Sentenza 4 novembre 2016
Massime • 1
Nella ipotesi di contestazione del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti in cui la condotta, iniziata sotto il vigore dell'art. 75, l. 22 dicembre 1975, n. 685 sia proseguita anche dopo l'entrata in vigore della corrispondente fattispecie di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sussiste un unico reato permanente e si applica la disciplina sanzionatoria in vigore al momento in cui la condotta associativa è venuta a cessare. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione difensiva di intervenuta prescrizione del reato, relativamente alla condotta posta in essere prima dell'entrata in vigore delle più gravi sanzioni di cui al citato art. 74).
Commentario • 1
- 1. Processo penale, giudizio abbreviato, reato giudicato con rito ordinario, continuazione, riduzione della pena, applicazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2016, n. 52546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52546 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2016 |
Testo completo
52 546 /18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 04/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1651 GIOVANNI CONTI Presidente REGISTRO GENERALE ANGELO COSTANZO N.22977/2016 ANNA CRISCUOLO ANGELO CAPOZZI Rel. Consigliere - ERSILIA CALVANESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI NI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 18/12/2015 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso per l'ine mmissibilité dei morsi. Udit i difensor Avv.; да RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, in sede di rinvio disposto da questa Corte, a seguito di appello proposto tra - gli altri dagli imputati TO CI e EL LI avverso la - sentenza emessa il 6.6. 2005 dal locale Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta al CI in relazione al delitto di cui al capo D6) (artt. 81,648 cod. pen.) e quella inflitta allo LI in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n 309/90. 2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati.
3. Nell'interesse di TO CI, con atto a mezzo del difensore, si deduce:
3.1. Vizio della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla omessa declaratoria di prescrizione, in quanto diversamente da quanto assunto dalla sentenza di legittimità - risultava la data del commesso reato dalla sentenza di primo grado negli anni 1994 e 1995, alla quale lo stesso ricorso per cassazione aveva fatto rinvio.
3.2. Omessa dichiarazione della concessione della sospensione condizionale della pena già disposta dalla Corte reggina in sede di primo rinvio.
4. Nell'interesse di EL LI, con atto a mezzo del difensore, si deduce violazione dell'art. 2 cod. pen. in relazione alla omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato associativo. Assume il ricorrente che , trattandosi di reato permanente la cui condotta è iniziata sotto la vigenza dell'art. 75 della I. n. 685/75, non potrebbe essere applicata la norma successivamente intervenuta di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 comportante una modifica in pejus, dovendosi procedere alla declaratoria di estinzione per prescrizione della parte di condotta antecedente l'entrata in vigore di tale novella. Si argomenta, in particolare, che la commissione del reato in questione dovrebbe considerarsi avvenuta sotto la vigenza della prima norma e G che valorizzare la successiva come imperativo per l'agente introdurrebbe un elemento disgregativo - presupponendo diversi "momenti colpevoli" - della struttura del reato permanente. Secondo il ricorrente, la permanenza costituirebbe un mero accidente, tanto che - una volta che - si sia perfezionato il reato con il trascorrere di quel minimum richiesto 1 कक per la integrazione dell'offesa - la successiva durata della condotta non rileverebbe se non ai fini dell'art. 133 cod. pen.. Cosicché dovrebbe riconoscersi che per i reati permanenti il tempus commissi delicti non può che essere quello dell'inizio della permanenza. Tanto in consonanza con il principio del favor rei di cui è espressione l'art. 2 cod. pen. che porta all'applicazione della norma più mite vigente al momento dell'instaurarsi della permanenza come pure di quello costituzionale che deve orientare l'interpretazione di irretroattività della legge penale che impedisce di applicare retroattivamente la legge meno favorevole. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di TO CI è solo in parte fondato.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato, quando non genericamente proposto.
2.1. Alla analoga istanza difensiva la Corte di merito ha opposto l'irrilevanza del decorso della prescrizione successiva alla statuizione di legittimità.
2.2. Avverso la statuizione il ricorrente deduce un errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità rispetto alla data di consumazione del reato di cui al capo D6) laddove ha negato, per tale reato, il decorso del termine prescrizionale.
2.3. La doglianza, evidentemente, non può essere proposta in questa sede, avendo riguardo alla diversa e precedente sentenza rescindente che ha irrevocabilmente statuito in ordine alla penale responsabilità per il reato in questione.
3. Il secondo motivo è fondato.
4. Invero, la sentenza impugnata non ha considerato che la precedente sentenza del 17.6.2013 aveva concesso all'imputato - allora giudicato colpevole per i capi D1) e D6) - il beneficio della sospensione condizionale della pena e che l'annullamento di detta sentenza aveva Corte reggina, sia sospensivamenteЯ riguardato la sola determinazione della pena per il residuo capo D6).
5. All'errore può essere posto rimedio da questa Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., disponendo che la pena, come rideterminata dalla condizionata. 2 84 rinvio6. La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza limitatamente alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena, che va in questa sede disposta. Nel resto il ricorso va rigettato.
7. Il ricorso di EL LI è manifestamente infondato.
7.1. Costituisce jus receptum in tema di reato associativo mafioso l'orientamento secondo il quale allorché sia stato contestato il delitto di associazione per delinquere, proseguito, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 646 del 1982 introduttiva del delitto di associazione di tipo mafioso, nella forma più grave della previsione sopravvenuta - non si è in presenza di un concorso di reati in continuazione, ma di un unico reato permanente, la cui disciplina ricade interamente sotto il vigore della più recente disposizione (Sez. 1, n. 40203 del 29/09/2010 Rv. 248461 Lo Sicco;
conforme Sez. 5, n. 45860 del 10/10/2012, Abbatiello e altri, Rv. 254458) e, più in generale, l'orientamento è ribadito in tema di reati permanenti (v. Sez. 1, n. 40651 del 01/10/2008, Gjika, Rv. 241433).
7.2. Va osservato, secondo autorevole dottrina, che le condotte correlate ai reati permanenti dovranno considerarsi perfezionate, e dunque tipiche, nel momento in cui esse abbiano raggiunto quel minimo implicitamente richiesto dal concetto sotteso dalla fattispecie astratta (nella specie che qui interessa, l'appartanenza al sodalizio); e che la parte successiva di condotta, pur essendo posteriore al momento di raggiungimento della tipicità, non è affatto irrilevante, ma è anch'essa caratterizzata dalla tipicità e si lega con il precedente segmento di condotta in un'unità normativa e fattuale per cui si può dire che il reato non solo è unico ma cessa, si esaurisce solo al momento di cessazione della condotta partecipativa. È questo si è osservato in dottrina - lo schema concettuale del reato permanente, definibile come quello in cui si ha la previsione legislativa di una condotta di durata continuativa in costanza di tutti gli elementi del fatto tipico. L'individuazione di questa "durata" della condotta tipica, successiva alla soglia minima di tipicità, 9 pur essa attratta nell'area della tipicità e dunque "rilevante", ma costituisce la premessa per tutta una serie di conseguenze applicative molto importanti. Così, ad esempio, l'amnistia non è applicabile ai reati la cui permanenza o abitualità siano cessate dopo la data di efficacia del provvedimento di clemenza;
la prescrizione non decorre dal momento in cui è stata raggiunta la "soglia minima" della tipicità, ma nuovamente dalla cessazione della permanenza o della abitualità; e il concorso di 3 де persone nel reato è configurabile ancora una volta fino a questo estremo limite.
7.3. Nella specie, si tratta di reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti la cui condotta iniziata mentre era vigente la - precedente previsione dell'art. 75 l.n. 685/75 è proseguita - successivamente alla entrata in vigore della corrispondente fattispecie ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, essendosi così realizzato un unico ed inscindibile reato permanente la cui condotta - secondo la contestazione oggetto di accertamento - è cessata al 12 aprile 2000. 8. All'inammissibilità del ricorso dello LI consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TO CI limitatamente all'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che dispone. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso di EL IT e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4.11.2016. Il componente estensore Il Presidente Giovanni Conti Angelo Capozzi Mplotop i DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 DIC 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO EMADI Pjara, Esposito SU COATE 4