Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2016, n. 20798
CASS
Sentenza 20 aprile 2016

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Nel caso di contestazione di un reato permanente nella forma cosiddetta "chiusa", con precisa indicazione della data di cessazione della condotta illecita (ad es. con la formula "accertato fino al..."), il giudice può tener conto dell'eventuale protrarsi della consumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen.; qualora invece il reato permanente sia stato contestato in forma c.d. "aperta" - essendosi il P.M. limitato ad indicare solo la data di inizio della consumazione, ovvero quella dell'accertamento - il giudice può valutare, senza necessità di contestazioni suppletive, anche la condotta criminosa eventualmente posta in essere fino alla data della sentenza di primo grado.

Commentario1

  • 1Reato permanente e consumazione: la Cassazione chiarisce il ruolo delle contestazioni suppletive
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2016, n. 20798
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20798
Data del deposito : 20 aprile 2016

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