Sentenza 15 marzo 2017
Massime • 1
In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorchè si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo. (Nella specie, la S.C. ha escluso che si sia verificata violazione del principio della corrispondenza tra accusa e sentenza in un caso in cui, a fronte della contestazione di tentata rapina, non giunta a consumazione per "la reazione della vittima" all'interno di una banca, la sentenza, sulla base delle risultanze del dibattimento, aveva ricondotto la mancata consumazione all'intervento dei Carabinieri mentre l'imputato stava entrando nell'istituto di credito).
Commentari • 7
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La massima Si configura la truffa cd. a consumazione prolungata, e non una pluralità di reati, nella condotta del sanitario dipendente di una struttura ospedaliera pubblica che, omettendo di comunicare l'esercizio di attività professionale extra moenia, si garantisca la percezione periodica dell'indennità collegata all'esclusività del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, in quanto la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un un originario ed unico comportamento fraudolento, consistente nell'omissione della richiesta di passaggio al rapporto non esclusivo, prevista dalla normativa di settore, che determinerebbe la cessazione della situazione di illegittimità e …
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La massima In tema di concussione, la costrizione, che integra l'elemento soggettivo del reato, può consistere anche in una minaccia implicita, purchè idonea a coartare la volontà del privato, da valutare caso per caso in relazione alle modalità ampiamente discrezionali di esercizio del potere da parte del pubblico ufficiale. (Nel caso di specie la S.C. ha ravvisato sussistere la minaccia costrittiva da parte di un pubblico ministero il quale, in cambio dell'attività sollecitata, aveva prospettato alla vittima un suo intervento volto ad escludere l'arresto della nipote ed il sequestro di un locale del fratello della persona offesa, implicitamente prospettando l'intervento opposto in caso …
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Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione La Corte di Appello di Roma confermava una condanna per il reato di appropriazione indebita, così riqualificato dal primo giudice quello di truffa contestato nell'imputazione, ma rideterminava la pena inflitta dal Tribunale in un anno di reclusione e 400 euro di multa. Avverso questo provvedimento il difensore dell'imputato ricorreva per Cassazione e, tra le doglianze ivi addotte, per quello che rileva in questa sede, deduceva le seguenti: 1) violazione della legge processuale in quanto il fatto ritenuto in sentenza risultava, per la difesa, diverso, nella sua accezione naturalistica (art. 521, comma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2017, n. 17565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17565 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2017 |
Testo completo
1 7565-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 15/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 832/2017 GIOVANNI DIOTALLEVI - Presidente - REGISTRO GENERALE GIOVANNA VERGA N.38948/2016 LUIGI AGOSTINACCHIO MARCO MARIA ALMA STEFANO FILIPPINI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER GA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 26/04/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI Udito il Procuratore Generale in persona del CIRO ANGELILLIS che ha concluso per per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 26.4.2016 la Corte d' appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 25.5.2006, con la quale ER BR era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata rapina in concorso ai danni di una banca (capo A) e di furto di una borsa (capo B), dichiarava l' intervenuta prescrizione di quest' ultimo reato e rideterminava la pena, confermando nel resto.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d' appello, in punto di riconosciuta responsabilità dell' imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti, di concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 bis cod.pen., di rideterminazione della pena e di concessione dei benefici di legge. Il collegio del gravame ribadiva infatti l' infondatezza la tesi difensiva circa la spontanea desistenza dell' imputato dalla rapina, condividendo il giudizio del primo giudice sulla inattendibilità delle dichiarazioni in tal senso rese dall' imputato, inconciliabili con le difformi deposizioni dei due Carabinieri che hanno affermato di averlo bloccato proprio nel mentre stava entrando in banca e non già, come invece sostenuto dal ricorrente, quando si trovava nei pressi di una fontana a bere, dopo che aveva già abbandonato autonomamente l'intenzione criminosa;
quanto al furto e alla pretesa incertezza del riconoscimento operato dalla vittima del borseggio, la Corte territoriale rilevava la non evidenza delle ragioni di proscioglimento rispetto alla intervenuta prescrizione del reato.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l' imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 516, 521 e 522 cod.pen. per difetto di correlazione tra contestazione e condanna;
invero la difesa del RE, seppure solamente in sede di discussione in appello, ha eccepito il vizio relativo, segnalando che nel capo A dell'imputazione (la tentata rapina in banca) si contesta che il ricorrente non è riuscito nell' intento "per la reazione della vittima", mentre, dalle pacifiche risultanze istruttorie e dalla sentenza di primo grado, è emerso che il RE non ha nemmeno fatto ingresso nell' istituto di credito e nessun contatto con le presunte vittime si è verificato. La Corte territoriale, ritenendo trattarsi di un mero errore materiale, definito irrilevante, non ha provveduto agli incombenti previsti dal codice di rito in relazione all'emergere di un fatto diverso o di un fatto nuovo in dibattimento, così violando i diritti della difesa, che avrebbe potuto scegliere altra strategia difensiva o avvalersi di riti alternativi. R 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della esimente della desistenza rispetto alla tentata rapina;
invero, secondo la sostanziale confessione resa dall' imputato in giudizio, egli, pur avendo progettato, insieme al correo minorenne per il quale si è proceduto a parte, di commettere la rapina in banca di cui al capo A, avrebbe poi desistito volontariamente, lasciando l'azione nella fase del tentativo incompiuto per sua libera scelta.
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla carenza degli elementi della violenza o minaccia nonché dell' impossessamento del bene altrui, fattori mancanti per scelta degli autori materiali della condotta.
2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondati i motivi proposti.
1. E' opportuno prendere le mosse dal secondo motivo di ricorso relativo alla pretesa sussistenza della esimente della desistenza rispetto alla tentata rapina. Con tale argomento il ricorrente reitera la doglianza di appello inerente alla desistenza volontaria, sostenendo di avere egli stesso spontaneamente interrotto l'azione criminosa per effetto di un ripensamento, già concretizzatosi prima dell' intervento e dell'avvistamento dei militari operanti. Il motivo è inammissibile in questa sede perché attinente a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l' argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ). Inoltre la doglianza, come già accennato, riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello, attraverso una lettura critica delle risultanze dell' istruttoria dibattimentale per come interpretate dal giudice di prime cure, ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera e si limita a censurare genericamente. Ed infatti, la Corte territoriale ha adeguatamente affrontato la questione della desistenza, ma è pervenuta ad escludere con certezza tale ipotesi sulla base di una valutazione in fatto priva di illogicità manifesta e, pertanto, incensurabile in questa sede;
in tal senso si sono valorizzate le concordi deposizioni dei militari operanti (Appuntati Pesce e D'Antone), che hanno riferito di essere intervenuti a bloccare l' imputato 2 poco prima che si introducesse in banca (la cui entrata si trovava, come riferito dall'App. Pesce, a “non più di te metri dal giovane" ), quando aveva già calzato in capo l' indumento atto al travisamento (una manica di maglione sulla quale erano state realizzate due aperture per gli occhi), occultava nella tasca un taglierino e stava marciando spedito verso l'ingresso dell' istituto di credito. Tali concordanti deposizioni, rese dagli operanti, sono state congruamente valutate come maggiormente credibili rispetto alla del tutto incompatibile (e, peraltro, inverosimile) versione del RE, secondo la quale egli sarebbe stato fermato dai militari sopraggiunti solo allorquando si trovava già anei pressi di una fontana ove stava bevendo, dopo che aveva già spontaneamente desistito dall'azione, senza troppi riguardi per il correo che invece, conformemente all'accordo appena preso con l' attuale ricorrente, lo aveva preceduto in banca;
la Corte d'appello, considerata l'inconciliabilità, in fatto, della versione difensiva a fronte della chiara dinamica riferita dai Carabinieri, e l'inverosimiglianza del comportamento asserito dal RE rispetto agli accordi con il correo, ha motivatamente accolto la ricostruzione dei fatti riferita dai militari operanti, congruamente giudicata come maggiormente attendibile, secondo la quale l'azione è stata interrotta solo dall' intervento delle forze dell' ordine e nessuna forma di desistenza si è verificata. Il profilo appena illustrato consente altresì di introdurre la trattazione del primo motivo di ricorso, focalizzando il fatto che la presenza di un intervento dei Carabinieri, antecedente rispetto al (progettato) ingresso in banca del RE, ha costituito, anche per la strategia difensiva di quest'ultimo, un dato pacifico e indiscusso.
2. Infatti, così chiariti i termini della vicenda (e, in particolare, quelli relativi alla esistenza di un tentativo punibile -non essendo ravvisabili gli elementi della desistenza- e alla presenza, comunque si vogliano ricostruire i fatti, di un intervento delle Forze dell'Ordine, sempre asserito pure dall'imputato), in relazione alla questione della mancanza di correlazione tra accusa e condanna (per essere nel capo di imputazione erroneamente contestato che l'azione di rapina non si è compiuta “per la reazione della vittima" piuttosto che per il sopraggiungere dei Carabinieri), risulta evidente al Collegio che il profilo attenga ad aspetto esterno ed ulteriore rispetto al “fuoco” della contestazione, che deve necessariamente cogliere, e collimare con il fatto ritenuto in sentenza, solo in relazione agli elementi costitutivi del reato ascritto.
2.1. Di conseguenza, come noto, l'eventuale discrepanza tra il fatto contestato e quello emerso in giudizio, dalla quale scaturisce la mancanza di correlazione tra 3 l'accusa e la sentenza, può rilevare solamente allorchè si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito e non già quando si aggiungono agli elementi essenziali della contestazione formale altri elementi successivi o esteriori, specie laddove questi ultimi ineriscano ad aspetti sui quali l'imputato abbia, comunque, avuto modo di difendersi nel corso del processo. Analogamente è a dirsi allorchè il mutamento, tra fatto contestato e fatto accertato in sentenza, riguardi profili di dettaglio, o secondari, come quando il mutamento riguardi aspetti non essenziali per l'integrazione del reato. In tale ottica, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, allorquando all'imputato sia stato contestato di essere stato l'autore materiale del fatto, non v'è mutamento della contestazione se il giudice, poi, lo ritenga responsabile a titolo di concorso morale. Tale modifica, infatti, non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazione del diritto di difesa, poiché l'accusa di partecipazione materiale al reato necessariamente implica, a differenza di quanto avverrebbe nell'ipotesi inversa, la contestazione di un concorso morale nella commissione del reato. (Cass., Sez. 1, n. 3791 del 16.2.1994, Rv 198715). Detto principio vale, all' evidenza, anche nell'ipotesi in cui la discrepanza riguardi la causa del mancato perfezionamento della condotta criminosa ascritta (intervento dei Carabinieri piuttosto che reazione della vittima;
intervento, peraltro, sempre conosciuto e ammesso dall'imputato medesimo, cui ha solamente inteso riconoscere valenza differente -non causa di interruzione del tentativo già integrato, ma fattore sopravvenuto rispetto ad una precedente desistenza-), posto che vi è perfetta coincidenza tra gli elementi costitutivi della condotta costituente il reato (nella forma tentata), come contestati, rispetto a quelli ritenuti in sentenza. Né può ravvisarsi alcuna menomazione del diritto di difesa, posto che, come emerge dalla sentenza di appello (pagg. 3-4), da quella di primo grado e dagli stessi motivi di appello dell' imputato (cfr. pagg.
1-2 e 3-4), sin dagli esordi della vicenda è sempre risultato pacifico, anche per l' imputato, che nell' azione di cui al capo A si fosse inserito il sopraggiungere dei Carabinieri, pacificamente avvenuto prima dell' ingresso dell' imputato in banca (e dunque, prima che si potesse anche solo immaginare una qualsiasi forma di resistenza delle vittime). In tal senso militano anche le esplicite dichiarazioni dell' imputato, rese sia nell' immediatezza ai militari operanti, sia in Tribunale (all' udienza del 4 25.5.2006).
2.2. Dunque, non ricorre alcuna immutazione a sorpresa della contestazione degli elementi costitutivi del reato, bensì mero errore materiale del capo di imputazione, come affermato dal giudice di appello, incidente su aspetti esterni ad essi, sicchè il motivo è manifestamente infondato.
3. Analogo giudizio si impone anche per il terzo motivo, attinente alla mancata ricorrenza, nella fattispecie, degli elementi costitutivi della rapina (violenza o minaccia e impossessamento della cosa altrui), dal momento che la contestazione trova legittimazione nella previsione di cui all'art. 56 cod.pen., che anticipa la punibilità degli atti alla fase del tentativo, purchè si sia in presenza di idoneità (rappresentata nella fattispecie dal possesso di un taglierino) ed univocità degli stessi (desumibile dal travisamento e dall'essere l'imputato giunto all'ingresso della banca) e non ricorra la desistenza;
elementi tutti, positivi e negativi, certamente presenti nella fattispecie e adeguatamente argomentati dai giudici del merito con doppia sentenza conforme.
4. Inammissibile, perché privo di specificità, è il motivo attinente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, meramente enunciato a pag. 2 del ricorso per cassazione ma non oggetto di articolazione illustrativa;
dunque generico.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell' articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell' imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 marzo 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Stefane Filippini Dr. Giovanni Diotallevi Worllew DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL = 6 APR. 2017. Il Cancelliere 5 CANCELLIA Claudia Planelli