Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2000, n. 10149
CASS
Sentenza 16 marzo 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di malversazione in danno dello Stato, l'erogazione ad un estraneo alla pubblica amministrazione, da parte dello Stato, di altro ente pubblico, o della Comunità europea, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, costituisce un presupposto del reato, la cui condotta consiste invece nella mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale sono stati ottenuti; ne consegue che risponde del reato anche chi , come nella specie, abbia ottenuto il finanziamento in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 86 del 1990 ( che ha introdotto l'ipotesi delittuosa in esame ), se la condotta dell'agente (consistente nella mancata destinazione allo scopo predeterminato dei fondi in precedenza ottenuti ) sia stata posta in essere in epoca successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 86 del 1990.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2000, n. 10149
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10149
    Data del deposito : 16 marzo 2000

    Testo completo