Sentenza 24 ottobre 2017
Massime • 3
In tema di giudizio abbreviato di appello, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi di integrazione probatoria, sollecitati a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. dall'imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato non condizionato, non può mai integrare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non essendo configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria.
La scelta del giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine delle indagini preliminari in quanto, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge (all'art. 191 cod. proc. pen.), la stessa non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, sicché essa non opera nel giudizio abbreviato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni attivate prima dell'iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati e proseguite dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari).
Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione e dichiara l'efficacia degli atti precedentemente compiuti dal giudice astenuto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, cod. proc. pen., non è impugnabile, ma il giudice designato in sostituzione può, nel contraddittorio delle parti, dichiarare l'inutilizzabilità di singoli atti compiuti dal giudice precedente.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2017, n. 4694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4694 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2017 |
Testo completo
04694 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da Presidente - N. sent. sez.1440 IA Paoloni UP 24/10/2017 Maurizio Gianesini N. R.G. 6612/2017 Stefano Mogini Orlando Villoni -Relatore - NI Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 01) PI CO, n. Palermo 6.9.1940 02) HI AB, n. Palermo 8.12.1973 03) EI AT, n. Palermo 19.8.1937 04) IA ZO, n. Palermo 26.9.1970 05) NE OM, n. Palermo 16.6.1965 06) RA AN, n. Palermo 29.1.1966 07) NO US, n. Palermo 3.10.1956 08) RA CO MI, n. Palermo 8.1.1979 09) BO ON, n. Palermo 31.7.1946 10) ES TO, n. Palermo 16.4.1961 11) BO AR, n. Palermo 26.3.1970 12) HI AN, n. Palermo 9.5.1972 13) AT NN, n. Palermo 27.5.1975 14) BA AM, n. Palermo 24.10.1979 15) Lo RO EN, n. Palermo 17.8.1972 16) CI IA OL, n. Palermo 8.4.1972 17) AR CE, n. Palermo 4.6.1978 18) DD NN, n. Palermo 6.11.1943 19) SP EN, n. Palermo 1.11.1966 20) CA CA, n. Palermo 9.10.1979 21) CA OM, n. Palermo 27.1.1964 22) CA AN, n. Palermo 7.5.1967 23) NE US NI, n. Palermo 13.8.1975 24) BO US, n. Palermo 18.11.1966 25) MI GI, n. Palermo 1.11.1965 26) NO TO, n. Palermo 9.11.1979 27) AC ZO, n. Palermo 29.9.1975 28) LI ZO, n. Palermo 21.11.1988 29) AB IA, n. Palermo 21.6.1989 30) D'MI AT, n. Palermo 29.6.1964 31) D'MI ER, n. Palermo 4.6.1971 32) Di EN US, n. Palermo 12.3.1963 avverso la sentenza n. 2629/16 Corte d'Appello di Palermo del 17/05/2016 esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impuGNto;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dr. L. Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità d tutti i ricorsi;
uditi i difensori delle parti civili: avv. Fausto Maria Amato per Coordinamento Vittime dell'Estorsione dell'Usura e della Mafia, per Associazione Solidaria SCS Onlus, per SOS Impresa Palermo e per ES ON e in sost. dell'avv. AN AB Lanfranca per Confcom- mercio Palermo e per Confesercenti Palermo;
avv. Ettore Barcellona per Confin- dustria Palermo e per Centro Studi e Iniziative Pio La Torre Onlus e anche in sost. dell'avv. ZO Lo Re per Confindustria Sicilia;
che si sono associati alle richieste del P.G., in subordine chiedendo il rigetto dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di rappresen- tanza e difesa nel presente grado giudizio, come da separate note;
uditi i difensori dei ricorrenti: 2 avv. NN Rizzuti per PI CO avv. OM De Lisi per HI AB avv. ON Rubino e avv. Valerio Vianello Accorretti per EI AT avv. Corrado Sinatra in sost. dell'avv. Debora Zampardi e avv. US Gianzi per RA AN avv. NN Castronovo per NO US avv. AB Calderone per RA CO MI avv. Maurizio Di Marco per BO ON avv. NN Di EN per BO AR avv. NN Castronovo per HI AN avv. Miria Rizzo per AT NN avv. AM D'Azzò in sost. dell'avv. DA Gallo per BA AM avv. Debora Speciale per Lo RO EN avv. Valerio Vianello Accorretti per CI IA OL avv. ON Rubino e avv. Raffaele Bonsignore per AR CE avv. AN Venco in sost. dell'avv. Biagio Maiolino per DD NN avv. Pasquale Contorno per NE US NI avv. Raffaele Bonsignore per CA CA avv. AM D'Azzò per CA OM avv. AM D'Azzò per CA AN avv. Angelo Formuso per Di EN US avv. Raffaele Bonsignore per NE OM avv. Valerio Vianello Accorretti in sostituzione dell'avv. EN La Blasca per BO US avv. Valerio Vianello Accorretti in sostituzione dell'avv. EN La Blasca per MI GI avv. Corrado Sinatra per NO TO avv. Debora Speciale in sost. dell'avv. Ersilia Bottiglieri per AC ZO avv. AN Venco in sost. dell'avv. Biagio Maiolino per LI ZO avv. Debora Speciale in sost. dell'avv. Elena Adriana Gallo per AB IA avv. ON Rubino per D'MI AT che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impuGNta, la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di 3 J. Palermo in data 27 maggio 2014 e per l'effetto: ha assolto un limitato numero di imputati, tra cui completamente NT DA (capo 22) e EI NN (capo 3) e in parte BO AR, BO Giu- seppe, HI AB, NO US, NE AN e NE OM dai reati loro rispettivamente ascritti (capi 1-ter, 2-quater e 2-quin- quies, BO AR;
capi 1-ter e 1-quater e in parte capo 10, HI;
capi 2-quater e 2-quinquies, NO;
capo 13 NE AN, NE M- maso e BO US); ha ridotto proporzionalmente le pene irrogate nei confronti degli stessi impu- tati, quelli non completamente assolti, in ordine ai reati concorrenti;
ha ridotto in maniera pressoché generalizzata le pene irrogate nei confronti di altri imputati di cui pure ha confermato la condanna;
ha applicato nei confronti dell'imputato PI CO l'istituto della conti- nuazione in relazione a pregresse condanne irrevocabili emesse dalla stessa Cor- te territoriale;
ha confermato nel resto la sentenza appellata, ivi comprese le statuizioni in fa- vore delle numerose parti civili costituite.
2. La maggior parte dei ricorrenti risponde dell'accusa di avere fatto parte PI e HI con ruolo apicale, EI AT in qualità di reggente tem- poraneo dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra e in particolare della sua arti- colazione territoriale costituita dal mandamento della CE, operante nell'area metropolitana della città di Palermo e comprensivo di aree ubicate nelle imme- diate adiacenze del centro storico;
altri rispondono, invece, di reati aggravati dall'impiego del metodo mafioso;
un terzo gruppo riguarda, infine, quegli im- putati accusati di avere fatto da presNOme nella gestione di esercizi commer- ciali riconducibili alla titolarità effettiva di componenti del gruppo mafioso. I reati contestati vanno di conseguenza da quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. declinato in tutte le sue aggravanti previste dallo stesso articolo, alla deten- zione ed al possesso di armi da fuoco (artt. 2 e 7 I. n. 895 del 1967 e 23 comma 3 I. n. 110 del 1975), alle estorsioni commesse, in forma consumata o tentata, in danno di vari soggetti economici (artt. 629, 628 comma 2 n. 3 cod. pen.), al trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992), reati tutti aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 conv. nella I. n. 203 del 1991, per finire con taluni episodi di traffico di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) ascritti solo ad alcuni dei numerosi imputati. La sentenza impuGNta dedica un'apposita sezione a ciascuno di essi, in cui riporta talora le imputazioni talaltra, rinviando alla premessa che tutte le elenca, espone i motivi d'appello e le determinazioni assunte;
ma prima di trattare cia- 4 scuna posizione, affronta alcune tematiche comuni costituenti oggetto di ricorso per cassazione da parte di molti imputati, con articolazione di motivi quasi so- vrapponibili per forma e contenuto. La prime due riguardano la ribadita sussistenza delle aggravanti di cui ai com- mi 4 (possesso di armi) e 6 (reimpiego di capitali illeciti) dell'art. 416-bis cod. pen. Quanto all'aggravante di cui al comma 4, la Corte d'appello ha sottolineato in primo luogo il fatto che alcuni imputati sono stati espressamente riconosciuti responsabili di reati in materia di detenzione illegale di armi (HI AB, Bo- nura AR, NE OM); ha poi evidenziato che il fenomeno mafioso non potrebbe nemmeno esistere come tale senza la disponibilità di armi, esclu- dendo pertanto la sussistenza dell'aggravante solo nei casi di ignoranza incolpe- vole di tale presupposto, condizione in pratica mai ricorrente nei confronti dei partecipi al sodalizio criminale. Ragionamento analogo è stato fatto per l'aggravante di cui al comma 6, atteso che è stata affermata la responsabilità di diversi imputati partecipi del sodalizio mafioso in ordine al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quin- quies I. n. 356 del 1992), non mancando i giudici d'appello di sottolineare che costituisce tipica strategia dell'associazione mafiosa quella di reinvestire i pro- venti delle attività illecite (in primis le estorsioni) in una pletora di esercizi com- merciali intestati a presNOme, da cui trarre all'occorrenza sostanze economiche per sostenere gli affiliati colpiti da misure restrittive della libertà e anche in que- sto caso il meccanismo d'imputazione dell'aggravante è stato identico a quello sopra indicato. La terza questione comune riguarda l'avvenuta contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, nella sua duplice declinazione articolazione s dell'impiego del metodo mafioso e attitudine agevolatoria dell'associazione fi mafiosa ravvisata nelle condotte partitamente contestate agli imputati. A tale proposito, le determinazioni della Corte d'appello sono state diversificate a seconda della tipologia dell'aggravante contestata, diversamente atteggiantesi ad es. nei delitti di estorsione (metodo mafioso) rispetto a quelli di trasferimento fraudolento di valori (agevolazione mafiosa). L'ultima questione comune riguarda l'eccezione di nullità e/o inefficacia degli atti compiuti dal GUP in origine asseGNtario della trattazione dell'udienza preli- minare (d.ssa Angela Gerardi), che, dopo avere respinto le richieste avanzate da alcuni imputati di ammissione al giudizio abbreviato condizionato e dopo avere registrato la formulazione della richiesta riferita al giudizio abbreviato cd. secco, ha rilevato di essere incompatibile ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis cod. proc. 5 pen. per avere autorizzato la proroga di un'intercettazione ambientale nel corso delle indagini preliminari. Proposta dichiarazione di astensione, il magistrato è stato in tal senso autoriz- zato con decreto del Presidente del Tribunale di Palermo che, ai sensi dell'art. 42, comma 2 cod. proc. pen., ha anche dichiarato efficaci gli atti compiuti dal giudice astenutosi. Il GUP subentrante e redattore della sentenza di primo grado (d.ssa Wilma An- gela Mazzara) ha preso atto dell'intervenuta formulazione della richiesta di giu- dizio abbreviato cd. secco, respingendo le richieste formulate da molti imputati di voler dichiarare la nullità e/o l'inefficacia degli atti compiuti dal precedente giudi- cante, in quanto asseritamente adottati in violazione dei diritti della difesa da parte di un giudice pregiudizialmente ostile agli imputati per essere intervenuto con valutazioni di merito nell'adozione di un atto talmente significativo quale l'autorizzazione alla proroga di intercettazioni;
la richiesta è stata respinta con ordinanza emessa in data 10/02/2014, il cui contenuto ha, perciò, costituito oggetto di motivi d'appello da parte di diversi imputati. Va, peraltro, seGNlato che la questione è già venuta all'attenzione di questa Corte di Cassazione che, occupandosi dei ricorsi in materia cautelare proposti dagli imputati NO US e HI AN, con due sentenze del 18/06/2014, la n. 47638/14 nei confronti del NO e la n. 47641/14 nei confronti del HI entrambe pronunciate dalla Quinta Sezione Penale, ha escluso la sussistenza di profili di nullità e/o inefficacia degli atti processuali compiuti dal giudice successivamente astenutosi.
3. La superiore premessa appare oltre modo opportuna dal momento che i ricorsi di molti imputati contemplano doglianze riguardanti proprio la ribadita sussistenza delle citate aggravanti nonché la questione della nullità e/o della inutilizzabilità e/o inefficacia degli atti compiuti dal GUP successivamente aste- nutosi.
3.1 Hanno, infatti, dedotto la sussistenza di violazione di legge e/o di vizi di motivazione riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis com- ma 4 cod. pen. molti ricorrenti (PI, HI AB, NO, BO ON, ES, BO AR, HI AN, Lo RO, CI, AR, DD, NE e CA CA, quest'ultimo ribadendo la doglianza anche con motivi aggiunti), le censure riguardando la ritenuta applicazione in via automatica dell'aggravante a seguito della mera contestazione del reato associa- tivo ovvero la sua imputazione su base oggettiva a carico degli imputati. 6 3.2 Hanno dedotto la sussistenza di violazione di legge e/o di vizi di motivazio- ne riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis comma 6 cod. pen. altrettanto numerosi ricorrenti (PI, HI AB, EI AT, NO, BO ON, BO AR, HI AN, Lo RO, CI, AR, DD, NE e CA CA quest'ultimo anche con motivi aggiunti), anche in questo caso le doglianze appuntandosi su quella che viene censurata come un'imputazione oggettiva dell'aggravante stessa ovvero fondata su basi meramente presuntive.
3.3 Hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sus- sistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 i ricorrenti di seguito indicati. BO AR con riferimento all'agevolazione mafiosa in relazione ai reati di cui ai capi 14 e 15, deducendo una discrasia esistente tra il dispositivo della sentenza di primo grado che la contempla e la relativa motivazione che la esclu- de, talché la Corte territoriale, confermando il dispositivo, avrebbe svolto una motivazione asseritamente contrastante con quella del primo giudice. NE, BA, NE, CA CA e Di EN con riferimento allo impiego del metodo mafioso asseritamente non comprovato dalle risultanze pro- batorie. AR, con riferimento all'agevolazione mafiosa riferita al reato di cui all'art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992 nonché alla sussistenza del relativo elemento soggettivo. CA AN, CA OM e D'MI ER con riferimento al metodo mafioso, i primi due evocando anche il vizio di mancata correlazione tra accusa e sentenza sul punto;
tutti, infine, riguardo ai rapporti tra tale aggra- vante e quella parimenti contestata di cui all'art. 628, comma 2 n. 3 cod. pen.
3.4 Hanno dedotto la nullità e/o l'inefficacia degli atti processuali compiuti dal GUP successivamente astenutosi o alternativamente la nullità dell'ordinanza del 10/02/2014 emessa dal GUP subentrante i ricorrenti HI AB, MM riNO, RA, BO ON (questi in particolare sotto il profilo dell'asse- rita violazione dell'art. 525, comma 2 cod. proc. pen.), BO AR, Lo RO e CA CA quando non addirittura la nullità dell'intera sentenza di primo grado (HI AN).
3.5 Diversi ricorrenti hanno dedotto la inutilizzabilità delle intercettazioni tele- foniche e ambientali sulla base di decreti illogicamente e/o erroneamente moti- vati (RA); per mancanza di sufficienti indizi del reato o sulla base di un 7 J. decreto autorizzativo scarsamente o per niente motivato e prima dell'iscrizione del nominativo del ricorrente nel registro delle notizie di reato (BO Anto- nino); perché eseguite prima dell'iscrizione del nominativo dell'indagato nel regi- stro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. o acquisite oltre i termini di scadenza delle indagini preliminari o ancora in altro procedimento, pur in assenza di rinnova- zione dell'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. (HI AB); perché un determinato decreto affetto da macroscopici errori di indicazione del luogo di espletamento dell'attività di captazione (DD); per carente motivazione di un decreto di autorizzazione riguardo al luogo di esecuzione delle captazioni (Scia- rabba); perché alcune conversazioni intercettate concernevano i rapporti tra im- putato e suo difensore (Lo RO).
3.6 Tre ricorrenti lamenNO la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibatti- mentale in appello pur ritualmente invocata e di conseguenza la mancata assun- zione di una prova decisiva attraverso tale via richiesta. Trattasi in particolare di CA AN e CA OM, in relazione ad un documento (consistente in una lista di programmazione delle comparse e delle maestranze cinematografiche) ritenuto irrilevante dalla Corte territoriale ai fini della prova della estorsione in danno della società di produzione cinemato- grafica LI FI RL e di US Di EN in relazione alla mancata acquisizione di un decreto di archiviazione concernente altro soggetto, anch'egli in origine accusato del concorso nel medesimo reato di estorsione ai danni della LI FI.
3.7 Alcuni ricorrenti deducono, inoltre, violazioni di legge o vizi di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, tra i quali: PI, che con il settimo motivo di ricorso deduce un'incompatibilità tra l'isti- tuto della continuazione, pur riconosciutogli nel giudizio di appello, e contestata recidiva;
NE, che eccepisce in ordine alla dosimetria della pena connessa al man- cato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
NO, che deduce la violazione dell'art. 63, comma 4 cod. pen. nella determinazione dell'aumento di pena dovuto al riconoscimento delle contestate aggravanti ad effetto speciale di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen.; ES, che deduce l'illegalità della pena inflittagli sostenendo che l'aumento per le circostanze ad effetto speciale di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod. pen. coprirebbe quello stabilito per la recidiva reiterata obbligatoria perché mi- nore sicché l'aumento di un terzo non doveva essere operato>; 8 Lo RO, che deduce violazione dell'art. 63, comma 4 cod. pen. nella concreta determinazione della pena inflittagli;
CI, che si duole sia della ribadita rilevanza delle recidiva sia dell'au- mento di pena a tale titolo in relazione a quella principale individuata con riferi- mento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. a sua volta già ritenuto aggravato ai sensi dei suoi commi 4 e 6; CA AN, CA CA, CA OM e D'MI ER che si dolgono tutti del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. a dispetto delle scuse formali e dell'offerta reale di € 10.000,00 pre- sentate in favore della parte offesa, LI FI RL. Il solo CA CA lamenta anche, nei motivi aggiunti, l'irrogazione di un aumento di pena indistinto per effetto delle contestate aggravanti ad effetto spe- ciale, senza specifica imputazione a ciascuna di esse e dunque in asserita viola- zione dell'art. 63, comma 4 cod. pen. in quanto corrispondente a tre distinti au- menti della pena base 3.8 Tra le altre doglianze formulate, il ricorrente BO ON deduce an- che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio in assenza di emissione dell'ordi- nanza di urgenza ai sensi dell'art. 2, comma 4 I. n. 742 del 1969 in tema di so- spensione dei termini processuali prima della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. avvenuta in perio- do feriale (12 agosto 2013).
3.9 I ricorrenti PI, HI AB ed NE hanno articolato censure anche in ordine alla positiva o per contro mancata applicazione dell'istituto della conti- nuazione, il primo dolendosi della misura della pena inflittagli a titolo di continua- zione esterna, gli altri lamentando il mancato riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso rispetto a condanne precedentemente riportate per lo stesso reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., HI dolendosi, altresì, dell'asserita di- sparità di trattamento rispetto a quello riservato sul punto al coimputato PI. PI lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. per mancato proscioglimento per ne bis in idem, nonostante la già intervenuta condanna nello ambito di pregressi distinti procedimenti (sentenze irrevocabili nel 2002 e nel 2012) per art. 416-bis cod. pen. in relazione a quello che il ricorrente reputa trattarsi come lo stesso fatto;
lamenta sul punto assoluta mancanza di moti- vazione sotto il profilo delle risposte ai motivi già articolate nei motivi d'appello. 9 3.10 Due ricorrenti deducono formalmente violazione di legge ma sostanzial- mente vizio di motivazione in ordine all'applicazione nei propri confronti della misura di sicurezza di cui all'art. 417 cod. pen. (PI, CI).
3.11 Due ricorrenti invocano reiterando sul punto la richiesta non accolta dalla Corte territoriale - la revoca delle statuizioni civili, di cui lamenNO la con- ferma sulla base di una motivazione che repuNO inadeguata quando non del tutto incongrua (PI, EI AT).
3.12 Il solo ricorrente BO ON lamenta, infine, l'omessa declaratoria di decadenza delle parti civili nei propri confronti.
3.13 Tutti gli imputati deducono violazione di legge sostanziale e vizio di moti- vazione in ordine alla ribadita sussistenza dei reati loro rispettivamente ascritti o all'erronea e/o incompleta valutazione delle risultanze processuali, con alcune varianti rappresentate dalla deduzione: della mancanza di correlazione tra accu- sa e sentenza per fatto diverso (DD); d'indeterminatezza e quindi di nullità del capo di imputazione (ES) con riferimento alla decorrenza della parteci- pazione alla associazione mafiosa;
della mancata riqualificazione in iure dei fatti ascritti a titolo di reato associativo, di estorsione o di cessione di sostanze stupefacenti a tal fine invocandosi l'applicazione degli artt. 378, 513-bis e 610 cod. pen. (CA CA e D'MI ER), dell'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 (NE) e finanche del reato di concorso esterno in associazione mafiosa (BO AR e CI). Molti ricorrenti si dolgono della ribadita rilevanza della recidiva loro contestata;
quasi tutti lamenNO vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
un numero parimenti numeroso si duole, infi- della violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nella dosimetria dellane, pena. Trattasi di censure presenti in pressoché tutti i ricorsi, che come tali non ne- cessiNO di particolare esposizione, restando affidate alla lettera dei rispettivi motivi d'impuGNzione. Fa eccezione per la sua specificità quella formulata dal ricorrente DD, che con il terzo motivo di ricorso lamenta come la Corte d'appello non abbia argo- mentato nulla riguardo all'acclarata sua estraneità a due vicende interne alla co- sca mafiosa (vicenda ES - CA e vicenda AR CE), per contro valorizzate dal giudice di primo grado onde affermarne l'intraneità al sodalizio criminale. 10 CONSIDERATO IN DIRITTO L'alto numero dei ricorrenti impone di trattarne partitamente le posizioni, pre- via sintetica riproduzione delle censure articolate nei rispettivi ricorsi.
1. PI CO Entrambe le decisioni dei giudici di merito lo hanno riconosciuto capo onorario del Mandamento della CE di Palermo, articolazione territoriale dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, mentre le funzioni operative sono state rico- perte per gran parte del periodo considerato dall'imputazione da HI AB;
ciò nondimeno, l'assetto complessivo del sodalizio criminale e i rapporti con altre paritetiche consorterie criminali hanno continuato ad essere sottoposte all'appro- vazione del vecchio capo mandamento. Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio di motivazione e vio- lazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis comma 2 cod. pen. ed alla riaffermata responsabilità per tale reato. Il motivo, che si snoda per tredici pagine dell'atto d'impuGNzione, riecheggia tutti i temi trattati nel corso dei precedenti gradi di giudizio (l'appartenenza ten- denzialmente perpetua all'associazione di stampo mafioso, l'asserita carenza di prova di condotte di effettiva partecipazione al sodalizio, l'asserita mancanza di evidenze dell'apporto di un concreto contributo al gruppo criminale, la carenza di elementi atti a delineare una partecipazione attuale all'associazione, la dedotta irrilevanza degli incontri personali intrattenuti con HI AB, il carattere asseritamente ininfluente delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vito Ga- latolo riguardo al presunto ruolo ancora svolto nell'ambito del Mandamento) e tende all'evidenza a conseguire una revisione del merito di quelle decisioni, giu- sta operazione ermeneutica estranea alle attribuzioni del giudice di legittimità; ingenerosa, infine, si rivela la censura di totale carenza di motivazione a fronte delle precise, ancorché dal ricorrente non condivise, argomentazioni dedicate della Corte d'appello alla sua posizione processuale. Merita qualche precisazione, invece, la doglianza contenuta nel secondo motivo concernente la mancata applicazione del principio di ne bis in idem (art. 649 cod. proc. pen.), dovuta ad un'asserita totale sovrapposizione del periodo di parteci- pazione al gruppo mafioso oggetto del presente giudizio e quello oggetto di pre- cedenti sentenze della stessa Corte d'Appello di Palermo del 30/06/2000 (irre- vocabile il 14/01/2002) e del 02/04/2012 (irrevocabile il 12/11/2012). La Corte territoriale ha, in effetti, accolto la richiesta subordinata della difesa dell'imputato, riconoscendo il vincolo della continuazione tra dette pronunce, 11 sull'ovvio assunto che concernendo le contestate condotte di partecipazione allo stesso gruppo associativo criminale distinti periodi temporali, tra gli stessi può essere ravvisato il vincolo di cui al art. 81 cod. pen. Trattasi dell'affermazione di un principio da tempo stabilito dalla giurispruden- za di questa Corte di Cassazione, secondo cui in tema di appartenenza ad una associazione di stampo mafioso il vincolo della continuazione non è incompa- tibile con un reato permanente, ontologicamente uNI, quando il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo costituito da fasi di detenzione o da condanne - trovi la sua spinta psicologica nel pregresso ac-cordo per il sodalizio> (Sez. 1, sent. n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, Rv. 251364; Sez. 1, sent. n. 46576 del 17/11/2005, Sarno, Rv. 232965; Sez. 6, sent. n. 8851 del 13/03/1997, Capizzi B, Rv. 209118), principio noto al ricorrente (come si evince a pag. 15 del ricorso, righi 4-6) ancorché da lui non condiviso, talché non è sufficiente il richiamo a ben note figure dogmatiche per convincere della correttezza della tesi dal ricorrente propuGNta secondo cui una condanna per appartenenza ad un gruppo mafioso per un determinato lasso temporale com- porterebbe preclusione all'esercizio dell'azione penale e pronuncia di condanna per tutti i periodi successivi, stante l'unicità del reato permanente di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il terzo motivo di ricorso investe, invece, direttamente il tema dell'accusa (il ricorrente nega in sostanza di essere il capo, sia pure onorario, del Mandamento mafioso della CE) e come tale risulta improponibile in sede di legittimità. Il quarto motivo di ricorso consente di affrontare per la prima volta sulla base di considerazioni che verranno più volte richiamate in seguito allorquando si tratterà la medesima censura formulata da altri ricorrenti - il tema dei criteri di imputazione delle aggravanti speciali di cui all'art. 416-bis commi 4 (possesso di armi) e 6 (reimpiego di capitali illeciti) dell'art. 416-bis cod. pen. Per le argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello nel merito - alcuni imputati del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. essendo stati riconosciuti responsabili anche di delitti in materia di armi - si rinvia al par. 2 del 'ritenuto in fatto'; per quella in diritto e cioè per l'imputazione dell'aggravante a titolo di ignoranza col- pevole sul presupposto per cui un'associazione di stampo mafioso non può nem- meno esistere senza una riserva di armi a sua disposizione, vale osservare che essa è conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416 bis comma 4 cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consape- vole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per lo accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile de- tenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso> (Sez. 1, sent. 12 n. 44704 del 05/05/2015, Iaria e altri, Rv. 265254; Sez. 1, sent. n. 13008 del 28/09/1998, Bruno e altri, Rv. 211901 espressamente riferita all'associazione mafiosa denominata 'Cosa Nostra'). Considerazioni analoghe valgono per l'aggravante di cui al comma 6, atteso che nell'ambito di questo stesso giudizio è stata affermata la responsabilità di diversi imputati partecipi del sodalizio mafioso in ordine al delitto di trasferimen- to fraudolento di valori (art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992), definito dalla Corte d'appello strumento di precisa strategia di reinvestimento dei proventi delle attività illecite in esercizi commerciali intestati a presNOme, da cui trarre al bisogno sostanze economiche per sostenere gli affiliati colpiti da misure restrittive della libertà>. Trattasi del resto di circostanza aggravante che, attesa la sua natura oggetti- va e come tale valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio di tipo ma- fioso, secondo i consueti criteri di imputazione soggettiva della piena conoscen- za, dell'ignoranza colposa o dell'errore determinato da colpa (Sez. U, sent. n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589) è stata da alcune pronunce di questa Corte di legittimità ritenuta ascrivibile anche in difetto di formale conte- stazione> non solo a carico di tutti i componenti del sodalizio mafioso ma an- che al concorrente esterno consapevole dei fatti oggetto della predetta aggra- vante o che per colpa li ignori> (Sez. 5, sent. n. 52094 del 30/09/2014, Spadaro Tracuzzi, Rv. 261334; Sez. 6, sent. n. 42385 del 15/10/ 2009, Ganci, Rv. 244904) e quindi a maggior ragione nel caso, come quello in esame, in cui la vicenda processuale abbia comportato il positivo accertamento di diversi casi di reimpiego in altri settori economici (nella specie, quello del gioco e delle scom- messe) di proventi derivanti dalle attività tipiche dell'affermazione della supre- mazia mafiosa sul territorio (estorsione, traffico di stupefacenti, gioco d'azzardo clandestino). Improponibile è, invece, il quinto motivo di censura, con cui il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della misura della pena irrogatagli. Sussiste, infatti, congrua motivazione sul punto (pag. 47 sentenza), anche con riferimento all'applicazione dell'istituto della continuazione rispetto alle prece- denti pronunce di condanna per lo stesso reato ed è evidente che la ritenuta estrema gravità del reato commesso> in relazione alla personalità ritenuta particolarmente negativa dell'imputato> costituiscono argomenti consistenti ed univocamente esplicativi della mancata considerazione della richiesta difensiva di riconoscimento delle attenuanti generiche, che com'è noto non possono fondarsi nemmeno sulla mera condizione di incensuratezza dell'imputato (art. 62-bis, com-ma 3 cod. pen.). 13 Del pari improponibile il sesto motivo di censura, che contesta l'applicazione concreta della contestata recidiva, operazione demandata in via esclusiva al giu- dice di merito e che la Corte territoriale ha congruamente argomentato (pag. 47 sentenza). Brevissime notazioni merita, inoltre, il settimo motivo di ricorso con la dedotta incompatibilità logica tra applicazione della recidiva e riconoscimento della conti- nuazione, notazioni che si esauriscono nel ricordare l'opposto principio affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione (Sez. 2, sent. n. 18317 del 22/04/2016, Plaia e altro, Rv. 266695; Sez. 2, sent. n. 19477 del 20/04/2016, Calise e altro, Rv. 266522; Sez. 4, sent. n. 49658 del 30/09/2014, Paternesi e altro, Rv. 261169; Sez. 5, sent. n. 41881 del 02/07/2013, Marrella e altro, Rv. 256712; Sez. 6, sent. n. 19541 del 24/11/2011, Bisesi e altri, Rv. 252847). Manifestamente infondato è l'ottavo motivo riferito ad una pretesa carenza assoluta di motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento di pena per il riconoscimento della continuazione cd. esterna, dal momento che la motivazione sussiste (pag. 47 cit.), mentre se è il quantum di pena ad essere contestato per le pregresse condotte di partecipazione accertate nei precedenti giudizi, allora la censura appare improponibile perché attinente alle concrete determinazioni dei giudici di merito nella individuazione del trattamento sanzionatorio.. Parimenti destituita di fondamento è la censura (nono motivo) concernente un preteso vizio di motivazione riguardo alla ribadita applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 417 cod. pen. e alla relativa durata, che la corte di appello ha congruamente argomentato in rapporto alla notevole gravità del reato com- messo, alla negativa personalità ed alla elevata pericolosità sociale dell'imputato derivante anche dai suoi precedenti specifici, con ciò dando dimostrazione dello avvenuto apprezzamento di tale profilo ai fini dell'adozione di un provvedimento che il citato art. 417 cod. pen. comunque configura, vale ribadirlo, come ne- cessaria conseguenza della condanna per i reati di cui agli artt. 416-bis e 416-ter cod. pen. Pure destituita di fondamento è, infine, l'ultima doglianza (decimo motivo), ri- guardante la ribadita condanna al risarcimento in favore delle parti civili: il ricor- rente ripropone tesi già vagliate e disattese dal giudice di primo grado (pagg. 775-776 sent. GIP Palermo) e in maniera del tutto giustificata la Corte d'appello si limita a rinviare a quelle considerazioni, ritenendo di farle proprie (pag. 48 sentenza).
2. HI AB 14 La sentenza d'appello ha ribadito le valutazioni del giudice di merito nell'indi- carlo come capo operativo del Mandamento mafioso della CE di Palermo non- ché titolare effettivo di centri scommesse sportive intestati a vari presNOme. Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente ripropone la questione della vali- dità e/o dell'efficacia degli atti del GUP successivamente astenutosi, di cui ecce- pisce la nullità, l'inutilizzabilità, l'inammissibilità e la decadenza per violazione del cbn. disp. degli artt. 34, comma 2-bis e 42, comma 2 cod. proc. pen. L'occasione offre il destro di svolgere le seguenti considerazioni, che debbono ritenersi valide con riferimento alle stesse e alle analoghe censure (ad es. quelle rivolte verso l'ordinanza del GUP subentrato che ha dichiarato l'utilizzabilità degli atti processuali compiuti dal giudice astenutosi) formulate da altri ricorrenti. Sono state in precedenza già rievocati i passaggi processuali che hanno portato all'astensione del primo GUP desiGNto per la celebrazione dell'udienza prelimi- nare (d.ssa Angela Gerardi) e al subentro di quello (d.ssa Wilma Angela Mazza- ra) che ha poi pronunziato la sentenza di primo grado. E' stato pure ricordato che la questione è già venuta all'attenzione di questa Corte di Cassazione che, occupandosi dei ricorsi in materia cautelare proposti da- gli imputati NO US e HI AN, con due sentenze del 18/06/2014, la n. 47638/14 nei confronti del NO e la n. 47641/14 nei confronti del HI entrambe pronunciate dalla Quinta Sezione Penale, ha escluso la sussistenza di profili di nullità e/o inefficacia degli atti processuali compiuti dal giudice successivamente astenutosi. Fatta tale rilevante premessa, la questione non può che essere dichiarata inammissibile dal momento che non solo il presente ricorrente ma tutti gli altri che hanno dedotto la medesima doglianza, si sono limitati a riprodurre in ma- niera pedissequa una tesi ampiamente vagliata e motivatamente disattesa, in quanto manifestamente infondata, dai giudici di merito, nella specie addirittura con il conforto di pronunce di legittimità, situazione processuale in cui la giuri- sprudenza di questa Corte di Cassazione ravvisa il vizio di genericità per aspeci- ficità (ex pluribus v. Cass. Sez. 5, sent. 28011/13; Sez. 6 sent. n. 22445/ 09; Sez. 5, sent. n. 11933/05 Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5, sent. n. 2896/99) quando non di improponibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. (Sez. 2 sent. n. 22123 del 08/02/2013, Panardi e altri, Rv. 255361). In questa sede, vale solo aggiungere che la decisione delle Sezioni Unite n. 13626 del 16/12/2010, Digiacomantonio e altri, Rv. 249299 ha dato una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 42, comma 2 cod. proc. pen. nel senso che la formale inoppuGNbilità del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione e dichiara l'efficacia degli atti del giudice astenutosi è in realtà bilan- 15 ciata dal potere del giudice subentrante (definito giudice del processo>) di dichiarare eventualmente, nel contraddittorio delle parti, l'inutilizzabilità di alcuni atti compiuti dal giudice precedente, circostanza che nella specie non si è però verificata, tant'è che la stessa doglianza è stata rivolta anche all'ordinanza del giudice subentrante che ha respinto le richieste formulate da molti imputati di voler dichiarare la nullità e/o l'inefficacia degli atti compiuti dal precedente giu- dice per violazione del diritto di difesa ed il cui contenuto ha costituito oggetto di motivi d'appello da parte di diversi imputati. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazio- ne in relazione all'art. 603, comma 3 cod. proc. pen. e alla ritenuta irrilevanza del contenuto di un'intercettazione ambientale captata nell'ambito di un distinto procedimento, senza previa acquisizione agli atti processuali. La censura è destituita di fondamento, atteso che la Corte territoriale ha con- gruamente argomentato che la conversazione di cui era stata chiesta l'acquisi- zione agli atti del processo mediante rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale risultava irrilevante rispetto al ponderoso compendio probatorio esistente, con- cernendo alcune dinamiche interne al Mandamento della CE ed al fatto che per un certo periodo EI AT aveva anch'egli acquisito, in opposizione al ricorrente, un ruolo apicale nell'associazione mafiosa, senza con ciò smentire che lo stesso ruolo aveva ricoperto il HI in altro e più consistente lasso tempo- rale. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 335 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta utilizzabilità di operazioni di capta- zione ed intercettazione in realtà attivate prima dell'iscrizione del proprio nomi- nativo nel registro degli indagati e proseguite dopo il termine di scadenza delle indagini preliminari. La censura è infondata, avendo la Corte territoriale correttamente ricordato che la scelta del giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di ecce- pire l'inutilizzabilità degli atti d'investigazione ove compiuti fuori dei termini ordi- nari di inizio e fine delle indagini preliminari, atteso che tale tipo di inutilizza- bilità, non essendo equiparabile a quella delle prove vietate dalla legge all'art. 191 cod. proc. pen. non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, sic- ché essa non opera nel giudizio abbreviato> (Sez. 6, sent. n. 21265 del 15/12/ 2011, P.G., Bianco e altri, Rv. 252853; Sez. 6, sent. n. 12085 del 19/12/2011, Inzitari, Rv. 252580; Sez. 5, sent. n. 38420 del 12/07/2010, P.G. in proc. La Rosa e altri, Rv. 248506; Sez. 6, sent. n. 16986 del 24/02/2009, Abis, Rv. 243257). Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge sempre in relazio- ne all'art. 335 cod. proc. pen. ed al mutamento dell'originaria imputazione (da 16 art. 416-bis, comma 1 ad art. 416-bis comma 2 cod. pen.), in assenza di modifi- ca nell'iscrizione nel registro degli indagati. La censura è manifestamente infondata per aspecificità, non venendo chiarito né quale sarebbe la violazione di legge né quale conseguenza dovrebbe discen- dere dal mancato aggiornamento dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 335, comma 2 cod. proc. pen. per cui la legge non contempla in realtà alcuna sanzio- ne. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai reati in addebito sulla base di un compendio probatorio fondato essenzialmente su esiti di intercettazioni telefoniche e di captazioni ambientali. La censura è improponibile in sede di legittimità poiché mira all'evidenza alla rivalutazione del compendio probatorio, basato anche risultati delle attività tecni- che di captazione ed intercettazione e che postula un'operazione ermeneutica estranea alle attribuzioni della Corte di cassazione. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione per travisamento delle risultanze probatorie in ordine alla riaffermata partecipazione all'associazio- ne mafiosa con ruolo apicale. Si rinvia alle considerazioni svolte riguardo alla precedente censura. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4 cod. pen. (carattere armato dell'associazione). La censura è manifestamente infondata per le ragioni indicate nella trattazione del quarto motivo del ricorso PI, con l'aggiunta dirimente che il ricorrente è stato in prima persona ritenuto responsabile di delitti in materia di armi (capi 1- bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies). Con l'ottavo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6 cod. pen. (reinvestimento dei proventi delittuosi). Altra censura manifestamente infondata per le ragioni parimenti indicate nel quarto motivo del ricorso PI;
considerazioni analoghe a quelle riferite al motivo precedente vanno poi svolte in relazione al fatto che il ricorrente è stato riconosciuto titolare effettivo di alcuni centri scommesse sportive intestati a pre- sNOme ed espressamente aperti per finalità di reimpiego dei proventi econo- mici di attività delittuose di diversa natura. Con un ulteriore ottavo motivo (pag. 24 ricorso), il ricorrente deduce, infine, violazione di legge in relazione alla mancata applicazione del vincolo della conti- nuazione rispetto a precedente sentenza di condanna per lo stesso reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 17 La censura è infondata, poiché la Corte d'Appello ha correttamene ritenuto che, stante l'intervenuta assoluzione del HI dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per periodo 1999-2009 (sentenza Tribunale Palermo del 29/01/2009 irrevocabile il 20/06/2009), lo iato temporale tra i due periodi di affermata parte- cipazione al sodalizio mafioso (fino al 1999 e dal 2009 in poi) impedisca la possi- bilità di ritenere le rispettive condotte avvinte dal vincolo della continuazione e sorrette dalla medesima determinazione volitiva. Con atto depositato il 06/07/2017, il ricorrente ha poi dedotto due motivi ag- giunti, il primo riguardante l'asserita mancata considerazione da parte della Corte di Appello di ulteriori captazioni ambientali, in particolare quelle richiamate a pag. 44 della sentenza e utilizzate per enfatizzare la posizione di PI Franco all'interno del Mandamento della CE ed il secondo per lamentare una disparità di trattamento nell'applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. rispetto proprio al co- imputato PI, cui è stato riconosciuto il vincolo della continuazione in rela- zione a precedente sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il primo motivo aggiunto riprende in realtà il tema di quello posto, sotto di- verso angolo visuale, col secondo motivo principale, risultando parimenti infon- dato per le ragioni sopra indicate;
il secondo è, invece, infondato per quanto esposto nella trattazione dell'ultimo motivo del ricorso principale e perché non sussiste in realtà alcuna disparità di trattamento rispetto alla posizione del ricorrente PI, caratterizzata dalla diversa situazione processuale della pos- sibilità di raccordare temporalmente i periodi di partecipazione al sodalizio mafioso oggetto di distinte pronunce di condanna intervenute a suo carico.
3. EI AT Tale ricorrente è stato riconosciuto dai giudici di merito quale reggente pro tempore del Mandamento mafioso della CE nel periodo di detenzione del capo operativo riconosciuto, HI AB. L'impuGNzione si articola in due distinti atti, consistenti nel ricorso principale a firma del difensore avv. Rubino e in note di udienza a firma dell'avv. Vianello Accorretti, le quali ribadiscono ed ampliano gli argomenti dedotti a sostegno del secondo motivo di ricorso. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione in relazione all'applicazione dell'art. 416-bis cod. pen., sostenendo che la mera qualità di uomo d'onore derivante da una pregressa investitura non rileva ai fini della responsabilità penale in ordine al suddetto reato e alla partecipazione al sodalizio criminale nel periodo considerato dall'imputazione (capo 1), avendo 18 per contro le risultanze probatorie evidenziato l'assenza di ogni potere dirigen- ziale e gestionale all'interno del gruppo. Il motivo è inammissibile, in parte perché fondato su allegazioni concernenti il merito del giudizio ed in parte perché contrasta con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui l'investitura quale uomo d'onore permane tendenzialmente nel tempo a meno di una radicale presa di distanza dal sodalizio criminale, di un recesso del soggetto dal medesimo o di una disintegrazione del gruppo stesso, tutti eventi che non risulNO essersi nella specie verificati (ex pluribus tra le più recenti in ordine cronologico di massimazione si rinvia a Sez. 2, sent. n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626 in tema di recesso dalle cd. mafie storiche tra cui incontestabilmente Cosa Nostra) Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6 cod. pen. (reinvestimento dei proventi delittuosi). La censura è manifestamente infondata per le ragioni esposte nella trattazione del quarto motivo del ricorso PI, cui integralmente si rinvia. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce mancanza di motivazione riguardo alla misura della pena irrogatagli. La doglianza risulta manifestamente infondata, essendovi congrua motivazione sul punto (pag. 100 sentenza) Con il quarto e ultimo motivo, il ricorrente deduce, infine, violazione di legge in relazione all'art. 79 cod. proc. pen. e alla mancata revoca delle statuizioni civili della sentenza. In questo caso la doglianza risulta intempestiva (art. 606 comma 3 cod. proc. pen.), avendola già rilevata come tale la Corte territoriale per mancata dedu- zione con l'atto d'appello (v. ancora pag. 100 sentenza).
4. IA ZO All'esito dei gradi di merito del giudizio, tale ricorrente è stato riconosciuto per il capo della famiglia mafiosa di Altarello di Baida, facente parte del Manda- mento della CE dell'associazione Cosa Nostra di Palermo, sebbene a partire solo dal 26 ottobre 2010 poiché, processato nell'ambito di un precedente giu- dizio, è stato assolto dalla medesima accusa riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 416-bis cod. pen. con termine finale fino al giorno antecedente. Con un uNI motivo, il ricorrente contesta la valutazione operata dai giudici di merito delle risultanze probatorie emerse a proprio carico in relazione punti deci- sivi della vicenda umana e processuale che lo concerne (a titolo esemplificativo: epoca di assunzione della reggenza della famiglia di Altarello, permanenza e attualità della carica, mancata presenza in alcune situazioni rilevanti oggetto di 19 servizi di osservazione e pedinamento da parte degli inquirenti, episodio della avvenuta presentazione quale uomo d'onore al collaboratore di giustizia Galato- lo). Trattasi, peraltro, di doglianza che per quanto articolata, risulta improponibile in sede di legittimità (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.), attenendo all'evidenza alla valutazione del compendio probatorio oltre che al merito dell'accusa, opera- zioni ermeneutiche estranee alle attribuzioni del giudice di legittimità.
5. NE OM All'esito dei gradi di merito del giudizio, tale ricorrente è stato riconosciuto par- tecipe del Mandamento mafioso della CE (reato di cui al capo 2) nonché con- corrente di una duplice estorsione aggravata, la prima in danno della società di produzione cinematografica LI FI (persona offesa: CO Marco, capo 4) e l'altra in danno dell'esercizio commerciale, focacceria IN u AL (per- sona offesa: Buffa ON, capo 11); è stato, inoltre, riconosciuto responsa- bile di reati in materia di detenzione di armi (capi 1-bis, 2-ter) e parzialmente, infine, del delitto di cessione continuata di sostanze stupefacenti (artt. 81 cpv. cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 13). Con un primo motivo di censura, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità per il reato di estorsione pluriaggravata (capo 4 in danno della LI FI), dolendosi in particolare di essere stato ritenuto compartecipe del delitto con ruolo attivo (sebbene non di primissimo piano), solo perché dotato di particolare autorità crimi-nale. Con un secondo motivo, deduce i medesimi vizi riguardo alla riaffermata re- sponsabilità in ordine all'altro delitto di estorsione aggravata (in danno di Buffa ON) nonché ai reati di detenzione illecita di armi e munizioni. Con un terzo motivo, lamenta di essere stato ritenuto responsabile dei delitti in materia di stupefacenti in assenza di sequestri delle relative sostanze;
si duole, inoltre, della mancata applicazione del meno grave reato di cui all'art. 73, com- ma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, a tal riguardo evocando il vizio di mancata correla- zione tra accusa e sentenza ma in realtà intendendo alludere alla mancata assolu-zione dai reati in addebito. Con un quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in re- lazione alla ribadita affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 2). Con un quinto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in or- dine alla ribadita sussistenza delle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen. 20 Con un sesto motivo si duole dell'avvenuto riconoscimento delle aggravanti di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e dell'art. 628 comma 2 n. 3 cod. pen. in rap- porto alle accuse di estorsione aggravata. Con un settimo e ultimo motivo, lamenta, infine, la concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tutti i motivi di ricorso, ad eccezione del quinto, risulNO improponibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. in quanto largamen- te, quando non proprio totalmente, poggianti su una difforme interpretazione delle acquisizioni probatorie, di cui più volte il ricorrente sostiene di non condi- videre la lettura datane dalla Corte territoriale;
con riferimento, invece, al quinto motivo, ne va ribadita la manifesta infondatezza per le ragioni esposte nella trattazione del quarto motivo del ricorso PI, cui integralmente si rinvia.
6. RA AN A tale ricorrente, noto anche con l'appellativo u frastocchiu (lo strabico), è sta- to contestato e riconosciuto il ruolo di direzione, dal 2010 al mese di ottobre del 2012, della famiglia di LL appartenente al Mandamento mafioso della CE, in forza della sua acclarata presenza a diversi incontri con esponenti di altre pari- tetiche consorterie criminali, tra cui quello avvenuto in data 07/02/2011 presso Villa Pensabene, in compagnia di EI AT, all'epoca reggente del Man- damento. Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità di un decreto autorizzativo di operazioni di captazioni di conversazioni tra persone presenti motivato in ma- niera erronea ed illogica. Con un secondo motivo, deduce gli stessi vizi con riferimento alla asserita ini- doneità del compendio probatorio a sostenere le accuse mosse a suo carico. Con un terzo motivo, chiede a questa Corte di riformare la sentenza impuGNta anche nella parte motiva riguardante le cd. 'prove oggettive' ossia i servizi di osservazione e controllo espletate dagli inquirenti nonché il contenuto delle inter- cettazioni e/o captazioni di conversazioni. Con un quarto motivo, si duole della posizione apicale attribuitagli nell'ambito della consorteria mafiosa. Con un quinto e ultimo motivo, lamenta, infine, il mancato riconoscimento del- le circostanze attenuanti generiche. Tutti i motivi di ricorso, ad eccezione del primo, risulNO palesemente impro- ponibili in sede di legittimità in quanto investono direttamente la valutazione del compendio probatorio ed il merito delle accuse;
l'ultimo appare manifestamente 21 + infondato, con riferimento al corretto diniego da parte della Corte d'appello delle attenuanti generiche ad imputato rivelatosi già pluripregiudicato. La ragione che, tuttavia, induce il Collegio a rigettare e a non ritenere inam- missibile l'impuGNzione riposa nel contenuto del primo motivo di censura, con il quale il RA lamenta la concessa autorizzazione di un'operazione di capta- zione di conversazione tra presenti materialmente eseguita in un determinato luogo (locale deposito di BO NI sito in v. Corrado Giaquinto) sebbene il relativo decreto (n. 522/11 del 18/11/2011) facesse inequivocabilmente riferi- mento ad un'autovettura. Ciò premesso, va rilevato che il ricorrente, al pari di gran parte degli altri, è stato giudicato in primo grado con rito abbreviato, talché varrebbe, a legislazione oggi vigente, la preclusione introdotta con legge n. 103 del 2017 di cui all'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen. secondo cui la richiesta di tale rito formulata in udienza preliminare determina, tra gli altri effetti, la sanatoria delle nullità e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio che nella specie non sussiste. L'operatività della novella a partire dal 3 agosto 2017 impone, però, di rite- nere, in applicazione del principio tempus regit actum, rilevante la doglianza, che solleva una questione d'inutilizzabilità del risultato della attività tecnica di capta- zione per mancanza di autorizzazione, già dichiarata infondata in tutti precedenti passaggi processuali. La Corte d'appello ha, infatti, congruamente risposto alla medesima censura stabilendo che l'erronea indicazione è si deve ad una mera svista del GIP auto- rizzante, laddove il PM richiedente aveva correttamente indicato il luogo di espletamento dell'attività, anche mediante riferimento alla allegata nota di P.G., entrambe peraltro debitamente richiamate nel provvedimento autorizzativo così da fugare ogni dubbio sulla reale indicazione del luogo di esecuzione delle operazioni tecniche (pag. 108 sentenza).
7. NO US I giudici di merito lo hanno riconosciuto partecipe della famiglia mafiosa della CE e dell'omonimo Mandamento (capo 2 dell'imputazione) nonché correspon- sabile del reato di estorsione aggravata e continuata ai danni della parte offesa ES ON (capo 7), mentre è stato assolto da alcuni reati in materia di armi (capi 2-quater e 2-quinquies). Con un primo motivo di ricorso, NO ripropone l'eccezione di nullità degli atti del procedimento asseritamente derivante dall'astensione del primo giudice deputato alla celebrazione dell'udienza preliminare, per la cui manifesta 22 infondatezza si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento al primo motivo del ricorso proposto dal ricorrente HI AB. Con un secondo motivo, si contesta la ribadita affermazione di partecipazione al sodalizio mafioso sulla base di elementi posti a supporto del giudizio di colpevo- lezza che il ricorrente reputa di scarso pregio sotto il profilo probatorio> (pag. 6 ricorso), censura che posta in tali termini risulta improponibile in sede di legittimità poiché vertente in via immediata sul merito delle accuse. Con un terzo motivo, si deduce l'errata applicazione delle aggravanti oggettive di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen., doglianza per la cui afferma zio- ne di manifesta infondatezza si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento al quarto motivo del ricorso proposto dall'imputato PI. Con un quarto motivo, viene censurata la sentenza impuGNta nella parte in cui ha riconosciuto provata la responsabilità del ricorrente in ordine alla presunta estorsione aggravata commessa ai danni di ES ON, asseritamente fon- data in via esclusiva sulle risultanze di una sola mera intercettazione ambientale: investendo anche tale doglianza il merito dell'accusa e non venendo allegati reali profili di illogicità della motivazione che non consisNO in argomenti meramente non condivisi dal ricorrente, se ne deve, tuttavia, dichiarare l'improponibilità (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.) in questa sede di legittimità. Con un quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 63, comma 4 cod. pen. e vizio di motivazione nella determinazione dell'aumento di pena a ti- tolo di recidiva sulla pena base già comprensiva delle contestate aggravanti ad effetto speciale, nel senso che la Corte d'appello avrebbe ulteriormente au- mentato per la contestata recidiva la sanzione risultante dall'applicazione della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod pen.> in asserita violazione del principio di cui alla citata norma secondo cui se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capo- verso di questo articolo (quelle ad effetto speciale) si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. La censura, comunque palesemente infondata, sarebbe meritevole di un pur minima attenzione, se non fosse che la pena base è stata calcolata con riferi- mento al reato più grave di estorsione aggravata (capo 7), pena poi aumentata (ex art. 63, comma 4 cod. pen.) ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e poi facoltativamente aumentata per la recidiva, la Corte d'appello avendo anzi for- nito espressamente conto delle ragioni - nemmeno considerate dal ricorrente - di tali aumenti (pag. 125 sentenza); sulla pena così determinata è stato, infine, calcolato l'aumento per il reato associativo e da ultimo la diminuzione per il rito abbreviato prescelto in primo grado. 23 Con un sesto e ultimo motivo, infine, il ricorrente censura la mancata conces- sione delle attenuanti generiche sulla base di una motivazione che reputa errata e che per contro il Collegio ritiene congrua (pag. 124 sentenza impuGNta) in relazione alla negativa personalità dell'imputato, gravato da diversi e gravi pre- giudizi a carico. Il difensore di NO ha anche prodotto delle note di udienza, con cui ha formulato motivi aggiunti che, tuttavia, ci si esime dall'esaminare in maniera approfondita dal momento il primo motivo rappresenta sostanziale reiterazione del primo del ricorso principale, il secondo motivo il terzo del ricorso principale mentre con il terzo si deduce in apparenza un errato calcolo dell'aumento di pe- na a titolo di recidiva, laddove il reale oggetto della doglianza concerne la man- cata esclusione della recidiva stessa, la cui applicazione appare, invece, del tutto giustificata in ragione dei già ricordati precedenti penali dell'imputato (v. ancora pag. 124 sentenza).
8. RA CO MI All'esito dei gradi di merito del giudizio, tale imputato è stato riconosciuto appartenente all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, ma non al Mandamento della CE quanto a quello di Misilmeri, esterno alla città di Palermo e in forza del rapporto di parentela intercorrente con un membro della famiglia di RT OV (D'Onofrio Alessandro) incaricato di appianare i contrasti tra questa e il Mandamento della CE a causa del comportamento, reputato scorretto, del coimputato CI CO MI OL. L'impuGNzione proposta dallo RA si articola su più motivi esposti nello atto principale e in motivi nuovi articolati in un atto aggiuntivo, completandosi, infine, con una memoria difensiva. Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente riformula l'eccezione di inutilizzabilità degli atti compiuti dal GUP successivamente astenutosi, in assenza di espressa indicazione da parte del Presidente del Tribunale degli atti conser- vanti efficacia processuale in asserita violazione di quanto previsto dalla Conven- zione EDU (art. 6) che impone una valutazione da parte di un giudice imparziale. Al di là della leggera diversità delle forme di (ri)proposizione della questione, essa è, al pari delle altre di analogo tenore, manifestamente infondata per le ragioni esposte riguardo al primo motivo del ricorso presentato da HI AB, cui integralmente si rinvia. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 546 lett. e) in relazione all'art. 267 cod. proc. pen. con riferimento alla invocata declaratoria di nullità e/o inutilizzabilità dei contenuti di un decreto di intercettazione (n. 522 24 .d del 13/05/2011) in ordine alla motivazione del medesimo provvedimento circa il luogo dove procedere alla captazione delle conversazioni. La doglianza è infondata e va rigettata, comportando altresì il rigetto comples- sivo dell'impuGNzione, per le ragioni più ampiamente esposte riguardo al primo motivo del ricorso presentato dal coimputato RA (v. supra), cui integral- mente si rinvia. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al disposto degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. ed alla valutazione della prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La doglianza appare inammissibile perché improponibile in sede di legittimità, investendo direttamente l'apprezzamento del tema dell'accusa e del compendio probatorio, operazioni ermeneutiche spettanti in via esclusiva ai giudici dei gradi di merito del giudizio. I motivi nuovi formulati con l'atto del 27/06/2017 costituiscono la quasi lette- rale ripetizione di quelli articolati nel ricorso principale (rispettivamente il primo, il secondo ed il terzo replicando i corrispondenti dell'impuGNzione originaria) e seguono, pertanto, la sorte di quelli che li hanno receduti. La memoria difensiva, infine, manoscritta personalmente dal ricorrente, insiste nuovamente su alcuni aspetti di merito della vicenda processuale, non potendo pertanto essere validamente presa in considerazione in questa sede di legittimi- tà.
9. BO ON I giudici di merito lo hanno riconosciuto partecipe della famiglia mafiosa della CE inserita nell'omonimo Mandamento (capo 2); trattasi di uno degli imputati le cui conversazioni sono state maggiormente sottoposte ad attività tecnica di in- tercettazione e/o captazione, così da documentarsene anche il manifestato au- spicio di un cambio nella direzione del Mandamento al tempo della detenzione di AB HI. Con un primo ed un secondo motivo di censura, il ricorrente reitera l'eccezione di nullità, proposta già a partire dalla fase dell'udienza preliminare, della richiesta di rinvio a giudizio e conseguentemente dell'intero processo per essergli stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari il 12 agosto 2013 in periodo di sospensione feriale dei termini e senza l'adozione di un decreto di urgenza, deducendo in aggiunta vizio di motivazione riguardo alla questione della corretta individuazione del proprio difensore di fiducia in tale fase proces- suale. Il Collegio osserva che a tale eccezione tutti i giudici di merito e da ultimo la Corte territoriale hanno risposto col rilevare correttamente che la sospensione 25 dei termini di cui all'art. 2, comma 2 I. n. 742 del 1969 non opera nei processi di criminalità organizzata come il presente, talché non esplica alcuna rilevanza la distinzione operata dal ricorrente secondo cui la norma andava applicata al periodo intercorrente dal 1 agosto al 15 settembre 2012 e non al periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre 2013> (pag. 2 ricorso), distinzione che deve, per- tanto, ritenersi frutto di pura creatività giuridica. La Corte territoriale ha, inoltre, rilevato l'infondatezza dell'eccezione anche in fatto per le ragioni compiutamente esposte a pag. 136 della sentenza impuGN- ta. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente ripropone, da una visuale in parte diversa rispetto a quella di altri ricorrenti, l'eccezione di nullità e/o inutilizzabilità degli atti processuali compiuti del GUP poi astenutosi, deducendo la violazione dell'art. 525, comma 2 cod. proc. pen. La doglianza è manifestamente infondata per le ragioni compiutamente espo- ste con riferimento al primo motivo del ricorso proposto dall'imputato HI AB cui si fa rinvio. Va poi considerato che risulta del tutto inconferente il richiamo all'art. 525, comma 2 cod. proc. pen., il cui principio di immutabilità del giudice trova bensì applicazione nel giudizio abbreviato subordinato ad un'integrazione probatoria su richiesta dell'imputato, sia pure limitatamente alle fasi della trattazione e della deliberazione della sentenza e non a quella inerente alla decisione incidentale sull'ammissione del rito e delle sue modalità di svolgimento> (Sez. 3, sent. n. 37100 del 18/06/2015, Benassi, Rv. 264584) ma che non esplica alcuna rile- vanza quando, come nella specie, si sia proceduto con rito abbreviato cd. secco, in cui per definizione non si dà assunzione di nuove prove rispetto a quelle acqui- site nel corso delle indagini preliminari. Con il quarto e con l'ottavo motivo, il ricorrente deduce mancanza di motiva- zione in ordine alla questione pregiudiziale e alle questioni di legittimità costitu- zionale sollevate nel corso del giudizio di merito, questioni di cui non ritiene, tuttavia, di precisare meglio il contenuto, condannando inevitabilmente la do- glianza alla declaratoria d'inammissibilità per genericità. Con il quinto motivo di ricorso, deduce l'inutilizzabilità di alcuni decreti di auto- rizzazione all'esecuzione di operazioni di intercettazione telefonica per mancanza di sufficienti indizi, lamentandosi anche della manifesta illogicità (sesto motivo) nonché della totale assenza (settimo motivo) della motivazione sul punto;
con il tredicesimo motivo deduce, infine, l'inutilizzabilità in particolare della intercet- tazione n. 522 del 13 maggio 2011, sembra di capire (nonostante il non perspi- cuo tenore dell'esposizione) per mancata allegazione agli atti del processo del relativo file audio. 26 La risposta cumulativa alle doglianze riguardanti le intercettazioni, talora espo- ste in maniera asistematica (pagg. 15-16 ricorso) e con accenti incompatibili con il giudizio di legittimità (v. i frequenti richiami alla decisione di primo grado), consente di esporre anche le ragioni per cui il ricorso complessivamente inteso deve essere rigettato e non dichiarato inammissibile. Riprendendo considerazioni già svolte riguardo ad altri ricorrenti, anche il Bo- nura è stato giudicato in primo grado con rito abbreviato, talché varrebbe oggi la preclusione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 di cui all'art. 438, comma 6- bis cod. proc. pen. per cui la richiesta di tale rito formulata in udienza prelimi- nare determina, tra gli altri effetti, la sanatoria delle nullità e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto proba- torio che nella specie non sussiste. L'operatività della novella normativa a partire dal 3 agosto 2017 impone, però, di ritenere, in applicazione del principio tempus regit actum, ammissibili le cen- sure formulate, che sollevano questioni d'inutilizzabilità dei risultati della'attività tecnica di captazione per insussistenza dei presupposti o per carente o illogica motivazione. Con riferimento a dette censure, tuttavia, la Corte territoriale ha correttamente argomentato che il requisito dei sufficienti indizi di cui all'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991 conv. in I. n. 203 del 1991 riguardano il reato associativo in sé, non necessariamente riferito al soggetto le cui utenze o le cui conversazioni vengono intercettate, il cui nominativo per ipotesi potrebbe non ancora essere stato iscrit- to nel registro delle notizie di reato: non sussistono di conseguenza i denunziati vizi di motivazione che il ricorrente articola, in verità, in maniera ellittica o limi- tandosi alla mera enunciazione. Con il nono motivo, si deduce la decadenza delle parti civili ai sensi dell'art. 79 cod. proc. pen., censura di cui va, però, dichiarata l'improponibilità ai sensi dello art. 606, comma 3 cod. proc. pen. per intempestività, non essendo stata previa- mente dedotta con l'atto di appello, come del resto rilevato già dalla stessa Corte territoriale (v. pag. 143 sentenza). Con il decimo motivo si deduce erronea applicazione del comma in luogo del comma 3 dell'art. 416-bis cod. pen., con l'undicesimo mancanza e con il dodi- cesimo motivo contraddittorietà della motivazione sul punto. Le censure risulNO infondate per le ragioni compiutamente esposte con riferi- mento al quarto motivo del ricorso proposto dall'imputato PI, cui si rinvia. Con il quattordicesimo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 416-bis cod. pen., limitandosi a richiamare il tenore di alcune pronunce di questa Corte di legittimità ma senza specificare le ragioni specifiche della doglianza, di cui va dichiarata, pertanto, l'inammissibilità per genericità. 27 Con il quindicesimo motivo, deduce la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. do- lendosi, in maniera peraltro del tutto generica e quindi inammissibile, del man- cato riconoscimento delle attenuanti generiche. Con il sedicesimo e ultimo motivo di ricorso si lamenta, infine, l'avvenuta ap- plicazione dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen., soste- nendo che, essendosi statuito che egli apparteneva ad un gruppo che si contrap- poneva al capo mandamento HI AB, non poteva essere condannato per la disponibilità di armi detenute dal gruppo avverso. La doglianza, oltre a supporre l'affermazione di un dato che non si evince mini- mamente dalla sentenza impuGNta e cioè l'esistenza nell'ambito dello stesso Mandamento di un distinto gruppo criminale di cui il ricorrente avrebbe fatto parte in contrapposizione alla famiglia mafiosa della CE, è articolata in punto di mero fatto, ond'è che ne va dichiarata l'improponibilità in sede di legittimità. 10. ES TO I giudici di merito hanno statuito che l'imputato abbia fatto parte della famiglia mafiosa della CE sino al mese di ottobre del 2012 e in particolare che abbia adempiuto al compito di occuparsi del sostentamento del capo mandamento, HI AB, nel periodo in cui questi era detenuto. Con un primo motivo, ES deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen e 416-bis cod. pen., essendo stata asseritamente ribadita la propria responsabilità sulla scorta di un'arbitraria e in- fondata lettura degli elementi probatori e in difetto di ogni elemento di supporto alla medesima. Nel contesto di tale censura, che all'evidenza si rivela improponibile in sede di legittimità per investire in maniera diretta la valutazione degli elementi proba- toria demandata in via esclusiva al giudice di merito, il ricorrente deduce, però, la nullità del capo d'imputazione (capo 2) con riferimento alla decorrenza iniziale della partecipazione al gruppo mafioso, comportante indeterminatezza del dies commissi delicti. Secondo quanto risulta sia dalla sentenza impuGNta che dallo stesso ricorso, ES è stato, infatti, già in precedenza condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con decorrenza finale al 10/09/2001 e per due tentativi di estorsione pluriaggravata anche ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ma è stato, invece, assolto nell'ambito di due ulteriori e distinti giudizi con riferimento a periodi temporali successivi al 2001, da ultimo con sentenza n. 537/2009 della stessa Corte d'Appello di Palermo. La sentenza impuGNta ha stabilito che il periodo di partecipazione alla famiglia mafiosa della CE decorre dal giorno successivo alla data della sentenza di 28 condanna in primo grado nell'ambito dell' ultimo dei distinti procedimenti citati e cioè a partire dal 21/12/2007 fino al mese di ottobre 2012, ma il ricorrente de- duce di essere stato successivamente assolto da quell'accusa in forza della citata sentenza n. 537 del 2009. La Corte territoriale ha preso atto di tale allegazione, statuendo, peraltro, cor- rettamente che il termine iniziale del tempus commissi delicti dell'odierna im- putazione resta quello del giorno successivo alla data dell'indicata sentenza di condanna in primo grado (20/12/2007) che, per quanto riformata in senso favo- revole all'imputato, vale come data interruttiva della permanenza del reato allora contestato (pagg. 144-145 sentenza), con la fondamentale e ulteriore conse- guenza devesi in questa sede aggiungere - che il periodo antecedente non può - evidentemente essere considerato ad alcun titolo in quanto coperto da sentenza assolutoria. La doglianza risulta, pertanto, infondata ciò che determina il rigetto dell'im- puGNzione complessivamente considerata atteso che non è dato, per quanto detto, ravvisare alcun profilo di nullità per indeterminatezza dell'imputazione for- mulata a carico del ricorrente. Con un secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen. La doglianza si rivela manifestamente infondata per le ragioni esposte con rife- rimento al quarto motivo di ricorso dell'imputato PI, cui integralmente si fa rinvio. Con un terzo e ultimo motivo deduce, infine, violazione di legge e vizio di moti- vazione con riferimento agli artt. 99 e 63, comma 4 cod. pen., sostenendo che nel caso in esame l'aumento per le circostanze ad effetto speciale di cui ai com- mi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen. "coprirebbe" l'aumento previsto per la re- cidiva reiterata obbligatoria perché minore (l'aumento non può essere inferiore), sicché l'aumento di un terzo non doveva essere operato> (pag. 13 ricorso). La censura viene riportata nella sua formulazione letterale poiché non ne rie- sce comprensibile il significato, situazione che ne determina la declaratoria di inammissibilità per genericità (artt. 591, lett. c e 581, lett. d cod. proc. pen.) 11. BO AR All'esito dei gradi di merito del giudizio, tale imputato è stato riconosciuto membro della famiglia mafiosa della CE e perciò condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 2), con il ruolo di longa manus del capo Manda- mento, AB HI, nelle attività di raccolta informazioni, custodia di armi (da cui la condanna parziale per alcuni reati di illecita detenzione, capi 1-bis e 2- 29 sexies) e trasferimento fraudolenta di beni (art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992, capi 14 e 15). Con un primo motivo di censura, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La doglianza, per quanto articolata (pagg.
1-28 ricorso), non riesce a sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, investendo direttamente il merito dell'accusa di cui mira indebitamente a conseguire una revisione in sede di legittimità. Analoga censura viene formulata con il secondo motivo riferito ai reati di tra- sferimento fraudolento di beni (capi 14, 15), che al pari della precedente com- piutamente articolata (pagg. 29-42 ricorso), non sfugge, tuttavia, alla medesima sanzione di inammissibilità per le medesime ragioni sopra esposte. Considerazioni appena più diffuse merita, invece, il terzo motivo di censura, con cui il ricorrente si duole della ribadita sussistenza dell'aggravante dell'agevo- lazione mafiosa (art. 7 d.l. n. 152 del 1991) riferita ai predetti reati di cui ai capi 14 e 15, deducendo una discrasia esistente tra il dispositivo della sentenza di primo grado che la contempla e la relativa motivazione che invece la esclude, mentre la Corte territoriale, confermando il dispositivo, avrebbe articolato una motivazione asseritamente contrastante con quella del primo giudice. La deduzione non è priva di una qualche suggestione, poiché la motivazione della Corte territoriale, peraltro correttamente riferita al decisum della prima pronuncia manifestatasi con il dispositivo, finisce per porsi in obiettivo contrasto con quella articolata dal primo giudice di cui pure afferma di condividere le de- terminazioni sul punto. -La stessa risulta, tuttavia, infondata ciò che determina il rigetto della com- plessiva impuGNzione - perché, a parte la ricordata prevalenza del dispositivo sulla motivazione in ossequio alla costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione (per tutte, ultima in ordine temporale di massimazione v. Sez. 6, sent. n. 7980 del 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375), non è stata nemmeno po- sta in termini precisi con l'atto di appello, in cui l'imputato ha semplicemente chiesto (terzo motivo) l'assoluzione dai predetti reati, quanto alle aggravanti invocando (sesto motivo) l'esclusione di quelle di cui all'art. 416-bis commi 4 e 6 cod. pen., essendo stata per contro la Corte territoriale a farsi autonomamente carico del profilo della compatibilità della ribadita sussistenza di dette aggravanti stesse nonostante l'espunzione di quella di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 riferita alla posizione di altri imputati (MI e NO). Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione in ordine al mancato accoglimento della richiesta subordinata di qualificare 30 le condotte di cui al capo 2 in termini di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.). Tale doglianza si rivela inammissibile sotto un duplice profilo, il primo perché solleva all'evidenza una questione di merito improponibile in sede di legittimità (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.) e il secondo perché si limita a riprodurre pedissequamente il quarto motivo dell'atto d'appello, già disatteso in maniera argomentata dalla Corte territoriale (pagg. 156, 157, 158 sentenza impuGNta), ciò che ne comporta per quest'altro verso l'improponibilità per aspecificità, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (v. ex pluribus Cass. Sez. 5, sent. 28011/13; Sez. 6 sent. n. 22445/ 09; Sez. 5, sent. n. 11933/05 Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5, sent. n. 2896/99). Con quinto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione riguardo alla riaffermata responsabilità in ordine ai reati in materia di armi, doglianza parimenti inammissibile poiché involgente direttamente valutazioni di merito estranee alle attribuzioni del giudice di legittimità. Con il sesto motivo, si duole della ribadita sussistenza delle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen., censura manifestamente infondata per le ragioni esposte con riferimento al quarto motivo del ricorso proposto dal ricor- rente PI, cui si fa integrale rinvio. Con il settimo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura della pena conseguita, doglianza improponibile in tali termini in sede di legittimità. Con l'ottavo e ultimo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'impuGNzione proposta avverso le ordinanze del GUP emesse in data 14/10/2013 e 10/12/2014 con cui si deduceva la nullità e/o l'inutilizzabilità degli atti processuali compiuti dal giudice poi astenutosi, co- stituente mera variante semantica delle analoghe censure proposte da altri ricor- renti la cui inammissibilità viene diffusamente argomentata nella trattazione del primo motivo del ricorso proposto dal ricorrente HI AB, cui si fa totale rinvio. 12. HI AN -All'esito dei gradi di merito di giudizio, l'imputato tra l'altro cugino del capo del Mandamento, HI AB è stato riconosciuto partecipe della famiglia mafiosa della CE (art. 416-bis cod. pen., capo 2) e concorrente morale nel delitto di estorsione aggravata e continuata in danno dell'imprenditore ES ON (capo 7). 31 Con un primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impuGNta perché affetta da nullità assoluta relativamente all'incapacità assoluta del Giudice che ha emesso la statuizione di condanna di primo grado. Variante meramente formale, pur se apparentemente scollegata rispetto alla (reale) questione dell'inutilizzabilità degli atti del GUP successivamente astenu- tosi (cui sono, infatti, dedicate le argomentazioni di cui si sostanzia la censura), ne va dichiarata la manifesta infondatezza per le ragioni compiutamente esposte con riferimento al primo motivo del ricorso proposto da HI AB, cui si fa integrale rinvio. Con il secondo ed il quarto motivo il ricorrente deduce i medesimi vizi riguardo alla valutazione degli elementi probatori posti dalla Corte d'appello rispettiva- mente a sostegno della riaffermata responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (secondo motivo) ed a quello di estorsione aggravata (quarto). Posta in detti termini, le doglianze risulNO improponibili poiché mirano ad una rilettura del compendio probatorio (viene, infatti, allegata la violazione dello art. 192 cod. proc. pen.) e in definitiva ad una revisione del merito del giudizio, estranea alle attribuzioni del giudice di legittimità. Con un terzo motivo il ricorrente deduce errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza delle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen. La censura è manifestamente infondata per le considerazioni svolte nella trat- tazione del quarto motivo del ricorso proposto dall'imputato PI, cui si rinvia. Con un quinto e ultimo motivo, viene dedotta la consueta carenza di motiva- zione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, censura improponibile al pari di tutte quelle di identico o analogo tenore formulate dagli altri ricorrenti per le ragioni ivi rispettivamente esposte, avendo sempre la Corte territoriale (in questo caso a pag. 172) fornito congrua motivazione sul punto. Con successivo atto del 30/11/2016 il ricorrente ha proposto anche motivi aggiunti all'impuGNzione, col primo dei quali reitera il secondo motivo del ri- corso principale, cui si rinvia, mentre con il secondo ribadisce le argomentazioni poste a sostegno del terzo motivo del ricorso principale (v. supra). 13. AT NN All'esito dei gradi di merito di giudizio, tale ricorrente è stato ritenuto com- ponente della famiglia mafiosa della CE (art. 416-bis cod. pen., capo 2), uomo di fiducia del Capo Mandamento, HI AB e per suo conto incaricato della gestione del gioco clandestino di strada e dei centri scommesse sportive, attuata quest'ultima mediante ricorso alla strumento dell'interposizione fittizia (art. 12- quinquies I. n. 356 del 1992, capi 16, 17, 18, 19, 20, 21). 32 Con un primo motivo di censura, il ricorrente deduce violazione di legge in re- lazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione riguardo alla ribadita sussistenza della responsabilità in ordine al delitto di parte- cipazione ad associazione mafiosa, sulla base di un compendio probatorio basato in larga parte sui risultati di operazioni tecniche di intercettazione telefonica e/o captazione di conversazioni tra presenti che reputa insufficiente ai fini della condanna. La doglianza appare chiaramente inammissibile in quanto mira a una sostan- ziale rilettura della valenza degli elementi probatori e in definitiva ad una revi- sione del merito del giudizio, che non compete al giudice di legittimità. Lo stesso è a dirsi del secondo motivo di ricorso che investe la ribadita condan- na in ordine ai delitti di trasferimento fraudolento di beni di cui ai capi 16, 17, 18, 19, 20 e 21 dell'imputazione. Improponibile è anche il terzo motivo concernente l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, che si traduce nella contestazione dell'esercizio della potestà discrezionale del giudice di merito di determinare il concreto trattamento sanzionatorio, anche attraverso il motivato diniego delle invocate attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., nella specie motivato da congrua argomentazione (pag. 196 sentenza). Con un quarto e ultimo motivo, il ricorrente deduce, infine, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riaffermata condanna al ristoro dei danni patiti dalle parti civili. Anche tale censura finale appare manifestamente infondata, corretto essendo il rilievo dei giudici d'appello secondo cui le statuizioni civili della pronuncia altro non costituiscono se non il fisiologico ristoro delle parti civili che hanno subito danni di varia natura>. 14. BA AM La sentenze di merito lo hanno descritto come persona contigua a Lo RO EN reggente della famiglia mafiosa di Altarello di Baida, ricompresa nel - Mandamento della CE, in seguito all'arresto di IA ZO con funzioni di autista e concorrente nella tentata estorsione ai danni di VI NN, gestore del bar New AR di Palermo (artt. 110, 56, 629 comma 2, 628 comma 2 n. 3 cod. pen e 7 d.l. n. 152 del 1991, capo 8), reato in ordine al quale è intervenuta parziale ammissione da parte dell'imputato (pag. 202 sen- tenza). Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del meto- do mafioso;
con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento delle 33 attenuanti generiche e con l'ultimo e terzo motivo, lamenta la misura eccessiva della pena irrogatagli. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha congruamente argomentato che il metodo impiegato dall'BA per indurre l'esercente a versare il prezzo dell'estorsione era stato quello classico delle organizzazioni mafiose, consistente nell'intimazione di 'met- tersi a posto', nel senso di trovare qualcuno per trattare sulla richiesta del pizzo, metodo che, al di là della sua apparente formalità e naturalezza per contesti sociali di radicata presenza mafiosa, non cessa proprio per questo di conservare intatta la sua forza altamente intimidatoria, integrando a ragione l'aggravante contestata. RisulNO, invece, improponibili il secondo e il terzo motivo di ricorso, che fini- scono per contestare l'esercizio della potestà discrezionale del giudice di merito di determinare il concreto trattamento sanzionatorio, anche attraverso il motiva- to diniego delle invocate attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., nella specie sorretto da congrua argomentazione (pag. 204 sentenza). 15. Lo RO EN Dalla sentenza impuGNta si ricava che tale imputato, affiliato alla famiglia ma- fiosa di Altarello di Baida, a sua volta facente parte del Mandamento della CE e perciò condannato per reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 2), ne ha ricoperto il ruolo di reggente in seguito all'arresto del capo famiglia, IA ZO. Con un primo motivo il ricorrente riformula cumulativamente eccezioni di nulli- tà e/o inutilizzabilità degli atti dal GUP successivamente astenutosi. Censura manifestamente infondata;
si rinvia per le considerazioni sul punto al primo motivo di ricorso dell'imputato HI AB. Con un secondo motivo si deduce la nullità delle intercettazioni telefoniche riguardanti le conversazioni intercorse tra il ricorrente e l'allora difensore di fidu- cia avv. Canto in violazione del divieto posto dall'art. 103, comma 5 e degli artt. 178 e 191 cod. proc. pen. Sul punto si deve registrare totale carenza d'interesse, dal momento che la Corte d'appello ha dato atto (pag. 206 sentenza) che neppure il GUP ha in alcun modo tenuto conto delle predette conversazioni, che del resto non hanno costi- tuito oggetto di disamina alcuna nella sentenza impuGNta né tanto meno risulNO ivi riprodotte nemmeno per estratto parziale. Con un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione riguardo alla valutazione del compen- 34 dio probatorio a sostegno della riaffermata responsabilità in ordine al reato di partecipazione ad associazione mafiosa. La censura è inammissibile poiché investe in maniera diretta la valutazione delle prove esaminate dai giudici di merito, invocandone una rilettura a fini di revisione del giudizio preclusa al giudice di legittimità. Con un quarto motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza delle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen. Doglianza manifestamente infondata per le considerazioni svolte a proposito del quarto motivo di ricorso del coimputato PI, cui si rinvia. Con un quinto motivo, deduce violazione dell'art. 99 comma 5 cod. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della contestata recidiva. Censura manifestamente infondata, corretta essendo la valutazione operata dalla Corte territoriale riguardo alla reale incidenza della recidiva con riferimento all'estrema gravità dei precedenti penali a carico dell'imputato (rapina, furto, ricettazione, tentato omicidio etc.). Con un sesto ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta, infine, la violazione dello art. 63, comma 4 cod. pen. nella determinazione del trattamento sanzionatorio, ma la doglianza risulta parimenti infondata attesa la corretta risposta fornita dalla Corte territoriale alla medesima già formulata in sede di appello, rilevando l'applicabilità nella fattispecie considerata dell'autonoma disciplina derogatoria di cui all'art. 416, comma 6 cod. pen. (giurisprudenza conforme, citata anche a pag. 21 della sentenza impuGNta). Il ricorrente ha, inoltre, proposto motivi aggiunti, che vanno parimenti dichia- rati manifestamente infondati e/o inammissibili costituendo la replica del terzo e quarto motivo del ricorso principale. 16. CI IA OL All'esito dei gradi di merito del giudizio, tale imputato è stato riconosciuto col- pevole del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 2), in qualità di associato alla famiglia mafiosa della CE e in particolare responsabile della zona Olivuzza nonché concorrente del reato di estorsione aggravata continuata ai danni dello esercizio commerciale IN 'u AL (capo 11). Con un primo motivo di censura, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della sentenza di primo grado circa la sus- sistenza del reato di partecipazione ad associazione mafiosa nell'asserita evi- dente assenza di evenienze> atte a legittimare tale conclusione. La doglianza è improponibile poiché tende a conseguire una rivalutazione nel merito delle fonti probatorie, in particolare quelle fondate sulle risultanze della 35 attività di tecnica di intercettazione e captazione, giusta operazione ermeneutica preclusa al giudice di legittimità. Con un secondo motivo, il ricorrente si duole della mancata diversa qualifi- cazione giuridica della condotta in termini di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110, 416-bis cod. pen.) La censura è manifestamente infondata, dal momento che la Corte territoriale ha svolto congrue considerazioni circa l'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso, evidenziata dalla numerose conversazioni intercettate a carico di altri associati e riguardanti la sua persona, soprattutto per essersi reso responsabile di una grave infrazione alle regole di funzionamento interno a Cosa Nostra, essendosi rivolto a personalità esterna al Mandamento della CE per la risolu- zione di un contrasto insorto al suo interno. Del tutto corretta è stata, pertanto, la valutazione dei giudici di merito secondo cui tanto fermento all'interno del gruppo mafioso non si sarebbe verificato nel caso in cui a rendersi protagonista di tale condotta fosse stato un soggetto ad esso esterno. Con il terzo ed il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio di moti- vazione in ordine alla ribadita sussistenza delle aggravanti di cui ai commi 4 e6 dell'art. 416-bis cod. pen. Le doglianze sono manifestamente infondate per le ragioni esposte riguardo alla trattazione del quarto motivo del ricorso del ricorrente PI, cui si fa integrale rinvio. Con un quinto motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata quanto alla dedotta carenza argo- mentativa, smentita dalle congrue considerazioni svolte dalla Corte territoriale sul punto (pag. 218 sentenza) ed è improponibile nella parte in cui censura la determinazione del concreto trattamento sanzionatorio operata dai giudici di merito, anche attraverso il riconoscimento o, come nella specie, il diniego delle attenuanti, che resNO di natura facoltativa, di cui all'art. 62-bis cod. pen. Con un sesto motivo il ricorrente deduce i consueti vizi di legge e motivazione in questo caso con riferimento alla ribadita rilevanza della recidiva, mentre con il settimo deduce l'erronea applicazione dell'art. 63 cod. pen. non convivendone la mancata applicazione del criterio calmierante> in riferimento a tutte le aggra- vanti che gli sono state contestate. Entrambe le doglianze risulNO manifestamente infondate. Alla prima, la Corte territoriale ha adeguatamente risposto mediante il richia- mo al precedente penale gravante a carico dell'imputato, oltre tutto responsabile di un aumento di pena in termini estremamente contenuti (sei mesi di reclusione 36 al netto della riduzione di un terzo per il rito abbreviato); quanto alla seconda, ha correttamente argomentato che non sussiste la lamentata violazione dell'art. 63, comma 4 cod. pen. per la semplice ragione che essendo state contestate e riconosciute le ricordate aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen. trova applicazione la disciplina derogatoria contenuta proprio nel comma 6, speciale rispetto a quella di cui all'art. 63, comma 4 cod. pen. (giurisprudenza costante, per tutte v. Sez. U, sent. n. 38518 del 27/11/2014, Ventrici, Rv. 264674). Con un ottavo ed ultimo motivo il ricorrente deduce, infine, i consueti vizi di legge e motivazione riguardo alla ribadita conferma della misura di sicurezza di cui all'art. 417 cod. pen. Anche tale censura risulta manifestamente infondata, ravvisandosi sul punto specifica motivazione (pag. 219 sentenza) del tutto adeguata in rapporto al ca- rattere necessario dell'applicazione della misura di sicurezza a seguito della condanna per il delitto di associazione mafiosa. 17. AR CE La sentenza impuGNta ne ha riaffermato il ruolo di componente della famiglia mafiosa di Altarello di Baida, compresa nel Mandamento della CE e titolare di fatto dell'agenzia di scommesse IQ, corrente in Palermo, v. Libero Grassi 12/A, formalmente intestata al coimputato assolto, NT DA (capo 22). Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 2), asseritamente dovuta ad erronea valutazione delle emergenze probatorie;
le stesse doglianze vengono formulate, inoltre, con riferimento al reato di cui all'art. 12-quinquies 1. n. 356 del 1992 (capo 22). Con il terzo e quarto motivo di ricorso, deduce i medesimi vizi riguardo alle ag- gravanti di cui all'art. 416-bis comma 4 (carattere armato dell'associazione ma- fiosa) e 6 (reimpiego dei proventi delle attività delittuose) cod. pen. nonché in ordine a quella di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 di agevolazione del sodalizio mafioso. Con un quinto e ultimo motivo lamenta, infine, il mancato riconoscimento invo- cate delle attenuanti generiche. L'impuGNzione di tale ricorrente va dichiarata inammissibile. La prima e la seconda censura si rilevano, infatti, improponibili in sede di legit- timità (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.), risolvendosi nella contestazione del tema delle accuse, che è operazione tipica dei gradi di merito del giudizio;
l'ulti- ma censura è parimenti improponibile perché attiene alle determinazioni discre- 37 zionali degli stessi giudici di merito di stabilire il trattamento sanzionatorio, an- che mediante diniego delle richieste attenuanti generiche, nella specie comun- que congruamente argomentato (pag. 234 sentenza). Manifestamente infondate sono, invece, le censure relative alle aggravanti di cui all'art. 416-bis commi 4 e 6 cod. pen., per le quali si rinvia espressamente alle considerazioni svolte con riferimento al quarto motivo del ricorso proposto da PI CO. Quanto all'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, la Corte d'Appello ha congruamente argomentato che l'apertura del centro scommesse rispondeva ad una precisa strategia decisa nell'ambito dell'associa- zione mafiosa, tant'è che nel corso di una delle numerose conversazioni inter- cettate i partecipi al colloquio (BO ON e IN CO) parlavano del centro dell'AR, espressamente menzionato con altri componenti del soda- lizio, come un'impresa comune ('stanno facendo' o 'aprendo la cosa da gioco'). 18. DD NN All'esito dei gradi di merito di giudizio, tale ricorrente è stato riconosciuto re- sponsabile del solo reato associativo (art. 416-bis cod. pen, capo 2), in qualità di componente della famiglia di Altarello, appartenente al mandamento mafioso della CE. Con un primo motivo di censura, il ricorrente deduce violazione di legge in re- lazione agli artt. 267 e 271 cod. proc. pen. con riferimento ai risultati dell'inter- cettazione telefonica del 02/05/2011 disposta con decreto n. 522 del 2011. La doglianza, sovrapponibile a quella formulata dal ricorrente RA, è in- fondata e deve essere rigettata. Per le considerazioni di carattere sistematico in ordine alla sua astratta ammis- sibilità e compatibilità con la scelta attuata dal ricorrente di procedere in primo grado con rito abbreviato, si rinvia alle considerazioni esposte con riferimento all'ottavo motivo del ricorso proposto da BO ON e al primo del ricorso RA. Di nuovo con riferimento al contenuto va, inoltre, ribadito che la Corte terri- toriale ha correttamente escluso la sussistenza di qualsivoglia nullità nel decreto autorizzativo all'esecuzione di captazioni ambientali all'interno di un deposito nella disponibilità del predetto BO a causa dell'evidente errore materiale in cui era incorso il GIP nell'indicare erroneamente un'autovettura come luogo di effettuazione delle operazioni tecniche, come tale tuttavia non inficiante la rego- larità del provvedimento, poiché a sua volta contenente tutte le specifiche indica- zioni presenti nella richiesta del PM ai fini del regolare espletamento delle opera- zioni nel luogo ivi descritto. 38 Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 516 e 522 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sul punto, sostenendo che la condanna è stata affermata e ribadita sulla scorta di comportamenti diversi da quelli indicati nel capo d'imputazione, tali da integrare un difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Tale doglianza, oltre che infondata per le ragioni sostanziali esposte nella sen- tenza impuGNta risulta, tuttavia, improponibile per aspecificità (si rinvia sul punto alla giurisprudenza di legittimità richiamata in altre parti della presente sentenza), dacché rappresenta la testuale riproposizione di una questione già dedotta con l'atto di appello e dalla Corte territoriale debitamente vagliata e disattesa, anche mediante richiamo ad una decisione resa da questa stessa Corte di Cassazione. Va, infatti, ricordato che la censura concernente l'assenza di elementi indiziari circa l'appartenenza al sodalizio mafioso, strettamente correlata alla asserita difformità dell'imputazione, è stata già sollevata dal ricorrente in sede cautelare. Tuttavia la Seconda Sezione di questa Corte di Cassazione con sentenza n. 51835 del 16 ottobre 2013 rigettava il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo confermativa di quella genetica per le ragioni (in parte) testualmente richiamate nella sentenza d'appello (pagg. 239-240). In ogni caso reputa il Collegio che della correttezza delle considerazioni svolte dai giudici d'appello non è dato fondatamente dubitare, atteso che l'apparente difformità delle condotte contestate con quelle delineate dalle risultanze indi- ziarie, entrambe comunque riferite al coinvolgimento in dinamiche organizzative interne al gruppo mafioso connesse alla condivisione di un patrimonio infor- mativo e ideale tipico degli associati, non altera il nucleo fondamentale della accusa di avere fatto parte della famiglia di Altarello, articolazione del più vasto Mandamento mafioso in cui essa è inserita. Con un terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui allo art. 416-bis cod. pen. Come anticipato, tra le censure che investono in maniera diretta il merito delle accuse mosse agli imputati, la presente fa eccezione per la sua peculiarità, la- mentando il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe omesso di argomentare circa l'acclarata sua estraneità a due precise vicende interne al Mandamento mafioso della CE (vicenda ES - CA e vicenda AR CE), per contro indebitamente valorizzate dal giudice di primo grado al fine di affermare la sua partecipazione al sodalizio criminale. La doglianza è, tuttavia, infondata. 39 Ferma restando, infatti, la libertà del ricorrente di ritenere tuttora insufficienti le considerazioni svolte, la Corte territoriale ha in realtà preso espressa posizione sull'argomento, affermando a pag. 236 della sentenza impuGNta, che coinvol- gimento dell'imputato nelle predette vicende interne al Mandamento mafioso costituisce il frutto di una evidente svista del GUP, aggiungendo, tuttavia, che la prova della sua appartenenza al sodalizio mafioso riposa sul contenuto di diverse conversazioni intercettate e/o captate, alcune delle quali in parte trascritte nella sezione della pronuncia dedicata al ricorrente. Con un quarto motivo il ricorrente deduce, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alle ritenute aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416- bis cod. pen. La censura è infondata per le ragioni compiutamente esposte con riferimento al quarto motivo del ricorso proposto dal coimputato PI cui si fa integrale rinvio. Con un quinto motivo (erroneamente indicato in ricorso ancora come quarto), il ricorrente si duole della ritenuta rilevanza della contestata recidiva, ma la cen- sura è manifestamente infondata, dal momento che la Corte territoriale ha forni- to congrua motivazione (pag. 240) delle ragioni per cui ha ritenuto negativa- mente incidente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio l'uNI pre- cedente penale a carico dell'imputato (condanna per tentata estorsione conti- nuata e detenzione illegale di armi), la cui risalenza nel tempo, per contro enfa- tizzata in senso opposto dal ricorrente, diviene, pertanto, subvalente rispetto alla specificità e all'intrinseca gravità dei reati per cui egli aveva riportato precedente condanna. Con un sesto e ultimo motivo (ancora erroneamente indicato come quarto in ricorso), si reitera, infine, la richiesta di correzione materiale asseritamente contenuto a pag. 8 della sentenza di primo grado e riferito all'aggravante di cui all'art. 71 del d. lgs. n. 159 del 2011. L'istanza di correzione non ha alcun fondamento per le ragioni compiutamente esposte dalla Corte territoriale a pag. 240 della sentenza, atteso che - come del resto si evince agevolmente dalla lettura dal capo 2 dell'imputazione (pag. 7 sentenza d'appello) - il riferimento all'art. 71 cit. riguarda altri coimputati ma non il ricorrente DD. 19. SP EN All'esito dei gradi di merito del presente giudizio, tale imputato è stato ricono- sciuto quale componente della famiglia mafiosa LL, appartenente al Manda- mento della CE e in particolare uomo di fiducia del capo famiglia, AN RA (art. 416-bis cod. pen., capo 2) 40 Con un uNI motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. riguardo alla asserita mancata individuazione di fatti specifici tali da consentire l'attribuzione alla sua persona delle condotte descritte nell'imputazione, all'assenza di univo- cità di contenuto delle conversazioni intercettate ed infine all'omessa considera- zione dei peculiari rapporti lavorativi interorsi con il coimputato AN N- zano. Come l'articolazione stessa della doglianza immediatamente manifesta, essa risulta improponibile in sede di legittimità, investendo direttamente la valuta- zione del tema dell'accusa e del relativo compendio probatorio, operazioni de- mandate in via esclusiva ai giudici dei gradi di merito del giudizio, da cui l'inam- missibilità del ricorso. 20. CA CA All'esito dei gradi di merito del giudizio, l'imputato è stato riconosciuto compo- nente della famiglia mafiosa della CE (reato sub 2) e concorrente, con funzioni di supporto, nelle estorsioni compiute ai danni della LI FI RL (capo 4) nonché dell'imprenditore RO Calogero (capo 6). Vale premettere che la posizione di tale ricorrente è stata già vagliata da que- sta Corte di Cassazione con riferimento alla fase cautelare e riguardo ad imputa- zioni provvisorie rimaste inalterate nel passaggio alla fase di merito del giudizio, dichiarando Sez. 2 sent. n. 30696 del 26/03/13 l'inammissibilità del ricorso. Con un primo motivo, il ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza del GUP su- bentrato nella trattazione del processo resa il 10/02/2014 per violazione dell'art. 34 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità degli atti processuali compiuti dal GUP sostituito in quanto astenutosi. La doglianza è manifestamente infondata per le ragioni compiutamente espo- ste in relazione al primo motivo del ricorso proposto dal ricorrente HI AB, cui integralmente si fa rinvio. Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di moti- vazione in ordine alla ribadita sussistenza dei reati per cui ha riportato condanna (artt. 416-bis e 56, 628, 629 cod. pen.). La doglianza è inammissibile perché investe in via diretta i temi dell'accusa e sollecita una revisione del merito del giudizio, preclusa in sede di legittimità. Co un terzo motivo, il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione in iure delle condotte in addebito rispettivamente ai sensi degli artt. 378 e 610 cod. pen. e 513-bis cod. pen. nonché l'omessa espunzione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. 41 Con ampie e dettagliate argomentazioni (da pag. 286 a pag. 300), corredate talora dalla riproduzione di diversi brani di conversazioni intercettate o captate cui l'imputato ha preso parte, i giudici di merito hanno congruamente spiegato le ragioni perché quello da prestato ai cugini CA OM e AN non può essere valutato in termini di semplice ausilio di favoreggiamento o di inte- grazione (definita improbabile per difetto degli elementi costitutivi) del reato di illecita concorrenza (art. 513-bis cod. pen.), evidenziando, altresì, in maniera convincente e priva di forzature sul piano logico che le concrete condotte estor- sive attuate dai germani CA OM e AN si erano inserite, quasi naturalmente, in un più ampio contesto di omertà e intimidazione determinato proprio dal gruppo criminale in cui il presente ricorrente era ed è tuttora inserito. La doglianza deve essere, pertanto, ritenuta infondata sebbene il peculiare ruolo svolto dal CA CA, necessitante, come visto, un'ampia digressione nel merito da parte della Corte territoriale, determini il rigetto della complessiva impuGNzione, nonostante l'inammissibilità degli altri profili di censura. Con un quarto motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza delle aggravanti cui all'art. 416-bis commi 4 e 6 cod. pen. Le censure sono infondate per le ragioni esposte in relazione al quarto motivo del ricorso proposto dal ricorrente PI. Con un quinto e ultimo motivo il ricorrente deduce, infine, la nullità della sen- tenza impuGNta nella parte in cui non gli sono state riconosciute le attenuanti generiche e non sono stati valutati tutti gli elementi disponibili ai fini di una cor- retta determinazione dell'entità della pena inflittagli. La doglianza appare chiaramente improponibile in quanto finisce per conte- stare l'esercizio della potestà discrezionale del giudice di merito di determinare il concreto trattamento sanzionatorio, anche attraverso il motivato diniego delle invocate attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., nella specie sorretto da congrua argomentazione (pag. 204 sentenza). Con i motivi nuovi di ricorso, contenuti nell'atto a firma del difensore avv. Bon- signore, il ricorrente reitera quelli di cui all'impuGNzione principale (primo mo- tivo aggiunto corrispondente al quarto motivo principale;
secondo motivo ag- giunto corrispondente all'ultimo motivo principale) cui si rinvia, aggiungendo, infine, una doglianza del tutto nuova, scollegata rispetto a quelle precedenti, riguardo alla corretta applicazione dell'art. 63 comma 4 cod pen. tra l'altro non previamente dedotta in appello (pagg. 284 - 285 sent.) La doglianza appare, dunque, inammissibile senonché l'attenzione portata sui criteri di calcolo della pena irrogata induce il Collegio a rilevare come la Corte d'Appello abbia determinato la pena base in rapporto al reato di condanna più 42 grave (estorsione aggravata di cui al capo 4) indicandola in tredici anni di reclusione ed € 2.400,00 di multa con determinazione sintetica delle aggravanti accessorie>, aggiungendo a detto titolo tre anni e sei mesi reclusione ed € 1.200,00 nonché due ulteriori anni di reclusione ed € 1.200,00 di multa. Il totale di tali addizioni dovrebbe essere diciotto anni e sei mesi di reclusione ed € 4.800,00 che, sottoposta a riduzione per il rito abbreviato prescelto, do- vrebbe condurre al risultato di dodici anni e quattro mesi reclusione ed € 3.200,00 multa laddove, ferma restando la correttezza della pena pecuniaria, la du Corte territoriale ha determinato la pena detentiva in dodici anni e otto mesi re- clusione, computata a partire dalla pena complessiva finale erroneamente indi- cata in diciannove anni di reclusione (v. anche pag. 769 sent. primo grado). Si è determinato, dunque, un erroneo calcolo della misura della pena, come tale tuttavia emendabile ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. nei termini di cui al dispositivo. 21. CA OM EL di CA AN (v. infra), al pari del congiunto ritenuto correo nell'estorsione aggravata in danno della LI FI RL (capo 4) e poiché i motivi di ricorso sono identici (opera del comune difensore), la relativa posizione processuale risulta completamente sovrapponibile a quella del germano, finanche nella misura della pena riportata (otto anni e otto mesi di reclusione ed € 1.600,00 di multa). 22. CA AN All'esito dei gradi di merito del giudizio, tale ricorrente è stato assolto dal delit- to di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 2), ritenuto concorrente di quello di estorsione aggravata ai danni della società di produzione cinemato- grafica LI FI RL (parte offesa CO Marco, capo 4) e di nuovo assolto dall'accusa di estorsione aggravata in danno dell'esercizio commerciale IN 'u AL (parte offesa Buffa ON, capo 11). Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 438, comma 5 e 422 cod. proc. pen. in ordi- ne alla mancata acquisizione di una prova decisiva, rappresentata da un docu- mento recante le liste di programmazione delle comparse e delle maestranze cinematografiche nella loro stesura definitiva, come tali vidimate dalla LI FI RL che dei servizi di dette maestranze ebbe comunque a fruire, a dimo- strazione dell'asserita regolarità dei rapporti contrattuali stabilitisi con detta società. 43 La doglianza si rivela manifestamente infondata perché, a parte le ragioni di merito esposte compiutamente dalla Corte territoriale a fronte della presentazio- ne di tale istanza di natura processuale (pagg. 311-312 sentenza), essendosi il primo grado di giudizio svoltosi con le forme del rito abbreviato cd. secco trova applicazione il principio già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione secondo cui nel giudizio abbreviato d'appello, siccome l'unica atti- vità d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corri- sponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria, con la conse- guenza che il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria, non può mai integrare, il vizio di cui all'art. 606, com- ma primo, lett. d) cod. proc. pen. (Sez. 1, sent. n. 37588 del 18/06/2014, Ama- niera ed altri, Rv. 260840; Sez. 3, sent. n. 20262 del 18/03/2014, L., Rv. 259663; Sez. 6, sent. n. 7485 del 16/10/2008, Monetti, Rv. 242905). Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità delle ordinanze rispetti- vamente dal GUP emessa in data 14/10/2013 e dalla Corte d'Appello in data 24/07/2015 per asserita violazione degli artt. 422 cod. proc. pen., 117 comma 1 Cost. e 6 CEDU. Trattasi di una mera variante della censura appena descritta, cui non basta evidentemente mutare veste formale per renderla, diversamente dalla pre- cedente, fondata. Con un terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione in ordine alla ribadita sussistenza del reato di estorsione aggravata di cui al capo 4. Censura manifestamente infondata a motivo delle amplissime e persuasive ar- gomentazioni spese dalla Corte territoriale sul tema, già nella sezione espres- samente dedicata a tale vicenda e precedente quelle riferite ai vari compartecipi del delitto (pagg. 264-279 sentenza), oltre che inammissibile poiché integrante in realtà una richiesta di revisione del merito dell'accusa. Con un quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 628, comma 2 n. 3 cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991 (agevolazione mafiosa) La censura si rivela del pari manifestamente infondata, attese le corrette con- siderazioni contenute sul punto alle pagg. 312 e 319 della sentenza impuGNta (e a pag. 336 per CA OM), cui si fa integrale rinvio, trattandosi del resto di pedissequa reiterazione della doglianza già formulata in grado di appello, che sotto tale profilo va pure tacciata di genericità per aspecificità. 44 Con un quinto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione per travisamento delle risultanze probatorie riferite al reato oggetto di con- danna. La doglianza risulta inammissibile poiché finisce per contestare la valutazione del compendio probatorio, invocandosene una revisione di merito, giusta opera- zione ermeneutica estranea alle attribuzioni del giudice di legittimità. Con un sesto motivo, viene dedotta la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e la nullità della sentenza impuGNta per mancata correlazione tra imputazione contestata (capo 4) e decisione in relazione alla ribadita sussistenza dell'aggra- vante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 Variante formale dell'inammissibile censura già articolata al quarto motivo di ricorso, cui si deve fare necessario rinvio. Con un settimo motivo, viene dedotta violazione di legge in ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. nonostante l'avve- nuto ristoro del danno arrecato alle parti offese LI FI RL e CO Mar- CO. La doglianza, solo infondata e in quanto tale comportante il rigetto della com- plessiva impuGNzione, si collega all'invio da parte degli imputati CA E- NO, CA OM e D'MI ER di una missiva di scuse alla persone offese e all'intervenuto versamento della somma di € 10.000,00 versata, su indi- cazione delle stesse parti lese, ad una associazione di vittime della criminalità. La Corte d'Appello ha congruamente spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di non riconoscere l'attenuante in esame (non integralità del ristoro riguardante la sola società di produzione cinematografica ed il suo legale rappresentate ma non tutte le altre persone offese responsabili e dipendenti della LI FI - - compiutamente individuate) e con tali argomentazioni deve ritenersi assolto il suo onere di pronunciarsi sul punto. In materia di attenuanti comuni, del resto, è rilevante che il giudice fornisca congrua motivazione del relativo diniego (si rinvia alla cospicua giurisprudenza in tema di attenuanti generiche) e quando, come nella specie, abbia assolto a tale onere in maniera non illogica, il suo giudizio risulta incensurabile in sede di legit- timità. Inammissibili risulNO, infine, le ultime due doglianze (ottavo e nono motivo di ricorso), che investono le prerogative del giudice di merito in ordine alla determi- nazione del trattamento sanzionatorio, anche mediante la concessione o come nella specie il diniego implicito delle attenuanti generiche, attesa la consistente misura della pena irrogata, peraltro ridotta dalla Corte territoriale. 23. NE US NI 45 -All'esito dei gradi di merito del giudizio, tale ricorrente in distinto giudizio già condannato per art. 416-bis cod. pen. quale componente con ruolo apicale della famiglia mafiosa di OM AL EN è stato riconosciuto colpe-- vole del reato di estorsione aggravata in danno dell'imprenditore RO LO gero, titolare dell'impresa AN UN RU (capo 6) col ruolo di age- volatore della conseGN del profitto del reato (cd. pizzo) al coimputato CA CA, associato alla famiglia mafiosa della CE. Con un primo motivo di censura, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, che stigmatizza come solo apparente, in ordine alla ribadita af- fermazione di responsabilità, riproponendo la tesi, già dedotta con l'atto d'appel- lo, della non punibilità in quanto mero intermediario per conto della vittima. La doglianza, oltre a costituire una mera riproduzione di quella disattesa dalla Corte territoriale, è improponibile perché attiene al merito stesso dell'imputazio- che i giudici di merito hanno ritenuto di respingere mediante ricorso ad arti- ne, colate considerazioni, contemplanti pure la riproduzione di ampi e brevi ma signi- ficativi brani di conversazioni captate ed intercorse tra il ricorrente e CO SS, autore della riscossione materiale del pizzo dalla parte offesa e con Ca- staGN CA (pagg. 248-251 e pagg. 252-253 sentenza), sulla base delle quali ne è stata riaffermata la responsabilità sulla base di valutazioni, pertanto, insu- scettibili di sindacato sotto il profilo logico. Con un secondo motivo, il ricorrente si duole della ribadita sussistenza della aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. La censura è manifestamente infondata per le stesse ragioni compiutamente svolte a pag. 262 della sentenza, dalle quali si evince che il metodo mafioso è stato nella specie effettivamente impiegato per estorcere denaro dalla vittima, titolare di un'impresa operante sul territorio di pertinenza del Mandamento ma- fioso, contattata mediante presentazione intimidatoria di soggetti sconosciuti, fatta segno di richiesta di 'regolarizzazione' con l'entità richiedente il pagamento, destinataria di ulteriori richieste di pagamento periodiche;
fatta tale premessa non esplica evidentemente rilievo che il ricorrente non abbia materialmente avuto contatti diretti con l'imprenditore estorto, essendo stato riconosciuto par- tecipe del più ampio apparato estorsivo di natura personale e ambientale atti- vatosi nella circostanza. Con un terzo e ultimo motivo, il ricorrente lamenta, infine, la denegata appli- cazione dell'istituto della continuazione rispetto alla precedente condanna per associazione mafiosa riportata il 20/03/2015. Anche in questo caso la censura si rivela priva di concreto fondamento per la semplice ragione che la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione non risulta essere stata adeguatamente formalizzata dinanzi alla Corte d'appello 46 (v. pag. 263 sentenza), circostanza che, pertanto, oltre a non viziare la decisione impuGNta, non è preclusiva, come già correttamente rilevato nella sentenza im- puGNta, della possibilità di ripresentarla in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. 24. BO US I giudici di merito lo hanno riconosciuto partecipe del traffico di sostanze stu- pefacenti (hashish e cocaina) contestato al capo 13 d'imputazione, in ordine al quale ha riportato condanna parziale rispetto alle originarie accuse formulate a suo carico. Con un uNI motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione in ordine alla valutazione degli elementi probatori d'accusa e consistenti in maniera assolutamente prevalente nei risultati di intercettazioni telefoniche ed ambientali di conversazioni. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivo improponibile che finisce per contestare la valutazione del compendio probatorio, operazione demandata dalla legge in via esclusiva al giudice di merito e da quest'ultimo congruamente argomentata (pag. 390 in relazione alle pagg. 383-389 della sentenza impu- GNta). 25. MI GI Moglie del coimputato BO AR, all'esito dei gradi di merito del giudizio l'imputata è stata riconosciuta titolare fittizia di due esercizi commerciali operanti nel settore dell'abbigliamento (Uomo-In e Donna-In), la cui concreta gestione è stata ritenuta riferibile, tra gli altri, al Capo Mandamento mafioso della CE, HI AB, per tale titolo venendo condannata, a pena sospesa, in ordine al reato di cui all'art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992 (capi 14, 15). Con un uNI motivo, la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di moti- vazione in ordine alla ribadita sussistenza dei reati in addebito. L'impuGNzione, articolata in maniera discorsiva, si rivela inammissibile per genericità (artt. 591 lett. c] e 581 lett. d] cod. proc. pen.), non indicando in realtà alcun punto specifico della decisione che la concerne quale oggetto di pos- sibile valutazione in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di legittimità, ma contestando cumulativamente e comunque sotto un profilo essenzialmente fat- tuale le determinazioni adottate dai giudici di merito. 26. NO TO All'esito dei gradi di merito del giudizio, tale ricorrente è stato riconosciuto in- testatario fittizio, successore della coimputata MI GI, dell'esercizio 47 d commerciale Uomo-In (art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992, capo 14) in realtà riconducibile a BO AR e attraverso costui a HI AB. L'impuGNzione proposta si articola di due distinti atti di ricorso a firma rispet- tiva dei suoi difensori di fiducia. Ricorso avv. Sinatra Con un primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza del reato e in particolare del relativo elemento soggettivo. La doglianza è improponibile poiché attiene in maniera diretta al merito della imputazione che, come tale, è insuscettibile di revisione in sede di legittimità. Con un secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La censura è parimenti inammissibile per le ragioni esposte riguardo a quelle di identico tenore formulate sul punto da altri ricorrenti e cui si fa espresso rinvio. Ricorso avv. Russo Con un uNI motivo, si svolgono considerazioni concernenti la ribadita sussi- stenza del reato analoghe a quelle di cui al primo motivo del ricorso a firma del codifensore avv. Sinatra, cui si fa rinvio. 27. AC ZO All'esito dei gradi merito del giudizio, l'imputato è stato riconosciuto respon- sabile del reato di cui art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992 (capo 16) riferito alla fittizia intestazione e conduzione, per conto di AT NN e attraverso costui HI AB, dell'agenzia di scommesse sportive Internet Point sita in v. Re Federico, 57 di Palermo. Con un uNI motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla rite- nuta e ribadita sussistenza di responsabilità sotto il profilo dell'assenza di consa- pevolezza e quindi del dolo di avere voluto, con la propria condotta, eludere gli effetti delle misure di sicurezza patrimoniale potenzialmente esperibili nei con- fronti del titolare effettivo del centro scommesse a sé formalmente riferibile. Trattasi di doglianza, in realtà, già formulata nell'ambito del procedimento inci- dentale cautelare, essendosi questa Corte di Cassazione già occupata della posi- zione del ricorrente giusta sentenza della Seconda Sezione Penale n. 40095 del 14/06/2013 su ricorso del PM avverso l'avvenuta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, in quella sede risultando che l'allora indagato AC era consapevole della natura fittizia e fraudolenta dell'intestazione ed aveva 'la piena ed effettiva conoscenza della caratura criminale del AT'>. La reiterazione di una censura già formulata in sede di riesame cautelare ed ivi disattesa, successivamente riproposta nei due gradi di merito del giudizio e in 48 maniera argomentata nuovamente ritenuta infondata, non può che indurre a ri- tenere inammissibile l'impuGNzione per aspecificità, come stabilito dalla costan- te giurisprudenza di questa Corte di legittimità (v. ex pluribus Cass. Sez. 5, sent. 28011/13; Sez. 6 sent. n. 22445/ 09; Sez. 5, sent. n. 11933/05 Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5, sent. n. 2896/99). 28. LI ZO All'esito dei gradi di merito del giudizio, tale ricorrente è stato riconosciuto intestatario fittizio dei centri scommesse sportive Scommettendo.it 32875 sito in v. Cluverio, 32 e Mondial Betting sito in v. Dante, 206 di Palermo e tale titolo condannato per il reato di cui all'art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992 (capi 18, 20). Con un primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione in ordine alla ritenuta e ribadita sussistenza del reato contestatogli. La doglianza risulta, tuttavia, improponibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. poiché neppure in sede di appello il ricorrente ha contestato la materialità dei reati e la circostanza che egli fosse un mero presNOme nella gestione dei centri scommesse, limitandosi ad allegare l'assenza di dolo ovvero la sua buona fede nello svolgimento di tale attività. Con un secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in or- dine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, anch'esso precluso dall'omessa formulazione della relativa istanza in sede di appello (v. pag. 420, righi 24-25 sentenza impuGNta). 29. AB IA All'esito dei gradi di merito del giudizio, tale ricorrente è stato riconosciuto re- sponsabile del reato di cui all'art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992 (capo 19), esclusa l'aggravante contestata dell'agevolazione mafiosa, in ordine alla intesta- zione fittizia e conduzione dell'agenzia di scommesse sportive Gold Bet di via La Mantia, 102 di Palermo, per conto di AT NN e HI AB. Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione in ordine alla ribadita sussistenza del reato oggetto di condanna, mentre con il secondo si duole dell'irragionevolezza della pena conseguita, dovuta anche al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante la giovane età e lo status di soggetto incensurato. L'impuGNzione di tale ricorrente va rigettata con riferimento al primo motivo di censura, mentre il secondo non appare proponibile in sede di legittimità. Al fine di rispondere alle obiezioni difensive dell'assenza di prove in ordine alla concreta gestione dell'agenzia di scommesse sportive Gold Bet da parte dei 49 coimputati HI AB e AT US, ritenuti gli effettivi titolari, la Corte d'Appello ha fatto ricorso ad elementi di prova logica onde trarre dalle conversa- zioni intercettate ed intercorse tra i predetti HI e AT argomenti, peral- tro di innegabile valore assertivo, del fatto che fossero loro e non il formale titolare dell'agenzia, AB IA, ad essere interessati al concreto anda- mento economico dell'iniziativa commerciale (pagg. 422-424 sent.); tanto più che l'impiegato incaricato della presenza quotidiana nel centro scommesse era stato individuato per un soggetto (Pitarresi Santo) già riconosciuto, in separato giudizio, estorsore per conto del Mandamento mafioso della CE, di cui il Chio- varo AB era l'indiscusso capo operativo. Tale circostanza, unitamente all'altra per cui nell'ambiente dei centri scommes- se il AT fosse significativamente conosciuto con l'appellativo di 'padrino', sta ad indicare che il ragionamento svolto dalla Corte territoriale secondo cui, in un ambiente territorialmente circoscritto come quello corrispondente al citato Man- damento, la tesi difensiva che l'imputato non potesse avere la consapevolezza del ruolo e della caratura criminale degli stessi HI e AT, possiede una intrinseca ragionevolezza che le obiezioni difensive non riescono a scalfire. Appare, invece, improponibile in sede di legittimità e quindi inammissibile la doglianza concernente la misura della pena irrogata, certamente non irrisoria ma neppure esorbitante (un anno e otto mesi di reclusione), che la Corte d'appello ha ribadito con argomentazioni insuscettibili di censure sotto il profilo logico (pag. 426 cod. pen.) 30. D'MI AT All'esito dei gradi di merito del giudizio, tale ricorrente è stato riconosciuto re- sponsabile del reato di cui all'art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992 (capo 22), esclusa l'aggravante contestata dell'agevolazione mafiosa, in relazione alla pre- posizione fittizia del coimputato NT DA (prosciolto dall'accusa) all'agenzia scommesse sportive IQ di via L. Grassi 12/A di Palermo, di fatto gestita dal preponente D'MI in accordo con AR CE, componente della famiglia mafiosa della CE. Con un primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio di mo- tivazione in ordine alla ritenuta e ribadita sussistenza del concorso con AR CE nel reato per cui ha riportato condanna. La doglianza è inammissibile perché fondata su una diversa interpretazione del compendio probatorio, come tale tesa unicamente a conseguirne una revisione in questa sede di legittimità. Il ricorrente definisce manifestamente illogiche e non riscontrate dalle risultan- ze probatorie le invece articolate argomentazioni svolte dai giudici d'appello in 50 d. ordine alla peculiare gestione dell'agenzia scommesse IQ (pagg. 433-436 sentenza), sostenendo che la Corte territoriale ne ha ribadito l'affermazione di responsabilità su basi probabilistiche, ma è evidente che tali deduzioni riguarda- no il merito dell'accusa in ordine al quale la sentenza ha espresso valutazioni insuscettibili di fondate censure sul piano logico. Con un secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena: doglianza inammissibile, al pari delle numerose di segno analogo, in quanto volta a contestare l'esercizio dei poteri discrezionali dei giudici di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio, assistito in sentenza da con- grua e articolata motivazione (pag. 437). 31. D'MI ER All'esito dei giudizi di merito è stato riconosciuto concorrente nell'estorsione ai danni della LI FI RL (capo 4), cui ha partecipato attivamente com- piendo una trasferta a Roma insieme a CA OM presso gli uffici della società di produzione cinematografica e componendo il gruppo di persone artefici dell'azione intimidatoria ai danni di addetti e dipendenti della società presso il centro multimediale Kalesa di Palermo. Con un primo motivo di censura il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla valutazione delle risultanze probatorie concernenti la ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato di estorsione aggravata in luogo di quello di violenza privata (art. 610 cod. pen.). La doglianza si rivela inammissibile poiché postula una diversa lettura del com- pendio probatorio, tuttavia riservata in via esclusiva ai giudici dei gradi di merito del giudizio. Con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 628 comma 3 n. 1 (recte: comma 3) richiamato dall'art. 629, comma 2 cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991. Si tratta della pedissequa reiterazione della doglianza già formulata in grado di appello e dalla Corte territoriale disattesa sulla base delle congrue e ineccepibili considerazioni svolte a pag. 354 della decisione impuGNta e che ne determinano la sanzione di inammissibilità per aspecificità. Con un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione in ordine alla denegata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 51 La censura è del tutto infondata per le ragioni già esposte con riferimento al settimo motivo del ricorso proposto dai coimputati CA AN e CA OM, cui si fa espresso rinvio. Con un quarto e ultimo motivo, il ricorrente si duole, infine, della mancata ap- plicazione delle attenuanti generiche. La censura è inammissibile per le ragioni già svolte riguardo a quelle di iden- tico tenore articolate sullo stesso punto dagli altri ricorrenti, cui si fa espresso rinvio. 32. Di EN MI Tale ricorrente è stato riconosciuto corresponsabile dell'estorsione aggravata in danno della LI FI RL, del suo legale rappresentante e di dipendenti di detta società (capo 4), con ruolo di sobillatore e partecipe materiale ad alcune condotte intimidatorie (parte offesa Mangano Maurilio). Con un primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di moti- vazione in relazione alla mancata acquisizione di alcune prove da lui ritenute necessarie nonché nullità dell'ordinanza della Corte d'Appello del 28/04/2016 (all. 2 al ricorso) con cui è stata rigettata l'acquisizione di un decreto di archivia- zione riferito a persona anch'essa originariamente indagata per lo stesso reato di estorsione aggravata in esame. La doglianza è manifestamente infondata perché, anche a prescindere dalla irritualità ed intempestività della richiesta di acquisizione dall'ordinanza im- puGNta si evince che è stata la difesa del coimputato NE OM a for- mularla in sede di discussione mentre dalla sentenza si ricava che l'istanza del difensore del Di EN sembra essere stata proposta addirittura fuori udien- za (v. pag. 340) - non è dato comprendere né il ricorrente lo specifica in che modo le valutazioni compiute dal PM e dal GIP riguardo ad un coindagato nel reato possano automaticamente riverberare a suo favore. Con un secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato oggetto di condanna, censura inammissibile in sede di legittimità in quanto volta conseguire una revisione del merito del giudizio. Con un terzo ed ultimo motivo si deduce violazione di legge in ordine alla riba- dita sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso (art. 7 d.l. n. 152 del 1991) in ordine alla quale, tuttavia, si rinviene in sentenza (pagg. 341 344) amplia e - congrua motivazione sul punto. Palesemente infondato è, inoltre, il motivo nella parte in cui il ricorrente la- menta la mancata applicazione delle attenuanti generiche in prevalenza sulle ritenute aggravanti, laddove risulta che la Corte d'appello ha più semplicemente 52 negato il riconoscimento di dette attenuanti giusta motivazione che si rivela con- grua e ineccepibile sotto il profilo logico (pag. 344 sentenza). Improponibile risulta, infine, la doglianza nella parte concernente la misura della pena su cui la Corte territoriale è comunque intervenuta nel senso di miti- gare l'entità della sanzione applicata in primo grado (pag. 345 sentenza), an- corché in termini quantitativamente deludenti per il ricorrente, ma che non per questo sono suscettibili di trasformarsi in un vizio della decisione. 33. In conseguenza del rigetto delle impuGNzioni proposte da tutti i ricorrenti, con i diversi accenti precisati nell'esame di ciascuna di esse e fatta salva la retti- fica della pena inflitta nei confronti di CA CA, vanno rigettati i ricorsi proposti da AB IA, BO ON, BO AR, CA CA, CA AN, CA OM, HI AB, DD NN, ES TO, RA AN, PI CO, RA CO MI, che vanno condannati al pagamento delle spese processuali. Vanno, invece, dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da AC ZO, BA AM, AR CE, BO US, HI AN, D'MI AT, D'MI ER, Di EN US, NE US NI, LI ZO, Lo RO EN, AT NN, MI Giu- seppa, NO US, NO TO, CI IA Ni- colò, EI AT, SP EN, NE OM, IA EN zo, che vanno condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende. Alla reiezione dei ricorsi proposti dagli imputati condannati per il delitto di associazione mafiosa (art. 416-bis cod. pen.) e/o per quelli di estorsione aggra- vata e continuata, indicati in dispositivo, consegue anche la loro condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giu- dizio dalle parti civili parimenti indicate in dispositivo e nella misura ivi precisata.
P. Q. M.
rettifica, ai sensi dell'art. 619, comma 2 cod. proc. pen., la misura della pena detentiva inflitta a CA CA che fissa in dodici anni e quattro mesi di re- clusione, oltre alla multa. Rigetta i ricorsi di AB IA, BO ON, BO AR, A- GN CA, CA AN, CA OM, HI AB, DD Gio- vanni, ES TO, RA AN, PI CO, RA CO MI, che condanna al pagamento delle spese processuali. 53 Dichiara inammissibili i ricorsi di AC ZO, BA AM, AR CE, BO US, HI AN, D'MI AT, D'MI SA verio, Di EN US, NE US NI, LI ZO, Lo RO EN, AT NN, MI GI, NO US, AM mariNO TO, CI IA OL, EI AT, SP DO NI, NE OM, IA ZO, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro duemila in fa- vore della cassa delle ammende. Condanna, altresì, BA AM, AR CE, BO AR, CA CA, CA AN, CA OM, HI AB, Chio- varo AN, D'MI ER, Di EN US, NE US NI, DD NN, Lo RO EN, ES TO, RA AN, AT NN, PI CO, NO US, RA CO MI, CI IA OL, SP EN, NE OM e IA Vin- cenzo alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Confindustria Sicilia, Confindustria Palermo, Centro Studi e Iniziative Pio La Torre Onlus, Confcommercio Palermo, Confesercenti Palermo, Coordinamento Vittime dell'Estorsione dell'Usura e della Mafia, Solidaria SCS Onlus, SOS Impresa Palermo che liquida, per ciascuna parte civile, nella com- plessiva somma di Euro tremila oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Condanna, inoltre, NO US e HI AN alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ES ON, che liquida nella complessiva somma di Euro tremila oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difenso- re dichiaratosi antistatario. Roma, 24/10/ Il Presidente Il consigliere estensore IA Paoloni Orlando Villoni DEPOSITATO IN CANCELLERIA 31 GEN 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Plota Esposito I N J O E 54 4