Sentenza 2 dicembre 2020
Massime • 1
La inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell'appello dovuta a tardiva presentazione dei motivi).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2020, n. 20356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20356 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2020 |
Testo completo
3D 20356-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 1855 Grazia Lapalorcia -Presidente - sez. UP - 02/12/2020 Claudio Cerroni R.G.N. 46405/2019 Antonella Di Stasi Giuseppe Noviello -Relatore- Fabio Zunica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IR MA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 11-07-2019 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 7 I RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11 aprile 2018, il G.U.P. presso il Tribunale di Milano condannava MA IR alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, a lui contestato perché, quale amministratore unico della "Edilpegaso s.r.l.", in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di frodare l'erario, avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla "Euro Sottofondi di Campenni Domenico", indicava nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA relative agli anni 2014 e 2015 elementi passivi fittizi;
fatti commessi in Cormano, rispettivamente il 16 settembre 2014 e il 15 settembre 2015. Con la medesima pronuncia, il G.U.P. disponeva altresì la confisca dei beni di cui l'imputato risultava avere la titolarità o la disponibilità, ovvero un fabbricato sito in Senago e un motoveicolo, per l'importo di 137.178 euro, corrispondente alla differenza tra il profitto del reato e le somme già restituite, confisca condizionata al mancato pagamento delle ulteriori somme indicate a debito nelle dichiarazioni integrative relative agli esercizi fiscali 2013 e 2014. Con sentenza del 11 luglio 2018, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riterminava la pena in anni 1 e mesi 2 di reclusione, rideterminando nella stessa misura le pene accessorie e concedendo all'imputato la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello meneghina, IR, tramite i suoi difensori, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa lamenta la mancanza di motivazione in ordine a quanto dedotto con il terzo motivo aggiunto dell'atto di appello, riguardante la richiesta di riqualificare il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015, osservando che, quand'anche si fosse riconosciuto un caso di sovrafatturazione, lo stesso doveva essere inquadrato nell'ambito della previsione dell'art. 3 e non dell'art. 2 del predetto decreto, venendo in rilievo un caso di simulazione relativa concernente il prezzo. Con il secondo motivo, viene dedotta la mancanza di motivazione in ordine al primo motivo aggiunto dell'atto di appello, riguardante l'irrituale applicazione della confisca in assenza del sequestro preventivo, osservandosi che, in primo grado, era stata disposta la confisca dei beni di cui l'imputato risultava avere la disponibilità per un valore corrispondente al profitto del reato, senza la preventiva disposizione del sequestro preventivo;
sul punto, tuttavia, la Corte territoriale non aveva indicato le ragioni per cui tale confisca fosse legittima, limitandosi ad richiamare un precedente che tuttavia non era appropriato, atteso che, come non può essere applicata per la prima volta in appello la confisca se 2 FZ non preceduta dal sequestro preventivo, allo stesso modo non è consentito al giudice di primo grado applicare la confisca senza prima disporre il sequestro. Con il terzo motivo, la difesa insiste nell'eccepire la illegittimità della confisca sotto un ulteriore profilo, rilevando che, in ogni caso, i giudici di merito non avrebbero potuto applicare la confisca, anche in ragione del fatto che l'imputato aveva concordato con l'erario un piano di rateizzazione per il pagamento del debito, il quale, peraltro, era stato in parte già pagato;
dunque, tale piano renderebbe inoperativa la confisca, che sarebbe altrimenti disposta in assenza della prova certa della permanenza del debito erariale, non potendosi sapere aprioristicamente se il debitore manterrà fede al piano già concordato. Al più, a fronte del piano di rateizzazione, la confisca dovrebbe essere disposta in fase esecutiva, nell'ipotesi in cui il debitore non vi adempia. Con il quarto motivo, infine, viene censurata l'erronea applicazione dell'art. 52 lett. G) del decreto legge n. 69 del 2013, nella parte in cui dispone che l'agente della riscossione non può procedere all'esproprio della prima casa del debitore, rilevandosi che la modifica apportata da tale norma all'art. 76 del d.P.R. n. 602 del 1973, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, può essere applicata solo nel processo tributario e quindi solo in quella sede non si può confiscare l'immobile adibito ad abitazione principale del debitore;
pertanto, non valendo tale regola nel processo penale, la confisca esporrebbe il ricorrente al rischio di vedersi confiscare l'appartamento di sua proprietà nel quale vive. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. Deve premettersi che, avverso la sentenza di primo grado, MI ha proposto appello, sollevando tre motivi di censura, riferiti rispettivamente: 1) alla mancanza di motivazione del G.U.P. in ordine alle deduzioni difensive e alla insussistenza dell'elemento soggettivo;
2) all'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
infine 3) alla durata delle pene accessorie, non uniformata a quella della pena principale, invocandosi pertanto la rideterminazione delle prime. In seguito, con motivi aggiunti depositati il 4 giugno 2019, l'appellante ha proposto tre nuove censure, concernenti: 1) l'irrituale applicazione della confisca in assenza di sequestro preventivo;
2) l'illegittima indicazione dell'abitazione del condannato tra i beni da confiscare e 3) il diniego della sospensione condizionale della pena, concedibile alla luce del ridimensionamento della gravità del fatto scaturito dal d. lgs. n. 158 del 2015, nel senso che la condotta contestata, qualificabile come una simulazione relativa concernente il prezzo, rientrerebbe nell'area di irrilevanza penale di cui all'art. 3 comma 3 del d. lgs. n. 74 del 2000. 3 FZ Ciò posto, deve osservarsi che la Corte di appello si è pronunciata sia sui motivi contenuti nell'atto di appello (accogliendo peraltro le censure sulla sospensione condizionale della pena e sul trattamento sanzionatorio), sia sui motivi aggiunti concernenti la confisca, omettendo di pronunciarsi espressamente solo sulla proposta di riqualificazione giuridica della condotta, tema questo che invero era stato dedotto nel terzo motivo aggiunto solo a sostegno della richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Occorre altresì rilevare che i quattro motivi dell'odierno ricorso si riferiscono esclusivamente ai temi proposti nei motivi aggiunti, dolendosi cioè la difesa della statuizione sulla confisca e del mancato inquadramento della condotta nella previsione di cui all'art. 3 d. lgs. n. 74 del 2000 (come modificato da ultimo dal d.lgs. n. 158 del 2015), norma il cui comma 3, ai fini dell'operatività del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, precisa che "non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione o di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".
2. Tanto premesso, ritiene innanzitutto il Collegio che i motivi aggiunti presentati dall'appellante, a parte il terzo, ma nella sola parte relativa al diniego della sospensione condizionale, erano inammissibili, in quanto del tutto slegati dal tenore delle censure articolate con l'impugnazione originaria. Sul punto deve richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. Un., n. 4683 del 25/02/1998, Rv. 210259, Sez. Un., n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Rv. 235699 e Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259740), secondo cui i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) e il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen.; pertanto, i motivi nuovi devono pur sempre essere riferiti alle specifiche statuizioni impugnate, non ad altre ad libitum del proponente. Il sistema delle impugnazioni delineato dal codice di rito prevede infatti la concentrazione del gravame in unico atto, al fine di rendere più rigido e snello il sistema stesso;
al contrario, l'ammissibilità di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione determinerebbe un'irragionevole estensione dei tempi di definizione del processo, oltre che lo scardinamento del regime dei termini per impugnare, venendo completamente frustrato l'art. 581 cod. proc. pen., che rappresenta un principio fondamentale di delimitazione dell'ambito di operatività della impugnazione. 4 Ff Né può sottacersi, del resto, che l'art. 167 delle disp. att. cod. proc. pen. enuncia espressamente che, "nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell'art. 164 commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'art. 581 comma 1 lettera a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono", essendo significativa, al di là del richiamo all'art. 164, che qui non rileva, l'indicazione dei capi e punti enunciati a norma dell'art. 581 comma 1, lett. a), dovendosi cioè ritenere che i motivi "nuovi" si riferiscono appunto ai predetti capi e punti, per cui, se si tiene presente la struttura unitaria della impugnazione e la sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 591 lettera c), non può che concludersi che i motivi nuovi non possono essere svincolati e liberamente proponibili, ma devono collegarsi a quelli dell'atto principale. In definitiva, deve pertanto concludersi che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 11/01/2013, Rv. 254301 e Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294), in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione 3. Alla luce di tali coordinate interpretative, non c'è dubbio che i motivi aggiunti presentati nell'interesse di IR fossero in gran parte inammissibili. Lo erano in primo luogo tutte le censure sulla confisca, in quanto nell'appello principale tale statuizione, avente una sua evidente autonomia rispetto alle altre, non ha formato oggetto di doglianza in alcuno dei motivi dell'impugnazione. E parimenti inammissibile era altresì la richiesta di inquadrare la condotta nell'area di irrilevanza penale di cui all'art. 3 comma 3 del d. lgs. n. 74 del 2000, posto che le censure in punto di responsabilità contenute nell'atto di appello riguardavano la ben diversa problematica dell'elemento soggettivo del reato. A ciò deve peraltro aggiungersi che tale proposta di differente qualificazione giuridica del fatto, negli stessi motivi nuovi, è stata sollecitata non in via autonoma, ma solo a supporto della richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena, unica istanza quest'ultima ammissibile, in quanto già ricompresa nel perimetro dell'originario atto di impugnazione.
4. Ribadita l'inammissibilità dei motivi nuovi presentati nel giudizio di appello, occorre a questo punto chiedersi se tale inammissibilità, sebbene non ravvisata dalla Corte territoriale, sia rilevabile o meno in sede di legittimità. A tale quesito il Collegio ritiene di dare risposta positiva, dovendosi dare seguito al condiviso orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, 5 ff Rv. 260359 e Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020), secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Tale impostazione risulta del resto coerente con la previsione di cui all'art. 609 cod. proc. pen., secondo cui la Corte di cassazione decide altresì le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, dovendosi pertanto ritenere estesa la cognizione del giudice di legittimità a tutti i profili di inammissibilità che hanno interessato giudizio di appello, ivi compresa la presentazione di motivi nuovi non collegati all'atto di impugnazione originario, a nulla rilevando che la Corte territoriale abbia poi trattato anche i nuovi motivi irritualmente articolati, non potendo tale circostanza giovare all'appellante, consentendo di sanare la violazione di una delle regole fondamentali della disciplina delle impugnazioni.
5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di IR, in quanto articolato in doglianze riferibili ai soli motivi nuovi presentati nel giudizio di secondo grado senza alcun collegamento con le censure dell'atto di appello originario, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento. Tenuto poi conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato _ presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Grazia Lapalorcia Zunica DEPOSITATA IN CANCELLER 24 MAG 2021 IL CANCELLAR EPERTO 6 Luand ansin