Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/1994, n. 9370
CASS
Sentenza 8 giugno 1994

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In tema di intercettazione di conversazioni telefoniche e ambientali, qualora venga dall'imputato contestata l'attribuzione delle voci degli interlocutori compiuta dai giudici di merito, in difetto di ascolto in contraddittorio delle registrazioni e di perizia fonica, non disposto nonostante le richieste in tal senso formulate, ne' l'invocata perizia ne' l'ascolto in contraddittorio delle registrazioni possono giuridicamente ricondursi al concetto di prove decisive richieste a norma dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen. di cui all'art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen., concernendo tale disposizione il diritto dell'imputato all'ammissione delle prove da lui dedotte a discarico sui fatti oggetto della prova a carico, mentre sia la perizia che il riascolto dei nastri costituirebbero non prove a discarico contrapposte a quelle di accusa ma semplici mezzi, in sè neutri, di verifica ed interpretazione delle prove vere e proprie, rappresentate esclusivamente dalle registrazioni delle conversazioni.

Ai fini della ravvisabilità dell'aggravante di dieci o più partecipanti all'associazione, prevista dall'art. 74, comma terzo, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel numero degli associati possono essere inclusi anche i soggetti non ancora giudicati ma coimputati in procedimenti separati, ben potendosi anticipatamente ed autonomamente deliberare per la decisione del giudizio in corso, la posizione di altri presenti associati, ovviamente senza influenza nei confronti di costoro e salvo il rimedio della revisione in caso di successiva contraddittorietà di giudicati.

Qualora il G.I.P., anziché emettere nuovo ed autonomo decreto di autorizzazione delle operazioni previste dall'art. 266 cod. proc. pen. si limiti ad autorizzare la semplice proroga delle operazioni già intraprese, il decreto di proroga che deve essere motivato al pari di quello originario, non costituisce altro che un nuovo provvedimento autorizzativo per periodo pari a quello iniziale e denominarlo decreto di autorizzazione, e non già decreto di proroga della precedente autorizzazione, non vale a mutarne la natura ne' ad accrescere le garanzie dell'indagato. (Nella fattispecie, le intercettazioni erano state inizialmente disposte dal P.M. a norma del codice previgente ed alla scadenza dell'originario decreto di autorizzazione era stata emessa dal G.I.P. autorizzazione di proroga).

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il giudice non può affermare, senza incorrere in vizio logico della motivazione, la protrazione dell'esistenza in vita del sodalizio criminoso oltre una certa data sulla base della mera formulazione di programmi operativi di lunga durata emergente da conversazioni telefoniche intercettate, e della valutazione di generiche opportunità strategiche risalenti ad alcuni mesi prima, in difetto d'indicazione di ulteriori elementi concreti tratti dalle risultanze processuali che confermino la perdurante attualità di quei programmi e la persistenza dell'organizzazione. (Nella fattispecie, era stata ritenuta applicabile la disciplina sostanziale di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, che ha recepito il testo dell'art. 14 legge 26 giugno 1990 n. 162, in luogo della meno rigorosa normativa previgente di cui all'art. 75 legge del 22 dicembre 1975, n. 685).

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'indicazione delle modalità delle operazioni da parte del P.M., di cui all'art. 267, comma terzo, cod. proc. pen., è da ritenersi soddisfatta mediante il riferimento all'impiego di attrezzature da predisporre per quello specifico scopo, senza che occorra individuarne le caratteristiche tecniche od indicare la precisa ubicazione del luogo di ascolto, da tenere, del resto, comprensibilmente riservata a tutela della sicurezza di terzi.

L'aggravante dell'essere l'associazione armata, prevista dall'art. 74, comma quarto, del d.P.R. 9 ottobre, n. 309, è legittimamente ritenuta sussistente in caso di accertata esistenza di due armi con colpo in canna e relativo munizionamento in un locale di deposito dello stupefacente ed all'interno della valigia che contiene la droga, a suggello della correlazione esistente tra la detenzione della sostanza e le connesse esigenze di difesa e reazione ad eventuali interventi di terzi e, segnatamente, delle forze dell'ordine.

Ai fini dell'ascrivibilità dell'aggravante, prevista dall'art. 74, comma quarto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dell'essere l'associazione armata, la quale va valutata a carico dell'agente secondo il disposto dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., non è possibile desumere la consapevolezza dell'esistenza dell'armamento o, in alternativa, la sua colpevole misconoscenza in base alle semplici dimensioni del traffico di stupefacenti gestito dalla organizzazione.

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello ha natura eccezionale per una presunzione di completezza della istruttoria già svolta e per la sua subordinazione all'impossibilità di decidere allo stato degli atti. La deliberazione sulla relativa istanza è espressione del potere discrezionale del giudice della impugnazione, come tale sottratta al sindacato di legittimità ove sorretta da adeguata motivazione.

In tema d'intercettazione di comunicazioni tra presenti, è legittima l'autorizzazione all'utilizzo degli impianti in dotazione alla polizia giudiziaria per insormontabili ostacoli tecnico-ambientali che si frappongono ad un utile impiego degli impianti installati presso la Procura della Repubblica, il cui normale utilizzo è, peraltro, previsto dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. con disposizione palesemente concepita per le intercettazioni telefoniche e non adottata alle particolari esigenze delle intercettazioni ambientali.

Qualora in dibattimento venga concessa, a norma degli artt. 514, comma secondo, e 499, comma quinto, cod. proc. pen. a testimoni appartenenti alla polizia giudiziaria autorizzazione a leggere integralmente, in aiuto della memoria, le relazioni di servizio documentanti il rispettivo operato è da escludere che ciò sia consentito solo se vi sia stata personale compilazione e sottoscrizione dell'atto da parte dei testi detti. Poiché le operazioni di polizia giudiziaria vengono normalmente svolte con la collaborazione di più soggetti operanti e poiché la formazione della relativa documentazione avviene per lo più in un momento successivo da parte del superiore gerarchico o del responsabile dell'ufficio, per redattori degli atti di documentazione dell'attività compiuta da testi che siano ufficiali od agenti di P.G. devono intendersi non solo i loro materiali compilatori o coloro che, sottoscrivendoli, se ne siano assunta la paternità ma anche quanti abbiano comunque cooperato alla formazione degli atti stessi, riferendo al compilatore il proprio operato. Nè rileva il fatto che la consultazione in aiuto della memoria, per il tempo trascorso e per la difficoltà di conservare il ricordo di servizi svolti con quotidiana frequenza, si sia risolta in una pressoché integrale lettura dell'atto, essendo la prova sempre costituita dalla deposizione testimoniale dei soggetti esaminati, e non dagli atti della polizia consultati.

Qualora, sulla base del favorevole parere medico di un sanitario officiato dai giudici, a costoro oralmente comunicato ma documentalmente acquisito solo successivamente all'udienza, venga disposta la traduzione coattiva in aula dell'imputato, che aveva documentato un impedimento a comparire, e questi, sia pure contro le sue aspettative ed in difformità da altri pareri clinici, sia tradotto e presenzi all'udienza, senza che la patologia presentata possa determinare un'incapacità di partecipare coscientemente al giudizio , non può più essere utilmente sollevata alcuna eccezione di nullità. Questa è proponibile solo nell'ipotesi di inizio del dibattimento in assenza dell'imputato, opinabilmente esclusa l'assoluta impossibilità di costui di comparire per legittimo impedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/1994, n. 9370
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9370
    Data del deposito : 8 giugno 1994

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