Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2013, n. 43094
CASS
Sentenza 26 giugno 2013

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In tema di associazione mafiosa, la valutazione della prova della continuità dell'adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato per il delitto di associazione mafiosa, per un periodo temporale successivo a quello coperto da altra condanna irrevocabile, sulla scorta, fra l'altro, di alcuni riferimenti contenuti in intercettazioni che dimostravano il coinvolgimento nelle dinamiche criminali della Corte e dei contatti epistolari dell'imputato con esponenti di vertice di sodalizi mafiosi idonei a dimostrare un significativo livello di interlocuzione e una posizione dominante nell'ambito del gruppo).

La capacità dell'imputato e del testimone di rendere dichiarazioni non può essere esclusa per la sola presenza nel dichiarante di patologie di carattere psichiatrico, essendo compito del giudice valutare, con particolare rigore, l'attendibilità di quanto affermato e le sue determinazioni, se espresse in modo logico e coerente, potranno essere censurate in sede di legittimità solo nei limiti del travisamento della prova. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione positiva di attendibilità effettuata dal giudice di merito di un collaboratore di giustizia che, pur ritenuto in sede di perizia, affetto da sintomi di disturbo di personalità "bordeline" aveva dimostrato di essere lucido e ben orientato e di aver conservato un buon equilibrio psichico, lucidità e coerenza ideativa).

Commentario1

  • 1Art. 196 c.p.p. - Capacità di testimoniare
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2013, n. 43094
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43094
Data del deposito : 26 giugno 2013

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