Sentenza 15 gennaio 2016
Massime • 1
Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione, rivelando in tal modo la presenza del cd. affectio societatis tra l'acquirente ed i fornitori. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la partecipazione all'associazione non sia esclusa dal fatto che l'indagato, pur di continuare a spacciare, fosse stato costretto a rifornirsi costantemente di droga dal sodalizio criminale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2016, n. 30233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30233 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2016 |
Testo completo
30 233/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Rel. Consigliere - N. 149/2016- Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA Dott. ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. FILIPPO CASA N. 44887/2015 Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UI NI N. IL 08/06/1984 ESPOSITO ANTONIO N. IL 24/02/1995 avverso l'ordinanza n. 3515/2015 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 30/06/2015 Guseffe G aranti sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. che for de ti dhe i c an mano diligat св машен onkli Udit i difensor Avv.; Riccarela Ferces си рег cbut l'acceferment du m asi : му RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2 luglio 2015, depositata il 4 agosto, il Tribunale di Napoli, investito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale della stessa sede con cui veniva applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di CO UI e di NI SP, in ordine, rispettivamente, per il primo al reato di cui al capo G), associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dall'art. 7 Legge 203 del 1991, in Napoli dal 2013 e condotta perdurante, e per il secondo, in concorso con altri, al reato continuato di detenzione e porto in luogo pubblico di diverse armi da fuoco con relativo munizionamento, aggravato dall'art. 7 Legge 203 del 1991, in Napoli il 18 giugno 2013. L 2. Richiamata l'ordinanza del Gip che, sulla base delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, di accertamenti di polizia, di intercettazioni telefoniche ed ambientali aveva dato conto dell'esistenza e dell'operatività di una associazione per delinquere costituita dalle famiglie NE O- che, in alleanza con il clan IN, aveva intrapreso una vera e propria guerra, in contrapposizione al clan RE TE per il controllo del quartiere di Forcella e di quello limitrofo della Maddalena per traffici di stupefacenti e estorsioni agli ambulanti, il riesame analizzava le ли posizioni dei ricorrenti.
2.1. Quanto a UI, dato atto che il ricorso non contestava l'esistenza dell'associazione, il Tribunale evidenziava che il ricorrente si era trovato al centro dello scontro tra le contrapposte coalizioni ed era stato costretto a rifornirsi di droga dal gruppo emergente che aveva imposto ai titolari delle piazze di spaccio di consegnare loro parte dei proventi illeciti o sottomettersi alle loro forniture. Riteneva tuttavia che la circostanza che UI fosse stato "energicamente convinto" a rifornirsi di droga da rivendere non escludeva che egli, pur di continuare a spacciare, avesse continuato ad approvvigionarsi continuativamente, così divenendo partecipe a pieno titolo del sodalizio criminoso.
2.2. Quanto ad SP, soprannominato o' pop, il reato contestato veniva desunto dalla conversazione 2079 del 18 giugno 2013, in cui i colloquianti AN RU e MA LO rievocavano la circostanza in cui erano stati destinatari dell'esplosione di colpi di arma da fuoco, alla quale aveva fatto seguito una spedizione punitiva con le armi indicate nel capo d'imputazione. Nella vicenda era coinvolto anche il soggetto denominato o' pop da identificarsi nell'SP. Il Tribunale non riteneva dirimente la conversazione n. 1855 del 18 giugno 2013, intercorsa tra LV ED e EN AT, in cui tra i partecipi alla vicenda non era menzionato SP, atteso che, si osservava, detto ED era intervenuto in una fase successiva e non era al corrente nei dettagli di quanto accaduto precedentemente alla spedizione punitiva.
3. Avverso quest'ordinanza CO UI ed SP NI hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento per violazione degli artt. 125, 273, comma 1, cod. proc. pen. e per mancanza e contraddittorietà della motivazione.
3.1. Relativamente alla posizione di UI, il ricorrente contesta che il Tribunale del riesame abbia ritenuto la partecipazione al sodalizio criminale, nonostante fosse emersa la mancanza di volontà dell'indagato di farne parte. In disparte gli acquisti di droga, costituente autonomo reato, la coartazione della volontà di UI, costretto con percosse e minacce a rifornirsi di droga, escludeva il dolo del reato mancando il requisito del comune interesse finalizzato al raggiungimento del fine comune.
3.2. Quanto ad SP, il ricorrente censura che il tribunale abbia valutato contraddittoriamente la conversazione telefonica n. 1855 del 18 giugno 2013, coeva al fatto e quindi più precisa, in cui i colloquianti non avevano indicato SP tra i partecipanti al raid. сли CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati.
1. Relativamente alla posizione di UI, deve rilevarsi come la Corte di merito abbia fatto buon governo del complesso dei principi che regolano la materia, secondo i quali integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico, perché agevola lo svolgimento della sua attività criminosa e ne assicura la realizzazione del programma, avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione ed in tal guisa contribuendo al suo mantenimento (per un caso analogo, v. Sez. 6, n. 1174 del 19/11/2007, dep. 10/01/2008, Rv. 238403). Sotto tale profilo, invero, si è più volte stabilito che, ai fini della sussistenza della partecipazione dell'acquirente all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il soggetto stabilmente disponibile a ricevere la droga assume una posizione ed una funzione continuativa che trascende il significato privatistico-negoziale delle singole operazioni e costituisce una componente organica della struttura, sì da rendere possibile l'esercizio ہو dell'intera attività criminosa (Sez. 6, n. 21116 del 08/05/2006, dep. 19/06/2006, Rv. 234288). In conclusione, nessuna violazione di legge è riscontrabile avendo il riesame esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte. Nemmeno è sussistente il lamentato deficit motivazionale, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune che lo scopo personale di UI fosse solo quello di continuare ad approvviggionarsi di stupefacente, senza avere "l'intima convinzione" di aderire all'associazione: infatti la partecipazione "di fatto" dell'abituale acquirente (o fornitore) nel sodalizio dedito al commercio di stupefacenti, risiede nella reciproca consapevolezza (tanto dell'acquirente o fornitore che delle sue - controparti) che la stabilità del rapporto così instaurato garantisce l'operatività dell'associazione in quanto tale, rivelando così ex sé l'affectio societatis dello stesso acquirente o fornitore. Anche se indotto all'acquisto dal cd. gruppo emergente, la mancata recisione del collegamento con il sodalizio criminale evidenzia, per fatti concludenti, la volontà di farne parte. Ли 2. Infondato, al limite dell'inammissibilità, è il ricorso di SP. Il ricorrente si limita ad assertive affermazioni sull'inidoneità del compendio probatorio assunto a fondamento della decisione che lo riguarda a sostenere la sua partecipazione al raid. Soprattutto, si sottrae al doveroso confronto con le articolate e non manifestamente illogiche argomentazioni svolte dal riesame per giustificare la propria decisione, con riguardo all'interpretazione delle conversazioni in precedenza riportati. In proposito, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte Suprema che è costante nell'affermare il principio secondo cui l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, al fine di trarne elementi di valenza indiziaria, costituisce giudizio di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, ove sorretto da motivazione conforme a logica (Cass. 11 dicembre 2007, Sitzia e altri;
Cass. 28 ottobre 2005, Caruso;
Cass. 10 giugno 2005, Patti). Il tribunale del riesame, con motivazione logica e non censurabile, ha dato all'intercettazione n. 2079 una interpretazione coerente con i dati letterali e ineccepibilmente riferita, avuto riguardo alla fase cautelare, a fatti riconducibili ai delitti contestati ed ha indicato le ragioni per cui ha ritenuto che la conversazione n. 1855 non fosse significativa per escludere la partecipazione di SP a detti reati. A fronte della motivazione del Tribunale, esaustiva e plausibile, le doglianze inammissibilmente tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti di fatto, ovverosia attinenti all'apprezzamento, che risulta correttamente operato, del materiale probatorio. 3 3. I ricorsi vanno dunque respinti con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'articolo 94, co.
1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2016. Il consigliere estensore Il Presidente Adet Toni Novik. Massimo Vecchio Аха йло Месский DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 LUG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA —