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Sentenza 21 dicembre 2023
Sentenza 21 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 21/12/2023, n. 51146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51146 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UZ SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 51146 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 06/12/2023 Rilevato che l'imputato IO ZZ ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha riformato la sentenza del Tribunale di Palmi di condanna per i reati di cui agli artt. 660, 612 e 581, confermando la sentenza di primo grado solo quanto a quest'ultimo agli effetti penali e anche per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. (dichiarato prescritto) ai soli effetti civili;
Rilevato che l'Avv. Vincenzo Belli ha depositato memoria per il ricorrente, memoria di cui non può tenersi conto stante il mancato rispetto del termine di cui all'art. 611 c.p.p. Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione, oltre alla palese contraddittorietà tra le sentenze di primo e secondo grado e alla assoluta carenza circa la prova dell'elemento oggettivo del reato di percosse - non è consentito in sede di legittimità perché si tratta di reato di competenza del Giudice di pace;
ne consegue che, nonostante tale reato sia stato giudicato dal Giudice superiore, trova applicazione la regola processuale secondo cui, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;
Considerato che comunque detto motivo di ricorso — a prescindere dal ragionamento sopra svolto — è meramente reiterativo di doglianze già adeguatamente affrontate e risolte dalla Corte di appello;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - nella parte in cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.- è manifestamente infondato perché la risposta data dalla Corte di Appello è corretta in diritto;
peraltro va segnalato che, trattandosi di reato di competenza del Giudice di pace, l'istituto invocato non trova applicazione, giacché l'art. 63 del d.lgs 274 del 2000 fa salva l'applicazione della definizione di cui all'art. 34 d.lgs cit., che prevale su quella di cui all'art. 131-bis cod. pen. (arg. ex Sez. U, Sentenza n. 5368:3 del 22/06/2017 Ud. (dep. 28/11/2017 ) Rv. 271587 - 01 Imputato: Pmp ed altri, § 4.1.); Rilevato che il medesimo motivo di ricorso — quando lamenta la mancata applicazione della non menzione — è reiterativo perché la Corte di appello ha chiarito che la «ostinata seriazione» delle condotte (ZZ è stato prosciolto dal reato di cui all'art. 660 cod. pen., in appello, solo per intervenuta prescrizione) sconsigliavano la concessione del beneficio;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui pare sostenere l'illegittimità della condanna alle spese a favore della parte civile perché vi sarebbe stata una caducazione delle statuizioni civili in dipendenza della declaratoria di prescrizione per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., giacché non considera che la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado quanto alla condanna al risarcimento del danno anche per tale fattispecie ex art. 578 c.p.p., limitandosi solo a dichiarare la prescrizione e ricostruendo adeguatamente i comportamenti che avevano dato luogo alla contestazione per molestie (oltre che per quella per cui vi è stata conferma della condanna), a prescindere dalla regola di giudizio enunciata;
Rilevato che il quinto ed ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, soprattutto, aspecifico, perché lamenta un'omissione motivazionale inesisi:ente sul trattamento sanzionatorio, adeguatamente motivato nel paragrafo 2h della sentenza impugnata (peraltro è stato applicato il minimo edittale); Considerato che il ricorso è fondato solo nella parte in cui si duole della quantificazione della condanna alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, che escrbita rispetto alla regola sancita dall'art. 12 del d.m. 55 del 2014; Considerato che a questo errore di quantificazione può porsi rimedio in questa sede, ridimensionando il quantum della condanna alle spese ad euro 1300,00 complessivi per tutte le parti civili (oltre accessori di legge) in ragione dell'analogia di posizione processuale delle parti civili e dell'unicità della vicenda (che non lascia ritenere vi sia stata la necessità di approntare differenti strategie difensive), il che impedisce di stabilire l'aumento del 20 %, che è facoltativo;
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle spese liquidate in favore di ciascuna delle parti civili, che ridetermina complessivamente in euro 1300,00, oltre accessori per legge. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 51146 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 06/12/2023 Rilevato che l'imputato IO ZZ ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha riformato la sentenza del Tribunale di Palmi di condanna per i reati di cui agli artt. 660, 612 e 581, confermando la sentenza di primo grado solo quanto a quest'ultimo agli effetti penali e anche per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. (dichiarato prescritto) ai soli effetti civili;
Rilevato che l'Avv. Vincenzo Belli ha depositato memoria per il ricorrente, memoria di cui non può tenersi conto stante il mancato rispetto del termine di cui all'art. 611 c.p.p. Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione, oltre alla palese contraddittorietà tra le sentenze di primo e secondo grado e alla assoluta carenza circa la prova dell'elemento oggettivo del reato di percosse - non è consentito in sede di legittimità perché si tratta di reato di competenza del Giudice di pace;
ne consegue che, nonostante tale reato sia stato giudicato dal Giudice superiore, trova applicazione la regola processuale secondo cui, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;
Considerato che comunque detto motivo di ricorso — a prescindere dal ragionamento sopra svolto — è meramente reiterativo di doglianze già adeguatamente affrontate e risolte dalla Corte di appello;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - nella parte in cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.- è manifestamente infondato perché la risposta data dalla Corte di Appello è corretta in diritto;
peraltro va segnalato che, trattandosi di reato di competenza del Giudice di pace, l'istituto invocato non trova applicazione, giacché l'art. 63 del d.lgs 274 del 2000 fa salva l'applicazione della definizione di cui all'art. 34 d.lgs cit., che prevale su quella di cui all'art. 131-bis cod. pen. (arg. ex Sez. U, Sentenza n. 5368:3 del 22/06/2017 Ud. (dep. 28/11/2017 ) Rv. 271587 - 01 Imputato: Pmp ed altri, § 4.1.); Rilevato che il medesimo motivo di ricorso — quando lamenta la mancata applicazione della non menzione — è reiterativo perché la Corte di appello ha chiarito che la «ostinata seriazione» delle condotte (ZZ è stato prosciolto dal reato di cui all'art. 660 cod. pen., in appello, solo per intervenuta prescrizione) sconsigliavano la concessione del beneficio;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui pare sostenere l'illegittimità della condanna alle spese a favore della parte civile perché vi sarebbe stata una caducazione delle statuizioni civili in dipendenza della declaratoria di prescrizione per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., giacché non considera che la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado quanto alla condanna al risarcimento del danno anche per tale fattispecie ex art. 578 c.p.p., limitandosi solo a dichiarare la prescrizione e ricostruendo adeguatamente i comportamenti che avevano dato luogo alla contestazione per molestie (oltre che per quella per cui vi è stata conferma della condanna), a prescindere dalla regola di giudizio enunciata;
Rilevato che il quinto ed ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, soprattutto, aspecifico, perché lamenta un'omissione motivazionale inesisi:ente sul trattamento sanzionatorio, adeguatamente motivato nel paragrafo 2h della sentenza impugnata (peraltro è stato applicato il minimo edittale); Considerato che il ricorso è fondato solo nella parte in cui si duole della quantificazione della condanna alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, che escrbita rispetto alla regola sancita dall'art. 12 del d.m. 55 del 2014; Considerato che a questo errore di quantificazione può porsi rimedio in questa sede, ridimensionando il quantum della condanna alle spese ad euro 1300,00 complessivi per tutte le parti civili (oltre accessori di legge) in ragione dell'analogia di posizione processuale delle parti civili e dell'unicità della vicenda (che non lascia ritenere vi sia stata la necessità di approntare differenti strategie difensive), il che impedisce di stabilire l'aumento del 20 %, che è facoltativo;
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle spese liquidate in favore di ciascuna delle parti civili, che ridetermina complessivamente in euro 1300,00, oltre accessori per legge. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2023.