Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2015, n. 36080
CASS
Sentenza 27 marzo 2015

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Massime4

In tema di indagini genetiche, l'analisi comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonchè di ripetizione delle analisi, comporta che gli esiti di "compatibilità" del profilo genetico comparato non abbiano il carattere di certezza necessario per conferire loro una valenza indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori.

Le dichiarazioni rese "contra alios" da chi si è sempre sottratto all'esame dell'imputato e del suo difensore sono inutilizzabili anche se contenute in una sentenza irrevocabile legittimamente acquisita ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., in quanto tale modalità acquisitiva delle dichiarazioni si risolverebbe in un espediente elusivo delle garanzie dettate dall'art. 526, comma 1bis, cod. proc. pen.. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il principio di "legalità della prova" impedisce di far ricorso ad altri strumenti processuali, tipici o atipici, allo scopo di aggirare un divieto probatorio ovvero un'inutilizzabilità espressa).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 627, comma terzo, e 628, comma secondo, cod. proc. pen., sollevata in relazione al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., in quanto tali norme, seguendo lo schema del "giudicato progressivo", perseguono l'obiettivo di delimitare sempre più l'oggetto del giudizio e non consentono una protrazione "ad libitum" del processo, garantendo, piuttosto, che gli strumenti di conoscenza utilizzati dal giudice nel rispetto delle regole procedurali avvicinino quanto più possibile la "verità processuale" alla "verità materiale", il cui accertamento rappresenta tendenzialmente il fine ultimo del processo penale.

Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova. (Fattispecie relativa ad una pronuncia rescindente che aveva prospettato una serie di causali alternative per un fatto omicidiario, assegnando al giudice di rinvio il compito di individuare, tra queste, quella più appropriata al caso di specie).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2015, n. 36080
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36080
Data del deposito : 27 marzo 2015

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