Sentenza 5 luglio 2017
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309, nell'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, deve aversi riguardo sia al principio attivo ricavato nell'immediato, sia a quello ricavabile all'esito del ciclo biologico delle piante, sia ad una apparente destinazione per uso non esclusivamente personale, per tipo, qualità, quantità e livello di produzione, tenuto conto del fabbisogno medio dell'agente. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'ipotesi del fatto di lieve entità nella condotta di coltivazione domestica di 19 piante di "cannabis indica", in un non definito stadio di sviluppo vegetativo, con un principio attivo drogante di oltre 460 grammi, corrispondente a più di 1800 spinelli).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2017, n. 50970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50970 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2017 |
Testo completo
50970-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 05/07/2017 Sent. n. sez.1337/17 FAUSTO IZZO - Presidente- CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE ANDREA MONTAGNI N.9759/2017 UGO BELLINI Rel. Consigliere - ALESSANDRO RANALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EZ SA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 26/09/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso per la машний поinlits del ricorso- Udito l'auto Guide Fabhielt. del fored Trieste fer RK SS :c quel conclude per l'accogeвішGimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Trieste con sentenza pronunciata in data 26 Settembre 2016, in accoglimento della impugnazione del Pubblico Ministero, escludeva che la coltivazione da parte di ZI SS di 17 piante di marijuana, dotate di sviluppo vegetativo di foglie con principio attivo, per circa 250 grammi, nonché di circa 220 grammi di foglie poste in essicazione e di circa 20 grammi di foglie essiccate, potesse essere ricondotta nell'alveo di cui all'art. 73 V comma dpr. 309/90, sia in relazione al dato ponderale, sia al principio attivo rilevato e al numero di spinelli confezionabili (oltre 1.800) e alla verosimile destinazione allo spaccio e pertanto, riqualificato il fatto ai sensi dell'ar.73 I comma Dpr 309/90, come da originaria contestazione, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione per la scelta del rito, rideterminava la pena in mesi dieci giorni 20 di reclusione e in € 2.400 di multa e al contempo disponeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto in relazione a precedente per delitto di bancarotta.
2. Avverso la suddetta pronuncia interponeva ricorso per cassazione la difesa della ZI prospettando con un primo motivo difetto di motivazione per travisamento delle risultanze istruttorie in relazione alle caratteristiche dell'attività di coltivazione della marijuana e alla destinazione dello stupefacente che era da intendersi ad uso esclusivamente personale, come correttamente opinato dal giudice di primo grado, sia per l'assenza di qualsiasi indizio a sostegno di una destinazione diversa dal consumo domestico della ricorrente e del suo compagno, giudicato separatamente, sia in ragione delle stesse rudimentali caratteristiche della coltivazione i cui frutti andavano suddivisi tra due persone.
2.1 Con una seconda articolazione deduceva violazione di legge con riferimento alla intervenuta revoca della sospensione condizionale della pena per una precedente sentenza di condanna, non risultando i presupposti previsti dalla legge, non vertendosi in tema di delitti della stessa indole, nonché di ipotesi di reato anteriormente commesso a quello per cui vi era stato il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Cuell CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza merita conferma con le seguenti precisazioni all'esito di una ricognizione dello stato della giurisprudenza relativa a ipotesi di coltivazione di piante idonee alla produzione di sostanza stupefacente di origine vegetale, in quantità e con potenzialità produttive di modesta offensività, in ragione della particolare esiguità del prodotto ricavabile ovvero della esclusiva destinazione dello stesso all'auto consumo del produttore.
2. Va premesso che questa Corte ha già chiarito che è condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale [cfr. Sez. U. n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239920 (in cui si fa espresso rinvio ai principi formulati dal giudice delle leggi nelle decisioni n. 360 del 1995 e n. 296 del 1996); conf. Sez. U. 24 aprile 2008, Valletta, non massimata].
4.1 Sebbene, anche successivamente a tali fondamentali arresti, sia proseguito il confronto in sede di legittimità sulla necessità per il giudice di valutare in concreto la offensività di una condotta di coltivazione "domestica" di stupefacente e si siano in taluni casi - ratificate decisioni di - assoluzione, anche in ipotesi di piantine in grado di produrre sostanza con effetto drogante (cfr. sez. 4, n. 25674 del 17.2.2011, Rv. 250721, sez. 6, n. 33385 dell'8.4.2014, Rv. 260170; sez. 6, n. 22110 del 2.5.2013, Rv. 255733), tuttavia, ritiene il Collegio che non possa prescindersi dai fondamentali principi formulati dalla Consulta nella sentenza n. 360 del 1995. 4.2 In quella sede, infatti, il giudice delle leggi ha riconosciuto la legittimità costituzionale della previsione di persistente illiceità penale della coltivazione, anche qualora univocamente destinata all'uso personale ed indipendentemente dalla quantità di principio attivo prodotto, essa resistendo anche alla verifica condotta (ex artt. 25 e 27 Cost.) alla stregua del principio di offensività, ben potendo detta condotta valutarsi come pericolosa ...ossia idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e quindi di creare potenzialmente più occasioni di spaccio di droga>>, non mancando di precisare, tuttavia, come costituisca < questione meramente interpretativa, rimessa altresì al giudice ordinario, la identificazione, in 2 quee termini più o meno restrittivi, della nozione di coltivazione che, sotto altro profilo, incide anch'essa sulla linea di confine del penalmente illecito>>.
4.3 Sulla scorta di tale arresto, e del dictum rinvenibile nella sentenza delle Sezioni Unite del 2008, Di Salvia, si è così affermato che la coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti è penalmente prescindere dalla distinzione rilevante, a tra coltivazione tecnico-agraria e coltivazione domestica, posto che l'attività in sé, in difetto delle prescritte autorizzazioni, è da ritenere potenzialmente diffusiva della droga (cfr. sez. 6 n. 51497 del 04/12/2013, Rv. 258503, in fattispecie relativa alla coltivazione di una pluralità di piantine di cannabis indica all'interno di una serra rudimentale); escludendola invece qualora il giudice accerti l'inoffensività in concreto della condotta, per essere questa di tale minima entità da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa [cfr. Sez. 6 n. 5254 del 10/11/2015 Ud. (dep. 09/02/2016), Rv. 265641; n. 33835 dell'08/04/2014, Rv. 260170; n. 22110 del 02/05/2013, Rv. 255733, in fattispecie in cui, rispettivamente, la S.C. ha escluso il reato per la coltivazione di due piante di CA AN e la detenzione di 20 foglie della medesima pianta, in presenza di una produzione che, pur raggiungendo la soglia drogante, era "assolutamente minima"; o in cui la Corte ha ritenuto penalmente irrilevante la coltivazione di due piantine di marijuana contenenti un principio attivo inferiore al quantitativo massimo detenibile;
o, ancora, in cui si è esclusa l'idoneità offensiva della condotta di coltivazione domestica di tre piantine di marijuana poste in distinti vasetti e dotate di potere drogante].
4.4 Analogamente, questa stessa sezione ha ritenuto la condotta di coltivazione domestica di una piantina di CA AN (con principio attivo pari a mg. 16) inoffensiva ex art. 49 cod. pen. e tale da non integrare il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (cfr. Sez. 4 n. 25674 del 17/02/2011, Rv. 250721), altrove precisando invece che, non essendo requisito necessario la destinazione della sostanza alla cessione verso terzi, il dato ponderale possa si assumere rilevanza al fine di misurare la offensività della condotta, la quale però non può essere esclusa ogniqualvolta i quantitativi prodotti risultino inferiori alla "dose media singola", determinata dalle tabelle ministeriali, ma soltanto quando risultino privi della concreta attitudine ad esercitare, anche in misura minima, gli effetti psicotropi evocati dall'art. 14 del d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. Sez. 4 n. 43184 del 20/09/2013, Rv. 258095). 3 Я дни 4.5 Tali principi si rinvengono anche in altre pronunce, nelle quali la verifica della concreta offensività della condotta è stata parimenti tarata sulla concreta attitudine della produzione ad incrementare il mercato della droga [in tal senso, cfr. sez. 3 n. 23082 del 09/05/2013, Rv. 256174 (in fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto configurabile il reato relativamente alla coltivazione n.43 piantine di "cannabis" che all'atto dell'accertamento avevano un contenuto di sostanza ricavabile inferiore sia al valore di una dose singola che alla dose soglia - per la presenza di semi e di impianti di innaffiamento e riscaldamento dei locali, finalizzati a favorire la crescita e lo sviluppo della coltivazione), essendosi anche affermato che il dato ponderale può assumere rilevanza, al fine di fornire indicazioni sull'offensività in concreto della condotta, soltanto quando la sostanza ricavabile risulti priva della concreta attitudine ad esercitare, anche in misura minima, l'effetto psicotropo (cfr. sez. 4 n. 44136 del 27/10/2015, Rv. 264910)].
5. Ciò posto in diritto, nel caso in esame, in base alla non contestata ricostruzione fattuale operata nella sentenza censurata, risulta che la ZI coltivava insieme al compagno diciannove piante di "cannabis indica" e che l'esame tossicologico fatto eseguire sulla sostanza vegetale sequestrata, in ragione peraltro di un non definito stadio di sviluppo vegetativo, forniva indicazioni di un principio attivo drogante di oltre 460 grammi, tali di giustificare il confezionamento di oltre 1800 spinelli. Appare del tutto corretta la valutazione operata dal giudice di merito in ordine alla esclusione della ipotesi di cui all'art.73 V comma Dpr 309/90. 5.1 Invero secondo quanto evidenziato dal giudice di appello, in sintonia con quanto indicato nella rassegna giurisprudenziale sulla vexata quaestio, la coltivazione non poteva certamente ritenersi minimale e di modesto disvalore sociale, sia per quanto attiene alle caratteristiche della produzione impiantata, sia in ragione dello sviluppo vegetativo non ancora giunto al suo apice, laddove la giurisprudenza di legittimità è invero concorde nel ritenere che la offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicchè non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nella immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto per la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente (sez. IV, 23.11.2016, PG in proc.Trabanelli, Rv. 268695) soprattutto quando gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all'esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto 4 для drogante (sez.VI, 20.2.2016, Tamburini, Rv. 266513; 22.11.2016, Losi, Rv. 268938; 10.5.2016, PG in proc.Iaffaldano, Rv. 266974), cosicchè la offensività deve essere esclusa soltanto quando la sostanza ricavabile risulti priva della capacità di esercitare, anche in misura minima, effetto psicotropo (sez.III, 23.2.2016, Damioli, Rv. 267382).
6. L'offensività della condotta, pertanto, alla luce dei principi elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte e dell'orientamento di legittimità che a quelli si riporta, come ritiene di fare anche questo Collegio, non solo non può essere esclusa, ma deve ritenersi di soglia non trascurabile, così da non potersi ricondurre il fatto al paradigma della lieve entità, sia in considerazione del principio attivo ricavato nell'immediato, sia di quello ricavabile all'esito della ultimazione del ciclo biologico delle piante, sia in relazione ad una destinazione che, per tipo, qualità, quantità e livello di produzione appariva destinato ad un uso non esclusivamente personale, tenuto altresì conto del rilevante superamento del fabbisogno medio della ricorrente e tenuto conto delle disagiate condizioni economiche della prevenuta, la quale si assumeva il rischio di procedere ad una coltivazione di stupefacente, certamente punibile stante il chiaro disposto dell'art. 73 Dpr 309/90, piuttosto che a singoli acquisiti di modesti quantitativi.
7. Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso in punto di revoca della sospensione condizionale della pena. Del tutto condivisibilmente la corte territoriale ha ritenuto doversi procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena riconosciuta alla EZ con sentenza che aveva giudicato un fatto di bancarotta, anteriormente commesso, per cui era stata applicata una pena detentiva la quale, sommata a quella comminata nella presente pronuncia, supera il limite di due anni.
7.1 Prevede infatti l'art. 168 comma I n.1 cod.pen. ipotesi di revoca della sospensione condizionale delle pena qualora nei termini stabiliti il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli. Orbene la condizione della EZ rientra in tale ipotesi in quanto la stessa, nel termine stabilito dalla legge (cinque anni), ha riportato la condanna a pena detentiva di cui all'odierno ricorso per una ipotesi di delitto. A questo proposito va evidenziato che ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art.168 n.1 cod.pen., la identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti я л 5 д opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale ne sia la sua natura (sez.I, 15.2.2000, P.G. in proc.Bellino, Rv. 215615; sez.VI, 6.2.2013, Grassetti, Rv.254688; sez.I, 2.7.2008, PM in proc.De Filippis, Rv.240679).
8. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 5 Luglio 2017. Il Presidente Il Consigliere est. Ugo Bellini Fausto Izz Up Bellini Depositata in Cancelleria Oggi. -8 NOV 2017/ II Funzionario ludiziario Patrizia Corro 6