Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2017, n. 4694
CASS
Sentenza 24 ottobre 2017

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Penale, emessa il 24 ottobre 2017. Le parti in causa, numerosi ricorrenti, contestavano la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che aveva parzialmente riformato una precedente condanna per reati di associazione mafiosa e estorsione. I ricorrenti sostenevano, tra l'altro, la violazione di norme processuali, l'erronea applicazione delle aggravanti e la mancata concessione di attenuanti. In particolare, alcuni di loro contestavano la legittimità degli atti del GUP, che si era astenuto, e l'utilizzabilità delle intercettazioni.

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendo infondate le censure relative alla sussistenza delle aggravanti e alla valutazione delle prove. Ha sottolineato che la responsabilità per i reati di associazione mafiosa e estorsione era supportata da un adeguato compendio probatorio, inclusi elementi di prova logica e testimonianze. Inoltre, ha confermato la legittimità degli atti processuali, evidenziando che l'astensione del GUP non aveva compromesso i diritti di difesa. La Corte ha, infine, rettificato la pena per uno dei ricorrenti, stabilendo un trattamento sanzionatorio congruo rispetto alla gravità dei reati contestati.

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Massime3

In tema di giudizio abbreviato di appello, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi di integrazione probatoria, sollecitati a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. dall'imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato non condizionato, non può mai integrare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non essendo configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria.

La scelta del giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine delle indagini preliminari in quanto, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge (all'art. 191 cod. proc. pen.), la stessa non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, sicché essa non opera nel giudizio abbreviato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni attivate prima dell'iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati e proseguite dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari).

Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione e dichiara l'efficacia degli atti precedentemente compiuti dal giudice astenuto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, cod. proc. pen., non è impugnabile, ma il giudice designato in sostituzione può, nel contraddittorio delle parti, dichiarare l'inutilizzabilità di singoli atti compiuti dal giudice precedente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2017, n. 4694
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4694
Data del deposito : 24 ottobre 2017

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