Sentenza 7 giugno 2013
Massime • 1
In tema di "ne bis in idem", nel caso in cui la sentenza già irrevocabile riguardi un reato permanente contestato con l'indicazione soltanto della data di accertamento, spetta al giudice dinanzi al quale sia stata sollevata l'eccezione di giudicato verificare, attraverso l'interpretazione della sentenza, quando si sia interrotta la permanenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2013, n. 31479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31479 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI AO - Presidente - del 06/06/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 923
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI GI - Consigliere - N. 31449/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Corte di Appello di Milano;
nei confronti di:
1) AR CO n. il 10 aprile 1965;
e sul ricorsi proposti da:
2) AR EN n. il 5 maggio 1937;
3) AR ES n. il 31 ottobre 1976;
4) AR SA n. il 19 luglio 1972;
5) AR AL n. il 15 agosto 1974;
6) TI HI n. il 26 luglio 1943;
7) IA EN n. il 23 settembre 1983;
8) RE TO n. il 13 settembre 1984;
9) AM srl;
10) LI AS;
avverso la sentenza 10 gennaio 2012 - Corte di Appello di Milano;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr. IACOVIELLO ES Mauro, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi del TI, delle società KE e LI AS con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio per AR EN, AR ES, AR AL e IA EN in relazione ai capi A), B) e per la L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 con rigetto nel resto dei ricorsi dei medesimi ricorrenti;
l'annullamento con rinvio della sentenza Impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio per RE TO in relazione ai capi A), C) e D), con rigetto nel resto del ricorso;
udito il difensore avv. Gianpaolo Catanzariti, il quale, per AR EN, ha concluso per l'accoglimento dei motivi di gravame;
udito il difensore avv. Fortunato Renato Russo, il quale, per AR ES, ha concluso per l'accoglimento dei motivi di gravame;
uditi i difensori avv.ti ES Lojacono e Luca Cianferoni, il quale, per AR SA, hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di gravame;
udito il difensore avv. Ambra Giovene, il quale, per AR AL, ha concluso per l'accoglimento dei motivi di gravame;
udito il difensore avv. Giovanna Creti, il quale, per TI HI, ha concluso per l'accoglimento dei motivi di gravame;
udito il difensore avv. ES Lojacono, il quale, per IA EN, ha concluso per l'accoglimento dei motivi di gravame;
udito il difensore avv. Maria Teresa Zampogna, il quale, per RE TO, ha concluso per l'accoglimento dei motivi di gravame. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza deliberata in data 10 gennaio 2012, depositata in cancelleria il 25 gennaio 2012, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza 28 ottobre 2010 del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Milano, riduceva la pena inflitta:
- a AR ES, imputato dei reati di cui sub A) I) ed L) (associazione a delinquere, detenzione e porto d'arma clandestina e ricettazione) ad anni cinque e mesi otto di reclusione;
- a AR SA, imputato dei reati di cui ai capi A) B) e Z) (associazione a delinquere, illecita concorrenza, aggravato ai sensi della L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 e danneggiamento seguito da incendio, aggravato dalla L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7) ad anni otto di reclusione e, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza 11 giugno 2010 del Tribunale di Milano, confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza 20 maggio 2011, ritenuti più gravi i reati del presente procedimento, rideterminava la pena complessiva in anni dieci di reclusione;
- a AR AL, imputato dei reati di cui alle lettere A) e B) (associazione a delinquere e illecita concorrenza, aggravato ai sensi della L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7) alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione;
- a IA EN, imputato dei reati di cui sub A (associazione a delinquere) alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione;
- a RE TO imputato dei reati di cui ai capi A) C) D) e F) (associazione a delinquere, detenzione e porto d'arma clandestina e ricettazione delle armi aggravato ai sensi della L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 e di una moto) alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione;
assolveva altresì, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 AR CO dai reati ascrittigli di cui alle lett. C) D) G) H) (detenzione e porta d'arma clandestina e ricettazione aggravato ai sensi della L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, detenzione di sostanze stupefacenti e ricettazione di un furgone);
confermando nel resto la sentenza che aveva dichiarato:
- AR EN responsabile dei reati di cui ai capi A) C) D) E) ed U) (associazione a delinquere, detenzione e porta d'arma clandestina, ricettazione di armi aggravata ai sensi della L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, procurata inosservanza di pena e D.L. n.306 del 1992, art. 12 quinquies aggravato dalla L. 13 maggio 1991, n.152, art. 7) con condanna alla pena di anni otto mesi otto di reclusione;
- TI HI, responsabile dei reati di cui ai capi Q) ed R) (falso in relazione di stima e corruzione) con condanna alla pena di anni due di reclusione;
- AM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore responsabile, dei reati sub A2) ed S2) (D.Lgs. n. 231 del 2001, artt.24 e 25) con condanna alla pena di 150.000 Euro:
- LI AS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile dei reati di cui ai capi A1) ed S1) (D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 24 e 25) con condanna alla pena di 150.000
Euro oltre ai provvedimenti vari di confisca.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, il giudice di merito rilevava che il presente procedimento nasceva dalle indagini svolte dalla DIA di Milano, rappresentando la prosecuzione storica di altro precedente procedimento, denominato "Cerberus", ove era stata contestata, come nel presente giudizio, denominato "Parco Sud" il reato associativo;
a confutazione della censura difensiva che aveva sollevato l'Improcedibilità ai sensi dell'art. 529 cod. proc. pen. per la preclusione ex art. 649 cod. proc. pen., la Corte di merito rilevava che, sebbene i principali esponenti della prima associazione coincidessero con i membri della famiglia AR, doveva tuttavia essere tenuta distinta dalla seconda, vuoi per il diverso periodo temporale di operatività (l'indagine Cerberus copriva infatti un arco temporale che andava sino al 2006 mentre quella Parco Sud dal 2006 in poi) vuoi perché erano cambiati alcuni compartecipi attivi del sodalizio tra cui TO RE, che aveva acquisito il 50% delle quote della "Edil Company e Scavi s.r.l." costituita da AR AL e IA AF, e la società "MO.BAR di AR SA" sostituita dalla "FMR costruzioni s.r.l." costituita dalla moglie del AR e da altri, vuoi infine perché era cambiato l'ambito di operatività della compagine criminale, in quanto al monopolio del campo del "movimento terra", si era aggiunto quello di intermediazione immobiliare attraverso i rapporti con la società AM di IO ND.
Da respingersi, secondo il giudice, era altresì l'eccezione concernente inutilizzabilità degli atti formulata sul presupposto che il materiale probatorio, posto alla base del giudizio di responsabilità del presente procedimento, fosse lo stesso di quello del procedimento Cerberus e per il quale il Giudice delle indagini preliminari aveva dichiarato l'inutilizzabilità con riferimento agli atti compiuti successivamente alla data del 16 gennaio 2006 trattandosi di materiale acquisito agli atti senza il decreto di proroga delle indagini. I nuovi accertamenti erano stati svolti dalla DIA i cui esiti erano stati trasfusi nell'annotazione 16 ottobre 2007 che, come nuova notizia di reato, era stata autonomamente iscritta dando vita così a un nuovo procedimento penale con decorrenza di un nuovo termine di indagini preliminari.
Quanto ai profili di merito il giudice, in relazione al capo A) (associazione a delinquere di stampo mafioso), rilevava che, nella fattispecie, aveva preso corpo una mafia di tipo imprenditoriale, dove le famiglie AR e IA, con la complicità di alcune società lombarde, avvalendosi della tipica forza intimidatrice mafiosa e della condizione di assoggettamento e omertà, avevano esteso nel settore edilizio la propria influenza mafiosa e potere economico. In relazione specifica alla capacità intimidatoria (e alla contrapposta situazione di omertà dei soggetti sottomessi) legata alla fama criminale acquisita dalla consorteria AR - IA avevano trovato sfogo nei numerosi episodi criminosi elencati dal giudice di merito quali: gli attentati in danno di DA AR, l'aggressione a AL ON ed altri ancora, non mancando di citare quelli più propriamente indicatori di omertà (tra cui l'episodio di cui alla deposizione di ID) o di favore per la famiglia (tra cui il prestito di DA MB nei confronti di AR SA) o altri ancora, quale l'operazione di via EL (che aveva portato all'acquisizione di una parte di terreno mediante la corruzione dello stimatore TI HI) o ancora la vicenda MU - FA relativa all'atteggiamento conflittuale dei MU (che avevano creduto che i AR chiedessero il pizzo alla AM, così sconfinando dal loro territorio, non sapendo che dietro la AM ci fossero proprio i AR) o, infine, la questione SE (la cui situazione conflittuale con la AM per ragioni economiche era stato ricomposto da EN IA in relazione alla determinazione del credito che i SE vantavano per un subappalto). Per ciascun imputato la Corte di merito analizzava poi l'intraneità nel sodalizio criminale.
In relazione al capo B) (art. 513 bis cod. pen.) il giudice di merito rilevava che i fratelli AL e SA AR, come risultava dalle intercettazioni ambientali disposte presso la società AM costituita da AR ND e IO ND, avevano posto in essere comportamenti diretti a turbare il libero mercato, riuscendo a ottenere dai soci della stessa società, in modo intimidatorio, l'appalto per l'edificazione di un Immobile in via Vespucci destinato ad altra impresa: la Edillombarda S.p.A. di AR Nolli.
Con riferimento ai fatti di corruzione e falso di cui ai capi Q) R) ed S) gli stessi inerivano all'operazione di via EL, operazione consistente nell'inclusione nell'area ceduta da PA Annamaria alla Sa.Fran. di IA AF di un'area che non contemplava una striscia di terreno (oggetto di una procedura esecutiva Instaurata da una banca nei confronti della stessa PA) che invece interessava ai AR, onde ottenere, tramite la AM, un'edificazione di maggiore volumetria. Tramite l'interessamento di TI HI, estimatore del Tribunale che valutava la striscia di terreno come destinazione agricola, e dopo aver interessato AR AL e IO ND e concordato con loro il prezzo di acquisto, lo IO riusciva ad aggiudicarsi il terreno in questione consentendo al TI di percepire, quali profitto del reato di corruttela, la somma di Euro 32.000,00. In relazione ai capi C) D) E) ed F), il giudice riferiva che la responsabilità era, tra gli altri, da ritenersi provata per RE e AR EN in forza dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento nonché di intercettazione ambientale sulla vettura AN BR nella disponibilità di GI UN e IO AO, operazione che peraltro portava anche all'arresto del latitante AO SE (che viveva nascosto in un appartamento di via Caduti in Assago, affittato da AZ, uomo di fiducia dei AR) oltre al rinvenimento, all'interno del box di via Caduti in Assago, di armi, munizioni e caricatori oltre che di una moto Yamaha risultata rubata a ulteriori armi occultate all'interno della vettura stessa.
In relazione ai capi G) H) I) ed L), sempre a seguito di esiti di ascolto, si perveniva alla perquisizione di altri box siti in Corsico;
in uno (quello individuato dal n. 204) veniva rivenuto un caricatore cal. 40 avvolto in carta di giornale e un furgone compendio di furto, mentre in quello recante il n. 202 veniva trovato, avvolto in uno straccio, una pistola semiautomatica cal.
7.65 mod. PB 81. Grazie a servizi di videoripresa si perveniva all'arresto in flagranza di GI IN e GI D'LO che avevano portato all'interno del box 204 due borse con oltre 4 chili di cocaina. Nell'occorso veniva anche sequestrato un furgone Nissan risultato rubato.
Infine il giudice riteneva sussistere per le due società LI AS e AM s.r.l. i reati contestati ai sensi del D.Lgs. n.231 del 2001. 2. - Avverso il citato provvedimento, tramite i propri rispettivi difensori, hanno Interposto tempestivo ricorso per cassazione tutti gli imputati e, in relazione alla sola posizione di AR, assolto dal giudice di merito, il Procuratore generale. Tutti i ricorrenti hanno richiesto l'annullamento del provvedimento gravato per vizi di motivazione e violazioni di legge. In relazione al ricorso del Procuratore generale riguardante AR CO, sono stati sviluppati due motivi di gravame:
a) con la prima doglianza veniva rilevato vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); il giudice di appello ha erroneamente frazionato gli elementi a carico dell'imputato separando elementi che dovevano per contro essere letti nel loro complesso;
le armi rinvenute nel box di Corsico erano avvolte in fogli di giornale del Corriere della Sera del 2 novembre 2007 lo stesso giornale cioè in cui risultavano avvolte alcune armi rinvenute in Assago da dove evidentemente erano state spostate;
quando la AN BR è stata spostata il 29 aprile dal AR per portarla presso l'abitazione del AZ, era stata evidentemente già caricata anche perché non aveva fatto soste temporalmente significative per collocare tutte le armi poi rinvenute nel baule atteso peraltro che la vettura in questione, una volta sistemata nel box di Assago, non era stata più spostata. E IN, la persona, che a sua volta aveva portato la vettura al AR, il 3 aprile, muovendola dal box di Lorenteggio, non è un elettricista, come il AR, ma è un uomo della cosca AR- IA, e inoltre è la stessa persona che verrà arrestata in flagranza di reato allorquando verrà trovato nella disponibilità di quattro chili di cocaina all'interno del box di Corsico di cui aveva le chiavi;
vi è dunque la prova della consapevolezza dello spostamento delle armi e della detenzione della droga posto che, dopo l'arresto di UN e D'LO, il AZ si reca proprio presso il box di Corsico unitamente al AR e non per prelevare strumenti da lavoro, come assunto dal giudice, ancorché ricoverati in tale luogo, tant'è vero che non furono prelevati;
b) con la seconda censura veniva eccepito che è parimenti viziata di illogicità e contraddittorietà la motivazione della sentenza sia ove si afferma essere irrilevante la conversazione intercettata del AR ove si fa riferimento alla droga sia ove si afferma essere inconducente il fatto che, insieme al AZ, si fosse recato da AR EN dopo l'arresto del SE;
si tratta ancora una volta di una visione parcellizzata del giudice che non tiene conto che il AR, da un lato tratta di droga, e, dall'altra, si accompagna con AZ il giorno successivo il sequestro da parte delle forze dell'ordine di quattro chili di droga;
inoltre il giudice non aveva tenuto conto che il AR accompagnava e coadiuvava il AZ svolgendo per questo un'attività di supporto che nulla aveva a che fare con la sua attività di elettricista.
- dal ricorrente AR EN, con ricorso redatto a ministero dell'avv. Gianpaolo Catanzariti, sono stati sviluppati cinque motivi di impugnazione:
a) con la prima doglianza, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), veniva censurata la duplicazione della iscrizione della notizia di reato concernente la cosiddetta indagine Parco Sud, posto che si era in presenza di altro procedimento penale (cosiddetto Cerberus) Iscritto in precedenza per il medesimo fatto di reato oltre che nei confronti dei medesimi soggetti. Tale duplicazione ha peraltro aggirato la declaratoria di inutillzzabilità del GIP di tutti gli atti compiuti successivamente al 16 gennaio 2006 nell'ambito del nominato procedimento Cerberus;
tale violazione della legge processuale può essere sanata solo attraverso la retrodatazione della nuova e successiva iscrizione (avvenuta il 17 ottobre 2007) alla data della prima iscrizione (risalente al 15 luglio 2004) che ha come conseguenza l'Inutillzzabilità detta. b) con la seconda censura veniva eccepita ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) l'omessa declaratoria di improcedibilità
per il principio del ne bis in idem;
le ipotesi associative dei due diversi procedimenti sono in realtà identiche anche nella loro formulazione, oltre che nelle modalità esecutive e nelle modalità di condizioni di luogo e di tempo se non fosse che nel procedimento attuale il ricorrente è individuato come capo anziché come partecipe;
in realtà trattasi di un unicum associativo senza soluzione di continuità rilevando il dato temporale solo dal punto di vista investigativo e non di consumazione del reato;
trattasi di reato permanente tant'è vero che il reato associativo è stato contestato in forma aperta nel procedimento Cerberus e "ad oggi nell'indagine "Parco Sud" sicché la permanenza dell'associazione contestata a AR EN termina alla data della sentenza di primo grado, vale a dire l'11 giugno 2010, ne' può sostenersi che l'identità del fatto possa mutare con il mutare delle modalità partecipative o con il modificarsi dell'ampiezza dell'oggetto del programma criminoso o del numero dei componenti;
c) con il terzo motivo di gravame veniva evidenziata la violazione dei canoni valutativi della prova in ordine alla sussistenza dell'associazione contestata e della partecipazione alla stessa del prefato;
in mancanza di prove, il giudice di appello si rifugia nell'asserzione apodittica di un ruolo carismatico del ricorrente senza alcun supporto probatorio;
è del tutto insufficiente e illogico inoltre dedurre la consapevolezza del AR in ordine alle armi detenute nel baule della vettura AN BR sulla base di una conversazione intercettata in cui si fa riferimento a un telecomando con i tasti gialli e a un non meglio indicato magazzino;
gli indizi sul punto sono equivoci e insufficienti;
Il ricorrente non è stato mal notato all'interno del box di Assago, ne' ha mai usato la vettura in questione;
d) con la quarta censura veniva rilevato il vizio motivazionale con riferimento all'art. 390 cod. pen.; anche sul punto la conversazione captata nel corso della quale il ricorrente avrebbe detto "sono a casa" mentre si trovava invece ad Assago, non è sufficientemente indicativa della responsabilità del prefato;
e) con il quinto motivo di doglianza veniva eccepita la contraddittorietà e illogicità del trattamento sanzionatolo. - dal ricorrente AR ES, con ricorso redatto a ministero dell'avv. Fortunato Renato Russo, sono stati sviluppati cinque motivi di gravame:
a) con la prima doglianza veniva osservato che la Corte di Cassazione, con la decisione 3 giugno 2010, aveva annullato con rinvio l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del prefato avendo rilevato un deficit motivazionale che non è stato colmato ne' dalla prima ne' dalla seconda decisione nonostante che ciò fosse stato evidenziato nei motivi di gravame;
in altre parole entrambe le decisioni di merito hanno ritenuto sufficienti quegli stessi elementi indiziari che per contro la Corte di Cassazione non aveva ritenuto tali. Inoltre non è stata data contezza delle specifiche ragioni in base alle quali il ricorrente si dovesse ritenere partecipe al sodalizio non essendo emersi rapporti con gli altri AR o una condivisione di interessi atteso che il possesso di un'arma, il carattere violento o arrogante del prefato non potevano essere, di per sè soli, indicativi di appartenenza mafiosa;
b) con la seconda censura venivano eccepiti vizi motivazionali in punto di erroneità e contraddittorietà della motivazione sotto il profilo della sussistenza del reato ex art. 416 bis cod. proc. pen. nonché della partecipazione del ricorrente;
a parte la contraddittorietà di rilevare la sussistenza di due diversi organismi quando si afferma che la seconda associazione prosperava anche per la cattiva fama acquisita dalla consorteria sul campo e dunque relativamente alla operatività della prima compagine, nessuna argomentazione viene spesa dal giudice con riferimento al profilo soggettivo e oggettivo di sussistenza del sodalizio e, in particolare, sul ruolo di partecipe del prefato. L'aver svolto attività di padroncino o l'aver creato problemi per il proprio carattere rissoso o la presunta detenzione dell'arma di cui ai capi di imputazione contestati non definiscono il ruolo partecipativo;
e) con il terzo motivo di gravame veniva evidenziata la carenza motivazionale in relazione al reato di detenzione e porto d'arma; non vi era alcuna prova che il AZ si fosse presentato con il AR per concludere l'affitto del box all'interno del quale è stata trovata l'arma, ne' vi è alcun collegamento con gli altri imputati;
d) con la quarta censura veniva rilevata l'incompatibilità tra la ritenuta aggravante di cui alla L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 e quella di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 5;
e) con il quinto motivo di doglianza veniva eccepita la negatoria immotivata espressa nella sentenza gravata delle richieste attenuanti generiche.
- dal ricorrente AR SA, con ricorso redatto personalmente, sono stati sviluppati quattro motivi di impugnazione:
a) con la prima doglianza venivano rilevate le medesime eccezioni di inutillzzabilità degli atti processuali successivi al 16 gennaio 2006 e del ne bis in idem in relazione alla medesimezza dell'Ipotesi associativa contestata nel due diversi procedimenti già formulate con il primo e il secondo motivo del ricorso AR EN;
b) con la seconda censura veniva eccepita l'erronea interpretazione della legge penale in relazione alla fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen.; le considerazioni svolte dal primo giudice non sono idonee a configurare per il ricorrente il ruolo di capo, che per altro ha costituito una sorte di promozione dal ruolo di compartecipe individuato invece nella ordinanza di custodia cautelare;
i comportamenti indicati dai giudice, di soggetto dotato di carisma, possono far rientrare il soggetto tutt'al più nel mero ruolo di partecipe;
c) con il terzo motivo di gravame veniva evidenziata la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza del reato ex art. 513 cod. pen.; è stata per vero ritenuta la responsabilità del prevenuto sulla base di mere congetture e sull'interpretazione delle intercettazioni telefoniche in violazione della normativa sulle intercettazioni telefoniche;
d) con la quarta censura veniva rilevata la violazione del canoni valutativi della prova in relazione al reato di cui all'art. 425 cod. pen.; la prova della responsabilità è fondata su mere congetture e supposizioni, nonché sulle dichiarazioni inattendibili del ON non altrimenti corroborate;
- dal ricorrente AR AL, con ricorso redatto a ministero dell'avv. Ambra Giovene, sono stati sviluppati dieci motivi di Impugnazione:
a) con la prima doglianza veniva rilevata la violazione degli artt.34 e 36 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1,
lett. c); in data 27 ottobre 2009 la Corte di Appello di Milano respingeva l'istanza presentata ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen. nell'interesse del prefato ai fini della declaratoria della retrodatazione del termini di durata di custodia cautelare, facendo espresso riferimento alla questione proposta afferente il ne bis in idem che riteneva insussistente. Faceva parte del Collegio, che emetteva l'ordinanza reiettiva, anche il giudice relatore della sentenza gravata. Avanzata richiesta di astensione, la Corte la rigettava rilevando che il provvedimento del 27 ottobre 2009 non aveva comportato alcuna valutazione di merito, mentre in realtà aveva anticipato la decisione in relazione alla eccezione di ne bis in idem che esulava la questione attinente all'art. 297 cod. proc. pen.;
b) con la seconda censura veniva eccepita la violazione del divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. e manifesta contraddittorietà della motivazione della sentenza sul punto, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); trattasi della medesima censura sovra riportata;
in più viene ribadito che la Corte territoriale non solo non chiarisce se se vi sia stata una soluzione di continuo tra le due associazioni, ma fa esplicito riferimento alla prosecuzione di un'organizzazione in un'altra; inoltre veniva rilevato che l'imputazione del procedimento Cerberus inerisce a una segmentazione per motivi di accertamento e non di consumazione non essendovi alcuna prova della cessazione della permanenza e dell'insorgere di un nuovo pactum sceleris, ne' vi è alcuna motivazione sul punto, sicché non si può parlare, come per contro fa la sentenza, di una diversità del tempus commissi delicti in corrispondenza della diversa associazione;
la durata di appartenenza in un'associazione non condiziona la qualificazione giuridica del fatto in quanto è l'essere partecipi del sodalizio, indipendentemente dal periodo di affiliazione, che Integra il reato associa ti vo;
la permanenza nel reato non è, per sua definizione, un altro reato, ma solo la prosecuzione del precedente, punendo la legge il fatto e non la sua durata che può influire tutt'al più su un surplus di pena;
c) con il terzo motivo di gravame veniva evidenziata la violazione dell'art. 605 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
il giudice ha fatto richiamo per relationem alle argomentazioni del giudice di primo grado omettendo di prendere in esame le numerose censure difensive rimaste invece senza risposta come la mancata iscrizione del reato di cui al capo B) - art. 513 bis cod. pen. aggravato ai sensi della L. 13 maggio 1991, n. 152, art.
7 - o le censure dimostrative della non riconducibilità al ricorrente degli atti di intimidazione addebitategli, liquidate come mero argomento riduttivo;
d) con la quarta censura veniva rilevata la violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione alla inutilizzabilltà
dell'attività di indagine acquisita;
si tratta della censura più sopra evidenziata;
viene qui in più approfondita la dichiarazione di inutilizzabilità di cui all'ordinanza 16 gennaio 2006 che non può essere aggirata con una nuova iscrizione perché questo vanificherebbe ogni controllo di natura giudiziaria;
l'inutilizzabilità veniva anche eccepita in relazione alla mancata proroga delle indagini in relazione a AR AL per il reato associativo di cui al capo A) a decorrere dal 17 ottobre 2008;
e) con il quinto motivo di doglianza veniva eccepita la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) con riferimento all'art. 416 bis cod. pen.; il giudice non ha chiarito in cosa sia consistita la partecipazione del prefato nell'organizzazione, in cosa cioè sia consistita la prosecuzione della consorteria dei IA, posto che detta partecipazione non può essere inferita dalla commissione del reato ascritto sub B) per l'autonomia del reato-fine;
f) con il sesto motivo di doglianza veniva rilevata la violazione dell'art. 335 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per l'omessa iscrizione della notizia di reato ex art.513 bis cod. pen.; non vi è alcuna iscrizione di reato per la fattispecie in questione ne' una sua proroga;
ciò sanziona necessariamente di inutilizzabilità tutte le indagini relative richiedendo infatti ogni reato la relativa iscrizione per il vaglio di legittimità sul punto delle medesime indagini;
g) con il sesto motivo di censura il ricorrente si doleva della violazione dell'art. 513 bis cod. pen. e L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); non vi è alcuna prova che il ricorrente abbia posto in essere una qualche alterazione delle logiche del libero mercato, non tenendo conto la motivazione, del tutto apodittica, che già l'informativa di polizia giudiziaria attestava l'inesistenza di minacce e violenza in relazione all'affare riguardante il Nolli;
manca anche qualsivoglia motivazione in relazione alla censura difensiva circa la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7;
h) con l'ottavo motivo di censura veniva censurato il fatto che fosse stata irrogata la pena per la continuazione non contenuta nel minimo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e);
i) con la nona doglianza veniva censurata la negazione delle attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e);
l) con il decimo motivo, infine veniva censurata la violazione in relazione alla mancata motivazione in punto di cui all'art. 416 bis, comma 7, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in punto di confisca.
- dal ricorrente TI HI, con ricorso redatto a ministero dell'avv. Giovanna Creti, sono stati sviluppati cinque motivi di impugnazione:
a) con la prima doglianza veniva rilevata la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art.479 cod. pen. e violazione di tale norma nonché degli artt. 68, 568
e 173 bis disp. att. cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b); il giudice non ha per vero tenuto presente che, in tanto la falsità in atto pubblico si considera sussistente (nella fattispecie l'atto era rappresentato dalla relazione di stima del terreno) in quanto risulti accertata e comprovata la violazione delle norme processuali collegate che devono essere espressamente indicate con argomentazioni motivate e non apodittiche;
in realtà non è stato considerato che la relazione di stima non prevede obbligatoriamente la partecipazione delle parti alle operazioni peritali non trattandosi di una perizia, bensì solo di un'attività preparatoria all'attività unilaterale di vendita, ne' l'estimatore ha l'obbligo di redigere il processo verbale delle operazioni espletate o di menzionare i sopralluoghi effettuati, come quello dell'8 aprile 2008, ne' di riportare le fotografie scattate durante l'accesso; gli elementi oggettivi illustrati nella parte descrittiva della relazione redatta dall'imputato sono tutti conformi al vero, nè sono stati omessi fatti che il prefato aveva l'obbligo di menzionare;
la ravvisata violazione del dovere di correttezza e imparzialità riconduciate al TI realizzano altra e diversa fattispecie di reato;
inoltre il contatto instaurato dal prefato con i confinanti trova giustificazione nell'incarico conferito onde rispondere alla parte del quesito formulato dal giudice relativa alla descrizione dei confini;
quanto all'attestazione dei luoghi, va sottolineato che il terreno pignorato non risultava occupato in senso tecnico-giuridico da terzi, trattandosi di terreno libero;
In altre parole, nessuno degli aspetti descrittivi indicati nella relazione di stima è falso;
quanto alla contestazione che attiene alla valutazione estimativa, la prevalente giurisprudenza ritiene che i giudizi di valore non possono dirsi falsi implicando una interpretazione della realtà; inoltre il terreno pignorato è stato valutato secondo i criteri di estimo, ne' è stato attribuito un valore nettamente inferiore di mercato;
non si è poi tenuto conto del fatto che le parti processuali dopo il deposito della stima hanno facoltà di procedere alla contestazione della valutazione depositando note critiche, cosa non avvenuta;
non è stato inoltre preso in considerazione il fatto che, ancorché il prezzo potesse essere concordato (circostanza peraltro non appurata dalle intercettazioni telefoniche), il medesimo non fosse stato comunque determinato nel rispetto delle norme da applicare;
b) con la seconda censura veniva eccepita la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). In relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art.319 cod. pen. e inosservanza ed erronea applicazione della legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b); veniva per vero rilevato che non sussistendo la falsità contestata non sussiste neppure il reato di corruzione;
il giudice non ha inteso indicare quando sia intervenuto l'accordo corruttivo in relazione al quantum, nè che torto avesse promesso a TI la somma indicata e che quest'ultimo l'abbia accettata;
inoltre non si comprende l'utilità di corrompere il pubblico ufficiale per poi pagare la stessa somma che si sarebbe pagata per acquisire il terreno;
infine non vi è prova della dazione della somma;
c) con il terzo motivo di gravame veniva evidenziata la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alle conseguenze che il giudice di merito ha tratto in sentenza sulla base di una prova valutata decisiva, nonché travisamento della prova in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivo dei delitti contestati ai capi Q) ed R), ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); la conversazione di cui alla telefonata del 9 aprile 2008 e l'appunto relativo ai conteggi escludono che TI abbia concordato con IO il valore delle particelle essendosi semmai limitato a comunicare il valore base d'asta da lui ritenuto più congruo;
inoltre IO aveva chiarito il senso degli appunti sequestrati presso la sua abitazione e che facevano riferimento non all'asta di un terreno a AS, ma di un appartamento a AS e di un immobile ad Assago;
erroneamente valutata è anche la circostanza relativa all'incontro tra TI e IO il giorno del sopralluogo dell'8 aprile 2008 in costanza del quale, secondo l'accusa, sarebbe stato concordato il valore del bene tra il TI e ED IO risultando invece che a tale sopralluogo era presente IO ND;
d) con la quarta censura veniva rilevata l'Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 322 ter cod. proc. pen. in relazione alla confisca, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b); la somma pattuita in realtà non è stata determinata e non è determinabile;
inoltre sono state confiscate le somme del conto corrente intestato a TI NA violando così il limite disposto dalla legge di non sequestrare beni appartenenti a persone estranee al reato;
- dal ricorrente IA EN, con ricorso redatto a ministero dell'avv. ES Lojacono, veniva rilevata la violazione dell'art.416 bis cod. pen. nonché difetto e manifesta illogicità della motivazione sia in relazione alla valutazione degli elementi costitutivi del reato che della qualificazione della ritenuta condotta associativa del ricorrente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); la motivazione in punto di sussistenza del vincolo associativo è del tutto apparente;
inoltre, quanto alla partecipazione del ricorrente, si faceva presente che il prefato non era stato attinto da alcuna contestazione relativa alle cosiddette attività illecite tradizionali, ne' da quelle "pulite" (così testualmente) relative al settore economico-imprenditoriale; in relazione più specifica all'episodio che attiene alla elargizione di Euro 40.000,00 praticatagli dall'imprenditore DA MB, la motivazione sul punto della sentenza è insufficiente atteso che, contrariamente a quanto assunto, non vi alcuna prova che possa aver costituito un valore sintomatico del volersi ingraziare il soggetto assicurandosene la protezione;
in relazione alla presunta presenza del IA negli uffici della AM dell'11 gennaio 2008, per il solo fatto che sia stato visto dagli operanti allontanarsi con la vettura della madre, nonostante la perizia fonica abbia concluso che non si sia trattato del ricorrente e che AV SE, estraneo al processo ne abbia escluso la presenza, non tiene conto che gli inquirenti non hanno visto fisicamente il IA, per le avverse condizioni atmosferiche di quel giorno e che a quella riunione avevano partecipato numerosi congiunti della madre della ricorrente che ben avrebbero potuto utilizzare la medesima vettura;
inoltre, in quella riunione, anche a voler ammettere che vi avesse preso parte il ricorrente, vi era stato solo un invito a trovare una soluzione al problema e non certo una intimidazione che non si comprende, ne' la sentenza lo chiarisce, a chi dovesse essere rivolta;
oltretutto nella conversazione intercettata tra AR e IO, il AR parla della presenza del figlio di CC IA, quello che "ha il bunker ad Assago", che non può identificarsi con il ricorrente che è figlio di TO IA, vale a dire il nipote di IA CC. Che non si tratti della stessa persona emerge inoltre da un altro incontro, avvenuto l'8 aprile 2008 presso la sede della AM, nel corso della quale il AR presentava al AR il ricorrente come il figlio di IA TO;
tale presentazione non avrebbe avuto senso se il AR avesse già avuto modo di incontrare il ricorrente alla riunione dell'11 gennaio;
ma anche il terzo episodio, quello relativo alla predetta riunione dell'8 aprile 2008 presso la AM, non è affatto significativo del ritenuto invece coinvolgimento del ricorrente nell'affare di via EL, atteso che egli rimane un semplice spettatore e non ha preso nessuna parte ne' diretta ne' indiretta alla questione immobiliare essendo stato colà presente per altri motivi, peraltro del tutto leciti;
infine, del tutto privo di motivazione e di riscontro è il riferimento al fatto che il ricorrente si sia adoperato dopo l'arresto dei AR a incassare somme residue e veicolare messaggi in carcere.
- dal ricorrente RE TO, con ricorso redatto a ministero dell'avv. Maria Teresa Zampogna, sono stati sviluppati sei motivi di impugnazione:
a) con la prima doglianza veniva rilevata l'inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 130 cod. proc. pen. e per mancata correzione degli errori materiali indicati dalla difesa e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); la difesa aveva per vero osservato che, nell'elenco degli imputati, il ricorrente era indicato come latitante, domiciliato ex art. 165 cod. proc. pen. presso i difensori e che l'avv. Zampogna, in esito alla propria arringa, aveva concluso anche in relazione capo e) per il quale non vi era per contro alcuna contestazione al prevenuto;
il giudice aveva negato la correzione in modo apodittico subordinando l'applicazione della procedura di correzione alla rilevanza dell'errore, non prevista dall'art. 130 cod. proc. pen.;
b) con la seconda censura veniva rilevata la inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., lett. e) artt. 598 e 438 c.p.p., art. 603 c.p.p., commi 1 e 3, art. 268 c.p.p., comma 7 e art. 392 e ss. cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'acquisizione della perizia trascrittiva delle intercettazione telefoniche e ambientali disposta ex art. 628 c.p.p., comma 7 nell'ambito del procedimento davanti al Giudice dell'Udienza preliminare In regime di giudizio abbreviato e depositata in data 28 ottobre 2010, vale a dire lo stesso giorno in cui è stata emessa la sentenza di primo grado;
e altresì la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità sul punto;
c) con il terzo motivo di gravame veniva evidenziata e veniva eccepita l'inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen., art. 125 c.p.p., comma 3, art. 192 c.p.p., commi 1 e 2,
art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e, art. 598 cod. proc. pen. circa la sussistenza del reato di cui al capo A) e comunque del coinvolgimento dell'indagato nel reato, non essendo stata applicata la regola per cui la responsabilità penale dell'Impugnazione deve essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio, ne' essendo stata valutata compiutamente la relativa prova di natura indiziaria;
non vi è alcuna argomentazione relativa ai fatto che il RE, che ha regolarmente acquisito le quote societarie della Edil Company, abbia svolto la funzione di prestanome (in relazione al quale doveva piuttosto essere contestato il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, comma 1) anziché un'attività concreta e reale anche come amministratore unico, attività che poi svolse dopo gli arresti del 2008 collaborando con l'amministratore giudiziario;
ne' è dato comprendere da quali elementi il giudice abbia tratto la convinzione che il RE nei cantieri usasse comunemente il cognome AR o che svolgesse l'attività di factotum per la famiglia;
ne' il giudice ha dato conto delle numerose doglianze difensive avanzate anche con riferimento ai provvedimento di primo grado avverso il quale erano stati elencati numerosi elementi a discarico del ricorrente non presi in considerazione;
ne' sono state esaminate le 17 censure che attengono alla ritenuta partecipazione ai reato associativo per la commissione dei reati fine quando la conversazione tra AR EN e AZ CO, in relazione al capo c) è di dubbia interpretazione non potendo affatto evincersi che fosse il RE ad avere il telecomando del box, anche perché il "Totò" cui si fa riferimento in detta intercettazione può essere chiunque non essendo un soprannome, ma un mero diminutivo;
non vi è inoltre alcuna prova certa che ponga in correlazione il RE con il box di Assago e nessuna confutazione è fatta in sentenza delle doglianze difensive;
in relazione al capo D) veniva rilevato che lo stesso doveva ritenersi assorbito nel reato di porto e detenzione di arma clandestina non potendosi configurare tale reato se non commettendo il reato di ricettazione;
parimenti non è configurabile la responsabilità del prefato per la ricettazione della pistola semiautomatica 9 x 21 CZ perché da ritenersi assorbita nell'ipotesi delittuosa di cui al capo C); anche in relazione al capo F), avendo dichiarato il AZ di aver rubato la moto in questione che aveva le chiavi inserite, non vi è prova della consapevolezza della provenienza illecita;
illogico è poi l'aver ritenuto la responsabilità del RE per il reato di cui all'art.390 cod. pen. vale a dire per aver aiutato il AZ, secondo l'accusa, a ripulire l'appartamento occupato dal latitante SE;
il reato non è mai stato contestato al RE;
d) con la quarta censura veniva rilevata l'inosservanza e/o erronea applicazione della L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 e mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto;
e) con il quinto motivo di doglianza veniva eccepita la mancata derubricazione del reato contestato ex art. 416 bis cod. pen. in quello di favoreggiamento ex art. 378 cod. pen. per i reati estorsivi del procedimento Cerberus;
f) con il sesto motivo di doglianza venivano avanzate richieste inerenti al trattamento sanzionatorio.
Il RE presentava inoltre motivi nuovi di ricorso con cui, tra l'altro, riprendeva e approfondiva le tematiche già toccate nel ricorso concludendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. - dal ricorrente AM srl, con ricorso redatto a ministero dell'avv. Alessio Lanzi, veniva rilevata la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della decisione impugnata in ordine alla richiesta avanzata con l'atto di appello di veder diminuita la pena inflitta per eccessività e comunque erronea applicazione dell'art. 81 cpv cod. pen.; non si era tenuto conto che il reato di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24 era stato commesso non già in conseguenza di una condotta associativa, ma unicamente per agevolare il sodalizio mafioso;
- dal ricorrente LI AS, con ricorso redatto a ministero dell'avv. Alessio Lanzi, veniva rilevata la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della decisione impugnata In ordine alla richiesta avanzata con l'atto di appello di veder diminuita la pena Inflitta per eccessività e comunque erronea applicazione dell'art. 81 cpv cod. pen.. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - La sentenza impugnata deve essere annullata con le determinazioni di cui in dispositivo.
3.1 - I difensori di AR EN, AR SA e AR EN, In via di principalità hanno sollevato l'eccezione di ne bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen. con riferimento al reato associativo contestato ai predetti unitamente a AR ES, IA EN e RE TO. Si afferma che vi sarebbe unicità di fatto con l'associazione contestata ai predetti AR EN, AR SA e AR EN nel processo Cerberus, atteso che vi sarebbe identità di struttura e di radicamento sul territorio a prescindere dal diverso ambito applicativo dell'attività di predominio (che secondo l'accusa si sarebbe estesa dal settore del movimento terra in edilizia all'attività di intermediazione) e dal fatto che all'originaria struttura si siano aggiunti altri compartecipi. Si afferma che il reato si perfezioni con la partecipazione al sodalizio criminoso, mentre la partecipazione in sè è solo la manifestazione della permanenza del delitto ma non può costituire un nuovo reato. 3.1.1 - Sul punto questa Corte intende dar continuità la principio di diritto già espresso da questa Corte secondo cui il principio del ne bis in idem comporta il divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto nei confronti dello stesso imputato. Poiché l'identità del fatto va ravvisata alla stregua della condotta, dell'evento e del nesso di causalità, va esclusa la violazione del suddetto principio in presenza della reiterazione di condotte in tempi diversi, così come nell'ipotesi di concorso materiale o anche in quella di concorso formale di reati.
In tema di delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso), pertanto, va esclusa la duplicazione processuale allorquando l'oggetto della contestazione sia una condotta successiva a quella già giudicata con sentenza irrevocabile (Cass., Sez. 1, 21 ottobre 1992, n. 11633, rv. 192572, P.M. in proc. Puca ed altri). In altre parole qualora la condotta dell'agente (organizzatore o partecipe) sia da lui protratta nell'ambito della medesima struttura e territorio, a prescindere dall'ambito di operatività e della diversità compositiva della compagine criminosa, integra il reato ex art. 416 bis cod. pen. che ha natura infatti permanente. L'interruzione di tale condotta criminosa (a seguito per esempio di una contestazione definita nel tempo) fa decorre la perpetrazione per il nuovo reato perdurante che non può rimanere impunito per il solo fatto che l'accertamento giudiziario abbia riguardato solo un segmento temperale (precedente) di tale reato. Se è ben vero che il delitto si integra con il far parte di un'associazione, è anche vero che trattasi di reato permanente sicché il delitto permane fino a quando il soggetto non cessa la sua qualità di socio e che segna il momento consumativo del fatto illecito. Sia che l'interruzione sia di natura soggettiva (dipendente dal compartecipe) od oggettiva (dipendente da una cesura connessa a una contestazione) la perduranza dell'associazione oltre l'interruzione realizza un diverso reato. Non si tratta quindi di una duplicazione del reato per ragioni di indagine, ma di un medesimo reato spezzato da un evento interruttivo che ha separato due condotte separatamente punibili. Trattandosi poi della medesima struttura associativa e dei medesimi soggetti operanti ancorché dispiegatesi lungo periodi differenti, sarà agevole applicare il vincolo della continuazione in fase di cognizione o esecutiva in modo da ripristinare quella pena per tutto il periodo di perpetrazione del fatto di reato che sarebbe stata irrogata in modo unitario se i due segmenti temporali fossero stati "processati" in un unico processo di cognizione.
3.1.2 - Ciò posto occorre tuttavia rilevare che la separazione delle condotte per ragioni di accertamento e di definizione giudiziarie sia perimetralmente definita e certa nel tempo il che può avvenire o con una contestazione di tipo "chiuso" che si verifica allorquando il capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio indica la data di cessazione della permanenza ovvero con una contestazione di tipo "aperto" (senza cioè l'indicazione nel capo di imputazione della data di cessazione della permanenza) che consente l'applicazione della regola, di natura processuale, per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado (il che tuttavia non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, Cass., Sez. 1, Sentenza 26 settembre 2007, n. 37335, rv. 237506, Cannella). Nella diversa ipotesi in cui, invece, la contestazione indichi esclusivamente la data di accertamento di un reato permanente, come accaduto nel processo Cerberus, senza cioè alcun riferimento a una data di cessazione della permanenza, il giudice del dibattimento deve appurare, attraverso l'interpretazione di detto capo, considerato nel suo complesso, se esso riguardi una fattispecie concreta la quale, cosi come descritta, sia già esaurita prima o contestualmente all'accertamento medesimo, ovvero si verta con una condotta ancora in atto;
in tal caso, poiché il capo di imputazione ascrive all'imputato una condotta che, lungi dell'essersi già esaurita, è ancora perdurante alla data in esso indicata, deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l'ulteriore eventuale protrazione della permanenza, di cui pertanto può tenere conto il giudice del dibattimento ad ogni effetto penale, senza che sia richiesta a tal fine un'ulteriore contestazione da parte del pubblico ministero (sulla questione, in termini, Sez. U, Sentenza n. 11930 dei 11 novembre 1994, rv. 199170, P.M. in proc. Polizzi). E tale specifica verifica, come rinvenibile dalla lettura della sentenza 24 aprile 2012, n. 31512 della Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Milano 24 aprile 2012 (relativa proprio al processo Cerberus) non risulta essere stata effettuata dal giudice lasciando aperta la strada e la relativa presunzione, trattandosi di contestazione "non chiusa" per aver fatto espresso riferimento al mero accertamento, che il reato associativo si sia protratto sino alla data della sentenza di primo grado (sempre nel procedimento "Cerberus") dal Tribunale di Milano vale a dire sino all'11 giugno 2010, il che finisce per sovrapporsi alla contestazione di cui al capo A) del presente giudizio (posto che il capo di imputazione pur facendo riferimento all'accertamento adotta la dicitura "ad oggi permanente") la cui perduranza, trattandosi a sua volta di formulazione "aperta", deve intendersi cessata con la pronuncia della sentenza emessa in primo grado in questo stesso giudizio, vale a dire in data 28 ottobre 2010. 3.1.3 - Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà considerare che il reato associativo contestato nel presente procedimento, è già stato oggetto di giudizio nei termini precisati, sicché, in dipendenza altresì del contenuto della sovra menzionata sentenza di annullamento della Corte di Cassazione 24 aprile 2012 che ha sollecitato il giudice del rinvio a colmare alcuni determinanti deficit motivazionali dovrà mettere mano, in esito al vaglio eventualmente positivo di sussistenza dell'associazione, al trattamento sanzionatolo dei prevenuti. La Suprema Corte ha per vero stigmatizzato con la sentenza citata la conclusione non motivata cui la decisione gravata era giunta circa la prova che i AR esercitassero un controllo sul territorio grazie alla fama criminale ottenuta anche per essere eredi della famiglia IA e che gli avvertimenti mafiosi di natura intimidatoria di varia natura, individuati in giudizio, provenissero e fossero riferibili alla condotta degli imputati. In altre e più conclusive parole il giudice del rinvio, anche in esito al vaglio circa la sussistenza di una associazione mafiosa nei procedimento Cerberus e di una sua perduranza anche dopo l'11 giugno 2010, dovrà valutare la ricaduta di ciò sul trattamento sanzionatorio degli odierni ricorrenti considerando che AR EN, AR SA e AR EN, per quanto sopra meglio specificato, sono stati già giudicati sino alla data dell'11 giugno 2010, mentre AR ES, IA EN e RE TO, quali nuove compartecipi, risponderanno del reato associativo solo se si perverrà a una valutazione di sussistenza dell'associazione stessa o di quanto della medesima residui, e cui secondo l'accusa ineriscono. La loro posizione, a parte quanto sarà nel prosieguo argomentato, è fortemente condizionata dunque dalla persistenza del sodalizio criminoso già oggetto di giudizio nel procedimento Cerberus, attualmente non definito e dunque sub iudice, come sopra rammentato, a seguito della decisione di annullamento di questa Corte di legittimità in data 24 aprile 2012. 3.1.4 - Analogo discorso va effettuato per l'aggravante contestata di cui alla L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 che richiama la metodologia mafiosa e l'agevolazione della consorteria in atto e dunque la necessità che l'aggravante detta sia nuovamente valutata alla luce dell'asseverata sussistenza del sodalizio criminoso oggetto di disamina nel processo Cerberus.
3.1.5 - Altra questione processuale su cui si è incentrata l'attenzione dei ricorrenti AR EN e AR SA attiene alla rilevata inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti successivamente al 16 gennaio 2006 nell'ambito del processo Cerberus, come da provvedimento del Giudice delle indagini preliminari;
tale presa di posizione del giudice, secondo i ricorrenti, metterebbe in discussione la inutilizzabilità degli stessi esiti anche in questo giudizio.
Deve rilevarsi, a totale confutazione del rilievo in questione, che la declaratoria di inutilizzabilità per ragioni di mancata copertura fornita dalla richiesta di proroga di indagine dispiega la sua efficacia solo all'Interno del processo in cui viene sollevata. Gli esiti di indagine sarebbero stati cioè di per sè validi, ma non suscettibili di avere efficacia probatoria nel procedimento che non le ha legittimate, giusta la declaratoria in questo senso da parte del giudice procedente. In altre parole le inutilizzabilità fisiologiche della prova, cioè quelle che possono definirsi coessenziali ai peculiari connotati del processo accusatorio hanno una invalidità intrinseca al processo cui ineriscono e non riverberano effetti negativi in altri giudizi le cui relative indagini trovino giustificazione nell'alveo temporale ordinario o prorogato delle indagini medesime. Diversa sorte toccherebbe invece alle inutilizzabilità patologiche (relative a prove assunte contra legem) che assumono una impossibilità di impiego trasversale anche in giudizi non di cognizione, quali quelli cautelari, esecutivi o di sorveglianza.
3.1.6 - Peraltro è appena il caso di rilevare che, quanto posto a fondamento del presente giudizio è per lo più il compendio di prova dibattimentale, quello formatosi cioè in modo autonomo nei regolare contraddittorio delle parti, fatto questo che sanerebbe di per sè qualsivoglia eccezione di utilizzabilità.
3.1.7 - Inoltre il rilievo è comunque inammissibile per genericità e per violazione del principio consolidato dell'autosufficienza del ricorso, posto che i ricorrenti non specificano quali siano esattamente gli atti dichiarati inutilizzabili, ne' viene chiarito, ed è ciò che qui più rileva, quale sia stata la ricaduta probatoria effettiva che gli stessi esiti di indagini dichiarati inutilizzabili possono aver avuto nel presente giudizio. 3.2 - Ciò posto, deve rilevarsi che il gravame del rappresentante della pubblica accusa è da ritenersi manifestamente infondato e dunque inammissibile.
3.2.1 - Il Procuratore generale ricorrente ha posto l'accento su lacune motivazionali rinvenibili nella motivazione della sentenza. Non si sarebbe tenuto conto per vero, si afferma, che non solo i tempi stringenti di trasferimento della vettura da Corsico ad Assago non avrebbe consentito di caricare nel baule della vettura le armi prima del ricovero nel box, ma che tale carico non risultava essere stato effettuato, secondo quanto emerso dalla indagini di polizia giudiziaria, neppure quando la vettura già si trovava in tale box. L'intraneità del AR, che segue il AZ in molte delle sue iniziative illecite, accompagnandolo addirittura al cospetto di AR EN, faceva inoltre dubitare fortemente che le armi potessero essere state inserite nel baule all'insaputa del AR medesimo, che peraltro ben conosceva l'esistenza del box di Corsico dove un'altra arma risultava essere stata avvolta in carta da giornale del tutto simile a quelle rinvenute nel box di Assago. Sul punto l'argomentazione della Corte era deficitaria e illogica come sul profilo della consapevolezza della detenzione di droga atteso che nella conversazione intercettata il prefato da contezza di occuparsi anche di tale sostanza e nel contempo sia frequenta un box che il AZ che, a sua volta, ha la disponibilità di quattro kg di droga.
3.2.2 - Il gravame tuttavia, così formulato, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova valutazione del merito già esaminato dal giudice, sviluppandosi inoltre in modo generico e non concreto. Alla Corte di Cassazione deve ritenersi per vero preclusa la reinterpretazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendo il giudice di legittimità soltanto controllare (così come è stato fatto) se la motivazione della sentenza di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Quindi non possono avere rilevanza le censure che si limitano a offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, e la verifica della correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite: la suprema Corte, infatti, non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., ex plurimis, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia). Nè i parametri di valutazione possono dirsi mutati per effetto delle modifiche apportate all'art. 606 cod. proc. pen. con la L. n. 46 del 2006, essendo stato affermato e più volte ribadito che anche all'esito della suddetta riforma "gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio" (Sez. S, 11 gennaio 2007, n. 8094, Ienco, rv 236540). 3.2.3 - Il provvedimento gravato, peraltro, dando conto in modo analitico delle ragioni della propria decisione, ha correttamente valutato tutti gli elementi risultanti dagli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronee applicazioni della legge penale e processuale e come tale non censurabile in questa sede di legittimità. In particolare è stato evidenziato dal giudice che gli elementi costituenti il compendio di prova resosi disponibile in giudizio non erano da ritenersi sufficienti per l'affermazione della pene responsabilità del prefato dandone a tal fine esaustiva ragione con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici. La riferibilità delle armi trasportate (o meglio rinvenute occultate) nella AN BR al AR erano solo il frutto di una presunzione logica del primo giudice senza il conforto di una prova certa che l'Imputato avesse la consapevolezza della presenza di tali armi nel baule, sempre a voler dare per comprovato, e non lo era, tanto da costringere il ricorrente a formulare diverse ipotesi ricostruttive, che al momento dello spostamento dell'auto da parte del AR, dalla sua abitazione a quella del AZ, le armi fosse state già stivate nella vettura stessa. Anche l'argomentazione dell'utilizzo della stessa carta di giornale per le armi del box di Corsico e di Assago sarebbe potuta essere spesa tutt'al più per il AZ, ma non necessariamente anche per il AR, la cui unica colpa certa emersa in giudizio era quella di accompagnarsi al AZ che, paradossalmente, è stato assolto dal giudice dei merito dal reato associativo senza che il rappresentante della pubblica accusa abbia inteso impugnare, quantomeno per coerenza logica con il presente gravame, la relativa decisione. Nè si comprende perché il AR, semplice elettricista, cui non è stato contestato diversamente dal AZ, il reato associativo, potesse accedere liberamente alla droga (peraltro in quantitativo piuttosto elevato) e solo per il fatto di essersi recato nel box dopo l'intervento degli inquirenti che aveva sequestrato il borsone la conteneva.
4. - In relazione alla posizione di AR EN si osserva quanto segue:
4.1 - In relazione ai primi tre motivi di gravame che concernono il ruolo associativo del prefato e la sussistenza della medesima associazione già si è più sopra detto. Si richiamano pertanto le relative argomentazioni.
4.2 - In punto di consapevolezza del ricorrente circa la presenza delle armi all'interno del baule della AN BR, si osserva inoltre che il giudice del merito è stato esplicito nel rammentare che il riferimento effettuato dal ricorrente nella intercettazione al telecomando con i quattro tasti gialli, onde porre in correlazione il prefato al box e quindi alle armi, è molto preciso e puntuale e fonda il suo riscontro nella specifica attività di indagine effettuata dagli inquirenti che ha comprovato come i telecomandi in uso nel condominio ove il box è ubicato hanno effettivamente il telecomando con quattro tasti gialli.
4.3 - Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di impugnazione.
4.3.1 - Le doglianze difensive sono meramente in fatto e dunque inammissibili. Correttamente il giudice di merito rileva come l'abitazione in cui il latitante AO SE viveva era stato affittato dal AZ, uomo gravitante nell'orbita di AR EN, che è poi anche lo stesso individuo che aveva locato i box di Assago e di Corsico in cui sono state trovate le armi e la droga. Inoltre il ricorrente, ricorda il giudice, era stato più volte notato dagli inquirenti accedere allo stabile e alla corsia dei box, in particolare il giorno in cui telefona al figlio AL comunicandogli di essere "a casa", mentre nessun "altra abitazione, all'infuori di quella SE, il ricorrente ha dimostrato di aver la disponibilità in quello stesso condominio.
5. - In relazione alla posizione di AR ES, che non compare tra i soggetti coinvolti nel processo Cerberus a livello associativo, vi è da osservare che il giudice di merito non ha dato prova di aver tenuto conto delle censure già espresse dalla sentenza 3 giugno 2010 con cui la Corte di Cassazione aveva annullato il provvedimento del Tribunale del Riesame di Milano che in data 18 novembre 2009 aveva confermato l'ordinanza di custodia cautelare limitatamente al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.. In particolare in quella stessa sentenza di annullamento era stato rilevato che non era stata chiarita la condotta concretamente attribuita al prefato dalla quale possono essere tratti elementi sintomatici del suo inserimento nel clan IA, posto che la presenza del AR nei cantieri nei quali si svolgevano i lavori ai quali, si sostiene, erano interessati gli uomini della consorteria, il fatto che il ricorrente sia entrato o sia stato sul punto di entrare in conflitto con personaggi di sospetta militanza mafiosa sono indubbi elementi di sospetto che, tuttavia, di per sè soli, non appaiono sufficienti a sostenere la tesi della appartenenza del AR alla predetta societas sceleris. Neanche il fatto che lo stesso avesse un carattere violento e arrogante è elemento conducente, ne' può esserlo il fatto che, in una occasione, si sarebbe interposto in una lite tra presunti appartenenti alla ndrangheta. Maggior spessore sembra avere il riferimento al fatto che il predetto si sarebbe presentato come "inviato" da IA IN. Inoltre non è stato parimenti motivo di approfondimento argomentativo dove la personalità e il ruolo del predetto IA avrebbe trovato espressione e con quale scopo e con quale concreto mandato il AR sarebbe stato inviato dall'associazione. Tali gravi deficit motivazionali sono passati indenni al vaglio dibattimentale del giudice che li ha riversati nella sentenza gravata non ponendosi il problema di fornire al giudizio di colpevolezza una solida base argomentativa oltre ogni ragionevole dubbio. 5.1 - Da respingersi è invece il gravame relativo al reato di detenzione e porto d'arma. Il giudice sul punto ha esaustivamente motivato avendo messo in chiara evidenza che il box fosse stato locato dal ricorrente e che fossero stati trovati al suo interno la scatola di un cellulare risultato a lui intestato, oltre alla pistola con matricola abrasa. Nessuna giustificazione alternativa, validamente esaminabile, è stata avanzata dal ricorrente. 6. - In relazione alla posizione di AR SA e per quanto concerne il reato associativo e l'eccezione di rilevata inutilizzabilità degli atti processuali successivi al 16 gennaio 2006, si richiama quanto più sopra argomentato.
6.1 - Infondato è per contro il terzo motivo di impugnazione del ricorso.
6.1.1 - Le censure difensive (in relazione all'art. 513 bis cod. pen.) sono sviluppate in fatto e del tutto generiche tanto da non potersi cogliere quali siano i profili valutativi del giudice ritenuti erronei e soprattutto le ragioni specifiche di doglianza. Sul punto la motivazione del giudice è ampia ed esaustiva e da piena contezza delle proprie ragioni decisorie.
6.2 - Anche il quarto motivo di ricorso (incentrato sul reato di incendio) è manifestamente privo di fondatezza.
6.2.1 - Le doglianze, in questo contesto, si palesano del tutto generiche e non correlate con la decisione impugnata, ne' sono state esplicitate le ragioni per le quali le dichiarazioni del ON sarebbero da ritenersi inattendibili e da corroborarsi con altri elementi di riscontro. Ancorché le dichiarazioni del ON siano da reputarsi dichiarazioni provenienti da una parte offesa e dunque da valutarsi con particolare attenzione non devono, sol per questo, essere necessariamente riscontrate avendo capacità dimostrativa autonoma. Va ricordato infatti che, come costantemente enunciato da questa Corte, da ultimo anche a Sezioni Unite, le regole dettate dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;
si è aggiunto che, peraltro, laddove la persona offesa si sia costituita parte civile, può rendersi opportuno procedere al riscontro delle dichiarazioni con altri elementi (per tutte, Sez. U. 19 luglio 2012, n. 4146, Bell'Arte ed altri, rv. 253214). Nella specie, la motivazione complessivamente resa sul punto dalla Corte territoriale da ampiamente conto delle ragioni per le quali la persona offesa è stata ritenuta, in coerenza con i principi più volte affermati da questa Corte, attendibile. Non è mancato per vero lo scrutinio motivato di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca del teste e il veglio analitico delle propalazioni accusatorie. 7. - Quanto a AR AL si rileva quanto segue:
7.1 - Il primo motivo di ricorso, non è fondato e deve essere respinto.
7.1.1 - Occorre per vero rilevare che il dovere di astensione da parte del giudice interviene in giudizio allorquando viene dal medesimo espressa una valutazione di merito che involge in modo definitorio la responsabilità penale di uno soggetto e non una mera questione processuale accessoria che interessa una pluralità di imputati, come avvenuto nella fattispecie, che verte oltretutto sulla sola problematica della retrodatazione vuoi della misura di custodia cautelare vuoi della iscrizione della notizia di reato e dunque su una questione precorrente il vaglio di responsabilità. La ratio delle norme sulla incompatibilità del giudice mirano a tutelare la terzietà del giudicante nel giudizio penale in modo che il giudice affronti la valutazione della responsabilità dell'indagato/imputato, in esito a un procedimento accertativo, scevro da pregiudizi nascenti dal fatto che la questione sia stata dal medesimo già esaminata e in particolare che vi sia stata da parte sua un'anticipazione di giudizio.
7.2 - In relazione al reato associativo si richiamano le argomentazioni dinanzi riportate.
7.3 - Parimenti destituito di fondamento è il motivo di impugnazione che attiene al reato di cui all'art. 513 cod. pen.. Deve per vero rilevarsi, con riferimento alla eccezione della mancata iscrizione di tale reato, che è stato posto a fondamento del giudizio di condanna il compendio di prova raccolto durante l'istruttoria dibattimentale. Il ricorrente non ha specificato, e in questa omissione va ravvisata l'inammissibilità della relativa censura per violazione del principio di specificità del gravame, quali atti siano stati raccolti nella fase delle indagini preliminari che non sono stati superati dall'attività istruttoria dibattimentale. 7.3.1 - Infondato è anche il settimo motivo di ricorso che attiene alla violazione dell'art. 513 cod. pen.. Trattasi di argomentazioni in fatto e meramente reinterpretative dei compendio di prova già analiticamente esaminato dal giudice. L'informativa di polizia giudiziaria valorizza l'interesse finanziario (e di prestigio) della AM s.r.l. a legarsi In subappalto al Nolli e di non assegnare invece il lavoro al AR, cui invece fu attribuito proprio in forza delle minacce ricevute dal AR. Non si può inoltre tener conto della sola informativa di polizia giudiziaria obliterando gli esiti dell'Istruttoria dibattimentale, e in particolare quelli di ascolto, che hanno posto in luce, secondo le argomentate motivazioni del giudice, le pressioni psicologiche a carattere fortemente intimidatorio del ricorrente nei confronti quantomeno del AR.
8. - In relazione alla posizione di TI HI si osserva:
8.1 - Il primo motivo di ricorso non è fondato e deve essere respinto.
8.1.1 - La difesa erra nel ritenere che la falsità di un atto pubblico si integri solo là ove vi sia stata la violazione un obbligo di legge circa la formazione dell'atto medesimo. Il falso giuridicamente rilevante, in realtà, concretizza una immutatio veri, una falsa rappresentazione della realtà, che è sganciata dagli obblighi meramente formali di legge, purché finalizzati, al raggiungimento di finalità illecite. Ciò che viene riportato da un pubblico ufficiale su un atto pubblico, che sia o meno necessario o superfluo per la sua completezza, è pur sempre finalizzato ad attestare quanto fattovi risultare a prescindere che il medesimo pubblico ufficiale fosse tenuto a scriverlo. La rappresentazione non veritiera integra di per sè il reato. E non vi è dubbio, nella fattispecie, come analiticamente riportato dal giudice della cognizione, che il TI non abbia fatto risultare quale fosse stato lo stato reale del terreno, vale a dire che lo stesso fosse stato inglobato dalla LI AS (tant'è che è lo stesso TI a fornire ai suoi interlocutori i consigli pratici affinché, attraverso la posa di una fascia tipo cantiere, divenisse manifesta all'esterno la separazione dei fondi) e dunque si trovasse in una condizione tale da avere una incidenza sulla sua immediata disponibilità. Inoltre, correttamente, il giudice ha evidenziato come l'estimatore non abbia fatto risultare la contiguità del terreno ad aree edificabili finitime e così, in tal modo, potesse giustificare che il valore potesse essere quello minimo agricolo poi ritenuto con indubitabile conseguente vantaggio per l'acquirente. Il giudice del merito ha poi posto in debita evidenza le argomentazioni sulla base delle quali il prezzo fosse stato alterato e comunque frutto di un'intesa con i AR interessati all'acquisto da lui immediatamente interpellati prima ancora di effettuare il primo sopralluogo, contattandoli personalmente e non come mero confinante e ai soli fini di una loro identificazione come suggerisce il ricorrente, ma come soggetto eventualmente interessato all'acquisto e alla alterazione delle dinamiche d'asta. A fronte di ciò le diverse censure difensive sono volte a una sovrapposizione valutativa del compendio di prova ampiamente operata dalla Corte territoriale. 8.2 - Anche il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
8.2.1 - Il giudice ha dato ampia ed esaustiva contezza della sussistenza dell'accordo corruttivo evidenziando il contenuto delle intercettazioni telefoniche che riguardano tale specifico punto. In particolare è stata evidenziata la concatenazione logica tra le conversazioni intercettate e la condotta conseguente del TI e il compimento da parte di quest'ultimo di una procedura caratterizzata da aperto favoreggiamento di un soggetto a danni di altri.
8.3 - Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di impugnazione.
8.3.1 - I travisamenti di prova lamentati dalla difesa sono inconducenti e non hanno alcuna Incidenza sulle argomentazioni della Corte territoriale scevre da vizi logici e giuridici riportate in sentenza.
8.4 - Il quarto motivo di ricorso è altresì infondato. 8.4.1 - La somma oggetto della corruttela è, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, sufficientemente definita dall'esito delle indagini, che la ricava per sottrazione dagli importi totali e parziali di spese;
in punto di confisca, la doglianza difensiva è poi inammissibile non essendo il prefato legittimato a far valere le doglianze che attengono alla confisca di beni di una terza persona (TI NA).
9. - Quanto alla posizione di IA EN si osserva:
9.1 - Il ricorso è fondato e merita accoglimento in relazione al reato associativo per cui si richiamano qui tutte le argomentazioni più sopra spese. Il provvedimento gravato non chiarisce i dubbi sollevati dalla difesa in relazione alla problematica più che apprezzabile della certa identificazione del prefato a proposito della ND SE. Il giudice di merito non supera dal punto di vista di sufficienza argomentativa le censure difensive che poggiano sul fatto che la perizia fonica abbia escluso che si potesse trattare della voce di IA EN e sulla circostanza che SE AV abbia negato che, a quella determinata riunione, avesse preso parte il ricorrente. Il giudice si limita per contro ad affermare che il prefato fu notato quel giorno dagli operanti allontanarsi con l'auto della madre quando tale argomentazione non è dirimente dal momento che il AR non fu visto fisicamente a causa delle avverse condizioni atmosferiche ma fu avvistata solo, appunto, la vettura della madre. La non soddisfacente identificazione emerge inoltre dal fatto che il IA, come si evince dal tenore della conversazione intercettata, è indicato dai presenti come quello "che ha il bunker ad Assago" (definizione che non si attaglia all'imputato) e che è figlio di CC IA (e dunque non nipote di CC IA come il ricorrente) attesa oltretutto l'incongruenza logica derivante dal raffronto con la conversazione intercettata nella riunione successiva (dell'8 aprile) allorquando AR SA presenta il ricorrente al AR il quale avrebbe dovuto quantomeno far presente di averlo già conosciuto se fosse stato effettivamente lui quello presente alla riunione dell'11 gennaio 2008. Il giudice non mette inoltre a fuoco in cosa sia consistita l'intimidazione, posto che il tenore della conversazione non aiuta in tal senso.
10. - Con riferimento al ricorso RE si osserva:
10.1 - Meritevoli di accoglimento sono le doglianze che afferiscono il reato associativo. Come già riportato più sopra in relazione al medesimo delitto contestato agli altri sodali, la sentenza gravata, al di là dello stretto legame familiare con la famiglia IA, non approfondisce il ruolo del RE, che viene definito come associato, senza però argomentarne la specifica funzionalità operativa. Il riconoscimento della responsabilità per i reati di cui al capo relativo alla detenzione di armi, non è ancora pienamente indicativa di specifica intraneità, posto che la consapevolezza dell'occultamento delle armi e il grado di fiducia rivestito per tale coscienza, potrebbe individuare una posizione di privilegio informativo in forza del legame familiare (con fruizione di un vantaggio personale onde poter accedere a un simile deposito), ma non anche necessariamente una disponibilità strumentale alla associazione.
10.2 - Da respingersi è invece il motivo di ricorso che attiene alle richieste non accolte di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen.. 10.3 - La difesa non tiene per vero conto del fatto che un motivo di censura intanto può essere dal giudice accolto, anche in sede di attivazione della procedura ex art. 130 cod. proc. pen., in quanto il soggetto richiedente ne abbia interesse. Alcun serio e convincente interesse è stato per contro esplicitato sul punto dal ricorrente a parte la mera correzione del dato formale.
Sulla questione questo Collegio intende dar continuità al principio di diritto già affermato da questa Corte di legittimità e che condivide, secondo cui è inammissibile per mancanza di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il provvedimento di correzione di errore materiale privo di pregiudizio per il ricorrente. Assume infatti preliminare ed assorbente rilievo che, per proporre impugnazione (nel caso, il proposto ricorso) occorre avervi interesse, ex art. 568 cod. proc. pen., comma 4 essendo del tutto pacifico che l'interesse che deve sostenere l'impugnazione deve avere carattere strettamente concreto e giuridico, al fine di ottenere provvedimento più favorevole, non bastando interessi morali o meramente teorici (Cass., Sez. 1, 18 febbraio 2010, n. 10419, rv. 246510, Marceca). 10.4 - Il secondo motivo di gravame è manifestamente fondato e va dichiarato inammissibile. La difesa non chiarisce per quale ragione specifica sarebbe stata necessaria la perizia trascrittiva delle intercettazioni. Avrebbe cioè dovuto il ricorrente indicare in modo analitico quali conversazioni sarebbero dovute essere oggetto di trascrizione e quali le finalità probatorie sottese. 10.5 - Parimenti destituito di fondamento è il motivo che attiene ai reato sub C). Il giudice del merito argomenta in modo scevro da vizi logici e giuridici in relazione alla disponibilità da parte del RE del box ove erano occultate le armi. Non solo il tenore della conversazione 1 maggio 2008 fa riferimento al RE con il diminutivo Totò, ma il medesimo è stato visto accedervi in modo autonomo (e dunque con quel telecomando cui fa riferimento AR EN) dimostrando di rivestire quel grado di fiducia massima da parte di coloro che hanno gestito materialmente l'occultamento. 10.6 - Privo di fondamento è anche la censura concernente l'assorbimento del reato di ricettazione in quello di detenzione e porto d'arma clandestina atteso che le due norme mirano a tutelare interessi diversi. La contemporanea lesioni di interessi giuridici differenti non vanifica la responsabilità per uno di essi. Sul punto la giurisprudenza è consolidata nel tempo essendo stato evidenziato che si ha concorso di reati tra il delitto di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione pur quando il delitto presupposto della ricettazione sia quello di alterazione dell'arma medesima (Sez. 5, 19 ottobre 2010, n. 40906, rv. 248605, RE). È stato infatti ritenuto (vedasi, tra le decisioni più risalenti:
Sez. 2, 16 dicembre 1988, n. 4700, rv. 180936, Pezzuti) che se il delitto presupposto della ricettazione di un'arma si identifica nella "clandestinizzazione", a opera di terzo, dell'arma stessa, è certamente ravvisatale concorso di reati e non rapporto di specialità fra il delitto di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione della stessa. Tale rapporto infatti è insussistente sia per la diversa obiettività giuridica delle fattispecie, sia per il diverso contenuto normativo dei due precetti in presunto conflitto. D'altra parte, non si è mai dubitato che il concorso sia configurabile anche fra la "clandestinizzazione" (L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, comma 3, seconda ipotesi), la detenzione e il porto dell'arma resa clandestina (art. 23, commi 2 e 3, prima ipotesi, legge cit.), poiché anche detti reati hanno fisionomie giuridiche diverse, avendo il primo come oggetto l'azione in sè di rendere clandestina l'arma e il secondo e il terzo le azioni successive del detenere e del portare l'arma, che, per essere stata
"clandestinizzata", imprime a dette azioni una particolare connotazione di pericolosità rispetto alle medesime azioni aventi per oggetto un'arma non privata dei segni di Identificazione. 10.7 - Del tutto prive di fondamento sono inoltre le censure difensive che attengono al reato di ricettazione della moto Yamaha. Il giudice pone bene in evidenza il fatto che, a prescindere da chi avesse rubato la moto, il RE aveva la disponibilità del veicolo sicché non poteva non essere a conoscenza della provenienza illecita del mezzo illecitamente a lui pervenuto.
In relazione ai ricorsi avanzati per la AM s.r.l. e LI AS, gli stessi sono accogligli in relazione ai motivi che concernono i reati di cui ai capi A1 e A2 (D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24 ter) che involgono a loro volta il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. I residui motivi seguono la necessità, vertendo sul trattamento sanzionatorio, di una eventuale riderterminazione da parte del giudice di rinvio.
Ulteriore effetto consequenziale di quanto più sopra disposto è altresì l'annullamento delle relative disposizioni che concernono la confisca dei beni che strettamente attengono ai capi annullati. 11. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata:
nei confronti di IA EN;
nei confronti di AR EN, AR ES, AR SA, AR AL e RE TO limitatamente al capo A) ed all'aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 nonché alle disposizioni di confisca;
nei confronti delle società AM e LI AS limitatamente ai capi Al e A2 e alle disposizioni di confisca;
rinvia per nuovo giudizio, sui capi e punti sopra indicati, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano;
rigetta nel resto i ricorsi dei predetti;
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale;
Rigetta il ricorso di TI HI che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013