Sentenza 8 giugno 1994
Massime • 11
In tema di intercettazione di conversazioni telefoniche e ambientali, qualora venga dall'imputato contestata l'attribuzione delle voci degli interlocutori compiuta dai giudici di merito, in difetto di ascolto in contraddittorio delle registrazioni e di perizia fonica, non disposto nonostante le richieste in tal senso formulate, ne' l'invocata perizia ne' l'ascolto in contraddittorio delle registrazioni possono giuridicamente ricondursi al concetto di prove decisive richieste a norma dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen. di cui all'art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen., concernendo tale disposizione il diritto dell'imputato all'ammissione delle prove da lui dedotte a discarico sui fatti oggetto della prova a carico, mentre sia la perizia che il riascolto dei nastri costituirebbero non prove a discarico contrapposte a quelle di accusa ma semplici mezzi, in sè neutri, di verifica ed interpretazione delle prove vere e proprie, rappresentate esclusivamente dalle registrazioni delle conversazioni.
Ai fini della ravvisabilità dell'aggravante di dieci o più partecipanti all'associazione, prevista dall'art. 74, comma terzo, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel numero degli associati possono essere inclusi anche i soggetti non ancora giudicati ma coimputati in procedimenti separati, ben potendosi anticipatamente ed autonomamente deliberare per la decisione del giudizio in corso, la posizione di altri presenti associati, ovviamente senza influenza nei confronti di costoro e salvo il rimedio della revisione in caso di successiva contraddittorietà di giudicati.
Qualora il G.I.P., anziché emettere nuovo ed autonomo decreto di autorizzazione delle operazioni previste dall'art. 266 cod. proc. pen. si limiti ad autorizzare la semplice proroga delle operazioni già intraprese, il decreto di proroga che deve essere motivato al pari di quello originario, non costituisce altro che un nuovo provvedimento autorizzativo per periodo pari a quello iniziale e denominarlo decreto di autorizzazione, e non già decreto di proroga della precedente autorizzazione, non vale a mutarne la natura ne' ad accrescere le garanzie dell'indagato. (Nella fattispecie, le intercettazioni erano state inizialmente disposte dal P.M. a norma del codice previgente ed alla scadenza dell'originario decreto di autorizzazione era stata emessa dal G.I.P. autorizzazione di proroga).
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il giudice non può affermare, senza incorrere in vizio logico della motivazione, la protrazione dell'esistenza in vita del sodalizio criminoso oltre una certa data sulla base della mera formulazione di programmi operativi di lunga durata emergente da conversazioni telefoniche intercettate, e della valutazione di generiche opportunità strategiche risalenti ad alcuni mesi prima, in difetto d'indicazione di ulteriori elementi concreti tratti dalle risultanze processuali che confermino la perdurante attualità di quei programmi e la persistenza dell'organizzazione. (Nella fattispecie, era stata ritenuta applicabile la disciplina sostanziale di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, che ha recepito il testo dell'art. 14 legge 26 giugno 1990 n. 162, in luogo della meno rigorosa normativa previgente di cui all'art. 75 legge del 22 dicembre 1975, n. 685).
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'indicazione delle modalità delle operazioni da parte del P.M., di cui all'art. 267, comma terzo, cod. proc. pen., è da ritenersi soddisfatta mediante il riferimento all'impiego di attrezzature da predisporre per quello specifico scopo, senza che occorra individuarne le caratteristiche tecniche od indicare la precisa ubicazione del luogo di ascolto, da tenere, del resto, comprensibilmente riservata a tutela della sicurezza di terzi.
L'aggravante dell'essere l'associazione armata, prevista dall'art. 74, comma quarto, del d.P.R. 9 ottobre, n. 309, è legittimamente ritenuta sussistente in caso di accertata esistenza di due armi con colpo in canna e relativo munizionamento in un locale di deposito dello stupefacente ed all'interno della valigia che contiene la droga, a suggello della correlazione esistente tra la detenzione della sostanza e le connesse esigenze di difesa e reazione ad eventuali interventi di terzi e, segnatamente, delle forze dell'ordine.
Ai fini dell'ascrivibilità dell'aggravante, prevista dall'art. 74, comma quarto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dell'essere l'associazione armata, la quale va valutata a carico dell'agente secondo il disposto dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., non è possibile desumere la consapevolezza dell'esistenza dell'armamento o, in alternativa, la sua colpevole misconoscenza in base alle semplici dimensioni del traffico di stupefacenti gestito dalla organizzazione.
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello ha natura eccezionale per una presunzione di completezza della istruttoria già svolta e per la sua subordinazione all'impossibilità di decidere allo stato degli atti. La deliberazione sulla relativa istanza è espressione del potere discrezionale del giudice della impugnazione, come tale sottratta al sindacato di legittimità ove sorretta da adeguata motivazione.
In tema d'intercettazione di comunicazioni tra presenti, è legittima l'autorizzazione all'utilizzo degli impianti in dotazione alla polizia giudiziaria per insormontabili ostacoli tecnico-ambientali che si frappongono ad un utile impiego degli impianti installati presso la Procura della Repubblica, il cui normale utilizzo è, peraltro, previsto dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. con disposizione palesemente concepita per le intercettazioni telefoniche e non adottata alle particolari esigenze delle intercettazioni ambientali.
Qualora in dibattimento venga concessa, a norma degli artt. 514, comma secondo, e 499, comma quinto, cod. proc. pen. a testimoni appartenenti alla polizia giudiziaria autorizzazione a leggere integralmente, in aiuto della memoria, le relazioni di servizio documentanti il rispettivo operato è da escludere che ciò sia consentito solo se vi sia stata personale compilazione e sottoscrizione dell'atto da parte dei testi detti. Poiché le operazioni di polizia giudiziaria vengono normalmente svolte con la collaborazione di più soggetti operanti e poiché la formazione della relativa documentazione avviene per lo più in un momento successivo da parte del superiore gerarchico o del responsabile dell'ufficio, per redattori degli atti di documentazione dell'attività compiuta da testi che siano ufficiali od agenti di P.G. devono intendersi non solo i loro materiali compilatori o coloro che, sottoscrivendoli, se ne siano assunta la paternità ma anche quanti abbiano comunque cooperato alla formazione degli atti stessi, riferendo al compilatore il proprio operato. Nè rileva il fatto che la consultazione in aiuto della memoria, per il tempo trascorso e per la difficoltà di conservare il ricordo di servizi svolti con quotidiana frequenza, si sia risolta in una pressoché integrale lettura dell'atto, essendo la prova sempre costituita dalla deposizione testimoniale dei soggetti esaminati, e non dagli atti della polizia consultati.
Qualora, sulla base del favorevole parere medico di un sanitario officiato dai giudici, a costoro oralmente comunicato ma documentalmente acquisito solo successivamente all'udienza, venga disposta la traduzione coattiva in aula dell'imputato, che aveva documentato un impedimento a comparire, e questi, sia pure contro le sue aspettative ed in difformità da altri pareri clinici, sia tradotto e presenzi all'udienza, senza che la patologia presentata possa determinare un'incapacità di partecipare coscientemente al giudizio , non può più essere utilmente sollevata alcuna eccezione di nullità. Questa è proponibile solo nell'ipotesi di inizio del dibattimento in assenza dell'imputato, opinabilmente esclusa l'assoluta impossibilità di costui di comparire per legittimo impedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/1994, n. 9370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9370 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1994 |
Testo completo
M 93.70
Udienza pubblica REPUBBLICA ITALIANA
dell'8.6.1994 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONEIPENALE SENTENZA
N. 742 Composta dagli Ill.mi Sigg...
Dott. Marcello De Lillo Presidente
Paolo Scopelliti Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott.
->> N. 11630/94 AN Baffa Tarlatta 2.
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TO SA AL, n. Bova Marina 16.5.1955; Putarti GI, n. R. Calabria 17.2. 1951; CA PI,n. Africo
18.12. 1955; Bronsanto PR, n. Faeto 15. 6.1957; CA Governa n.
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Africo 15.8.1941; Brousauto IN, n. Milano 17.11. 1963; Di IA ZI, u. S. Ferdinando di Puglia 18.8.1948; Puglia SE, u. Milaus 1.5.1965; NI IC, M. Venezia 31.7. 1936, Chiaravallot averso la sentenza FA, n. Catanzaro 1. 1. 1960 avvero la senteuse 24.11.19ORTE SUPREMA. DI CASSAZIONE UFFIC OPIE C.A. Milaus Richiesta co studi dal Sig 7
8000 per dirity 19 GEN. 1995 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Di oni IL CANCELLIERE Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito, per la parte civile, l'avv.
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Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. G. Ciani rifetto dei ricorsi che ha concluso per
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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Con sentenza in data 24.11.1993 la Corte d'appello di Milano confermava integralmente la sentenza 2.12.1992 del locale tribunale che aveva dichiarato TO SA AL, RT
GI, CA PI, ON PR, CA GI, Buonsanto Rino, Puglisi SE a l NI Federico responsabili del delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti pluriaggravata ( il TO, CA
PI e ON PR con ruoli di promozione e direzione ) nonchè di acquisto , detenzione e cessione continuati di dette sostanze ed, ancora, Di IA ZI e RA ( o
CH > FA responsabili unicamente di singoli episodi delittuosi attinenti al traffico di stupefacenti, condannandoli a pene varianti dai trenta anni di reclusione e b. 500.000.000 di multa inflitti al TO ai sei anni di reclusione e b. 12.000.000 di multa irrogati al RA.
Oggetto del procedimento era costituito dalla ricostruzione delle vicende di una associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti avente il suo epicentro in Milano, dove operava dietro lo schermo di attività economiche di copertura od utilizzate per il parziale investimento dei proventi delittuosi, con stabili collegamenti • ramificazioni internazionali ( accertatii in particolare, quelli con l'Argentina per il rifornimento della cocaina ) e con frequenti rapporti con altre organizzazioni delinquenziali agenti nel medesimo ambito di attività illecita.
Le indagini si sviluppavano essenzialmente mediante operazioni di osservazione di luoghi e persone nonchè pedinamento dei presunti associati eseguite da organi di polizia giudiziaria e con l'ausilio determinante di intercettazione di conversazioni telefoniche ed ambientali, che consentivano l'individuazione degli odierni imputati e la ricostruzione della struttura organizzativa del sodalizio nonchè dei suoi sistematici traffici.
Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso tutti gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori.
Il TO denunzia erronea applicazione di norme sostanziali e processuali nonchè carenza od illogicità manifesta della motivazione relativamente alle seguenti questioni:
- e di1) eccepita nullità del decreto che dispose il giudizio tutti gli atti conseguenziali a causa dell'incompetenza funzionale del G.I.P., dal momento che il procedimento avrebbe dovuto proseguire secondo le norme del codice di rito previgente, ai sensi dell'art. 242, I co., lettere a) e c), e II comma disp. att., coord. e trans. del nuovo codice, essendo stati, prima del 24.10.1989 ( data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale ), autorizzati dal P.M. atti di istruzione comportanti obbligo di deposito ed essendo stati tratti in arreato, in procedimenti connessi, correi del TO in alcuni delitti oggetto del presente procedimento, con ritardo
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1 strumentale del prescritto deposito degli atti e della contestazione degli addebiti all'inquisito, sin da prima del 24.10.1989 indicato come responsabile di specifici reati, e con dilatazione del termine di cui all'art. 405 c.p.p. 1988 O di quelli previsti per la vecchia istruzione sommaria;
eccepita nullità, con conseguente inutilizzabilità, 2) - delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti, in quanto non previste dal codice di rito del 1930, che avrebbe dovuto continuare a disciplinare il procedimento, e, comunque, autorizzate dal G.I.P. in data 14.12.1989 in difetto dei necessari gravi indizi di reato e della prescritta assoluta indispensabilità del mezzo d'indagine о senza adeguata motivazione su tali punti e disposte dal P.M. senza indicazione delle modalità esecutive, di fatto rivelatesi fraudolentemente ed abusivamente invasive dell´altrui domicilio, oltrechè con impiego illegittimo di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria in luogo di quelli installati presso la Procura della Repubblica, senza che ricorressero le condizioni per tale deroga e con omissione del deposito degli atti prescritto dall'art. 268, IV co., c.p.p.%; 3) reiezione dell'istanza di disporre perizia fonica per una sicura identificazione ed attribuzione delle voci dei diversi interlocutori delle comunicazioni ambientali intercettate, al qual fine i giudici di merito sarebbero ricorsi a criteri inaffidabili per il loro empirismo ed inidonei a garantire le necessarie certezze;
4) - eccepita irregolarità della costituzione del rapporto processuale per la separazione del procedimento disposto in relazione alle posizioni dei coimputati TO AN, fratello di SA AL, e MB EL Luis, che avrebbe dovuto comportare la sospensione del processo a carico del ricorrente in attesa di poter disporre la riunione tra questo ed i procedimenti separati;
5) - indesumibilità, dalla contabilità afferente i traffici di stupefacenti ( in ogni caso concernente periodi esulanti dalla contestazione e di non comprovata paternità del ricorrente stante l'equivocità delle conclusioni peritali ), dell'esistenza della asserita associazione, attestando detta documentazione il ruolo di dominus esclusivo in materia svolto dal TO, in rapporti. di dare od avere con i coimputati, in realtà suoi clienti per singoli e non sistematici acquisti di droga, di mediocre qualità ed in quantità contenute, come attestato dagli eseguiti sequestri;
6) insostenibilità dei ritenuti collegamenti con 1 Argentina quale fonte dei rifornimenti di cocaina, attesa la diversità delle risultanze delle perizie tossicologiche circa le caratteristiche delle sostanze sequestrate in Milano e nel paese
Budamericano;
7) - riconducibilità, in ipotesi, della denegata fattispecie
2 associativa alla disciplina sostanziale in atto anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 giugno 1992, n. 162, modificativa della legge 22.12.1975, n. 685, sotto la vigenza di quest'ultima essendosi esaurita l'attività delittuosa in esame, con esclusione, in ogni caso, delle ritenute aggravanti del numero degli associati e dell'essere l'associazione armata;
8) - ingiustificatezza dell'eccessività della pena e del diniego delle attenuanti generiche.
Il RT denunzia, invece : mancata assunzione di prova decisiva, richiesta ex art. 495, 1) -
II Co., c.p.p. e costituita dall'ascolto, nel contraddittorio delle parti, delle bobine contenenti le conversazioni intercettate ai fini di una esatta identificazione degli interlocutori, sin qui compiuta sulla base di criteri vaghi, incerti ed illogici, come tali privi di qualsiasi affidabilità, tanto da aver ingenerato risultati interpretativi divergenti tra P.M. e collegio giudicante e sovente smentiti dalle stesse relazioni di servizio della polizia giudiziaria, con particolare riguardo alla partecipazione del ricorrente alle conversazioni recanti le date del 5, 8 e 26 marzo 1990, utilizzate in sentenza come fonti di prova in ordine ad episodi specifici di spaccio, ed all'attribuzione al medesimo di tutti gli interventi riferibili ad un AN >>, pur constando la presenza, sulla scena
processuale, di altri soggetti con tale nome di battesimo;
vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione di 2) risultanze escludenti una sua contiguità con il TO е comprovanti l'autonomia genetica e gestionale della 8.r.l.
OR >> ( asserita attività di copertura del sodalizio criminoso e per il reimpiego dei proventi del traffico di droga, di fatto amministrata dal prevenuto ) rispetto ai suoi rapporti con il coimputato , da lui conosciuto solo nel maggio 1989 е frequentato per ragioni lecite, del tutto estranee ai fatti di causa, sino alla definitiva rottura del marzo 1990, conseguita a relazioni interpersonali sempre altamente conflittuali per i cattivi risultati dell'OR, praticamente finanziata in perdita dal TO, e logicamente incompatibili con il preteso vincolo associativo;
3) ulteriore vizio di motivazione per aver i giudici di merito utilizzato, riferendole all'imputato, annotazioni contabili relative ai traffici di droga di data antecedente a quella della sua conoscenza con il TO;
4) - prospettabilità, in ipotesi, di un'attività di semplice riciclaggio di danaro di provenienza delittuosa, ex art. 648 bis
c.p.3
5) - applicabilità, in ogni caso, della disciplina sostanziale di cui alla legge n. 685/1975, essendo dimostrata la rottura dei rapporti del ricorrente con il TO a far tempo dal marzo
3 1990; 6) - carenza di motivazione in punto di diniego delle generiche, asseritamente ancorato in modo schematico ai precedenti penali del soggetto.
lett. c), la CA PI deduce, ex art. 606, I CO., violazione degli artt. 266, co. 2, 271, co.1, e 191 c.p.p. per asserita illegittimità delle operazioni di intercettazione ambientale in quanto arbitrariamente eseguite mediante violazione del domicilio, in nessun modo autorizzata dalle norme processuali nė imposta dalla natura del mezzo di indagine, e censura, sotto il profilo sostanziale, la ritenuta applicabilità della disciplina introdotta con la legge n. 162/1990, laddove nessuna acquisizione processuale dimostrerebbe che l'associazione abbia continuato ad operare anche dopo la sua entrata in vigore. Con motivi nuovi, ex art. 585, IV co., C.P.P., 1'imputato si grava, infine, per la violazione degli artt. 429, co. II, e 125, co. III, c.p.p. in relazione alla genericità della contestazione concernente gli addebiti di episodi specifici di spaccio contenuta nel decreto che dispose il giudizio ed alla carenza della relativa motivazione da parte della sentenza impugnata nonchè per il difetto di motivazione anche in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche.
c). c.p.p., lamenta l'inosservanza di norme sostanziali ON PR, a sua volta, ex art. 606, co., lett. b) e e processuali, specificamente deducendo: violazione degli artt. 495, V co., e 514, II co, c.p. p. per 1) -
l'avvenuta acquisizione al fascicolo del dibattimento, mediante integrale lettura, delle relazioni di servizio della p.g., in occasione delle deposizioni testimoniali rese da taluni suoi appartenenti, autorizzati a leggerle pur non essendone nè i redattori nè i sottoscrittori;
2) indebita ed immotivata reiezione dell'istanza di disporre perizia per una più compiuta ed affidabile trascrizione delle conversazioni intercettate e per una corretta individuazione ed attribuzione delle voci degli interlocutori ( richiesta respinta con argomentazioni asseritamente contraddittorie ed elusive del disposto dell'art. 216 c.p.p. in tema di ricognizioni diverse da - quelle Bu persone e cose, che non consentirebbe ai giudici di merito di provvedervi al di fuori del contraddittorio delle parti
);
-3) difetto di motivazione in punto di analisi differenziale tra responsabilità per reato associativo e concorso di persone in reato continuato, tale dovendosi ritenere l'ipotesi applicabile al ricorrente, che risulterebbe aver agito quale sub-acquirente e cedente di singoli, modesti quantitativi di stupefacente piuttosto che quale dirigente della ritenuta associazione, ruolo, peraltro, incompatibile con l'esecuzione diretta di atti di cessione e non argomentato in alcun modo nella decisione impugnata;
4 " 4) vizio di motivazione in punto di determinazione della pena e diniego delle generiche, non risultando che il prevenuto abbia mai detenuto o ceduto più di due chili di sostanza lorda;
5) - mancata applicazione della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quello per cui il soggetto, in relazione al suo arresto in flagranza nel quadro delle indagini relative all'associazione criminale in esame, ha già riportato condanna irrevocabile.
CA GI denunzia, anch'egli, inosservanza od erronea processuali applicazione di norme penali sostanziali e sull´assunto che a suo carico sarebbe ravvisabile concorso di persone nel reato e non la ritenuta partecipazione al delitto associativo, incongruamente desunto da innocui incontri con propri parenti ( egli è zio del TO e di CA PI ), pur non comparendo egli mai nelle conversazioni intercettate e nella contabilità del sodalizio ed essendo con certezza coinvolto in un solo, occasionale episodio di cessione di droga in favore di tale RL, mentre la sentenza sarebbe carente di motivazione quanto ad altri fatti specifici ed alle ritenute aggravanti, per cui mancherebbe ogni prova. Viziata sarebbe, infine, la 5
motivazione in punto di entità della pena e diniego delle generiche, valutati entrambi cumulativamente in relazione a tutti gli imputati ed il secondo erroneamente giustificato con la gravità del titolo del reato.
ON IN, premessa un'ampia esposizione in fatto circa il ristretto ambito temporale ( febbraio - settembre 1990 ) in cui, secondo l'accusa, si sarebbe esplicata la sua partecipazione al sodalizio quale formale amministratore della s.r.l. < OT
->, asseritamente anch'essa utilizzata come attività di copertura del gruppo, ed evidenziata la diversità di trattamento riservata alla precedente amministratrice MB GL, mai attinta da analoghe imputazioni, nonchè la propria costante assenza dai luoghi utilizzati come depositi degli stupefacenti e la cessazione dalla carica di amministratore della OT sin dall'aprile 1990, con successiva ricerca di un nuovo posto di lavoro come autotrasportatore, in effetti poi reperito presso l'Assodolciaria, formalmente denunzia:
- mancanza ed illogicità della motivazione circa la sua 1) asserita partecipazione all'associazione criminosa, con particolare riguardo all'elemento psicologico del reato ( volontaria e consapevole adesione al sodalizio ) e, comunque, ai limiti temporali di tale partecipazione, in ogni caso da considerare cessata nell'aprile del 1990, con il suo avvicendamento nell'incarico di amministratore della OT, addirittura ceduta nel giugno successivo, e, dunque, eventualmente sanzionabile ai sensi della legge n. 685/1975 ma mai in forza della legge n. 162/1990;
Olly 1 05 carenza assoluta di motivazione in punto di mancata 2) applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114, I co., c.p. е di diniego delle generiche, fondata addirittura ՑԱ di una criminalizzazione dell'incensuratezza del soggetto ( che si pretende sfruttata al fine di comparire quale amministratore della OT ) e su di un indebito apprezzamento del periodo di permanenza nel reato, il più breve tra quelli contestati agli imputati ed, anche in assoluto, estremamente circoscritto;
3) carenza di motivazione circa la responsabilità personale del prevenuto per i fatti di acquisto, detenzione e spaccio di cui al capo b), asseritamente ascritti al ricorrente a sostanziale titolo di responsabilità oggettiva, sulla base di affermazioni astratte circa il ruolo e la funzione del soggetto nella OT
e la interpretazione di alcune conversazioni telefoniche di incerta e contestata attribuzione, pur constando che la droga era detenuta altrove ed altrove avveniva la consegna agli acquirenti.
Il Di IA, assolto dall'accusa di partecipazione all'associazione criminosa e condannato solo in relazione al capo b) della rubrica, svolge le seguenti censure: 1) - violazione dell' art. 267 c.p.p. 1988 in relazione all'art. 258 norme trans. ed illegittimità del decreto di proroga dell'autorizzazione ad intercettare conversazioni telefoniche emesso dal G.I.P. in data 6.11.198, con riguardo ad un decreto adottato originariamente dal P.M. sotto la vigenza del precedente codice ( laddove si sarebbe dovuto provvedere a richiedere ed emettere nuova autonoma autorizzazione e non semplice autorizzazione di proroga ), con conseguente inutilizzabilità delle conversazioni intercettate dopo 1'8.11.1989;
2) arbitrarietà e carenza di motivazione del rigetto dell'istanza di disporre l'ascolto, in contraddittorio, dei nastri recanti le conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate e di sottoporre gli stessi a perizia fonica per l´individuazione degli interlocutori e l'attribuzione delle voci, con particolare riferimento alla telefonata, ritenuta gravemente indiziante, del 19.11.1989, ore 22,12, in cui si è creduto di ravvisare la voce del ricorrente in base a criteri empirici, illogici od erronei%;
3) - carenza di motivazione per omessa considerazione di elementi favorevoli all imputato, quali la mancata frequentazione dei. luoghi di deposito della droga, la sua estraneità ai rapporti con i fornitori argentini, l'assenza di riscontri su asseriti atti di acquisto o cessione, l'accertata indisponibilità di mezzi economici, l'estraneità alle conversazioni ambientali giudicate compromettenti, la spontanea indicazione della persona che lo accompagnava in occasione di un preteso atto di spaccio intervenuto in data 8.3.1990, con conseguente insostenibilità dell'assunto che si sarebbe, in quella circostanza, verificata una cessione di stupefacente ed, infine, la riconducibilità dei suoi rapporti con il TO a commerci di orologi, pellicce tessuti e la genuinità delle giustificazioni date circa i Buoi
6 rapporti con ON PR, risalenti alla infanzia trascorsa in comune nel paese pugliese d'origine;
4) carenza di motivazione sulla determinazione ed entità della pena nonchè sulla sussistenza dell'aggravante contestata e sul diniego delle attenuanti generiche.
Il SI deduce i seguenti motivi:
-1) difetto di motivazione in ordine alla ritualmente eccepita nullità della prima udienza innanzi al tribunale, ex art. 178, lett. c), c.p.p., per la disposta ed eseguita traduzione coattiva dell'imputato in aula nonostante il suo documentato impedimento a comparire e sulla base di opposto parere di sanitario officiato dal Collegio, depositato in atti solo il giorno successivo all'udienza, essendosi la Corte di merito limitata ad escludere la sussistenza di una nullità assoluta ° relativa, senza considerare la classificazione del vizio prospettata dalla difesa;
2) illegittimità delle intercettazioni ambientali per l'indebita invasione dell'altrui domicilio da parte degli agenti operanti;
3) erronea individuazione della legge sostanziale applicabile alla fattispecie, essendo la partecipazione associativa del
SI esclusivamente legata al ruolo da lui svolto nella
OT ed essendo l'attività di questa cessata prima del luglio
1990; 4) violazione di legge processuale per l'indebito diniego della riduzione di pena connessa alla celebrazione del rito abbreviato tempestivamente richiesto e non ammesso ( invocata sulla base della affermata mancanza di qualsiasi ulteriore apporto probatorio assicurato dal dibattimento ), motivato con l'irritualità della deduzione formulata per la prima volta solo con i. motivi di appello < nuovi >> depositati ex art. 585, comma, c.p.p. ◉ sulla base di una ritenuta rilevanza delle acquisizioni dibattimentali;
5) erronea applicazione della legge penale anche in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, stante la pluralità di elementi favorevoli disattesi dalla Corte d'appello
( giovane età, attività lavorativa svolta, precarie condizioni. fisiche a seguito dell'amputazione di un arto ).
Il NI denuncia: in ordine alla ritenuta sua 1) mancanza di motivazione partecipazione arbitrariamente desunta all'associazione, dall'attivo di un conto bancario sul mero sospetto di una sua provenienza delittuosa nonchè dall'indebito riferimento alla Bua persona delle annotazioni riportate, sotto il nome < Fede >>, nella supposta contabilità del gruppo, eventualmente da imputarsi ai rapporti che il prevenuto intratteneva con il TO per il commercio di smeraldi, e da due isolati accessi compiuti negli appartamenti di via Calzecchi ( ma questo in epoca in cui esso non era utilizzato come deposito di droga ) e di via
Giambellino, entrambi giustificati dai suoi rapporti di affari il TO per il menzionato commercio di pietre preziose, con oltrechè da suoi sporadici incontri con lo stesso Morabito in pubblici esercizi, in nessun modo sintomatici di un coinvolgimento in attività illecite ed uno di questi, avvenuto in data 3.6.1987, semmai indicativo dell'estraneità dell'imputato al vincolo associativo;
trascurata era stata, invece, la totale del NI dalle conversazioni telefonicheassenza intercettate, assurdamente interpretata come indice di una sua maggior callidità.
2)- mancanza di motivazione anche in ordine alla responsabilità per il ritenuto concorso in singoli episodi di spaccio ( peraltro sorretto da un decreto di rinvio a giudizio di cui indebitamente si è esclusa la nullità per assoluta genericità della relativa contestazione ), se si eccettuano gli insignificanti accessi ai due appartamenti summenzionati e le pure citate annotazioni contabili sotto il nome < DE >>, mentre nessun elemento convaliderebbe l'asserito concorso morale nei fatti medesimi, notoriamente non desumibile dalla mera, affermata partecipazione alla associazione delittuosa;
- conviolazione dell'art. 603 c.p.p. per la reiezione 3)
-
motivazioni non ancorate al dato normativo е fondate su inammissibili pregiudizi dell'istanza di rinnovazione del
-
dibattimento, ritualmente richiesta con i motivi di appello, al fine di assumere l'esame dell'imputato e dimostrare la liceità delle sue disponibilità economiche, anche in relazione alla già acquisita attività di antiquario svolta dal soggetto ed al regolare avvicendarsi delle movimentazioni, in entrata ed in uscita, del suo conto corrente, il cui saldo attivo risalirebbe ad epoca anteriore a quella del reati contestati;
4) - erronea applicazione della legge penale quanto alla attribuzione al prevenuto dell'aggravante dell'essere la associazione armata, non esistendo elementi da cui dedurre che egli conoscesse o potesse conoscere la disponibilità di armi dą parte del gruppo, neppure in relazione al suo unico access0 nell'appartamento di via Giambellino, essendo le armi riposte, con la sostanza stupefacente, in una valigia chiusa con lucchetto e sistemata in un armadio chiuso a chiave;
5) - indebita applicazione della normativa sostanziale introdotta con la legge n. 162/1990, nonostante che l'ultima traccia della presenza del NI sulla scena processuale risalga al
24.11.1989, data del suo accesso alla base di via Giambellino;
8 6) erronea applicazione dell'aggravante del numero di dieci più degli associati, essendosi nel numero computati anche soggetti non ancora condannati per tale titolo di reato, quali Il MB ed il TO AN;
-7) difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, non essendo stata in alcun modo valutata, anche a voler ritenere provata una responsabilità dell´imputato per il reato associativo, l'occasionalità del suo legame con i suoi coimputati.
Il RA, cui è ascritto unicamente il reato di cui al capo b) della rubrica, lamenta, infine, illogicità dell'apparato argomentativo e travisamento delle risultanze relative all'episodio di asserita cessione di stupefacente verificatosi il 22.12.1989, in occasione del quale fu individuata unicamente la comparsa, sulla scena, di un autoveicolo in sua disponibilità, e non già la sua personale presenza sul luogo del fatto, nonchè ulteriore illogicità motivazionale della sentenza laddove questa gli attribuisce la partecipazione a tre conversazioni tra presenti in base alla sua rilevata presenza nei locali della
OT ed al suo riconoscibile accento catanzarese, pur constando la contestuale presenza di altri, non meglio identificati, soggetti di analoga provenienza ed in difetto di perizia fonica, ritualmente sollecitata ex art. 603 c.p.p ed arbitrariamente non ammessa dalla Corte di merito.
I ricorsi sono fondati unicamente quanto alla ritenuta applicabilità, in ordine al delitto associativo sub A) e per gli imputati TO, RT, CA PI, NI, ON IN e SI, della disciplina sostanziale di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, che ha recepito al riguardo il testo dell'art. 14, L. 26 giugno 1990, n. 62, entrata in vigore 1 11 luglio successivo in luogo della precedente disciplina di cui " all art. 75 1. 22.12.1975, n. 685, invocata, in via gradata, dai suddetti ricorrenti, nonchè quanto all'estensione al RT, al SI, a CA GI ed a ON IN dell'aggravante dell'essere l'associazione armata ed al confermato diniego delle attenuanti generiche a ON IN.
giàPer quel che concerne la legge penale applicabile ( problema risolto sin dal giudizio di primo grado nel senso dell'applicabilità della meno rigorosa normativa previgente per gli imputati ON PR e CA GI ) la Corte di appello milanese ha essenzialmente dedotto la protrazione dell'esistenza del sodalizio oltre il luglio 1990 dalla formulazione di programmi operativi di lunga durata emergente da tre conversazioni del TO con il trafficante NO
SE in data 21.3.1990, 29.3.1990 e 19.4.1990 ( in cui si discute di prossime spedizioni periodiche, di un'autovettura da attrezzare per il trasporto e di viaggi da effettuare anche via mare, con barca all'uopo noleggiata ) e da altra conversazione ambientale del 17.5.1990, nel corso della quale taluni degli
9 associati si preoccupano del mutamento del luogo di deposito dello stupefacente e dell'avvio di nuove attività di copertura dopo la chiusura e la dismissione della OT, la cui sede si era, intanto, provveduto a far bonificare da un tecnico dopo la ricevuta segnalazione anonima dell'esistenza, in essa, di microspie. Ha osservato, ancora, la Corte che, trattandosi di reato permanente, nessuna prova gli imputati avevano fornito dell'avvenuta cessazione dell'associazione prima dell'entrata in vigore della nuova legge. A tali considerazioni si ritiene fondatamente obiettabile, sul piano del diritto, la non invertibilità dell'onere della prova in ordine alle coordinate cronologiche dei reati contestati, anche quando, come nella specie, si tratti di un delitto di natura permanente, non rinvenendosi nel sistema alcuna deroga al generale principio secondo cui l'onere di fornire la prova degli elementi costitutivi del reato e della sua protrazione nel tempo incombe all´accusa nè all'ulteriore principio-guida secondo cui, nel dubbio, deve ritenersi applicabile l'ipotesi più favorevole al reo. Sotto il profilo della coerenza argomentativa, non può, poi, ritenersi esente da palese vizio logico l'affermazione dell'oggettiva permanenza in vita di un sodalizio criminoso oltre una certa data sulla base della mera formulazione di programmi operativi e * della valutazione di generiche opportunità strategiche risalenti ad alcuni mesi prima, in difetto di indicazione di ulteriori elementi concreti tratti dalle risultanze processuali che confermino la perdurante attualità di quei programmi e la persistenza dell'organizzazione, così come deve ritenersi apodittico ancorare, come ha fatto la sentenza di primo grado a pag. 136, la cessazione della permanenza alla data ( 27.9.1990) in cui il G.I.P. ha disposto l'applicazione agli imputati della custodia cautelare in carcere, senza minimamente considerare il non irrilevante iato esistente tra quella data e l'ultimo riferimento fattuale desunto dal materiale probatorio, coincidente con la già menzionata conversazione ambientale del
17.5.1990. deiL'assorbente rilievo sin qui svolto in via generale sul tema limiti temporali di comprovata esistenza del sodalizio, globalmente riferibile a tutti i ricorrenti interessati, esime dal considerare, in questa sede, le censure che taluni di essi hanno formalato con riguardo alla propria specifica posizione ed alla compatibilità logico-giuridica del ruolo о dell'apporto concorsuale agli stessi contestato con l'asserita estensione ⚫ cronologica della loro partecipazione, restando la disamina di tali censure affidata, ove ne permanga la necessità, al competente giudice del rinvio.
La motivazione della sentenza gravata risulta viziata da evidente contraddizione e, comunque, da carenza di adeguato supporto argomentativo anche in ordine all'attribuzione dell'aggravante dell'essere l'associazione armata agli imputati non rivestenti, in seno al gruppo, ruoli qualificati nè visti accedere ai depositi della droga e delle armi, per i quali, sulla falsariga della pronunzia di primo grado, si afferma, da un lato, che la circostanza va loro ascritta a titolo di colpa, secondo la nuova formulazione dell'art. 59, II comma, cod. pen. e, dall'altra, che
10 Del tutti costoro, stante la dimensione dei traffici di droga, non potevano ignorare l'avvenuta predisposizione di armi idonee a garantire, in caso di necessità, la difesa dello stupefacente detenuto: da un lato, con il generico riferimento alla colpa contemplata dall'art. 59 cit., si intende, quindi, affermare, che la circostanza aggravante debba valutarsi a carico del reo in quanto da lui ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa ( non altro significato potendosi ascrivere al richiamo della norma in parola ) mentre subito dopo, a dimostrazione dell'asserita colpa, si invoca un argomento presuntivo da cui necessariamente desumere la conoscenza effettiva dell'esistenza dell'armamento e, dunque, un'attribuzione dell aggravante a titolo di dolo. Manifestamente incongruo stimasi, in ogni caso, argomentare la consapevolezza dell'esistenza dell'armamento od, in alternativa, la sua colpevole misconoscenza in base alle semplici dimensioni del traffico di stupefacenti gestito dall'organizzazione. giudice del rinvio dovrà, pertanto, riesaminare la questione Il concernente l'ascrivibilità dell'aggravante in ai esame ricorrenti sopra specificati ed, in caso positivo, determinare se essa vaďa valutata a loro carico a titolo di dolo o di ignoranza colpevole. La sentenza di secondo grado va, infine, annullata con rinvio relativamente al confermato diniego delle attenuanti generiche a ON IN, sorretto da motivazione per un verso apodittica ( non si rinvengono elementi in suo favore >> > e per altro verso palesemente incongrua, laddove si menziona la durata nel tempo >> della sua condotta criminosa ( che dal capo d'imputazione risulta con certezza ascritta al prevenuto solo per il periodo febbraio- settembre 1990, il più breve in assoluto tra quelli indicati per i vari imputati ) e si afferma, schematicamente, l'irrilevanza della sua incensuratezza per la gravità dell´addebito.
leI ricorsi sono, per i resto, infondati e se ne esaminano ragioni iniziando dalle questioni relative alle dedotte eccezioni processuali.
1) -- Non sussiste la nullità del decreto che dispose il giudizio e degli atti conseguenziali per incompetenza funzionale del
G.I.P. a causa dell'asserita violazione dell'art. 242 norme att., : coord. e trans. del nuovo codice di rito ( questione dedotta dal ricorrente TO ), non ricorrendo le condizioni che avrebbero imposto la prosecuzione del procedimento secondo la disciplina previgente, nè in relazione alla previsione della lettera a) nè a quella della lettera b) della norma citata: sotto il primo profilo si osserva che gli atti di istruzione di cui era previsto il deposito erano stati, alla data di entrata in vigore del nuovo codice, soltanto disposti, come del resto si legge negli stessi motivi di ricorso, e non anche compiuti, mentre i fatti non erano stati certamente contestati agli imputati nè enunciati in mandati od ordini rimasti senza effetto, a nulla rilevando che l'adozione di tali provvedimenti fosse stata o meno ritardata dai magistrati inquirenti per loro legittime scelte di strategia processuale;
è, inoltre, pacifico che, secondo il chiaro tenore della norma invocata, le predette due condizioni devono concorrere, non essendo sufficiente una sola di esse a determinare l'ultravigenza del codice del 1930 ( v. Cass., sez. I, 13.6.1991, Mirabella, Mass. Cass. pen., 1991, fasc. 7, 70 ). Sotto il secondo profilo invece, rammentato che i separati procedimenti connessi in va, cui sarebbe avvenuto l'arresto in flagranza di correi del Morabito per gli stessi reati oggetto del presente procedimento non erano, alla data di entrata in vigore del nuovo codice, stati a questo riuniti ( nè risulta, del resto, che lo siano stati in seguito ), con conseguente inconfigurabilità dell'ipotesi di cui alla lettera c) dell'invocato art. 242 norme trans. Fuori luogo
è, infine, la doglianza concernente il mancato rispetto del termine di mesi sei di cui all'art. 405, II co., c.p.p. 1988, posto che, semmai, in ragione dei delitti per cui si procedeva, si sarebbe reso applicabile quello di un anno di cui all'ultima 'parte della disposizione richiamata e che, in ogni саво, trattandosi di procedimento già in corso, i termini delle indagini preliminari erano disciplinati dall'art. 258 disp. trans., ed entro gli stessi inequivocabilmente fu emesso il decreto che dispose il giudizio. Ad analoghe eccezioni aveva, peraltro, già risposto, negli stessi termini la Corte di merito, nè risulta che esse siano state qui riproposte con argomenti nuovi o tali da confutare le motivazioni contenute nella sentenza impugnata.
Numerose questioni riguardano, poi, la ritualità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti. Priva di pregio è, anzitutto, quella ( ricorrente TO ) relativa alla loro inammissibilità in quanto non contemplate dal codice di rito del 1930, essendo essa ovviamente assorbita dalla ritenuta applicabilità al procedimento della nuova disciplina processuale.
Infondate sono, altresi, le eccezioni di irritualità del relativo decreto di autorizzazione del G.I.P. per asserito difetto dei presupposti di legge od inadeguata motivazione Bul punto e difetto di indicazione delle modalità esecutive da parte del P.M. nonchè indebita utilizzazione degli impianti in dotazione alla p.g. ed omesso deposito dei relativi atti, ex art. 268, IV comma, C.P.P. ( ricorrente TO ). Anche tali questioni vengono inammissibilmente riproposte come motivi di ricorso senza minimamente tenere presenti o confutare le motivazioni con cui analoghe deduzioni sono già state disattese dai giudici di̟ appello;
non resta, pertanto, che rinviare alle pertinenti ed esatte considerazioni di cui alle pagine 26 e 27 della sentenza gravata in punto di inequivocabile sussistenza delle condizioni legittimanti le intercettazioni ( gravi indizi di sussistenza dei reati su cui si indagava, concettualmente ben distinti dagli indizi di responsabilità a carico degli indagati necessari per l'adozione di misure cautelari - assoluta indispensabilità di ricorrere a quel mezzo d'indagine attesa la prospettata
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utilizzazione dei locali della OT come probabile sede delle riunioni degli associati, sulla base delle risultanze delle già effettuate intercettazioni telefoniche e delle eseguite osservazioni visive della polizia giudiziaria ) e di adeguata
Soly 12 motivazione su tali punti del decreto di autorizzazione nonchè in tema di legittimità dell'autorizzazione all'impiego degli impianti in dotazione della p.g., attesi gli insormontabili tecnico-ambientali che si frapponevano ad un utile ostacoli impiego degli impianti installati nei locali della Procura, il cui normale utilizzo è, peraltro, previsto dall'art. 268, III comma, c.p.p. con disposizione palesemente concepita per le sole intercettazioni telefoniche e non adattata alle particolari esigenze delle intercettazioni ambientali%3B altrettanto dicasi per la previa indicazione delle < modalità >> delle operazioni da parte del P.M., di cui all'art. 267, III comma, c.p.p., da ritenersi soddisfatta mediante il riferimento all impiego di attrezzature da predisporre per quello specifico scopo, senza che individuarne le caratteristiche tecniche od indicare occorresse la precisa ubicazione del luogo di ascolto, da tenere, del resto, comprensibilmente riservata a tutela della sicurezza di terzi. Quanto alla lamentata omissione del deposito di cui all'art. 268, comma, c.p.p., non prevista a pena di inutilizzabilità delle IV intercettazioni dall'art. 271 c.p.p., nessuna obiezione risulta mossa all'affermazione dei giudici di appello secondo cui l'eccezione non figura dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado, come imposto dall'art. 180 c.p.p. per le nullità d'ordine generale a c.d. regime intermedio. Riguardo alla pretesa illegittimità delle intercettazioni stesse per la asseritamente arbitraria e fraudolenta intrusione degli operanti in luoghi di privata dimora, cosi qualificata la sede della OT ( ricorrenti TO, CA PI e SI ), l'autorizzazione giudiziale al compimento di simili operazioni vale a soddisfare la riserva di giurisdizione stabilita dall'art. 14, II comma, Cost. mediante rinvio alle garanzie di cui al precedente art. 13, inerendo implicitamente ad un siffatto provvedimento, avente per specifico oggetto la captazione di conversazioni tra presenti svolgentisi nell'altrui domicilio ( e, dunque, il compimento di un atto concettualmente assimilabile al sequestro, da cui lo distingue unicamente l'immaterialità della COS& da acquisire ), la legittimazione all'ingresso nei luoghi considerati, ovviamente all inasaputa degli aventi diritto in relazione* alla particolare natura dell'atto d'indagine da VI, Corvasce, compiere ( cosi già, implicitamente, Cass., sez. Mass. Cass. pen., 1992, fasc. 10, 23 che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266, II co., c.p.p. in riferimento agli artt. 13 e 14 Cost., considerando giustificata da esigenze di- tutela di superiori interessi costituzionali, quale quello all'esercizio dell'azione penale, l'eventuale intrusione nel privato domicilio sottesa alla norma processuale in esame ).
Relativamente alla questione, posta dal Di IA, concernente la legittimità o meno del decreto di proroga dell´autorizzazione ad eseguire intercettazioni telefoniche emesso dal G.I.P. il
6.11.1989, si osserva: lo stesso ricorrente da atto che le intercettazioni furono inizialmente disposte dal P.M. in data 23.10.1989 a norma del codice previgente e che le stesse furono legittimamente eseguite sino al 7 novembre, data di scadenza dell'originario decreto di autorizzazione. Meramente
13 nominalistica appare, a tal punto, l'obiezione secondo cui, dopo tale data, il G.I.P. avrebbe dovuto provvedere ad emettere nuovo ed autonomo decreto di autorizzazione delle operazioni anzichè limitarsi ad autorizzare la semplice proroga delle operazioni già intraprese: il decreto di proroga, che la legge vuole motivato al pari di quello originario, non costituisce, infatti, altro che un nuovo provvedimento autorizzativo per periodo pari a quello iniziale, e denominarlo decreto di autorizzazione anzichè decreto proroga ( della precedente autorizzazione ) non vale di minimamente a mutarne la natura nè ad accrescere le garanzie dell'inquisito, nella specie concretamente ed in egual misura assicurate qualsiasi Bia stata la denominazione dell'atto, peraltro correttamente emanato nelle forme di una autorizzazione di proroga con riferimento al decreto già validamente adottato in precedenza dal P.M.
Infondata è, altresi, l'eccezione di irregolare costituzione del rapporto processuale per l'assenza dei coimputati TO Francesco e MB EL, riproposta dal Morabito con la consueta tecnica di reiterare le già disattese eccezioni senza svolgere alcuna autonoma critica delle ragioni poste a base della decisione di reiezione, il che vale ad esimere: dall'obbligo di considerare il relativo motivo di ricorso e giustifica il rinvio alla decisione impugnata, peraltro incensurabilmente argomentata con il richiamo al provvedimento di separazione delle predette due posizioni, legittimamente ed incontestabilmente disposta, durante la fase delle indagini preliminari, dal P.M. in base alle proprie autonome valutazioni discrezionali, formalmente riconosciutegli dall'art. 130 norme att. c.p.p. 1988, che consente il separato esercizio dell'azione penale nei confronti di soggetti interessati dalle medesime indagini ( nello stesso sensa v. Cass., Bez. V, 9.4.1992, Ciarrapico, Mass. Cass. pen., 1992, fasc. 9, 59 ).
Similmente infondata હૈ la censura, svolta nell'interesse di
ON PR, circa l'autorizzazione, concessa in dibattimento ai testimoni appartenenti alla polizia giudiziaria, a leggere integralmente, in aiuto della memoria, le relazioni di servizio documentanti il rispettivo operato, per asserita violazione degli artt. 499, V co., e 514, II Co., C.P.P. Al riguardo, se può convenirsi con il ricorrente sul rilievo che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, il rinvio all'art. 499, V co., fatto dall'art. 514, II co., sembra riguardare l'intero testo della disposizione, ivi incluso il necessario collegamento tra il testimone e la redazione dell'atto, non può concordarsi, invece, sull'accezione restrittiva data nel ricorso a tale collegamento, inteso come personale compilazione e sottoscrizione dell'atto stesso.
Costituisce, invero, acquisizione notoria che le operazioni di polizia giudiziaria vengono normalmente compiute con la collaborazione di più soggetti operanti e che la formazione della relativa documentazione avviene per lo più in un momento successivo, da parte del loro superiore gerarchico о del responsabile dell'ufficio; in tale ordinario contesto operativo,
e con specifico riguardo ai testimoni ufficiali od agenti di
14 p.g., per redattori degli atti di documentazione delle attività da costoro compiute non possono intendersi solo i loro materiali compilatori o coloro che, sottoscrivendoli, se ne siano assunta la paternità ma anche quanti abbiano comunque cooperato alla formazione dell'atto, rappresentando le attività compiute e riferendo al compilatore il proprio operato. Ciò puntualizzato, non consta ( nè si deduce ) che la consultazione sia stata consentita a testimoni estranei alla formazione degli atti ed ai fatti negli stessi documentati%; quanto, poi, al fatto che la consultazione in aiuto della memoria si sia, per il tempo trascors0 e l'ovvia difficoltà di conservare il ricordo di servizi svolti con quotidiana frequenza, per lo più risolta in una pressocchè integrale lettura dell'atto, la circostanza non vale ad escludere la ritualità della procedura, essendo la prova pur sempre costituita dalla deposizione testimoniale dei soggetti esaminati e non dagli atti di polizia consultati.
Infondato è, del pari, il motivo di ricorso, svolto nell'interesse del SI, in punto di carente motivazione circa l'insussistenza della dedotta nullità della prima udienza del giudizio di primo grado per la disposta ed eseguita traduzione dell'imputato, asseritamente in condizioni fisiche ostative a siffatta traduzione. Irrilevante è, anzitutto, che la traduzione sia stata disposta sulla base di un parere medico a ciò favorevole, documentalmente acquisito solo il giorno successivo all'udienza, avendo comunque il tribunale presa cognizione del
suo contenuto, oralmente comunicato al Collegio, e trattandosi, per altro verso, di accertamento di natura fiscale rientrante nei poteri di disposizione e valutazione del giudice, come tale non sottoposto al contraddittorio tipico dell'atto peritale, salvo l'obbligo di una adeguata motivazione della decisione. Ma anche a prescindere da tale aspetto, nessuna nullità ravvisabile nella vicenda in esame, nè quelle assoluta o relativa escluse dalla Corte di merito, nè quella di ordine generale a regime intermedio dedotta, ex art. 178 lett. c), dal ricorrente, posto che costui, sia pure contro le sue aspettative ed in difformità da altri pareri clinici, fu comunque tradotto e, quindi, presenziò fisicamente all'udienza, senza che la patologia presentata potesse determinarne una incapacità di partecipare coscientemente al giudizio ( come, invece, prospettabile in caso di sospetta infermità di mente sopravvenuta v. artt. 70 s. c.p.p.
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), anche in relazione al fatto che a quella prima udienza furono comė trattate esclusivamente questioni processuali preliminari, tali riservate alla difesa tecnica. Questioni di nullità avrebbero, eventualmente, potuto essere prospettate se, opinabilmente esclusa l'assoluta impossibilità del soggetto di comparire per legittimo impedimento, il dibattimento fosse iniziato in assenza dell'imputato, mentre, una volta eseguita la traduzione, evidentemente senza opposizione dell'interessato ( non trattandosi di accompagnamento coattivo ex art. 490 c.p.p. ), pur nel contrasto delle opinioni sulle reali condizioni del giudicabile, nessuna eccezione di nullità si sarebbe potuta utilmente più sollevare.
Eccezioni di nullità del decreto che dispose il giudizio per asserita genericità dell'imputazione di cui al capo b) della rubrica e carenza di motivazione sul punto risultano tuttora coltivate da CA PI e da NI.
Il motivo nuovo all'uopo presentato dal primo, ex art. 584, comma 4, c.p.p., va ritenuto inammissibile in quanto esulante dai capi punti della decisione investiti dal gravame, secondo la о costante interpretazione data all'art. 167 norme att. del codice che, nel prescrivere l'obbligo di specificare i capi e punti motivi, dell'impugnazione cui si riferiscono nuovi implicitamente segna il limite della facoltà in tal senso
Giordano, accordata dalla legge ( v. Cass., sez. I, 16.10.1991, Mass. Cass. pen., 1992, fasc. 2, 41 e sez. VI, 18.12.1992,
Sciannameo, id., 1993, fasc. 7, 12 ). Quanto al NI, l'enunciazione del fatto deve ritenersi idonea a rappresentare la sostanza dell´addebito ed a garantire il Buo diritto di difesa, nel che consiste la ragione della prescrizione di cui all'art. 429, I co., lett. c), c.p.p.: la formulazione dell'imputazione è necessariamente in chiave con la natura della vicenda complessiva e con l'inserimento degli episodi specifici nel contesto di una complessa attività associativa, che non sempre ha consentito di enucleare ed analiticamente indicare i singoli atti di acquisto o di cessione ha comportato una descrizione sintetica delle condotte, già ed connotate dal vincolo della continuazione nel reato, non senza, peraltro, che il ruolo del ricorrente al riguardo, da correlare del capo A), risultasse sufficientemente all'emunciazione definito attraverso la menzione della documentazione contabile rinvenuta nel deposito di via Giambellino, comprovante, secondo l'impostazione accusatoria, il fattivo e reiterato intervento del
Boggetto nell'attività di spaccio, in un periodo di tempo ed in ambito spaziale compiutamente definiti.
La maggior parte dei ricorrenti ( specificamente il TO, il Putorti, ON PR, ON IN, il Di IA ed il
RA ) propone una serie di questioni attinenti all'interpretazione delle conversazioni telefoniche e, soprattutto, ambientali intercettate, contestando essenzialmente l'attribuzione delle voci degli interlocutori compiuta dai giudici di merito, in difetto di un ascolto in contraddittorio delle registrazioni e di perizia fonica, non disposti nonostante le richieste in tal senso formulate da più imputati. Buonsanto PR si duole, anche, per la reiezione dell'istanza di disporre nuova perizia per la deregistrazione e trascrizione del contenuto dei nastri, ritenendo inaffidabile quella già agli atti.
Al riguardo occorre puntualizzare quanto segue: nè le invocate perizie nè l'ascolto in contraddittorio delle registrazioni possono giuridicamente ricondursi, come fatto dal RT, al concetto di < prove decisive richieste a norma d), dell'art. 495 comma 2 >>, di cui all'art. 606, I co., lett.
c.p.p., concernendo tale disposizione, per quanto qui rileva, il diritto dell'imputato all'ammissione delle prove da lui dedotte
< a discarico >> sui fatti costituenti oggetto della prova a carico, laddove tanto le perizie che il riascolto dei nastri nella specie, non già prove a discaricocostituirebbero,
16 tematicamente contrapposte a quelle d'accusa ma semplici mezzi, in sè neutri,di verifica ed interpretazione delle prove vere e proprie, rappresentate esclusivamente dalle registrazioni delle conversazioni;
orientamento costante della giurisprudenza
- costituisce di legittimità quello per cui compete esclusivamente al giudice di merito la valutazione discrezionale della necessità o meno di disporre una perizia, restando la decisione sottratta ad ogni sindacato innanzi a questa Corte ве assistita da adeguata motivazione per tutte, la pronuncia di questa stessa V., sezione in data 3 agosto 1993, ud. 9.6.1993, n. 504, Nastasi, in
Mass. Cass. pen., novembre 1993, 40 ), con conseguente estraneità dell'accertamento peritale all'area tipica del diritto alla prova di cui agli artt. 190 e 495 c.p.p., in cui il potere dispositivo delle parti prevale su quello d'ufficio del giudice;
non pertinente è l'invocazione dell'art. 216 c.p.p., relativo
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alla ricognizione di voci, suoni e simili, che, come tutte le ricognizioni, Bi riferisce all'ipotesi in cui occorra far riconoscere una voce da una terza persona, e non dallo stesso soggetto che ne sia ritenuto autore, e che, quindi, non concerne affatto l'ascolto di conversazioni in contraddittorio con gli imputati cui esse vengano attribuite, i quali verrebbero, cosi, inammissibilmente invitati a riconoscere la propria stessa voce.
Ciò posto, compito di questa Corte, cui sono notoriamente inibite rivalutazioni di merito o formulazione di giudizi fattuali, è solamente quello di accertare se la reiezione delle istanze volte dei predetti mezzi di verifica ed all'introduzione interpretazione della prova sia sorretta O meno da idoneo risposta deve essere apparato argomentativo. La ed incondizionatamente positiva, avendo i giudici dell'appello, antecedentemente quelli di primo grado, fondato la decisione su criteri di valutazione chiaramente individuati, logicamente congrui e sufficientemente affidabili, essenzialmente riconducibili alla possibilità di individuazione ed attribuzione delle voci in base al riscontro incrociato con i Bervizi di appostamento ed osservazione della p.g. ( che consentirono di accertare l'identità dei presenti all'interno della OT in coincidenza delle varie conversazioni intercettate
), all'oggetto degli interventi ed alla frequente pronunzia del nome del soggetto cui ci si rivolgeva, agli accenti degli interlocutori individuati secondo la loro provenienza geografica, agli esiti di precedenti o coeve intercettazioni telefoniche ( per cui più agevole fu l'identificazione degli interlocutori in. base alla conoscenza delle utenze coinvolte ) ed alle precisazioni fornite dal ristretto nucleo di agenti operanti che per lungo tempo si erano dedicati al riascolto delle conversazioni intercettate, acquisendo specifiche informazioni ed esperienze utili alla sicura identificazione dei Boggetti interessati, anche in base alle loro oggettivamente rilevabili caratteristiche fonetiche о lessicali, costituenti dati sensorialmente percepibili e non postulanti il possesso di specifiche competenze tecniche ( rapidità dell'eloquio, tonalità, concitazione, uso della lingua o del dialetto ).
Espungendo dal contesto talune personali ed inessenziali considerazioni dell´estensore della sentenza impugnata, a ragione 17 Boly criticate nei motivi di ricorso, la decisione sul punto in esame resta, dunque, solidamente ancorata a precisi e coerenti parametri di giudizio, premessi in via generale nella parte introduttiva ed ulteriormente specificati con riferimento ai vari K imputati ed alle conversazioni di volta in volta considerate, senza che da questa Corte possa esigersi una disamina analitica di ogni singolo passo o frammento di dialogo e dei relativi criteri di imputazione, a fronte delle prevalentemente generiche riserve sollevate dagli imputati%3B qualche puntualizzazione sarà, all'occorrenza, fornita in sede di esame delle singole posizioni, ove si riscontrino doglianze più precise e circoscritte. Altrettanto dicasi per la reiezione dell'istanza di reiterare la perizia di trascrizione del contenuto delle conversazioni, avendo sia il tribunale che la corte di merito dato congruamente atto, al di là di qualche indebito o superfluo apprezzamento contenuto nella sentenza di secondo grado, della complessiva affidabilità della già espletata perizia d'ufficio ( anche in base al parziale e documentato ascolto diretto dei nastri in camera di consiglio, che lo stesso ricorrente ritiene in sè non precluso ai giudicanti
), a fronte della ostentata frammentarietà, lacunosità ed inconcludenza dell'elaborato del consulente di parte, di cui correttamente si rileva la sostanziale inerzia in corso di espletamente della perizia d'ufficio ( non constando formulazione di riserve sul metodo e sui criteri in quella sede seguiti ) e la formale adesione ai risultati del supplemento peritale disposto in dibattimento;
e ciò a tacere della assoluta genericità della critica del ricorrente, che contesta le trascrizioni nella loro globalità, senza indicarne i passi non condivisi о ritenuti erronei, e Bi limita alla sterile sottolineatura delle non determinanti note di colore che punteggiano la sentenza impugnata.
Sempre in tema di questioni strettamente processuali, infondato è il motivo con cui il SI lamenta la mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 442, II Co., C.P.P., correttamente motivata in base all'assorbente rilievo che la relativa doglianza era stata formulata soltanto con i motivi di appello nuovi mentre tale punto della sentenza di primo grado non era stato affatto investito dall'atto di gravame, giuridicamente le ragioni già precisate 8 proposito erroneo, per dell'inammissibilità dei nuovi motivi di ricorso proposti da
CA PI, essendo l'assunto del ricorrente secondo cui il sistema delle impugnazioni non porrebbe alcun limite al contenuto dei motivi consentiti dall'art. 585, IV co., c.p.p., asseritamente concepiti come < del tutto autonomi da quelli principali >>.
dell'istanza diIncensurabile è, altresi, la reiezione rinnovazione del dibattimento proposta dal NI: se è, infatti, vero che la previsione di cui all'art. 493, III CO.,
c.p.p., richiamata dalla Corte di merito, è formalmente relativa al solo giudizio di primo grado, mentre per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale occorre riferirsi all'art. 603, sarebbe, tuttavia, indebito negare qualsiasi riflesso di quella disposizione sulla disciplina della rinnovazione in appello,
18 Hy dovendosi dare al sistema un interpretazione coerente e non avendo senso alcuno riconoscere, nel giudizio di primo grado, l'ammissibilità di prove non ritualmente e tempestivamente richieste solo ove la parte richiedente dimostri di non averle potute indicare a tempo debito, per poi rimuovere ogni ostacolo nel in grado di appello, < sub specie >> di novità della prova, senso ( condivisibile ) accolto dalla sez. V di questa Corte con sentenza 25.6.1992, Nazzaro, Mass. Cass. pen., 1993, fasc. 1, 7, secondo cui prove nuove sono non solo quelle sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado ma anche quelle comunque non assunte in primo grado%; la stessa sentenza pone, tuttavia, anche il limite che in ordine all'assunzione delle prove prospettate come nuove non si siano verificate preclusioni, come quelle derivanti dal combinato disposto degli artt. 468 e 493, III co., c.p.p., relative, peraltro, al solo esame di testimoni, periti e consulenti ed all'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti penali. Fermo, in ogni caso, restando il principio della natura eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello per una presunzione di completezza dell'istruttoria già svolta e per la sua rigida subordinazione all'impossibilità di decidere allo stato degli atti, espressamente sancita dall'art. 603, I Co., c. p. p., la deliberazione. sull'istanza di rinnovazione è costantemente ritenuta espressione del potere discrezionale del giudice dell'impugnazione, come tale sottratta al sindacato di legittimità ove sorretta da adeguata motivazione ( V., recentemente, Cass., sez. III, 21.8.1993, ud. 29.7.1993,
Giuffrida, in Mass. Cass. pen., ottobre 1993, 48 ). Pur a prescindere da intervenute preclusioni, in ogni caso non riferibili alla richiesta di esame dell imputato ed all'acquisizione di documenti, stimasi, nella fattispecie, immune da censure, per inadeguatezza od illogicità, la motivazione con cui la corte di appello, anche con il non indebito riferimento alla inerzia tenuta dall'interessato nel grado precedente, ha escluso il carattere di indispensabilità di mezzi di prova volti a dimostrare lo svolgimento di attività commerciali lecite O, comunque, diverse da quelle contestate, in base alla non incongrua affermazione che l'eventuale espletamento di simili attività non varrebbe ad escludere il contestuale svolgimento di attività illecite per altra via già comprovate ( e ciò a tacere del fatto, che, anche a prescindere dal suo formale esame, 1'imputato aveva la facoltà di rendere in ogni momento le dichiarazioni che ritenesse opportune v. artt. 494 e 598 c.p.p. il che risulta
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aver fatto quantomeno mediante produzione di memoriali ).
Passando alla considerazione dei motivi attinenti a questioni di natura sostanziale, largamente ( ed inammissibilmente, ex art. mero fatto606, III Co., c.p.p.) incentrati su valutazioni di nonchè sulla prospettazione di ricostruzioni degli accadimenti alternative rispetto a quella accolta dai giudici di merito, e limitando l'esame alle censure introducibili in sede di legittimità, si osserva:
logicamente
- la sentenza impugnata contiene un esaustivo e coerente apparato argomentativo a sostegno della tesi della
19 alritenuta esistenza di un'associazione criminale finalizzata traffico di stupefacenti, di cui sono stati idoneamente valutati tutti gli elementi costitutivi, da quello dell'organizzazione materiale di uomini e mezzi ( attività economiche di copertura, luoghi di deposito della merce, contabilità unitaria, rete degli approvigionamenti e dei necessari contatti con fornitori ed altri trafficanti, suddivisione dei compiti tra gli associati ) a quello della sussistenza e stabilità di un vero e proprio vincolo associativo, salvo quanto ulteriormente si dirà per alcune specifiche posizioni;
B conseguentemente esclusa è rimasta l'ipotesi di una serie di rapporti interpersonali di compravendita e di debito-credito tra il TO, quale asserito grosso trafficante autonomo, e gli altri imputati, pretesi sub- acquirenti in proprio di partite di droga, cui si potrebbe accedere solo attraverso una atomizzazione artificiosa delle imponenti e coordinate risultanze processuali, correttamente interpretate e valorizzate nel senso della unitarietà del fenomeno, secondo gli schemi tipici del delitto associativo. Solo generiche, quando non apodittiche, sono, del resto, le obiezioni mosse dai ricorrenti sul punto e non logicamente condivisibile, in particolare, quella che la tenuta di una contabilità di pugno del TO, con indicazione di nominativi dei coimputati e di singoli affari, convaliderebbe la tesi di un gestore unico ed esclusivo del traffico, quasi che all'interno di una struttura associativa preposta ad illeciti commerci non siano concepibili, ed anzi indispensabili, rapporti contabili e rendiconti economici dei singoli associati nei confronti dell'organizzazione comune;
correttamente sono stati computati nel numero degli associati, ai fini dell'aggravante di dieci ( o più ) concorrenti, anche soggetti non ancora giudicati ma coimputati degli odierni ricorrenti procedimenti separati, ben potendosi in anticipatamente ed autonomamente delibare, ai fini della decisione. del giudizio in corso, la posizione di altri presunti associati, ovviamente senza influenza nei confronti di costoro e salvo il rimedio della revisione in caso di successiva contraddittorietà di giudicati ( v. art. 630, lett. a, c.p.p. );
sussistenzaincensurabilmente è stata ritenuta la dell'aggravante dell'essere l'associazione armata, peraltro contestata senza alcuna argomentazione dal TO, in ragione. della accertata esistenza di due armi con colpo in canna e relativo munizionamento in un locale di deposito dello stupefacente ed all'interno della stessa valigia che conteneva la droga, a tangibile suggello della correlazione esistente tra la detenzione della sostanza e le connesse esigenze di difesa e reazione ad eventuali interventi di terzi e, segnatamente, delle forze dell'ordine;
l'attenuante di cui all'art. 114, I co., c.p., rivendicata da ON IN ed in ordine al cui diniego si lamenta carenza 0 contraddittorietà di motivazione, non è in radice concedibile, ostandovi il disposto del II comma dello stesso articolo ( inapplicabilità derivante dal numero dei concorrenti nel reato ); prospettazioni di puro merito devono ritenersi quelle attinenti
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20 0 all'interpretazione della contabilità dell'associazione, rinvenuta nel deposito di via Giambellino il 16.2.1990, in coincidenza con l'arresto di ON PR, con specifico riferimento all'imputazione soggettiva delle partite sottostanti alle annotazioni nominativamente intestate ai vari < DE >>, AN >>, < IO >>, < ZI >> e < PI >> nonchè all'epoca delle scritture, avendo i giudici di merito eseguito il collegamento tra quelle annotazioni e gli imputati NI, RT, CA GI, Di IA e CA PI, e ritenuta l'attualità di quella documentazione nonostante l'impiego di un'agenda dell'anno 1986, con criteri ed apprezzamenti fattuali non manifestamente illogici, del resto convalidati dal complesso delle esposte risultanze processuali, che la Corte non può, pertanto, sindacare, usurpando le competenze esclusivamente riservate in materia ai giudici dei gradi precedenti. Generiche e meramente ripetitive sono, poi, le riserve del
TO in merito alla attribuitagli, pressocchè integrale paternità delle predette annotazioni contabili, sulla base di una perizia grafica, la cui attendibilità è stata argomentatatamente ritenuta dai precedenti giudici e che viene qui nuovamente oppugnata con considerazioni di puro principio, senza riferimenti specifici agli elaborati contestati;
congruamente ed esaurientemente motivato, anche al di là di quanto richiesto dall'economia complessiva del giudizio, è il capitolo dei rapporti del gruppo con 1 Argentina quale fonte degli approvvigionamenti di cocaina, peraltro non essenziale ai fini della sussistenza dei delitti in esame ed utile soltanto per qualificare lo spessore criminale e la pericolosità dell'organizzazione; assolutamente generici e non argomentati
Bono, del resto, gli scarni rilievi del ricorrente TO sul punto;
assorbite devono ritenersi le censure attinenti all´entità della pena, in conseguenza del disposto annullamento della sentenza in punto di disciplina sostanziale applicabile al delitto sub A), che riapre ogni decisione al riguardo, non senza, peraltro, rilevare che la Corte di merito si è, sia pur sinteticamente, pronunciata in merito, ritenendo il livello in assoluto elevato, delle sanzioni imposto dall'altezza dei minimi edittali e relativamente eque le pene inflitte in concreto, in relazione a tutte le particolarità delle fattispecie considerate;
nuovi, nullainammissibile perchè proposta solo con i motivi dicendosi, sul punto, nell'atto di gravame, è la censura proposta da CA PI per asserito difetto di motivazione circa il diniego delle generiche, mentre le analoghe doglianze svolte dai ricorrenti TO, RT, Buonsanto PR, Mollica GI, Di IA, SI e NI ( quanto a ON Rino si è già detto all'inizio ) sono destituite di fondamento, rinvenendosi nella sentenza di secondo grado indicazioni sufficienti a convalidare la più ampia trattazione dedicata alla questione dalla sentenza di primo grado ( v. pag. 145 s. ), anche per il generale riferimento finale alla congruità e sostanziale equità delle sanzioni in relazione agli alti minimi edittali
Ale 21 (sanciti dal legislatore e per la menzione dei gravi precedenti anche specifici per il TO, il Di IA, ON PR e CA GI ) dei prevenuti nonchè del sintomatico ed incontestato carico pendente specifico per il SI;
irricevibile, per la mancata formulazione di concrete censure, deve ritenersi la doglianza di ON PR circa la omessa applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli già giudicati con sentenza irrevocabile di condanna, non rinvenendosi alcuna critica delle ragioni giuridiche esposte a sostegno della decisione ma solo una loro testuale riproduzione;
- altrettanto dicasi della censura del Di IA circa la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74, I CO.,
2), 1. n. 685/1975, non essendo addotto alcun argomento per n. confutare il giudizio di sussistenza della circostanza, fondato, come già nella sentenza di primo grado ( v. f. 134 ), Bugli accertati rapporti di mediazione tra venditore ed acquirente emergenti dalla narrativa dei fatti, in evidente, implicita adesione giurisprudenziale ( V. Cass., all'orientamento che afferma il 19.5.1989, Sparvoli, Riv. pen., 1990, 440 concorso del cedente e del cessionario nell'atto di spaccio della pacifica quella sostanza stupefacente, essendo dell'intermediario.
Tutte le censure residue sollecitano una pretesa ed inammissibile rivalutazione di merito di elementi fattuali già adeguatamente ed incensurabilmente accertati ed apprezzati dai giudici di prime e seconde cure, in forza di asserita ma non ravvisabile carenza od illogicità della motivazione.
Ciò dicasi, in particolare, quanto all´interpretazione del ruolo del RT in seno all'OR ed alla funzione di copertura e reinvestimento di proventi illeciti di tale società nonchè all'attribuzione al RT di stralci di conversazioni ed annotazioni contabili riferentisi a tale AN ( ben distinguibile da CA GI essendo costui comunemente appellato come < lo zio >> per i suoi rapporti parentali col TO e con CA PI ); all'inserimento ( non incompatibile con la conflittualità del rapporto ) del RT in seno all'associazione ( con conseguente esclusione dell'ipotesi alternativa di un semplice riciclaggio degli utili dell'attività delittuosa attraverso 1 OR > ed al Buo diretto coinvolgimento nei traffici di stupefacenti, desunti da una congerie di puntuali risultanze processuali, dall'inequivoco contenuto di conversazioni intercettate all'abituale frequentazione dell'Autoram da parte di altri membri del sodalizio del tutto estranei alla gestione societaria, sino all'utilizzazione dell'utenza della società per effettuare telefonate ai referenti argentini del traffico, non illogico essendo, in particolare, ritenere provata la partecipazione dell'imputato ad una conversazione ambientale in data 8.3.1990 ancorché dalla relazione di servizio della p.g. relativa a quel giorno ( ma concernente appostamento iniziato alle ore 9,30
Ве 22 concluso alle ore 14 ) non risultino segnalate l'entrata l'uscita del soggetto dalla OT, dove lo stesso poteva, evidentemente, già trovarsi da ora precedente quella dell'inizio della rilevazione ed essersi trattenuto oltre la cessazione del servizio.
Altrettanto dicasi per il ruolo di consapevole partecipe del sodalizio e di concorrente in una pluralità di episodi specifici attribuito a CA GI, di certo non logicamente escluso dal suo legame parentale con taluni coimputati e non riducibile all'unico, riconosciuto atto di cessione di droga a tale RL ( con cui il CA è, peraltro, risultato in sistematici rapporti per motivi attinenti al traffico di droga ), essendo stato, invece, il prevenuto ragionatamente ritenuto coinvolto anche nella cessione di eroina e cocaina a tale Cavallaro del 13.9.1988 ed in relazione abituale con gli altri membri del sodalizio, anche se non legati a lui da alcun vincolo di parentela, ed apparendo egli menzionato, con il consueto appellativo di < zio nella ormai nota contabilità dell'associazione rinvenuta
->, nell'appartamento di via Giambellino.
Egualmente deve dirsi, per ON IN, quanto al suo ruolo di amministratore della OT ed all'interpretazione datane dai giudici del fatto, anche alla luce dell sua partecipazione alle più compromettenti conversazioni ambientali ed al sistematico conteggio di danaro svolto nei locali della sede sociale, a nulla rilevando, in questa sede, che alla precedente amministratrice non siano state mosse imputazioni di sorta ( non competono, invero, alla Corte di Cassazione nè l'esercizio nè il controllo sull'esercizio dell'azione penale ) e non potendosi l'inizio della sua partecipazione al sodalizio rigidamente ricondurre al febbraio. 1990, stante la formulazione aperta del capo
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. d'imputazione (< quantomeno dal febbraio 1990 >>, che
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enuclea un periodo minimo ipotizzandone anche uno maggiore, risultato, poi, convalidato dalle acquisizioni probatorie, che sin dal 1987 indicano l'imputato in stabile contatto con gli altri membri del gruppo e documentano l'assunzione della carica di amministratore della OT fin dall'autunno 1989 ( emergenze che, ove non ritenute idonee ad ampliare quel nucleo temporale minimo specificato nella contestazione, sarebbero state, comunque, correttamente valorizzate a fini probatori, onde convalidare l'assunto accusatorio della partecipazione associativa ); nè può ritenersi arbitrario aver giudicato tale partecipazione protratta anche oltre l'aprile 1990 ( data della sostituzione del reo come amministratore della OT ), stanti l'evidenziato interessamento del soggetto, ancora in data
17.5.1990, per la bonifica dei locali della società dalle microspie e la sua documentata preoccupazione per la ricerca di nuovi luoghi di imbosco della droga e l'avvenuto sequestro in casa sua, in data 2.10.1990, di un telegramma spedito alla. Lotocasa il 23.5.1990 ( e, dunque, necessariamente prelevato in epoca successiva ), contenente la notizia dell'avvenuto ritrovamento delle < pulci >> e l'invito, in codice, a fuggire in Sud America. Incensurabilmente motivata risulta anche la relazione colpevolezza del prevenuto per i reati-fine sub b), in
23 ai quali solo paradossalmente si denunzia una pretesa attribuzione a titolo di responsabilità oggettiva, risultando, invece, il concorso affermato, oltrechè in generale per l'apporto garantito attraverso la OT, anche in forza della partecipazione a più conversazioni univocamente concernenti i traffici illeciti di droga ( ed anche di armi ) ed il ricorrente conteggio di rilevanti mazzette di banconote e non essendo il concorso logicamente incompatibile con il fatto che le sostanze stupefacenti fossero custodite e consegnate agli acquirenti in luoghi diversi dagli uffici della OT.
Considerazioni di mero fatto sono, ancora, quelle con cui il Di
IA lamenta la inadeguata valutazione di elementi a sè favorevoli, trascurando, peraltro, di considerare che quegli elementi gli sono valsi l'assoluzione dall'imputazione di partecipazione all'associazione, mentre la responsabilità per il capo b) è adeguatamente motivata con il riferimento al contenuto di plurime conversazioni telefoniche ( tra le quali quella in data 19.11.1989, di attribuzione contestata sebbene indubbiamente registrata sull'utenza a lui in uso ) ed ambientali nonchè alla presenza del nominativo < ZI >> nei noti conteggi relativi al traffico, congruamente ed incensurabilmente interpretati dai competenti giudici del merito.
Analoghe considerazioni sono riferibili alla posizione del
NI, cui la partecipazione associativa ed il coinvolgimento nei reati-fine sono ascritti, ben più tangibilmente che per il mero concorso morale alternativamente adombrato nella sentenza impugnata, < quantomeno dal settembre 1987 >> ( non escluso, dunque, dalla contestazione un inizio più remoto ), sulla base di dati fattuali puntualmente indicati e congruamente valutati dai giudicanti, tra i quali due accessi, uno con il TO e l'altro con ON PR, ai luoghi di deposito della droga, indici palesi di disponibilità del materiale ivi contenuto, e la intestazione al nome < DE >>, non illogicamente in base al contesto probatorio riferito al
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ricorrente, di plurime annotazioni nella documentazione contabile : rinvenuta in via Giambellino. Del pari logicamente coerente stimasi la valutazione, a carico del reo, dell'aggravante dell'essere l'associazione armata, la cui conoscenza da parte del soggetto è stata correttamente desunta dalla sua facoltà di access0 al luogo in cui, da ultimo, l'armamento era custodito insieme alla droga.
Esente da vizi è, infine, l'attribuzione al RA dell'episodio di cessione di stupefacenti individuato in data
22.12.1989, non apparendo illogico aver desunto la partecipazione esso del reo dall'accertata presenza, sulla scena del reato, ad un autovettura in sua personale disponibilità, a bordo della di quale il soggetto è stato in altra occasione identificato e che non consta essere stata dall'imputato affidata a terzi nella circostanza in esame.
P.Q.M.
24 Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Morabito Santo AL, RT GI, CA PI, NI IC, ON IN e SI SE limitatamente alla ritenuta applicaziomne, per il capo A) della rubrica, della legge 26 giugno 1990 n. 162 ed, ancora, nei confronti degli stessi
RT, SI, CA GI e ON IN in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'essere ritenuta l'associazione armata ed, infine, nei confronti di ON IN in ordine al diniego delle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sui punti di cui sopra ad altra sezione della
Corte di Appello di Milano. Rigetta nel resto i ricorsi dei suddetti imputati.
Rigetta, inoltre, i ricorsi di ON PR, Di IA
ZI e RA FA, che condanna, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 8 giugno 1994
Il consigliere estensore Il Presidente
De Lillohemcells Moni
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 31 AGO 1994
Battista lancenzo IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA :
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 7 Dy 11 Bolly 15 Coly