Sentenza 14 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di reato associativo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado; ne consegue che la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale l'imputato eccepiva l'insussistenza della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, relativi al medesimo sodalizio ed oggetto di separate pronunce di condanna, ritenendo che, in difetto di prova del suo recesso nel periodo temporale di riferimento delle due sentenze, si trattava di un unico reato permanente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2017, n. 3054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3054 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2017 |
Testo completo
03054-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 14/12/2017 GIOVANNI CONTI · Presidente - Sent. n. sez. 1862/2017 - Rel. Consigliere - ANNA PETRUZZELLIS REGISTRO GENERALE GIORGIO FIDELBO N.5995/2017 ERSILIA CALVANESE TR SILVESTRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di: VI TR EL nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nonchè da RU TO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 01/07/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA PETRUZZELLIS udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CIRO ANGELILLIS che, in relazione al ricorso del Pg, chiede, per la posizione di LF AN l'annullamento con rinvio per il capo B) e, con riferimento all'estorsione, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella del Tribunale di Catania, con trasmissione atti;
in relazione alla posizione di TR EL VI chiede l'annullamento con rinvio;
in relazione al ricorso di TO RU chiede l'annullamento con rinvio relativamente alla continuazione e il rigetto nel resto del ricorso;
in relazione al ricorso di DE LA TT chiede dichiararsi Er l'inammissibilità; uditi l'avvocato TO PACE del foro di CATANIA in difesa di LF AN, il quale deposita nomina a difensore di fiducia conferita a lui e all'avvocato LUCIA SPICUZZA del foro di CATANIA dal AN, e conclude per l'inammissibilità del ricorso del PG.; l'avvocato TO SORBELLO del foro di CATANIA in difesa di TR EL VI, il quale conclude per l'inammissibilità del ricorso del PG o in via subordinata per il rigetto;
l'avvocato ERNESTO PINO del foro di CATANIA in difesa di TO RU e DE LA TT il quale chiede l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Catania con sentenza del 01/07/2016, in parziale riforma della pronuncia appellata, emessa dal Gip del Tribunale di Catania il 22/04/2015 ha: esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 2 cod. pen, rideterminato la pena nei confronti di AL BR per reato di cui al capo A) (art. 416 bis commi 1 e 4 cod. pen. commesso dal giugno 2007 al marzo 2011) in anni otto e mesi otto di reclusione;
riconosciuti i fatti ascritti a BE La OT (capo A, come sopra descritto consumato fino all'agosto 2012) commessi in continuazione con gli episodi oggetto di accertamento con la sentenza della Corte d'assise d'appello di Catania del 19/10/2000, rideterminato la pena in anni otto di reclusione, con conferma della sentenza nel resto;
dichiarato non doversi procedere nei confronti di PI MI RI in relazione al reato ascrittogli al capo A), contestatogli per il periodo intercorrente tra il luglio 2009 e l'agosto 2012- limitatamente alle condotte compiute fino al 29/07/2009- perché l'azione non poteva essere esercitata per precedente giudicato, ed assolto il medesimo dalla residua imputazione, per l'attività associativa attribuita in relazione all'ulteriore arco temporale, per non aver commesso il fatto;
assolto IO AT dai reati di cui ai capo B) (artt. 81,110 cod. pen. 2 e 7 |- n. 895/1967, 7 dl n. 152/1991) e D) (artt. 110 e 629 cod. pen. commi 1 e 2, in relazione al disposto di cui agli artt. 628 comma 3 n. 1, 112 n. 1 cod. pen., 7 dl n. 152 del 1991) e rideterminato la pena per la residua imputazione di cui al capo A) in anni sei di reclusione. L'accertamento riguarda l'attività della cosca BR, che in tesi di accusa agiva in territorio catanese, quale derivazione del clan SA, alla quale si assume abbiano partecipato i predetti, oltre che la consumazione dei reati fine.
2. Ha proposto ricorso la Procura generale presso la Corte d'appello di Catania, con riferimento all'assoluzione di AT dai reati di cui ai capi B) e D), ed alla decisione inerente l'RI, per violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione.
2.1. Richiamata la circostanza di fatto che all'assoluzione dalla detenzione di armi del AT si è giunti sulla base della ritenuta incompatibilità logica tra i tempi a cui si riferisce la conversazione intercettata, posta a base degli indizi di responsabilità, e la materiale disponibilità dei beni, stante lo stato di detenzione dell'imputato all'epoca di tale emergenza, si rileva che la decisione è fondata sull'erronea caratterizzazione del concetto di disponibilità, che prescinde dal materiale contatto con il bene, sostanziandosi nella capacità di disporre di oggetti, ancorché non materialmente detenuti in forma direttamente personale, tramite l'attività materiale dei concorrenti nel reato, ai quali il TA sollecitava telefonicamente l'accertamento in ordine alla presenza dei beni attribuitigli. A sostegno del proprio assunto si rileva che il precedente giurisprudenziale citato dalla sentenza a sostegno della decisione assolutoria è inconferente, mentre nel caso concreto dalla pronuncia di primo grado si inferisce la disposizione dettata da AT in punto di detenzione ed assicurazione della costante disponibilità delle armi ai correi in libertà.
2.2. Con riferimento all'assoluzione dal delitto di estorsione si rileva che la decisione non è fondata sulla non idoneità del contenuto della conversazione intercettata a dimostrare l'intervento dell'interessato in una condotta estorsiva, quanto sulla possibilità di identificazione di tale condotta rispetto a quella indicata nel capo di imputazione, con riguardo alla certa identificazione della vittima. Si contesta quindi la corretta valutazione della prova, inserita in un contesto comunicativo che vedeva proprio la parte lesa quale oggetto della conversazione, riguardante il versamento di € 5.500, pagamento che si inseriva logicamente nell'attribuzione alla ditta facente capo ai familiari di AT di lavori di sbancamento che la parte lesa stava svolgendo in quel momento in loro favore. Si contesta inoltre sia la valorizzazione dei risultati negativi dell'intercettazione, in quanto disposta a parecchia distanza dai fatti, sia la decisione di non assumere, con rinnovazione istruttoria, le dichiarazioni della parte lesa, attività che si assume doverosa alla luce della specifica indicazione, a cura della Corte, di tale lacuna istruttoria a fondamento della decisione assolutoria. Si ritiene inoltre errata in diritto la decisione di assoluzione per insussistenza del fatto, posto che, stante l'accertamento di un'azione estorsiva a danno di ignoti difforme da quella contenuta nel capo di imputazione, sarebbe stato 3 doveroso trasmettere gli atti al P.m. per consentire l'esercizio dell'azione penale in ordine ai fatti nuovi, mentre la decisione assunta ha precluso ogni iniziativa, pur accertando la natura illecita dei fatti.
2.3. Quanto all'accertamento di non doversi procedere nei confronti di RI si contesta l'ambito di individuazione della consumazione dei fatti coperti da precedente giudicato, per la valenza processuale e non sostanziale della data di permanenza del reato, come individuata sulla base della pronuncia di primo grado, richiedendosi per contro, al fine dell'effetto sostanziale, la verifica concreta del permanere dell'attività illecita alla data indicata. Ciò premesso si rileva che nel procedimento definito, sia pur riferito a condotta perdurante fino alla data della sentenza, gli accertamenti a carico di RI erano rimasti circoscritti al 2003, cosicché la verifica concreta della consumazione di episodi nel 2009 non poteva, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, ritenersi coperta dal giudicato. La circostanza ricostruita avrebbe dovuto condurre a verificare la presenza di un unico reato permanente con correlativo aumento di pena, decisione ben compatibile con l'accertamento in fatto svolto dalla Corte territoriale che, esclusa la fondatezza delle eccezioni di inutilizzabilità delle captazioni delle conversazioni, aveva escluso ogni dubbio sulla corretta identificazione del conversante e del ruolo attribuitogli. Si segnala inoltre la contraddizione della sentenza che, dopo aver respinto le eccezioni difensive inerenti all'inutilizzabilità delle intercettazioni, ed all'equivocità del loro contenuto, ne ha ritenuto illogicamente l'inutilizzabilità per la parte attinente all'arco temporale che ha valutato coperto dal giudicato, e non ha considerato quelle successive a tale periodo a riscontro delle dichiarazioni del collaboratore, ed è pervenuta ad una assoluzione, per la mancanza di riscontri, carenza contraddetta da quanto emerge dagli atti.
2.4 La difesa di RI ha depositato atto qualificato come ricorso incidentale.
2.4.1 Rilevata preliminarmente la mancata individuazione nel ricorso dell'accusa di vizi riconducibili dalla previsione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., segnala per l'effetto l'inammissibilità dell'impugnazione, che censura l'accertamento dell'identità dei fatti verificati nel presente procedimento con quello coperto dal giudicato, ma omette di individuare elementi a sostegno di tale autonomia. Tale estremo non può ravvisarsi nella natura apicale dell'attività svolta dal ricorrente, posto che tale qualifica era già emersa nel corso del procedimento definito con sentenza del 2009, mentre in epoca successiva la contestazione non prevede la funzione apicale dell'RI, sulla cui attività 4 L illecita, nell'arco temporale definito nella contestazione, nessun collaborante aveva operato un riferimento. Alla luce di tali risultanze si sollecita quindi l'accertamento di inammissibilità del ricorso 3. Ha proposto ricorso il difensore di BR.
3.1. Con un primo motivo si eccepisce illogicità della motivazione, in relazione ai motivi di impugnazione. Richiamata la connessione verificata in sentenza della partecipazione associativa di BR a due episodi, desunta dalle conversazioni telefoniche, si assume che apoditticamente i suoi interventi sono stati collocati in arco temporale estraneo al precedente giudicato, senza sufficienti elementi logici a conforto di tale datazione, che risulta effettuata senza considerare lo stato di detenzione dei AT, che avrebbe consentito al BR di agire per conto di questi, mentre illogicamente il dato temporale è stato ricostruito in forza dell'intervento spiegato da AT per giustificare agli occhi dei contraddittori la mancanza di riguardo del ricorrente, che ben può essere intervenuta a distanza di tempo, quando il responsabile della compagine era stato in grado di porgere le scuse personalmente. In ragione di tale analisi l'accertamento sul punto risulta fondato su dati illogici.
3.2. Si eccepisce mancanza di motivazione e violazione della legge penale nella parte in cui la Corte ha confermato la valutazione di sussistenza della continuazione tra i reati oggetto di due pronunce del 30/11/2000 e 20/12/2010, emesse dal Gup del Tribunale di Catania, in luogo che considerare l'unicità del reato permanente, dimostrata dal richiamo operato dal giudicante alla continuità dell'attività, realtà in relazione alla quale non é stata acquisita prova del recesso da parte dell'interessato nell'arco del periodo indicato. Si segnala che tale argomento ha costituito oggetto di specifica censura di merito.
3.3. I medesimi vizi vengono denunciati quale effetto del rilievo precedente per l'incidenza sull'entità della pena, posto che alla sua determinazione si è pervenuti operando due aumenti, per la fittizia cesura ravvisata tra le condotte, in luogo che uno solo.
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione si segnala anche quanto all'individuazione del reato più grave, che la Corte ha immotivatamente identificato nel reato per cui si procede, mentre una corretta considerazione delle aggravanti ritenute nei due procedimenti avrebbe dovuto condurre ad individuare il reato più grave in quello cessato nel dicembre 2010. 5 8 3.5. Si censura violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione dell'aumento per la continuazione nella misura di un anno, pari alla pena inflitta con la pronuncia posta in continuazione, così vanificando l'effetto più favorevole dell'applicazione dell'istituto.
3.6. Si segnala manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen. in quanto la verifica della presenza delle armi risulta fondata esclusivamente su una telefonata che non ne dimostra la disponibilità da parte degli associati, ma solo da parte di AT, e non connette tale verifica all'arco temporale relativo all'accertamento.
3.7. Manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge si censura in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute con le precedenti condanne, in considerazione del limitato apporto associativo di BR, che doveva costituire oggetto di valutazione anche nel caso di specie.
4. La difesa di BE La OT ha proposto ricorso.
4.1. Si deduce preliminarmente manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla confutazione delle censure formulate nell'impugnazione di merito, con riguardo all'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie provenienti dal collaborante IA, che non era stato in grado di individuare l'interessato con il corretto cognome, né di indicarne il ruolo all'interno della compagine ed aveva individuato una zona territoriale di competenza diversa rispetto a quella indicata dall'altro collaboratore, GA, cosicché le rispettive propalazioni non si confermavano, mentre manca in sentenza l'individuazione di specifici atti, attribuibili all'interessato, che ne consentano l'inquadramento all'interno della compagine. Si segnalano le censure attinenti alla portata dimostrativa dell'intercettazione valutata in sentenza, inerente ad una conversazione intercorsa tra persone consapevoli della captazione, circostanza che impone di escludere l'affidabilità del narrato, mentre la sentenza ha ritenuto di valutare l'affidabilità di quanto captato sulla base di una ricostruzione illogica, che non tiene conto della consapevolezza di LÌ di conferire con una persona che era in contatto con i Carabinieri, sia pure su circostanze relative ad altre indagini.
4.2. Si censura violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento alla sussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con autonome sentenze, sulla base dei criteri già enunciati sub 3.2., in assenza di una dimostrazione del recesso dell'associato dalla compagine nel periodo intercorrente tra le due condanne. ه ل 6 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal P.g. in relazione a AT risulta fondato, mentre devono respingersi gli ulteriori ricorsi.
2. IO AT 2.1. Con riferimento all'esclusione di responsabilità di AT in relazione al delitto di detenzione d'arma comune da sparo di cui al capo B) la Corte territoriale ha fondato la decisione sulla mancanza di una relazione diretta tra questi, all'epoca detenuto, ed il bene. La valutazione non appare condivisibile. Si deve invero ricordare che l'imputazione era formulata in concorso con altri, che materialmente disponevano delle armi, con quali il AT, nel corso delle conversazioni intercettate, ha mostrato di sapersi relazionare, fornendo indicazioni e direttive sulla custodia delle armi, secondo un criterio di competenza della decisione discendente dalla sua qualità di capo della compagine. La diversa conclusione cui è giunta la Corte di legittimità (Sez. F, Sentenza n. 33609 del 30/08/2012 , Bedin Rv. 253425), sulla quale è fondata la determinazione assolutoria raggiunta dalla Corte territoriale, riguardava in realtà la diversa fattispecie di mancanza di una relazione stabile con il bene, laddove nel caso che ne occupa risulta del tutto pacifico che tale relazione fosse garantita dalla convergente condotta dei correi che, per conto dell'interessato, materialmente detenevano l'arma, seguendo le sue disposizioni in punto di utilizzo e conservazione, come si ricava dal contenuto delle conversazioni riportate nella sentenza di primo grado. Il dato storico, desumibile dalle richiamate intercettazioni, non risulta essere stato contestato in atto di appello, che è stato fondato sulla rilevanza della mancanza di relazione diretta con il bene, che, in un'attività concorsuale, pacificamente diretta proprio dalla persona in stato di detenzione, viene curata dai coimputati per conto del dominus, il quale deve ritenersi responsabile del reato nella forma contestata (cfr. in fattispecie analoga Sez. 1, Sentenza n. 11183 del 03/07/1984, imp. Pezzella, Rv. 167120), stante la signoria di fatto che esercita, tramite i suoi correi sul bene.
2.2. Risulta parzialmente fondata anche l'impugnazione inerente al delitto di estorsione contestato sub D). Come chiarito in narrativa la Corte, pur non dubitando che la conversazione esaminata si riferisse alla pretesa illecita, ha escluso che potesse dirsi raggiunta la prova sull'identificazione della persona offesa con quella indicata nel capo di 7 Er imputazione, per la non univocità del discorso al riguardo, e per la mancata acquisizione di elementi di prova, quali la deposizione della parte lesa indicata nel capo di accusa, a conferma della chiave di lettura accusatoria. La ricostruzione in punto di identificazione della parte lesa non appare contestata nel ricorso sulla base di elementi, desumibili dagli atti, idonei a dimostrare l'incompatibilità logica di tale assunto, cosicché sotto questo profilo la censura formulata nell'impugnazione contiene una sollecitazione ad una opposta ricostruzione in fatto, estranea all'ambito delle censure proponibili in questa sede, secondo quanto fissato dall'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. La valutazione espressa nella sentenza sulla mancanza di elementi di conferma dell'ipotesi di accusa, ulteriori rispetto alla conversazione il cui tenore è stato valutato equivoco in punto di identificazione della parte lesa, lungi dall'essere smentita dal ricorrente, è stata superata con il richiamo alla possibilità di integrare tale elemento con un accertamento a cura della Corte territoriale. Ma, esclusa la presenza di elementi di prova specifici, risulta incensurabile il mancato esercizio, a cura della Corte, del potere integrativo di cui all'art. 603 cod. proc. pen., attivabile esclusivamente quando sussiste una situazione di incertezza probatoria, che, in maniera del tutto insindacabile, la Corte territoriale non ha ritenuto di ravvisare nel caso concreto. Per contro, la qualificazione della conversazione come obiettivamente mirata alla sollecitazione presso un terzo non identificato al fine di ottenere un pagamento privo di causa, con la forza intimidatoria della compagine illecita di appartenenza, avrebbe dovuto imporre alla Corte l'individuazione di un fatto diverso rispetto a quello oggetto del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 521 cod proc. pen. e la restituzione degli atti al P.m. per consentire l'esercizio dell'azione penale su tale emergenza. La diversa soluzione assolutoria impedisce una pronuncia sul fatto illecito, creando, al di fuori dai casi consentiti, una possibile preclusione all'esercizio dell'azione penale, potenzialmente derivante dal passaggio in giudicato della pronuncia impugnata. Preso atto della diversa configurazione del fatto illecito, sulla base degli elementi di prova acquisiti deve disporsi, in applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen., l'annullamento della sentenza impugnata, oltre che della pronuncia di primo grado, e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, affinché proceda per il diverso reato.
2.3. Stante la mancanza di fondamento della ricostruzione in diritto sul punto, la sentenza liberatoria in relazione al capo B) deve essere annullata. In applicazione dell'art. 620 comma 1 lett. 1) può procedersi in questa sede alla determinazione della sanzione per tale reato negli esatti termini ricostruiti 8 дя 4 nella pronuncia di primo grado, non richiedendosi altri accertamenti di fatto, anche alla luce della mancanza di censure formulate in appello riguardo alla misura della pena per tale reato. Valutata la circostanza che nel corso del giudizio di primo grado, riconosciuta la continuazione tra i reati, ritenuto più grave il delitto di estorsione, la pena per la detenzione di arma è stata quantificata in sei mesi di reclusione, oltre la multa, esclusa in questa sede la pena pecuniaria, non prevista per il delitto associativo, la sanzione detentiva può essere determinata nell'entità indicata, in quattro mesi di aumento, per effetto dell'applicazione della diminuente del rito e definitivamente determinata in anni sei e mesi quattro di reclusione complessivi.
3. PI EL RI La censura formulata dall'accusa in relazione alla posizione di RI risulta inammissibile per genericità. A fronte di una contestazione che, per un limitato periodo, si riferisce ad attività già inclusa in precedente pronuncia di condanna, la Corte, sia pure impropriamente parlando di inutizzabilità delle intercettazioni riguardanti tale arco temporale, ha correttamente concluso con l'accertamento di improcedibilità per i fatti antecedenti dal 29 luglio 2009 in quanto coperti da precedente giudicato. Sul punto si deve ricordare che le contestazioni relative ai reati permanenti, ove individuano una data finale di accertamento, non possono che estendere la loro efficacia fino a tale periodo, senza alcuna possibilità di verifica postuma di una minore estensione dell'attività illecita concretamente realizzata, ove tale verifica non si sia trasfusa in una disposizione contenuta nel dispositivo. Diversamente opinando verrebbe posta in discussione l'intangibilità di tale accertamento, legittimando impropriamente diverse valutazioni postume sul medesimo oggetto, pur se già sottoposte a ricostruzione nel contraddittorio, con irragionevoli effetti in senso sfavorevole per l'interessato, non consentiti nell'ordinamento. Peraltro nella specie i richiami svolti nell'atto di impugnazione al riguardo risultano del tutto aspecifici, poiché operano un riferimento a quanto emergente da accertamenti nel diverso procedimento, senza farsi carico di segnalarli specificamente in questa sede, così attuando un mero rinvio alla sentenza, che per di più sottende la sollecitazione di una impropria valutazione di merito da parte della Corte di legittimità, estranea all'ambito della sua cognizione.
3.2. Risulta generica anche la censura inerente all'assoluzione per il periodo successivo. Si deve in argomento rilevare che, come già segnalato, la pronuncia дя impugnata qualifica erroneamente come inutilizzabili conversazioni registrate correttamente, sul solo presupposto della loro riferibilità al periodo coperto dal giudicato, facendo richiamo improprio ad una sanzione processuale prevista per vizi dell'atto, che la stessa pronuncia per altro verso, controdeducendo alle censure difensive, verifica non essere presenti. Conseguentemente in linea teorica le conversazioni intercettate, relative al periodo successivo, ben potrebbero essere utilizzate al fine di sostenere l'accusa dalla data del precedente giudicato fino all'agosto 2012. In realtà però l'impugnazione, richiama tali risultanze, come rilevanti al fine di riscontare generiche dichiarazioni di collaboratori, la cui valenza dimostrativa sarebbe connessa alla riferibilità all'unico periodo in contestazione, senza individuarne la presenza, con un difetto di specificità non colmabile neppure attraverso il mero richiamo a quanto contenuto nella sentenza di primo grado al riguardo, che in alcun modo ha fatto riferimento, a sostegno della sua decisione di condanna sul punto, ad apporti dei collaboratori. Per l'effetto il ricorso proposto in relazione alla posizione di RI deve qualificarsi inammissibile per manifesta infondatezza, quanto al primo motivo, e per genericità per il successivo.
4. AL BR 4.1. Le censure formulate in ordine alla datazione delle condotte di BR non costituiscono che la riproposizione di analoghi rilievi proposti in sede di appello, ed ai quali la Corte territoriale risulta aver fornito adeguata argomentazione, facendo espresso richiamo a fg 8 alla datazione delle condotte tenute dall'interessato e censurate dai correi in periodo antecedente a quello in cui si svolgevano le conversazioni. In tal senso, conseguentemente, la censura formulata esula dai vizi denunciabili nel ricorso, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
4.2. Il rilievo che censura la mancanza di motivazione in ordine all'omessa considerazione della natura permanente del reato, pur fondata in fatto, è improduttivo di conseguenze sulla validità della pronuncia, in quanto si tratta di eccezione in diritto, sottoponibile alla cognizione della Corte di legittimità. Nel merito la censura risulta infondata. Si deve ricordare che l'associazione per delinquere è reato permanente i cui orizzonti temporali sono definiti dall'epoca a cui si riferisce imputazione e, nel caso di contestazione aperta, dalla data della pronuncia di primo grado. In tal senso è del tutto infondata la censura sulla base della quale si ritiene che sussista un unico reato permanente, che cessa con il recesso о con lo scioglimento della compagine, posto che l'accertamento del reato, dovendo definire le responsabilità in relazione a 10 дя specifiche censure, sulla base degli elementi di prova acquisiti, non può che essere delimitato dall'orizzonte della contestazione e, per contro, l'applicazione della sanzione non può che seguire ad una verifica su elementi concreti, desunti dalle prove acquisite. L'intervento della sentenza di condanna recide la connessione fattuale con quanto avviene successivamente, anche nell'ipotesi di prosecuzione della medesima attività illecita oggetto di accertamento, e proprio per la cesura individuabile nella pronuncia, crea i presupposti del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi, e consente di operare il calcolo della pena, nel senso più favorevole per il condannato, secondo la previsione dell'art. 81 comma 2 cod. pen. (in senso conforme Sez. 1, Sentenza n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, Rv. 251364 che ha chiarito che "Il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili come la detenzione o la condanna non si può automaticamente applicare a contesti delinquenziali, come quelli determinati dalle associazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne definitive sono accettate come prevedibili eventualità, sicché, in tali casi, il vincolo della continuazione non è incompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo costituito da fasi di - detenzione o da condanne - trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio"). L'opposta lettura difensiva richiama a sostegno della propria tesi la giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 41727 del 04/07/2014, Arena, Rv. 261987) che è fondata su presupposti del tutto diversi. La pronuncia citata operava un riferimento alla situazione di due procedimenti, attinenti alla contestazione associativa realizzata in immediata successione temporale da parte dello stesso imputato, nel medesimo gruppo territoriale, per cui, procedendosi inizialmente separatamente si era provveduto alla riunione dei procedimenti, nell'ambito dei quali in sede di determinazione della pena si è accertato che dovesse applicarsi la pena per unico reato permanente, in luogo che per il reato continuato, come era stato valutato da quel giudice di merito. Ben diversa fattispecie si è verificata nel caso concreto, ove sono intervenute plurime condanne successive, la cui pronuncia, per pacifica ermeneusi, realizza una cesura del reato permanente, non potendo ipotizzarsi in fatto che l'intervento dell'accertamento giudiziale, non produca alcuna necessità di nuova determinazione rispetto alla realizzazione del reato. L'eccezione proposta sulla considerazione delle fattispecie in continuazione risulta pertanto infondata. яя 11 4.3. Risulta manifestamente infondata anche la censura inerente al calcolo della pena. È del tutto pacifico che, nell'eseguire il calcolo della sanzione per il reato continuato, individuato il reato base, debbano poi apportarsi tanti aumenti di pena quanti sono i reati posti in continuazione;
nella specie, definita la pena per l'imputazione oggetto del presente giudizio, sono stati apportati due aumenti di pena, connessi alle due precedenti sentenze, in misura che ha consentito all'interessato di fruire di un ulteriore beneficio sanzionatorio, posto che nel concreto, per effetto del computo eseguito, la pena per il delitto per il quale era stata sollecitata l'applicazione della pena, è stata ridotta di undici mesi, venendo determinata in anni uno di reclusione. Ne consegue che l'eccezione formulata, con riferimento alle pretese violazioni in punto di determinazioni della pena sono manifestamente infondate in quanto non è stato individuato un trattamento meno favorevole, e proposte per motivi non consentiti, nella parte in cui contestano l'eccessività dell'aumento determinato, con sollecitazione sul punto ad un difforme giudizio di merito, estraneo all'ambito valutativo di questa Corte.
4.4. Manifestamente infondata è la censura attinente alla non corretta individuazione del reato più grave da considerare quale pena base. La censura pone a confronto il reato oggetto del presente giudizio, e quello giudicato con sentenza del 22/12/2010, assumendo che quest'ultimo, e non il primo fosse più grave, e pertanto dovesse considerarsi per il corretto calcolo. L'esame degli atti ha invece consentito di verificare che la fattispecie più antica ha costituito oggetto di applicazione della pena, che è stata computata in continuazione con pregressa affermazione di responsabilità per analogo reato, cosicché il confronto reale non poteva che svolgersi rispetto al reato base di quel calcolo, che non è stato individuato dal ricorrente, in luogo che con riguardo ad un'accusa che è già stata in precedenza valutata meno grave di quella presa in considerazione per il calcolo della pena base. La deduzione svolta dalla difesa, attinente all'errore compiuto, risulta pertanto aspecifica, in quanto non sono stati offerti gli elementi di confronto diretto tra la condanna precedente, riguardante il reato più grave posto in continuazione con la pena patteggiata, cui esclusivamente si riferisce il ricorrente e quello oggetto del presente giudizio.
4.5. Manifestamente infondata è la contestazione inerente all'accertamento dell'aggravante derivante dalla presenza di armi in dotazione del gruppo, motivo in relazione al quale, prescindendosi del tutto dal contenuto della sentenza impugnata, si riaffacciano le proprie autonome valutazioni sulla pertinenza delle armi alla persona del AT e non del gruppo associato, che non superano neppure, sul piano delle emergenze probatorie, quanto espressamente riferito 12 ле nella pronuncia impugnata, al fg. 10, circa le emergenze sul punto, desumibili anche dai precedenti accertamenti definitivi sulle modalità operative del gruppo illecito in esame, oltre che, nel periodo specifico, dalle conversazioni dalle quali è stato possibile trarre elementi di accusa nei confronti del BR, che gli attribuivano l'esecuzione di un incontro, che interessava la vita dell'associazione, ove si era presentato armato.
4.6. Proposta per motivi non consentiti risulta la censura inerente all'applicazione delle attenuanti generiche, esclusa in maniera argomentata alla neppur Er Corte territoriale, con deduzioni minimamente raggiunte dalle censure, posto che in ricorso si deducono ulteriori circostanze di fatto, di natura valutativa sul tipo di attività prestata dal BR in favore del gruppo, desumendone la scarsa gravità, con espressione che contrasta con quanto in senso opposto accertato nella sentenza, che risulta volto a sollecitare un difforme giudizio di merito, estraneo all'ambito di valutazione oggetto del giudizio di legittimità.
5. BE La OT 5.1. Il ricorso proposto nell'interesse di La OT non costituisce che la reiterazione dei motivi di appello, proposta senza rapportarsi in alcun modo alle argomentazioni offerte sulle specifiche censure nella sentenza oggetto di impugnazione. La pronuncia impugnata affronta in maniera completa e logica le censure in ordine alla precisione delle propalazioni dei dichiaranti, oltre che sulla genuinità delle dichiarazioni del LÌ, affrontando i punti di crisi segnalati dalla difesa e dando conto, sotto tale ultimo aspetto, dei motivi per i quali non poteva ritenersi dimostrato, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, che il conversante AL fosse consapevole dell'intercettazione ambientale in corso. Il ricorso, in luogo che aggredire la tenuta logica della ricostruzione, ripropone le medesime chiavi di lettura alternative, con una deduzione pertanto palesemente estranea all'ambito valutativo rimesso alla Corte di legittimità.
5.2. Manifestamente infondata risulta l'eccezione inerente all'insussistenza del reato continuato, ma di un unico reato permanente, nell'ipotesi di continuità nell'attività associativa. Sul punto è sufficiente richiamare quanto espresso sub 4.2. riguardo alla posizione del ricorrente BR, in cui favore è stata proposta la medesima censura.
6. Il rigetto del ricorso BR ne impone la condanna al pagamento delle spese processuali, mentre l'accertamento di inammissibilità del ricorso La OT, ha quale effetto la sua condanna oltre che al pagamento delle spese processuali, 13 да anche al versamento della somma, indicata in dispositivo, e ritenuta equa in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PA IO limitatamente all'assoluzione per il reato di cui al capo B) e ridetermina la pena complessiva in anni sei e mesi quattro di reclusione;
nonché la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado limitatamente al reato di cuial capo D) e да ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania. Dichiara inammissibile il ricorso del P.g. nei confronti di RI PI EL. Rigetta il ricorso di BR AL che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di La OT BE che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2017 Il Consigliere est. Il Presidente Anna Petruzzellis Giovanni Conti funduch D ub DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 GEN 2018 A M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R Piera Esposito 14