Sentenza 14 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di reati tributari, integra l'occultamento dei documenti contabili, previsto dall'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la condotta dell'amministratore che determini il loro mancato, prolungato rinvenimento nei luoghi riferibili alla società e accessibili agli organi verificatori, nella consapevolezza dell'accertamento in corso e della strumentalità della documentazione alla ricostruzione della contabilità della società. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la successiva rivelazione, da parte dell'amministratore, del luogo di custodia della documentazione in sede di interrogatorio conseguente alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. non escludesse l'avvenuta consumazione del reato).
Commentario • 1
- 1. Occultamento di scritture contabili: reato permanente fino alla chiusura del controllo fiscale (Cass. Pen. n. 33644/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 ottobre 2025
La massima Integra il reato di occultamento di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) anche la prolungata indisponibilità delle scritture agli organi verificatori, pur senza loro distruzione materiale, poiché l'obbligo di esibizione perdura fino alla conclusione del controllo fiscale. La condotta ha natura permanente e la prescrizione decorre dalla conclusione dell'accertamento. In caso di estinzione per prescrizione del reato più grave, il giudice d'appello può rideterminare la pena per il reato residuo, purché non superi la pena base già determinata in primo grado (art. 597 c.p.p.). La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 25/09/2025, (ud. 25/09/2025, dep. 13/10/2025), …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2020, n. 23921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23921 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2020 |
Testo completo
2392 1-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n..8961 se Gastone Andreazza sez. c)- 14/12/2020 Antonio Corbo -· Relatore - IU Noviello R.G.N. 8657/2020 Enrico Mengoni Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AS SI nato a [...] il [...]; NE IU nato a [...] il [...]; TT IU nato a [...] il [...]; SC DA nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 9 settembre 2019 della corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IU Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso di SC DA e il rigetto dei ricorsi di AS SI e TT IU. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 settembre 2019, la corte di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza del 12 gennaio 2017, del tribunale di Como, dichiarando non doversi procedere nei confronti di AS SI e NE IU in ordine al reato di cui al capo b), limitatamente ai fatti consumati fino ad agosto 2010, nonché nei confronti di SC DA in ordine ai fatti di cui ai capi r), s) t), perché l'azione non deve essere proseguita per intervenuta prescrizione. Rideteminava, quindi, la pena, nei confronti di SC DA, confermando nel resto la sentenza.
2. Avverso la sentenza sopra indicata della corte di appello di Milano, TT IU, SC DA, AS SI, NE IU, tramite il rispettivo difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando, il primo, cinque motivi di impugnazione, il secondo un motivo di impugnazione, il terzo ed il quarto quattro comuni motivi di impugnazione.
3. TT IU deduce, con il primo motivo, i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. sostenendo come la fattispecie ex art. 416 cod. pen. sia stata desunta solo dalla commissione di reati fine, in contrasto con quanto stabilito al riguardo dalla giurisprudenza, e rilevando con il ricorrente abbia conosciuto solo il AS e l'NE, intessendo con essi rapporti solo in occasione dei reati fine. Non vi sarebbe stabilità del ritenuto sodalizio né gli associati si conoscerebbero e sarebbe insussistente la consapevolezza del ricorrente di partecipare ad un'associazione. Erroneamente si sarebbe, quindi, ritenuta sussistente la fattispecie ex art. 416 cod. pen. in luogo dell'istituto del concorso di persone, ex art. 110 cod. pen.
4. Con il secondo motivo, ha rappresentato il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc pen. per erronea applicazione dell'art. 10 Digs 74/2000, di cui al capo k). Ciò perché la documentazione indicata come occultata o distrutta sarebbe stata precisamente indicata dal ricorrente e recuperata dalla Guardia di Finanza.
5. Con il terzo motivo, ha rappresentato il vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc pen. per illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai capi ), m) ed n), essendosi desunta illogicamente la qualifica del ricorrente, quale amministratore di fatto, dalla mera conoscenza del rappresentante legale della società LA, in assenza di altre prove.
6. Con il quarto motivo, ha dedotto il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc pen. per la mancata applicazione dell'art. 6, comma 9 bis 3 del D.L. n. 158/2015, applicabile nel caso concreto, con conseguente erronea quantificazione del profitto ai fini della confisca e della valutazione della sussistenza della circostanza di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. 2 P 7. Con il quinto motivo, ha rappresentato il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc pen. per erronea applicazione dell'art. 322 ter cod. pen. e dell'art. 12 bis Dlgs. 74/2000 nonché il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riguardo alla confisca dei beni sequestrati. Erronea, in particolare, sarebbe la disposta confisca dell'immobile di proprietà di LI TT, figlia dell'appellante. Mancherebbe sia ogni indice circa la fittizietà della intestazione in capo a LI TT, che acquistò il bene nel 2003 pagando da allora le rate di un mutuo mediante il proprio stipendio, sia ogni dimostrazione della disponibilità dell'immobile in capo al ricorrente. Essendo insufficiente, a tali fini, il dato della intervenuta rilevazione della presenza nell'appartamento di qualche effetto personale del ricorrente oltre a documentazione contabile a lui riconducibile.
8. SC DA ha dedotto i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Con riguardo al capo q), la corte di appello avrebbe condiviso il giudizio del tribunale senza replicare alle doglianze difensive, così venendo meno all'obbligo motivazionale, essendo le argomentazioni riportate in sentenza apodittiche, avendo la corte proceduto ad un'erronea interpretazione degli artt. 192 comma 3 e 530 comma 2 cod. proc. pen., anche formulando un iter argomentativo contraddittorio e manchevole. In particolare, avrebbe valorizzato le dichiarazioni dei coimputati NE e AS, che non sarebbero state tuttavia considerate unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità. Né l'assenza di spiegazioni alternative agli accertamenti effettuati può costituire un elemento di prova ex art. 192 comma 3 cod. proc. pen., per confermare l'attendibilità delle predette dichiarazioni. Si sarebbe anche erroneamente esclusa la sussistenza di un ragionevole dubbio ex art. 530 cod. proc. pen., non avendo la corte replicato alle censure difensive, a fronte di una ricostruzione alternativa prospettata. La motivazione sarebbe altresì carente riguardo alle doglianze avanzate in relazione alla mancata assoluzione per i fatti di cui al capo q). Sarebbe carente la motivazione anche in ordine al trattamento sanzionatorio. Non avendo la corte esposto un'analisi della posizione del ricorrente né le ragioni della conferma del trattamento sanzionatorio inerente al capo q). In particolare, a fronte della dedotta eccessività della pena base, la corte si sarebbe limitata a sostenere l'equità della pena.
9. AS SI e NE IU con il primo motivo hanno rappresentato il vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc pen. in relazione al 3 capo a) di imputazione. La corte si sarebbe limitata a confermare sul punto la sentenza di primo grado, desumendo il reato associativo dai soli reati fine. Dall'ammissione di responsabilità da parte dei ricorrenti, rispetto alla commissione di singoli reati, la corte avrebbe, travisando le prove, desunto un'ammissione di responsabilità per il reato associativo. Non avrebbe, in particolare, indicato la prova dimostrativa dell'accordo associativo, stabile e permanente, come anche della indeterminatezza del programma criminoso e della esistenza di un'adeguata struttura organizzativa. Non si sarebbe fatto cenno alle modalità di assegnazione dei ruoli degli associati. Sarebbero state travisate le prove in ordine ai rapporti tra gli associati, atteso che i coimputati hanno intrattenuto rapporti solo in occasione dei reati fine di riferimento. Avendo per il resto operato solo autonomamente, secondo rapporti strettamente bilaterali ( fornitore - acquirente) e senza consapevolezza della esistenza di un sodalizio. Neppure emergerebbe, a fronte del ritenuto carattere trasnazionale della associazione, l'effettuazione di condotte al di fuori del territorio nazionale. Si contesta anche l'affermazione per cui sarebbe stato onere dei ricorrenti dimostrare che le nuove società, TA DE RL e IA GR, non fossero destinate a proseguire l'attività criminosa poi interrota dalla Guardia di Finanza. Mancherebbe, inoltre, l'indicazione delle prove da cui desumere l'elemento soggettivo della consapevolezza di partecipare e contribuire alla vita del sodalizio. 10. Con il secondo motivo, hanno dedotto il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Si osserva come, ai fini dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., i giudici avrebbero considerato, oltre al risparmio fiscale relativo alle imposte sui redditi e riferibile alle operazioni considerate oggettivamente inesistenti, anche il recupero dell'IVA indetraibile, riferibile sia alle predette operazioni che a quelle giudicate soggettivamente inesistenti. Tuttavia, si rileva come l'imposta assolta in regime di reverse charge non può considerarsi indetraibile ex art. 6 comma 9 bis 3 del Dlgs. 168/2015, applicabile ad operazioni inesistenti in cui sia applicato il reverse charge. Con la conseguenza per cui, nelle casistiche individuate dalla citata disposizione, l'Iva non sarebbe dovuta, e troverebbe eventualmente applicazione, la sola sanzione amministrativa compresa tra il 5 e il 10% dell'imponibile. 11. Con il terzo motivo, hanno eccepito i vizi ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti e in relazione al mancato contenimento della pena entro il minimo edittale, non avendo sul punto i giudici risposto alle doglianze difensive e, in particolare, non avendo valutato la 4 personalità dei ricorrenti né il loro apporto ai fini della ricostruzione della complessa vicenda. In particolare, quanto al AS, non si sarebbe tenuto conto della sua scelta di consegnarsi all'Autorità all'indomani della notizia della intervenuta emissione di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei suoi confronti. 12. Con il quarto motivo, hanno dedotto il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Si rappresenta come la corte abbia confermato la confisca di una vettura Kia, sequestrata al AS, sul mero rilievo per cui l'ente formalmente titolare non si sarebbe presentato in giudizio e non sarebbe stato dimostrato a quale titolo il AS disponesse di un'auto di una società terza. In tal modo, si sarebbe disconosciuto il contratto di noleggio intrecosto tra le parti, e si sarebbe formulata una decisione contraria alle norme che disciplinano la confisca di beni di proprietà di terzi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre premettere che risultano pronunziate nei confronti dei ricorrenti due sentenze conformi, per cui opera in questa sede il principio per cui le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri).
1.2. Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem;
quando invece sono formulate censure 0 contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o 5 в distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435 Santapaola e altri).
1.3. Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza di una cd. "doppia conforme", è anche il principio per cui «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri).
1.4. Altro principio di interesse, da considerare nell'esaminare i ricorsi proposti, è quello per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
2. Passando all'esame, congiunto, dei primi motivi proposti da AS SI, NE IU e TT IU, inerenti il capo A), in quanto omogenei, siccome incentrati sul rilievo dell'assenza degli elementi dimostrativi dei dati strutturali dell'associazione contestata, oltre che del dolo del reato stesso, occorre osservare come i giudici di primo e secondo grado non si siano limitati a desumere la sussistenza del sodalizio criminoso dalla sola consumazione, da parte dei ricorrenti, dei reati fine contestati. Piuttosto, i giudici hanno valorizzato non solo la reciproca conoscenza tra gli imputati e la confessione sulla realizzazione, da parte loro, di reati fine, quanto il dato, significativo, della loro prolungata consumazione nel tempo, supportata da modalità organizzative che hanno richiesto una strutturazione in tal senso strumentale, tradottasi nella creazione e gestione di imprese, anche cartiere, tra loro correlate, nella assicurazione di risorse finanziarie e umane, nel dirottamento all'estero di ingenti proventi, suddivisi poi tra i partecipi secondo un 6 meccanismo condiviso, nella effettuazione anche di un incontro organizzativo dimostrativo anch'esso della conoscenza e condivisione degli scopi illeciti (riscontrato con specifica conversazione intercettata del 11.12.2014) -, nella distruzione di parte della documentazione contabile riferibile a due delle società utilizzate, mentre altra parte di essa veniva riposta in autovetture e trasferita altrove, nel contributo sopravvenuto e congruo (volto a far subentrare nel "sistema" società deputate alla fatturazione di operazioni oggettivamente inesistenti facendo transitare all'estero i proventi) assicurato dal TT dal maggio 2014, nella effettuazione di contatti telefonici tra i sodali in concomitanza con i controlli della polizia giudiziaria, con messa in campo di condotte utili a eludere le indagini, come la citata distruzione di documenti. Quanto al dolo del reato, già emergente a fronte di tale cornice fattuale, di intensa comunanza di contatti e scopi, appare pertinente anche il richiamo al consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (cfr. Sez. 3 , n. 36381 del 09/05/2019 Rv. 276701 - 06). Rispetto a tale organica e puntuale motivazione, rispettosa della individuazione di tutti gli indici strutturali del reato in esame, le censure proposte non intaccano la solidità delle argomentazioni svolte risultando in tal modo infondate.
3. Procedendo nell'esame del ricorso del TT, e in particolare del secondo motivo, inerente la inconfigurabilità del capo k) in quanto la documentazione contestata come occultata o distrutta sarebbe stata invece precisamente indicata dal ricorrente (in sede di interrogatorio, come precisato in sentenza) e recuperata dalla Guardia di Finanza, l'inammissibilità consegue alla mera ripetizione del gravame già proposto. Invero, il ricorrente formulando la suindicata deduzione e nulla specificando sulle ragioni di un così prolungato silenzio da lui stesso serbato, non si è confrontato con la condivisibile ricostruzione dei giudici di merito, che hanno sottolineato come la documentazione in contestazione non sia stata a lungo rinvenuta durante le indagini né presso lo studio del commercialista né presso la sede sociale né all'indirizzo di domiciliazione (ordinari luoghi deputati alla conservazione della docuemntazione) e, soltanto a seguito di interrogatorio, l'imputato avrebbe rivelato il luogo di custodia, così di fatto solo contribuendo alla interruzione del reato di occultamento, permanente, contestato. 7 е Si tratta di valutazioni logico giuridiche che tengono conto di come l'interesse tutelato dalla norma di cui all'art. 10 digs. 74/2000 sia corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale (Sez. 3, n. 10873 del 11/01/2001 Rv. 218958-01), e di come l'occultamento - che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisca un reato permanente che si consuma nel momento dell'ispezione e si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale (cfr. Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016 (dep. 24/03/2017 ) Rv. 269898 01; Sez. 3, n. 13716 del 07/03/2006 Rv. 234239-01). In altri termini, l'occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento. La condotta di occultamento, tipizzata nell'articolo 10 d.lgs. n. 74 del 2000, definisce, secondo il suo preciso significato filologico, il comportamento di colui che nasconde materialmente, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, mantenendo celate le predette cose in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. La permanenza cessa allorché scade dunque l'obbligo della conservazione o per altre cause (sequestro aliunde della documentazione, chiusura dell'accertamento fiscale) (cfr. in motivazione, Sez. 3 " n. 46049 del 28/03/2018 Rv. 274697 - 02). Va aggiunto, a sostegno della validità della motivazione censurata, che occultare un documento non significa solo nasconderlo ma anche mantenerlo nascosto e siccome l'occultamento, per essere punito, deve avere avuto incidenza, sia pure relativa, sulla ricostruzione dei redditi o del volume di affari, la condotta antigiuridica perdura finché esiste in favore dell'amministrazione il potere di controllare l'ammontare dei redditi o del volume degli affari. Sulla base di ciò, appare del tutto pretestuoso il motivo di ricorso, laddove il ricorrente valorizza l'unico momento, corrispondente all'interrogatorio conseguente ad avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. (come risulta da atto di appello), in cui gli sarebbe stata espressamente chiesta la documentazione contabile, atteso che, posto che la documentazione in esame va conservata per consentirne la verifica a fini fiscali, si traduce in un occultamento il mancato prolungato rinvenimento in luoghi riferibili alla società e accessibili dai verificatori, in presenza della consapevolezza dell'accertamento in corso e della strumentalità della documentazione per la ricostruzione della contabilità. Diversamente, si lascerebbe all'interessato la scelta, eventualmente utilitaristica rispetto agli esiti delle verifiche in corso, del momento della consegna della documentazione, restringendo il momento consumativo al solo rifiuto di cui non - е 8 vi è traccia nella norma incriminatrice conseguente a conforme richiesta. Funzionale del resto alle dette esigenze e alla rappresentata ricostruzione è l'art. 35 del DPR 633/72, secondo cui i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono risultare tra l'altro, per quanto di interesse, il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
in caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1. 4. Quanto al terzo motivo e alla censura inerente i capi I) m) ed n), con riferimento alla deduzione della qualifica del ricorrente quale amministratore di fatto, sulla base della sola mera conoscenza del rappresentante legale della società LA, con assenza di altre prove, esso risulta manifestamente infondato, avendo i giudici valorizzato plurimi elementi: quali il ruolo del ricorrente quale unico referente di LA nei confronti di NE e AS, come riferito dall'NE e confermato dal TT, i suoi stretti contatti con i rappresentanti legali della LA, la riconducibilità indiscussa della società LI al TT e la emissione, nel 2013, da parte di LA, di fatture a favore della LI unica cliente in quell'anno (cfr. sentenza di primo grado) - non pagate, per ben 688.056,95 euro, con esposizione debitoria al 2015 per quasi un milione di euro. Anche esse indice della riferibilità di entrambe le società al ricorrente. Viene aggiunto il ricorso, da parte delle due società, ad una medesima ditta di trasporto inesistente, come anche l'emissione di fatture per il 2014 da parte di LA in favore di LI senza alcuna indentificazione di dati utili per comunicare o gestire rapporti commerciali. Si tratta di plurimi indizi denotanti strette correlazioni nella gestione delle due predette società, ben spiegate con il ruolo di gestore di fatto del ricorrente, anche in assenza peraltro di ogni chiara e fattiva presenza al riguardo dei formali rappresentanti, atti a suffragare, secondo una linearità logica che appare immune da vizi, la ricostruzione del ruolo del ricorrente come amministratore di fatto di LA. In linea, del resto, con l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale tra gli indici sintomatici della figura dell'amministratore di fatto vi è la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria e la costante assenza е 9 dell'amministratore di diritto (cfr. in tema di reati fallimentari, Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016 Rv. 268273 - 01).
5. Inammissibile è anche il quarto motivo. Va premesso che il cd. reverse charge nasce dalla necessità di impedire le frodi ai fini Iva, nelle quali il fornitore-cedente, dopo avere addebitato l'iva al cliente-cessionario, può cercare di sottrarsi al relativo versamento, restando, però, fermo il diritto del cessionario alla detrazione dell'Iva a credito, maturato con l'acquisto, salvo la dimostrazione della mala fede o della connivenza con il fornitore. Cosicchè in tali casi, lo Stato si trova in presenza di un suo debito, senza però aver mai incassato la corrispondente Iva (in tal senso Cass., ordinanza del 08 ottobre 2020, n. 21706). Si è pertanto esteso ad alcune operazioni e per determinati settori maggiormente a rischio il meccanismo del reverse charge, secondo il quale il cedente non addebita l'iva in fattura al cessionario, così che non sorga alcun suo debito nei confronti dell'Erario, e piuttosto emette fattura senza applicazione dell'imposta, con indicazione della ipotesi specifica di reverse charge. In questi casi, il committente o cessionario riceve tale fattura senza indicazione dell'Iva a debito e la integra con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, provvedendo ad annotarla sia nel registro delle fatture emesse, sia in quello degli acquisti. L'effetto del meccanismo è nel senso che ove il soggetto abbia pieno diritto alla detrazione, l'iva si elide, e quindi in luogo dell'insorgere di un debito e di un credito in capo a soggetti diversi, nascono in capo al medesimo soggetto le due posizioni debitorie e creditorie, elidendosi a vicenda, ed esonerando in tal modo il soggetto passivo dalla materiale anticipazione monetaria. Ove invece vi sia una situazione di limitazione al diritto alla detrazione, al debito si accompagnerà un credito limitato o nullo, determinando un obbligo di versamento della differenza. In tal modo, al posto del cedente sarà il cessionario, se soggetto passivo di imposta nel territorio dello Stato, ad essere obbligato all'assolvimento dell'imposta. Con particolare riguardo al commercio dei rottami, richiamato per la questione in esame, la disciplina prevede che la fattura sia emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti D.P.R. 633/72 e con l'indicazione, di cui al comma 8 dell'articolo 74 D.P.R. 633/72, che si tratta di operazione come Iva non addebitata in via di rivalsa. Poi, la fattura è integrata dal cessionario, che diviene soggetto passivo d'imposta, con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta stessa e deve essere registrata nel registro delle vendite dal cessionario, che in tal modo assolve l'obbligo di pagamento del tributo, detratto con la parallela annotazione nel registro degli acquisti. 10 Tanto precisato, occorre osservare che a fronte della condivisibile e articolata confutazione operata dalla corte di appello rispetto alle censure proposte in sede di gravame, il ricorrente ha provveduto in questa sede a ribadire le medesime in contrapposizione alle argomentazioni dei giudici di merito. Argomentazioni che invero sono in linea con il principio (da ultimo sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione tributaria, con ordinanze del 08 ottobre 2020, n. 21706 e del 31 gennaio 2019) secondo cui, in caso di applicazione della disciplina nazionale del reverse charge di cui sopra, allorquando l'operazione di riferimento sia ritenuta inesistente emerge una circostanza sostanziale tale per cui, pur in presenza dell'apparente osservanza dei requisiti formali, non è possibile invocare il principio di neutralità dell'Iva, atteso che questo esige che la detrazione dell'Iva a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti» (Corte di Giustizia, sentenza 8 maggio 2008, nei procedimenti riuniti C- 95/07 e C-96/07, Ecotrade, punto 63; v. anche sentenza 17 luglio 2014, in C-272/13, Equoland) posto che la frode opera come limite generale al principio fondamentale di neutralità dell'IVA (implicitamente C. giust., Ecotrade §70, e Cass. 5072/2015 §D.6), ossia al principio secondo cui la detrazione dell'imposta è accordata se i requisiti sostanziali dell'operazione sono comunque soddisfatti (Ecotrade §63-66), intendendosi per tali che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest'ultimo sia parimenti debitore dell'IVA attinente a tali acquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili» (Cass. n. 16679 del 2016). Quindi, nel caso di operazioni inesistenti in regime d'inversione contabile, il cessionario rimane l'effettivo soggetto d'imposta e l'IVA integrata a debito sulle fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti è dovuta, in base al principio comunitario di cui all'art. 28-octies, par. 1, lett. d), dir. 1977/388/CE (ora art. 203 dir. 2006/112/CE), anche quando si tratta di forniture inesistenti o diverse da quelle indicate in fattura. In altri termini, non viene in rilievo la mera inosservanza di obblighi contabili (anzi, apparentemente corretti) ma la carenza dei presupposti sostanziali suscettibili di dar fondamento al diritto alla detrazione, e ciò a fronte dell'esistenza dell'obbligo di corrispondere l'imposta portata in fattura. E' lungo tale linea interpretativa che si pone, condivisibilmente, il rilievo della giurisprudenza civile di legittimità, per cui, nei casi come quello in esame non trovano applicazione i più favorevoli trattamenti fiscali e sanzionatori previsti dall'art. 6, comma 9, 9-bis.1, 9-bis.2, e 9-bis.3, d.lgs. n. 471 del 1997, introdotti dall'art. 15 d.lgs. n. 158 del 2015, posto che alle operazioni imponibili soggettivamente inesistenti fa riferimento soltanto il citato comma 9-bis.3, che prevede che siano espunti in sede di accertamento sia il debito che la detrazione 11, е computate nelle liquidazioni dell'imposta dal cessionario o committente che applica l'inversione contabile ma solo «per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta». Quindi, tali favorevoli trattamenti non trovano applicazione nel caso di operazioni imponibili, soggettivamente inesistenti ancorché regolate in regime domestico d'inversione contabile» (Cass Sez. 5, Sentenza n. 958 del 2018 Cass. n. 16679 del 2016, cit.).
6. Il quinto motivo, inerente la riconducibilità di un immobile confiscato a terzi, ovvero alla figlia del ricorrente, è inammissibile per carenza di interesse, atteso che il ricorrente esclude la riconducibilità a se stesso del bene per affermarne la titolarità e disponibilità esclusiva in capo a terzo, unico soggetto legittimato ad attivarsi per affermare un tale diritto. Giova in proposito rilevare come il terzo estraneo al giudizio non ha alcuna legittimazione a impugnare la sentenza nella quale sia stata disposta la confisca di un bene sottoposto a sequestro preventivo (cfr. Sez.
5 - n. 28344 del 12/04/2019 Rv. 276136 01). Inoltre, l'istanza di restituzione del terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta la confisca con sentenza irrevocabile, deve essere proposta al giudice dell'esecuzione (Sez. 3 , n. 50363 del 29/10/2019 Rv. 277940 01). Tale soluzione, assolutamente in linea con l'orientamento consolidato di questa Corte (v. anche Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938), è fondata sul combinato disposto degli artt. 579, comma 3, 593 e 568, comma 1, cod. proc. pen. ed è stata condivisibilmente ritenuta coerente con gli artt. 8 direttiva U.E. 2014/42, 6 e 13 CEDU e 1, I prot. addiz. CEDU in relazione all'art. 117 Cost. da Sez. 2, n. 53384 del 12/10/2018, Lega nord per l'indipendenza della Padania, Rv. 274242. 7. Anche l'unico motivo di ricorso proposto da SC DA risulta ん manifestamente infondato. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici hanno motivato il giudizio di responsabilità in ordine al reato ex art. 2 Dlgs. 74/2000 di cui al capo q), inerente l'indicazione, quale amministratore della Fusion DE s.r.l., nelle dichiarazioni annuali relative alla detta società, di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ed autofatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sulla base di plurimi elementi convergenti. Hanno al riguardo valorizzato, tra l'altro, la coincidenza di sede tra la Fusion s.r.l. e la TA Trasport, gli stretti e quasi esclusivi rapporti, in termini di fatturato tra le due società nel 2010 e 2011, la esclusione, da parte dei trasportatori apparentemente coinvolti nelle operazioni fatturate, di qualsivoglia trasporto di merci dalla TA Trasport alla Fusion, la conferma di tali circostanze alla luce е 12 delle rilevazioni emergenti dagli apparati autostradali, la emissione tra il 2011 e il 2013 di autofatture per rilevanti importi, redatte senza riferimenti in ordine ai soggetti da cui sarebbe stato acquistato il materiale, a fronte di pagamenti effettuati in contanti o sotto soglia di 1000,00 euro, funzionali allo scopo di simulare i pagamenti senza obbligo di identificare i beneficiari alla luce della normativa antiriciclaggio. Rispetto a tali già consistenti dati probatori, convergono anche le dichiarazioni dei coimputati in reato connesso NE e AS, che dunque trovano corretto riscontro, ex art. 192 comma 3 cod. proc. pen.,sia nei predetti elementi sia reciprocamente tra esse, atteso che le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 371, comma secondo, lett. b), cod. proc.pen. sono idonee a fornirsi reciproco riscontro qualora siano attendibili e, anche in relazione a distinti frammenti dell'attività criminosa, colleghino l'indagato o l'imputato al fatto, ovvero, con riguardo al caso di specie, confermino il carattere inesistente di operazioni di cui alle fatture contestate (cfr. Sez. 1, n. 40237 del 10/10/2007 Rv. 237867 01 Cacisi). Erronea è, inoltre, la censura sull'utilizzo probatorio del silenzio serbato sui fatti in contestazione da parte dell'indagato, che appare invece conforme, alla luce della cornice probatoria immediatamente sopra sintetizzata, al principio per cui, in tema di valutazione della prova, la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico, può fornire al giudice elementi di prova di carattere residuale e complementare in presenza di univoci elementi probatori d'accusa (Sez. 4 -, n. 19216 del 06/11/2019 (dep. 25/06/2020) Rv. 279246 - 02 ASCONE). Quanto alla critica relativa al trattamento sanzionatorio, è palesemente infondata, a fronte di una motivazione articolata che, pur a fronte di un trattamento attestato, in ordine alla pena base, al minimo edittale, che richiede quindi una motivazione attenuata talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 Rv. 256464 01 Taurasi), i giudici - hanno espressamente valorizzato la gravità dei fatti, spiegato l'inapplicabilità delle circostanze ex art.. 62 bis cod. pen. in ragione di una puntuale considerazione della posizione dell'imputato, che ha condotto alla esclusione di una positiva partecipazione processuale e al rilevamento dell'assenza di altri dati validamente spendibili in suo favore (del resto neppure illustrati nel motivo in esame, sotto tale aspetto di per sé generico). Espressamente e congruamente motivato rispetto al relativo ridotto ammontare è anche l'aumento per la continuazione. 13 e 8. Procedendo all'esame dei ricorsi proposti da AS e NE, il secondo motivo va considerato inammissibile richiamandosi, in proposito, le considerazioni già sopra espresse in tema di censura proposta dal TT con il quarto motivo, con riguardo al tema del cd. "reverse charge".
9. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Si premette la carenza di specificità del medesimo quanto alle ragioni che avrebbero dovuto giustificare un trattamento sanzionatorio più favorevole, con particolare riferimento all'auspicato giudizio di prevalenza delle attenuanati rispetto alle aggravanti. Invero, del tutto generico appare il richiamo ad una non meglio illustrata posizione dei due ricorrenti e all'apporto che essi avrebbero fornito per la ricostruzione della complessa vicenda. Né può validamente reclamarsi la mancata considerazione di doglianze proposte in sede di gravame e non illustrate in questa sede, atteso che in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (ez.
3 - n. 8065 del 21/09/2018 Ud. (dep. 25/02/2019 ) Rv. 275853 02 C.). Quanto al richiamo alla condotta di NE, che si sarebbe spontaneamente consegnato alla Autorità giudiziaria, giova osservare che trattasi di circostanza non dedotta in sede di gravame e quindi inammissibile oltre che di per sé palesemente neutra, integrando un dovere e interesse del ricorrente. Di contro, la motivazione formulata dai giudici appare esplicitamente e congruamente articolata, tanto in ordine alle ragioni per cui il giudizio di bilanciamento è intervenuto in termini di equivalenza piuttosto che di prevalenza, quanto in ordine agli aumenti disposti per la continuazione. 10. Anche il quarto motivo appare inammissibile. Sia per la mancanza di interesse, alla stessa stregua del rilievo sopra evidenziato, e che si richiama, in relazione all'analoga censura proposta con il quinto motivo dal TT. Sia a fronte di una puntuale motivazione illustrata dalla corte di appello sul punto, che non risulta puntualmente confutata nei suoi plurimi aspetti, compresa l'assenza di un titolo giustificativo del possesso in capo al AS, cui il ricorrente sembra contrapporre un contratto di noleggio tuttavia non allegato, con difetto di specificità della censura. 14 е 11. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso di SC DA debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.devono invece essere rigettati i ricorsi di AS SI, NE IU e TT IU con condanna al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso di SC DA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e rigetta i ricorsi di AS SI, NE IU e TT IU, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2020 Il Presidente Il Consigliere estensore IU Novieto Gastone Andreazza DEPORTATA IN CANCELLE 18 GIU 2021 CANCELLITE EXPERTO Luand Mariani 15