Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2016, n. 52546
CASS
Sentenza 4 novembre 2016

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Nella ipotesi di contestazione del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti in cui la condotta, iniziata sotto il vigore dell'art. 75, l. 22 dicembre 1975, n. 685 sia proseguita anche dopo l'entrata in vigore della corrispondente fattispecie di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sussiste un unico reato permanente e si applica la disciplina sanzionatoria in vigore al momento in cui la condotta associativa è venuta a cessare. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione difensiva di intervenuta prescrizione del reato, relativamente alla condotta posta in essere prima dell'entrata in vigore delle più gravi sanzioni di cui al citato art. 74).

Commentario1

  • 1Processo penale, giudizio abbreviato, reato giudicato con rito ordinario, continuazione, riduzione della pena, applicazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2016, n. 52546
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52546
Data del deposito : 4 novembre 2016

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