Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2020, n. 23921
CASS
Sentenza 14 dicembre 2020

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Massime1

In tema di reati tributari, integra l'occultamento dei documenti contabili, previsto dall'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la condotta dell'amministratore che determini il loro mancato, prolungato rinvenimento nei luoghi riferibili alla società e accessibili agli organi verificatori, nella consapevolezza dell'accertamento in corso e della strumentalità della documentazione alla ricostruzione della contabilità della società. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la successiva rivelazione, da parte dell'amministratore, del luogo di custodia della documentazione in sede di interrogatorio conseguente alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. non escludesse l'avvenuta consumazione del reato).

Commentario1

  • 1Occultamento di scritture contabili: reato permanente fino alla chiusura del controllo fiscale (Cass. Pen. n. 33644/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 ottobre 2025

    La massima Integra il reato di occultamento di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) anche la prolungata indisponibilità delle scritture agli organi verificatori, pur senza loro distruzione materiale, poiché l'obbligo di esibizione perdura fino alla conclusione del controllo fiscale. La condotta ha natura permanente e la prescrizione decorre dalla conclusione dell'accertamento. In caso di estinzione per prescrizione del reato più grave, il giudice d'appello può rideterminare la pena per il reato residuo, purché non superi la pena base già determinata in primo grado (art. 597 c.p.p.). La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 25/09/2025, (ud. 25/09/2025, dep. 13/10/2025), …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2020, n. 23921
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23921
Data del deposito : 14 dicembre 2020

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