Sentenza 8 novembre 2013
Massime • 3
Sussiste il reato di truffa "contrattuale" anche nell'ipotesi in cui venga pagato un giusto corrispettivo a fronte della prestazione truffaldinamente conseguita, posto che l'illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione degli artifici e dei raggiri posti in essere dall'agente. (Fattispecie relativa alla promessa di vendita di un immobile che gli imputati assicuravano essere regolare, omettendo di riferire al contraente che una parte rilevante dello stesso era, invece, abusiva).
In tema di truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria. (Fattispecie relativa alla promessa di vendita di un immobile che gli imputati assicuravano essere regolare, omettendo di riferire al contraente che una parte rilevante dello stesso era, invece, abusiva).
Il principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale, posto dall'art. 75 cod. proc. pen., comporta che, qualora un medesimo fatto illecito produca diversi tipi di danno, il danneggiato possa pretendere il risarcimento di ciascuno di essi separatamente dagli altri, agendo in sede civile per un tipo e poi costituendosi parte civile nel giudizio penale per l'altro. (Fattispecie nella quale la persona offesa aveva agito in sede civile per il risarcimento del danno materiale e si era costituita parte civile nel processo penale chiedendo solo il risarcimento del danno morale).
Commentari • 11
- 1. Truffa online: responsabilità penale per l'utilizzo di strumenti digitali con aggravante di minorata difesahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Truffa: dolo iniziale e contributo consapevole anche in condotte marginalihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Sostituzione di persona: l'attribuzione di un falso nome e i requisiti per configurare il reatohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 4. Truffa online: punibile chi vende sul web un bene ma non lo consegna all'acquirenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Integra il delitto di truffa online, ai sensi dell' art. 640 c.p., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Cassazione penale , sez. II , 04/12/2019 , n. 51551). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO Con sentenza, emessa il 28 febbraio 2017, il Tribunale di Urbino ha condannato R.A. …
Leggi di più… - 5. Truffa: se nel dibattimento emerge che i raggiri sono differenti, va modificata l'imputazione?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima In tema di truffa (nel caso di specie contrattuale), eventuali difformità nella ricostruzione degli specifici artifici e raggiri utilizzati per indurre in errore la vittima, che siano emerse all'esito dell'istruttoria rispetto alla contestazione, non determinano immutazione del fatto tale da integrare una nullità ex art. 522 cod. proc. pen., salvo che la condotta decettiva che sia emersa nel processo risulti talmente diversa e non comparabile a quella oggetto di contestazione da compromettere concretamente il diritto di difesa (Cassazione penale, sez. II, 20/12/2019, n. 7812). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2013, n. 5801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5801 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 08/11/2013
Dott. IASILLO A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 2458
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 017737/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato Tassani Pierpaolo, quale difensore di AL GI (n. il 19.12.1959) e di OL NG (n. il
29.10.1964), avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, 3 Sezione Penale, in data 30.03.2012. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Iasillo Adriano.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Aurelio Galasso, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito l'Avvocato Tassani Pierpaolo, quale difensore di AL GI e di OL NG, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 27.04.2010, il Tribunale di Forlì dichiarò AL GI e OL NG responsabili del reato di truffa aggravata e - concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
7 - li condannò alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 1.300,00 di multa ciascuno, nonché al risarcimento del danno morale - alla P.C. Di Bari Michele - quantificato in Euro 60.000,00 e concedendo una provvisionale, immediatamente esecutiva, di Euro 30.000,00.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 30/03/2012, in riforma dell'impugnata sentenza ridusse la condanna al risarcimento dei danni morali ad Euro 5.000,00 con liquidazione in via definitiva;
revocò la provvisionale immediatamente esecutiva. Confermò, nel resto, la decisione di primo grado.
Ricorre per Cassazione il difensore degli imputati deducendo: la tardività della querela e, quindi, l'improcedibilità perché insussistente il danno di rilevante gravità - ex art. 61 c.p., n.
7 - erroneamente ritenuto;
l'insussistenza del fatto e la mancanza dell'elemento psicologico del reato;
l'inammissibilità della Costituzione di Parte Civile avendo la P.O. già agito in sede civile, ove chiedeva le stesse cose richieste nel procedimento penale.
Il difensore dei ricorrenti conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
In data 15.10.2013 il difensore degli imputati deposita motivi aggiunti con i quali rappresenta che in data 05.09.2013 è stata rilasciata licenza in sanatoria per la parte edificata abusivamente. Quindi cita una sentenza di questa Corte in materia civile e sottolinea che, come già rilevato, nel caso di specie manca l'elemento oggettivo del reato (oltre a quello soggettivo). Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze (già affrontate dalla Corte di appello) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti, la Corte di appello ha ben evidenziato con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria e in linea con i principi di questa Suprema Corte le ragioni per le quali: ritiene sussistente l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7 e quindi procedibile di ufficio il contestato reato di truffa contrattuale aggravata (si veda la motivazione alle pagine 3 e 4 dell'impugnata sentenza ove si cita, anche, consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte); perché sussiste il reato di truffa (si vedano le pagine da 4 a 6 dell'impugnata sentenza ove oltre ad un attento esame degli elementi probatori raccolti - dichiarazioni testi, documentazione acquisita e dichiarazioni dello stesso imputato OL - si cita, anche, consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte); perché è ammissibile la Costituzione di Parte Civile nonostante che la stessa abbia agito, anche, in sede civile. Su tale ultimo punto si deve rilevare che la Corte di appello evidenzia, correttamente, i motivi per i quali, nel caso di specie, è ammissibile la Costituzione di Parte Civile nonostante che la stessa abbia agito, anche, in sede civile. Rileva, infatti, il Giudice di merito che nel processo penale la P.C. ha agito in forza di una diversa causa petendi (si veda pagina 6 dell'impugnata sentenza). La decisione della Corte territoriale è conforme ai principi fissati da questa Suprema Corte - citati dalla Corte di appello e condivisi dal Collegio - che ha costantemente affermato che è illegittima la dichiarazione di inammissibilità della costituzione di parte civile, motivata in virtù della preclusione sancita dall'art. 75 c.p.p. - per il quale il trasferimento dell'azione civile nel processo penale comporta l'automatica rinuncia agli atti del giudizio civile che, di conseguenza, deve essere dichiarato estinto -, allorché tra l'azione civile e quella penale sussista diversità di soggetti e di causa petendi (Sez. 4, Sentenza n. 35604 del 28/05/2003 Ud. - dep. 16/09/2003 - Rv. 226370). E che nel caso in cui il danneggiato da un reato agisca dinanzi al giudice civile per il risarcimento del danno morale e di quello biologico e, successivamente, si costituisca parte civile nel processo penale chiedendo il risarcimento dei soli danni patrimoniali, il giudizio civile non va sospeso, in quanto il principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale, posto dall'art. 75 c.p.p., comporta che, qualora un medesimo fatto illecito produca diversi tipi di danno, il danneggiato possa pretendere il risarcimento di ciascuno di essi separatamente dagli altri, agendo in sede civile per un tipo e poi costituendosi parte civile nel giudizio penale per l'altro (Sez. 2, Sentenza n. 38806 del 01/10/2008 Ud. - dep. 14/10/2008 - Rv. 241451).
Orbene a fronte di quanto sopra esposto, la difesa dell'imputato contrappone solo generiche contestazioni, che non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello. Inoltre non evidenzia alcuna illogicità o contraddizione nella motivazione della Corte di appello allorché conferma la decisione del Tribunale. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634). Infine, si deve osservare che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciarle, deve essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze (che tra l'altro nel caso di specie non si ravvisano).
Si deve, infine, sottolineare che non incide affatto su quanto sopra ciò che viene esposto dal difensore degli imputati nei motivi aggiunti. In primo luogo si deve rilevare che i documenti allegati (in particolare licenza in sanatoria) tutti del 2013 - e quindi di molto successivi alla sentenza di secondo grado - non potevano essere prodotti in questa sede di legittimità. In ogni caso non rilevano certo a scriminare la condotta degli imputati. Infatti, dalla lettura di tali documenti si ha la piena conferma che gli imputati hanno promesso di vendere un immobile che assicuravano essere regolare quando invece fino al 2013 una parte rilevante dello stesso era abusivo. Si deve in proposito rilevare - come ha già fatto la Corte di appello - che sussiste il reato di truffa "contrattuale" anche nell'ipotesi in cui venga pagato un giusto corrispettivo a fronte della prestazione truffaldinamente conseguita, posto che l'illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione degli artifici e dei raggiri posti in essere dall'agente (Sez. 2, Sentenza n. 47623 del 29/10/2008 Ud. - dep. 22/12/2008 - Rv. 242296). Ancora che in tema di truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Sez. 2, Sentenza n. 37859 del 22/09/2010 Ud. - dep. 25/10/2010 - Rv. 248907).
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00 ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2014