Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2013, n. 5801
CASS
Sentenza 8 novembre 2013

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Sussiste il reato di truffa "contrattuale" anche nell'ipotesi in cui venga pagato un giusto corrispettivo a fronte della prestazione truffaldinamente conseguita, posto che l'illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione degli artifici e dei raggiri posti in essere dall'agente. (Fattispecie relativa alla promessa di vendita di un immobile che gli imputati assicuravano essere regolare, omettendo di riferire al contraente che una parte rilevante dello stesso era, invece, abusiva).

In tema di truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria. (Fattispecie relativa alla promessa di vendita di un immobile che gli imputati assicuravano essere regolare, omettendo di riferire al contraente che una parte rilevante dello stesso era, invece, abusiva).

Il principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale, posto dall'art. 75 cod. proc. pen., comporta che, qualora un medesimo fatto illecito produca diversi tipi di danno, il danneggiato possa pretendere il risarcimento di ciascuno di essi separatamente dagli altri, agendo in sede civile per un tipo e poi costituendosi parte civile nel giudizio penale per l'altro. (Fattispecie nella quale la persona offesa aveva agito in sede civile per il risarcimento del danno materiale e si era costituita parte civile nel processo penale chiedendo solo il risarcimento del danno morale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2013, n. 5801
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5801
Data del deposito : 8 novembre 2013

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