Sentenza 9 giugno 2023
Massime • 2
In tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento, in concreto, della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità.
In tema di circostanze aggravanti, il motivo abietto ricorre quando il proposito di vendetta, pur non suscitando negli appartenenti ad un'associazione il senso di ripugnanza e di disprezzo che caratterizza la circostanza, si accompagni alla finalità di affermazione del potere di un sodalizio criminoso e della capacità di sopraffazione dell'agente. (Fattispecie relativa ad aggressione commessa, a scopo punitivo, dagli appartenenti a una cosca mafiosa in danno di persona che aveva realizzato condotte violente senza l'autorizzazione dei vertici dell'associazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2023, n. 24950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24950 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, dott. G. PRATOLA, che ha concluso, all'udienza del 18 gennaio 2023, chiedendo il rigetto dei ricorsi di NI NC NA, NC NI NA, IU NA cl. 1966, IU NA cl. 1986, UA NA cl. 1992, NO BB, IU CO, FA Di NA, OR NI, IN OF, LA LE, PA LE, IO LE, NC LE, IU EQ, LO AC, IL AC, NI AC, NI TO, NI IO cl. 1971, NI IO cl. 1981, ND IO, AR RI, OM IL, NC AN, EO SA, NC ER, AN Tripaldi;
e chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei restanti ricorsi. uditi i difensori degli imputati, che hanno chiesto, intervenendo alcuni all'udienza del 18 gennaio e altri all'udienza del 22 febbraio 2023, l'accoglimento dei ricorsi. 3 S Ritenuto in fatto La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza resa il 9 giugno 2021, ha confermato la sentenza del 18 giugno 2019 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, in esito al giudizio abbreviato, ha condannato: OR BB, EO TA, NC UA e RE UA, i primi tre alla pena di anni dodici di reclusione e l'ultimo ad anni otto di reclusione, per il reato di associazione di tipo mafioso, specificamente per aver fatto parte, i primi tre in posizione apicale, del gruppo di 'ndrangheta denominato CO TA, con epicentro nel territorio di Roccelletta di GI ed operante anche nei territori limitrofi, sotto l'influenza delle locali di 'ndrangheta di Cutro e LA di AP RI, dall'anno 2006 e con attualità (capo 2); OR NA, alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, AL RD, RE RD e NZ RD, alla pena di anni sei di reclusione, AN IO, alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, per il reato di associazione di tipo mafioso, specificamente per aver preso parte, con ruolo esecutivo, all'associazione 'ndranghetista operante in LA di AP RI e comuni viciniori, anche nella fase conseguente alla pacificazione fra le famiglie NA e IC, le cui cosche di 'ndrangheta sono state già giudiziariamente riconosciute con plurime sentenze irrevocabili, dal 2010 con attualità (capo 1); IU NA, cl. 1966, alla pena di anni sedici e mesi quattro di reclusione, per i reati: di associazione di tipo mafioso, specificamente per aver preso parte, con ruolo direttivo, all'associazione 'ndranghetista operante in LA di AP RI e comuni viciniori, anche nella fase conseguente alla pacificazione fra le famiglie NA e IC, le cui cosche di 'ndrangheta sono state già giudiziariamente riconosciute con plurime sentenze irrevocabili, dal 2010 con attualità (capo 1); di concorso nello svolgimento, senza la prescritta concessione e licenza, di attività organizzata di accettazione e raccolta di scommesse e organizzazione dell'esercizio dei giochi istituiti e/o disciplinari dai Monopoli di Stato, in particolare per mezzo dei siti web della EN Bet, fatto aggravato dal cd. metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione della CO di cui al capo 1), in LA AP RI e Crotone dall'anno 2012 con attualità della condotta (capo 9-bis); NI NC NA cl. 1991 e UA NA cl. 1992, alla pena di anni undici di reclusione, per i reati: di associazione di tipo mafioso, specificamente per aver preso parte all'associazione 'ndranghetista operante in LA di AP RI e comuni viciniori, anche nella fase conseguente alla pacificazione fra le famiglie NA e IC, le cui cosche di 'ndrangheta sono state già 1 гор giudiziariamente riconosciute con plurime sentenze irrevocabili, dal 2010 con attualità (capo 1); di concorso nello svolgimento, senza la prescritta concessione e licenza, di attività organizzata di accettazione e raccolta di scommesse e organizzazione dell'esercizio dei giochi istituiti e/o disciplinari dai Monopoli di Stato, in particolare per mezzo dei siti web della EN Bet, fatto aggravato dal cd. metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione della CO di cui al capo 1), in LA AP RI e Crotone dall'anno 2012 con attualità della condotta (capo 9-bis); IN OF, alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione per i reati: di associazione di tipo mafioso, specificamente per aver preso parte, con ruolo di vertice, all'associazione 'ndranghetista operante in LA di AP RI e comuni viciniori, anche nella fase conseguente alla pacificazione fra le famiglie NA e IC, le cui cosche di 'ndrangheta sono state già giudiziariamente riconosciute con plurime sentenze irrevocabili, dal 2010 con attualità (capo 1); di concorso nell'estorsione aggravata in danno di OM IA, costretto a pagare, con cadenza mensile, a suo favore somme di denaro di importo variabile e comunque fissate ordinariamente in euro 1000,00, per un importo complessivo di euro 12.000,00, in adempimento di un debito di euro 70.000,00 circa per la restituzione di una somma di denaro affidata al IA da tale IU LE per l'investimento in prodotti finanziari, non andato a buon fine, in Catanzaro dal maggio 2015, in data 24 febbraio 2016, e con condotta in atto (capo 44); e di illegale detenzione e porto il luogo pubblico, entrambi aggravati, di un'arma da fuoco, una pistola di marca e calibro imprecisati, utilizzata per commettere l'estorsione ai danni di IA, in Catanzaro il 24 febbraio 2016 (capo 45); NC BR e NO BB, entrambi alla pena di anni dodici di reclusione, per il reato di associazione di tipo mafioso, specificamente per aver fatto parte, con ruolo di vertice di organizzazione e direzione BB di - collaborazione direttiva con NC BR -, del gruppo di 'ndrangheta denominato CO BR, con epicentro nel territorio di Vallefiorita, Amaroni e Squillace, ed operante anche nei territori limitrofi, sotto l'influenza delle locali di 'ndrangheta di Cutro e LA di AP RI, dall'anno 2010 e con attualità (capo 3); OR NI, alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione per i reati di concorso continuato nel compimento di atti di illecita concorrenza con minaccia, al fine di ottenere l'esclusiva nella installazione, all'interno degli esercizi pubblici, dei congegni elettronici da gioco e punti scommessa on line fornite dall'impresa di fatto gestita da FA Di NA e NC AN, denominata OT AM, di fatto gestita da UA NA, alias Nasca. Fatto aggravato dall'impiego del cd. metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione del y e o 2 n gruppo associativo di cui al capo 1), in Crotone dal 25 settembre 2013 (capo 4); di cd. concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1), partecipando alla promozione e alla gestione delle varie attività di interesse del gruppo, gestite tramite la OT AM, in LA AP RI e Crotone nell'anno 2013 (capo 6); di concorso nello svolgimento, senza la prescritta concessione e licenza, di attività organizzata di accettazione e raccolta di scommesse e organizzazione dell'esercizio dei giochi istituiti e/o disciplinari dai Monopoli di Stato, in particolare per mezzo dei siti web della EN Bet, fatto aggravato dal cd. metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione della CO di cui al capo 1), in LA AP RI e Crotone dall'anno 2012 con attualità della condotta (capo 9-bis); NC LE, IU EQ e NI GL, alla pena rispettivamente di anni dieci e mesi otto di reclusione, anni quattordici di reclusione e anni dieci e mesi otto di reclusione, per il reato di associazione di tipo mafioso, specificamente per aver preso parte, IU EQ in posizione apicale, all'associazione 'ndranghetista operante in LA di AP RI e comuni viciniori, anche nella fase conseguente alla pacificazione fra le famiglie NA e IC, le cui cosche di 'ndrangheta sono state già giudiziariamente riconosciute con plurime sentenze irrevocabili, dal 2010 con attualità (capo 1); OM CO, alla pena di anni dodici di reclusione, per i reati: di associazione di tipo mafioso, specificamente per aver preso parte all'associazione 'ndranghetista operante in LA di AP RI e comuni viciniori, anche nella fase conseguente alla pacificazione fra le famiglie NA e IC, le cui cosche di 'ndrangheta sono state già giudiziariamente riconosciute con plurime sentenze irrevocabili, dal 2010 con attualità (capo 1); di concorso nell'estorsione aggravata in danno di OM IA, costretto a pagare, con cadenza mensile, a suo favore somme di denaro di importo variabile e comunque fissate ordinariamente in euro 1000,00, per un importo complessivo di euro 12.000,00, in adempimento di un debito di euro 70.000,00 circa per la restituzione di una somma di denaro affidata al IA da tale IU LE per l'investimento in prodotti finanziari, non andato a buon fine, in Catanzaro dal maggio 2015, in data 24 febbraio 2016, e con condotta in atto (capo 44); UA LI, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 4000,00 di multa per il reato di concorso nel tentativo di estorsione aggravata, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ai danni dei fratelli IU e OR HI, mediante la violenza consistita nell'incendio dei veicoli industriali della società "HI Gaetano s.r.l." e con la minaccia implicita di avvalersi della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo di cui al capo 1), ad assumere lo stesso UA LI nella relativa impresa nonché a 3 procedere alla negoziazione di un titolo di credito per la cifra complessiva di euro 350,00. Fatto aggravato dall'uso del metodo mafioso, in LA AP RI fino al 14 febbraio 2016 (capo 28); In parziale riforma, soltanto in relazione alla pena, della indicata sentenza de! Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, ha confermato la condanna di: IU NA cl. 1986, modificando la pena in anni otto e mesi quattro di reclusione, per i reati: di associazione di tipo mafioso, specificamente per aver preso parte all'associazione 'ndranghestica operante in LA di AP RI e comuni viciniori, anche nella fase conseguente alla pacificazione fra le famiglie NA e IC, le cui cosche di 'ndrangheta sono state già giudiziariamente riconosciute con plurime sentenze irrevocabili, dal 2010 con attualità (capo 1); di concorso nello svolgimento, senza la prescritta concessione e licenza, di attività organizzata di accettazione e raccolta di scommesse e organizzazione dell'esercizio dei giochi istituiti e/o disciplinari dai Monopoli di Stato, in particolare per mezzo dei siti web della EN Bet, fatto aggravato dal cd. metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione della CO di cui al capo 1), in LA AP RI e Crotone dall'anno 2012 con attualità della condotta (capo 9-bis); NC NI NA cl. 1980, modificando la pena in anni otto e mesi quattro di reclusione, per i reati: di associazione di tipo mafioso, specificamente per aver preso parte all'associazione 'ndranghetista operante in LA di AP RI e comuni viciniori, anche nella fase conseguente alla pacificazione fra le famiglie NA e IC, le cui cosche di 'ndrangheta sono state già giudiziariamente riconosciute con plurime sentenze irrevocabili, dal 2010 con attualità (capo 1); di concorso nello svolgimento, senza la prescritta concessione e licenza, di attività organizzata di accettazione e raccolta di scommesse e organizzazione dell'esercizio dei giochi istituiti e/o disciplinari dai Monopoli di Stato, in particolare per mezzo dei siti web della EN Bet, fatto aggravato dal cd. metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione della CO di cui al capo 1), in LA AP RI e Crotone dall'anno 2012 con attualità della condotta (capo 9-bis); NC NA cl. 1960, modificando la pena, anche per effetto dell'assoluzione dal reato di cui al capo 1), in anni sei di reclusione ed euro 6000,00 di multa per il reato di concorso nel tentativo di estorsione aggravato in danno di UA MA, imprenditore operante nel settore dei materiali per l'edilizia, con più atti diretti ad impedirgli di consegnare materiale ED in LA di AP RI e in particolare a IU BR, al fine di procurarsi un ingiusto profitto consistente nella commercializzazione del materiale della impresa di NC, 4 NC, OM e IO LE nonché di NC NA, in LA di AP RI dal giugno 2013 (capo 23); NC NA cl. 1979, modificando la pena, per effetto dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 relativamente al reato di cui al capo 30), in anni undici e mesi cinque di reclusione, per i reati: di associazione di tipo mafioso, specificamente per aver preso parte all'associazione 'ndranghetista operante in LA di AP RI e comuni viciniori, anche nella fase conseguente alla pacificazione fra le famiglie NA e IC, le cui cosche di 'ndrangheta sono state già giudiziariamente riconosciute con plurime sentenze irrevocabili, dal 2010 con attualità (capo 1); per il concorso nel reato di estorsione aggravata continuata, per aver costretto IC UC, gestore della struttura ricettiva DIVING CENTER LE CANNELLA di LA di AP RI a versare in suo favore, per il mantenimento della tranquillità nella gestione della predetta attività, periodiche somme di denaro pari circa a euro 2000/3000 a stagione ed euro 1500 per il mese di luglio 2013 e ulteriori 1000 euro alla fine della medesima stagione circa, nonché altre sporadiche somme pari ad euro 1000/1500 e euro 700/800 per i bisogni contingenti degli affiliati, dall'anno 2002/2003 fino all'estate del 2013 (capo 13); per il concorso nella ricettazione continuata di beni di provenienza illecita, specificamente provenienti dai reati di impossessamento illecito di beni di interesse storico, archeologico e culturale appartenenti allo Stato, prevalentemente monete di valore artistico, storico e/o archeologico, in LA di AP RI e Crotone a far data dall'aprile 2014 (capo 30); LA LE, alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione, previa assoluzione dal reato di cui al capo 41), per i reati di: di associazione di tipo mafioso, specificamente per aver preso parte all'associazione 'ndranghetista operante in LA di AP RI e comuni viciniori, anche nella fase conseguente alla pacificazione fra le famiglie NA e IC, le cui cosche di 'ndrangheta sono state già giudiziariamente riconosciute con plurime sentenze irrevocabili, dal 2010 sino al 2013 (capo 1); di concorso nelle lesioni gravi inferte a RD MO, commesso mediante l'uso di oggetti atti ad offendere (bastoni ed altro) con conseguente trauma cranico e plurime ferite, in LA di AP RI il 3 luglio 2013 (capo 26); di illegale detenzione di armi da fuoco e relativo munizionamento. Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1), in LA AP RI il 31 dicembre 2013 (capo 37); PA LE, alla pena di anni sedici e mesi due di reclusione, previa esclusione di alcune aggravanti per i reati di: di associazione di tipo mafioso, specificamente per aver preso parte, con ruolo direttivo, all'associazione 'ndranghetista operante in LA di AP RI e comuni viciniori, anche nella fase conseguente alla pacificazione fra le famiglie NA e IC, le cui cosche 5 nayi di 'ndrangheta sono state già giudiziariamente riconosciute con plurime sentenze irrevocabili, dal 2010 con attualità (capo 1); di concorso nell'estorsione aggravata ai danni di NA TR, gestore del ristorante "Orchidea blu" e di NC GI, gestore del "bar Nino di Iannone Francesca" a versare periodicamente una somma di denaro dall'importo non meglio quantificato e ciò con la minaccia implicita di avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo, quale referente di vertice della CO NA. Fatto aggravato dall'essere stato compiuto per agevolare l'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1), in LA AP RI dal 29 aprile 2016 (capo 27); di concorso nel compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco all'impossessamento, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, di beni di interesse storico, archeologico e culturale appartenenti allo Stato (artt. 176 e 173 d. lgs. n. 42 del 2004), prevalentemente monete e vasellame di valore artistico storico e/o archeologico di svariata provenienza e datazione. Fatto aggravato dall'essere stato compiuto per agevolare l'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1), in LA di AP RI a far data dal 10 maggio 2016 (capo 31); IO LE, alla pena di anni quindici e mesi due di reclusione previa esclusione di qualche aggravante, per i reati di: di associazione di tipo mafioso, specificamente per aver preso parte, con ruolo qualificato, all'associazione 'ndranghetista operante in LA di AP RI e comuni viciniori, anche nella fase conseguente alla pacificazione fra le famiglie NA e IC, le cui cosche di 'ndrangheta sono state già giudiziariamente riconosciute con plurime sentenze irrevocabili, dal 2010 con attualità (capo 1); di concorso nel compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco all'impossessamento, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, di beni di interesse storico, archeologico e culturale appartenenti allo Stato (artt. 176 e 173 d. lgs. n. 42 del 2004), prevalentemente monete e vasellame di valore artistico storico e/o archeologico di svariata provenienza e datazione. Fatto aggravato dall'essere stato compiuto per agevolare l'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1), in LA di AP RI a far data dal 10 maggio 2016 (capo 31); di concorso, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente di quantità e qualità imprecisata, in LA AP RI e Crotone dall'aprile 2014 (capo 43); IO EC, alla pena di anni dodici di reclusione, previa assoluzione dai reati di cui ai capi 25) e 112), per i reati: di associazione di tipo mafioso, specificamente per aver preso parte all'associazione 'ndranghetista operante in LA di AP RI e comuni viciniori, anche nella fase conseguente alla pacificazione fra le famiglie NA e IC, le cui cosche di 'ndrangheta sono state già giudiziariamente riconosciute con plurime sentenze irrevocabili, dal 2010 6 con attualità (capo 1); per il concorso nel reato di estorsione aggravata continuata, per aver costretto IC UC, gestore della struttura ricettiva DIVING CENTER LE CANNELLA di LA di AP RI a versare in suo favore, per il mantenimento della tranquillità nella gestione della predetta attività, periodiche somme di denaro pari circa a euro 2000/3000 a stagione ed euro 1500 per il mese di luglio 2013 e ulteriori 1000 euro alla fine della medesima stagione circa, nonché altre sporadiche somme pari ad euro 1000/1500 e euro 700/800 per i bisogni contingenti degli affiliati, dall'anno 2002/2003 fino all'estate del 2013 (capo 13); di concorso nel furto aggravato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per aver sottratto, ai fine di trarne profitto, ai legittimi proprietari, tra cui NI ME e NC ME, nonché altri soggetti rimasti allo stato non identificati, più imbarcazioni, prevalentemente nel posto di "La Castella". Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare il gruppo associativo di cui al capo 1), in LA AP RI nei mesi di maggio e giugno 2013 (capo 24); di illegale detenzione di armi da sparo di tipo imprecisato e di materiale esplosivo, nella misura di Kg. 9, fatti aggravati dall'uso del metodo mafioso e dal fine di agevolazione del gruppo associativo di cui al capo 1), in LA AP RI a far data dal 26 giugno 2013 in epoca prossima ad agosto 2013 (capi 34) e 35); di illegale detenzione di armi da fuoco del tipo fucili occultati in una barca e materiale esplosivo, di tipo e quantità non meglio identificati, fatto aggravato dall'uso del metodo mafioso e dal fine di agevolazione del gruppo associativo di cui al capo 1), in LA AP RI il 19 maggio 2013 (capo 39); di detenzione a fini di spaccio, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, di sostanza stupefacente di vario genere, tra cui marijuana e cocaina, fatti aggravati dall'uso del metodo mafioso e dal fine di agevolazione del gruppo associativo di cui al capo 1), in LA AP RI a far data dal maggio 2013 (capo 41); NC LE, alla pena di anni undici di reclusione previa assoluzione dal reato di cui al capo 24), per i reati di: di associazione di tipo mafioso, specificamente per aver preso parte, con ruolo direttivo, all'associazione 'ndranghestica operante in LA di AP RI e comuni viciniori, anche nella fase conseguente alla pacificazione fra le famiglie NA e IC, le cui cosche di 'ndrangheta sono state già giudiziariamente riconosciute con plurime sentenze irrevocabili, dal marzo 2013 con attualità (capo 1); di concorso nelle lesioni gravi inferte a RD MO, commesso mediante l'uso di oggetti atti ad offendere (bastoni ed altro) con conseguente trauma cranico e plurime ferite, in LA di AP RI il 3 luglio 2013 (capo 26); FA Di NA, alla pena di anni tredici e mesi sei di reclusione, previa assoluzione dal reato di cui al capo 5) per i reati: di associazione di tipo mafioso, specificamente per aver preso parte all'associazione 'ndranghetista operante in 7 not LA di AP RI e comuni viciniori, anche nella fase conseguente alla pacificazione fra le famiglie NA e IC, le cui cosche di 'ndrangheta sono state già giudiziariamente riconosciute con plurime sentenze irrevocabili, dal 2010 con attualità (capo 1); di concorso continuato nel compimento di atti di illecita concorrenza con minaccia, al fine di ottenere l'esclusiva nella installazione, all'interno degli esercizi pubblici, dei congegni elettronici da gioco e punti scommessa on line fornite dall'impresa di fatto gestita da FA Di NA e NC AN, denominata OT AM, di fatto gestita da UA NA, alias Nasca. Fatto aggravato dall'impiego del cd. metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione del gruppo associativo di cui al capo 1), in Crotone dal 25 settembre 2013 (capo 4); di concorso nello svolgimento, senza la prescritta concessione e licenza, di attività organizzata di accettazione e raccolta di scommesse e organizzazione dell'esercizio dei giochi istituiti e/o disciplinari dai Monopoli di Stato, in particolare per mezzo dei siti web della EN Bet, fatto aggravato dal cd. metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione della CO di cui al capo 1), in LA AP RI e Crotone dall'anno 2012 con attualità della condotta (capo 9-bis); di concorso nella attribuzione alla OT AM della fittizia intestazione della intera titolarità dell'esercizio commerciale di Crotone, via Regina Margherita n. 37, con attività di elaborazione elettronica di dati e internet point, al fine di eludere le misure di prevenzione a carattere patrimoniale applicabili a UA NA, fatto aggravato al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1), in Crotone il 4 aprile 2014 (capo 11); di concorso nell'attribuzione fittizia a OR D'FO della formale titolarità dell'autoveicolo tipo Audi A8, tg. EG770BM, al fine di eludere le misure di prevenzione a carattere patrimoniale, in Crotone il 1° luglio 2015 (capo 132); UI IN, alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione, per i reati: di associazione di tipo mafioso, specificamente per aver preso parte all'associazione 'ndranghestica operante in LA di AP RI e comuni viciniori, anche nella fase conseguente alla pacificazione fra le famiglie NA e IC, le cui cosche di 'ndrangheta sono state già giudiziariamente riconosciute con plurime sentenze irrevocabili, dal 2010 con attualità (capo 1); di concorso nell'estorsione aggravata in danno di OM IA, costretto a pagare, con cadenza mensile, a suo favore somme di denaro di importo variabile e comunque fissate ordinariamente in euro 1000,00, per un importo complessivo di euro 12.000,00, in adempimento di un debito di euro 70.000,00 circa per la restituzione di una somma di denaro affidata al IA da tale IU LE per l'investimento in prodotti finanziari, non andato a buon fine, in Catanzaro dal maggio 2015, in data 24 febbraio 2016, e con condotta in atto (capo 44); 8 ски NI IU MO, alla pena di anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa, per il reato di concorso nel furto aggravato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per aver sottratto, al fine di trarne profitto, ai legittimi proprietari, tra cui NI ME e NC ME, nonché altri soggetti rimasti allo stato non identificati, più imbarcazioni, prevalentemente nel posto di "La Castella". Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare il gruppo associativo di cui al capo 1), in LA AP RI nei mesi di maggio e giugno 2013 (capo 24); PA IL, alla pena di anni due di reclusione ed euro 1000,00 di multa previa riqualificazione del fatto, per il reato di ricettazione, specificamente per aver ricevuto una somma di denaro non inferiore a duecentocinquantamila euro da OR AN e per aver prima detenuto e poi investito per conto di NC AN una cifra di notevole entità, entrambe di provenienza illecita, in particolare dai proventi del delitto di associazione di tipo mafioso, in Crotone in data antecedente e successiva all'8 agosto 2012 e in epoca successiva all'8 ottobre 2013 (capo 134); NC CA, alla pena di mesi sei di reclusione previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 d. I. n. 152 del 1991, per il reato di concorso nell'impossessamento, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, di beni di interesse storico, archeologico e culturale appartenenti allo Stato (artt. 176 e 173 d. lgs. n. 42 del 2004), prevalentemente monete di valore artistico storico e/o archeologico di svariata provenienza e datazione, in LA di AP RI a far data dall'aprile 2014 (capo 29); IU CO, alla pena di anni sei di reclusione, per il reato di associazione di tipo mafioso, specificamente per aver fatto parte del gruppo di 'ndrangheta denominato CO TA, con epicentro nel territorio di Roccelletta di GI ed operante anche nei territori limitrofi, sotto l'influenza delle locali di 'ndrangheta di Cutro e LA di AP RI, sino all'anno 2008 (capo 2). In accoglimento dell'appello del pubblico ministero in relazione ad alcuni capi di imputazione, ha confermato la condanna per alcuni altri reati e ha condannato per altri: LO AC alla pena di anni venti di reclusione, per i reati: associazione di tipo mafioso, specificamente per aver preso parte, con ruolo di organizzatore, all'associazione 'ndranghetistica operante in LA di AP RI e comuni viciniori, anche nella fase conseguente alla pacificazione fra le famiglie NA e IC, le cui cosche di 'ndrangheta sono state già giudiziariamente riconosciute con plurime sentenze irrevocabili, dal 2010 con attualità (capo 1); di emissione di tre fatture per operazioni inesistenti, quale titolare rappresentante dell'omonima ditta individuale, confluite nella dichiarazione presentata dal "Ristorante I 9 Cavallucci di AC NI", per l'anno di imposta 2009. Fatto aggravato dall'art. 7 d. I. n. 152 del 1991, perché commesso al fine di agevolare il gruppo associativo di cui al capo 1), riversando parte dei proventi illeciti nella cd. bacinella della CO, in LA AP RI il 31 luglio e il 31 dicembre 2009 (capo 54); di occultamento o distruzione, in tutto o in parte, quale titolare rappresentante dell'omonima ditta individuale, delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, e ciò al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Fatto aggravato dall'art. 7 d. I. n. 152 del 1991, perché commesso al fine di agevolare il gruppo associativo di cui al capo 1), riversando parte dei proventi illeciti nella cd. bacinella della CO, in LA AP RI il 2 settembre 2014 (capo 99); di plurimi episodi, in concorso, di malversazione (art. 316-bis cod. pen.) aggravata, commessi come socio di fatto di NI IO, titolare dell'omonima ditta individuale "La vecchia locanda" nella gestione dei centri di accoglienza immigrati denominati C.P.A. e C.P.T. C.A.R.A. e C.I.E. (attività di pubblico interesse) per poi riversare parte dei proventi illeciti nella cd. bacinella del gruppo associativo di cui al capo 1), in LA di AP RI dal 2006 al 2011 (capi 46). 47). 49), 59), 72) e 81); di concorso in truffa aggravata e continuata, commessa come socio di una delle società succedutesi nella gestione - in subappalto concesso dalla società appaltatrice "MI" - del servizio di catering per la fornitura dei pasti nei centri di accoglienza CDA/CARA di LA AP RI, sostituendo "La Vecchia locanda catering" di AC NI nel servizio di catering dei pasti con la "Catering La Vecchia locanda" s.r.l. senza darne comunicazione alla Prefettura, ente appaltante, che veniva indotta in errore quanto al reale subfornitore di cui non poteva verificare la dotazione organizzativa e i requisiti di affidabilità, in LA AP RI in data posteriore e prossima al 2 luglio 2010 (capo 117). IL AC, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, è stata condannata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ad anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa perché ritenuta colpevole dei reati di riciclaggio contestati ai capi 52) e 62), per avere compiuto più operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza dai reati di malversazione - posti in essere da IO NI e AC LO, nella gestione del centri accoglienza immigrati - con specifico riferimento alle somme di denaro indicate nei capi di incolpazione 49) e 59), ricevendone una parte sul proprio conto corrente e, successivamente, emettendo assegni bancari ed effettuando prelievi in contanti. Con la circostanza aggravante dell'avere agito al fine di agevolare le illecite attività consortili della locale di 'ndrangheta operante in LA di AP RI di cui al capo 1), destinando parte dei proventi illeciti alla cosiddetta 10 20% "bacinella" della CO. NI AC è stata condannata ad anni 3 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa perché riconosciuta colpevole: -del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, ascrittole in rubrica al capo 102), per avere, quale titolare e rappresentante dell'omonima ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultato o distrutto in tutto o in parte le scritture contabili ed alcuni documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
-in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, del reato di riciclaggio al capo 82) per avere compiuto più operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza dai reati di malversazione, posti in essere nel 2011, delle somme di denaro indicate nel capo di incolpazione 81) ricevendone una parte sul proprio conto corrente e, successivamente, emettendo assegni bancari ed effettuando prelievi in contanti;
-in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, del reato di truffa di cui al capo 117) per avere, con artifici e raggiri, non comunicando all'ente appaltante l'avvenuta successione/sostituzione nel contratto di subappalto della società la "Vecchia Locanda Catering di AC NI" con la "Vecchia Locanda S.r.l.". mantenuto la titolarità del contratto in modo da locupletare l'ingiusto profitto, pari al prezzo del subappalto conseguito dalla società irregolarmente succeduta nel contratto di fornitura, con pari danno, avente contenuto patrimoniale, per l'ente pubblico. NI TO è stato condannato ad anni 11 e mesi 4 di reclusione perché riconosciuto colpevole dei reati: - di concorso esterno nell'associazione mafiosa di cui al capo 1), per avere agevolato l'associazione criminale di 'ndrangheta che controlla il territorio di LA di AP RI in cambio di utilità. In particolare, grazie alle imposizioni operate dalla famiglia mafiosa degli NA e alla loro protezione, nella qualità di titolare di un'impresa: aveva monopolizzato la vendita di frutta e verdura nei villaggi turistici, il villaggio VA ed altri ed aveva emesso fatture per operazioni o parzialmente inesistenti o totalmente inesistenti sia nell'ambito di quest'attività, lucrando sulla quantità di prodotto non fornito, sia nei rapporti con le ditte di catering del centro di accoglienza profughi, gestito dalla MI;
- di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 89) e 110) per avere quale amministratore di fatto della S.B.M. S.r.l. ed al fine di consentire a - terzi di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto - emesso più fatture per operazioni insistenti confluite nella dichiarazione presentata dalla LI S.r.l. alla stregua di elementi passivi fittizi oggettivamente inesistenti. Con la circostanza aggravante dell'avere agito al fine di agevolare le illecite attività 11 consortili della locale di 'ndrangheta e destinando parte dei proventi illeciti alla cosiddetta "bacinella" della CO. OM IC è stato condannato ad anni 10 e mesi 8 di reclusione perché riconosciuto colpevole del reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1) e per essersi, quale rappresentante dell'omonima famiglia dei "TA", occupato stabilmente della spartizione e del reimpiego degli utili della "bacinella", facendo da tramite, unitamente a IC UA, per il detenuto IC OR. Durante il periodo di pax mafiosa ha ricevuto periodicamente i proventi delle estorsioni nell'ambito degli accordi raggiunti tra la sua famiglia e la famiglia NA. OR IC è stato condannato a 10 e mesi 8 di reclusione perché riconosciuto colpevole del reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1), per essersi, quale rappresentante dell'omonima famiglia dei "TA", occupato stabilmente della spartizione e del reimpiego degli utili della “bacinella", facendo da tramite, unitamente a IC UA, per il detenuto IC OR. Durante il periodo di pax mafiosa aveva nel corso della detenzione periodicamente ricevuto, attraverso la moglie ed i figli, somme di denaro nell'ambito degli accordi raggiunti tra la sua famiglia e la famiglia NA. RT RÒ è stato condannato ad anni 11 di reclusione perché riconosciuto colpevole - oltre che del reato di impossessamento illecito di beni di interesse storico, archeologico e culturale appartenenti allo Stato di cui al capo 31), per il quale non ha interposto appello del reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1), per avere operato nell'interesse del clan quale uomo di fiducia di LE PA, esponente di punta del clan addetto alla gestione della cassa comune e alla riscossione del denaro. In tale veste aveva partecipato a varie riunioni di programmazione delle attività della CO e di pianificazione delle modalità di attuazione delle estorsioni da realizzare nella città di Catanzaro, nonché ad un appuntamento in cui era avvenuta la consegna di un grosso carico di armi occultato in una cella frigorifera di un furgone. NI IO cl. '71 è stato condannato a 20 anni di reclusione perché riconosciuto colpevole, oltre che del reato di associazione mafiosa di cui al capo 1), in concorso con altri indagati, dei reati di: -emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 55), 57), 68), 69), 78), - indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi di elementi passivi fittizi derivanti dall'utilizzazione della di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui ai capi 70); 12 - occultamento o distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari di cui ai capi 101), 104) e 105); - truffa di cui al capo 115), per avere indotto in errore la Prefettura di Crotone circa il numero dei pasti forniti e dei servizi alla persona resi, ottenendone per tale via una liquidazione maggiore così cagionando un conseguente danno economico all'ente pubblico prefettizio, indotto a liquidare somme di denaro indebite nell'ambito dell'appalto di servizi, sulla base della contabilizzazione sopra dedotta e sul falso presupposto dell'effettiva fornitura della prestazione dei servizi di ristorazione da parte della società LI. Con la circostanza aggravante dell'avere agito alfine di agevolare le illecite attività consortili della locale di 'ndrangheta operante in LA di AP RI di cui al capo 1), destinando parte dei proventi illeciti della condotta alla "bacinella" della CO, in tal modo concorrendo all'acquisizione di maggiori profitti e di fatto incrementando le capacità economiche di quest'ultima. - truffa di cui al capo 117), per avere NI IO, in concorso con altri, quale socio delle società succedutesi nella gestione in subappalto del - servizio/catering per la fornitura dei pasti nel capo di accoglienza di LA AP RI, con artifizi e raggiri - consistiti nel sostituire La Vecchia Locanda Catering di AC NI, nel servizio di catering dei pasti, con la Catering La Vecchia Locanda S.r.l., nella quale la stessa ditta individuale veniva fatta confluire e nell'omettere di comunicare alla Prefettura di Crotone, ente appaltante, la sostituzione/successione nel contratto di subfornitura autorizzato dall'Ente indotto in errore la Prefettura di Crotone quanto al reale subfornitore succeduto nel contratto, impedendogli per tale via di verificarne la dotazione organizzativa ed i requisiti di affidabilità anche in ordine alla normativa antimafia di settore rispetto alla figura dei singoli soci componenti la società a responsabilità limitata, evento effettivamente verificatosi allorché in data 07.03.2011 allorquando la Catering La Vecchia Locanda S.r.l. veniva raggiunta da interdittiva antimafia da parte della stessa Prefettura di Crotone, mantenendo, però, in virtù della condotta omissiva sopra declinata, la titolarità del contratto di subfornitura, e locupletando l'ingiusto profitto pari l'intero prezzo del subappalto guadagnato dalla società Catering La Vecchia Locanda S.r.I., con pari danno per l'ente pubblico. Con la circostanza aggravante dell'avere agito al fine di agevolare le illecite attività consortili della locale di 'ndrangheta operante in LA di AP RI di cui al capo 1), destinando parte dei proventi illeciti della condotta alla "bacinella" della CO, in tal modo concorrendo all'acquisizione di maggiori profitti e di fatto incrementando le capacità economiche di quest'ultima. 13 estorsione di cui al capo 118), per avere, nella qualità di associato alla consorteria di cui al capo 1) ed al fine di esigere un credito vantato da esponenti, non meglio identificati, delle famiglie di 'ndrangheta ";TA "/"Porziano", minacciato il debitore LI MI, così da così costringerlo a sottostimare e vendere un terreno al prezzo di euro 60.000,00, vendita effettivamente realizzatasi in favore di RI FA e RC UI, con conseguente destinazione alle famiglie di 'ndrangheta di quanto incamerato a titolo di prezzo della compravendita. Con l'aggravante del metodo mafioso realizzata attraverso l'evocazione del vincolo di intimidazione e con la finalità di agevolare la consorteria isolitana;
- usura di cui al capo 119), per essersi, in tempi differenti, fatto trasferire quale corrispettivo usurario di un prestito di importo non determinato ma, comunque, non superiore a 400 o 500 mila euro, la proprietà di numerosi immobili da AR AR e AL MI, rispettivamente moglie e figlio di AG NI, con più atti simulati di compravendita;
- favoreggiamento personale di cui al capó 121) per avere aiutato GL IC a sottarsi all'esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare in carcere - intestazione fittizia della società "LI s.r.l." di cui al capo 130); in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, di malversazione di erogazioni pubbliche di cui ai capi 86), 92), 106), 114), per avere partecipato, quale socio e amministratore di fatto della società LI, al sistema di gestione dei centri di accoglienza immigrati denominati C.D.A. \ CA.RA. \ CIE. affidato direttamente, attraverso la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, all'Associazione ONLUS Fraternita di MI di LA AP RI e indirettamente, in virtù di convenzioni e subappalti dalla Fraternita di MI a società a diverso titolo controllate dai concorrenti nel reato, tra cui la LI, in modo da destinare una parte rilevante delle somme, contributi e finanziamenti per la gestione per un totale di € 13.058.026,57, ottenute dal Ministero dell'Interno (per il tramite dell'articolazione territoriale Prefettura UTG di Crotone) non alla precitata finalità ma, per il tramite di prelevamenti per contanti, pagamento rate mutuo per acquisto immobili, erogazioni a titolo di prestito/contributo, acquisto immobili e pagamento di asserite note di debito, finanziamenti e pagamento di asserite fatture ma di versarle in parte alla "bacinella" della CO e comunque locupletarle per interessi egoistici e diversi dalla loro destinazione pubblica. Con la circostanza aggravante dell'avere agito al fine di agevolare le illecite attività consortili della locale di 'ndrangheta operante in LA di AP RI di cui al capo 1), destinando parte dei proventi illeciti della condotta alla cosiddetta "bacinella" della CO, in tal modo concorrendo 14. all'acquisizione di maggiori profitti e incrementando di fatto le capacità economiche di quest'ultima. NI IO cl.81 è stato condannato alla pena di anni 10 mesi 8 di reclusione perché riconosciuto colpevole dei reati di: - partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1), per avere contribuito al progetto associativo sia mettendo stabilmente a disposizione degli associati i propri conti correnti al fine di riciclare e "ripulire" il denaro provento dei reati fine e dell'attività associativa sia mantenendo i contatti fra le famiglie di 'ndrangheta isolitane e gli associati IO ND e IO NI cl. '71 ed in particolare provvedendo, per conto di questi ultimi, al pagamento del contributo economico in favore dei plenipotenziari della CO, ai quali direttamente liquidava in contanti somme di denaro;
· riciclaggio, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., di cui ai capi 124), 125), 126), 127), 128) e 129), per avere compiuto più operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme di denaro costituenti provento delle condotte distrattiva di cui all'art. 316 bis cod. pen., in particolare per avere ricevuto titoli di credito, incassandoli su un conto corrente a lui intestato e successivamente sostituendo la somma così introiata con successive operazioni di prelevamento e di monetizzazione. Con la circostanza aggravante dell'avere agito al fine di agevolare le illecite attività consortili della locale di 'ndrangheta operante in LA di AP RI di cui al capo 1), destinando parte dei proventi illeciti della condotta alla "bacinella" della CO;
ND IO è stato condannato ad anni 19 e mesi 4 di reclusione perché riconosciuto colpevole, oltre che del reato di associazione mafiosa di cui al capo 1), in concorso con altri indagati, dei reati di: - emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 53), 64) e 77); - indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi di elementi passivi fittizi derivanti dall'utilizzazione della di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui ai capi 98); -truffa di cui ai capi 115) e 117) già descritti a proposito di NI IO cl. 71; usura di cui al capo 119), per essersi, in tempi differenti, fatto trasferire in esecuzione di un medesimo disegno criminoso quale corrispettivo usurario di un prestito di importo non determinato ma, comunque, non superiore a 4-500 mila euro, fatto trasferire la proprietà di numerosi immobili da AR AR e AG MI, rispettivamente moglie e figlio di AG NI, con più atti simulati di compravendita;
-di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di tre pistole ed un fucile, contestato al capo 122) 15 - in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, di malversazione di erogazioni pubbliche di cui ai capi 86), 92), 106), 114), con la stessa condotta contestata a IO NI cl. 71. NI EO è stato condannato ad anni 10 e mesi 8 di reclusione perché riconosciuto colpevole del reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1) per avere operato quale affiliato di estrema fiducia del clan con rapporti diretti con i vertici della CO ed in particolare con IO e PA LE in compagnia dei quali ha partecipato a diversi summit nel corso dei quali venivano tracciate le linee programmatiche dell'attività consortile. Egli ha apportato al sodalizio un effettivo e concreto contributo anche assumendo compiti di custodia e trasporto di armi ed esplosivi del sodalizio da utilizzare per la commissione di azioni delittuose, sia partecipando a numerose riunioni IU AN è stato condannato ad anni 11 e mesi 4 di reclusione perché riconosciuto colpevole dei reati: di associazione mafiosa di cui al capo 1), per avere ha operato quale esponente autorevole della famiglia "tifuni", strettamente legata alla CO NA ed attivamente impegnata nel traffico di armi, droga e nel controllo dei villaggi turistici. In quanto soggetto di fiducia degli esponenti di vertice della CO ha partecipato ad incontri e riunioni, si è reso disponibile per il recupero di crediti e si è recato in più occasioni presso la sede della società "La LI" per ricevere denaro da NI IO - di partecipazione concorsuale all'estorsione di cui al capo 13), commessa costringendo IC UC, gestore della struttura ricettiva Diving Center Le Cannella, a versare, per il mantenimento della tranquillità nella gestione della predetta attività, periodiche somme di danaro avvalendosi della forza d'intimidazione promanante dal vincolo associativo. Fatto aggravato dall'essere stato commesso da persona appartenente al gruppo criminale mafioso avente le caratteristiche indicate dall'art. 416-bis del codice penale, nonché al fine di agevolare l'attività di siffatto sodalizio, e in particolare per conseguirne i vantaggi illeciti e assicurare al medesimo sodalizio di 'ndrangheta, i proventi dell'attività estorsiva accrescendone la forza economica, il controllo del territorio e quindi la capacità operativa, e avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416- bis del codice penale. AR RI è stato condannato ad un anno di reclusione perché riconosciuto colpevole del reato, ascrittogli in rubrica al capo 113), per avere, nella qualità di amministratore e legale rappresentante protempore della Hotel Service S.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultato o distrutto la documentazione amministrativo- contabile, richiesta in data 26 ottobre 2015 dal Nucleo di Polizia Tributaria di 16 19 Crotone, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. OM IL è stato condannato alla pena di anni 14 di reclusione perché riconosciuto colpevole del reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1), per avere svolto compiti di promozione, direzione ed organizzazione del sodalizio, nella fase del riassetto e ricomposizione della organizzazione criminale secondo regole condivise dalle frange in precedenza contrapposte, anche operando per il consolidamento dell'assetto unitario della consorteria, unitamente a NA IU e FR NI, partecipando con costoro, oltre che con NA UA, a summit operativi. IL Ha rappresentato la CO nei rapporti con le altre organizzazioni mafiose. È stato coinvolto direttamente, oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra i vari associati. Ha esercitato la propria influenza nei rapporti con gli altri sodali, ha individuato modalità di acquisizione dei proventi per il sodalizio derivanti dal controllo delle attività nei villaggi turistici anche destinati al sostentamento dei sodali. È stato operativo anche nel settore dell'attività di commercializzazione di prodotti agroalimentari e del recupero di crediti. NC AN è stato condannato ad anni 12 e mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole dei reati di: - partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1); illecita concorrenza con minaccia aggravato ai sensi di cui all'art. 7 I. 203/1991, contestato al capo 4), finalizzato ad ottenere la esclusiva nella installazione, all'interno degli esercizi pubblici, dei congegni elettronici da gioco e punti scommessa on line fornite dall'impresa denominata OT AM, controllata da UA NA. detto "Nasca", esponente di vertice del sodalizio. - esercizio nel territorio nazionale, senza la prescritta concessione e licenza, di attività organizzata di accettazione e raccolta di scommesse nonché di giochi istituiti e/o disciplinati dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, contestato al capo 9), intestazione fittizia delle quote della società denominata "OT AM 2000 di Di NA IU & C. S.a.s" in realtà di pertinenza di NA UA cl. 57, che non solo aveva partecipato all'investimento sostenuto per l'acquisto ma si occupava stabilmente della gestione dell'attività imprenditoriale, contestato al capo 11). EO SA è stato condannato a venti anni di reclusione perché riconosciuto colpevole, oltre che del reato di associazione mafiosa di cui al capo 1) con ruolo di vertice, della partecipazione ai reati di: 17 19 truffa di cui al capo 115) e 117 in concorso con NI IO cl. '71 e ND IO;
intestazione fittizia della società "LI s.r.l." di cui al capo 130); in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, di malversazione di - erogazioni pubbliche di cui ai capi 46), 47), 49), 59), 72), 81), 86), 92), 106), 114). MA GR ER, escluse le contestate aggravanti, è stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione perché ritenuta colpevole dei reati di cui all'art. 8, co 1 e 2, d.lgs. 74/2000, contestati nei capi 89) e 110), per avere, agendo nella qualità di amministratore e legale rappresentante della S.B.M. S.r.I., al fine di consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emesso fatture per operazioni insistenti, annotate quali elementi passivi fittizi nella dichiarazione presentata dalla LI S.r.l. NC ER è stato condannato ad anni 11 di reclusione perché ritenuto colpevole del reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1) nonché del concorso nel reato continuato di cui all'art. 4 legge 401/89 aggravato ai sensi dell'art 7 legge 203/91 contestato al capo 9-bis. ER, si è occupato della gestione di un punto gioco in cui veniva esercitata, con modalità illecite e l'impiego di denaro contante, l'attività di scommesse e di giochi attraverso i software applicativi gestiti dalla OT AM, ricoprendo un ruolo nevralgico di connessione e collegamento tra i referenti di questa impresa, AN e Di NA, e la CO NA in modo da assicurare un continuo e costante scambio informativo. AN DI è stato riconosciuto colpevole dei reati di: - partecipazione alla associazione mafiosa contestata al capo 1), riqualificata la condotta ai sensi degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., per avere operato quale imprenditore di riferimento della CO NA con i cui esponenti aveva rapporti di intensa frequentazione. In particolare, si è prestato ad emettere, quale gestore di fatto delle società Global Service S.r.l. e Hotel Service S.r.I., fatture per operazioni inesistenti per gli anni 2013 e 2014 in favore della LI s.r.l. nonché a compiere operazioni di riciclaggio in modo da consentire, dietro il conseguimento di benefici anche economici, a quest'ultima società e, attraverso di essa, al sodalizio di 'ndrangheta di occultare i fondi provenienti dalla Prefettura di Crotone conseguiti illecitamente e destinarli al mantenimento degli affiliati detenuti e delle loro famiglie;
emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 87) e 94), commessi nella qualità di amministratore e legale rappresentante della GLOBAL SERVICES s.r.l. 18 as - indicazione nella dichiarazione annuale. dei redditi della GLOBAL SERVICES s.r.l. di elementi passivi fittizi derivanti dall'utilizzazione della di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui ai capi 90 e 96) emesse da HOTEL SERVICE S.r.l., - in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, riciclaggio, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., di cui ai capi 93) e 107) per avere, in qualità di legale rappresentante della società GLOBAL SERVICES s.r.l. e HOTEL SERVICES s.r.l. n, compiuto più operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme accreditate sui conti correnti intestati alle menzionate società, costituenti provento di condotta distrattiva di cui all'art. 316 bis cod. pen. relative agli anni 2013 e 2014., mediante la loro sostituzione e successiva distribuzione ad altri soggetti in contanti o mediante l'emissione di assegni bancari o la disposizione di bonifici. RT AL è stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione perché riconosciuto colpevole del reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 2) per essere messo a disposizione della CO TA, operante nel comune di Roccelletta di GI e nei territori limitrofi, sotto l'influenza delle locali di 'ndrangheta di Cutro e LA AP RI, nell'alternanza dei rispettivi equilibri criminali, per un periodo di tempo considerevole, partecipando al tentato duplice omicidio in danno dei cugini SS. IU ricevendo in epoca successiva a tale episodio somme di denaro a titolo di mantenimento in carcere da parte di BB OR 1 19 9 Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati.
1.2. I difensori di OR BB e NC UA, avv.ti S. ST e A. AC, hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione della sussistenza del gruppo associativo di cui al capo 2). In assenza di cd. reati-fine, la Corte di appello ha in modo manifestamente illogico ritenuto di dare prova della capacità intimidatoria dell'associazione di cui al capo 2) con il riferimento ai fatti di sangue, tutti irrisolti, che hanno interessato il territorio di Roccelletta di GI negli ultimi venti anni. Non ha nemmeno chiarito quale sia la collocazione temporale effettiva dell'attività dell'associazione, ed è manifestamente illogica quella parte della motivazione che ritiene sussistente l'ipotizzata CO TA anche negli anni precedenti la contestazione. Irrilevanti probatoriamente per l'affermazione della esistenza della CO TA sono i riferimenti alle vicende giudiziarie del procedimento per la cd. operazione ALs, che ha visto condannati BB e UA, e del procedimento per il tentato omicidio dei fratelli SS in cui IU CO e RT AL hanno riportato condanna. Non v'è alcuna prova della supposta faida tra SS/CO/Passafaro e TA e della collocazione di BB e UA al vertice del clan TA. Del tutto immotivata è poi l'affermazione di sussistenza delle aggravanti di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen. Data la mancanza di prova dell'esistenza di una "CO TA", è del tutto illogica la partecipazione ad essa dei ricorrenti, peraltro con posizione apicale. In modo immotivato la Corte di appello ha rigettato le censure difensive in ordine all'assenza di una valutazione di attendibilità del collaboratore HI, sia intrinseca che estrinseca e alla carenza di riscontro esterni, oltre che all'erroneità dell'affermazione in merito alla convergenza delle sue dichiarazioni con quelle del collaboratore DA e MO. Del pari mancante è la verifica di credibilità soggettiva del collaboratore FA SC e solo apparente la risposta alle doglianze difensive relative alla inattendibilità e insipienza di quanto dichiarato da questi e da altri collaboratori, NA CE e NC EN.
3. Il difensore, avv.to. S. Loiero, di NI NC NA nato il [...], ha articolato più motivi.
3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al capo 9-bis della rubrica e all'aggravante di cui all'art. 20 ney 7 I. n. 203 del 1991. Gli apparecchi cd. totem erano stati installati presso il bar Royal ancor pima che NI NC NA nato il [...], cugino del ricorrente, rilevasse l'attività. Occorre tener presente che la messa a disposizione di apparecchi del tipo totem collegati a piattaforme telematiche, ove anche consentano il gioco d'azzardo, integra un mero illecito amministrativo. Non emerge poi, dalle conversazioni intercettate, che il ricorrente abbia svolto attività di intermediazione illecita nella raccolta di scommesse né che abbia in alcun modo concorso in detta attività. Manca del tutto una motivazione sull'aggravante.
3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all'addebito di cui al capo 1). La Corte di appello ha travisato un'intercettazione, attribuendo al ricorrente un commento, invero proveniente da altra persona, specificamente da NC NI NA figlio di UA "Nasca", in merito ai propositi omicidiari di TO LE che, ove messi in pratica, avrebbero indebolito la CO NA. Ha indebitamente valorizzato il dato dell'essere il ricorrente "figlio di IN", ossia di IU ÉN, perché il rapporto di parentela tra presunti partecipanti ad una associazione non è di per sé prova o indizio di appartenenza all'associazione. L'attività lavorativa svolta presso il bar di proprietà dello zio non è indizio di partecipazione nella struttura organizzativa dell'associazione. La Corte di appello ha trascurato vari dati di prova che concorrono a dimostrare l'assenza di apporto associativo del ricorrente.
3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione della pena. È peraltro irragionevole una quantificazione della pena in anni sedici di reclusione rispetto ad un contributo causale ritenuto sulla base di vicende svoltesi soltanto nell'arco di tre mesi e a fronte del trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati quali NC NI NA cl. 1980 e IU NA cl. 1986. 4. I difensori di NC NA cl. 1979, avv.ti G. Viscomi e P. Nocita, con atti separati, hanno articolato più motivi. L'avv.to G. Viscomi ha proposto due distinti atti di ricorso.
4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il capo 1) della rubrica. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IE non sono state sostenute da riscontri esterni e sono intrinsecamente inattendibili, perché assolutamente generiche e in alcun modo descrittive di un ruolo all'interno della presunta CO. La Corte di appello ha stravolto il significato della conversazione con IO EC, asserendo che in quel contesto il ricorrente avrebbe palesato la sua partecipazione ai commerci e alle attività illecite della CO. Ha valorizzato il dato 21 ney di una riunione della CO tenutasi in un capannone di proprietà del ricorrente, fatto peraltro non valorizzato dal giudice di primo grado e di cui non vi è prova, e che introduce un profilo di contraddittorietà dal momento che il ricorrente non sarebbe stato presente a quell'incontro, che si svolse nella sua proprietà senza neanche un suo previo interpello. Ha attribuito al ricorrente un commento, invero proveniente da altra persona, specificamente da NC NA cl. 1991, in merito ai propositi omicidiari di TO LE che, ove messi in pratica, avrebbero indebolito la CO NA;
e infine ha valorizzato l'episodio di una regalia, di un agnello, di tale LE a IO NA, a cui il ricorrente rimase del tutto estraneo.
4.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 13) della rubrica, di concorso nell'estorsione ai danni di IC UC, gestore della struttura ricettiva Diving Center Le Cannella, costretto a versare periodiche somme di denaro a stagione. La Corte di appello ha travisato il contenuto delle dichiarazioni di UC, che ha negato che fosse presente il ricorrente nella riunione convocata a casa di IU NA per convincerlo a restare e ha detto chiaramente che il destinatario delle somme che era costretto a versare era IO NA.
4.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine a quanto dedotto nell'atto di appello dimostrativo dell'assenza della condotta di cui al capo 30) della rubrica. Agli atti non vi è alcuna prova dell'acquisto da parte del ricorrente di alcun bene culturale e la conversazione intercettata che viene richiamata non ha alcun valore, atteso che non può stabilirsi che il NC citato sia NC NA.
4.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. Manca del tutto la prova del reimpiego destinato al finanziamento di attività economiche di cui la pretesa associazione deterrebbe il controllo.
4.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione, non essendosi peraltro la Corte di appello confrontata con lacune delle censure mosse con l'atto di appello.
4.6. Con il sesto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e diniego delle attenuanti generiche.
4.7. Con successivo atto il difensore, avv.to. G. Viscomi, ha proposto un ulteriore motivo, specificamente ha dedotto vizio di violazione di legge per la mancata applicazione, in riferimento al delitto associativo, della disciplina più favorevole vigente in epoca antecedente al 27 maggio 2015. I dati di prova si riferiscono a fatti del 2013, e non a condotte successive. Occorre allora fare 22 ney applicazione, in caso di conferma della condanna, alle pene edittali previste dall'art. 416-bis cod. pen. precedentemente alla riforma attuata con legge n. 69 del 2015. 4.8. Il difensore, avv.to P. Nocita, con separato atto, ha dedotto difetto di motivazione in relazione agli addebiti di partecipazione associativa e di estorsione, perché la Corte di appello ha taciuto sui rilievi difensivi, proposti anche con memoria depositata in udienza di discussione.
4.9. Successivamente, il difensore avv.to G. Viscomi ha proposto motivi aggiunti in relazione ai primi tre motivi del ricorso principale. La Corte di appello ha ignorato sia il memoriale prodotto dall'imputato che la memoria depositata dal difensore all'udienza del 29 marzo 2021. Nel memoriale dell'imputato si faceva presente che il Giudice dell'udienza preliminare non aveva preso in considerazione la memoria, a firma dell'imputato, che era stata depositata prima della decisione di primo grado, e che segnalava una serie di circostanze in punto di fatto alla luce dell'ascolto delle intercettazioni effettuato direttamente dall'imputato. Se il giudice d'appello avesse preso in esame i dati di fatto forniti, non avrebbe potuto utilizzare come elemento probatorio della partecipazione associativa la vicenda del capannone. Allo stesso modo, avrebbe tratto dati oggettivi, univocamente concludenti per l'assenza dei presupposti della confisca.
5. I difensori di NC NI NA cl.1980, avv.ti G. Merante e G. AN, hanno articolato più motivi.
5.1. Con il primo motivo hanno dedotto difetto di motivazione per omessa valutazione della memoria difensiva.
5.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'addebito di cui al capo 1), che si radica, in via esclusiva, sulla vicenda di cui al capo 9-bis). Dagli atti non emerge però che tale attività fosse di appannaggio della presunta CO NA;
essa era, in effetti, coltivata esclusivamente dal nucleo familiare di UA NA e di IU NA.
5.3. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'addebito di cui al capo 9bis per omessa valutazione della memoria difensiva. Non v'è traccia del contributo in ipotesi dato alla compagine societaria della OT AM. Non v'è prova della consapevolezza in capo al ricorrente dell'abusiva attività di gioco o di scommessa.
5.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 d. I. n. 152 del 1991. 23 19 5.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata applicazione della disciplina più favorevole vigente in epoca antecedente al 27 maggio 2015. I dati di prova si riferiscono a fatti del 2013 e del 2014, e non a condotte successive. Occorre allora fare applicazione, in caso di conferma della condanna, alle pene edittali previste dall'art. 416-bis cod. pen. precedentemente alla riforma attuata con legge n. 69 del 2015. 5.6. Con il sesto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
5.7. Con il settimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta in quella di concorrente esterno.
5.8. Con l'ottavo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen. Sul punto la motivazione è stata omessa.
6. Il difensore di NC NA cl. 1960, avv.to L. Villirilli, ha articolato più motivi.
6.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilità per l'addebito di cui al capo 23), relativo al tentativo di estorsione in danno di UA MA, diretto ad impedirgli di consegnare materiale ED in LA AP RI a IU BR. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IU GL sono rimaste prive di riscontri esterni individualizzanti e non sono state esaminate ai fini del giudizio di credibilità soggettiva. Sono stati trascurati gli esiti delle indagini difensive, in particolare le dichiarazioni della presunta persona offesa e di IU BR, suo interlocutore nelle conversazioni intercettate, che hanno smentito la fondatezza dell'addebito. Sono state ignorate le dichiarazioni del ricorrente che ha spiegato le ragioni della sua estraneità ai fatti.
6.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991. L'assoluzione dal fatto associativo avrebbe dovuto indurre ad un maggior rigore nell'accertamento della sussistenza del metodo mafioso, evenienza che non si è verificata nel caso in esame. Analogo difetto di motivazione attiene al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, nn. 1 e 3, cod. pen.
6.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e diniego delle attenuanti generiche.
7. I difensori di IU NA cl. 1966, avv.ti S. Loiero e G. AN, hanno proposto, con atti separati, più ricorsi. 24 Q L'avv.to S. Loiero ha articolato più motivi.
7.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento al capo 1), ove si addebita un ruolo di vertice in seno alla consorteria ivi descritta, nuova e diversa rispetto alla CO NA, oggetto di accertamento ad opera delle sentenze irrevocabili riversate in atti. La Corte di appello avrebbe dovuto motivare in ordine allo specifico tema di decisione, ossia la costituzione, direzione ed organizzazione di una associazione di tipo mafioso con i soggetti indicati al capo 1), quali partecipi non già della CO NA ma di questa locale di LA AP RI, sorta dalla pacificazione avvenuta fra le singole cosche operanti sul territorio di riferimento. Le sentenze irrevocabili non hanno affatto provato l'esistenza di una associazione 'ndranghetista operante sul territorio di LA AP RI e la lunga sequela di morti ne è l'esatta conseguenza, in termini di risultato dei rapporti di belligeranza fra le famiglie di 'ndrangheta la cui esistenza è stata accertata da quelle sentenze. I dati probatori richiamati dalla impugnata sentenza attestano soltanto il ruolo apicale di IU NA nella CO NA, che non rileva ai fini della presente contestazione.
7.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al capo 9bis della rubrica. La partecipazione del ricorrente al contesto societario della OT AM è affermata in sentenza per mezzo del riferimento a conversazioni dalle quali, nell'atto di appello, si era denunciato il travisamento. In ogni caso, la collocazione all'interno di un bar di apparecchi del tipo "totem" collegati a piattaforme telematiche per la partecipazione ai giochi d'azzardo dà luogo ad un illecito amministrativo, art. 110, comma nono, lett. c). R.D. n. 773 del 1931. Non vi è poi alcuna motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, oggi art. 416-bis.1 cod. pen.
7.3. L'avv.to G. AN ha proposto più motivi.
7.3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla omessa dichiarazione di non doversi procedere per intervenuto giudicato. L'addebito per il reato associativo di cui al capo 1) è smentito dalle sentenze irrevocabili acquisite nell'ambito del presente processo;
esso è perfettamente speculare a quello valutato nel processo BL, concluso con sentenza irrevocabile.
7.3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il fatto associativo di cui al capo 1). Le prove dedotte in sentenza non attestato la sussistenza di condotte penalmente rilevanti né, meno che mai, il ruolo direttivo all'interno dell'associazione. Il collaboratore di giustizia HI, ritenuto dai giudici di merito molto affidabile, non ha mai indicato IU NA come responsabile della 25 presunta locale. La vicenda OT AM, di cui al capo 9-bis), è fatto esclusivamente familiare, che non rientra nel programma della presunta consorteria.
7.3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'addebito di cui al capo 9-bis) della rubrica. Non v'è traccia del contributo di IU NA alla compagine societaria della OT AM. La vicenda lavorativa del bar Joker, collegato alla OT AM, era esclusivamente familiare. Non è stata provata l'abusiva attività di gioco e scommesse.
7.3.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 d. I. n. 152 del 1991. 7.3.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di mancata applicazione della disciplina più favorevole vigente in epoca antecedente al 27 maggio 2015. I dati di prova si riferiscono a fatti del 2013 e del 2014, e non à condotte successive. Occorre allora fare applicazione, in caso di conferma della condanna, alle pene edittali previste dall'art. 416-bis cod. pen. precedentemente alla riforma attuata con legge n. 69 del 2015. 7.3.6. Con il sesto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen. Sul punto la motivazione è stata omessa.
8. I difensori di IU NA cl. 1986, avv.ti G. Merante e G AN, hanno articolato più motivi.
8.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'addebito di cui al capo 1) della rubrica, che si radica, in via esclusiva, sulla vicenda di cui al capo 9-bis). Dagli atti non emerge però che tale attività fosse di appannaggio della presunta CO NA;
essa era, in effetti, coltivata esclusivamente dal nucleo familiare di UA NA e di IU NA.
8.2 Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al delitto di cui al capo 9-bis) della rubrica. Non v'è traccia del contributo in ipotesi dato alla compagine societaria della OT AM. Non v'è prova della consapevolezza in capo al ricorrente dell'abusiva attività di gioco o di scommessa.
8.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 d. I. n. 152 del 1991. 26 8.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata applicazione della disciplina più favorevole vigente in epoca antecedente al 27 maggio 2015. I dati di prova si riferiscono a fatti del 2013 e del 2014, e non a condotte successive. Occorre allora fare applicazione, in caso di conferma della condanna, alle pene edittali previste dall'art. 416-bis cod. pen. precedentemente alla riforma attuata con legge n. 69 del 2015. 8.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
8.6. Con il sesto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta in quella di concorrente esterno.
8.7. Con il settimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen. Sul punto la motivazione è stata omessa.
9. I difensori di UA NA cl. 1992, avv.ti S. Loiero e V. Vianello Accorretti, hanno proposto ricorso con atti separati. L'avv.to S. Loiero ha articolato più motivi.
9.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'addebito di cui al capo 1) della rubrica. L'affermazione di partecipe del gruppo associativo è fondata sull'esito di captazioni ambientali e/o telefoniche, il cui contenuto è stato erroneamente valutato, in specie la conversazione telefonica del 15 giugno 2013 tra IO EC, IU BR e AR AR, in cui sembra che si fece un riferimento "ai figli di IN" al fine di dirimere una vicenda di fornitura di materiale ED. Non sono in alcun modo specificate le condotte del ricorrente espressive di un ruolo all'interno della compagine. Sono stati ignorati gli esiti delle indagini difensive, specificamente le dichiarazioni rese da UA MA, NC NA, AR AR e IU BR, che rendono evidente come nell'occorso NA non si attivò esercitando l'autorità del padre. Altro errore di interpretazione è stato commesso in riferimento al colloquio in carcere del ricorrente (UA NA cl. 1992) con l'omonimo zio.
9.2. Con il secondo motivo (erroneamente indicato primo) ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'addebito di cui al capo 9-bis) e all'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991. Gli apparecchi cd. totem erano stati installati presso il bar Royal, in cui il ricorrente lavorò come dipendente per circa quattro mesi, ancor pima che NI NC NA nato il [...], cugino del ricorrente, rilevasse l'attività. Occorre tener presente che la messa a disposizione di apparecchi del tipo totem collegati a piattaforme telematiche, ove anche consentano il gioco d'azzardo, integra un mero illecito 27 amministrativo. Non emerge che il ricorrente abbia svolto attività di intermediazione illecita nella raccolta di scommesse né che abbia in alcun modo concorso in detta attività. Manca del tutto una motivazione sull'aggravante.
9.3. Con il terzo motivo (erroneamente indicato secondo) ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di determinazione del trattamento sanzionatorio, eccessivo e privo di motivazione.
9.4. L'avv.to V. Vianello Accorretti ha articolato più motivi.
9.4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per l'addebito di cui al capo 1) della rubrica. La Corte di appello nulla ha risposto in ordine alla evidente anomalia del silenzio di tutti i collaboratori di giustizia sulla posizione del ricorrente;
ha ignorato i rilievi e le argomentazioni svolte nell'atto di appello;
ha attribuito al ricorrente condotte invero riferibili ad altri (v. accordo tra EN e OT AM per il cobanco delle scommesse); ha indicato il ricorrente, che è figlio di IU NA cl. 1966, alias "OP", come figlio di UA NA detto "Nasca"; ha travisato il contenuto di alcune conversazioni intercettate affermando, contrariamente al vero, che il ricorrente consegnava al padre detenuto le somme guadagnate dal bar Royal, gestito in autonomia da UA NA cl. 1957 e il figlio NC;
ha utilizzato la vicenda dell'estorsione ai danni di MA di cui al capo 23), per inferirne elementi probatori del coinvolgimento associativo del ricorrente, non imputato per quell'episodio, nonostante le assoluzioni di alcuni coimputati per quel reato, IO LE, NC OM LE cl. 1964, NC NA cl. 1960; ha irragionevolmente tratto argomenti per avvalorare la partecipazione associativa del ricorrente dal fatto che questi, al momento dell'arresto, fu trovato in possesso di una pistola e di un giubbotto antiproiettile.
9.4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'addebito di cui al capo 9-bis). La Corte di appello non ha indicato con quali condotte il ricorrente concorse nella commissione del reato. Le intercettazioni che riguardano la posizione del ricorrente attengono solamente all'organizzazione dei suoi turni di lavoro al bancone del bar Royal, da cui certo non può trarsi il coinvolgimento nella gestione illecita delle scommesse.
9.4.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, diversificato in eccesso rispetto a quello riservato ad altri coimputati (NC NI NA cl. 1980 e IU NA cl. 1986) e di diniego delle attenuanti generiche.
9.4.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in relazione alla pena irrogata per l'addebito associativo di cui al capo 1). Tutti gli 28 пе indici di rilevanza penale attribuiti alle condotte del ricorrente sono precedenti all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015. Occorre allora fare applicazione, in caso di conferma della condanna, alle pene edittali previste dall'art. 416-bis cod. pen. precedentemente alla riforma attuata con legge n. 69 del 2015. 10. Il difensore di OR NA, avv.to L. Villirilli, ha articolato più motivi. 10.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'addebito di cui al capo 1) della rubrica. L'affermazione di responsabilità fonda sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NC LI, che sono talmente generiche da non consentire un'adeguata verifica di attendibilità. Mancano anche i riscontri esterni, perché tali non possono essere considerati i brani di conversazione, oggetto di intercettazione, con SA AL, in cui si discorre di ipotetiche altre associazioni, diverse da quella contestata, e di dinamiche criminali locali e di eventuali soggetti coinvolti. La Corte di appello non si è confrontata con i rilievi difensivi, che denunciavano l'assenza di concreti elementi sui quali costruire una condotta partecipativa, e con il contenuto di altre conversazioni intercettate da cui emerge che OR NA si disse estraneo ad ogni coinvolgimento associativo. 10.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello nulla ha detto sulle ragioni per le quali ha ritenuto l'aggravante dell'essere l'associazione armata nonostante i rilievi difensivi. Del pari difetta la motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen.; carente è poi in punto di diniego delle attenuanti generiche. 11. I difensori di NO BB, avv.ti P. Stilo e L. Cianferoni, con atti separati, hanno proposto ricorso articolando più motivi che, in ragione del loro contenuto, possono essere cumulativamente riassunti. 11.1. Con un primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e hanno sollevato una questione di costituzionalità del combinato disposto degli articoli 335, 406 e 407 cod. proc. pen. in relazione agli articoli 3, 111 e 112 cost. e art. 6 Cedu, nella parte in cui non prevedono, qualora il pubblico ministero non iscriva immediatamente la notizia di reato, sanzioni processuali. Gli atti di indagine compiuti dal 21 settembre 2014 nell'ambito del proc. pen. n. 7121/2015 R.G.N.R. sono stati utilizzati dai giudici di merito per la decisione. Ciò determina, oltre che una violazione di legge, anche la rilevanza della questione. La notizia di reato, infatti, fu iscritta nel proc. n. 4456/2013 R.G.N.R. per l'addebito di cui all'art. 416- bis cod. pen., il 21 settembre 2013. Dedotta l'inutilizzabilità degli atti di indagine 29 na dalla difesa, il pubblico ministero, anni dopo, si è limitato ad esibire l'aggiornamento dell'iscrizione per lo stesso reato nell'ambito di altro procedimento penale, e precisamente il 7121/2015, con relativo provvedimento di riunione del procedimento di cui oggi è processo. Nessun dubbio, pertanto, che tutti gli elementi di indagine in danno derivano dal proc. n. 7121/2015. 11.2. Con un secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il fatto associativo di cui al capo 3), ossia per aver fatto parte, con posizione apicale, della CO BR. La Corte di appello ha illogicamente motivato affermando la sussistenza della CO in ragione dei numerosi fatti di sangue che dagli anni Novanta in poi hanno interessato quel territorio, e ciò perché in nessuno dei procedimenti per quei fatti è stata accertata l'esistenza di una compagine associativa, e meno che mai della CO BR. Al ricorrente, così come agli altri presunti sodali non è stato contestato alcun reato fine, né fatti estorsivi che pure, stando alla ricostruzione d'accusa, sarebbero oggetto peculiare del programma criminale. Non è emerso alcun ruolo o incarico del ricorrente all'interno della consorteria. Le frequentazioni che gli sono state addebitate erano riconducibili a legami parentali o amicali Nessun riscontro alle generiche dichiarazioni accusatorie del collaboratore HI può trarsi dal narrato degli altri collaboratori, NC EN e OR DA. 11.3. Con un terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il fatto associativo di cui al capo 3). La Corte di appello non ha preso in esame i rilievi difensivi e i risultati delle indagini difensive e, in particolare, non ha preso in esame la doglianza in ordine alla attendibilità del collaboratore di giustizia HI alla luce delle contrarie asserzioni dei testimoni NI, NO e RO. 11.4. Con un quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge in punto di affermazione del ruolo apicale del ricorrente all'interno della compagine associativa. La sentenza impugnata non ha indicato le concrete occasioni in cui il ricorrente ebbe a svolgere in autonomia attività decisorie o materiali espressive del ruolo direttivo o meglio, di collaborazione all'attività di direzione. 11.5. Con un quinto motivo hanno dedotto difetto di motivazione in punto di omessa risposta alle censure difensive in merito all'assenza di credibilità soggettiva dei dichiaranti collaboratori di giustizia. 11.6. Con un sesto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge in punto di affermazione dell'aggravante dell'essere l'associazione armata. La Corte di appello ha errato nell'affermare che il possesso delle armi da parte della CO fosse fatto notorio e quindi conosciuto dal ricorrente, perché il canone di prova del fatto notorio non legittima il riconoscimento di un'aggravante, pur se oggettiva. In 30 Я ogni caso non v'è prova che il ricorrente fosse consapevole della disponibilità di armi in capo ai sodali. 11.7. Con un settimo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge in punto di determinazione della pena, per omessa indicazione dei criteri normativi adottati. 12. I difensori di NC BR, avv.ti S. ST e A. AC, hanno proposto ricorso deducendo vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il fatto associativo. In assenza di cd. reati-fine, la Corte di appello ha in modo manifestamente illogico ritenuto di dare prova della capacità intimidatoria dell'associazione di cui al capo 3) con il riferimento ai fatti di sangue, tutti irrisolti, che hanno interessato il territorio di Vallefiorita negli ultimi trenta anni. Non ha nemmeno chiarito quale sia la collocazione temporale effettiva dell'attività dell'associazione ed è manifestamente illogica quella parte della motivazione che ritiene sussistente l'ipotizzata CO BR anche negli anni precedenti la contestazione. Dell'ipotizzata associazione ha invero riferito un solo collaboratore di giustizia, AN HI, che ha fornito informazioni de relato e ha reso dichiarazioni non riscontrate. Del tutto immotivata è poi l'affermazione di sussistenza delle aggravanti di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen. Data la mancanza di prova dell'esistenza di una "CO BR", è del tutto illogica la partecipazione ad essa del ricorrente, peraltro con posizione apicale. In modo immotivato la Corte di appello ha rigettato le censure difensive in ordine all'assenza di una valutazione di attendibilità del collaboratore HI, sia intrinseca che estrinseca, e all'erroneità dell'affermazione in merito alla convergenza delle sue dichiarazioni con quelle dei collaboratori DA e MO. 13. Il difensore di NC CA, avv.to L. Villirilli, ha articolato più motivi. 13.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per l'addebito di cui al capo 29) della rubrica. La Corte di appello si è limitata ad elencare le conversazioni dalle quali emergerebbe il coinvolgimento di CA nel reato, senza considerare che si tratta di conversazioni frammentarie, distanziate nel tempo e intercorse tra soggetti diversi dal ricorrente;
non ne ha quindi vagliato il contenuto e la valenza probatoria. Il fatto che poi siano stati rinvenuti, a seguito di perquisizione, un metal detector e 31 а л n. 43 reperti archeologici non colma le lacune probatorie. 13.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio e di diniego delle attenuanti generiche. 14. I difensori di EO TA, avv.ti S. ST e A. AC, hanno articolato più motivi. 14.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha affermato l'esistenza del gruppo associativo di cui al capo 2) della rubrica - CO TA - con motivazioni manifestamente illogiche e in assenza di una adeguata piattaforma probatoria. Non ha pregio il riferimento a due pregresse vicende giudiziarie relative ad alcuni dei presunti sodali: il riferimento è alla sentenza del procedimento per l'operazione AL per BB e UA, che però non ha riguardato il fatto associativo, e quella relativa al tentato omicidio dei fratelli SS nei confronti di IU CO e RT AL. È rilevante l'assenza di precedenti giudiziari che attestino l'esistenza di un TA о di una guerra interna alla consorteria di clan CO/SS/Passafaro, da cui desumere la carica intimidatoria spendibile dall'associazione; e l'assenza di reati fine su cui ragionare in ordine all'estrinsecazione del metodo mafioso. Non v'è poi motivazione relativamente alla contestazione sub..commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen. 14.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato associativo. La Corte di appello ha omesso di confrontarsi con il dato che i collaboratori di giustizia SC e CE non riconoscono il ruolo addebitato al ricorrente e che CE non fa alcun riferimento ad un'autonoma organizzazione nel territorio di Roccelletta di GI. Ha dato una motivazione meramente apparente sull'attendibilità del collaboratore di giustizia HI, ignorando le numerose incongruenze del suo narrato. Non ha valutato se HI avesse o meno motivi di astio o intenti calunniatori nonostante lo stesso abbia riferito di una guerra da lui intrapresa nei confronti del clan GI e specificamente di AN TA. Ha ignorato le risultanze probatorie in ordine alla condizione di povertà in cui viveva il collaboratore, e che questi è rimasto intraneo alla comunità rom, fatto che per comune esperienza non è compatibile con l'inserimento nella 'ndrangheta. HI ha riferito di un summit mafioso tra il sodalizio di GI e quello di Vallefiorita, al quale avrebbe partecipato il ricorrente, in relazione alla gestione e alla spartizione dei proventi estorsivi riferibili ai lavori per la realizzazione del parco eolico. Le dichiarazioni sul punto sono de relato, e sono 32 inattendibili perché hanno riferito della presenza alla riunione anche del collaboratore di giustizia OR DA che, invece, nulla ha detto sul punto. HI, ancora, ha collocato il summit mafioso intorno a Pasqua del 2016, ma per plurime ragioni è oggettivamente impossibile collocare la riunione in epoca antecedente rispetto al 2016. Non risponde al vero che le dichiarazioni del collaboratore HI siano state riscontrate dalle dichiarazioni di altri collaboratori, i quali non hanno offerto alcun riscontro rispetto ad episodi specifici. La Corte di appello non ha dato risposta ai rilievi difensivi sulla inattendibilità e insipienza delle dichiarazioni di FA SC e di NA CE. Sono poi ambigui, generici e contraddittori i colloqui, citati come elementi di riscontro, intercorsi il 6 ottobre 2015 nell'autovettura di IO AL e quello del 15 novembre 2015 tra AL e il genero AR EN, che, facendo riferimento ai fratelli TA, precisavano che AN guidava e proteggeva le attività criminali di OR BB. Quanto poi alle frequentazioni registrate presso il bar "Eco del Mare" di TA con altri presunti sodali, non è dato conoscere i motivi della presenza in loco di TA e neppure il tenore dei discorsi con i suoi interlocutori. 15. Il difensore di IU CO, G. AN, ha proposto ricorso, articolando più motivi. 15.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla dedotta ricorrenza del giudicato cautelare. I giudici del merito hanno superato, con forzatura inaccettabile, le valutazioni del giudice della cautela e la Corte di appello non ha risposto ai rilievi dell'atto di impugnazione in ordine all'assenza di elementi di novità. Non ha in tal modo tenuto conto delle preclusioni derivanti dal giudicato cautelare. 15.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione della sussistenza del bis in idem. La condanna emessa in questo processo trova fondamento negli stessi fatti già valutati nell'ambito di altro processo, già definito e la cui condanna è stata posto in esecuzione con avvenuta espiazione di pena (processo per il tentato omicidio dei cugini SS del 25 luglio 2008 in concorso con AL, commesso per il predominio del territorio di Roccelletta di GI e per neutralizzare il rischio di attentati ai danni di Abruzzo e UA). I fatti di cui al capo 2), benché diversamente qualificati in questo processo, sono perfettamente speculari a quelli valutati nel processo già definito. 33 15.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione per l'omessa valutazione di prove decisive che, in sede incidentale, hanno determinato l'annullamento dell'ordinanza cautelare per assenza di gravità indiziaria. La Corte di appello non si è confrontata con i contenuti dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro e non ha tenuto conto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia OR DA e SO MO puntualmente richiamate, come prova a discarico, nel provvedimento del Tribunale del riesame. 15.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il fatto associativo di cui al capo 2) della rubrica per l'assenza del riferimento a specifici comportamenti o fatti sintomatici del perseguimento degli interessi del sodalizio e della sua partecipazione allo stesso. 15.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. per difetto di prova in ordine alla consapevolezza del ricorrente della disponibilità di armi da parte del gruppo associativo. 15.6. Con il sesto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 16. I difensori di FA Di NA, avv.ti V. Ioppoli e F. Laratta, hanno articolato più motivi. 16.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'addebito di aver fatto parte della cd. CO NA. Il ricorrente aveva un rapporto di amicizia, da molti anni, soltanto con UA NA e non si rappresentò mai di entrare a far parte di una compagine associativa. Egli, piuttosto, cercava di limitare l'influenza e l'arrogante ed ingombrante presenza di quei soggetti di cui conosceva la storia, le vicende e i trascorsi. Questo dato di fatto ha trovato conferma nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AC, che ha riferito di rapporti di Di NA soltanto con UA NA. D'altronde, se la OT AM di Di NA fosse stata, di fatto, nelle mani della CO, non vi sarebbe stata necessità che PA LE, contabile della CO, gestisse una agenzia di scommesse utilizzando altri soggetti. La stessa conversazione, oggetto di intercettazione, tra Di NA e NC AN, nell'atto di recarsi a far visita a IU NA, appena scarcerato, dimostra, ad essere correttamente letta, la estraneità dei conversanti al gruppo associativo. Nei confronti del ricorrente può dunque ipotizzarsi al più il concorso esterno nel fatto associativo. 16.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il delitto di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia, di 34 Q cui al capo 4) della rubrica non sussiste, atteso che negli esercizi commerciali "bar Jonio", "Astariti", "AC Cristian", erano già posizionate macchinette della OT AM e furono altri che cercarono di imporre, con la forza, altri competitor: da qui la reazione di UA NA, giunto in soccorso dei titolari della OT AM. Con riguardo all'addebito di cui al capo 9-bis) ci si limita ad osservare che, se la OT AM fosse stata nella disponibilità di fatto della CO NA, non vi sarebbe stata alcuna necessità di coinvolgere nel rischio del pagamento delle vincite delle scommesse, dopo l'accordo con la società maltese EN Bet ldt sul co-banco, UA NA. 16.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all'addebito di cui al capo 132) per l'asserita intestazione fittizia, in favore di OR D'FO, della titolarità dell'autovettura tipo Audi tg. EG770BM al fine di eludere le misure di prevenzione a carattere patrimoniale. Si è dimostrato documentalmente che D'FO, cognato del ricorrente, aveva la effettiva proprietà dell'autovettura, é tale realtà non può essere contrastata dall'osservazione che D'FO consentiva l'uso dell'autovettura a Di NA. 16.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha computato nella determinazione della pena anche quella riferibile al reato di cui al capo 5) per il quale Di NA è stato assolto in primo grado. La Corte di appello, ancora, non ha dato motivazione alla determinazione della pena per il reato base associativo in una misura prossima al massimo edittale. 17. I difensori di OM CO, avv.ti S. Nimpo e S. Iannone, hanno articolato più motivi. 17.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per l'addebito di cui al capo 1) della rubrica. Il dato di prova principale è costituito dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN HI, che ha riferito che OM CO apparteneva al proprio gruppo criminale, poi fagocitato in quello di LA di AP RI a seguito della sua affiliazione alla CO NA, in forza della quale gli fu assegnato il territorio di Catanzaro Lido. E però, pur ammettendo che OM CO facesse parte del gruppo di AN HI, non v'è prova della sua consapevolezza di favorire, con tale suo comportamento, la cd. CO NA. Non v'è poi prova che fosse a conoscenza dell'avvenuta affiliazione di HI alla CO NA. 35 17.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per l'addebito di cui al capo 44) della rubrica, relativo alla tentata estorsione ai danni di OM IA. Quel che si contesta a OM CO è un episodio di violenza ai danni di OM IA al fine di ottenere il pagamento di una somma di denaro che lo stesso IA aveva ricevuto, per come dallo stesso raccontato e per come intimato a IA dal coimputato NI OF, da IU LE. Nei termini di contestazione dell'addebito il fatto andrebbe qualificato ai sensi dell'art. 393 cod. pen., dal momento che il ricorrente tentò di recuperare un debito realmente esistente. 17.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991 per l'addebito di cui al capo 44). Anche in ragione della discordanza tra il racconto della persona offesa OM IA e il racconto del collaboratore di giustizia HI, non può dirsi che sia emerso chiaramente che l'episodio estorsivo sia stato compiuto dal gruppo per agevolare la consorteria. Data l'incertezza sul vero mandante della riscossione, l'episodio appare come un reato fine a se stesso. 17.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e diniego delle attenuanti generiche. 18. I difensori di OR NI, avv.ti F. Gambardella e A. Truncè, hanno proposto ricorso, articolando più motivi. 18.1. Con il primo motivo hanno dedotto mancanza assoluta di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i fatti di cui ai capi 4) e 6) e alla confisca. La Corte di appello non ha trattato il tema, che le era stato specificamente sottoposto, delle minacce gravi rivolte da UA NA al ricorrente, e quindi dello stato di soccombenza di quest'ultimo invece che lo stato di connivenza che è stato ritenuto, e della dimostrazione, con opportune allegazioni difensive, della liceità delle provviste economiche. Entrambi i giudici del merito sono incorsi nel travisamento della prova in quanto, oltre a non valutare la significatività della minaccia grave volta al ricorrente, hanno completamente trascurato la prova documentale difensiva diretta a dimostrare la legittimità della provenienza dei beni. 18.2. Con il secondo motivo hanno dedotto difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 4) -concorrenza illecita - e 6) -concorso esterno nell'associazione mafiosa degli NA -. La Corte di appello avrebbe dovuto verificare se l'adesione del ricorrente ai programmi 36 espansionistici del gruppo NA, nel campo delle imprese del settore commerciale dei giochi elettronici da collocare nei bar e negli altri esercizi di intrattenimento pubblico, potesse esser conseguenza di minaccia, rivoltagli da NA, o di una sua libera determinazione. V'è poi da osservare che la prestazione di lavoro per la OT AM non può essere emblematica di un'azione volta a favore dell'associazione mafiosa di NA. Sulla base di alcune conversazioni intercettate si è preteso di ricavare la prova della consumazione di una condotta contemporaneamente funzionale alla consumazione di una singola concorrenza illecita, posta in essere nel settembre 2013, e alla condivisione di un programma criminoso altrui, così disinteressandosi completamente dell'obbligo di ricostruire l'effettivo nesso condizionalistico tra la condotta e il fatto criminoso addebitato. Peraltro, la contestualità temporale (anno 2013) degli accadimenti impedisce di ritenere che il ricorrente fosse a conoscenza della intraneità di NA ad una associazione mafiosa. La Corte di appello non ha poi tenuto conto che il ricorrente al più ebbe contatti soltanto con UA NA e non con l'intero sodalizio, e non ha spiegato in cosa possa essere consistito il tornaconto del ricorrente come controprestazione dell'accordo sotteso al contributo concorsuale al fatto associativo. Quanto poi al delitto di illecita concorrenza, di cui al capo 4), la sentenza impugnata non ha spiegato quale sarebbe stato il contributo causale del ricorrente alla consumazione del reato e, ancor prima, come possa dirsi provata una condotta sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 513-bis cod. pen. Non è emersa una condotta violenta o minatoria posta in essere nei confronti di taluno. 19. I difensori di NC LE avv.ti A. Marziano e S. ST, hanno articolato più motivi. 19.1. Con il primo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'addebito per il fatto associativo di cui al capo 1) della rubrica. La Corte di appello ha errato nel non fare applicazione del divieto del bis in idem in forza della condanna irrevocabile pronunciata nei confronti del ricorrente nell'ambito del procedimento n. 5946/2010 cd. Kyterion per lo stesso fatto associativo. Ha erroneamente ritenuto che non possa farsi applicazione del divieto per la natura cd. chiusa della contestazione associativa del processo cd. Kyterion, delimitata temporalmente dal marzo 2010 al marzo 2013. Ha quindi valutato come fatto nuovo la condotta associativa tenuta nell'arco temporale successivo, omettendo di misurarsi con i rilievi difensivi e soprattutto omettendo di individuare l'evento traumatico di rottura del vincolo associativo che legava NC LE alla consorteria. Non ha considerato che il pubblico ministero ha in tal modo segmentato l'imputazione, consentendo l'instaurazione di due diversi procedimenti per il medesimo fatto. La Corte di appello non ha considerato che le prove, 37 19 costituite dai risultati delle intercettazioni e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, hanno riguardo al periodo coperto dalla condanna passata in cosa giudicata;
e ha trascurato di dare conto di quali siano state le condotte del ricorrente, di attiva e consapevole partecipazione all'associazione. 19.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, trascurando del tutto le dichiarazioni di chiara ed espressa dissociazione fatte dal ricorrente all'udienza dinnanzi al giudice per le indagini preliminari. 20. I difensori di NI GL, avv.ti N. Tavano e F. Iacopino, hanno proposto ricorso articolando più motivi. 20.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge per apparenza di motivazione, dal momento che la sentenza di appello si sia acriticamente adagiata su quella di primo grado. 20.2. Con il secondo motivo hanno dedotto difetto di motivazione. La sentenza di appello è incorsa nel medesimo travisamento per invenzione del dato probatorio che ha inficiato la sentenza di primo grado, ritenendo che la condanna del ricorrente nel processo per l'operazione cd. Fashion consegni la consumazione di un delitto fine rispetto al programma associato e quindi offra un primo riscontro alle dichiarazioni di accusa del collaboratore HI. La Corte di appello ha poi illogicamente motivato nella parte in cui ha ritenuto, sulla falsariga del giudice di primo grado, di poter desumere la consapevolezza del ricorrente di operare per conto del sodalizio isolitano da sei colloqui oggetto di intercettazione che, invero, offrono elementi di prova del tutto generici, eterogenei e disallineati rispetto al fatto da provare. 20.3. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge in merito alla condotta di partecipazione associativa. La Corte di appello ne ha affermato la sussistenza, in violazione della norma incriminatrice, sulla base dell'accertamento di un generico status di appartenenza, non arricchito da indicatori fattuali in merito all'attivazione in favore dell'organizzazione. 20.4. Con il quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in merito all'aggravante dell'essere l'associazione armata, per la mancanza di prova della disponibilità di armi da parte dell'associazione e della conseguente consapevolezza del ricorrente;
e in merito all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. per l'assenza dei caratteri strutturali della stessa e per mancanza di prova della consapevolezza da parte del ricorrente. 20.5. Con il quinto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge per 38 я л mancanza di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche. 21. I difensori di IN OF, avv.ti A. Marziano e S. ST, hanno articolato più motivi. 21.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'addebito del fatto associativo di cui al capo 1) della rubrica. La Corte di appello ha dato una motivazione apparente in ordine al giudizio di credibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia, in particolare di AN HI, e di esistenza attuale della cd. CO NA. La Corte di appello non ha motivato sulle plurime incongruenze del narrato di AN HI e non si è confrontata con l'assenza di coerenza e di costanza del suo racconto. 21.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il fatto associativo. La Corte di appello non si è confrontata con l'assenza nelle sentenze passate in giudicato e nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia di qualsivoglia riferimento a IN FR, condannato quale partecipe organizzatore della associazione a far data dal 2010. Non si è confrontata con l'assoluzione del ricorrente nell'ambito del procedimento per la cd. operazione BL e lo ha ritenuto organizzatore della cellula catanzarese della CO NA pur in assenza di riscontri. Non si è confrontata con l'unico dato certo, ossia che prima delle dichiarazioni accusatorie di AN HI la figura di FR era inesistente, nonostante l'ampiezza delle indagini compiute. La Corte di appello ha individuato i riscontri alle dichiarazioni di HI nelle conversazioni, oggetto di intercettazione, tra IA e AL, ignorando che i due conversanti si limitarono a commentare quel che avevano appreso da HI. Ha poi ignorato i motivi di astio di HI nei confronti di OF e ha così errato nell'individuare elementi di riscontro alle accuse del primo nelle conversazioni tra lo stesso e la compagna IO NZ. 21.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'addebito di cui al capo 44), relativo alla tentata estorsione in concorso ai danni di OM IA, costretto a consegnare le somme di denaro che doveva restituire a LE. La Corte di appello ha trascurato le rilevanti discrasie tra il racconto della vicenda fatto dalla persona offesa e poi dal collaboratore AN HI;
ha avallato la qualificazione del fatto in termini di tentata estorsione invece che di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, benché il ricorrente avesse agito nella consapevolezza di far valere il credito vantato da LE. 39 14 A 21.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'addebito di cui al capo 45) della rubrica. Manca una motivazione che dia contezza della veridicità del racconto della persona offesa IA e della tipologia dell'arma che sarebbe stata utilizzata per minacciarlo. 21.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, sia come uso del metodo mafioso che come finalità di agevolazione mafiosa in relazione agli addebiti di cui ai capi 44) e 45). Per quanto attiene all'episodio della tentata estorsione, il ricorrente perseguì soltanto il fine di agevolazione del creditore LE che voleva riavere indietro il suo denaro. Né la persona offesa IA subì l'intimidazione mafiosa tanto che provvide a denunciare alle Forze dell'ordine l'accaduto. 21.6. Con il sesto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio e di diniego delle attenuanti generiche. 21.7. Con il settimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali. La pensione di invalidità percepita da RÉ ha natura assistenziale ed alimentare e quindi non può subire limitazioni se non in presenza di motivi di rango sovraordinato. Peraltro, OF è in stato di restrizione domiciliare, sicché, secondo quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 137 del 2021, è illegittima la revoca della prestazione. 22.23.24. I difensori di AL RD, RE RD e NZ RD, avv.ti. T. OR e A. Furfaro, hanno proposto ricorso articolando più motivi. 22.23.24.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in riguardo all'addebito di aver fatto parte dell'associazione di 'ndrangheta con il compito di organizzare il servizio mensa per il centro di accoglienza, al fine distrarre in favore della "bacinella" quanto locupletato per il tramite di fatturazioni per operazioni inesistenti, frode nelle pubbliche forniture e truffe. La Corte di appello ha ignorato i plurimi rilievi difensivi, specie in punto di genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, su cui è fondata l'affermazione di responsabilità, e di omesso adeguato esame di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La Corte di appello ha attribuito attendibilità alle dichiarazioni del collaboratore NC LI nonostante il contrasto con il narrato di altro collaboratore, VI RA, e la smentita proveniente dagli accertamenti di polizia. Ancora, NC LI ha narrato di una riunione di 'ndrangheta in cui si sarebbe parlato del controllo 40 della famiglia NA sul servizio mensa per il centro di accoglienza degli immigrati collocandola nel 2006, quando i ricorrenti non gestivano più il servizio in quanto raggiunti, nel 2005, da interdittiva antimafia. E ha reso dichiarazioni nel tempo prive del carattere della costanza e della continuità. Del tutto generiche, poi, sono le dichiarazioni del collaboratore OM AC, del collaboratore LO OR SE e del collaboratore IU GL, che peraltro hanno fatto riferimento indistinto e vago ai "RD", ai "fratelli RD", ad "alcuni dei fratelli RD" ecc. ecc., e divergenti tra loro sul nucleo essenziale della contestazione, costituito dalla partecipazione dei ricorrenti all'associazione in addebito descritta, in termini di specifiche condotte di associazione. La Corte di appello ha poi ignorato la produzione documentale in atti, volta a dimostrare che la partecipazione del ristorante "La Campagnola", in proprietà dei ricorrenti, al servizio di fornitura pasti presso il C.A.R.A. di S. Anna avvenne, in un primo momento, attraverso un invito diretto da parte della Prefettura di Crotone e non attraverso la partecipazione ad una gara di appalto, come sostenuto dai collaboratori di giustizia e come indicato in imputazione. Ha pure trascurato di prendere atto che il riferimento di sentenza (pag. 482) al pagamento di una fattura non si riferiva alla fornitura dei pasti al servizio mensa presso il C.A.R.A. di S. Anna ma ad altro. 22.23.24.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche anche per mancato confronto con le deduzioni difensive. 22.23.24.3. Con il terzo motivo hanno dedotto difetto di motivazione in punto di determinazione della pena in misura considerevolmente superiore al minimo edittale. 22.23.24.4. Con il quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla conferma della confisca ex art. 12-sexies d. I. n. 306 del 1992 (ora 240-bis cod. pen.). La Corte di appello non si è confrontata con la corposa documentazione relativa alla genesi del tutto lecita dei beni immobili confiscati e non ha fatto applicazione del criterio di ragionevolezza temporale tra il momento di acquisizione del bene e quello di realizzazione del reato-spia. 22.23.24.5. Successivamente i difensori dei ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti con cui hanno approfondito il tema del primo motivo del ricorso principale, di contestazione della ritenuta responsabilità per il fatto associativo. 41 я л 25. I difensori di IO EC, avv.ti G. Vecchio e G. AN, hanno proposto ricorso articolando più motivi. 25.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata dichiarazione di bis in idem in riferimento al reato di cui al capo 1) per essere stato il ricorrente già giudicato e condannato nel processo cd. BL per un reato associativo pienamente sovrapponibile. 25.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 13). La Corte di appello non ha tenuto conto di molteplici rilievi difensivi. Dalle conversazioni tra il ricorrente e la persona offesa, IC UC, oggetto di intercettazione, è emersa l'estraneità alla vicenda estorsiva del ricorrente. Priva di motivazione è poi la statuizione di sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. 25.3. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 24). Seppure si voglia ritener provata la responsabilità per il fatto ascritto, dovrebbe comunque escludersi l'aggravante dell'agevolazione mafiosa per mancanza di elementi da cui desumerne l'esistenza. Di conseguenza, dovrebbe dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione. 25.4. Con il quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 34), che si fonda sul travisamento del contenuto della conversazione intercorsa tra il ricorrente e il suocero UA UA. Il ricorrente disse di non possedere un'arma e non manifestò alcuna intenzione di porre in essere ritorsioni nei confronti dei soggetti con i quali il fratello, GI EC, aveva avuto una discussione. Non v'è poi motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale, che va pertanto esclusa con dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. 25.5. Con il quinto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 35). Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, il riferimento ai 9 Kg era all'arsenico per avvelenare i pesci e non ci sono elementi per affermare che si trattasse di esplosivo. 25.6. Con il sesto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 39). La conversazione intercettata posta a fondamento della statuizione di condanna fa riferimento a fucili utilizzati per la pesca da frodo e impiegati per l'esplosione delle cd. bombe, le stesse utilizzate per il reato di cui al capo 32), che è stato riqualificato ai sensi dell'art. 678 cod. pen. e dichiarato estinto per 42 Q prescrizione. Del tutto immotivato è il riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. 25.7. Con il settimo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al reato di cui al capo 41), di concorso nella detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di vario genere. Non v'è motivazione sull'aggravante dell'art. 7 d. I. n. 152 del 1991. Il compendio probatorio è costituito soltanto da captazioni ambientali e telefoniche, prive di riscontro ed anzi da esso si trae l'estraneità del ricorrente. Al più potrebbe ipotizzarsi a suo carico il fatto di lieve entità. 25.8. Con l'ottavo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il fatto associativo di cui al capo 1). La prova della partecipazione è stata desunta dagli elementi a sostegno dell'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 13), 24), 35) e 41), che però non rientrano nel programma dell'associazione. Piuttosto, da plurime conversazioni oggetto di intercettazione si trae l'estraneità del ricorrente al sodalizio. Nella condotta del ricorrente non si riscontrano gli elementi di una stabile e organica compenetrazione associativa. 25.9. Con il nono motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. per difetto di prova in ordine alla consapevolezza del ricorrente della disponibilità di armi da parte del gruppo associativo. 25.10. Con il decimo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della norma incriminatrice più favorevole vigente anteriormente al 27 maggio 2015. Il giudice ha motivato sulla pena con mere clausole di stile e non ha considerato che le fonti di prova si riferiscono tutte agli anni 2013 e 2014. La contestazione associativa doveva pertanto essere chiusa, con la conseguenza che avrebbe dovuto trovare applicazione la previgente disposizione di legge del 2013, invece che quella del 2015. 25.11. Successivamente, i difensori, avv.ti G. Vecchio e G. AN, hanno proposto motivi aggiunti. 25.11.1. In relazione al primo motivo di ricorso hanno evidenziato che le sentenze di merito sono carenti della individuazione dei fatti dai quali può farsi discendere l'ultrattività della partecipazione al gruppo associativo. 25.11.2. In riferimento al secondo motivo di ricorso, hanno puntualizzato che la Corte di appello ha omesso di analizzare alcune circostanze decisive per la corretta ricostruzione della vicenda relativa alla asserita estorsione ai danni di IC UC. 43 25.11.3. In riguardo al terzo motivo di ricorso, hanno spiegato che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere il fatto di cui al capo 24) aggravato dalla finalità agevolatrice del clan. 25.11.4. In riguardo al quarto motivo hanno ribadito il travisamento della prova nell'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 34) e l'illogicità della motivazione in merito alla ritenuta aggravante. 25.11.5. In riferimento al quinto motivo di ricorso, hanno ribadito la difformità di quanto affermato in sentenza con i contenuti delle intercettazioni. 25.11.6. In relazione al sesto motivo di ricorso, hanno denunciato una contraddizione interna alla sentenza per la differente valutazione di vicende analoghe, quelle di cui al capo 39) e quelle di cui al capo 32). 25.11.7. In relazione al settimo motivo di ricorso, hanno evidenziato l'assenza di prova in ordine al reato di cui al capo 41) e l'omessa motivazione in punto di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991 in sede di procedimento cautelare. 25.11.8. In riguardo all'ottavo motivo di ricorso, hanno lamentato l'omessa valutazione delle doglianze contenute nell'atto di appello in ordine ad alcune specifiche prove in relazione all'addebito di cui al capo 1). 26. I difensori di RE UA hanno proposto ricorso, articolando più motivi. 26.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla condanna per il fatto associativo di cui al capo 2) - partecipazione alla CO TA -. La ricostruzione in fatto operata dalla Corte di appello è manifestamente illogica e si scontra con alcuni dati oggettivi più volte rappresentati dalla difesa ma ignorati. Non è stata poi data prova degli elementi costitutivi dell'associazione, mai oggetto di accertamento giudiziale e inconferenti in tal senso sono i richiami a quanto accertato nel processo per la cd. operazione ALs, relativamente ad Abruzzo e UA, e nel processo per il tentato omicidio ai danni dei fratelli SS, con condanna di IU CO e RT AL. Vi è mancanza di prova ancora in riferimento all'aggravante di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen. 26.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per la partecipazione all'associazione di cui al capo 2). Le dichiarazioni accusatorie del collaboratore HI sono inattendibili perché discontinue e smentite dalle evenienze probatorie. I rapporti del ricorrente con BB non assumono valore probatorio, atteso il chiaro significato lecito delle vicende che il processo ha restituito. La Corte di appello ha formulato un giudizio di attendibilità con 44 motivazione di stile e non si è quindi confrontata con gli elementi che sostengono un giudizio di inattendibilità intrinseca (condizioni economiche disagiate;
appartenenza alla comunità rom;
fama di confidente di polizia) ed estrinseca (mancata convergenza con le dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia). La Corte di appello ha poi malamente interpretato il contenuto di alcune conversazioni oggetto di intercettazione e non ha indicato i dati oggettivi da cui desumere il contributo associativo. 26.3. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio e diniego delle attenuanti generiche. 27. I difensori di LA LE, avv.ti F. Catanzaro e V. Vianello Accorretti, hanno con più atti separati proposto ricorso. 27.1. Con un primo atto, gli avv.ti F. Catanzaro e V. Vianello Accorretti, hanno articolato più motivi. 27.1.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'addebito di cui al capo 1) della rubrica. La Corte di appello ha omesso di considerare l'elemento temporale, ossia che il ricorrente, a fronte di un'imputazione che data dal 2010, si trovò in libertà soltanto negli anni 2012 e 2013 e che le evidenze indiziarie a carico si riferiscono soltanto a cinque mesi. Non ha considerato che dalle operazioni di intercettazione non è emerso alcun elemento dimostrativo del ruolo dinamico associativo del ricorrente e ha ritenuto di trarre la prova del fatto associativo dagli addebiti di cui ai capi 26) e 37) della rubrica che, all'evidenza, non costituiscono sintomo del coinvolgimento nella gestione delle attività illecite della CO NA. Nessun indizio si desume dalla vicenda PA, in cui il ricorrente ricevette il consiglio di UA NA di non far uscire di casa per qualche giorno il fratello NC, per sottrarlo alla probabile vendetta dei parenti della persona offesa;
del pari irrilevante la vicenda della presenza del ricorrente nella cd. questione UC, in cui comunque restò estraneo al fatto estorsivo. La Corte d'appello, infine, non ha esaminato la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto in termini di cd. concorso esterno. 27.1.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui si è affermata la natura armata dell'associazione, mancando di indicare quali sarebbero gli elementi di conferma dell'esistenza di armi in possesso di singoli associati;
da quali elementi si tragga che il possesso fosse riferibile alla intera consorteria;
su quali dati possa estendersi a NC LE la conoscenza o conoscibilità di una attuale disponibilità di armi per l'intera consorteria. 45 ла 27.1.3. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte di conferma dell'aggravante di cui all'art. 416- bis, comma sesto, cod. pen. La Corte di appello ha fatto affermazioni generiche, non ha indicato quali attività imprenditoriali erano controllate dall'associazione, non ha motivato in ordine alla dimensione di tali attività al fine di dimostrare il controllo di un preciso settore di mercato e non ha indicato elementi di connessione effettiva tra le risorse investite nelle asserite attività e i reati che tali risorse avevano prodotto. 27.1.4. Con il quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'addebito di cui al capo 26) della rubrica, relativo al reato di lesioni personali in danno di RD MO, La Corte di appello ha recepito acriticamente i risultati delle operazioni di intercettazione, riferendo al ricorrente, non si sa su quali basi, l'indicazione in conversazione di "LA" e "NIleddu" e trascurando altra conversazione intercettata in cui OR NI fece il nome dell'aggressore. 27.1.5. Con il quinto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di conferma dell'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, n. 1 cod. pen. dal momento che il bastone, asseritamente usato nell'aggressione di MO, non può essere considerato un'arma. 27.1.6. Con il sesto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione dell'aggravante della premeditazione. Dalle conversazioni intercettate, a cui si è fatto riferimento in sentenza, si può ricostruire il presunto agguato ma non certo le fasi precedenti, idonee a confermare la premeditazione. 27.1.7. Con il settimo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di aggravante dei futili motivi, riconosciuta pur se l'aggressione di MO pare esser stata conseguenza del danneggiamento da lui perpetrato di un bar di LA AP RI, evenienza che esclude la futilità del motivo ritorsivo. 27.1.8. Con l'ottavo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di aggravante dell'approfittamento della minorata difesa, perché la Corte di appello non si è in alcun modo confrontata con quanto dedotto dalla difesa in ordine alla personalità di MO e alla necessità che il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante si confronti concretamente con la personalità della persona offesa. 27.1.9. Con il nono motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'addebito di cui al capo 37) della rubrica, e specificamente alla riferibilità al ricorrente della pistola di cui si disse nel corso della conversazione intercettata tra lo stesso e un ignoto interlocutore. 46 27.1.10. Con il decimo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 in relazione ai fatti di cui ai capi 26) e 37). Sono meramente assertive le affermazioni della sentenza in ordine alla natura intimidatoria dell'aggressione di cui al capo 26) e alla finalità del fatto al fine di vantaggio per la consorteria;
in riferimento al capo 37) manca poi ogni motivazione. 27.1.11. Con l'undicesimo motivo (erroneamente indicato come ottavo) hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui è stata applicata la recidiva. La Corte di appello non ha indicato quali precedenti penali rendano legittimo l'aggravio di pena e quali in dettaglio le nuove condotte a ciò idonee. 27.1.12. Con il dodicesimo motivo (erroneamente indicato come nono) hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui si è fatta applicazione delle regole sul concorso di circostanze aggravanti. La Corte di appello ha lasciato senza risposta i rilievi difensivi sulla non corretta applicazione delle disposizioni normative ad opera del giudice di primo grado. 27.1.13. Con il tredicesimo motivo (erroneamente indicato come decimo) hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche. 27.1.14. Con il quattordicesimo motivo (erroneamente indicato come undicesimo) hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni, perché né il giudice di primo grado né quello di appello, a tal fine specificamente sollecitato, hanno illustrato le ragioni per le quali si è ritenuto di dover applicare la misura di sicurezza. 27.2. Con un secondo atto, l'avv.to F. Catanzaro ha articolato più motivi. 27.2.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il capo 26) della rubrica. La Corte di appello non ha considerato la conversazione intercettata nel corso della quale OR LA, alla domanda di IO EC su chi fossero i responsabili dell'aggressione, disse, prima di pronunciare i nomi, che erano stati "i grandi", e quindi certamente non LA LE, che al tempo aveva ventisei anni. 27.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine al capo 37) della rubrica. Il brano intercettato, posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità, non dimostra affatto che LA LE detenesse la pistola di cui fece menzione il suo ignoto interlocutore. 27.2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione, reiterando le doglianze di cui al primo motivo dell'atto sottoscritto 47 а con il codifensore. 27.2.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per inosservanza del divieto della reformatio in peius in punto di applicazione della recidiva. Questa è stata applicata soltanto dal giudice di appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero. 28. I difensori di PA LE, avv.ti S. ST e G. V. Accorretti, hanno articolato più motivi. 28.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha omesso di dare risposta ai rilievi sulla fallacia delle dichiarazioni del collaboratore HI e sulla richiesta di rinnovazione istruttoria per assumere nuovamente la sua deposizione. Non ha poi dato risposta ai rilievi sulla attendibilità del collaboratore SC e dello stesso collaboratore HI. La Corte di appello non ha preso in esame i plurimi rilievi difensivi in ordine alla mancanza di elementi per poter affermare un ruolo partecipativo nell'associazione e ha trascurato di considerare che il ricorrente rimase estraneo ai due settori più importanti della consorteria, ossia il gaming e la MI. 28.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di riconoscimento della natura armata dell'associazione, mancando di indicare quali sarebbero gli elementi di conferma dell'esistenza di armi in possesso di singoli associati;
da quali elementi si tragga che il possesso fosse riferibile alla intera consorteria;
su quali dati possa estendersi a NC LE la conoscenza o conoscibilità di una attuale disponibilità di armi per l'intera consorteria. 28.3. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. nella parte di conferma dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. La Corte di appello ha fatto affermazioni generiche, non ha indicato quali attività imprenditoriali erano controllate dall'associazione, non ha motivato in ordine alla dimensione di tali attività al fine di dimostrare il controllo di un preciso settore di mercato e non ha indicato elementi di connessione effettiva tra le risorse investite nelle asserite attività e i reati che tali risorse avevano prodotto. 28.4. Con il quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per l'addebito estorsivo di cui al capo 27), relativo alle presunte estorsioni ai danni di NA TR, titolare del ristorante "Orchidea", e di NC GI, titolare del "bar Nino". La Corte di appello ha ritenuto non fondate le interpretazioni assolutorie dei dati intercettativi proposte dalla difesa con affermazioni incapaci di confutare gli argomenti dell'atto di appello. 48 28.5. Con il quinto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per l'episodio di cui al capo 31), pronunciata in violazione della corretta configurabilità del delitto nelle forme del tentativo. Al di là di una mera pianificazione verbale, nulla del delitto programmato fu posto in essere. 28.6. Con il sesto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1), cod. pen. per l'addebito di cui al capo 31). I dati di prova non dimostrano affatto che i concorrenti fossero in numero di cinque e che FA UA, alias 'U Truglio, avesse preso parte all'azione. Del resto, occorre prendere atto dell'intervenuta assoluzione, nel giudizio ordinario, di due coimputati nell'addebito, OM AR e, appunto, FA UA, non potendosi più configurare l'aggravante del numero delle persone. 28.7. Con il settimo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 per gli addebiti di cui ai capi 27) e 31). In merito al capo 27), la Corte di appello, ritenendo, peraltro con motivazione apodittica, l'aggravante per l'uso del metodo mafioso, ha violato il divieto della reformatio in peius, atteso che il giudice di primo grado ne aveva affermato la sussistenza soltanto per il profilo della finalità di agevolazione mafiosa, quando invece risulta che il ricorrente agì, al più, per un interesse personale e non del gruppo. In ordine all'addebito di cui al capo 31), la Corte di appello non ha indicato gli elementi da cui possa trarsi che il ricorrente agi al fine univoco e specifico di avvantaggiare la consorteria. 28.8. Con l'ottavo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui è stata applicata la recidiva. La Corte di appello non ha indicato quali precedenti penali rendano legittimo l'aggravio di pena e quali in dettaglio le nuove condotte a ciò idonee. 28.9. Con il nono motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui si è fatta applicazione delle regole sul concorso di circostanze aggravanti. La Corte di appello ha lasciato senza risposta i rilievi difensivi sulla non corretta applicazione delle disposizioni normative ad opera del giudice di primo grado. 28.10. Con il decimo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche 28.11. Con l'undicesimo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni, perché né il giudice di primo grado né quello di appello, a tal fine specificamente sollecitato, hanno illustrato le ragioni per le quali si è ritenuto di dover applicare la misura di sicurezza. 49 28.12. Successivamente i difensori di PA LE hanno proposto motivi aggiunti. 28.12.1. Con il primo motivo, in relazione al secondo e al terzo motivo del ricorso principale, hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. A tal fine hanno depositato le sentenze emesse nel processo cd. Jonny, pronunciate nei confronti degli imputati che hanno optato per il rito ordinario, e che hanno escluso le aggravanti dei commi quarto e sesto dell'art. 416-bis cod. pen. Hanno quindi insistito nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata. 28.12.2. Con il secondo motivo, in relazione al quinto motivo del ricorso principale, hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Due dei coimputati del ricorrente nel reato di cui al capo 31) sono stati assolti nel processo ordinario, e tali pronunce assolutorie non sono state impugnate dal pubblico ministero. Hanno così insistito nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata. 28.12.3. Con il terzo motivo, in relazione al sesto motivo del ricorso principale, hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. L'intervenuta assoluzione di due dei computati del reato di cui al capo 31) determina l'erroneità dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1) cod. pen. 29. I difensori di IO LE avv.ti R. Coscia e G. Vianello Accorretti, hanno proposto ricorso articolando più motivi. 29.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilità per il fatto associativo. La Corte di appello ha omesso di prendere in esame i rilievi difensivi proposti con l'atto di appello e poi con la memoria del 5 marzo 2021. Il tema ignorato attiene all'attendibilità del collaboratore di giustizia AN HI in considerazione delle incongruenze e contraddizioni del suo racconto su aspetti fondamentali, quali la sua affiliazione, il suo ruolo rispetto all'affiliazione di HI e il momento in cui questi avrebbe conosciuto il ricorrente. In più, la Corte di appello ha omesso di individuare i riscontri esterni individualizzanti alla chiamata in reità del ricorrente. HI si è limitato ad una generica indicazione di intraneità associativa, e la Corte di appello ha omesso di dare conto dei necessari riscontri, facendo soltanto richiamo alle dichiarazioni di altro collaboratore, NC LI, che a loro volta si riducono ad una generica indicazione di contiguità. 29.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui è stato confermato il ruolo apicale del ricorrente all'interno della presunta consorteria. Le statuizioni di sentenza sono 50 meramente assertive nella misura in cui hanno dedotto l'esistenza del ruolo apicale dalla commissione di attività illecite, quali quelle estorsive, invero mai imputate, o in altri settori che certo non possono essere attribuiti a soggetti apicali, quali la commercializzazione di finocchi. 29.3. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 31), tentativo di impossessamento illecito di beni culturali in assenza della prova della commissione di atti idonei diretti in modo non equivoco e quindi di atti punibili. 29.4. Con il quarto motivo hanno dėdotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 43), di concorso con AR AR nello spaccio di sostanze stupefacenti. La Corte di appello ha illogicamente validato una interpretazione, delle conversazioni intercettate, condotta in assenza di affidabili regole di esperienza per decrittare in senso penalmente rilevante la terminologia utilizzata dai conversanti. 29.5. Con il quinto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 d. I. n. 152 del 1991 in relazione ai fatti di cui al capo 31), ossia alle presunte condotte di furto di beni archeologici. La sentenza non ha indicato da quali elementi abbia tratto che il ricorrente avrebbe concorso al delitto con il fine univoco e specifico di avvantaggiare la consorteria. 29.6. Con il sesto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di quantificazione della pena. La Corte di appello ha confermato il calcolo aritmetico errato del giudice di primo grado, dovendosi ritenere che l'aumento di continuazione per i due reati-satellite sia stato pari ad un anno di reclusione, sei mesi per ciascun episodio;
e ha al contempo violato il divieto della reformatio in peius, atteso che ha attribuito un aumento di continuazione maggiore di quello stabilito dal giudice di primo grado e non ha reso una motivazione adeguata del nuovo computo alla luce dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 d. I. n. 152 del 1991 in relazione al reato di cui al capo 43). 30. I difensori di NC LE, avv.ti F. Catanzaro e V. Vianello Accorretti, con separati atti, hanno proposto ricorso. Gli avv.ti F. Catanzaro e V. V. Accorretti hanno articolato più motivi. 30.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizia di violazione di legge e difetto di motivazione. Le argomentazioni svolte in sentenza non sostengono l'affermazione di responsabilità per il reato associativo anche perché hanno ignorato i plurimi rilievi difensivi. Quanto indicato dalla Corte di cassazione è un 51 а mero elenco asettico e suggestivo, privo di capacità dimostrativa, a meno di fare del reato un reato di relazioni in violazione dei principi di tassatività e determinatezza. Inoltre, la Corte di appello non ha in alcun modo affrontato la richiesta di riqualificazione delle condotte in cd. concorso esterno. 30.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui si è affermata la natura armata dell'associazione, mancando di indicare quali sarebbero gli elementi di conferma dell'esistenza di armi in possesso di singoli associati;
da quali elementi si possa trare la prova che il possesso fosse riferibile alla intera consorteria;
su quali dati possa estendersi a NC LE la conoscenza o conoscibilità di una attuale disponibilità di armi per l'intera consorteria. 30.3. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte di conferma dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. La Corte di appello ha fatto affermazioni generiche, non ha indicato quali attività imprenditoriali erano controllate dall'associazione, non ha motivato in ordine alla dimensione di tali attività al fine di dimostrare il controllo di un preciso settore di mercato e non ha indicato elementi di connessione effettiva tra le risorse investite nelle asserite attività e i reati che tali risorse avevano prodotto. 30.4. Con il quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte di applicazione della recidiva. La Corte di appello non ha indicato quali precedenti penali rendano legittimo l'aggravio di pena e quali in dettaglio le nuove condotte a ciò idonee. 30.5. Con il quinto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui si è fatta applicazione delle regole sul concorso di circostanze aggravanti. La Corte di appello ha lasciato senza risposta i rilievi difensivi sulla non corretta applicazione delle disposizioni normative ad opera del giudice di primo grado. 30.6. Con il sesto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche. 30.7. Con il settimo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni, perché né il giudice di primo grado né quello di appello, a tal fine specificamente sollecitato, hanno illustrato le ragioni per le quali si è ritenuto di dover applicare la misura di sicurezza. 30.8. L'avv. F. Catanzaro ha articolato più motivi. 30.8.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha fondato l'affermazione di responsabilità per 52 il fatto associativo su dati equivoci e ha trascurato un elemento importante, tratto dalle dichiarazioni del collaboratore AN HI, il quale ha riferito che PA LE, prima di discutere delle vicende associative, allontanava sempre il figlio se nell'occasione era in sua compagnia. Tali dichiarazioni hanno trovato riscontro nei risultati delle operazioni di intercettazione, da cui si ricava che PA LE iniziava a parlare di vicende associative solo dopo che il figlio si era allontanato. Ogni altro dato si spiega solamente alla luce del rapporto padre-figlio. 30.8.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche. 31. I difensori di IU EQ, avv.ti L. Villirilli e G. Viscomi, hanno articolato più motivi. 31.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'addebito di cui al capo 1) della rubrica. La Corte di appello ha omesso l'esame delle censure mosse alla sentenza di primo grado con l'atto di appello e ha fondato l'affermazione di responsabilità sul contenuto di alcune conversazioni oggetto di intercettazione senza affrontare i rilievi critici della difesa. Quanto poi al ritenuto ruolo associativo apicale, la Corte di appello ha omesso di indicare di quali poteri, e con quale rilevanza causale, il ricorrente era titolare nell'ambito dell'organizzazione del gruppo. 31.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata declaratoria di non doversi procedere per intervenuto giudicato sul medesimo fatto, specificamente per la condanna nel processo Kyterion. 31.3. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. Vi è in atti la prova della permanenza del vincolo associativo sino ad una data precedente l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015 che ha inasprito le pene per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. La Corte di appello avrebbe dovuto pertanto applicare la precedente norma incriminatrice più favorevole. 31.4. Con il quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen. La Corte di appello non ha dato risposta alla censura di appello relativa alla mancanza di una motivazione sul punto. Manca del tutto la prova del reimpiego destinato a finanziare le attività economiche di cui la pretesa associazione avrebbe avuto il controllo. 31.5. Con il quinto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, per l'assenza di 53 motivazione relativamente alla individuazione della pena base e ai computi effettuati. 31.6. Con il sesto motivo hanno dedotto difetto di motivazione in ordine ai presupposti per l'applicazione della misura patrimoniale della confisca. 32. I difensori di AN IO, avv.to E. Felice e avv.to S. Nimpo, con atti separati hanno articolato più motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione del loro contenuto. 32.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per l'addebito di cui al capo 1) della rubrica. La Corte di appello, nonostante i plurimi rilievi difensivi, ha valorizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN HI, che ha attribuito al ricorrente il ruolo di reggente del quartiere Germaneto, senza prendere in considerazione ulteriori dichiarazioni in cui tale ruolo fu assegnato a terze persone;
e che, in altre dichiarazioni, ha affermato che la zona di Germaneto era territorio controllato da altra CO, quella di Roccelletta di GI. Lo stesso collaboratore, con riferimento ad una serie di atti di intimidazione ai danni della ditta Bencivenni, con sede nel territorio di Germaneto, ha indicato prima il nome di IO, poi ne ha escluso la presenza e ha indicato come autori altri soggetti. La Corte di appello non ha affrontato il tema della credibilità del collaboratore HI e delle sue molteplici contraddizioni 32.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per l'addebito di cui al capo 1) (erroneamente indicato come capo A) della rubrica. La Corte di appello ha travisato il dato probatorio costituito da una conversazione oggetto di intercettazione del 15 marzo 2016 nel corso della quale NI OF, che si trovava con il ricorrente al cospetto di PA LE, disse a questi che AN IO "sta con noi" e non, come travisato dalla Corte di appello, è "uno di noi". In detta circostanza non vi fu alcuna riunione di mafia e non si parlò di attività estorsive. 32.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. In sede di esame dei riscontri alle dichiarazioni del collaboratore HI la Corte di appello ha operato una serie di automatismi che costituiscono un salto logico-deduttivo ingiustificato. Ha citato una specifica captazione ambientale che sarebbe confermativa del ruolo di IO, in particolare una conversazione tra PA LE e il figlio NC, che a bordo di un'autovettura si recavano presso il Policlinico universitario di Germaneto, associando ingiustificatamente il luogo Germaneto luogo di lavoro di IO -con i membri - del sodalizio operanti in quella zona. Ha poi desunto, in modo illogico, la partecipazione di IO a riunioni degli esponenti della consorteria da un incontro 54 D avvenuto in località Germaneto, privo di aspetti illeciti. Non v'è prova che nella località di Germaneto siano mai tenute riunioni della cd. cellula catanzarese e tanto meno di capi e gregari della CO NA. I giudici di merito sono poi incorsi in errore affermando che IO si occupasse di edilizia o lavori similari, avendo sempre svolto mansioni alle dipendenze dell'azienda "U bovinu". 32.4. Con quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche. 32.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. 33. Il difensore di UI IN, avv.to G. Viscomi, ha proposto ricorso articolando più motivi. 33.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo 1). La Corte di appello non ha dato risposta alle censure difensive in ordine alla mancanza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore HI. In tal senso nessun rilievo può essere attribuito alla conversazione intercettata intercorsa tra HI e la sua compagna, IO NZ, per le ragioni esposte dalla difesa e che il giudice di appello ha ignorato. 33.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al reato di cui al capo 44), che avrebbe dovuto essere qualificato non come estorsione ma come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perché, come emerso dalle prove in atti, l'azione delittuosa sarebbe stata posta in essere per recuperare un credito che un terzo soggetto vantava nei confronti di IA. La Corte di appello è altresì incorsa in difetto di motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. 33.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di affermazione dell'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen. per assenza di deduzioni rilevanti in ordine al reimpiego di capitali illeciti per il conseguimento del controllo di attività economiche, che non risultano essere state rilevate dalla CO. 34. Il difensore di UA LI, avv.to G. Scordamaglia, ha proposto ricorso articolando più motivi. 34.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento tema della qualificazione del fatto di cui al capo 28) come tentativo di estorsione invece che danneggiamento, e ciò per l'assenza del requisito della minaccia quale fattore di coercizione del soggetto passivo. Il ricorrente chiese la semplice negoziazione di un assegno, senza alcuna 55 prospettazione di mali ingiusti. L'azione violenta di danneggiamento ai danni della ditta HI intervenne in un momento successivo alla ipotizzata richiesta di assunzione ovvero di negoziazione dell'assegno di euro 350,00. 34.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione dell'aggravante di cui all'art. 7 d. I. n. 152 del 1991. È illogico ritenere che LI abbia speso il nome della locale CO di 'ndrangheta, perché la sua azione era in contrasto con quelli della CO, tanto che fu ripreso per il suo gesto. Né la ditta HI subì una coartazione psicologica, atteso che si rivolse alla CO per ottenere ristoro. 35. Il difensore di NI IU MO, avv.to L. Villirilli, ha proposto ricorso, deducendo difetto di motivazione in punto di riconoscimento della aggravante di cui all'art. 7 d. I. n. 152 del 1991 al reato (furto di imbarcazioni) di cui al capo 24) e delle deduzioni contenute nella memoria del 19 febbraio 2021, depositata in pari data in udienza. È illogico ritenere che il delitto sia stato compiuto perché direttamente coordinato dall'organizzazione criminale, se il luogo in cui esso fu commesso era gestito da un uomo degli NA, in particolare UA NA, alias Nasca. Non si comprende poi in cosa sia consistito il cd. metodo mafioso, da cosa si desuma la consapevolezza in capo al ricorrente del fine di agevolazione mafiosa. 36. Il difensore di PA IL, avv.to G. Barbuto, ha proposto ricorso articolando più motivi. 36.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione di cui al capo 134). Di fronte a puntuali rilievi difensivi la Corte di appello ha reso una motivazione apparente facendo riferimento ad una pluralità di indizi neppure genericamente illustrati. 36.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di proscioglimento per intervenuta prescrizione dal reato di cui al capo 133) invece che con la formula "il fatto non costituisce reato”. Vi è in atti la prova dell'assoluta mancanza del dolo specifico del reato di intestazione fittizia di beni. È appena il caso di osservare che dalla presunta prova di dolo specifico del riciclaggio delle somme di denaro non si può far discendere la prova del concorso nella fittizia intestazione dei beni immobili, occorrendo un superiore livello di consapevolezza, cioè la condivisione del fine di sottrarre i suddetti eni al pericolo della confisca in favore dello Stato. 36.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di omessa risposta alla richiesta di determinazione della pena nel minimo, 56 36.4. Successivamente il difensore, avv.to G. Barbuto, ha proposto motivi aggiunti in relazione al secondo motivo di ricorso avente ad oggetto il reato di cui al capo 133) per il quale ha richiesto annullamento senza rinvio del proscioglimento per prescrizione per la mancanza dell'elemento soggettivo del contestato episodio di fittizia intestazione di beni. Una volta che il fatto di cui al capo 134) è stato riqualificato, da riciclaggio in ricettazione, è ancora più evidente l'assenza di elementi su cui fondare l'affermazione di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo 133). La totale carenza di prova dell'elemento psicologico del reato di fittizia intestazione si evince direttamente dal testo delle sentenze di merito e presenta i connotati di "evidenza constatabile" richiesti dal capoverso dell'art. 129 del codice di rito. 37. I difensori di LO AC, avv.ti A. Diddi e P. Lepera, hanno proposto ricorso, articolando più motivi. 37.1. Con il primo motivo hanno dedotto difetto di motivazione in ordine ai contenuti della memoria difensiva del 9 giugno 2021, con cui sono stati esposti numerosi argomenti che inficiano la ricostruzione accolta in sentenza in punto di affermazione di responsabilità per il fatto associativo di cui al capo 1); e alla richiesta di rinnovazione istruttoria per l'acquisizione delle fonoregistrazioni delle dichiarazioni rese dai collaboratori LI, GL e HI nel procedimento parallelo dinnanzi all'autorità giudiziaria di Crotone e delle dichiarazioni di alcuni agenti di polizia giudiziaria indicati nell'atto di appello, acquisizione che sarebbe stata necessaria alla luce delle discordanze emesse tra i verbali di interrogatorio e le trascrizioni. 37.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilità per il fatto associativo di cui al capo 1) e per omessa e illogica motivazione sul ruolo di organizzatore dell'associazione mafiosa. Il coinvolgimento associativo è stato presunto sulla base dei rapporti avuti con NI PO per la gestione, attraverso società di catering, del subappalto del centro profughi gestito dall'Ente MI di LA AP RI. Non è dato comprendere in cosa sia consistita la partecipazione del ricorrente: i fatti accertati nelle sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. non hanno alcun collegamento con il ricorrente. Non sono state accertate a carico del ricorrente condotte tipiche della partecipazione mafiosa, quali condotte violente, estorsive, intimidatorie. La Corte territoriale non ha indicato alcun riscontro su quale sarebbe stato il concreto contributo offerto dal ricorrente nella veste di organizzatore "della erogazione del servizio mensa del centro di accoglienza S. Anna di LA di AP RI". 57 s 37.3. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GL, LI e HI in riguardo alla ritenuta partecipazione del ricorrente alla CO NA. Le dichiarazioni dei collaboratori sono prive di portata individualizzante e mancano dei requisiti minimi per consentire un reciproco riscontro, specie perché hanno riferito di fatti e circostanze appresi da soggetti terzi. 37.4. Con il quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 54), di emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore della "Vecchia locanda" di NI AC. Non sussiste alcuna evidenza probatoria idonea a dimostrare la mancata esecuzione delle prestazioni sottostanti le fatture emesse. 37.5. Con il quinto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione ai capi 46), 47), 49), 59), 72) e 81) per avere la sentenza impugnata erroneamente motivato sulla sussistenza del reato di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. La sentenza impugnata ha del tutto trascurato che il ricorrente è stato soggetto terzo, estraneo al diretto percettore delle somme erogate e mero destinatario delle stesse per effetto di un contratto di subappalto successivo e, dunque, non in stretta correlazione con cui ricevette direttamente l'erogazione delle somme di denaro al fine di perseguire una finalità pubblicistica. 37.6. Con il sesto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa di cui al capo 117). la Corte di appello non ha dato conto di quale sia stato il contributo materiale del ricorrente, e non fa comprendere come il mutamento della ditta appaltatrice, essendo già in esecuzione il contratto di subappalto, possa aver determinato la volontà della pubblica amministrazione, sia nella prosecuzione dello svolgimento del contratto e sia nel compimento dell'atto dispositivo, ovvero la controprestazione del servizio reso prima dalla "Vecchia locanda catering" e successivamente dalla "Vecchia locanda S.r.l.". 37.7. Con il settimo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio nonché in punto di contestazione del fatto associativo, al fine di individuare la legge più favorevole. Il giudice ha motivato sulla pena con mere clausole di stile e non ha considerato che l'arco temporale della condotta del ricorrente va dall'anno 2005 all'anno 2011. La contestazione associativa doveva pertanto essere chiusa, con la conseguenza che avrebbe dovuto trovare applicazione la previgente disposizione 58 ла di legge del 2013, invece che quella del 2015. 37.A. Successivamente l'avv.to S. ST, difensore di OR BB, NC BR, EO TA, NC LE, IN OF, NC UA, RE UA, PA LE e OM IC, ha depositato nota difensiva, con allegazione di documenti, con cui ha svolto argomenti di contestazione dell'affermazione della sussistenza delle strutture associative per le quali sono intervenute le condanne. 38. IL AC ricorre, per il tramite dei difensori di fiducia, articolando due motivi. 38.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 648-bis e 316-bis cod. pen. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale, nell'escludere che le somme percepite dalle società subappaltatrici coinvolte nella gestione dei centri di accoglienza dei migranti, tra cui quelle riferibili a lei personalmente e al padre, siano state erogate, così come ritenuto nella sentenza emessa in esito al primo grado del giudizio, in esecuzione di contratti privatistici assumendo la natura giuridica di controprestazioni e non di contributi o finanziamenti, non si è confrontata con la pacifica circostanza di fatto che le somme di denaro asseritamente riciclate dalla AC erano state percepite, in esecuzione di contratto di subappalto, dalla società di catering ossia da un soggetto terzo totalmente diverso da quello che aveva ricevuto dalla Prefettura il denaro vincolato a fini pubblicistici. Sul piano giuridico, non è corretta l'affermazione che le somme di denaro hanno mantenuto l'originaria vocazione pubblica anche dopo essere transitate nel patrimonio del soggetto appaltatore. La giurisprudenza di legittimità occupandosi della natura giuridica delle somme erogate a titolo di corrispettivo, in esecuzione di un appalto di servizi nel medesimo settore dell'accoglienza di migranti richiedenti asilo, ha chiarito che il loro versamento costituisce una controprestazione eseguita nell'ambito di un rapporto contrattuale a titolo oneroso. In ogni caso, sotto il profilo più squisitamente penalistico, il reato di cui all'art. 316-bis cod. pen. ha natura istantanea e sanziona il diretto percettore delle somme che viola il vincolo di destinazione. Il percorso giustificativo in tema di elemento soggettivo è carente. La sentenza impugnata si è limitata, nonostante l'obbligo di motivazione rafforzata conseguente al ribaltamento della pronuncia assolutoria, a richiamare il rapporto di parentela con uno egli autori del reato presupposto senza indicare le 59 а л ragioni per le quali la ricorrente fosse a conoscenza della provenienza delittuosa delle somme accreditate sul suo conto corrente. 38.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Lamenta che per quantificare la pena siano state usate clausole di stile e che la pena base sia stata determinata in violazione dell'art. 648-bis, comma 3, cod. pen. che prevede una diminuente ove il reato presupposto sia sanzionato con pena inferiore nel massimo a cinque anni. 39. NI AC ricorre, per il tramite dei difensori di fiducia, articolando tre motivi. 39.1. Con il primo deduce violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione ai reati di truffa e riciclaggio. La Corte territoriale è pervenuta al ribaltamento della pronuncia di primo grado senza seguire un percorso giustificativo dotato di forza dimostrativa più persuasiva, senza indicare elementi probatori, sopravvenuti o già presenti, non valutati o travistati e senza individuare i punti di debolezza delle ragioni assolutorie. Non ha tenuto conto, come segnalato nella memoria difensiva, del principio della formazione progressiva del giudicato. Con riferimento alla truffa, ha ignorato che l'imputata era stata assolta dal reato associativo sul presupposto di fatto, insuscettibile di rivisitazione, che non aveva alcuna consapevolezza delle finalità illecite degli atti gestori della società di cui era formale amministratrice e legale rappresentante, atteso che operava come strumento inconsapevole del padre, al quale, pertanto, dovevano imputarsi le attività incriminate. La Corte di appello avrebbe dovuto pervenire alle medesime conclusioni del Giudice del primo grado che, coerentemente con l'accertamento di tale circostanza, aveva escluso l'aggravante della finalità mafiosa e, conseguentemente, dichiarato la prescrizione dei reati per i quali il pubblico ministero aveva proposto appello, dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Avrebbe dovuto, quindi, dichiarare la prescrizione maturata fin dal 2 gennaio 2018. Al contrario, non ha fornito alcuna giustificazione a proposito della sussistenza dell'aggravante, del tutto incompatibile con l'accertata inconsapevolezza della UR circa gli stretti legami del padre con ambienti di criminalità organizzata. Anche l'accertamento del dolo, inteso come volontà ed intenzione di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, si pone in stridente contrasto con il definitivo 60 Я accertamento dell'inconsapevolezza della ricorrente in ordine alla finalità illecita degli atti gestori della società. L'omessa comunicazione dell'avvenuta successione о sostituzione nel contratto di subappalto rappresenta una semplice violazione del codice dei contratti pubblici priva di rilevanza penale. Con riferimento al riciclaggio, la sentenza impugnata ha motivato esclusivamente sulla sussistenza del reato presupposto, riconnettendo la responsabilità dell'imputata alla ritenuta colpevolezza degli autori di quest'ultimo fatto illecito, senza tenere in considerazione le circostanze accertate in primo grado per escludere la sua partecipazione al reato associativo, pur avendo le stesse carattere decisivo ai fini dell'esclusione del dolo e dell'elemento soggettivo dell'aggravante della finalità mafiosa. 39.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo 102). La Corte di appello non ha valutato criticamente le censure difensive limitandosi ad elencare i motivi di appello ed ha, in tal modo, ignorato fatti decisivi, oggetto di giudicato parziale, quali l'impossibilità dell'imputata di avere accesso negli uffici della società e di contribuire all'attività di quest'ultima, che era gestita di fatto dal padre. In tale contesto la AC, non adempiendo dall'obbligo di esibizione della documentazione, ha, a tutto concedere, commesso l'illecito amministrativo previsto dall'art. 9, comma 1, d.lgs., n. 471 del 1997 anche tenuto conto che non sussiste, in radice, la prova che le scritture e i libri di cui è stata chiesta l'esibizione fossero stati in precedenza istituiti. 39.3. Con il terzo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione sulla quantificazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche. 40.2. NI TO ricorre per cassazione deducendo, nell'atto impugnazione redatto dai suoi difensori di fiducia, dieci motivi. 40.1. Con il primo lamenta che la sentenza impugnata, in violazione degli artt. 125, comma 3 e 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. nonché dell'art. 111, comma 6, Cost abbia utilizzato l'istituto della motivazione per relationem al di fuori dei casi ammessi dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. Emblematico in questo senso è il percorso motivazionale seguito per superare le obiezioni difensive in tema di contratto di fornitura e di caparra confirmatoria. 40.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso La Corte di appello, lungi dall'affrontare i pur numerosi e specifici rilievi difensivi in merito alla ricostruzione accusatoria, non si è curata di individuare i 61 9 connotati fattuali corrispondenti alla figura dell'imprenditore colluso e di chiarire il preciso contenuto del patto collusivo tra il ricorrente ed il gruppo mafioso. Non ha individuato, infatti, i soggetti dell'accordo, il tempo, l'efficacia ed i vantaggi patrimoniali ed economici attribuiti alle parti contraenti. Tali carenze non possono essere sopperite valorizzando l'incontestato rapporto di fornitura tra l'imputato ed il villaggio VA che è un dato neutro ed inidoneo a fungere da riscontro alle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori. Attraverso una evidente forzatura logica ha considerato logico e plausibile: - che il patto collusivo sia stato stipulato nel 2002; che TO abbia iniziato a rifornire la VA nel 2009; che la CO mafiosa abbia ottenuto le utilità attraverso false fatturazioni compiute nel 2013 e nel 2015, così come contestato nei capi 89) e 110). Non è stato chiarito quale sia stato il vantaggio concreto ed il rafforzamento ricevuto dall'associazione mafiosa quale conseguenza del contributo concorsuale di TO. 40.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. È stata attribuita decisiva rilevanza probatoria alle prolazioni de relato dei due collaboratori di giustizia nonostante la loro genericità, l'assenza di portata individualizzante e di convergenza, senza, comunque, fornire alcuna risposta alle doglianze difensive su punti nevralgici delle ricostruzioni offerte. Si è fatto riferimento anche al collaboratore PA, il quale non ha mai riferito alcunché sul conto di TO. 40.4. Con il quarto motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione delle vicende del cambio assegni in favore di PA LE e del supporto logistico che TO avrebbe offerto quale intermediario per la consegna di denaro al clan IC La Corte di appello, eludendo i limiti della contestazione, ha attribuito natura di riscontro esterno al contenuto di alcune conversazioni ambientali in cui si farebbe riferimento alle indicate vicende, del tutto ignorando i rilievi difensivi integralmente riportati nel ricorso. 40.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova relativamente al significato attribuito alle conversazioni attinenti alla vicenda del cambio degli assegni e all'attività di intermediazione in favore del clan IC. All'argomento difensivo secondo cui le conversazioni dimostravano che TO si era rifiutato più volte di cambiare gli assegni di LE, cedendo in una sola occasione perché costretto dall'interessato, anche perché non si aveva alcuna certezza che "NI" indicato come intermediario fosse l'odierno ricorrente, la 62 sentenza impugnata ha risposto senza esaminare il reale contenuto delle conversazioni e dando ampio spazio a mere suggestioni. 40.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge in relazione agi artt. 192 cod. proc. pen. e all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 nonché vizio di motivazione circa la falsità delle fatturazioni di cui ai capi 89) e 110) Il ruolo di TO quale soggetto che emetteva fatture per operazioni inesistenti al fine da arricchire la bacinella del sodalizio è stato ritenuto provato considerando unico riscontro alle accuse dei collaboratori la circostanza che la società di TO tenesse una contabilità irregolare. Trattasi, tuttavia, di dato desunto dagli accertamenti di natura contabile del nucleo di polizia tributaria attraverso presunzioni inutilizzabili ai fini dell'affermazione della responsabilità penale e senza adeguatamente considerare le analitiche spiegazioni fornite dal consulente di parte, le cui puntuali osservazioni sono state, invece, fraintese. La falsità delle fatture è stata ricavata da elementi privi di reale valore dimostrativo quali: il formato, il colore, la data ed il numero di protocollazione. Contraddittoriamente il volume di affari della società di TO, la BM, è stato considerato dimostrativo sia della funzione di cartiera sia dello svolgimento di attività in nero. Il buco contabile relativo all'anno 2014 nei rapporti tra BM e società LI è stato ritenuto sintomatico, al pari dell'assenza di d.d.t. legittimamente sostituiti da buoni consegna, della natura fittizia delle operazioni senza considerazione le giustificazioni fornite dalla difesa sulla funzione di caparra confirmatoria della somma di euro 145.000,00 proveniente dalla LI senza fatturazione. 40.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e 49, coma 2, cod. pen. La Corte di appello una volta ritenute le fatture prive dei requisiti formali avrebbe dovuto escludere la sussistenza dell'offensività della condotta delittuosa non potendo tali documenti fiscali costituire tutolo per la deduzione del relativo costo. 40.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relatore all'aggravante della agevolazione mafiosa. Lamenta l'assenza di una rigorosa verifica nei termini imposti dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. 40.9. Con il nono motivo deduce inosservanza degli artt. 2 e 4 cod. pen. nonché dell'art 8, comma 2-bis d.lgs. n. 74 del 200 lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuta introdotta dall'art. 39, comma 1 lett. m), d.l. n. 124 del 2019 per i fatti contestati al capo 89) nonostante l'importo non 63 Я rispondente al vero indicato nelle fatture per periodi di imposta sia inferiore ad euro centomila. 40.10 Con il decimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle circostanze attenuanti generiche ed al giudizio di bilanciamento Si duole dell'omessa considerazione di plurimi fattori positivi indicati nell'atto di appello. 41. OM IC ricorre deducendo un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, articolato in più censure. In particolare, IC lamenta che la sentenza impugnata: ha attributo valenza accusatoria al contributo dichiarativo del collaboratore SC nonostante sia privo di riferimenti specifici alla sua persona e si riferisca ad un arco temporale precedente a quello oggetto di contestazione;
ha utilizzato a suo carico le dichiarazioni del collaboratore AC che contengono indicatori di appartenenza associativa riferiti al periodo precedente e coevo a quello coperto dal giudicato di assoluzione. ha interpretato il significato delle conversazioni intercettate attraverso doppie presunzioni;
a titolo esemplificativo, nel dialogo tra PA e IO LE, dall'unico elemento certo, la percezione di somme di denaro dai LE, ha desunto la consapevolezza di IC in ordine alla provenienza di tali somme dall'attività estorsiva. Aggiunge che la Corte distrettuale non ha valutato circostanze, pacificamente accertate, aventi carattere decisivo ai fini della tenuta logica dell'impianto argomentativo. In particolare, ha trascurato: la trascrizione delle due conversazioni tra i LE redatta dal consulente di parte, peraltro in sintonia con quella operata dalla polizia giudiziaria, da cui si evince che i colloquianti parlavano non di denaro di provenienza illecita ma derivante da una vincita di gioco;
- alcuni passaggi delle conversazioni tra NI IO e UA IC da cui si comprende che il destinatario della somma di 15.000 euro non era il ricorrente ma un soggetto chiamato NI: numerose conversazioni da cui si evince che durante il periodo di detenzione non era OM IC ad operare quale tramite dello zio OR il quale, invece, si serviva di altri soggetti per compiere le cosiddette imbasciate;
il contenuto della nota dei Carabinieri che, nel commentare alcune conversazioni, non solo da atto che era stato direttamente IC OR a comunicare a OM IO la sua decisione di tenere il nipote OM fuori 64 फ da tutti i discorsi della famiglia, ma specifica che OM IC e OM IO traevano profitti individuali dalla gestione di slot machine svolgendo tale attività in piena autonomia dalla CO mafiosa, con periodica distribuzione degli utili solo tra gli interessati. La motivazione non ha adeguatamente valutato la natura e l'apprezzabilità dell'apporto causale fornito dal ricorrente al sodalizio e la sua permanenza nel tempo. 42. OR IC ricorre deducendo due motivi. 42.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale non ha valutato criticamente le deduzioni difensive ma si è limitata alla mera illustrazione dei motivi di gravame e, per contro, ha ignorato fatti di decisiva importanza Entrambe le sentenze di merito hanno affermato la colpevolezza dell'imputato solo ed esclusivamente sulla base di esiti captativi di colloqui intercorsi tra i fratelli IO e la moglie di IC, SO NI, aventi ad oggetto richieste economiche da parte di quest'ultima per specifiche circostanze. Trattasi, tuttavia di materiale probatorio nient'affatto dimostrativo dell'intraneità dell'imputato all'associazione. Come correttamente rilevato dagli investigatori, i versamenti operati dai fratelli IO in favore della moglie di OR IC (pari, così come si evince da altre conversazioni, ad appena 400 mensili), lungi dal costituire una forma di mantenimento spettante alle famiglie degli associati rimasti a disposizione dell'associazione, rappresentavano le anticipazioni in conto restituzione di una somma ingente che IC aveva consegnato, o a titolo di finanziamento della società LI o per evitare sequestri di prevenzione, ai IO prima della carcerazione e che questi ultimi avevano in animo di restituire, anche mediante la cessione a titolo gratuito di due appartamenti In ogni caso, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il versamento periodico di somme di denaro ai detenuti privi di fonti di reddito non costituisce da solo circostanza idonea a fondare un giudizio di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., che postula l'acquisizione di circostanze indicative non solo della adesione alla compagine associativa ma anche della prestazione di un contributo idoneo a mantenere in vita associazione e ad agevolare la persecuzione della sua esistenza. Di tali circostanze non vi è traccia nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Al contrario, sono stati acquisti elementi indicativi dell'estraneità dell'imputato al gruppo durante il periodo di detenzione. 65 пор 42.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e al diniego dell'applicazione della disciplina del reato continuato La determinazione della pena superiore al minimo edittale non è stata supportata da alcuna giustificazione. L'unitarietà del disegno criminoso tra il reato associativo per cui IC ha riportato condanna irrevocabile e quello oggetto del presente procedimento è stata esclusa trascurando la contiguità temporale tra le condotte succedutesi senza soluzione di continuità ed il dato pacifico che l'imputato aveva continuato stabilmente a far parte anche nel periodo oggetto della contestazione sub iudice della stessa associazione di 'ndrangheta, anche decidendo in stato detentivo la politica economica del clan. Evidentemente entrambi i reati associativi sono stati oggetto della stessa iniziale liberazione criminosa orientata al medesimo scopo illecito. 43. RT RÒ ricorre per cassazione articolando due motivi. 43.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di partecipazione all'associazione mafiosa. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale ha disatteso i principi giurisprudenziali, ampiamente richiamati, in tema di prova indiziaria desumendo la partecipazione al reato associativo, oltre dalle dichiarazioni inattendibili e prive di riscontri del collaboratore HI, da conversazioni intercettate, il cui significato è stato interpretato in applicazione di criteri non meglio indicati, e da un'unica circostanza, incontestata dalla difesa, ma priva, tuttavia, di efficacia dimostrativa: l'avere RÒ diuturnamente accompagnato PA LE nei suoi spostamenti. Per di più, a RÒ è stato riconosciuto, in conformità alla decisione del giudice del primo grado del giudizio, il ruolo di partecipe, quindi più grave di quello di concorrente esterno, originariamente contestato, con conseguenziale applicazione di una pena più severa in violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. In ogni caso, l'affermazione di responsabilità è stata basata su meri elementi congetturali inidonei a vanificare i rilievi difensivi esposti nell'atto di appello in termini tutt'altro che generici. Difetta, infine, e non è stata adeguatamente vagliata la richiesta di derubricazione dell'accusa nel reato di favoreggiamento. 43.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle circostanze generiche, denegate pur in presenza di plurimi elementi positivi, in ordine all'aggravante dell'associazione armata, ritenuta sussistente in assenza di adeguati elementi di prova e pur dando per accertato che l'associazione aveva operato in un periodo di pax mafiosa, in ordine all'aggravante di cui al sesto 9966 comma dell'art. 416-bis cod. pen., ritenuta sussistente in assenza di prova di una specifica attività prevaricante su altre aziende in un determinato settore produttivo e, infine, in ordine al trattamento sanzionatorio, reputato eccessivo e provo di adeguata giustificazione. 44. NI IO cl. 1971 ricorre articolando quindici motivi. 44.1. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. d) ed e) cod. proc. pen., nullità dell'ordinanza emessa all'udienza del 13 novembre 2020 con la quale è stata ingiustificatamente rigettata, nonostante l'accoglimento parziale dell'appello del pubblico ministero, l'istanza difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'acquisizione delle prove sopravvenute costituite dai verbali di udienza e delle trascrizioni delle dichiarazioni dei testimoni escussi nel parallelo giudizio svoltosi a carico dei coimputati che hanno optato per il giudizio ordinario. 44.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., carente ricostruzione dei fatti tipici in contestazione - a cominciare dalla condotta partecipativa ascritta al capo 1) di cui non è chiarita la componente soggettiva e cronologica (stabilità e permanenza del vincolo, condivisione del metodo mafioso, contenuto del patto sinallagmatico tra l'imprenditore colluso ed il sodalizio) -ed omesso confronto con i rilievi e le obiezione sollevate dalla difesa nonché adesione acritica ai rilievi contenuti nell'atto di appello del Pubblico ministero nel ribaltamento della sentenza di primo grado che aveva assolto il ricorrente dai capi 86), 92), 106), 114), e 130). Lamenta, altresì, che la Corte territoriale, oltre ad interpretare le conversazioni captate in ambientale utilizzate in chiave accusatoria con criteri illogici rispetto a quelli proposti dall'appellante sulla base di puntuali riscontri anche documentali, per rigettare le doglianze difensive abbia riprodotto pedissequamente l'articolazione motivazionale dell'originario decreto di fermo. 44.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. e), manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa alla valutazione: -della credibilità dei collaboratori di giustizia HI, LI e GL, le cui accuse sono state poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità; della attendibilità del contenuto delle loro chiamate in correità circa l'intraneità nell'associazione e la preordinazione di quest'ultima alla commissione e di una serie indeterminata di reati: -dei riscontri estrinseci ed intrinseci alle accuse. Deduce altresì, ai sensi dell'art. 606, lett. b), violazione degli artt., 125 comma 3, 192, 546 comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in tema di corretta valutazione del compendio probatorio con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza e 67 फि consumazione del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. anche tenuto conto dell'intervenuta assoluzione dal reato di frode in pubbliche forniture. Lamenta che la Corte territoriale abbia attributo valenza probatoria a dichiarazioni accusatorie che non si riscontrano tra loro, hanno un contenuto impreciso ed hanno individuato in un altro coimputato l'ideatore e gestore dell'affare MI. Difettano anche i riscontri individualizzanti rinvenuti o in episodi risalenti ad epoca diversa o in alcune conversazioni intercettate il cu contenuto è stato travisato. Nessuna prova è emersa sull'esistenza di un patto di scambio collusivo tra IO e la CO NA ed anzi l'ipotizzata esistenza di tale patto, che presuppone necessariamente l'alterità degli interessi delle parti che lo hanno stipulato, è incompatibile con la stabilità del vincolo associativo e milita per la totale estraneità di IO dal gruppo mafioso. D'altra parte, né IO né gli altri soggetti coinvolti con ruolo di primo piano nella gestione del centro di accoglienza dei migranti risultano essere entrati in contatto con esponenti della CO;
non è dato nemmeno sapere quale sia stata l'utilità conseguita da quest'ultima. La sentenza impugnata ha recepito l'impostazione accusatoria, secondo la quale il gruppo di cui IO è stato componente è sorto, su iniziativa di un sacerdote, OR, senza esteriorizzazione del metodo mafioso nell'acquisizione del servizio catering del centro accoglienza, con l'esclusivo scopo di lucrare sul business dei migranti, ma non ha spiegato in che termini, in tale contesto, sia comunque configurabile il reato associativo che richiede l'indeterminatezza del programma criminoso e non un vincolo occasionale finalizzato alla commissione di reati specifici. Elementi in chiave accusatoria non possono trarsi nemmeno dalle conversazioni intercettate. Esse attestano le ripetute richieste di denaro ai cugini NI e DI IO provenienti in modo estemporaneo da più soggetti e per cause eterogenee, comunque prive di attinenza con l'attività economica svolta da IO nel centro di accoglienza ossia la somministrazione dei pasti. Nel loro complesso sono idonee a dimostrare il ruolo di vittima dei destinatari delle continue richieste di denaro da parte di esponenti delle varie famiglie mafiose, come ammesso da DI IO nelle dichiarazioni in atti, travisate dalla Corte di appello, e come confermato dalle ben nove denunzie sporte dal nucleo familiare dei IO a seguito di episodi di furti e danneggiamenti. Né da tali conversazioni né da altre fonti di prova si evince che IO fosse consapevole del ruolo dei suoi interlocutori diretti, OR e SA, in ambito associativo e del rilevo causale che la sua condotta avrebbe assunto a vantaggio di questi ultimi. 68 19 ) In tale contesto non può ritenersi che IO abbia assunto il ruolo di organizzatore, posizione che postula in capo a che la esercita la funzione di coordinamento di uomini e mezzi nonché l'esercizio di poteri autonomi di panificazione ed organizzazione delle attività illecite del sodalizio. Non vi è alcuna traccia degli indicatori fattuali considerati dalla giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata, dell'avvenuto inserimento di IO nella realtà dinamica ed organizzativa del gruppo (affiliazione, periodo di osservazione, affectio societatis, ruolo gerarchico, messa a disposizione). Anzi la sua partecipazione è stata desunta dal coinvolgimento in una serie di reati che implicano la sussistenza di un interesso egoistico e assenza di relazioni stabile con il gruppo mafioso. Al contrario, le conversazioni intercettate delineano un ruolo di vittima del ricorrente, destinatario delle continue richieste di denaro dei rappresentanti delle varie famiglie mafiose operanti nel territorio. 44.4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a sostegno dell'aggravante dell'associazione armata di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. Lamenta che non siano stati indicati elementi sintomatici della sua consapevolezza in odine alla disponibilità di armi da parte dei sodali. La Corte di appello ha finito per ritenere l'aggravante de qua applicabile automaticamente in caso di contestazione del reato di partecipazione ad associazione mafiosa senza tenere in conto dell'effettiva dimensione dell'attività criminosa svolta dall'imputato, limitata alla gestione della cassa dell'associazione. 44.5. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. e) e b) cod. proc. pen., mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a sostegno del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. nonché violazione di legge in ordine alla sussistenza dei suoi elementi costitutivi. Lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto accertato che l'attività commerciale di ristorazione condotta da IO fosse finanziata in tutto o in parte dai proventi dei delitti commessi dalla consorteria mafiosa, pur in assenza della prova del trasferimento delle risorse e dell'utilizzo nell'attività economica di idonea capacità prevaricatrice a discapito di altre entità operati nel territorio, elementi ritenuti necessari dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. 44.6. Con il sesto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 316 bis cod. pen. La Corte Appello, disattendendo le indicazioni contenute nelle sentenze della Corte di cassazione emesse in sede cautelare nei confronti del ricorrente e di altri 69 computati, riportate nell'atto di impugnazione in ampi stralci e ribaltando la pronuncia assolutoria del primo grado del giudizio, ha erroneamente ritenuto configurabili i delitti di malversazione ai danni dello Stato, contestati ai capi 86), 92), 106) e 114), in assenza della necessaria identità soggettiva tra il beneficiario delle assegnazioni finanziarie è colui che si rende protagonista della condotta tipica nonché in mancanza della necessaria violazione del vincolo di destinazione. È stato trascurato che l'appalto pubblico per i servizi del centro di accoglienza e del CARA di Sant'Anna è stato aggiudicato alla Confederazione Nazionale delle MI d'Italia che, pur rimanendo l'unica assegnataria del servizio pubblico, ha affidato la gestione all'articolazione territoriale di LA di AP RI. Le somme di provenienza pubblica, pertanto, sono state sempre corrisposte alla Confederazione nazionale, che ha provveduto a versare alla Fraternità locale quanto necessario alla gestione, tra cui le somme destinate alle società di catering in adempimento di un rapporto contrattuale di natura privatistica al quale era estranea qualunque previsione di vincolo pubblico o di restituzione. In ogni caso, alle società di catering, tra cui quella amministrata da IO, è stato contestato non la mancata esecuzione della prestazione contrattuale bensì la differenza di valore tra quanto previsto nella convenzione stipulata con la Prefettura e quanto concretamente realizzato. Nella dinamica dei rapporti contrattuali così strutturata non poteva esserci alcuna appropriazione di somme perché il pagamento seguiva e non anticipava la prestazione contrattuale 44.7. Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento agli articoli 8, comma 1 e 2, decreto legislativo 74/2000 e 7 d.l. 152/91 in relazione ai capi 55), 57), 68), 69) e 78) della rubrica nonché dell'ulteriore reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 70). Secondo il ricorrente, la Corte d'Appello, incorrendo in una insanabile contraddizione, ha, da una parte, ritenuto inesistenti le operazioni indicate nelle fatture emesse dall'odierno ricorrente, valorizzando la mancata annotazione di tali documenti contabili nel registro IVA vendita della ditta individuale e, dall'altra, ha ritenuto, in modo presuntivo e congetturale, che il rapporto intercorrente tra le somme riportate nel registro corrispettivi (registro contabile in cui vengono annotate le operazioni attive dell'impresa) e quelle rilevate invece nel registro IVA acquisti fosse idoneo a giustificare l'effettiva sussistenza di importi elevati di vendita, anche in considerazione delle caratteristiche dell'attività esercitata dal ricorrente. Sono state trascurate le risultanze processuali dimostrative di effettivi e consistenti rapporti tra la società emittente e le società in favore delle quali sono state emesse le fatture. 1 70 0 44.8. Con l'ottavo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 10 d.lgs. 74 2000 e 7 d.l. 152/91 in relazione ai capi 101), 104) e 105) della rubrica nonché vizio di motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto perfezionata la fattispecie delittuosa in aperto contrasto con il dettato normativo che richiede la sussistenza congiunta di una doppia condotta alternativa riferita ai documenti contabili (distruzione o occultamento) nonché di un dolo specifico di evasione propria o di terzi e di un evento rappresentato della sopravvenuta impossibilità di ricostruire mediante i documenti i redditi o il volume di affari al fine dell'imposta sul valore aggiunto. 44.9. Con il nono motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 640 cod. pen. e 7 della legge n. 203 del 1990 nonché vizio di motivazione in relazione al capo 115) della rubrica. Lamenta che la Corte di Appello abbia ritenuto, in modo congetturale, apodittico e contraddittorio, la condotta di IO idonea a concorrere, o quantomeno, ad agevolare, la commissione del reato di truffa in aperto contrasto logico con le risultanze del compendio probatorio da cui, al contrario, si evince la sua ininfluenza rispetto all'avverarsi dell'evento tipico, in concreto, cagionato, in via esclusiva, dalla condotta di terzi soggetti. Le clausole contrattuali non prevedevano alcun obbligo delle società di catering di comunicare i report dei pasti somministrati. Nella ricostruzione accolta dai giudici del merito sussiste un'evidente asimmetria, estranea al reato di truffa, tra il soggetto destinatario dell'attività ingannatoria, l'articolazione territoriale confraternita, ed il soggetto chiamato a compiere l'atto di disposizione patrimoniale non dovuto, la Prefettura In ogni caso, l'omessa consegna alla stazione appaltante delle fatture non è idonea ad integrare una condotta truffaldina, sia pure in forma omissiva, perché tale documentazione rappresentava un dato di riscontro dell'avvenuta esecuzione della prestazione contrattale e non un suo presupposto. Peraltro, il dato della presenza effettiva dei migranti da cui dipendeva la quantificazione degli emolumenti era comunicato quotidianamente dalla Questura alla stazione appaltante. 44.10. Con il decimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 629 comma 2 n.3) cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione capo 118) della rubrica per avere la Corte Appello erroneamente ritenuto la sussistenza, oltre ogni ragionevole dubbio, della responsabilità di IO circa la consumazione della fattispecie estorsiva contestata in aperto contrasto logico col dato probatorio. 71 3 Dalle conversazioni captate e dai riscontri documentali emerge la totale assenza di una condotta violenta e minacciosa, anche solo indiretta o implicita, idonea ad ingenerare nel soggetto passivo del reato il timore funzionale all'atto disposizione patrimoniale. Al contrario, si evince che IO ha assunto la veste non solo di intermediario fra gli estortori e la vittima, esortando quest'ultima ad estinguere il debito, ma anche di co-estorto nonché unico destinatario dell'attività intimidatoria 44.11. Con l'undicesimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli articoli 81 e 644 comma 5 nn. 3) e 4), 7 della legge 203/91 nonché vizio di motivazione in relazione all'imputazione di cui al capo 119). Lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di usura in aperto contrasto logico con il dato probatorio connotato da elementi neutri in relazione alla condotta tenuta dell'imputato e omettendo di pronunciarsi sulle specifiche doglianze esposte nell'atto di appello, con specifica memoria depositata nel corso del giudizio di primo grado. La sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta in ordine alla sussistenza e all'entità del prestito e all'ammontare dei tassi applicati, pur trattandosi di requisiti oggettivi e soggettivi necessari ai fini del perfezionamento della fattispecie contestata. Sono stati ignorati i tredici atti di compravendita stipulati dal nucleo familiare della vittima che dimostrano non solo che i venditori avevano pianificato, a prescindere dai rapporti con IO, una strategia di smobilitazione del patrimonio, ma che per gli immobili ceduti a quest'ultimo era stato concordato il medesimo prezzo di vendita convenuto con gli altri acquirenti. 44.12. Con il dodicesimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 378 cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione capo 121) della rubrica per avere la Corte Appello erroneamente ritenuto la sussistenza, oltre ogni ragionevole dubbio, della responsabilità di IO circa la consumazione del reato di favoreggiamento in aperto contrasto logico col dato probatorio ed omettendo di confrontarsi con i rilievi difensivi che avevano evidenza che la dazione di denaro era avvenuta in una sola occasione e che IO aveva agito perché costretto e non come partecipe. 44.13. Con il tredicesimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 81 110 cod. pen. e 12 quinquies L. n. 356 del 1992, oggi 512-bis cod. pen. pen. nonché vizio di motivazione in relazione capo 130), per avere la Corte Appello erroneamente ritenuto che IO fosse l'amministratore di fatto della LI s.r.l. nonostante vi fosse la prova che egli ne fosse il direttore amministrativo. Difetta la prova dell'origine illecita dei 72 beni impiegati per la costituzione della società e che il trasferimento in capo al cugino fosse idoneo al raggiungimento della finalità di evitare l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. 44.14. Con il quattordicesimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. cod. pen. nonché vizio di motivazione sempre in relazione al reato di intestazione fittizia di cui al capo 130), per avere la Corte Appello omesso di confrontarsi circa la effettiva sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi della circostanza aggravante del metodo e della finalità mafiosa. Non sono stati indicati né gli aspetti reali della forza di pressione riconducibile al sodalizio e la sua incidenza sull'atteggiamento più arrendevole dei soggetti passivi né le concrete modalità di agevolazione del gruppo mafioso. 44.15. Con il quindicesimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuati generiche. 45. NI IO cl. 1981 ricorre articolando sei motivi 45.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza per difetto di autonoma motivazione. La Corte territoriale, disattendo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione per relationem, si è limitata a trascrivere pedissequamente il provvedimento di fermo senza alcuna autonoma rielaborazione e senza pendere in esame i rilevi mossi dalla difesa. In particolare, nell'illustrare le ragioni dell'infondatezza dei motivi di appello, ha riprodotto, con il sistema del cd. copia e incolla, le identiche scansioni logiche ed argomentative del citato provvedimento di fermo. 45.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con specifico riferimento al reato di partecipazione ad associazione mafiosa. La Corte territoriale non ha tratto le conseguenze dai pur evocati principi giurisprudenziali, rimanendo del tutto silente, al pari del G.i.p., sul ruolo che IO avrebbe svolto all'interno dell'associazione e sul contributo fornito per il rafforzamento o la conservazione della capacità operativa dell'organizzazione. Nulla si dice circa la durata temporale della militanza associativa, elemento considerato decisivo dalla Sezioni Unite nella recente sentenza Madaffari, nonostante la condotta dell'imputato sia stata occasionale e limitata. L'affermazione di intraneità è stata fondata sulle risultanze di tre conversazioni intercettate che, pur avendo un contenuto neutro, sono state interpretate, con una chiave di lettura illogica, come dimostrative del fatto che IO avesse impegnato le risorse provenienti dalla gestione del centro di 73 12 accoglienza alla stregua di una cassa comune per il sostentamento degli affilati della consorteria NA. Dal significato reale delle citate conversazioni e soprattutto dai dialoghi indicati in apposita memoria difensiva, ignorata dalla sentenza impugnata, si evince che IO era, in realtà, vittima di continue richieste di denaro avanzate nei confronti dell'omonimo cugino, per suo tramite, da un numero indeterminato di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata alle cui logiche l'imputato era, invece, del tuo estraneo. Non sono stati applicati correttamente i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità sulla categoria dell'imprenditore colluso e, più a monte, non sono stati accertati in fatto i temimi dell'accordo criminoso spartitorio e l'identità dei suoi contraenti né è stata attribuita adeguata rilevanza alle denunce sporte dal nucleo familiare dei IO per segnalare numerosi di furti e danneggiamenti di cui erano rimaste vittime nello stesso arco temporale in cui subivano le pressioni per l'elargizione di somme di denaro 45.3. Con il terzo motivo si chiede l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma,cod. pen. L'aggravante dell'associazione armata è stata riconosciuta in assenza di elementi dimostrativi della consapevolezza del ricorrente della diponibilità di armi da parte dei sodali in applicazione di un automatismo legato alla mera contestazione del reato associativo ed esonerando l'accusa dal relativo onere della prova esteso anche alla strumentalità di tale asserita disponibilità all'agevolazione della realizzazione del programma associativo. 45.4. Con il terzo motivo si chiede l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma,cod. pen. La Corte distrettuale è partita dalla premessa, erronea, che l'aggravante non necessita di una prova autonoma dell'effettivo reinvestimento dei proventi illeciti nelle attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo. Non è sufficiente la prova di una generica infiltrazione del sodalizio nel tessuto economico del territorio ma occorre la dimostrazione del finanziamento delle attività economiche con i proventi delle attività illecite. Prova nella specie mancante se si considera che la impresa dei IO aveva conseguito il servizio mensa migranti attraverso regolare contratto di sub appalto. Nulla è stato osservato sulla riferibilità soggettiva dell'aggravante al ricorrente. 74 45.5. Con il quinto motivo si chiede l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai reati di riciclaggio, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., di cui ai capi 124) e 129). La Corte di appello, nel riformare la sentenza di assoluzione in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha ignorato le plurime sentenze di annullamento, pronunciate nella fase cautelare, che avevano escluso, con motivazione richiamata in ampi stralci, la sussistenza nel caso di specie degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 316-bis cod. pen., contestata come reato presupposto. 45.6. Con il sesto ed ultimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 46. ND IO ricorre articolando quattordici motivi. 46.1. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. d) ed e) cod. proc. pen., nullità dell'ordinanza emessa all'udienza del 13 novembre 2020 con la quale è stata ingiustificatamente rigettata, nonostante l'accoglimento parziale dell'appello del pubblico ministero, l'istanza difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. attraverso l'acquisizione delle prove sopravvenute, costituite dai verbali di udienza e delle trascrizioni delle dichiarazioni dei testimoni escussi nel parallelo giudizio svoltosi a carico dei coimputati che hanno optato per il giudizio ordinario. 46.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza per difetto di autonoma motivazione. La Corte territoriale, disattendo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione per relationem, si è limitata a trascrivere pedissequamente il provvedimento di fermo senza alcuna autonoma rielaborazione e senza pendere in esame i rilevi mossi dalla difesa. In particolare, nell'illustrare le ragioni dell'infondatezza dei motivi di appello ha riprodotto, con il sistema del cd. copia e incolla, le identiche scansioni logiche ed argomentative del citato provvedimento di fermo. 43.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con specifico riferimento al reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1). La Corte territoriale non si è misurata con le doglianze difensive ed ha operato, attingendo ancora una volta all'impianto motivazionale dell'originario provvedimento di fermo, una ricostruzione fattuale erronea per essere del tutto disancorata dai dati documentali e ciò anche nel percorso seguito per ribaltare la decisione assolutoria per alcuni capi di imputazione. 75 46.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con specifico riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Le dichiarazioni dei collaboratori sono state considerate precise e convergenti nonostante, con la sola eccezione di quelle rese da HI, non attengono a ND IO ma al coimputato NI IO cl. 71 Non è stato indicato il ruolo che ND IO avrebbe svolto all'interno dell'associazione e quale sia stata la natura e la durata del contributo fornito. Difettano i riscontri esterni individualizzanti. Non hanno la necessaria forza dimostrativa né le conversazioni intercettate, da cui si evince che il ricorrente è stato vittima della locale criminalità organizzata, né le dichiarazioni di altri collaboratori d giustizia che hanno in vario modo fatto riferimento alla gestione dell'affare MI, Non sono stati individuati gli esatti contorni del patto collusivo tra IO ed il gruppo NA;
è stata sottovalutata la circostanza pacifica che il ricorrente non ha mai avuto contatti diretti con esponenti di questo gruppo ma solo con i compiutati OR e SA per la gestione dei sub appalti conferiti dalla MI. È stato considerato sufficiente ai fini dell'integrazione del reato associativo un programma criminoso né ampio né indeterminato ma limitato alla gestione dell'affare MI attraverso subappalti conseguiti in un contesto lecito e senza esteriorizzazione del metodo mafioso L'affermazione di intraneità è stata fondata sulle risultanze di tre conversazioni intercettate che, pur avendo un contenuto neutro, sono state interpretate, con una chiave di lettura illogica, come dimostrative del fatto che IO avesse impegnato le risorse provenienti dalla gestione del centro di accoglienza alla stregua di una cassa comune per il sostentamento degli affilati della consorteria NA. Dal significato reale delle citate conversazioni e soprattutto dai dialoghi indicati in apposita memoria difensiva ignorata dalla sentenza impugnata si desume che IO era vittima di continue richieste di denaro avanzate nei confronti dell'omonimo cugino per suo tramite da un numero indeterminato di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata alle cui logiche l'impatto era del tuo estraneo. Non sono stati applicati correttamente i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità sulla categoria dell'imprenditore colluso e più a monte non sono stati accertati in fatto i temimi dell'accordo criminoso spartitorio e dei suoi contraenti né è stata attribuita adeguata rilevanza alle denunce sporte dal nucleo familiare dei IO per segnalare numerosi di furti e danneggiamenti di cui erano rimasti vittima nello stesso arco temporale in cui subivano le pressioni per l'elargizione di somme di denaro 76 а Nessuna prova è emersa sull'esistenza di un patto di scambio collusivo tra IO e la CO NA ed anzi l'ipotizzata esistenza di tale patto, che presuppone necessariamente l'alterità degli interessi delle parti che lo hanno stipulato, è incompatibile con la stabilità del vincolo associativo e milita per la totale estraneità di IO dal gruppo mafioso. D'altra parte, né IO né gli altri soggetti coinvolti con ruolo di primo piano nella gestione del centro di accoglienza dei migranti risultano essere entrati in contatto con esponenti della CO;
non è dato nemmeno sapere quale sia stata l'utilità conseguita da quest'ultima. Recependo l'impostazione accusatoria, secondo la quale il gruppo di cui IO è stato componente è sorto, su iniziativa di un sacerdote e senza alcuna esteriorizzazione del metodo mafioso nell'acquisizione del servizio catering del centro accoglienza, con l'esclusivo scopo di lucrare sul business dei migranti, non sarebbe configurabile il reato associativo che richiede l'indeterminatezza del programma criminoso e non un vincolo occasionale finalizzato alla commissione di reati specifici. Elementi in chiave accusatoria non possono trarsi nemmeno dalle conversazioni intercettate. Esse attestano le ripetute richieste di denaro ai cugini NI e DI IO provenienti in modo estemporaneo da più soggetti per cause eterogenee comunque prive di attinenza con l'attività economica di somministrazione dei pasti. Nel loro complesso sono idonee a dimostrare il ruolo di vittima dei destinatari delle continue richieste di denaro da parte di esponenti delle varie famiglie mafiose, così come ammesso dal ricorrente nelle s.i.t. in atti travisate dalla Corte di appello e come confermato dalle ben nove denunzie sporte dal nucleo familiare a seguito di episodi di furti e danneggiamenti. Né da tali conversazioni né da altre fonti di prova si evince che IO fosse consapevole del ruolo dei suoi interlocutori diretti, OR e SA, in ambito associativo e del rilevo causale che la sua condotta avrebbe assunto a vantaggio di questi ultimi. In tale contesto non può ritenersi che IO abbia assunto il ruolo di organizzatore che postula la funzione di coordinamento di uomini e mezzi nonché l'esercizio di poteri autonomi di panificazione ed organizzazione delle attività illecite del sodalizio. Non vi è alcuna traccia degli indicatori fattuali considerati dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata dell'avvenuto inserimento di IO nella realtà dinamica ed organizzativa del gruppo. Anzi la sua partecipazione è stata desunta dal coinvolgimento in una serie di reati che implicano la sussistenza di un interesso meramente egoistico e assenza di relazioni stabile con il gruppo mafioso. 77 46.5. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a sostegno dell'aggravante dell'associazione armata di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. L'aggravante dell'associazione armata è stata riconosciuta in assenza di elementi dimostrativi della consapevolezza del ricorrente della diponibilità di armi da parte dei sodali in applicazione di un automatismo legato alla mera contestazione del reato associativo ed esonerando l'accusa dall'onere di dimostrare che l'imputato abbia colpevolmente ignorato la disponibilità di armi da pare dei sodali e che tale disponibilità abbia avuto lo scopo di agevolare la realizzazione del programma associativo. 46.6. Con il sesto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. e) e b) cod. proc. pen., mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a sostegno del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. nonché violazione di legge in ordine alla sussistenza dei suoi elementi costitutivi. La Corte distrettuale è partita dalla premessa erronea che l'aggravante non necessita di una prova autonoma dell'effettivo reinvestimento dei proventi illeciti nelle attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo Non è sufficiente la prova di una generica infiltrazione del sodalizio nel tessuto economico del territorio, ma occorre la dimostrazione del finanziamento delle attività economiche con i proventi delle attività illecite. Prova nella specie mancante se si considera che la impresa dei IO aveva conseguito il servizio mensa migranti attraverso regolare contratto di sub appalto. Nulla è stato osservato sulla riferibilità soggettiva dell'aggravante al ricorrente 46.7. Con il settimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 316 bis cod. pen. La Corte Appello, disattendendo le indicazioni contenute nelle sentenze della Corte di cassazione emesse in sede cautelare nei confronti del ricorrente e di altri computati, riportate nell'atto di impugnazione in ampi stralci e ribaltando la pronuncia assolutoria del primo grado del giudizio, ha erroneamente ritenuto configurabile il delitto di malversazione ai danni dello Stato, contestato ai capi 86), 92), 106) e 114), in assenza della necessaria identità soggettiva tra il beneficiario delle assegnazioni finanziarie è colui che si rende protagonista della condotta tipica nonché in mancanza della necessaria violazione del vincolo di destinazione immoto alle somme di denaro ricevute. È stato trascurato che l'appalto pubblico per i servizi del centro dia accoglienza e del CARA di Sant'Anna è stato aggiudicato alla Confederazione Nazionale delle 78 MI d'Italia che, pur rimanendo l'unica assegnataria del servizio pubblico, ha affidato la gestione all'articolazione territoriale di LA di AP RI. Le somme di provenienza pubblica, pertanto, sono state sempre corpose alla Confederazione nazionale che ha provveduto a versare alla Fraternità locale quanto necessario alla gestione, tra cui le somme destinate alle società di catering in adempimento di un rapporto contrattuale di natura privatistica al quale era estranea qualunque previsione di vincolo pubblico o di restituzione. In ogni caso, alle società di catering, tra cui quella amministrata da IO, è stato contestato non la mancata esecuzione della prestazione contrattuale bensì la differenza di valore tra quanto previsto nella convenzione stipulata con la Prefettura e quanto concretamente realizzato. In tale contesto non poteva esserci alcuna appropriazione di somme perché il pagamento seguiva e non anticipava la prestazione contrattuale 46.8. Con l'ottavo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento agli articoli 8, comma 1 e 2, decreto legislativo 74/2000 e 7 d.l. 152/91 in relazione ai capi 53), 64) e 77) della rubrica. Lamenta che la Corte d'Appello abbia contraddittoriamente, da una parte, ritenuto inesistenti le operazioni indicate nelle fatture emesse dall'odierno ricorrente sulla scorta della mera assenza di fatture nel registro IVA vendita della ditta individuale e, dall'altra, abbia ritenuto, in modo presuntivo e congetturale, che il rapporto intercorrente tra le somme riportate nel registro corrispettivi (registro contabile in cui vengono annotate le operazioni attive dell'impresa) e quelle rilevate nel registro IVA acquisti fosse idoneo a giustificare l'effettiva sussistenza di importi elevati di vendita, anche in considerazione delle caratteristiche dell'attività esercitata dal ricorrente. Sono state trascurate le risultanze processuali dimostrative di effettivi e consistenti rapporti tra la società emittente e le società in favore delle quali sono state emesse le fatture. 46.9 Con il nono motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di degli artt. 10 d.lgs. 74 2000 e 7 d.l. 152/91 in relazione al capo 98) della rubrica nonché vizio di motivazione, per avere la Corte d'Appello ritenuto perfezionata la fattispecie delittuosa in contestazione in aperto contrasto con il dettato normativo, che richiede la sussistenza congiunta di una doppia condotta alternativa riferita ai documenti contabili (distruzione o occultamento) nonché di un dolo specifico di evasione propria o di terzi e di un evento rappresentato della sopravvenuta impossibilità di ricostruire mediante i documenti i redditi o il volume di affari al fine dell'imposta sul valore aggiunto. 79 46.10. Con il decimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 640 cod. pen. e 7 della legge n. 203 del 1990 nonché vizio di motivazione in relazione al capo 115). Lamenta che la Corte di Appello abbia ritenuto, in modo congetturale, apodittico e contraddittorio, la condotta di IO idonea a concorrere o, quantomeno, ad agevolare la commissione del reato di truffa in stridente contrasto logico con le risultanze del compendio probatorio da cui, al contrario, si evince la sua ininfluenza rispetto all'avverarsi dell'evento tipico, in concreto, cagionato, in via esclusiva, dalla condotta di terzi soggetti. Le clausole contrattuali non prevedevano alcun obbligo delle società di catering di comunicare i report dei pasti somministrati. Nella ricostruzione accolta dai giudici del merito sussiste un evidente asimmetria, estranea al reato di truffa, tra il soggetto destinatario dell'attività ingannatoria, l'articolazione territoriale confraternita, ed soggetto chiamato a compiere l'atto di disposizione patrimoniale non dovuto, la Prefettura In ogni caso, l'omessa consegna alla stazione appaltante delle fatture non è idonea ad integrare una condotta truffaldina, sia pure in forma omissiva, perché tale documentazione rappresentava un dato di riscontro dell'avvenuta esecuzione della prestazione contrattale e non un suo presupposto. Peraltro, il dato della presenza effettiva dei migranti da cui dipendeva la quantificazione degli emolumenti era comunicato quotidianamente dalla Questura alla stazione appaltante. 46.11. Con l'undicesimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli articoli 81 e 644 comma 5 nn. 3) e 4), 7 della legge 203/91 nonché vizio di motivazione in relazione all'imputazione di cui al capo 119). Lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di usura in aperto contrasto logico con il dato probatorio connotato da elementi neutri in relazione alla condotta tenuta dell'imputato e omettendo di pronunciarsi sulle specifiche doglianze esposte nell'atto di appello con specifica memoria depositata nel corso del giudizio di primo grado. La sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta in ordine alla sussistenza e all'entità del prestito e all'ammontare dei tassi applicati, pur trattandosi di requisiti oggettivi e soggettivi necessari ai fini del perfezionamento della fattispecie contestata. Sono stati ignorati i tredici atti di compravendita stipulati dal nucleo familiare della vittima che dimostrano non solo che i venditori avevano pianificato, a prescindere dai rapporti con IO, una strategia di smobilitazione del patrimonio ma che per gli immobili ceduti a 80 quest'ultimo era stato concordato il medesimo prezzo di vendita convenuto con gli altri acquirenti. 46.12. Con il dodicesimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 81 cod. pen., 10, 12 e 14 della legge n. 497 del 1974 nonché vizio di motivazione in relazione capo 122) Lamenta che la Corte di appello abbia utilizzato quale unica prova di accusa una conversazione tra RA e NI IO cl 71 in cui si fa riferimento ad armi. Non solo tali armi non sono state mai rivenute ma non sono stati nemmeno acquisiti elementi in grado di riscontrare positivamente le affermazioni degli interlocutori e di avvallare la presunzione che esse fossero destinate ad agevolare l'attività della CO. 46.13 Con il tredicesimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 81 110 cod. pen. e 12 quinquies L. n. 356 del 1992, oggi 512-bis cod. pen. pen. nonché vizio di motivazione in relazione capo 130) della rubrica per avere la Corte Appello erroneamente ritenuto che IO fosse l'amministratore di fatto della LI s.r.l. nonostante vi fosse la prova che egli ne fosse il direttore della produzione. Difetta la prova dell'origine illecita dei beni impiegati per la costituzione della società e che il trasferimento in capo al cugino fosse idoneo al raggiungimento della finalità di evitare l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. 46.14. Con il quattordicesimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuati generiche. 47. NI EO ricorre articolando due motivi. 47.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di partecipazione all'associazione mafiosa. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale ha considerato attendibili le dichiarazioni del collaboratore HI in contrasto con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. Il chiamante in correità, come si evince dai verbali allegati per stralcio al ricorso, ha fornito versioni contraddittorie sui suoi rapporti con il ricorrente fornendo ogni volta versioni diverse in ordine all'epoca di conoscenza e in ordine alle ragioni per cui era entrato in contatto con lui aggiungendo, con espressioni ambigue ed imprecise, particolari sempre più compromettenti che non possono essere apprezzati alla stregua di semplici precisazioni. Emblematici sono i rapporti in materia di stupefacenti prima esclusi, poi ammessi per di più con l'indicazione di dettagli. HI inoltre è stato smentito in relazione ad un elemento fattuale specifico e ciò non può non avere compromesso l'attendibilità dell'intero racconto. LA 81 disamina dei tabulati è, infatti, emerso un unico contatto con EO e non gli intesi e frequenti contatti di cui ha ripetutamente parlato Il dato captativo, letto alla luce dell'accertata inattendibilità delle dichiarazioni di HI, non contiene elementi accusatori posto che IO LE, nel corso dei dialoghi, pronuncia espressioni evocative di un rapporto amicale e non dell'intraneità del ricorrente alla CO D'altra parte, la carenza della piattaforma di accusa è confermata dalla mancata contestazione a EO di reati scopo sebbene accusato di essere detto ad attivò illecita nel settore degli stupefacenti, delle estorsioni e delle armi. 47.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle circostanze generiche - denegate pur in presenza di plurimi elementi positivi, quali la rescissione del rapporto con l'organizzazione, esteriorizzata trasferendosi al Nord Italia per intraprendere regolare attività lavorativa - nonché in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 48. IU AN ricorre articolando due motivi. 48.1. Con il primo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione in relazione al reato di partecipazione all'associazione mafiosa. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale si è disinteressata delle argomentazioni difensive esposte nell'atto di appello e nella memoria depositata all'udienza del 9 giugno 2021. Conseguentemente, non ha attribuito alcuna rilevanza ad elementi decisivi a discarico quali: - l'estraneità dell'imputato ad altri procedimenti penali che hanno nel tempo interessato la CO NA, - l'assenza di frequentazione con gli altri sodali, l'inconsistenza del dichiarato dei - collaboratori di giustizia, peraltro riferito a epoca diversa da quella oggetto di contestazione. Nel percorso motivazionale non sono stati indicati elementi fattuali capaci di sorreggere l'accusa, neanche come riscontri esterni alle accuse dei due collaboratori. Tali non possono essere considerati né le sporadiche presenze di AN a due soli incontri presso il bar Royal né i fatti contestati nei capi 21) e 22), per i quali è intervenuta l'assoluzione, né il denaro consegnatogli da NI IO, che è spiegabile non con l'inserimento nella compagine associativa ma con il ruolo di battitore libero nell'ambiente criminale con la pretesa di essere ricompensato da un'attività di intermediazione. Proprio per questo motivo IO ha modo di esprimere verso di lui parole di disprezzo. 48.2. Con il secondo motivo deduce assenza di motivazione in ordine alle doglianze contenute nell'atto di appello e nella memoria per dimostrare l'estraneità di AN rispetto alla condotta estorsiva contestata al capo 13). 82 or s La Corte ha trascurato le incongruenze e le contraddizioni delle dichiarazioni della persona offesa che ha riferito circostanze diverse nelle sommarie informazioni e nelle conversazioni intercettate, se interpretate senza pregiudizi. 48.3. Con il terzo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante d cui all'art. 416.bis, sesto comma, cod. pen. La Corte di sé limitata ad esporre il motivo di appello senza rispondere alle censure. La carenza non può essere superata tenendo conto della natura oggettiva dall'aggravante del reimpiego finanziario posto che va sempre dimostrato l'investimento effettivo in attività economiche da parte del sodalizio dei proventi delle attività illecite in strutture produttive dirette a prevalere sulle altre presenti nel territorio che offrono gli stessi ben e servizi. In tale senso è stata contraddittoriamente valorizzata la condotta di AN contestata nei capi 21) e 22) quale illecita interferenza nella concorrenza nonostante l'intervenuta assoluzione. 48.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle circostanze generiche, denegate nonostante il minimo contributo causale, e alla determinazione del trattamento sanzionatorio eseguita senza spiegazione dell'iter logico alla base del computo matematico. 49. AR RI ricorre sviluppando un unico moto con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Lamenta che la sentenza impugnata, disattendendo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova indiziaria, abbia fondato l'accertamento di responsabilità su un dato neutro ed irrilevante ai fini della condotta contestata di occultamento e distruzione ossia la mancata produzione dei documenti, dando spazio a mere presunzioni. Evidenzia che non sono stati adeguatamente vagliati gli elementi a discarico, pur indicati nell'atto di appello, ed in particolare l'assenza di prova circa l'istituzione delle scritture contabili asseritamente distrutte ed occultate e l'avvenuta consegna di tali documenti all'imputato da parte del precedente amministratore. Non sono stati affrontati né il tema della rilevanza delle scritture non consegnate nella ricostruzione della situazione reddituale e del volume di affari né quello del dolo specifico. 50. OM IL ricorre con due distinti atti di impugnazione, a firma rispettivamente dell'avv. Luca Cianferoni e dell'avv. Tiziano OR, che avendo sviluppato motivi in larga sovrapponibili possono essere esposti congiuntamente. 83 Ө 50.1. Con il primo motivo comune ai due atti si deduce violazione di legge penale e processuale in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. IL è stato sottoposto a due procedimenti penali per il reato associativo di tipo mafioso: oltre al presente denominato "Johnny", in cui è stata elevata una contestazione "aperta", recante soltanto l'indicazione della data di inizio della permanenza (dal marzo 2013), procedimento denominato "Kyterion", in cui è stata formulata una contestazione "chiusa", recante la data di inizio e fine della condotta partecipativa ("all'anno 2010 al marzo 2013"). Al fine di evitare che tale frammentazione conduca ad una sperequazione sanzionatoria, con lesione del principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivamente, impone dichiararsi l'improcedibilità in applicazione del divieto del ne bis in idem. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la preclusione del giudicato opera anche quando la seconda contestazione, come nel caso in esame, a prescindere dal profilo temporale, abbia comunque ad oggetto la partecipazione ad una consorteria criminale identica quanto alla sfera operativa e di interesse ed alla compagine sociale. Non costituisce condizione ostativa all'operatività della preclusione la natura chiusa della prima contestazione e aperta della seconda;
non sono stati, infatti, contestati nel presente procedimento nuovi, ulteriori e diversi aspetti tali da rendere diversa la condotta rispetto a quella precedente;
né, d'altra parte, avrebbe potuto esserlo naturalisticamente, stante l'assenza di eventi interruttivi, Si è invece preferito, ai fini dell'accertamento giudiziario, differenziarle al solo fine di fare fronte ad esigenze di indagine. Il carattere aperto della contestazione spiega i sui effetti sul piano processuale;
ad esso non possono riconnettersi effetti sostanziali condizionando la natura dell'unico reato associativo prolungatosi nel tempo a cagione della permanenza. Una diversa interpretazione andrebbe irrimediabilmente a collidere con le recenti sentenze della Corte di Strasburgo e Lussemburgo che, ripudiando una concezione meramente normativa, hanno ritenuto operativo il divieto del ne bis in idem anche in relazione a fatti diversi, giudicabili in distinti processi, se comunque le condotte non danno luogo ad una pluralità di eventi naturalistici anch'essi eterogenei La discrezionalità del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale non può non essere subordinata al rispetto di precisi limiti, tra cui la preclusione del giudicato. Il frazionamento del reato permanente, pertanto, è giustificato solo in presenza di cause naturalistiche legate all'esaurirsi della condotta tipica ma non 84 anche per cause giudiziarie connesse alle modalità di accertamento dell'illecito idonei a generare fenomeni evidenti di abuso del processo. Nel caso specifico, nel processo con contestazione chiusa sono state utilizzate espressamente anche le conversazioni intercettate poste a fondamento dell'accertamento relativo al presente procedimento, con contestazione aperta, per quanto riferite ad un arco temporale non ricompreso nella contestazione 50.2. Con il secondo ed il terzo motivo di entrambi gli atti di impugnazione si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di associazione di tipo mafioso. Il ricorrente lamenta che rilievi difensivi sulla insussistenza della condotta e in subordine sulla riqualificazione del ruolo apicale in quello di mera partecipazione siano stati disattesi con un ragionamento puramente congetturale fondato sulle risultanze di conversazioni che non evocano in alcun modo il concreto ed effettivo esercizio dell'attività di promozione, direzione ed organizzazione, sostanziandosi in mere vanterie aventi ad oggetto per di più prospettive future e scenari ipotetici. 50.3. Con il quarto motivo di del ricorso a firma dell'avv. OR ed il quarto ed il quinto del ricorso dell'avv. Cianferoni si deduce violazione e vizio di motivazione con riferimento alle aggravanti di cui all'art. 416-bis commi quarto e sesto. Discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza impugnata ha desunto l'aggravante della disponibilità di armi esclusivamente dalle caratteristiche e dalla storia criminale dell'associazione di presunta appartenenza dell'imputato senza la necessaria disamina di indicatori concreti, quanto mai necessari specie per dimostrare l'attualità di tale disponibilità, e senza occuparsi dell'elemento soggettivo L'aggravante del riciclaggio è stata ritenuta sussistente pur in assenza della prova rigorosa di effettivi investimenti in attività economiche del sodalizio dei proventi delle attività illecite con interventi in strutture produttive dirette a prevalere nel territorio sulle altre che offrono gli stessi beni e servizi. Non è esaminato adeguatamente il profilo soggettivo. L'aggravante è stata esclusa nel processo Kyterion 50.4. Con il quinto motivo entrambi i ricorsi denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle circostanze generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 50. 5. Coi motivi aggiunti tempestivamente depositati, la difesa del ricorrente ribadisce la fondatezza della censura relativa della causa di improcedibilità di cui all'art. 649 cod. proc. pen. allegando copia integrale delle sentenze emesse dal Tribunale di Crotone e dalla Corte di cassazione nel processo denominato "Kyterion" Evidenzia, in particolare, che, alla luce della sostanziale coincidenza 85 9 temporale tra le due associazioni, la medesimezza soggettiva dei partecipi e, soprattutto l'identità del materiale probatorio "solamente se l'analisi del giudice si ferma all'etichetta dell'imputazione si potrà escludere la medesimezza del fatto, come ha fatto la Corte territoriale, mentre se si ha riguardo alla sostanza degli elementi probatori scrutinati dai giudici della cognizione nel primo processo ("Kyterion") si deve necessariamente concludere che si tratta dello stesso fatto giudicato per la seconda volta nell'ambito dell'odierno processo". 51. NC AN ricorre articolando otto motivi. 51.1. Con primo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 192, 546, e 533 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione in relazione al reato di partecipazione all'associazione mafiosa. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale non ha fornito confutazioni concrete alle censure difensive e non ha individuato gli indicatori fattuali tipici della fattispecie contestata. Ha superficialmente affrontato la posizione processuale di AN, spesso confuso con altri computati, FA Di NA e OR AN, tanto da non indicare da quali prove ha tratto la convinzione che proprio lui e non altri soggetti abbiano intrattenuto rapporti di natura consortile con l'intera CO anziché rapporti di natura economica con il solo UA NA all'interno della OT AM. Né si comprendono le ragioni per cui quest'ultima società è stata ritenuta asservita agli interessi della CO anziché una fonte di guadagno per il solo NA. A quest'ultimo proposito, non sono state chiarite le modalità attraverso le quali gli introiti della società rimpinguavano la bacinella del sodalizio né sono state evidenziate circostanze dimostrative del ruolo di vero e proprio dominus della società in capo all'NA Si tratta di una carenza argomentativa assai grave ove si consideri che nessun collaboratore di giustizia ha indicato AN quale appartenente alla CO e che il collaboratore AC, pur riferendo che l'agenzia era gestita da AN con NA, non l'ha indicata quale espressione degli affari comuni del gruppo. La sentenza impugnata, nella totale assenza di prove di un contributo causalmente rilevante per il rafforzamento del sodalizio, ha finito per considerare sufficiente ai fini della condotta partecipativa di AN esclusivamente i suoi rapporti personali con soggetti di spessore criminale ed i rapporti economici intercorsi con il solo NA. Sono stati ignorati gli elementi a discarico a cominciare dalla conversazione ambientale in cui AN e Di NA, in vista di un viaggio per ragioni di lavoro, manifestano la preoccupazione che NA potesse sfruttare l'occasione per perseguire i suoi interessi e quelli della CO di sua appartenenza dalle quali gli 86 interlocutori prendevano esplicitamente le distanze dimostrando di non nutrire alcun tipo di affectio societatis. In definitiva i giudici di merito sono incorsi in un travisamento manifesto del compendio probatorio 51.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. contestato al capo 4) La sentenza non si è uniformata ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ampiamente indicati nel ricorso, in ordine ai presupposti necessari per ritenere sussistente la fattispecie incriminatrice contestata. Ha erroneamente qualificato gli accordi intercorsi tra gli imputati quale atti di concorrenza nonostante non abbiano in alcun modo diminuito la libertà di autodeterminazione degli operatori economici del mercato interessato. Nella vicenda relativa al Bar Ionio, AN, al pari degli altri gestori della OT AM 2000, si è limitato a raggiungere un accordo con i competitors circa l'installazione di macchiette presso l'esercizio commerciale. Questi ultimi, lungi dall'abbandonare il settore economico o ad essere assoggettati a condizioni vessatorie, sono stati ammessi a partecipare agli utili nella misura del 50 per cento. L'operazione realizzata, pertanto, ha peggiorato la situazione della OT, costretta a sborsare somme in favore dei concorrenti Nella vicenda relativa al bar Riccio, AN ha manifestato la sua contrarietà all'installazione delle macchinette;
in quella relativa al bar di Asteriti non ha fornito alcun contributo al posizionamento delle macchinette, peraltro soltanto sollecitata e non imposta da NA;
nell'episodio relativo all'Agenzia FO è stata esercitata una prerogativa di ordine commerciale senza alcuna imposizione. 51.3. Con il terzo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa in relazione al reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. contestato al capo 4). Non sono stati indicati i dati fattuali da cui è stato tratto il giudizio di sussistenza del dolo diretto di favorire attività dell'associazione mafiosa, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, ben potendo ritenersi che AN abbia agito per rafforzare economicamente la società e non la CO. Non vi è prova di comportamenti idonei ad esercitare sulla vittima una particolare coartazione psicologica. 51.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 4 legge 401/89 e 7 legge 203/91, contestato al capo 9 bis). L'eccezione di nullità per mancanza assoluta di motivazione, a prescindere dalla deduzione di doglianze di merito, avrebbe dovuto essere accolta non potendo la Corte territoriale sostituirsi al GIP integrando la sentenza appellata. 87 51.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e, 12-quinquies legge n. 356 del 1992, contestato al capo 11. La Corte di appello si è soffermata soltanto sul carattere fittizio dell'operazione, individuata nella attribuzione alla OT games dell'intera titolarità dell'esercizio commerciale avente quale attività principale l'elaborazione elettronica di dati e quale attività secondaria quella di internet point, di cui in realtà era titolare di fatto NA UA, che ne era quindi socio occulto;
non si è invece, minimamente occupata finalità dell'interposizione e quindi dell'idoneità o meno a realizzare l'effetto elusivo della confisca di prevenzione e della provenienza illecita delle somme investite e del compendio societario. 51.6. Con il sesto motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata al capo 11). Non è chiarito se l'attività di interposizione è stata realizzata con la finalità di agevolare gli interessi del singolo associato o della CO 51.7. Con il settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle circostanze generiche 51.8 Con l'ottavo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 52. EO ricorre SA deducendo dieci motivi. 52.1. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., violazione degli artt. 585 e 593 cod. proc. pen. Lamenta che la Corte di appello non abbia rilevato di ufficio l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per intempestività. L'atto di impugnazione è stato infatti depositato oltre il termine che veniva a scadere il 29 gennaio 2020. 52.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), d) ed e), violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di associazione mafiosa di cui al capo 1). Permesso che la Corte di appello non aveva vagliato adeguatamente la linea difensiva secondo la quale SA, lungi dal gestire il centro per conto della CO, era stato costretto in alcune occasioni ad accondiscendere alle richieste provenienti dalla criminalità organizzata, il ricorrente ha articolato più censure in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, lamentando: l'assenza di un'approfondita verifica della attendibilità personale, sbrigativamente ritenuta esistente sulla base dei giudizi positivi espressi nelle sentenze divenute irrevocabili, della intrinseca consistenza delle dichiarazioni, della loro indipendenza e convergenza;
88 а л - la violazione dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle dichiarazioni de relato laddove la fonte diretta, oltre a smentire le informazioni rivelate dal teste indiretto, risulta, a sua volta, essere uno degli imputati o comunque un indagato;
l'attribuzione di forza probatoria anche alle dichiarazioni generiche ed imprecise prive di riferimenti a condotte e comportamenti, ma solo evocative di qualificazioni riservate all'autorità giudiziaria;
-l'omessa valutazione delle numerose ed oggettive falsità contenute nelle propalazioni di GL, LI e HI, ritenute irrilevanti sulla sorta di motivazioni insufficienti;
- la considerazione quali riscontri esterni ed individualizzanti di fatti e circostanze che non forniscono alcun contributo dimostrativo. La sentenza impugnata non ha adeguatamente affrontato il tema dell'affectio societatis ed ha disatteso i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del corretto inquadramento della condotta dell'imprenditore che si interfaccia, nel corso dell'attività economica, con oggetti appartenenti al modo criminale. La Corte di appello non si è confrontata con le deduzioni difensive tese a dimostrare che il SA era un "imprenditore vittima". Non è stato indicato quale vantaggio nella sua attività economica abbia tratto SA dal rapporto con la CO tenuto conto che l'impresa da lui gestita, la MI, era di per sé un soggetto dominante nel proprio ambito di operatività e che pertanto aveva interesse a rivolgersi al clan al solo fine di ottenere protezione ed evitare di essere sottoposta ad attività estorsiva. La sentenza, senza approfondire la genesi del collegamento tra il clan NA e la MI, ha trascurato i pur rilevanti elementi oggettivamente dimostrativi della sottoposizione dell'imprenditore SA ad atti di intimidazione anche da parte di esponenti di vertice del clan di 'ndrangheta operante nel territorio nei confronti dei quali sono stati instaurati procedimenti penai in cui si lo stesso è costituito parte civile. In tale contesto è ipotizzabile solo che tra SA e la CO sia stato stipulato un "patto di protezione" da cui non può trarsi alcuna conseguenza penalmente rilevante Le sentenze di merito hanno ricostruito la condotta partecipativa di SA, discostandosi dagli arresti ormai consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. Non hanno indicato elementi sufficienti a dimostrare la totale messa a disposizione nei confronti dell'intera organizzazione. Si sono limitate a valorizzare i rapporti intrattenuti dal ricorrente con singoli esponenti, sia pure con ruolo di vertice, senza individuare quale sia stato suo 89 contributo avente rilevanza causale ai fini del mantenimento del vincolo sociale ed il livello di compenetrazione soggettiva nell'organizzazione L'assoluzione dal reato associativo impone la revoca dei provvedimenti di confisca. 52.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), d) ed e), violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di associazione mafiosa di cui al capo 1). Evidenzia che la sentenza impugnata non ha risposto allo specifico motivo di appello con cui era stato chiesto, in via subordinata, la qualificazione del reato contestato in quello meno grave di associazione semplice di cui all'art. 416 cod. pen. anche aggravata dall'agevolazione mafiosa in relaziona alla destinazione di parte dei proventi alla CO di riferimento. Aggravante, comunque, non ascrivibile al ricorrente per difetto del necessario elemento soggettivo. La diversa qualificazione meglio si attaglia alle condotte contestate che ipotizzano la consumazione da parte di SA e dei suoi complici, a seguito dell'adesione ad un programma criminoso determinato, condotte illecite esclusivamente legate alla gestione dei centri di accoglienza dei migranti in assenza di esplicazione del metodo mafioso. 52.4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), d) ed e), violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di associazione mafiosa di cui al capo 1). Censura la sentenza impugnata per non avere proceduto all'invocata derubricazione della condotta di SA in quella di concorso esterno in associazione mafiosa. Soluzione più in linea con gli orientamenti espressi dalla recente giurisprudenza di legittimità L'associazione gestita da SA non può essere definita "impresa mafiosa" perché, come si evince da più circostanze date per accertate dalla stessa sentenza impugnata e ricordate nelle pagine da 60 a 63 del ricorso, non ha mai operato in totale sovrapposizione con la consorteria criminale né è mai divenuta strumento per la realizzazione del programma criminoso di quest'ultima. Al contrario, ha operato in piena autonomia salvo svolgere specifiche attività illecite con distrazione del denaro in favore della CO, seguendo lo schema tipico dell'impresa collusa che instaura con l'associazione un rapporto sinallagmatico con vantaggi reciproci. 52.5. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), d) ed e), violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di associazione mafiosa di cui al capo 1). Lamenta che la Corte di appello abbia attribuito a SA il ruolo di organizzatore senza confrontarsi con i rilievi difensivi secondo cui anche nella 90 ricostruzione accusatoria SA nello svolgimento dell'attività illecita doveva comunque rispondere ai vertici dell'associazione. Dal ruolo dirigenziale assunto nella gestione dell'impresa non può inferirsi il medesimo ruolo della CO difettando il necessario potere decisionale e l'autonomia. 52.6. Con il sesto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), d) ed e), violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle aggravanti di cui all'art. 416 - bis, quarto e sesto comma, cod. pen. contestate in relazione al reato di associazione mafiosa di cui al capo 1). Le aggravanti della disponibilità dia armi e del reinvestimento dei profitti illeciti sono atte ritenute sussistenti ed imputate al ricorrente sulla base di fatti notori, automatismi e presunzioni che non possono avere ingresso di sede di accertamento della responsabilità penale ed ina assenza di indicatori concreti come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità in più pronunce, i cui passi salienti sono riportati nel ricorso. La sommarietà del giudizio della Corte di appello è incompatibile persino con il carattere oggettivo delle aggravanti. 52.7. Con il settimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), d) ed e), violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di truffa di cui al capo 115). Non è stata fornita esaustiva risposta alla questione di diritto posta con l'atto di appello in relazione alla configurabilità del delitto di tuffa laddove, come nel caso ine esame, gli artifici e raggiri attuati nella fase di adempimento e comunque dopo la stipula del contratto non erano finalizzati a conseguire una prestazione non dovuta. Sulla base delle clausole della convezione era, infatti, indifferente per l'ente erogatore, ossia la Prefettura, sul piano economico e finanziario la scelta subappaltatore dal momento che il pagamento delle prestazioni veniva calcolato sulla base del numero degli ospiti certificati e delle fatture emesse. Non è esaustiva la motivazione in ordine all'aggravante della finalità mafiosa specie della sua componente soggettiva. 52.8. Con l'ottavo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), d) ed e), violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di intestazione fittizia di cui al capo 130). Non sono state forte risposte esaustive rispetto alle censure difensive esposte nell'atto di appello in ordine all'illogicità del capo di imputazione strutturato in modo da non rendere comprensibile l'accusa ricolta a SA sia con riferimento al soggetto cui sarebbero state fittiziamente intestate le quote sia con riferimento obbiettivo perseguito (scongiurare l'applicazione delle misure di prevenzione o agevolare la commissione del reato di riciclaggio) La motivazione non ha preso in esame la ricostruzione alternativa dei rapporti tra SA, MI e LI, quali soggetti giuridicamente autonomi 91 legati da rapporti di affari ed economici rilevanti solo dal punto di vista civilistico, pur riscontrata da amia documentazione fondata su argomentazioni logiche ineccepibili. Non è stata verificata la provenienza delle risorse con cui SA avrebbe proceduto all'acquisto delle quote fittiziamente intestate a terzi. Difetta una motivazione adeguata anche in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991. 52.9 Con il nono motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), d) ed e), violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai reati di malversazione di cui ai capi 46), 47), 49), 59), 72), 81), 117), 86), 92), 106), 114) del reato di truffa di cui al capo 117). Riguardo alle malversazioni di cui ai capi 47), 49), 59) e 72), la Corte di appello ha ingiustificatamente distinto la posizione processuale della concorrente NI AC per la quale l'appello del pubblico ministero è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse sul presupposto dell'intervenuta prescrizione a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1992 come conseguenza dell'assoluzione dal reato associativo da quella del ricorrente pe il quale, invece, l'appello è stato accolto. Tenuto conto dell'orientamento pacifico secondo il quale l'aggravante de qua può essere riconosciuta anche ai non partecipi dell'associazione mafiosa, è evidente che la Corte di appello ha ritenuto insussistenti i suoi elementi costitutivi tanto da non occuparsene nemmeno quando ha affrontato la posizione di SA nonostante il ribaltamento della decisione assolutoria. Coerentemente a tale premessa la Corte distrettuale avrebbe dovuto, quindi, dichiarare la prescrizione anche in favore di SA. In ogni caso, difetta anche graficamente la motivazione sulla sussistenza dell'aggravante. Incomprensibilmente SA, a differenza dei coimputati IO NI, IO NA e AC LO, è stato condannato per le ipotesi di malversazione. Non è stato confutato il ragionamento che aveva condotto il Gip a ritenere non configurabile la malversazione. Posto che le somme oggetto di malversazione sono state versate dallo Stato dopo la prestazione dei servizi a titolo di rimborso sulla base di apposita rendicontazione non si comprende come possa essere ravvisata la condotta integrante gli estremi del reato di cui all'art. 316-bis cod. pen. che postula la destinazione di somme già erogate ad una finalità diversa da quella vincolata. La difesa aveva comunque ampiamente dimostrato che la MI aveva desinato gli utili a investimenti per l'acquisto di terreni ed immobili perfettamente tracciabili e non alla "bacinella" della CO mafiosa. Per di più, la scelta di investire 92 Ө il denaro ha determinato una rilevatissima esposizione debitoria nei confronti delle società di catering tra cui la LI che secondo l'accusa costituiva lo strumento per drenare il denaro alla CO. 52.10. Con il decimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), d) ed e), violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di truffa di cui al capo 117). Non è stato adeguatamente confutato il ragionamento del Gip che non aveva ritenuto configurabile la truffa per l'insussistenza dei requisiti dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno. È pacifico che l'impresa subentrata nel subappalto senza preventiva comunicazione ha comunque eseguito la prestazione. In ogni caso la Prefettura aveva ha autorizzato la sostituzione. 52.11. Con l'undicesimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), d) ed e), violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla denegata concessione delle circostanze attenuati generiche pur in presenza di elementi positivi quale il tipo di condotta partecipativa che non sviluppatasi attraverso la consumazione di reati violenti da parte di soggetto privo di pericolosità sociale 53. MA GR ER ricorre sviluppando due motivi. 53.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agi artt. 192 cod. proc. pen. e all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 nonché vizio di motivazione. Lamenta la ricorrente che la falsità delle fatturazioni e l'inesistenza delle operazioni sia stata ritenuta provata valorizzando limitate irregolarità presenti nella contabilità attraverso l'impiego di presunzioni inutilizzabili ai fini dell'affermazione della responsabilità penale e senza adeguatamente considerare le analitiche spiegazioni fornite dal consulente di parte, le cui osservazioni sono state, invece, fraintese. La falsità delle fatture è stata ricavata da elementi privi di reale valore dimostrativo quali il formato, il colore, la data ed il numero di protocollazione e considerando contraddittoriamente il volume di affari della BM, dimostrativo sia della funzione di cartiera sia dello svolgimento di attività in nero. Il buco contabile relativo all'anno 2014 nei rapporti tra BM e società LI è stato ritenuto sintomatico, al pari dell'assenza di d.d.t sostituiti da buoni consegna, della natura fittizia delle operazioni senza considerazione le giustificazioni fornite dalla difesa sulla funzione di caparra confirmatoria della somma di euro 145.000,00 proveniente dalla LI senza fatturazione. 53.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle circostanze generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 93 ༼འ༽ ༼༽ 54. ER ricorre articolando sei motivi. 54.1. Con il primo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione in relazione al reato di partecipazione all'associazione mafiosa. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata, trascurando i puntuali rilievi difesivi, ha ritenuto provata la sua condotta partecipativa nonostante le conversazioni intercettate dimostrino non una messa a disposizione in favore dell'organizzazione, ma, esclusivamente, in favore di UA NA, al quale, peraltro, è legato da rapporti familiari essendone il cognato. NA, non riconoscendogli alcun ruolo, si è limitato a sfruttare il suo apporto occasionalmente e non certo per ottenere la disponibilità dei locali del bar Joker. Sono stati trascurati significativi elementi a discarico: ER, mai coinvolto in procedimenti per reati associativi, non è stato chiamato in causa né da persone offese né da collaboratori di giustizia 54.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'aggravante d cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen La Corte di sé limitata ad esporre il motivo di appello senza rispondere alle censure. La carenza non può essere superata tenendo conto della natura oggettiva dall'aggravante del reimpiego finanziario posto che va sempre dimostrato l'investimento effettivo in attività economiche da parte del sodalizio dei proventi delle attività illecite in strutture produttive dirette a prevalere sulle altre presenti nel territorio che offrono gli stessi ben e servizi. 54.3. Con terzo motivo deduce vizio di motivazione a proposito dell'invocata applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto prima delle modifiche apportate ai limiti edittali dalla legge n. 69 del 2015. La Corte si è limita ad indicare una massima giurisprudenziale senza fornire indicazioni sull'epoca di cessazione della condotta partecipativa, quanto mai necessarie, posto che tutte le conversazioni citate a fini accusatori sono antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015. D'altra parte, il chiesto accertamento è stato effettuato con riferimento ad altri imputati. 54.4 Con il quarto ed il quinto motivo denuncia assenza di motivazione in relazione al capo 9 bis e all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La Corte di appello ha desunto la colpevolezza dell'imputato dalla partecipazione al reato associativo senza accertare le effettive modalità di organizzazione delle scommesse e dei giochi illegali. 54.5 Con sesto motivo deduce totale omissione di motivazione con riguardo alla confisca. 4 д л - 94 54.6. Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena lamentando la disparità di trattamento con il coimputato NA NC NI. 55. DI ha proposto due distinti ricorsi: uno a firma dell'avv. Gervasi, l'altro redatto dall'avv. Cenacchi. 55.1. Nel ricorso a firma dell'avv. Cenacchi sono dedotti sette motivi. 55.1.1. Con il primo deduce violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione al reato di partecipazione all'associazione mafiosa. Nonostante l'apparente conformità, le sentenze di primo e secondo grado contengono valutazioni antitetiche non solo sull'istituto del concorso esterno ma anche sulle finalità dell'agire illecito dell'imputato e sul contenuto del pactum sceleris intercorso tra lo stesso e l'organizzazione mafiosa. Mentre il GIP ha ritenuto accertato che DI abbia svolto in favore del sodalizio soltanto l'attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti;
secondo la Corte di appello, invece, DI si sarebbe occupato di ripulire i proventi dell'attività di malversazione, sia pure attraverso l'artificio contabile delle false fatturazioni. Si tratta di un'ulteriore modifica del fatto storico addebitato all'imputato dopo quella operata dal G.i.p., che ha riqualificato l'accusa originaria di partecipazione all'associazione in concorso esterno nel reato associativo mafioso. In ogni caso, entrambe le sentenze, una volta qualificata la condotta dell'imputato in termini di concorso esterno, avrebbero dovuto affrontare tema cruciale del contributo causale che DI ha fornito alla CO NA non essendo sufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità penale la mera contiguità e familiarità con i singoli affiliati né le generiche affermazioni dei collaboratori di giustizia, anche tenuto conto dell'assenza di conferme nelle conversazioni intercettate Non sono stati correttamente esaminati i rapporti tra DI e la CO NA al fine di accertare la loro asserita rilevanza penale. Non è dato sapere qual sarebbe stato il vantaggio conseguito dall'imputato con la perpetrazione dei reati fine, una volta escluso che lo stesso svolgesse una reale attività imprenditoriale suscettibile di essere avvantaggiata. 55.1.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al reato di associazione mafiosa. La Corte distrettuale, discostandosi dai principi della giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamati, non ha valutato, con il dovuto rigore, le dichiarazioni de relato dei collaboratori di giustizia. In particolare, non ha vagliato l'attendibilità delle fonti di cognizione diretta e la loro autonomia e indipendenza. 95 55.1.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge processuale in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. La condotta di concorrente esterno di DI è stata ricostruita dalla Corte di appello in termini divergenti dalla contestazione senza procedere agli adempimenti di cui all'art. 518 cod. proc. pen., con conseguenziale violazione del diritto di difesa, nei termini più volte chiariti alla giurisprudenza della Corte EDU, e nullità per derivazione della sentenza, con riferimento alla pronuncia sul capo 1) Non vi è dubbio che "vendere fatture per operazioni inesistenti" secondo le dichiarazioni dei vertici della CO sia fatto nuovo o comunque diverso dal riciclare proventi illeciti dell'attività della CO. 55.1.4. Con il quarto motivo deduce errata applicazione della legge penale con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 648-bis cod. pen. di cui ai capi 93) e 107) La Corte di appello ha ritenuto configurabili i reati presupposto di malversazione in contrasto coi principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, anche nella sede cautelare del procedimento, secondo cui le erogazioni costituenti corrispettivo del servizio di accoglienza e trattamento dei migranti non costituiscono sovvenzioni a titolo gratuito. Al contrario le somme, per quanto parametrate al numero di migranti presenti secondo il sistema della forfettizzatone dei costi, sono state versate nell'ambito di un rapporto sinallagmatico di tipo privatistico Il venir meno del reato di riciclaggio per insussistenza del reato presupposto si riverbera anche sulla condotta di concorso esterno che è stata imperniata sulla partecipazione dell'imputato a tali condotte delittuose. 55.1.5. Con quinto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità in relazione ai capi 87), 90), 94) e 96). Il percorso argomentativo seguito dalla sentenza ai fini dell'affermazione della responsabilità per i reati in esame non è fondato su elementi fattuali certi, ma su mere presunzioni ed argomentazioni valide soltanto per l'applicazione della legislazione fiscale 55.1.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle aggravanti di cui all'art. 416.bis, quarto comma, cod. pen Non vi è alcuna motivazione sulla compatibilità dell'aggravante con la condotta di DI riqualificata come concorso esterno. La diversità dei rapporti con l'organizzazione del concorrente esterno rispetto al partecipe, certamente implicante un minor livello di conoscenza sulle sue caratteristiche, inclusa eventualmente la dotazione di armi, imponeva di spiegare adeguatamente il criterio di imputazione soggettiva dell'aggravante. 96 55.1.7. Con il settimo ed ultimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Lamenta la mancata giustificazione dell'entità degli aumenti per i reati satellite. 55.2. Il ricorso redatto dall'avv. Gervasi sviluppa quattro motivi. 55.2.1. Con primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato contestato al capo 1) di concorso esterno in associazione mafiosa. Si lamenta che la sentenza impugnata, disattendendo i principi della giurisprudenza di legittimità a Sezioni unite analiticamente indicati e non confrontandosi con i rilievi esposti nell'atto di appello, non abbia indicato quale contributo concreto l'imputato abbia apportato alla consorteria mafiosa. Rimane, infatti, il ragionevole dubbio che lo stesso, in rapporti solo con NI IO, abbia eventualmente agito per ragioni di arricchimento personale o per favorire le società di cui era gestore. Non sono state indicate le modalità attraverso le quali il prodotto delle false fatturazioni sarebbe stato veicolato alla consorteria né è stato spiegato, in ragione del lungo lasso di tempo intercorso tra le false fatturazioni (anni 2013 - 2014) e le dazioni alla CO (anni 2016 - 2017), le ragioni per cui l'odierno ricorrente potesse sapere che tali proventi solo anni dopo sarebbero stati impiegati per finalità del clan ed in particolare per "foraggiare" gli associati. Né tale carenza può essere colmata utilizzando le dichiarazioni dei collaboratori HI e LI. LI, in particolare, ha conoscenze relative ad un periodo anteriore a quello di verificazione dei fatti di causa ed ha ricostruito in termini divergenti i rapporti di DI con il clan rispetto a HI, qualificandolo come contiguo e non come affilato. Le chiamate di correo, oltre ad essere generiche e provenienti da soggetti, i di cui non è stata valutata la credibilità soggettiva, sono prive di riscontri individualizzanti non potendo considerarsi tali le false fatturazioni. Esse sono state indicate dagli stessi collaboratori come un aiuto non alla CO ma ai singoli affiliati interessati. Detta circostanza, pertanto, costituisce un elemento privo del carattere individualizzante perché del tutto inidoneo a collegare direttamente all'imputato il fatto addebitatogli. Non è configurabile l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Difettano elementi dimostrativi sia dell'effettiva elargizione alla consorteria delle somme oggetto delle false fatturazioni sia del fine perseguito dall'imputato di avvantaggiare l'associazione nel suo complesso, anche considerato che egli ha agito in accordo con IO, persona che all'epoca era incensurata. 97 97 55.1.2. Con il secondo motivo deduce in relazione ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazioni fiscali fraudolente di cui ai capi 87), 90), 94) e 96) violazione di legge e vizio di motivazione. Alla difesa appellante che, attraverso il deposito di corposa documentazione, aveva evidenziato l'eccessivo impiego del sistema presuntivo di accertamento fiscale e contributivo e l'assenza di elementi dimostrativi della destinazione finale delle somme ad una consorteria mafiosa nonché l'omessa verifica in concreto del carattere fittizio delle operazioni fatturate, la sentenza impugnata oppone percorsi argomentativi congetturali e presuntivi che non rispondono a nessuno dei rilievi - riproposti per completezza nelle pagine da 27 a 30 del ricorso analiticamente formulati con specifico riferimento a tutte le incongruenze ed anomalie valorizzate in chiave accusatoria dalla sentenza di primo grado. 55.2.3. Con il terzo motivo deduce in relazione ai capi di imputazione 93) e 107) violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta che Corte di appello, senza confutare gli aspetti favorevolmente valutati dal giudice del primo grado del giudizio, abbia giustificato la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio - in particolare quello della provenienza delittuosa del denaro e della consapevolezza di tale provenienza - in capo all'agente con impiego di automatismi e confondendo l'illecita provenienza del denaro con l'illiceità della complessiva operazione contabile e fiscale che ben poteva essere priva di contropartita economica. 55.2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dal regime vigente in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015. La Corte di appello in applicazione del consolidato principio per cui l'onere di dimostrare la protrazione della permanenza è a carico dell'accusa, una volta constatato che le condotte attribuite all'imputato a titolo di concorso esterno risalivano ad epoca precedente al citato intervento normativo avrebbe dovuto applicare la lex mitior previgente o quanto meno spiegare le ragioni della non applicazione 55.3. BA ha tempestivamente dedotto nove motivi nuovi: 55.3.1. A mente dell'art. 606 lett. b) ed e), in ordine al capo d'imputazione n.1, violazione ed erronea applicazione degli artt. 110-416-bis c.p. in relazione al paradigma concorsuale dell'imprenditore colluso con il sodalizio mafioso. 55.3.2. A mente dell'art. 606 lett. b) ed e), in ordine capo d'imputazione n.
1. violazione ed erronea applicazione degli artt. 110-416-bis c.p. relativamente al mancato accertamento del nesso di causalità della condotta agevolatrice. 98 55.3.3. A mente dell'art. 606 lett. b) ed e), in ordine al capo d'imputazione n. 1), violazione ed erronea applicazione degli artt. 110-416-bis cod. pen. relativamente all'elemento soggettivo del reato. 55.3.4. A mente dell'art. 606 lett. b) ed e), in ordine al capo d'imputazione n.
1. violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 comma 3 e 4 cod. proc. pen. Censura, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla credibilità soggettiva dei collaboratori LI NC e HI AN nonché l'erronea applicazione del riscontro individualizzante per il tramite della cd. convergenza del molteplice, stante l'ontologica discordanza delle dichiarazioni dei collaboratori in merito al ruolo del DI nell'organizzazione 55.3.5. A mente dell'art. 606 lett. b) ed e), in ordine al capo d'imputazione n. 1), violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione in ordine alla pena e alle aggravanti di cui all'art. 416-bis, comma 4 e 6, cod. pen. 55.3.6. A mente dell'art. 606 lett. b) ed e), in ordine al capo d'imputazione n. 1), violazione art. 2 comma 4, cod. pen. per erronea applicazione lex mitior. 55.3.7. A mente dell'art. 606 lett. b) ed e), in ordine ai capi d'imputazione 90) e 96), erronea applicazione dell'aggravante mafiosa ex art. 416-bis.
1. cod. pen. 55.3.8. A mente dell'art. 606 lett. b) ed e), in ordine ai capi d'imputazione 93) e 107), erronea applicazione dell'art. 648 bis cod. pen. Motivazione carente, illogica e contraddittoria. 55.3.9. A mente dell'art. 606 lett. b) ed e), in ordine ai capi d'imputazione 1), 84), 87), 90), 93), 96) e 107) violazione artt. 546 cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine alle argomentazioni esposte con le memorie difensive depositata in atti. 56. Ricorre RT AL articolando tre motivi. 56.1. Con il primo chiede l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancanza della motivazione sugli argomenti esposti nell'atto di appello per sostenere l'insussistenza di un ruolo rilevante ai fini dell'integrazione del reato di partecipazione all'associazione mafiosa. Lamenta, più in particolare, che Corte di appello abbia, da una parte, ritenuto sufficienti ai fini dell'affermazione della responsabilità le dichiarazioni dei collaboratori HI e SC, pur prive di riferimenti specifici a comportamenti o fatti sintomatici e, dall'altra, non abbia considerato rilevanti elementi a discarico quali: l'assenza nelle conversazioni intercettate di indicazioni sul suo conto, - l'omessa partecipazione a summit e riunioni operative, le dichiarazioni dei - collaboratori DA e MA, che non forniscono alcuna informazione diretta su 99 di lui nonostante narrino svariate vicende inerenti il gruppo TA, - la revoca della sorveglianza speciale motivata con il mantenimento di una condotta d vita regolare dopo la scarcerazione, giudizio positivo che non può essere ribaltato attraverso la valorizzazione di incontri con pregiudicati al bar Alto Mare del tutto insignificanti in chiave associativa. La conversazione utilizzata come riscontro dell'invio da parte del sodalizio a AL, in stato di detenzione, di somme a titolo di mantenimento in ragione della sua perdurante affiliazione è stata interpretata erroneamente posto dalle espressioni utilizzate nel dialogo si comprende che la persona di cui si parla non è, come all'epoca AL, detenuta ma libera. 56.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante della dotazione di armi sul rilievo che nessuna risposta era stata fornita all'obiezione difensiva secondo la quale essa non era stata contestata in fatto. 56.3 Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio parametrato ai limiti edittali più sfavorevoli introdotti dalla legge n. 69 del 2015 anziché a quelli precedenti pur in assenza di condotte poste in essere dal ricorrerne dopo l'entrata delle modifiche normative, la cui prova spetta alla pubblica accusa. La carenza è particolarmente grave ove si consideri che gli elementi di prova a carico sono tutti episodi avvenuti nel 2008 e che il ricorrente dal 2008 al 2015 è stato detenuto. D'altra parte, per il coimputato CO nella medesima posizione la sentenza è pervenuta a diversa conclusione, ritenendo accertata la condotta partecipativa posta in essere prima del 2015. 100 Considerato in diritto .
2.3. I ricorsi di OR BB, EO TA e NC UA non meritano accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
1.2.3.1. La Corte di appello ha dato compiuta motivazione in ordine alla esistenza del gruppo associativo di cui al capo 2), ossia dell'associazione di 'ndrangheta denominata "CO TA", insediata nel territorio di Roccelletta di GI con operatività anche nei territori limitrofi sotto l'influenza dei locali di 'ndrangheta di Cutro e di LA di AP RI, e ha illustrato le modalità cruente con cui si è attuato il progetto di insediamento criminale sul territorio con l'esplicazione di una forza di intimidazione, generalmente riconosciuta, che ha prodotto condizioni di assoggettamento e di omertà diffuse (fl. 1030 ss.). Significative in tal senso sono le deduzioni svolte in merito ai fatti legati al tentativo di omicidio di EO TA e agli elementi relativi alla pianificazione, ad opera del gruppo capeggiato dai SS, di un attentato ai danni di OR BB è NC UA (fl. 1069) e con il successivo tentativo di omicidio in danno dei cugini SS. Per questi fatti criminosi sono stati condannati IU CO e RT AL, legati al gruppo capeggiato da EO TA. Tale ultimo gruppo si impose sul territorio di Roccelletta di GI esercitando l'egemonia criminale all'esito di un cruento scontro con i gruppi avversi. In questa prospettiva ricostruttiva si è avuta la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia HI, SC e CE, sulla cui attendibilità la Corte di appello ha adeguatamente motivato. HI ha riferito della protezione estorsiva che il gruppo TA, nella persona di EO TA e di OR BB, esercitava nei confronti di alcune realtà economiche del territorio, specificamente della discoteca Atmosfera, dell'impresa di calcestruzzo di TO SE, del camping Cammello Grigio di Roccelletta di GI. SC ha raccontato di aver appreso da AL, nel periodo di comune detenzione carceraria, la composizione del gruppo TA, facendo i nomi di CO, BB e UA, ed ha aggiunto che OR BB provvedeva al suo sostentamento. Ha pure confermato che il gruppo TA si era affermato sul territorio di riferimento all'esito di un cruento scontro con gruppi contrapposti. Ha poi narrato quanto appreso da CO, anch'egli detenuto in uno stesso periodo presso lo stesso Istituto, che gli disse della appartenenza al gruppo di EO TA. CE ha riferito quanto a lui narrato da SS, ossia che al vertice del gruppo TA vi era EO TA e che ne erano partecipi anche OR BB e NC UA. 101 1.2.3.2. Sulle posizioni dei tre ricorrenti sono convergenti le dichiarazioni di accusa dei predetti collaboratori di giustizia. AN HI ha riferito della partecipazione di BB e di TA ad un summit di mafia per la valutazione della richiesta del gruppo di Vallefiorita di spartizione dei proventi della estorsione ai danni della impresa che avrebbe realizzato il parco eolico. La richiesta era nel senso che fossero rispettati i patti siglati con il capo mafia Turi Pilò. BB rifiutò di accogliere detta richiesta e da qui derivò lo scontro con il gruppo di Vallefiorita, che fece sorgere la necessità di un intervento di mediazione dei LE di LA di AP RI, in particolare di PA LE. Questi finì col dare ragione ad BB, in ciò spalleggiato da UA, anche lui presente al summit. Infine, collaboratore di giustizia EN ha riferito della loro mediazione per fare ottenere a Catanzariti un incontro con IN GR RI, ulteriore attestazione della loro intraneità al fatto associativo in contestazione.
1.2.3.3. La compiuta, logica e coerente motivazione della sentenza impugnata rivela l'infondatezza dei ricorsi, che devono essere rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
4. Il ricorso di NI NC NA va accolto in parte, limitatamente alla statuizione di condanna per il reato di cui al capo 1) e all'affermazione di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata in relazione al reato di cui al capo 9-bis). Per il resto, invece, merita di essere rigettato.
4.1. Il secondo motivo è fondato. La Corte di appello ha argomentato in modo carente in ordine all'affermazione di responsabilità per la partecipazione al gruppo associativo di cui al capo 1). I dati di prova, di cui la motivazione ha dato conto, sono costituiti dalla conversazione, oggetto di intercettazione, tra IO EC, AR AR e IU BR, relativa al fatto ad altri imputato al capo 23) – estorsione ai danni di UA MA durante la quale IU BR disse di aver dovuto sollecitare l'intervento dei figli di IU NA, alias OP, per risolvere la questione delle forniture di materiale ED, materiale inerte, sì che poi l'estorsione non fu portata a compimento appunto per la mediazione posta in essere dai predetti, che consentirono a UA MA di rifornire di materiale ED IU BR. Questo elemento ha una certa consistenza ai fini della prova del coinvolgimento associativo ma da solo non è sufficiente e non può dirsi rafforzato dall'altro fatto valorizzato nella motivazione della sentenza impugnata, consistente nella conversazione, oggetto di intercettazione, durante cui il ricorrente ebbe a riferire dei propositi di TO LE di uccidere il padre e delle ricadute che 102 questo evento avrebbe avuto sulla CO NA, dal momento che la stessa sentenza ha attribuito la medesima conversazione a NC NA cl. 1979. A quanto appena richiamato la sentenza impugnata ha aggiunto il coinvolgimento del ricorrente nel reato di esercizio abusivo dell'attività di raccolta di scommesse di cui al capo 9bis), di cui però non ha fornito prova alcuna in ordine alla riconducibilità al programma criminoso della cd. CO NA, non spiegando per quali ragioni dette attività debbano ritenersi collegate al gruppo associativo nella sua interezza e non possano invece essere ricondotte ad un affare, per quanto illecito, gestito da UA NA, alias Nasca, e dai suoi più stretti congiunti. Per questa parte, pertanto, la sentenza merita di essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
4.2. Per quanto attiene all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 9bis), la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto del fatto che il bar Royal era utilizzato come sala per le scommesse clandestine e ciò ha fatto dopo aver illustrato gli elementi probatori da cui si è tratta la conclusione che il ricorrente, figlio di IU NA alias OP, fosse l'effettivo co-gestore dell'esercizio commerciale, unitamente al fratello UA, mentre titolare formale era NC NA, figlio di UA NA, alias Nasca, quest'ultimo effettivo titolare. Ha opportunamente richiamato la conversazione, oggetto di intercettazione, tra IU NA, padre del ricorrente, e il nipote NC, titolare formale del bar, nel corso della quale il primo sollecitava il nipote a programmare turni di lavoro all'interno del bar con i propri figli. Ha, ancora, fatto riferimento ad altre conversazioni intercettate, dalle quali si è appreso che i cugini NC e UA discutevano in merito alle provvigioni delle scommesse, dando così prova del comune interessamento nella gestione dell'attività, La sentenza, ancora, ha illustrato adeguatamente il tipo di rapporti tra la EN Bet, società avente sede a Malta, e la società OT AM: la prima, priva di concessione delle scommesse in Italia, aveva affidato alla seconda, che aveva come fine sociale il "noleggio di giochi", la gestione delle scommesse, consentendole di "bancare" le scommesse, ossia di incamerare, almeno in parte, il premio, pagare le vincite, e il tutto conservando l'anonimato. In tal modo la società OT AM gestiva di fatto, sia pure in compartecipazione, l'attività di raccolta delle scommesse. Risulta poi che la decisione della società EN Bet di co-bancare con la OT AM fu condivisa dai titolari di quest'ultima società con UA NA. Di qui la corretta conclusione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 4 I. n. 401 del 1989, appunto per la compartecipazione alla gestione delle scommesse in assenza di un titolo concessorio.
4.3. Se l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 9bis) è dunque adeguatamente motivata, non così può dirsi in relazione all'aggravante di 103 дл cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991. La Corte di appello non ha in alcun modo dimostrato ma si è limitata ad una mera affermazione-la riconducibilità delle attività di gestione illecita delle scommesse alla operatività del gruppo associativo, e nulla ha detto per escludere quel che invece emerge come dato di immediata percezione, ossia che la gestione delle scommesse e i rapporti con i rappresentanti fossero patrimonio di UA NA ma non già della CO nella sua unitaria soggettività. In ragione di questa carenza, dell'assenza di motivazione adeguata a dare atto del collegamento degli affari e delle attività della società OT AM con la CO NA, si rileva l'insufficienza della motivazione in riferimento all'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa. Per questa parte, pertanto, la sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
4.4. Il terzo motivo, inerente alla determinazione della pena, resta assorbito, senza preclusione ad un successivo esame, in ragione dell'accoglimento del ricorso in ordine al secondo motivo attinente all'affermazione di responsabilità per il più grave reato associativo.
5. Il ricorso di NC NA cl. 1979 merita accoglimento in relazione all'affermazione di responsabilità per reati di cui ai capi 1) e 30), e invece va rigettato nel resto.
5.1. Il primo motivo è fondato e conseguentemente devono ritenersi assorbiti il quarto motivo, il sesto motivo inerente al trattamento sanzionatorio e il motivo esposto con il secondo ricorso, senza che si determini alcuna preclusione per il successivo eventuale esame. La Corte di appello ha motivato l'affermazione di responsabilità per il reato associativo, per la partecipazione alla cd. CO NA, con argomentazioni carenti. Al pari del giudice di primo grado, ha posto a fondamento del riconoscimento di responsabilità per il fatto associativo le dichiarazioni di LI che, però, sono alquanto generiche e non descrivono un ruolo funzionale. Il collaboratore di giustizia, secondo quanto riportato in sentenza, si è limitato ad affermazioni vaghe: ha dichiarato di conoscere NC NA cl. 1979; ha raccontato che i familiari di NC NA cl. 1979 cercavano di "tenerlo più riservato per evitare di esporlo", dato che il padre era morto e il fratello era detenuto;
ha riferito che NC NA cl. 1979 era più scaltro e più determinato del fratello IO. Si tratta all'evidenza di dichiarazioni inadeguate e incapaci di sostenere la statuizione di condanna per il reato di partecipazione alla cd. CO NA. A ciò si aggiunga che gli elementi utilizzati dalla sentenza impugnata in funzione di riscontro, ove riguardati come dati autonomi di prova, non assumono nella trama argomentativa la forza necessaria a dare conto, con adeguatezza di motivazione, 104 della decisione adottata. Da alcune conversazioni oggetto di intercettazione si è tratto: che NC NA cl. 1979 era al corrente di alcune vicende di intranei alla CO;
che con IO EC condivideva conoscenze in quanto, si asserisce, inequivocamente "soci" nel medesimo gruppo il riferimento è al debito contratto da IO EC - nei confronti di FI LE;
alle preoccupazioni di IO EC per il fatto che FI LE volesse eliminarlo;
all'attività di traffico di stupefacenti condotta dai LE sul territorio di LA -; che PA LE e RT RÒ si erano recati da lui per programmare una elargizione di denaro in favore di suo fratello IO, detenuto, a riprova che i primi due provvedevano al mantenimento della famiglia del detenuto;
che era stata pianificata una riunione da parte di PA LE presso il capannone di proprietà di NC NA cl. 979 (il ricorrente), senza che questi avesse dato il preventivo assenso e a cui presero parte personaggi di spicco del gruppo NA. Secondo la Corte di appello, il fatto che la riunione fu organizzata e svolta presso quel capannone, anche se ad essa non partecipò il ricorrente, ne attesterebbe l'intraneità in ragione dell'argomento logico, ma fortemente equivoco, che evidentemente il suo capannone era nella disponibilità della CO. A questi elementi, che non riescono a comporre un quadro probatorio capace di dare conto del superamento del ragionevole dubbio, la sentenza impugnata ha fatto seguire il riferimento alla conversazione in cui il ricorrente avrebbe commentato la volontà di TO LE di uccidere il padre e gli effetti che tale fatto avrebbe avuto sulla CO NA in termini di suo indebolimento, senza però avvedersi di aver attribuito la medesima conversazione anche, e contraddittoriamente, ad NI NC NA. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata per questa parte, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
5.2. Il secondo motivo è invece infondato. La Corte di appello ha motivato in modo adeguato e logico in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 13), relativo al concorso nell'estorsione ai danni di IC UC. Ha senza che infatti fatto richiamo anzitutto alle dichiarazioni della persona offesa possa apprezzarsi, difformemente da quanto denunciato in ricorso, alcun travisamento del dato di prova che ha riferito di aver consegnato i soldi provento - di estorsione anche al ricorrente, e che quest'ultimo era presente alla riunione in cui la persona offesa era stata convocata da EQ perché spiegasse i motivi della decisione di cessare l'attività e revocasse quella decisione, che finiva con il danneggiare gli interessi della CO. La sentenza impugnata ha poi fatto riferimento alla conversazione, oggetto di intercettazione ambientale, tra IO EC e IC UC, che dà riscontro alle dichiarazioni sulla estorsione. 105 La Corte di appello non ha mancato di prendere in esame i verbali di dichiarazioni, prodotti dalla difesa, con cui IC UC ha escluso la presenza del ricorrente alla riunione con EQ e di aver mai consegnato denaro, oggetto delle pretese estorsive, al ricorrente, spiegando, con adeguatezza di argomenti, le ragioni per le quali tali dichiarazioni non possono essere ritenute credibili.
5.3. Il terzo motivo è fondato. La motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 30), di impossessamento di reperti archeologici, trova fondamento nelle conversazioni, oggetto di intercettazione, tra FR e GO, il cui contenuto è inequivocamente significativo della commissione del reato. I due fecero riferimento alla somma di denaro corrisposta per l'acquisto dei reperti da tal "NC", che la Corte di appello ha individuato nel ricorrente. Non ha però spiegato le ragioni per le quali l'acquirente, menzionato soltanto con il nome, si debba individuare in NC NA cl. 1979 e pertanto è incorsa nel difetto di motivazione, a cui consegue l'annullamento, in parte qua, della sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
5.4. Il quinto motivo è generico, perché si compone della doglianza dell'omesso confronto con le ragioni difensive, come peraltro fa anche il secondo ricorso, senza che siano specificati i tratti costitutivi del vizio da mancata risposta ai rilievi dell'impugnante, se non nei limiti e per le ragioni che sono stati apprezzati ed esaminate nella trattazione dei precedenti motivi.
6. Il ricorso di NC NI NA va accolto in parte, limitatamente alla statuizione di condanna per il reato di cui al capo 1) e all'affermazione di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata in relazione al reato di cui al capo 9bis). Per il resto, invece, merita di essere rigettato.
6.1. Il primo e il secondo motivo, in riferimento all'addebito di cui al capo 1), sono fondati;
conseguentemente restano assorbiti il quinto motivo, il settimo e l'ottavo motivo, senza preclusione per successivo eventuale esame. È assorbito anche il sesto motivo, che attiene alla doglianza per il diniego delle attenuanti generiche, in ragione dell'annullamento in riferimento al reato più grave, di cui al саро 1).
6.2. La Corte di appello ha motivato in punto di partecipazione all'associazione cd. CO NA, di cui al capo 1), unicamente dalla ricostruzione dei fatti e dall'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 9bis). Premessa non dimostrata e soltanto affermata è infatti la riconducibilità delle attività di gestione illecita delle scommesse alla operatività del gruppo associativo, e nulla è detto per escludere quel che invece emerge come dato di immediata percezione, ossia che 106 Я la gestione delle scommesse e i rapporti con i rappresentanti della società OT AM fossero patrimonio di UA NA e non già della CO nella sua unitaria soggettività. Su questo aspetto, di centrale importanza, la sentenza impugnata è carente di adeguata giustificazione e pertanto merita di essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
6.3. Sono invece infondate le doglianze del terzo motivo in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 9bis). La sentenza ha illustrato adeguatamente il tipo di rapporti tra la EN Bet, società avente sede a Malta, e la società OT AM: la prima, priva di concessione delle scommesse in Italia, aveva affidato alla seconda, che aveva come fine sociale il "noleggio di giochi", la gestione delle scommesse, consentendole di "bancare" le scommesse, ossia di incamerare, almeno in parte, il premio, pagare le vincite, e il tutto conservando l'anonimato. In tal modo la società OT AM gestiva di fatto, sia pure in compartecipazione, l'attività di raccolta delle scommesse. Risulta poi che la decisione della società EN Bet di co-bancare con la OT AM fu condivisa dai titolari di quest'ultima società con UA NA. Di qui la corretta conclusione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 4 I. n. 401 del 1989 per la compartecipazione nella gestione delle scommesse in assenza di titolo concessorio.
6.4. Per quanto concerne il coinvolgimento concorsuale del ricorrente, la sentenza impugnata ha logicamente motivato sulla base dei risultati delle intercettazioni, che hanno consegnato dati significativi. Il ricorrente svolse un ruolo importante pur senza ricoprire qualifiche formali all'interno della società OT AM: provvedeva alla raccolta e alla contabilizzazione delle entrate, consegnava al padre UA i proventi dell'attività, concorreva alla direzione della società e alla definizione delle strategie commerciali. È dunque logico il rilievo della Corte di appello, secondo cui un tale coinvolgimento non è leggibile come esplicazione delle mansioni di lavoratore dipendente oppure, e ancora meno, soltanto sulla base del rapporto di stretta parentela con UA NA.
6.5. Il quarto motivo è fondato. Se l'attribuzione di responsabilità per il reato di cui al capo 9bis) è adeguatamente motivata, non così può dirsi in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991. La Corte di appello non ha in alcun modo dimostrato ma si è limitata ad una mera affermazione la riconducibilità delle attività di gestione illecita delle scommesse alla operatività del gruppo associativo, e nulla ha detto per escludere quel che invece emerge come dato di immediata percezione, ossia che la gestione delle scommesse e i rapporti con i rappresentanti fossero patrimonio di UA NA ma non già della CO nella sua unitaria soggettività. In ragione di questa carenza, dell'assenza di 107 motivazione adeguata a dare atto del collegamento degli affari e delle attività della società OT AM con la CO NA, non può apprezzarsi la sufficienza della motivazione in riferimento all'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa. Per questa parte, pertanto, la sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
7. Il ricorso di NC NA cl. 1960 merita accoglimento limitatamente alle attenuanti generiche, e per il resto invece deve essere rigettato.
7.1. Il terzo motivo è fondato. La Corte di appello ha omesso qualsivoglia risposta in ordine al motivo di appello concernente il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche. Per tale ragione la sentenza deve essere, per questa parte, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
7.2. I primi due motivi sono invece infondati. La Corte di appello ha compiutamente motivato in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione in danno di UA MA, imprenditorė operante nel settore dell'edilizia, che era stato minacciato dal ricorrente, in concorso con altri, perché non consegnasse più materiale ED nel territorio di LA di AP RI a IU BR, in quanto occorreva proteggere gli interessi degli operatori isolitani. La sentenza ha dato compiutamente conto dei dati di prova costituiti dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia IU GL e dalle intercettazioni ambientali delle conversazioni tra IO EC, AR AR e IU BR. Si è così ricostruito, con motivazione adeguata, che l'estorsione non fu consumata perché IU BR sollecitò l'intervento dei figli di IU NA, alias OP, i quali decisero che il trasporto del materiale e la sua consegna potevano essere effettuati.
7.3. La Corte di appello ha poi esaustivamente e logicamente spiegato le ragioni della inconcludenza delle indagini difensive, in special modo delle dichiarazioni rese da IU BR e da UA MA, tese a privare l'episodio dei caratteri della richiesta estorsiva, perché la credibilità dei dichiaranti è sicuramente esclusa proprio alla luce del chiaro tenore delle conversazioni oggetto di intercettazione.
7.4. Infine, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa, ma ha riconosciuto i presupposti di sua applicabilità sotto il profilo dell'impiego del cd. metodo mafioso. Ha logicamente spiegato, e sul punto la sentenza non merita censura, che nella commissione del fatto la persona offesa ben potette riconoscere la riferibilità della richiesta al contesto associativo di LA di capo RI e quindi ebbe modo di percepire la maggiore forza intimidatrice delle minacce, proprio per 108 il fatto che parteciparono dei metodi di azione tipicamente appartenenti alle realtà mafiose.
8. Il ricorso di IU NA classe 1966 merita di essere accolto limitatamente alle aggravanti di cui al sesto comma dell'art. 416-bis c.p. e di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata in relazione al capo 9bis). Per il resto va rigettato.
8.1. Il primo motivo del primo atto di ricorso e i primi due motivi del secondo atto di ricorso sono infondati. La Corte di appello ha preso in considerazione il fatto che già la sentenza che ha definito il processo definito "BL" condannò il ricorrente per la partecipazione alla CO NA;
ha però evidenziato che quella condanna ebbe riguardo ad un limitato periodo temporale, compreso tra il marzo 2003 e l'aprile 2009. Deve pertanto escludersi la ricorrenza del divieto del bis in idem, perché il fatto associativo oggetto dell'imputazione del presente processo è diverso siccome temporalmente distinto dal precedente. Ha poi chiarito che dalle sentenze conclusive di precedenti processi, "Pandora", "BL" e "Kyterion" è emerso che dopo anni di contrasto cruento tra la CO NA e la CO IC i vertici dei due gruppi associativi decisero di porre fine al conflitto e di ricompattarsi. Non v'è stata dunque la costituzione di un nuovo gruppo associativo ma i gruppi criminali operanti sul territorio individuarono nella cessazione del conflitto la via più utile per la prosecuzione delle loro attività con la loro precedente fisionomia e struttura organizzativa.
8.2. In ordine alla posizione qualificata del ricorrente all'interno della CO NA la Corte di appello ha fatto richiamo a significative conversazioni oggetto di intercettazione, dimostrative del ruolo direttivo svolto anche durante un primo periodo di detenzione in cui IU NA si teneva informato rispetto alle attività del gruppo e dava direttive sui comportamenti da assumere.
8.3. Il ricorrente si è doluto della mancata applicazione dei limiti edittali di pena vigenti anteriormente alla novella del 2015 dell'art. 416-bis cod. pen., ma nulla ha detto con riguardo alla sintesi dei motivi di appello, operata dalla impugnata sentenza, che non ha fatto menzione dell'esistenza di un motivo di appello corrispondente alla doglianza ora fatta valere con il ricorso, con la conseguenza che il motivo ora in esame non si connota per la necessaria specificità. In ogni caso, seppur con riferimento espresso ad altri ricorrenti, La Corte di appello ha ben spiegato le ragioni per le quali non si può fare applicazione della norma incriminatrice nella formulazione antecedente alla riforma del 2015, che ha aggravato il trattamento sanzionatorio per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., mancando elementi positivi che possano far dire che la condotta partecipativa 109 permanente ebbe a cessare sotto la vigenza della precedente norma. Trova quindi applicazione il principio di diritto per il quale "in tema di successione di leggi penali nel tempo, il regime sanzionatorio applicabile al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. deve determinarsi con riferimento alla data di cessazione della permanenza così come contestata, se in forma cd. chiusa, se in forma cd. aperta, ovvero "sino ad oggi" e cioè alla data del rinvio a giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che nelle ipotesi di contestazione in forma cd. aperta, quando cioè il capo di imputazione contesti la partecipazione "in permanenza attuale", vale quale momento finale consumativo della condotta associativa quello coincidente con la sentenza di primo grado, alla cui data, pertanto, va individuata la pena prevista)" - Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Rv. 279476 -.
8.4. Il secondo motivo del primo atto di ricorso e il terzo e il quarto motivo di ricorso sono solo in parte fondati. Sul coinvolgimento del ricorrente nel reato di cui al capo 9bis) la Corte di appello ha motivato adeguatamente. La sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto del fatto che il bar Royal era utilizzato come sala per le scommesse clandestine e ciò ha fatto dopo aver illustrato gli elementi probatori da cui si è tratta la conclusione che i figli di IU NA alias OP fossero gli effettivi co-gestori dell'esercizio commerciale, mentre titolare formale era NC NA, figlio di UA NA alias Nasca, quest'ultimo effettivo titolare. Ha opportunamente richiamato la conversazione, oggetto di intercettazione, tra il ricorrente, e il nipote NC, titolare formale del bar, nel corso della quale il primo sollecitava il nipote a programmare turni di lavoro all'interno del bar con i propri figli. Costoro, peraltro, provvedevano a consegnare al padre gli incassi periodici.
8.5. La sentenza, ancora, ha illustrato adeguatamente il tipo di rapporti tra la EN Bet, società avente sede a Malta, e la società OT AM: la prima, priva di concessione delle scommesse in Italia, aveva affidato alla seconda, che aveva come fine sociale il "noleggio di giochi", la gestione delle scommesse, consentendole di "bancare" le scommesse, ossia di incamerare, almeno in parte, il premio, pagare le vincite, e il tutto conservando l'anonimato. In tal modo la società OT AM gestiva di fatto, sia pure in compartecipazione, l'attività di raccolta delle scommesse. Risulta poi che la decisione della società EN Bet di co-bancare con la OT AM fu condivisa dai titolari di quest'ultima società con UA NA. Di qui la corretta conclusione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 4 I. n. 401 del 1989 per la compartecipazione alla gestione dell'attività di scommesse in assenza di titolo concessorio.
8.6. Se l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 9bis) è adeguatamente motivata, non così può dirsi in relazione all'aggravante di cui 110 all'art. 7 I. n. 203 del 1991. La Corte di appello non ha in alcun modo dimostrato - -ma si è limitata ad una mera affermazione la riconducibilità delle attività di gestione illecita delle scommesse alla operatività del gruppo associativo, e nulla ha detto per escludere quel che invece emerge come dato di immediata percezione, ossia che la gestione delle scommesse e i rapporti con i rappresentanti fossero patrimonio di UA NA ma non già della CO nella sua unitaria soggettività. In ragione di questa carenza, dell'assenza di motivazione adeguata a dare atto del collegamento degli affari e delle attività della società OT AM con la CO NA, si rileva l'insufficienza della motivazione in riferimento all'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa. Per questa parte, pertanto, la sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
8.7. Il sesto motivo del secondo atto di ricorso e parte del secondo motivo del primo sono fondati. Il riferimento è alla carenza di motivazione in merito all'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen. La Corte di appello ha affermato che la CO NA reinvestiva le utilità provenienti dalle attività criminose in diversi settori economici, ma di tale affermazione non ha fornito alcuna giustificazione probatoria. Si tratta di un'asserzione priva della necessaria illustrazione dei dati di prova a sostegno che determina l'annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. 8.8. È invece corretta e adeguata la motivazione in riferimento all'aggravante dell'essere l'associazione armata. La Corte di appello ha ricordato il ruolo centrale che il ricorrente assunse durante gli anni del contrasto cruento del gruppo associativo da lui diretto con quello dei IC, e ciò attesta, oltre che il dato oggettivo della natura armata della cd. CO NA, che certo non è venuto meno negli anni immediatamente successivi, anche la consapevolezza di tale condizione in capo al ricorrente.
9. Il ricorso di IU NA cl. 1986 merita di essere accolto in parte, limitatamente all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 1) e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata in relazione al reato di cui al capo 9bis). Per il resto, invece, va rigettato.
9.1. Il primo motivo è fondato e conseguentemente il quarto, il sesto e il settimo restano assorbiti. La Corte di appello ha tratto la prova della partecipazione all'associazione cd. CO NA di cui al capo 1) unicamente dalla ricostruzione dei fatti e dall'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 9bis). Premessa non dimostrata e soltanto affermata è la riconducibilità delle attività di gestione illecita delle scommesse all'operatività del gruppo associativo, 111 e nulla è detto per escludere quel che invece emerge come dato di immediata percezione, ossia che la gestione delle scommesse e i rapporti con i rappresentanti della società OT AM fossero patrimonio di UA NA e non già della CO nella sua unitaria soggettività. Su questo aspetto, di centrale importanza, la sentenza impugnata è carente di adeguata giustificazione e pertanto merita di essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
9.2. Il terzo motivo è fondato ed è invece infondato il secondo motivo. La Corte di appello ha illustrato adeguatamente il tipo di rapporti tra la EN Bet, società avente sede a Malta e la società OT AM: la prima, priva di concessione delle scommesse in Italia, aveva affidato alla seconda, che aveva come fine sociale il "noleggio di giochi", la gestione delle scommesse, consentendole di "bancare" le scommesse, ossia di incamerare, almeno in parte, il premio, pagare le vincite, e il tutto conservando l'anonimato. In tal modo la società OT AM gestiva di fatto, sia pure in compartecipazione, l'attività di raccolta delle scommesse. Risulta poi che la decisione della società EN Bet di co-bancare con la OT AM fu condivisa dai titolari di quest'ultima società con UA NA. Di qui la corretta conclusione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 4 1. n. 401 del 1989 per la compartecipazione nell'attività di raccolta e gestione delle scommesse in assenza di titolo concessorio. Ha quindi dato conto, con motivazione logica e compiuta, dei risultati delle intercettazioni da cui si trae che il ricorrente (figlio di UA NA, alias Nasca) fungeva da elemento di collegamento tra i rappresentanti della società OT AM e il padre. Attraverso un'utenza telefonica del bar Joker, esercizio che era subentrato, come luogo di esercizio dell'illecite attività delle scommesse, al bar Royal dopo che questi aveva cessato l'attività, il ricorrente provvedeva a coordinare la raccolta del denaro proveniente dall'attività di gaming - v. conversazione del 28 aprile 2013 con NC AN;
v. conversazione del 14 giugno 2013 sempre con NC AN -. E da altre conversazioni oggetto di intercettazione è emerso che il ricorrente teneva i contatti con i rappresentanti della OT AM per coordinare gli spostamenti del padre UA in vista degli incontri di quest'ultimo con loro, e ciò al fine di evitare contatti telefonici diretti. Sempre dai risultati delle intercettazioni si è desunto, e se ne è data logica e coerente illustrazione, che il ricorrente si comportava in modo tale da rivelare la consapevolezza della illiceità delle attività di raccolta di scommesse v. le conversazioni intercettate da cui si trae che coordinava gli incontri tra i rappresentanti della OT AM e il padre UA in modo tale che costoro potessero parlarsi senza usare il telefono 9.3. Se l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 9bis) è 112 adeguatamente motivata, non così può dirsi in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991, per le ragioni che sono state illustrate nella trattazione del primo motivo. Siccome non v'è motivazione adeguata a dare atto del collegamento degli affari e delle attività della società OT AM con la CO NA, non può allo stesso modo apprezzarsi la sufficienza della motivazione in riferimento all'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa. Anche per questa parte, pertanto, la sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
9.4. Il quinto motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del primo motivo con conseguente annullamento in ordine al reato più grave, senza che si determini alcuna preclusione per successivo eventuale esame. 10. Il ricorso di UA NA cl. 1992 merita di essere accolto in parte, e specificamente in riguardo all'affermazione di sussistenza dell'aggravante dell'art. legge 203 del 1991 contestata in relazione al capo 9bis). Per il resto il ricorso merita di essere rigettato. 10.1. La sentenza impugnata deve in aggiunta essere annullata in relazione alla dichiarazione di sussistenza dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. per il reato di cui al capo 1) anche in assenza di motivo di ricorso sul punto. Operano, infatti, estensivamente le impugnazioni di taluni tra i concorrenti nel fatto associativo, che hanno condotto alla rilevazione di una carenza di motivazione. Il vizio, data la comunanza di posizione, non può che riguardare anche l'attuale ricorrente, in ragione della disposizione di cui all'art. 587 cod. proc. pen. 10.2. Il primo motivo è infondato La Corte di appello ha dato adeguata motivazione all'affermazione di responsabilità per il reato associativo. Seppure una parte delle argomentazioni spese attengano, come per la posizione processuale di NI NC NA cl. 1991, alla gestione dell'illecita attività di raccolta di scommesse quale gestore di atto del bar Royal, la sufficienza della motivazione segue alla individuazione, e compiuta illustrazione, di altri fatti ben più significativi. La Corte di appello ha ricordato che nel corso della perquisizione, in occasione dell'arresto, furono sequestrati in danno del ricorrente una pistola con matricola abrasa e un giubbotto antiproiettile. Vi è poi la conversazione, oggetto di intercettazione, che il ricorrente ebbe con lo zio UA NA, detto "Nasca", il 19 febbraio 2016, su questioni di interesse per la vita del gruppo associativo. In particolare, i due fecero riferimento al comportamento di PA LE dopo la sua scarcerazione in merito al sostentamento degli affiliati e ai rapporti con alcuni soggetti intranei al sodalizio mafioso. Appena dopo i due discussero dell'avvenuta 113 scarcerazione dei fratelli LE, TO e FI, e lo zio fece intendere, con un gesto inequivoco - pugno chiuso alla mano destra - quale dovesse essere il loro comportamento nei confronti dei due. E, ancora dopo, parlarono dell'atteggiamento che PA LE avrebbe tenuto nei confronti dei due fratelli LE, dicendo che lui sarebbe stato in grado di gestire la situazione. Con logica deduzione la Corte di appello ha sul punto concluso per l'attestazione del coinvolgimento associativo del ricorrente, messo al corrente e partecipe di fatti importanti per l'attività della CO di appartenenza. 10.3. La motivazione della sentenza si è poi arricchita di un altro dato sicuramente significativo. L'imputato intervenne in rappresentanza del padre, IU NA alias OP, in occasione del tentativo di estorsione ai danni dei fratelli Chiseri, posto in essere da UA LI cl. 1991. Ci fu una riunione operativa nell'abitazione di PA LE e all'esito proprio il ricorrente fu incaricato di rintracciare l'autore dei fatti per intimargli di recarsi a casa di PA LE. Con questi elementi di sicura consistenza probatoria la motivazione riesce a dare conto dell'affermazione di responsabilità per il fatto associativo, dando concretezza di senso ad un altro dato, comune alla posizione processuale di NI NC NA cl. 1991, costituito da quanto emerso nella ricostruzione del fatto criminoso di cui al capo 23), del tentativo di estorsione ai danni di UA MA, che infine non giunse a consumazione perché IU BR sollecitò l'intervento dei figli di IU NA, alias OP, che posero fine all'illecita pretesa di NC NA cl. 1960 e di altri che volevano imporre a UA MA di non effettuare consegne di materiale ED nel territorio di LA di AP RI, in particolare a IU BR. La mediazione attribuita ai figli di IU NA, alias OP, concorre a qualificare un ruolo associativo in uno con gli altri tasselli probatori che sono stati utilizzati per comporre una coerente ed argomentata giustificazione della decisione assunta. 10.4. Il secondo motivo è solo in parte fondato. In ordine all'addebito di cui al capo 9bis) la Corte di appello ha adeguatamente motivato e valgono le deduzioni svolte in riferimento al ricorso di NI NC NA v. par. 4.2. -. 10.5. Se l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 9bis) è adeguatamente motivata, non così può dirsi in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991. La Corte di appello non ha in alcun modo dimostrato - ma si è limitata ad una mera affermazione la riconducibilità delle attività di 1 - gestione illecita delle scommesse alla operatività del gruppo associativo, e nulla ha detto per escludere quel che invece emerge come dato di immediata percezione, ossia che la gestione delle scommesse e i rapporti con i rappresentanti della società OT AM fossero patrimonio di UA NA ma non già della CO nella sua unitaria soggettività. In ragione di questa carenza, dell'assenza di 114 motivazione adeguata a dare atto del collegamento degli affari e delle attività della società OT AM con la CO NA, si rileva l'insufficienza della motivazione in riferimento all'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa. Per questa parte, pertanto, la sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. 10.6. Il motivo sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato. La Corte di appello ha dato conto della congruità della pena applicata in primo grado, richiamando la gravità dei fatti addebitati, in particolare il ruolo associativo, e ha valorizzato il dato della detenzione di armi, senza che possano apprezzarsi vizi della statuizione ponendo la quantità di pena irrogata in comparazione con quella riservata ad altri coimputati. Quanto al diniego delle attenuanti generiche la Corte di appello ha esaustivamente dato conto dell'assenza di elementi per poter riconoscere, nel concreto della vicenda, l'esistenza dei presupposti per una mitigazione della pena. Ha così fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale "il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d. I. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato" – Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 -. 10.7. Il quarto motivo del secondo ricorso è inammissibile. Il ricorrente si è doluto della mancata applicazione dei limiti edittali di pena vigenti anteriormente alla novella del 2015 dell'art. 416-bis cod. pen., ma nulla ha detto con riguardo alla sintesi dei motivi di appello, operata dalla impugnata sentenza, che non ha fatto menzione dell'esistenza di un motivo di appello corrispondente alla doglianza fatta valere con il ricorso, con la conseguenza che il motivo è privo della necessaria specificità. In ogni caso, seppur con riferimento ad altri ricorrenti, La Corte di appello ha ben spiegato le ragioni per le quali non si può fare applicazione della norma incriminatrice nella formulazione antecedente alla riforma del 2015, che ha aggravato il trattamento sanzionatorio per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., mancando elementi positivi che possano far dire che la condotta partecipativa permanente ebbe a cessare sotto la vigenza della precedente norma. Trova quindi applicazione il principio di diritto per il quale "in tema di successione di leggi penali nel tempo, il regime sanzionatorio applicabile al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. deve determinarsi con riferimento alla data di cessazione della permanenza così come contestata, se in forma cd. chiusa, se in 115 я л forma cd. aperta, ovvero "sino ad oggi" e cioè alla data del rinvio a giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che nelle ipotesi di contestazione in forma cd. aperta, quando cioè il capo di imputazione contesti la partecipazione "in permanenza attuale", vale quale momento finale consumativo della condotta associativa quello coincidente con la sentenza di primo grado, alla cui data, pertanto, va individuata la pena prevista)" - Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Rv. 279476 -. 11. Il ricorso di OR NA merita di essere accolto limitatamente all'affermazione di sussistenza delle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. Per il resto, invece, deve essere rigettato. 11.1. Il secondo motivo è fondato in riferimento alla ritenuta sussistenza delle menzionate aggravanti. La Corte di appello ha motivato in riguardo all'aggravante dell'essere l'associazione armata sul presupposto che fosse fatto notorio la disponibilità di armi in capo alla CO NA, traendo, come logica conseguenza, che un partecipe non potesse non avere consapevolezza del dato. Al ricorrente, però, non sono addebitati reati-fine che comportino l'uso di armi o comunque l'esplicazione di atti di violenza o di minaccia che possano far ritenere plausibile il ricorso, ove necessario, alle armi. Nei termini in cui è costruita, con una forte valorizzazione del dato del notorio, l'argomentazione di sentenza si risolve nell'addebito per responsabilità oggettiva dell'aggravante, in contrasto con i principi espressi dall'art. 59 cod. pen. 11.2. Quanto poi all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen., la motivazione della sentenza è meramente apparente. Il riferimento alle condotte della CO NA in termini di esercizio di un controllo sulle attività economiche non è sostenuto dalla specifica indicazione non tanto di quali siano i settori economici interessati quanto delle modalità del reimpiego, che viene meramente affermato ma in nulla descritto. 11.3. Il motivo è invece manifestamente infondato nella parte relativa al diniego delle attenuanti generiche. la Corte di appello ha esaustivamente dato conto dell'assenza di elementi per poter riconoscere, nel concreto della vicenda, l'esistenza dei presupposti per una mitigazione della pena. Ha così fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale "il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d. I. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato" - Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 116 11.4. Il primo motivo è infondato. Contrariamente a quanto affermato in ricorso, la Corte di appello ha preso in esame i rilievi difensivi in ordine alla inattendibilità del collaboratore di giustizia LI e all'assenza di riscontri alle sue dichiarazioni accusatorie, con cui ha riferito della partecipazione di OR NA, alias "Ricchia", alla struttura associativa di cui al capo 1) con compiti meramente esecutivi. La Corte di appello ha fatto richiamo, condividendone i rilievi e la valutazione critica, alla sentenza di primo grado, che ha affrontato il tema della attendibilità del dichiarante;
ha quindi rinviato al punto in cui ha trattato in generale della questione di attendibilità dei collaboratori, tra cui anche LI (fl. 158), teste "interno" alla CO. 11.4.1. I riscontri alle dichiarazioni di accusa sono stati desunti dai risultati delle intercettazioni. Detti risultati non si esauriscono nei brani richiamati in ricorso e in esso definiti generici, in particolare nelle conversazioni avute con UI AL il 7 e il 10 giugno 2013, durante le quali i conversanti fecero riferimento al timore di imminenti operazioni di polizia nei confronti delle cosche operanti nel territorio di LA e ad altri episodi, in particolare il furto di gasolio che era stato consumato ai danni dell'azienda riconducibile a IN GR RI e all'intervento risolutore di OM IL, che aveva fatto sì che gli autori del furto, individuati nei componenti della famiglia AN, restituissero la refurtiva al proprietario. Particolarmente significativa è piuttosto, a fini di utile riscontro e come ha puntualmente rilevato la Corte di appello, la conversazione del 4 febbraio 2016 tra PA LE e RT RÒ, durante la quale fu affrontato il tema delle estorsioni praticate dal gruppo in danno dei villaggi turistici di LA di AP RI, dopo che PA LE aveva preso parte ad una riunione presso il villeggio Seleno. I due parlarono della cattiva gestione che delle estorsioni faceva OR NA, che avrebbe incassato per sé circa due-tremila euro ogni tre- quattro mesi. E una conferma, sia pure indiretta, di tali affermazioni si ricava dal fatto che OR NA era stato effettivamente assunto come dipendente con mansioni di addetto alle pulizie presso il villaggio turistico "Magic VA". 12. Il ricorso di NO BB non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 12.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il dato decisivo è stato ben messo in evidenza dalla Corte di appello: il ricorrente ha optato per la scelta del rito abbreviato e ciò gli preclude di far valere asserite inutilizzabilità che certo non possono essere definite patologiche, ossia costituite dalla violazione di un divieto di prova. Vale infatti il principio di diritto per il quale "nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità 117 c.d. patologiche, con la conseguenza che l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza il rispetto delle forme di rito" - Sez. 3, n. 23182 del 21/03/2018, Rv. 273345 -. Questo dato processuale non consente, ovviamente, di apprezzare la rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale. 12.2. Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo sono infondati. La Corte di appello ha ben motivato in punto di sussistenza della CO BR, con epicentro nel territorio di Vallefiorita, Amaroni e Squillace, che ha operato sotto l'influenza delle cosche di 'ndrangheta di Cutro e LA AP RI, e della partecipazione qualificata ad essa del ricorrente. Sulla esistenza della CO BR la sentenza impugnata ha dato compiutamente atto ricostruendo il cruento scontro tra gruppi criminali contrapposti che vide l'ascesa e l'affermazione della CO. Si trattò di una serie di fatti di sangue che segnò per anni la vita di quel territorio e che si caratterizzò per l'eliminazione dei fratelli BR, IU e NI, che erano i capi della relativa CO di 'ndrangheta. Dopo l'omicidio di VI LO, il gruppo capeggiato da NI BR entrò in conflitto con la frangia facente capo a CC OP. A seguito di un attentato ai danni di quest'ultimo, del 19 aprile 2010, che non condusse però alla sua morte, si ebbe una risposta, a meno di un mese, con l'eliminazione di NI BR e, a distanza di qualche mese ancora, precisamente il 29 agosto 2010, CC OP fu ucciso in modo plateale e in mezzo alla folla con l'esplosione di vari colpi di pistola cal. 7,65. In merito a quest'ultimo fatto il collaboratore di giustizia AN HI ha riferito di aver appreso, per bocca di NO BB, che gli autori erano componenti della "famiglia BR". Segui quindi una ulteriore scia di sangue: prima l'uccisione del figliastro di CC OP, poi la morte di IU BR e della di lui moglie, raggiunti dai colpi di un fucile mitragliatore AK47, quindi l'uccisione di un componente del gruppo OP, tale CI NA. In tal modo la CO BR si affermò sul territorio di riferimento, come riferito dai collaboratori HI, SC e CE, oltre che di EN e DA, sulla cui attendibilità la Corte di appello ha fatto richiamo, condividendole, alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, ed ha osservato che le loro dichiarazioni sono sostanzialmente concordi, sì da assicurare un accettabile livello di convergenza individualizzante. 12.2.1. Sul ruolo direttivo di NO BB all'interno del gruppo associativo di Vallefiorita ha riferito, per conoscenza diretta, AN HI, che fu incaricato dal sodalizio di LA AP RI di prendere informazioni sull'autore 118 e sul movente dell'incendio di un'autovettura di tal IN EL proprio nel quadro del contrasto tra le cosche di Roccelletta e di Vallefiorita. AN HI, oltre a riferire del ruolo qualificato di NO BB, che partecipava a riunioni anche con i vertici delle altre cosche, ha dichiarato di aver compiuto atti estorsivi su incarico, oltre che di NI OF, proprio di NO BB. Nella stessa direzione ricostruttiva si collocano le dichiarazioni di NC MO, altro collaboratore di giustizia, che ha dichiarato di essersi messo a disposizione di NO BB per ottenere in cambio protezione nello svolgimento della sua attività di commerciante di prodotti agricoli e vinicoli. La convergenza delle plurime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rende ragione della solidità dell'apporto cognitivo di AN HI su cui si sono appuntati i rilievi di ricorso, che, pertanto, non possono esser ritenuti fondati. La Corte di appello poi individuato i riscontri al dichiarato dei collaboratori nelle conversazioni, oggetto di intercettazione, tra IO AL e LE IA, in cui i due lo indicarono come rappresentante della CO e detentore di un ruolo di vertice, oltre che in alcune conversazioni, sempre oggetto di intercettazione, di NC MO con tale NC RI, che il primo indirizzò a NO BB perché riferisse del suo problema e ottenesse tutela, a dimostrazione non solo del controllo del territorio esercitato dalla CO BR ma anche del ruolo qualificato di BB. 12.2.2. Sulla natura armata dell'associazione la Corte di appello ha ben motivato. Quanto alla consapevolezza in capo a NO BB di tale carattere, in disparte la notazione, pur significativa, dell'essere lui un esponente di vertice del gruppo e quindi necessariamente a conoscenza delle dotazioni strumentali dell'organizzazione, è sufficiente richiamare le dichiarazioni di HI e MO in punto di mandato alla commissione di estorsioni e danneggiamenti con ordigni esplosivi, che ben danno prova della presenza del richiesto elemento soggettivo. 12.3. Il settimo motivo è manifestamente infondato. Come si legge nella sentenza di appello, che per tale aspetto il ricorso non ha criticato, il motivo di impugnazione di merito in punto di pena si è incentrato sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte di appello ha dato congrua risposta: ha in particolare affermato l'assenza di elementi per poter riconoscere, nel concreto della vicenda, l'esistenza dei presupposti per una mitigazione della pena. Ha così fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale "il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini 119 della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato" - Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 -. 13. Il ricorso di NC BR va accolto, per le ragioni di seguito esposte. Il ruolo partecipativo di NC BR all'interno dell'associazione, omonima, di cui al capo 3), è stato affermato sulla base delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia AN HI e NC EN, ritenute convergenti. La Corte di appello non ha avuto cura però di esaminarne il contenuto con la sufficiente specificità, per cogliere in esse i dati di prova sul piano della concreta intraneità al sodalizio. Non ha illustrato in cosa e in che modo si sia manifestata l'asserita partecipazione qualificata, assegnando piuttosto sostanziale centralità all'essere il ricorrente il fratello di capi storici del sodalizio, fisicamente eliminati anni addietro nel corso di attentati e fatti di sangue che costellarono I'scesa criminale del sodalizio e ne configurarono la fisionomia criminale. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altre sezione della Corte di appello di Catanzaro. 14. Il ricorso di SO CA è inammissibile. Il reato ascritto a NC CA è di illecito impossessamento, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, di beni di interesse archeologico e culturale appartenenti allo Stato. La Corte di appello ha dato compiuta e logica interpretazione del materiale probatorio costituito dai risultati delle intercettazioni e ha in tal modo illustrato, con adeguatezza di argomenti, le ragioni probatorie poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità. Il ricorso, a fronte della compiuta motivazione anche in ordine all'assenza di preclusioni derivanti da precedente giudicato. ha dedotto doglianze manifestamente infondate. Ciò anche in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, dal momento che la Corte di appello ha motivato in modo compiuto sull'assenza di elementi che possano giustificare una mitigazione della pena, e a tale conclusione è giunta in forza dell'esercizio di un ampio potere discrezionale che, se assistito da adeguata motivazione, non può essere oggetto di sindacato in sede di controllo di legittimità. 15. Il ricorso di IU CO non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 15.1. Il primo motivo, di cui per il vero dalla lettura della sentenza impugnata non si rileva essere stato oggetto di doglianza in appello, è manifestamente infondato. Il cd. giudicato cautelare non può avere alcuna incidenza o rilievo nella fase del merito, appunto per la impossibilità - in nome della autonomia del giudizio 120 cautelare e della impermeabilità di quello di merito che quel che avviene nel giudizio cautelare riverberi i suoi affetti nel processo di merito, di accertamento delle penali responsabilità. 15.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Attesa la strutturale diversità tra i fatti di omicidio, o tentativo di omicidio, e quelli di partecipazione associativa, non può ipotizzarsi l'esistenza di una preclusione da giudicato in ragione dell'accertamento definitivo di responsabilità per il tentativo di omicidio dei cugini SS. Il ricorrente è incorso in errore, confondendo i temi della decisione con i temi di prova. Dall'assunto che quanto emerso in ordine al tentativo di omicidio costituisca fatto di prova in ordine all'addebito associativo non significa che possa esservi sovrapposizione, ai fini del divieto di bis in idem, tra le condotte oggetto delle distinte imputazioni. 15.3. Il terzo e il quarto motivo sono infondati. La Corte di appello ha adeguatamente motivato in punto di responsabilità per il fatto associativo, facendo puntuale riferimento alle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia HI e SC. Entrambi hanno riferito quanto da loro appreso per voce dello stesso CO e trovano riscontro nel fatto della condanna per il tentato omicidio dei cugini SS, dal momento che tale episodio si collocò come già precisato, nella contrapposizione tra gruppi criminali per l'affermazione del predominio sul territorio. Hanno poi ricevuto conferma nelle relazioni di servizio che hanno dato atto della frequentazione del ricorrente con TA e UA e altri. 15.4. Il quinto e il sesto motivo sono manifestamente infondati. In ordine alla consapevolezza della disponibilità di armi ad opera del gruppo associativo, è agevole rilevare, ai fini dell'apprezzamento della manifesta infondatezza del motivo, che CO fu l'esecutore materiale del tentativo di omicidio dei cugini SS, commesso con armi, che fu un episodio criminale certamente espressivo delle attività del gruppo e di importanza strategia per l'affermazione del predominio sul territorio di riferimento. In ordine al diniego delle attenuanti generiche la Corte di appello ha adeguatamente motivato rilevando l'assenza di elementi concreti da valorizzare ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio. 16. Il ricorso di FA Di NA merita accoglimento limitatamente ai capi 1) e 132) e per il resto deve invece essere rigettato. 16.1. Il primo motivo è fondato. La sentenza impugnata ha tratto la prova della ritenuta partecipazione associativa nella cd. CO NA dalla accertata esistenza di consolidati rapporti con UA NA per quanto attiene alla gestione della società OT AM e della intromissione di UA NA, pur senza formale titolo, nelle attività della predetta società. Quel che però la sentenza 121 Я ha omesso di illustrare, e ciò segna una consistente carenza di motivazione che si riverbera in termini di manifesta illogicità sull'impianto della motivazione, ovviamente relativo a questo capo, è la riconducibilità della società OT AM e della sua attività economica e commerciale alla CO NA nella sua unitarietà. Di questo passaggio ricostruttivo, essenziale per poter giustificare l'affermazione di coinvolgimento partecipativo del ricorrente nel gruppo associativo, non vi è traccia e questa carenza determina la necessità di un annullamento della sentenza in parte qua con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. 16.2. Il terzo motivo è fondato. L'affermazione di responsabilità per l'addebito di fittizia intestazione di un'autovettura a OR D'FO è carente di motivazione e per tale ragione merita di essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. La sentenza ha dato prova dell'uso dell'autovettura, intestata a OR D'FO, da parte del ricorrente ma non ha argomentato, se non in modo assertivo e lacunoso, sulle ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo qualificato della finalità di elusione. 16.3. Il secondo motivo è infondato. In ordine al reato del compimento di atti di concorrenza sleale in favore della società OT AM la sentenza impugnata ha motivato in modo adeguato e logico. Ha ricostruito compiutamente le condotte poste in essere, con minaccia implicita ed esplicita, al fine di ottenere l'esclusiva nella installazione, all'interno degli esercizi pubblici, dei congegni elettronici da gioco e punti scommessa on line forniti dalla società OT AM, controllata di fatto da UA NA alias "Nasca". La Corte di appello ha richiamato le conversazioni tra UA NA e FA Di NA, rappresentante della società OT AM, in ordine al tentativo di alcuni componenti delle cosche crotonesi di installare presso esercizi commerciali, ove erano allocati "punti gioco" gestiti dalla società OT AM, apparecchi del tipo "totem" non promossi dalla stessa OT AM. Tra quelli che avevano tentato di interferire con gli interessi della OT AM e quindi di UA NA vi erano, sì come riferito da quest'ultimo nel corso delle conversazioni intercettate, OR SA, rappresentante delle cosche di 'ndrangheta di Crotone, e OR NI. Con questi, alla fine, UA NA aveva concluso un accordo: i due avrebbero lavorato in favore della OT AM in cambio di una partecipazione agli utili del 50%, epurata di una quota del 18% perché trattenuta dalla società per spese generali. L'accordo con OR SA fu poi rinnovato da FA Di NA, nei seguenti termini: OR SA si impegnò a individuare sale da gioco per conto della OT AM per il posizionamento di software di gioco, in cambio di 122 una percentuale sugli introiti. In ragione di tali accordi SA si adoperò per ampliare la rete commerciale della OT AM con l'individuazione di altri esercizi commerciali per posizionare gli apparecchi di gioco, imponendo anche a taluno dei commercianti della zona di rimuovere gli apparecchi, già installati, di altra società. La Corte di appello ha poi aggiunto, sempre sulla base dei risultati di intercettazione, il riferimento puntuale a quanto compiuto da NI. Si è appreso che sia OR SA che OR NI si dettero da fare per collocare i congegni di gioco in un bar che era stato da poco avviato da tale NC NO e per promuovere, per le attività di scommesse, il marchio di Di NA, e quindi della OT AM, seppure in quel bar fosse già operativo un marchio diverso, che NI si disse pronto a "fare togliere", in tal modo ponendo in essere le condotte tipiche del reato in contestazione. La Corte di appello ha poi logicamente osservato, sulla base dei numerosi incontri registrati tra OR NI e i rappresentanti della OT AM, che si avviò, dal momento dell'accordo intervenuto con UA NA, un vero e proprio piano di azione commerciale strutturato. A tal proposito ha richiamato le conversazioni nel corso delle quali NI relazionava ai titolari della OT AM dei primi risultati ottenuti nella collocazione degli strumenti di gioco di interesse della società e si diceva pronto ad usare la "mazzola" contro i competitori nel settore del gioco e delle scommesse on line che cercavano di espandere la loro rete commerciale posizionando le loro macchine in alcuni esercizi commerciali. La Corte di appello ha poi correttamente motivato anche in ordine al reato di cui al capo 9bis), come già si è detto trattando gli altri ricorsi (v. esame ricorso di NI NC NA par. 4.2 -). - 16.4. Il quarto motivo in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio rimane assorbito, senza preclusione per un successivo eventuale esame, in ragione dell'annullamento disposto in riferimento alla statuizione di condanna per il più grave reato associativo di cui al capo 1). 17. La sentenza nei confronti di OM CO va annullata in parte, specificamente in relazione all'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen. e per il resto va rigettato. 17.1. In merito all'aggravante appena menzionata il ricorrente non ha proposto doglianza, ma operano estensivamente le impugnazioni di taluni tra i concorrenti nel fatto associativo, che hanno condotto alla rilevazione di una carenza di motivazione. Il vizio, data la comunanza di posizione, non può che riguardare anche l'attuale ricorrente, in ragione della disposizione di cui all'art. 587 cod. proc. pen. - v. esame ricorso IU NA cl. 1966, par. 8.7 -. 123 ло 17.2. Il primo motivo è infondato. La Corte di appello ha dato conto, con argomentazioni adeguate e logiche, della congruità e puntualità delle dichiarazioni accusatorie di AN HI in ordine alla partecipazione associativa del ricorrente. Quanto al requisito della consapevolezza del ricorrente, aggregato al gruppo HI, di essere entrato a far parte della CO NA in forza dell'accordo preso dallo stesso HI con i vertici della CO per il tramite di IN OF, è importante richiamare il passo della motivazione in cui si dà atto del racconto di HI di una riunione, successiva all'8 giugno 2015, a cui presero parte, oltre a HI e IN OF, anche ricorrente e PA LE, nel corso della quale quest'ultimo imparti al gruppo le direttive da seguire nello svolgimento dell'attività criminale ed impose di non compiere alcuna azione senza il suo assenso. E una successiva riunione operativa, sempre alla presenza di PA LE, si tenne a circa un anno di distanza e alla presenza del ricorrente, sicché sulla sua consapevolezza in ordine all'adesione del gruppo HI alla CO NA non pare logicamente possibile dubitare. A riscontro delle accuse di HI la Corte di appello ha fatto opportunamente riferimento alla condanna resa in altro procedimento per fatti di estorsione a carico di HI, del ricorrente, di GL e di NI SA. E ha fatto richiamo ai colloqui carcerari di OM CO con la ex moglie, NA IE, alla quale diceva di rivolgersi, per qualsiasi bisogno a NI OF e a UI IN, e mostrava preoccupazioni per le voci di una imminente collaborazione con la giustizia di HI. 17.3. Il secondo e il terzo motivo sono infondati. La qualificazione del fatto di cui al capo 44) è corretta e si sottrae alle censure di ricorso. La spedizione punitiva nei confronti di IA fu programmata e attuata con la partecipazione del ricorrente al fine di far valere la pretesa creditoria di un soggetto terzo, la moglie di RA LE. Non può dunque dirsi che il ricorrente agì per far valere un proprio preteso diritto, ma esercitò violenze e minacce in quanto occorreva difendere e dare corso alle richieste di un appartenente al gruppo associativo degli NA, appunto RA LE, in tal modo ribadendo la forza intimidatrice dell'associazione sul territorio di riferimento. Si scorge, pertanto, nel delitto di cui al capo 44) il dolo tipico non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ma, appunto, dell'estorsione, secondo il principio di diritto per il quale "il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie" Sez. U, n. 29541 del - 16/07/2020, Rv. 280027 -. 17.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. [pena] In ordine al concreto trattamento sanzionatorio si osserva che la Corte di appello ha esaustivamente dato conto dell'assenza di elementi per poter riconoscere, nel 124 я л concreto della vicenda, l'esistenza dei presupposti per una mitigazione della pena. Ha così fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale "il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato" - Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 . La doglianza, infine, sul trattamento sanzionatorio è stata articolata genericamente e quindi non merita considerazione in assenza di una puntuale critica e prospettazione di vizi della decisione. 18. Il ricorso di OR NI merita accoglimento limitatamente all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 6) e all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata in relazione al capo 9 bis). Per il resto va rigettato. 18.1. I primi due motivi sono fondati per la parte in cui hanno riferimento alla condanna per il reato di cu al capo 6). Per l'affermazione del reato di concorso nel gruppo associativo di cui al capo 1) e dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa al capo 9bis), di cui si tratta anche soltanto in forza dell'effetto estensivo delle impugnazioni di altri concorrenti nel reato data la comunanza di posizione processuale, la Corte di appello ha assunto in premessa che gli affari e la gestione delle attività della società OT AM che, come da qui a breve si dirà, hanno visto il coinvolgimento di OR NI sulla base di una motivazione della sentenza impugnata che si sottrae a censure, fossero riconducibili al gruppo associativo. Ha in tal modo operato un salto logico, non giustificato dalle emergenze probatorie che ha illustrato nella articolata motivazione, in forza del quale l'intromissione di UA NA nella vita e nella gestione delle attività della società OT AM significasse, per ciò solo, la riconducibilità di tale settore di attività al gruppo associativo di cui al capo 1). La sentenza ha così omesso di illustrare e ciò segna una consistente carenza di motivazione che si - riverbera in termini di manifesta illogicità sull'intero impianto della motivazione, ovviamente relativo a questa parte - la riconducibilità della società OT AM, e della sua attività economica e commerciale, alla CO NA nella sua unitarietà. Di questo passaggio ricostruttivo, essenziale per poter giustificare l'affermazione di coinvolgimento concorsuale del ricorrente nel gruppo associativo e della finalità di agevolazione mafiosa del reato di cui al capo 9bis), non vi è traccia e questa carenza determina la necessità di un annullamento della sentenza in parte qua con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello 125 я л di Catanzaro. 18.2. Sono invece infondati i motivi che afferiscono alla condanna per il reato di cui al capo 4), specificamente per il reato di atti di concorrenza sleale con minaccia implicita ed esplicita al fine di ottenere l'esclusiva nella installazione, all'interno degli esercizi pubblici, dei congegni elettronici da gioco e punti scommessa on line forniti dalla società OT AM, controllata di fatto da UA NA alias "Nasca". La Corte di appello ha per questa parte motivato adeguatamente: ha richiamato le conversazioni tra UA NA e FA Di NA, rappresentante della società OT AM, in ordine al tentativo di alcuni componenti delle cosche crotonesi di installare presso esercizi commerciali "punti gioco" gestiti dalla società OT AM apparecchi del tipo "totem" non promossi dalla stessa OT AM. Tra quelli che avevano tentato di interferire con gli interessi della OT AM e quindi di UA NA vi era, sì come riferito da quest'ultimo nel corso delle conversazioni intercettate, OR NI. Con questi, alla fine, UA NA aveva concluso un accordo: NI avrebbe lavorato in favore della OT AM in cambio di una partecipazione agli utili del 50%, epurata di una quota del 18% perché trattenuta dalla società per spese generali. E di tale accordo, della sua effettività, si è avuto riscontro sempre dai risultati di intercettazione. Si è appreso che OR NI si era interessato per collocare i congegni di gioco in un bar che era stato da poco avviato da tale NC NO e per promuovere, per le attività di scommesse, il marchio di Di NA, e quindi della OT AM, seppure in quel bar fosse già operativo un marchio diverso, che NI si disse pronto a "fare togliere", in tal modo ponendo in essere le condotte tipiche del reato in contestazione. La Corte di appello ha poi logicamente osservato, sulla base dei numerosi incontri registrati tra OR NI e i rappresentanti della OT AM, che si avviò, dal momento dell'accordo con UA NA, un vero e proprio piano di azione commerciale strutturato. A tal proposito ha richiamato le conversazioni nel corso delle quali NI relazionava ai titolari della OT AM sui primi risultati ottenuti nella collocazione degli strumenti di gioco di interesse della società e si diceva pronto ad usare la "mazzola" contro i competitori nel settore del gioco e delle scommesse on line che cercavano di espandere la loro rete commerciale posizionando le loro macchine in alcuni esercizi commerciali. La Corte di appello ha poi correttamente motivato anche in ordine al reato di cui al capo 9bis), come già si è detto trattando gli altri ricorsi (v. esame ricorso di NI NC NA par. 4.2 -). - 18.3. Sulla partecipazione concorsuale la motivazione è logica e congrua, atteso che il coinvolgimento di OR NI nella difesa violenta e minacciosa 126 delle aree di interesse commerciale della OT AM dà anche attestazione del suo apporto alla commissione del reato di cui al capo 9bis). 19. La sentenza nei confronti di NC LE va annullata in parte, specificamente in relazione all'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen. e per il resto va rigettato. 19.1. In merito all'aggravante appena menzionata il ricorrente non ha proposto doglianza, ma operano estensivamente le impugnazioni di taluni tra i concorrenti nel fatto associativo, che hanno condotto alla rilevazione di una carenza di motivazione. Il vizio, data la comunanza di posizione, non può che riguardare anche l'attuale ricorrente, in ragione della disposizione di cui all'art. 587 cod. proc. pen. - v. esame ricorso di IU NA cl. 1966, par. 8.7. -. 19.2. Il ricorso va invece rigettato. 19.3. Il primo motivo è infondato. La Corte di appello non ha ignorato che il ricorrente fu condannato nei processi c.d. "BL" e "Kiterion" sempre in relazione alla partecipazione all'associazione di tipo 'ndranghetista denominata "CO NA" e ha correttamente escluso la sussistenza del divieto di bis in idem in ragione del dato temporale di riferimento delle due imputazioni, entrambe limitate e riguardanti periodi precedenti. In particolare, nel processo "Kiterion" l'imputazione del fatto associativo ha avuto riguardo al periodo che va dal marzo 2010 al marzo 2013, mentre i fatti ora in contestazione attengono al periodo successivo. A differenza di quanto affermato in ricorso, la Corte di appello ha valutato criticamente i risultati delle operazioni di intercettazione e ne ha tratto la prova che NC LE, sebbene detenuto, continuò ad operare dentro e a favore della CO. LA captazione di una conversazione di PA LE con OR NA, del 15 aprile 2016, si è appreso del ruolo di LE di responsabile delle risorse della "bacinella". A ciò si aggiungono altri elementi di riscontro della perdurante partecipazione associativa di LE, desunti dalle operazioni di intercettazione (conversazione di IA ed LE, soggetti gravitanti intorno a HI;
conversazione del 21 marzo 2016), dalle quali si è appreso del riconoscimento del peso criminale di LE, a cui si sarebbe dovuto prestare omaggio non appena scarcerato e dell'assunzione di sua figlia presso la Euro Food s.r.l. dei fratelli OT, che erano stati costretti all'assunzione proprio in ragione della caratura criminale del padre. La Corte di appello ha peraltro adeguatamente motivato in riguardo all'esistenza attuale del gruppo di 'ndrangheta denominato CO NA, nella parte in cui ha trattato le posizioni dei singoli partecipi appartenenti al nucleo familiare intorno al quale si è costituita l'associazione. 127 19.4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. In ordine al concreto trattamento sanzionatorio, si osserva che la Corte di appello ha esaustivamente dato conto dell'assenza di elementi per poter riconoscere, nel concreto della vicenda, l'esistenza dei presupposti per una mitigazione della pena. Ha così fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale "il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato" - Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 -. Ha poi rilevato che con l'atto di appello non sono stati rappresentati i dati concreti indicativi di una difformità del giudizio in punto di pena dai criteri normativi di orientamento e guida della discrezionalità giudiziale, si da rendere la doglianza generica e quindi inammissibile. 20. Il ricorso di NI GL va accolto limitatamente all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis c.p. e per il resto deve essere rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono. 20.1. Il quarto motivo è in parte fondato. In merito all'aggravante appena menzionata la sentenza impugnata contiene una motivazione del tutto carente. La Corte di appello affermato che la CO NA reinvestiva le utilità provenienti dalle attività criminose in diversi settori economici, ma di tale affermazione non ha fornito alcuna giustificazione probatoria. Si tratta di un'asserzione priva della necessaria illustrazione dei dati di prova a sostegno, come tale meritevole di annullamento - v. esame ricorso IU NA cl. 1966, par. 8.7. -. 20.2. Il primo, il secondo e il terzo motivo sono infondati. La Corte di appello ha adeguatamente motivato in punto di partecipazione associativa del ricorrente incentrando il discorso giustificativo sulle dichiarazioni accusatorie di AN HI, che lo ha indicato come componente del suo gruppo di azione, incaricato da IN OF di rappresentare la CO isolitana nel territorio sud della città di Catanzaro. Per quanto concerne la partecipazione associativa del ricorrente, la sentenza impugnata ha fatto leva sull'apporto collaborativo di HI, che ha riferito, con sufficiente puntualità di racconto, del coinvolgimento di GL in danneggiamenti ed estorsioni, oggetto di altro procedimento, e l'utile elemento di riscontro è stato individuato dalla Corte di appello nella sottoposizione a processo con HI e CO, con finale condanna, per l'estorsione ai danni dell'attività commerciale "Momenti di gusto", ritenuta aggravata ai sensi dell'art. 7 1. n. 203 del 1991 e 128 quindi riconducibile all'area di operatività della CO. Ancora, la Corte di appello ha arricchito il complesso dei riscontri alle dichiarazioni di HI con il riferimento ai colloqui carcerari di GL con i familiari, oggetto di intercettazione, durante i quali GL: riconobbe in HI il capo del suo gruppo, così confermando l'esistenza della consorteria;
si dimostrò contrariato per il comportamento di HI, che non forniva il promesso sostentamento economico a lui e ai suoi familiari nonostante si trovasse in stato di detenzione;
ammise di essersi recato dagli NA unitamente a HI;
espresse timore per la collaborazione con la giustizia di HI e, quale conseguenza di detta collaborazione, per la probabile ritorsione del gruppo NA. 20.3. In ordine all'aggravante dell'essere l'associazione armata, la Corte di appello ha rilevato che, secondo il racconto di HI, GL prese parte alla commissione di fatti estorsivi con l'impiego di oggetti incendiari e, nel corso dei colloqui carcerari con alcuni familiari, si mostrò consapevole della disponibilità di armi da parte della CO NA. In tal modo la Corte di appello ha fatto corretto uso del principio di diritto per il quale "in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino. (Fattispecie relativa alla riconosciuta esistenza di un'associazione autonoma, formata da cellule "locali" di 'ndrangheta federate, in cui la Corte ha ritenuto che, ai fini della ravvisabilità dell'anzidetta aggravante, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo dallo specifico soggetto o dalla specifica cellula "locale" che abbia la concreta disponibilità delle armi)" - Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Rv. 276831 -. 20.4. Il quinto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha esaustivamente dato conto dell'assenza di elementi per poter riconoscere, nel concreto della vicenda, l'esistenza dei presupposti per una mitigazione della pena. Ha così fatto corretta applicazione del principio di diritto per quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato" - Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 -. 21. La sentenza nei confronti di IN OF va annullata in parte, specificamente in relazione all'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis 129 cod. pen. e per il resto va rigettato. In merito all'aggravante appena menzionata il ricorrente non ha proposto doglianza, ma operano estensivamente le impugnazioni di taluni tra i concorrenti nel fatto associativo, che hanno condotto alla rilevazione di una carenza di motivazione. Il vizio, data la comunanza di posizione, non può che riguardare anche l'attuale ricorrente, in ragione della disposizione di cui all'art. 587 cod. proc. pen. - v. esame ricorso IU NA cl. 1966, par. 8.7. -. La Corte di appello ha affermato che la CO NA reinvestiva le utilità provenienti dalle attività criminose in diversi settori economici, ma di tale affermazione non ha fornito alcuna giustificazione probatoria. Si tratta di un'asserzione priva della necessaria illustrazione dei dati di prova a sostegno, come tale meritevole di annullamento, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. 21.1. Il ricorso va invece rigettato. 21.2. I primi due motivi sono infondati. I giudici di merito hanno svolto, a differenza di quanto affermato in ricorso, la necessaria verifica di attendibilità dell'apporto collaborativo di HI. Ciò in particolare ha fatto la sentenza impugnata non solo richiamando per relationem i contenuti di motivazione rilevanti della decisione di primo grado, ma anche soffermandosi su tale aspetto con valutazioni del tutto autonome, nella parte preliminare alla trattazione dei ricorsi. Sulla esistenza del gruppo associativo NA, la sentenza impugnata ha reso compiuta motivazione nella parte in cui ha trattato le posizioni dei singoli partecipi appartenenti al nucleo familiare intorno al quale si è costituita l'associazione. 21.3. Quanto poi alla partecipazione del ricorrente, la sentenza impugnata ha dato conto del puntuale racconto di HI, ricco di elementi di specificazione e di dettaglio, che ha riferito di essere stato contattato proprio da IN OF, per conto del gruppo NA, che gli propose di divenire il referente della CO per la zona sud della città di Catanzaro. Ha quindi circostanziato il racconto con il riferimento ad alcuni episodi estorsivi e di danneggiamento commessi per conto di OF e soprattutto, quel che principalmente rileva ai fini della prova del fatto associativo, con l'affermazione che era solito consegnare i proventi illeciti proprio a OF, il quale li riversava nelle casse dell'associazione.
2.1.3.1. Le specifiche dichiarazioni di accusa di HI hanno trovato numerosi elementi di riscontro nei risultati delle attività di intercettazione, in particolare: nei colloqui carcerari di HI con la compagna, da cui si trae prova dell'interessamento di OF per la temuta collaborazione di HI e il timore di questi che, appresa la notizia, avrebbe riferito agli NA;
dei colloqui carcerari di OM CO con la moglie, da cui si desume il ruolo di referente nel territorio catanzarese di OF a beneficio degli appartenenti al gruppo 130 associativo;
delle conversazioni di IO AL e LE IA, captate in altro procedimento, che discutevano, tra l'altro, della collocazione associativa di OF e del suo compito di raccoglitore dei proventi estorsivi rastrellati per conto della CO. A ciò si aggiunga il dato di riscontro dei risultati di osservazione e controllo che hanno attestato della frequentazione di OF con CO. 21.4. Il terzo, il quarto e il quinto motivo sono infondati. La motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il fatto di cui al capo 44), e per quello correlato di cui al capo 45), è adeguata e non fa emergere, alla luce di quanto dedotto con il ricorso, carenze o manifeste illogicità. In riguardo all'episodio estorsivo in danno di OM IA i dati di prova sono costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa e del collaboratore HI. La Corte di appello ha preso in esame le divergenze tra il narrato dei due in ordine alla individuazione del soggetto che aveva consegnato a IA la somma di denaro da investire (IA ha detto che era tal LE, HI ha affermato che era la moglie di RA LE) e alle modalità specifiche dell'aggressione, e ha concluso che le diversità dei racconti non intacca il nucleo essenziale della vicenda e che è logicamente spiegabile, sì da non segnare una frattura capace di minare l'attendibilità della ricostruzione. Le dichiarazioni della persona offesa sono state peraltro confermate dagli esiti dell'attività tecnica da cui si ricavano gli innumerevoli contatti di IA con OF per la riscossione del debito. La qualificazione del fatto di cui al capo 44) è corretta e si sottrae alle censure di ricorso. La spedizione punitiva nei confronti di IA fu programmata e attuata con la partecipazione del ricorrente al fine di far valere la pretesa creditoria di un soggetto terzo, la moglie di RA LE. Non può dunque dirsi che il ricorrente agì per far valere un proprio preteso diritto, ma esercitò violenze e minacce in quanto occorreva difendere e dare corso alle richieste di un appartenente al gruppo associativo degli NA, appunto RA LE, in tal modo ribadendo la forza intimidatrice dell'associazione sul territorio di riferimento. Si scorge, pertanto, nel delitto di cui al capo 44) il dolo tipico non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ma, appunto, dell'estorsione, secondo il principio di diritto per il quale "il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie". Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027- Anche in ordine al fatto di cui al capo 45) - di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di una pistola - il ragionamento probatorio è adeguato e logico. La persona offesa ha dichiarato che fu minacciata con una pistola e, in ragione 131 д л dell'attendibilità del racconto, appare immune da censure la motivazione della sentenza impugnata anche per questo capo. 21.5. Il sesto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha esaustivamente dato conto dell'assenza di elementi per poter riconoscere, nel concreto della vicenda, l'esistenza dei presupposti per una mitigazione della pena. Ha così fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale "il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d. I. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato" - Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 -. 21.6. Il settimo motivo è manifestamente infondato e generico. La Corte di appello ha disposto la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili, e ciò in attuazione espressa di quanto previsto dall'art. 2, comma 58, I. n. 92 del 2012. Il fatto che la sentenza non è divenuta irrevocabile è notazione prova di pregio, atteso che la statuizione sarà esecutiva una volta che la sentenza che l'ha disposta diverrà irrevocabile. Il rilievo secondo cui la prestazione di cui gode il ricorrente ha natura assistenziale e alimentare e pertanto non può essere revocata è al contempo generico, perché non specifica in cosa consista la prestazione effettivamente erogata, ed è manifestamente infondato, dato che la sentenza ha fatto applicazione della menzionata statuizione di legge, ovviamente nei limiti e nei termini in cui questa è destinata ad operare. 22.23.24. I ricorsi di AL RD, di RE RD e di NZ RD meritano accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono. 22.23.24.1. La Corte di appello ha affermato, valutando complessivamente le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, che costoro hanno fornito, sulla partecipazione associativa dei ricorrenti, "elementi specifici che dimostrano una conoscenza privilegiata e diretta" (fl. 477); ha a tal fine richiamato, a titolo esemplificativo, quanto riferito da LI in ordine al fatto che presso gli immobili nella disponibilità dei RD avevano trovato rifugio dei latitanti. Il brano di dichiarazioni a cui si è fatto riferimento è quello, poco prima riassuntivamente richiamato nella sentenza, da cui si è appreso che LI "quando aveva bisogno di ricovero da latitante, si era portato a LA, ove in attesa 132 9 di ricevere una collocazione dagli NA, gli era stata data la possibilità di alloggiare negli appartamenti esistenti sopra l'hotel", intendendosi il ristorante "La Campagnola". In particolare, LI ha dichiarato di esser stato latitante fra il 2005 e il 2007 e poi tra il 2010 e il 2011 e ha aggiunto di aver trascorso molti periodi di latitanza ad LA di AP RI. La specificità di cui ha detto la Corte di appello non si è connotata di alcun altro particolare di racconto;
questo, al pari di quello degli altri collaboratori di giustizia, è invero del tutto generico, vago, sommario se riguardato in relazione al tema di prova sul quale necessariamente ne vanno apprezzati i caratteri e che è costituito dalla condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, che si connotata di ben altro e cioè per "lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi" (Vedi: Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 199386, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904) - Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 22.23.24.2. Il rilievo ha forza assorbente rispetto ad altri che pure possono muoversi all'apporto accusatorio che è stato indicato come esemplarmente specifico, per la mancanza sia di una puntuale collocazione temporale di quelle condotte di ausilio della sua latitanza, sia di una specifica indicazione di quale dei ricorrenti di volta in volta fu direttamente protagonista di quelle condotte, sia di come, al di là del primo incontro favorito da IN NA, aveva modo di contattare i suoi favoreggiatori. Insomma, anche questo racconto, che pure si qualifica per essere un contributo di conoscenza diretta, non ha quei profili di sufficiente specificità che lo rendono idoneo ad essere potenzialmente sottoposto a verifiche di riscontro. Le dichiarazioni degli altri collaboratori, che sono stati utilizzati come dati probatori convergenti e di riscontro, si segnalano per genericità di accuse che così si risolvono e si sostanziano in un apparato argomentativo di spiccata inconsistenza. OM AC si è limitato a riferire che più volte aveva pranzato presso il ristorante "La Campagnola" senza però versare il corrispettivo perché "secondo i gestori era ospite di IO NA". Il contributo dichiarativo non consente alcuna inferenza, con un sufficiente grado di consistenza indiziaria in ordine alla partecipazione associativa dei ricorrenti. 22.23.24.3. I dati di prova di cui si compone la motivazione dell'impugnata sono, sì come illustrati dalla Corte di appello e dalla stessa apprezzati, particolarmente fragili ed equivoci, e conseguentemente la motivazione di 133 condanna è carente, sì da imporre l'annullamento della sentenza senza rinvio per insussistenza del fatto. L'annullamento va infatti disposto senza rinvio in forza del principio di diritto fissato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui "nel giudizio di cassazione l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata" S. U., n. 45276 del 30 ottobre 2003, Rv. - 226100 22.23.24.4. In conseguenza dell'annullamento, senza rinvio, della sentenza in riguardo alla posizione dei predetti AL RD, RE RD e NZ RD si provvederà in sede esecutiva sulla domanda di restituzione dei beni confiscati. 25. Il ricorso di IO EC va accolto in parte e per il reso merita di essere rigettato, con in più la dichiarazione di inammissibilità per la parte della sentenza che ha riguardo ai reati di cui ai capi 24) e 41). 25.1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in riferimento ai capi 35) e 39), per insussistenza dei fatti. Va in ogni caso annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro in ordine all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen., nonostante il ricorrente non abbia proposto sul punto impugnazione, perché operano estensivamente le impugnazioni di taluni tra i concorrenti nel fatto associativo, che hanno condotto alla rilevazione di una carenza di motivazione. Il vizio, data la comunanza di posizione, non può che riguardare anche l'attuale ricorrente, in ragione della disposizione di cui all'art. 587 cod. proc. pen. - V. esame ricorso di IU NA cl. 1966, par. 8.7. -. 25.2. Il quinto motivo e il correlato motivo aggiunto sono fondati. L'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione di esplosivi di cui al capo 35) è fondata su una sola conversazione del 18 agosto 2013, oggetto di intercettazione ambientale, nel corso della quale IO EC e AR AR discutevano del danneggiamento, da loro commesso, ai danni di tali RT e Silvio, consistito nell'atterramento di un pozzo artesiano, nell'abbattimento di un albero e nell'avvelenamento di pesci, quest'ultimo tratto di condotta ritenuto addebitabile all'uso di 9 kg di esplosivo. La difesa ha invece affermato che la conversazione, che è stata testualmente trascritta nella sentenza impugnata, faceva riferimento non già ad esplosivo ma a del veleno, in particolare arsenico, utilizzato appunto per l'avvelenamento dei 134GL pesci. La tesi della detenzione di esplosivo è stata ritenuta in sentenza per il fatto che, ad un tratto della conversazione, fu profferita da IO EC la frase "ha sparato...ha sparato...gli hai avvelenato i pesci". Una siffatta interpretazione appare irragionevole alla luce delle contestazioni difensive. È pur vero che IO EC utilizzò il termine "ha sparato", ma lo mise in correlazione diretta con l'avvelenamento dei pesci. L'uso di esplosivi avrebbe dovuto determinare la morte dei pesci non già per avvelenamento ma, appunto, per la detonazione, per l'esplosione. Il riferimento quindi allo sparo non assume un significato chiaro e la giustapposizione all'effetto dell'avvelenamento rende manifestamente irragionevole la lettura fatta propria dalla sentenza. 25.3. Il sesto motivo e il correlato motivo aggiunto sono fondati. L'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione illegale di fucili e di materiale esplosivo di cui al capo 39) è fondato sui contenuti di una conversazione del 19 maggio 2013, oggetto di intercettazione, di IO EC con SA AL, nel corso della quale primo fece riferimento al fatto che un giorno si trovava in barca, ove erano custoditi dei fucili, e un elicottero, probabilmente delle Forze dell'ordine, si era posizionato proprio nella colonna d'aria sovrastante lo specchio di acqua ove si trovava detta barca. Immediatamente dopo il riferimento all'elicottero e al fatto che per la paura la persona che si trovava sulla barca insieme a IO EC aveva gettato in mare qualcosa (indicato al singolare: "Mauri, l'ho buttato), la conversazione proseguì con l'evocazione di un episodio con ogni probabilità di pesca di frodo, con l'uccisione di 14 pesci serra per mezzo del lancio in mare di una caramellina. L'interpretazione accolta in sentenza del brano intercettato è manifestamente illogica. riferimento aiNon si comprende perché mai, sulla base di quali riscontri, fucili sia stato ricondotto con certezza ad armi comuni da sparo, e non si sia in alcun modo preso in considerazione che i fucili potessero essere, dato anche il contesto, fucili da pesca. Quanto poi all'uccisione di 14 pesci serra con getto di una "caramellina" è meramente apodittica, e in alcun modo sostenuta da elementi di riscontro, la conclusione che si trattò di esplosivo, peraltro con i caratteri della micidialità tale da ricondurne la detenzione alla legge sulle armi. 25.4. Il primo, l'ottavo, i correlati motivi aggiunti, e il nono motivo sono infondati. La Corte di appello non ha ignorato che il ricorrente fu condannato, sempre in relazione alla partecipazione all'associazione di tipo 'ndranghetista denominata "CO NA", per il periodo intercorrente tra il 2003 e il 2009, e ha correttamente escluso la sussistenza del divieto di bis in idem in ragione del dato 135 temporale di riferimento dell'imputazione per la quale intervenne condanna, limitata e riguardante un periodo precedente. L'affermazione di responsabilità per il fatto associativo trova sostegno non soltanto nell'accertamento dei fatti di cui ai capi 13), 24), 34), 41), ma anche nella constatazione, probatoriamente corroborata, del continuo contatto del ricorrente con i vertici del gruppo, e da alcune conversazioni, oggetto di intercettazione, particolarmente significative, da cui è emerso che IO EC era a conoscenza delle dinamiche associative del gruppo NA, sapeva di riunioni operative e prendeva parte alla elaborazioni di strategie per il miglior controllo del territorio attraverso l'imposizione estorsiva di guardianie ad alcuni locali ed esercizi commerciali, ed era il riferimento dei familiari degli associati detenuti per il procacciamento delle provviste finanziarie necessarie al loro sostentamento. 25.5. In ordine all'aggravante dell'essere l'associazione armata, la Corte di appello ha rilevato che, dato il grado elevato di intraneità di IO EC alla CO e la sua piena conoscenza delle dinamiche associative e delle modalità di azione, non può dubitarsi della consapevolezza di costui in ordine alla disponibilità di armi ad opera del gruppo. Deve tenersi presente il fatto che il ricorrente è stato ritenuto responsabile di un reato concernente le armi, e ciò dà concretezza all'assunto di sentenza, altrimenti destinato a restare alquanto generico. Tenendo quindi conto dell'esistenza di reati- fine concernenti le armi, deve ritenersi corretta l'affermazione della Corte di appello perché coerente con il principio di diritto per il quale "in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino. (Fattispecie relativa alla riconosciuta esistenza di un'associazione autonoma, formata da cellule "locali" di 'ndrangheta federate, in cui la Corte ha ritenuto che, ai fini della ravvisabilità dell'anzidetta aggravante, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo dallo specifico soggetto o dalla specifica cellula "locale" che abbia la concreta disponibilità delle armi)" - Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Rv. 276831 -=. 25.6. Il secondo motivo e il correlato motivo aggiunto sono infondati. La sentenza impugnata ha motivato correttamente l'affermazione di responsabilità in riferimento all'estorsione ai danni di IC UC di cui al capo 13). La Corte di appello ha argomentato logicamente in ordine al contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione ambientale tra IO EC e IC UC, che hanno dato riscontro e conferma alle dichiarazioni della persona offesa, secondo cui le somme di denaro erano da lui consegnate anche a IO EC perché le desse a IO NA, e che IO EC era stato presente alla riunione in 136 cui era stato rimodulata la pretesa estorsiva, economicamente insostenibile, rivolta a IC UC. È pertanto corretta la conclusione in ordine al coinvolgimento concorsuale del ricorrente nel fatto ascritto. 25.7. Il terzo motivo e il correlato motivo aggiunto sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha argomentato logicamente in punto di interpretazione dei risultati delle operazioni di intercettazione, da cui ha tratto il coinvolgimento del ricorrente nel reato di furto di cui al capo 24). Con il ricorso in esame il ricorrente ha proposto doglianze soltanto in riguardo all'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, di cui però la Corte di appello ha dato compiutamente conto. Infatti, nel leggere criticamente i risultati delle operazioni di intercettazione, ha logicamente tratto la conclusione che il furto fu commesso con l'assenso dei vertici della CO NA, e ciò dà fondamento al riconoscimento della contestata aggravante. 25.8. Il quarto motivo e il correlato motivo aggiunto sono infondati. Il fatto della illegale detenzione di armi in capo a IO EC è stato ritenuto accertato in ragione della conversazione, oggetto di intercettazione, tra questi e il suocero UA UA del 26 giugno 2013. La conversazione è stata testualmente trascritta in sentenza e si è spiegato il contenuto della conversazione con argomenti logici e adeguati alla risultanza di prova. È così emerso che IO EC ammise di avere la disponibilità di armi, rispondendo al suocero che lo sollecitava a dare una lezione, ad andare a sparare alla persona con cui il fratello dello stesso IO EC aveva avuto una discussione. La Corte di appello ha poi rilevato l'inammissibilità, per genericità di doglianza, del motivo riguardante l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 contestata per questo fatto criminoso, e ciò è preclusivo ad un esame della questione in questa sede. 25.9. Il settimo motivo e il correlato motivo aggiunto sono manifestamente infondati. L'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio di cui al capo 41) è correttamente e adeguatamente motivata e il ricorso non è in grado neanche di prospettare l'esistenza di un vizio del discorso giustificativo che meriti di essere indagato. La Corte di appello ha puntualmente spiegato le ragioni per le quali la lettura dei risultati delle intercettazioni non possa lasciare alcun dubbio sulla sussistenza del reato. E ha con argomentazioni parimenti logiche dato conto della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 in ragione della non occasionalità delle attività di detenzione a fini di spaccio e del contesto associativo in cui tali condotte si sono collocate. 25.10. Il decimo motivo è generico. Il ricorrente si duole della mancata applicazione dei limiti edittali di pena vigenti anteriormente alla novella del 2015 137 е dell'art. 416-bis cod. pen., ma nulla ha detto con riguardo alla sintesi dei motivi di appello, operata dalla impugnata sentenza, che non ha fatto menzione dell'esistenza di un motivo di appello corrispondente alla doglianza ora fatta valere con il ricorso, con la conseguenza che il motivo ora in esame non si connota per la necessaria specificità. In ogni caso, seppur con riferimento espresso ad altri ricorrenti, La Corte di appello ha ben spiegato le ragioni per le quali non si può fare applicazione della norma incriminatrice nella formulazione antecedente alla riforma del 2015, che ha aggravato il trattamento sanzionatorio per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., mancando elementi positivi che possano far dire che la condotta partecipativa permanente ebbe a cessare sotto la vigenza della precedente norma. Trova quindi applicazione il principio di diritto per il quale "in tema di successione di leggi penali nel tempo, il regime sanzionatorio applicabile al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. deve determinarsi con riferimento alla data di cessazione della permanenza così come contestata, se in forma cd. chiusa, se in forma cd. aperta, ovvero "sino ad oggi" e cioè alla data del rinvio a giudizio: (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che nelle ipotesi di contestazione in forma cd. aperta, quando cioè il capo di imputazione contesti la partecipazione "in permanenza attuale", vale quale momento finale consumativo della condotta associativa quello coincidente con la sentenza di primo grado, alla cui data, pertanto, va individuata la pena prevista)" - Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Rv. 279476 -. 26. Il ricorso di RE UA merita di essere accolto per quanto di seguito si illustra. La Corte di appello ha valorizzato probatoriamente le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia AN HI, che ha indicato il ricorrente come "braccio destro" di OR BB senza però che di tale impegnativa qualifica si sia dato adeguato conto con la indicazione puntuale delle condotte in cui si sarebbe esternata. Non sono sufficienti, per dare compiuta e adeguata giustificazione della intraneità associativa, i dati informativi, a cui la sentenza impugnata ha fatto ricorso, da cui si desume la frequentazione del ricorrente con gli asseriti ulteriori membri del gruppo associativo. Né è sufficiente, per dare concretezza all'attribuzione di un ruolo associativo, desumere il compito funzionale di autista dei capi del sodalizio dall'avere in più occasioni il ricorrente trasportato a bordo dell'autovettura da lui condotta ora OR BB ora NC UA, se nulla di specifico vien detto in ordine alle destinazioni, alle ragioni e alle occasioni di quei trasporti. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. 138 27. Il ricorso di LA LE merita accoglimento limitatamente alla condanna per i reati di cui ai capi 1) e 37). Per il resto il ricorso va rigettato, con assorbimento infine di alcuni dei motivi inerenti alla determinazione della pena e alla misura di sicurezza della libertà vigilata. 27.1. Il primo motivo e il terzo motivo del secondo atto di ricorso sono fondati, il secondo e il terzo motivo del primo atto di ricorso sono assorbiti dall'accoglimento del primo, il nono motivo del primo atto di ricorso è parimenti fondato e il decimo motivo del primo atto di ricorso, in punto dell'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991, per la parte in cui fa riferimento al reato di cui al capo 37), è fondato, al pari del secondo motivo del secondo atto di ricorso. La motivazione in ordine alla partecipazione associativa del ricorrente è carente. La prova del coinvolgimento nel gruppo NA è affidata alle affermazioni di responsabilità per i reati di cui ai capi 26) e 37) e, in aggiunta, al fatto che UA NA si rivolse a lui nell'occasione del ferimento di SI PA ad opera di suo fratello, perché tenesse in disparte quest'ultimo, in modo da evitare che la situazione degenerasse. In questi termini ricostruttivi, la motivazione mostra un significativo grado di inconsistenza. 27.2. Per il reato di cui al capo 37), relativo ad una illegale detenzione di arma, la motivazione è carente. La conversazione telefonica citata come prova inoppugnabile della illegale detenzione non consente, con la necessaria logicità argomentativa, di affermare che fosse proprio LA LE a detenere l'arma. La Corte di appello, riprodotta la conversazione, si è limitata, con giudizio assertivo, a concludere che la chiarezza del contenuto del dialogo non lascia spazi al dubbio, a letture alternative, dovendosi necessariamente ritenere che LE fosse il detentore dell'arma. Non v'è allora alcuna spiegazione delle ragioni di siffatta certezza, asserita ma non giustificata, con vizio di motivazione che determina l'annullamento. La prova della partecipazione associativa finisce in tal modo per trovare fondamento unicamente nel coinvolgimento del ricorrente nel pestaggio di cui al capo 26), di cui a breve si dirà. E però, esso, unitamente alla circostanza relativa alla richiesta di UA NA, non riesce a dare la necessaria forza argomentativa all'assunto della intraneità al gruppo NA e la motivazione sul punto si rivela carente e inidonea a dare conto del superamento del ragionevole dubbio derivante dalla inconsistenza dei dati probatori che ne sorreggono la trama. 27.3. I motivi dal quarto all'ottavo e il decimo per la parte in cui afferisce al reato di cui al capo 26), tutti del primo atto di ricorso e il secondo del secondo atto di ricorso, sono infondati. Sul coinvolgimento del ricorrente nel pestaggio ai danni di RD MO, per volontà dei vertici della CO NA, la sentenza impugnata ha ben motivato. Dalle conversazioni di OR LA, oggetto 139 Я di intercettazione ambientale, si è appreso che a prendere parte al pestaggio, a cui aveva dato un contributo diretto proprio LA quale autista del gruppo degli aggressori, era stato anche "NIleddu", e della individuazione di questi nel ricorrente la sentenza impugnata ha dato coerente e adeguata giustificazione. Ha in particolare ricordato che "NIleddu" era il nome vezzeggiativo con cui il ricorrente era conosciuto nell'ambiente, come peraltro risulta dal complesso delle conversazioni intercettate, alcune delle quali specificamente richiamate. Si tratta di motivazione adeguata, che fuga ogni ragionevole dubbio sulla individuazione del ricorrente. 27.4. Quanto poi alla sussistenza dell'aggravante dell'uso di armi, la Corte di appello ha correttamente ricordato che essa sussiste pur quando sia stato fatto impiego di un'arma impropria, quale è il bastone, secondo quanto concordemente nella giurisprudenza di legittimità, e tra le varie da Sez. 5, n. 3865 del 07/10/2014, dep. 2015, Rv. 262678 per la quale "integra il delitto previsto dall'art. 612, comma secondo, cod. pen., la minaccia fatta con un piccone, considerato che nel novero delle armi rientrano non solo quelle proprie ma anche quelle improprie e cioè gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato dalla legge il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, ex art. 585, comma secondo, cod. pen." - V., anche, Sez. 5, n. 17942 del 07/02/2020, Rv. 279174 - 27.5. Anche in punto di aggravante della premeditazione la Corte di appello ha adeguatamente motivato. Ha fatto testuale richiamo al racconto fatto da LA, nel corso della conversazione intercettata, da cui è emerso che il gruppo degli aggressori aveva pianificato per tempo la spedizione punitiva, predisponendo i mezzi ed organizzando l'agguato, sì da ritenere sussistenti i presupposti dell'aggravante costituiti da "un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica)" e "dalla ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)" - Sez. 5, n. 34016 del 09/04/2013, Rv. 256528 -. 27.6. In ordine all'aggravante di cui all'art. 61, n. 1), cod. pen., la sentenza impugnata ha evidenziato che l'aggressione ai danni di RD MO era stata decisa ed attuata in ragione dell'intento punitivo maturato all'interno della cd. CO NA in ragione del fatto che aveva posto in essere condotte violente (danneggiando un bar di LA di AP RI e tagliano le ruote dell'autovettura del titolare), che non erano state tollerate dai vertici della CO perché non erano state previamente autorizzate. La Corte di appello ha così fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale "la circostanza aggravante del fatto commesso per motivi abietti, delineata all'art. 61 n. 1 cod. pen., è integrata 140 G quando il proposito di vendetta - che per se solo non suscita nei consociati il senso di ripugnanza e disprezzo che caratterizza la fattispecie circostanziale - si accompagna alla finalità di affermazione del prestigio criminale e della capacità di sopraffazione dell'interessato Sez. 1, n. 10414 del 09/01/2002, Rv. 221468 -. In merito inoltre all'aggravante della cd. minorata difesa la Corte di appello, nel richiamare il dato che l'aggressione era stata deliberata ed eseguita da esponenti del gruppo associativo di 'ndrangheta degli NA, espressione di prevaricazione del potere mafioso, ha fatto applicazione del principio di diritto per il quale "l'aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 61, n. 5, cod. pen.) ha natura oggettiva ed è pertanto integrata per il solo fatto, obiettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa" - Sez. 1, n. 39560 del 06/06/2019, Rv. 276871 - 27.7. Quanto sino ad ora argomentato dà al contempo conto della sufficienza della motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, siccome la spedizione punitiva fu espressione del programma di controllo mafioso del territorio. 27.8. I motivi di ricorso inerenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare il motivo undicesimo del primo atto di ricorso e il quarto motivo del secondo atto di ricorso, entrambi relativi all'applicazione della recidiva, il dodicesimo motivo del primo atto di ricorso, relativo alla questione del concorso di circostanze aggravanti, il tredicesimo motivo del primo atto di ricorso, relativo al diniego delle attenuanti generiche, sono da ritenersi assorbiti, senza preclusione per un successivo eventuale esame, dall'accoglimento del motivo relativo all'affermazione di responsabilità per il reato associativo, reato più grave, rispetto al quale vanno operati i computi in punto di individuazione della pena complessiva. 27.9. Allo stesso modo il quattordicesimo motivo del primo atto di ricorso, relativo all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata conseguente alla condanna per il reato associativo, deve ritenersi assorbito, senza preclusione per un successivo eventuale esame, dall'accoglimento del motivo relativo alla condanna per il reato associativo. merita accoglimento28. Il ricorso di PA LE limitatamente all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 31) e all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. Per il resto va rigettato. 28.1. I primi due motivi e, nella parte in cui fa riferimento all'aggravante di cui al comma quarto dell'art. 416-bis cod. pen., il primo motivo aggiunto sono infondati. 141 La Corte di appello ha motivato il giudizio di responsabilità per il fatto associativo facendo leva sulle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia AN HI e FA SC. Sull'attendibilità dei due collaboratori la sentenza impugnata ha ben argomentato. Con riguardo a FA SC ha osservato: che egli si è accusato di numerosi e gravi reati;
che le sue dichiarazioni hanno consentito di accertare vari episodi criminosi commessi dal gruppo di 'ndrangheta di cui faceva parte (i cd. piscopisani) in posizione qualificata;
che ha reso dichiarazioni dettagliate senza che siano emersi elementi per ritenere che sia stato mosso da astio o rancore nei confronti dei chiamati in reità, o ancora da intenti calunniosi. Per quel che attiene alla posizione di AN HI, l'indagine di attendibilità è stata particolarmente scrupolosa: si è verificato che il collaboratore ebbe periodi di detenzione carceraria in comune con PA LE e IO LE, che ha riferito di fatti di cui è stato diretto protagonista, che ha rivestito un ruolo di primo piano all'interno della cd. CO NA dal momento che curava personalmente la gestione di plurime vicende estorsive. Si è poi aggiunto che sono stati accertati numerosi contatti e assidue frequentazioni con soggetti indicati come intranei alla CO, che le sue dichiarazioni si sono dimostrate precise, coerenti, costanti per l'assenza di ripensamenti di sorta rispetto a quanto in precedenza dichiarato. I due collaboratori hanno indicato nel ricorrente il cassiere e il contabile della CO NA, hanno precisato che era persona di primo piano all'interno del gruppo, che aveva il potere di affiliazione, di reggere l'organizzazione durante i periodi di assenza per detenzione carceraria di IU NA e di UA NA, che impartiva direttive operative agli associati in ordine alle attività criminose da porre in essere, che aveva potere di assentire alle iniziative criminali degli associati che, senza il suo placet, non potevano essere attuate. La sentenza impugnata ha quindi illustrato i numerosi elementi di riscontro, tratti dai risultati delle intercettazioni, che hanno dato conto del ruolo di contabile di PA LE, dell'esistenza di una cassa comune nel quale confluivano i proventi dell'attività illecita, della sua gestione in piena autonomia delle somme di denaro nella disponibilità della CO. 28.2. Quanto alla sussistenza dell'aggravante dell'essere l'associazione armata, la sentenza impugnata ha ricordato un episodio altamente significativo, narrato da AN HI, ossia dell'arrivo nel corso di una riunione alla presenza di PA LE di un furgone "Daily", all'interno del quale, nascoste in una cella frigorifera, vi erano custodite diverse armi da fuoco, corte e lunghe, e addirittura un bazooka, fatto questo che esclude in radice che il ricorrente non avesse consapevolezza della disponibilità di armi da parte della CO. 28.3. Il terzo motivo e il primo motivo aggiunto, nella parte in cui ha 142 riferimento all'addebito di cui al capo 1), sono infondati. In merito all'aggravante del comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen. la sentenza impugnata contiene una motivazione del tutto carente. La Corte di appello affermato che la CO NA reinvestiva le utilità provenienti dalle attività criminose in diversi settori economici, ma di tale affermazione non ha fornito alcuna giustificazione probatoria. Si tratta di un'asserzione priva della necessaria illustrazione dei dati di prova a sostegno, come tale meritevole di annullamento, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. 28.4. Il quarto e il settimo motivo, nella parte in cui questo ha riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 27), sono infondati. La Corte di appello ha confermato la condanna per i fatti estorsivi in danno di NA TR e NC GG, gestori il primo del ristorante "Orchidea" e il secondo del bar "Nino di Iannone Teresa", costretti, con minaccia implicita, a versare periodicamente somme di denaro di importo non quantificato. Ha fondato la decisione sulla considerazione dei contenuti di conversazioni di PA LE, oggetto di intercettazione ambientale, da cui si è rilevato che questi aveva richiesto ad entrambi gli esercenti commerciali somme di denaro e che ciò aveva fatto avanzandole come richieste di aiuto, in tal modo celando il carattere estorsivo che, però, era pienamente percepito dai destinatari a cui era al contempo rappresentata la obbligatorietà della dazione. In questo modo il ricorrente fece in entrambi i casi ricorso ad un collaudato metodo mafioso, capace di intensificare la coazione sulle vittime, sì da giustificare l'applicazione dell'art. 7 I. n. 203 del 1991. 28.5. Il quinto, il sesto e il settimo motivo, nella parte in cui questo ha riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 31), e il secondo e il terzo dei motivi aggiunti sono fondati. Il reato di cui al capo 31), imputato in concorso con IO LE, consiste nel tentativo di archeologico, di proprietàimpossessamento illecito di beni di interesse storico - dello Stato. Come affermato in sentenza, dalle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra IO e PA LE si è ricavato che i due stavano predisponendo la logistica per poi procedere allo scavo e al conseguente reperimento dei beni di interesse archeologico e discutevano sulle migliori modalità di scavo e sul punto del terreno in cui effettuarlo, oltre che sulla necessità di richiedere l'assenso dei vertici della CO NA. In altra conversazione si accordarono in ordine al luogo esatto degli scavi. Difformemente da quanto argomentato in sentenza, i fatti sì come ricostruiti non attingono la soglia del tentativo punibile. Si è trattato, all'evidenza, di un accordo per la commissione di un reato e non anche del compimento di alcun atto idoneo e univocamente diretto all'impossessamento dei beni. All'accordo, per quanto definito con sufficiente specificità, non è seguita 143 attuazione. La sentenza impugnata deve pertanto essere, in questa parte, annullata senza rinvio, per insussistenza del fatto. 28.6. L'ottavo motivo in punto di applicazione della recidiva è manifestamente infondato. La Corte di appello ha rilevato che i fatti addebitati al ricorrente, le sue condotte partecipative sì come appena prima delineate sono espressione, alla luce dei precedenti penali, di una spiccata pericolosità. Si tratta di motivazione succinta ma adeguata, che dà conto dell'apprezzamento di concretizzazione e intensificazione della pericolosità sociale come rivelata dalla commissione del reato imputato. 28.7. Il nono motivo in merito all'applicazione del concorso di aggravanti deve ritenersi assorbito, senza preclusione per un successivo esame, alla luce dell'accoglimento del motivo che ha condotto all'annullamento della statuizione relativa all'aggravante del sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen., mentre l'altra aggravante ad effetto speciale che residua, oltre a quella di cui al comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen., attiene ad un reato satellite e non, come la prima, al reato - base, ossia al reato associativo. 28.8. Il decimo motivo in punto di diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato. In ordine al concreto trattamento sanzionatorio si osserva che la Corte di appello ha esaustivamente dato conto dell'assenza di elementi per poter riconoscere, nel concreto della vicenda, l'esistenza dei presupposti per una mitigazione della pena. Ha così fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale "il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato" - Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 -. 28.9. L'undicesimo motivo, relativo all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, è manifestamente infondato. Con esso il ricorrente ha lamentato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata ma, come precisato dalla sentenza impugnata, non sono stati offerti elementi da cui trarre l'assenza di pericolosità, o un suo ridimensionamento specie alla luce della ritenuta recidiva, né questi elementi sono stati comunque raccolti. Vale allora il principio di diritto per il quale "in tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua 144 r solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto. (In motivazione la Corte ha aggiunto che tale accertamento dovrà, comunque, essere svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena, al momento dell'esecuzione della misura)" - Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Rv. 281999 -. 29. Il ricorso di IO LE merita accoglimento in parte, in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 31, all'attribuzione del ruolo di organizzatore all'interno della compagine associativa, all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. Per resto va invece rigettato. 29.1. In merito all'aggravante appena menzionata il ricorrente non ha proposto doglianza, ma operano estensivamente le impugnazioni di taluni tra i concorrenti nel fatto associativo, che hanno condotto alla rilevazione di una carenza di motivazione. Il vizio, data la comunanza di posizione, non può che riguardare anche l'attuale ricorrente, in ragione della disposizione di cui all'art. 587 cod. proc. pen. - v. esame ricorso IU NA cl. 1966, par. 8.7. - La Corte di appello ha affermato che la CO NA reinvestiva le utilità provenienti dalle attività criminose in diversi settori economici, ma di tale affermazione non ha fornito alcuna giustificazione probatoria. Si tratta di un'asserzione priva della necessaria illustrazione dei dati di prova a sostegno, come tale meritevole di annullamento, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. 29.2. primo motivo è infondato. Sulla partecipazione associativa di IO LE la Corte di appello ha adeguatamente motivato. Ha fatto richiamo alle puntuali dichiarazioni di AN HI, sulla cui attendibilità ha correttamente argomentato in premessa: questi ha riferito: che IO LE era uno di coloro che avevano fatto da garante al momento della sua affiliazione;
che IO LE, al tempo in cui PA LE era stato detenuto, aveva esercitato le funzioni di reggente;
che con lui si era più volte confrontato sulle modalità operative di alcune estorsioni. Il narrato di AN HI ha trovato conferma e riscontro nell'apporto collaborativo di NC LI, che ha detto di IO LE come dell'uomo di fiducia di PA LE, di cui questo si era servito per mantenere i contatti con gli esponenti criminali stanziati nel Nord Italia. Dai risultati delle operazioni di intercettazione si è poi tratto che IO LE era l'assiduo collaboratore di PA LE nella sua attività di contabile, con lui provvedendo alla raccolta e alla ripartizione del denaro tra i vari associati, 145 e alla gestione degli interessi estorsivi del gruppo in danno di alcuni operatori commerciali esercenti l'attività di smercio dei finocchi. Nei termini in cui è stata richiamata, la sentenza impugnata è compiutamente motivata e ad essa restano estranei i vizi rappresentati in ricorso. 29.3. Il secondo motivo è fondato. Il ruolo di partecipe qualificato di IO LE è stato illustrato e motivato in modo insufficiente. Da quanto argomentato in sentenza, IO LE assunse compiti di gestione operativa del gruppo durante il periodo di detenzione di PA LE. E però, non è stato specificato, con la necessaria puntualità, in cosa consistette il ruolo di supplenza direttiva che gli è stato attribuito. Non è stato poi chiarito se, ritornato operativo PA LE, IO LE proseguì, ed eventualmente in che modo, nel ruolo di collaborazione direttiva. Il riferimento alla gestione delle attività estorsive ai danni dei commercianti di finocchi è alquanto generico: se può dirsi sufficientemente motivato il coinvolgimento nelle condotte estorsive, non così può dirsi per il riconoscimento di compiti direttivi o organizzativi di quelle attività. In ragione di queste carenze della motivazione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. 29.4. Il terzo e il quinto motivo sono fondati. Il reato di cui al capo 31), imputato in concorso con PA LE, consiste nel tentativo di impossessamento illecito di beni di interesse storico archeologico, di proprietà dello Stato. Come affermato in sentenza, dalle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra IO e PA LE si è ricavato che i due stavano predisponendo la logistica per poi procedere allo scavo e al conseguente reperimento dei beni di interesse archeologico e discutevano sulle migliori modalità di scavo e sul punto del terreno in cui effettuarlo, sulla necessità di richiedere l'assenso dei vertici della CO NA. In altra conversazione si accodarono sul luogo esatto degli scavi. Difformemente da quanto argomentato in sentenza, i fatti sì come ricostruiti non attingono la soglia del tentativo punibile. Si è trattato, all'evidenza, di un accordo per la commissione di un reato e non anche del compimento di alcun atto idoneo e univocamente diretto all'impossessamento dei beni. All'accordo, per quanto definito con sufficiente specificità, non è seguita alcuna attuazione. La sentenza impugnata deve pertanto essere, in questa parte, annullata senza rinvio, per insussistenza del fatto. 29.5. Il quarto motivo è infondato. L'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 43), di detenzione, in concorso con AR AR, di sostanza stupefacente a fini di spaccio è assistita da adeguata motivazione. La Corte di appello ha fatto richiamo ai contenuti di conversazioni intercettate tra i due concorrenti, durante le quali parlarono di qualcosa da conservare dentro un "boccaccio", che è il tipico contenitore ove solitamente viene custodita la sostanza 146 r stupefacente, e che poi doveva essere tagliata, inequivoco riferimento alla sostanza stupefacente. La Corte di appello ha pertanto fatto corretta applicazione del principio diritto per il quale "in tema di stupefacenti, la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata" - Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, Rv. 279251 -. 29.6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente tenuto conto del computo della pena effettuato dal giudice di primo grado. Contrariamente a quanto affermato in ricorso, il giudice di primo grado aveva determinato un aumento di continuazione complessivamente pari a tre anni, un anno e sei mesi per ciascuno dei due reati-satellite. Conseguentemente è da escludersi che la Corte di appello abbia violato il divieto della reformatio in peius. La Corte territoriale, inoltre, non ha dato una espressa motivazione alla diminuzione di pena operata in ragione dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 in relazione al reato di cui al capo 43), e però, in assenza di una compiuta quantificazione della porzione di pena conseguente all'applicazione dell'aggravante, deve ritenersi che abbia bene operato individuando una diminuzione congrua e proporzionalmente calibrata sulle determinazioni complessive sull'intero reato-satellite del giudice di primo grado. 30. Il ricorso di NC LE merita accoglimento limitatamente all'affermazione delle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis c.p. Per il resto va rigettato. 30.1. Il primo motivo del primo e del secondo atto di ricorso sono infondati. La Corte di appello ha descritto, con compiutezza di esame, i vari dati di prova che concorrono a definire il ruolo partecipativo di NC LE. Dalle attività di intercettazione si è ricavata la prova che il ricorrente prendeva parte alle determinazioni sul riparto delle somme di denaro a disposizione del gruppo associativo, coadiuvava padre PA, e non certo come mero accompagnatore inconsapevole, nelle attività di percezione e quindi amministrazione dei proventi illeciti, a cui in alcune occasioni provvide personalmente e non limitandosi al ruolo di gregario del padre. La Corte di appello ha arricchito il quadro, già sufficientemente delineato, con il riferimento alle attività poste in esse dal 147 ricorrente nella distribuzione dei vini prodotti dall'azienda OR, inducendo i titolari di vari esercizi commerciali all'acquisto, in cambio del fatto che OR si prestava a negoziare gli assegni che NC e PA LE gli consegnavano per la monetizzazione, a dimostrazione del legame di OR con la cd. CO NA. In tal modo la Corte di appello ha delineato, in modo adeguato e logico, un ruolo partecipativo all'interno del gruppo associativo, all'evidenza, ed ecco la ragione di una mancanza di espressa motivazione sul punto, estraneo alla fattispecie di concorso eventuale. 30.2. Il secondo e il terzo motivo sono fondati, con conseguente assorbimento del quinto motivo, senza preclusione per quest'ultimo per un successivo eventuale esame. La Corte di appello ha motivato in riguardo all'aggravante dell'essere l'associazione armata sul presupposto che fosse fatto notorio la disponibilità di armi in capo alla CO NA, traendo, come logica conseguenza, che un partecipe non potesse non avere consapevolezza del dato. Al ricorrente, però, non sono addebitati reati-fine che comportino l'uso di armi o comunque l'esplicazione di atti di violenza o di minaccia, che possano far ritenere plausibile il ricorso, ove necessario, alle armi. Nei termini in cui è costruita, con una forte valorizzazione del dato del notorio, l'argomentazione di sentenza si risolve nell'addebito per responsabilità oggettiva dell'aggravante, in contrasto con i principi espressi dall'art. 59 cod. pen. Quanto poi all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416- bis cod. pen., la motivazione della sentenza è meramente apparente. Il riferimento alle condotte della CO NA di esercizio di un controllo delle attività economiche non è sostenuto dalla specifica indicazione non tanto di quali siano i settori economici interessati quanto delle modalità del reimpiego, che viene meramente affermato ma in nulla descritto. Si impone pertanto l'annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. 30.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La motivazione in punto di applicazione della recidiva è sufficiente. La Corte di appello ha rilevato che i fatti addebitati al ricorrente, le sue condotte partecipative sì come appena prima delineate sono espressione, alla luce dei precedenti penali, di una spiccata pericolosità. Si tratta di motivazione succinta ma adeguata, che dà conto dell'apprezzamento di concretizzazione e intensificazione della pericolosità sociale come rivelata dalla commissione del reato imputato. 30.4. Il sesto motivo e il secondo motivo del secondo ricorso sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha esaustivamente dato conto dell'assenza di elementi per poter riconoscere, nel concreto della vicenda, l'esistenza dei presupposti per una mitigazione della pena. Ha così fatto corretta 148 D 仙 applicazione del principio di diritto per il quale "il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d. I. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato" - Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 - 30.5. Il settimo motivo è manifestamente infondato. Con esso il ricorrente ha lamentato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata ma, come precisato dalla sentenza impugnata, non sono stati offerti elementi da cui trarre l'assenza di pericolosità, o un suo ridimensionamento specie alla luce della ritenuta recidiva, né questi elementi sono stati comunque raccolti. Vale allora il principio di diritto per il quale "in tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto.(In motivazione la Corte ha aggiunto che tale accertamento dovrà, comunque, essere svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena, al momento dell'esecuzione della misura)" - Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Rv. 281999 -. 31. Il ricorso di IU EQ va accolto soltanto in parte, limitatamente all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis c.p. e alla disposta confisca;
per il resto, invece, merita il rigetto. 31.1. Il quarto motivo è fondato. In merito all'aggravante appena menzionata la sentenza impugnata contiene una motivazione del tutto carente. La Corte di appello affermato che la CO NA reinvestiva le utilità provenienti dalle attività criminose in diversi settori economici, ma di tale affermazione non ha fornito alcuna giustificazione probatoria. Si tratta di un'asserzione priva della necessaria illustrazione dei dati di prova a sostegno, come tale meritevole di annullamento. 31.2. Il sesto motivo è fondato. La Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sul capo della confisca, su cui pure v'era stata la valida proposizione dell'impugnazione di merito, e pertanto occorre che il giudice di appello 31.3. Il primo e il secondo motivo sono infondati. La Corte di appello non ha ignorato che il ricorrente fu condannato nei processi c.d. "BL" e "Kiterion" 149 а sempre in relazione alla partecipazione all'associazione di tipo 'ndranghetisco denominata "CO NA", e ha correttamente escluso la ricorrenza del divieto di bis in idem in ragione del dato temporale di riferimento delle due imputazioni, entrambe limitate e riguardanti periodi precedenti. In particolare, nel processo "Kiterion" l'imputazione del fatto associativo ha avuto riguardo al periodo che va dal marzo 2010 al marzo 2013, mentre i fatti ora in contestazione attengono al periodo successivo. Dato centrale nella ricostruzione probatoria della partecipazione associativa qualificata sono le dichiarazioni di IC UC, persona offesa della continuata estorsione posta in essere dalla CO NA, che ha riferito, con puntualità di racconto e sicura credibilità, del ruolo rilevante giocato nella vicenda dal ricorrente. Vi sono poi, come utile e adeguato elemento di riscontro, le conversazioni, oggetto di intercettazione, tra lo stesso IC UC e IO EC, in cui è chiaro e preciso il riferimento al ricorrente nei termini di un appartenente qualificato alla CO da cui il primo subiva da anni le pressioni estorsive. Ad ulteriore dato di prova valgono poi le conversazioni, sempre oggetto di intercettazione, tra OM IL e IO EC, da chi si trae il ruolo del ricorrente nella vita operativa della CO. E, ancora, di rilievo, per come logicamente spiegato dalla Corte di appello, le conversazioni tra RT RÒ e PA LE durante il tragitto verso l'abitazione del ricorrente, da cui ancora una volta sono stati tratti significativi elementi di prova del ruolo associativo svolto dal ricorrente, non sviliti, come spiegato nella sentenza impugnata, dai rilievi difensivi. 31.4. Il terzo e il quinto motivo sono infondati. La Corte di appello ha ben illustrato le ragioni per le quali non si può fare applicazione della norma incriminatrice nella formulazione antecedente alla riforma del 2015, che ha aggravato il trattamento sanzionatorio per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., mancando elementi positivi che possano far dire che la condotta partecipativa permanente ebbe a cessare sotto la vigenza della precedente norma. Trova quindi applicazione il principio di diritto per il quale "in tema di successione di leggi penali nel tempo, il regime sanzionatorio applicabile al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. deve determinarsi con riferimento alla data di cessazione della permanenza così come contestata, se in forma cd. chiusa, se in forma cd. aperta, ovvero "sino ad oggi" e cioè alla data del rinvio a giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che nelle ipotesi di contestazione in forma cd. aperta, quando cioè il capo di imputazione contesti la partecipazione "in permanenza attuale", vale quale momento finale consumativo della condotta associativa quello coincidente con la sentenza di primo grado, alla cui data, pertanto, va individuata la pena prevista)" Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Rv. 279476 -.- 31.5. In ordine poi al concreto trattamento sanzionatorio si osserva che la 150 1000/ Corte di appello ha esaustivamente dato conto dell'assenza di elementi per poter riconoscere, nel concreto della vicenda, l'esistenza dei presupposti per una mitigazione della pena. Ha così fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale "il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato” – Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 -. Ha poi rilevato che con l'atto di appello non sono stati rappresentati i dati concreti indicativi di una difformità del giudizio in punto di pena dai criteri normativi di orientamento e guida della discrezionalità giudiziale, si da rendere la doglianza generica e quindi inammissibile. 32. Il ricorso di AN IO merita di essere accolto, per le ragioni di seguito esposte. Unico dato di riscontro alla indicazione della partecipazione associativa del ricorrente è costituito dall'episodio dello svolgimento di una asserita riunione di 'ndrangheta, che si sarebbe tenuta in una delle villette in corso di costruzione in località Germaneto, di cui il ricorrente aveva la disponibilità di fatto. Secondo il racconto di AN HI, che però non prese parte alla riunione, quell'incontro aveva un oggetto di significativa importanza perché si sarebbe dovuto discutere della ripartizione dei proventi estorsivi nel cd. affare degli aereo- rigeneratori. Alcuni dati di riscontro sono stati illustrati: le intercettazioni disposte in altro procedimento sull'autovettura di PA LE, con a bordo il figlio NC, hanno consentito di ricostruire il percorso che costoro fecero per raggiungere il luogo dell'incontro; e hanno poi dato riscontro della presentazione a PA LE del ricorrente per iniziativa di NI OF, che lo indicò come "uno di noi". La motivazione in punto di partecipazione associativa si è sostanziata nella descrizione di questo episodio, che dovrebbe dare riscontro alle dichiarazioni di AN HI, secondo cui il ricorrente era stato contattato da NI OF, su incarico della famiglia NA di LA di AP RI, per assumere il ruolo di referente del gruppo associativo con responsabilità organizzative per la zona di Catanzaro - Germaneto. Nei termini in cui è qui riassunta, la motivazione si segnala per rilevanti carenze, per il fatto che incentra la forza probatoria del riscontro sullo svolgimento di quel summit di mafia, ma non illustra, con la necessaria puntualità, in cosa consistette l'accordo estorsivo per l'affare degli aereorigeneratori. 151 ि Si impone pertanto l'annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. 33. Il ricorso di UI IN va accolto in parte, specificamente in relazione all'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen. e per il resto va rigettato. 33.1. In merito all'aggravante appena menzionata la sentenza impugnata contiene una motivazione del tutto carente. Ha affermato che la CO NA reinvestiva le utilità provenienti dalle attività criminose in diversi settori economici, ma di tale affermazione non ha fornito alcuna giustificazione probatoria. Si tratta di un'asserzione priva della necessaria illustrazione dei dati di prova a sostegno, come tale meritevole di annullamento. 33.2. Il ricorso va invece rigettato. 33.3. Il primo motivo è infondato. La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine alla partecipazione associativa attraverso un compiuto esame delle dichiarazioni accusatorie di AN HI, che ha riferito di essere stato contattato da NI OF per conto del gruppo degli NA per l'individuazione sul territorio di Catanzaro dei referenti della CO, indicando in UI IN il soggetto incaricato di rappresentare e curare gli interessi del gruppo associativo nella zona nord della città. Le puntuali e dettagliate dichiarazioni del collaboratore, che ha riferito della commissione di reati-fine estorsioni, danneggiamenti finalizzati alle estorsioni e reati concernenti le armi con l'attiva partecipazione di - IN, sono state riscontrate adeguatamente, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, dal contenuto delle conversazioni carcerarie tra HI e la compagna IO NZ. Questa riferì al collaboratore delle minacce di IN alla di lei sorella in conseguenza del possibile pentimento di HI, dando così attestazione del suo coinvolgimento negli affari criminali di questi. Sono poi intervenute le dichiarazioni di conferma di LL NZ, che ha raccontato con sufficiente chiarezza delle minacce profferite da IN. 33.4. Il secondo motivo è infondato. La qualificazione del fatto di cui al capo 44) è corretta e si sottrae alle censure di ricorso. La spedizione punitiva nei confronti di IA fu programmata e attuata con la partecipazione del ricorrente al fine di far valere la pretesa creditoria di un soggetto terzo, la moglie di RA LE. Non può dunque dirsi che il ricorrente agì per far valere un proprio preteso diritto, ma esercitò violenze e minacce in quanto occorreva difendere e dare corso alle richieste di un appartenente al gruppo associativo degli NA, appunto RA LE, in tal modo ribadendo la forza intimidatrice dell'associazione sul territorio di riferimento. Si scorge, pertanto, nel delitto di cui al capo 44) il dolo tipico non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ma, appunto, dell'estorsione, secondo 152 il principio di diritto per il quale "il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie" - Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 -. 33.5. Il terzo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui si duole del trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha esaustivamente dato conto dell'assenza di elementi per poter riconoscere, nel concreto della vicenda, l'esistenza dei presupposti per una mitigazione della pena. Ha così fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale "il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d. I. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato" - Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 -. 34. Il ricorso di UA LI non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 34.1. Il primo motivo è infondato. Il ricorrente è stato chiamato a rispondere del reato di cui al capo 28) per aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere i fratelli HI ad assumerlo nella loro impresa e a procedere alla negoziazione di un titolo di euro 350,00, e ciò con minaccia esplicita e con violenza, consistita nel danneggiamento mediante incendio dei veicoli industriali e minaccia implicita consistita nel presentarsi come soggetto vicino alla CO NA. La Corte di appello ha dato compiutamente conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato in contestazione. Si osserva ora che la validità e fondatezza di quella ricostruzione non è posta in crisi dalla deduzione di ricorso con cui si fa osservare che il danneggiamento dei veicoli industriali fu successivo alle richieste di assunzione e di negoziazione dell'assegno. La tesi di ricorso è che il danneggiamento dovrebbe essere riguardato come ritorsione per la mancata assunzione e per la mancata negoziazione dell'assegno, più che come atto di costrizione ad acconsentire alle richieste di LI. E però, non può dirsi manifestamente illogica la ricostruzione della sentenza, perché quei fatti di danneggiamento ben possono aver avuto, come adeguamene attestato, entrambe le valenze, di coazione all'accoglimento delle richieste e di ritorsione per i primi rifiuti opposti. 34.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza della contestata aggravante per 153 G l'impiego del cd. metodo mafioso, secondo il consolidato principio di diritto per il quale "è configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato" - Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Rv. 283637- 35. Il ricorso di NI IU MO è inammissibile. La Corte di appello ha argomentato logicamente in punto di interpretazione dei risultati delle operazioni di intercettazione, da cui ha tratto il coinvolgimento del ricorrente nel reato di furto di cui al capo 24). Con il ricorso in esame il ricorrente ha proposto doglianze soltanto in riguardo all'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, che dalla lettura della sentenza impugnata non sembra esser stata oggetto delle censure di appello, senza che per questa parte il ricorrente abbia opposto la incompletezza della sentenza nel richiamo ai motivi di appello. In ogni caso, la Corte di appello ha dato compiutamente conto, proprio nel leggere criticamente i risultati delle operazioni di intercettazione, del fatto che il furto fu commesso con l'assenso dei vertici della CO NA, e ciò dà fondamento al riconoscimento della contestata aggravante. 36. Il ricorso di PA IL non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 36.1. Il primo motivo, in relazione al reato di cui al capo 134) è infondato. La Corte di appello ha illustrato le ragioni probatorie sottese all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione. PA IL ricevette ingenti somme di denaro, in contante, da NC AN e OR AN, rispettivamente cognato e suocero, e ciò in assenza di redditi leciti capaci di giustificare in capo ai predetti la disponibilità di ingenti somme di denaro, derivanti invero dalle attività di raccolta di scommesse e giochi on line. L'affermazione della sentenza impugnata in punto di sussistenza dell'elemento psicologico è ampiamente giustificata sulla base dei risultati delle intercettazioni, da cui si è tratto che IL ricevette quelle ingenti somme di denaro con il fine di custodirle nell'interesse del suocero e del cognato. 36.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. In riferimento al reato di cui al capo 133) è intervenuta sentenza di estinzione per prescrizione e l'impugnazione di PA IL, come ampiamente spiegato dalla impugnata sentenza, non ha individuato con la necessaria chiarezza gli elementi costitutivi 154 The della evidenza di innocenza capaci di giustificare una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Corretta e non censurabile in questa sede è stata pertanto la pronuncia di inammissibilità dell'appello. 36.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. la Corte di appello ha motivato in modo compiuto sull'assenza di elementi che possano giustificare una mitigazione della pena, e ciò con l'esercizio di un ampio potere discrezionale che, se assistito da adeguata motivazione, non può essere oggetto di sindacato in sede di controllo di legittimità. 37. Il ricorso di LO AC merita accoglimento limitatamente alle statuizioni di condanna per il reato di cui ai capi 46, 47, 49, 59, 72 e 81, e limitatamente ai reati di cui ai capi 1 e 117. Nel resto, invece, va rigettato. 37.1. I primi tre motivi sono fondati. La motivazione della impugnata sentenza in riferimento alla condanna per il reato di cui al capo 1 si fonda sulle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, specificamente su quelle di NC LI, IU GL e LO AC. Costoro hanno reso, per questa parte, dichiarazioni generiche, inidonee a dare corpo ad una motivazione della statuizione di condanna immune da censure di significativa carenza. LI ha dichiarato che il ricorrente gestiva un ristorante, che era stato avviato con i capitali di tali UA e IN NA Chitarra, senza dedurre alcun fatto concreto con cui poter riscontrare l'affermazione. Ha ancora aggiunto che il ricorrente impiegava in attività usurarie, per conto di UA NA, il denaro ricavato dalla falsa indicazione di costi per la gestione delle mense per il campo profughi e per le scuole. Anche questa indicazione non ha ricevuto il necessario approfondimento ed è rimasta, per quello che ora può apprezzarsi, una forte suggestione. IU GL ha confermato, ma sempre con dichiarazioni generiche, che il ricorrente era dedito ad attività di usura e che gestiva le attività di ristorazione per conto della famiglia NA. AN HI, a sua volta, ha riferito de relato, secondo quanto appreso da PA LE, in ordine al fatto che la cd. CO NA forniva i pasti al campo profughi di LA AP RI per il tramite di tre ristoratori e, tra questi, di LO AC. Seppure le dichiarazioni dei tre collaboratori siano convergenti, se ne apprezza una consistente genericità di contenuto che non conferisce ad esse i caratteri di valide e riscontrabili chiamata in reità. Né sono di ausilio, per colmare le carenze di motivazione, i riscontri costituiti dalle intercettazioni, in specie delle conversazioni di PP FR con LO AC, durante le quali la prima si diceva preoccupata per quanto letto su alcuni quotidiani, chiedendo 155 хо all'interlocutore, a cui era legata da relazione sentimentale, delle spiegazioni. Spiegazioni che questi non le dava ritenendo poco sicuro il collegamento telefonico e dicendosi piuttosto interessato a contattare NC LE che, secondo quanto ricostruito dalla sentenza, era in collegamento anche con NI IO. Ancora, le carenze di motivazione non sono colmate dai riferimenti alle conversazioni oggetto di intercettazione tra AR AR, moglie di NC LE, e PP FR in ordine ad alcune rimesse di denaro che AC e IO avrebbe dovuto dare alla prima, perché le desse al coniuge, al tempo detenuto. Né sono prova di coinvolgimento associativo le conversazioni tra LO AC e PP FR, durante le quali il primo confidava che PA LE gli faceva continue richieste di denaro, perché avrebbe dovuto dirsi in sentenza, con la necessaria puntualità di riscontro, a che titolo le somme di denaro erano chieste ed eventualmente versate. Per questa parte, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. 37.2. Il settimo e l'ottavo motivi restano assorbiti, senza preclusione per un successivo esame, dall'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso. 37.3. Il quarto motivo è infondato. La Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo 54, relativo all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Si è accertato che il ricorrente emise tre fatture per un ammontare complessivo di euro 676.000,00 in favore della "Vecchia locanda di AC NI", che ne è la figlia;
ma in sede di controlli di polizia giudiziaria non è stato nelle condizioni di esibire le scritture contabili ed amministrative relative all'attività di impresa. Non risulta poi che la ditta di LO AC abbia mai presentato dichiarazioni a fini Iva e delle imposte sui redditi o che abba mai presentato dichiarazioni mod. 770 e non risulta che abbia beni strumentali all'esercizio di attività di impresa. Da questi dati oggettivi la Corte di appello ha logicamente inferito che si trattò di fatturazione di comodo, in assenza di una reale ed effettiva prestazione di servizi. 37.4. Il quinto motivo è fondato. La Corte di appello, in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, ha ritenuto la sussistenza degli episodi di malversazione, di cui all'art. 316-bis cod. pen., sul presupposto che le somme di denaro erogate per la gestione dei Centri di accoglienza migranti, pur nel passaggio da appaltatore a subappaltatore, conservino il vincolo di destinazione pubblica. Ha quindi affermato che le somme di denaro, indebitamente incassate dalle società riferibili al gruppo IO - SA - AC, mantenevano la originaria qualità pubblicistica, anche dopo essere state incamerate dal soggetto appaltatore 156 (la Confraternita nazionale e, per essa, la Fraternita MI di LA di AP RI). Dette somme, questo l'assunto della sentenza impugnata, non persero la natura di contributi pubblici come si trae dalle clausole contenute nelle convenzioni e nei contratti di catering in subappalto. In detti contratti, secondo quanto riportato in sentenza, si stabiliva che: -i soggetti subappaltatori, per poter stipulare, non potevano trovarsi in una condizione di esclusione dalle gare pubbliche previste dall'art. 38 del Codice dei contratti pubblici;
- la Convenzione, il Capitolato d'appalto e le sue specifiche erano ritenute parte integrante dell'accordo; le prestazioni da svolgere (ovvero i pasti da somministrare) erano stabilite unilateralmente dal contraente pubblico e la Prefettura aveva il potere di definire il menu dei pasti settimanalmente offerti nel centro di accoglienza;
· le prestazioni svolte erano sottoposte ai controlli delle autorità sanitarie pubbliche ed erano somministrate in locali di proprietà pubblica;
-soprattutto, ogni contratto di subappalto era sottoposto alla condizione sospensiva/risolutiva della autorizzazione/revoca da parte della competente Prefettura;
- i prezzi delle prestazioni fornite erano imposti ed ancorati solo al numero di migranti presenti nel Centro di accoglienza. La tesi fatta propria dalla Corte di appello è errata. Ed infatti, la natura giuridica dei rapporti tra le parti, contrattualmente legate a titolo oneroso, non muta anche considerando il contenuto delle clausole dei contratti di subappalto, che non incidono sull'equilibrio economico delle prestazioni, e la partecipazione al rapporto contrattuale dell'appaltatore primo percettore delle somme versate dall'amministrazione pubblica committente (la Confraternita nazionale e, per essa, la Fraternita MI di LA di AP RI). La conseguenza è allora l'impossibilità di ricondurre le somme di denaro erogate a quelle corrisposte a titolo gratuito o connotate da onerosità attenuata, di cui all'art. 31-bis cod. pen., (Sez. 2, n. 22192 del 09/05/2019, PMT C/ Petrilli Ciriaco, Rv. 277015, proprio in tema di somme erogate a titolo di corrispettivo al soggetto aggiudicatario della gestione del servizio di accoglienza e trattenimento di migranti richiedenti asilo, in esito ad una gara di appalto pubblico di servizi ed alla successiva stipulazione di una convenzione). La giurisprudenza di legittimità è costante e consolidata nell'individuazione dei connotati che caratterizzano i concetti di "contributi, sovvenzioni o finanziamenti" di cui all'art. 316-bis cod. pen., sovrapponibili ai contributi, " finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate" richiamati all'art. 640bis cod. pen. 157 pey In proposito si è chiarito che la finalità perseguita dall'art. 316-bis cod. pen. è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione, uno scopo di interesse generale che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Si è, tuttavia, puntualizzato che presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzi in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni, le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto di carattere gestorio e, sotto la terza, gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato. L'art. 316-bis cod. pen. si presenta, perciò - nonostante qualche, peraltro trascurabile, differenza lessicale - come una prescrizione parallela all'art. 640bis dello stesso codice, operante, però, non nel momento percettivo della erogazione, ma nella fase esecutiva. Presupposto imprescindibile di entrambe le fattispecie è, quindi, l'esistenza di condizioni di favore - fino all'assoluta gratuità - nella prestazione (Sez. 6, n. 3362 del 28/09/1992, Scotti, Rv. 193155; n. 10149 del 16/03/2000, Abruzzo, Rv. 217663). Si è, altresì, evidenziato che il reato di malversazione, al pari di quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, è posto a tutela della corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica con la conseguenza che il privato denunciante non assume la qualità di persona offesa (Sez. 6, n. 20847 del 21/05/2010, P.O. in proc. Zappalà, Rv. 247390; n. 42924 del 23/05/2018, C, Rv. 274232). Per questa parte, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché i fatti non sussistono. 37.5. Il sesto motivo è pur esso fondato. La motivazione posta a sostegno del reato di truffa di cui al capo 117) non può dirsi rafforzata dalla puntuale considerazione delle argomentazioni che la sentenza di primo grado ha posto a fondamento delle difformi conclusioni in ordine alla sussistenza del reato. La sentenza di primo grado ha valorizzato il dato che l'omessa comunicazione dell'avvenuta successione/sostituzione nel contratto di subappalto, integrante, nella prospettazione accusatoria, gli artifici, pur impedendo all'ente appaltante di verificare la dotazione organizzativa della società subentrata e i requisiti di affidabilità anche in ordine alla normativa antimafia rispetto alle figure dei singoli soci, non cagionò all'ente un danno ingiusto avente contenuto patrimoniale. È, infatti, pacifico ed incontestato che la società irregolarmente succeduta aveva comunque posto in esecuzione il contratto di subappalto stipulato con la Fraternita di LA AP RI, erogando il servizio pasti presso il Centro di 158 s Dey Accoglienza. Gli importi di denaro corrisposti alla nuova società, diversa da quella originaria, si sostanziarono in un corrispettivo di prestazioni comunque eseguite. Il fatto che la ditta subentrata erogatrice del servizio fosse priva dei necessari requisiti di affidabilità avrebbe potuto comportare, al più, l'annullamento del contratto di conferimento del servizio, ma non dette causa ad un danno economicamente apprezzabile. La Corte di appello, nell'accogliere l'impugnazione del pubblico ministero, ha evidenziato che la condotta, pur omissiva, presentava i caratteri dell'artificio ed aveva comunque determinato la Pubblica Amministrazione al mantenimento di un contratto "che non avrebbe dovuto/potuto mantenere, con relativo danno patrimoniale conseguente al pagamento del servizio capziosamente guadagnato, a nulla rilevando la circostanza che la società LI fosse o meno in grado di eseguire il subappalto". A tal fine si è fatto richiamo al principio di diritto secondo cui, sussiste il reato di truffa "contrattuale" anche nell'ipotesi in cui venga pagato un giusto corrispettivo a fronte della prestazione conseguita con metodo truffaldino, posto che l'illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione degli artifici e dei raggiri posti in essere dall'agente (Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, Montalti, Rv. 258202; Sez. 2, n. 47623 del 29/10/2008, Del Prete, Rv. 242296). Ciò detto, però, non si è dimostrato in che modo la libertà negoziale, in presenza di un incontestato equilibrio tra i valori delle controprestazioni contrattuali, sia stata compromessa generando un danno ingiusto del tipo di quelli ravvisati dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo ricordata, ossia la stipula di un contratto con una parte diversa e meno affidabile o avente ad oggetto prestazioni diverse da quella su cui si era formato l'accordo. In particolare, non sono state spiegate le ragioni sottese alla individuazione nella condotta contestata dei caratteri dell'artificio generativo di danno, una volta escluso che la formazione del consenso sia stata viziata ab initio, e una volta dato per accertato che la causa potenzialmente idonea a determinare la cessazione del rapporto contrattuale in corso di esecuzione non era ignota all'altro contraente che, ciononostante, aveva continuato ad accettare la prestazione come modificata. Per questa parte, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. 38. IL AC. 38.1 Il primo motivo è fondato ed assorbente. वृ 159 La ricorrente era stata assolta in primo grado dai reati di riciclaggio, ascrittile ai capi 52) e 62), per l'insussistenza dei reati presupposti di malversazione, ritenuti non configurabili perché "alla stregua del contenuto delle convenzioni, il rapporto tra la Prefettura e la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia deve essere ricondotto alla figura dell'appalto pubblico di servizi" sicché "tenuto conto delle modalità di erogazione del corrispettivo, successivo alla prestazione e preventivamente vincolato nella sua quantificazione" deve essere escluso che le somme percepite nel caso in esame dall'appaltatore abbiano la natura di "contributi, sovvenzioni, finanziamenti, ovvero elargizioni, per il perseguimento di finalità pubblicistiche" in relazione alle quali soltanto la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 316 bis cod. pen. assegna rilevanza all'inadempimento dell'obbligo di destinazione alle finalità proprie dello svolgimento del servizio di pubblico interesse. Si tratta di somme versate dall'amministrazione pubblica a titolo di controprestazione. La sentenza impugnata ha ribaltato la pronuncia assolutoria condividendo integralmente il percorso argomentativo seguito da una delle ordinanze emesse dal Tribunale della libertà a seguito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione. Secondo questa ricostruzione alternativa le somme di denaro erogate, pur nel passaggio da appaltatore a subappaltatore, conservavano l'originario vincolo di destinazione pubblica alla erogazione di servizi per i Centri di accoglienza migranti. Nel senso che le somme di denaro indebitamente incassate dalle società riferibili -al gruppo IO SA AC, mantenevano la loro originaria vocazione pubblica, anche dopo essere transitate nel patrimonio del soggetto appaltatore (la Confraternita nazionale e, per essa, la Fraternita MI di LA di AP RI) e non perdendola loro natura di "contributi" secondo le ragioni già espresse, deporrebbero le clausole contenute nelle convenzioni e nei contratti di catering in subappalto che contengono significativi "indicatori" della permanenza del vincolo di destinazione pubblicistica delle somme di denaro versate alle società subappaltatrici. Infatti: "-i soggetti subappaltatori per poter stipulare non potevano trovarsi in una condizione di esclusione dalle gare pubbliche previste dall'art. 38 del Codice dei contratti pubblici;
la Convenzione, il Capitolato - d'appalto e le sue specifiche erano ritenute parte integrante dell'accordo; - le prestazioni da svolgere (ovvero i pasti da somministrare) erano stabiliti unilateralmente dal contraente pubblico e la Prefettura aveva il potere di definire il menu dei pasti settimanalmente offerti nel centro di accoglienza;
- le prestazioni svolte erano sottoposte ai controlli delle autorità sanitarie pubbliche ed erano somministrate in locali di proprietà pubblica;
soprattutto, ogni contratto di subappalto era sottoposto sospensiva/risolutiva dellaalla condizione 160 autorizzazione/revoca da parte della competente Prefettura;
i prezzi delle prestazioni fornite erano imposti ed ancorati solo al numero di migranti presenti nel Centro di accoglienza." Ritiene il Collegio che, anche considerando il contenuto delle clausole dei contratti di subappalto, che non incidono sull'equilibrio economico delle prestazioni, e la partecipazione al rapporto contrattuale dell'appaltatore primo percettore delle somme versate dall'amministrazione pubblica committente (la Confraternita nazionale e, per essa, la Fraternita MI di LA di AP RI), non muta la natura giuridica dei rapporti contrattuali tra le parti coinvolte che è pur sempre a titolo oneroso, con conseguente impossibilità di includere le somme erogate nell'alveo di quelle gratuite o connotate da onerosità attenuata contemplate dalla norma incriminatrice di cui all'art. 316-bis cod. pen., (Sez. 2, n. 22192 del 09/05/2019, PMT C/ Petrilli Ciriaco, Rv. 277015 - 01, proprio in tema di somme erogate a titolo di corrispettivo al soggetto aggiudicatario della gestione del servizio di accoglienza e trattenimento di migranti richiedenti asilo, in esito ad una gara di appalto pubblico di servizi ed alla successiva stipulazione di una convenzione). La giurisprudenza di legittimità è costante e consolidata nell'individuazione dei connotati che caratterizzano i concetti di "contributi, sovvenzioni ○ finanziamenti" di cui all'art. 316 bis cod. pen., sovrapponibili ai contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate" richiamati all'art. 640 bis cod. pen. In proposito ha chiarito che la finalità perseguita dall'art. 316 bis cod. pen., introdotto dall'art. 3 della legge 26 aprile 1990, n. 86, è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione, uno scopo di interesse generale che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Ha, tuttavia, puntualizzato che presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzi in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, di carattere gestorio e sotto la terza denominazione gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato. L'art. 316 bis cod. pen. si presenta, perciò - nonostante qualche, peraltro trascurabile, differenza lessicale come una prescrizione parallela all'art. 640 bis dello stesso - codice, operante, però, non nel momento percettivo della erogazione, ma nella fase esecutiva. Presupposto imprescindibile di entrambe le fattispecie è, quindi, l'esistenza di condizioni di favore fino all'assoluta gratuità nella prestazione (Sez. 6, n. 3362 del 28/09/1992, Scotti, Rv. 193155; n. 10149 del 16/03/2000, Abruzzo, Rv. 217663). Si è, altresì, evidenziato, mettendo a fuoco la ratio 161 V dell'incriminazione, che il reato di malversazione al pari di quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato è posto a tutela della corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica con la conseguenza che il privato denunciante non assume la qualità di persona offesa (Sez. 6, n. 20847 del 21/05/2010, P.O. in proc. Zappalà, Rv. 247390; n. 42924 del 23/05/2018, C, Rv. 274232). 38.2. La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere annullata senza rinvio con l'assoluzione di IL AC dai reati ascrittile ai capi 52) e 62) perché il fatto non sussiste. 39. Il ricorso di NI AC è fondato solo con riferimento ai capi 82) e 117). 39.1 Per il reato di riciclaggio di cui al capo 82) valgono le medesime considerazioni già spese per gli altri ricorrenti in ordine all'impossibilità di configurare il reato presupposto di cui all'art. 316-bis cod. pen. Ne segue che l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con l'assoluzione di NI AC dall'imputazione in esame per insussistenza dell'addebito. 39.2. La motivazione posta a sostegno del reato di truffa di cui al capo 117), così come denunciato dalla ricorrente, non dà puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte rispetto alla sentenza appellata ed è comunque carente nella parte in cui esamina gli elementi costitutivi del reato. La sentenza di primo grado aveva mandato assolta l'imputata ed i correi sul rilievo che l'omessa comunicazione dell'avvenuta successione/sostituzione nel contratto di subappalto, integrante, nella prospettazione accusatoria, gli artifici, pur impedendo all'ente appaltante di verificare la dotazione organizzativa della società subentrata e i requisiti di affidabilità anche in ordine alla normativa antimafia rispetto alle figure dei singoli soci, non aveva in concreto cagionato a quest'ultimo un danno ingiusto avente contenuto patrimoniale. Era, infatti, pacifico ed incontestato che la società irregolarmente succeduta aveva comunque posto in esecuzione il contratto di subappalto stipulato con la Fraternita di LA AP RI, erogando il servizio pasti presso Centro di Accoglienza. In conclusione, gli importi liquidati alla nuova società diversa da quella originaria, lungi dal costituire ingiusto profitto, erano stati riscossi dalla società subentrata quale corrispettivo delle prestazioni comunque eseguite. Il fatto che la ditta subentrata erogatrice del servizio fosse priva dei necessari requisiti di affidabilità avrebbe potuto comportare, a tutto concedere, l'annullamento del contratto con il quale le era stato conferito il servizio, qualora la Prefettura ne fosse venuta a conoscenza. Circostanza quest'ultima verificatasi posto che la 162 misura interdittiva che aveva colpito la società sostituita era stata emessa dallo proprio dalla Prefettura. Non sussisteva pertanto un danno economicamente apprezzabile. La Corte distrettuale, nell'accogliere l'appello del pubblico ministero, ha evidenziato che la condotta per quanto omissiva presentava i caratteri dell'artificio ed aveva comunque determinato la Pubblica Amministrazione al mantenimento di un contratto "che non avrebbe dovuto/potuto mantenere, con relativo danno patrimoniale conseguente al pagamento del servizio capziosamente guadagnato, a nulla rilevando la circostanza che la società LI fosse o meno in grado di eseguire il subappalto". A sostegno hanno richiamato il pacifico principio di diritto secondo cui, sussiste il reato di truffa "contrattuale" anche nell'ipotesi in cui venga pagato un giusto corrispettivo a fronte della prestazione conseguita con metodo truffaldino, posto che l'illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione degli artifici e dei raggiri posti in essere dall'agente (Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, Montalti, Rv. 258202; Sez. 2, n. 47623 del 29/10/2008, Del Prete, Rv. 242296). Nel percorso motivazionale seguito non risulta chiarito, però, in che termini la libertà negoziale, in presenza di un incontestato equilibrio tra i valori delle controprestazioni contrattuali, sia stata compromessa generando un danno ingiusto del tipo di quelli ravvisati dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo ricordata, ossia la stipula di un contratto con una parte diversa e meno affidabile o avente ad oggetto prestazioni diverse da quella su cui si era formato l'accordo. In particolare, non risultano esplicitate le ragioni per cui la condotta contestata costituisca un artificio generativo di danno, una volta escluso che la formazione del consenso sia stata viziata ab initio e una volta dato per accertato che la causa potenzialmente idonea a determinare la cessazione del rapporto contrattuale in corso di esecuzione non era ignota all'altro contraente che, ciononostante, aveva continuato ad accettare la prestazione come modificata. 39.2. Le censure dedotte in relazione al capo 102) sono prive di pregio. Le sentenze di merito hanno ritenuto decisiva, ai fini dell'affermazione di responsabilità, la circostanza pacifica ed incontestata che AC NI, nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale, aveva omesso di esibire la documentazione indicata nel capo d'imputazione formalmente richiestale dalla polizia giudiziaria, in esecuzione dell'ordine emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone il 29 luglio 2014. Hanno, di contro, escluso che l'imputata non fosse consapevole di tale qualità, oltre che degli incarichi amministrativi assunti in altre società fornitrici del servizio di ristorazione per il Centro d'Accoglienza Sant'Anna 163 or per gli anni dal 2008 al 2011, nonché degli obblighi correlati a tali incarichi in quanto mera testa di legno o strumento inconsapevole nelle mani del padre in considerazione dell'elevato numero di atti gestori compiuti nelle annualità indicate, complesse operazioni di prelevamento, frazionamento e consistiti in redistribuzione del denaro tramite prelievi in contanti, bonifici ed emissione di assegni. LA carica formale e dall'attività di amministrazione e gestione svolta personalmente dalla AC, la Corte territoriale ha desunto, con apprezzamento non illogico, che la stessa, consapevole dell'obbligatorietà della tenuta e conservazione della contabilità delle imprese amministrate per un lungo periodo sia in forma individuale che societaria, nonché di tutti i libri e registri richiestigli dall'autorità giudiziaria, non li abbia esibiti, occultandoli, per non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari ed al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Anche sul piano giuridico le argomentazioni sono ineccepibili. L'interesse tutelato dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 è il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale (Sez. 3, n. 10873 del 11/01/2001 Rv. 218958 01). Coerentemente con il bene tutelato, consuma la condotta di occultamento non solo colui che materialmente nasconde, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, ma anche chi contribuisce a mantenerli nascosti e siccome l'occultamento, per essere punito, deve avere avuto incidenza, sia pure relativa, sulla ricostruzione dei redditi o del volume di affari, la condotta antigiuridica perdura finché esiste in favore dell'amministrazione il potere di controllare l'ammontare dei redditi o del volume degli affari. La giurisprudenza di legittimità, muovendo dalla premessa che la documentazione in esame va conservata per consentirne la verifica a fini fiscali, ha chiarito che si traduce in un occultamento anche il mancato prolungato rinvenimento in luoghi riferibili alla società e accessibili dai verificatori, in presenza della consapevolezza dell'accertamento in corso e della strumentalità della documentazione per la ricostruzione della contabilità. Diversamente, si lascerebbe all'interessato la scelta, eventualmente utilitaristica rispetto agli esiti delle verifiche in corso, del momento della consegna della documentazione, restringendo il momento consumativo al solo rifiuto (Sez. 3, n. 23921 del 14/12/2020, dep. 2021, Provasi, Rv. 281485 - 01, che, in motivazione, sottolinea che, mente dell'art. 35 del DPR 633/72, i contribuenti devono indicare entro trenta giorni agli uffici finanziari il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti non solo dal momento in cui intraprendono l'esercizio di un'impresa ma anche dal momento di ogni variazione o dalla cessazione dell'attività). 164 39.3. Il terzo motivo relativo al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti generiche è assorbito e non precluso. 39.4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con l'assoluzione di NI UR dal reato di cui al capo 82) perché il fatto non sussiste ed in relazione al capo 117) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che, attenendosi agli enunciati principi, in piena libertà di giudizio colmerà le lacune motivazionali provvedendo a determinare il trattamento sanzionatorio tenendo conto dell'irrevocabile affermazione di responsabilità per il capo 112). 40. Il ricorso di NI TO è fondato limitatamente al capo 1) e, quanto alla determinazione della pena, al capo 89), nel resto deve, invece, essere rigettato. 40.1. Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità per la sua genericità. Il ricorrente si lamenta del superamento dei limiti imposti dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità all'impiego dello schema della motivazione da parte del giudice di appello che conferma la decisione del primo giudice, dichiarando di aderirvi, ma ha, in concreto indicato come eluse questioni, quali il contratto di fornitura e la caparra confirmatoria, che sono state specificamente affrontate dalla Corte di appello con valutazioni non acriticamente adesive a quelle del G.i.p. 40.2. Il terzo motivo, relativo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, non è consentito perché, lungi dal denunziare vizi motivazionali, sollecita, nella sostanza, un nuovo apprezzamento delle fonti dichiarative prospettandone una lettura alternativa o sottoponendole direttamente alla valutazione della Corte di legittimità. Si tratta di operazioni riservate ai giudici del merito e precluse in sede di legittimità 40.3 Il secondo, il quarto ed il quinto motivo, attinenti, sotto diversi profili, al reato di cui al capo 1), riqualificato come concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso sono fondati. Sulla scorta delle dichiarazioni ritenute convergenti e adeguatamente riscontrate rese dai collaboratori di giustizia GL IU e SE LO OR, la sentenza impugnata ha ritenuto provata, sia pure con un percorso argomentativo non completamente intellegibile, una peculiare condotta di TO: avere operato dal 2002 in poi quale imprenditore di riferimento del clan NA così da aumentare "il portafoglio clienti". Nell'ambito del rapporto privilegiato con la CO, TO aveva ottenuto, per le imprese gestita in forma societaria e con i suoi familiari, la "monopolizzazione" dell'offerta di frutta e verdura ai villaggi turistici, acquisendo l'esclusiva della fornitura del villaggio VA e, a partire da un certo periodo, si era anche prestato 165 a "vendere" fatture per operazioni inesistenti in favore delle ditte di catering operanti nel centro di accoglienza a vario titolo controllate dalla CO NA. A fronte dei puntuali rilievi difensivi sulla esistenza di regolari e documentate trattative tra la VA e la società dell'imputato e, soprattutto sulla sfasatura temporale tra le prestazioni del ritenuto patto collusivo (TO ha iniziato a rifornire la VA nel 2009 mentre la CO mafiosa ha ottenuto le utilità attraverso false fatturazioni compiute nel 2013 e nel 2015), non sono state precisate le caratteristiche che aveva assunto in concreto l'attività imprenditoriale svolta da TO in favore dei villaggi turistici, solo genericamente definita di tipo "monopolistico", e quale sia stato il vantaggio conseguito dalla CO favorendo TO. Si tratta di lacune decisive perché relative ad elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice del concorso esterno nel reato associativo. E approdo giurisprudenziale consolidato che assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670, più di recente, Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, AN, Rv. 261475). Rientra in detta categoria l'imprenditore così detto "colluso" ossia che instauri con il sodalizio di stampo mafioso, senza essere inserito nella sua struttura organizzativa, un rapporto sinallagmatico, tale, cioè, da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi, utilità (Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474; Sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, La Valle, Rv. 273390; Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683, che ha ritenuto corretta la qualificazione come concorrente esterno la condotta di un imprenditore che si era accordato con i vertici di Cosa Nostra al fine di ottenere il monopolio, nei quartieri di rispettivo controllo, nelle attività di gestione dei videopoker e degli apparati di intrattenimento elettronici, in cambio del versamento di corrispettivi fissi o a percentuale sulle entrate). La Corte territoriale si è discostata dagli esposti principi. Non si è infatti, così come sollecitato dalla difesa appellante, occupata né delle caratteristiche dell'attività imprenditoriale di TO nella fetta di mercato interessata,onde verificare se la stessa, per la durata nel tempo, per il volume di affari, per le modalità esecutive o altre caratteristiche, avesse acquisito una 166 "posizione dominante" attraverso il sistematico sfruttamento della forza di intimidazione promanante dal gruppo mafioso con cui era venuto a patti in condizioni paritarie né degli specifici vantaggi conseguiti dalla CO attraverso il patto collusivo concluso con TO. 40.4 Il sesto ed il settimo, relativi alle imputazioni di cui ai capi 89) e 110), non sono fondati. L'apparato argomentativo posto dalla sentenza impugnata a fondamento dell'affermazione di responsabilità per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (pagg. 725 e seg.) non presenta i denunziati vizi logici ne risulta fiondata su presunzioni o congetture. Sono stati infatti considerati, conformemente al disposto dell'art. 192 comma 3, cod. proc. pen., riscontri alle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, che avevano individuato nel TO uno degli imprenditori prestatisi ad emettere fatturazioni per operazioni inesistenti in favore delle imprese coinvolte dalla CO nella gestione del centro di accoglienza dei migranti, elementi oggettivi tratti dagli accertamenti di natura contabile svolti dal Nucleo PT di Crotone. In quest'ottica, sono stati considerati sintomatici dell'inesistenza delle operazioni non solo le caratteristiche delle fatture (non aventi formato e colori omogenei), la loro data e la numerazione cronologica (incongruenze tra loro e rispetto alle operazioni commerciali risultanti dalla contabilità) ma anche la mancata esibizione di documenti di trasporto dei beni oggetto delle prestazioni, le contraddizioni insuperabili tra schede contabili, partitario clienti e libro Giornale nonché l'annotazione nella contabilità di dati, relativi proprio ai rapporti con la società LI S.r.l. subappaltatrice della MI, rimasti incongrui e privi di spiegazione anche alla luce delle osservazioni contenute nella consulenza di parte, approfonditamene esaminata. L'accertata falsità delle fatture non ha inciso sulla sussistenza degli ipotizzati reati trattandosi comunque di documenti che hanno consentito alla società che le ha utilizzate annotandole nelle dichiarazioni di conseguire l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 40.5. L'ottavo motivo, relativo all'aggravante della agevolazione mafiosa, contestata in relazione ai reati di cui ai capi 89) e 110), non supera il vaglio di ammissibilità a cagione della sua genericità. Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. senza alcun riferimento concreto al discorso giustificativo della Corte di appello che ha desunto la finalità di agevolazione mafiosa dai rapporti di confidenza e fiducia coltivati nel tempo da TO con esponenti di primo piano della CO NA, tra cui PA LE, e dal suo consapevole inserimento nel sistema escogitato da quest'ultima per sfruttare l'acquisita gestione di fatto del centro di accoglienza 167 A anche attraverso la presentazione da parte delle imprese coinvolte di dichiarazioni che utilizzavano fatture per operazioni inesistenti. . Lamenta l'assenza di una rigorosa verifica nei termini imposti dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. 40.6. Il nono motivo, relativo al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata introdotta dall'art. 39, comma 1 lett. m), d.l. n. 124 del 2019 per i fatti contestati al capo 89) aventi ad oggetto fatture con importi inferiore ad euro centomila per periodo di imposta, è fondato. La Corte distrettuale, in presenza di appello sul trattamento sanzionatorio, avrebbe dovuto verificare l'eventuale applicabilità dello ius superveniens più favorevole. 40.7 il decimo motivo, relativo alle circostanze attenuanti generiche ed al giudizio di bilanciamento, è assorbito. 40.8. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che, attenendosi agli enunciati principi, in piena libertà di giudizio colmerà le lacune motivazionali e adottando, se del caso, le conseguenti statuizioni in tema di trattamento sanzionatorio. 41. Il ricorso proposto da OM IC è fondato limitatamente all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen., nel resto denuncia vizi motivazionali formulati ai limiti dell'ammissibilità, perché in larga parte riproducono pedissequamente il contenuto dei motivi di appello ai quali la Corte distrettuale ha fornito risposte esaustive, e comunque non sussistenti. 41.1 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata (pag. 731 e seg.), in conformità con quella di primo grado, ha utilizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità, le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori FA SC e OM AC nella parte in cui contengono riferimenti specifici alla persona di OM IC, quale rappresentante dell'omonima famiglia c.d. dei "TA", e alla sua condotta associativa. Ha, invece, desunto la protrazione dell'adesione operativa al vincolo anche nel periodo successivo a coperto dal giudicato dal contenuto delle conversazioni intercettate, del tutto sintonico con le fonti dichiarative. Al riguardo, ha evidenziato che, in linea con le propalazioni dei collaboratori sulle modalità e gli accordi spartitori dei proventi estorsivi tra le famiglie NA e IC e al ruolo assunto dall'odierno ricorrente nel periodo di "pax mafiosa" seguito alla guerra di 'ndrangheta scatenata proprio dai conflitti sulla distribuzione tra gli NA ed i IC dei proventi delle estorsioni, gli interlocutori di più conversazioni intercettate, il cui contenuto è stato richiamato nei passi più 168 пор significativi, nel narrare episodi specifici, cui avevano preso personalmente preso parte, avevano fatto riferimento a OM IC rivelando che lo stesso, negli anni successivi al 2015, quando ormai era stato siglato il patto tra gli NA ed i IC, non solo continuava ad essere informato dell'esatto ammontare delle somme estorte nei confronti delle vittime, individuate di volta in volta, ma aveva in più occasioni ricevuto somme di denaro provenienti sia dalle estorsioni (dialoghi tra PA e IO LE) sia dalla gestione illecita del centro di accoglienza migranti. Si trattava di somme che OM IC aveva titolo a ricevere come esponente di maggior rilievo, non detenuto, del gruppo "macchietta" (dialogo tra NI IO e UA IC). D'altra parte, IC in quest'ultima qualità aveva operato quale intermediario accompagnando NI IO in un incontro con un componente della famiglia dei "porziani" per recapitare il denaro proveniente dalla vicenda contestata al capo 118). La difesa oppone una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate senza tuttavia confrontarsi criticamente con le argomentazioni spese per superare gli analoghi rilievi difensivi dell'atto di appello e senza prospettare una difformità di significato connotata da "decisività ed incontestabilità", qualità queste che presuppongono una realtà manifesta e priva di ambiguità, non concretizzabile nella vicenda di specie, laddove l'esito interpretativo in danno del ricorrente appare ragionevolmente sostenuto, con un giudizio di merito privo di incoerenze od illogicità (Sez. 3 n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 Napoleoni Rv. 259516 - 01). 41.2. Pur in assenza del motivo di appello, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. ed in applicazione dell'effetto estensivo del ricorso per cassazione proposto dai coimputati, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sull'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. 42. Il ricorso proposto IC OR è fondato limitatamente all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. e alla continuazione. 42.1. Il primo motivo, relativo alla partecipazione all'associazione mafiosa, propone censure infondate. La sentenza impugnata, nel rispondere ai rilievi difensivi, identici a quelli ribaditi in questa sede, ha evidenziato, con un apparato argomentativo esaustivo e privo di incongruenze o contraddizioni, che il comprovato versamento di somme di denaro da parte dei IO all'imputato, per il tramite della moglie e su precisa indicazione del massimo esponente della famiglia "macchietta" non può che essere 169 neef giustificato dalla intraneità dello stesso alla compagine criminale. Si tratta, infatti, di somme che, prelevate, come quelle destinate ad altri affiliati, dalla bacinella formasti con i proventi derivanti dalla gestione del centro di accoglienza migranti assegnato in appalto alla MI ed in subappalto a società controllate dalla CO NA, venivano periodicamente versate a IC, associatosi a tale gruppo dopo la fine di una sanguinosa faida, all'esclusiva finalità di compensare la protrazione della sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio così rinnovato, già accertata per il periodo precedente con sentenza irrevocabile. Solo in quest'ottica, sottolinea la Corte distrettuale, trovano spiegazione, da una parte, le lamentele dell'imputato e la sua rivendicazione di un trattamento analogo a quello garantito agli altri membri del gruppo, dall'altra il tipo di giustificazioni fornite dai cugini IO in caso di ritardo nei pagamenti o di altri inconvenienti. Questi ultimi, infatti, non hanno mai contestato l'esistenza in capo a IC di un titolo legittimante alla riscossione del denaro ed hanno sempre riconosciuto la legittimità della pretesa vantata nei confronti del clan. Correttamente, sul piano giuridico, i rapporti tra OR IC e la CO NA son stati inquadrati nel reato di partecipazione ad associazione mafiosa che postula lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi in adesione ad un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari Rv. 281889 - 01 e 02). D'altra parte, il sopravvenuto stato detentivo del partecipe non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Di Matteo Rv. 282661 - 02; Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, De Notaris, Rv. 269121 - 01). Quanto alla dedotta interpretazione delle conversazioni intercettate come evocative del versamento di somme di denaro a titolo di restituzione o di un prestito o di una pregressa consegna giustificata dall'esigenza di evitare il sequestro di prevenzione, essa non prospetta una difformità di significato connotata da "decisività ed incontestabilità", (Sez. 3 n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 Napoleoni Rv. 170 ло 259516 01), anzi l'esito interpretativo in favore del ricorrente è affidato ad una tesi formulata in termini meramente probabilistici. 42.2. Il secondo motivo, manifestamente informato per genericità nella parte in cui censura la dosimetria dlela pena, coglie nel segno laddove si duole del diniego dell'applicazione della disciplina del reato continuato. La sentenza impugnata ritiene ostativa all'accoglimento della richiesta difensiva avanzata nell'atto di appello "la preclusione derivante dal giudicato" sul rilevo che presupposto necessario è sempre "l'identità del sodalizio oggetto dei diversi procedimenti sotto il profilo storico-naturalistico" o quanto meno "la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione dell'associato e la perdurante operatività dell'organizzazione". La motivazione, più attinente alla tematica del ne bis in idem, non tiene conto del consolidato orientamento ermetico, che va ribadito anche in questa sede, in forza del quale il vincolo della continuazione può sussistere anche tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso. Per il suo riconoscimento, tuttavia, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01; Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01). 42.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro sia sull'aggravante di cui alla'rt. 416-bis, comma 6, cod. pen., in applicazione dell'effetto estensivo del ricorso per cassazione proposto dai coimputati, sia per esaminare la richiesta di riconoscimento della continuazione tra il reato associativo giudicato in questa sede e quello oggetto della sentenza del G.i.p. del tribunale di Catanzaro in data 1 luglio 2011 divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 20 giugno 2014. 43. Il ricorso di RT RÒ, fondato limitatamente al capo 31) e all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen., va nel resto rigettato. 43.1. Il primo motivo, relativo al reato di partecipazione all'associazione mafiosa, deduce censure generiche, versate in fatto e comunque manifestamente infondate. Il ricorrente, oltre a ricordare i principi giurisprudenziali in materia di prova indiziaria e di chiamate in correità senza minimamente calarli nella vicenda 171 processuale, si duole dell'illogicità del percorso argomentativo asseritamente seguito dai giudici del merito, che avrebbero desunto la sua partecipazione al reato associativo unicamente dalle dichiarazioni inattendibili del collaboratore AN HI rimaste prive di riscontri, non potendosi valorizzare in quest'ultima direzione né le conversazioni intercettate né la circostanza, incontestata della frequentazione, intensa e abituale, con PA LE. Le delineate critiche si presentano del tutto eccentriche rispetto al reale impianto motivazionale imperniato sulla convergenza tra le dichrazioni accusatorie rese da AN HI il quale ha indicato RÒ, riconosciuto in fotografia, come - uomo di fiducia di LE PA che aveva presenziato in compagnia quest'ultimo a numerose riunioni, alle quali aveva preso parte lo stesso HI, dedicate alla programmazione delle attività della CO nel settore delle estorsioni - e numerose conversazioni intercettate in ambientale (riportate nel loro significati auto evidente nelle pagine da 750 a 754 ). Queste ultime, precisa la Corte di appello, non solo dimostrano come effettivamente RÒ si era recato, insieme con PA LE, nei luoghi indicati dal HI per lo svolgimento di incontri e summit ima aveva attivamente partecipato all'attività estorsiva programmata, personalmente riscuotendo il denaro dai titolari di aziende poste sotto la protezione del gruppo criminale. In aderenza all'illustrato compendio probatorio, la Corte distruttale ha sussunto nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416-bis cod. pen. la condotta di RÒ, sviluppatasi in concreto attraverso un ruolo dinamico ed integrante un contribuito funzionale alla realizzazione del programma criminoso dell'associazione, escludendo evidentemente qualunque altra definizione giuridica compreso il reato di favoreggiamento. 43.2 Il secondo motivo, relativo agli elementi circostanziali e al trattamento sanzionatorio, è fondato solo laddove censura il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416, comma 6, cod. pen. per le ragioni già espresse esaminando l'analogo motivo proposto dagli altri imputati. Le giustificazioni fornite per denegare le circostanze attenuanti generiche danno ampiamente conto della scelta operata nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito in tale ambito. La Corte di appello ha infatti valorizzato la gravità del reato, protrattosi per un periodo di tempo non limitato, e l'assenza di elementi favorevoli certamente non identificabili nella lacunosità del materiale probatorio. Quanto all'aggravante dell'associazione armata, dalla motivazione compressiva si comprende agevolmente che RÒ, a prescindere dalla raggiunta pax mafiosa tra i gruppi, era pienamente consapevole della dotazione di armi del sodalizio di appartenenza tanto da partecipare ad un appuntamento in cui era 172 а avvenuta la consegna di un grosso carico di armi occultato in una cella frigorifera di un furgone. 43.3. Pur in assenza di specifico motivo di impugnazione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio con riferimento al capo 31), stante l'insussistenza dell'addebito per le ragioni già spiegate esaminando la pozione di PA LE, IO LE e FA UA, e con rinvio per colmare le lacune motivazionali indicate con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. 44. Il ricorso di NI IO classe 1971 è fondato limitatamente ai capi 86), 92), 106) e 114) e alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. contestate nel capo 1). 44.1. Il primo motivo, relativo all'ommesso accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non supera il vaglio di ammissibilità per la sua genericità ed è comunque manifestamente infondato. Nel giudizio abbreviato l'integrazione probatoria in sede di appello è ammissibile ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., senza che però le parti possano invocare a tal fine un vero e proprio diritto alla prova, dovendosi dunque ritenere che possa sollecitarsi l'esercizio da parte del Giudice del potere di integrazione (Sez. U. n. 930 del 13/12/1995, dep. nel 1996, Clarke, rv. 203427; Cass. Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. nel 2018, Picone, rv. 272197). D'altro canto, ciò si ricollega al carattere eccezionale della rinnovazione istruttoria in appello, implicante l'esercizio della discrezionalità del Giudice che si trovi a non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. nel 2016, Ricci, rv. 266820). In tale quadro deve escludersi che nel giudizio abbreviato possa invocarsi mediante ricorso la mancata ammissione di prova decisiva agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: tuttavia ciò non toglie che la parte interessata possa dolersi della mancata ammissione dell'integrazione probatoria sollecitata agli effetti dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ove siano prospettate lacune della motivazione su punti decisivi, che l'integrazione richiesta avrebbe potuto colmare (Sez. 2, n. 40855 del 19/4/2017, Giampà, rv. 271163; cfr. anche Sez. 1, n. 17607 del 31/3/2016, Palombo, Rv. 266623, e Cass. Sez. 2, n. 48630 del 15/9/2015, Pircher, Rv. 265323). Non assume dunque di per sé decisivo rilievo nel giudizio abbreviato in grado di appello il carattere di novità e di sopravvenienza della prova, dovendosi comunque individuare un vizio inerente alla mancanza di un'idonea motivazione circa la concreta incidenza della prova sollecitata, motivazione che dovrà correlarsi al quadro delle pregresse acquisizioni e che dovrà essere tanto più accurata in presenza di una prova sopravvenuta (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01; Sez. 1, n. 8316 del 14/1/2016, Di Salvo, rv. 266145). 173 R Il ricorrente non ha evidenziato lacune motivazionali colmabili attraverso le prove sopravvenute, limitandosi a predicare astrattamente l'utilità di queste ultime a incidere sull'ipotesi di accusa, smentendola. 44.2. Il secondo ed il terzo motivo, relativi, sotto diversi profili al reato associativo nonché alla valutazione del compendio probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità per questo titolo di reato e per quelli connessi, propone censure, in parte non consentite perché sollecitano apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, e infondate nel resto. Va, in premessa, ricordato che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli Rv. 282337 - 01Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 Sebbar, Rv. 263715 01) e che è - inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). Tanto posto, possono essere sindacate in questa sede solo i dedotti vizi motivazionali che, tuttavia, non sono ravvisabili. La difesa ricorrente, nell'esporre le criticità dell'apparato argomentativo, non si è, infatti, confrontata con il suo reale contenuto. Al contrario di quanto sostenuto nell'atto di impugnazione in esame, la sentenza impugnata si è fatta carico dei rilievi esposti nell'atto di appello ponendo dialetticamente a confronto le argomentazioni difensive con quelle del G.i.p. ed ha fornito risposte esaustive e logicamente plausibili, a prescindere dall'utilizzo dello strumento informatico del copia e incolla, che si è risolto, nella sostanza, in un espediente di carattere meramente espositivo funzionale ad evidenziare emergenze probatorie, utilizzabili per la decisione in ragione della scelta del rito abbreviato. Dopo avere valutato positivamente l'attendibilità dei collaboratori di giustizia ed il contenuto delle loro dichiarazioni accusatorie (pagg. 157 e seg.), precisando la portata della loro convergenza quale riscontro incrociato alle accuse rivolte a IO anche alla luce delle ulteriori emergenze investigative tra cui gli esiti del servizio di intercettazione (pagg. 765 e seg.), è pervenuta alla conclusione, né 174 Re illogica né contraddittoria, che IO, lungi dall'essere vittima delle pressioni della CO NA come strutturatasi nel corso del tempo, era entrato a far parte del suo tessuto organizzativo, assumendo all'interno del sodalizio, in via stabile e continuativa a partire dal 2007 e per un decennio, un ben delineato ruolo funzionale al perseguimento dei fini criminosi, occupandosi, con un certo margine di autonomia ma con obbligo di rendicontazione ai vertici, di un settore operativo strategico, con compiti di primario rilievo, del cosiddetto "affare "MI". In tale operazione, portata avanti per un periodo assai prolungato, la consorteria mafiosa degli NA-LE-IC, accettando e mettendo in atto la proposta avanzata dal sacerdote Eduardo OR e dal rappresentante locale della MI EO SA, aveva costituito una pluralità di imprese, affidate alla gestione di associati di fiducia, ottenendo l'assegnazione, nelle varie strutture del Centro di accoglienza di Sant'Anna, dei servizi più remunerativi, quale quello della somministrazione dei pasti e di accaparrarsi, attraverso un sistema di "fatture gonfiate", attestanti prestazioni e costi totalmente o parzialmente inesistenti, gran parte delle risorse stanziate per l'assistenza ai migranti ricoverati nel Centro. Risorse che, una volta erogate, quale corrispettivo dei servizi resi, venivano prelevate dai conti delle aziende fornitrici e impiegate per effettuare altri lucrosi investimenti per soddisfare scopi e bisogni dell'associazione mafiosa, in particolare il sostentamento dei sodali e delle loro famiglie. NI IO non si era limitato ad operare per conto della CO attraverso la gestione di fatto della maggior parte delle imprese, alternatesi nel tempo, alle quali, nell'ambito del patto illecito appena descritto e su precisa indicazione dei vertici della consorteria che aveva messo a disposizione le necessarie risorse finanziarie, era stato subappaltato dall'articolazione periferica di LA di AP RI alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia la fornitura dei pasti, ma, aveva reso operativa e personalmente curato all'interno degli uffici di una di queste imprese, la società LI, una "vera e propria banca della CO", alimentata dai fondi percepiti dalla gestione del centro di accoglienza, presso la quale "i componenti delle varie famiglie mafiose, si recavano per ricevere, secondo uno scadenziario prestabilito, le somme per soddisfare le necessità quotidiane, ma anche per affrontare spese straordinarie, per fronteggiare le spese legali dei congiunti detenuti e per richiedere finanziamenti da investire in ulteriori lucrosi affari. Così quelle in data". La Corte territoriale ha ritenuto che le somme di denaro così elargite costituissero una forma di distribuzione degli utili tra gli affiliati al sodalizio, in remunerazione della loro adesione, a ed ha escluso che fossero in qualche modo condizionate dalle pressioni degli interessati, valorizzando il contenuto delle singole conversazioni in cui non vi è traccia di intimidazioni, ma se mai di lamentele 175 da parte ei beneficiari per presunte diversità di trattamento rispetto agli altri aventi diritto e, soprattutto, la conversazione in cui è stato lo stesso odierno ricorrente, conversando con il coimputato ND IO, a definire doverose le dazioni di denaro agli esponenti della CO per la comune appartenenza alla medesima organizzazione ("perché noi siamo di famiglia").. Corretta è, pertanto, sul piano giuridico la qualifica di organizzatore attribuita ad NI IO che in concreto risulta avere agito quale capo di un settore delle attività illecite del gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi autonomi, quanto meno, in tema di distribuzione degli utili tra gli associati (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono Rv. 279476 - 03; Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, dep. 2015, Terracchio, Rv. 262487 -01). 44.3. Il quarto e il quinto motivo, relativi rispettivamente alle aggravanti di cui al quarto e al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen., contestate in relazione al reato associativo, sono fondati. Così come denunziato dal ricorrente, la sentenza impugnata, nel rispondere alla doglianza dell'appellanté, non ha esaminato adeguatamente la questione della consapevolezza o della colpevole ignoranza da parte di IO del possesso di armi non da parte dei singoli associati per finalità personali. ma in dotazione alla consorteria criminale. Tale carenza non è superabile con il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso se, non risulta che l'associato abbia direttamente partecipato o sia stato comunque messo a conoscenza di attività funzionale al conseguimento delle finalità dell'associazione commesso con la disponibilità di armi (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811 02; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 - 02). Quanto alla circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. - che si configura ove le attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, a parte il deficit motivazionale già rilevato trattando la posizione degli altri imputati cui è contestata, l'affermazione secondo la quale l'attività commerciale di ristorazione condotta da IO fosse finanziata in tutto o in parte dai proventi dei delitti commessi dalla consorteria mafiosa non risulta fondata su specifiche emergenze probatorie o su inferenze logiche controllabili. 44.4. Il sesto motivo, relativo alla configurabilità del reato di cui all'art. 316 bis cod. pen. oggetto delle contestazioni di cui ai capi 86), 92), 106), 114), è fondato nei termini già chiariti esaminando la posizione degli imputati LO AC e NI AC, cui si rinvia. 44.5. Il settimo motivo, relativo alle contestazioni del reato di cui all'art. 8, comma 1 e 2, decreto legislativo 74/2000 e 7 d.l. 152/91 contenute nei capi 55), 176 仙 57), 68), 69) e 78) della rubrica nonché dell'ulteriore reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 70), non supera il vaglio di ammissibilità. La sentenza impugnata (pagg. 771 e seg.) ha ritenuto inesistenti le operazioni sottostanti alle fatture oggetto delle singole imputazioni ed emesse dall'odierno ricorrente nella qualità di amministratore e legale rappresentante o della IO C. S.r.l. o di titolare dell'omonima ditta individuale sulla scorta di una pluralità di circostanze sintomatiche specificamente indicate per ogni documento contabile: incongruenza tra quanto fatturato e quanto esposto in dichiarazione, diversità di oggetto sociale tra società emittente (impresa di costruzioni edili) e società utilizzatrice (impresa di ristorazione), mancato rinvenimento della fattura nella contabilità delle imprese interessate all'operazione, omessa contabilizzazione degli importi nel registro iva vendite, incongruenze tra registro vendite dell'emittente e registro acquisti della società che ha beneficiato della prestazione, effettuazione del pagamento prima dell'emissione della fattura. Il ricorrente, senza contestare gli elementi fattuali utilizzati dalla Corte distrettuale e la loro valenza dimostrativa, ne propone una diversa lettura prospettata come più plausibile rispetto a quella non illogica dei giudici del merito. Tale tipo di censura che "attacca" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento non è deducibile con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 01; Sez. 6, n. 13809 del - 17/03/2015, O, 262965 – 01).- 44.6. L'ottavo motivo, relativo alle contestazioni del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74 2000 e 7 d.l. 152/91 contenute nei capi 101), 104) e 105) è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha sussunto la condotta accertata in conformità alle imputazioni nella fattispecie incriminatrice senza discostarsi dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità che, muovendo dalla premessa che l'interesse tutelato è il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale (Sez. 3, n. 10873 del 11/01/2001 Rv. 218958 - 01) e che le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione devono essere conservati per consentirne la verifica a fini fiscali, ritiene condotta di "occultamento" non solo materiale nascondimento, in tutto o in parte, ma anche la condotta di colui che contribuisce a mantenere tali documenti nascosti determinando il loro mancato prolungato rinvenimento in luoghi riferibili alla società e accessibili dai verificatori, in presenza della consapevolezza dell'accertamento in corso e della strumentalità della 177 Dey documentazione per la ricostruzione della contabilità. Diversamente, si lascerebbe all'interessato la scelta, eventualmente utilitaristica rispetto agli esiti delle verifiche in corso, del momento della consegna della documentazione, restringendo il momento consumativo al solo rifiuto (Sez. 3, n. 23921 del 14/12/2020, dep. 2021, Provasi, Rv. 281485 - 01, che, in motivazione, sottolinea che, mente dell'art. 35 del DPR 633/72, i contribuenti devono indicare entro trenta giorni agli uffici finanziari il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti non solo dal momento in cui intraprendono l'esercizio di un'impresa ma anche dal momento di ogni variazione o dalla cessazione dell'attività). 44.7. Il nono motivo, relativo alla truffa aggravata contestata al capo 115), è infondato. Le critiche del ricorrente non tengono conto che il reato, secondo l'accertamento dei giudici di merito fondato sulle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GL e HI (pagg. 777e seg.), è stato consumato in forma concorsuale e che contributo fornito dall'imputato non deve, pertanto, essere valutato isolatamente ma insieme con quello dei compartecipi tra i quali vi era il responsabile dell'articolazione territoriale della MI (SA), il quale, nell'ambito dei complessi rapporti contrattuali e convenzionali, tra ente pubblico (Prefettura), formale appaltatore (Confederazione Nazionale delle Misericordie), gestore di fatto (MI di LA AP RI) e subappaltatori (tra cui ND IO ), aveva l'obbligo di raccogliere da questi ultimi ed elaborare i report dei pasti somministrati che l'appaltatore era tenuto a comunicare alla stazione appaltante. Né può dubitarsi della sussistenza di "artifici e raggiri" rappresentato non solo della sistematica omessa consegna alla Prefettura delle fatture su cui doveva essere commisurata, in base alla disciplina dei bandi, l'entità degli emolumenti versati ma anche, a monte, dalla rendicontazione da parte delle società subappaltatrici di un numero di pasti e servizi alla persona - previsti da capitolato - in numero maggiore rispetto alle prestazioni effettivamente rese, perché commisurati alle persone presenti solo formalmente nel centro, peraltro sulla base di elenchi non sempre aderenti alla realtà. 44.8. Il decimo motivo, relativo al reato di cui all'art. 629 comma 2 n.3) cod. pen. contestato al capo 118) non supera il vaglio di ammissibilità perché sollecita in termini non consentiti una lettura alternativa delle conversazioni captate e prospetta una ricostruzione fattuale asseritamente più plausibile che però prescinde del tutto dagli elementi di segno contrario valorizzati dai giudici del merito pur di oggettiva valenza dimostrativa (pag. 776 e seg.). 178 mel Si pensi a titolo esemplificativo alla a conversazione del 18.4.2016 delle ore 16.30. Si legge nella sentenza impugnata che, nel corso del dialogo, era lo stesso IO a spiegare alla persona "offesa di essere stato incaricato dai IC alla riscossione del credito e "comportandosi "come un vero e proprio 'ndranghetista", evocava ripetutamente la carica di intimidazione dei primi e le terribili conseguenze in cui sarebbe incorso, ove non avesse ricevuto il saldo del credito dai medesimi vantato;
operava pressioni per conseguire l'abbattimento del prezzo del terreno sino a 50.000 euro;
giustificava l'operato dei IC, stante la risalenza del debito contratto dall'imprenditore e la generosità sino ad allora dimostrata nel non pretendere interessi, che sarebbero stati altrimenti sicuramente esosi come quelli pretesi dallo stesso IO nei confronti dei propri debitori ("si sono comportati da signori che se li prestavano, come li sto prestando ai cristiani, pigliavano un sacco di soldi")". 44.9. L'undicesimo motivo, relativo al reato di usura contestato al capo 119), non si sottrae all'inammissibilità per la manifesta infondatezza delle censure. La Corte di appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha esaustivamente esaminato e superato le doglianze esposte nell'atto di appello, osservando che il carattere usurario del prestito si evinceva inequivocabilmente - oltre che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano, con accuse convergenti, indicato in NI IO un affiliato disco stabilmente nel periodo di interesse all'usura per conto e nell'interesse del clan di appartenenza da più - conversazioni intercettate ed in parte da quella in cui è il figlio della persona offesa a riferire, in modo genuino e dettagliato, che il padre, a fronte di un prestito ammontante a 400 mila / 500 mila euro, aveva dismesso, attraverso contratti simulati di vendita, un patrimonio immobiliare del valore di 2,5 milioni di euro, comprensivo di un frantoio e di un capannone, cui IO NI era interessato (divenuto poi la sede operativa della LI S.r.l.). A tale argomentazione la difesa ricorrente nulla oppone. 44.10. Il dodicesimo motivo, relativo, al reato di cui all'art. 378 cod. pen. contestato al capo 121), è generico e aspecifico non confrontandosi il ricorrente con le argomentazioni spese dalla Corte territoriale che, per rispondere alla pedissequa censura proposta con l'atto di appello (pag. 796), ha ribadito che era stato lo stesso imputato in una conversazione intercettata ad ammettere, senza riferimento a coazioni o minacce, di avere consegnato in due occasioni somme di denaro a TO ME per sostenere la latitanza di GL IC. 44.11. Il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo, relativi al reato di cui all'art. 12 quinquies L. n. 356 del 1992, oggi 512-bis cod. pen. pen. descritto nel capo 130 e alla contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 179 D Da propongono censure interamente versate in fatto che non si confrontano criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata (pagg. 797 e seg.) che ha desunto tutti gli elementi costitutivi del reato dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle eloquenti conversazioni captate negli uffici della società fittiziamente intestata. Gli imputati NI IO cl. '71, ND IO e EO SA, parlando tra di loro e con terzi, non solo hanno dato ampiamente atto di gestire la società LI (prima s.n.c. poi s.r.l.) personalmente ed autonomamente senza alcuna necessità del consenso dei formali soci e dell'intervento degli amministratori di diritto, ma, hanno anche espressamente spiegato di avere utilizzato lo strumento dell'intestazione fittizia, creando la società LI in sostituzione de La Vecchia Locanda s.r.l., proprio al fine di sfuggire alle misure, anche patrimoniali, previste dalla legislazione antimafia che avevano colpito quest'ultima, destinataria proprio nell'anno 2011 di una interdittiva antimafia. Nessuna di queste emergenze probatorie e le valutazioni fondate su di esse sono state attinte dal motivo in esame che, anzi ne prescinde del tutto per proporre una ricostruzione alternativa. Anche il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è stata adeguatamente motivato con puntuali riferimenti alla strumentalità della costituzione della società rispetto all'illecito sfruttamento della gestione del Centro di accoglienza programmato ed organizzato dalla consorteria di comune appartenenza dei IO e di SA, mediante il sistematico impiego del metodo mafioso, con l'attribuzione a questi ultimi di un ruolo esecutivo nella gestione delle imprese di catering e nella destinazione degli introiti illecitamente conseguiti, attraverso artifici contabili e false fatturazioni, alla "bacinella" del clan per sopperire le esigenze dei sodali e delle loro famiglie 44.12. Il quindicesimo motivo relativo al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuati generiche, è manifestamente infondato. Le giustificazioni fornite per denegare le circostanze attenuanti generiche danno ampiamente conto della scelta operata nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito in tale ambito (pagg. 171 e 800). La Corte di appello ha infatti valorizzato la gravità del reato, protrattosi per un periodo di tempo non limitato, e l'assenza di elementi favorevoli. 44.13. La sentenza impugnata, per quanto sin qui osservato, deve essere annullata senza rinvio con l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto con riferimento ai reati di cui ai capi 86), 92), 106), 114). In relazione alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. contestate nel capo 1), va, invece disposto annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che, attenendosi agli enunciati 180 noy principi, in piena libertà di giudizio colmerà le indicate lacune motivazionali e provvederà a rideterminare il trattamento sanzionatorio. 45. Il ricorso di NI IO cl. 1981 è fondato limitatamente ai capi 124) e 129) nonché alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. contestate al capo 1). 45.1 Il primo ed il secondo motivo, relativi, sotto diversi profili al reato associativo nonché alla valutazione del compendio probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità per questo titolo di reato e per quelli connessi, propone censure, in parte non consentite perché sollecitano apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, e nel resto infondate nei termini già chiariti esaminando i sovrapponibili motivi del ricorso di NI IO classe '71, cui si rinvia (par. 44.2). Al contrario di quanto sostenuto nell'atto di impugnazione in esame, la sentenza impugnata, facendosi carico dei rilievi difensivi ha individuato, sulla scorta di alcune conversazioni dal significato autoevidenze e dei riscontri provenienti dalla documentazione di natura bancaria, da una parte, la condotta partecipativa di IO rilevante ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., chiarendo la natura del contributo fornito dallo stesso ed il suo carattere funzionale al rafforzamento del vincolo sociale in ragione della stabilità dell'apporto al raggiungimento degli obbiettivi degli associati (pag. 804 e seg.), e, dall'altra, ha escluso l'alternativa ricostruzione difensiva secondo la quale i comportamenti dell'imputato trovavano giustificazione non nella scelta volontaria e consapevole di agevolare la vita associativa, ma nelle intimidazioni ricevute e nell'esigenza di evitare conseguenze negative alla sua persona e alle imprese riconducibili al suo nucleo familiare impegnate nel centro di accoglienza migranti (pag. 811). In particolare, IO ha contribuito alla realizzazione del progetto associativo per un periodo di tempo prolungato (negli anni 2007, 2008, 2010 e 2011), sia mettendo a disposizione del sodalizio alcuni conti correnti a lui intestati dove confluivano, senza alcuna ragione commerciale, i proventi dell'attività associativa, principalmente quelli derivanti dal sistema MI (il flusso di denaro proveniva dalle imprese individuali impegnate nei subappalti presso il centro di accoglienza) per la successiva distribuzione ed utilizzazione nel perseguimento degli scopi sociali, sia, in puntuale esecuzione delle direttive degli associati IO ND e IO NI cl. '71, provvedendo ai periodici pagamenti delle somme spettanti agli appartenenti delle diverse famiglie di 'ndrangheta di LA AP RI a titolo di stipendio o comunque di mantenimento degli affiliati secondo un vero e proprio scadenziario. 181 а Quanto alla tesi difensiva, l'ha ritenuta infondata evidenziando che in nessuna delle conversazioni richiamate dalla difesa nell'atto di appello si fa riferimento a richieste estorsive ai danni dei IO. Anzi dal contenuto dei dialoghi risulta confermato che l'odierno ricorrente costituiva un "punto di riferimento per i componenti della CO al fine di reperire liquidità". 45.2. Il terzo ed il quarto motivo sono fondati per le medesime ragioni già espresse trattando la posizione di NI IO cl. 71 al paragrafo 44.3., cui si rinvia. 45.3. Il quinto motivo relativo alla configurabilità del reato di cui all'art. 316 bis cod. pen. oggetto delle contestazioni di cui ai capi 86), 92), 106) e 114) quale presupposto del delitto di riciclaggio contestato nei capi 124), 125), 126), 127), 128) e 129) è fondato nei termini già chiariti esaminando la posizione degli imputati LO AC e NI AC, cui si rinvia. 45.4. Il sesto ed ultimo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuati generiche, è manifestamente infondato. Le giustificazioni fornite per denegare le circostanze attenuanti generiche danno ampiamente conto della scelta operata nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito in tale ambito (pagg. 171 e 814). La Corte di appello ha infatti valorizzato la gravità del reato, protrattosi per un periodo di tempo non limitato, la personalità negativa e l'assenza di elementi favorevoli. 45.5. La sentenza impugnata, per quanto sin qui osservato, deve essere annullata senza rinvio con l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto con riferimento ai reati di cui ai capi 124), 125), 126), 127), 128) e 129). In relazione alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. contestate nel capo 1), va, invece disposto annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che, attenendosi agli enunciati principi, in piena libertà di giudizio colmerà le indicate lacune motivazionali e provvederà a rideterminare il trattamento sanzionatorio. 46. Il ricorso di ND IO è fondato limitatamente ai capi 86), 92), 106) e 114) e alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis c.p. contestate nel capo 1). 46.1. Il primo motivo, relativo all'ommesso accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non supera il vaglio di ammissibilità nei termini già chiariti, trattando l'identica censura dedotta di NI IO, nel par. 44.1 cui si rinvia. 46.2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, relativi, sotto diversi profili al reato associativo nonché alla valutazione del compendio probatorio posto a 182 B fondamento dell'affermazione di responsabilità per questo titolo di reato e per quelli connessi, propone censure, in parte non consentite perché sollecitano apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, e nel resto infondate nei termini già chiariti esaminando i sovrapponibili motivi del ricorso di NI IO classe '71, cui si rinvia (par. 44.2). Al contrario di quanto sostenuto nell'atto di impugnazione in esame, la sentenza impugnata, facendosi carico dei rilievi difensivi, ha ritenuto accertata la condotta partecipativa contestata a ND IO sulla scorta dell'unica chiamata in correità da cui risultava attinto quella proveniente da HI, il - quale lo ha indicato quale "compare" inserito stabilmente nel tessuto organizzativo in base alle sue conoscenze direttamente verificate nella vita associativa - perché adeguatamente riscontrata. Al riguardo, ha osservato, con argomenti plausibili sul piano logico oltre che rispettosi della regola di giudizio fissata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. nella valutazione delle dichiarazioni rese dai chiamanti di correo, che le accuse di HI avevano trovato nelle emergenze probatorie significative conferme, anche di natura individualizzante, a cominciare quelle dimostrative della sua partecipazione ai reati scopo. Non solo i collaboratori GL, LI, RI, nel descrivere il sistema di infiltrazione della CO nella gestione del centro di accoglienza, avevano assegnato un ruolo centrale alle imprese subappaltatrici gestite congiuntamente dell'odierno ricorrente e dal cugino NI IO, ma anche le conversazioni intercettate, analiticamente richiamate, avevano, in termini significativamente convergenti, attestato l'inserimento di ND IO nel medesimo sistema con il disimpegno di compiti assimilabili a quelli di NI IO nella distribuzione degli emolumenti ricavati agli associati. In tale contesto, proseguono i giudici di appello, è proprio l'intraneità alla CO, di cui ha espressamente parlato HI, l'unica chiave di lettura che consente di comprendere perché ND IO ha realizzato le medesime condotte di NI IO cl. 71 sia occupandosi stabilmente della gestione società subappaltatrici del servizio mensa del Centro di accoglienza con modalità tale da generare per la CO ingenti profitti sia della spartizione tra gli affiliati dei proventi illeciti secondo uno scadenziario prestabilito o comunque per soddisfare le loro necessità quotidiane. A proposito dell'elargizione delle somme di denaro, è stata ritenuta fondata la tesi accusatoria secondo la quale costituiva una forma di distribuzione degli utili tra gli affiliati al sodalizio, in remunerazione della loro adesione in assenza di pressioni degli interessati, valorizzando il contenuto delle singole conversazioni, anche quelle evidenziate dalla difesa, in cui non veniva rinvenuta alcuna traccia di intimidazioni, ma se mai di lamentele da parte ei beneficiari per presunte diversità 183 nell di trattamento rispetto agli altri aventi diritto e, soprattutto, la conversazione in cui è stato lo stesso odierno ricorrente, conversando con il coimputato NI IO, a definire doverose le dazioni di denaro agli esponenti della CO per la comune appartenenza alla medesima organizzazione ("perché noi siamo di famiglia"). D'altra parte nota, in conclusione, la sentenza impugnata - che NI e DI IO non abbiano rivestito il ruolo di "vittima", ricevendo, come sostento dalla difesa, continue richieste di denaro da parte degli appartenenti al clan o dei loro familiari è confermato dalle conversazioni in cui entrambi gli odierni imputati risultano destinatari di vibrate proteste da parte dei percettori delle somme di denaro che contestano la loro incapacità ad assicurare un trattamento uniforme ai rappresentanti e ai membri delle varie famiglie. È evidente, infatti, che tali rimproveri possono essere rivolti soltanto ad altri sodali. Né in senso contrario militano le numerose denunce di danneggiamento e furto sporte anche da ND IO, posto che in assenza di specifici accertamenti sugli autori deli atti illeciti e sui moventi delle azioni delittuose non può escludersi che queste ultime, in coerenza con l'impostazione accusatoria, possano essere ricondotte a causali non incompatibili con la partecipazione del ricorrente alla CO NA. Corretta è, pertanto, sul piano giuridico, la qualifica di organizzatore attribuita a ND IO, il quale risulta avere agito, al pari di NI IO cl. 1971, quale capo di un settore delle attività illecite del gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi autonomi, quanto meno, in tema di distribuzione degli utili tra gli associati (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono Rv. 279476 - 03; Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, dep. 2015, Terracchio, Rv. 262487 – 01). 46.3. Il quinto ed il sesto motivo, relativi rispettivamente alle aggravanti dell'associazione armata e del reimpiego di cui al quarto e al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen., contestate in relazione al reato associativo, sono fondati nei termini già chiariti trattando le identiche censure dedotte nel ricorso di NI IO cl. 71 nel par. 44.3. 46.4. Il settimo motivo, relativo alla configurabilità del reato di cui all'art. 316 bis cod. pen. oggetto delle contestazioni di cui ai capi 86), 92), 106), 114), è fondato nei termini già chiariti esaminando la posizione degli imputati LO AC e NI AC, cui si rinvia. 46.5. L'ottavo motivo, relativo alle contestazioni del reato di cui all'art. 8, comma 1 e 2, decreto legislativo 74/2000 e 7 d.l. 152/91 contenute nei capi 53), 64) e 77) è infondato. La sentenza impugnata (pagg. 833 e seg.) ha ritenuto inesistenti le operazioni sottostanti alle fatture oggetto delle singole imputazioni ed emesse dall'odierno ricorrente nella qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale 184 Л а sulla scorta di una pluralità di circostanze sintomatiche, specificamente indicate per ogni documento contabile: incongruenza tra quanto fatturato e quanto esposto in dichiarazione, modeste dimensioni della società emittente rispetto agli importi fatturati, assenza di documenti di trasporto o altrimenti attestanti la fornitura dei beni commercializzati, rinvenimento della fattura nella contabilità delle imprese interessate all'operazione, omessa contabilizzazione degli importi nel registro iva vendite, incongruenze tra registro vendite dell'emittente e registro acquisti della società che ha beneficiato della prestazione, effettuazione del pagamento prima dell'emissione della fattura. Il ricorrente, senza contestare gli elementi fattuali utilizzati dalla Corte distrettuale e la loro valenza dimostrativa, ne propone una diversa lettura prospettata come più plausibile rispetto a quella non illogica dei giudici del merito. Tale tipo di censura che "attacca" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento non è deducibile con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O, 262965 – 01).- 46.6. Il nono motivo, relativo alla contestazione del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74 2000 e 7 d.l. 152/91 elevata nel capo 98) è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha sussunto la condotta accertata in conformità alle imputazioni nella fattispecie incriminatrice, senza discostarsi dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che, muovendo dalla premessa che l'interesse tutelato è il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale (Sez. 3, n. 10873 del 11/01/2001 Rv. 218958 - 01) e che le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione devono essere conservati per consentirne la verifica a fini fiscali, ritiene condotta di "occultamento" non solo il materiale nascondimento, in tutto o in parte, ma anche la condotta di colui che contribuisce a mantenere tali documenti nascosti determinando il loro mancato prolungato rinvenimento in luoghi riferibili alla società e accessibili dai verificatori, in presenza della consapevolezza dell'accertamento in corso e della strumentalità della documentazione per la ricostruzione della contabilità. Diversamente, si lascerebbe all'interessato la scelta, eventualmente utilitaristica rispetto agli esiti delle verifiche in corso, del momento della consegna della documentazione, restringendo il momento consumativo al solo rifiuto (Sez. 3, n. 23921 del 14/12/2020, dep. 2021, Provasi, Rv. 281485 - 01, che, in motivazione, sottolinea che, mente dell'art. 35 del DPR 633/72, i contribuenti devono indicare entro trenta 185 कि giorni agli uffici finanziari il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti non solo dal momento in cui intraprendono l'esercizio di un'impresa ma anche dal momento di ogni variazione o dalla cessazione dell'attività). 46.7. Il decimo motivo, relativo alla truffa aggravata contestata al capo 115), è infondato. Le critiche del ricorrente non tengono conto che il reato, secondo l'accertamento dei giudici di merito fondato sulle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GL e HI (pagg. 836 e seg.), è stato consumato in forma concorsuale e che il contributo fornito dall'imputato non deve, pertanto, esser valutato isolatamente ma insieme con quello dei compartecipi tra i quali vi era il responsabile dell'articolazione territoriale della MI (SA), il quale, nell'ambito dei complessi rapporti contrattuali e convenzionali, tra ente pubblico (Prefettura), formale appaltatore (Confederazione Nazionale delle Misericordie), gestore di fatto (MI di LA AP RI) e subappaltatori (tra cui ND IO ), aveva l'obbligo di raccogliere da questi ultimi ed elaborare i report dei pasti somministrati che l'appaltatore era tenuto a comunicare alla stazione appaltante. Né può dubitarsi della sussistenza di "artifici e raggiri" rappresentato non solo della sistematica omessa consegna alla Prefettura delle fatture su cui doveva essere commisurata in base alla disciplina dei bandi l'entità degli emolumenti versati ma anche a monte dalla rendicontazione da parte delle società subappaltatrici di un numero di pasti e servizi alla persona - previsti da capitolato - in numero maggiore rispetto alle prestazioni effettivamente rese perché commisurati alle persone presenti solo formalmente nel centro, peraltro sulla base di elenchi non sempre aderenti alla realtà. 46.8. L'undicesimo, relativo al reato di usura contestato al capo 119), non si sottrae all'inammissibilità per la manifesta infondatezza delle censure per le ragioni già esposte al paragrafo 44.9 esaminando le analoghe censure dedotte nel ricorso di NI IO cl. '71. Va solo aggiunto che il contributo concorsuale di ND IO è stato desunto da più conversazioni intercettate in cui è lo stesso imputato o ad intervenire nei dialoghi con la persona offesa per rafforzare le richieste avanzate in via diretta dal coimputato, accreditandone la fondatezza, o a fornire all'usurato suggerimenti operativi utili per conformarsi al risultato criminoso estrernato dal cugino ma da lui condiviso. 46.9. Il dodicesimo motivo, relativo, alla violazione degli artt. 81 cod. pen., 10, 12 e 14 della legge n. 497 del 1974 nonché vizio di motivazione in relazione all'imputazione di cui capo 122), non consentito per essere interamente versato in 186 лод fatto e volto a sollecitare una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate, dal contenuto auto evidente per come si desume dal testo riportato nelle pagg. 854 e seg. senza nemmeno indicare da quale eventuale errore sarebbe affetto quella preferita dai giudici del merito. 46.10. Il tredicesimo motivo, relativo al reato di cui all'art. 12 quinquies L. n. 356 del 1992, oggi 512-bis cod. pen. pen. descritto nel capo 130 e alla contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. propongono censure interamente versate in fatto che non si confrontano criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata (pagg. 856 e seg.) che ha desunto tutti gli elementi costitutivi del reato dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle eloquenti conversazioni captate negli uffici della società fittiziamente intestata. Gli imputati NI IO cl. '71, ND IO e EO SA, parlando tra di loro e con terzi, non solo hanno dato ripetutamente atto di gestire la società LI (prima s.n.c. poi s.r.l.), personalmente ed autonomamente, senza alcuna necessità del consenso dei formali soci e dell'intervento degli amministratori di diritto, ma, hanno anche espressamente spiegato di avere utilizzato lo strumento dell'intestazione fittizia, creando la società LI in sostituzione de La Vecchia Locanda s.r.l., proprio al fine di sfuggire alle misure, anche patrimoniali, previste dalla legislazione antimafia che avevano colpito quest'ultima, destinataria proprio nell'anno 2011 di una interdittiva antimafia. Nessuna di queste emergenze probatorie e le valutazioni fondate su di esse sono state attinte dal motivo in esame che, anzi ne prescinde del tutto per proporre una ricostruzione alternativa. Anche il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è stato adeguatamente motivato con puntuali riferimenti alla strumentalità della costituzione della società rispetto all'illecito sfruttamento della gestione del Centro di accoglienza programmato ed organizzato dalla consorteria di comune appartenenza dei IO e di SA, mediante il sistematico impiego del metodo mafioso, con l'attribuzione a questi ultimi di un ruolo esecutivo nella gestione delle imprese di catering e nella destinazione degli introiti illecitamente conseguiti, attraverso artifici contabili e false fatturazioni, alla "bacinella" del clan per sopperire le esigenze dei sodali e delle loro famiglie 46.11. Il quattordicesimo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuati generiche, è manifestamente infondato. Le giustificazioni fornite per denegare le circostanze attenuanti generiche danno ampiamente conto della scelta operata nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito in tale ambito (pagg. 171 e 859). La Corte di appello ha infatti valorizzato la gravità del reato, protrattosi per un periodo di tempo non limitato, e l'assenza di elementi favorevoli. 187 лод 46.12. La sentenza impugnata, per quanto sin qui osservato, deve essere annullata senza rinvio con l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto con riferimento ai reati di cui ai capi 86), 92), 106) e 114) In relazione alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. contestate nel capo 1), va, invece disposto annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che, attenendosi agli enunciati principi, in piena libertà di giudizio colmerà le indicate lacune motivazionali e provvederà a rideterminare il trattamento sanzionatorio. 47. Il ricorso di NI EO non supera il vaglio di ammissibilità. 47.1. Il primo motivo, relativo al reato di partecipazione all'associazione mafiosa, è generico ed aspecifico perché non si confronta criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata finendo per sollecitare direttamente al giudice di legittimità un diverso apprezzamento sia della - credibilità, soggettiva ed oggettiva, delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia HI AN sia della forza dimostrativa dei riscontri - da sovrapporre a quello, non illogico, dei giudici del merito. Contrariamente a quanto sostenuto del ricorrente, la Corte distrettuale, dopo avere prudentemente soppesata l'attendibilità soggettiva di HI AN (pagg. 166 e seg.), ha esaminato il contenuto, molto dettagliato, delle dichiarazioni accusatorie, osservando (pagg. 863 e seg.) che le precise indicazioni sulla condotta partecipativa di EO e sul suo concreto contributo alla realizzazione delle finalità dell'associazione (la partecipazione più riunioni operative con i vertici della CO, tra cui LE PA e LE IO, finalizzate, tra l'altro, alla programmazione ed organizzazione di estorsioni ai danni di operatori economici operanti nel territorio controllato e alla destinazione delle risorse conseguite e la detenzione per conto della CO di armi e materiale balistico all' occorrenza da utilizzare per la commissione di azioni delittuose) avevano trovato significativo riscontro non solo nelle emergenze investigative (rinvenimento di armi ed esplosivi nella sua abitazione), ma anche nelle risultanze delle captazioni: sia quelle registrate nel periodo in cui è avvenuto l'arresto di EO all'interno dell'auto in uso a LE IO (nelle quali, tra l'altro, si dà conto dell'interesse dell'organizzazione criminale a sostenere le spese legali e di mantenimento di EO considerato alla stregua di un affiliato) sia quelle registrate in epoca successiva alla sua scarcerazione sull'utenza in uso sempre a IO LE (che danno atto della messa a completa disposizione della CO da parte del EO ove si presentasse una necessità di ordine economico e finanziario). 188 Quanto alle contraddizioni in cui HI era in corso nelle diverse dichiarazioni non sono state ignorate ma giustificatamente ritenute ininfluenti perché attinenti ad aspetti marginali della narrazione. 47.2. Il secondo motivo, relativo alle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Le giustificazioni fornite per denegare le circostanze attenuanti generiche danno ampiamente conto della scelta operata nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito in tale ambito (pagg. 171 e 870). La Corte di appello ha infatti valorizzato la gravità del reato, protrattosi per un periodo di tempo non limitato, e l'assenza di elementi favorevoli. 48. Il ricorso di IU AN è fondato limitatamente all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. 48.1. Il primo motivo, relativo al reato di partecipazione all'associazione mafiosa, non supera il vaglio di ammissibilità perché propone censure aspecifiche che non si confrontano con percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata La Corte distrettuale (pagg. 887), lungi dall'ignorare o trascurare gli elementi ritenuti dalla difesa nell'atto di appello e nelle memorie decisivi per dimostrare l'estraneità all'addebito dell'imputato li ha considerati recessivi e comunque inidonei a scalfire la piattaforma accusatoria costituita dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia IU GL e LO OR SE e dai riscontri derivati dell'attività di intercettazione. Entrambi chiamanti di correo hanno indicato in AN un autorevole esponente della famiglia "tifuni", legata agli NA, operativa nel traffico di armi, droga, e nel controllo dei villaggi turistici. Mentre dalle conversazioni Le conversazioni intercettate, in sintonia con l'accusa di stabile inserimento nel sodalizio, hanno attestato la sua partecipazione non solo a reati scopo, quello di cui al capo 13), ma anche ad incontri e riunioni con esponenti di vertice della CO e la sua messa a diposizione in favore di quest'ultima nel settore del recupero crediti vanati nei confronti dagli operatori economici sottoposti all'attività estorsiva. Proprio l'intraneità alla CO consentiva a AN, da una parte, di intervenire sul mercato (come dimostrato dalle emergenze investigative acquisite in relazione ai capi 21 e 22 per i quali è intervenuto il proscioglimento), condizionando le scelte degli operatori commerciali in diversi settori fino ad ergersi come punto di riferimento per la risoluzione di problematiche di varia natura, segno del riconoscimento sul territorio della caratura criminale dell'imputato, dall'altra, di pretendere ed ottenere da NI IO le somme spettanti agli affiliati 189 1) Nel provenienti dalla "bacinella" alimentata dalla gestione del centro di accoglienza dei migranti. 48.2. Il secondo motivo, relativo al reato di estorsione contestato al capo 13), oltre ad essere aspecifico, è interamente versato in fatto. Il ricorrente si è limitato a sollecitare una lettura "scevra da pregiudizi" del compendio probatorio, costituito dalle dichiarazioni della persona offesa e dalle conversazioni intercettate, senza nemmeno indicare quella alternativa, ma predicandone astrattamente la maggiore plausibilità. Non ha invece aggredito la tenuta logica dell'ampia ed articolata motivazione (pagg. 871 e seg.) posta a sostegno dell'affermazione di responsabilità anche fornendo puntuali risposte ai rilievi difensivi. 48.3. Il terzo motivo, relativo all'aggravante di cui all'art. 416.bis, sesto comma, cod. pen. è fondato nei termini già chiariti trattando le identiche censure dedotte nel ricorso di NI IO cl. 71 nel par. 44.3 48.4. Il quarto motivo, relativo alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. Le giustificazioni fornite per commisurare la pena inflitta, con implicito rinvio a quelli già utilizzati dalla sentenza appellata, e per denegare le circostanze attenuanti generiche danno ampiamente conto della scelta operata nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito in tale ambito (pagg. 171 e 895). La Corte di appello ha infatti valorizzato la gravità del reato, protrattosi per un periodo di tempo non limitato, e l'assenza di elementi favorevoli. 48.5 La sentenza impugnata, per quanto sin qui osservato, deve essere annullata limitatamente all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che, attenendosi agli enunciati principi, in piena libertà di giudizio colmerà le indicate lacune motivazionali e provvederà a rideterminare il trattamento sanzionatorio. 49. Il ricorso di AR RI non è fondato. L'unico motivo dedotto è privo di pregio. La Corte distrettuale, nel ritenere l'imputato colpevole del reato di cui all'10 d.lgs. n. 74 del 2000, è partita dalla corretta premessa che tale fattispecie incriminatrice può perfezionandosi non solo con la condotta di distruzione delle scritture contabili ma anche con qualunque condotta, anche omissiva, che produca l'effetto di sottrarle all'attività ispettiva degli organi incaricati di eseguire a fini fiscali le verifiche contabili rimanendo, invece, flagrante per tutto il periodo in cui la predetta documentazione contabile, rimasta nascosta ed inaccessibile agli 190 noy organi verificatori, non ha consentito o ha reso più difficoltosa l'attività di controllo fiscale (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898 - 01). In questa prospettiva, ha coerentemente attribuito rilevanza probatoria - ai fini dell'accertamento degli elementi costituivi del reato, di carattere oggettivo e soggettivo alla scelta dell'imputato di non consegnare la documentazione - richiestagli con provvedimento dell'autorità giudiziaria senza addurre alcuna giustificazione neanche quella, per la prima volta addotta in questa sede sia pure in termini perplessi, dell'omessa istituzione delle scritture contabili oggetto della richiesta o, in alternativa, dell'omessa consegna da parte del precedente amministratore. D'altra parte, l'elemento soggettivo del reato di occultamento e distruzione di documenti contabili, pur dovendosi qualificare come dolo specifico in relazione al fine perseguito dall'agente - che è quello di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione fiscale di terzi - si concreta e si esaurisce nella coscienza e volontà di porre in essere una attività rivolta al fine anzidetto (Sez. 7, n. 9439 del 06/12/2019, dep. 2020, Zanghi, Rv. 278872 - 01). E' errata in diritto la censura di insussistenza del fatto per la possibilità di ricostruire comunque il movimento degli affari, posto che l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti cantabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018 - dep. 26/09/2018, Vitali, Rv. 274862). 50. Il ricorso di OM IL è fondato limitatamente alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. contestate in relazione al capo 1). 50.1. Il primo motivo ed i motivi aggiunti, relativi alla causa di improcedibilità di cui all'art. 649 cod. pen., sono privi di pregio. La Corte territoriale, muovendo dal presupposto, condiviso dalla difesa, che il reato associativo contestato a IL nel presente procedimento e quello ascrittogli nel procedimento "Kyterion" si riferiscono ad un periodo temporale non sovrapponibile, ha rilevato, con puntuali riferimenti al compendio probatorio acquisito, che, a prescindere dalla comunanza di alcuni elementi, la sentenza che ha definito il procedimento "Kyterion" ha circoscritto l'accertamento relativa alla durata della condotta partecipativa di IL entro i medesimi confini indicati dalla contestazione (dall'anno 2010 al marzo 2013), non attingendo il lasso temporale successivo, oggetto del presente giudizio (dal marzo 2013). 191 А лод D'altra parte, se è giuridicamente possibile che una condanna per un reato permanente accerti un periodo di protrazione dell'offesa minore rispetto a quello contestato, in tal modo "riducendo" l'imputazione, è inconcepibile, prima ancora sul piano logico, oltre che giuridico, che una condanna non riguardi una condotta ad essa anteriore ma futura. Tanto posto ha escluso la violazione del divieto di ne bis in idem denunciata dalla difesa conformandosi ai principi, consolidati nella giurisprudenza di legittimità, in forza dei quali: in caso di contestazione "chiusa", è la data finale indicata nel capo di una volta che sul fatto sia intervenuto l'accertamentoimputazione a segnare processuale definitivo il momento nel quale si determina la frantumazione della condotta criminosa, che imprime alla condotta successiva i connotati di un distinto reato (Sez. 2, n. 20798 del 20/04/2016, Zagaria, Rv. 267085 - 01; Sez. U, n. 11021 del 13/07/1998, Montanari, Rv. 211385 01; Sez. 1, Sentenza n. 31479 del 07/06/2013, Barbaro, Rv. 256632-01). "il precedente giudicato per il reato di cui all'art.416-bis cod. pen. non impedisce la configurabilità di un nuovo reato del medesimo tipo in relazione ad un periodo immediatamente successivo, quand'anche le condotte poste in essere siano identiche, per tipologia e modalità, a quelle già giudicate, trattandosi in ogni caso di fatti diversi sotto il profilo storico-naturalistico e frutto di un rinnovato "prendere parte" al fenomeno associativo" (ex plurimis Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, Salzano, Rv. 274149 03; Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, 1 Laudani, Rv. 283371 - 01; in senso apparentemente contrario Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016, Maesano, Rv. 268226 01, che, tuttavia, come si evince dalla - motivazione si riferisca ad una peculiare ipotesi in cui si vi era incerta sulla collocazione cronologica delle condotte associative); Il Collegio condivide la soluzione adottata che si pone in continuità con quanto affermato da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01 secondo cui l'identità del fatto rilevante ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", sussiste "quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Né in senso contrario può obbiettarsi che la frammentazione di un'unica condotta associativa in più imputazioni, contestate in separati procedimenti, inevitabilmente determini, per utilizzare l'espressione del ricorrente, "una sperequazione sanzionatoria". Siffatto rischio è stato preso in esame dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che l'ha considerato soccombente risetto al rischio, ben più 192 nod consistente, di creare "incomprensibili spazi di impunità" anche perché evitabile attraverso l'applicazione della disciplina della continuazione, una volta divenute irrevocabile le sentenze emessi nei separati giudizi. Più in dettaglio, la Consulta, nella sentenza n. 53 del 2018, ha, ritenuto non lesivo dei principi costituzionali a tutela dell'imputato il "frazionamento" dell'accertamento dei reati permanenti, anche di carattere associativo, in più giudizi di cognizione aventi ciascuno ad oggetto i singoli segmenti temporali della condotta. -Al riguardo ha osservato che la natura dei reati associativi reati unici a consumazione prolungata - ai quali deve essere inflitta una pena unica per l'illecito globalmente considerato, non impedisce al pubblico ministero di acquisire gradualmente la prova della commissione del reato permanente "dapprima, cioè, in relazione ad un certo periodo di tempo - limitatamente al quale viene, quindi, inizialmente promossa l'azione penale e poi in relazione ad altri periodi, anteriori o successivi, per i quali vengono instaurati ulteriori giudizi". Coerentemente con tale assunto, a fronte della "tesi sostenuta da una parte della dottrina, secondo la quale, una volta riconosciuta la natura unitaria del reato permanente, il suddetto principio dovrebbe precludere un nuovo giudizio - e, dunque, la possibilità di applicare una ulteriore pena per la condotta tipica posteriore a quella che ha già dato luogo a un giudicato di condanna, posto che la diversa connotazione temporale del fatto - e, in particolare, la sua dilatazione sul piano cronologico non ne scalfirebbe l'identità agli effetti dell'art. 649 cod. proc. pen.", ha ritenuto preferibile la tesi contrapposta accolta dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria secondo cui, in materia di reati permanenti, il divieto di un secondo giudizio riguarda soltanto la condotta posta in essere nel periodo indicato nell'imputazione e accertata con la sentenza irrevocabile, e non anche la prosecuzione o la ripresa della stessa condotta in epoca successiva, la quale integra un "fatto storico" diverso, non coperto dal giudicato, per il quale non vi è alcun impedimento a procedere. Sul piano teorico, è, quindi, l'interruzione giudiziale della permanenza che rende possibile, non solo sul piano processuale ma anche sul piano sostanziale, giudicare in modo separato singoli segmenti temporali del reato permanente senza incorrere nella violazione del divieto di bis in idem, evitando effetti di "immunità penale". E', infatti, del tutto logico che le meccaniche operative del fenomeno dell'interruzione giudiziale vadano di pari passo con quelle del ne bis in idem, rimanendo perciò collegate alle modalità di formulazione ("chiusa" o "aperta") dell'accusa" e che, "sarebbe ... singolare, se non anche contraddittorio ... che un segmento del reato permanente debba essere considerato fatto diverso e autonomo, ai fini dell'esclusione dell'operatività del ne bis in idem, malgrado il 193 посер principio di unitarietà di tale categoria di reati, e, al contrario, porzione del fatto già giudicato - in nome di quello stesso principio - quando si tratti di stabilire se si sia al cospetto di un reato unico o di una pluralità di reati" (Corte cost. nella citata sentenza n. 53 del 2018). Quanto al trattamento sanzionatorio, è l'applicazione in executivis della disciplina del reato continuato di cui all'art. 671 cod. proc. pen. che consente di ripristinare la pena unica, riferita a tutto il periodo di perpetrazione del fatto di reato, che sarebbe stata irrogata in modo unitario se i segmenti temporali del reato permanente fossero stati oggetto di un unico processo di cognizione nel caso di interruzione giudiziale della permanenza (da ultimo Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, D'Alessandro, Rv. 277788 - 01; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, dep. 2018, Olivieri, Rv. 272138 01; Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, Rv. 251364 - 01). L'identità del disegno criminoso, richiesta dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. al fine di cementare i vari fatti di reato, è d'altronde facilmente riscontrabile nella determinazione volitiva che sorregge le singole porzioni temporali di una condotta antigiuridica omogenea, dipanatasi nel tempo senza soluzione di continuità, quale quella integrativa del reato permanente. 50.2. I motivi, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di associazione di tipo mafioso, non superano il vaglio di ammissibilità perché aspecifici e comunque manifestamente infondati. Alla Corte distrettuale (pagg. 904 e seg.).che ha desunto la condotta partecipativa ed il ruolo apicale dell'imputato da un'analisi accurata delle conversazioni captate in ambientale, in cui è lo stesso imputato, parlando in posizione paritaria con più associati di vertice, ad illustrare, attraverso il rifermento a precisi elementi circostanziali, oggetto di puntuale riscontro investigativo, della continuità della sua affiliazione, non solo attraverso il mantenimento dei compiti di controllo delle strutture turistiche e di ripartizione dei proventi ricavati da tale illecita attività agli appartenenti alla consorteria ma anche attraverso l'esercizio dei poteri organizzativi specie di promozione di un nuovo assetto organizzativo tra le diverse articolazioni, la difesa del ricorrente oppone, in termini per di più astratti, l'assenza di forza dimostrativa delle conversazioni intercettate poste a fondamento dell'accertamento, ritenute senza alcun'altra specificazione espressione di vanterie. 50.3. 1 motivi relativi alle aggravanti dell'associazione armata e del reimpiego di cui al quarto e al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen., contestate in relazione al reato associativo, sono fondati nei termini già chiariti trattando le identiche censure dedotte nel ricorso di NI IO cl. 71 nel par. 44.3. 194 гал 50.4. I motivi relativi alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati. Le giustificazioni fornite per commisurare la pena inflitta, con implicito rinvio a quelli già utilizzati dalla sentenza appellata, e per denegare le circostanze attenuanti generiche danno ampiamente conto della scelta operata nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito in tale ambito (pagg. 171 e 912). La Corte di appello ha infatti valorizzato la gravità del reato, protrattosi per un periodo di tempo non limitato, la personalità negativa dell'imputato e l'assenza di elementi favorevoli. 50.5. La sentenza impugnata, per quanto sin qui osservato, deve essere annullata limitatamente alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. contestate in relazione al capo 1). con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che, attenendosi agli enunciati principi, in piena libertà di giudizio colmerà le indicate lacune motivazionali e provvederà a rideterminare il trattamento sanzionatorio. 51. Il ricorso di NC AN deve essere accolto limitatamente al capo 1) e al capo 11), va, invece, rigettato con riferimento ai reati di cui ai capi 4) e 9 bis). 51.1. Il primo motivo, relativo al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al capo 1), è fondato La sentenza impugnata (935 e seg.) ha ritenuto sufficienti per fondare il giudizio di responsabilità nei confronti di AN alcune conversazioni intercettate le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia AC OM e NN IU. Tale evidenze probatorie, tuttavia, come si legge in più passi danno conto esclusivamente di un rapporto tra AN, socio e referente della OT AM e UA NA, esponente di vertigine della CO nonché titolare in via esclusiva di tutti poteri di gestione ed amministrazione di quest'ultima società e della consapevolezza dell'odierno ricorrente di esercitare l'attività imprenditoriale sfruttando la fama criminale dell'effettivo titolare UA NA così da acquisire e mantenere una posizione dominante sul territorio Crotonese nel settore della raccolta delle scommesse e del gioco on line, con le modalità innanzi descritte. Non è stato invece affrontato esaustivamente il tema dei rapporti tra la OT AM e la CO NA al fine di chiarire se l'impresa in questione fosse in qualche modo collegata all'organizzazione mafiosa o fosse, invece, gestita da uno dei suoi esponenti di vertice, UA NA, a titolo personale ed autonomo, con il 195 ло coinvolgimento, oltre che di AN e Di NA, di componenti del suo nucleo familiare. In questa direzione, peraltro, sembrano militare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Bumabaca riportate per stralci e la conversazione Anche la dimostrazione della partecipazione della CO NA alla divisione degli utili derivanti dalla gestione della OT AM è ancorata ad una conversazione, la progr. 5898 del 26.9.201,3 tra AN e Di NA in cui gli interlocutori parlano esclusivamente di UA NA Solo ammettendo che la OT games fosse una impresa controllata dalla CO e che AN sapesse che l'attività prestata quale "referente" per conto e nell'interesse del titolare di fatto, UA NA, si riverberava, con continuità, in favore non solo di quest'ultimo ma dell'intera organizzazione mafiosa consentendo o comunque agevolando il perseguimento degli scopi perseguiti dagli associati è possibile configurare la contestata fattispecie associativa, che, pur essendo un reato a forma libera, postula sempre lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazionė, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021. Modaffari, Rv. 281889) 51.2. Il secondo ed il terzo motivo, relativi al reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. contestato al capo 4), non superano il vaglio di ammissibilità perché versati in fatto e comunque manifestamente infondati. Il ricorrente ripercorre le analoghe censure dedotte con l'atto di appello proponendo una lettura alternativa delle conversazioni intercettate da sovrapporre a quella dei giudici del merito senza denunziare specifici travisamenti. Alla luce di questa difforme ricostruzione lamenta l'erronea applicazione dei principi affermati alla giurisprudenza di legittimità in tema di elementi costituivi del contestato reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza. La sentenza impugnata (pagg. 913 e seg.) ha ritenuto accertato, sulla scorta delle conversazioni intercettate di cui sono protagonisti tutti i soggetti coinvolti, imputati e persone offese, che AN, quale referente o gestore, aveva condiviso ed attuato, in accordo coi correi ed attraverso specifiche condotte sviluppatesi nelle vicende relative al "Bar Ionio", al Bar "Riccio" e all'esercizio di Astariti Umberto, la strategia imprenditoriale elaborata da NA UA, nella qualità di dal titolare di fatto, che aveva consentito alla OT AM di conseguire, attraverso l'esternazione di minacce evocative, implicitamente ed esplicitamente, della forza di intimazione promanante dall'appartenenza di NA all'omonima CO, l'esclusiva nella collocazione dei congegni elettronici da gioco e punti scommessa online all'interno dei diversi esercizi commerciali, contestualmente 196 1) 19ла escludendo e impedendo la collocazione dei congegni elettronici forniti da imprese concorrenti nella medesima attività commerciale, In tale contesto di alterazione del mercato non c'è spazio per accordi negoziali ma solo per atti di concorrenza lesivi della libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente di per sé idonei a configurare il reato di cui all'art. 513- bis cod. pen. (Sez. 2, n. 34214 del 15/10/2020, Capriati, Rv. 280237 01; Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni, Rv. 278735 01). Non possono, nemmeno, nutrirsi dubbi, a prescindere dalla finalità agevolativa in favore della CO NA contestata in forma alternativa, sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. dell'uso del metodo mafioso. 51.3. Il quarto motivo, relativo al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 4 legge 401/89 e 7 legge 203/91, contestato al capo 9 bis) non è fondato. L'eccezione di nullità della sentenza di primo grado è stata respinta dalla Corte di appello applicando il condivisibile principio in forza del quale la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 244118 01). 51.4. Il quinto motivo relativo al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e, 12- quinquies legge n. 356 del 1992, contestato al capo 11), è parimenti fondato. Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, la sentenza impugnata (pag. 935 e seg.) ha esaminato soltanto il carattere fittizio dell'operazione ritenendo accertato, con argomenti pertinenti nemmeno oggetto di spedica contestazione, che la società OT AM, pur formalmente intestata ed amministrata da altri soggetti, era riferibile in via esclusiva ad NA UA che ne era il titolare di fatto ed il socio occulto. Non si é invece occupata né della provenienza dei mezzi utilizzati per l'acquisizione della titolarità di fatto né della finalità perseguita con l'operazione così ricostruita. Si è, quindi, discostata dal pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni "in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione (Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, C., Rv. 274024 - 01) 197 ла 51.5. Il sesto, settimo e ottavo motivo relativi rispettivamente all'aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata al capo 11), alle circostanze generiche e al trattamento sanzionatorio sono assorbiti. 51.6. La sentenza impugnata, per quanto sin qui osservato, deve essere annullata limitatamente ai capi 1) e 11), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che, attenendosi agli enunciati principi, in piena libertà di giudizio colmerà le indicate lacune motivazionali e provvederà a rideterminare il trattamento sanzionatorio. 52. Il ricorso di EO SA è fondato limitatamente ai reati di cui ai capi 46), 47), 49), 59), 72), 81), 86), 92), 106), 114) e 117) nonché, con riferimento al reato di cui al capo 1), al ruolo di organizzatore e alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. 52.1. Il primo motivo, relativo all'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per tardività, è generico e comunque manifestamente infondato. Il ricorrente non tiene conto che il termine per appellare, quando sia stata concessa la proroga ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., non è unico ma decorre per ciascun a parte dalla data in cui ha ricevuto la PROVEDINGS0 DI comunicazione del prvevoiemtno & proroga o in mancanza da quella della comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza (Sez. 4, n. 58249 del 17/10/2018. Albanese, Rv. 274966-01). Nella specie, il dies a quo per il Pubblico ministero non è stato nemmeno indicato sul presupposto erroneo che coincidesse con quello rilevante per l'odierno ricorrente. 52.2.Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo, tutti relativi sotto vari profili al reato di associazione mafiosa di cui al capo 1), non superano il vaglio di ammissibilità perché in larga parte versati in fatto, nel resto aspecifici e, comunque, manifestamente infondati laddove denunciano vizi motivazionali e violazione di norme di legge processuali in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Va, in premessa, ricordato che non rientrano nel perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità, come delimitato dall'art. 606 cod. proc. pen., le censure teste a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, l'epilogo decisorio non può difatti essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente 198 под dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F, Rv. 280601 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, R.v. 265482 - 01). La cognizione del giudice di legittimità, laddove ad essere dedotto il vizio di travisamento della prova, è circoscritta alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (da ultimo Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos ANs, Rv. 283370 01). È, parimenti, inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058-01). Nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nel percorso seguito per ritenere SA colpevole del reato associativo. La difesa ricorrente, nel dedurre censure pressoché identiche a quelle esposte nell'atto di appello, non si è confrontata con il reale contenuto della sentenza impugnata che, facendosi carico dei rilievi dell'appellante, li ha posti dialetticamente a confronto con le argomentazioni del G.i.p. ed ha fornito risposte esaustive e logicamente plausibili alle questioni poste. La Corte territoriale, dopo avere valutato positivamente l'attendibilità dei collaboratori di giustizia LI NC, GL IU, RI NC, NN IU e AN HI (pagg. 157 e seg.) ed il contenuto delle loro dichiarazioni accusatorie precisando la portata della loro convergenza quale riscontro incrociato alle accuse rivolte a SA anche alla luce delle ulteriori 199 emergenze investigative tra cui gli esiti del servizio di intercettazione (pagg. 962 e seg.), è pervenuta alla conclusione, né illogica né contraddittoria, che SA, lungi dall'essere vittima delle pressioni della CO NA come strutturatasi nel corso del tempo, era entrato a far parte del tessuto organizzativo del sodalizio, assumendo all'interno, in via stabile e continuativa a partire dal 2002 e per un decennio, un ben delineato ruolo funzionale al perseguimento dei fini criminosi. Infatti, a seguito dell'accordo con la CO, di cui lo stesso SA era stato ispiratore ed in sua puntuale esecuzione, sfruttando e strumentalizzando la sua carica di governatore della Fraternita di LA AP RI e nel periodo dal 2012 al 2015 anche quella di vice presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, aveva realizzato, una pluralità di condotte funzionali a consentire alla CO una vera e propria gestione diretta del centro di accoglienza dei migranti, nelle sue diverse articolazioni, con l'accaparramento di tutte le attività economiche più redditizie, appaltate dall'ente, la MI di LA di AP RI da lui stesso controllato. Precisamente SA, seguendo le direttive dei vertici del sodalizio per un lungo arco di tempo, aveva, in modo sistematico, predisposto bandi di gara in modo da selezionare i subappaltatori dei servizi più remunerativi, quale quello della somministrazione dei pasti, indefettibilmente tra le imprese, affidate alla gestione di associati di fiducia, alcune delle quali lui stesso controllate. Non procedendo ai necessari controlli, SA ha consentito alle società subappaltatrici di appropriarsi - attraverso diversificati sistemi illeciti, dalle "fatture gonfiate" attestanti prestazioni e costi totalmente o parzialmente inesistenti alle condotte truffaldine di gran parte delle risorse stanziate per l'assistenza ai - migranti ricoverati nel Centro. Risorse che, una volta erogate, quale corrispettivo dei servizi solo formalmente resi, venivano prelevate dai conti delle aziende fornitrici e impiegate per effettuare altri lucrosi investimenti per soddisfare scopi e bisogni dell'associazione mafiosa, in particolare il sostentamento dei sodali e delle loro famiglie, oltre che le esigenze di locupletazione personale dello stesso SA. Da quanto sopra esposto la Corte di appello ha desunto, con argomentazioni ineccepibili anche sul piano giuridico, che i rapporti tra SA ed il sodalizio, la cui natura mafiosa risulta pacificamente accertata, non possono essere ricondotti né allo schema del concorrente esterno dell'imprenditore colluso _ Infatti, SA, lungi dall'instaurare con il sodalizio criminale un rapporto di reciproci vantaggi senza entrare a far parte della struttura associativa, ha consapevolmente messo a disposizione del sodalizio la MI e le altre imprese da lui controllate, in via stabile e continuativa,, condividendone metodi e 200 nel l'obiettivo rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento (cfr. Sez. 6, n. 32384 de 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474 - 01). 52.3. Il quinto motivo, con cui si censura il riconoscimento del ruolo organizzatore con riferimento al reato di associazione mafiosa di cui al capo 1), è fondato. Come correttamente denunciato dal ricorrente, la Corte di appello, nel rispondere ai rilievi difensivi, non ha approfondito il tema decisivo per la configurabilità della posizione organizzativa del livello di autonomia goduto da SA nel disimpegnare i compiti svolti per conto dell'associazione e, in particolare, se al controllo di fatto esercitato nella gestione delle imprese poste a servizio della CO corrispondeva l'esercizio di un effettivo potere decisionale anche nell'ambito del sodalizio mafioso o, se, al contrario, il carattere stringente e vincolante delle direttive dei vertici dell'associazione escludesse ogni autonomia decisionale nelle scelte diverse da quelle strettamente correlate all'attività imprenditoriale lecita (cfr. Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono Rv. 279476 - 03; Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, dep. 2015, Terracchio, Rv. 262487 - 01). 52.4. Il sesto motivo relativo alle aggravanti dell'associazione armata e del reimpiego di cui al quarto e al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen., contestate in relazione al reato associativo di cui al capo 1), è fondato nei termini già chiariti trattando le identiche censure dedotte nel ricorso di NI IO cl. 71 nel par. 44.3. 52.4. Il settimo motivo, relativo al reato di truffa aggravata di cui al capo 115) è infondato. Il delitto di truffa è configurabile anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, purché sia in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto (da ultimo Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Cantone, Rv. 280563 - 02). Secondo l'accertamento dei giudici del merito, nell'ambito dei complessi rapporti contrattuali e convenzionali, tra ente pubblico (Prefettura), formale appaltatore (Confederazione Nazionale delle Misericordie), gestore di fatto (MI di LA AP RI) e subappaltatori, SA, nell'adempiere all'obbligo di raccogliere ed elaborare i report dei pasti somministrati da comunicare alla stazione appaltante, non solo non aveva omesso sistematicamente di consegnare alla Prefettura le fatture su cui doveva essere commisurata in base alla disciplina dei bandi l'entità degli emolumenti versati ma aveva avallato la falsa rendicontazione da parte delle società subappaltatrici sul numero di pasti e servizi alla persona previsti da capitolato anche fornendo elenchi sulle presenza nel centro non aderenti alla realtà. 201 пер Tale attività fraudolenta incideva sulla controprestazione aumentando le elargizioni nella misura in cui quest'ultima, secondo le previsioni contrattuali, dovevano essere commisurate alle persone che, effettivamente presenti nel centro, usufruivano del servizio appaltato. 52.5. L'ottavo motivo, relativo al reato di cui all'art. 12 quinquies L. n. 356 del 1992, oggi 512-bis cod. pen. pen. descritto nel capo 130) e alla contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., propone censure interamente versate in fatto che non si confrontano criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata (pagg. 978 e seg.) che ha desunto tutti gli elementi costitutivi del reato dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle eloquenti conversazioni captate negli uffici della società fittiziamente intestata. I computati NI IO cl. '71, ND IO e EO SA, parlando tra di loro e con terzi, non solo hanno dato atto di gestire la società LI (prima s.n.c. poi s.r.l.) personalmente ed autonomamente senza alcuna necessità del consenso dei formali soci e dell'intervento degli amministratori di diritto, ma, hanno anche espressamente spiegato di avere utilizzato lo strumento dell'intestazione fittizia, creando la società LI in sostituzione della La Vecchia Locanda s.r.l., proprio al fine di sfuggire alle misure, anche patrimoniali, previste dalla legislazione antimafia, che avevano colpito quest'ultima società, destinataria proprio nell'anno 2011 di una interdittiva antimafia. Nessuna di queste emergenze probatorie e le valutazioni fondate su di esse sono state attinte dal motivo in esame che, anzi ne prescinde del tutto per proporre una ricostruzione alternativa. Anche il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è stata adeguatamente motivato con puntuali riferimenti alla strumentalità della costituzione della società rispetto all'illecito sfruttamento della gestione del Centro di accoglienza programmato ed organizzato dalla consorteria di comune appartenenza dei IO e di SA, mediante il sistematico impiego del metodo mafioso, con l'attribuzione a questi ultimi di un ruolo esecutivo nella gestione delle imprese di catering e nella destinazione degli introiti illecitamente conseguiti, attraverso artifici contabili e false fatturazioni, alla "bacinella" del clan per sopperire le esigenze dei sodali e delle loro famiglie 52.6. Il nono motivo relativo configurabilità del reato di cui all'art. 316 bis cod. pen. oggetto delle contestazioni di cui ai capi 46), 47), 49), 59), 72), 81), 86), 92), 106), 114) è fondato nei termini già chiariti esaminando la posizione degli imputati LO AC e NI AC, cui si rinvia. 202 ла 52.7. Il decimo motivo, relativo al reato di truffa aggravato di cui al capo 117), è fondato nei termini chiariti al par. 39.2. trattando la posizione di AC NI 52.8. Il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. Le giustificazioni fornite per commisurare la pena inflitta, con implicito rinvio a quelli già utilizzati dalla sentenza appellata, e per denegare le circostanze attenuanti generiche danno ampiamente conto della scelta operata nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito in tale ambito (pagg. 171 e 981). La Corte di appello ha infatti valorizzato la gravità del reato, protrattosi per un periodo di tempo non limitato, la personalità negativa dell'imputato e l'assenza di elementi favorevoli. 52.9. La sentenza impugnata, per quanto sin qui osservato, deve essere annullata senza rinvio con l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto con riferimento ai reati di cui ai capi 46), 47), 49), 59), 72), 81), 86), 92), 106) e 114). In relazione al capo 1), va, invece disposto annullamento con rinvio limitatamente alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. e al ruolo di organizzatore per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che, attenendosi agli enunciati principi, in piena libertà di giudizio colmerà le indicate lacune motivazionali e provvederà a rideterminare il trattamento sanzionatorio. 53. Il ricordo di MA GR ER non supera il vaglio di ammissibilità 53.1. Il primo motivo relativo all'affermazione dir responsabilità per i reati di cui all'art. 8, co 1 e 2, d.lgs. 74/2000, contestati nei capi 89) e 110), non è consentito ed è comunque aspecifico. La ricorrente si è limitata protestare una diversa e più plausibile ricostruzione fattuale senza confrontarsi con il reale contenuto della sentenza impugnata (pagg. 987 e seg.), che, come chiarito affrontando al paragrafo 40.4 le censure in larga parte sovrapponibili dedotte dal coimputato TO al paragrafo 40.4., cui si rinvia, ha ritenuto accettate la falsità delle fatturazioni e l'inesistenza delle operazioni sulla base di argomentazioni complete che tengono conto dei rilievi difensivi considerati nel loro complesso giustificatamente recessivi rispetto alla forza dimostrativa di quelli di segno contrario valorizzabili in chiave accusatoria. 53.2. Il secondo motivo, relativo alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. 203 Le giustificazioni fornite per commisurare la pena inflitta, con implicito rinvio a quelli già utilizzati dalla sentenza appellata, e per denegare le circostanze attenuanti generiche danno ampiamente conto della scelta operata nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito in tale ambito (pagg. 171 e 993). 54. Il ricorso di NC ER è fondato limitatamente al capo 1) e all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata in relazione al capo 9 bis) nonché alla disposta confisca. 54.1. Il primo motivo, relativo al reato di partecipazione all'associazione mafiosa, è fondato. Come evidenziato dal ricorrente, la sentenza impugnata (pagg. 994 e seg.), sulla base di molteplici captazioni ambientali e telefoniche, ha ritenuto accertato, con un percorso motivazionale plausibile, che ER, oltre ad essere personalmente coinvolto nell'attività illecita di scommesse e giochi elettronici svolta dalla società RO ME occupandosi di raccogliere i soldi delle agenzie di isola AP RI, di effettuare le ricariche per il gioco online e di curare personalmente la gestione contabile dei titolari di agenzie di gioco, abbia operato in più occasioni per assicurare a UA NA, gestore di fatto della società, un più sicuro e rapido collegamento e lo scambio informativo con le altre persone a vario titolo coinvolte nell'attività imprenditoriale. E' invece carente la giustificazione fornita sulla questione, cruciale ai fini della sussistenza di una condotta sussumibile nella fattispecie incriminatrice contestata, se tali condotte, oggettivamente funzionali al raggiungimento degli scopi illeciti perseguiti della società RO ME e personalmente da UA NA, abbiano apportato, tenuto conto dei rapporti familiari tra quest'ultimo e il ricorrente, anche un contributo stabile e continuativo alla CO di cui NA era un esponente di vertice. Più a monte non è chiaro, come già osservato trattando la posizione di altri imputati coinvolti nella gestione della RO ME (in particolare AN, cui si rinvia) quali siano i rapporti tra quest'ultima e la CO NA, Non è decisivo nemmeno il riferimento al supporto logistico che ER avrebbe fornito alla CO mettendo a disposizione i locali dell'esercizio commerciale Bar Joker, una volta dato per accertato che tale esercizio commerciale non era nella sua disponibilità esclusiva ma in quella del cognato. 54.2. Il secondo, il terzo ed il settimo motivo, relativi, sotto diversi profili, all'aggravante d cui all'art. 416.bis, sesto comma, cod. pen e al trattamento sanzionatorio sono assorbiti attenendo anch'essi al reato associativo. 204 л а 54.3. il quarto motivo, relativo al reato di cui alla'rt. 4 della legge 401/89 contestato al capo 9 bis), non superal vaglio di ammissibilità. Il ricorrente, in termini generici e senza confrontarsi con l'ampia motivazione fornita dalla Corte territoriale, della cui tenuta logica e correttezza giuridica si è detto trattando la pozione ei correi cui si rinvia, si è limitato a predicare astrattamente deficit della piattaforma probatoria ed erronea applicazione dei principi giurisprudenziali. 54.4. Il quinto ed il sesto motivo relativi rispettivamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e alla confisca, sona fondati non rinvenendosi nel testo della sentenza alcuna motivazione, neanche implicita, in risposta ai motivi di appello. 54.5. La sentenza impugnata, per quanto sin qui osservato, deve essere annullata con rinvio limitatamente al capo 1) e all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata in relazione al capo 9 bis) nonché alla disposta confisca ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che, attenendosi agli enunciati principi, in piena libertà di giudizio colmerà le indicate lacune motivazionali e provvederà a rideterminare il trattamento sanzionatorio. 55. Il ricorso di AN DI è fondato limitatamente ai capi 93) e 107) e alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. contestate nel capo 1), nel resto deve essere rigettato. 55.1. I motivi relativi, sotto vari profili, al reato di partecipazione all'associazione mafiosa (il primo, il secondo ed il terzo dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. Gervasi, il primo dell'atto redatto dall'avv. Cenacchi ed i correlati motivi nuovi), sono privi di pregio. Preliminarmente va ricordato che l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria. Per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa: la nozione strutturale di "fatto" contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (ex multis Sez. 3, n. 7146 del 205 р а 04/02/2021, Ogbeifun Rv. 281477 - 01; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569 01; Sez. 4, a n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01; Sez. 4, n. 10103 del 15/01/2007, Granata. Rv. 236099 - 01, quest'ultima ha ritenuto che non costituisce violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen. la condanna dell'imputato per il finanziamento dell'associazione medesima in qualità di concorrente esterno, a fronte dell'accusa di esserne stato finanziatore ai sensi del comma primo dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, restando inalterato il fatto naturalistico della condotta criminosa di finanziamento). Ne consegue che ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione. L'indagine volta ad accertare la violazione del principio in esame non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01 Carelli;
Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866 - 01). Tanto posto è priva di fondamento sia la tesi difensiva che la Corte di appello abbia ricostruito la condotta di concorrente esterno in termini antitetici rispetto all'imputazione e all'accertamento del G.i.p. così da violare il diritto della difesa. DI era chiamato a rispondere del reato associativo per essersi prestato Prob caule- imprenditore di riferimento a vendere, secondo le indicazioni dei plenipotenziari della consorteria, fatturazioni per operazioni inesistenti. Il G.i.p. ha ritenuto accertata siffatta condotta di ausilio al sodalizio, peraltro autonomamente contestata come reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ai capi 87), 90), 94) e 96).ma l'ha definita giuridicamente come concorso esterno nel reato associativo. La Corte di appello ha condiviso integralmente l'accertamento e la qualificazione giuridica operata in primo grado, aggiungendo che l'imputato aveva apportato il suo contributo anche compiendo le attività contestate quale riciclaggio ai capi 93) e 107), finalizzata, al pari delle fatture per operazioni inesistenti, a "ripulire i proventi" della gestione illecita del centro di accoglienza migranti di cui si è ripetutamente parlato trattando della posizione di moti altri imputati. 206 19 Trattasi di condotte ritenute in fatto sussistenti dal G.i.p. che tuttavia ne aveva escluso la rilevanza penale autonoma per ragioni di natura giuridica, peraltro convive da questo Collegio (vedi par.). Non vi è stata pertanto né una modifica radicale dell'addebito ma una diversa valutazione di condotte nient'affatto nuove ma risultanti da evidenze probatorie conosciute dalla difesa anche perché poste a sostegno di specifiche contestazioni Le ulteriori doglianze non superano il vaglio di ammissibilità perché in larga parte versate in fatto, nel resto aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate laddove denunciano vizi motivazionali e violazione di norme di legge processuali in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Si tratta, quindi, di censure che, in quanto volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, non rientrano nel perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità, come delimitato dall'art. 606 cod. proc. pen. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, l'epilogo decisorio non può difatti essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F, Rv. 280601 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01). La cognizione del giudice di legittimità, laddove ad essere dedotto il vizio di travisamento della prova, è circoscritta alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (da ultimo Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos ANs, Rv. 283370 01). È parimenti inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi 207 dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, patendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058-01). Nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nel percorso seguito per ritenere DI colpevole di concorso esterno nel reato associativo. La difesa ricorrente, nel dedurre censure pressoché identiche a quelle esposte nell'atto di appello, non si è confrontata con il reale contenuto della sentenza impugnata che, facendosi carico dei rilievi dell'appellante, li ha posti dialetticamente a confronto con le argomentazioni del G.i.p. ed ha fornito risposte esaustive e logicamente plausibili alle questioni poste. La Corte territoriale, dopo avere valutato positivamente l'attendibilità dei collaboratori di giustizia LI NC e AN HI (pagg. 157 e seg.) ed il contenuto delle loro dichiarazioni accusatorie precisando la portata della loro convergenza quale riscontro incrociato alle accuse rivolte a DI, anche alla luce delle ulteriori emergenze investigative, a carattere individualizzante delle accuse, tra cui le acquisizioni documentali e gli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza sulla contabilità ed i rapporti economici intrattenuti dalla società di cui era il gestore di fatto (pagg. 1014 e seg.), è pervenuta alla conclusione, né illogica né contraddittoria, che l'odierno ricorrente era entrato in rapporti con la CO NA, fornendo un contributo al buon esito dell'affare della MI". Aveva, infatti, nella qualità di legale rappresentante e gestore di fatto di due società, la Hotel Service s.r.l. e la Global Service s.r.l., compiuto una pluralità di condotte funzionali al trasferimento del denaro indebitamente elargito dalla Fraternita MI di LA AP RI alla principale subappaltatrice dei servizi del centro di accoglienza, la società LI. In particolare, le imprese gestite da DI, così come riferito dai collaboratori e con maggiori dettagli da LI sia pure per le annualità precedenti, avevano emesso fatture in favore della LI S.r.l., negli anni 2013 e 2014, relative alla prestazione di servizi in favore della LI s.r.l. mai realmente effettuati a fine di consentire a quest'ultima non solo di evadere le imposte ma anche di occultare i proventi elargiti dalla Prefettura di Crotone, creando una provvista con cui mantenere e ricompensare gli affiliati e le famiglie dei detenuti. DI, inoltre, perfettamente consapevole della finalità dell'intera operazione e del vantaggio apportato al sodalizio, aveva compiuto 208 л operazioni di ripulitura del denaro versatogli dalla LI trasferendo e sostituendo la somma ricevuta per il mezzo di prelevamenti per contanti, disposizione di bonifici e l'emissione di assegni bancari. Da quanto sopra esposto la Corte di appello ha desunto, con argomentazioni ineccepibili anche sul piano giuridico, che i rapporti tra SA ed il sodalizio, la cui natura mafiosa risulta pacificamente accertata, possono essere ricondotti allo schema del concorrente esterno. DI, infatti, ha fornito un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo avente un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione oltre diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della . medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671 - 01; più di recente, Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458 - 02 secondo cui il tributo concorsuale "esterno" dell""extraneus", è ravvisabile anche nell'esecuzione di più condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni). Ciò che conta infatti, è che la condotta atipica del concorrente esterno sia stata causalmente rilevante, secondo un apprezzamento ex post, per il raggiungimento alle finalità tipiche dell'associazione, prescindendo dalle condizioni di eventuale "fibrillazione" o crisi strutturale che rendono ineludibile l'intervento esterno per la prosecuzione dell'attività (Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, Petrillo, Rv. 283840 01).- Tale è stato il contributo di DI che ha in concreto consentito un più efficace e sicuro funzionamento del sistema escogitato dalla CO per l'accaparramento dei fondi pubblici destinati alla gestione del centro di accoglienza dei migranti. 55.2 Il quarto motivo dell'atto a firma dell'avv. Cenacchi ed il terzo di quello redatto dall'avv. Gervasi, relativi ai reati di cui all'art. 648-bis cod. pen. contestati ai capi 93) e 107), nonché i correlati motivi nuovi sono fondati stante l'impossibilità di configurare la fattispecie incriminatrice del reato del reato presupposto di cui all'art. 316-bis cod. pen., come già chiarito esaminando la posizione degli imputati chiamati a rispondere di questo titolo di reato. Ne segue che l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con l'assoluzione di AN DI dalle imputazioni in esame per insussistenza dell'addebito. 55.3. Il quinto motivo dell'atto a firma dell'avv. Cenacchi ed il secondo di quello ricorso redatto dall'avv. Gervasi, relativi ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazioni fiscali fraudolente di cui ai capi 87), 90), 94) e 96), nonché i correlati motivi nuovi non superano il vaglio di ammissibilità per il carattere aspecifico e generico delle censure, oltre che perché in larga parte versati in fatto. 209 D La sentenza impugnata (pagg. 1009 e seg.), confutando i rilievi difensivi posti nelle memorie (pag. 1011 e seg.), ha ritenuto inesistenti le operazioni sottostanti alle fatture oggetto delle singole imputazioni ed emesse dall'odierno ricorrente nella qualità di amministratore e legale rappresentante della Global Services s.r.l. o della Hotel Service s.r.l., sulla scorta della natura fittizia dei rapporti commerciali apparentemente instaurati tra la LI S.r.l, la Global Service S.r.l. e la Hotel Service S.r.l.,. Ha al riguardo valorizzato, oltre alle anomalie contabili e quelle rilevate nel contenuto di alcuni contratti, il dato, emerso dai controlli della polizia giudiziaria, che nonostante la stipula dei contratti di somministrazione e fornitura la LI e la Global service, nonché tra quest'ultima la Hotel Service ed il correlato pagamento delle controprestazioni da parte delle committenti, le prestazioni continuavano ad essere eseguite dai dipendenti della LI S.r.l. e non della Global Service o della Hotel Service. Il ricorrente, senza contestare gli elementi fattuali utilizzati dalla Corte distrettuale e la loro valenza dimostrativa, ne propone una diversa lettura prospettata come più plausibile rispetto a quella non illogica dei giudici del merito. Tale tipo di censura che "attacca" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento non è deducibile con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 01; Sez. 6, n. 13809 del -17/03/2015, O, 262965 – 01). L'aggravante della finalità mafiosa è stata coerentemente desunta dai rapporti instaurati da DI con la CO NA quale concorrente esterno. 55.4. Il sesto motivo dell'atto a firma dell'avv. Cenacchi, relativo alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen., nonché i correlati motivi nuovi sono fondati. 55.5 Il settimo ed ultimo motivo dell'atto a firma dell'avv. Cenacchi, relativo al trattamento sanzionatorio, nonché i correlati motivi nuovi sono manifestamente infondati. Le giustificazioni fornite per commisurare la pena inflitta (pagg. 1020 e 1024), con implicito rinvio a quelli già utilizzati dalla sentenza appellata, danno ampiamente conto della scelta operata nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito in tale ambito anche perché tutte le componenti della pena finale risultano determinate in misura non distante dalla misura minima. La Corte di appello ha infatti valorizzato la gravità del reato, protrattosi per un periodo di tempo non limitato, la personalità negativa dell'imputato. 210 в пар 55.6 Il quarto motivo dell'atto a firma dell'avv. Gervasi, relativo alla mancata applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dal regime vigente in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015, non è consentito perché previamente non dedotto nei motivi di appello come imposto dall'art. 609 cod. proc. pen. 55.7. La sentenza impugnata, per quanto sin qui osservato, deve essere annullata senza rinvio con l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto con riferimento ai reati di cui ai capi 93) e 107) In relazione al capo 1), va, invece disposto annullamento con rinvio limitatamente alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che, attenendosi agli enunciati principi, in piena libertà di giudizio colmerà le indicate lacune motivazionali e provvederà a rideterminare il trattamento sanzionatorio. 56. Il ricorso di RT AL deve essere nel suo complesso rigettato. 56.1. Il primo motivo, relativo al reato di partecipazione all'associazione mafiosa, laddove non sollecita, attraverso una lettura alternativa del compendio probatorio, apprezzamenti riservati al giudice del merito e non propone un diverso significato dei dialoghi intercettati senza indicazione di specifici travisamenti, è infondato. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata (pagg. 1115 e seg.) che, seguendo un percorso motivazionale plausibile e facendosi carico dei rilevi difensivi, considerati giustificatamente ininfluenti e comunque non decisivi, ha fondato il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia HI AN e AF SC. Entrambi i collaboratori hanno, in termini convergenti, chiamato in correità AL indentandolo come affiliato alla CO TA, gruppo operante nel comune di Roccelletta di GI e nei territori limitrofi, sotto l'influenza delle locali di 'ndrangheta di Cutro e LA AP RI. Sulla scorta di tali dichiarazioni e di una conversazione intercettata, in cui si fa espresso riferimento alla percezione da parte di AL di somme elargitegli dal clan di appartenenza a titolo di mantenimento durante il periodo detentivo, la Corte territoriale ha plausibilmente desunto che AL era rimasto a disposizione del clan per un periodo di tempo considerevole entrando stabilmente a far parte della compagine tanto da essere personalmente coinvolto, nell'ambito di una faida tra gruppi contrapposti, nell'eliminazione fisica dei soggetti antagonisti, partecipando al tentato duplice omicidio in danno dei cugini SS, la cui causale stata giudizialmente individuata nelle sentenze irrevocabili di condanna nella lotta per il predominio sul territorio di Roccelletta di GI e per neutralizzare il rischio 211 di agguati ai danni di BB e UA. Tanto che il delitto è stato ritenuto aggravato ex art. 7 L. 203/91, e non soltanto per le modalità tipicamente mafiose con le quali era stato commesso. La messa a disposizione di AL, protrattasi in costanza di detenzione, era proseguita dopo la scarcerazione avvenuta nell'anno 2015. Solo la perduranza del vincolo sociale spiega la sua ripetuta partecipazione ad incontri con esponenti di vertice del suo clan e di altre cosche, tutti tenutisi, tra il maggio ed il giugno dell'anno 2016, presso lo stesso esercizio commerciale, luogo di abituale ritrovo degli appartenenti al gruppo TA, con modalità ed accorgimenti tipici delle riunioni operative delle organizzazioni di 'ndrangheta. 56.2. Il secondo motivo, relativo all'aggravante della dotazione di armi, è anch'esso infondato perché se è vero che la sentenza impugnata non ha fornito un'esplicita risposta al rilievo sull'omessa contestazione in fatto dell'aggravante de qua è altrettanto vero che la questione sollevata era tutt'altro che fondata. Il capo di imputazione di cui al capo 2), infatti, nel descrivere la condotta partecipativa ascritta al AL indica in modo anche gli elementi costitutivi dell'aggravante ed in particolare la dotazione da parte del sodalizio di armi concretamente ime pogate nelle azioni di fuoco cui, tra gli altri, era preposto proprio AL. 56.3 Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio parametrato ai limiti edittali più sfavorevoli introdotti dalla legge n. 69 del 2015 anziché a quelli precedenti, è manifestamente infondato posto che la sentenza impugnata ha considerato accertata la partecipazione di AL al gruppo TA fino al 2016 quindi fino ad epoca successiva all'entrata in vigore in vigore del regime sanzionatorio più sfavorevole. 60. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di UA NC, BB OR, BB NO, TA EO, CO IU, LI UA, IL PA, RI AR e AL RT al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di CA NC, MO NI IU, EO NI e ER MA GR al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. BB OR, NA NC classe 1960, NA IU classe 1966, NA UA classe 1992, NA OR classe 1969, BB NO, TA EO, CO IU, CO OM, NI OR, LE NC, GL NI, OF IN, EC IO, UA NC, LE PA, LE IO, LE NC, EQ IU, 212 A neel IN UI, IC OM classe 1978, IC OR, RÒ RT, IO NI Classe 1971, IO NI classe 1981, IO ND, EO NI, AN IU, IL OM, SA EO, DI AN e AL RT devono essere altresì condannati al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita 'Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie aps', che liquida in euro 8.000, oltre spese ed accessori di legge. Il solo SA EO va condannato alle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile costituita Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, che liquida in euro 6.332,00, oltre spese e accessori di legge. 213 р ла
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RD AL, RD RE, RD NZ e AC IL perché il fatto non sussiste. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di BR NC, UA RE e IO AN, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, nei confronti dei seguenti imputati limitatamente a quanto per ciascuno di essi specificato, con il rigetto nel resto dei relativi ricorsi: nei confronti di NA NI SC limitatamente al capo 1 e all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata in relazione al capo 9 bis;
nei confronti di NA NC classe 1979 limitatamente ai capi 1 e 30; nei confronti di NA NC NI limitatamente al capo 1 e all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata con riferimento al capo 9 bis;
nei confronti di NA NC classe 1960 limitatamente alle attenuanti generiche;
- nei confronti di NA IU classe 1966 limitatamente alle aggravanti di cui al sesto comma dell'art. 416-bis c.p. e di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata in relazione al capo 9 bis;
-nei confronti di NA IU classe 1986 limitatamente al capo 1 e all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata in relazione al capo 9 bis;
-nei confronti di NA AL classe 1992 limitatamente alle aggravanti di cui al sesto comma dell'art. 416-bis c.p. e dell'art. 7 legge 203 del 1991 contestata in relazione al capo 9 bis;
nei confronti di NA OR limitatamente alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis c.p.; -nei confronti di NA FF limitatamente ai capi 1 e 132; nei confronti di CO OM limitatamente all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis c.p.; -nei confronti di NI OR limitatamente al capo 6 e all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata in relazione al capo 9 bis;
-nei confronti di LE NC limitatamente all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis c.p.; 214 sa nei confronti di GL NI limitatamente all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis c.p.; nei confronti di OF IN limitatarnente all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis c.p.; nei confronti di LE LA limitatamente ai capi 1 e 37; nei confronti di LE NC limitatamente alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis c.p.; nei confronti di EQ IU limitatamente all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis c.p. e alla disposta confisca;
nei confronti di IN luigi limitatamente all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis c.p.; nei confronti di TO NI limitatamente al capo 1 e, quanto alla determinazione della pena, al capo 89; nei confronti di IC OM limitatamente all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis c.p.; nei confronti di IC OR limitatamente all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis c.p. e alla continuazione;
nei confronti di AN IU limitatamente all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis c.p.; nei confronti di IL OM limitatamente alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis c.p.; nei confronti di AN NC limitatamente al capo 1 e al capo 11; nei confronti di ER NC limitatamente al capo 1, all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata in relazione al capo 9 bis e alla disposta confisca. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di EC IO limitatamente ai capi 35 e 39 perché il fatto non sussiste;
annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro;
rigetta nel resto il ricorso con riferimento al capo 1; dichiara inammissibile il ricorso con riferimento ai capi 24 e 41. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LE PA limitatamente al capo 31 perché il fatto non sussiste;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di LE PA limitatamente all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro;
rigetta nel resto il ricorso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LE OS limitatamente al capo 31 perché il fatto non sussiste;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di LE IO limitatamente al ruolo di organizzatore 215 л а e all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro;
rigetta nel resto il ricorso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AC LO limitatamente ai capi 46, 47, 49, 59, 72 e 81 perché il fatto non sussiste;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di AC NG limitatamente ai capi 1 e 117, con rinvio per nuovo giudizio su detti capi ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro;
rigetta nel resto il ricorso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AC NI limitatamente al capo 82 perché il fatto non sussiste;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di AC NI limitatamente al capo 117, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro;
rigetta nel resto il ricorso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RÒ RT limitatamente al capo 31 perché il fatto non sussiste;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di RÒ RT limitatamente all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro;
rigetta nel resto il ricorso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IO NI classe 1971 limitatamente ai capi 86, 92, 106 e 114 perché il fatto non sussiste;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di IO NI classe 1971 limitatamente alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro;
rigetta nel resto il ricorso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IO NI classe 1981 limitatamente ai capi 124 e 129 perché il fatto non sussiste;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di IO NI classe 1981 limitatamente alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro;
rigetta nel resto il ricorso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IO ND limitatamente ai capi 86, 92, 106 e 114 perché il fatto non sussiste;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di IO ND limitatamente alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro;
rigetta nel resto il ricorso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SA EO limitatamente ai capi 46, 47, 49, 59, 72, 81, 86, 92, 106 e 114 perché il fatto non sussiste;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di SA EO 216 парв limitatamente al ruolo di organizzatore e alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis c.p. e al capo 117, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti e capi ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro;
rigetta nel resto il ricorso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DI AN limitatamente ai capi 93 e 107 perché il fatto non sussiste;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di DI AN limitatamente alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro;
rigetta nel resto il ricorso. Rigetta i ricorsi di UA NC, BB OR, BB NO, TA EO, CO IU, LI UA, IL PA, RI AR e AL RT che condanna al pagamento delle spese processuali. dichiara inammissibili i ricorsi di CA NC, MO NI IU, EO NI e ER MA GR che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, altresì, BB OR, NA NC Classe 1960, NA IU Classe 1966, NA UA Classe 1992, NA OR Classe 1969, BB NO, TA EO, CO IU, CO OM, NI OR, LE NC, GL NI, OF IN, EC IO, UA NC, LE PA, LE IO, LE NC, EQ IU, IN UI, IC NE Classe 1978, IC OR, RÒ RT, IO NI Classe 1971, IO NI Classe 1981, IO ND, EO NI, AN IU, IL NE, SA EO, DI AN e AL RT alle spese di rappresentanza e difesa nel presente giudizio per la parte civile costituita 'Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie aps', che liquida in euro 8.000, oltre spese ed accessori di legge. Condanna altresì SA EO alle spese di rappresentanza e difesa nel presente giudizio della parte civile costituita confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, che liquida in euro 6.332,00, oltre spese e accessori di legge. Così deciso, in Roma il 22 febbraio 2023. Faux Will affister I consiglieri estensori Il Presidente NC FI IU AC OC Грама no CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi Roma, li 09/06/2763 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARI GILDIZIARIO 217 % NA MA AL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE MLe Corte di Ceresione con xytere in. 7391/24 delle Quinte Sesione Ponele, depritate I 19/2/24: "Revoce la sentenza delle Corte di anatione n. 24950 del 2023 nei confronti di EC NI neto I 22 aprile 1968 e pe l'effetto annulle le sentence imjugueto, limitatamente alle circostanza sprovante ex out. 416 fis comme 6 cp. corinno jer nuovo exeme sal junte ed eltis desione delle CO do O! Roma, 16/4/24 SAZION UPREMA S.FUNZIONARIO ZIARIO Dr. Thigi Querriero Inemaw AL