Articolo 173 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 159Articolo 161
Versione
24 ottobre 1989
Art. 173
(Motivazione della sentenza. Enunciazione
del principio di diritto)
1. Nella sentenza della corte di cassazione i motivi del ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2. Nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.
3. Quando il ricorso e' stato rimesso alle sezioni unite, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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