Sentenza 11 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione), ed anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2008, n. 20069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20069 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 11/02/2008
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 441
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 036738/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI IK, N. IL 11/09/1976;
2) EL RR AM, IL 4/10/1984;
avverso ORDINANZA del 07/06/2007 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
FATTO
1) Con ordinanza in data 7.6.2007 il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'ufficio della D.D.A. di Bologna avverso l'ordinanza emessa in data 12.3.2007 dal GIP del Tribunale di Bologna, ha applicato a El RA AL, OI AD e di altri indagati la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato associativo ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, di cui al capo A) d'imputazione.
Il Tribunale ha dato atto della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli attuali ricorrenti in ordine alla loro partecipazione a una organizzazione criminosa dedita al traffico di stupefacenti, nell'ambito della quale i prevenuti agivano quali acquirenti. Quanto alle esigenze cautelari, le stesse sono state ravvisate per entrambi gli indagati nel pericolo di reiterazione criminosa, e per RA AL anche nel pericolo di fuga. 2) Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione El RA AL e OI AD, personalmente, e il primo anche a mezzo del difensore.
El RA AL, col ricorso proposto in proprio, ha dedotto con un unico motivo la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, sostenendo che dagli atti non emergono elementi idonei a far ritenere sussistente tra i soggetti indagati quell'affectio societatis necessaria per il riconoscimento di un vincolo associativo, risultando al contrario l'esistenza tra gli stessi di interessi contrapposti e confliggenti.
La labilità del quadro indiziario è confermata, in particolare, dal fatto che l'attività di importazione addebitata si esaurisce in un unico episodio, non essendovi seri elementi indiziar per poter ricondurre la contestata importazione di 12 kg. di stupefacente all'importazione del più consistente quantitativo di droga gestito dai fratelli AI. Appaiono evidenti, inoltre, i contrasti tra i vari soggetti ai quali viene contestato il reato associativo, come emerge anche da una telefonata nella quale il ricorrente si lamenta col fratello del comportamento tenuto dal coindagato AIi AC. Quanto al rilievo del Tribunale, relativo all'interessamento mostrato riguardo alla sorte degli indagati, trattasi di elemento inidoneo a far ritenere sussistente uno stretto rapporto di solidarietà tra i coindagati. Tale preoccupazione, infatti, ben può essere stata determinata da motivi di conoscenza personale, o anche da interessi relativi al traffico di stupefacenti, ma del tutto estranei ad un eventuale vincolo associativo.
3) Il difensore di El RA AL ha denunziato, con un primo motivo, la nullità dell'impugnata ordinanza per violazione dell'art.142 c.p.p., in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 111 Cost., non essendo stato il provvedimento in questione tradotto nella lingua madre dell'indagato, pur non risultando dagli atti alcun elemento dal quale possa desumersi che quest'ultimo parli l'italiano. Con un secondo motivo viene dedotto il vizio di motivazione per travisamento dei fatti, con riguardo alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Il Tribunale, in particolare, non ha motivato in ordine alla esistenza di un interesse superiore, comune ai singoli associati, alla esistenza di una organizzazione di mezzi finalizzati alla commissione di un numero indeterminato di illeciti, connesso all'interesse (e alla coscienza e volontà) di farne parte. La motivazione dell'ordinanza, tra l'altro, è illogica nella parte in cui, a fronte dell'episodio in cui un presunto "capo" della contestata associazione impone ad un ipotetico sodale di vendere l'autovettura (necessaria all'attività di spaccio) per saldare un debito connesso ad una fornitura di hashish, si limita ad affermare che tale contegno non è di per sè incompatibile con il reato associativo.
Il giudice del gravame, inoltre, non ha tenuto conto del fatto che dagli atti emerge la mancanza di esclusività nei rapporti commerciali, sia in generale per tutti i supposti associati, sia nei confronti dell'indagato, il quale ha avuto con gli altri presunti sodali solo sporadici e non esclusivi rapporti. Inoltre, la persona con la quale, secondo il Tribunale, l'indagato risulterebbe associato, è quella stessa che avrebbe imposto di vendere l'unico bene - un'auto usata - per pagare una modesta fornitura di hashish, in buona parte acquistata anche per uso personale.
Con un terzo motivo si denunzia vizio di motivazione ed errata applicazione della legge processuale penale in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari e alla inidoneità di altre misure già in atto a fronteggiarle.
4) OI AD, col primo motivo di ricorso, ha dedotto anch'egli la nullità dell'impugnata ordinanza, stante la sua mancata traduzione nella lingua madre dell'indagato.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione per travisamento dei fatti riguardo alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per ragioni analoghe a quelle fatte valere dal difensore di El RA AL.
In particolare, si duole del fatto che il Tribunale, omettendo di considerare che il prevenuto ha acquistato lo stupefacente in via quasi esclusiva da altri soggetti, estranei alla ritenuta associazione, e ha venduto la sostanza a propri clienti, del pari estranei al contestato sodalizio, ha desunto l'appartenenza del ricorrente all'associazione dagli stabili legami da lui intrattenuti con AC. A questa apodittica affermazione, peraltro, segue l'elencazione di due sole telefonate, intervenute il 6 e 7 maggio 2006.
L'ulteriore affermazione del giudice di appello, secondo cui i rapporti sarebbero continuati fino alla data dell'arresto, avvenuto il 30.11.2006, viene smentita dal fatto che dagli atti non risultano contatti successivi al 7.5.2006.
Col terzo motivo il ricorrente denunzia vizio di motivazione ed errata applicazione della legge processuale penale in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari e alla inidoneità di altre misure già in atto a fronteggiarle.
DIRITTO
1) Le doglianze dei ricorrenti, concernenti la nullità dell'ordinanza impugnata a causa della sua mancata traduzione nella loro lingua madre, sono manifestamente infondate, avendo gli interessati dimostrato, redigendo personalmente i ricorsi per Cassazione, di avere buona padronanza della lingua italiana e di avere piena cognizione del contenuto del provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame.
2) Le censure di violazione di legge e difetto di motivazione sollevate dai ricorrenti con riferimento alla sussistenza di gravi elementi indiziari in ordine al contestato delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sono prive di fondamento. Secondo un principio affermato dalla giurisprudenza, il vincolo associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione), e anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo (Sez. 6, 16.12.2004 n. 2851; Cass. Sez. 6, 3.7.2007 n. 35786; Cass. Sez. 37116). Nel caso di specie, pertanto, del tutto legittimamente il giudice del riesame, adeguandosi al principio di diritto innanzi enunciato, ha ritenuto l'esistenza di uno stabile vincolo associativo tra il gruppo di acquirenti di cui facevano parte El RA AL e OI AD (insieme a NZ AR e UD HE) e il gruppo di fornitori composto dai fratelli AIi AC e TH, coadiuvati da DI e ID, nonostante la sussistenza di scopi personali contrapposti. Tale decisione, infatti, è stata adeguatamente motivata mediante il riferimento a numerosi elementi dimostrativi, almeno a livello indiziario, dell'adesione dei singoli associati ad un unitario accordo programmatico per la commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di traffico di stupefacenti, della divisione dei compiti tra i sodali, della disponibilità da parte dell'organizzazione di mezzi destinati alla realizzazione dello scopo comune.
In particolare, il giudice del riesame ha rilevato:
che dal contenuto delle conversazioni intercettate emerge che anche i 12 kg. di hashish sequestrati il 20.4.2006 sono riconducibili ad un'importazione curata dai fratelli AIi previo accordo col gruppo degli acquirenti. La lettura accusatoria dei colloqui captati trova riscontro nella identità delle modalità di confezionamento, del mezzo utilizzato per il trasporto e delle persone attivate nella consegna rispetto alla importazione del mese di giugno del 2006. In entrambe le importazioni, pertanto, i fratelli AIi hanno potuto contare direttamente sul gruppo dei coindagati AL, AD, UD e AR per rivendere immediatamente lo stupefacente, tanto che le importazioni sono state sollecitate dagli acquirenti e sono state compiute sostanzialmente per loro, senza necessità per il fornitore di ricercare di volta in volta potenziali acquirenti della droga;
- che tra gli indagati, anche appartenenti a sottogruppi diversi, esiste uno stretto legame, in forza del quale essi hanno operato nella consapevolezza che la loro attività ha contribuito all'attuazione del programma criminoso ed ha costituito un'assunzione di ruolo nell'ambito di una più ampia struttura associativa. In particolare, lo stretto rapporto di solidarietà tra gli associati è testimoniato dall'interessamento per le sorti degli arrestati. Inoltre, la stabilità del vincolo associativo e la sua idoneità a perdurare nel tempo è comprovata dalla prosecuzione dell'attività dell'associazione anche dopo l'arresto del vertice, ossia AIi AC.
Quest'ultimo, anche dagli arresti domiciliari, ha continuato a controllare l'attività di spaccio, mantenendo in particolare contatti con OI, il quale, a sua volta, ha mantenuto contatti con NZ;
- che l'organizzazione dispone di mezzi necessari per il raggiungimento dello scopo, e in particolare di mezzi di trasporto, come il furgone Fiat Ducato tg. AD397WB, modificato in modo da ricavare un nascondiglio per la droga, ed utilizzato in entrambe le importazioni emerse nel corso dell'indagine. Tutti gli associati sono dotati di telefoni cellulari, con i quali riescono a mantenersi in costante contatto tra di loro. Inoltre, nel corso di un servizio di osservazione del 28.11.2006, gli operanti hanno notato l'auto Golf tg. AF173VE, intestata ad El RA, parcheggiata davanti all'abitazione di OI in Castelfranco Emilia;
e, in sede di perquisizione del 30.11.2006, a seguito dell'arresto in fragranza di OI per possesso di circa 30 kg. di hashish, sono stati rinvenuti documenti relativi alla predetta auto, a riscontro dell'utilizzo comune di tale veicolo da parte degli associati;
- che lo stretto rapporto tra i sodali è altresì denotato dal fatto che nel corso della medesima perquisizione del 30.11.2006, sono state rinvenute delle ricevute attestanti i versamenti compiuti da OI in favore dei fratelli AIi, nonché un certificato di assicurazione auto a nome di NZ;
- che la stessa attività di importazione di consistenti quantitativi di droga è altamente indiziante dell'esistenza di una struttura associativa. La droga, infatti, arrivava in Italia occultata in un sottofondo del menzionato furgone, suddivisa in parallelepipedi legati tra loro da uno spago, in modo da consentirne l'estrazione progressiva. Una simile attività postula l'esistenza di una stabile organizzazione, in grado di reperire il "carico", mediante i suoi referenti in Marocco, di trasportarlo in Italia mediante fidati corrieri e di distribuirlo in breve tempo, attraverso una stabile rete di acquirenti. Le stesse modalità operative denotano la stabilità del vincolo associativo: basti pensare ad interventi, quali la creazione di un sottofondo nel furgone, chiaramente sintomatici di una sistematica reiterazione dei reati di importazione e di successiva cessione a terzi, attuativi del programma criminoso;
- che, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, l'assiduità dei contatti, il reciproco rapporto di conoscenza tra gli associati e la solidarietà tra gli stessi esistente denotano in modo inequivoco la piena consapevolezza, da parte di tutti gli indagati, di fornire il proprio apporto ad una vera e propria struttura associativa. Con riguardo alle singole posizioni, il Tribunale ha rilevato che le numerose conversazioni telefoniche intercettate evidenziano la stretta collaborazione di AL El RA con gli altri acquirenti AR e UD, e la stabile disponibilità ad acquistare la droga introdotta in Italia dai fratelli AIi. Gli stretti rapporti intercorrenti tra i sodali sono confermati dai numerosi contatti diretti tra AL, AR e AC, nonché dal fatto che AL abitava insieme a UD a Castelfranco Veneto, e che i due sono stati arrestati insieme in data 11.7.2006 per possesso di g. 253 di cocaina.
Quanto a OI AD, il medesimo, pur realizzando alcune cessioni in proprio, è strettamente legato al AC.
Alcuni episodi di spaccio, infatti, sono compiuti in collaborazione tra loro, ed una parte dello stupefacente importato nell'aprile del 2006 da AC era riservato a AD per la vendita.
AC esercita un controllo diretto sul AD, fornendo direttive circa la rivendita della droga (ad es., lo autorizza a venderla anche "a 8 o a 7"), riferendosi al prezzo. Inoltre, emergono contatti tra AC, AD e AR, sintomatici della collaborazione nell'attività di spaccio e del reciproco aiuto tra i sodali. In particolare, lo stesso AC suggerisce a AR di contattare AD per avere stupefacente di buona qualità. OI, inoltre, mantiene i contatti con AC mentre questi si trova agli arresti domiciliari, consentendogli di continuare a dirigere il traffico di stupefacenti, e si preoccupa di trovargli un avvocato, mantenendo i contatti con TH. La sua attività criminosa si interrompe il 30.11.2006, quando viene arrestato in fragranza per detenzione illecita di circa 30 kg. di hashish. Il Tribunale, pertanto, ha dato ampio conto, mediante un discorso argomentativo non contraddicono e privo di manifeste incongruenze logiche, degli elementi indiziar emergenti dagli atti in ordine allo stabile inserimento dei due ricorrenti in un sodalizio criminoso ben organizzato e strutturato, dedito a un duraturo programma di commercio di droga. L'obbligo motivazionale, di conseguenza, deve ritenersi adempiuto;
mentre non possono essere prese in esame, in quanto involgenti apprezzamenti esulanti dal sindacato di legittimità riservato a questa Corte, le censure attraverso le quali i ricorrenti prospettano una diversa interpretazione degli elementi fattuali valutati a loro carico dal giudice di merito. 3) Devono essere disattese, infine, anche le doglianze mosse dai ricorrenti in ordine alle esigenze cautelari.
Il Tribunale ha ritenuto sussistere per entrambi gli indagati il concreto pericolo di reiterazione di reati analoghi, in considerazione della loro stabile partecipazione ad un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, di per sè dimostrativo di un profondo inserimento nell'ambiente di appartenenza, all'interno del quale i sodali possono evidentemente contare su risalenti legami, idonei a consentire la prosecuzione del reato. Per El RA AL, inoltre, il giudice di appello ha ritenuto sussistere anche il pericolo di fuga, atteso che il predetto allo stato è irreperibile e, quindi, di fatto, è già in fuga.
Quanto ai criteri di scelta della misura, il Tribunale ha fatto presente che la custodia in carcere appare l'unico rimedio idoneo ad arginare l'elevato rischio di ricaduta in delitti della stessa specie da parte di entrambi gli indagati e, per El RA AL, anche il pericolo che il medesimo si sottragga al giudizio ed all'esecuzione della pena.
L'ordinanza impugnata, pertanto, si sottrae alle censure mosse dai ricorrenti, avendo dato atto, con argomenti non contraddittori e non manifestamente illogici, della sussistenza di specifiche esigenze cautelari rilevanti ai sensi dell'art. 274 c.p.p. e della inidoneità di altre misure meno afflittive a soddisfarle.
4) I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2008