Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
L'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine laddove il ruolo svolto e le modalità dell'azione presuppongano un sicuro rapporto fiduciario con gli altri compartecipi e siano perciò tali da evidenziare con certezza la sussistenza del vincolo.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1498 del 17https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1498 Anno 2013 Presidente: CHIEFFI SEVERO Relatore: CAPOZZI RAFFAELE SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) VISCONTI CIRO N. IL 12/07/1957 2) MACOLINO GIUSEPPE N. IL 27/01/1968 avverso la sentenza n. 1183/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 30/04/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CA POZZI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. rcZ 6fLA ..55 che ha concluso per ,C:,01_ „Lekrz., N; CADLIt•G, re– N Pr t'd t, cidi ‘cure . r” Data Udienza: 17/12/2012 /e (di M cA.C,A;tc) N.29809/12-RUOLO N.19 P.U. (2025) RITENUTO IN F1170 1.Con sentenza del 30 aprile 2010 la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2008, n. 43822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43822 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 16/10/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 02073
Dott. SENSINI Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 001880/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RO LO N. IL 15/05/1955;
2) TU ER N. IL 25/03/1957;
3) TU ST N. IL 10/12/1953;
4) RI ZI N. IL 15/01/1967;
5) EM AT N. IL 22/12/1960;
6) CA TO N. IL 24/07/1948;
avverso SENTENZA del 19/04/2007 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Passacantando G. che ha concluso per il rigetto;
uditi i difensori avv. Gaito Alfredo (Roma) - Mellia Vincenzo (Acireale).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 19/4/2007, pronunciata nei confronti di ME NG, UD SM, UD SE, LO IO, MA RE e CA TO, in relazione al reato di cui all'art. 416 c.p. finalizzato a commettere reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Catania in data 5/6/2003, riduceva - nei confronti del ME - la pena inflitta ad anni quattro di reclusione;
confermava nel resto la sentenza appellata.
Osservava la Corte territoriale che il sistema architettato ed attuato dagli imputati per contrabbandare ingenti quantitativi di sigarette consisteva nel far arrivare i carichi da Malta mediante TIR trasportati da motonavi, nascondendo le sigarette sotto carta da macero. Dopo una sosta di alcuni giorni presso l'autoparco "Europarking", gestito dal MA, durante la quale il carico di sigarette veniva prelevato dal TIR, il veicolo proseguiva il suo viaggio fino ad una cartiera di Fiumefreddo, al fine di ivi consegnare le carte trasportate.
La prova di detto assunto, ad avviso della Corte territoriale, derivava non solo dal sequestro di Kg. 1000 di tabacchi nascosti sotto le balle di carta, avvenuto il 25/10/1995, ma anche dalla prolungata ed immotivata sosta - accertata in tre diverse occasioni - del TIR che trasportava le balle di carta presso l'autoparco senza che tale sosta fosse annotata nell'apposito registro di p.s., nonché dagli appostamenti e controlli effettuati dalla Guardia di Finanza.
2- Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per Cassazione tutti gli imputati.
2.1- ME NG, a mezzo del difensore, ha dedotto: 1) difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del ritenuto sodalizio criminoso e della ritenuta struttura organizzativa, creata dal ME allo scopo di contrabbandare t.l.e. e con la partecipazione dei coimputati, pur essendo stato accertato in fatto il solo episodio di contrabbando di tabacchi del 25 ottobre 1995, come da capo di imputazione sub c), mentre per quanto concerneva altri episodi di contrabbando, asseritamente verificatisi in Catania nell'aprile 1995 (capo b) ed in data 6/10/1995 (capo c), solo facendo ricorso alla presunzione, i Giudici del merito avevano potuto affermare che erano stati introdotti quantitativi di sigarette di contrabbando;
2) difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2.2- UD SM, UD SE, LO IO - quest'ultimo a mezzo del difensore - hanno dedotto gli stessi motivi sub 1) e 2) del ME. Con un terzo motivo, hanno censurato la nullità della sentenza in punto di omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio.
2.3- Il difensore di MA RE ha dedotto:
1) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 416 c.p., art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 e art. 125 c.p.p., comma 3 in quanto la motivazione in punto di partecipazione del
MA al sodalizio criminoso era del tutto mancante o, comunque, apparente. In particolare, con i motivi di appello, che non avevano trovato risposta nella sentenza della Corte, si era censurato che:
1.1) dai servizi di intercettazione e pedinamento, non era mai emerso alcun contatto del prevenuto con gli altri coimputati;
1.2) la circostanza che il LO fosse stato trovato all'interno dell'autoparco si giustificava con il fatto che lo stesso era un cliente del parcheggio regolarmente registrato;
1.3) il MA aveva sempre puntualmente effettuato la registrazione e così stava per fare anche in occasione della irruzione della Guardia di Finanza., se ciò non fosse stato impedito dai militari. Lo stesso dipendente Re FA, al quale l'autista del TIR stava consegnando i documenti, aveva affermato che si apprestava ad effettuare la registrazione;
1.4) in ogni caso, la sola circostanza della omessa registrazione, in difetto di altri elementi indicativi della partecipazione del MA al sodalizio, non erano sufficienti a dimostrare l'adesione del prevenuto alla consorteria, ben potendo - l'omessa registrazione - essere ricondotta anche ragioni di ordine economico e fiscale;
2) difetto di motivazione in punto di elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 416 c.p.;
3) difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, malgrado il MA fosse incensurato.
2.4- Il CA ha dedotto:
1) difetto e/o illogicità della motivazione in punto di partecipazione al sodalizio, non contenendo la sentenza impugnata alcun riferimento al suo effettivo e reiterato contributo, ricavabile da una prova storica;
2) difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche.
2.5- In data 29/5/2008 e 30/5/2008 sono stati poi depositati motivi nuovi nell'interesse di MA RE, da parte dell'Avv. Gaito e dell'Avv. Mellia.
Con essi, in sintesi, si censura il fatto che la partecipazione ed il contributo del MA siano stati dedotti dalla omessa registrazione dei veicoli provenienti da Malta che sostavano per alcuni giorni dell'autoparco, giudicando la Corte di Appello irrilevante il fatto che non fosse stato acquisito agli atti il registro di p.s., essendovi sul punto la testimonianza dei militari operanti. Al MA, inoltre, erano stati contestati due soli episodi di contrabbando: quello del 25/10/95 e quello del 6 ottobre, quando da Malta era giunto altro TIR carico di carta da macero, che, presumibilmente, conteneva tabacco di contrabbando frammisto alla carta da macero. Gli inquirenti, sulla base delle dichiarazioni di una dipendente della ditta che acquistava carta, avevano ricostruito ex post che i carichi giunti in cartiera erano stati tre (il 18/4 - il 21/4 ed il 6/10/1995 - peraltro questi non addebitati al MA): tali carichi erano stati ritenuti illeciti in quanto presumibilmente contenenti sigarette di contrabbando. Inoltre, la mancata produzione del registro di p.s. tenuto nell'autoparco, non acquisito agli atti, aveva grandemente limitato l'attività difensiva, dal momento che il difensore non era stato in grado di formulare controdeduzioni di sorta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- I ricorsi vanno rigettati, essendo infondate le censure che li sorreggono.
3.1- La sostanziale omogeneità dei motivi consente la trattazione unitaria delle impugnazioni proposte dal ME NG, da UD SM e UD SE nonché da LO IO.
3.2- In particolare, infondata è la prima doglianza, relativa al preteso difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del sodalizio criminoso.
Con argomentazioni indenni da smagliature logiche e giuridicamente corrette, i Giudici del merito hanno evidenziato, quale primo elemento indiziario della natura di mera copertura dei quattro trasporti di carta da macero, in realtà dissimulante l'effettivo trasporto di sigarette di contrabbando, la costante differenza di svariati giorni tra l'uscita del rimorchio dagli spazi doganali portuali e l'arrivo in cartiera, a fronte di una distanza di appena 50 Km tra Catania e Fiumefreddo, ove la carta doveva essere recapitata, con evidente antieconomicità delle operazioni. Altro elemento di forte e sintomatico spessore è stato individuato nel fatto che ciascuno dei trasporti dei rimorchi era sempre stato eseguito con motrici di una medesima ditta, la "Vinciguerra", e sempre, o quantomeno percentualmente in modo significativo, dalle persone fisiche di due autisti, individuati in tali IA SA e BA PP. Ulteriori elementi: i rimorchi erano sempre gli stessi (due), entrambi provenienti da Malta e venivano lasciati nello stesso autoparco gestito dal coimputato MA RE. Con motivazione assolutamente corretta, i Giudici del merito hanno desunto la sussistenza del vincolo associativo - sul piano oggettivo - dagli identici contesti di approvvigionamento della merce oggetto dei reati-fine (mercato maltese); dall'uso di identici mezzi di trasporto;
dal fatto che, per quanto atteneva alle motrici dei TIR, esse erano di proprietà di una stessa ditta;
dal fatto che erano sempre gli stessi uomini a guidare i mezzi e destinazione ufficiale era sempre la stessa cartiera. Le soste avvenivano nello stesso luogo nella disponibilità di un associato (MA).
Sul piano soggettivo, il pieno coinvolgimento di tutti i ricorrenti è stato ritenuto sulla base della continuità, frequenza ed intensità di rapporti di ciascuno degli associati con gli altri, come risultante dall'imponente compendio intercettivo e dalle deposizioni dei verbalizzanti.
In particolare, con riferimento al ME NG, la Corte di merito ha osservato che il suo ruolo di capo dell'organizzazione criminosa emergeva in modo evidente dalle comunicazioni telefoniche intercettate, dai suoi frequenti e non altrimenti spiegati contatti, oltre che con i coimputati, con ambienti malavitosi, tra i quali anche appartenenti al clan "Santapaola". Egli contattava personalmente la cartiera presso cui doveva essere trasportata la carta da macero.
UD SE ed SM partecipavano anch'essi al sodalizio criminoso: SM era raggiunto da intercettazioni telefoniche e frequenti erano stati i suoi viaggi a Malta, luogo di provenienza dei tabacchi di contrabbando. Inoltre, la sua officina, gestita insieme con il fratello, era un accertato luogo di ritrovo degli associati. Anche il coinvolgimento di UD SE risultava da numerose intercettazioni telefoniche.
LO IO era stato arrestato in flagranza di contrabbando ed assidua era la sua presenza sia a fianco del ME, sia presso l'autoparco, ove egli controllava arrivi e partenze degli autocarri. MA RE era il titolare dell'autoparco in cui era stato effettuato il sequestro delle sigarette di contrabbando ed in cui sostavano gli autocarri provenienti da Malta. La sua partecipazione all'associazione ed il suo contributo alla attività della stessa erano palesemente rappresentati dal fatto di aver egli omesso la registrazione dei veicoli provenienti da Malta che sostavano per alcuni giorni nel suo autoparco.
CA TO manteneva assidui e non occasionali contatti con alcuni degli associati, segnatamente con il ME e con UD SM ed il contenuto delle telefonate intercettate indicavano palesemente il suo interessamento alla attività della associazione. Non sussiste, pertanto, il denunciato difetto di motivazione con riferimento agli elementi costitutivi del reato associativo, avendo le pronunce di merito congruamente esaminato tutti gli elementi decisivi a disposizione, dei quali hanno dato una lettura giuridicamente corretta ed altresì coerente rispetto alle obiezioni formulate dalla difesa.
3.3- Infondata è la censura relativa al difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, escluse facendo corretta applicazione dei criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p. e, segnatamente, della consistente natura organizzativa dell'associazione, annoverante numerosi adepti, ciascuno con specifica ripartizione dei ruoli;
della sua vicinanza ad altre organizzazioni malavitose anche di tipo mafioso, sia in ambito nazionale che internazionale;
dell'ingente quantitativo di tabacchi sequestrato.
3.4- Anche il trattamento sanzionatorio (ricorsi UD SM, UD TA e LO IO - cfr. 2.2) risulta determinato con legittimo e motivato riferimento ai criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., essendosi tenuto conto della oggettiva entità dei fatti, dei precedenti penali degli imputati, addirittura specifici per il LO, della consistente durata del sodalizio criminoso e della particolare intensità del dolo, da tutti palesata.
4- Quanto al MA, il punto centrale della sua linea difensiva riposa essenzialmente sul fatto che, non essendovi a suo carico intercettazioni telefoniche, la sola circostanza della omessa registrazione dei veicoli provenienti da Malta, che sostavano per alcuni giorni nel suo autoparco, ed il fatto che al predetto risultavano contestati due soli episodi di contrabbando (25/10 e 6/10/1995), non potevano ritenersi elementi certi e sufficienti per fondare un giudizio di penale responsabilità in ordine al reato associativo.
L'assunto, ad avviso del Collegio, è infondato.
In tema di associazione per delinquere, è consentito al Giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso e delle singole partecipazioni degli associati dalle stesse modalità esecutive dei delitti rientranti nel programma comune, perché attraverso quelle modalità si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima. Conseguentemente, quando il ruolo svolto da un soggetto presupponga un sicuro rapporto fiduciario con gli altri compartecipi ed, al tempo stesso, rappresenti un tassello indispensabile nell'organigramma criminoso, tutto ciò può ritenersi sufficiente a provare l'appartenenza alla societas scelerum, dal momento che quel contributo, secondo i comuni criteri della logica, non può certamente dirsi frutto di un comportamento occasionale o fortuito. In altre parole, vuoi dirsi - e siffatta valutazione appare correttamente operata nelle sedi merito - che, a prescindere dal numero delle soste dei TIR nell'autoparco del MA e dalle ragioni delle omesse registrazioni dei suddetti veicoli, il fatto che i carichi illeciti - anche per due sole volte - abbiano sostato proprio nell'autoparco da lui gestito, ha, del tutto correttamente, consentito ai primi Giudici di ritenere il prevenuto un sicuro punto di riferimento dell'organizzazione, proprio in ragione del fatto che le soste dei carichi illeciti avvenivano nel suo parcheggio e non altrove e perché tali soste, non certo occasionali, ma, al contrario, accuratamente preparate, rappresentavano uno snodo rilevantissimo, addirittura essenziale, nell'ottica della riuscita dell'operazione criminosa.
Del resto, l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso può essere ritenuta anche sulla base della partecipazione ad un solo reato-fine (cfr. Cass. Sez. 9/12/2002 n. 2838). Ciò che si richiede, in tal caso, è la verifica che il ruolo svolto dal soggetto e le modalità dell'azione posta in essere siano tali da evidenziare con certezza la sussistenza del vincolo;
ciò si verifica quando detto ruolo dimostri che esso sia stato affidato proprio a quel soggetto, e non ad altri, in modo non occasionale.
4.1- Manifestamente infondato, per le considerazioni sopra svolte, oltre che per la sua genericità, è il motivo relativo al difetto di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato. 4.2- Il trattamento sanzionatorio risulta altresì determinato con legittimo e motivato riferimento al contributo logistico essenziale, offerto dal MA, al perseguimento degli scopi associativi. 4.3- Inammissibile, in quanto avente ad oggetto un punto della decisione non investita dall'atto di ricorso originario, ma solo dai motivi nuovi (cfr. art. 585 c.p.p., comma 4 e art. 167 disp. att. c.p.p.) è la censura relativa alla mancata produzione del registro di p.s. tenuto nell'autoparco, non acquisito agli atti.
5- I ricorsi vanno, conclusivamente, rigettati.
Segue la condanna dei ricorrenti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto delle impugnazioni, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2008