Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2023, n. 24950
CASS
Sentenza 9 giugno 2023

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In tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento, in concreto, della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità.

In tema di circostanze aggravanti, il motivo abietto ricorre quando il proposito di vendetta, pur non suscitando negli appartenenti ad un'associazione il senso di ripugnanza e di disprezzo che caratterizza la circostanza, si accompagni alla finalità di affermazione del potere di un sodalizio criminoso e della capacità di sopraffazione dell'agente. (Fattispecie relativa ad aggressione commessa, a scopo punitivo, dagli appartenenti a una cosca mafiosa in danno di persona che aveva realizzato condotte violente senza l'autorizzazione dei vertici dell'associazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2023, n. 24950
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24950
    Data del deposito : 9 giugno 2023

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