Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2001, n. 32299
CASS
Sentenza 22 maggio 2001

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In tema di commercio di sostanze stupefacenti, nel caso venga raggiunto un accordo per la cessione di un determinato quantitativo di droga, ma manchi del tutto la prova dell'avvenuta consegna di questa, non si configura a carico del venditore il reato di tentata cessione, bensì il reato consumato di "offerta in vendita" della sostanza, espressamente disciplinato dall'art.73 del DPR 9 ottobre 1990, n.309. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha ricordato che altre fattispecie criminose, come quelle previste dagli artt.474, 516 e 517 del cod.pen., considerano reato la sola condotta di messa in commercio di un prodotto, rappresentando essa un attentato al bene oggetto di tutela, e che l'ipotesi di "offerta in vendita" viene dal citato art.73 parificata alla vendita vera in propria in quanto il legislatore ha inteso essenzialmente reprimere il pericolo di traffico di stupefacenti e prevenire le conseguenze dannose dello spaccio).

Commentari2

  • 1le 17 attività penalmente rilevanti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 17 febbraio 2026

    1. La coltivazione Il lemma “coltivazione” indica, nella lingua italiana, quel periodo di “cura” della pianta stupefacente che va dalla messa a dimora del seme alla raccolta finale del vegetale maturo. Tuttavia, non sempre “coltivare” un arbusto psicotropo è penalmente rilevante. P.e. l'ormai famosa Sentenza contenuta in Cass., sez. pen. VI, 16 giugno 2013, n. 41607 precisa che “la mera detenzione di semi di marjuana non costituisce condotta penalmente rilevante, stante l'impossibilità di dedurne inequivocabilmente la destinazione alla coltura”. A parere di chi redige, la ratio di Cass., sez. pen. VI, 16 giugno 2013, n. 41607 sarebbe capovolta semplicemente applicando il criterio della …

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  • 2L'Art.73 del Testo Unico sugli stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 2 maggio 2023

    Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza regolare autorizzazione del Ministero della salute ex Art. 17 TU 309/90; il comma 2 Art. 73 TU 309/90 punisce chi, pur munito del nulla osta ex Art. 17 TU 309/90, commercia illegalmente talune sostanze; infine, il comma 3 Art. 73 TU 309/90 riguarda colui che produce o vende stupefacenti diversi da quelli contemplati nella sua autorizzazione ex Art. 17 TU 309/90. Volume consigliato per approfondire: La disciplina dei reati in materia di stupefacenti 1. La struttura dell'Art. 73 TU 309/90 Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2001, n. 32299
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32299
Data del deposito : 22 maggio 2001

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