Articolo 678 del Codice penale
Articolo 577Articolo 570 bis
Versione
1 luglio 1931
Art. 678.

(Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti)

Chiunque, senza la licenza dell'Autorita' o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duemila.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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