Art. 546.
(Effetti dell'abbandono).
Se la validita' dell'abbandono non e' stata contestata entro trenta giorni da quello nel quale la dichiarazione di abbandono e' stata portata a conoscenza dell'assicuratore, ovvero se la validita' dell'abbandono e' stata giudizialmente riconosciuta, l'assicurato ha diritto a percepire l'indennita' per perdita totale.
La proprieta' delle cose abbandonate ed i diritti indicati nell'articolo precedente si trasferiscono all'assicuratore dal giorno in cui gli e' stata portata a conoscenza la dichiarazione d'abbandono, a meno che, nel termine di dieci giorni da quello nel quale la validita' dell'abbandono e' divenuta incontestabile a norma del comma precedente, l'assicuratore dichiari all'assicurato di non volerne profittare.
La dichiarazione dell'assicuratore deve essere fatta, pubblicata e portata a conoscenza dell'assicurato nelle forme richieste dall'articolo 543 per la dichiarazione di abbandono.
(Effetti dell'abbandono).
Se la validita' dell'abbandono non e' stata contestata entro trenta giorni da quello nel quale la dichiarazione di abbandono e' stata portata a conoscenza dell'assicuratore, ovvero se la validita' dell'abbandono e' stata giudizialmente riconosciuta, l'assicurato ha diritto a percepire l'indennita' per perdita totale.
La proprieta' delle cose abbandonate ed i diritti indicati nell'articolo precedente si trasferiscono all'assicuratore dal giorno in cui gli e' stata portata a conoscenza la dichiarazione d'abbandono, a meno che, nel termine di dieci giorni da quello nel quale la validita' dell'abbandono e' divenuta incontestabile a norma del comma precedente, l'assicuratore dichiari all'assicurato di non volerne profittare.
La dichiarazione dell'assicuratore deve essere fatta, pubblicata e portata a conoscenza dell'assicurato nelle forme richieste dall'articolo 543 per la dichiarazione di abbandono.