Sentenza 20 aprile 2016
Massime • 1
Nel caso di contestazione di un reato permanente nella forma cosiddetta "chiusa", con precisa indicazione della data di cessazione della condotta illecita (ad es. con la formula "accertato fino al..."), il giudice può tener conto dell'eventuale protrarsi della consumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen.; qualora invece il reato permanente sia stato contestato in forma c.d. "aperta" - essendosi il P.M. limitato ad indicare solo la data di inizio della consumazione, ovvero quella dell'accertamento - il giudice può valutare, senza necessità di contestazioni suppletive, anche la condotta criminosa eventualmente posta in essere fino alla data della sentenza di primo grado.
Commentario • 1
- 1. Reato permanente e consumazione: la Cassazione chiarisce il ruolo delle contestazioni suppletivehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2016, n. 20798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20798 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2016 |
Testo completo
20 7 9 8 / 1 6 sentenza N. (041 R. Gen. N. 47999/2015 U.P. del 20/04/2016 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano DEPOSITATO IN CANCELLERIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE 19 MAG. 2016 SECONDA SEZIONE PENALE IL A CANCELLERE M E R P TA Pian Composta da E T R O * C PIERCAMILLO DAVIGO Presidente GEPPINO RAGO Relatore LUIGI AGOSTINACCHIO LUCIA IE ND RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Napoli, contro la sentenza pronunciata in data 18/12/2014 dalla Corte di Appello di Napoli nei confronti di:
1.1. GA PA nato il [...];
1.2. GA MI nato il [...];
1.3. NA HE nato il [...];
1.4. NA PA nato il [...]; e da:
2. GA PA nato il [...];
3. GA MI nato il [...];
4. NA HE nato il [...];
5. RT CO nato il [...];
6. ZI ZO nato il [...]; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SS Galli, che ha concluso chiedendo: il rigetto dei ricorsi di ZA LE, ZA MI e NA LE;
l'inammissibilità dei ricorsi del Procuratore Generale, di ZI e di TI;
ли uditi i difensori, avv.ti Sergio Cola (per ZA LE, ZA MI e TI ES), ES Quaranta (per ZA MI), Ida Blasi in sostituzione dell'avv.to A. NA (per ZI ZO) e dell'avv.to SS FA (per NA LE) che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/12/2014, la Corte di Appello di Napoli, pur rideterminando in melius le pene, confermava la sentenza con la quale, in data 15/04/2013, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale della medesima città aveva ritenuto GA MI, GA LE, NA LE ZI ZO e RT ES e NA LE colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti.
2. Contro la suddetta sentenza, il Procuratore Generale ed i soli GA MI, GA LE, NA LE ZI ZO e RT ES hanno proposto ricorso per cassazione.
3. II PROCURATORE GENERALE, presso la Corte di Appello di Napoli, ha dedotto la VIOLAZIONE DELL'ART. 63/4 COD. PEN. per avere la Corte ridotto irragionevolmente la pena escludendo l'aumento di pena comminato dal primo giudice sulla base della mera rinuncia ai motivi di impugnazione in grado di - appello, pur in presenza di un quadro probatorio "quanto mai granitico": il ricorso è stato proposto nei confronti dei soli imputati GA MI, GA LE, NA LE e NA LE.
4. GA LE, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
4.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 649/2 COD. PROC. PEN.: il ricorrente è stato ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis/1-2-3-4-5-8 cod. pen., per avere fatto parte, con ruolo apicale, di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, denominata "Clan dei Casalesi" in Capesenna e zone limitrofe "accertato fino ad aprile 2010". La difesa, in punto di fatto, ha premesso che l'imputato, per lo stesso reato, era già stato condannato, con sentenza definitiva in data 30/11/2007 emessa nell'ambito del procedimento penale cd. "Normandia", in cui si faceva unicamente riferimento alla data di accertamento del reato mediante la dicitura "accertato fino al luglio 2004". 2 ли Secondo la difesa, poiché, nel suddetto processo, non era stata contestata la data di cessazione della permanenza, l'accertamento dell'appartenenza al sodalizio criminale (e, quindi, la condanna) doveva intendersi avvenuto fino alla data della sentenza di primo grado (e, quindi, fino al 30/11/2007), così come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità anche a SS (nn. 11930/1994; 11021/1998). Erroneamente, quindi, la Corte territoriale aveva confermato la condanna dell'imputato per il periodo successivo al luglio 2004 e fino al 30/11/2007 e cioè per un periodo per il quale il medesimo non avrebbe potuto essere nuovamente processato e condannato essendo stato, appunto, per quei fatti e per quel periodo, già condannato con la sentenza del 30/11/2007; 4.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 192 COD. PROC. PEN.: la difesa sostiene che, comunque, per il periodo successivo al 30/11/2007, i riscontri probatori a carico dell'imputato (decreto applicativo del regime di cui all'art. 41 bis Ord. pen;
dichiarazioni del collaboratore di giustizia LL CO;
intercettazione del 27/03/2009 n. 5428) non avrebbero potuto essere ritenuti concludenti, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., in quanto si fondavano su "un pacifico travisamento della prova" atteso che: a) il decreto applicativo della misura di cui all'art. 41 bis cit, non era stato emesso dal tribunale di sorveglianza, ma dal Ministro della Giustizia e alcun valore probatorio, ai fini del reato in esame, poteva essere attribuito al contenuto delle missive a seguito delle quali, appunto, era stato disposto il suddetto regime carcerario;
b) le dichiarazioni del LL avevano un contenuto del tutto neutro in quanto nulla aveva riferito a carico dell'imputato relativamente agli anni 2009-2010; c) la conversazione del 27/03/2009 era insignificante ai fini della prova della responsabilità dell'imputato alla partecipazione al sodalizio in epoca successiva al 2007, in quanto aveva ad oggetto una conversazione fra soggetti che, parlando dello ZA, facevano riferimento ad una sua asserita ed imminente scarcerazione: non poteva, quindi, essere addebitata all'imputato un'aspettativa di due diversi interlocutori;
4.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 1/1 LETT. B) BIS N. 1 D.L. 92/2008 COMV IN L. 125/1998, per avere la Corte erroneamente applicato il suddetto regime sanzionatorio, in luogo di quello previsto dalla L. 251/2005, nonostante non vi fosse alcuna prova della prosecuzione dell'attività delittuosa successivamente all'entrata in vigore della L. 125/2008; 4.4. Con memoria depositata il 04/04/2016, la difesa ha chiesto che il ricorso del Procuratore Generale fosse dichiarato inammissibile ed ha ulteriormente illustrato di cui al precedente § 4.2. sub a).
5. GA MI, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi: 3 5.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 649/2 COD. PROC. PEN.: si tratta della stessa censura dedotta da ZA LE (supra § 4.1.), con l'unica differenza che la sentenza che, secondo l'assunto difensivo, avrebbe fatto scattare il divieto del ne bis in idem risale al 14/06/2007; 5.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 192 COD. PROC. PEN.: si tratta della stessa doglianza dedotta da ZA LE (supra § 4.2.);
5.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 1/1 LETT. B) BIS N. 1 D.L. 92/2008 COMV IN L. 125/1998: si tratta della stessa doglianza dedotta da ZA LE (supra § 4.3.);
5.4. VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS/2 COD. PEN. per avere la Corte attribuito all'imputato il ruolo apicale pur in assenza di elementi probatori che deponevano in tal senso. Infatti, la motivazione si basa sulle sole dichiarazioni dei collaboratori LL e AR che non avevano alcuna valore probante e in relazione alle quali la stessa Corte aveva motivato in modo scarno tanto più che tutti gli altri collaboratori non avevano mai indicato l'imputato come un capo o promotore del sodalizio criminoso;
5.5. Con memoria depositata il 04/04/2016, la difesa ha chiesto che il ricorso del Procuratore Generale fosse dichiarato inammissibile ed ha ulteriormente illustrato di cui al precedente § 5.4.. 6. NA LE, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto la VIOLAZIONE DELL'ART. 649/2 COD. PROC. PEN. deducendo gli stessi argomenti dedotti nei ricorsi di ZA LE e MI. In particolare, la difesa, in punto di fatto, ha puntualizzato che: a) nella sentenza del 30/11/2007 pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Napoli, il NA era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., con riferimento al periodo storico compreso tra il 01/01/2004 ed il mese di aprile del 2010; b) sia la sentenza del 30/11/2007 che quella per cui è processo, si fondavano sugli stessi elementi probatori costituiti dalle intercettazioni ambientali presso l'abitazione di ZA LE, compendiate nell'informativa del 07/07/2006. In punto di diritto, la difesa, ha ribadito che, nel procedimento conclusosi con la sentenza del 30/11/2007, la contestazione (che indicava il reato associativo "accertato fino al luglio 2004"), aveva natura "chiusa" e, quindi, l'accertamento doveva intendersi effettuato fino alla decisione di primo grado.
7. ZI ZO, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto la VIOLAZIONE DELL'ART. 393 COD. PEN. in quanto entrambi i giudici, erroneamente, avrebbero qualificato il fatto come estorsione invece che come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Secondo la difesa, l'imputato, era creditore della persona offesa e, in tale veste, egli si era attivato per recuperare quanto dovutogli senza usare toni minacciosi o intimidatori.
8. RT ES, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto:
8.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 129 COD. PROC. PEN. per non avere la Corte, - nonostante la rinuncia ai motivi di appello, accertato se vi fossero o meno le condizioni per confermare la condanna per il delitto di cui all'art. 393 cod. pen., nonostante la parte offesa non avesse proposto alcuna querela;
8.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 L. 203/1991: ad avviso della difesa, la Corte aveva ritenuto la sussistenza della suddetta aggravante «senza soffermarsi sulla effettiva natura e portata della condotta che sarebbe stata tenuta dal prevenuto e, soprattutto, sull'effetto che la stessa avrebbe sortito sulla presunta persona offesa;
8.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 62 N. 4 COD. PEN. per non avere la Corte motivato in relazione all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento, con riferimento ai delitti di cui al capo sub c) (tentata estorsione), della suddetta attenuante, in quanto l'oggetto della pretesa era limitato ad alcune centinaia di euro ed in particolare legato ad un sovrapprezzo pagato dall'imputato a seguito di una partita di piantine di ortaggi dalla presunta persona offesa;
8.4. VIOLAZIONE DELL'ART. 62 BIS COD. PEN. per non avere la Corte motivato in modo logico e congruo in ordine alla mancata concessione delle chieste attenuanti generiche CONSIDERATO IN DIRITTO 1. VIOLAZIONE DELL'ART. 649/2 COD. PROC. PEN.: la suddetta censura è comune ai ricorrenti GA LE (supra in parte narrativa § 4.1.) a GA MI (supra in parte narrativa § 5.1.) e a NA LE (supra in parte narrativa motivo unico § 6.). Tutti e tre i ricorrenti, come si è detto, lamentano sostanzialmente, di essere stati condannati, con la sentenza impugnata, nuovamente per un fatto (partecipazione ad associazione per delinquere ex art. 416 bis cod. pen.) per cui, in realtà, erano già stati condannati con le sentenze pronunciate il 30/11/2007 (ZA LE e NA LE) e 14/06/2007 (ZA MI). Le censure sono infondate per le ragioni di seguito indicate.
1.1. LE NOZIONI DI CONTESTAZIONE CHIUSA E CONTESTAZIONE APERTA La questione dedotta dai ricorrenti implica, preliminarmente, fare chiarezza sulle nozioni di contestazione chiusa e contestazione aperta. 3 Con il sintagma "contestazione chiusa" si suole indicare quella contestazione che, relativamente ai reati permanenti (come, ad es. l'associazione per delinquere), indichi una durata della permanenza precisamente individuata nel tempo, quantomeno nel suo momento terminale: il che si verifica nell'ipotesi in cui il Pubblico Ministero formuli il capo d'imputazione specificando la data finale dell'attività criminosa contestata. La conseguenza di tale tipo di contestazione è che, appunto, il fatto resta cristallizzato a quella determinata data finale indicata espressamente nel capo d'imputazione, e preclude al giudice di tener conto dell'eventuale successivo protrarsi dell'attività criminosa (ossia, nel caso dell'associazione per delinquere, dell'eventuale partecipazione dell'imputato all'associazione anche per il periodo successivo a quello contestato) salva, ovviamente, l'ipotesi in cui il Pubblico Ministero provveda alla contestazione suppletiva ex art. 516 cod. proc. pen.: ex plurimis Cass. 49177/2015 riv 265512; Cass. 12456/2009 riv 243743; Cass. 29701/2008 riv 240750; SS 11930/1994 riv 199171. Con il sintagma "contestazione aperta" (detta anche "a consumazione in atto"), invece, si suole indicare quella contestazione sempre relativa ai reati permanenti in cui il pubblico ministero si limiti ad indicare esclusivamente la - data iniziale (o la data dell'accertamento) e non quella finale: tale tipo di contestazione, si identifica dalle formule adoperate come ad es. "sino alla data odierna", "fino all'attualità", "con condotta perdurante" et similia. In tale ipotesi, è stato ritenuto che la permanenza intesa come dato della realtà - deve ritenersi compresa nell'imputazione, sicché l'interessato è chiamato a difendersi nel processo in relazione ad un fatto la cui essenziale connotazione è data dalla sua persistenza nel tempo, senza alcuna necessità che il protrarsi della condotta criminosa formi oggetto di contestazioni suppletive da parte del titolare dell'azione penale. Infatti, la contestazione del reato permanente assume una sua "vis expansiva" fino alla pronuncia della sentenza (di primo grado), e ciò non perché in quel momento cessi 0 si interrompa naturalisticamente O sostanzialmente la condotta, sibbene solo perché le regole del processo non ammettono che possa formare oggetto di contestazione, di accertamento giudiziale e di sanzione una realtà fenomenica successiva alla sentenza, pur se legata a quella giudicata da un nesso inscindibile per la genesi comune, l'omogeneità e l'assenza di soluzione di continuità, la quale potrà essere eventualmente oggetto di nuova contestazione. Quindi, la conseguenza, sul piano processuale, della contestazione aperta, è che il giudice, differentemente da quanto avviene nel caso della contestazione chiusa, può tener conto, senza bisogno della contestazione suppletiva da parte del Pubblico Ministero, dell'eventuale perdurante condotta criminosa tenuta 6 3/4 dall'imputato fino alla data della pronuncia della sentenza (di primo grado), data in cui la permanenza si considera processualmente cessata: SS 11930/1994, Polizzi, rv 199169-199170; SS 11021/1998 riv 211385; Cass. 6905/2015 riv 262319 La suddetta regola, però, essendo di natura esclusivamente processuale (nel senso che non occorre, durante il processo di primo grado, che il Pubblico Ministero, quotidianamente, effettuati la contestazione suppletiva), non ha conseguenze sul piano sostanziale nel senso che non ricade sull'imputato l'onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna di primo grado. Ne consegue che, qualora dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, non è sufficiente il riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare se il giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento e, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza. Mancando la prova della permanenza fino alla data della decisione di primo grado, la condanna deve intendersi riferita (ad es. ai fini della prescrizione) alla data di accertamento. In altri conclusivi termini, dire che il giudice, a fronte di una contestazione "aperta", ha la possibilità di condannare l'imputato per la condotta tenuta fino alla data della sentenza di condanna (di primo grado) senza alcuna necessità di un'ulteriore contestazione suppletiva, non significa che la sentenza di condanna comporti l'automatico accertamento che l'imputato abbia perseverato nella condotta criminosa fino alla data della pronuncia della sentenza. Infatti, a tale conclusione, il giudice può pervenire solo se la condotta successiva (come ogni fatto) sia stata provata dalla pubblica accusa, non spettando all'imputato dare la prova della propria desistenza: dal che consegue che, in mancanza di prove, la condanna deve intendersi limitata alla data di accertamento del reato: ex plurimis, Cass. 68/2015 riv 261792; Cass. 6905/2015 riv 262319 (in materia di reato associativo); Cass. 39221/2014 riv 260511; Cass. 25578/2007 riv 237707; Cass. 774/2005 riv 230727; Cass. 10640/1999 riv 214039. 1.2. LA QUAESTIO FACTI DEDOTTA DAI RICORRENTI Fatta chiarezza in ordine ai (consolidati) principi di diritto, la questione dedotta dai ricorrenti, si riduce ad una mera quaestio facti e cioè verificare se la contestazione sulla base della quale furono pronunciate le sentenze del 14/06/2007 e del 30/11/2007, aveva natura "chiusa" (come hanno ritenuto entrambi i giudici di merito) o "aperta” (come sostengono i ricorrenti). La conseguenza pratica dall'accogliere l'una o l'altra tesi, è intuitiva: nel primo caso (contestazione chiusa) si giustifica la contestazione (e la condanna) 7 per l'ulteriore periodo di accertamento della partecipazione al sodalizio criminoso;
nel secondo caso (contestazione aperta), al più, secondo l'assunto difensivo, avrebbe potuto essere contestata la partecipazione al periodo successivo al 14/06 - 30/11/2007 (data delle sentenze di primo grado). Le doglianze dedotte dai ricorrenti, non hanno fondamento alcuno. Infatti, come si è detto e com'è del tutto pacifico, nel processo conclusosi con le sentenze di primo grado pronunciate in data 14/06/2007 e 30/11/2007, la partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, era stata contestata, a tutti e tre i ricorrenti, come "accertato fino al luglio 2004". Già sotto un profilo strettamente formale e semantico, la formula adoperata indica non una permanenza in atto, ma, al contrario, un accertamento che il Pubblico Ministero intese cristallizzare al luglio 2004, come si desume dall'uso dell'avverbio "fino a" che indica, appunto, la data finale. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti che, focalizzando la loro attenzione solo sul participio "accertato" invocano le citate sentenze a SS, deve osservarsi che il suddetto participio ha natura neutra e resta privo di valenza fino che non sia specificato, perché, da come viene utilizzato, può indicare una contestazione chiusa ("accertato fino al giugno 2004", come nel caso di specie) o aperta ("accertato dal senza indicazione della data finale: ipotesi questa estranea alla fattispecie in esame). In secondo luogo, il giudice dell'udienza preliminare, nella sentenza di primo grado, nel disattendere la medesima doglianza (pag. 53 ss), ha ampiamente addotto le ragioni per cui, anche in punto di fatto, la suddetta contestazione doveva ritenersi "chiusa" e non aperta. Questa la motivazione: «[....] l'evidenziata conoscenza delle intercettazioni avvenute all'interno dell'abitazione di ZA LE, non implica la consapevolezza, da parte del PM, dell'esistenza ed attuale operatività e vitalità del clan, condizioni queste necessarie per contestare il reato associativo in relazione ad un periodo diverso ed ulteriore da quello del 2004. L'accertamento della perdurante esistenza ed operatività di un'associazione criminale, implica, infatti, una valutazione complessa che tenga conto di molteplici profili attesa la struttura del delitto in questione (art. 416 bis c.p.) il cui accertamento necessita la verifica non solo di uno o più isolati episodi criminosi bensì della sussistenza di un vincolo stabile tra più soggetti, teso alla consumazione di una molteplicità di reati fine. Le intercettazioni in esame, per quanto significative, non consentivano di ritenere dimostrata, all'epoca, in cui le conversazioni sono state captate, con sufficiente gravità indiziaria, la perdurante operatività del gruppo criminale. Solo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, intervenute ad anni di distanza dalla captazione delle conversazioni in esame, hanno consentito di arricchire il quadro probatorio a disposizione della Procura, di delineare, con maggior precisione, sia 8 3 la permanenza del vincolo associativo sia l'apporto contributivo fornito da ciascuno degli adepti, i ruoli ed i compiti di ciascuno, consentendo al PM il delicato compito di accertare la perdurante operatività del gruppo ZA. Al riguardo è sufficiente osservare che (tra gli altri) Di TE EM ha reso dichiarazioni circa la perdurante esistenza del clan solo a far data dal 2008 (cfr. verbali del 23.12.2008: 21.03.009, 30.03.2009), LL LE ha iniziato a collaborare ed a fornire elementi conoscitivi in tale direzione solo a partire dal 2008 (cfr. verbali de131.01.2008), come pure AZ CE e GN TE che hanno inaugurato la propria collaborazione solo alla fine dell'anno 2008. Addirittura solo nell'anno 2009 la Procura ha potuto fruire degli apporti conoscitivi forniti dai collaboratori AN LV, LO ES, NA ES, UI IG, RU CI ed ulteriormente successive sono state le scelte collaborative di AR TO, di LA LV, Di DO OL, di LL CO, di Di EN CE, di AR RT, di NG CO. Appare allora evidente che solo in un'epoca ben distante da quella in cui le conversazioni sono state intercettate, la Pubblica accusa ha potuto ricostruire un significativo quadro probatorio che consentisse di esercitare fondatamente e consapevolmente l'azione penale nei confronti degli odierni imputati [...]». In altri termini, il giudice dell'udienza preliminare, con la suddetta motivazione, entrando nel merito del processo, ha chiarito che la precedente sentenza aveva accertato la colpevolezza degli imputati proprio fino "al luglio 2004" in quanto le intercettazioni in esame, per quanto significative, non consentivano di ritenere dimostrata, all'epoca, in cui le conversazioni sono state captate, con sufficiente gravità indiziaria, la perdurante operatività del gruppo criminale. Solo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, intervenute ad anni di distanza dalla captazione delle conversazioni in esame, hanno consentito di arricchire il quadro probatorio a disposizione della Procura» sul quale, quindi, imbastire il successivo processo (ossia quello odierno). La suddetta motivazione è stata ribadita anche dalla Corte territoriale (pag. 10), sicchè, a fronte di una doppia conforme, le censure, dedotte, vanno disattese sotto un duplice profilo: a) in punto di diritto, perché la contestazione sulla base della quale furono pronunciate le sentenze del 16/06/2007 e 30/11/2007, va ritenuta avente natura "chiusa"; b) in punto di fatto, perché, come hanno ampiamente argomentato entrambi i giudici di merito, le suddette sentenze ebbero ad oggetto l'accertamento della partecipazione dei ricorrenti al sodalizio criminoso fino al luglio 2004, mentre il presente processo, ha ad oggetto la partecipazione dei ricorrenti all'associazione per delinquere in epoca successiva ed esattamente fino all'aprile 2010. 9 ли 2. LA CONTESTAZIONE SUCCESSIVA Il presente processo, come si è detto, ha oggetto la partecipazione al sodalizio criminoso di GA LE, GA MI e NA LE successiva alle predette sentenze del 2007, ed esattamente dal luglio 2004 all'aprile 2010. 2.1. L'OPERATIVITÀ DEL CLAN SUCCESSIVAMENTE AL LUGLIO 2004 In relazione all'operatività del clan camorristico (di cui gli attuali ricorrenti ZA LE, ZA MI e NA LE, sono stati ritenuti farne parte in posizione apicale), il giudice di primo grado (la cui decisione sul punto è stata confermata, come si è detto, dalla Corte), ha individuato le fonti di prova nei seguenti fatti: a) intercettazione ambientale del 06/03/2006 (n. 273/06) fra ZA LE e ZA MI, nel corso della quale i due parlano di affari (chiaramente illeciti) per i quali le imprese aggiudicatarie avrebbero dovuto versare il 15%: pag. 58; b) intercettazione del 13/04/2006 (n. 284-285), fra ZA LE, ZA MI e NA LE, relativamente alla quale il giudice scrive che si tratta di «un vero incontro al vertice del gruppo il cui contenuto verte sui conteggi delle entrate a copertura degli stipendi degli affiliati»: pag. 83 ss;
c) intercettazione telefonica del novembre 2006, fra IN CA e RR NA (moglie e suocera di ZA LE) nel corso della quale la prima, riferendo alla madre RR di essere rimasta infastidita dal comportamento dei famigliari del marito ZA LE, «si autodefinisce l'anello debole che può provocare la rottura nella catena. Chiare sono le allusioni alle attività economiche illecite della famiglia>>: pag. 94 ss;
d) dichiarazioni dei collaboratori: NG LE (pag. 98), Di TE EM (pag. 99), AN e LO ES (pag. 103 ss), RU CI (pag. 110), SO NI (pag. 112), LA LV (pag. 113), LL CO (pag. 114 ss), Di NI CE (pag. 116), AR RT (pag. 117), NG CO (pag. 117 ss); in relazione alle suddette dichiarazioni il giudice così chiosa (pag. 119): «le numerosissime dichiarazioni raccolte, alcune - recentissime, non lasciano dubbi in merito al fatto che i procedimenti penali celebrati a carico dei componenti del gruppo ZA, ed in particolare degli indagati ZA LE, ZA MI [...] NA LE o' sceriffo, non abbiano esplicato un effetto deterrente rispetto alla prosecuzione delle condotte associative. Nonostante i periodi di detenzione che si sono succeduti, gli indagati non hanno mai preso le distanze dalla "affari" del clan, che hanno curato avvalendosi della collaborazione dei familiari ammessi ai colloqui e degli associati con cui condividevano lo stato di detenzione [....]». 10 14 A pag. 120 ss, il giudice, poi, ritorna sulle posizioni dei singoli imputati (ZA LE: da pag. 120 a pag. 125; ZA MI, da pag. 125 a pag. 128; NA LE, da pag. 128 a pag. 137) e, nel riesaminare e valutare unitariamente tutti i singoli indizi (quelli di cui si è appena detto, oltre ad altri relativi a ciascuno dei singoli imputati), chiarisce, ancora una volta, le ragioni per le quali i suddetti imputati dovevano essere ritenuti responsabili di aver fatto parte dell'associazione per delinquere anche successivamente al luglio 2004 e fino alla data della nuova contestazione (aprile 2010). Tale impianto accusatorio è stato confermato in toto dalla Corte territoriale che ha disatteso, quindi, il motivo con il quale ZA LE e MI avevano sostenuto che la loro partecipazione al sodalizio criminoso era cessato nel 2007 (pag. 11 sentenza impugnata). In questa sede, sia ZA LE (pag. 13 ss del ricorso) che ZA MI (pag. 14 ss del ricorso) hanno contestato la decisione dei giudici di merito, focalizzando le loro critiche su tre degli elementi indicati come riscontro alla tesi accusatoria ossia: a) il provvedimento applicativo dell'art. 41 bis ord.pen. a carico di ZA LE;
b) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia LL CO;
c) l'intercettazione n° 5428 del 27/03/2009 (cfr pag. 15 ss di entrambi i ricorsi in cui sono dedotti argomenti perfettamente identici). Al che deve replicarsi, innanzitutto, che, come si è visto, il compendio probatorio indicato dal primo giudice, non è costituito da questi soli tre elementi, ma da una messe di riscontri davvero imponente ed univoca che forma un quadro accusatorio grave, preciso e concordante ex art. 192 cod. proc. pen. In particolare, quanto al provvedimento applicativo dell'art. 41 bis ord.pen. a carico di ZA LE, su cui la difesa, in questo grado, tanto si è spesa, va osservato che si tratta di uno dei numerosi elementi di prova che hanno contribuito a formare il quadro probatorio e che, di certo, non può essere tenuto in non cale solo perchè proveniente dal Ministro di Giustizia, perché si basa su dati oggettivi entrati a far parte della dialettica processuale e sui quali la difesa ha avuto modo di difendersi. Pertanto, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame da entrambi i giudici di merito i quali, concordemente, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, hanno puntualmente disatteso la tesi difensiva. Di conseguenza, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dai ricorrenti, la censura, 14 11 essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata infondata. In altri termini, le censure devono ritenersi infondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con «i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento»: infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745; Cass. 2436/1993 rv 196955. 2.2. IL REGIME SANZIONATORIO Con i motivi sub 4.3. e 5.3. di cui alla presente parte narrativa, il difensore di ZA LE e ZA MI, ha dedotto la violazione dell'art. 1/1 lett. b) bis n. 1 D.L. 92/2008 comv in L. 125/1998, per avere la Corte erroneamente applicato il suddetto regime sanzionatorio, in luogo di quello previsto dalla L. 251/2005, nonostante non vi fosse alcuna prova della prosecuzione dell'attività delittuosa successivamente all'entrata in vigore della L. 125/2008. La suddetta doglianza va ritenuta infondata alla stregua di quanto si è illustrato nei precedenti paragrafi. L'assunto difensivo si basa sul presupposto che non vi sarebbe la prova della prosecuzione dell'attività delittuosa sotto il nuovo e più severo regime di cui al cit. D.L. Al che deve ribadirsi che entrambi i giudici di merito hanno espressamente confutato la suddetta tesi: in particolare la Corte territoriale, richiamando e confermando la decisione di primo grado, ha scritto che «nel provvedimento impugnato viene dato diffusamente conto degli elementi derivanti dalle intercettazioni ambientali e telefoniche e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che provano la perdurante operatività del gruppo anche negli anni 2009-2010, non avendo lo stato detentivo degli imputati precluso i contatti con il clan. All'uopo si richiamano le approfondite motivazioni contenute nella sentenza gravata (in particolare alle pagg. 120 e segg) [....] » riportate supra al precedente paragrafo.
3. VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS/2 COD. PEN. Il suddetto motivo di ricorso proposto dal solo ZA MI (supra in parte narrativa sub § 5.4.), attiene alla pretesa carenza motivazionale in ordine al ruolo di promotore. 12 14 La censura è infondata. Sul punto la Corte territoriale ha espressamente disatteso la medesima doglianza adducendo come elementi di riscontro probatorio le dichiarazioni LL e AR «riscontrate dalle conversazioni intercettate» dalle quali si desumeva che l'imputato, con il fratello LE concertava «decisioni nevralgiche e fondamentali per l'esistenza del gruppo, dimostrando un'autonomia gestionale e decisionale in posizione di sovra ordinazione rispetto agli altri affiliati al clan [....] in particolare provvedeva a contabilizzare le entrate estorsive provenienti dalla zona da loro controllata e a provvedere alla redistribuzione dei redditi» (pag. 11; pag. 126 ss della sentenza di primo grado in cui gli elementi probatori a carico del ricorrente sono ampiamente riportati, analizzati e valutati dal giudice dell'udienza preliminare che, fondandosi su di essi, confuta la tesi difensiva). Pertanto, la doglianza (pag. 24 ss del presente ricorso), va disattesa in quanto null'altro è che una mera riproposizione della stessa tesi difensiva dedotta in entrambi i gradi del giudizio di merito ed ampiamente disattesa, in modo conforme, da entrambi i giudici di merito con motivazione nella quale non sono ravvisabili né vizi motivazionali (essendo fondata su precisi dati fattuali) né violazioni di legge.
4. RICORSO ZI La censura (supra in parte narrativa § 7), è manifestamente infondata per la semplice ed assorbente ragione che, come emerge dalla sentenza impugnata, l'imputato tentò di estorcere (in concorso con il NO ed il TI) alla parte offesa ER LV «una somma ulteriore rispetto al credito originario»> (pag. 12 sentenza impugnata;
pag. 190 ss della sentenza di primo grado in cui la vicenda è ampiamente illustrata alla stregua dell'univoco compendio probatorio costituito da intercettazioni telefoniche e dalle stesse dichiarazioni contraddittorie rese dagli imputati, dalle quali si evince, appunto, che la soma richiesta al ER, era stata di gran lunga superiore a quella di cui il medesimo era debitore, come scrive il giudice a pag. 210 ss). Pertanto, il ricorso, fondato, in parte, sulla mera illustrazione di notori principi di diritti e, in parte, sulla mera riproposizione, in punto di fatto, della tesi difensiva, va ritenuto manifestamente infondato essendo generico ed aspecifico.
5. RICORSO RT 5.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 129 COD. PROC. PEN. per non avere la Corte, nonostante la rinuncia ai motivi di appello, accertato se vi fossero o meno le condizioni per confermare la condanna per il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. (capo sub d), nonostante la parte offesa non avesse proposto alcuna querela. 14 13 La doglianza è manifestamente infondata alla stregua del seguente consolidato principio di diritto che, in questa sede, va ribadito, secondo il quale: è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che, rilevata la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello dichiari l'inammissibilità sopravvenuta dei motivi oggetto di rinuncia, omettendone l'esame ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Pertanto, poiché ex art. 597, comma primo, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali»: Cass. 2791/2015 Rv. 262682; Cass. 3593/2011 Rv. 249269. 5.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 L. 203/1991: ad avviso della difesa, la Corte aveva ritenuto la sussistenza della suddetta aggravante «senza soffermarsi sulla effettiva natura e portata della condotta che sarebbe stata tenuta dal prevenuto e, soprattutto, sull'effetto che la stessa avrebbe sortito sulla presunta persona offesa». L'aggravante in questione è stata contestata e ritenuta relativamente al reato di tentata estorsione a danno di AP IO, di cui al capo sub c) dell'imputazione. La vicenda, nei suoi particolari fattuali, si legge a pag. 172 ss della sentenza di primo grado in cui il giudice, alla stregua di precisi riscontri probatori (intercettazioni telefoniche;
dichiarazioni della parte offesa che, benché avesse tentato di ridimensionare il fatto, aveva dichiarato di "ben conoscere i soggetti" che gli avevano fatto la richiesta estorsiva «precisando di avere saputo da altri suoi clienti che il NO ed il TI, tra loro cognati, "sono legati alla criminalità organizzata"»: pag. 187) ritenne la sussistenza della suddetta aggravante perché il ricorrente (insieme al NO) formulò la richiesta estorsiva "quale referente di un più vasto gruppo criminale operante nella zona" (pag. 189 - 190), sicchè vi era stato l'utilizzo della forza d'intimidazione promanante dal clan territoriale di cui il AP era bene consapevole. La suddetta motivazione è stata confermata in pieno dalla Corte territoriale (pag. 12) che, quindi, ha disatteso il motivo di appello con il quale la difesa aveva dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 7 legge cit. 14 ли In questa sede, la difesa non ha fatto altro che riproporre la medesima doglianza ma in modo del tutto generico ed aspecifico, sicchè la medesima non può che essere ritenuta inammissibile basandosi, da una parte, su notorie massime giurisprudenziali, e dall'altra, su una versione alternativa della vicenda processuale tendente a sminuire la valenza delle prove addotte da entrambi i giudici di merito.
5.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 62 N. 4 COD. PEN. per non avere la Corte motivato in relazione all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento, con riferimento al delitto di cui al capo sub c) (tentata estorsione), della suddetta attenuante, in quanto l'oggetto della pretesa era limitato ad alcune centinaia di euro ed in particolare legato ad un sovrapprezzo pagato dall'imputato a seguito di una partita di piantine di ortaggi dalla presunta persona offesa. La doglianza è manifestamente infondata perché, come risulta dalla sentenza impugnata, l'imputato aveva rinunciato «a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi alla determinazione della pena ed al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91». Da un controllo dell'atto di appello, è risultato che l'imputato aveva dedotto sette motivi di appello di cui il quinto, relativo, appunto, al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Alla riduzione della pena "entro i minimi edittali", la difesa aveva dedicato il settimo motivo unitamente alla richiesta delle attenuanti generiche. Avendo, pertanto, l'imputato rinunciato «a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi alla determinazione della pena» ne consegue, che correttamente, la Corte non si è pronunciata sulla richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in quanto implicante necessariamente anche un giudizio di merito ed una valutazione sull'estorsione di cui al capo sub c) relativamente alla quale l'imputato aveva rinunciato al motivo di appello (motivo sub 1) con il quale aveva chiesto di essere prosciolto.
5.4. VIOLAZIONE DELL'ART. 62 BIS COD. PEN. per non avere la Corte motivato in modo logico e congruo in ordine alla mancata concessione delle chieste attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte, nel negarle, ha fondato il proprio giudizio sulla «natura oggettivamente grave e allarmante della condotta posta in essere, unitamente all'assenza di elementi positivi di valutazione»: tanto basta per ritenere la motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il 15 5 diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
6. RICORSO DEL PROCURATORE GENERALE Il ricorso è inammissibile. Infatti, la motivazione addotta dalla Corte territoriale in ordine all'esclusione dell'applicazione dell'art. 63/4 cod. pen., si basa su precisi elementi fattuali (asprezza della pena;
corretto comportamento processuale) di puro merito, rientranti nella valutazione di cui all'art. 133 cod. pen. e che, in quanto espressione del potere discrezionale del giudice correttamente e motivatamente esercitata non è censurabile in sede di legittimità non potendosi ravvisare il vizio dedotto dal ricorrente.
7. In conclusione, le impugnazioni di ZA LE, ZA MI e NA LE devono rigettarsi, nel mentre vanno ritenute inammissibili quelle di ZI ZO, TI ES e del Procuratore Generale per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché dei soli ZI e TI al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00 ciascuno.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibili i ricorsi di TI ES, ZI ZO e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli RIGETTA i ricorsi di ZA LE, ZA MI e NA LE CO TI ES, ZI ZO, ZA LE, ZA MI e NA LE al pagamento delle spese processuali ed i soli TI ES, ZI ZO anche al pagamento della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20/04/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Piercamillo Davigo Geppino Rago 2014 16 CANCELLIERE Claudia Pianelli