Sentenza 20 ottobre 2016
Massime • 2
Ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato.
In tema di concorso di persone nel reato, allorchè l'imputato abbia richiesto l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione alle condotte di tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2016, n. 48029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48029 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2016 |
Testo completo
4802 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 20 10 2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N.- Dott. PIERCAMILLO DAVIGO 2654 - - Consigliere - Dott. ADRIANO IASILLO REGISTRO GENERALL N. 9156 2016 Dott. GEPPINO RAGO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. STEFANO FILIPPINI Dott. GIOVANNI ARIOLLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI AN N. IL 20/01/1993 SI AN N. IL 21/01/1968 HI IO EF N. IL 20/01/1989 avverso la sentenza n. 602/2014 CORTE APPELLO di POTENZA, del 24/09/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/10/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delahaye 24! che ha concluso per l'inam mimililité del zicóso e il zijete. der Siento Automis 22024 fizerfran حيd' CK IO a Sieso fixuper Sads Албоний Udit i difensor Avv. скійн о Ромбово Udito, per la parte civile, l'Avv к Le finds fireforco Погость Baile below ai u fivi CK de 2 2/ RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 24.9.2015, la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Potenza del 1.4.2014 con la quale SI TO, SI IU e HI IO IE erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati loro rispettivamente ascritti in due procedimenti riuniti (nel p.p. n. 2520/12, UC è accusato di plurime estorsioni, tentate e consumate, ricettazioni, di una tentata rapina in casa nonché di plurime costrizioni a commettere reati;
ES TO di concorso con il predetto in una estorsione, nella tentata rapina e nelle costrizioni a commettere reati, nonchè di lesioni aggravate;
nel p.p. n. 2753/12 UC e ES FR sono accusati in concorso della rapina ad un bar e di lesioni aggravate).
1.1. La Corte territoriale respingeva tutte le censure mosse con gli atti d'appello proposti dagli imputati in relazione alla penale responsabilità ed al trattamento sanzionatorio.
2. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, sollevando i seguenti motivi. -HI IO EFTIMIE:
2.1. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento alla complessiva mancanza di motivazione, offerta dalla Corte di appello solamente nella forma per relationem e richiamo della pronuncia di primo grado;
in particolare lamenta: -con riferimento alla tentata rapina in casa di cui al p.p. n. 2520/12, il vizio nella valutazione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, riscontrate da un solo elemento (un controllo, insieme al coimputato, ad opera dei Carabinieri risalente ad un'ora dopo i fatti) e dunque inidonee a fondare la condanna, nonchè la ricorrenza dell'ipotesi del concorso anomalo di cui all'art. 116 comma 2 cod.pen. (desumendosi dalle intercettazioni la pianificazione di un furto e non di una rapina); -con riferimento alla estorsione consumata ai danni del CA RT e alla costrizione di questi a commettere reato, il vizio di valutazione della prova testimoniale del medesimo CA, presunta persona offesa dei reati ex art. 629 e 611 cod.pen., da ritenere invece inattendibile, anche per l'assenza di riscontri medici delle lesioni da quello lamentate, per l'incongruenza della data nella quale la madre del CA avrebbe rilevato la sparizione dei gioielli e per il ruolo rivestito dal medesimo CA nell'episodio della truffa ai danni del NO (capo L, reato per il quale è però intervenuta assoluzione già in primo grado); - con R 1 riferimento ai due episodi di ricettazione (capi D ed E), si lamenta il difetto dell'elemento psicologico;
con riferimento alle estorsioni tentate nei confronti del LO e del US, a quella consumata nei confronti di RO e della relativa costrizione a commettere reati, si lamenta il vizio di motivazione, essendo l'affermazione di colpevolezza fondata solo sulle dichiarazioni delle persone offese e su parziali riscontri intercettivi;
peraltro si tratterebbe di truffe, non già di estorsioni;
con riferimento poi alle - vicende nelle quali si è ravvisato il concorso dei reati di cui agli artt. 611 e 629 cod.pen., si lamenta la violazione di legge, dovendosi in dette vicende ravvisarsi un concorso tra il reato di cui all'art. 611 cod.pen. con quello di cui all'art. 624 cod.pen. ; · con riferimento alla rapina di cui al p.p. n. 2753/12, si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla prova cardine dell'esame del DNA, non emergendo da quale tra i più oggetti sequestrati sia stato prelevato il materiale biologico ricondotto al ricorrente e in quale oggetto la traccia non era inquinata da commistione genetica;
-con riferimento al complesso della condanna, si lamenta l'eccessività della pena ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. - SI AN :
2.2. vizio di motivazione in relazione al concorso nell'ipotesi del 611 cod.pen. e della estorsione, non essendo esplicitato quale ruolo abbia svolto oltre quello di semplice accompagnatore del UC;
in relazione al concorso nella tentata rapina e nelle lesioni, si lamenta poi l'assenza di argomenti a sostegno della mancata prevalenza delle attenuanti generiche e della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.. - SI AN:
2.3. vizio di motivazione in relazione al concorso nella rapina di cui al p.p. n. 2753/12, non sussistendo adeguata certezza sulla riconducibilità al ricorrente, piuttosto che al fratello gemello, del mozzicone di sigaretta analizzato per l'estrazione del DNA e comunque sulla inerenza di tale mozzicone alla rapina piuttosto che alla frequentazione del locale della vittima quale avventore;
violazione di legge in relazione al mancato avviso al difensore della data di svolgimento delle analisi tecniche sulle campionature dei referti di confronto del DNA;
-in relazione ai reati di tentata rapina e lesioni di cui ai capi Je K del p.p. n. 2520/12, vizio di motivazione circa l'inclusione del ricorrente tra i correi sulla base di una intercettazione risalente a giorni prima del fatto e dell' omesso rilievo della plausibilità dell'alibi offerto all'imputato da DI GA nonchè delle risultanze relative alla fungibilità delle celle telefoniche di aggancio evidenziata dalla nota Vodafone in data 10/1/2014. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi, basati su motivi da ritenere manifestamente infondati, sono inammissibili.
1. Vanno doverosamente premesse in diritto ed in relazione agli aspetti di censura della motivazione della sentenza (comuni a tutti i ricorsi qui in esame) alcuni principi di carattere generale alla luce degli arresti giurisprudenziali di questa Corte. In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), si deve rammentare che, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi: 1) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
2) abbiano fornito una corretta interpretazione di essi;
3) abbiano dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti;
4) abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (v. Cass. Sez. U, sent. n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Rv. 203428; Sez. 6, sent. n. 10751 del 05/11/1996, dep. 13/12/1996, Rv. 206335; Sez. 1, sent. n. 7113 del 06/06/1997, dep. 21/07/1997, Rv. 208241; Sez. 1, sent. n. 803 del 10/02/1998, dep. 10/03/1998, Rv. 210016; Sez. 1, sent. n. 1507 del 17/12/1998, dep. 05/02/1999, Rv. 212278; Sez. 6, sent. n. 863 del 10/03/1999, Rv. 212997). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende che: A) esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (Cass. Sez. 6, 14.4.1998 n. 1354); B) la specificità della disposizione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lett. e) esclude che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando 3 la diversa ipotesi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lett. c). L'espediente non è consentito: sia per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per cassazione delle violazioni di norme processuali (considerate solo se stabilite "a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza"), sia perché la puntuale indicazione contenuta nella lett. e), riferita al "testo del provvedimento impugnato", collega in via esclusiva e specifica al limite predetto qualsiasi vizio motivazionale;
D) non può costituire motivo di ricorso sotto il profilo dell'omessa motivazione il mancato riferimento a dati probatori acquisiti;
se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Cass. Sez. 1, sent. n. 13528 del 11/11/1998, dep. 22/12/1998, Rv. 212053); E) in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
né l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 5, sent. n. 7588 del 06/05/1999, dep. 11/06/1999, Rv. 213630). Deve osservarsi che i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione, tentano in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche dopo la Novella. La modifica normativa dell'articolo 606 cod. proc. pen., lett. e), di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 ha lasciato R 4 infatti inalterata la natura del controllo demandato la corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione о l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione.
1.1. Nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierno ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado. Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. Sez. 4, sent. n. 19710/2009, Rv. 243636; Sez. 1, sent. n. 24667/2007; Sez. 2, sent. n. 5223/2007, Rv 236130). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure degli appellanti, è giunto, con riguardo alle singole posizioni, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado, sottolineando come dalle prove assunte emergesse la piena integrazione delle ipotesi ascritte. Attraverso i motivi in esame i ricorrenti intendono prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata, 5 che appare congruamente e coerentemente motivata proprio in punto di responsabilità del ricorrente.
1.2. Trattandosi di pronuncia di appello conforme a quella del primo grado, infine, giova ricordare che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Cass. Sez. 2, n. 11220 del 13.11.1997, rv 209145).
2. Passando alla disamina dei singoli ricorsi, occorre prendere le mosse da quello proposto dal UC. Tale imputato in primo luogo lamenta, in relazione alla tentata rapina in casa di cui al p.p. n. 2520/12, il vizio nella valutazione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, riscontrate da un solo elemento (un controllo, insieme al coimputato, ad opera dei Carabinieri risalente ad un'ora dopo i fatti) e dunque inidonee a fondare la condanna, nonchè la ricorrenza dell'ipotesi del concorso anomalo di cui all'art. 116 comma 2 cod.pen. (desumendosi dalle intercettazioni la pianificazione di un furto e non di una rapina). A tale riguardo è sufficiente rilevare come alle pagg. 13 e segg. della sentenza di appello, e già alle pagg. 15 e segg. della sentenza di primo grado, figurino indicate le chiare risultanze delle intercettazioni telefoniche dalle quali emerge la lunga pianificazione della rapina e la consapevolezza della presenza in casa, al momento dell'azione, della anziana vittima, con ciò escludendosi anche la configurabilità dell'invocato concorso anomalo, ulteriori riscontri sono.
2.1. In relazione alla estorsione consumata ai danni del CA RT e alla costrizione di questi a commettere reato, il UC lamenta un vizio di valutazione della prova testimoniale del medesimo CA, presunta persona offesa dei reati ex art. 629 e 611 cod.pen., da ritenere invece inattendibile, anche per l'assenza di riscontri medici delle lesioni da quello lamentate, per l'incongruenza della data nella quale la madre del CA avrebbe rilevato la sparizione dei gioielli e per il ruolo rivestito dal medesimo CA nell'episodio della truffa ai danni del NO. Al riguardo, la Corte di appello, in relazione a dette questioni, ha adeguatamente argomentato (cfr. pag. 8 della relativa sentenza) come la prospettazione del UC sia contraddetta dalle concordi deposizioni del CA e del NO, riscontrate dal tenore delle telefonate intimidatorie R intercettate e dall'evidente condizione di soggezione psicologica e di vero terrore nel quale versava la giovane vittima (il CA).
2.2. Manifestamente infondate sono, del pari, le argomentazioni inerenti il preteso difetto dell'elemento soggettivo con riferimento ai due episodi di ricettazione (capi D ed E); invero, la natura dei beni (monili in oro), la rapidità con la quale il UC se ne è disfatto e l'assenza di credibili spiegazioni sulla provenienza da parte dell'imputato, unite con il sicuro riconoscimento degli oggetti da parte delle proprietarie, dimostrano con evidenza l'inverosimiglianza di una ricezione in buona fede. Né si possono condividere le ulteriori perplessità sollevate dal ricorrente a proposito della attendibilità del CA, apparendo del tutto congetturale, oltre che inverosimile, il fatto che quest'ultimo abbia organizzato dei furti in casa propria e poi ordito una macchinazione tesa ad accusare falsamente proprio quel soggetto che, invece, temeva fortemente.
2.3. Quanto alla vicenda delle estorsioni tentate nei confronti del LO e del US, a quella consumata nei confronti di RO e della relativa costrizione a commettere reati, il UC lamenta il vizio di motivazione, essendo l'affermazione di colpevolezza fondata solo sulle dichiarazioni delle persone offese e su parziali riscontri intercettivi;
peraltro sarebbe errata la qualificazione giuridica, trattandosi di truffe e non di estorsioni. Si è ancora in presenza di censure in fatto, che ripercorrono gli stessi argomenti utilizzati in appello, a cui la Corte territoriale ha già risposto con argomenti effettivi e adeguati, confermando il giudizio di attendibilità delle persone offese e richiamando i riscontri provenienti dal tenore minaccioso delle telefonate intercettate (cfr. pag. 18 in fondo delle sentenza di appello).
2.4. In relazione alle vicende nelle quali si è ravvisato il concorso dei reati di cui agli artt. 611 e 629 cod.pen., il UC lamenta la violazione di legge, dovendosi in dette vicende ravvisarsi un concorso tra il reato di cui all'art. 611 cod.pen. con quello di cui all'art. 624 cod.pen.. Al contrario, a ben vedere, la Corte territoriale, a pag. 17 della sentenza impugnata evidenzia la progressione criminosa posta in essere dal UC nei confronti delle vittime di estorsione ed il clima di soggezione al quale erano sottoposte, incompatibile con la configurazione di un volontario concorso di persone nel reato di furto. Peraltro, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal collegio, il delitto di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato e quello di estorsione possono 7 formalmente concorrere perché essi, data la diversità delle condotte finalistiche e dei beni tutelati, non sono in rapporto di specialità (cfr., Sez. 2, n. 40837 del 09/10/2008, Rv.. 242244). Sulla descrizione delle modalità estorsive del UC, la sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello, adeguatamente si sofferma.
2.5. In merito alla rapina di cui al p.p. n. 2753/12, il UC lamenta il vizio di motivazione in relazione alla prova cardine dell'esame del DNA, non emergendo, a suo avviso, da quale tra i più oggetti sequestrati sia stato prelevato il materiale biologico ricondotto al ricorrente e in quale oggetto la traccia non era inquinata da commistione genetica;
al riguardo, la deduzione appare manifestamente infondata posto che già nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 13 in alto), richiamata da quella di appello, si indica il campione dal quale è stato estratto il DNA riferibile al ricorrente in parola.
2.6. Da ultimo, manifestamente infondato appare anche il rilievo attinente alla eccessività della pena ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, doglianze sulle quali la sentenza di appello ha offerto una motivazione sufficiente richiamando gli elementi (spiccata propensione a delinquere e pluralità di episodi) che hanno guidato l'esercizio del potere discrezionale a tale riguardo riservato al giudice del merito. Del resto, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). E, quanto alla applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691).
3. Passando alla trattazione del ricorso proposto da ES TO, con il 8 primo motivo si lamenta il vizio di motivazione in relazione al concorso nell'ipotesi del 611 cod.pen. e della estorsione, non essendo esplicitato quale ruolo abbia svolto oltre quello di semplice accompagnatore del UC. La doglianza è manifestamente infondata, leggendosi a pag. 19 della sentenza di appello, come pure a pag. 25 e segg. di quella di primo grado, che il contributo materiale e psichico attribuibile al prevenuto consiste nell'aver accompagnato il correo UC nelle circostanze in cui si sono consumati i reati nonché nel ruolo attivo svolto nella riscossione del profitto. Peraltro, ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, i giudici di merito non sono tenuti a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa. È sufficiente che essi indichino, con adeguata e logica motivazione, le prove sulle quali hanno fondato il loro libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato ( Sez. 2, n. 4228 del 17/01/1984, Rv. 164086), come fatto attraverso il richiamo alle deposizioni delle persone offese. Né l'utilizzo del documento personale, al momento della vendita dei monili in oro, può costituire all'evidenza fattore di esclusione del dolo nei reati ascritti, atteso che quella condotta costituisce un adempimento necessario per la vendita dell'oro. In relazione al preteso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. rispetto alle vicende di cui ai capi B e C,, la Corte territoriale ha, al contrario, giudicato attivo, e dunque essenziale, il contributo fornito nella fase di monetizzazione del profitto.
3.1. Quanto poi al profilo di ricorso relativo al concorso nella tentata rapina e nelle lesioni di cui ai capi Je K, si lamenta l'assenza di argomenti a sostegno della mancata prevalenza delle attenuanti generiche e della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. . Al riguardo devesi rilevare che la sentenza di appello sottolinea adeguatamente la notevole gravità della vicenda, relativa a tentata rapina in appartamento occupato da una anziana donna e alle relative lesioni;
a tal proposito si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità condivisa dal collegio, in tema di concorso di persone nel reato, allorchè l'imputato abbia richiesto l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione a tutti gli imputati, non operando 9 alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento (Sez. 6, n. 22456 del 03/03/2008, Rv. 240364). Come appunto è nel caso di specie.
3.2. Analogo discorso deve farsi a proposito del mancato accoglimento del motivo di appello relativo al giudizio di prevalenza delle, pur generosamente concesse, attenuanti generiche;
al riguardo si richiama quanto esposto al punto 2.6. .
3. Occorre da ultimo trattare i motivi di ricorso proposti da ES FR, ad iniziare dal preteso vizio di motivazione in relazione al concorso nella rapina di cui al p.p. n. 2753/12, non sussistendo, a parere del ricorrente, adeguata certezza sulla riconducibilità al ricorrente, piuttosto che al fratello gemello, del mozzicone di sigaretta analizzato per l'estrazione del DNA e comunque sulla inerenza di tale mozzicone alla rapina piuttosto che alla frequentazione del locale della vittima quale avventore. Il profilo è manifestamente infondato come emerge dalla valutazione della congruità delle motivazioni contenute nelle sentenze di primo e secondo grado, integratrici l'una dell'altra (cfr. Cass., Sez. 2, n. 11220 del 13.11.1997, rv 209145). Molteplici sono infatti gli indizi che hanno condotto i giudici di merito ad affermare la penale responsabilità del prevenuto;
adeguata ed immune da vizi logici appare la relativa motivazione. Meramente congetturali appaiono i motivi in parola, sforniti di alcun supporto probatorio anche in relazione alla scelta processuale (rito abbreviato) operata dall'imputato. Invero, dalla ricostruzione fatta propria dai giudici del merito emerge che la telecamera di sorveglianza posta all'esterno del Bar Brescia ha rilevato la presenza dell'auto dei rapinatori (una Renault Clio) con a bordo un occupante che lasciava cadere a terra il mozzicone di una sigaretta. Il recupero, da parte della Polizia scientifica, di tale oggetto (unitamente ad altri elementi, quali filamenti di colore scuro, un copricapo e un passamontagna) consentiva di procedere alla estrazione del DNA e di verificarne la identità tra quello di ES FR e quello prelevato dal mozzicone di sigaretta. Da nessun elemento di indagine è lecito desumere la presenza di vento o altri fattori atmosferici capaci di falsare i rilievi della scientifica;
né la dimostrazione di tali fattori è stata introdotta dalla difesa. Le indagini consentivano di individuare la vettura utilizzata (appartenente alla compagna di ES GI, fratello gemello di ES FR) e la 10 verifica delle immagini satellitari offriva poi riscontro del passaggio e della sosta della stessa dinanzi al Bar Brescia nei tempi in cui è stata commessa la rapina (cfr. pagg. 10 e segg. della sentenza di primo grado). Del tutto inverosimile è la congettura secondo la quale, attesa la identità del profilo genetico dei gemelli ES, autore del fatto potrebbe essere stato GI e non l'attuale imputato FR: invero, quest'ultima evenienza è stata esclusa sia in ragione della verificata presenza del primo in luoghi assai lontani, al contrario dell'imputato (la cui presenza in loco risulta invece accertata), sia dalla assenza di qualsiasi contatto telefonico e relazionale (nei tempi della rapina e in precedenza) tra GI e gli imputati, a differenza di quanto verificato per FR (cfr. pag. 16 e seg. della sentenza di appello) .
3.1. Analoghe conclusioni debbono trarsi a proposito della pretesa violazione di legge in relazione al mancato avviso al difensore della data di svolgimento delle analisi tecniche sulle campionature dei referti di confronto del DNA. Invero, come già osservato dal giudice di appello, nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità cosiddette patologiche, certamente non rinvenibili nella fattispecie laddove il vizio lamentato attiene ad una sola frazione dei più complessi ed articolati accertamenti peritali. Ne consegue che l'irritualità nell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito (cfr. Sez. 3, n. 29240 del 09/06/2005, Rv. 232374).
3.2. Quanto poi ai profili di ricorso attinenti la tentata rapina in casa di cui al capo Je le lesioni di cui al capo K del p.p. n. 2520/12, relativi al preteso vizio di motivazione circa l'inclusione del ricorrente tra i correi sulla base di una intercettazione risalente a giorni prima del fatto e sull'omesso rilievo della plausibilità dell'alibi offerto all'imputato da DI GA, nonchè sulle risultanze relative alla fungibilità delle celle telefoniche di aggancio (evidenziata dalla nota Vodafone in data 10/1/2014), devesi ancora affermare la manifesta infondatezza dei rilievi. I giudici di merito hanno infatti correttamente esaminato plurimi indizi, giungendo alle conclusioni affermate in sentenza sulla base di argomenti adeguati e logicamente corretti. Invero, l'esistenza di contatti telefonici tra il ES FR, il UC e il IC RL (nella fase della pianificazione della rapina) sono め 11 accertati. Il ES FR si reca, poco tempo prima della rapina, all'appuntamento con i correi al Bar a LV (teste LO) e qui si verificano ulteriori contatti telefonici con l'RL (il basista). La teste TR descrive una delle auto usate dai rapinatori con caratteristiche identiche a quella ove è stato visto poco prima il ES FR (cfr. pagg. 17 e segg. della sentenza di primo grado). Le verifiche effettuate sulle celle telefoniche agganciate dai telefoni degli imputati (e in particolare da quello del ES FR), se non attestano per tabulas la falsità dell'alibi offerto dalla di lui amante (la cui totale inattendibilità è peraltro ben argomentata dal primo giudice a pag. 22 della relativa sentenza), neppure sono incompatibili con la dinamica motivatamente accolta in sentenza e sorretta da molteplici convergenti indizi. Manifestamente infondate sono altresì le argomentazioni relative a pretesa inconciliabilità di risultanze indiziarie con la decisione di causa. Infatti, non si ravvisa alcuna rilevanza dirimente al dubbio sollevato in relazione ad un dettaglio della deposizione della teste LO (e cioè all'orario, se 10,20 oppure 10,40, in cui il ES FR è stato visto a bordo della vettura usata per la rapina e in compagnia con i correi), posto che rimane ferma l'inattendibilità dell'alibi per le ragioni ampiamente esposte dal primo giudice. Neppure può attribuirsi importanza alcuna alla telefonata fatta dal ES FR alla moglie alle ore 11.06, posto che la persona offesa TR colloca l'inizio dell'azione criminosa alle ore 11,15. 4. Tutto ciò comporta l'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza dei motivi proposti. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1500,00 per ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 1500,00 Euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE Dr. Stefano Filippini Dr. Piercamillo Davigo 14 NOV. 2016 IL CAN Care RE 12 Claudia Pianelli S E T R O C 食