Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2020, n. 20356
CASS
Sentenza 2 dicembre 2020

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La inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell'appello dovuta a tardiva presentazione dei motivi).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2020, n. 20356
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20356
Data del deposito : 2 dicembre 2020

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