Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2010, n. 6308
CASS
Sentenza 20 gennaio 2010

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Massime2

L'appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione a un solo reato fine solo purché sia dimostrato che il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano stati tali da evidenziare la sussistenza del vincolo.

Per il delitto di riduzione in schiavitù la cui permanenza sia cessata anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 8 agosto 2003 n. 228 (misure contro la tratta di persone) la quale ne ha devoluto la cognizione al giudizio del tribunale in composizione collegiale in relazione ai fatti commessi successivamente a quella data, la competenza in appello, che ha carattere funzionale, appartiene alla Corte d'assise d'appello anche quando il giudizio di primo grado sia stato celebrato con il rito abbreviato dinanzi al giudice dell'udienza preliminare.

Commentari3

  • 1Associazione per delinquere: non basta un solo episodio per provare la stabile partecipazione al sodalizio (Cass. Pen. n.34276/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 23 ottobre 2025

    Massima di diritto La partecipazione ad un'associazione per delinquere non può essere desunta da un singolo episodio criminoso se non è dimostrato che il ruolo dell'imputato e le modalità dell'azione rivelino una stabile intraneità al sodalizio. La condanna per il reato di cui all'art. 416 c.p. richiede una motivazione specifica sulla non occasionalità dell'apporto e sulla consapevole adesione al programma associativo. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 10/10/2025, (ud. 10/10/2025, dep. 20/10/2025), n.34276 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 giugno 2023 la Corte di appello di Messina, previa rideterminazione della pena inflitta in 1 anno e 6 mesi di reclusione e 3.000 …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTI DI CAUSA 1. Rosaria O. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli artt. 2 e 4 della l. 13 aprile 1988, n. 117, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al comportamento, asseritamente doloso e/o colposo, di alcuni magistrati del Tribunale e della Corte d'appello di Cagliari, nonché della Corte di cassazione. A sostegno della domanda espose la vicenda processuale che l'aveva riguardata (in primo grado, in secondo grado e davanti alla Corte Suprema) e le ragioni per le quali, a suo dire, erano ravvisabili gli estremi del dolo o della colpa nelle decisioni assunte da quei magistrati, tali da giustificare l'azione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2010, n. 6308
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6308
Data del deposito : 20 gennaio 2010

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