Sentenza 28 settembre 2007
Massime • 1
I gravi indizi di colpevolezza circa gli elementi caratterizzanti l'ipotesi criminosa di associazione di tipo mafioso possono essere legittimamente desunti con metodo logico-induttivo, anche dalla circostanza dell'esistenza di rapporti di comparaggio o comparatico fra gli adepti, che costituisce uno degli indici rivelatori della formazione di un sodalizio criminoso riconducibile allo schema di cui all'art. 416-bis cod. pen..
Commentario • 1
- 1. Art. 416 bis del codice penale: quando si configura il reato di associazione mafiosaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2022
Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2007, n. 39495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39495 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 28/09/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3138
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 017360/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LF PP, N. IL 26/06/1963;
avverso ORDINANZA del 08/01/2007 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CIAMPOLI L., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Il Tribunale del riesame di Caltanisetta, con ordinanza dell'8 gennaio 2007, confermava il provvedimento del G.i.p. del tribunale territoriale che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di ER GI inteso "u verni", a cui veniva contestata la partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata "cosa nostra" e segnatamente al clan dei NZ di LA (capo A della rubrica). Il tribunale, dopo aver svolto alcune considerazioni di ordine generale in merito agli elementi necessari per l'adozione di una misura cautelare, al concetto di gravità indiziaria, alla chiamata in correità ed alle regole di interpretazione delle stesse ed alla peculiare rilevanza che assume la prova logica con riferimento alla dimostrazione della partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, per quanto ancora rileva in questa sede:
- valorizzava, ai fini della gravità indiziaria, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia CA LV, che avevano indicato l'ER come un "avvicinato" del clan, alle dirette dipendenze dei coindagati TE MA e RE GI, ed alla guida di un gruppo di carusi impiegato per la commissione di attività illecite, evidenziando che le stesse risultavano pienamente attendibili in quanto spontanee, precise e particolareggiate, e che trovavano altresì una significativa conferma nel contenuto di numerose conversazioni captate nel corso del procedimento, le più significative delle quali risultavano quella del 16 aprile 2005 intercorsa tra D'MI NN, CI MA, ER AR e TE MI;
quella del 6 maggio 2005 intercorsa tra D'MI NN, OT EA, ER AR, TE MI e CI MA;
quella del 7 maggio 2005 intercorsa tra D'MI NN, ER AR, LE RI ed una donna;
quella dell'11 maggio 2005 intercorsa tra ER AR e TE MI;
quelle del 13, 15, 23, 29 e 30 maggio 2005 e quelle del 7 e del 12 luglio 2005 intercorse rispettivamente tra ER AR e TE MI, tra D'MI NN e LO FA, tra D'MI NN e ER AR, tra ER AR, D'MI NN, e TE MI, tra D'MI NN e LO FA, tra D'MI NN classe 81, ER AR, D'MI NN e TE MA e tra D'MI NN classe 81 e tra D'MI NN classe 81 e l'omonimo cugino;
intercettazioni da cui emergeva il ruolo svolto dall'ER G. e cioè quello di uomo di rispetto, con funzioni apicali, ed al quale ci si rivolgeva per ottenere protezione in caso di minacce alla incolumità fisica ed alla stessa vita e per dirimere controversie;
- osservava, in riferimento alle esigenze cautelari:
a) quanto al pericolo di fuga, che l'esistenza di LE elemento poteva essere desunta con sufficiente concretezza dal fatto che l'ER G. era stato indicato come partecipe all'associazione criminosa "cosa nostra", consorteria caratterizzata notoriamente dall'esistenza di un vincolo di solidarietà tra gli associati, dalla disponibilità di ingenti risorse economiche e di una rete di covi, elementi da cui era legittimo inferire la ragionevole probabilità che l'indagato, se lasciato in libertà, possa darsi alla fuga;
b) quanto al pericolo di commissione di gravi delitti, che la sussistenza dello stesso era desumibile avuto riguardo alla gravità del reato contestato, al numero dei concorrenti ed alla spiccata propensione dell'indagato a commettere reati contro l'ordine pubblico e contro la persona, in considerazione della negativa personalità dell'ER G., gravato da una condanna per tentato omicidio continuato e violazione delle disposizioni in materia di armi. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore l'indagato, il quale ne ha dedotto l'illegittimità per violazione dell'art. 273 c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 e per vizio di motivazione, sostenendo in ricorso:
a) che contrariamente a quanto affermato dal tribunale del riesame la chiamata in correità del CA S. era assolutamente generica, in quanto non ancorata a specifici fatti, evidenziando in particolare che mentre la misura cautelare disposta nei confronti dell'ER G., accusato di essere il capo di un gruppo di carusi era stata confermata, quella disposta nei confronti dei "carusi" asseritamene a lui fedeli, compiutamente individuati sulla base delle dichiarazioni del collaboratori di giustizia, era stata invece annullata per insussistenza di gravi indizi, sicché appariva illogico contraddittorio e paradossale confermare una misura cautelare disposta nei confronti di "un capo senza gregari";
b) che mancavano effettivi riscontri individualizzanti, dal momento che le intercettazioni valorizzate nel provvedimento impugnato riguardavano episodi che non avevano alcuna attinenza al fenomeno mafioso e nei quali l'ER G. risultava essere intervenuto da paciere solo in quanto padrino di CI MA e ritenuto persona matura e capace di dirime contrasti di carattere soltanto familiare. Entrambi i motivi di gravame, riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati puntualmente indicati e adeguatamente valorizzati dal Tribunale del riesame per i profili della gravità indiziaria, risultano sostanzialmente diretti ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e si palesano pertanto inammissibili.
Il giudice di merito ha infatti dato conto, con motivazione logica e perciò incensurabile in sede di controllo di legittimità, sia delle ragioni per le quali l'ER G. era attinto da gravi indizi di colpevolezza, mediante l'analitica enunciazione degli elementi probatori rilevanti a tal fine, tutti significativamente convergenti, in concreto, nel senso della qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, specie ove si consideri, in particolare, che la prova degli elementi caratterizzanti dell'ipotesi criminosa di cui all'art.416 bis c.p. può essere desunta anche con metodo logico induttivo e che l'esistenza di rapporti di comparaggio o comparatico fra gli adepti, costituisce, in effetti, uno degli elementi rilevatori dell'esistenza di un sodalizio riconducibile nello schema di cui all'art. 416 bis. c.p. (in tal senso Cass., sez. 3, sentenza n. 2690 del 16/1/1992 - 14/3/1992, riv. 190743 ric. Sconosciuto ed altro);
che la generica deduzione di una diversa valutazione del quadro indiziario a carico di altri coimputati ritenuti alle dipendenze del ricorrente, in assenza di una specifica indicazione della esatta natura e consistenza degli indizi, costituisce circostanza di per sè irrilevante con riferimento alla specifica posizione dell'ER G.;
raggiunto da una chiamata in correità, ritenuta attendibile e riscontrata dall'inequivoco contenuto di numerose intercettazioni telefoniche da cui si ricava come il ricorrente godesse di indiscusso prestigio negli ambienti malavitosi nei quali era introdotto. Il ricorso va quindi rigettato con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2007