Sentenza 26 giugno 2013
Massime • 2
In tema di associazione mafiosa, la valutazione della prova della continuità dell'adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato per il delitto di associazione mafiosa, per un periodo temporale successivo a quello coperto da altra condanna irrevocabile, sulla scorta, fra l'altro, di alcuni riferimenti contenuti in intercettazioni che dimostravano il coinvolgimento nelle dinamiche criminali della Corte e dei contatti epistolari dell'imputato con esponenti di vertice di sodalizi mafiosi idonei a dimostrare un significativo livello di interlocuzione e una posizione dominante nell'ambito del gruppo).
La capacità dell'imputato e del testimone di rendere dichiarazioni non può essere esclusa per la sola presenza nel dichiarante di patologie di carattere psichiatrico, essendo compito del giudice valutare, con particolare rigore, l'attendibilità di quanto affermato e le sue determinazioni, se espresse in modo logico e coerente, potranno essere censurate in sede di legittimità solo nei limiti del travisamento della prova. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione positiva di attendibilità effettuata dal giudice di merito di un collaboratore di giustizia che, pur ritenuto in sede di perizia, affetto da sintomi di disturbo di personalità "bordeline" aveva dimostrato di essere lucido e ben orientato e di aver conservato un buon equilibrio psichico, lucidità e coerenza ideativa).
Commentario • 1
- 1. Art. 196 c.p.p. - Capacità di testimoniarehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2013, n. 43094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43094 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2013 |
Testo completo
Acad 4 3 0 94 / 1 3 43091 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 26.6.2013 SENTENZA N.1694/2013 Composta dagli ill.mi sig.ri: Franco Fiandanese Presidente NZ Iannelli Consigliere "AN Prestipino Margheria Taddei 11 Piercamillo Davigo "1 REGISTRO GENERALE N. 48653/2012 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:
1. FL NN n. il 5.3.1972; n. 1'8.8.1971 2. NI AL 3. AL SQ n. il 17.5.1977 n. il 18.3.1965 4. RR GU n. i 19.11.1978 5. CO CE AN 6. DÌ EN n. il 7.2.1979 7. GG MO n. il 14.8.1975 8. DÌ IO n. il 24.3.1974 n. il 27.12.1975 9. DÌ MO n. 1'8.6.1965 10. RA AN n. il 14.10.1962 11. RA FR 12. NO EN n. il 27.9.1979 13. DÌ AL n. il 25.1.1973 14. AN TT EN n. il 27.10.1973 n. il 15.11.1970 15. ZU DO nonché dalle parti civili RO UC n. il 4.7.1971 e IO TI CI OS e DA Onlus avverso la SENTENZA della Corte di Reggio Calabria del 27.3.2012 udita la relazione del consigliere dr. AN Prestipino sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Alfredo Montagna, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio nei confronti di CO EN limitatamente alla recidiva, e con rinvio riguardo all'art. 7 DL 152/1991; con il rigetto, nel resto, del ricorso;
per l'annullamento con rinvio nei confronti di GG MO in punto di determinazione della pena, e con il rigetto nel resto del ricorso;
per il rigetto dei ricorsi del FL, del RR, del NI, di RA AN e FR, di DÌ IL, DÌ CE AN, DÌ AL, CO MO, NO EN e ZU DO;
e per l'inammissibilità dei ricorsi di AN TT;
e per l'annullamento con rinvio in ordine all'omessa liquidazione delle spese del giudizio di appello in favore delle parti civili RO UC e IO TI CI OS e DA;
EN e AL SQ;
sentito l'avv. Cavo AN in proprio per la parte civile RO UC, e in sostituzione dell'avv. Maddalena Taverna per la parte civile IO TI CI OS e DA;
e l'avv. CO Agostino per la parte civile Comune di RI;
sentiti gli avvocati PP Putorti, Giacomo Iaria, Antonino Alvaro, PP Mammoliti, FR Loiacono, Giovanni Taddei, AN Speziale, PP Iemma, Eugenio UN Minniti, Antonino Russo, FR Calabrese, Mario Mazza, AN Managò, Rosario Scarfò, EN Catalano, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato il 10.12.2010 il gup del tribunale di Reggio Calabria, dichiarava CO IO, DÌ CE AN, DÌ MO cl 75, DÌ EN cl. 79, DÌ AL cl. 73, RR GU, NI AL e GG MO, colpevoli del delitto di cui all'art. 416 bis c.p (capo A) della rubrica), per avere fatto parte della cosca mafiosa denominata DÌ dal Novembre del 1997 al 27.7.2010, il DÌ cl. 75 come capo e organizzatore, CO CE AN, DÌ IO, RR GU, e NI AL come dirigenti e organizzatori della stessa cosca;
GG MO e DÌ EN del reato di favoreggiamento personale del latitante AC IE (capo K); NO EN colpevole del delitto di danneggiamento aggravato anche ai sensi dell'art. 7 dl 152 1991, in pregiudizio di BA PP (capo I); FL NN dei reati di usura in danno di RO UC (capo N), CI EN (capo N1), AI EN (capo N2), TT LO (capo N3), del reato di tentata estorsione in danno di RO UC (capo N) bis) e del reato di esercizio abusivo del credito (capo N ter), tutti aggravati ai sensi dell'art. 7 dl 152/1991; NO EN del reato di danneggiamento del negozio di mobili di RO AL e del reato di detenzione e porto abusivi di arma da fuoco (capi G) e G bis), aggravati ai sensi dell'art. 7 dl 152/1991; AL SQ colpevole del reato di usura e tentata estorsione continuata in danno di OL CO (capi U) e U bis), aggravati ai sensi dell'art. 7 dl 152/1991; AN TT del reato di intestazione fittizia di schede telefoniche contestatogli ai sensi dell'art. 418 c.p., e del reato di favoreggiamento personale (capi M) ed M bis) aggravati ai sensi dell'art. 7 dl 152/1991;RA AN e RA FR dei reati di cui agli artt. 81 co 2, 356 co 2 in relazione all'art. 355 co 2, nr. 1, 61 n.2. 2e9 c.p., ulteriormente aggravato ex art. 7 dl 152/1991, in relazione all'appalto per i lavori di adeguamento strutturale della scuola "Maresca" di RI e del connesso reato di truffa in danno dell'amministrazione scolastica (capi Z ter e Z quater); ZU DO del reato di usura pluriaggravata (anche aii sensi dell'art. 7 dl 152/1991), in danno di CI EN e TA ND;
e condannava gli imputati alle pene principali e accessorie per ciascuno di essi indicate in dispositivo, oltre al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili. Il gup assolveva invece RA AN e RA FR dall'imputazione associativa per non avere commesso il fatto.
2. Su gravame del PM e degli imputati la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 27.3.2012, in riforma della sentenza del gup dichiarava i due RA colpevoli del reato di cui all'art. 416 bis c.p., unificato per continuazione con i reati di cui ai capi Z ter e Z quater e rideterminava in aumento la pena;
riconosceva in favore di DÌ IO, ES AN, AL ES AN, la continuazione tra i reati agli stessi ascritti e quelli oggetto di precedenti sentenze irrevocabili di condanna, rideterminando le pene nei confronti degli stessi imputati;
esclusa la recidiva nei confronti di FL NN e di FL IL e diversamente valutati, nei confronti di AL pasquale, i criteri direttivi fissati dall'art. 133 c.p., riduceva le pene inflitte agli stessi imputati;
rimodulava le pene accessorie in funzione delle modifiche del trattamento sanzionatorio.
3. In sentenza, la Corte risolve anzitutto le questioni preliminari sollevate dalla difesa del FL, confutando l'eccezione difensiva della inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il termine previsto dall'art. 407 c.p.p., con la puntuale ricostruzione della tempistica dell'attività di ricerca delle prove rispetto alle iscrizioni dei relativi fatti di reato;
si incaricano anche di confutare puntualmente le deduzioni difensive sull'incompetenza del gip che aveva emesso i decreti di proroga, e sulla motivazione dei provvedimenti, rilevando che l'indicazione del gip di Milano in luogo del gip di Reggio Calabria nell'intestazione dei provvedimenti era frutto soltanto di un errore materiale, che non comprometteva in nessun modo la loro effettiva riferibilità all'autorità giudiziaria calabrese, e che la motivazione delle proroghe doveva ritenersi corrispondente alla previsione del secondo comma dell'art. 406 c.p.p., attesi i contenuti delle richieste del PM e il sostanziale riferimento non alla giusta causa di cui al primo comma, erroneamente richiamato, ma alla complessità delle indagini.
3.1 Con riferimento al reato associativo, ampio spazio è dedicato dalla sentenza (pagg. 134-163) ai risultati di prova desumibili da un cd rinvenuto all'atto delle perquisizione eseguita nei confronti di DÌ CE contestualmente all'esecuzione della misura cautelare. Nel supporto fu poi accertata l'incisione di diversi brani contenenti, secondo la ricostruzione investigativa, avallata dai giudici di merito, messaggi espliciti o allusivi a soggetti detenuti gravitanti nell'organizzazione mafiosa, idonei a confermare le propalazioni accusatorie del RI o a costituire per sé stessi prova dei fatti addebitati ad alcuni imputati, come CO MO, GG MO, DÌ AL cl. 73, DÌ CE e DÌ IO. Le interlocuzioni difensive sulla rilevanza probatoria di questo documento fonografico -certamente un inedito nelle vicende di mafia- si erano appuntate, come ricorda la Corte, sia sulla deduzione della sua intrinseca inconsistenza probatoria, per la ragione che la formazione del cd corrisponderebbe nulla più che ad un'iniziativa goliardica di CO EN e MO, pacificamente autori e "interpreti" dei brani musicali, per occupare i momenti di tempo libero della loro latitanza;
sia sulla datazione delle incisioni, che avrebbero dovuto ritenersi risalenti non già al 2005, come ritenuto dalla sentenza di primo grado, ma ad un periodo compreso tra il 1997 e il 1998, dal momento che DÌ MO era stato ininterrottamente detenuto dal 1998 al 2008, e che in alcuni testi 3 figurava il nome di un AL (identificabile nell'imputato DÌ AL), come fidanzato con tale Cristina cioè il nome di battesimo della donna poi divenuta, nel 2005, la moglie del DÌ). La questione della datazione delle incisioni rileva, come sottolineano i giudici di appello, al fine di stabilire se il documento possa costituire prova di fatti successivi alla sentenza irrevocabile emesso nel procedimento c.d. "Primavera 1", superando, nei confronti di questo o quell'imputato, i limiti temporali del giudicato. In sintesi, la Corte osserva, sotto il primo aspetto, che i contenuti dei testi incisi, non lascerebbero dubbi sulla rilevanza probatoria del documento (vedi gli estratti delle trascrizioni riportati nella motivazione); sotto il profilo temporale, che il cd deve ritenersi inciso in effetti, anteriormente all'anno 2005, ma non prima del 1998, epoca successiva al limite temporale del giudicato formatosi con la sentenza "Primavera1), che aveva accertato, tra l'altro, l'appartenenza al sodalizio mafioso di DÌ IO, DÌ CE e DÌ MO fino al Novembre del 1997 (precisano, al riguardo, i giudici di appello, che CO EN era stato detenuto dal 20.10.1997 al 24.10.1997 e dal 3.3.1998 al 27.3.1998; CO MO dal 6.3.1997 al 19.3.1997 ed era stato successivamente arrestato il 12.11.1998).
3.2. La Corte di merito ricorda poi, in premessa (pagg. 34 e ss.), attraverso la sintesi della motivazione della sentenza del gup, l'ulteriore variegata attività investigativa che secondo l'accusa aveva rivelato la perdurante esistenza ed operatività sul territorio di RI, della cosca mafiosa DÌ già in passato coinvolta in vicende giudiziarie per la sua contrapposizione alla cosca AL. Le indagini si erano arricchite anzitutto del contributo di due collaboratori, EL EN e IC UN, entrambi appartenenti alla cosca DÌ; avevano ricevuto l'apporto delle attività investigative di riscontro che avevano tra l'altro portato ad intercettare alcuni significativi messaggi inviati ai familiari da soggetti detenuti, con cui sarebbero state veicolate all'esterno della struttura carceraria istruzioni operative nel quadro della recrudescenza della faida CO-AL, che agli inizi del 2005 aveva registrato l'omicidio di PP AL cl. 69, l'uccisione di DÌ AL cl. 54 e il tentato omicidio di RR GU. Ulteriori contributi aveva fornito il collaboratore RI EN, esponente della famiglia mafiosa NA - RA di Cutro, che in passato aveva condiviso un periodo di detenzione nel carcere di Palmi con alcuni membri della cosca DÌ, cioè DÌ EN, DÌ IO, DÌ CE e GG AN, condannati nel processo c.d. "Primavera 1 e nel processo "Arcobaleno", il primo con ruolo direttivo, gli altri come semplici partecipi della cosca. Un atipico elemento di riscontro era confluito, come si è detto, nel complessivo materiale istruttorio a seguito del ritrovamento nell'abitazione di CO CE, sottoposta a perquisizione domiciliare, di un compact disc in cui erano stati incisi brani musicali contenenti in sostanza messaggi talora espliciti, talora allegorici, indirizzati ad esponenti della cosca CO detenuti in carcere;
la paternità del cd era stata attribuita dagli investigatori a DÌ EN cl 69 e DÌ MO cl 75, figli di DÌ AN detto "u ragiunieri". I giudici di appello accennano quindi più in dettaglio (pagg. 35 e ss) alle varie vicende giudiziarie che avevano interessato il clan (oltre ai processi Primavera 1 e Arcobaleno, i processi Primavera 2 e Lampo, che avevano consentito tra l'altro di accertare l'esistenza di una cosca satellite dei DÌ nella quale militavano i collaboranti EL e IC).
3.1.Quanto alle specifiche indicazioni di prova a carico dei singoli imputati, esse sono esaminate alle pagg. 38 e ss. della sentenza. Largamente comuni o intrecciate tra loro sono le risultanze istruttorie a carico di tutti i DÌ e di GG MO. Le valutazioni dei giudici di merito procedono dalla rievocazione delle dichiarazioni del RI, che aveva riferito di un episodio ritenuto di notevole importanza dalla Corte territoriale, cioè l'investitura, all'interno del carcere di Palmi, di COIL e di CO CE nel grado di ndrangheta di "sgarrisiti" e l'analoga "promozione" di GG MO nella gerarchia della cosca. La "cerimonia" si sarebbe svolta dopo l'uccisione di DÌ AL cl. 54 detto "u cinisi", avvenuta il 31.5.2005, e nei progetti dei partecipanti avrebbe dovuto rimediare alla crisi di leadership provocata dalla eliminazione dello stesso DÌ AL. All'epoca della cerimonia sarebbe stata infatti imminente la scarcerazione tanto di DÌ IO e CE che di GG MO. Le dichiarazioni del RI sarebbero riscontrate, oltre che dall'accertata situazione di co-detenzione del collaborante con i soggetti coinvolti nella ricostruzione della vicenda, anche da una missiva inviata da CO AL PP cl 77 allo zio CO AN "u ragiunieri", che nel significato decriptato dagli inquirenti avrebbe contenuto l'auspicio di una rinnovata vitalità della cosca DÌ in seguito alla scarcerazione di CO MO e IO;
dai colloqui intercettati il 7.6.2005 tra il predetto DÌ AL PP e la madre AN FR, nel corso del quale il primo raccomandava sostanzialmente alla donna di tenere duro fino a quando non fosse uscito dal carcere qualcuno che potesse prendere in mano le redini del gruppo;
e il 16.8.2005 tra il CO AL PP e DÌ AN, in occasione del quale il primo confidava al suo interlocutore di non vedere l'ora che "uscisse" MO, perché "quelli che sono fuori sono una maniata di broccoli". Anche le dichiarazioni del RI riguardo alla "promozione" di DÌ MO rispetto alla sua precedente carica di "santista" avrebbero trovato significative conferme. Alle pagg. 41 e ss. sono valorizzati soprattutto, al riguardo i contatti epistolari tra DÌ MO e altri detenuti di elevata caratura 'ndranghetistica e la missiva inviata a DÌ MO da RR GU il 7.11.2007, con la quale il RR chiedeva un autorevole intervento del destinatario sui suoi fratelli. 4 3.2.Quanto al contenuto del cd, esso avrebbe fra l'altro consentito di provare la partecipazione alla cosca di DÌ AL cl. 73, fino a quel momento sempre assolto dall'imputazione associativa nei precedenti processi a suo carico;
e avrebbe fornito importanti conferme al racconto del RI, come a proposito della cerimonia di investitura nel ruolo di dirigenti della cosca di DÌ CE e IO, definita dal collaborante il "battesimo dello sgarro di seta", espressione che compare in un brano del supporto in un contesto narrativo anch'esso riferibile, secondo i giudici territoriali, ad un rituale mafioso.
3.3. A carico del RR la Corte di merito, oltre alla corrispondenza con CO MO, ricorda il suo ferimento in un agguato criminale del 29.6.2005, cioè in un periodo caratterizzato dalla ripresa della faida mafiosa tra le opposte cosche CO-AL, alla quale numerosi collaboratori avevano esplicitamente ascritto l'episodio (pag. 49); le dichiarazioni di EL EN, che lo aveva indicato come "reggente" della cosca insieme a NI AL a seguito della carcerazione dei capi;
il contenuto del colloquio tra DÌ AL PP, e la sorella IA, nella parte in cui compare il riferimento al RR, che secondo il DÌ avrebbe dovuto muoversi con particolare cautela in quel periodo, per il pericolo di attentati contro la sua persona e che con la sua avventatezza aveva creato seri problemi alla cosca;
le visite in carcere allo "zio AN" "u ragiunieri"i insieme a DÌ AL cl 54 che sarebbe poi rimasto ucciso in un agguato e con il quale il RR aveva avuto in passato un'assidua frequentazione (peraltro, sottolinea la Corte, nel corso di uno dei colloqui il RR aveva espresso il proprio rammarico per il fatto che gli affiliati in libertà non fossero capaci di opporsi efficacemente alla cosca avversaria); infine (pagg. 51 e 52), le dichiarazioni di RO UC e di RA NZ, sull'intervento del RR in alcune vicende, sollecitato dagli interessati per la sua "autorevolezza", ecc... 3.4. Strettamente legata a quella del RR sarebbe la posizione associativa del NI, nipote ex sorore di DÌ MO e AN. La Corte sottolinea anzitutto le dichiarazioni del EL EN, che lo aveva indicato come "reggente" della cosca insieme al RR, a seguito della carcerazione dei capi, con il ruolo specifico di "tutela e protezione" di attività commerciali e di responsabile delle scelte di investimento e di infiltrazione di capitali mafiosi in imprese commerciali. Anche il NI sarebbe stato oggetto di riferimenti nei colloqui carcerari tra CO AL PP cl. 77 e la sorella DÌ IA, come possibile destinatario di rappresaglie da parte del clan avverso e quindi tenuto ad un atteggiamento di particolare prudenza. I giudici di appello ricordano poi che nel procedimento "Primavera 1", per quanto conclusosi con esito assolutorio nei confronti del NI, costui era stato indicato dal capo cosca DÌ AN come una delle "otto persone più care che egli doveva mantenere". Ancora, il NI sarebbe stato direttamente coinvolto in alcune vicende criminali, o sarebbe intervenuto per prestare la propria mediazione;
in particolare, la Corte cita le attività usurarie del NI e il suo l'interessamento nei confronti di alcuni soggetti vittime di usura, in un contesto di rapporti personali in cui lo stesso NI aveva ammesso di essere effettivamente inserito, pur negando ogni personale implicazione criminale.
3.5 Alquanto articolata è l'analisi della posizione dei due RA, titolari dell'impresa individuale RA AN e della società "Italcantieri Costruzioni Generali s.r.l., indicati originariamente dall'accusa come partecipi della cosca DÌ come imprenditori collusi che, oltre a consentire al clan di ingerirsi nelle più varie attività economiche, "spendevano" sul mercato le proprie referenze criminali per assicurare a questa o quell'impresa la propria "protezione" (nella sentenza è ricordata la vicenda dell'appalto affidato alla ER s.r.l. di IL Di LA AL per la costruzione di una struttura residenziale per disabili e anziani), o per sottrarsi personalmente a pretese estorsive), il tutto alla stregua di contributi dichiarativi ritenuti adeguatamente riscontrati. Peraltro, secondo l'accusa, sarebbe stato conclusivamente significativo di un legame stabile e "paritario" dei RA con il clan DÌ, la presenza di RR AL nella loro impresa. L'esito dell'incidente cautelare sui provvedimenti restrittivi adottati anche nei confronti dei due RA per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, aveva però indotto il gup ad escludere la loro responsabilità per lo stesso reato. La Suprema Corte, infatti, aveva rilevato l'insufficiente approfondimento della reale natura del rapporto dei due imprenditori con l'associazione mafiosa alla stregua della fondamentale distinzione tra imprenditore colluso e imprenditore succube. Era residuata, nella sentenza di primo grado, la condivisione dell'ulteriore ipotesi accusatoria formulata a carico dei RA per i reati di frode in pubbliche forniture e truffa di cui ai capi Z ter e Z quater, emersi in margine all'esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale dei locali della scuola "Maresca" di RI, affidati alla soc. Italcantieri.. I due imputati in parte avrebbero omesso di inserire i necessari connettori nei nodi travi-pilastri delle strutture portanti dell'edificio, in parte ne avrebbero collocati di qualità diversa da quella prescritta;
e avrebbero "risparmiato", rispetto alle indicazioni contrattuali, anche sul numero di fibre di carbonio. L'accusa sarebbe stata confermata, in questo caso, dagli accertamenti tecnici eseguiti sulle strutture dell'edificio.
4. Quanto alle altre imputazioni sentenza (pag. 45) ricorda che per il reato di favoreggiamento contestato al capo Ka GG MO e DÌ EN cl 79, si annoverano come fonti di prova il contenuto delle conversazioni nr. 1714 e 1716 dell'8.2.2007, intercettate all'interno dell'autovettura di EN, e gli esiti S dei servizi di rilevazione satellitare dei movimenti della stessa autovettura, che confermerebbero l'attività di supporto dei due imputati a favore del latitante AC IE;
5. a proposito dei reati ascritti ad NO EN vengono ricordate le convergenti dichiarazioni dei collaboranti IC e EL, ritenute attendibili a dispetto di alcune perplessità segnalate dalla difesa (come ad es., a proposito dell'autore dell'esplosione di colpi di arma da fuoco in occasione dei fatti oggetto delle imputazioni sub G) e G) bis. Per ciascun episodio sono ricordate convergenze delle dichiarazioni dei due collaboratori, ritenute puntuali e significative (pagg. 46 e ss).
6. In ordine ai reati di assistenza agli associati e favoreggiamento personale contestati a AN TT, la Corte ricorda le convergenti dichiarazioni di EL EN e IC UN, secondo cui lo AN aveva messo a disposizione degli esponenti del clan DÌ, tra i quali lo stesso EL, IA PP, NO EN, AL ES e ES LO, schede telefoniche intestate ad inconsapevoli cittadini stranieri;
gli accertamenti sull'utilizzazione, da parte del EL e del IA, di schede effettivamente intestate a cittadini extracomunitari;
la disponibilità, da parte dello AN, di un laboratorio di elettronica all'interno del quale erano custoditi diversi apparti ricetrasmittenti del tipo microspie, tra le quali quella suo tempo installata dalle forze dell'ordine a bordo dell'autovettura di TE IR, ritenuto dagli inquirenti l'autista di CO CE (pag 58 sentenza):
7. L'analisi delle singole posizioni prosegue con l'esame delle imputazioni di usura, tentata estorsione ed esercizio abusivo del credito rispettivamente formulate nei confronti di FL NN, e di AC LE. Le fonti di prova analizzate dalla Corte di merito consistono essenzialmente nelle dichiarazioni delle persone offese, in alcuni casi (RO, CI), confortate dagli esiti della attività di intercettazione o da servizi di osservazione, o, come per la tentata estorsione in danno del RO, dal riscontro delle lesioni allo stesso refertate come esito della riferita violenza estorsiva;
ma confortate, più in generale, soprattutto dalla positiva verifica dell'attendibilità di tutte le persone offese.
8. Completa la rievocazione dei dati di prova riferibili alle singole imputazioni l'analisi delle posizioni di ZU DO in relazione al reato di usura in danno di CI EN e TA ND ascrittogli al capo X1 e di AL SQ, in relazione ai reati di usura e di tentata estorsione di cui ai capi U ed U bis (pagg. 61 e 62). A carico dello ZU, la Corte di merito ricorda soprattutto gli esiti delle attività di intercettazione telefonica, ma anche le significativamente sofferte dichiarazioni dibattimentali della persona offesa;
quanto allo AL, le dichiarazioni della vittima, le sostanziali ammissioni dello stesso imputato e le sue iniziative, risarcitorie.
9. Confrontate le risultanze istruttorie con i motivi di appello proposti dalle difese e dal Procuratore Generale, la Corte di merito è pervenuta quindi, nella sostanza, ad una pressoché generale conferma del giudizio di responsabilità espresso dal gup nei confronti degli imputati, sia pure con qualche modifica del trattamento sanzionatorio;
ha rivisto, invece, i termini del giudizio di condanna nei confronti dei due RA, ritenendoli responsabili anche del reato associativo.
9.1. L'approfondimento dei rapporti tra i due RA e il clan DÌ è effettuato in sentenza alle pagg. 540 e ss. La Corte di merito si occupa anzitutto delle sentenze della Corte di Cassazione nr. 1936/2010 e 1939/2010, che avevano decretato l'annullamento delle ordinanze cautelari emesse nei confronti dei due RA per il reato associativo, rilevando la debole efficacia "pregiudicante" dei due arresti di legittimità, sia perché attinenti ad una fase processuale incidentale, che per il loro contenuto, trattandosi di annullamenti con rinvio, non dirimenti quindi, rispetto alla valutazione della gravità indiziaria, tanto più che all'annullamento non aveva fatto seguito una nuova pronuncia del Tribunale del riesame. I giudici di appello approfondiscono quindi gli aspetti di criticità logica nella valutazione del quadro cautelare sottolineati dalle sentenze di annullamento, rilevando anzitutto che nelle dichiarazioni del EL, sotto questo aspetto non particolarmente attenzionate dal giudice di legittimità, l'affermazione della posizione dei due RA come consapevoli strumenti operativi del clan DÌ nel settore imprenditoriale è assolutamente perentoria e reiterata. La sentenza di appello si sofferma quindi sui rapporti tra i RA e il Di ALresponsabile della ER, subentrata ad un'altra impresa in alcuni lavori nella RIde, secondo l'accusa con l'intermediazione mafiosa dei RA, per escludere la possibilità che detti rapporti fossero ascrivibili alla prospettiva di una semplice alleanza imprenditoriale, piuttosto che alla caratura criminale dei RA;
esamina le indicazioni di prova circa i vantaggi che la compenetrazione degli interessi dei RA con quelli del clan avrebbe procurato ai primi, rileva infine, nei confronti di RA FR, una specifica indicazione del suo inserimento in contesti di criminalità organizzata, dalle sue pregresse vicissitudini personali e giudiziarie, ricordando che l'imputato era stato vittima di un tentato omicidio nel 1990, cioè nel pieno svolgimento della faida tra le cosche DÌ e AL, era stato in passato condannato per fatti di estorsione e di turbativa d'asta, e nel 1993 era stato sottoposto a misura di prevenzione personale proprio per i suoi rapporti con la famiglia DÌ, in particolare con DÌ EN (cl. 1965), e DÌ AL. 10. Con i ricorsi principali, proposti personalmente o per mezzo dei propri difensori, i predetti imputati articolano le seguenti censure di legittimità 10.1 FL NN (ricorsi a firma degli avv.ti AN Russo e AN Alvaro) Nel ricorso a firma dell' avv. AN Russo si deduce anzitutto il difetto di motivazione della sentenza sull'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre la scadenza del termine delle indagini preliminari. Il ricorrente sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di usura a far data dal 31.5.2005 e sarebbero quindi inutilizzabili nei suoi confronti il verbale di dichiarazioni e di denuncia della persona offesa in data 10.1.2008 e 12.3.2008 e 7.1.2009; gli atti di acquisizione di documentazione bancaria;
i risultati delle attività intercettative;
le relazioni di servizio del 7.3.2008; la riproduzione fotografica delle sembianze dell'indagato, acquisita il 23.4.2008; la relazione di consulenza tecnica dell'8.7.2008 a firma de dr. Eugenia Chindemi. Nel ricorso è trascritta in una nota, la diffusissima memoria presentata al riguardo al gip, richiamata come parte integrante dell'impugnazione di legittimità. La difesa aggiunge che il termine per il compimento delle indagini preliminari deve intendersi riferito non solo al soggetto ma anche al fatto non essendo consentita la dilatazione del termine per le indagini preliminari per uno specifico fatto di reato con nuove iscrizioni nel registro degli indagati per fatti diversi. Né potrebbero rilevare i ritardi nell'iscrizione nel registro, quando dovessero ritenersi macroscopici. Le deduzioni difensive sono assistite da un più che completo approfondimento di tutti i profili giuridico dogmatici della questione. 10.2 Con motivi analoghi, entrambi i difensori deducono inoltre il vizio di motivazione e il vizio di violazione di legge della sentenza in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 dl 152/1991; l'avv. Russo rileva, sotto un primo profilo, che gli elementi di fatto della circostanza in esame non sarebbero sufficientemente determinati nel capo di imputazione;
in ogni caso, la motivazione della sentenza sarebbe illogica, avendo tra l'altro i giudici territoriali paradossalmente utilizzato, nell'analisi del fatto di usura in danno di RO UC, alcune deduzioni difensive attinenti ai rapporti tra la persona offesa e la cosca AL che dimostrerebbero al contrario l'assenza di un qualunque timore della stessa persona offesa nei confronti del FL. La Corte avrebbe poi in sostanza automaticamente esteso il presunto rapporto di soggezione del RO alla cosca AL e al FL, anche ai fatti di usura riguardanti le altre persone offese, in assenza, per questi ultimi, di indicazioni specifiche sugli elementi di fatto dell'aggravante. L'avv. Alvaro, dopo avere ampiamente rievocato motivi di appello, lamenta che la Corte di merito non avrebbe effettuato alcuna rielaborazione critica delle valutazioni del giudice di primo grado sulla scorta delle ampie e puntuali censure difensive, che avevano in particolare sottolineato: -l'assenza nella condotta del FL di connotati di minaccia o di violenza nei confronti della persona offesa, diversi dall'atteggiamento di pressione sul debitore di qualunque usuraio e l'inattendibilità, ritenuta dallo stesso gip, delle dichiarazioni del RO sulle percosse asseritamente ricevute;
-l'impossibilità logica di affermare l'uso del metodo mafioso solo sulla base di una presunta e non provata contiguità storica del ricorrente con la cosca AL, smentita peraltro dalle risultanze istruttorie ampiamente esaminate in ricorso, comprese le dichiarazioni della persona offesa. Con la mera "ritrascrizione" delle motivazioni della sentenza di primo grado, la Corte territoriale non avrebbe quindi adempiuto allo specifico ed autonomo obbligo di motivazione determinato dai motivi di appello. In analoghe censure di legittimità incorrerebbe poi la motivazione della sentenza impugnata riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 132 D.lgs n. 385/1993, avendo i giudici di appello ingiustificatamente disatteso le deduzioni difensive secondo cui il reato presuppone un'organizzazione di impresa volta all'esercizio abusivo dell'attività creditizia. 11.DÌ IO 11.1. Secondo la difesa, la motivazione della sentenza a sostegno della conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente sarebbe soltanto apparente, presentando numerose lacune e zone d'ombra, con il frequente ricorso a sofismi o a ragionamenti ipotetici, e con la violazione dei criteri di valutazione della prova stabiliti dall'art. 192 c.p.p. In concreto, le censure difensive si appuntano sulla valutazione dell'attendibilità e della concludenza probatoria, in termini di reciproco riscontro secondo il criterio della convergenza del molteplice, delle dichiarazioni dei collaboratori RI e EL, in realtà contrastanti sulla questione dell'appartenenza del ricorrente alla cosca omonima. La Corte avrebbe composto il contrasto sulla base di una lettura delle dichiarazioni del EL (che aveva escluso l'appartenenza) frutto di un evidente travisamento dei contenuti narrativi offerti dal collaborante (vedi a pag. 4 del ricorso), esplicito e categorico nell'affermare l'assoluto disinteresse del ricorrente rispetto agli affari della cosca. Le valutazioni dei giudici di appello sarebbero rimaste così ancorate, in sostanza, esclusivamente alle dichiarazioni del RI, che non solo sarebbero rimaste prive di riscontri, ma sconterebbero negativamente, in termini di attendibilità, le valutazioni sul suo conto effettuate in altri procedimenti, le sospette circostanze della sua iniziativa di collaborazione, e il ritardo con cui sarebbero intervenute rispetto ai termini stabiliti dall'art. 16 quater L. 13.2.2001 n. 45., con la loro conseguente inutilizzabilità, non sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato, trattandosi di inutilizzabilità patologica. 7 11.2 Ma il narrato del dichiarante sarebbe inverosimile secondo un'altra considerazione trascurata dai giudici di appello, relativa all'incongruenza logica delle propalazioni etero accusatorie del RI, in quanto provenienti da un soggetto che, sebbene asseritamente partecipe dell'investitura del DÌ in posizione di vertice all'interno della cosca, non sarebbe stato mai a sua volta indagato per il reato di associazione mafiosa. 11.3 E non avrebbero, ancora, considerato, i giudici di appello, i riscontri di segno negativo emersi dalle indagini su alcuni particolari significativi riferiti dal collaborante, come rispetto ai riferimenti temporali delle sue indicazioni e all'esistenza i un bunker sotterraneo all'interno del carcere, e gli errori accertati in relazione ad alcune indicazioni soggettive rispetto ai partecipanti alla presunta cerimonia di investitura del ricorrente, che peraltro mai avrebbe potuto svolgersi all'interno di una struttura carceraria con le modalità riferite, senza dire della inutilità dell'iniziativa, in assenza di qualunque reale esigenza, essendo all'epoca prossimi alla scarcerazione altri importanti esponenti della cosca in grado di assumere lo stesso ruolo gerarchico che sarebbe stato in tutta fretta assegnato al ricorrente. 11.4 Tutte le sbavature, le imprecisioni, le illogicità nel racconto del dichiarante, sarebbero state poi liquidate sbrigativamente dalla Corte di merito con la possibilità di presunte sovrapposizioni di ricordi, senza apprezzare nemmeno l'incompatibilità con l'accusa del percorso di vita intrapreso dal ricorrente dopo la sua scarcerazione, che gli era valsa la revoca della misura di sorveglianza speciale applicata nei suoi confronti. Del tutto arbitraria e illogica sarebbe poi la valorizzazione in chiave accusatoria del cd. 11.5. Il secondo motivo è incentrato sul trattamento sanzionatorio. La Corte sarebbe incorsa nel vizio di violazione di legge e nel difetto di motivazione nella valutazione dei criteri direttivi dell'art. 133 c.p., effettuata in modo insufficiente e incompleto, pervenendo così ad un risultato sanzionatorio illegittimo ed iniquo. 12. CO CE AN 12.1. Violazione dell'art. 192 co 1 c.p.p. in combinato disposto con l'art. 187 c.p.p., in relazione agli artt. 125 e 546 co 2 lett. e) c.p.p., nonché vizio di motivazione in punto di valutazione dell'attendibilità intrinseca del collaboratore RI EN. La corte di merito avrebbe "sanato" tutte le perplessità emerse nel narrato del dichiarante, con un pregiudiziale criterio "salvifico", come sarebbe evidente, ad es., nell'importanza attribuita, ai fini della valutazione di alcuni errori del dichiarante, al fatto, solo apoditticamente ritenuto, che egli avesse partecipato a numerose cerimonie di affiliazione, con la conseguente possibilità di qualche sovrapposizione di ricordi;
i giudici di appello avrebbero inoltre trascurato le indicazioni sull'attendibilità del collaborante desumibili dal mancato riconoscimento in suo favore in altri processi, dell'attenuante di cui all'art. 8 dl 152/1991, in una occasione per l'esito assolutorio del giudizio nei confronti di alcuni degli imputati raggiunti dalle sue propalazioni;
e sarebbe inoltre illogica la individuazione di un profilo di attendibilità del RI nell'assenza di sperati vantaggi o benefici in conseguenza della collaborazione. 12.3. La difesa indugia quindi nel dettaglio delle perplessità emerse a proposito delle dichiarazioni del RI nei processi ZU e UC;
come anche a proposito dei riferimenti temporali di un rito di affiliazione e di alcune relative circostanze di contorno ( la presenza di una fontana o di un lametta "squagliata"; il "taglio corrispondente al conferimento dello "sgarro di seta"); perplessità che sarebbero state superate dalla Corte territoriale con motivazione del tutto inadeguata e insufficiente. 12.4. La motivazione incorrerebbe nelle stesse censure di legittimità in ordine alla valutazione come riscontri individualizzanti di circostanze in realtà in nessun modo significative e senza tener conto della necessaria approssimazione ad approdi di certezza processuale del livello probatorio indispensabile per la pronuncia di un giudizio di condanna, rispetto al minore impegno dimostrativo richiesto per la valutazione della gravità indiziaria in sede cautelare. La Corte di merito si sarebbe limitata all'elencazione di una serie di dati oggettivamente anacronistici o deboli sotto il profilo indiziario, come il comune periodo di detenzione subito da DÌ EN, DÌ IO, CO CE e GG MO;
la scarcerazione di CO CE l'11.8.2006; la corrispondenza intercorsa il 29.4.2005 tra DÌ AL PP cl. 77,e lo zio AN;
i colloqui del 7.6.2005 tra il predetto CO AL la madre e il fratello AN;
la missiva del RR del 7.11.2007; la testimonianza dell'ispettore di polizia penitenziaria AN AN;
gli accertamenti sulla disponibilità, da parte della famiglia DÌ, di un terreno vicino al carcere di RI o sul trasferimento a Roma di CO CE;
il contenuto del CD. Tutti detti presunti elementi di riscontro sono analizzati diffusamente dalla difesa per concluderne nel senso della loro irrilevanza o, addirittura, della loro valenza come riscontro negativo. 12.5. In ogni caso, sarebbe ravvisabile il vizio di violazione dell'art. 416 bis c.p. per la mancanza, nella motivazione, di qualunque indicazione circa il ruolo effettivo del ricorrente all'interno dell'organizzazione mafiosa, di là dall'astratta indicazione di una posizione di capo priva di contenuti concreti. Sul punto, sarebbe decisamente criticabile l'affermazione della Corte di merito secondo cui, in sostanza, la precedente condanna del ricorrente per il reato associativo indurrebbe una sorta di esemplificazione probatoria rispetto alla 8 valutazione della sua rinnovata adesione al sodalizio, in tal senso essendo sufficiente il rilievo dell'avanzamento di grado del ricorrente. 13. CO MO cl 75 13.1. La difesa denuncia, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza con riferimento ai criteri di valutazione della prova stabiliti dall'art. 192 c.p.p. rilevando l'indebito e indifferenziato accomunamento, nelle valutazioni della Corte territoriale, della posizione del ricorrente a quella dei fratelli. Peraltro, i giudici di appello avrebbero impropriamente fatto ricorso alla nozione di comune esperienza della normale insuscettibilità dello stato detentivo di costituire ostacolo alla permanenza del vincolo associativo rispetto alle organizzazioni mafiose, senza considerare che dovrebbe comunque essere indagata la continuità e la concretezza dell'apporto fornito al sodalizio dall'affiliato che si trovi in una situazione di segregazione carceraria, tanto più secondo il regime speciale dell'art. 41 bis Ord. penitenziario. 13.2. Sotto altro profilo, la conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente conseguirebbe ad un acritico appiattimento della corte di merito sule valutazioni del gup e alla sopravvalutazione della precedente condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. che peraltro, secondo le precisazioni difensive, coprirebbe un arco temporale esteso fino all'anno 1998, e non fino al 1997, come indicato nella sentenza impugnata. Né potrebbe attribuirsi il connotato di un significativo novum probatorio alla presunta "cripticità" della corrispondenza epistolare tra il ricorrente e i familiari, non essendo possibile decodificare il contenuto "dissimulante" delle missive in termini da avvalorare il sospetto che esse contenessero disposizioni criminose da eseguire all'esterno della struttura carceraria, tanto più che l'autorità penitenziaria non era mai intervenuta ad inibire o a limitare la prosecuzione dei contatti tra il ricorrente e i familiari. 13.3. Con il secondo motivo, deduce analoghe censure di legittimità in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo tra l'altro i giudici di appello omesso di valutare quanto meno la fragilità del compendio accusatorio, da considerare sintomatica dell'esistenza dei presupposti favorevoli per l'adozione di un trattamento diverso e più favorevole. La Corte di merito non avrebbe inoltre adeguatamente evidenziato sulla base di quali concrete indicazioni di prova il ricorrente avrebbe assunto, rispetto alla qualità di semplice partecipe attribuitagli nella precedente sentenza di condanna, quella di capo contestagli nell'imputazione associativa formulata nei suoi confronti nel presente procedimento. Le dichiarazioni del RI, secondo cui al ricorrente sarebbe stata attribuita una "dote di ndrangheta" che lo aveva investito del ruolo di capo, sarebbero approssimative e de relato, oltre ad essere riferibili ad un'epoca in cui il ricorrente era ancora adolescente, e ben difficilmente avrebbe quindi potuto assumere funzioni direttive all'interno dell'associazione, tanto più che nel medesimo periodo era ancora in vita DÌ AN, capo carismatico dell'intera consorteria. Altrettanto arbitraria sarebbe la valorizzazione probatoria del contenuto del cd, e I"'apprezzamento della sua coerenza con le dichiarazioni del RI. 14. DÌ EN cl. 79 (pagg. 223-243) 14.1. Violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, Itt. B) c) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 192 c.p.p., agli artt. 110 e 390 c.p. e all'art. 7 L. 203/1991.Dopo ampia premessa in diritto sui criteri di valutazione della prova e sul corrispondente obbligo di motivazione del giudice di merito, la difesa deduce il vizio di travisamento della prova nell'interpretazione del contenuto delle conversazioni tra il ricorrente e GG MO intercettate all'interno dell'autovettura Mini Coper in uso a DÌ EN 1'8.2.2007. Sarebbe arbitraria, infatti, la valutazione dell'identificazione del latitante AC IE come il soggetto indicato dagli interlocutori con lo stesso nome di battesimo;
e arbitraria la svalutazione dei risultati della trascrizione delle intercettazioni ad opera del consulente di parte della difesa, Arch. AN LI, che avrebbe evidenziato contenuti colloquiali non coerenti con l'ipotesi accusatoria. Trattandosi dell'unico dato di prova a carico del ricorrente, le perplessità segnalate avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a pronunciare sentenza di assoluzione, anche considerando i pronunciamenti del giudice di legittimità, che in sede di incidente de libertate aveva annullato con rinvio i provvedimenti del tribunale del riesame per un approfondimento della gravità indiziaria. Illogica sarebbe, ancora, la confutazione in sentenza delle invece lineari giustificazioni fornite dal ricorrente sui suoi rapporti di frequentazione con la famiglia del latitante, e contraddittoria la valutazione dell'aiuto prestato al AC con la rilevazione dell'atteggiamento di esplicita dissociazione del ricorrente dall'associazione mafiosa. 14.2. Gli stessi profili di legittimità la difesa sviluppa con riferimento all'aggravante mafiosa, la cui sussistenza sarebbe stata tra l'altro ribadita dalla corte territoriale con un'erronea lettura della motivazione della sentenza della Suprema Corte nr. 874/2010, che per quanto fondata, nella decisione di annullamento del provvedimento di riesame dell'ordinanza restrittiva, su motivi essenzialmente di rito, non aveva mancato di rilevare le lacune motivazionali in cui era incorso sul punto il Tribunale della libertà, rispetto alla motivata esclusione dell'aggravante da parte del gip. L'ultimo motivo attiene all'applicazione della recidiva, censurata in ricorso sul rilievo che il relativo aumento di pena sarebbe stato illegittimamente operato dal giudice di merito ai sensi dell'art. 99 co 4 c.p., in assenza di rituale contestazione da parte del PM., che aveva indicato 9 nell'editto solo la recidiva reiterata ai sensi del secondo comma dell'art.99, non ulteriormente qualificata (in ricorso è citata tra l'altro Cass. 12.2.2010, nr. 5849) 15. DÌ AL cl. 73. 15.1. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) in relazione all'art. 416 bis c.p. La sentenza impugnata non individuerebbe alcun elemento dimostrativo di una fattiva partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa nell'arco temporale della contestazione, ma avrebbe in sostanza fondato le proprie conclusioni esclusivamente sul possesso della qualità di mafioso da parte del DÌ, qualità che si sarebbe protratta oltre il termine del precedente giudicato di assoluzione nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. Il secondo motivo si ricollega proprio al giudicato di assoluzione, deducendo la difesa la violazione dell'art. 649 c.p. per non avere i giudici di appello tenuto conto della preclusione processuale determinata a favore del ricorrente dalla sentenza di assoluzione per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di appello di Reggio Calabria nel processo c.d. "Primavera 1, il 9.11.2002 e divenuta irrevocabile il 6.10.2003,. Secondo la Corte territoriale, il giudicato coprirebbe la condotta del ricorrente fino all'Ottobre del 1997, mentre l'incisione del cd dal quale si trarrebbero le principali indicazioni di prova a carico del DÌ (in relazione al brano della canzone in cui si auspicherebbe l'innalzamento della carica del ricorrente all'interno dell'organizzazione mafiosa) sarebbe collocabile tra la fine del 1997 e la fine del 1998, periodo non coperto dal giudicato. La difesa confuta queste argomentazioni rilevandone la fallacia nella misura in cui la sperata "promozione" del DÌ presuppone un grado gerarchico precedente, che però sarebbe escluso dal giudicato di assoluzione, dal momento che non sarebbe possibile ritenere che la carica precedente fosse stata assunta dal ricorrente oltre il mese di Ottobre del 1997. Dal testo del c.d. sarebbe infatti desumibile che l'innalzamento di grado era stato auspicato durante il periodo di detenzione del ricorrente, iniziato appunto il 20 ottobre del 1997, non nel successivo mese di Novembre, come erroneamente affermerebbero i giudici di appello, la data corretta risultando documentalmente da un provvedimento della Procura Generale della Corte di Appello di Roma del 16.7.2004. 15.2. In ogni caso, sarebbe ravvisabile il difetto assoluto di motivazione della sentenza sull'aspetto soggettivo del reato associativo. Nel ricorso si riportano i corrispondenti motivi di appello e si sottolinea la natura di dolo specifico della volontà di partecipazione al sodalizio mafioso, in quanto proiettata oltre la data di adesione, investendo la condivisione del programma delinquenziale del gruppo. 15.3. La censura del deficit motivazionale è ampiamente sviluppata con il 4 motivo. La difesa lamenta la mancata risposta della Corte territoriale ai motivi di appello;
deduce che i giudici di appello avrebbero disatteso i criteri normativi di valutazione della prova, che devono confrontarsi anche con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato; assume l'illegittima valutazione della prova indiziaria, in quanto effettuata in contrasto con i principi di gravità, precisione e concordanza fissati dall'art. 192 co 2 c.p.p.; analizza alcuni snodi fondamentali della motivazione rilevando in particolare: -che l'affermazione dei giudici di appello sulla presunta qualità di capo cosca di DÌ AN (cl 43) negli anni 2005-2006, sarebbe soltanto assertiva, considerando lo stato di detenzione di AN nello stesso periodo, e l'assenza di indicazioni circa il concreto superamento da parte dell'interessato, ai fini della continuità del suo ruolo direttivo, dei limiti comunque connessi al severo regime carcerario cui lo stesso era sottoposto;
-che sarebbe del tutto impropria la valorizzazione del contenuto del cd, già per l'intrinseca irrilevanza di una così atipica fonte di prova, ma anche per il pericolo del travisamento, in sede di trascrizione, di espressioni o sfumature potenzialmente decisive in un senso o nell'altro rispetto all'ipotesi accusatoria (nel ricorso l'assunto è esemplificato con riferimento al brano "destino ingrato a sti giovanotti, i battiati cu la sita". In ogni caso, il cd non potrebbe costituire riscontro delle dichiarazioni del RI, considerando anche il notevole scarto temporale tra l'epoca di incisione del supporto e la datazione dei fatti narrati dal collaborante;
-che le valutazioni della Corte territoriale sarebbero in grave contraddizione "con ogni regola posta a tutela della corretta formazione di ogni decisione giudiziaria" anche in ordine all'apprezzamento delle indicazioni del RI circa la volontà del ricorrente di espandere le proprie attività illecite a Roma, espresso fra l'altro ignorando le deduzioni difensive volte a sottolineare l'assenza di contatti tra il ricorrente e gli altri sodali;
l'assenza di servizi di OCP riguardanti il ricorrente sul territorio dove egli avrebbe continuato ad operare;
i risultati negativi dell'attività di intercettazione sulle utenze riferibili al DÌ e alla moglie. In ricorso sono quindi riportati ampi brani delle dichiarazioni del RI, per desumerne tra l'altro che il collaborante avrebbe attribuito al solo DÌ CE la volontà di dislocare i propri interessi a Tivoli;
e si evidenziano aspetti di criticità logica nella interpretazione del colloquio criptico del 29.4.2005, come nell'omessa considerazione della manifestazione degli interessi laziali del DÌ ancor prima della consacrazione anagrafica del suo trasferimento in Roma. 15.4. Deduce ancora, la difesa l'insufficiente motivazione sulla storicità del presunto incontro del ricorrente con NO EN all'indomani dell'omicidio Fortugno, che risulterebbe soltanto da una sentenza emessa 10 in altro procedimento, rilevando comunque l'arbitrarietà della valutazione della circostanza in chiave accusatoria;
rileva una contraddizione logica nelle valutazioni della Corte di merito relative alle indicazioni accusatorie dei collaboranti EL e IC, nella misura in cui i giudici di appello non attribuiscono rilevanza di riscontro "negativo" alla situazione di libertà del ricorrente quando osservano che i due collaboratori avevano inteso riferirsi, nella ricostruzione dell'organigramma della cosca DÌ, soltanto ai soggetti liberi;
lamenta, conclusivamente, che la Corte territoriale, nel valutare la sussistenza e la permanenza operativa della cosca "DÌ" successivamente alla sentenza "Primavera 1" e la partecipazione al sodalizio del ricorrente, abbia violato tutte le regole di giudizio stabilite dalla legge e ulteriormente puntualizzate da numerosi arresti di legittimità; 15.5. L'ultimo motivo di ricorso attiene al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 16. RR GU (245-280) 16.1. Deduce la difesa il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione insufficiente, apparente e illogica punto di conferma della penale responsabilità del ricorrente per il reato associativo, e comunque per la ritenuta qualifica di capo. Le censure di legittimità investono anzitutto la valutazione dell'attendibilità del collaborante EL EN, nonostante le evidenti incongruenze delle sue dichiarazioni. La Corte di merito non si sarebbe attenuta ai retti criteri di valutazione della chiamata di correo, specie in ordine al parametro della c.d. valutazione frazionata. In particolare, i giudici di appello non avrebbero tenuto conto dell'indicazione del collaborante di essere estraneo alla cosca DÌ e di avere intrattenuto, tra i presunti sodali della cosca, rapporti soltanto con il Dessi;
trascurando, conseguentemente, di trarre le dovute inferenze logiche da tali circostanze, che proverebbero come le informazioni del collaborante fossero soltanto de relato, oltretutto senza mai la specificazione della fonte diretta di riferimento. Tanto sarebbe rilevabile, in particolare riguardo alla parte delle dichiarazioni del collaborante concernenti il presunto rapporto di protezione mafiosa che il ricorrente avrebbe assicurato al titolare di una pizzeria in cambio del pagamento del "pizzo", circostanze riferita dal collaborante in termini assolutamente generici e rispetto alla quale mancherebbe inoltre la conferma di iniziative di denuncia della vittima;
e riguardo ai lavori di ristrutturazione di alcune case popolari che il EL aveva riferito di avere ottenuto grazie all'interessamento del ricorrente, non potendo assurgere ad elemento di conferma di tale indicazione il fatto che il collaborante conoscesse la natura dei lavori. Quanto alle circostanze di prova che i giudici di appello ritengono di trarre dai colloqui carcerari intercettati e dalle missive prodotte agli atti, varrebbe il rilievo che ne sarebbe nulla la valenza probatoria, in quanto i contenuti degli uni e delle altre dovessero ritenersi riferibili all'esecuzione di reati fine, in assenza di qualunque indicazione concreta della partecipazione del ricorrente. 16.2. L'ultimo motivo attiene al trattamento sanzionatorio. I giudici di appello avrebbero confermato una pena palesemente eccessiva, sproporzionata ed arbitraria, senza dar conto dei criteri seguiti nell'applicazione dei parametri direttivi fissati dall'art. 133 c.p. e venendo meno all'obbligo di più attenta motivazione imposto al giudice di merito quando intenda discostarsi dai minimi edittali. 17. NI AL 17.1. Deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione e il travisamento dei fatti in punto di conferma della penale responsabilità del ricorrente per il reato associativo, e comunque per la ritenuta qualifica di capo. Nelle valutazioni dei giudici di appello sarebbero rimaste immutate le stesse carenze logiche motivazione della sentenza di primo grado, in specie con riferimento alla identificazione del contributo offerto dal ricorrente alla vita del sodalizio mafioso. Sarebbe illogico, in particolare, il rilievo attribuito dalla Corte territoriale ai colloqui carcerari tra DÌ AL PP e i suoi familiari e alle dichiarazioni di RO UC e CO OL sul "fenomeno dell'usura", in merito al quale comunque la stessa sentenza riconosce l'estraneità del ricorrente;
come del tutto improprio sarebbe il rilievo attribuito all'allusione ad otto figli da mantenere formulata da DÌ AN nel contesto di una conversazione con un altro soggetto, laddove i giudici di appello ritengono di dover annoverare anche il NI tra i "figli" del DÌ senza alcuna fondata ragione;
e impropria, anche alla luce di specifici arresti della giurisprudenza di legittimità, l'apprezzamento in termini di rilevanza probatoria dei rapporti di parentela tra il ricorrente e i DÌ. I giudici territoriali avrebbero inoltre trascurato la valenza scagionante di un documento rilasciato dalla procura di RI il 30.5.2011, acquisito agli atti ai sensi dell'art.603 c.p.p. che smentirebbe gli assunti accusatori del EL e avrebbero acriticamente recepito come riscontro individualizzante, le indicazioni dello stesso EL sui rapporti tra il ricorrente e il RR, nella parte relativa alle mansioni di autista del secondo a favore del primo. Ugualmente ingiustificato sarebbe il rilievo attribuito dalla Corte territoriale alla prassi della presentazione di certificati medici da parte di diversi coimputati al fine di eludere obblighi di firma presso l'autorità di polizia. L'ultimo motivo attiene al trattamento sanzionatorio. La Corte di merito non avrebbe dato conto del diniego delle attenuanti generiche, in pratica valutando come ostativa la stessa imputazione associativa, con la sostanziale elusione del necessario approfondimento dei criteri direttivi fissati dall'art. 133 c.p. 117 18. GG MO 18.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche per contrasto con gli atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di appello, in ordine alla valutazione dell'attendibilità del collaboratore RI EN. Gli stessi giudici di appello avrebbero riconosciuto le numerose incongruenze e contraddizioni del dichiarante, impegnandosi poi nel 'illogica banalizzazione di tutti gli aspetti di perplessità rilevati, e formulando il giudizio conclusivo di attendibilità del RI sulla base di circostanze di conferma in realtà scarsamente significative, come "l'esistenza della casa circondariale" all'interno della quale si sarebbe celebrato il rituale di affiliazione del ricorrente, e la effettiva presenza nella stessa casa circondariale, dei soggetti indicati come presenti alla cerimonia, in un contesto narrativo peraltro inquinato dalla disponibilità di notizie di stampa sulle dinamiche criminali dello scontro tra opposte fazioni mafiose nel territorio di RI e sulla indicazione di rapporti di parentela e di situazioni di detenzione dei vari protagonisti. Ma la Corte di merito avrebbe anche trascurato che il RI aveva subito la revoca del programma di protezione nei suoi confronti, ed era risultato abituale assuntore di sostanze stupefacenti, ciò che sarebbe stato ostativo alla sua militanza associativa;
ancora, i giudici di appello avrebbe erroneamente ritenuto l'esistenza di rapporti di parentela tra il GG e i DÌ, non essendo nemmeno riconducibili al primo, in assenza di qualunque elemento di conferma né i rapporti epistolari né il CD indicati nella sentenza impugnata a sostegno delle proprie conclusioni. Senza dire dell'illogica svalutazione delle incertezze mostrate dal collaborante sulla stessa identificazione del ricorrente, che egli aveva confuso con un suo fratello, e delle perplessità segnalate dalla difesa sulla stessa verosimiglianza della possibilità storica delle cerimonia di affiliazione. 18.2. Con il secondo motivo la difesa appunta le proprie censure di legittimità sull'indebita semplificazione probatoria ritenuta dai giudici di appello, rispetto al tema d'accusa, della precedente sentenza irrevocabile riportata dal GG per il reato di associazione mafiosa, dal momento che la scorciatoia motivazionale muoveva comunque dalle dichiarazioni del RI, profondamente contraddittorie rispetto alle indicazioni concrete della rinnovata adesione del ricorrente al sodalizio in una prima occasione ricollegate ad una "promozione" nella gerarchia dell'organizzazione, in altra al mantenimento della posizione precedente, in ogni caso, senza alcuna indicazione. 18.3. L'ultimo motivo è incentrato sul trattamento sanzionatorio. La difesa lamenta che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione il motivo di appello sull'applicazione "della continuazione con la precedente condanna per il reato associativo, mafioso per come da certificato del casellario e per come verificabile dalla sentenza (operazione Primavera 1) presente in atti"; sarebbe infatti erronea l'affermazione contenuta in sentenza sulla mancata proposizione della specifica doglianza nell'atto di appello. 19 AL SQ (pag. 511 e ss.) 19.1. La difesa deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza tanto in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa che con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e, più in generale, alla valutazione di criteri direttivi fissati dall'art. 133c.p. L'aggravante di cui all'art. 7 dl 152/1991 non potrebbe essere ritenuta sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, per il fatto che in una occasione avrebbe visto il ricorrente in case del NI, soggetto peraltro incensurato, o per l'allusione del ricorrente a non meglio identificati personaggi "ben più pericolosi" defilati dietro le sue richieste di pagamento. Del tutto immotivata sarebbe inoltre la valutazione della sussistenza del fine agevolativo della cosca DÌ. Le censure di legittimità sul diniego delle attenuanti innominate puntano sulla dedotta insufficienza del criterio della gravità dei fatti utilizzato dalla Corte territoriale, che avrebbe trascurato tutti gli altri parametri dell'art. 133 c.p., in concreto l'incensuratezza del ricorrente e le sue integrali iniziative risarcitorie a favore della persona offesa. Deduce analoghe censure di legittimità in merito all'aggravante mafiosa, rilevando l'erroneità dell'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'aggravante non avrebbe formato oggetto dei motivi di appello. 20 AN TT EN (399-416) 20.1. Deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità nei suoi confronti in ordine ad entrambi i reati ascrittigli. Quanto al reato di aiuto agli associati, la Corte territoriale avrebbe disatteso i criteri normativi di valutazione della prova, nell'affermare valutare la convergenza delle dichiarazioni accusatorie di EL EN e IC UN sulla presunta offerta, da parte del ricorrente, ad affiliati della cosca DÌ, della disponibilità di schede telefoniche. Solo il primo dei due collaboratori avrebbe riferito d notizie apprese direttamente, mentre le generiche dichiarazioni de relato del IC non sarebbero in alcun modo accreditabili come frutto di conoscenze acquisite grazie al flusso circolare di informazioni all'interno del gruppo criminale non essendo affatto indagato in sentenza il presupposto del dato di comune conoscenza tra gli affiliati, dell'attività di supporto del ricorrente, smentito anzi dalle dichiarazioni dello AL, che aveva riferito di avere attivato a nome proprio una scheda telefonica. Né potrebbe rilevare come elemento di riscontro, il fatto che le schede in ipotesi fornite dal ricorrente fossero riferibili allo stesso gestore telefonico (la Wind), trattato dal ricorrente 12. nell'esercizio della sua attività commerciale, perché questo non individuerebbe necessariamente il suo esercizio come quello di provenienza delle schede e d'altra parte lo stesso EL non aveva mai dichiarato di essersi avvalso della collaborazione del ricorrente per ottenere la consegna di schede telefoniche a nome di altri soggetti. In ogni caso, all'epoca dei fatti (commessi secondo l'accusa, fino al dicembre 2005), il ricorrente non avrebbe potuto supporre la qualità di esponenti mafiosi dei soggetti agevolati, non ancora coinvolti in vicende giudiziarie. 20.2.Le stesse censure di legittimità il ricorrente propone con riferimento al reato di cui all'art. 378 c.p., rilevando che mancherebbe al fine della punibilità della condotta contestata il presupposto di fatto dell'esistenza di indagini nei confronti del soggetto favorito, TE IR, questione asseritamente superata con acrobazie logiche dai giudici di appello, che dopo avere preso atto che il TE "fosse stato archiviato" (così in ricorso) confermano ugualmente il giudizio di responsabilità attraverso il riferimento all'attività agevolativa che il TE avrebbe prestato a sua volta in favore di CO CE. 21. ZU DO 21.1. La sentenza impugnata sarebbe censurabile ai sensi dell'art. 606 lett. d) ed e) c.p.p. per avere i giudici di appello da una parte illogicamente ritenuto l'attendibilità delle contraddittorie e tardive dichiarazioni della persona offesa, fra l'altro attribuendo del tutto arbitrariamente al ricorrente la paternità di un biglietto intimidatorio ricevuto dalla stessa persona offesa, dall'altra negato l'acquisizione agli atti del procedimento, richiesta dalla difesa ex art. 238 bis c.p.p., di una sentenza irrevocabile dalla quale si sarebbero potuti trarre altre indicazioni dell'inaffidabilità del teste. Le altre censure riguardano la valutazione della sussistenza dell'aggravante mafiosa, non avendo la sentenza indicato in concreto alcuna modalità nella condotta dell'imputato caratterizzata dal metodo mafioso o dall'evocazione di contesti di criminalità organizzata, e il difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e più in generale, sulla ' valutazione dei criteri direttivi fissati dall'art. 133 c.p. 22. RA FR. 22.1 La difesa deduce il difetto i motivazione della sentenza sia in ordine, alla conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi Z ter e Z quater (frode nell'esecuzione del contratto di appalto tra la soc. Italcantieri s.r.l. la provincia di Reggio Calabria avente ad oggetto l'adeguamento strutturale dei locali della scuola "Maresca" di RI;
truffa aggravata in relazione agli artifici posti in essere per far figurare la regolare esecuzione dei lavori e ottenere quindi la liquidazione della prima parte del compenso contrattuale), che in relazione all'affermazione della responsabilità del ricorrente per il reato associativo, in questo caso in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal tribunale. 22.1.2. Quanto al reato di cui al capo Z ter (pagg. 520-535 della sentenza), la difesa lamenta in sostanza che la Corte di merito, relativamente all'aspetto principale della contestazione, cioè il mancato inserimento dei connettori tra le barre di armatura delle travi, non avrebbe tenuto conto dei risultati della consulenza di parte a firma dell'arch. De LE, che addebitavano ad un errore progettuale della direzione dei lavori l'impossibilità dell'inserimento, non essendo stato previsto uno spazio adeguato. La stessa direzione dei lavori, peraltro, non aveva mai contestato lo specifico inadempimento, evidentemente perché consapevole dell'assenza di colpa dell'impresa appaltatrice. La Corte di merito avrebbe eluso la questione, ripiegando su dettagli esecutivi di minore importanza, e trascurando che il ricorrente non avrebbe avuto alcun interesse a contestare alla direzione dei lavori l'errore progettuale. 22.1.3 Non sarebbe poi ipotizzabile nemmeno il reato di truffa, sia perché l'inserimento dei connettori non era stato fatturato, che per la ragione dell'evidenza della loro assenza, con la conseguente impossibilità dell'induzione in errore dell'ente appaltante. Infine, il minor numero di fibre di carbonio poste in opera rispetto alle previsioni contrattuali, sarebbe giustificato dalla sufficienza dei due strati in concreto applicati, dovendosi peraltro considerare che si trattava di lavori a corpo e che erano state inserite strisce di composito anche in pilastri non previsti dal progetto. 22.1.4 Altra censura difensiva concerne la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 nr. 7 c.p.; la Corte di merito avrebbe trascurato i principi elaborati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità (in ricorso è citata Cass. sez. VI 3.11.2010 nr. 41686), non avrebbe effettuato un'indagine adeguata sull'entità del danno, e avrebbe erroneamente considerato l'importo complessivo dell'opera. 22.2. Le censure di legittimità relative alla reformatio in peius della sentenza di primo grado ordine al reato associativo (pag. 535 e ss della sentenza di appello) partono dalla premessa di principio della definizione, alla stregua di consolidati indirizzi di legittimità, del rapporto tra due sentenze di segno opposto sulla responsabilità dell'imputato pronunciate in diversi gradi di merito;
il giudice sovraordinato non potrebbe discostarsi da un primo pronunciato di assoluzione se non sulla base di argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve quindi rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza. 43 22.2.1. Già in sede di incidente cautelare la Corte di Cassazione (sent, nr. 1939/2010) aveva rilevato l'assenza di gravità indiziaria a carico del ricorrente in ordine al reato associativo, anzitutto con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore EL EN, che in concreto aveva riferito soltanto dell'assoggettamento al "pizzo" dell'impresa gestita dal ricorrente, formulando mere illazioni su un più ampio rapporto di scambio in termini di favori e di protezione, tra la stessa impresa e l'associazione mafiosa. Queste ultime indicazioni non potevano poi ritenersi confermate dalle dichiarazioni del teste Di AL, titolare della s.r.l. COVER di Teramo, impegnata in alcuni lavori nel territorio di RI, perché le assicurazioni che il teste avrebbe ricevuto dal ricorrente sulla prospettiva del regolare andamento dei lavori, non potevano univocamente riferirsi alle credenziali criminali del ricorrente, che avrebbero consentito a costui il controllo del territorio, essendo ugualmente plausibile che il ricorrente intendesse piuttosto garantire alla COVER un sostegno operativo e logistico;
così come non potevano assumere consistenza di riscontro le particolari modalità dei rapporti di affari intrattenuti dal ricorrente con la stessa COVER e con la ditta Tiesse, né la prassi della consegna ai dipendenti dell'impresa del ricorrente, di buste paga recanti importi superiori a quelli effettivamente erogati, né, infine, i rapporti tra il RA e RR GU. 22.2.1. Rispetto al materiale istruttorio di cui era stata valutata l'insufficienza prima in sede cautelare quindi, con la sentenza di primo grado, nulla di nuovo sarebbe emerso nel giudizio di appello. La stessa Corte territoriale avrebbe rilevato l'inattendibilità del collaboratore IS EN, sentito in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, essendo stata quindi costretta a ripiegare su una diversa valutazione delle medesime prove considerate insufficienti dal gup e dalla Suprema Corte, dettagliatamente rivisitate in ricorso. 22.2.2 Gli stessi vizi di legittimità sarebbero riscontrabili nell'affermazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 DI 152/1991, nella disposta confisca del patrimonio delle imprese del ricorrente (oltre alla soc. Italcantieri la ditta individuale RA) e nella determinazione del trattamento sanzionatorio, in relazione all'insufficiente motivazione sull'applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p. e all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, contraddittorio anche in ragione della valutazione del minore spessore criminale del ricorrente rispetto a quello diRA FR. 23 RA AN 23.1. I motivi di ricorso, prevalentemente incentrati sul reato associativo, sono in tutto analoghi, in punto di responsabilità, a quelli formulati nell'interesse di RA FR, con ampio approfondimento della valenza probatoria delle dichiarazioni di EL FR e dei presunti riscontri estrinseci, analizzati anche sulla base di diffuse premesse dogmatiche sulla stessa nozione di riscontro tanto sotto il profilo oggettivo che nella sula valenza individualizzante. 23.1. 2. La conclusione (pag. 17, 1.7 del ricorso) è che la Corte territoriale, nella valutazione dell'intraneità del ricorrente al sodalizio mafioso, sarebbe incorsa in un palese errore di diritto nella misura in cui avrebbe preteso di valorizzare quali elementi probatori dati che apparivano, ontologicamente equivoci e dunque privi di alcuna valenza dimostrativa in ordine al factum probandum. 23.2. Riguardo ai reati di cui ai capi Z ter e Z quater, la difesa sottolinea l'arbitraria valorizzazione in chiave accusatoria, delle dichiarazioni dei testi AZ e Di AL, che nulla direbbero in ordine alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori, tanto non potendo desumersi dall'indicazione della sua qualità di socio di fatto dell'impresa appaltatrice. In ordine al reato di truffa, poi, non potrebbe logicamente ritenersi che la voce "rinforzo strutturale dei pilastri, rinforzo strutturale delle travi" comprendesse i dettagli esecutivi oggetto di contestazione, considerando anche che si trattava di un pagamento parziale per una prima parte dei lavori. 23.2.1.1 Censure di legittimità sono articolate in ricorso anche in ordine della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 DI 152/1991, alla disposta confisca del patrimonio delle imprese del ricorrente (oltre alla soc. Italcantieri la ditta individuale RA) e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in relazione all'insufficiente motivazione sull'applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p. e all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. 24. NO EN (320-399): 24.1. Con il primo motivo, sostenuto da ampie premesse dogmatiche sui criteri normativi di valutazione della prova e sull'obbligo di motivazione del giudice di merito, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 187 e 192 co 3 c.p.p., e il difetto di motivazione della sentenza impugnata per l'illogica valorizzazione delle contraddittorie chiamate di correo di IC UN e EL EN, divergenti sul fondamentale particolare dell'autore dell'esplosione di colpi di arma da fuoco all'indirizzo dell'esercizio commerciale di RO AL. 24.2. Con il secondo motivo, il ricorrente rileva il vizio di violazione di legge e il difetto di assoluto di motivazione della sentenza in ordine all'aggravante mafiosa, rilevando l'erroneità dell'affermazione dei giudici territoriali sull'inesistenza di specifici motivi di appello sul punto. 214 24.3. Ad illustrazione dei rispettivi ricorsi principali Sono stati depositati motivi aggiunti e memorie difensive da DÌ AL PP, ZU DO, GG MO, DÌ IO, RA FR;
nell'interesse di DÌ AL è stata depositata nota di correzione di alcuni errori contenuti nel ricorso principale. 25 Ricorrono anche le parti civili RO UC e IO TI CI OS e DA, lamentando, con motivi sovrapponibili, la mancata espressa conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado, e l'omessa liquidazione a loro favore delle spese sostenute in grado di appello. Considerato in diritto 1.Si deve anzitutto dare conto delle eccezioni difensive, spesso estremamente approfondite nell'articolazione dei riferimenti processuali e nella sottolineatura dei corrispondenti profili dogmatici, sulla utilizzabilità degli atti compiuti oltre la scadenza del termine per il compimento delle indagini preliminari. La questione è sviluppata soprattutto nel ricorso a favore del FL, ma è ovviamente "comune" a molti ricorrenti, oltre ad essere oggetto di altre notazioni difensive, sia pure meno argomentate. Nulla di nuovo e di decisivo sottolineano però le difese, nonostante l'estremo approfondimento della questione, rispetto alle condivisibili conclusioni della Corte di merito sulla "tempestività" di tutti gli atti di indagine, dovendosi per il resto rilevare, a confutazione di un'altra eccezione difensiva, che il termine di durata delle indagini preliminari decorre in ogni caso dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione (Sez. U, Sentenza n. 40538 del 24/09/2009 Lattanzi;
è giusto aggiungere, però, che le deduzioni difensive su presunti ritardi e, soprattutto, sulla loro abnormità, appaiono del tutto assertive e ingiustificate).
1.1.Ma è soprattutto decisivo il rilievo che la scelta del giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti di investigazione compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 12085 del 19/12/2011, Inzitari;
Sez. 6, Sentenza n. 21265 del 15/12/2011, imputato CO e altri). Ciò perché la scadenza del termine delle investigazioni non afferisce alla natura intrinseca della singola fonte di prova, che è invece il dato di riferimento della distinzione tra inutilizzabilità "patologica" o "fisiologica", secondo un discrimine che oltretutto impedisce definitivamente qualsiasi ulteriore possibilità di acquisizione della prova "illegittima", mentre nel sistema del codice di rito non è rilevabile la cristallizzazione definitiva e insuperabile del quadro probatorio alla scadenza del termine di cui all'art. 407 c..p.p. L'art. 441 co 5 c.p.p. come novellato dalla legge 16.12.1999 nr. 479, attribuisce infatti al gip investito dell'istanza di rito abbreviato, un generale potere di integrazione istruttoria che nella sua ampia latitudine non potrebbe ritenersi precluso dalla scadenza del termine delle indagini preliminari, evenienza intuitivamente di non raro accadimento nel momento in cui l'imputato decida di accedere al rito speciale;
come nessun limite che non sia quello della necessità della prova, è imposto all'attività di integrazione probatoria esercitabile dal giudice del dibattimento ex art. 507 c.p.p., cioè in una fase processuale in cui l'ostacolo dell'art. 407 c.p.p. renderebbe addirittura priva di senso la disposizione, se fosse vera la conseguenza dell'inutilizzabilità patologica di qualunque prova (nella logica dell'art. 507 c.p.p. non acquisita ma) acquisibile dopo il termine di scadenza delle indagini preliminari. E' vero poi che la sentenza impugnata asseconda la diversa prospettiva teorica propugnata dalla difesa, indulgendo all'analisi della questione esclusivamente sotto il profilo temporale, senza opporre il troncante argomento del rito;
ma in considerazione della natura processuale della questione, questa Corte è svincolata, nella sua decisione, dalla motivazione della sentenza impugnata, e può prescindervi del tutto (nel senso che detti principi siano la conseguenza coerente dell'attribuzione alla Corte di cassazione di autonomi poteri di accertamento delle nullità processuali, anche con l'esame diretto degli atti, cfr. Cass. 19.3.2002, Ranieri).
2.Sull'analoga questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni del RI in quanto intervenute oltre il termine di centoottanta giorni dalla redazione del verbale illustrativo dei contenuti delle sue dichiarazioni, la Corte di merito ha richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il collegio non ha alcun motivo di discostarsi, secondo cui le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili, oltre che nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, anche nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato. (Sez. U, Sentenza n. 1149 del 25/09/2008 Magistris;
S.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 150, Correnti;
S.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1151, Petito ed altri;
S.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1152, Petito ed altri;
cfr. anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 46328 del 06/11/2007Galletta e altri, dove la precisazione che il principio si desume anche dal fatto che, se la collaborazione si manifesta proprio nella fase processuale del dibattimento, all'interessato possono essere concesse, ai sensi dell'art. 16 quinquies, comma terzo, del D.L. n. 8 del 1991, le attenuanti conseguenti alla collaborazione, pur in mancanza del verbale illustrativo, che dovrà essere redatto successivamente). La difesa si è limitata ad insistere nell'eccezione di inutilizzabilità senza addurre argomenti idonei ad un ripensamento degli indirizzi di legittimità consolidatisi sulla questione.
3. La valutazione dell'attendibilità delle varie fonti dichiarative da parte dei giudici di appello, non si presta alle censure difensive. Quanto al RI la questione è affrontata alle pagg. 85 e ss. della sentenza, dove si ricorda, anzitutto, che il collaborante non poteva attendersi benefici premiali dal contributo offerto in questo procedimento, avendoli già conseguiti in precedenti occasioni processuali. La Corte di merito non manca di interloquire sulle perplessità segnalate dalle difese circa il mancato riconoscimento, a favore del RI, dell'attenuante dell'art. 8 dl 152/1991 nel procedimento conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 26.2.2009, ma le supera con una minuziosa e logicamente lineare analisi delle dichiarazioni rese dal collaborante in questo procedimento, anche nel confronto con quelle rese in altre occasioni, a quest'ultimo riguardo traendo non illogicamente conclusioni esattamente opposte a quelle della difesa circa la ipotizzata contraddittorietà dei vari narrati. Più che condivisibile, poi, appare la valutazione in termini di riscontro estrinseco, dei contenuti dei colloqui carcerari e della corrispondenza epistolare tra esponenti della famiglia DÌ. Né, riguardo ai contatti epistolari, ha pregio l'osservazione difensiva secondo cui il loro contenuto apparve neutro all'autorità penitenziaria, perché a prescindere dall'intrinseca debolezza dell'argomento, l'assunto procede dall'implicito quanto indimostrato presupposto che in sede di controllo amministrativo fossero disponibili tutti gli elementi di valutazione poi utilizzati nel corso del giudizio penale. L'esistenza di eventuali imprecisioni della chiamata in correità, poi, non è, di per sè, sufficiente ad escludere l'attendibilità del collaborante allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale indiziario e ritenga, con congrua motivazione, di dare prevalenza agli elementi che sostengono la credibilità dell'accusa (Cass Sez. 1, Sentenza n. 1428 del 30/11/1995, imputati RI e altri). In sostanza il rapporto tra l'attendibilità delle dichiarazioni etero accusatorie dei soggetti indicati dall'art. 210 c.p.p., e i relativi riscontri, si pone in termini di proporzionalità inversa, rispetto all'apprezzamento dell'importanza delle une e degli altri;
maggiore è l'attendibilità del collaborante, minore l'impegno dimostrativo richiesto con riferimento ai riscontri, e viceversa (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 6992 del 30/01/1992, Altadonna ed altri). Nella specie, le dichiarazioni del RI sono assistite, come si è già accennato, da riscontri di natura documentale o provenienti dalle attività captative, che evocano in termini esattamente corrispondenti alle sue dichiarazioni, il contesto criminale di riferimento;
e con riguardo alla specifica posizione di GG MO, si pone con evidenza di inequivocabile riscontro, il suo coinvolgimento nel fatto di reato di cui al cap K, ascrivibile al contesto di rapporti criminali indicato Dal RI come quello di riferimento del GG. Non molto apprezzabile è il rilievo formulato dal difensore di CO IO, secondo cui il RI non sarebbe credibile perché non sarebbe stato mai indagato a sua volta per il reato di associazione mafiosa. Non solo L'affermazione è assertiva, non documentata e priva di riferimenti processuali, ma dalla sentenza impugnata risulta che in altri procedimenti in cui era imputato il RI, si fece questione della concessione in suo favore dell'attenuante di cui all'art. 8 dl 152/1991, che presuppone un contributo qualificato se non dall'appartenenza all'associazione mafiosa, almeno dall'assunzione dei modelli criminali indicati dall'art, 416 bis c.p., in quanto ovviamente propizi all'acquisizione di un patrimonio informativo sull'associazione mafiosa. Né pare particolarmente significativo, tra gli altri, il rilievo dell'accertata inesistenza di un bunker nel terreno di tali Di Giorgi, al quale avrebbe invece accennato il RI. La questione è affrontata a pag. 120 della sentenza, con la considerazione, supportata da un'attenta analisi di dettaglio dei passaggi dichiarativi di interesse, che l'espressione "bunker" sarebbe il frutto di un'accidentale enfatizzazione, in sede di verbalizzazione, di un dato riportato dal RI in termini molto più attenuati. E' vero, però, soprattutto, che i tentativi difensivi di insidiare l'attendibilità del RI come degli altri collaboranti, allineano sul piano della medesima rilevanza probatoria ogni più minuto particolare dei vari contributi dichiarativi, mentre in tema di valutazione della chiamata in correità proveniente da un soggetto che abbia reso dichiarazioni complesse, oggetto della valutazione è la dichiarazione globale del chiamante, relativamente ad un determinato episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti dallo stesso riferiti, conseguendone, che per stabilire la sua attendibilità si possa tener conto anche solo di alcuni aspetti significativi di essa, in modo che, una volta effettuata l'operazione con esito positivo, il giudice di merito possa legittimamente riconoscere valore probatorio a tutta la dichiarazione e non solo a quella specificamente riscontrata (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 42705 del 12/10/2010 Salvo). Sotto questo profilo, rimane centrale l'indagine sulla "plausibilità" dello svolgimento della cerimonia mafiosa all'interno del carcere di Palmi, particolarmente approfondita nella sentenza di appello (pagg. 106 e ss.), con argomentazioni che non prestano il fianco alle censure difensive, sostanzialmente reiterative di contrapposte valutazioni di merito;
e centrale la valutazione dei più significativi elementi di riscontro delle dichiarazioni del RI, provenienti peraltro da fonti non dichiarative di indiscutibile "genuinità" probatoria (documenti fonografici, colloqui intercettati, corrispondenza epistolare ecc..), che confermano il suo narrato con riferimento al contesto criminale che fa da sfondo all'accusa associativa, cioè lo scontro tra la cosca DÌ e quella dei AL, e le connesse esigenze di riorganizzazione dei DÌ dovute anche ad una contingente crisi di leadership del gruppo.
3.1. Riguardo al IC, sul conto dell'attendibilità del quale la difesa reitera in sostanza i dubbi già espressi con l'atto di appello, in relazione alle precarie condizioni di salute mentale del collaborante, la Corte di merito ha ampiamente e logicamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover condividere le conclusioni cui era pervenuto il perito medico incaricato dal giudice per le indagini preliminari per verificare la compatibilità delle condizioni di salute del IC con il regime carcerario. Il perito aveva fondatamente e con rigore scientifico spiegato che quella del predetto collaborante era "una personalità introversa ed a tratti fragile", essendo riconoscibili nel suo comportamento "sporadiche crisi di ansia" ed i sintomi di un "disturbo di personalità borderline": situazione che, pur giustificando un trattamento con psicofarmaci e tale da condurre il IC, dopo il giudizio di primo grado, alla drammatica determinazione di togliersi la vita, non aveva inficiato nè influenzato la capacità di ricordo e di narrazione del P., non aveva inciso sulla sua capacità di testimoniare e, dunque, sulla sua attendibilità sotto profilo psicologico o psichiatrico, essendo egli risultato soggetto comunque "lucido e ben orientato, senza turbe della psiche e del raziocinio", ed avendo lo stesso conservato all'epoca del suo esame "un buon equilibrio psichico con valide doti attentivo- - percettive, con buon orientamento spaziotemporale, lucidità e coerenza ideativa, validità attentiva e capacità autodifensive" (v. pagg. della sentenza impugnata).Determinazioni, quelle dei giudici di merito, in quanto espresse in modo logico e coerente, residualmente sindacabili in sede di legittimità solo nei limiti del travisamento della prova, ma non anche quando la censura si concretizzi in una mera diversa lettura degli esiti di quell'accertamento, sulla scorta delle conclusioni formulate da una consulenza di parte (così, tra le altre, Sez. 1, n. 47252 del 17/11/2011, Esposito), piuttosto che nella effettiva individuazione di apprezzabili criticità logiche e di errori "ostativi" nella motivazione della sentenza impugnata.
3.2. Relativamente al EL, le censure difensive puntano essenzialmente sulle ragioni "opportunistiche della sua scelta di collaborazione, e sulle discutibili scelte di vita del collaborante, argomenti però già in sé poco pertinenti nella valutazione della credibilità del dichiarante. Il c.d."pentimento", infatti, è normalmente collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, e non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni: con la conseguenza che l'indagine sulla credibilità del collaboratore di giustizia deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona e quindi sulla genuinità del suo pentimento - bensì attraverso l'esame delle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, nonché sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni (così Sez. 1, n. 5850 del 29/09/2000, Cuccuru, Rv. 218079; Sez. 2, n. 36 del 14/01/1997, Spata;
nel senso che l'attendibilità intrinseca dei collaboranti, non possa essere contestata in base alla loro ovvia personalità criminale, "scontata" a monte, nella previsione dell'art. 192 co 3 c.p.p. con la minore forza probatoria ex lege attribuita a dichiarazioni provenienti da soggetti comunque coinvolti nei fatti criminali narrati, vedi, anche, Cass. Pen. Sez. II, 20.1.2011, Zingaro;
cfr. ancora, Corte di Cassazione 08161 del 26/11/2009 - 02/03/2010 SEZ. 3 La Delfa e altro, dove la precisazione che il generico interesse a fruire dei benefici premiali non è di per se'solo elemento idoneo ad intaccare la credibilità delle dichiarazioni ove il giudice le abbia doverosamente sottoposte ad adeguata verifica). Ma la Corte di merito sottolinea anche, più che opportunamente che al EL fu rilasciata una patente "preventiva" di attendibilità, prima della sua scelta di collaborazione, dagli stessi ambienti criminali poi effettivamente coinvolti nelle sue dichiarazioni, come emerge dal carteggio esaminato dai giudici di appello, che evidenzia la preoccupazione degli interessati per l'insofferenza manifestata dal EL per il regime carcerario, come foriera di future collaborazioni strumentali all'obiettivo di affrancarsi dalla situazione di detenzione. Per il resto i giudici di merito sottolineano con argomentazioni esenti da qualunque critica logico-giuridica, come le dichiarazioni del EL e del IC siano stanzialmente coincidenti nei loro nuclei fondamentali, e assistite da plurimi riscontri anche di natura non dichiarativa.
4. Le valutazioni della Corte territoriale sulla datazione delle incisioni del cd sono condivisibili sul piano logico, nella parte in cui escludono l'anteriorità della formazione dei contenuti del supporto rispetto alla data finale dell' accertamento del reato associativo in precedenti procedimenti penali a carico di alcuni dei soggetti menzionati nel supporto (il riferimento è, in particolare, al processo c.d. "Primavera 1"). CO MO, indiscutibilmente l'autore delle incisioni insieme a DÌ EN, risulta infatti latitante all'epoca della formazione dei contenuti del c.d., e si riferisce allo stato di detenzione di altri soggetti perdurante dall'Ottobre Novembre del 1997 (vedi sentenza impugnata, pag. 138). Considerando che il discrimine temporale del giudicato è individuato dalla Corte di merito nell'Ottobre del 1997, ne deriva il superamento delle eccezioni difensiva tese a retrodatare la data di formazione del c.d. ad epoca anteriore alla conclusione del processo Primavera 1. 4.1. Ma è vero anche che le questioni della effettiva rilevanza probatoria e della datazione del c.d., sono alquanto sopravvalutate tanto nelle sentenze di merito che nelle deduzioni difensive. Il dato centrale di prova rimane infatti, nelle valutazioni del caso, la cerimonia mafiosa all'interno del carcere di Palmi di cui ha riferito il RI, che si sarebbe svolta tra il mese di Maggio e il mese di Giugno del 2005, in prossimità delle scarcerazioni di CO IO, DÌ CE e GG MO (eseguite tra il 19.5 e l'11.8.2006; vedi pagg. 39), e le tracce epistolari o "colloquiali" dell'intenso interesse dell'evento per gli affiliati in libertà rispetto all'avvertita necessità di una efficace strategia di risposta all'aggressività di cosche rivali. La più o meno "profonda" retrodatazione del c.d. rispetto alle valutazioni del giudice di primo grado (che ricollega più immediatamente la formazione dei contenuti del supporto alle indicazioni di prova riferibili ai colloqui carcerari e alla corrispondenza tra esponenti della famiglia DÌ, cioè intorno al 2005), varrebbe quindi soltanto a spostare più o meno avanti nel tempo le aspettative riposte dal clan sul futuro ritorno in libertà (e in azione) dei protagonisti della cerimonia. Ma non c'è dubbio, per il resto, che la data della cerimonia di "promozione" dei due DÌ e del GG, superi ampiamente il limite temporale del precedente giudicato, così come è evidente, nella ricostruzione dei fatti da parte dei giudici territoriali, che anche per gli altri imputati del reato associativo si registrano risultanze istruttorie sicuramente più avanzate nel tempo rispetto a qualunque datazione del cd.. Nei confronti dei due RA, poi, nessuna rilevanza può essere attribuita ai contenuti del supporto, del tutto eterogenee essendo le fonti di prova a loro carico.
4.1.1. Il contenuto del cd, piuttosto, come non mancano di rilevare i giudici di appello, offre ab extrinseco importanti conferme al narrato dei collaboratori, non solo, ad es. rispetto al "destino" di capi dei due fratelli DÌ, consacrato poi nella cerimonia del 2005., ma anche rispetto ad elementi di dettaglio che concorrono però all'identificazione di un contesto di prova assolutamente genuino, come ad es., per quel che riguarda le qualità caratteriali e personali dei due fratelli IO e CE, il primo definito dal RI come soggetto serio e riservato, abituato a ponderare le decisioni, e sempre capace di decidere per il meglio, CE alquanto meno affidabile, anche se destinato anche lui ad assumere un ruolo di capo (vedi, sugli speculari brani del cd la sentenza impugnata, pagg. 151 e ss.). Il cd offre inoltre significative conferme anche sul piano della semantica mafiosa, come ad es. per il significato da attribuire all'espressione "sgarro di seta" utilizzata dal RI (vedi supra), alla stregua di una interpretazione vanamente contestata dalla difesa, secondo valutazioni che finiscono con il prescindere dalla coincidenza e dalla reciproca inferenza ermeneutica di contenuti letterali e contenuti logici nel confronto tra le due diverse fonti di prova, giustamente valorizzate, invece, dalla Corte territoriale.
5. Per quel che riguarda i singoli ricorsi, conviene premettere alcune considerazioni generali sulle posizioni di NI AL, RR GU DÌ IO e DÌ MO, DÌ CE AN, DÌ AL 73, e GG MO, come primo approccio alla valutazione dell'infondatezza delle censure di legittimità articolate dalle difese.
5.1 Nella valutazione delle responsabilità associative dei predetti ricorrenti, i giudici di appello sottolineano, una serie di elementi di prova effettivamente dotati, nella loro complessiva lettura di un'inoppugnabile valenza di conferma dell'ipotesi accusatoria, alla stregua della quale ciascuno sarebbe stato inserito nelle dinamiche criminali dello scontro tra la cosca DÌ e la cosca AL, nel segno di una sostanziale continuità con le attività criminali della cosca CO oggetto di precedenti procedimenti penali. A pag. 141 è riportata la lettera inviata da DÌ AL PP e DÌ AN il 29.4.1995, nel corso della quale il primo esprime il convincimento che "le cose andranno meglio" perché tra poco "ci" esce MO e poi IO); l'attesa di qualcuno che possa assumere la guida del gruppo criminale è esplicitamente manifestata da DÌ AL PP (cl 77) nel colloquio con la madre AN FR del 7.6.2005; la crisi di leadership che attraversa il clan nel periodo precedente la scarcerazione di CO IO e CE e del GG, risulta chiaramente evocata anche nel colloquio tra il predetto DÌ AL a DÌ AN il 16.8.2005, quando il primo afferma che "non vede l'ora che esca MO" perché "quelli che sono fuori sono una maniata di broccoli” ; nel colloquio del 19.7.2005 tra DÌ AL PP e la sorella IA compare un significativo riferimento a RR GU, rimasto poco tempo prima vittima di un tentato omicidio, e accusato di essersi comportato avventatamente, ecc.. A tale contesto criminale è legata da un indiscutibile filo logico, secondo le giuste valutazioni della Corte territoriali, alle quali le difese finiscono per opporre non molto più che alternative prospettazioni di merito, l'investitura in carcere di CO CE e IO e del GG con le aspettative maturate all'interno del clan DÌ su una rinnovata vitalità della cosca a seguito della scarcerazione degli stessi ricorrenti, vista come fattore di riscossa nel confronto con gli avversari.
5.1.1. Ogni tentativo difensivo di spiegare le singole missive o i colloqui intercettai in senso "diverso" dal riferimento a dinamiche criminali appare del tutto riduttivo, non appena si considerino le une gli altri nella loro evidente concatenazione logica e nell'altrettanto evidente collegamento con gli eventi esterni di riferimento. La questione è comunque puntualmente e ampiamente affrontata dalla Corte di merito senza alcuna sbavatura logica, in un capitolo dedicato (pagg 167 e ss.).
5.2. Una volta confermata la validità dell'ipotesi della "continuità" della cosca DÌ oltre il limite temporale segnato da precedenti sentenze irrevocabili, in opposizione alle tesi difensive dell'assorbimento" dei fatti oggetto del presente procedimento in quelli coperti da giudicato, ne deriva in effetti una certa semplificazione dell'onere probatorio dell'accusa rispetto ai concreti modi della partecipazione dei singoli ricorrenti, nella misura in cui i rispettivi contributi debbano essere riferiti, appunto, ad una struttura criminale già oggetto di precedente accertamento giudiziario. Il riferimento ad un sodalizio mafioso in passato affermatosi nel territorio della RIde, e ancora attivo a difesa del proprio peso criminale nel confronto con cosche rivali, consente di identificare agevolmente il contributo associativo di DÌ IO, DÌ CE AN, DÌ MO cl 75, DÌ EN cl. 79, DÌ AL cl. 73, RR GU, NI AL e GG MO, che alla stregua delle risultanze processuali analizzate dalla Corte territoriale risultano tutti coinvolti in una generale mobilitazione "militare" degli affiliati a difesa di vitali interessi della cosca, addirittura afferenti al livello della stessa sopravvivenza "fisica" dei suoi esponenti, insidiata dallo scontro in corso con la cosca AL ( scontro che vede tra gli altri lo stesso RR destinatario di un agguato criminale nel Giugno del 2005).
5.2.1 Non vi è poi alcuna difficoltà a ritenere che anche soggetti non implicati nelle precedenti vicende giudiziarie o come il NI e DÌ AL, personalmente assolti all'esito del giudizio, possano ugualmente considerarsi inseriti nel gruppo criminale, considerando le specifiche caratteristiche dell'associazione mafiosa, sempre aperta a nuove adesioni. Così come nulla vieta che gli elementi di prova raccolti nei precedenti procedimenti, siano valorizzati e “attualizzati" nella loro saldatura con le nuove e successive risultanze istruttorie, non per "retroagire" sul giudizio di assoluzione, ma come indici di una "vicinanza" al clan non ancora concretizzatasi in passato in condotte tipiche di partecipazione, e progredita poi con l'inserimento nella struttura criminale. Poco rilevano, quindi, sotto questo profilo, le censure difensive dirette a sottolineare che per gli imputati in precedenza assolti non sarebbe ammissibile ritenere il passaggio da precedenti cariche minori, escluse dai giudicati di assoluzione, a nuove e più prestigiose responsabilità associative;
al limite, potrebbe ipotizzarsi anche la diretta conquista di incarichi di rilievo a partire da vicinanze o contiguità più o meno qualificate, non essendo certo identificabili percorsi obbligati nel cursus honorum di un mafioso ed essendo peraltro evidente il paradosso implicito nelle opposte deduzioni difensive, per le quali, saltato il primo "scalino", non sarebbe più possibile affermare l'appartenenza di taluno ad un'associazione mafiosa.
5.2.2. Diverso è il caso dei due RA, che nelle valutazioni della Corte supportano il clan DÌ nella penetrazione del tessuto economico produttivo della RIde;
la corretta identificazione anche nei loro confronti della condotta di partecipazione al gruppo criminale, oltretutto in stretto collegamento con il RR, conferma peraltro l'articolazione degli interessi criminali del clan, ovviamente non riducibili ad una logica di sopravvivenza fine a sé stessa.
5.3. Poco c'è da aggiungere sulle singole posizioni dei componenti del gruppo DÌ più direttamente impegnati nello scontro con cosche rivali, dovendosi in linea di massima fare riferimento alle ampie e condivisibili argomentazioni dei giudici di appello, che resistono alle censure difensive, in massima parte reiterative di questioni già proposte davanti alla Corte territoriale e fortemente viziate da evidenti connotazioni di merito.
5.3.1. Per il terzetto coinvolto nella cerimonia mafiosa all'interno del carcere di Palmi, si rinnova, nelle giuste valutazioni della Corte di merito, la massima di esperienza secondo cui lo stato di detenzione non recide necessariamente i legami dell'interessato con l'associazione mafiosa di appartenenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 38486 del 19/05/2011 Rinzivillo, dove l'affermazione che il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili come la detenzione o la condanna non si può automaticamente applicare a contesti delinquenziali, come quelli determinati dalle associazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne definitive sono accettate come prevedibili eventualità, sicché, in tali casi, il vincolo della continuazione non è incompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo - costituito da fasi di detenzione o da condanne - trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio).
5.3.1.1. Nel caso dei due DÌ IO e CE e del GG, poi, non si tratta soltanto dell'affidamento sul loro futuro contributo da parte degli associati in libertà, perché la partecipazione al rituale mafioso esprime la consapevole adesione di ciascuno dei predetti ricorrenti al programma di rilancio della cosca DÌ, con l'esplicita accettazione di maggiori "responsabilità", in circostanze che per le corrispondenti, ansiose aspettative di vari componenti del gruppo, forniscono senz'altro la prova della permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile degli stessi ricorrenti alla vita ed all'organizzazione del gruppo stesso, anche se solo a carattere morale ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6819 del 31/01/2013, Fusco e altri), e ciò senza considerare la concreta proiezione operativa dell'investitura "carceraria" legata all'imminente riconquista della libertà da parte di tutti gli interessati all'epoca della cerimonia mafiosa 5.3.1.2 Ma va aggiunta, per GG MO, la considerazione dell'indubbia rilevanza, anche ai fini della valutazione della sua posizione associativa, della solidità dell'impianto accusatorio per il reato di procurata inosservanza di pena contestatogli al capo K), commesso nel Febbraio del 2007. Al riguardo va rilevata la più che ampia e completa motivazione della Corte territoriale, che si articola dalla pag. 238 alla pag. 244, e prende in considerazione con grande attenzione critica i principali rilievi difensivi, comprese le risultanze della perizia di trascrizione a firma dell'arch. LI, depositata dalla difesa per ricostruire in senso diverso da quello ipotizzato dall'accusa, e in contrasto con i brogliacci delle trascrizioni di pg, le ragioni dei movimenti del GG e di DÌ EN nella giornata dell'8.2.2007 (vedi pag. 234, dove la sottolineatura di una significativa interruzione tra il brano che l'arch. LI era riuscito a decifrare, e quello immediatamente precedente, con la conseguente neutralizzazione dei significati di prova attribuiti dalla difesa al brano "decriptato"). Non è ravvisabile alcun salto logico nello snodarsi del percorso argomentativo della Corte, né zone d'ombra nell'esplorazione delle risultanze istruttorie, tanto che le difese dei due ricorrenti coinvolti nella vicenda (oltre al GG, DÌ EN), non possono che ripiegare sulla sostanziale (e inammissibile) riproposizione di temi di merito già sottoposti al giudice di appello, senza riuscire minimamente a cogliere alcun vizio logico giuridico nella sentenza impugnata.
5.3.1.3 Ribadita la validità dell'impianto accusatorio rispetto al fatto di reato in questione, è del tutto conseguente la valutazione della Corte di merito circa il più che significativo inserimento dell'episodio nel contesto delle relazioni criminali del GG all'interno della cosca DÌ, non solo per la suggestiva identità del suo complice, ma per la valutazione della personalità criminale del soggetto favorito, AC IE, condannato in passato con sentenza irrevocabile per il reato di associazione mafiosa e indicato come un pericoloso killer della cosca DÌ, ma anche protagonista di un eclatante gesto di devozione nei confronti della salma di DÌ EN, appena rimasto vittima di un agguato criminale (vedi pag. 229 della sentenza). Non solo, ma la sentenza sottolinea come i rapporti criminali tra il GG e il AC fossero noti al collaboratore RI EN, che ne ha riferito nel corso delle sue dichiarazioni, precisando che più volte il GG aveva fatto riferimento a tale IE detto KO o "il pelato" a cagione della sua calvizie, mostrandosi allo stesso particolarmente legato. E' persino superfluo aggiungere, poi, che con l'accenno a tali rapporti, la cui connotazione criminale appare evidente alla luce del fatto di reato descritto al capo K, ne riesce ulteriormente rafforzato, con riferimento a inoppugnabili dati oggettivi il giudizio complessivo di attendibilità del RI, come non mancano in sostanza di sottolineare i giudici di appello. Il proposito del GG, consacrato, secondo il RI, dalla sua partecipazione alla cerimonia mafiosa all'interno del carcere di Palmi, di reinserirsi prontamente, dopo la sua scarcerazione, nel contesto criminale oggetto della sentenza di condanna pronunciata anche nei suoi confronti nel procedimento Primavera 1, trova quindi un'indiscutibile conferma nel rinnovato dinamismo operativo del ricorrente al servizio degli interessi della cosca a seguito del ritrovato stato di libertà. Dall'episodio di cui al capo K si trae inoltre un non secondario elemento di conferma dell'attendibilità del RI rispetto alla rievocazione del rituale mafioso celebrato in ambito carcerario, in quanto appunto funzionale alla prospettiva di reinserimento del ricorrente negli usati contesti criminali. Ineccepibile è anche la valutazione della sussistenza dell'aggravante mafiosa. La Corte di merito, dopo avere efficacemente sottolineato l'irrilevanza dell'elisione dell'aggravante in sede di incidente cautelare, tra l'altro in quanto dovuta a questioni processuali, altrettanto incisivamente rileva che la protezione della latitanza del AC corrispondeva agli interessi "generali" della cosca DÌ, legati alla necessità di disporre di un killer prezioso nello scontro in atto con cosca AL: considerando che la faida mafiosa che opponeva i due gruppi criminali emerge incontestabilmente da plurime risultanze istruttorie, al pari della insufficiente disponibilità di "mezzi umani" da parte dei DÌ, insostenibile si rivela quindi il tentativo della difesa di contestare la logicità delle conclusioni sul punto della Corte di merito.
5.4. Come risulta dai passaggi più significativi della sentenza impugnata sul conto di DÌ AL PP, cl. 73, lo stesso ricorrente è indicato nella missiva inviata dal suo omonimo cl. 75 a DÌ AN, come esempio della crisi di leadership della cosca DÌ. Le speranze dell'autore della lettera sono riposte infatti soprattutto in "MO" e "IO" (DÌ), mentre "P (identificato con certezza dalla Corte di merito nel DÌ AL cl 73, anche per il concorrente riferimento a "Cristina", nome di battesimo della moglie del ricorrente) è indicato come persona pavida, che fugge davanti ad un topo. Il giudizio denigratorio non toglie però che esso non possa riferirsi ad altro che al coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche criminali del gruppo, com'è palese dall'accenno ironico del mittente alla scarsa fondatezza dei giudizi "istituzionali" di pericolosità nei confronti della cosca in quanto composta da personaggi di così scarsa "consistenza" (" e poi ci fanno fare galera perché dicono che siamo pericolosi"). Lo stesso ricorrente è significativamente coinvolto in alcuni brani del c.d., mentre a pag 218 e ss. la Corte di merito ricorda altre indicazioni della sua partecipazione al gruppo familiare-criminale, come ad es. i colloqui carcerari con il padre, la missiva del 27.11.2006 indirizzata da CO AL cl 77 a DÌ EN, nella quale il primo si lamenta dello scarso attivismo "associativo" del ricorrente;
l'incontro con NO EN dopo l'omicidio dell'on. Fortugno ecc... 5.4.1. Anche nel caso del DÌ AL cl 73, poi, la questione della preclusione 20 processuale derivante dal precedente giudicato di assoluzione nei suoi confronti a conclusione del procedimento "Primavera 2", che copre fatti associativi relativi alla cosca DÌ fino all'Ottobre del 1997, non è affatto condizionata in modo decisivo dall'identificazione della data di formazione del contenuto del cd, poiché la maggior parte delle prove esaminate dalla Corte di merito si riferiscono ad epoca di molto successiva (tra il 2005 e il 2006), dovendosi comunque ribadire la validità delle conclusioni della Corte di merito al riguardo.
5.4.2. Abbastanza marginali, rispetto al complessivo compendio di prova, sono infine i rilievi difensivi sull'identificazione, da parte della Corte territoriale, di presunti interessi criminali del ricorrente nel Lazio, in ordine ai quali, comunque, l'accentuata connotazione di merito delle deduzioni difensive è alquanto evidente, nel confronto con le opposte valutazioni della Corte di merito, che tengono conto anche di alcune plausibili ragioni di perplessità segnalate dalla difesa sull'attendibilità delle fonti dichiarative rispetto allo specifico tema di prova.
5.5. Le censure di legittimità articolate nell'interesse di DÌ MO, fanno leva sulla dedotta violazione dell'art. 649 c.p.p. e sull'indebita valorizzazione, in funzione di una semplificazione dell'onere probatorio, della condanna dallo stesso già riportata per il reato associativo. Va subito rilevato che l'affermazione difensiva della preclusione del precedente giudicato di condanna a carico di CO MO, è erronea già con riferimento alla presumibile datazione del c.d., di cui CO MO è indiscutibilmente l'autore insieme a DÌ EN. CO MO risulta infatti all'epoca latitante, e si riferisce allo stato di detenzione di altri soggetti, che dura dall'Ottobre- Novembre del 1997 (vedi sentenza impugnata, pag. 138). Considerando che il discrimine temporale del giudicato è individuato dalla Corte di merito nell'Ottobre del 2007, ne deriva il superamento dell'eccezione difensiva, sostenuta in ricorso dal generico e non documentato riferimento ad un periodo più avanzato di formazione del giudicato (l' "anno" 1998), peraltro nemmeno incompatibile con l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 649 c.p.p., in assenza di indicazioni difensive più precise anche nel confronto con la data di cessazione della latitanza del ricorrente ( peraltro, in ragione delle e diverse e ulteriori indicazioni di prova sottolineate in sentenza a carico del ricorrente, e di cui si dirà oltre, anche nei confronti di CO MO andrebbe comunque replicata l'osservazione della non decisività della questione della data di formazione del cd.).
5.5.1. Quanto alla seconda questione, va rilevato che la valutazione della prova della continuità dell'adesione all'associazione mafiosa di un soggetto già condannato per lo stesso reato può in effetti essere tratta da elementi di fatto che di per sé potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa "originaria" di partecipazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 6819 del 31/01/2013, Fusco e altri, sulla rilevanza di un contributo anche soltanto morale dell'associato, successivamente alla condanna, alle attività del gruppo criminale di appartenenza); mentre è pacifico che la rinnovata adesione al sodalizio sia compatibile con lo stato di detenzione del soggetto (vedi Cass. n. 38486 del 19/05/2011 Rinzivillo); Ebbene, già nel cd si rinvengono brani assolutamente espliciti del perdurante coinvolgimento di DÌ MO nelle dinamiche criminali della cosca (vedi pagg. 138 e 139 della sentenza impugnata, dove il riferimento ai propositi di vendetta di DÌ MO, che tra l'altro si vanta di disporre di una "lupara", espressione quest'ultima che non si presta ad alcun equivoco).
5.5.2.Compaiono nel cd anche i primi riferimenti all'ansia con cui non solo, com'è naturale, nell' entourage familiare, ma anche in una ben diversamente allusiva cerchia di "amici buoni” è attesa la scarcerazione di alcuni detenuti, tra i quali proprio IL e CE DÌ, che saranno poi protagonisti della cerimonia mafiosa all'interno del carcere di Palmi. La Corte di merito sottolinea inoltre opportunamente (pagg. 215 e ss) altre indicazioni della persistente adesione al sodalizio del CO MO certamente datate oltre il limite temporale del precedente giudicato, tra cui la lettera inviata a CO MO da RR GU per appianare le divergenze insorte tra il mittente e i fratelli del DÌ; la corrispondenza tra MO e la cugina IA DÌ, nel corso della quale entrambi criticano la decisione di alcuni componenti della famiglia di allontanarsi dal territorio di RI (critica che non illogicamente la Corte di merito mostra in sostanza di interpretare come espressione della preoccupazione dei corrispondenti che l'allontanamento possa "sguarnire" il territorio a detrimento dei DÌ); e soprattutto, i contatti epistolari che il ricorrente intrattiene con altri detenuti di elevato rango mafioso (vedi pag. 216 della sentenza impugnata),alla stregua di un livello di interlocuzioni non arbitrariamente ritenuto anch'esso significativo, da parte dei giudici di appello, della dominante posizione del ricorrente all'interno del gruppo criminale, al pari dell'affidamento sulle sue capacità di leader, e sulle speranze di riscossa che i sodali in libertà esprimono anche nei suoi confronti in vista della sua scarcerazione, nel carteggio sottolineato dalla Corte territoriale.
5.6. Le censure difensive articolate in favore di questo o di quello dei predetti ricorrenti in punto di trattamento sanzionatorio, non vanno molto oltre la generica e assertiva affermazione(vedi ad es. il ricorso a favore di CO IO), di presunti vizi di violazione di legge e/o del difetto di motivazione nella valutazione dei criteri direttivi dell'art. 133 c.p.. Nel ricorso favore di DÌ MO, la difesa sovrappone poi ai criteri legali di dosimetria della pena, profili del tutto eterogenei, quando fa riferimento alla "presunta fragilità del 21 compendio probatorio", che semmai avrebbe imposto l'assoluzione del ricorrente, non soluzioni di compromesso sulla pena. La valutazione della gravità dei fatti rilevanti per l'imputazione associativa, collocati in un sanguinoso contesto di rivalità mafiose, e l'apprezzamento della negativa personalità di tutti i ricorrenti, giustificano comunque ampiamente le conclusioni della Corte di merito per ciascuno di essi.
5.7. Qualche notazione aggiuntiva merita la doglianza della difesa del GG sulla mancata applicazione della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e il reato associativo oggetto della sentenza emessa all'esito del procedimento c.d. "Primavera 1. 5.7.1. Va premesso che nel caso in cui la richiesta di applicazione della continuazione "esterna" sia formulata davanti al giudice della cognizione grava sull'interessato uno specifico onere di allegazione dei presupposti di fatto e di diritto dell'applicazione dell'istituto (cfr. Cass. Sez. 2, n. 40342 del 13/05/2003 Settimo, dove la precisazione che all'onere di indicazione ed allegazione delle sentenze si aggiunge quello della indicazione degli elementi induttivi della preesistenza dell'unicità del disegno criminoso che include, nelle sue linee essenziali, in sede d'impugnazioni non totalmente devolutive nelle quali si iscrivono l'appello ed il ricorso per Cassazione, si coniuga inoltre con l'obbligo della specifica indicazione degli elementi in fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento delle singole richieste).
5.7.2. E' vero poi, che nella specie sarebbe rilevabile un'omessa pronuncia della Corte di merito sul punto, ma l'errore in cui è effettivamente incorsa la Corte territoriale nel valutare l'inesistenza di un specifico motivo è in concreto irrilevante, considerando l'assoluta genericità della doglianza, formulata pressoché negli stessi termini di cui all'impugnazione di legittimità, cioè con riferimento al certificato del casellario giudiziale e alla esistenza in atti della sentenza "Primavera 1", evidentemente nell'erroneo presupposto dell'automatica valutazione della sussistenza del vincolo della continuazione in relazione alla omogeneità delle varie condotte associative (nel senso che si richieda comunque un'indagine in concreto sull'identità del disegno criminoso, nel caso della protrazione della condotta di partecipazione ad una medesima associazione criminosa dopo un evento interruttivo della permanenza, cfr. Corte di Cassazione Nr. 15133 del 03/03/2009, SEZ. 1, Imputati D'Arma e altri;
vedi, anche, Corte di Cassazione nr. 38486 19/05/2011 SEZ. 1, Rinzivillo, dove la precisazione che il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo costituito da fasi di detenzione o da condanne deve trovare la sua spinta - - psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio).
5.7.3. La genericità del motivo di appello sulla continuazione, esclude quindi l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata (nel senso che non costituisca causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che per la sua genericità doveva essere dichiarato inammissibile, vedi Corte di Cassazione, nr. 01982, 15/12/1998 SEZ. 4 Iannotta), dovendosi d'altra parte rilevare che non essendosi la Corte territoriale pronunciata nel merito della questione (nemmeno proposta davanti al giudice di primo grado, essendo stata direttamente formulata, come si legge in ricorso, per la prima volta con l'atto di appello) essa potrà essere riproposta al giudice dell'esecuzione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 594 del 22/01/1999, NT C., secondo cui nell'applicare, in fase esecutiva, la disciplina del concorso formale o del reato continuato il giudice gode di una cognizione piena, con l'unico limite, collegato alla autorità del giudicato, che la continuazione tra i reati non sia stata esclusa dal giudice della cognizione).
6. Per quel che riguarda i motivi proposti a favore degli altri ricorrenti condannati per il reato associativo si osserva:
1. RR GU.
1.1. Le censure di legittimità formulate nell'interesse del RR scontano la pressoché obbligata sottovalutazione del coinvolgimento del ricorrente nella faida criminale tra i DÌ e i AL, desumibile dall'agguato criminale subito dal RR il 29.6.2005, cioè nel pieno dello svolgimento dello scontro tra le due cosche, che aveva visto cadere uccisi il 15.2.2005 PP AL, e il 31.5.2005 DÌ AL cl. 54. L'indicazione difensiva secondo cui le relazioni criminali del RR sarebbero state circoscritte al NI è smentita già dalla conversazione tra DÌ AL cl. 77 e la sorella IA del 19.7.2005, giustamente sottolineata dalla Corte di merito. E' infatti esplicita nella conversazione la preoccupazione delle possibili conseguenze dell' "imprudenza" del RR in un ambito di interessi criminali che trascende la sua persona, essendo chiaramente riferibile all'intera cosca DÌ. Peraltro, sottolinea ancora la Corte di merito, i rapporti del RR con i DÌ risultano anche inoppugnabilmente provati dai suoi colloqui in carcere con esponenti detenuti della famiglia, in occasione di uno dei quali, svoltosi l'11.7.2005, il RR rivela peraltro molto significativamente, allo zio DÌ AN, il proprio rammarico per il fatto che gli affiliati in libertà non fossero capaci di rispondere efficacemente alle rappresaglie della cosca avversaria.
1.2. In questo ferreo quadro di riscontri si collocano le dichiarazioni del collaborante EL EN, che attribuisce coerentemente al RR il ruolo di capo, confermato dall'importanza che la sua figura assume agli occhi degli altri sodali come soggetto che deve cautelarsi anche nell'interesse degli altri. Su questi nodi centrali e già univocamente concludenti del percorso argomentativo della sentenza impugnata si innestano le altre circostanze di dettaglio riferite dal EL, o risultanti dalla deposizione di RO UC (vedi pag. 51 22 della sentenza), quest'ultimo peraltro teste "puro", che comunque assumono una concorrente valenza probatoria nella direzione dell'accertamento di impropri interventi di "mediazione" del ricorrente in vicende locali, come pure i suoi rapporti con l'impresa RA, comprovati dalla sua accertata frequentazione con i titolari nei luoghi dove l'impresa svolgeva le sue attività.
1.3. In punto di trattamento sanzionatorio, generico e solo assertivo è il rilievo della difesa secondo cui iI giudici di appello avrebbero confermato una pena palesemente eccessiva, sproporzionata ed arbitraria, senza dar conto dei criteri seguiti nell'applicazione dei parametri direttivi fissati dall'art. 133 c.p. La figura di protagonista di primo piano del RR nelle vicende processuali, emerge ripetutamente nella ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di appello, con riguardo al suo attivo coinvolgimento nella faida DÌ AL, al suo ruolo di emissario dei DÌ negli affari economico imprenditoriali della cosca ecc... Tanto è più che sufficiente per sostanziare adeguatamente il giudizio della gravità dei fatti e della negativa personalità dell'imputato espresso dalla Corte di merito a sostegno della ribadita congruità della pena stabilita dal gup. 2 NI AL.
2.1. Va anzitutto rilevata l'inesattezza della doglianza difensiva secondo cui la Corte di merito non avrebbe dato risposta ai motivi di appello. I giudici territoriali, invece, si dilungano in modo particolarmente approfondito sulle principali questioni difensive (pagg. 280 e ss), a partire dall'assunto della genericità delle dichiarazioni del EL, fino alla conferma del giudizio di attendibilità nei confronti dello stesso collaborante, davvero più che debolmente scalfito da una "querela" presentata contro di lui dal ricorrente dopo la sua scelta di collaborazione. Quanto al coinvolgimento del NI in vicende usurarie, la Corte di merito non ha mai affermato la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 644 c.p., ma ha piuttosto sottolineato l' "autorevole" mediazione del ricorrente a favore di una delle vittime, EC EN, che si era rivolto a lui per ottenere l'allentamento delle pressioni usurarie, circostanza risultante dalla testimonianza del RO e in qualche misura confermata dalle stesse ammissioni del ricorrente (vedi pag. 54) della sentenza, oltre che dal contenuto di conversazioni intercettate (pag. 316), sulle quali la difesa nemmeno si sofferma particolarmente. Che in alcune occasioni il ricorrente potesse accompagnarsi al RR non è poi affatto incompatibile, come sostiene la difesa, con il ruolo di capo, che non suppone invariabilmente l'esercizio monocratico del potere, dovendo anche considerarsi gli stretti rapporti tra il NI e il RR.
2.1.1. Le preoccupazioni che esprimono alcuni esponenti della famiglia DÌ sull'imprudenza dello stesso NI nel momento centrale dello scontro tra la cosca DÌ e i AL, ricalcano le analoghe inquietudini espresse nello stesso ambito familiare sull'avventatezza del RR, e sono oggetto della stessa coerente lettura da parte dei giudici di appello sull'importanza del NI all'interno della cosca. La Corte di merito (pag. 311) ricorda poi i “qualificati" rapporti del NI con i DÌ emersi indirettamente dalle circostanze del suo arresto in data 28.6.2001, essendo emerso che il ricorrente occupava una palazzina all'interno di un caseggiato di proprietà dei DÌ.
2.1.2. Persino ovvia, rispetto alla rilevazione di convergenti elementi di prova collocati ben oltre la data finale di accertamento del reato associativo nel procedimento Primavera 1, è poi la valutazione dell'ininfluenza del precedente giudicato di assoluzione nei confronti del NI per il reato di associazione mafiosa, mentre riguardo alla marginale circostanza, emersa nel procedimento Primavera 1) che il NI fosse "a carico" di uno dei DÌ, si possono richiamare le considerazioni altrove fatte sulla possibilità di "recupero" di dati storici "coperti" da pronunce assolutorie ma rivalutabili nella saldatura con emergenze istruttorie successive al giudicato. Quel che conta, è comunque l'effettiva centralità e concludenza del nucleo probatorio fondamentale oggetto delle valutazioni della Corte di merito, poco insidiate dalle censure difensive.
2.2. I motivi di ricorso in ordine al trattamento sanzionatorio sono poi del tutto generici. la Corte sottolinea la gravità dei fatti e la personalità dell'imputato, con apprezzamento sostanziato tra l'alto dalla valutazione dell'attivo coinvolgimento del NI nella faida criminale tra le cosche DÌ e AL;
la difesa non spiega quali elementi di valutazione, in ipotesi particolarmente favorevoli al ricorrente, sarebbero stati illogicamente trascurati dai giudici di appello.
3. RA FR e AN.
3.1. Le censure di legittimità dei ricorrenti in ordine al reato associativo fanno leva essenzialmente sull'intervento di legittimità in sede cautelare, per desumerne il mancato superamento dei punti di criticità logica nella valutazione della gravità indiziaria segnalati dalla Corte di Cassazione, tanto più significativi, in tesi, rispetto alle esigenze dimostrative proprie di un giudizio pieno di responsabilità penale. In realtà, la Corte di merito arricchisce la piattaforma argomentativa a suo tempo sottoposta allo scrutinio di legittimità, non solo approfondendo le dichiarazioni del EL sotto il profilo della perentorietà dell'affermazione del collaborante circa la compenetrazione degli interessi imprenditoriali dei RA con quelli della cosca DÌ, ma sottolineando anche i più che significativi profili personali di RA FR, che concorrono in effetti a spiegare in conformità all'ipotesi accusatoria l'origine e la natura dei suoi rapporti con l'impresa Di IV. Si tratta infatti di soggetto già coinvolto in passato in faide criminali, avendo subito un attentato in circostanze rimaste misteriose ma ben difficilmente riconducibili, secondo l'ovvia valutazione della Corte di merito, all'errore di persona a suo tempo addotto dall'interessato, tra l'altro già condannato per il reato di estorsione e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale proprio per i suoi rapporti con i DÌ. La caratura criminale di RA FR concorre quindi a spiegare, nelle giuiste valutazioni della Corte territoriale, il senso reale delle interlocuzioni tra il Di VI e i RA precedenti l'assunzione, da parte della ER s.r.l, dell'opera in precedenza affidata ad un'altra impresa, riuscendone rafforzata, sul piano logico, l'interpretazione in chiave accusatoria delle assicurazioni che i RA avevano fornito al Di VI sul sereno svolgimento dei futuri lavori, e della stessa preventiva ricerca, da parte del Di VI, di un contatto con i RA, evidentemente come soggetti capaci di un capillare "controllo" (mafioso) del territorio.
3.1.1. D'altra parte, nelle dichiarazioni del Di VI analizzate dalla Corte di merito con riferimento al suo approccio iniziale ai RA, non vi è cenno alcuno di richieste di supporto organizzativo o di alleanze imprenditoriali, riconducibili alla fisiologia dei rapporti tra imprenditori "locali" e imprenditori estranei al contesto territoriale in cui intendano più o meno occasionalmente svolgere la propria attività; dal contenuto delle interlocuzioni traspare invece, in modo appena velato, la condizione di "sudditanza" del Di ER nei confronti dei RA, richiesti di "garanzie" assolutamente improprie, rilasciate poi con grande sicurezza. Le concrete circostanze segnalate dalla Corte territoriale, sgombrano quindi definitivamente il campo dall'ipotesi, già a stento sostenibile anche alla stregua di valutazioni astratte, che i rapporti tra i RA e il Di VI potessero essere ascrivibili, in alternativa alla tesi accusatoria, a contesti di "normale" collaborazione tra imprenditori.
3.1.2. Le sospette frequentazioni tra RA FR e i DÌ, emerse in occasione del procedimento di prevenzione proprio in ragione di quei rapporti avviato nei confronti del primo, e posti a fondamento della misura di sorveglianza speciale poi effettivamente applicata, concorrono inoltre ad accreditare le dichiarazioni del EL sull'ingerenza nell'impresa RA del RR, come elemento di collegamento con gli interessi della cosca DÌ, valorizzando in chiave accusatoria l'accertata frequentazione, da parte del RR, dei luoghi dove si svolgeva l'attività di impresa;
e concorrono, più in generale, a confermare le valutazioni della Corte di merito, particolarmente approfondite, sulla connotazione criminale delle forme di ingerenza dei RA nel tessuto economico produttivo.
3.1.3. Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale abbia rettamente applicato la distinzione tra "imprenditore colluso" cioè quello entrato in rapporto sinallagmatico con la cosca tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità; e "imprenditore vittima", cioè quello soggiogato dall'intimidazione che non viene a patti col sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno. (Cass. sez. 1, Sentenza n. 46552 del 11/10/2005, D'Orio). Già la sola vicenda "ER" riassume i connotati tipici del rapporto sinallagmatico tra imprenditore e organizzazione mafiosa, rivelando la capacità di controllo del territorio da parte dei RA, e lo sfruttamento di una illegale posizione dominante per conseguire vantaggi economici. A quest'ultimo riguardo, resistono alle censure difensive, in quanto in definitiva contaminate da un'eccessiva connotazione di merito, le valutazioni della Corte territoriale sull'anomalia dei successivi rapporti imprenditoriali tra i RA e la ER s.r.l., particolarmente approfondite nella individuazione dei vantaggi economici sproporzionati e ingiustificati derivati ai RA dal nolo a freddo di un macchinario alla ditta ER.
3.1.4 Corrisponde poi solo ad alternative valutazioni di merito il tentativo della difesa di "minimizzare" il ruolo di RA AN, come presunto dipendente del fratello e soggetto alle sue direttive, rispetto all'attento approfondimento della questione da parte dei giudici di appello, che rilevano tra l'altro come il EL avesse espressamente parlato anche di AN ("Totò") RA, come di imprenditore legato al clan DÌ e in stretti rapporti con il RR(pag. 546, 547), e sottolineano l'uguale "autorevolezza" di AN nei rapporti con il Di IV (vedi, ad es., pag. 560, dove il riferimento alle dirette interlocuzioni del Di IV con AN, proprio in riferimento all'anomala gestione del "passaggio di consegne" tra l'impresa AN e la ER per la realizzazione di lavori già affidati alla prima).
3.2 Completano il quadro delle contestazioni a carico dei due RA i reati di frode in pubbliche forniture e truffa di cui ai capi Z ter e quater.. 3.2.1. Le valutazioni della Corte di merito al riguardo, sono assolutamente ineccepibili sul piano logico- giuridico, e per nulla insidiate dalle deduzioni difensive. I giudici di appello procedono dall'incontestabile dato di fatto, emerso dagli accertamenti tecnici eseguiti sulla struttura della scuola media Maresca, del gravissimo inadempimento della Italcementi s.r.l. alle previsioni contrattuali per qualità e quantità dei materiali impiegati (vedi pagg. 524 e ss.), con particolare riguardo ai connettori inter travi e alle fibre di carbonio, essenziali allo scopo dell'adeguamento strutturale dell'edificio oggetto del contratto di appalto. Non è affatto vero, poi, che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione la perizia di parte a firma dell'arch. De LE prodotta 74 dalla difesa. L'elaborato è espressamente esaminato alle pag. 524 e ss. della sentenza, con osservazioni molto incisive, a partire dal rilievo che, in definitiva, lo stesso perito di parte aveva riconosciuto le gravissime carenze dell'intervento sull'immobile, pur avendo esordito con l'affermazione della regolarità (ma soltanto "formale" in sostanza) dell' esecuzione dei lavori, per l'avvenuto rilascio del relativo certificato. I giudici di appello si incaricano poi di confutare l'argomentazione difensiva secondo cui delle anomalie accertate i ricorrenti sarebbero stati informati solo a cose fatte, enumerando una serie di ordini di servizio della direzione dei lavori contenenti rilievi sulla difformità dell'intervento rispetto alle previsioni contrattuali e la sollecitazione a rispettare le indicazioni progettuali. Ciò senza dire che, comunque, l'impresa appaltatrice non poteva certo addossare interamente alla direzione dei lavori, né a chiunque altro, la vigilanza sulla regolare esecuzione dell'appalto, e, prima ancora, che la stessa insufficiente provvista di connettori e fibre di carbonio, e l'altrettanto insufficiente impiego di calcestruzzo, rimandano alla diretta e personale responsabilità dei responsabili della "Italcantieri” nella fase dell'approvvigionamento dei materiali occorrenti per la corretta realizzazione dei lavori. A fronte di ciò, non ha pregio nemmeno il residuo rilievo difensivo della presunta impossibilità dell'inserimento dei connettori "per mancanza di spazio" ( peraltro non risultante dalla consulenza del perito del PM), e circa la mancanza di interesse dell'impresa a far rilevare l'errore progettuale ( l'inconsistenza d quest'ultima obiezione difensiva è evidente, ed è adeguatamente stigmatizzata dalla Corte di merito a pag. 529).
3.3.La riscossione di somme relative all'appalto sulla base dell'asseveramento del regolare andamento dello stato dei lavori, integra poi sicuramente, secondo le giuste valutazioni della Corte di merito, il reato di truffa di cui al capo Z quater. La radicalità dell'inadempimento escluderebbe già la fondatezza dell'osservazione difensiva relativa alla presunta, mancata fatturazione dei connettori, implicitamente "inclusi" comunque, per la loro assoluta essenzialità rispetto all'adeguamento strutturale dell'edifici, nell'attestazione della regolare esecuzione dei lavori;
ma inclusi però, anche più chiaramente, come nota efficacemente la Corte territoriale, nella voce "rinforzo strutturale travi e pilastri", trattandosi di intervento che richiedeva in sé l'impiego di connettori e di fibre di carbonio. Per il resto, l'evidenza della mancanza dei connettori è affermazione difensiva priva di riferimenti processuali, ma in ogni caso non escluderebbe la frode, per l'opportunità che si offriva ai ricorrenti (e in concreto sfruttata) di conseguire almeno in parte il prezzo dell'appalto sulla base di una falsa attestazione della corrispondenza dei lavori al progetto, prima degli accertamenti della stazione appaltante;
la distinzione tra lavori a corpo e a misura è di nessun rilievo, considerando che l'una o l'altra tipologia, come affermano del tutto logicamente i giudici di appello, non avrebbe comunque giustificato il gravissimo inadempimento emerso dagli accertamenti peritali, e la sostanziale inutilità dell'intervento; che lo stato di avanzamento lavori oggetto della fattura nr. 29 del 30.7.2009 per l'importo complessivo di euro 104.000, potesse riguardare una parte dell'edificio convenientemente dotato dall'impresa appaltatrice dei necessari presidi di rinforzo strutturale, è affermazione difensiva sostanzialmente assertiva e che risulterebbe efficacemente confutata anche solo dal rilievo della Corte di merito che il SAL. fu emesso per un importo di oltre il 50% del prezzo complessivo dell'appalto, il che consentirebbe già di ritenere che per la proporzionale ampiezza dei lavori corrispondenti in rapporto alle gravissime carenze dell'intervento, nessuna parte dell'edificio fosse stata realizzata secondo le previsioni contrattuali (ma i giudici di appello sottolineano anche - a pag. 530- che gli accertamenti peritali avevano tenuto conto in concreto della necessità di una distinta indagine sulle parti dell'opera già ultimate, ciò che del resto rispondeva alle specifiche esigenze probatorie connesse all'imputazione sub z quater).
3.4 Si sottrae a qualunque censura di legittimità sotto il profilo logico-giuridico, anche l'apprezzamento dei giudici di appello in ordine all'esistenza delle aggravanti contestate. La gravità dell'inadempimento finisce in effetti per determinare la commisurazione del danno pressoché all'intero importo dell'opera, che in quanto di per sé certamente rilevante (circa 190.000 euro), giustifica più che ampiamente la valutazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 nr. 7 (nel senso che nell'apprezzamento dell'aggravante di cui all'art. 61 nr. 7 c.p., assuma valore preminente l'oggettiva entità del danno, ogni altro parametro potendo essere utilizzato solo in casi dubbi, cfr. ad es. Cass. 24.10.2007 nr. 42351); all'aggravante mafiosa la Corte di merito dedica ampio spazio (vedi pagg. 573 e ss.), rilevando, con la congrua analisi di specifiche indicazioni di prova, che anche l'appalto per il lavori della scuola aveva costituito un altro esempio concreto dello stretto collegamento degli interessi imprenditoriali dei RA con quelli della cosca CO. Tali valutazioni sono debolmente contrastate dalle difese alla stregua di un'alternativa lettura di merito delle risultanze istruttorie, dovendosi conclusivamente rilevare, per completezza, sul punto, che non sussiste nemmeno alcuna incompatibilità tra l'appartenenza ad una associazione mafiosa e l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 per i reati-fine realizzati dal sodale (ex plurimis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9167 del 18/09/2007, Atterrato e altri).
3.4.1. Per il resto, la Corte di merito sottolinea adeguatamente la negativa personalità di entrambi gli imputati e la gravità dei fatti e corrisponde ad un evidente salto logico la deduzione difensiva a favore di RA AN secondo cui la valutazione della più intensa pericolosità di FR avrebbe imposto ai giudici di appello la concessione delle attenuanti generiche al primo. Non solo, ma la sentenza impugnata, pur dando conto della valutazione del paritario concorso nei reati dei due RA non manca comunque di apprezzarne il diverso grado di pericolosità con la determinazione di trattamenti sanzionatori differenziati.
3.5. Infine, anche le contestate misure patrimoniali sono perfettamente adeguate alla valutazione della Corte di merito circa la inestricabile compenetrazione delle attività imprenditoriali dei due RA con gli interessi dell'organizzazione mafiosa, e il conseguente assorbimento delle imprese in una dimensione criminale "totalizzante", come strumento di penetrazione della cosca DÌ nel tessuto economico produttivo, attraverso la conquista di una posizione dominante nel territorio grazie all'utilizzazione del potere di intimidazione diffusa tipico dell'associazione mafiosa.
7. Inammissibili, in quanto generiche o reiterative di questioni di diritto o di fatto già sottoposte al giudice di merito, e adeguatamente affrontate nella sentenza impugnata, sono le censure di legittimità proposte nell'interesse degli altri ricorrenti, dovendosi rilevare quanto segue in ordine alle singole posizioni:
1. FL NN.
1.1. Le deduzioni difensive in ordine ai reati di usura e tentata estorsione (capi N1, N2, N3 ed N bis), sono largamente condizionate dall'eccezione di inutilizzabilità dei principali atti di indagine a carico del ricorrente, respinta la quale la quale nei termini che si sono esaminati, il ricorso rimane alquanto "scoperto" sul piano del necessario approfondimento delle singole fonti di prova, oggetto di notazioni alquanto "rapide" e superficiali sotto il profilo "contenutistico". Che il "reale" interesse difensivo, rispetto ad un compendio probatorio particolarmente solido, in quanto costituito da dichiarazioni testimoniali "pure", da accertamenti specialistici sulla contabilità dei vari rapporti di usura, dall'esito di servizi di osservazione e di indagini bancarie, e dai risultati delle attività intercettative (vedi l'ampia disamina delle fonti di prova alle pagg. da 453 in poi della sentenza impugnata), sia stato sempre individuabile nel depotenziamento a monte delle prove raccolte, in quanto asseritamente affette da inutilizzabilità patologica, lo dimostra lo spazio che alla questione è stata dedicata anche nei motivi di appello, e la corrispondente ampiezza della risposta della Corte territoriale, anche se le opposte tesi sono rimaste prive del dirimente riferimento alla specialità del rito e si sono sviluppate su linee argomentative in definitiva persino ridondanti. In ordine a tutte le altre questioni difensive, la Corte territoriale ha già dato esauriente risposta agli identici motivi di appello proposti contro la sentenza di primo grado, e sostanzialmente riproposti in ricorso con gli "adattamenti" richiesti dal giudizio di legittimità, ma senza l'effettiva individuazione di punti di criticità logica della motivazione della sentenza impugnata rilevanti nei termini di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p.
1.2. Le censure di legittimità sulla valutazione della sussistenza del reato di esercizio abusivo del credito, puntano su una evidente sopravvalutazione del requisito dell'organizzazione” dell'attività creditizia abusiva. In generale, il requisito organizzativo è infatti tendenzialmente implicito nella stessa diffusione dell'attività creditizia in quanto rivolta ad un numero indeterminato di soggetti, anche se inclusi in una cerchia ristretta. In questo senso, esso finisce per coincidere largamente con la "professionalità" dell'attività creditizia, per l'esercizio della quale, del resto, non occorrono particolari strutture organizzative "materiali" (cfr. Cass.Sez. 5, Sentenza n. 7986 del 12/11/2009 Gallo e altro, dove l'affermazione che il reato di esercizio abusivo del credito debba ritenersi commesso sia da chiunque, all'interno di una struttura di carattere professionale, realizzi una o più delle attività previste dall'art. 106 TUB senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo, sia da chiunque compia le predette operazioni protratte nel tempo, collegate da un nesso di abitualità, pur senza essere esponente di un'organizzazione professionalmente strutturata;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5285 del 02/10/1997 imputato Nasso, dove alla precisazione che l'attività creditizia, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 132 TUB, debba essere professionalmente organizzata, si accompagna, come tratto distintivo del requisito organizzativo, il riferimento all'attivazione di modalità e strumenti tali da prevedere e consentire la concessione sistematica di un numero indeterminato di mutui e finanziamenti, rivolgendosi ad un numero di persone potenzialmente vasto e realizzandosi così quella latitudine di gestione tale da farla trasmigrare dal settore privato a quello pubblico e ricondurla, quindi, nell'ambito di operatività della legge bancaria). Nell'arresto da ultimo citato, la sovrapposizione del livello di diffusione dell'attività al requisito organizzativo, è ancora più chiaramente esplicitata dalla precisazione che il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria non possa ricollegarsi necessariamente al prestito di denaro ad usura in mancanza di elementi dimostrativi del livello di diffusione dell'attività di erogazione di mutui usurari.
1.2.1. Nel caso di specie, Corte di merito valorizza adeguatamente la notorietà, nella RIde, dell'esercizio dell'usura da parte del FL, confermata dalla "naturalezza" con la quale le numerose persone offese (ma anche i numerosi altri soggetti che si profilano come "clienti" del FL sullo sfondo della vicenda processuale) al ricorrente si rivolgevano senza particolari ricerche nel momento in cui dovevano far fronte alle proprie difficoltà finanziarie, essendo peraltro rilevabile una pur elementare struttura organizzativa materiale negli stessi luoghi di incontro stabiliti per i contatti tra il ricorrente e le vittime (in generale, l'abitazione del ricorrente posta accanto al suo negozio di mobili, o un bar vicino); senza dire, 26 infine, che l'aspetto organizzativo dovrebbe essere valutato anche in relazione ai contesti locali di riferimento, in quanto favoriscano, per le loro ristrette dimensioni, la pubblicità presso il pubblico dell'attività usuraria-creditizia, essendo la "pubblicità" anch'essa corrispondente ad un fattore "organizzativo".
1.3. Il ricorso è invece fondato con riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, limitatamente ai delitti di usura contestati al FL ai capi N, N1, N2, N3. Al riguardo, è infondata la preliminare osservazione difensiva della presunta indeterminatezza della contestazione degli elementi di fatto dell'aggravante in questione, descritti anzi alquanto dettagliatamente sia nei vari capi di imputazione relativi al reato di usura, con riferimento alla "spendita" da parte del ricorrente, dei suoi legami criminali, attraverso l'indicazione della provenienza del denaro concesso in prestito da locali organizzazioni mafiose, sia in relazione alla tentata estorsione, eseguita, secondo le puntualizzazioni dell'accusa, con modalità in parte estremamente violente in parte "simboliche".
1.3.1. Con specifico riferimento alle contestazioni ex art. 644 c.p., però, si devono premettere le opportune precisazioni, imposte anche dalla particolare configurazione giuridica del reato come fattispecie a consumazione prolungata, che si protrae, cioè, fino all'ultima riscossione del capitale o degli interessi del credito usurario (cfr. art. 644 ter c .p.). In linea di principio, l'esercizio di un'azione di intimidazione nei confronti della vittima, nella specie con l'evocazione di collegamenti con la criminalità organizzata, in quanto determini la stessa costituzione del rapporto usurario, comporta l'intero assorbimento del fatto nel delitto di estorsione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5231 del 14/01/2009, secondo cui i delitti d'usura e di estorsione concorrono ove la violenza o la minaccia, assenti al momento della stipula del patto usurario, siano in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi o degli altri vantaggi usurari;
mentre sussiste il solo reato di estorsione ove la violenza o la minaccia siano usate "ab initio" al fine di ottenere la dazione dei suddetti vantaggi). In occasione del successivo svolgimento del rapporto usurario, è configurabile invece, come si è già accennato, il concorso reale dei reati di usura e di estorsione se il soggetto attivo eserciti sulla vittima violenza o minaccia al fine di ottenere gli interessi o altri vantaggi usurari precedentemente pattuiti che il soggetto passivo non possa o non voglia più corrispondere (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6918 del 25/01/2011 Ravese) 1.3.2. Perché si attui lo spostamento in avanti della data di consumazione del reato rispetto all'iniziale patto usurario, è però necessario che il reo realizzi effettivamente, in successive occasioni, il proprio credito, anche con pagamenti parziali (l'espressione "ultima riscossione di capitale e interessi" indicata nell'art. 644 ter c.p. non lascia dubbi in proposito). Non ci si potrebbe quindi riferire, nella specie, alla condotta tenuta dal ricorrente in occasione del fatto di reato di cui al capo N bis (peraltro riguardante una sola delle varie vittime dei fatti di usura contestati al FL) dal momento che alle minacce estorsive non seguì alcun pagamento da parte del debitore, tanto che il fatto è stato contestato nella forma tentata.
1.3.3. Questi profili di diritto, e i corrispondenti versanti dell' indagine in fatto, non sono stati però in alcun modo esplorati dalla Corte di merito, che non sembra particolarmente avveduta della necessità di distinguere, ai fini delle valutazioni del caso, tra il momento genetico della costituzione dei vari rapporti usurari e la fase del loro svolgimento. In concreto, la Corte territoriale identifica elementi di valutazione, effetti concludenti, della "mafiosità" della condotta del ricorrente, solo con riferimento alle pressioni esercitate sul RO per costringerlo alla restituzione del prestito usurario, allorché il FL, spalleggiato dal fratello, impiegò metodi di pressione "fisica" estremamente violenti (confermati dal teste avv. Mammoliti, in aggiunta alle dichiarazioni del RO), anche per la natura dei mezzi adoperati (l'uso di un martello, che assume un terrorizzante valore simbolico, indipendentemente dalle concrete conseguenze fisiche che gli aggressori volessero procurare alla persona offesa); e sottolinea, ma sempre in riferimento al momento del tentativo di esazione del credito usurario oggetto del capo N bis, le ripetute minacce di morte dei due fratelli, estese anche ai familiari della vittima, e i riferimenti dei FL alla presenza "occulta" di inquietanti personaggi interessati nella vicenda usuraria, tutto nel contesto di una notoria "vicinanza" della famiglia FL alla cosca AL (vedi pagg. 460 e ss. della sentenza).
1.3.4. L'accertamento di tali condotte rileva tuttavia di per sé, come si è detto, solo ai fini della valutazione della tentata estorsione di cui al capo N bis, permettendo in effetti di approvare la correttezza del ragionamento dei giudici di appello in ordine a tutti gli aspetti costitutivi e circostanziali della specifica contestazione;
non può invece "retroagire" al momento della costituzione dei rapporti usurari e al loro svolgimento successivo, in particolare con riferimento a eventuali, effettive, riscossioni di capitali o interessi ottenuti dal FL con il metodo dell'intimidazione mafiosa (a nulla rilevando, per incidens, che in caso positivo, all'imputazione ex art. 644 c.p. non si sia accompagnata, come avrebbe dovuto, secondo una coerente logica accusatoria, la contestazione del delitto di estorsione). L'indagine che si richiede è compatibile poi con la protrazione nel tempo dei singoli rapporti usurari indicata dall'accusa, derivandone la possibilità di un'effettiva distinzione tra il momento genetico dei rapporti il loro o successivo svolgimento. La lacunosità della motivazione della sentenza sul punto, ne impone conclusivamente l'annullamento con rinvio in parte qua. 27 2. AL SQ. Va rilevato anzitutto che la Corte di merito non ha affatto ignorato il motivo di appello concernente la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 dl 152/1991. A pag. 512 il motivo è invece puntualmente indicato come la prima ragione di doglianza dell'appellante, e i giudici di appello se ne occupano diffusamente nel corpo della motivazione. Per il resto, la Corte territoriale ricorda che le circostanze attenuanti generiche furono concesse allo AL con criterio di prevalenza su tutte le circostanze aggravanti ad eccezione di quella "mafiosa", peraltro insuscettibile di formare oggetto di giudizio di comparazione (cfr. art. 7 co 2 DI 152/1991), e più che correttamente desume la modalità mafiosa della condotta del ricorrente sulla base dell'evocazione di qualificate e anonime solidarietà criminali in occasione dei fatti. Ma è vero anche che i giudici di appello hanno ulteriormente ridotto la pena, con adeguato approfondimento dei criteri direttivi fissati dall'art. 133 c.p.
3. ZU DO.
3.1. La Corte di merito ricorda anzitutto la genericità dei motivi di appello del ricorrente, "ai limiti dell'inammissibilità" (pag. 506), ciò che già influisce nelle valutazioni del caso, per la corrispondente, mancata attivazione di un effettivo obbligo di motivazione del giudice di appello. Ma alquanto generiche sono anche, per la massima parte, le censure di legittimità articolate in ricorso. La difesa non interloquisce particolarmente sul contenuto delle intercettazioni e si limita in sostanza a riproporre una valutazione (di merito) dell'inattendibilità della persona offesa su null'altro basata che sulla tardività della denuncia dei fatti, elemento di per sé tutt'altro che decisivo, ma in ordine al quale si registra anche una puntuale risposta della Corte territoriale (pag. 508).
3.1.1. Poco rileva la questione della paternità del biglietto intimidatorio ricevuto dalla persona offesa prima di essere sentito sui fatti dagli investigatori;
i giudici di appello non si impegnano affatto sulla questione, ma sottolineano piuttosto la rilevanza dell'invio del manoscritto alla persona offesa come fattore di intimidazione concorrente alla spiegazione delle titubanze dell'CI, essendo peraltro sufficiente anche una riferibilità "indiretta" dell'iniziativa al ricorrente.
3.1.2. Del tutto correttamente, poi, la Corte di merito ha respinto la richiesta difensiva di acquisizione di una sentenza pronunciata in altro procedimento dalla quale emergerebbero indicazioni sull'inattendibilità dell'CI, per la troncante considerazione dei limiti di nuove acquisizioni probatorie in relazione alla specialità del rito (ma anche alla fase processuale di riferimento delle richieste difensive, caratterizzata dalla presunzione di completezza dell'istruzione probatoria già espletata).
3.2. Quanto all'aggravante mafiosa, la Corte territoriale la desume correttamente dalle vicende del rapporto usurario, in particolare dal contenuto delle intercettazioni, in cui compare tra l'altro il riferimento ad un anonimo "proprietario" delle somme concesse in prestito alla persona offesa, e dall'atteggiamento omertoso della vittima. La specifica indicazione, in sentenza, di "riscossioni" del credito usurario successivamente alla costituzione del relativo rapporto (vedi la vicenda della consegna allo ZU dell'autovettura Fiat 500, a pag. 507 della sentenza ), in quanto accompagnate dalle rilevate modalità intimidatorie, esclude ogni problema di applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 dl 152/1991 (sul punto basta rinviare a quanto si è detto per la posizione del FL ai punti 1.3.2 e 1.3.3.).
3.2.1. Per il resto, le censure sul trattamento sanzionatorio sono alquanto vaghe, non spiegando la difesa sulla base di quale tra i parametri direttivi fissati dall'art. 133 c.p. a su altre circostanze del fatto, si sarebbe imposto il ridimensionamento della pena, a fronte della valutazione della gravità del fatto e della negativa personalità dell'imputato da parte dei giudici di appello.
4. NO EN.
4.1. In punto di responsabilità, la difesa si limita in sostanza a riproporre il tema dell'inattendibilità dei collaboranti EL e IC - i contribuiti dei quali, come ricorda la Corte di merito, sono interamente collimanti su numerosi particolari significativi- sul rilievo della divergenza tra le rispettive dichiarazioni in ordine ad alcuni dettagli degli episodi riferiti (come l'identificazione dell'autore dell'esplosione di colpi di arma da fuoco in occasione del danneggiamento dell'esercizio della Sedwak, in cui comunque l'NO non è coinvolto), ignorando le ampie e dettagliate risposte della Corte territoriale sul punto (pagg. 394 e ss;
sulla questione del numero di armi impiegate nell'episodio sub I, pag. 396).
4.2. La rassegna dogmatica dei criteri di valutazione della prova con particolare riferimento alla valutazione chiamata in correità, si rivela poi alquanto sterile e astratta, a fronte delle più che ampie, dettagliate e condivisibili motivazioni della sentenza impugnata sull'attendibilità del IC e del EL (pagg. 326 e ss.).
4.3. Quanto all'aggravante ex art. 7 dl 152/1991, i giudici di appello non solo la indicano tra i motivi di gravame (vedi pag. 396), ma ne tengono esplicitamente conto rilevando (pag. 397), con corretto argomentare, che tutte le condotte di danneggiamento ascritte, oltre che all'NO, allo AL ES e al ES, si caratterizzano come dimostrazione di forza, tracotanza, spavalderia e spregiudicatezza del gruppo criminale, e come plateale e intimidatoria riaffermazione del controllo sul territorio. 28 4.3.1. Le altre deduzioni difensive sul trattamento sanzionatorio sono del tutto assertive, oltre che palesemente generiche nella parte in cui non indicano concreti elementi di valutazione favorevoli al ricorrente, che avrebbero imposto, secondo un criterio di irrefutabilità logica, la concessione delle attenuanti generiche o un più mite trattamento sanzionatorio. Nella stessa valutazione del fatto come espressione di particolare tracotanza criminale, e nella sottolineatura dei legami criminali dell'NO, può comunque rinvenirsi un solido fondamento alle valutazioni anche sul punto della Corte di merito.
5. DÌ EN.
5.1. Si può fare in larga parte riferimento alle valutazioni già espresse in ordine alla posizione di GG MO, concorrente nello stesso reato di cui al capo K attribuito anche al DÌ. La questione del giudicato cautelare è mal posta, sia perché lo stesso ricorrente riconosce che l'annullamento del provvedimento restrittivo fu dovuto ad una questione processuale (si trattava della mancanza della formale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 dl 152/19921), quindi ad una ragione che comunque avrebbe confinato le altre valutazioni sull'aggravante in una dimensione "incidentale", sia perché non è nemmeno chiaro, nella ricostruzione effettuata con il ricorso, su quali aspetti della gravità indiziaria con specifico riferimento all'aggravante mafiosa, e sulla base di quale compendio di prova la Corte di legittimità avesse espresso dei dubbi. Ai fini della valutazione della sussistenza dell'aggravante, è stata poi adeguatamente messa in luce dai giudici di appello la funzionalità della protezione del AC agli interessi generali della cosca DÌ.
5.2. Le questioni sulla recidiva, infine, non risultano proposte con i motivi di appello (vedine la sintesi alle pagg. 226 e 227 della sentenza impugnata), né lo deduce in ricorso la stessa difesa che non accenna in alcun modo né all'omessa pronuncia sul punto della Corte territoriale, né all'omessa indicazione della specifica doglianza nella rassegna dei motivi di appello. Le residue valutazioni della Corte sul trattamento sanzionatorio (pag. 263) non si prestano poi a censura alcuna, specie nel riferimento all'inquietante contesto criminale in cui si colloca il fatto.
6. AN TT EN.
6.1. La questione della più o meno effettiva coincidenza delle dichiarazioni del EL e del IC sul "traffico" di schede telefoniche attivato secondo l'accusa dallo AN a favore dell'organizzazione mafiosa, è davvero alquanto marginale, nelle valutazioni di caso. Il nucleo probatorio centrale dell'accusa, costituito dalle dichiarazioni del EL, è confermato infatti, come ricorda la Corte territoriale, da ben altri riscontri, come il rinvenimento di numerosi documenti di identità intestati ad extracomunitari nel negozio del ricorrente, e le ammissioni dello stesso AN di avere alquanto disinvoltamente consegnato schede telefoniche a soggetti extracomunitari accompagnati nel suo negozio dal EL.
6.1.1. L'ignoranza, da parte dello AN, della caratura criminale del EL, o dello AL, o dell'esistenza di gruppi mafiosi interessati all'utilizzazione di schede "di copertura", è affermata dalla difesa nell'implicito quanto ovviamente inaccettabile presupposto che la consapevolezza del ricorrente sui retroscena criminali delle richieste di schede fittiziamente intestate potesse derivare soltanto dagli esiti di vicende giudiziarie, non anche dalla diretta conoscenza personale di fatti e personaggi.
6.1.2. Irrilevante è la sfumatura circa la consegna diretta o meno al EL delle schede a fronte della pacifica circostanza che egli aveva comunque accompagnato gli extracomunitari presso il negozio del TT, rivelando il proprio interesse personale e al contempo la "necessità" della propria presenza in occasione della formazione dei contratti di utenza ed altrettanto inconcludente è l'affermazione difensiva secondo cui lo AL avrebbe in una occasione attivato una scheda telefonica a nome proprio perché questo non esclude il ricorso anche ad intestazioni fittizie, la scelta essendo ovviamente di volta in volta condizionata dalla prevista utilizzazione delle utenze.
6.1.3 La Corte di merito rileva anche, del tutto plausibilmente, un argomento della disponibilità del TT verso l'organizzazione mafiosa dalla condotta di favoreggiamento oggetto dell'imputazione sub M bis, che come ricordano i giudici di appello, non riguardava solo il TE, ma anche CO CE, che era stato tra l'altro notato dagli inquirenti il 20.6.1999 a bordo dell'autovettura dalla quale il precedente 2.5.2009 era stata rimossa la microspia poi trovata in possesso del ricorrente, il segnale del dispositivo essendosi peraltro interrotto proprio in prossimità dell'abitazione della famiglia DÌ. A nulla rileva quindi, che il TE, come si legge in ricorso, sia stato successivamente "archiviato" E' evidente poi la maggiore rischiosità delle condotte di "assistenza telefonica" contestate al ricorrente al capo precedente, in quanto inevitabilmente destinate a lasciare tracce anche documentali significative, rispetto all""anonima" rimozione di un dispositivo, dovendosi quindi sul punto pienamente condividere le valutazioni della Corte di merito sul "ripensamento" del ricorrente rispetto ad ulteriori favori "telefonici", in conseguenza del quale egli aveva anche subito delle rappresaglie. Altrettanto condivisibile, e non insidiata dalle deduzioni difensive, è la valutazione della rispondenza delle condotte del ricorrente agli interessi generali dell'organizzazione mafiosa.
7. E' fondato, infine, al netto dell'irrilevante deduzione difensiva secondo cui la Corte di merito non avrebbe "espressamente" confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado (essendo sufficiente la conferma "generale" di tutte le statuizioni non riformate), il ricorso proposto dalle parti civili RO UC e 79 IO TI CI OS e DA, presenti nel giudizio di appello a mezzo dei rispettivi difensori, che hanno ritualmente formulato le proprie conclusioni, senza che la Corte territoriale abbia in alcun modo provveduto sulle domande di rimborso delle spese del grado di appello avanzate nell'interesse di entrambe. Alla stregua delle precedenti considerazioni deve essere pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di FL NN limitatamente all'aggravante di cui all'art. 7 dl 152/1991 con riferimento ai reati di usura contestati ai capi N), N1), N2 ed N3, nonché in ordine all'omessa pronuncia sulle spese sostenute nel giudizio di appello dalle parti civili RO UC e IO TI CI OS e DA, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria;
il ricorso del FL va rigettato nel resto;
vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di NO EN, AL SQ, AN TT EN, DÌ EN e ZU DO, con la conseguente condanna degli stessi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata al loro grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; vanno rigettati i ricorsi di NI AL, RA AN, RA FR, RR GU, DÌ IO e CO MO, CO CE AN, CO AL e GG MO, con le conseguenti statuizioni sulle spese;
infine, FL NN deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili RO UC e IO TI CI OS e DA, liquidate per ciascuna in euro 3200,00 oltre I.V.A. e C.P.A.; e RR GU, DÌ MO, DÌ AL DÌ IO, DÌ CE AN, GG MO, RA AN e RA FR devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dal Comune di RI, liquidate in euro 5120,00, oltre I.V.A e C.P.A.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di FL NN limitatamente all'aggravante di cui all'art. 7 dl 152/1991 con riferimento ai reati di usura contestati ai capi N), N1), N2 ed N3, nonché in ordine all'omessa pronuncia sulle spese sostenute nel giudizio di appello dalle parti civili RO UC e IO TI CI OS e DA, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria;
rigetta nel resto il ricorso del FL;
dichiara inammissibili i ricorsi di NO EN, AL SQ, AN TT EN, DÌ EN e ZU DO, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende;
rigetta i ricorsi di NI AL, RA AN, RA FR, RR GU, DÌ IO e DÌ MO, DÌ CE AN, CO AL e GG MO, che condanna al pagamento delle spese processuali;
condanna FL NN alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili RO UC e IO TI CI OS e DA, che liquida per ciascuna in euro 3200,00 oltre I.V.A. e C.P.A.; condanna RR GU, CO MO, DÌ AL DÌ IO, DÌ CE AN, GG MO, RA AN e RA FR, in solido, alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dal Comune di RI, che liquida in euro $120,00, oltre I.V.A e C.P.A. Così deciso in Roma, il 26.6.2013. Il consigliere relatore な سناتان Il Presidentefranco fianedbany DEPOSITATO IN CANCELLERIA M 21 OTT 2013 A M E R IL CANCELLIERE P U Claudia Planelli