostamento. Quindi, la condotta dell'imputato, ben lungi dal configurarsi come presenza occasionale e quasi inconsapevole sul luogo dov'era stata realizzata la coltivazione non autorizzata di marjuana, secondo la Corte, andava "inquadrata senz'altro nel contesto della vera e propria compartecipazione criminosa": a) sia perché, in via generale, in base alla disciplina normativa del concorso di persone (art. 110 c.p.), la condotta del correo ben può essere atipica e coinvolgere solo alcuni segmenti del fatto illecito, purché vi sia un contributo causale alla realizzazione dello stesso ed il dolo coinvolga tutti gli elementi costitutivi della fattispecie;
b) sia perché, con riferimento al caso di specie, il contributo apportato dal DU alla realizzazione del reato era "tutt'altro che marginale e trascurabile", posto che costui (già denunciato dai CC. in data 29/11/2008 quale responsabile, unitamente al cognato SC, della realizzazione di una piantagione di PA indiana in agro di Vieste, all'interno di alcuni terreni confinanti con un villaggio turistico "Santo Stefano", ove il DU all'epoca prestava attività lavorativa), aveva rivestito nella vicenda un ruolo, non marginale, di natura organizzativa ed esecutiva (ovviamente nei limiti a lui consentiti dalle rigide prescrizioni della misura alternativa della semilibertà, cui era all'epoca sottoposto), sovrintendendo all'andamento della piantagione, controllando le attività svolte dagli altri, dando a questi ultimi direttive e consigli sugli adempimenti da espletare e svolgendo in prima persona, allorquando possibile, alcuni compiti (si pensi al diretto controllo dello stato di fioritura delle singole piante, all'attento esame delle foglie, alla rimozione anche dalle piante più alte - delle foglie - secche etc: attività non a caso svolte dal DU tra la sera di sabato 21/08/2010 e la mattina di domenica 22/08/2010, essendo tali giorni sabato e domenica quelli in cui i programmi di trattamento dei semiliberi normalmente non prevedono impegni lavorativi e consentono ai condannati di non rientrare la sera in Istituto). In definitiva, secondo la Corte territoriale, il DU, insieme agli altri compartecipi (SC ed AR, ai quali era legato da rapporti di parentela o affinità), aveva dato vita ad un'estesa coltivazione di PA indiana di tipo imprenditoriale, "a conduzione familiare". Ed era del tutto verosimile che, essendo il DU assoggettato a precisi vincoli restrittivi della libertà personale (e, presumibilmente, a controlli da parte delle forze di polizia sul luogo di lavoro e/o sull'osservanza degli orari di permanenza nel domicilio al termine dell'attività lavorativa e/o sul regolare rientro all'orario previsto nella casa mandamentale di Rodi Garganico, distante circa 40 km da Vieste), le attività 'quotidiane' 11 concernenti la conduzione della piantagione e gli acquisti dei materiali all'uopo necessari fossero affidati al SC, all'AR ed al TR. I giudici di merito di secondo grado hanno osservato che: -sotto il profilo causale, andava evidenziato il ruolo attivo oggettivamente ricoperto dall'imputato anche all'interno della piantagione. Le dichiarazioni (disinteressate) del teste EO apparivano particolarmente significative, anche per la vicinanza alla piantagione del punto d'osservazione individuato nottetempo dal militare (grazie a ciò l'app EO, rimanendo nascosto, aveva potuto avere, da vicino, visuale diretta sull'imputato e sugli altri compartecipi, notando ad esempio come il DU si fosse personalmente occupato, servendosi di un piccolo rialzo, di controllare le foglie delle piante e di rimuovere quelle secche posizionate più in alto). Altrettanto era a dirsi per le dichiarazioni, parimenti disinteressate, del teste CE, anch'esse comprovanti il ruolo concreto svolto, in modo consapevole e volontario, dall'imputato (il quale controllava le piantine, facendo notare all'AR - ergendosi quasi a 'maestro' di quest'ultimo - i vari tipi di foglie); -quanto al profilo logistico, l'imputato aveva anche messo a disposizione del SC e del TR l'autoveicolo Panda Van per raggiungere l'area della piantagione, mentre, all'interno dei manufatti siti nel terreno (contiguo alla piantagione) di proprietà della madre (e dei quali il DU poteva disporre pienamente), i carabinieri avevano rinvenuto materiali (reti metalliche, paletti di ferro, tubi per l'irrigazione, ecc.) identici, per colore e dimensione, a quelli utilizzati per recintare ed annaffiare le piante di PA indiana, nonché sangue di bue da utilizzare come fertilizzante, identico a quello rinvenuto all'interno dell'abitacolo della Nissan AT utilizzata dal DU per raggiungere la piantagione;
peraltro, il terreno da coltivare era stato individuato in una zona ben nascosta raggiungibile solo passando attraverso il terreno di proprietà della madre del DU (il quale, si ribadisce, secondo la Corte, con tutta evidenza, ne aveva la piena disponibilità); -quanto infine all'elemento psicologico, la piena coscienza e volontà del DU di concorrere nell'illecita coltivazione di marijuana emergeva: sia dal modo in cui l'imputato si muoveva nella piantagione di PA indiana (ossia con grande agio e padronanza, a dimostrazione del fatto che egli ne era a conoscenza da tempo) e si prendeva cura delle piante (di cui conosceva perfettamente il ciclo biologico); sia da come dispensava ai complici "consigli" in ordine allo stato di maturazione delle piante ed alla necessità di procedere, per alcune di esse, alla raccolta. Secondo la Corte territoriale, alla luce degli elementi di fatto che precedono, completamente inattendibili erano risultate le deposizioni 12 dibattimentali dei correi AR e SC, i quali, nel tentativo di "salvare" il DU, avevano riferito (senza tuttavia conseguire lo scopo, stante palese contrasto tra le loro dichiarazioni, ictu oculi “compiacenti", e tutte le altre prove assunte, di tenore univoco, nonché molto più solide e convincenti) che il DU si era mostrato addirittura "contrariato" nell'apprendere l'utilizzo illecito fatto del terreno confinante con quello di sua madre: invero, gli elementi acquisiti consentivano di escludere "tranquillamente" l'asserita 'contrarietà' del DU alla rigogliosa piantagione di PA indiana in contestazione, viceversa chiaramente realizzata anche con il di lui fattivo contributo. D'altronde, secondo la Corte, nessuna particolare rilevanza assumeva il fatto che l'acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari per la coltivazione fosse riconducibile agli altri compartecipi piuttosto che all'imputato: sia perché tra i complici vi era una certa distribuzione (sia pure in forma rudimentale) delle mansioni;
sia perché all'epoca dei fatti il DU era sottoposto al regime di semilibertà e dunque sicuramente non aveva ampia possibilità di muoversi liberamente (sicché, ha osservato la Corte, non stupiva affatto che le attività 'quotidiane' relative alla conduzione della piantagione e/o gli acquisti delle attrezzature e dei materiali all'uopo necessari fossero delegati al SC e/o all'AR e/o al TR); sia perché, infine, il fatto rilevante era che le attrezzature ed i materiali, da chiunque acquistati, fossero consapevolmente e volontariamente impiegati nella coltivazione praticata da tutti i concorrenti.
2.3. Tanto precisato in fatto e in diritto, occorre rilevare che la congiunta lettura di entrambe le sentenze di merito - che, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo (Sez. 1, sent. n. 8868 del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906) - evidenzia che i giudici di merito hanno sviluppato un conferente percorso argomentativo, relativo all'apprezzamento del compendio probatorio, che, in quanto conforme a diritto, risulta immune da censure rilevabili da questa Corte regolatrice;
e che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, proprio con riguardo alle inferenze che i giudici di merito hanno tratto dagli accertati elementi di fatto, ai fini della affermazione della penale responsabilità.
3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, concernente la qualificazione giuridica del fatto. Il ricorrente deduce vizio di motivazione, ma dimentica che detto vizio è deducibile in sede di legittimità esclusivamente quando la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria, nel senso che non consente l'agevole 13 riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisone in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero nel senso che impedisce, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti. Nulla di tutto questo nel caso di specie nel quale la Corte territoriale, esaminando l'appello proposto dal PM - dopo aver correttamente premesso che la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), sicché "ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio" - ha rilevato che nel caso di specie dalle piante di PA indiana coltivate dall'imputato e dai suoi complici si sarebbero potute ottenere 194.648 dosi medie singole da 0,025 grammi ciascuna [infatti 4.866,2 grammi (principio attivo complessivo ricavabile da tutte le foglie ed infiorescenze delle piante sequestrate, applicando il titolo medio di principio attivo accertato sulle tre piante analizzate, pari al 3,3%, all'intero quantitativo in sequestro): 0,025 grammi (dose media singola fissata dal D.M. Salute 11/04/2006 per il "delta-9-tetraidrocannabinolo") = 194.648 dosi medie singole droganti], quantità notevolmente superiore al limite entro il quale può essere ravvisata la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990. Alla considerazione che precede la Corte territoriale ha aggiunto i seguenti ulteriori rilievi, oggettivi e soggettivi: a) si trattava di piantagione dell'estensione di 1.000 mq circa, costituita da ben n. 448 piante di PA indiana (gran parte delle quali in avanzato stato di maturazione); b) la piantagione era organizzata in forma imprenditoriale (infatti, era ben riparata sotto la collina e debitamente recintata;
vi era un articolato sistema di irrigazione ed erano utilizzati fertilizzanti); c) il DU aveva concorso nell'attività criminosa mentre era sottoposto a regime di semilibertà (in espiazione di pene inflitte per altri reati), e, così operando, non soltanto aveva manifestato mancanza di reale ravvedimento o revisione critica dei propri trascorsi criminosi (dando prova, oltretutto, di non essere affatto meritevole del beneficio penitenziario concessogli), ma si era anche contraddistinto per la particolare determinazione nel commettere ulteriori reati. Per tutte le suddette ragioni, il fatto, per il quale il DU era stato condannato in primo grado, secondo la Corte territoriale, non poteva essere qualificato di lieve entità» ai sensi dell'art. 73 comma 5 del D.P.R. n. 309/1990. 14 E la motivazione della Corte territoriale - in quanto immune da vizi logici, oltre che congrua e conforme a consolidata giurisprudenza di legittimità - resiste al vaglio demandato dal legislatore alla presente sede processuale.
4. Manifestamente infondati sono anche gli ulteriori motivi di ricorso, che concernono la recidiva, il diniego delle generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio. Invero, la Corte territoriale, esaminando l'appello proposto dal PM:
4.1. Quanto alla contestata recidiva (reiterata ed infraquinquennale), ha ritenuto che la stessa era stata erroneamente esclusa dal Giudice di primo, in quanto: a) in via generale, l'esclusione della valutazione della recidiva presuppone che il nuovo episodio delittuoso risulti concretamente non significativo - in rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti, ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 c.p. sotto il profilo della più - accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (in altri termini, occorre che possa ritenersi, sulla base dei criteri predetti, che la recidiva non sia effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede); b) nel caso di specie, l'epoca di commissione e la natura dei precedenti penali riportati nel certificato del Casellario giudiziale dal quale emergevano condanne per i seguenti reati: concorso in furto commesso il 25/01/2002 in Vieste;
concorso in furto commesso in data 08/10/1999 in Vieste;
concorso in rapina aggravata e lesione personale commesse il 20/06/2000 in Vieste;
concorso in furto commesso in data 04/05/2002 in Civitanova Marche, concorso in rapina aggravata commessa in data 09/05/2002 in Vieste, concorso in tentato omicidio commesso in data 02/05/2002 in Vieste, detenzione e porto illegale di armi commessi in concorso in data 09/05/2002 in Vieste, concorso in furto commesso in data 14/05/2002 in Vieste, concorso in furto commesso il 18/05/2002 in Vico del Gargano, concorso in furto commesso il 24/05/2002 in Vieste;
concorso in lesione personale e tentato danneggiamento continuato commessi il 10/05/2000 in Vieste;
concorso in furto e lesione personale commessi il 14/06/2001 in Vieste - non consentivano di affermare che il nuovo reato contestato all'imputato fosse irrilevante sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. Quanto precede anche perché il nuovo reato risultava essere stato commesso dal DU proprio mentre fruiva di una misura alternativa alla detenzione (semilibertà), che gli era stata concessa in relazione alle pene inflitte con le condanne precedenti [e proprio 15 ragione di ciò (nonché del fatto che il DU, dopo essere riuscito a sfuggire all'arresto dei CC. la mattina del 22/08/2010, la sera di quel giorno non era rientrato nella casa mandamentale di Rodi Garganico ove era ristretto, rendendosi latitante, sia pure per un breve periodo) il Tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza in data 07/10/2010 (dunque pronunciata anteriormente alla sentenza di primo grado impugnata nel presente giudizio), aveva revocato la semilibertà cui il DU era stato ammesso precedentemente];
4.2. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto le stesse non concedibili: sia perché, se dette attenuanti non possono essere concesse sulla base della semplice incensuratezza, a maggior ragione non possono essere concesse ad imputato (pluri) censurato, oltre tutto in difetto di concreti elementi suscettibili di essere valutati favorevolmente (ed anzi ricorrendo concreti elementi comprovanti la maggiore gravità della condotta e la negativa personalità del reo, come l'avere commesso il reato durante il regime di semilibertà, circostanza di per sé rivelatrice di particolare spregiudicatezza e di una spiccata capacità criminale); -sia perché la (unica) ragione sulla base della quale il Giudice di primo grado aveva concesso attenuanti generiche [e cioè la rinuncia dell'imputato ad alcuni testi dopo l'esame dei correi SC e AR (i quali, rispettivamente cognato e nipote del DU, all'udienza dibattimentale del giorno 16/06/2011 si erano addossati ogni responsabilità, al fine di scagionare il loro congiunto, rendendo dichiarazioni palesemente inattendibili e compiacenti, smentite decisamente da tutte le altre risultanze processuali)] era inconsistente: invero, da un lato, la rinuncia all'esame di alcuni testi costituisce una semplice scelta processuale, che di per se appare insufficiente a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche (tanto più quando il quadro probatorio a carico dell'imputato si riveli corposo, come nel caso in esame); d'altronde, non poteva essere considerata "collaborativa" (e/o sintomatica di una qualche forma di resipiscenza) la condotta processuale di chi, come il DU, aveva negato il proprio coinvolgimento persino a fronte di fatti accertati sulla base di elementi di univoca rilevanza probatoria.
4.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale - previa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 4 del d.P.R. n. 309/1990 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 4 bis del D.L. n. 272/2005 convertito, con modificazioni, nella L. n. 49/2006), applicata la contestata recidiva reiterata ed infra quinquennale in concorso con la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 1° lett. b) del d.P.R. n. 309/1990 [in relazione all'art. 112 comma 1° n. 4) c.p.] (già ritenuta sussistente dal Giudice di 16 primo grado, ma dallo stesso valutata minusvalente, ai sensi dell'art. 69 comma 2° c.p.), escluse le circostanze attenuanti generiche - ha rideterminato la pena in anni 4, mesi 2 e di reclusione ed euro 30 mila di multa. Tale rideterminazione della pena è stata operata dalla Corte territoriale: - tenuto conto, ai sensi dell'art. 133 c.p.: a) della gravità del reato [desunta, ex art 133 comma 1° c.p., dalla quantità complessiva di sostanza stupefacente illecitamente coltivata dal DU (grammi 4.866,2 di principio attivo, corrispondenti a 194.648 dosi medie singole droganti da 0,025 grammi ciascuna) nonché dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e, più in generale, dalle modalità dell'azione criminosa (sopra ampiamente esposti)]; b) della capacità a delinquere del DU, desunta dalle condanne annotate nel certificato del casellario giudiziale, nonché dalla commissione del reato qui in esame durante la sottoposizione ad una misura alternativa alla detenzione;
- ad esito del seguente corretto calcolo: pena base (ex art. 73 comma 4 del d.P.R. n. 309/1990 nel testo anteriore alle norme dichiarate costituzionalmente illegittime) anni 2, mesi 6 di reclusione ed E. 18.000,00 di - multa;
aumentata di 2/3 per la recidiva reiterata infraquinquennale (art. 99 commi 4 e 2° c.p.). Peraltro, la Corte d'appello ha ritenuto di non effettuare un ulteriore aumento per la circostanza aggravante ex art. 80 comma 1° lett. b) del D.P.R. n. 309/1990 [in relazione all'art. 112 comma 10 n. 4) c.p.].
4.4. In definitiva, rispetto a tutti i suddetti punti oggetto di doglianza, la motivazione della Corte si palesa immune da vizi logici e giuridici e, quindi, insindacabile nella presente sede di legittimità 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare nella misura indicata in dispositivo. 17
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/11/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Pasquale Gianniti Francesco Maria Ciampi Depositata in Cancellerja 12 GEN. 2018/ Oggi. Il Funzionario diziario M E R P Patrizia Cera 18