Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2023, n. 8790
CASS
Sentenza 6 dicembre 2023

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 3021/2023 della Corte Suprema di Cassazione, presieduta da Geppino Rago e relatore Sergio Di Paola. Le parti in causa hanno presentato ricorsi avverso una sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, che aveva parzialmente riformato una precedente condanna per associazione per delinquere, truffa e reati connessi all'esercizio abusivo di scommesse. Le difese hanno contestato la motivazione della sentenza, sostenendo l'assenza di prove sufficienti per dimostrare la partecipazione dei loro assistiti a un'associazione mafiosa e l'erronea applicazione delle aggravanti.

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi, annullando la sentenza impugnata solo in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6, cod. pen., ritenendo che la Corte d'appello non avesse adeguatamente motivato l'impiego dei proventi illeciti in attività economiche legali. Tuttavia, ha rigettato le altre censure, confermando la responsabilità degli imputati per i reati contestati. La decisione si basa su un'analisi dettagliata del materiale probatorio, evidenziando la necessità di un nuovo giudizio sul punto specifico dell'aggravante, in conformità ai principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza.

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Massime3

In tema di associazione mafiosa, l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. non può essere ritenuta sulla base della mera constatazione del reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche, dovendo il giudice descriverne le specifiche modalità e la destinazione di tali introiti al finanziamento delle attività produttive, anche con riguardo alla dimensione degli investimenti eseguiti. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva configurato l'aggravante in presenza di un generico richiamo al "reimpiego del denaro ricavato nei più disparati settori merceologici").

È configurabile il concorso tra un'associazione di tipo mafioso e un'associazione per delinquere dotata di un'autonoma struttura organizzativa che, avvalendosi del contributo di sodali anche diversi dai soggetti affiliati al sodalizio mafioso, persegua un proprio programma delittuoso, dalla cui attuazione discende il concomitante conseguimento dell'interesse del clan. (In motivazione, la Corte ha escluso la violazione del principio del "ne bis in idem" sul rilievo dell'insussistenza, nel rapporto tra le fattispecie associative, di piena coincidenza degli elementi costitutivi, difettando nell'associazione per delinquere generica il profilo programmatico del metodo mafioso).

In tema di associazione mafiosa, l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. ricorre nel solo caso in cui i proventi delle attività delittuose sono impiegati in attività economiche legali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto configurabile l'aggravante anche nell'ipotesi di reimpiego del denaro nelle medesime attività illecite perseguite dal sodalizio criminale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2023, n. 8790
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8790
    Data del deposito : 6 dicembre 2023

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