Sentenza 28 novembre 2019
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama. (Fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto rilevante che, secondo la giurisprudenza del distretto in cui era stata emessa la sentenza di condanna, l'ipotesi del fatto di lieve entità fosse stata generalmente riconosciuta nel caso di detenzione di quantitativi non superiori a 150 dosi medie di cocaina).
Commentari • 3
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In materia di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la confisca delle cose che costituiscono il profitto (guadagno) del reato di immediata derivazione causale dal reato presupposto. Di conseguenza, la confisca rimane preclusa quando il reato per cui si procede sia una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 19/04/2022) 24/05/2022, n. 20130 SENTENZA sul ricorso proposto da: D.C., nato a (OMISSIS); difeso di fiducia dall'avvocato S; avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal …
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La qualificazione del fatto ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, non può essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama. L'ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2019, n. 7464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7464 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2019 |
Testo completo
07464-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1803/2019 Presidente Andrea Tronci -UP 28/11/2019 Angelo Costanzo R.G.N. 26849/2019 Emilia Anna Giordano Relatore Ercole Aprile Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/02/2019 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria Giuseppina Fodaroni che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio sul trattamento sanzionatorio ed il rigetto per il resto. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 21 febbraio 2019 ha confermato la condanna di AN IO alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 14.0000 di multa per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990, art. 337, artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 comma 1, n. 1 e 635 comma 1, cod. pen. commessi il 27 agosto 2018. L'imputato, nel corso di un controllo di Polizia, veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish e tentava di darsi alla fuga cagionando, nella fuga, lesioni all'agente che gli aveva imposto il fermo investendolo e il danneggiamento del motoveicolo della Polizia che veniva speronato. Nel corso della perquisizione, eseguita in un 1 Аб appartamento dal quale l'imputato era uscito e del quale possedeva la chiave veniva rivenuta altra sostanza stupefacente, bilance di precisione, una pressa e sostanza da taglio. Complessivamente, venivano sottoposti a sequestro 46,2 gr. di cocaina, suddivisa in 38 involucri, e gr. 118 di sostanza stupefacente tipo hashish, suddivisa in tre involucri.
2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., AN IO denuncia:
2.1 l'erronea applicazione della legge penale per la mancata sussunzione del fatto nella fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 poiché, secondo la giurisprudenza del Tribunale di Roma, la detenzione di n. 138 dosi di cocaina, tante erano quelle ricavabili dallo stupefacente detenuto, integrano un fatto di minore gravità. Erronea, ai fini della qualificazione, la valorizzazione del comportamento omertoso dell'imputato, che non aveva indicato agli inquirenti i fornitori, e la coeva detenzione di altra tipologia di stupefacente (hashish) poiché anche la non occasionalità del fatto non è incompatibile con la fattispecie attenuata;
2.2. violazione di legge (art. 81 cod. pen.) in ordine alla mancata indicazione della pena inflitta a titolo di continuazione per i reati ascritti, violazione già dedotta con il motivo di appello con il quale si denunciava la nullità della sentenza di primo grado;
2.3. sopravvenuta illegalità della pena per effetto della sentenza n. 40 del 2019 della Corte Costituzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' fondato il motivo di ricorso con il quale AN IO denuncia la illegalità sopravvenuta della pena detentiva inflittagli mentre gli altri motivi di impugnazione sono infondati.
2. L'imputato è stato trovato in possesso di 46,2 gr. di cocaina, suddivisa in 38 involucri e gr. 118 di sostanza stupefacente tipo hashish, suddivisa in tre involucri. Dalla cocaina, in relazione al principio attivo contenuto, erano ricavabili 138 dosi medie singole che, per l'hashish, corrispondevano a circa 600 dosi medie singole. Dalla sentenza impugnata emerge, inoltre, che nel corso della perquisizione dell'appartamento dal quale l'imputato era uscito e di cui deteneva la chiave, veniva trovata parte della droga, confezionata in involucri simili a quelli della droga detenuta indosso o occultata a bordo dell'auto nonché due bilance di precisione, una pressa, due buste di plastica, sostanza da taglio e taglierini: in poche parole il necessario per taglio e confezionamento di dosi destinate allo smercio. Correttamente i quantitativi di sostanze stupefacente detenuti dall'imputato, in ragione del principio attivo e del numero di dosi medie singole ricavabili;
la univoca destinazione allo smercio, conclamata dalle modalità di confezionamento e la natura organizzata e non occasionale dell'attività illecita, desumibile 2 dal materiale rinvenuto presso l'abitazione ma anche dalla disponibilità di sostanze di variegata natura allo scopo di venire incontro alle esigenze di consumatori, sono stati ricondotti dalla Corte di merito alle fattispecie di reato previste dagli artt. 73, comma 1 e 4 del d.P.R. 309/1990, oggetto della contestazione, condotte insuscettibili di configurare l'ipotesi attenuata del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. 2.1.Come noto nel più recente approdo delle Sezioni Unite di questa Corte in materia di detenzione di sostanze stupefacenti, in un caso nel quale veniva in rilievo proprio la detenzione di stupefacenti appartenenti a diverse Tabelle, si è escluso che la diversità di sostanze stupefacenti detenute a fini di cessione sia di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (S.U., Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Parimenti non è ostativo alla sussunzione del fatto nell'ipotesi autonoma di reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309 del 1990 lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale, ma inserita in un'attività criminale organizzata o professionale (Sez. 6, Sentenza n. 28251 del 09/02/2017, Mascali, Rv. 270397, citata nel ricorso dell'imputato). Proprio la richiamata sentenza a Sezioni Unite ha precisato che, ai fini dell'operazione di qualificazione del fatto, non può essere attribuito agli elementi positivamente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa. Fra questi indici anche la valenza del dato ponderale, al di fuori dei casi nei quali assume valore preponderante negativo per la sua significatività, deve essere determinata in concreto, al confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti.
2.3. Non è esaustive, tuttavia, ad avviso del Collegio, un dato meramente statistico ( il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza della Corte di appello e del Tribunale di Roma sulla sussunzione di quantitativi non superiori a 150 dosi medie singole di cocaina nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990) ma si impone al giudice del merito una ricostruzione in concreto della fattispecie, alla luce dei concorrenti parametri indicati dalla fattispecie legale e, dunque, un'operazione di ermeneusi nella quale, in mancanza di un dato ponderale di per se significativo in negativo, la qualificazione giuridica del fatto deve costituire il risultato di un apprezzamento di tutti i parametri che il disposto normativo richiama ovvero mezzi, modalità e circostanze dell'azione, l'uno apprezzato per mezzo dell'altro al fine di verificare se il fatto, in concreto, corrisponda ad una minore offensività della condotta, il che, appunto, corrisponde alla ratio della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 rispetto alle fattispecie recate dai commi 1 e 4 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, contestate all'odierno imputato. A questo riguardo, la tesi della difesa di esaminare disgiuntamente la condotta, consumata in un unico contesto temporale, isolando la detenzione 3 s della cocaina, da ricondurre alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 da quella dell'hashish si appalesa non solo manifestamente illogica ma anche in contrasto con la struttura della fattispecie attenuata che non prevede, secondo la stessa ricostruzione posta a base della decisione a Sezioni Unite, alcuna distinzione delle sostanze stupefacenti per Tabelle (secondo la struttura recata dai commi 1 e 2 e 4 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990) e incentrata sulla qualità e quantità delle sostanze. E, come anticipato, le conclusioni della Corte di merito a riguardo sono ineccepibili essendo incentrate non solo sul dato quantitativo degli stupefacenti, appartenenti a distinte Tabelle, detenuti in un unico contesto di tempo e di luogo ma anche su ulteriori e concorrenti elementi che ragionevolmente hanno condotto ad escludere la occasionalità della condotta poiché l'imputato, che non ha seriamente comprovato lo status di tossicodipendenza, era implicato anche nelle attività di taglio dello stupefacente e confezionamento in dosi, destinate a soddisfare le esigenze di una platea significativa di consumatori di droghe cd. leggere e di cocaina. Donde il carattere non certo minimale della gravità dei fatti, presupposto ineludibile per l'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. 3.Infondato anche il motivo di ricorso relativo alla omessa motivazione sulla misura, in relazione a ciascun reato, dell'aumento di pena a titolo di continuazione fra reati. Costituisce, infatti, affermazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità quella secondo cui in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della c.d. "pena base" (in questo senso, cfr., per tutte Sez. 2, n. 18944 del 22 marzo 2017, Innocenti, Rv. 270361; Sez. 3, n. 44931 del 2 dicembre 2016, dep. 2017, Portulesi, Rv. 271787; Sez. 2, n. 50987 del 6 ottobre 2016, Aquila, Rv. 268731; Sez. 2, n. 50699 del 4 ottobre 2016, Chierchiello, Rv. 268908). Nel caso in esame, poi, la Corte di merito ha confermato l'aumento di pena per i reati di resistenza, lesioni e danneggiamento (aumento che il Tribunale aveva specificato essere di mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa) evidenziando la gravità della condotta di resistenza che aveva messo seriamente a repentaglio la vita dell'operante di polizia giudiziaria, con un argomento che dà esaustivamente conto, in relazione al reato sul quale si sono innestate le condotte di lesioni e danneggiamento, delle ragioni del trattamento sanzionatorio inflitto a titolo di aumento di pena per la continuazione fra reati.
4. Come anticipato è fondato l'ultimo motivo di ricorso. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019, depositata in data 8 marzo 2019 e pubblicata il 13 marzo 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, il cui reato è contestato all'odierno imputato, nella parte in cui prevede un minimo edittale di otto anziché sei anni di reclusione, limite quest'ultimo già rinvenibile nell'ordinamento e ritenuto più 4 бЉ adeguato ai fatti "di confine" nel sistema punitivo dei reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti.
5. Secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207), è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato sui limiti edittali del citato art. 73, comma 1, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale, anche nel caso in cui l'oggetto della statuizione sia costituito dal solo trattamento sanzionatorio. La radicale modifica del quadro normativo di riferimento impone, infatti, la rivalutazione delle situazioni giudicate ed oggetto di ricorso. Ne consegue la sopravvenuta illegalità della pena determinata nel caso in esame sulla base di parametri edittali in vigore al momento del fatto su pena base detentiva - di anni otto di reclusione successivamente dichiarati incostituzionali con la citata sentenza del giudice delle leggi.
5.1.Ai fini del disposto annullamento dovrà il giudice del rinvio tenere conto che le condotte ascritte all'imputato, riconducibili l'una alla violazione dell'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 e l'altra al reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. cit., sono state ritenute configurare un'unica condotta di reato che ha portato alla determinazione della pena base in quella di anni otto e mesi tre di reclusione ed euro 27.000 di multa ossia in una sanzione lievemente superiore al minimo di legge attesa la pluralità di sostanze detenute, secondo la motivazione della sentenza di primo grado, confermata dai giudici di appello. L'opzione seguita dai giudici del merito ai fini della determinazione della pena, che non era l'unica astrattamente praticabile, non è esente da errore che, tuttavia, in questa sede, non può essere rilevato in ragione degli effetti negativi che ne deriverebbero per l'imputato. E' stato ampiamente chiarito nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte che alla reviviscenza dell'originaria disciplina contenuta nell'art. 73, ad opera della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, ha fatto seguito il "ripistino" dell'indirizzo interpretativo formatosi antecedentemente alla novella del 2006, favorevole alla configurazione, in presenza di sostanze stupefacenti oggetto di un distinto inquadramento tabellare, di reati autonomi, eventualmente unificabili ai sensi dell'art. 81 cod. pen. (in questo senso, Sez. 4, n. 4343 del 07/10/2015, Rodriguez, Rv. 264778; Sez. 1, n. 885 del 04/11/2015, dep. 2016, Codebò, Rv. 265719; Sez. 4, n. 43464 del 01/07/2014, Lombardo, Rv. 260731; Sez. 4, n. 44808 del 26/09/2014, Madani, Rv. 260735; Sez. 6, n. 24376 del 06/03/2014, Cordone, Rv. 259154). Ognuno dei primi cinque commi, precisa la sentenza indicata, contiene invece una norma a più fattispecie, atteso che negli stessi vengono tipizzate modalità alternative di realizzazione di un medesimo reato, come pacificamente riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che esclude la configurabilità di una pluralità di reati nel caso di realizzazione da parte dello stesso agente, nel medesimo contesto e con riguardo allo stesso oggetto materiale, di più condotte tra quelle descritte dalle singole disposizioni (in questo senso tra le più recenti, 5 anche successive ai rivolgimenti che hanno interessato l'art. 73, Sez. 6, n. 9477 del 11/12/2009, dep. 2010, Pintori, Rv. 246404; Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Righetti, Rv. 262421; Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti, Rv. 270266). La previsione di autonome norme incriminatrici non esclude peraltro che sussistano rapporti di potenziale interferenza tra alcune di esse, che l'analisi strutturale delle diverse fattispecie consente di riportare al fenomeno del concorso apparente e di risolvere ricorrendo al principio di specialità. Soluzione, questa, praticata per i rapporti tra la norma prevista dal comma 5 e quelle contenute nei commi precedenti, ma alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alle fattispecie tipizzate dai commi 2 e 3, evidentemente speciali rispetto a quelle previste dai commi 1 e 4. Queste ultime due non risultano invece sovrapponibili pur nell'identità delle condotte che ne integrano l'elemento oggettivo - proprio in ragione della diversa specificazione dell'oggetto materiale che le caratterizza reciprocamente. Diversità che ancor più risalta alla luce della già evocata natura legale della nozione delle sostanze che devono qualificarsi come stupefacenti e della differenziata classificazione delle medesime operata attraverso il sistema tabellare. In tal senso si apprezza dunque la volontà del legislatore del 1990 riattualizzata - dall'intervento demolitorio del giudice delle leggi del 2014 - di configurare fattispecie autonome di reato dirette ad isolare forme (e non solo gradi) differenti di aggressione del comune fascio di interessi tutelati in principalità la salute della collettività, ma altresì l'ordine e la sicurezza - pubblica in relazione al tipo di sostanza oggetto delle condotte incriminate. E' pur vero, - inoltre, che in entrambe le disposizioni in esame l'oggetto di queste ultime è declinato al plurale (sostanze»); declinazione che però non può essere letta disgiuntamente alla successiva specificazione della classificazione tabellare di tali "sostanze". In ragione dell'evidenziata differenza strutturale tra le due fattispecie non è, dunque, possibile ritenere che il concorso tra le rispettive norme incriminatrici sia apparente invece che reale, nemmeno nel caso in cui le stesse vengano contestualmente realizzate attraverso un'unica condotta. Ne consegue che in ogni caso i rapporti tra le medesime fattispecie, nella loro formulazione vigente, devono essere sempre ricondotti al fenomeno del concorso di reati, come per l'appunto unanimemente ritenuto dalla giurisprudenza delle Sezioni semplici e non nella disciplina del reato continuato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla pena detentiva, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 28 novembre 2018 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Consigliere relatore Il Presidente Emilia Anna Giordana Andrea Fronci Andua dro 25 FEB 2020 IL CANCELLEREE. Patrizio Di Laurenzio