Sentenza 28 ottobre 1998
Massime • 2
La richiesta di rito abbreviato non implica l'accettazione della competenza territoriale del giudice procedente e non comporta quindi rinuncia a contestarla; tuttavia, l'incompetenza territoriale deve essere eccepita a pena di decadenza entro il termine ultimo di cui all'art. 491 cod. proc. pen. ed entro lo stesso termine l'eccezione dev'essere riproposta ove già respinta in sede di udienza preliminare.
In tema di spaccio di stupefacente l'attività di intermediazione, benché espressamente non si inquadri in una delle condotte previste dall'art. 73 d.p.r. 309/90, pure è da considerare attività concorrente di una di tali condotte e, qualora la vendita non si perfezioni, poiché non si è posto in essere un tentativo ma si è consumato il reato di offerta in vendita, che è reato autonomo, a detto reato partecipa l'intermediario a titolo di concorso.
Commentario • 1
- 1. Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità ,Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
25 ottobre 2011 | Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità , nell'ambito del giudizio abbreviato, di eccezioni concernenti l'incompetenza territoriale del giudice che procede Cass. pen., sez. I, 5.7.2011 (dep. 23.9.2011), Pres. Giordano, Est. Di Tomassi, ric. Bega e altri 1. La sentenza in commento interviene, con taglio innovativo e con importanti spunti di riflessione, su di una questione da tempo controversa, che non accenna a comporsi. Si discute se, nell'ambito del giudizio abbreviato, sia possibile far questione circa la competenza territoriale del giudice che procede. 1.1. Va detto come sia largamente dominante l'orientamento che nega l'ammissibilità delle eccezioni di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/1998, n. 4528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4528 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente del 28/10/98
1. Dott. Mauro Domenico LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. " Gianfranco TATOZZI Consigliere N. 2276
3. " Benito DE GRAZIA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo ROMIS Consigliere N. 21027/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) NE LB nato a [...] il [...]
2) LC OR nato a [...] il [...]
3) MA AR nato a [...] il [...]
4) IN LU nato a [...] l'[...]
5) ZU TO nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 15.7.1996 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Benito De Grazia
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Antonino Abbate che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori avv.ti Corticelli Maurizio per gli imputati MA AR e LC OR, avv. Trentani Sergio del foro di Cusano Milanino per l'imputato ZU TO, avv. Manzitti Cesare del foro di Genova per l'imputato IN LU e l'avv. Ramadori Giuseppe per l'imputato IN LU i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata.
OSSERVA
NE LB, LC OR, MA AR, IN LU e ZU TO propongono con distinti atti ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 15.7.1996 con la quale la Corte di Appello di Genova riduceva ad anni dodici di reclusione e L. 140.000.000 di multa la pena inflitta al NE con sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Genova e confermava per LC, MA, IN e ZU detta sentenza che condannava il LC e il MA alla pena di anni quattro mesi due di reclusione e L. 30.000.000 di multa ciascuno e lo ZU e l'IN alla pena di anni quattro di reclusione e L. 30.000.000 di multa ciascuno. I ricorrenti erano ritenuti colpevoli di reati attinenti all'importazione e allo spaccio di quantitativi ingenti di cocaina e precisamente:
il NE: capo 21) per avere ricevuto unitamente a LI UI da GU NI e VE YV e ceduto a terzi Kg. 1, di poi Kg. 3, sino a Kg. 10 di cocaina, in Milano e La Spezia dall'ottobre al dicembre 1991;
capo 22), per avere ricevuto unitamente allo LI, sempre dal GU Kg. 5 di cocaina, in Arcola primavera-estate del 1992;
capo 23) per avere ricevuto dal GU, detenuto e ceduto a terzi non meno di Kg. 14 di cocaina, ripartita in più consegne, in Follo e Sarzana dalla fine del 91 sino all'estate del 92;
capo 12), per avere ricevuto per tramite di IS RE BR, detenuto e ceduto a terzi Kg. 16 di cocaina, in Brescia nel maggio 1993; LC OR e MA AR:
capo 8), per avere ricevuto da VE YV, quale campione di una più consistente fornitura di stupefacente, circa gr. 2 di cocaina, in Verona il 18.2.1994;
capo 9), perché si intromettevano tra VE YV ed un loro cliente non identificato, nella trattativa per la vendita di Kg. 7,5 di cocaina, in Desenzano il 19.2.1994;
IN LU:
capo 14), per avere ricevuto in concorso con CA AE, gr. 2 di cocaina, quale campione di un'ingente quantità (Kg. 12), in area di servizio Reggello, autostrada Roma-Firenze il 10.3.1994;
ZU TO:
capo 35) perché, dapprima per suo conto, quindi in concorso con AF AE e IN LU, si intrometteva per la cessione di un'ingente quantitativo di cocaina - Kg. 12 - prendendo contatto con VE YV e l'agente sottocopertura per clienti non identificati in Genova, Milano, area di servizio Reggello, autostrada Roma-Firenze fino al 10.3.1994. Il presente procedimento svoltosi con rito abbreviato, richiesto dai ricorrenti, è derivato da stralcio da altro procedimento instaurato a carico dei predetti e di altre persone, fra le quali VE YV, imputata di numerosi reati attinenti al traffico di cocaina (capi 1- 2.4-5-6-7-10-11-13-17-18-19-20- 23- 26- 29- 30- 31- 33- 34- v. richiesta di rinvio a giudizio del P.M. e decreto di fissazione della udienza preliminare).
A seguito del sequestro in data 3.8.1992 di un container contenente Kg. 58 di cocaina gli inquirenti venivano a conoscenza L'esistenza di un'associazione finalizzata all'importazione in Italia di detta sostanza stupefacente dal Brasile e accertavano che tale organizzazione faceva capo a GU NI. Questi, nel corso delle indagini preliminari, iniziava a collaborare con l'A.G., riferendo non solo sull'attività L'organizzazione, ma anche sulla propria carriera criminosa e sui rapporti da lui intrattenuti sia in Italia che all'Estero. In particolare, da una serie di lettere pervenute in carcere a GU dalla peruviana YV VE emergeva - ed era confermato da GU - che quest'ultima era al centro di un vasto traffico proveniente dal Sud - America.
La D.C.A., con la collaborazione del GU, faceva contattare la VE da agenti sottocopertura, che partecipavano quindi alle varie operazioni relative alle trattative per la cessione dello stupefacente importato in Italia e alle relative consegne. Ne conseguivano il sequestro di ingenti quantitativi di cocaina e numerosi arresti. La VE era ritenuta, secondo l'impostazione accusatoria, personaggio centrale e promotrice delle varie importazioni di stupefacente, sebbene la stessa fosse in costante contatto con gli agenti sottocopertura e il P.M. ne richiedeva il rinvio a giudizio per diversi capi di imputazione, fra i quali qui interessa richiamare per le ragioni che dopo si esporranno:
il capo n. 1), perché metteva in contatto i fornitori sud americani con numerosi clienti italiani per la cessione di ingenti quantitativi di cocaina e nel contempo con gli agenti di P.G. operanti sottocopertura, fatti commessi in Genova e altrove dal novembre 1993 fino al giugno 1994;
il capo n. 7), perché cedeva a LC OR e MA AR una bustina contenente circa gr. 2 di cocaina quale campione per una più ingente fornitura, fatto commesso in Verona il 18.2.1994. Alla udienza preliminare del 5 maggio 1995 davanti al G.I.P. presso il Tribunale di Genova NE, LC, MA, IN e ZU presentavano istanza di giudizio abbreviato. Il LC e il MA di poi eccepivano la incompetenza territoriale del G.I.P. di Genova e chiedevano la trasmissione degli atti del procedimento alla Procura della Repubblica di Brescia, competente per territorio.
Con ordinanza emessa in quella udienza il G.I.P. respingeva l'eccezione osservando al riguardo che:
- la posizione del LC e del MA era connessa a quella della VE, posto che ad essi era attribuita la ricezione dello stupefacente ceduto dalla VE, nonché l'intromissione nella trattativa per la vendita di stupefacente da parte della VE;
- la predetta era imputata di più reati, per i quali era ipotizzabile il vincolo della continuazione e che essendo il primo di tali reati (capo 1 sopra richiamato) commesso in Genova, sussisteva la competenza del Tribunale di Genova;
- tale connessione sostanziale nel fatto attribuito al LC, al MA e alla VE comportava lo spostamento di competenza per il LC e il MA in relazione ai reati loro ascritti. Dopo la lettura L'ordinanza il LC e il MA riformulavano istanza di giudizio abbreviato.
Il G.I.P., a seguito di consenso prestato dal P.M., ammetteva coloro che ne avevano fatto richiesta al giudizio abbreviato e fissava per la trattazione le udienze del 7 e del 10 luglio 1995. Il giudizio proseguiva nelle forme ordinarie per la VE e per altro imputato.
Con i ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova gli imputati deducono rispettivamente quanto segue. NE LB obietta che:
1)non aveva valenza probatoria la chiamata in correità di GU NI in quanto non suffragata da validi ed attendibili riscontri esterni, tali non dovendosi ritenere le dichiarazioni del coimputato LI e quelle di NN TO NE, socio del GU nella importazione di cocaina dal Brasile;
2)la Corte territoriale aveva omesso di motivare in relazione alla ritenuta aggravante L'ingente quantitativo ex art. 80 d.p.r. n.309/90;
3)non era stata acquisita in appello nuova prova, pur richiesta in dibattimento, circa la corrispondenza a verità di quanto pubblicato a mezzo stampa secondo cui il GU e la VE, conseguita la impunità per la collaborazione prestata, erano stati arrestati in Spagna perché in possesso di ingentissimi quantitativi di stupefacenti adiuvati in tale illecita attività dagli stessi militari che nel presente procedimento li avevano convinti a collaborare;
4)irrituale e tale da comportare la nullità della sentenza ex art. 178 lett. c) e 179 n. 1 c.p.p. era da ritenere la notifica del decreto di citazione e L'avviso del giudizio in appello nei riguardi del difensore e L'imputato, risultando dalla relazione apposta sulla copia L'atto in sue mani la notifica effettuata a "NE LB c/o avv. Savoldi" e da quella sull'originale L'atto contenuto nel fascicolo processuale effettuata "a mani L'impiegata incaricata di ricevere le notifiche a NE LB c/o ex avv. Savoldi", dovendo in vece precisarsi nella relata che l'atto era notificato al difensore del latitante nella qualità di rappresentante del predetto ex art. 165 n. 3 c.p.p. e non risultando dalla menzionata relata il numero delle copie notificate - una per l'imputato e l'altra per il difensore -, duplicità di notifica che, contrariamente a quanto argomentato nella ordinanza che aveva rigettato l'eccezione, avrebbe dovuto essere espressamente indicata e non desunta in via di discutibilissima interpretazione.
LC OR e MA AR, con ricorso separato, deducono:
1)la incompetenza per territorio del Giudice del procedimento, da loro eccepita sia avanti al G.I.P. nell'udienza preliminare che successivamente avanti alla Corte di Appello, argomentando in relazione alla ritenuta connessione per la posizione della VE che la predetta non era stata mai indagata o imputata per il reato commesso in Desenzano il 19.2.1994 e a loro in concorso attribuito, contrariamente a quanto esposto dal G.I.P. con l'ordinanza reiettiva L'eccezione;
2)la configurabilità semmai del tentativo, non risultando essere stata conclusa la compravendita della cocaina non avendo il cliente di Desenzano che avrebbe dovuto acquistare la partita, dato, come per accordo, segnale alcuno di accettazione ne' alla VE ne' all'agente sottocopertura;
3)inesistenza del contratto e pertanto inesistenza L'illecito penale non risultando la VE in possesso della sostanza stupefacente e quindi mancando l'oggetto del contratto-illecito;
4) carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione L'attenuante di cui al 5^ comma L'art. 73 d.p.r. n. 309/90 5)violazione di legge ex art. 606 c.p.p. in relazione all'avvenuto deposito della sentenza in data 15.7.1996 e ciò in violazione L'art. 127 c.p.p. - deposito che deve effettuarsi entro 5 giorni dalla deliberazione -
IN LU deduce:
1)la sussistenza in suo favore della scriminante di cui all'art.51 c.p., come per gli agenti sotto-copertura, non potendo essere ritenuto marginale il suo intervento o ambigua la sua condotta e comunque la mancanza di dolo, dovendo essere escluso che egli, in continuo contatto con l'agente CO, avesse agito con l'intento di fornire un contributo finalizzato alla conclusione di una compravendita di sostanze stupefacenti;
2)la improprietà della contestazione - reato sub 15 - non rientrando la intromissione per la cessione fra le condotte tipiche di cui all'art. 73 della menzionata legge e configurandosi semmai come tentativo "di procurare ad altri" espressamente previsto dalla norma in esame e, quindi, non in contrasto con il principio di legalità;
3)carenza in ogni caso di contributo causale alla verificazione del fatto e carenza di volontà di cooperare alla commissione del reato, non essondosi doverosamente considerato che egli si limitò ad assaggiare il campione di cocaina -attività non certamente riconducibile all'intermediazione -;
4)inesistenza L'oggetto trattato e pertanto inidoneità assoluta L'azione.
5)omessa applicazione L'attenuante di cui al 7^ comma L'art.73 d.p.r. n. 309/90, del tutto ingiustificata avendo egli prestato collaborazione piena, incondizionata e tempestiva e avendo in tal modo contribuito ad evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori.
6)non ha l'accusa fornito la prova che la cocaina, ottenuta per l'assaggio, fosse destinata a spaccio e non già ad uso personale ZU TO deduce carenza di motivazione in quanto la Corte di Appello in sentenza nulla ha detto in relazione al motivo aggiunto, con atto depositato in cancelleria il 26.2.1996, con il quale egli aveva lamentato la illegittimità L'aumento di pena ex art. 81 c.p.r., atteso che la sua condotta, ancorché costituita da più prese di contatto con i finti trafficanti di droga, aveva sempre avuto per oggetto e finalità un'unica cessione di stupefacente, così come agevolmente ricavabile dalla lettura del capo di incolpazione.
Deduce, inoltre, carenza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione L'attenuante di cui al 5^ comma L'art. 73 e in relazione alla richiesta di riduzione di pena nel minimo edittale.
I ricorsi alla stregua delle censure prospettate non hanno concreto fondamento e vanno senz'altro rigettati sia in relazione alle questioni attinenti al rito sia a quelle attinenti al merito, per le quali valgono le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale.
Preliminare ovviamente è l'esame circa l'asserita incompetenza per territorio del Giudice procedente, sollevata e riproposta in questa sede dal ricorrenti LC e MA.
Orbene, indipendentemente da ogni considerazione di merito, relativa cioè alla correttezza o meno delle ragioni addotte dalla Corte territoriale per rigettare la censura proposta, va in questa sede - ed in via assorbente - segnalato che, se è vero che la richiesta di rito abbreviato non implica in sè l'accettazione sulla competenza territoriale del Giudice procedente e non comporta quindi rinuncia a contestarlo (Cass. IV 29.1.1998 n. 1168), è altresì vero che il regime di deducibilità L'incompetenza rimane sempre quello di cui all'art. 21 comma 2 c.p.p., nel senso che l'incompetenza territoriale deve essere eccepita a pena di decadenza entro il termine ultimo di cui all'art. 491/1 c.p.p. e che entro lo stesso termine l'eccezione deve essere riproposta ove già respinta in sede di udienza preliminare (v. Cass. VI 19.12.1991 n. 12894), sul punto questa Corte dissentendo nel diverso orientamento di cui alla citata (Cass. n. 1168/98). Nella specie i due ricorrenti LC e MA hanno - senza successo - sollevato la questione in sede di udienza preliminare, ma non hanno curato di riproporre la relativa eccezione in sede di questioni preliminari ex art. 491/1 c.p.p. Non ha rilievo, inoltre, l'altra questione del NE prospettata - motivo sub n. 3 del ricorso - relativa all'asserita nullità della sentenza per nullità L'ordinanza del 12. aprile 1996 con la quale la Corte territoriale ha rigettato la eccezione circa la irritualità della notifica del decreto di citazione e L'avviso del giudizio di appello a favore del difensore e L'imputato.
Risulta, invero, dalla relata di notifica che al NE, imputato latitante, fu trasmessa copia del decreto di citazione nelle forme previste dall'art. 165 c.p.p., cioè "mediante consegna di copia al difensore".
Non ha rilievo e di certo non comporta nullità il fatto che nella relata non sia specificato che la notifica era fatta al difensore nella qualità di rappresentante L'imputato latitante, avendo la notifica con la consegna di copia del decreto raggiunto lo scopo della costituzione in 2^ grado del contraddittorio. Nè vale come ulteriore irritualità il fatto che nella relata non sia stato precisato il numero di copie consegnate - una all'imputato e l'altra al difensore - potendosi questo agevolmente desumere proprio dalla formulazione letterale della stessa relazione, questa avendo fatto riferimento a "notifiche", termine usato al plurale, e a più persone come destinatarie "a mani L'impiegata incaricata di ricevere le notifiche a NE LB c/o e per avv. Savoldi".
Nè può avere pregio l'altra questione, dal LC e dal MA sollevata, che la Corte territoriale procedendo al deposito della sentenza nella stessa data della deliberazione (15.7.1996) sia incorsa nella violazione L'art. 128 c.p.p.. Questa norma prevede il deposito dei provvedimenti entro gg. cinque dalla loro deliberazione ma non esclude che questi possono essere depositati nella stessa data della deliberazione. Senza concreto fondamento si appalesano poi le altre censure più propriamente attinenti al merito e contenute nei ricorsi esaminati.
Non ha pregio, infatti, quanto dedotto dal ricorrente NE LB circa la non idoneità sul piano probatorio della chiamata in correità del GU, non suffragata secondo l'assunto del ricorrente da consistenti riscontri esterni.
La Corte territoriale, invero, nel riconoscere piena attendibilità al GU, ha evidenziato come lo stesso, dopo aver deciso di collaborare con la giustizia, ha confessato molti reati, alcuni dei quali non noti all'autorità procedente e nel contempo ha indicato riscontri esterni che fanno ritenere fondate le sue accuse e precisamente:
1)sull'agenda sequestrata al predetto risultano annotati i numeri di utenza cellulare mediante i quali egli si metteva in contatto con i coimputato LI e NE, con modalità criptate- Buste per "Bubu" NE e guanti per "Gigi" LI;
2) da annotazioni di servizio di P.S. risulta che l'utenza in uso al NE è stata frequentemente chiamata dal GU;
3)da intercettazioni disposte dalla Procura di Brescia si è appreso che il NE era in attesa di un carico di 30 chili di cocaina nell'estate del 1992 (e in effetti nel luglio di quell'anno avvenne il sequestro del container di cocaina importato dall'associazione facente capo al GU) e lo stesso GU ha detto che 30 chili di quel carico erano destinati al NE;
4)hanno trovato riscontro anche alcune circostanze particolari riferite dal GU sul conto del NE - questi aveva la disponibilità di un deposito di materiale edile ed era amico di AZ IO, arrestato in Brasile nel 91;
5)NN TO NE, socio del GU nell'importazione di cocaina dal Brasile, ha affermato che il GU gli aveva indicato in "Gigi" e "Bubu" due suoi importanti clienti e detta dichiarazione non poteva ritenersi frutto di un accordo per incastrare i due menzionati clienti, in quanto le dichiarazioni del TO sono successive a quelle del GU e i predetti risultano essere stati detenuti in carceri diverse;
6)LI ha ammesso i rapporti suoi e di NE con GU e la VE, pur sostenendo inverosimilmente che i rapporti avevano ad oggetto soltanto un traffico di auto rubate 7)costituiscono riscontro alla imputazione di cui al capo 12 - ricezione per il tramite di IS RE BR di Kg. 16 di cocaina - le rilevanti circostanze: il NE è il primo cliente con il quale la VE ha preso contatto in presenza L'agente sottocopertura, nel corso L'incontro risulta che egli ha dato la sua piena disponibilità all'acquisto di ingenti quantitativi di cocaina, in una conversazione con la VE e sempre in presenza L'agente sottocopertura il trafficante IS RE BR ha detto alla donna che il NE gli doveva 80.000 dollari per una fornitura di 16 chili di cocaina effettuata del maggio 1993.
Alla stregua delle suesposte risultanze, da considerarsi più che riscontri, addirittura prove autonome ed ulteriori, è evidente che destituita di fondamento è l'affermazione del ricorrente circa il mancato rispetto delle regole fissate dal 2^ comma L'art. 192 c.p.p.; ne' può accedersi alla sua richiesta circa la esclusione L'aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. n. 309/90, avendo la Corte territoriale puntualmente evidenziato come ognuno dei reati contestatigli avesse per oggetto la detenzione e lo spaccio di molti chilogrammi di cocaina, sicché il diniego è da ritenere del tutto motivato.
Lamenta, infine, il NE la non disposta acquisizione di prove nuove e sopravvenute dopo il giudizio di primo grado e dopo il deposito L'atto di appello da parte sua.
Anche detta doglianza è priva di fondamento e corretta è da ritenere l'ordinanza con la quale la Corte territoriale ha respinto la richiesta formulata in sede di giudizio abbreviato. Invero, la decisione "allo stato degli atti" che è propria del giudizio abbreviato non consente l'acquisizione di nuovi elementi probatori ai sensi L'art. 603 comma 2 c.p.p., potendo trovare applicazione soltanto l'art. 603 comma 3, nella specie e in questa sede non utilmente invocabile avendo la Corte di merito ritenuto di poter decidere sulla base delle acquisite risultanze processuali.
Di poi va osservato che, in ogni caso il NE ha fondato la sua richiesta su notizie apprese dalla stampa che non possono indubbiamente ritenersi prove o comunque tali da determinare una valutazione diversa delle dichiarazioni accusatorie del GU e della VE, più consistentemente riscontrate. La sentenza impugnata non è censurabile sotto il profilo L'errata qualificazione giuridica dei fatti addebitati come in ricorso sostenuto da LC, MA e IN, valendo sul punto le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale che ha escluso sia la configurabilità del reato impossibile sia, in via subordinata, del tentativo.
Sulla base della ricostruzione dei fatti, operata dal Giudice di merito, infatti, è emerso che il LC, il MA come anche l'IN agivano quali intermediari nella cessione di ingenti quantitativi di cocaina che la VE intendeva realizzare ed era senz'altro presumibile che questa, inserita in un traffico internazionale di stupefacenti - circostanza pacifica -, fosse in possesso della droga o comunque fosse in grado di procurarla come in concreto dimostrato dalla cessione ad altri imputati in questo processo in diverse occasioni di notevoli quantità di cocaina. Di guisa che non sussisteva al momento L'accordo tra gli intermediari delle parti la prospettata inesistenza L'oggetto dovendo peraltro, come osservato dal Giudice di merito, l'attività del LC e del MA (imputazione di cui al capo 9) e L'IN (imputazione di cui al capo 15) essere valutata con un giudizio ex ante, cioè con un giudizio facente riferimento alla prevedibile possibilità che la cessione potesse verificarsi. Quanto al prospettato tentativo vale la considerazione del Giudice di merito che l'attività di intermediazione, se pure espressamente non si inquadra in una delle condotte previste dall'art. 73, pure è da considerare l'attività concorrente di una di dette condotte e, qualora la vendita non si perfeziona, poiché non si è posto un tentativo ma si è consumato il reato di offerta in vendita che è reato autonomo che viene ad integrarsi in tutti i suoi elementi costitutivi nel momento stesso in cui la sostanza viene posta in vendita, a detto reato, a titolo di concorso, partecipa l'intermediario.
Senza fondamento si appalesano le ulteriori censure dei ricorrenti IN, LC, MA e ZU in relazione alla non concessa attenuante di cui al 5^ comma L'art. 73 del d.p.r. n. 309/90. Per quanto riguarda l'IN, il LC e il MA vale al riguardo l'argomentazione che i predetti trattarono come intermediari la fornitura di ingenti quantitativi di stupefacenti - 12 Kg. il LC e il MA - e che la quantità di gr. 2 fu da loro ricevuta quale campione per la più ingente fornitura, sicché del tutto anacronistica è la ricorrenza nella fattispecie L'ipotesi attenuata.
Quanto allo ZU è da evidenziare ch'egli del mancato riconoscimento di detta ipotesi con l'atto di appello non si è doluto e ha proposto richiesta al riguardo solo alla udienza di primo grado, sicché sul punto, in base al principio del devolutum, alcuna pronuncia la Corte territoriale era tenuta ad emettere, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente. Restano da esaminare le censure contenute nei ricorsi L'IN e dello ZU e che riflettono posizioni del tutto individuali, in relazione alle quali risulta che il Giudice di appello ha adeguatamente e correttamente motivato. Invero, quanto all'IN, fondato è il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 c.p. e della diminuente di cui al comma 7^ del menzionato art. 73.
Quanto alla prima questione, è rilevante quel che ha sottolineato il Giudice di appello circa l'applicabilità della scriminante solo a chi abbia agito nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità e certamente l'IN non commise i fatti addebitatagli per esercitare un diritto o per adempiere a un dovere o a un ordine.
Quanto alla seconda questione, il Giudice di merito ha evidenziato come l'IN, se pur confidente della Polizia, non ha fornito una piena, incondizionata e tempestiva collaborazione a detta Autorità o a quella giudiziaria e a tale riguardo ha precisato come del tutto ambigua fosse stata la di lui condotta e del tutto marginale il suo intervento, facendo riferimento ad episodi ben precisi.
Dopo aver anticipato all'agente scelto OV che stava partecipando alle trattative relative all'acquisto di una grossa partita di droga, gli diede indicazioni precise circa il AF e la consegna della droga solo nel tardo pomeriggio L'11.3.1994 e cioè quando ormai, secondo quanto era a sua conoscenza, la consegna doveva essere avvenuta;
forni indicazioni circa lo ZU solo nel secondo interrogatorio al P.M., quando ormai erano già stati acquisiti altri elementi per la sua identificazione.
Nè, con riferimento all'IN, possono valere i rilievi fatti circa l'asserita mancanza L'elemento psicologico o del contributo causale da parte sua alla verificazione del fatto contestato.
Egli era interessato alla trattativa tra la VE e lo ZU per lo smercio di Kg. 12 di cocaina, ricevette due gr. di cocaina, come campione, e li assaggiò, di guisa che non può seriamente sostenersi nella sua condotta ne' difetto L'elemento psicologico ne' che questa non fosse in rapporto causale con le avviate trattative per la fornitura.
Nè, infine, alla stregua delle risultanze acquisite può altrettanto seriamente sostenersi che non sia stata acquisita prova circa la destinazione allo spaccio della cocaina trattata per conto di altri.
Quanto alle ulteriori censure contenute nel ricorso dello ZU va osservato, per concludere, che la Corte territoriale sul trattamento sanzionatorio usatagli ha adeguatamente motivato, evidenziando come questo fosse eguale a quello L'IN, imputato degli stessi reati e precisando di poi che la pena appunto perché "mite" in relazione ai fatti da lui commessi non fosse suscettibile di riduzione.
Va osservato, anche, in relazione al motivo circa l'operato aumento per continuazione, impropriamente ritenuto dal primo Giudice, che su detto motivo la Corte territoriale non era tenuta ed emetteva pronuncia alcuna, risultando detto motivo tardivamente presentato e cioè oltre il termine per la proposizione L'appello e avente contenuto del tutto diverso rispetto ai motivi tempestivamente presentati.
Invero, risulta dagli atti, quanto, ai termini, che la sentenza del G.I.P. è stata depositata in data 7.10.1995 e cioè entro il 90^ giorno dalla lettura del dispositivo alla udienza del 10.7.1995 e il motivo aggiunto di appello depositato il 26.2.1996 e cioè oltre la data del 22.11.1995, termine ultimo previsto per la proposizione L'appello dal combinato disposto degli artt. 544 - 3^ comma, 548- 2^ comma, e 585 - 1^ comma lett. c) e 2^ comma lett. c) c.p.p..
I ricorsi vanno, come in precedenza detto, tutti rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento in solido delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999