Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 10873
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Sentenza 11 gennaio 2001

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L'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 4, comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1982 n. 516 (come sostituito dall'art. 6 del d.l. n. 83 del 1991, convertito con legge n. 154 del 1991), che sanzionava la condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi, avesse distrutto od occultato in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi, può essere ricondotta, per evidente continuità normativa, alla nuova previsione dell'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n.74 (occultamento o distruzione di documenti contabili).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 10873
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10873
    Data del deposito : 11 gennaio 2001

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