Sentenza 22 maggio 2001
Massime • 1
In tema di commercio di sostanze stupefacenti, nel caso venga raggiunto un accordo per la cessione di un determinato quantitativo di droga, ma manchi del tutto la prova dell'avvenuta consegna di questa, non si configura a carico del venditore il reato di tentata cessione, bensì il reato consumato di "offerta in vendita" della sostanza, espressamente disciplinato dall'art.73 del DPR 9 ottobre 1990, n.309. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha ricordato che altre fattispecie criminose, come quelle previste dagli artt.474, 516 e 517 del cod.pen., considerano reato la sola condotta di messa in commercio di un prodotto, rappresentando essa un attentato al bene oggetto di tutela, e che l'ipotesi di "offerta in vendita" viene dal citato art.73 parificata alla vendita vera in propria in quanto il legislatore ha inteso essenzialmente reprimere il pericolo di traffico di stupefacenti e prevenire le conseguenze dannose dello spaccio).
Commentari • 2
- 1. le 17 attività penalmente rilevantiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 17 febbraio 2026
1. La coltivazione Il lemma “coltivazione” indica, nella lingua italiana, quel periodo di “cura” della pianta stupefacente che va dalla messa a dimora del seme alla raccolta finale del vegetale maturo. Tuttavia, non sempre “coltivare” un arbusto psicotropo è penalmente rilevante. P.e. l'ormai famosa Sentenza contenuta in Cass., sez. pen. VI, 16 giugno 2013, n. 41607 precisa che “la mera detenzione di semi di marjuana non costituisce condotta penalmente rilevante, stante l'impossibilità di dedurne inequivocabilmente la destinazione alla coltura”. A parere di chi redige, la ratio di Cass., sez. pen. VI, 16 giugno 2013, n. 41607 sarebbe capovolta semplicemente applicando il criterio della …
Leggi di più… - 2. L'Art.73 del Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 2 maggio 2023
Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza regolare autorizzazione del Ministero della salute ex Art. 17 TU 309/90; il comma 2 Art. 73 TU 309/90 punisce chi, pur munito del nulla osta ex Art. 17 TU 309/90, commercia illegalmente talune sostanze; infine, il comma 3 Art. 73 TU 309/90 riguarda colui che produce o vende stupefacenti diversi da quelli contemplati nella sua autorizzazione ex Art. 17 TU 309/90. Volume consigliato per approfondire: La disciplina dei reati in materia di stupefacenti 1. La struttura dell'Art. 73 TU 309/90 Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2001, n. 32299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32299 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VINCENZO VALENTE - Presidente - del 22/05/2001
1. Dott. GIORGIO DI JORIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARIO FENTACCHIOTTI - Consigliere - N. 42827
3. Dott. ERNESTO PERNA LA TORRE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DONATO DANZA - Consigliere - N. 009282/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della repubblica presso il tribunale di Savona
Avverso l'ordinanza del tribunale di Genova, sez. per il riesame, in data 21/2/2001
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza Udito il Pubblico ministero nella persona del Dr. Gianfranco Jadecola che ha concluso per l'annullamento senza rinvio
Fatto
Il GIP presso il Tribunale di Savona applicava a RA BU, nato il [...] a [...], la misura cautelare della custodia in carcere quale indagato per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 (spaccio di circa 200 grammi di cocaina). In seguito ad annullamento dell'ordinanza custodiale, da parte del Tribunale delle libertà, per difetto di gravi indizi, questa Corte Suprema, in accoglimento del ricorso del P.M., disponeva a sua volta l'annullamento del provvedimento impugnato rinviando per nuovo esame al Tribunale di Genova, che ha ribadito lo annullamento dell'ordinanza del G.I.P.. A sostegno di tale provvedimento si osserva che il BU, avente dimestichezza con l'ambiente del traffico di stupefacenti (giusta il tenore di conversazioni intercettate e della relazione di servizio della p.g.) aveva solo avuto alcuni colloqui con tale NI allo scopo di vendergli una partita di stupefacenti, ma non vi erano prove che la cessione fosse avvenuta;
onde l'ipotesi di reato attribuita al BU, anche alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, doveva essere considerate come tentativo. Aggiunge il Tribunale che, in relazione alla sua gravità di tale ipotesi delittuosa, erano carenti le esigenze cautelari ravvisate invece dal G.I.P., non configurandosi alcun pericolo di reiterazione della condotta criminosa, ne' di inquinamento probatorio.
Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della repubblica presso il Tribunale di Savona denunziando carenza e manifesta illogicità della motivazione. Deduce in particolare che il mancato perfezionamento della vendita di stupefacente, come ritenuto dalla quasi unanime giurisprudenza di legittimità, integra l'ipotesi del delitto consumato di offerta in vendita di sostanze stupefacenti, non già del tentativo;
mentre, con riferimento alle esigenze cautelari, osserva che il Tribunale per escluderle si era limitato a richiamare l'unico precedente specifico "risalente nel tempo", omettendo di prendere in considerazione gli altri gravi precedenti dello indagato e la quantità della sostanza, oggetto di cessione "utile per confezionare centinaia di dosi", elementi chiaramente rivelatori della pericolosità dell'indagato.
Si chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con i consequenziali provvedimenti.
Diritto
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento del Tribunale presuppone accertato in punto di fatto che: a) tra il BU e tale NI erano intervenute trattative per la cessione a quest'ultimo di una "partita di stupefacenti"; C) la vendita però non era avvenuta. Tali dati postulano altresì che la trattativa intanto si era verificata, in quanto il BU aveva la disponibilità della "merce," stante la riconosciuta sua dimestichezza con l'ambiente del traffico relativo a dette sostanze. Orbene, sulla base di una simile fattispecie concreta oppure sicuramente erronea la configurazione del mere tentativo di vendita di sostanze stupefacenti, da cui poi il giudice del riesame ha tratto l'illazione della non gravità dell'episodio al fine di escludere l'esigenza di applicazione della misura cautelare: invero, la fattispecie così configurata, alla stregua del grave quadro indiziario non negato dal tribunale, rientra senza dubbio nell'eccezione di "offerta in vendita" di sostanze stupefacenti, la quale integra una delle ipotesi delittuose di consumazione di reato nello spaccio di sostanze stupefacenti, riconducibile espressamente alla previsione dell'art. 73, cm 1, d.p.r. n. 309/1990, che enuclea tra l'altro, l'offerta in vendita, al pari della vendita vera e propria, come attività consumativa della fattispecie criminosa cui e applicabile il severo emendamento trattamento sanzionatorio ivi previsto. Il legislatore ha inteso essenzialmente reprimere il pericolo del traffico di stupefacenti, connessi alle varie condotte ipotizzate nelle norme, parificando perciò l'offerta o la messa in vendita alla vendita di dette sostanze, onde pervenire le nefaste conseguenze dello spaccio: una tale scelta di politica legislativa non è estranea al nostro sistema penale che in vari casi considera reato la mera condotta della messa in commercio del prodotto, costituente di per sè attentato all'interesse protetto dalla norma (c.f.r., ad es., gli artt. 474, 516 e 517 c.p.). La sentenza di questa corte in data 6/10/1998, EM (citata nell'ordinanza impugnata), contrariamente a quanto opinato dal tribunale, non si pone affatto in contrasto con i principi appena enunciati, giacché per la cessione di stupefacenti esclude l'efficacia traslativa della proprietà collegata al mero accordo delle parti (come è previsto per il consenso negoziale dalla disciplina civilistica in tema di compravendita avente causa lecita), ipotizzando, quindi, il tentativo punibile in confronto dell'acquirente ove all'accordo non sia seguita la materiale consegna del quantitativo di stupefacenti, oggetto di pattuizione (cfr., in tal senso, anche Cass. 14/2/1986, n. 1464). Ciò è una conseguenza evidente dal fatto che la parte interessata all'acquisto, all'atto dell'accordo con il cedente, non può assumere coevamente la veste di questo ultimo, cioè di colui che offre o mette in vendita gli stupefacenti, ne' di concorrenza in simile condotta propria ed esclusiva dell'afferente; onde nei suoi riguardi non può essere configurato che il tentativo di acquisto, avvenendo la compensazione, ai sensi della disposizione citata, con l'effettivo acquisto e non con l'accordo preliminare improduttivo, per quanto detto, dell'effetto traslativo. La censura, formalmente dedotta sotto il profilo di vizi della motivazione, si sostanzia, dunque, in denuncia - fondate - di erronea applicazione della legge penale, che comporta l'annullamento ex art. 605, cm 1, lett. B, CPR della ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Genova per nuova deliberazione anche in riferimento alle esigenze cautelari correlate alla diversa e più grave fattispecie criminosa ipotizzabile.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2001.
Depositato in cancelleria il 27 agosto 2001