Sentenza 16 marzo 2000
Massime • 1
In tema di malversazione in danno dello Stato, l'erogazione ad un estraneo alla pubblica amministrazione, da parte dello Stato, di altro ente pubblico, o della Comunità europea, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, costituisce un presupposto del reato, la cui condotta consiste invece nella mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale sono stati ottenuti; ne consegue che risponde del reato anche chi , come nella specie, abbia ottenuto il finanziamento in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 86 del 1990 ( che ha introdotto l'ipotesi delittuosa in esame ), se la condotta dell'agente (consistente nella mancata destinazione allo scopo predeterminato dei fondi in precedenza ottenuti ) sia stata posta in essere in epoca successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 86 del 1990.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2000, n. 10149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10149 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI D'ASARO - Presidente - del 16/03/2000
Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORESTE CIAMPA - Consigliere - N. 545
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. UGO LUIGI SCELFO - Consigliere - N. 30604/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da UZ NC, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 21.1.1999. Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vincenzo GALGANO, il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
Udito il difensore, avv.to Raffaele DI PALMA.
La CORTE osserva:
Con sentenza del 22.6.1994 il Tribunale di Milano, ritenuti UZ NC e CA DR responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 316-bis cod. pen., - perché agendo in concorso tra loro, il primo quale presidente dell'associazione "Walter Tobagi" per la formazione al giornalismo, il secondo nella sua qualità di vice direttore dell'istituto "Carlo De Martino" per la formazione al giornalismo, avendo ricevuto un finanziamento di lire 10.000.000 dalla Regione Lombardia per l'organizzazione di un corso di formazione per giornalisti jugoslavi di lingua italiana, omettendo di informare la Regione Lombardia che il corso era già stato finanziato con l'esborso di lire 13.000.000 dall'Università Popolare di Trieste e predisponendo un falso consuntivo delle spese, nel quale le stesse erano indicate il lire 10.084.577 a fronte di spese realmente sostenute per poco più di lire 6.000.000, non destinavano la somma di lire 10.000.000 all'attività di pubblico interesse per la quale era stata erogata. In Milano nell'ottobre 1990 -, condannava il primo, con le concesse attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione e il secondo, con le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 114, comma 1, cod. pen., a quella di mesi quattro di reclusione, disponendo la concessione dei doppi benefici di legge per entrambi gli imputati.
La Corte d'Appello di Milano, con decisione del 21.1.1999, in riforma della sentenza appellata, dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati in ordine all'imputazione loro ascritta essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. Ricorre per cassazione UZ NC, a mezzo del suo difensore, e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., denuncia la sentenza impugnata per la violazione degli artt. 2,
49 e 316-bis cod. pen..
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che, avendo ricevuto il finanziamento, per il corso di aggiornamento destinato ai giornalisti jugoslavi di lingua italiana, prima dell'entrata in vigore dell'art. 316-bis cod. pen., il fatto non era preveduto dalla legge come reato, in quanto la previsione di punibilità dell'omessa destinazione - legge 26.4.1990 n. 86, in vigore soltanto dal 13.5.1990 del contributo alla finalità di finanziamento era successiva all'ottenimento dello stesso e alla conclusione dei corsi già finanziati dall'Università Popolare di Trieste.
Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art.49 cod. pen., considerato che il corso di aggiornamento era già
concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 316-bis cod. pen., si sostiene che l'omessa destinazione dei fondi alla finalità del finanziamento costituiva ipotesi di reato impossibile, in quanto il risultato del corso era già stato conseguito seppure con fondi di diverso finanziamento.
Con il terzo e ultimo motivo si deduce l'erronea ricomprensione dell'addebito di mancata restituzione della somma non utilizzata per le finalità del finanziamento in quella di omessa destinazione, come prevista dall'articolo 316-bis cod. pen.. I motivi di ricorso sono infondati.
La finalità perseguita dall'art. 316-bis cod. pen., introdotto dall'art. 3 della legge 26 aprile 1990, n. 86, è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione, uno scopo di interesse generale che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Presupposto della condotta è però che la prestazione pubblica si sostanzi in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, di carattere gestorio e sotto la terza denominazione gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato. L'art. 316-bis cod. pen. si presenta, perciò - nonostante qualche, peraltro trascurabile, differenza lessicale come una prescrizione parallela all'art. 640-bis dello stesso codice, operante, però, non nel momento precettivo della erogazione, ma nella fase esecutiva (rv. 193155).
Correttamente, pertanto, la Corte d'Appello, ritenuto che l'elemento materiale del reato di cui all'art. 316-bis cod. pen. (Malversazione a danno dello Stato) si compone di un presupposto e della condotta. Di conseguenza senza errore ha negato che la condotta dell'UZ ricadeva, ai fini della commissione del reato, in periodo antecedente l'entrata in vigore dell'art. 316-bis cod. pen., avendo verificato che il presupposto era consistito nell'avere l'imputato, estraneo alla pubblica amministrazione, ottenuto dalla Regione Lombardia un pubblico finanziamento destinato alla determinata finalità pubblica dell'aggiornamento dei giornalisti jugoslavi di lingua italiana e che la condotta, - certamente ricadente in un periodo successivo all'entrata in vigore dell'art.316-bis cod. pen. per la ragione che le somme concesse erano state incamerate in bilancio mentre v'era obbligo di restituzione e peraltro era stato notificato all'ente pubblico concedente una esposizione di spesa di lire 10.084.577 in luogo di quella effettivamente sostenuta ammontante a complessive lire 6.115.177 -, consisteva nell'avere distratto la somma ottenuta dalla predetta finalità, non rilevando che l'attività programmata si era comunque svolta con i fondi di finanziamento concessi dall'Università Popolare di Trieste.
Quanto alla prospettata ipotesi del delitto impossibile, le ragioni proposte per la soluzione della questione già esaminata ne escludono con evidenza la fondatezza, avendo legittimamente la Corte territoriale ritenuto chela condotta, valutata con giudizio ex ante, era idonea alla commissione del fatto. Tanto che, come rilevato dal Tribunale nella sentenza di primo grado, l'accantonamento in bilancio delle somme ricevute è un "post factum", irrilevante a fronte della mancata immediata restituzione alla Regione del contributo e dell'arricchimento conseguente per l'associazione, che in effetti costituiva già l'effetto della distrazione dalla finalità e integrava la condotta prevista dall'art. 316-bis cod. pen.. Infine, il fondamento della terza doglianza riposa su circostanze di fatto che sono state escluse, con apprezzamento nel merito, dalla Corte d'Appello, cioè che fosse provata l'esigenza dell'associazione di utilizzare per altre attività di pubblico interesse la somma ricevuta e che di conseguenza la stessa dovesse essere iscritta in bilancio.
In conclusione, la declaratoria di prescrizione del reato è stata legittimamente pronunciata dalla Corte d'Appello, non ricorrendo alcuna ipotesi di assoluzione dell'imputato nel merito perché il fatto non sussiste.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2000