Articolo 3 della Legge 26 aprile 1990, n. 86
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 maggio 1990
Art. 3. 1. Dopo l' articolo 316 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 316-bis. - (Malversazione a danno dello Stato). - Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a fovorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attivita' di pubblico intresse, non li destina alle predette finalita', e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".
Entrata in vigore il 12 maggio 1990
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