Sentenza 22 dicembre 2014
Massime • 1
L'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta, anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine, qualora il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo e ciò può verificarsi solo quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e cioè come membro e non già come persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2014, n. 6446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6446 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 22/12/2014
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1720
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 45989/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO MA N. IL 17/12/1969;
avverso l'ordinanza n. 775/2014 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 01/08/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SETTEMBRE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. PINELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito, per il ricorrente, l'avv. Cesare Gai, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza confermata dal locale Tribunale del riesame in data 1/8/2014, ha applicato a CH AU la misura cautelare della custodia in carcere per reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e per due furti aggravati (uno consumato e l'altro tentato) commessi nel territorio di Reggio Calabria (contro i coniugi Arena - Multari e contro la gioielleria Modafferi).
Il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravita indiziaria sulla scorta di numerose intercettazioni telefoniche, che segnalavano:
a) quanto al furto nell'abitazione dei coniugi Arena-Multari, la presenza dell'indagato, residente a Roma, nel giorno e nella zona interessata dal furto ed il fatto che si accompagnava a soggetti certamente coinvolti nel furto (il 31 maggio fu controllato dai carabinieri nell'area di servizio AGIP di Salerno Sud mentre era in auto con NN a bordo della VW Passat guidata da quest'ultimo;
b) quanto al furto in danno della gioielleria, il fatto che partecipò, insieme ai complici, ad un sopralluogo in data otto luglio 2011 (il furto sarebbe avvenuto tra il 23 e il 24 luglio);
c) quanto al reato associativo, gli intensi rapporti intrattenuti da CH con i coautori dei furti e gli altri sodali.
2.0. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'indagato, l'avv. Gai Cesare, il quale lamenta, in relazione al capo B) (furto in danno di Arena-Multari), una carenza e illogicità di motivazione, non essendosi considerato che CH - controllato dai carabinieri alle ore 13,30 del 31 maggio 2011, in Sala Consilina, insieme a NN, circa tre ore dopo il furto - mai avrebbe potuto raggiungere la suddetta località in così breve tempo, date le condizioni della strada e la distanza da Reggio Calabria;
inoltre, che non fu rinvenuta nell'auto, sottoposta a perquisizione, alcuna refurtiva, ne' fu rinvenuto il cannello per l'uso (supposto) della fiamma ossidrica. Lamenta che sia stata indebitamente svalutata la spiegazione fornita dall'imputato - e avallata dai presunti complici UC, FO e BE - intorno alle ragioni del viaggio in Calabria (reperire un'abitazione pel le vacanze estive) e non sia stato dato peso alla circostanza che non risultano contatti di CH con ZO e UC mentre i quattro si trovavano in Calabria. In relazione al capo C) (tentato furto in danno della gioielleria Modafferi) lamenta, ancora una volta, carenza e illogicità della motivazione, nella quale non è stato evidenziato alcun elemento realmente significativo della partecipazione di CH al tentativo, tale non potendosi ritenere il viaggio fatto da CH a Reggio Calabria quindici giorni prima del furto, condensato in poche ore (dalle 12,30 alle 15) e senza la reale possibilità di effettuare alcun sopralluogo;
viaggio motivato, oltretutto, dalla esigenza di visionare l'appartamento che CH intendeva affittare e per "formalizzare l'affitto dell'immobile concordato con BE IG ID per il tramite del UC". Lamenta che siano state valorizzate contro il prevenuto telefonate intercorse tra altri e prive di valenza indiziante.
Quanto al reato associativo, si duole che nessun concreto elemento di prova sia stato fornito intorno alla partecipazione e al ruolo di CH nel sodalizio, smentiti, oltretutto, dall'assenza del prevenuto in altri furti addebitati ai presunti sodali. Lamenta che, irragionevolmente, i giudici di merito abbiano tralasciato di valorizzare l'assenza di significativi rapporti di CH con FO e BE e la totale assenza di contatti tra CH e gli altri presunti partecipi del sodalizio, nonché il fatto che abbiano ritenuto significativi i suoi rapporti con NN, UC e ZO, giustificati da pregressa e datata conoscenza.
Eccepisce, nel rito, l'incompetenza dell'Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria, in considerazione della programmazione, a Roma, delle attività delittuose, e, con ultimo motivo, si duole del carattere meramente assertivo e non motivato dell'ordinanza in relazione alla scelta della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
1. Le censure difensive concernenti la partecipazione di CH al furto contestato al capo 2A) non colgono nel segno. La partecipazione del prevenuto al furto in danno dei coniugi Arena- LT è stata - come esposto nella parte narrativa - desunta dal fatto che CH si accompagnava, il 31/5/2011, ad altri soggetti certamente coinvolti nel furto. Infatti, già il 29 maggio 2011 furono intercettate conversazioni, a cui partecipava lo stesso CH, da cui emergeva che CH, NN, ZO e CC stavano preparando una trasferta in Calabria e si accordavano sugli orari e sui mezzi da impiegare. Successivamente, il 31 maggio, la VW Passat di NN, con a bordo CH, fu intercettata dai carabinieri allo svincolo autostradale di Sala Consilina, provenendo dal Sud e diretta a Roma, verso le ore 13,30, e fu accertato che era seguita, a brevissima distanza, dalla Jaguar di ZO, con a bordo UC. La VW AS fu poi controllata dai carabinieri all'altezza del casello autostradale di Roma Sud e fu accertato che all'interno del bagagliaio era custodita, in una valigia, una bombola del gas. Quella sera stessa NN, conversando con la fidanzata, parlava di una macchina fotografica Sony 14 mega pixel che aveva regalato alla donna e accennava al fatto che la macchina aveva "pure" il caricabatteria. Gli operanti hanno accertato che il furto fu commesso con l'uso della fiamma ossidrica (servita per scardinare due casseforti) e che tra la refurtiva era compresa una macchina fotografica digitale di marca Sony;
inoltre, che nell'abitazione dei coniugi Arena-Multari aveva operato, alcuni mesi prima, come installatore di impianti di condizionamento, FO IP, altro membro della contestata associazione, dimostratosi in contatto con ZO nei giorni che precedettero il furto. Il compendio sopra esposto ha certamente la forza indiziaria ad esso riconosciuta dal giudicante, giacché la bombola del gas e la macchina fotografica rimandano inequivocabilmente agli autori del furto, mentre la sinergia operativa accertata dai carabinieri - sia attraverso le intercettazioni telefoniche che i pedinamenti -dimostrano inequivocabilmente che CH condivise, a partire quantomeno dal 29 maggio 2011, i propositi e le azioni dei soggetti a cui si accompagnava nell'occasione.
Di nessuna efficacia eversiva - rispetto all'apparato logico della motivazione - sono, per contro, le riflessioni del difensore, giacché l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari - richiamata dal Tribunale del riesame - da atto che il furto avvenne tra le ore 8,20 e le ore 10,40, per cui nessuna incongruenza è rilevabile nella circostanza che i quattro si trovassero a Sala Consilina verso le ore 13,30, giacché nelle quattro ore disponibili avrebbero potuto certamente percorrere, con le potenti auto a loro disposizione, i circa 360 chilometri che separano le due località. Nè assume rilievo il fatto che non risultino contatti tra gli indagati nella giornata del 31 maggio, posto che si tratta di persone che viaggiavano e operavano insieme, per cui non avevano alcun bisogno di cercarsi col telefono (anzi, la circostanza valorizzata dal difensore depone in direzione contraria: i quattro non si cercarono perché erano intenti, tutti insieme, a svaligiare la casa dei coniugi Arena-Multari). Logicamente è stata disattesa, poi, la tesi difensiva intorno alle ragioni (prospettate) del viaggio, giacché di esse non v'è alcuna conferma agli atti del procedimento;
anzi, il comportamento tenuto dagli indagati smentisce da solo la tesi proposta, giacché non è affatto "normale" che quattro persone si spostino da Roma per la Calabria al solo fine di consentire ad uno di loro di affittare una casa per le vacanze estive (intorno a cui, peraltro, nessuna indicazione concreta è venuta dal prevenuto, ne' in ordine all'ubicazione ne' in ordine alla proprietà).
2. Parimenti infondate sono le censure concernenti il reato di cui al capo 2) (furto tentato in danno della gioielleria Modafferi). In questo caso gli elementi indiziari provengono da una nutrita serie di intercettazioni telefoniche effettuate dai carabinieri di Roma prima e dopo il furto, avvenuto il 23 luglio (le intercettazioni vanno dall'8 luglio al 26 luglio 2011), che hanno rivelato la stretta cooperazione tra CH, RI, ZO,
NN e UC nella preparazione ed esecuzione del reato e nel disimpegno dalla città calabra ed hanno messo in evidenza le specifiche preoccupazioni nutrite dai complici man mano che venivano diffuse, dai mezzi di comunicazione, dopo la commissione del reato, notizie sulle modalità del tentativo e la progressione delle indagini. La lettura dell'ordinanza genetica - cui il Tribunale del riesame ha fatto esplicito rimando -dimostra chiaramente che CH si recò in Calabria, l'8 luglio 2011, non per affittare una casa (come, ancora una volta, sostenuto dal difensore), ma per "studiare" il negozio preso di mira, come dimostrato dal fatto che si mosse insieme al ZO e insieme a lui si incontrò con FO, in una strada prossima a quella in cui si trovava la gioielleria (fatto desunto dall'ubicazione dei cellulari); quindi, chiamò da Reggio Calabria il NN (il quale, a suo volta, si rivolse poi a UC) per rappresentargli che BE IG non si era fatto trovare sul posto e per sollecitare il sodale ad accertare le ragioni della defezione. Dimostra che il 21 luglio CH era intento a preparare la "trasferta" insieme a RI, UC, LI e NN (con quest'ultimo discute degli attrezzi - tra cui cannello, fiamma ossidrica, punte da trapano - necessari allo scasso, mentre NN e ZO discutono di sistemi di sicurezza e, insieme a LI, delle spese della trasferta). Dimostra che il 23 luglio CH si trovava a Reggio Calabria insieme a ZO, RI, NN e LI, con i quali, intorno alle 19,17 (ora di una chiamata di ZO verso un'utenza femminile) stava preparando una "operazione" e che alle ore 23,30 - in orario di poco successivo al tempus commissi delicti - aveva terminato e stava rientrando a Roma. Dimostra che nei giorni successivi al delitto ZO, RI, MA e CH si interrogavano sulle ragioni del fallimento della loro impresa e si rammaricavano per avere riposto troppa fiducia nelle persone del luogo (FO e BE), con cui -lamentavano - erano stati intrattenuti dal UC rapporti in maniera approssimativa e superficiale.
Inoltre, mostravano evidente preoccupazione in ordine alla possibile presenza di impronte digitali sugli oggetti rinvenuti all'interno della gioielleria di Reggio Calabria e sequestrati, di cui avevano avuto notizia attraverso i mass media. Trattasi, anche in questo caso, di un compendio probatorio nutrito e inequivoco, che solo una lettura approssimativa può portare la difesa a ritenere privo di valenza indiziante, giacché in esso sono presenti tutti gli elementi necessari a comprendere la direzione dell'attività spiegata dal prevenuto nelle giornate dell'8 e 23 luglio 2011.
3. Merita di essere censurata, invece, la motivazione spesa in ordine alla prova della partecipazione di CH all'associazione a delinquere. Manca infatti nell'ordinanza del Tribunale del riesame una soddisfacente informazione fattuale dalla quale potersi logicamente inferire, sulla base di attendibili regole di esperienza, il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Non vi è la dimostrazione, in altre parole, nell'ordito della sentenza impugnata dell'esistenza di indizi gravi e precisi dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, "messa a disposizione" della persona per ogni attività del sodalizio criminoso, seppur con specifico riferimento ad un limitato periodo di tempo.
La circostanza, poi, che l'associazione, anche quella dedita a reati contro il patrimonio, non postuli, per sua natura, un'organizzazione complessa e sofisticata con tanto di gerarchie interne e distribuzione di specifiche "cariche" criminali, non fa venir meno, sul piano della dimensione probatoria, l'esigenza di dimostrare che ciascuno degli affiliati fornisca quell'impegno permanente e continuativo a svolgere un determinato compito, che costituisce il tratto distintivo tra la fattispecie associativa e quella plurisoggettiva eventuale;
la necessità, in altre parole, di concreta individuazione e specificazione della parte svolta dal compartecipe, vale a dire del contributo, minimo ma non insignificante, dal medesimo apportato alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo delittuoso. Ebbene, al CH si contesta - come si è detto - soltanto il concorso in due reati di furto, da cui, in sostanza, si pretende di desumere la partecipazione al sodalizio. Senonché - come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass., sez. 5^, 21 gennaio 2003, Platania, RV 224916; Cass., sez. 6^, 14 dicembre 1999, Campanella, RV 216657) - l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine soltanto qualora sia dimostrato che il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano stati tali da evidenziare la sussistenza del vincolo (e ciò può verificarsi quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e cioè come membro e non già come persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione).
Detta dimostrazione manca nel caso di specie, per cui la pronuncia impugnata va, con riguardo al reato associativo, annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente all'addebito di cui all'art. 416 c.p., con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria;
rigetta nel resto il ricorso e manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2015