Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2016, n. 55301
CASS
Sentenza 22 settembre 2016

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Il reato di cui all'art. 600-bis cod. pen. non è escluso dalla modestia delle somme di denaro versate al minore, a titolo di mera gratificazione simbolica dell'attività sessuale offerta e non quale corrispettivo della prestazione sessuale, non rilevando l'entità, più o meno modesta, del pagamento, ovvero la soggettiva finalizzazione dello stesso, bensì l'oggettiva sinallagmaticità delle prestazioni, patrimoniali, da un lato, e sessuali, dall'altro.

La richiesta di perizia psichiatrica per l'accertamento di eventuali vizi di mente, totali o parziali, non è in astratto inconciliabile con il rito abbreviato, la cui ammissione presuppone che l'imputato abbia la piena capacità di intendere e di volere; spetta tuttavia al giudice la valutazione delle risultanze processuali, ivi compresa la richiesta di giudizio abbreviato quale atto personale incompatibile con l'esistenza di vizi di mente, per apprezzare, con giudizio insindacabile in sede di legittimità, la meritevolezza della richiesta di perizia psichiatrica. (Fattispecie di giudizio abbreviato per reati sessuali, nella quale la S.C. ha ritenuto non illogico il rigetto della richiesta di perizia formulata dalla difesa in sede di discussione, fondato dal giudice di merito sulla rilevata mancanza di relazione fra i comportamenti sessuali accertati e l'esistenza di patologie o disturbi incidenti sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato).

Commentari5

  • 1Art. 90 - Stati emotivi o passionali
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    Rassegna di giurisprudenza Appare assolutamente pacifica l'irrilevanza dei detti stati emotivi e passionali ai fini della sussistenza del dolo, alla luce della disposizione di cui all'art. 90, potendo gli stessi rilevare ai fini dell'imputabilità, a condizione che essi si inseriscano eccezionalmente in un quadro più ampio di "infermità", tale per consistenza, intensità e gravità da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il reato sia causalmente determinato dal disturbo mentale (Sez. 5, 55384/2018). I disturbi della …

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  • 2Art. 88 - Vizio totale di mente
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    Rassegna di giurisprudenza Il complesso normativa costituito dagli artt. 85, 88, 89 e 90 richiede, ai fini della ·esclusione o della attenuazione di essa, una infermità di natura ed intensità tali da compromettere i processi conoscitivi, valutativi e volitivi della persona, eliminando o scemando la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente (sempre a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale). Le cosiddette "anormalità psichiche", quali le nevrosi o le psicopatie, non indicative di uno stato morboso a …

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  • 4Art. 89 - Vizio parziale di mente
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  • 5Abbreviato e perizia psichiatrica (Cass. 52637/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 dicembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2016, n. 55301
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 55301
Data del deposito : 22 settembre 2016

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