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Sentenza 11 ottobre 2023
Sentenza 11 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2023, n. 41336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41336 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FA IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. uditi i difensori dell'imputato: - avvocato ANTONIO RIZZO - quale sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato PERONE LEOPOLDO, e, in sostituzione con delega orale, dell'avvocato DOMENICO DELLO IACONO - che si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 1 Num. 41336 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 04/05/2023 1. La Corte di assise appello Napoli, con la sentenza indicata nel preambolo, ha confermato la pronuncia con cui la Corte di assise di Benevento aveva dichiarato IC NO colpevole del reato di omicidio - commesso il 27 aprile 2009 in danno di SI ZA, aggravato dalla premeditazione e dalla minorata difesa - oltre che dei connessi reati in materia di armi, e per l'effetto, lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo. I giudici del merito, con valutazioni conformi, hanno fondato il giudizio di colpevolezza sulle convergenti chiamate in reità dei collaboratori di giustizia NO DO e PA ZO nonché sul contenuto di alcune conversazioni intercettate e, in particolare, su quella in cui PE NO aveva rivelato ad una persona non identificata le confidenze ricevute dall'odierno imputato. IC NO, al quale era legato da rapporti criminali molto intensi, gli aveva, in particolare, rivelato di avere partecipato all'omicidio di SI ZA con il ruolo di mandante ed esecutore materiale. Anche NO DO e PA ZO, nel corso di comuni periodi di detenzione, avevano raccolto la confessione ricevuta dall'imputato; il solo DO anche quella di IO MA, dichiaratosi complice di IC NO nella consumazione del fatto omicidiario. Con riferimento alle modalità esecutive e al movente, le chiamate in reità di ZO e DO avevano trovato ampio riscontro: - nelle dichiarazioni di numerosi testimoni oculari ed in quelle rese dalle persone a conoscenza, per ragioni familiari o di amicizia, dei rapporti tra IC NO e la vittima nell'ambito del contesto criminale di Benevento all'epoca del fatto;
- nelle emergenze investigative acquisite dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza; - negli accertamenti medico legali eseguiti sulla vittima. Nell'esaminare i rilievi difensivi, la Corte territoriale, oltre a confutare, con diffuse argomentazioni, le denunziate criticità sull'attendibilità dei collaboratori DO e ZO, ha rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale e di inutilizzabilità degli atti di indagini successivi al decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. del Tribunale distrettuale di Napoli in relazione al medesimo fatto omicidiario a cagione della mancanza del decreto di riapertura delle indagini. Al riguardo, ha osservato che le nuove indagini erano state eseguite nell'ambito di un procedimento penale iscritto presso un diverso Ufficio di Procura e per un "fatto diverso" perché non più connotato dagli estremi dell'aggravante, attualmente prevista dall'art. 416.bis.
1. cod. pen., originariamente contestata. 2 2. Avverso la sentenza ricorre, per il tramite dei difensori di fiducia, IC NO articolando tre motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. Lamenta che l'azione penale sia stata esercitata senza che fosse previamente autorizzata la "riapertura delle indagini", nonostante per il "medesimo fatto" ascritto all'odierno imputato era stato emesso decreto di archiviazione in data 31 marzo 2017. La Corte di assise di appello avrebbe dovuto, pertanto, dare atto dell'operatività del meccanismo preclusivo di cui all'art. 414 cod. proc. pen. Sottolinea la difesa del ricorrente che in senso contrario non può valorizzarsi la "diversità" del fatto per il quale è stato emesso il decreto che dispone il giudizio rispetto a quello per il quale il Procuratore distrettuale di Napoli ha richiesto l'archiviazione. Nonostante solo l'archiviazione sia stata disposta per un omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 d.I., 13 maggio 1991, n. 152, oggi 416.bis.
1. cod. pen., è pacifico che tanto l'archiviazione quanto il rinvio a giudizio hanno ad oggetto il medesimo fatto storico addebitato allo stesso soggetto. Non rileva nemmeno che i due procedimenti siano stati iscritti presso diversi uffici del Pubblico ministero. In ogni caso, è ravvisabile un esercizio arbitrario del potere inquisitorio: la stessa persona fisica dopo avere condotto le indagini, nella qualità di sostituto procuratore presso la Procura di Benevento, e trasmesso il relativo fascicolo alla Procura Distrettuale di Napoli, era stata assegnataria del procedimento nella qualità di magistrato applicato presso quest'ultimo ufficio;
per di più, l'attività investigativa era stata sempre condotta in sinergia tra le due Procure della Repubblica. 2.2. Con il secondo motivo deduce, in punto di giudizio di responsabilità, violazione dell'art. 192, commi 1 e 3, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, sia sul versante dell'oltre ogni ragionevole dubbio sia su quello dei riscontri esterni alle chiamate in reità. La Corte distrettuale - secondo il ricorrente - non ha spiegato adeguatamente le ragioni del convincimento. Non ha, infatti, né approfondito le argomentazioni difensive rimaste prive di adeguata confutazione nella sentenza che ha definito il primo grado del giudizio né esaminato dettagliatamente le risultanze processuali, finendo per porre a sostengo del decisum affermazioni apodittiche, con riferimento a tutte le questioni principali: da quella relativa all'attendibilità del collaboratore DO, a quelle relative ai riscontri, al movente, alla dinamica del fatto omicidiario, all'alibi di IC NO e all'interpretazione delle conversazioni intercettate. - DO NO è stato ritenuto credibile senza sciogliere l'insanabile contraddizione presente nelle sue dichiarazioni: il collaboratore, da una parte, ha ricollegato la scelta di IC NO di raccontargli, soltanto nel 2017, il suo 3 of coinvolgimento nell'omicidio all'esigenza di ottenere l'alleanza del clan Di IO per il tramite dello stesso NO, che ne era un esponente di rilievo, e, dall'altra, ha ammesso di avere ricevuto informazioni sul medesimo episodio molti anni prima, nel 2013, anche da MA, nei confronti del quale, tuttavia, non è stata esercitata l'azione penale. - Sebbene tutti i soggetti escussi hanno ricondotto la causale dell'omicidio ad una diatriba personale, è stata ritenuta credibile la versione di DO, il quale ha fatto riferimento a contrasti nel traffico di stupefacenti e all'approvazione del locale capo clan, AV RA, che, però, all'epoca dell'omicidio di SI ZA, era detenuto e non avrebbe, comunque, tratto alcun vantaggio dall'azione delittuosa. - Non sono state spiegate le ragioni per cui il collaboratore di giustizia De IS non sia credibile quando afferma di avere ricevuto anche da DO e ZO proposte di accuse concordate ai danni di altri soggetti. - Le chiamate in reità sono state ritenute sufficienti a formulare il giudizio di penale responsabilità, nonostante tutte le accuse, comprese quelle espresse da PE NO nelle conversazioni intercettate, sono de relato e provengono da un'unica fonte, ossia dallo stesso ricorrente. Non sono stati, pertanto, applicati i consolidati criteri della giurisprudenza di legittimità in forza dei quali le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori per riscontrarsi reciprocamente, oltre ad essere pienamente compatibili con il quadro probatorio, devono essere autonome e, quindi, derivare, per evitare la circolarità della prova, da una fonte diretta non comune. La motivazione presenta plurimi aspetti di illogicità. Il narrato del collaboratore DO è stato ritenuto credibile nella parte in cui giustifica la confessione ricevuta da NO con l'aspirazione di quest'ultimo di accreditarsi nei confronti di un soggetto di spiccato spessore criminale, senza considerare che la confidenza era stata esternata nel 2017 e che NO, invece, aveva avuto tale esigenza all'epoca dell'omicidio di ZA, risalente a dieci anni prima. In ogni caso, tale peculiare esigenza non spiega la ripetizione di tale confessione anche a ZO, personaggio di modesta caratura criminale. La positiva valutazione di attendibilità di DO è stata ancorata alla presenza nelle sue dichiarazioni di circostanze che potevano essere conosciute solo attraverso le confidenze di chi, come NO, vi aveva partecipato , in prima persona, senza, tuttavia, considerare che più testimoni avevano riferito della circolazione di "voci di popolo" aventi il medesimo contenuto e che più testate giornalistiche avevano diffuso notizie dettagliate sull'episodio omicidiario. Non è stata attribuita adeguata rilevanza alle smentite che hanno trovato negli atti di causa le più importanti circostanze riferite da DO. 4 f In particolare: - NO, secondo l'attività di indagine riferita dall'isp. Pascarella, non poteva essere il conducente della moto;
- il summit a casa di AV RA non poteva svolgersi perché quest'ultimo era detenuto;
- NO non si era allontanato da Benevento nei giorni successivi all'episodio; - La moglie della vittima non aveva svolto alcuna attività agevolatrice dell'agguato. In ogni caso, DO ben avrebbe potuto apprendere le notizie sull'omicidio di ZA, sulla malavita beneventana e sul clan RA durante la sua permanenza nella città campana per alcuni mesi nel 2013. Il movente riferito da DO è stato ritenuto credibile nonostante il collaboratore abbia illogicamente ricollegato l'azione omicidiaria;
sia all'ambizione di NO di conquistare il predominio nella vendita di sostanza stupefacente con l'avallo del clan RA,sia alla ritorsione nei confronti di ZA, ritenuto autore dell'esplosione di colpi di arma da fuoco alla saracinesca di un locale gestito da NO. Non vi è prova che ZA fosse coinvolto in traffici di droga;
risulta, al contrario, che fosse dedito ad attività usurarie. Le dichiarazioni rese da De IS, per quanto assai rilevanti, perché dimostrative di accordi collusivi tra gli accusatori di NO finalizzati a fornire, sia pure in relazione ad episodi diversi rispetto all'omicidio di SI ZA, versioni concordate all'autorità giudiziaria, sono state ritenute erroneamente bisognevoli di riscontri esterni, pur non riguardando l'attribuzione di un fatto - reato all'imputato e giudicate inattendibili, per una inesistente genericità, pur in presenza dei riscontri provenienti dalle dichiarazioni di UC LI. Non sono state valutate le incongruenze delle dichiarazioni rese da ZO il quale, oltre ad avere fatto riferimento all'omicidio oltre i 180 giorni dall'inizio della collaborazione, ha sostenuto di avere ricevuto le confidenze di NO quando gli era stata notificata l'ordinanza applicativa della misura cautelare nel 2018, evento invece avvenuto nel 2019, e di avere conosciuto anche PE NO, circostanza smentita in dibattimento. Sono stati sottovalutati: - il riferimento da parte di PE NO, nel corso della conversazione intercettata, a particolari che non avevano trovato riscontro negli atti, come l'uso di una pistola col silenziatore;
- le significative conferme che l'alibi dell'imputato avevano trovato nelle dichiarazioni rese da OR RA e ZA SI;
5 - la sottoposizione dell'imputato, all'epoca dell'omicidio, ad un costante monitoraggio nei termini riferiti dal teste di polizia giudiziaria Esposito. 3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, giustificato soltanto con la gravità del reato di omicidio nonostante l'esclusione della sua consumazione in un contesto camorristico e la sua riconduzione ad una dinamica intersoggettiva estranea a logiche di contrapposizione tra clan. CONSIDERATO IN DIRITTO Ritiene il Collegio che i motivi siano in parte inammissibili ed in parte infondati i sicché il ricorso deve essere rigettato. 1. Il primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen., è privo di pregio. Non è corretta la tesi difensiva secondo cui l'esercizio dell'azione penale da parte del Procuratore della Repubblica di Benevento nei confronti dell'odierno imputato in relazione all'omicidio di SI ZA è stato illegittimo perché non preceduto dal decreto motivato di riapertura delle indagini. Tale ultimo atto, nella ricostruzione del ricorrente, sarebbe divenuto processualmente indispensabile a seguito della trasmissione degli atti relativi all'originario procedimento contro ignoti dalla Procura di Benevento a quella di Napoli e dell'archiviazione disposta dal G.i.p del Tribunale di Napoli, su conforme richiesta del pubblico ministero, nel procedimento successivamente iscritto a carico di IC NO. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 414 cod. proc. pen. non preclude l'esercizio dell'azione penale in ordine ad un fatto - reato per il quale era già stato iscritto ed archiviato un procedimento contro ignoti. Nel procedimento contro ignoti non è richiesta l'autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rímasti sconosciuti gli autori del reato. In assenza di indagati noti ed iscritti nel registro delle notizie di reato l'archiviazione ha solo la funzione di legittimare il congelamento delle indagini e non preclude lo svolgimento di ulteriori attività investigative ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. (Sez. U, n. 13040 del 28/03/2006, Pg. in proc. ignoti, Rv. 233198; Sez. 2, n. 42655 del 13/10/2015, Sabato, Rv. 265128Sez. 1, n. 42518 del 14/07/2022, Beneduce, Rv283686). Per evidente identità di ratio il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 cod. proc. pen., che è diretto a garantire la posizione della persona già individuata 6 e sottoposta ad indagini, non trova applicazione neanche quando il pubblico ministero, senza chiedere l'archiviazione trasmetta gli atti ad altro ufficio ritenuto competente, nella specie quello distrettuale, in ragione della provvisoria contestazione dell'aggravante dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Non costituisce una preclusione nemmeno l'archiviazione disposta da autorità giudiziaria diversa - il G.i.p. del Tribunale di Napoli - da quella - il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento - che ha esercitato l'azione penale. A prescindere dalla diversa qualificazione del fatto nei due procedimenti - omicidio aggravato dalla finalità e dal metodo mafioso e omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla minorata difesa - è pacifico che il decreto di archiviazione ha efficacia (limitatamente) preclusiva solo nei confronti dell'autorità giudiziaria che ha provveduto all'archiviazione. Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e determina l'improcedibilità dell'azione penale per lo stesso fatto di reato da parte del medesimo Ufficio del Pubblico Ministero (Sez. 1, n. 17511 del 22/09/2016, dep. 2017, Mazzetti, Rv. 269813 - 01; Sez. 5, n. 45725 del 22/09/2005, Capacchione, Rv. 233209 - 01; Sez. 6, n. 29479 del 10/05/2017, Bartoli, Rv. 270413 - 01), in ragione del fatto che l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, rimuovendo gli effetti della precedente valutazione di infondatezza della notizia di reato al pari di un atto di revoca, non può che provenire dallo stesso giudice che ha emesso il decreto di archiviazione ed inerire ad un sindacato sul potere di esercizio dell'azione penale di cui è titolare il pubblico ministero presso quell'ufficio giudiziario, sicché nessun ostacolo incontra l'autorità giudiziaria di altra sede a compiere accertamenti su fatti oggetto del provvedimento di archiviazione. (Sez. 2, n. 37479 del 14/05/2019, Costanzo, Rv. 277041) In altri termini, l'identità del fatto, cui l'art. 414 cod. proc. pen. subordina la necessità dell'autorizzazione, deve essere tale anche con riguardo all'autorità procedente, sicché l'eventuale difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale solo se i procedimenti coinvolti hanno ad oggetto "lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero" (cfr. Sez. 1, n. 4536 del 20/01/2005, Guadalupi Rv. 231491, che non ha ritenuto necessario il decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini in una fattispecie pertinente ad un procedimento archiviato presso la sede giudiziaria competente per territorio, e poi riaperto dalla Procura del capoluogo del relativo distretto, intervenuta ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.). 7 2. Il secondo motivo, relativo al giudizio di responsabilità, propone censure o versate in fatto o manifestamente infondate, tali, quindi, da non superare il vaglio di ammissibilità, o comunque passibili di rigetto. 2.1. In premessa, va ricordato che con il ricorso per cassazione non può essere dedotta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). Quanto al sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza del giudice di merito dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., anche dopo la novella ad opera della legge n. 46 del 2006, esso non può concernere né la ricostruzione dei fatti, né il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della sua rispondenza alle acquisizioni processuali;
la funzione del controllo di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma soltanto di verificare che gli elementi posti a fondamento della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (ex plurimis da ultimo, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01, in precedenza Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074, Petrella;
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109; Sez. 3 n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). La Corte di cassazione è, infatti, giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, e non del contenuto e del significato della prova, e dunque ad essa è normativamente precluso di procedere a una rinnovata valutazione degli elementi di fatto che la sentenza di merito ha posto a base della decisione, o all'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di lettura dei fatti e delle risultanze istruttorie, prospettati dalla difesa come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa di quelli seguiti dai giudici di merito, ciò che trasformerebbe la Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (Sez. 5 - , n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). 8 2.2. Nell'ambito dei limiti appena ricordati, ritiene il Collegio che le sentenze di primo e secondo grado - le cui motivazioni, caratterizzate da una sostanziale concordanza di analisi e di valutazione degli elementi di prova posti a fondamento del giudizio di colpevolezza dell'imputato, si saldano tra loro concorrendo a formare un unico, omogeneo e complessivo corpo argomentativo, secondo lo schema della "doppia conforme" (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri Rv. 257595) - abbiano fatto puntuale e corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte in tema di valutazione sia della prova dichiarativa - costituita dalle chiamate in reità, entrambe de relato, operate dai collaboratori di giustizia, NO DO e PA ZO - sia delle dichiarazioni a contenuto accusatorio rese da PE NO in una delle conversazioni intercettate, pervenendo all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente quale esecutore dell'omicidio di SI ZA all'esito di un iter logico ampiamente e congruamente motivato, fondato su argomentazioni coerenti e prive di contraddizioni, che hanno compiutamente risposto alle deduzioni difensive e non sono incorse nelle carenze lamentate nei motivi di ricorso. 2.2.1. La validazione probatoria delle dichiarazioni de relato dei due collaboratori di giustizia è stata operata dalla sentenza d'appello alla stregua dei criteri indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Aquilina, Rv. 255143 secondo cui la chiamata in reità (o in correità) de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, può legittimamente avere come unico elemento di riscontro, ai fini della prova della colpevolezza dell'accusato, altra o altre chiamate dello stesso tipo, purché siano rispettate le condizioni rappresentate: - dalla positiva valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca delle sue propalazioni in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza e della spontaneità; - dall'accertamento dei rapporti personali fra il dichiarante e la sua fonte diretta per inferirne dati sintomatici della rispondenza al vero della confidenza effettuata dalla seconda al primo;
- dalla convergenza delle diverse chiamate che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum;
- dall'indipendenza delle chiamate che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
dalla loro autonomia genetica, nel senso della derivazione da fonti informative primarie diverse, in modo da escludere il rischio della circolarità della notizia che vanificherebbe l'elemento di riscontro costituito dalla convergenza del molteplice. 9 )70V,/t Il giudizio di affidabilità della chiamata in reità de relato esige, dunque, che la relativa indagine sia estesa alla causa scientiae del propalante, implicante uno sdoppiamento della valutazione, nel senso che la verifica deve investire non solo la credibilità del dichiarante in relazione al fatto storico della confidenza ricevuta, ma anche l'attendibilità della fonte primaria (e diretta) di conoscenza e la genuinità del suo narrato;
deve trovare applicazione, inoltre, il disposto dell'art. 195 cod. proc. pen. allorché la fonte diretta rivesta la qualifica di imputato di procedimento connesso o di teste assistito, ex artt. 210 e 197-bis del codice di rito (Sez. U. n. 20804 del 2013, sopra citata), mentre non sussiste alcun obbligo del giudice del dibattimento di procedere all'escussione della fonte primaria allorché questa sia rappresentata dallo stesso imputato, trattandosi di soggetto processuale che non può mai essere chiamato a rendere dichiarazioni in grado di pregiudicare la sua posizione (Sez. 5, n. 21562 del 3/02/2015, Rv. 263705; Sez. 5,n. 29821 del 25/11/2014, Rv. 265298) e che, ai sensi dell'art. 494 cod. proc. pen., ha sempre la facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, interloquendo sulle propalazioni della fonte indiretta che lo chiamino in causa al fine di controbatterle. Laddove la fonte diretta è costituita dallo stesso imputato, le dichiarazioni autoaccusatorie da esso provenienti, riferite dai collaboratori, hanno natura confessoria e devono essere valutate - una volta positivamente apprezzata la propalazione de relato del collaboratore alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - secondo il regime proprio della confessione, che ne subordina l'efficacia probatoria alla condizione della genesi spontanea e sincera, in modo da escluderne la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti auto calunniatori (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, Grande Aracri, Rv. 281603 - 02; Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503 - 01). I giudici di merito, uniformandosi a tali arresti giurisprudenziali, hanno correttamente ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori DO e ZO, oltre che, soggettivamente ed oggettivamente attendibili, capaci, in ragione dei rispettivi contenuti dichiarativi, di riscontrarsi reciprocamente tra loro nonché con le confidenze esternate da PE NO nella conversazione captata in ambientale, secondo il ricordato schema logico della cosiddetta convergenza del molteplice, che non impone una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai propalanti, ma pretende, in un'ottica che privilegia gli aspetti sostanziali, la concordanza sul nucleo essenziale e significativo del racconto, quindi sulle persone degli accusati e sulle condotte loro ascritte (Sez. 2 n. 13473 del 4/03/2008, Rv. 239744) e considera, invece, irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto sempreché le loro caratteristiche non siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante rn abbia preso 10 parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile (Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 20Z1, Scicchitano, Rv. 280741 - 01; Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393 - 01; Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151 - 01). In quest'ottica, anche la provenienza delle dichiarazioni da soggetti che hanno intrapreso la collaborazione con la giustizia in momenti diversi, e talora a notevole distanza temporale l'una dall'altra e dalla risalenza storica dei fatti riferiti, non inficia la capacità delle propalazioni di riscontrarsi tra di loro, una volta esclusa l'esistenza di accordi o condizionamenti reciproci tra i dichiaranti. Né, sotto quest'ultimo profilo, possono assumere decisivo rilievo, come sostenuto dalla difesa del ricorrente, le dichiarazioni rese da LI e De IS sulle pressioni ricevute da DO e ZO per l'elaborazione in comune di accuse false e calunniose. Tali dichiarazioni, lungi dall'essere state trascurate dalla Corte territoriale, sono state, invece, giustificatamente considerate inattendibili per l'assenza del più rilevante dei riscontri, ossia la mancata individuazione nelle ricostruzioni offerte da NO DO e PA ZO di elementi sintomatici dell'intervenuto condizionamento (peraltro riferito da LI e De IS ad altro episodio omicidiario): ZO, infatti, si è astenuto dal fornire particolari significativi coincidenti con quelli forniti da DO per limitarsi ad affermare laconicamente che NO gli aveva confermato di essere stato l'esecutore dell'omicidio di ZA, in occasione della lettura dell'ordinanza cautelare. La Corte ha aggiunto, altrettanto opportunamente, che mentre DO e ZO non avevano alcun interesse nella vicenda processuale, De IS aveva tutto l'interesse a dimostrarsi affidabile anche attraverso accuse false al fine di riottenere l'agognata ammissione al programma di protezione per i collaboratori di giustizia in precedenza revocata 2.2.2. La credibilità soggettiva di DO NO è stata correttamente valutata. La Corte di assise di appello, seguendo un iter argomentativo ineccepibile, ha considerato, da una parte, decisiva la estraneità del collaboratore al contesto criminale in cui era maturato l'omicidio, con conseguente impossibilità di ipotizzare ragioni di astio o di convenienza che potevano far dubitare della veridicità delle accuse nei confronti dell'accusato e, per converso, ha valorizzato l'interesse della fonte diretta, ossia lo stesso imputato, di rimarcare, durante la detenzione dell'anno 2017, la sua caratura criminale, anche ammettendo ai compagni di cella, come DO e ZO, il personale coinvolgimento nell'esecuzione di omicidi, specie se funzionale a "scalare le gerarchie del crimine" e a c seguire un'alleanza 11 con il clan Di IO, di cui, uno dei collaboratori, DO, era all'epoca un esponente di rilievo. Recessiva è stata invece valutata la circostanza, di per sé neutra, che lo stesso collaboratore aveva ricevuto informazioni sul medesimo episodio anche da un altro soggetto, MA, con il quale era sicuramente entrato in contatto durante la permanenza a Benevento nel 2013. Sul piano del contenuto, le dichiarazioni accusatorie di DO sono state ritenute affidabili alla luce della dovizia degli elementi fattuali riferiti non solo sulla dinamica dell'omicidio ma anche sul movente e sulle cause scatenanti, tutti perfettamente riscontrati dalle dichiarazioni dei testimoni oculari e dagli esiti del sopralluogo e della consulenza autoptica. Così come riferito da DO, per averlo appreso da IC NO e da MA: avevano realmente preso parte all'agguato due killer portatisi sul posto a bordo di una motocicletta e con indosso dei caschi;
uno dei due, posizionandosi nei pressi della statua di una madonna, aveva sparato dietro alla testa della vittima \--. esplodendo tre colpi di pistola calibro 7,65í Pochi giorni prima di essere ucciso ZA SI, come confermato dalla moglie e dal fratello, aveva personalmente esploso più colpi di arma da fuoco ai danni di un locale commerciale di proprietà di IC NO per vendicarsi nei confronti di quest'ultimo, colpevole ai suoi eg mietei occhi OD ceduto droga a suo genero, procurandogli un'overdose. 2.2.3. La peculiare forza confermativa dei divisati riscontri è stata ritenuta prevalente su alcune criticità che la difesa continua ad opporre nel ricorso, in parte qua sovrapponibile all'appello, in termini non consentiti, risolvendosi nella pedissequa reiterazione dei motivi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito in assenza di una critica puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Sammarco, Rv. 281521 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sami, Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, P., Rv. 277710 - 01). I giudici del merito hanno ritenuto credibile la causale dell'omicidio, riferita concordemente da DO e ZO, sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale che avevano dato conto dell'inserimento di ZA nel traffico di stupefacenti, quanto meno al fine di procacciarsi le liquidità necessarie per l'attività usuraria, e, soprattutto della intraprendenza che lo stesso aveva dimostrato fino a spingersi, nei giorni immediatamente precedenti all'omicidio, a compiere atti intimidatori nei confronti di IC NO. In tale contesto è assai plausibile, chiosa la Corte distrettuale, che ZA abbia compromesso gli interessi del clan all'epoca egemone, quello diretto da AV RA, e che quest'ultimo, a prescindere dallo stato di detenzione e dalla personale partecipazione all'incontro, indicato da DO, nel corso del quale era 12 stato dato il benestare a IC NO, abbia potuto avallare, da detenuto, la scelta di eliminare un rivale divenuto incontrollabile. Quanto alla circolazione di "voci di popolo" e le informazioni diffuse dalle testate giornalistiche, è stato osservato che esse non potevano assumere un rilievo beii dirimente per compromettere la credibilità di DO, il quale, risiedendo, tranne au un -periodo assai lontano nel tempo, in luoghi diversi e lontani da Benevento, poteva ricordare le circostanze specifiche ed i dettagli riferiti solo se oggetto di confidenze ricevute in epoca più recente da un diretto protagonistgdell'episodio omicidiario. La ricostruzione investigativa dell'ispettore di polizia Pascarella, secondo cui, alla luce delle immagini riprese dalle telecamere, IC NO, di corporatura più robusta di MA, doveva avere ricoperto il ruolo di conducente della moto non esclude che NO abbia scelto, nella fase esecutiva, di sparare personalmente a ZA, lasciando temporaneamente il ciclomotore sotto il controllo del complice passeggero. Ir:+eivatta, Ininfluente sulla complessiva tenuta del quadro accusatorio è l'assenza di riscontri alle dichiarazioni di DO sull'allontanamento di IC NO da Benevento nei giorni successivi all'episodio, sul ruolo agevolatore svolto dalla moglie della vittima e sull'alibi apprezzato come inconsistente alla luce delle dichiarazioni generiche rese dai testimoni ER, RI, SI ZA e OR RA iche avrebbero dovuto supportarlo. 2.2.4. È manifestamente infondata la censura relativa all'assenza di autonomia delle chiamate in reità di DO, ZO e PE NO per violazione del divieto di circolarità della prova. Risulta dalla sentenza che DO ha indicato come sua fonte di conoscenza, non solo IC NO ma anche MA e che ZO ha riferito di avere ricevuto informazioni sull'omicidio di ZA sia da IC NO , sia da PE NO, il quale, per quanto informato sempre da IC NO, nella conversazione ambientale più volte ricordata aveva convincentemente rimarcato, con significativa spontaneità, di avere intrattenuto con la sua fonte un lungo rapporto di reciproca stima e fiducia nell'ambito del quale non possono trovare spazio lo scambio di notizie false o di mere vanterie. 2.2.5. Le incongruenze delle dichiarazioni rese da ZO, obiettivamente di scarsa rilevanza, sono state ritenute recessive rispetto all'assenza di interesse del collaboratore nella vicenda processuale e alla precisione delle informazioni riferite. Del tutto generica e non autosufficiente è la censura relativa superamento del termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione per la prir volta proposta in questa sede. 13 2.3. Si sottrae alle critiche del ricorrente anche la valutazione delle dichiarazioni rese in una delle conversazioni intercettate, la n. 106, da PE NO avente ad oggetto le confidenze, di esplicito carattere confessorio, ricevute da IC NO in ordine alla partecipazione all'omicidio di SI ZA. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità che le dichiarazioni a contenuto accusatorio captate ai sensi degli artt. 266 e seg. cod. proc. pen. non sono equiparabili alla chiamata in correità, anche quando ai dialoghi di interesse non abbia partecipato il soggetto nei cui confronti sono utilizzate, sicché esse costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 comma primo, cod. proc. pen. La loro valutazione non è, quindi, soggetta ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. e non vi è necessità di reperire riscontri esterni, ma il contenuto di ogni conversazione deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, richiedendo la loro utilizzazione in chiave accusatoria non solo che i fatti e le circostanze oggetto di commento siano chiari e che gli interlocutori ne parlino seriamente senza avere ragioni plausibili di riferire il falso;
qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen (Sez. 1, n. 27370 del 16/02/2021, Pezzella Rv. 281635 - 01; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019 dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 - 02; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambrogio, Rv. 265747 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Ammaniera Rv. 260842 nonché Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, Caia, Rv. 259673 - 01, che, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 192, 195, 526 e 271 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e l'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono che le indicazioni di reità e correità, rese nell'ambito di conversazioni intercettate, debbano essere corroborate da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, come avviene per le chiamate in reità o correità rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni qualora il soggetto, indicato quale fonte informativa nella conversazione intercettata, si avvalga poi della facoltà di non rispondere, ha escluso la possibilità di equiparare il chiamante in reità o correità - ovvero un soggetto che, nel rendere dichiarazioni accusatorie nel corso di un interrogatorio, può essere mosso da intenti calunniatori od opportunistici - al conversante, il quale è animato dalla volontà di scambiare liberamente opinioni con il proprio interlocutore salvo che non risulti accertata l'intenzione dei loquenti, nella consapevolezza dell'intercettazione in corso, di far 14 Il Presidente conoscere all'autorità giudiziaria informazioni finalizzate ad accusare taluno di un reato). Adempiendo al rigoroso onere motivazionale imposto dalla giurisprudenza di legittimità per attribuire alle dichiarazioni intercettate il valore di fonte diretta di prova in assenza riscontri esterni, i giudici del merito hanno verificato la chiarezza del contenuto della conversazione, sottolineando, al riguardo, che non solo le espressioni linguistiche 'utilizzate non lasciavano dubbi sul fatto che PE NO stesse riferendo al suo interlocutore quanto appreso da IC NO, chiamato per nome e cognome, sulla sua partecipazione ad un omicidio che, nonostante qualche imprecisione (l'uso del silenziatore), per una pluralità di circostanze (l'orario, il veicolo e l'arma utilizzati dai killer, la dinamica) era sicuramente quello commesso ai danni di ZA, ma che, per di più, non erano individuabili né eraitate addotte specifiche ragioni per ritenere la narrazione non seria o, peggio, falsa. D'altra parte, osserva acutamente la Corte distrettuale, lo stesso NO PE, nel corso dell'esame dibattimentale, pur cercando di ridimensionare la portata delle sue affermazioni, sostenendo che si era limitato a riferire notizie apprese dal pubblico, non era riuscitopea spiegare il contenuto del dialogo in cui si fa espresso riferimento quale unica fonte di conoscenza all'odierno ricorrente ed aveva comunque ammesso che l'omicidio oggetto della conversazione era quello di ZA. 3. Il terzo motivo relativo alle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. è generico e non consentito sollecitando, nella sostanza, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli non illogici dei giudici del merito t che hanno escluso la sussistenza di elementi favorevoli valutabili ai fini dell'invocato beneficio, invero nemmeno richiamanti nel ricorso, in grado, quanto meno, di controbilanciare l'efferatezza e la brutalità del crimine commesso ai danni di una persona in condizioni di minorata difesa. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. '
P.Q.M.
N Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Così deciso, in Roma il 4 maggio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. uditi i difensori dell'imputato: - avvocato ANTONIO RIZZO - quale sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato PERONE LEOPOLDO, e, in sostituzione con delega orale, dell'avvocato DOMENICO DELLO IACONO - che si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 1 Num. 41336 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 04/05/2023 1. La Corte di assise appello Napoli, con la sentenza indicata nel preambolo, ha confermato la pronuncia con cui la Corte di assise di Benevento aveva dichiarato IC NO colpevole del reato di omicidio - commesso il 27 aprile 2009 in danno di SI ZA, aggravato dalla premeditazione e dalla minorata difesa - oltre che dei connessi reati in materia di armi, e per l'effetto, lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo. I giudici del merito, con valutazioni conformi, hanno fondato il giudizio di colpevolezza sulle convergenti chiamate in reità dei collaboratori di giustizia NO DO e PA ZO nonché sul contenuto di alcune conversazioni intercettate e, in particolare, su quella in cui PE NO aveva rivelato ad una persona non identificata le confidenze ricevute dall'odierno imputato. IC NO, al quale era legato da rapporti criminali molto intensi, gli aveva, in particolare, rivelato di avere partecipato all'omicidio di SI ZA con il ruolo di mandante ed esecutore materiale. Anche NO DO e PA ZO, nel corso di comuni periodi di detenzione, avevano raccolto la confessione ricevuta dall'imputato; il solo DO anche quella di IO MA, dichiaratosi complice di IC NO nella consumazione del fatto omicidiario. Con riferimento alle modalità esecutive e al movente, le chiamate in reità di ZO e DO avevano trovato ampio riscontro: - nelle dichiarazioni di numerosi testimoni oculari ed in quelle rese dalle persone a conoscenza, per ragioni familiari o di amicizia, dei rapporti tra IC NO e la vittima nell'ambito del contesto criminale di Benevento all'epoca del fatto;
- nelle emergenze investigative acquisite dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza; - negli accertamenti medico legali eseguiti sulla vittima. Nell'esaminare i rilievi difensivi, la Corte territoriale, oltre a confutare, con diffuse argomentazioni, le denunziate criticità sull'attendibilità dei collaboratori DO e ZO, ha rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale e di inutilizzabilità degli atti di indagini successivi al decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. del Tribunale distrettuale di Napoli in relazione al medesimo fatto omicidiario a cagione della mancanza del decreto di riapertura delle indagini. Al riguardo, ha osservato che le nuove indagini erano state eseguite nell'ambito di un procedimento penale iscritto presso un diverso Ufficio di Procura e per un "fatto diverso" perché non più connotato dagli estremi dell'aggravante, attualmente prevista dall'art. 416.bis.
1. cod. pen., originariamente contestata. 2 2. Avverso la sentenza ricorre, per il tramite dei difensori di fiducia, IC NO articolando tre motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. Lamenta che l'azione penale sia stata esercitata senza che fosse previamente autorizzata la "riapertura delle indagini", nonostante per il "medesimo fatto" ascritto all'odierno imputato era stato emesso decreto di archiviazione in data 31 marzo 2017. La Corte di assise di appello avrebbe dovuto, pertanto, dare atto dell'operatività del meccanismo preclusivo di cui all'art. 414 cod. proc. pen. Sottolinea la difesa del ricorrente che in senso contrario non può valorizzarsi la "diversità" del fatto per il quale è stato emesso il decreto che dispone il giudizio rispetto a quello per il quale il Procuratore distrettuale di Napoli ha richiesto l'archiviazione. Nonostante solo l'archiviazione sia stata disposta per un omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 d.I., 13 maggio 1991, n. 152, oggi 416.bis.
1. cod. pen., è pacifico che tanto l'archiviazione quanto il rinvio a giudizio hanno ad oggetto il medesimo fatto storico addebitato allo stesso soggetto. Non rileva nemmeno che i due procedimenti siano stati iscritti presso diversi uffici del Pubblico ministero. In ogni caso, è ravvisabile un esercizio arbitrario del potere inquisitorio: la stessa persona fisica dopo avere condotto le indagini, nella qualità di sostituto procuratore presso la Procura di Benevento, e trasmesso il relativo fascicolo alla Procura Distrettuale di Napoli, era stata assegnataria del procedimento nella qualità di magistrato applicato presso quest'ultimo ufficio;
per di più, l'attività investigativa era stata sempre condotta in sinergia tra le due Procure della Repubblica. 2.2. Con il secondo motivo deduce, in punto di giudizio di responsabilità, violazione dell'art. 192, commi 1 e 3, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, sia sul versante dell'oltre ogni ragionevole dubbio sia su quello dei riscontri esterni alle chiamate in reità. La Corte distrettuale - secondo il ricorrente - non ha spiegato adeguatamente le ragioni del convincimento. Non ha, infatti, né approfondito le argomentazioni difensive rimaste prive di adeguata confutazione nella sentenza che ha definito il primo grado del giudizio né esaminato dettagliatamente le risultanze processuali, finendo per porre a sostengo del decisum affermazioni apodittiche, con riferimento a tutte le questioni principali: da quella relativa all'attendibilità del collaboratore DO, a quelle relative ai riscontri, al movente, alla dinamica del fatto omicidiario, all'alibi di IC NO e all'interpretazione delle conversazioni intercettate. - DO NO è stato ritenuto credibile senza sciogliere l'insanabile contraddizione presente nelle sue dichiarazioni: il collaboratore, da una parte, ha ricollegato la scelta di IC NO di raccontargli, soltanto nel 2017, il suo 3 of coinvolgimento nell'omicidio all'esigenza di ottenere l'alleanza del clan Di IO per il tramite dello stesso NO, che ne era un esponente di rilievo, e, dall'altra, ha ammesso di avere ricevuto informazioni sul medesimo episodio molti anni prima, nel 2013, anche da MA, nei confronti del quale, tuttavia, non è stata esercitata l'azione penale. - Sebbene tutti i soggetti escussi hanno ricondotto la causale dell'omicidio ad una diatriba personale, è stata ritenuta credibile la versione di DO, il quale ha fatto riferimento a contrasti nel traffico di stupefacenti e all'approvazione del locale capo clan, AV RA, che, però, all'epoca dell'omicidio di SI ZA, era detenuto e non avrebbe, comunque, tratto alcun vantaggio dall'azione delittuosa. - Non sono state spiegate le ragioni per cui il collaboratore di giustizia De IS non sia credibile quando afferma di avere ricevuto anche da DO e ZO proposte di accuse concordate ai danni di altri soggetti. - Le chiamate in reità sono state ritenute sufficienti a formulare il giudizio di penale responsabilità, nonostante tutte le accuse, comprese quelle espresse da PE NO nelle conversazioni intercettate, sono de relato e provengono da un'unica fonte, ossia dallo stesso ricorrente. Non sono stati, pertanto, applicati i consolidati criteri della giurisprudenza di legittimità in forza dei quali le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori per riscontrarsi reciprocamente, oltre ad essere pienamente compatibili con il quadro probatorio, devono essere autonome e, quindi, derivare, per evitare la circolarità della prova, da una fonte diretta non comune. La motivazione presenta plurimi aspetti di illogicità. Il narrato del collaboratore DO è stato ritenuto credibile nella parte in cui giustifica la confessione ricevuta da NO con l'aspirazione di quest'ultimo di accreditarsi nei confronti di un soggetto di spiccato spessore criminale, senza considerare che la confidenza era stata esternata nel 2017 e che NO, invece, aveva avuto tale esigenza all'epoca dell'omicidio di ZA, risalente a dieci anni prima. In ogni caso, tale peculiare esigenza non spiega la ripetizione di tale confessione anche a ZO, personaggio di modesta caratura criminale. La positiva valutazione di attendibilità di DO è stata ancorata alla presenza nelle sue dichiarazioni di circostanze che potevano essere conosciute solo attraverso le confidenze di chi, come NO, vi aveva partecipato , in prima persona, senza, tuttavia, considerare che più testimoni avevano riferito della circolazione di "voci di popolo" aventi il medesimo contenuto e che più testate giornalistiche avevano diffuso notizie dettagliate sull'episodio omicidiario. Non è stata attribuita adeguata rilevanza alle smentite che hanno trovato negli atti di causa le più importanti circostanze riferite da DO. 4 f In particolare: - NO, secondo l'attività di indagine riferita dall'isp. Pascarella, non poteva essere il conducente della moto;
- il summit a casa di AV RA non poteva svolgersi perché quest'ultimo era detenuto;
- NO non si era allontanato da Benevento nei giorni successivi all'episodio; - La moglie della vittima non aveva svolto alcuna attività agevolatrice dell'agguato. In ogni caso, DO ben avrebbe potuto apprendere le notizie sull'omicidio di ZA, sulla malavita beneventana e sul clan RA durante la sua permanenza nella città campana per alcuni mesi nel 2013. Il movente riferito da DO è stato ritenuto credibile nonostante il collaboratore abbia illogicamente ricollegato l'azione omicidiaria;
sia all'ambizione di NO di conquistare il predominio nella vendita di sostanza stupefacente con l'avallo del clan RA,sia alla ritorsione nei confronti di ZA, ritenuto autore dell'esplosione di colpi di arma da fuoco alla saracinesca di un locale gestito da NO. Non vi è prova che ZA fosse coinvolto in traffici di droga;
risulta, al contrario, che fosse dedito ad attività usurarie. Le dichiarazioni rese da De IS, per quanto assai rilevanti, perché dimostrative di accordi collusivi tra gli accusatori di NO finalizzati a fornire, sia pure in relazione ad episodi diversi rispetto all'omicidio di SI ZA, versioni concordate all'autorità giudiziaria, sono state ritenute erroneamente bisognevoli di riscontri esterni, pur non riguardando l'attribuzione di un fatto - reato all'imputato e giudicate inattendibili, per una inesistente genericità, pur in presenza dei riscontri provenienti dalle dichiarazioni di UC LI. Non sono state valutate le incongruenze delle dichiarazioni rese da ZO il quale, oltre ad avere fatto riferimento all'omicidio oltre i 180 giorni dall'inizio della collaborazione, ha sostenuto di avere ricevuto le confidenze di NO quando gli era stata notificata l'ordinanza applicativa della misura cautelare nel 2018, evento invece avvenuto nel 2019, e di avere conosciuto anche PE NO, circostanza smentita in dibattimento. Sono stati sottovalutati: - il riferimento da parte di PE NO, nel corso della conversazione intercettata, a particolari che non avevano trovato riscontro negli atti, come l'uso di una pistola col silenziatore;
- le significative conferme che l'alibi dell'imputato avevano trovato nelle dichiarazioni rese da OR RA e ZA SI;
5 - la sottoposizione dell'imputato, all'epoca dell'omicidio, ad un costante monitoraggio nei termini riferiti dal teste di polizia giudiziaria Esposito. 3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, giustificato soltanto con la gravità del reato di omicidio nonostante l'esclusione della sua consumazione in un contesto camorristico e la sua riconduzione ad una dinamica intersoggettiva estranea a logiche di contrapposizione tra clan. CONSIDERATO IN DIRITTO Ritiene il Collegio che i motivi siano in parte inammissibili ed in parte infondati i sicché il ricorso deve essere rigettato. 1. Il primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen., è privo di pregio. Non è corretta la tesi difensiva secondo cui l'esercizio dell'azione penale da parte del Procuratore della Repubblica di Benevento nei confronti dell'odierno imputato in relazione all'omicidio di SI ZA è stato illegittimo perché non preceduto dal decreto motivato di riapertura delle indagini. Tale ultimo atto, nella ricostruzione del ricorrente, sarebbe divenuto processualmente indispensabile a seguito della trasmissione degli atti relativi all'originario procedimento contro ignoti dalla Procura di Benevento a quella di Napoli e dell'archiviazione disposta dal G.i.p del Tribunale di Napoli, su conforme richiesta del pubblico ministero, nel procedimento successivamente iscritto a carico di IC NO. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 414 cod. proc. pen. non preclude l'esercizio dell'azione penale in ordine ad un fatto - reato per il quale era già stato iscritto ed archiviato un procedimento contro ignoti. Nel procedimento contro ignoti non è richiesta l'autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rímasti sconosciuti gli autori del reato. In assenza di indagati noti ed iscritti nel registro delle notizie di reato l'archiviazione ha solo la funzione di legittimare il congelamento delle indagini e non preclude lo svolgimento di ulteriori attività investigative ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. (Sez. U, n. 13040 del 28/03/2006, Pg. in proc. ignoti, Rv. 233198; Sez. 2, n. 42655 del 13/10/2015, Sabato, Rv. 265128Sez. 1, n. 42518 del 14/07/2022, Beneduce, Rv283686). Per evidente identità di ratio il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 cod. proc. pen., che è diretto a garantire la posizione della persona già individuata 6 e sottoposta ad indagini, non trova applicazione neanche quando il pubblico ministero, senza chiedere l'archiviazione trasmetta gli atti ad altro ufficio ritenuto competente, nella specie quello distrettuale, in ragione della provvisoria contestazione dell'aggravante dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Non costituisce una preclusione nemmeno l'archiviazione disposta da autorità giudiziaria diversa - il G.i.p. del Tribunale di Napoli - da quella - il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento - che ha esercitato l'azione penale. A prescindere dalla diversa qualificazione del fatto nei due procedimenti - omicidio aggravato dalla finalità e dal metodo mafioso e omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla minorata difesa - è pacifico che il decreto di archiviazione ha efficacia (limitatamente) preclusiva solo nei confronti dell'autorità giudiziaria che ha provveduto all'archiviazione. Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e determina l'improcedibilità dell'azione penale per lo stesso fatto di reato da parte del medesimo Ufficio del Pubblico Ministero (Sez. 1, n. 17511 del 22/09/2016, dep. 2017, Mazzetti, Rv. 269813 - 01; Sez. 5, n. 45725 del 22/09/2005, Capacchione, Rv. 233209 - 01; Sez. 6, n. 29479 del 10/05/2017, Bartoli, Rv. 270413 - 01), in ragione del fatto che l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, rimuovendo gli effetti della precedente valutazione di infondatezza della notizia di reato al pari di un atto di revoca, non può che provenire dallo stesso giudice che ha emesso il decreto di archiviazione ed inerire ad un sindacato sul potere di esercizio dell'azione penale di cui è titolare il pubblico ministero presso quell'ufficio giudiziario, sicché nessun ostacolo incontra l'autorità giudiziaria di altra sede a compiere accertamenti su fatti oggetto del provvedimento di archiviazione. (Sez. 2, n. 37479 del 14/05/2019, Costanzo, Rv. 277041) In altri termini, l'identità del fatto, cui l'art. 414 cod. proc. pen. subordina la necessità dell'autorizzazione, deve essere tale anche con riguardo all'autorità procedente, sicché l'eventuale difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale solo se i procedimenti coinvolti hanno ad oggetto "lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero" (cfr. Sez. 1, n. 4536 del 20/01/2005, Guadalupi Rv. 231491, che non ha ritenuto necessario il decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini in una fattispecie pertinente ad un procedimento archiviato presso la sede giudiziaria competente per territorio, e poi riaperto dalla Procura del capoluogo del relativo distretto, intervenuta ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.). 7 2. Il secondo motivo, relativo al giudizio di responsabilità, propone censure o versate in fatto o manifestamente infondate, tali, quindi, da non superare il vaglio di ammissibilità, o comunque passibili di rigetto. 2.1. In premessa, va ricordato che con il ricorso per cassazione non può essere dedotta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). Quanto al sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza del giudice di merito dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., anche dopo la novella ad opera della legge n. 46 del 2006, esso non può concernere né la ricostruzione dei fatti, né il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della sua rispondenza alle acquisizioni processuali;
la funzione del controllo di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma soltanto di verificare che gli elementi posti a fondamento della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (ex plurimis da ultimo, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01, in precedenza Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074, Petrella;
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109; Sez. 3 n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). La Corte di cassazione è, infatti, giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, e non del contenuto e del significato della prova, e dunque ad essa è normativamente precluso di procedere a una rinnovata valutazione degli elementi di fatto che la sentenza di merito ha posto a base della decisione, o all'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di lettura dei fatti e delle risultanze istruttorie, prospettati dalla difesa come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa di quelli seguiti dai giudici di merito, ciò che trasformerebbe la Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (Sez. 5 - , n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). 8 2.2. Nell'ambito dei limiti appena ricordati, ritiene il Collegio che le sentenze di primo e secondo grado - le cui motivazioni, caratterizzate da una sostanziale concordanza di analisi e di valutazione degli elementi di prova posti a fondamento del giudizio di colpevolezza dell'imputato, si saldano tra loro concorrendo a formare un unico, omogeneo e complessivo corpo argomentativo, secondo lo schema della "doppia conforme" (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri Rv. 257595) - abbiano fatto puntuale e corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte in tema di valutazione sia della prova dichiarativa - costituita dalle chiamate in reità, entrambe de relato, operate dai collaboratori di giustizia, NO DO e PA ZO - sia delle dichiarazioni a contenuto accusatorio rese da PE NO in una delle conversazioni intercettate, pervenendo all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente quale esecutore dell'omicidio di SI ZA all'esito di un iter logico ampiamente e congruamente motivato, fondato su argomentazioni coerenti e prive di contraddizioni, che hanno compiutamente risposto alle deduzioni difensive e non sono incorse nelle carenze lamentate nei motivi di ricorso. 2.2.1. La validazione probatoria delle dichiarazioni de relato dei due collaboratori di giustizia è stata operata dalla sentenza d'appello alla stregua dei criteri indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Aquilina, Rv. 255143 secondo cui la chiamata in reità (o in correità) de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, può legittimamente avere come unico elemento di riscontro, ai fini della prova della colpevolezza dell'accusato, altra o altre chiamate dello stesso tipo, purché siano rispettate le condizioni rappresentate: - dalla positiva valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca delle sue propalazioni in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza e della spontaneità; - dall'accertamento dei rapporti personali fra il dichiarante e la sua fonte diretta per inferirne dati sintomatici della rispondenza al vero della confidenza effettuata dalla seconda al primo;
- dalla convergenza delle diverse chiamate che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum;
- dall'indipendenza delle chiamate che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
dalla loro autonomia genetica, nel senso della derivazione da fonti informative primarie diverse, in modo da escludere il rischio della circolarità della notizia che vanificherebbe l'elemento di riscontro costituito dalla convergenza del molteplice. 9 )70V,/t Il giudizio di affidabilità della chiamata in reità de relato esige, dunque, che la relativa indagine sia estesa alla causa scientiae del propalante, implicante uno sdoppiamento della valutazione, nel senso che la verifica deve investire non solo la credibilità del dichiarante in relazione al fatto storico della confidenza ricevuta, ma anche l'attendibilità della fonte primaria (e diretta) di conoscenza e la genuinità del suo narrato;
deve trovare applicazione, inoltre, il disposto dell'art. 195 cod. proc. pen. allorché la fonte diretta rivesta la qualifica di imputato di procedimento connesso o di teste assistito, ex artt. 210 e 197-bis del codice di rito (Sez. U. n. 20804 del 2013, sopra citata), mentre non sussiste alcun obbligo del giudice del dibattimento di procedere all'escussione della fonte primaria allorché questa sia rappresentata dallo stesso imputato, trattandosi di soggetto processuale che non può mai essere chiamato a rendere dichiarazioni in grado di pregiudicare la sua posizione (Sez. 5, n. 21562 del 3/02/2015, Rv. 263705; Sez. 5,n. 29821 del 25/11/2014, Rv. 265298) e che, ai sensi dell'art. 494 cod. proc. pen., ha sempre la facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, interloquendo sulle propalazioni della fonte indiretta che lo chiamino in causa al fine di controbatterle. Laddove la fonte diretta è costituita dallo stesso imputato, le dichiarazioni autoaccusatorie da esso provenienti, riferite dai collaboratori, hanno natura confessoria e devono essere valutate - una volta positivamente apprezzata la propalazione de relato del collaboratore alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - secondo il regime proprio della confessione, che ne subordina l'efficacia probatoria alla condizione della genesi spontanea e sincera, in modo da escluderne la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti auto calunniatori (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, Grande Aracri, Rv. 281603 - 02; Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503 - 01). I giudici di merito, uniformandosi a tali arresti giurisprudenziali, hanno correttamente ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori DO e ZO, oltre che, soggettivamente ed oggettivamente attendibili, capaci, in ragione dei rispettivi contenuti dichiarativi, di riscontrarsi reciprocamente tra loro nonché con le confidenze esternate da PE NO nella conversazione captata in ambientale, secondo il ricordato schema logico della cosiddetta convergenza del molteplice, che non impone una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai propalanti, ma pretende, in un'ottica che privilegia gli aspetti sostanziali, la concordanza sul nucleo essenziale e significativo del racconto, quindi sulle persone degli accusati e sulle condotte loro ascritte (Sez. 2 n. 13473 del 4/03/2008, Rv. 239744) e considera, invece, irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto sempreché le loro caratteristiche non siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante rn abbia preso 10 parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile (Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 20Z1, Scicchitano, Rv. 280741 - 01; Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393 - 01; Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151 - 01). In quest'ottica, anche la provenienza delle dichiarazioni da soggetti che hanno intrapreso la collaborazione con la giustizia in momenti diversi, e talora a notevole distanza temporale l'una dall'altra e dalla risalenza storica dei fatti riferiti, non inficia la capacità delle propalazioni di riscontrarsi tra di loro, una volta esclusa l'esistenza di accordi o condizionamenti reciproci tra i dichiaranti. Né, sotto quest'ultimo profilo, possono assumere decisivo rilievo, come sostenuto dalla difesa del ricorrente, le dichiarazioni rese da LI e De IS sulle pressioni ricevute da DO e ZO per l'elaborazione in comune di accuse false e calunniose. Tali dichiarazioni, lungi dall'essere state trascurate dalla Corte territoriale, sono state, invece, giustificatamente considerate inattendibili per l'assenza del più rilevante dei riscontri, ossia la mancata individuazione nelle ricostruzioni offerte da NO DO e PA ZO di elementi sintomatici dell'intervenuto condizionamento (peraltro riferito da LI e De IS ad altro episodio omicidiario): ZO, infatti, si è astenuto dal fornire particolari significativi coincidenti con quelli forniti da DO per limitarsi ad affermare laconicamente che NO gli aveva confermato di essere stato l'esecutore dell'omicidio di ZA, in occasione della lettura dell'ordinanza cautelare. La Corte ha aggiunto, altrettanto opportunamente, che mentre DO e ZO non avevano alcun interesse nella vicenda processuale, De IS aveva tutto l'interesse a dimostrarsi affidabile anche attraverso accuse false al fine di riottenere l'agognata ammissione al programma di protezione per i collaboratori di giustizia in precedenza revocata 2.2.2. La credibilità soggettiva di DO NO è stata correttamente valutata. La Corte di assise di appello, seguendo un iter argomentativo ineccepibile, ha considerato, da una parte, decisiva la estraneità del collaboratore al contesto criminale in cui era maturato l'omicidio, con conseguente impossibilità di ipotizzare ragioni di astio o di convenienza che potevano far dubitare della veridicità delle accuse nei confronti dell'accusato e, per converso, ha valorizzato l'interesse della fonte diretta, ossia lo stesso imputato, di rimarcare, durante la detenzione dell'anno 2017, la sua caratura criminale, anche ammettendo ai compagni di cella, come DO e ZO, il personale coinvolgimento nell'esecuzione di omicidi, specie se funzionale a "scalare le gerarchie del crimine" e a c seguire un'alleanza 11 con il clan Di IO, di cui, uno dei collaboratori, DO, era all'epoca un esponente di rilievo. Recessiva è stata invece valutata la circostanza, di per sé neutra, che lo stesso collaboratore aveva ricevuto informazioni sul medesimo episodio anche da un altro soggetto, MA, con il quale era sicuramente entrato in contatto durante la permanenza a Benevento nel 2013. Sul piano del contenuto, le dichiarazioni accusatorie di DO sono state ritenute affidabili alla luce della dovizia degli elementi fattuali riferiti non solo sulla dinamica dell'omicidio ma anche sul movente e sulle cause scatenanti, tutti perfettamente riscontrati dalle dichiarazioni dei testimoni oculari e dagli esiti del sopralluogo e della consulenza autoptica. Così come riferito da DO, per averlo appreso da IC NO e da MA: avevano realmente preso parte all'agguato due killer portatisi sul posto a bordo di una motocicletta e con indosso dei caschi;
uno dei due, posizionandosi nei pressi della statua di una madonna, aveva sparato dietro alla testa della vittima \--. esplodendo tre colpi di pistola calibro 7,65í Pochi giorni prima di essere ucciso ZA SI, come confermato dalla moglie e dal fratello, aveva personalmente esploso più colpi di arma da fuoco ai danni di un locale commerciale di proprietà di IC NO per vendicarsi nei confronti di quest'ultimo, colpevole ai suoi eg mietei occhi OD ceduto droga a suo genero, procurandogli un'overdose. 2.2.3. La peculiare forza confermativa dei divisati riscontri è stata ritenuta prevalente su alcune criticità che la difesa continua ad opporre nel ricorso, in parte qua sovrapponibile all'appello, in termini non consentiti, risolvendosi nella pedissequa reiterazione dei motivi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito in assenza di una critica puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Sammarco, Rv. 281521 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sami, Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, P., Rv. 277710 - 01). I giudici del merito hanno ritenuto credibile la causale dell'omicidio, riferita concordemente da DO e ZO, sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale che avevano dato conto dell'inserimento di ZA nel traffico di stupefacenti, quanto meno al fine di procacciarsi le liquidità necessarie per l'attività usuraria, e, soprattutto della intraprendenza che lo stesso aveva dimostrato fino a spingersi, nei giorni immediatamente precedenti all'omicidio, a compiere atti intimidatori nei confronti di IC NO. In tale contesto è assai plausibile, chiosa la Corte distrettuale, che ZA abbia compromesso gli interessi del clan all'epoca egemone, quello diretto da AV RA, e che quest'ultimo, a prescindere dallo stato di detenzione e dalla personale partecipazione all'incontro, indicato da DO, nel corso del quale era 12 stato dato il benestare a IC NO, abbia potuto avallare, da detenuto, la scelta di eliminare un rivale divenuto incontrollabile. Quanto alla circolazione di "voci di popolo" e le informazioni diffuse dalle testate giornalistiche, è stato osservato che esse non potevano assumere un rilievo beii dirimente per compromettere la credibilità di DO, il quale, risiedendo, tranne au un -periodo assai lontano nel tempo, in luoghi diversi e lontani da Benevento, poteva ricordare le circostanze specifiche ed i dettagli riferiti solo se oggetto di confidenze ricevute in epoca più recente da un diretto protagonistgdell'episodio omicidiario. La ricostruzione investigativa dell'ispettore di polizia Pascarella, secondo cui, alla luce delle immagini riprese dalle telecamere, IC NO, di corporatura più robusta di MA, doveva avere ricoperto il ruolo di conducente della moto non esclude che NO abbia scelto, nella fase esecutiva, di sparare personalmente a ZA, lasciando temporaneamente il ciclomotore sotto il controllo del complice passeggero. Ir:+eivatta, Ininfluente sulla complessiva tenuta del quadro accusatorio è l'assenza di riscontri alle dichiarazioni di DO sull'allontanamento di IC NO da Benevento nei giorni successivi all'episodio, sul ruolo agevolatore svolto dalla moglie della vittima e sull'alibi apprezzato come inconsistente alla luce delle dichiarazioni generiche rese dai testimoni ER, RI, SI ZA e OR RA iche avrebbero dovuto supportarlo. 2.2.4. È manifestamente infondata la censura relativa all'assenza di autonomia delle chiamate in reità di DO, ZO e PE NO per violazione del divieto di circolarità della prova. Risulta dalla sentenza che DO ha indicato come sua fonte di conoscenza, non solo IC NO ma anche MA e che ZO ha riferito di avere ricevuto informazioni sull'omicidio di ZA sia da IC NO , sia da PE NO, il quale, per quanto informato sempre da IC NO, nella conversazione ambientale più volte ricordata aveva convincentemente rimarcato, con significativa spontaneità, di avere intrattenuto con la sua fonte un lungo rapporto di reciproca stima e fiducia nell'ambito del quale non possono trovare spazio lo scambio di notizie false o di mere vanterie. 2.2.5. Le incongruenze delle dichiarazioni rese da ZO, obiettivamente di scarsa rilevanza, sono state ritenute recessive rispetto all'assenza di interesse del collaboratore nella vicenda processuale e alla precisione delle informazioni riferite. Del tutto generica e non autosufficiente è la censura relativa superamento del termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione per la prir volta proposta in questa sede. 13 2.3. Si sottrae alle critiche del ricorrente anche la valutazione delle dichiarazioni rese in una delle conversazioni intercettate, la n. 106, da PE NO avente ad oggetto le confidenze, di esplicito carattere confessorio, ricevute da IC NO in ordine alla partecipazione all'omicidio di SI ZA. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità che le dichiarazioni a contenuto accusatorio captate ai sensi degli artt. 266 e seg. cod. proc. pen. non sono equiparabili alla chiamata in correità, anche quando ai dialoghi di interesse non abbia partecipato il soggetto nei cui confronti sono utilizzate, sicché esse costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 comma primo, cod. proc. pen. La loro valutazione non è, quindi, soggetta ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. e non vi è necessità di reperire riscontri esterni, ma il contenuto di ogni conversazione deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, richiedendo la loro utilizzazione in chiave accusatoria non solo che i fatti e le circostanze oggetto di commento siano chiari e che gli interlocutori ne parlino seriamente senza avere ragioni plausibili di riferire il falso;
qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen (Sez. 1, n. 27370 del 16/02/2021, Pezzella Rv. 281635 - 01; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019 dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 - 02; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambrogio, Rv. 265747 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Ammaniera Rv. 260842 nonché Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, Caia, Rv. 259673 - 01, che, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 192, 195, 526 e 271 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e l'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono che le indicazioni di reità e correità, rese nell'ambito di conversazioni intercettate, debbano essere corroborate da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, come avviene per le chiamate in reità o correità rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni qualora il soggetto, indicato quale fonte informativa nella conversazione intercettata, si avvalga poi della facoltà di non rispondere, ha escluso la possibilità di equiparare il chiamante in reità o correità - ovvero un soggetto che, nel rendere dichiarazioni accusatorie nel corso di un interrogatorio, può essere mosso da intenti calunniatori od opportunistici - al conversante, il quale è animato dalla volontà di scambiare liberamente opinioni con il proprio interlocutore salvo che non risulti accertata l'intenzione dei loquenti, nella consapevolezza dell'intercettazione in corso, di far 14 Il Presidente conoscere all'autorità giudiziaria informazioni finalizzate ad accusare taluno di un reato). Adempiendo al rigoroso onere motivazionale imposto dalla giurisprudenza di legittimità per attribuire alle dichiarazioni intercettate il valore di fonte diretta di prova in assenza riscontri esterni, i giudici del merito hanno verificato la chiarezza del contenuto della conversazione, sottolineando, al riguardo, che non solo le espressioni linguistiche 'utilizzate non lasciavano dubbi sul fatto che PE NO stesse riferendo al suo interlocutore quanto appreso da IC NO, chiamato per nome e cognome, sulla sua partecipazione ad un omicidio che, nonostante qualche imprecisione (l'uso del silenziatore), per una pluralità di circostanze (l'orario, il veicolo e l'arma utilizzati dai killer, la dinamica) era sicuramente quello commesso ai danni di ZA, ma che, per di più, non erano individuabili né eraitate addotte specifiche ragioni per ritenere la narrazione non seria o, peggio, falsa. D'altra parte, osserva acutamente la Corte distrettuale, lo stesso NO PE, nel corso dell'esame dibattimentale, pur cercando di ridimensionare la portata delle sue affermazioni, sostenendo che si era limitato a riferire notizie apprese dal pubblico, non era riuscitopea spiegare il contenuto del dialogo in cui si fa espresso riferimento quale unica fonte di conoscenza all'odierno ricorrente ed aveva comunque ammesso che l'omicidio oggetto della conversazione era quello di ZA. 3. Il terzo motivo relativo alle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. è generico e non consentito sollecitando, nella sostanza, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli non illogici dei giudici del merito t che hanno escluso la sussistenza di elementi favorevoli valutabili ai fini dell'invocato beneficio, invero nemmeno richiamanti nel ricorso, in grado, quanto meno, di controbilanciare l'efferatezza e la brutalità del crimine commesso ai danni di una persona in condizioni di minorata difesa. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. '
P.Q.M.
N Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Così deciso, in Roma il 4 maggio 2023 Il Consigliere estensore